Società terze. InfoCert, nell’erogazione del Servizio, potrà attuare accordi di cooperazione tecnica con società terze, alle quali potrà essere affidata la prestazione di alcune delle attività previste alla Sezione I. A tal fine, la stessa si impegna ad utilizzare la cooperazione di fornitori qualificati, i quali dovranno obbligarsi ad operare in accordo alle disposizioni del presente Contratto. Il Titolare e l’Intestatario della Fattura si impegnano, su segnalazione di InfoCert, ad espletare gli adempimenti di cui al D.L.vo 196/2003, nei confronti di dette società terze.
Società terze. InfoCert, nell’erogazione dei Servizi, potrà attuare accordi di cooperazione tecnica con società terze, alle quali potrà essere affidata la prestazione di alcune delle attività oggetto del Contratto. A tal fine, la stessa si impegna ad utilizzare la cooperazione di fornitori qualificati, i quali dovranno obbligarsi ad operare in ac- cordo alle disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Contratto. Il Titolare e il Responsabile della Conservazione si impegnano, su segnalazione di InfoCert, ad espletare gli adempimenti di cui al Regolamento UE 679/2016, nei confronti di dette società terze.
Società terze. ANC potrà affidare a società terze singole funzioni o fasi dei processi sottesi alla realizzazione dei Servizi oggetto del presente contratto a persone fisiche e/o giuridiche esterne che opereranno sotto la sua direzione e il suo controllo. Resta ferma la responsabilità di ANC per l’operato delle società terze per eventuali danni causati in esecuzione del contratto e l’obbligo in capo allo stesso di istruire tali soggetti sulle misure di sicurezza da adottare.
Società terze. Advenias nell’erogazione del Servizio potrà attuare accordi di cooperazione tecnica con società terze, alle quali potrà essere affidata la prestazione di alcune delle attività previste alla Sezione I. A tal fine, Advenias s’impegna a utilizzare la cooperazione di fornitori qualificati i quali dovranno obbligarsi a operare in accordo alle disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Contratto. Il Cliente s’impegna, su segnalazione e con l’eventuale collaborazione, ove possibile, di Advenias, a espletare gli adempimenti di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 nei confronti di dette società terze.
Società terze ad altra procedura concorsuale, il presente contratto si risolverà di diritto alla data del provvedimento di apertura della procedura concorsuale. SPE, in caso di inadempimento del Cliente ad una delle obbligazioni previste negli articoli citati, si riserva la facoltà, prima di SPE nell’erogazione del Servizio potrà attuare accordi di cooperazione tecnica con società terze, procedere alla risoluzione del Contratto, di interrompere l’erogazione del Servizio. In tale ipotesi alle quali potrà essere affidata la prestazione di alcune delle attività previste. A tal fine, la stessa SPE provvederà a comunicare al Cliente la volontà di avvalersi della citata facoltà di interruzione si impegna ad utilizzare la cooperazione di fornitori qualificati i quali dovranno obbligarsi ad ed il termine entro il quale il Cliente dovrà provvedere a ripristinare la situazione di normalità operare in accordo alle disposizioni del presente Contratto. Il Cliente si impegna, su contrattuale. Il Cliente rimane in ogni caso obbligato a versare quanto dovuto anche in caso di segnalazione di SPE, ad espletare gli adempimenti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. interruzione del Servizio. 196 nei confronti di dette società terze.
Società terze. InfoCert nell’erogazione del Servizio potrà attuare accordi di cooperazione tecnica con società terze, alle quali potrà essere affidata la prestazione di alcune delle attività previste alla Sezione I. A tal fine, la stessa si impegna ad utilizzare la cooperazione di fornitori qualificati i quali dovranno obbligarsi ad operare in accordo alle disposizioni del Contratto. Il Cliente si impegna, su segnalazione di InfoCert, ad espletare gli adempimenti di cui al Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679, nei confronti di dette società terze.
Società terze. STUDIOBOOST potrà affidare a società terze singole funzioni o fasi dei processi sottesi alla realizzazione dei Servizi oggetto del presente contratto a persone fisiche e/o giuridiche esterne che opereranno sotto la sua direzione e il suo controllo. Resta ferma la responsabilità di STUDIOBOOST per l’operato delle società terze per eventuali danni causati in esecuzione del contratto e l’obbligo in capo allo stesso di istruire tali soggetti sulle misure di sicurezza da adottare.
Società terze. Nell'erogazione del Servizio potranno essere attuati accordi di cooperazione tecnica con società terze, alle quali potrà essere affidata la prestazione di alcune delle attività previste alla Sezione I. A tal fine, verranno utilizzati fornitori qualificati i quali dovranno obbligarsi ad operare in accordo alle disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Contratto. L'Utente Finale si impegna ad espletare gli adempimenti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 nei confronti di dette società terze.
Società terze. STUDIOBOOST potrà affidare a società terze singole funzioni o fasi dei processi sottesi alla realizzazione dei Servizi oggetto del presente contratto a persone fisiche e/o giuridiche esterne che opereranno sotto la sua direzione e il suo
Società terze. 4.1 Studiofarma, ferma la propria responsabilità come meglio definito successivamente, per la prestazione del Servizio potrà avvalersi di fornitori terzi per l'acquisto e/o la manutenzione di apparecchiature e/o del software ovvero per l'espletamento del Servizio stesso in toto o in parte.
4.2 Le persone fisiche impiegate nell’ambito di tali rapporti contrattuali opereranno nel rispetto della normativa in tema di lavoro e di protezione dei dati personali.