Soggetto Capofila Clausole campione

Soggetto Capofila. Il soggetto a cui verrà affidato il ruolo di capofila, scelto tra i soggetti accreditati nel settore della disabilità, deve possedere requisiti e competenze di natura organizzativa che dimostrino capacità di coordinare i partner della rete. In particolare esso dovrà assumere: - la titolarità dei poteri di rappresentanza dei partner della rete - il coordinamento dei partner della rete nella realizzazione delle azioni progettuali - il ruolo di interlocutore privilegiato nei confronti dell’Azienda ULSS, anche ai fini del debito informativo nei confronti della Regione del Veneto, in ordine a: - monitoraggio dei risultati, in fieri e finali, delle realizzazioni relative alle Azioni progettuali; - audit di conformità ai parametri di efficacia ed efficienza predeterminati nella coprogettazione; - eventuali rimodulazioni delle azioni progettuali rispetto a possibili opportunità di miglioramento; - supervisione delle rendicontazioni prodotte dai partner della rete e la loro sintesi secondo le indicazioni fornite dall’Azienda ULSS; - responsabilità del corretto trasferimento delle somme di pertinenza ai singoli partner, che sarà tenuto a documentare all’Azienda ULSS e, tramite quest’ultima, alla Regione del Veneto.
Soggetto Capofila. Il soggetto capofila è il Comune di Vicenza che ha il compito di coordinare il piano per la realizzazione degli interventi e in particolare svolgerà le seguenti funzioni: • di raccordo tra Regione, Comitato dei Sindaci del Distretto Est AULSS 8 Berica, Enti locali sottoscrittori del presente accordo e i soggetti partner; • di coordinamento dei soggetti partner; • di monitoraggio e valutazione. • di gestione amministrativa, tecnica e contabile per la predisposizione di tutti gli atti e gli adempimenti necessari per l’attuazione del Piano.
Soggetto Capofila. I sottoscrittori convengono nell’individuare in qualità di Capofila a cui vengono demandati i seguenti compiti: (descrizione sintetica dei compiti affidati) Il presente atto ha validità per ciascun soggetto firmatario dal momento della sua adesione fino ad almeno 3 anni (eventualmente prorogabili), dalla data della comunicazione di saldo da parte del GAL dell’ultimo intervento completato incluso nell’accordo senza possibilità di recesso anticipato, pena la restituzione di eventuali contributi percepiti nell’ambito di iniziative promosse dal GAL Xxxxxxx, salvo ulteriori responsabilità per danni. Gli impegni potranno essere rimodulati con cadenza annuale in funzione di specifiche e motivate esigenze comunicate tempestivamente al GAL Giarolo. Nel caso in cui il recesso di un partecipante alla rete comporti la decadenza della rete territoriale stessa, tutti i soggetti che partecipano a quell’accordo di rete territoriale perdono qualsiasi diritto al contributo, a meno che, nel limite massimo di 30 giorni dalla comunicazione al GAL Giarolo della rinuncia, inseriscano nell’accordo un nuovo soggetto con caratteristiche, funzioni e obblighi analoghi a quelli del rinunciante (Le caratteristiche e le funzioni del soggetto che subentra, nonché gli obblighi che questo si assume devono essere analoghi a quelli del rinunciante nel senso che, in virtù di tale sostituzione, non deve comportarsi alcuna modificazione alla graduatoria approvata). Il soggetto che rinuncia alla realizzazione dell’intervento di sua competenza e/o esegue lo stesso in modo non regolare e/o recede con anticipo non motivato rispetto al periodo di validità dell’accordo, si obbliga a mantenere indenni gli altri firmatari del presente accordo dai danni ad essi derivati a causa della sua inadempienza. Senza che ciò comporti alcuna responsabilità a carico del GAL per i danni che potrebbero derivare ai soggetti partecipanti ad un progetto di rete territoriale per l’inadempienza di uno di essi; Descrivere le sanzioni previste e eventuali obblighi e responsabilità dei soggetti contraenti in caso di recesso unilaterale anticipato rispetto al periodo minimo di validità indicato nell’accordo e in caso di rinuncia alla realizzazione dell’intervento. Il presente accordo verrà registrato “in caso d’uso”, le spese di registrazione sono a carico di Nel rispetto della legislazione vigente, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all’applicazione del presente accordo saranno deferite alla decisione...
Soggetto Capofila. 6.1. – In conformità alle disposizioni di legge, le Parti convengono che Link Campus sia soggetto capofila per la gestione della rete e delle varie attività cui si compone il proget- to per l’intera durata dell’accordo.
Soggetto Capofila. Le amministrazioni contraenti individuano la Provincia di Sassari quale Ente capofila per il coordinamento del progetto della Rete, conferendo allo stesso la rappresentanza esterna unitaria nei confronti di soggetti pubblici e privati.
Soggetto Capofila. Ente Locale
Soggetto Capofila. Viene congiuntamente definito che il soggetto capofila per il coordinamento delle attività oggetto del presente accordo è l’Istituto Professionale di Stato Xxxxxxxxx Xxxxxx” di Prato.
Soggetto Capofila. 1. Le amministrazioni contraenti individuano la Provincia dell’Ogliastra quale Ente capofila per il coordinamento e l'attuazione del progetto, ed in quanto tale unico soggetto responsabile e gli conferiscono la rappresentanza esterna ed unitaria nei confronti di soggetti terzi, pubblici e privati.
Soggetto Capofila. 1. L’ente capofila, soggetto responsabile della Rete di Riserve ai sensi dell’art.47, comma 5 della L.P. 11/2007 è individuato nella Comunità Territoriale della Val di Fiemme.
Soggetto Capofila. Soggetto Capofila della presente Convenzione viene individuato nel PARCO, in accordo con gli Enti aderenti.