Soggetti assicurabili. Sono assicurati tutti i dipendenti delle Aziende destinatarie del presente T.U. aventi un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che, una volta terminato il periodo di prova, non avranno esplicitamente rinunciato alla presente copertura.
Soggetti assicurabili a) I dipendenti in servizio e assicurati alla data di stipula del presente Contratto Integrativo Aziendale del nonché i loro familiari già assicurati alla medesima data
b) I familiari fiscalmente a carico (anche se non conviventi)
c) Il coniuge non a carico purché convivente o il convivente more uxorio purché non goda, al 1° gennaio 2013, di un reddito annuo lordo superiore ad Euro 37.686,72. A tale limite di reddito verrà adeguato anche quello previsto dal vigente CCNL (allegato 5 art.3): “le sole prestazioni di cui al punto 1) della lettera A) dell’art.4 del presente accordo, sono estese al coniuge del funzionario anche se non a carico, purchè lo stesso sia convivente, o al convivente more uxorio che non godano di un reddito annuo lordo superiore a Euro 37.686,72”.
d) A partire dal 1 gennaio 2013 i figli conviventi non a carico che non godano di un reddito lordo annuo superiore ad euro 20.839,68. Detto importo verrà automaticamente adeguato a partire dal 1 gennaio 2014 sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel mese di dicembre dell’anno 2013 rispetto allo stesso mese dell’anno 2012. Al 1° gennaio 2014 gli importi dei redditi verranno automaticamente adeguati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatisi nel mese di dicembre 2013 rispetto allo stesso mese dell’anno 2012; con il medesimo criterio detto importo verrà rivalutato negli anni successivi. A decorrere dal 1 gennaio 2014, agli effetti dell’applicazione di quanto sopra, si ha riguardo all’entità del reddito percepito dal familiare non a carico alla data del 1° gennaio dell’anno precedente in cui vengono effettuati i rimborsi. I dipendenti di nuova assunzione avranno la facoltà di aderire alla polizza rimborso spese mediche entro il termine inderogabile del periodo di prova con l’obbligo di assicurare tutti i familiari fiscalmente a carico. La relativa copertura assicurativa decorrerà dalle ore 24 del giorno di scadenza di tale termine. Solo nel mese di gennaio di ogni anno, esclusivamente per i dipendenti che aderissero la prima volta, verrà data la possibilità di inserimento in polizza con l’obbligo di assicurare tutti i familiari fiscalmente a carico, e con divieto di inserimento nella polizza durante l’annualità assicurativa salvo che per nascite, matrimoni, modifica del regime a carico o dello stato di convivenza. La modifica del nucleo da as...
Soggetti assicurabili. Sono assicurabili solo le persone fisiche residenti in Italia. È possibile assicurare fino a un massimo di 10 persone con lo stesso contratto.
Soggetti assicurabili. Si intendono assicurati i Titolari di CartaSi, nonché le altre persone Assicurate previste dalle diverse Sezioni di Polizza, senza alcun limite di età.
Soggetti assicurabili. 11 e 12) Con Polizza Infortuni il Cliente acquista per sé e/o per le persone appartenenti all’Azienda Contraente un pacchetto di coperture assicurative per ottenere un indennizzo in caso di infortunio. Sono assicurabili i soggetti residenti in Italia e appartenenti all’Azienda Contraente con le seguenti qualifiche: il titolare, gli amministratori, i soci, i lavoratori subordinati (compresi i dirigenti) in un numero massimo di sette per contratto e per ogni Azienda Contraente. I soggetti assicurati devono essere indicati nel modulo di polizza.
Soggetti assicurabili. L’Assicurazione si intende prestata a favore dei Medici di medicina generale iscritti allo SMI limitatamente alle seguenti categorie professionali mediche purché iscritti allo SMI: • Medici di assistenza primaria, medici fiduciari SASN, • Medici penitenziari, medici fiscali INPS; • Medici di continuità assistenziale; • Medici di emergenza sanitaria territoriale; • Medici di medicina dei servizi per i quali l’assicurazione si intende prestata a secondo rischio come disposto dalle Condizioni di Assicurazioni considerato l’obbligo delle ASL di assicurare tali medici, discendente dall’art. 89 del vigente ACN dei MMG, convenzionati con il SSN; • Medici Pediatri • Medici abilitati Per quanto riguarda la copertura dei Medici di medicina dei servizi si specifica che in caso di doppio incarico la copertura si intende prestata solo nel caso in cui il Medico di medicina generale sia contemporaneamente titolare di incarico di medicina dei servizi e incarico in assistenza primaria. Esclusa ogni altra fattispecie. Pertanto sono escluse tutte le prestazioni svolte in qualità di medici specialisti, in qualsiasi tipologia di specializzazione, salvo quanto previsto alla clausola particolare n. 36 e n. 37 del settore responsabilità civile, sempreché siano state indicate dall’Assicurato sul modulo di adesione e sia stato pagato il relativo sovrapremio. I professionisti medici di cui sopra, dichiarano con apposita autocertificazione la propria iscrizione allo SMI (Sindacato Medici Italiani) e che sono iscritti al relativo albo professionale, che aderiscono alla Polizza convenzione nel rispetto delle modalità previste nella convenzione stessa. La copertura assicurativa cessa immediatamente in caso di cancellazione del professionista dal novero degli iscritti allo SMI - con effetto dalla data stessa di cancellazione. In tal caso la Società provvederà a rimborsare la parte del Premio, al netto di imposta, relativa al periodo di rischio non goduto. La copertura assicurativa non produce effetti in caso di falsa dichiarazione di iscrizione ovvero in caso di mancata comunicazione di cancellazione allo SMI. È facoltà della Società UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA richiedere specifico riscontro alla Presidenza Nazionale SMI relativamente alla effettività dell’iscrizione dei singoli medici assicurati.
Soggetti assicurabili. Possono essere assicurati tutti i Titolari di rapporti di Conto Corrente Bancario (creditore e debitore) intestato a persone fisiche; sono esclusi i rapporti intestati a società di qualsiasi tipo. L’Aderente dovrà essere in possesso delle caratteristiche di assicurabilità previste in polizza. Gli Aderenti che abbiano sottoscritto il Modulo di Adesione sono in seguito denominati "Assicurati". Entro 30 giorni dal temine di ogni annualità il Contraente comunica a Generali Italia, per ogni Adesione:
1. la data di sottoscrizione della Adesione;
2. il numero identificativo del rapporto assicurato;
3. Cognome, Nome, Codice Fiscale degli Assicurati;
4. il premio annuo – comprensivo di imposte governative - relativo ad ogni Assicurato. Entro 30 giorni dal termine di ogni annualità assicurativa il Contraente comunica inoltre, relativamente alle Adesioni per le quali abbia ricevuto regolare disdetta da parte del/degli Assicurato/i:
1. il numero identificativo del rapporto assicurato;
2. Cognome, Nome, Codice Fiscale degli Assicurati;
3. data di effetto della disdetta. Tale procedura rimarrà operante anche dopo la cessazione della Polizza Collettiva, fintanto che vi siano Ade- sioni in essere.
Soggetti assicurabili. L’assicurazione vale per persone di età uguale o superiore ai 4 anni e inferiore ai 65 anni. Per le persone che compiono 65 anni nel xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx mantiene la sua validità fino alla scadenza del contratto. È possibile assicurare fino a un massimo di 10 persone con lo stesso contratto.
Soggetti assicurabili. Sono assicurabili le imprese con fatturato massimo di 50.000.000 euro, aventi sede legale e operativa in Italia e che siano correntiste di Intesa Sanpaolo (di seguito la Banca). Le imprese che operano nel settore del commercio al dettaglio o all’ingrosso devono avere anche un fatturato minimo di 2.500.000 euro. Non è possibile assicurare enti pubblici o società partecipate da enti pubblici. Ai fini della sottoscrizione della polizza è necessario aver compilato il Questionario tecnico di cui all’Allegato 2.
Soggetti assicurabili. Punto 1): i dipendenti in servizio, i familiari conviventi a carico e non, il convivente legale more uxorio e i minori in affido. Prevedere possibilità di ingresso per i dipendenti ed i familiari non ancora assicurati.