Common use of SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO Clause in Contracts

SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. La prevalente esecuzione del contratto è riservata all’affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera. L’aggiudicatario provvede al servizio di cui al presente appalto con proprio personale. Il subappalto è consentito nei termini di cui al punto 8 del disciplinare di gara. È fatto assoluto divieto di cedere il contratto dei servizi di cui trattasi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dalla Stazione Appaltante, pena l’immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati alla Stazione Appaltante. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell’art. 1406 e seguenti del c.c., a condizione che il cessionario, oppure il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio. Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intenderà come nulla e di nessun effetto per l’Amministrazione comunale, salva alla stessa la facoltà di ritenere senz’altro risolto il contratto medesimo, con diritto alla refusione non solo di ogni eventuale danno, e con la conseguente perdita della cauzione, previo semplice accertamento del fatto. In caso di trasgressione alle norme del presente Capitolato, commessa dall'eventuale subappaltatore occulto, unico responsabile verso l'Amministrazione s’intenderà l'aggiudicatario.

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SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. La prevalente esecuzione del contratto è riservata all’affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera. L’aggiudicatario provvede al servizio di cui al presente appalto con proprio personale. Il subappalto è consentito nei termini ammesso alle condizioni di cui al punto 8 del disciplinare di garaall’art. È fatto assoluto divieto di cedere il contratto dei servizi 26 della L.P. 2/2016 e nei limiti di cui trattasiall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, a qualsiasi titolo solamente nel caso in cui l’appaltatore abbia specificamente indicato nell’offerta le forniture o le parti di contratto che intende affidare in subappalto. L’appaltatore non può cedere per alcun motivo il contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera d), punto 2 dell’art. 27 della L.P. 2/2106. Eventuale cessione di credito derivate dal contratto stipulato è vietata ove non autorizzata per iscritto dall’APSS. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e sotto qualunque formadella Legge 52/1991 e, anche temporaneapertanto, se il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio delle attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile all’APSS qualora questa non regolarmente approvata la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla Stazione Appaltantenotifica della cessione stessa. Il contratto di cessione del credito, ai fini della sua opponibilità all’APSS, deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, essere notificato all’APSS e deve contenere la clausola secondo cui l’APSS, ceduta, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’immediata l’automatica inopponibilità della cessione all’APSS. La cessione del contratto non autorizzata comporta la risoluzione del contratto ed e fa sorgere in capo all’APSS il diritto all’esecuzione in danno della fornitura, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese causati alla Stazione Appaltante. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell’art. 1406 e seguenti del c.c., a condizione che il cessionario, oppure il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio. Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intenderà come nulla e di nessun effetto per l’Amministrazione comunale, salva alla stessa la facoltà di ritenere senz’altro risolto il contratto medesimo, con diritto alla refusione non solo di ogni eventuale conseguente maggiore danno, e con la conseguente perdita della cauzione, previo semplice accertamento del fatto. In caso di trasgressione alle norme del presente Capitolato, commessa dall'eventuale subappaltatore occulto, unico responsabile verso l'Amministrazione s’intenderà l'aggiudicatario.

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SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. La prevalente esecuzione Il subappalto del contratto è riservata all’affidatarioregolato da quanto previsto dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, trattandosi come modificato dall’art. 49 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito con modifiche nella legge n. 108/2021 e con le limitazioni di contratto seguito indicate. Non possono costituire oggetto di subappalto e devono pertanto essere eseguite direttamente dall’Appaltatore le prestazioni di cui all’articolo 3 di seguito elencate: - Tutti i servizi annoverati nei servizi di pulizia e sanificazione di cui all'Allegato 2 “PIANO GUIDA PULIZIE E SERVIZI OPZIONALI”, ad alta intensità eccezione dei servizi opzionali. Tale scelta è motivata dalla rilevanza che assumono, rispetto al complesso dell’attività oggetto di manodopera. L’aggiudicatario provvede appalto, le prestazioni in parola, che costituiscono il nucleo centrale della prestazione e dalla conseguente necessità rilevata che le stesse siano eseguite direttamente dall’Impresa aggiudicataria, in quanto soggetto rispetto al quale è stato accertato in sede di gara il possesso dei necessari requisiti di capacità economico-finanziaria e idoneità tecnico-professionale, di capacità organizzativa e gestionale e di affidabilità, quali indicatori atti a fornire all’Azienda la garanzia in ordine ad una esecuzione dell’appalto nel pieno rispetto delle prescrizioni fissate dalla documentazione di gara, anche in ragione del rapporto di diretta afferenza che lega il servizio in parola al servizio ristorazione a gestione diretta.. L’Appaltatore è tenuto ad indicare nell’offerta le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare, con la corrispondente quota percentuale rispetto all’importo complessivo, in mancanza di cui al presente appalto con proprio personaletale indicazione il subappalto non può essere autorizzato. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda a seguito di apposita istanza scritta dell’Appaltatore, con allegata la documentazione prevista dall’articolo 105, commi 7 e 18, del D.Lgs. n. 50/2016. Il termine previsto dall’art. 105, comma 18, del suddetto D.Lgs. decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza. L’Azienda a sua volta autorizza per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e di quanto previsto all’art. 3, comma 7, comma 8 e comma 9, della L. n. 136/2010, lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non è consentito dare esecuzione alle attività oggetto di richiesta di subappalto. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei termini confronti dell’Azienda per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di cui al punto 8 subappalto, sollevando l’Azienda medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle prestazioni subappaltate. Il subappalto non autorizzato, oltre alla risoluzione di diritto del disciplinare di garacontratto, comporta la segnalazione del fatto all’Autorità Giudiziaria per l’eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dal primo comma dell'art. È fatto assoluto divieto di cedere il 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato da ultimo dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno). Il contratto dei servizi di cui trattasinon può essere ceduto a terzi, neppure parzialmente, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dalla Stazione Appaltante, pena l’immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati alla Stazione Appaltante. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, nullità ai sensi del comma 1 dell’art. 1406 e seguenti 105 del c.cdecreto citato., a condizione che il cessionario, oppure il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio. Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intenderà come nulla e di nessun effetto per l’Amministrazione comunale, salva alla stessa la facoltà di ritenere senz’altro risolto il contratto medesimo, con diritto alla refusione non solo di ogni eventuale danno, e con la conseguente perdita della cauzione, previo semplice accertamento del fatto. In caso di trasgressione alle norme del presente Capitolato, commessa dall'eventuale subappaltatore occulto, unico responsabile verso l'Amministrazione s’intenderà l'aggiudicatario.

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SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. La prevalente esecuzione Ai sensi dell’art. 105, del contratto D. Lgs 50/2016, il Fornitore è riservata all’affidatariotenuto comunicare all’Azienda, trattandosi la terna di contratto ad alta intensità Subappaltatori titolar di manodoperaSubContratto, l’importo del Contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. L’aggiudicatario provvede Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al servizio Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, e nel pieno rispetto dell’art.105 del D.Lgs 50/16, si riserva di affidare in subappalto le prestazioni indicate in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità definite. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Azienda Sanitaria o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui al presente appalto con proprio personalesono state affidate le suddette attività. Il subappalto è consentito non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei termini confronti dell’Azienda Sanitaria, per quanto di cui al punto 8 rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del disciplinare Contratto anche per la parte subappaltata. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’Azienda Sanitaria, almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del Contratto di garasubappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. È fatto assoluto divieto 2359 c.c. con il subappaltatore. Analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di cedere RTI, Consorzio o società. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto l’Azienda non autorizzerà il contratto dei servizi di cui trattasisubappalto. Il Contratto non può essere ceduto, a qualsiasi titolo e sotto qualunque formapena di nullità, anche temporanea, se non regolarmente approvata dalla Stazione Appaltante, pena l’immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati alla Stazione Appaltante. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, salvo quanto previsto ai sensi dell’art. 1406 e seguenti 106 del c.c., a condizione che il cessionario, oppure il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio. Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intenderà come nulla e di nessun effetto per l’Amministrazione comunale, salva alla stessa la facoltà di ritenere senz’altro risolto il contratto medesimo, con diritto alla refusione non solo di ogni eventuale danno, e con la conseguente perdita della cauzione, previo semplice accertamento del fattoD. Lgs 50/2016. In caso di trasgressione alle norme violazione del presente Capitolatodisposto di cui al comma precedente l’Azienda si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, commessa dall'eventuale subappaltatore occulto, unico responsabile verso l'Amministrazione s’intenderà l'aggiudicatariofatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

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SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. La prevalente esecuzione del contratto è riservata all’affidatarioE’ ammesso il subappalto, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera. L’aggiudicatario provvede al servizio nei termini e nelle condizioni di cui all’articolo 174 del D. Lgs 50/2016, per i servizi o parti di essi che il concessionario in sede di gara ha dichiarato di voler subappaltare, ovvero_ _ _ _ L'eventuale subappalto non esonera il concessionario, per quei servizi dati in subappalto, dagli obblighi assunti con il Comune di Rimini e regolati dal presente capitolato restando l’unico responsabile, nei confronti del Comune di Rimini dei servizi subappaltati. Il concessionario deve chiedere espressamente al presente appalto con proprio personaleComune l’autorizzazione al subappalto indicando i dati anagrafici, i recapiti e i rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti . Ai sensi del comma 6 dell’art. 174 del D.Lgs. n. 50/2016, l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Il subappalto è consentito nei termini se realizzato in difformità a quanto sopra previsto, costituirà motivo di cui al punto 8 del disciplinare di gara. È fatto assoluto divieto di cedere il contratto dei servizi di cui trattasi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dalla Stazione Appaltante, pena l’immediata risoluzione del contratto ed ai sensi dell’art.1456 del codice civile e farà sorgere il diritto per il concedente ad effettuare l’esecuzione in danno, con escussione della garanzia fideiussoria , fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese causati alla Stazione Appaltante. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell’art. 1406 e seguenti del c.c., a condizione che il cessionario, oppure il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio. Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intenderà come nulla e di nessun effetto per l’Amministrazione comunale, salva alla stessa la facoltà di ritenere senz’altro risolto il contratto medesimo, con diritto alla refusione non solo di ogni eventuale conseguente maggior danno, e con la conseguente perdita oltre all’applicazione dell’art.21 della cauzioneLegge 646/1982. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, previo semplice accertamento comma 1 lettera d) del fatto. In caso di trasgressione alle norme del presente Capitolato, commessa dall'eventuale subappaltatore occulto, unico responsabile verso l'Amministrazione s’intenderà l'aggiudicatariocodice.

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Samples: archivio.comune.rimini.it

SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. La prevalente esecuzione del contratto L’Operatore Economico aggiudicatario è riservata all’affidatario, trattandosi di contratto tenuto ad alta intensità di manodopera. L’aggiudicatario provvede al servizio di cui al presente appalto con eseguire in proprio personalele prestazioni oggetto dell’appalto. Il subappalto è consentito nei termini limiti e con le modalità di cui al punto 8 all’art. 105 del disciplinare DLgs 50/2016. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda, di quanto subappaltato. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: - indicazione nell’ allegato 2), da presentarsi ai sensi del DPR 445/2000, della quota parte di fornitura, in termini percentuali, che intende subappaltare. L’indicazione di un valore numerico che possa rendere nota l’offerta economica di gara. È fatto assoluto divieto di cedere il contratto dei servizi di cui trattasi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata determina l’esclusione dalla Stazione Appaltante, pena l’immediata risoluzione gara; - deposito del contratto ed di subappalto, presso l’Azienda, almeno 20 giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - trasmissione, con il risarcimento dei danni e delle spese causati alla Stazione Appaltante. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione deposito del contratto è consentitadi subappalto, ai sensi dell’art. 1406 della documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e seguenti la dichiarazione del c.c., a condizione che il cessionario, oppure il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 83 del DLgs 50/2016 - non sussistenza nei confronti dell’affidatario del subappalto, di alcuno dei divieti previsti per dall’art. 10 della Legge 575/1965. L’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, se ricorrono giustificati motivi. I pagamenti di quanto in subappalto saranno effettuati all’Operatore aggiudicatario, che dovrà trasmettere all’Azienda le fatture quietanzate del sub appaltatore e provvedere agli ulteriori adempimenti previsti in contratto, ivi compresa la gestione del serviziotracciabilità dei flussi finanziari. Nel Il contratto non può essere ceduto, in tutto o in parte, senza il consenso espresso dell’Azienda; In ogni caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intenderà come nulla e di nessun effetto per l’Amministrazione comunale, salva alla stessa la facoltà di ritenere senz’altro risolto il contratto medesimo, con diritto alla refusione non solo di ogni eventuale danno, e con la conseguente perdita della cauzione, previo semplice accertamento del fattol’Operatore Economico subentrante deve mantenere le medesime condizioni contrattuali. In caso di trasgressione alle norme del presente Capitolatoviolazione, commessa dall'eventuale subappaltatore occultol’Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto (art. 1456 cod.civ.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, unico responsabile verso l'Amministrazione s’intenderà l'aggiudicatariofatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 cod.civ.).

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Samples: Disciplinare Di Gara E

SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. La L’affidatario non potrà subappaltare, nemmeno in parte, il servizio oggetto del presente appalto, né cedere, per nessun motivo, il contratto relativo, senza il consenso scritto di ARXXX. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto dell'accordo quadro, nonché la prevalente esecuzione dell'attività di “trasporto dei rifiuti”. Il concorrente indica all’atto dell’offerta (nel DGUE, PARTE II^, Sezione D) le parti del contratto servizio che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è riservata all’affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera. L’aggiudicatario provvede al servizio di cui al presente appalto con proprio personalevietato. Il subappalto è consentito nei termini di cui al punto 8 del disciplinare di gara. È fatto assoluto divieto di cedere il contratto dei servizi di cui trattasi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dalla Stazione Appaltante, pena l’immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati alla Stazione Appaltante. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, previa autorizzazione della stazione appaltante ai sensi dell’art. 1406 105 del Codice degli appalti pubblici. La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall’art. 105 co. 13 del Codice. Ovx xon ricorrano le condizioni di cui al paragrafo che precede la stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e seguenti i pagamenti verranno effettuati, nel rispetto delle prescrizioni dell’art. 105 del c.c.Codice, a condizione all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016. Non è ammesso il cessionario, oppure il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti subappalto per la gestione prevalente esecuzione del servizio. Nel caso servizio di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intenderà come nulla e di nessun effetto per l’Amministrazione comunale, salva alla stessa la facoltà di ritenere senz’altro risolto il contratto medesimo, con diritto alla refusione non solo di ogni eventuale danno, e con la conseguente perdita della cauzione, previo semplice accertamento del fatto. In caso di trasgressione alle norme del presente Capitolato, commessa dall'eventuale subappaltatore occulto, unico responsabile verso l'Amministrazione s’intenderà l'aggiudicatariotrasporto.

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Samples: www.arpat.toscana.it

SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. La prevalente esecuzione del contratto L’Operatore Economico aggiudicatario è riservata all’affidatario, trattandosi di contratto tenuto ad alta intensità di manodopera. L’aggiudicatario provvede al servizio di cui al presente appalto con eseguire in proprio personalele prestazioni oggetto dell’appalto. Il subappalto è consentito nei termini limiti e con le modalità di cui al punto 8 all’art. 118 del disciplinare DLgs 163/2006 smi. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Capofila e delle Aziende mandanti, di quanto subappaltato. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: -indicazione nella Dichiarazione Unica, allegato 2), da presentarsi ai sensi del DPR 445/2000, della quota parte di fornitura, in termini percentuali, che intende subappaltare. L’indicazione di un valore numerico che possa rendere nota l’offerta economica di gara. È fatto assoluto divieto di cedere il contratto dei servizi di cui trattasi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata determina l’esclusione dalla Stazione Appaltante, pena l’immediata risoluzione gara; -deposito del contratto ed di subappalto, presso le Aziende, almeno 20 giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; -trasmissione, con il risarcimento dei danni e delle spese causati alla Stazione Appaltante. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione deposito del contratto è consentitadi subappalto, ai sensi dell’art. 1406 della documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e seguenti la dichiarazione del c.c., a condizione che il cessionario, oppure il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del DLgs 163/2006 -non sussistenza nei confronti dell’affidatario del subappalto, di alcuno dei divieti previsti per dall’art. 10 della Legge 575/1965. L’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, se ricorrono giustificati motivi. I pagamenti di quanto in subappalto saranno effettuati all’Operatore aggiudicatario, che dovrà trasmettere all’Azienda le fatture quietanzate del sub appaltatore e provvedere agli ulteriori adempimenti previsti in contratto, ivi compresa la gestione del serviziotracciabilità dei flussi finanziari. Nel Il contratto non può essere ceduto, in tutto o in parte, senza il consenso espresso delle Aziende (art. 116 DLgs 163/2006), in ogni caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intenderà come nulla e di nessun effetto per l’Amministrazione comunale, salva alla stessa la facoltà di ritenere senz’altro risolto il contratto medesimo, con diritto alla refusione non solo di ogni eventuale danno, e con la conseguente perdita della cauzione, previo semplice accertamento del fattol’Operatore Economico subentrante deve mantenere le medesime condizioni contrattuali. In caso di trasgressione alle norme del presente Capitolatoviolazione, commessa dall'eventuale subappaltatore occultole Aziende si riservano la facoltà di risolvere il contratto di diritto (art. 1456 cod.civ.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, unico responsabile verso l'Amministrazione s’intenderà l'aggiudicatariofatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 cod.civ.).

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Samples: Disciplinare Di Gara E

SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. La prevalente esecuzione del contratto è riservata all’affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera. L’aggiudicatario provvede al servizio di cui al presente appalto con proprio personale. Il subappalto è consentito nei termini di cui al punto 8 regolato secondo la normativa vigente. E’ vietata la cessione a terzi del disciplinare di gara. È fatto assoluto divieto di cedere il presente contratto dei servizi di cui trattasi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dalla Stazione Appaltantesenza autorizzazione della S.A., pena l’immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni contratto. E' consentito, nei termini previsti dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e delle spese causati alla Stazione Appaltante. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell’art. 1406 e seguenti del c.cs.m.i., solamente subappaltare le prestazioni secondarie come indicate al precedente art. 1. In sede di offerta dovrà essere dichiarato quali, tra le prestazioni accessorie sopra individuate, si intendano subappaltare a condizione che terzi; il cessionariosubappalto dovrà essere espressamente autorizzato dall’A.C. a pena di nullità. A questo fine l’appaltatore dovrà consegnare il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate, oppure il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare unitamente alla documentazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalle norme vigenti in materia di capacità a contrarre con le pubbliche amministrazioni e di quelli di qualificazione prescritti per lo svolgimento delle attività subappaltate Infatti gli interventi, anche in caso di subappalto, dovranno essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi delle normative vigenti in materia. L’A.C. provvederà ad acquisire il D.U.R.C. riferito all’impresa subappaltatrice. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell’appaltatore che rimane unico responsabile nei confronti dell’A.C. di quanto subappaltato. E’ altresì fatto obbligo all’operatore economico affidatario, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti dall’A.C., di trasmettere alla stessa A.C. copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso appaltatore via via corrisposti all’impresa subappaltatrice, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’appaltatore non adempia al predetto obbligo, l’A.C. sospenderà i pagamenti successivi. Si intendono richiamate le ulteriori disposizioni e prescrizioni previste dall’art. 118 del D. Lgs. 50/2016 in quanto applicabili. Sono altresì richiamati gli adempimenti a carico dell’appaltatore afferenti il D.Lgs. 81/2008 Ai sensi del Regolamento Comunitario 679 del 2016 in materia di privacy, i dati personali che le imprese comunicheranno saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto informatico che cartaceo, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati richiesti è un’onere pena l’esclusione dalla gara. Le informazioni rese potranno essere utilizzate e comunicate ad Enti e/o soggetti Pubblici e Privati, nei limiti previsti da norme di legge o regolamenti o quando ciò risulti necessario per lo svolgimento delle funzioni Istituzionali. Saranno in particolare, utilizzati per garantire il diritto di accesso ai sensi della legge 241/90. La Provincia della Spezia è nominata conformemente al Reg. UE 679/2016 responsabile dei dati personali. Il concorrente si impegna ad accettare, in caso di aggiudicazione, la gestione nomina quale Responsabile del trattamento dei dati dei destinatari del servizio in appalto ed a rispettare le istruzioni che saranno impartite dal Comune oltre che la normativa specifica in materia di protezione dei dati prevista dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.lgs. 196/2003. Il concorrente dovrà mettere in atto tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguata per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, comunicare l’avvenuta individuazione di eventuali sub-responsabili oltre che prevedere una formazione e istruzione in materia di privacy di tutto il personale operante nel servizio in appalto che avrà accesso ai dati personali. Dati e informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dal Capitolato e dalla normativa in esso richiamata. L’appaltatore prima dell’inizio del servizio dovrà comunicare all’A.C. il nominativo dell’addetto che assumerà il ruolo di “Responsabile del trattamento dei dati”, che dovrà essere fornito anche agli utenti e che risponderà a questi e all’A.C. della tutela della privacy e al quale è demandato il compito di ricevere e richiedere i dati sensibili strettamente necessari all’espletamento del servizio. Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intenderà come nulla e di nessun effetto per l’Amministrazione comunale, salva alla stessa la facoltà di ritenere senz’altro risolto il contratto medesimo, con diritto alla refusione non solo di ogni eventuale danno, e con la conseguente perdita della cauzione, previo semplice accertamento del fatto. In caso di trasgressione alle norme del presente Capitolato, commessa dall'eventuale subappaltatore occulto, unico responsabile verso l'Amministrazione s’intenderà l'aggiudicatario.particolare:

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SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. La prevalente esecuzione del contratto L’Impresa Aggiudicataria è riservata all’affidatario, trattandosi di contratto tenuta ad alta intensità di manodopera. L’aggiudicatario provvede al servizio di cui al presente appalto con eseguire in proprio personale. Il subappalto è consentito nei termini di cui al punto 8 del disciplinare di gara. È fatto assoluto divieto di cedere i servizi oggetto d’appalto e il contratto dei servizi non può essere ceduto a pena di nullità. Si applica l’art. 106 del d. lgs. 50/2016 nel caso in cui trattasi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dalla Stazione Appaltante, pena l’immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati alla Stazione Appaltante. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto consegua a ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni tali per cui un nuovo contraente sostituisca quello a cui era stato inizialmente aggiudicato l'appalto, purchè l’operatore economico che succede nel rapporto contrattuale soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto, a mente di quanto previsto nel predetto art. 106. E' ammesso il subappalto nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 105 del d. lgs. 50/2016, ferme le seguenti disposizioni. Ai fini del presente appalto, l'eventuale subappalto è consentitaammissibile esclusivamente e limitatamente ai servizi di cui all’art. 1 punto 1.c) (servizio di piccole manutenzioni ordinarie) ed in ogni caso non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto. Non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Pertanto, l’acquisizione delle forniture di materiali aventi carattere meramente accessorio/strumentale ai fini dell’esecuzione delle prestazioni principali oggetto d’appalto (es. fornitura di materiale ludico- ricreativo, di materiale di consumo, di materiale igienico-sanitario etc.) non sono da considerarsi some subappalto ma come subcontratto. L’Aggiudicataria comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e il relativo oggetto. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del predetto art. 105. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto: affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 1406 105 comma 3 d .lgs 50/2016. L’Impresa Aggiudicataria, nei limiti sopra previsti, può affidare in subappalto i servizi di cui all’art. 1 punto 1.c) previa autorizzazione della stazione appaltante e seguenti del c.c., purché all'atto dell'offerta abbia espressamente indicato che intende subappaltare o concedere in cottimo i predetti servizi e a condizione che il cessionario, oppure il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare il possesso si dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei requisiti previsti per la gestione motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del serviziod. lgs 50/2016. Nel caso l’Impresa Aggiudicataria decida di contravvenzione a tale divietoavvalersi del subappalto, la cessione si intenderà come nulla e è obbligatoria l'indicazione della terna di nessun effetto per l’Amministrazione comunale, salva alla stessa la facoltà di ritenere senz’altro risolto il contratto medesimo, con diritto alla refusione non solo di ogni eventuale danno, e con la conseguente perdita della cauzione, previo semplice accertamento del fattosubappaltatori ai sensi dell’art. 105 comma 6 d. lgs. 50/2016. In caso di trasgressione ricorso al subappalto, l’aggiudicataria deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l’Aggiudicatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal vigente codice degli appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d. lgs. 50/2016. Il contratto di subappalto indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L’Impresa Aggiudicataria resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. L'Aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente capitolato. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle norme prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'Aggiudicatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 dall’art. 105 del d. lgs. 50/2016 entro i termini ivi previsti. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Le disposizioni di cui al presente Capitolatoarticolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, commessa dall'eventuale subappaltatore occultoquando le imprese riunite o consorziate non intendono prestazioni scorporabili, unico responsabile verso l'Amministrazione s’intenderà l'aggiudicatariononché alle associazioni in partecipazione quando eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

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SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. La prevalente esecuzione L’Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio i servizi oggetto del presente capitolato. Eventuali autorizzazioni al subappalto potranno essere concesse ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, solo qualora l’offerente abbia espressamente indicato nell’offerta le parti dell’appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi e comunque in misura non superiore al 30% e secondo le modalità e le condizioni previste dall’art.105. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. L’Appaltatore deve ottemperare alle ulteriori disposizioni dell’art. 105 e, al momento della richiesta dell’autorizzazione al subappalto, deve depositare presso la Stazione Appaltante copia del contratto è riservata all’affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità subappalto nonché contestuale la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di manodopera. L’aggiudicatario provvede al servizio qualificazione (certificato C.C.I.A.A. e autorizzazioni varie) e la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice dei Contratti. La Stazione Appaltante non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore gli importi dovuti bensì è fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’autorizzazione concessa non esonera l’Appaltatore per quei servizi o forniture dati in subappalto dagli obblighi assunti con la Stazione Appaltante e regolati dal presente appalto con proprio personale. Il subappalto è consentito nei termini di cui al punto 8 del disciplinare di gara. È fatto assoluto divieto di cedere il contratto capitolato, l’Appaltatore resta ugualmente unico responsabile dei servizi subappaltati di cui trattasi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dalla Stazione Appaltante, pena l’immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati fronte alla Stazione Appaltante. Sono L’accettazione del subappalto è subordinata all’adozione di specifico provvedimento di autorizzazione da parte della Stazione Appaltante. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, colpe imputabili al subappaltatore o ai sensi dell’artsuoi ausiliari. 1406 e seguenti del c.c., L’Appaltatore si obbliga a condizione che il cessionario, oppure il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio. Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intenderà come nulla e di nessun effetto per l’Amministrazione comunale, salva alla stessa la facoltà di ritenere senz’altro risolto risolvere tempestivamente il contratto medesimodi subappalto, con qualora durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dalla Stazione Appaltante inadempimenti dell’impresa subappaltatrice di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse della Stazione Appaltante; in tal caso l’Appaltatore non avrà diritto alla refusione ad alcun indennizzo da parte della Stazione Appaltante né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. L’esecuzione delle attività subappaltate non solo può formare oggetto di ogni eventuale dannoulteriore subappalto. Il contratto non può essere ceduto, e con la conseguente perdita della cauzione, previo semplice accertamento salvo quanto stabilito nell’art.110 del fattoD.Lgs. In caso di trasgressione alle norme del presente Capitolato, commessa dall'eventuale subappaltatore occulto, unico responsabile verso l'Amministrazione s’intenderà l'aggiudicatario50/2016.

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SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. La prevalente esecuzione Ai sensi dell’art. 105, del contratto D. Lgs 50/2016, il Fornitore è riservata all’affidatariotenuto comunicare all’Azienda, trattandosi la terna di contratto ad alta intensità Subappaltatori titolar di manodoperaSubContratto, l’importo del Contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. L’aggiudicatario provvede Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al servizio Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, e nel pieno rispetto dell’art. 105 del D.Lgs 50/16 e s.m.i., si riserva di affidare in subappalto le prestazioni indicate in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità definite. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Azienda Sanitaria o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui al presente appalto con proprio personalesono state affidate le suddette attività. Il subappalto è consentito non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei termini confronti dell’Azienda Sanitaria, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’Azienda Sanitaria, almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del Contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore. Analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di RTI, Consorzio o società. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto l’Azienda Capofila non autorizzerà il subappalto. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui al punto 8 all’art. 105 del disciplinare di garaD.Lgs. È fatto assoluto divieto di cedere il contratto dei servizi di cui trattasin. 50/2016. Il Contratto non può essere ceduto, a qualsiasi titolo e sotto qualunque formapena di nullità, anche temporanea, se non regolarmente approvata dalla Stazione Appaltante, pena l’immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati alla Stazione Appaltante. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, salvo quanto previsto ai sensi dell’art. 1406 e seguenti 106 del c.c., a condizione che il cessionario, oppure il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio. Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intenderà come nulla e di nessun effetto per l’Amministrazione comunale, salva alla stessa la facoltà di ritenere senz’altro risolto il contratto medesimo, con diritto alla refusione non solo di ogni eventuale danno, e con la conseguente perdita della cauzione, previo semplice accertamento del fattoD. Lgs 50/2016. In caso di trasgressione alle norme violazione del presente Capitolatodisposto di cui al comma precedente l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, commessa dall'eventuale subappaltatore occulto, unico responsabile verso l'Amministrazione s’intenderà l'aggiudicatariofatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

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SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d) del D. Lgs.vo n. 50/2016. La prevalente esecuzione Ditta assegnataria non potrà subappaltare, nemmeno in parte, la fornitura senza il consenso scritto del contratto è riservata all’affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera. L’aggiudicatario provvede al servizio di cui al presente appalto con proprio personaleCommittente. Il subappalto è consentito ammesso nei termini di cui al punto 8 del disciplinare di gara. È fatto assoluto divieto di cedere il contratto dei servizi di cui trattasi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dalla Stazione Appaltante, pena l’immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati alla Stazione Appaltante. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell’art. 1406 e seguenti del c.c., a condizione che il cessionario, oppure il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio. Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intenderà come nulla e di nessun effetto per l’Amministrazione comunale, salva alla stessa la facoltà di ritenere senz’altro risolto il contratto medesimo, con diritto alla refusione non solo di ogni eventuale danno, limiti e con la conseguente perdita le modalità previste dall’art. 105 del D. Lgs.vo n. 50/2016. Pertanto è obbligatorio in sede di offerta indicare quali parti tra i servizi del presente Capitolato intenda eventualmente subappaltare a terzi nella misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale. La Ditta è responsabile delle attività delegate al subappaltatore, ed è pertanto chiamata a rispondere comunque di eventuali danni arrecati a persone o cose durante l’esecuzione della cauzione, previo semplice accertamento del fattoparte della fornitura affidata o ad essa comunque riconducibili. In caso di trasgressione alle norme subappalto la Ditta avrà l’obbligo di imporre al subappaltatore il rispetto delle condizioni contrattuali stabilite dal Committente. Eventuali inadempienze saranno di norma contestate alla Ditta. In caso di inadempienza o comunque per giustificato motivo la Ditta si impegna a sostituire il subappaltatore per garantire nei modi e nei termini previsti dal Capitolato il regolare svolgimento della fornitura. Non è previsto il pagamento diretto da parte del presente CapitolatoCommittente al subappaltatore. Inoltre è fatto divieto alla Ditta di cedere a terzi, commessa dall'eventuale subappaltatore occultoin tutto o in parte, unico responsabile verso l'Amministrazione s’intenderà l'aggiudicatariol’oggetto del contratto, senza il consenso scritto del Committente, che non sarà tenuto in alcun modo a giustificare l’eventuale rifiuto, pena la risoluzione dello stesso, la perdita del deposito cauzionale versato, nonché il risarcimento di ogni conseguente danno.

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Samples: Contratto Servizio Di “Global Service” Full Risk

SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. La prevalente esecuzione Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 105 comma 1 del D. Lgs n. 50/2016, così come modificato dall'art. 49, comma 1, lettera b), sub. 1), della legge n. 108 del 2021, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del medesimo. L’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Ai sensi dell’articolo 105, c. 14, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. Il subappaltatore è riservata all’affidatarioaltresì tenuto espressamente a vincolarsi ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), trattandosi ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di contratto ad alta intensità genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso: • i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di manodoperacui all’articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, meglio dettagliati all’art. L’aggiudicatario provvede 13 del presente disciplinare. A tal fine, il subappaltatore concorre al servizio conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al presente appalto con proprio personale. Il subappalto è consentito nei termini successivo articolo 13; nonché • le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute Decreto del Ministero della Transizione ecologica 23 giugno 2022 recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di cui al punto 8 del disciplinare progettazione di gara. È fatto assoluto divieto interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di cedere il contratto dei servizi di cui trattasi, a qualsiasi titolo progettazione e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dalla Stazione Appaltante, pena l’immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati alla Stazione Appaltante. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa lavori per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell’art. 1406 e seguenti del c.cinterventi edilizi”., a condizione che il cessionario, oppure il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio. Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intenderà come nulla e di nessun effetto per l’Amministrazione comunale, salva alla stessa la facoltà di ritenere senz’altro risolto il contratto medesimo, con diritto alla refusione non solo di ogni eventuale danno, e con la conseguente perdita della cauzione, previo semplice accertamento del fatto. In caso di trasgressione alle norme del presente Capitolato, commessa dall'eventuale subappaltatore occulto, unico responsabile verso l'Amministrazione s’intenderà l'aggiudicatario.

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Samples: Contratto Stipulato Mediante Scrittura Privata

SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. La prevalente esecuzione del contratto L’Operatore Economico aggiudicatario è riservata all’affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodoperatenuto a seguire in proprio le prestazioni oggetto dell’appalto. L’aggiudicatario provvede al servizio di cui al presente appalto con proprio personaleÈ ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all’art. 105 D. Lgs. n. 50/2016. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’ATS SARDEGNA - ASSL CAGLIARI di quanto subappaltato. L’affidamento in subappalto è consentito nei termini sottoposto alle seguenti condizioni: l’Operatore Economico Concorrente, all’atto dell’offerta, o l’affidatario, in caso di cui al punto 8 del disciplinare varianti in corso di gara. È fatto assoluto divieto di cedere esecuzione, all’atto dell’affidamento, deve indicare le attività che intende eventualmente subappaltare; l’appaltatore deve depositare il contratto dei servizi di cui trattasi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dalla Stazione Appaltante, pena l’immediata risoluzione subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; Con il deposito del contratto ed di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il risarcimento dei danni e delle spese causati alla Stazione Appaltante. Sono fatti salvi i casi di trasformazionepossesso, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione da parte del contratto è consentitasubappaltatore, ai sensi dell’art. 1406 e seguenti del c.c., a condizione che il cessionario, oppure il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione dalla vigente normativa e dal Bando di gara (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, certificato o dichiarazione sostitutiva che attesti l’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016). Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 del servizioD.Lgs. Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intenderà come nulla e di nessun effetto per l’Amministrazione comunale, salva alla stessa la facoltà di ritenere senz’altro risolto il contratto medesimo, con diritto alla refusione non solo di ogni eventuale danno, e con la conseguente perdita della cauzione, previo semplice accertamento del fatto. In caso di trasgressione alle norme del presente Capitolato, commessa dall'eventuale subappaltatore occulto, unico responsabile verso l'Amministrazione s’intenderà l'aggiudicatario50/2016.

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SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. La prevalente esecuzione Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del contratto servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è riservata all’affidatariovietato. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodoperada compilare nelle parti pertinenti. L’aggiudicatario provvede al servizio Il mancato possesso dei requisiti di cui al presente appalto con proprio personaleall’art. Il 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del concorrente dalla gara. Non si configurano come attività affidate in subappalto è consentito nei termini quelle di cui al punto 8 all’art. 105, comma 3 del disciplinare di garaCodice. È E’ fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di cedere il contratto dei servizi totalmente o parzialmente a terzi l’Appalto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art.106 del Codice degli appalti. E’ fatto, altresì, divieto all’aggiudicatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. In caso di inadempimento da parte dell’aggiudicatario degli obblighi di cui trattasiai precedenti punti, l’AULSS, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. A norma dell’ art. 2558 c.c., è ammesso il subentro dell’impresa cessionaria a quella cedente nella posizione di partecipazione alla procedura concorsuale, ai sensi e per gli effetti del contratto di cessione. Allo stesso modo, a qualsiasi titolo norma dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, è ammesso il subentro dell’impresa cessionaria a quella cedente nella posizione di esecutore del contratto. Le cessioni di azienda e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dalla Stazione Appaltante, pena l’immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati alla Stazione Appaltante. Sono fatti salvi i casi gli atti di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell’art. 1406 e seguenti del c.c., non hanno effetto fino a condizione che il cessionario, oppure ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare non abbia proceduto nei confronti dell’AULSS, alle comunicazioni previste dall’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la gestione l’originario concorrente alla gara. Nei 60 giorni successivi, l’AULSS può opporsi al subentro del servizionuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni non risultino sussistere i requisiti antimafia. Nel Decorsi i 60 gg. senza che sia intervenuta opposizione, gli atti producono nei confronti dell’AULSS tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge. Si precisa, inoltre, che, nel caso di contravvenzione somme addebitate al cedente o al prestatore di servizio a tale divieto, la cessione si intenderà come nulla e titolo di nessun effetto per l’Amministrazione comunale, salva alla stessa la facoltà di ritenere senz’altro risolto il contratto medesimo, con diritto alla refusione non solo di ogni eventuale risarcimento del danno, e con la conseguente perdita della cauzionetali somme verranno documentate attraverso nota di addebito fuori campo IVA, previo semplice accertamento ai sensi dell’ art. 1 del fattoD.P.R. 633/72. In caso di trasgressione alle norme del presente CapitolatoPer ulteriori informazioni, commessa dall'eventuale subappaltatore occulto, unico responsabile verso l'Amministrazione s’intenderà l'aggiudicatariosi rimanda alla normativa vigente in materia.

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SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. La prevalente esecuzione Ai sensi dell’art. 118 comma 11, del contratto D. Lgs 163/2006, il Fornitore è riservata all’affidatariotenuto comunicare all’ASL le Aziende titolari di subContratto, trattandosi l'importo del Contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Non essendo stato richiesto in sede di contratto ad alta intensità offerta, è fatto divieto al Fornitore di manodoperasubappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. L’aggiudicatario provvede al servizio Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, e nel pieno rispetto dell’art.118 del D.Lgs 163/06, si riserva di affidare in subappalto le prestazioni indicate in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità definite. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Azienda Sanitaria o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui al presente appalto con proprio personalesono state affidate le suddette attività. Il subappalto è consentito non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Azienda Sanitaria, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’Azienda Sanitaria, almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del Contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore. Analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di RTI, Consorzio o società. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto l’Azienda Capofila non autorizzerà il subappalto. L’Azienda Sanitaria non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo in ogni caso l’applicazione del disposto degli artt. 4 e 5 del regolamento di attuazione del Codice degli Appalti . Resta fermo in ogni caso l’obbligo per l’appaltatore di inviare, nei termini legislativamente previsti,le fatture quietanzate dei subfornitori (art. 118, comma 3). Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui al punto 8 all’art. 118 del disciplinare di garaD.Lgs. È fatto assoluto divieto di cedere il contratto dei servizi di cui trattasin. 163/2006. Il Contratto non può essere ceduto, a qualsiasi titolo e sotto qualunque formapena di nullità, anche temporanea, se non regolarmente approvata dalla Stazione Appaltante, pena l’immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati alla Stazione Appaltante. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, salvo quanto previsto ai sensi dell’art. 1406 e seguenti 116 del c.c., a condizione che il cessionario, oppure il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio. Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intenderà come nulla e di nessun effetto per l’Amministrazione comunale, salva alla stessa la facoltà di ritenere senz’altro risolto il contratto medesimo, con diritto alla refusione non solo di ogni eventuale danno, e con la conseguente perdita della cauzione, previo semplice accertamento del fattoD. Lgs 163/2006. In caso di trasgressione alle norme violazione del presente Capitolatodisposto di cui al comma precedente l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, commessa dall'eventuale subappaltatore occulto, unico responsabile verso l'Amministrazione s’intenderà l'aggiudicatariofatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

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SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. La prevalente esecuzione Ai sensi dell’art. 118 comma 11, del contratto D. Lgs. 163/2006, il Fornitore è riservata all’affidatariotenuto comunicare all’ASL le Aziende titolari di subContratto, trattandosi l'importo del Contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Non essendo stato richiesto in sede di contratto ad alta intensità offerta, è fatto divieto al Fornitore di manodoperasubappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. L’aggiudicatario provvede al servizio Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, e nel pieno rispetto dell’art.118 del D.Lgs 163/06, si riserva di affidare in subappalto le prestazioni indicate in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità definite. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Azienda Sanitaria o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui al presente appalto con proprio personalesono state affidate le suddette attività. Il subappalto è consentito non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Azienda Sanitaria, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’Azienda Sanitaria, almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del Contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto l’Azienda Capofila non autorizzerà il subappalto. L’Azienda Sanitaria non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo in ogni caso l’applicazione del disposto degli artt. 4 e 5 del regolamento di attuazione del Codice degli Appalti. Resta fermo in ogni caso l’obbligo per l’appaltatore di inviare, nei termini legislativamente previsti,le fatture quietanzate dei subfornitori (art. 118, comma 3). Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui al punto 8 all’art. 118 del disciplinare di garaD.Lgs. È fatto assoluto divieto di cedere il contratto dei servizi di cui trattasin. 163/2006. Il Contratto non può essere ceduto, a qualsiasi titolo e sotto qualunque formapena di nullità, anche temporanea, se non regolarmente approvata dalla Stazione Appaltante, pena l’immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati alla Stazione Appaltante. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, salvo quanto previsto ai sensi dell’art. 1406 e seguenti 116 del c.c., a condizione che il cessionario, oppure il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio. Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intenderà come nulla e di nessun effetto per l’Amministrazione comunale, salva alla stessa la facoltà di ritenere senz’altro risolto il contratto medesimo, con diritto alla refusione non solo di ogni eventuale danno, e con la conseguente perdita della cauzione, previo semplice accertamento del fattoD. Lgs 163/2006. In caso di trasgressione alle norme violazione del presente Capitolatodisposto di cui al comma precedente l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, commessa dall'eventuale subappaltatore occulto, unico responsabile verso l'Amministrazione s’intenderà l'aggiudicatariofatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

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SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. La prevalente esecuzione Ai sensi dell’art. 105, del contratto D. Lgs 50/2016, il Fornitore è riservata all’affidatariotenuto comunicare all’Azienda, trattandosi la terna di contratto ad alta intensità Subappaltatori titolar di manodoperaSubContratto, l’importo del Contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. L’aggiudicatario provvede Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al servizio Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, e nel pieno rispetto dell’art.105 del D.Lgs 50/16, si riserva di affidare in subappalto le prestazioni indicate in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità definite. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Azienda Sanitaria o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui al presente appalto con proprio personalesono state affidate le suddette attività. Il subappalto è consentito non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei termini confronti dell’Azienda Sanitaria, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’Azienda Sanitaria, almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del Contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore. Analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di RTI, Consorzio o società. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto l’Azienda non autorizzerà il subappalto. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui al punto 8 all’art. 105 del disciplinare di garaD.Lgs. È fatto assoluto divieto di cedere il contratto dei servizi di cui trattasin. 50/2016. Il Contratto non può essere ceduto, a qualsiasi titolo e sotto qualunque formapena di nullità, anche temporanea, se non regolarmente approvata dalla Stazione Appaltante, pena l’immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati alla Stazione Appaltante. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, salvo quanto previsto ai sensi dell’art. 1406 e seguenti 106 del c.c., a condizione che il cessionario, oppure il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio. Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intenderà come nulla e di nessun effetto per l’Amministrazione comunale, salva alla stessa la facoltà di ritenere senz’altro risolto il contratto medesimo, con diritto alla refusione non solo di ogni eventuale danno, e con la conseguente perdita della cauzione, previo semplice accertamento del fattoD. Lgs 50/2016. In caso di trasgressione alle norme violazione del presente Capitolatodisposto di cui al comma precedente l’Azienda si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, commessa dall'eventuale subappaltatore occulto, unico responsabile verso l'Amministrazione s’intenderà l'aggiudicatariofatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

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