VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI Clausole campione

VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI. Premesso che il comma 1 dell’art. 26 del D.lgs. 81/08 e smi esclude la valutazione dei rischi d’interferenza nei luoghi sottratti alla disponibilità giuridica del Committente, si rappresenta che: - i rischi espressi nella tabella rischi interferenza rappresentano una ricognizione dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione nell’ambito degli ambienti ove verrà erogato il servizio. L'identificazione delle fonti di rischio da interferenze standard è stata guidata dalle conoscenze disponibili su norme di legge e standard tecnici, dati desunti dall’esperienza. La valutazione preliminare ha riguardato sostanzialmente tutti i rischi di interferenza standard cui potenzialmente sono esposti i lavoratori del Sito Ospitante e dell’Appaltatore. In linea generale, oltre ai rischi immessi dalle lavorazioni stesse del Fornitore, potrebbero verificarsi rischi derivanti da: ✓ esecuzione del servizio oggetto di appalto durante l’orario di lavoro del personale del Sito Ospitante; ✓ compresenza di lavoratori di altre ditte che eseguono lavorazioni per conto della stessa Amministrazione beneficiaria; ✓ movimento/transito di mezzi; ✓ probabili interruzioni di fornitura di energia elettrica; ✓ utilizzo di attrezzature/macchinari di proprietà dell’Amministrazione; ✓ rischio di scivolamenti (pavimenti, scale, piani inclinati, rampe, etc); Tra le misure di prevenzione e riduzione dei rischi connessi alle interferenze evidenziate di massima importanza sono quelle di informazione e formazione. La valutazione definitiva dei rischi da interferenza dovrà essere coordinata tra Sito Ospitante ed Appaltatore, e stabilirà le ulteriori misure di prevenzione e protezione ritenute necessarie per il controllo dei rischi stessi. I vari operatori economici presenti possono anzi (devono) segnalare eventuali ulteriori attività interferenti pericolose, e non censite, richiedendo a LAZIOcrea una modifica del DUVRI.
VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI. I rischi interferenti individuati nella successiva tabella, sono da considerarsi in maniera coordinata rispetto ai rischi presenti nello svolgimento delle attività da contratto da parte dell’Esecutore. Le conseguenti misure di prevenzione e protezione vengono adottate in cooperazione e coordinamento tra il Committente e l’Esecutore. Restano esclusi e non vengono riportati nel seguito, i rischi specifici propri dell’attività dell’Esecutore che sono oggetto di apposita Valutazione dei Rischi ai sensi dell’art. 17 e 28 del D. Lgs. 81/2008. Nella stessa tabella sono inoltre indicate le misure di prevenzione e protezione già presenti in aeroporto nonché le prescrizioni di sicurezza impartite dal Committente all’Esecutore. Nel caso in cui i pericoli non generino rischi per il Committente, per l’Esecutore o per terzi eventualmente presenti nell’area, il rischio risulterà assente. Nella seguente valutazione si considera come interferenza la circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del Committente, quello dell’Esecutore o di eventuali imprese diverse che operano nella stessa sede con contratti differenti o terzi a qualsiasi titolo.
VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI. I rischi da interferenza individuati secondo la formula: RI = PI x DI dove: • RI = Rischio da interferenza; • PI = Probabilità che si verifichi un danno potenziale provocato da un’interferenza • DI = Gravità del danno potenziale provocato da un’interferenza
VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI. Premesso che il comma 1 dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e smi esclude la valutazione dei rischi d’interferenza nei luoghi sottratti alla disponibilità giuridica del Committente, si rappresenta che: • le attività oggetto dell’appalto dovranno essere effettuate secondo un progetto del servizio che sarà oggetto di valutazione in sede di gara; • i rischi espressi nella tabella rischi interferenza rappresentano una ricognizione dei rischi relativi alla tipologia della prestazione nell’ambito degli ambienti ove verrà erogato il servizio. L'identificazione delle fonti di rischio da interferenze è stata guidata dalle conoscenze disponibili su norme di legge e standard tecnici, dati desunti dalle esperienze ed il contributo dato dai soggetti che a vario titolo hanno partecipato alla valutazione stessa. Tutte le attività finalizzate alla valutazione dei rischi ed sono state svolte secondo criteri predefiniti derivati dalle "LINEE GUIDA per la valutazione ed il controllo dei rischi, pubblicate dall'ISPESL e definite ed approvate nel 1996 dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e dagli Istituti centrali". La valutazione preliminare ha riguardato sostanzialmente tutti i rischi di interferenza cui potenzialmente sono esposti i lavoratori del Committente e dell’Appaltatore, tuttavia, i sistemi di valutazione e quantificazione impiegati nella valutazione, sono stati diversi, in funzione del fatto che le azioni preventive e protettive fossero o no stabilite a priori. Si è provveduto alla quantificazione del rischio in termini analitici attraverso una stima dell'entità delle esposizioni. La stima del rischio è stata effettuata valutando due parametri fondamentali: • gravità del danno che potrebbe derivare a una o più persone; • probabilità che il danno si manifesti. La probabilità, quando possibile, è stata valutata tenendo conto di tre fattori tutti direttamente legati ad aspetti che contribuiscono a causare una situazione potenzialmente pericolosa: • probabilità che si manifesti l’evento pericoloso; • probabilità che vi siano persone esposte all’evento pericoloso; • probabilità che le persone esposte riescano a sfuggire i potenziali danni derivanti dall’evento pericoloso. Nelle successive tabelle 1 e 2 sono descritte le scale della Probabilità P e del Danno D ed i criteri per l'attribuzione dei valori.

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