Tassazione delle prestazioni. Le somme liquidate non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale.
Tassazione delle prestazioni. Le somme dovute dalla Società a fronte di contratti di assicurazione sulla vita e in caso di decesso dell’assicurato, sono esenti da IRPEF unicamente per la componente di capitale erogata a fronte della copertura del rischio demografico (i.e. copertura del rischio morte dell’assicurato). In caso di vita dell’Assicurato:
Tassazione delle prestazioni le plusvalenze realizzate, derivanti dall’investimento in prodotti PIR compliant - dunque in possesso dei requisiti e delle caratteristiche dettati dalla norma - godono di un beneficio fiscale costituito dalla totale esenzione dalla tassazione sugli utili generati dall’investimento Le presenti Condizioni di Assicurazione disciplinano Xxxx Xx-Fuel PIR (di seguito anche “contratto”) offerto da Xxxx Xxxx Spa (di seguito anche “Impresa”). Xxxx Xx-Fuel PIR è un Contratto di Assicurazione sulla Vita in forma di Vita Intera a premio unico, con possibilità di versamenti aggiuntivi, che prevede la liquidazione della prestazione in caso di decesso dell’Assicurato (di seguito anche prestazione) in corso di contratto. Nelle presenti Condizioni il premio unico e i versamenti aggiuntivi, se non indicati in modo distinto, vengono definiti genericamente versamenti. Il codice tariffa di Sara Bi-Fuel PIR è tar.163G/163U. Xxxx Xx-Fuel PIR è una multiramo, composta da due distinte componenti: ● una appartenente alla categoria dei contratti Rivalutabili - Xxxx X - per la quale la prestazione è contrattualmente garantita dall’Impresa e si rivaluta annualmente, con il meccanismo della partecipazione agli utili, in base al rendimento di una Gestione Separata di attivi denominata FONDO PIÙ (di seguito anche Gestione Separata) ● una appartenente alla categoria dei contratti Unit Linked - Xxxx XXX - per la quale la prestazione è direttamente collegata al valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo denominato SARA PMI ITALIA (di seguito anche Fondo Interno). Le Condizioni di Assicurazione sono parte integrante del Set Informativo, a sua volta composto da: ● KID - Documento contenente le informazioni chiave: il documento che fornisce informazioni che permettono di comparare questo con altri prodotti di investimento presenti sul mercato assicurativo ● DIP Aggiuntivo IBIP: il documento che fornisce informazioni integrative e complementari - diverse da quelle pubblicitarie - rispetto alle Condizioni di Assicurazione e al KID, utili a far acquisire piena conoscenza del contratto assicurativo ● Condizioni di Assicurazione: l’insieme delle norme che disciplinano il contratto di assicurazione ● Modulo di Proposta/Polizza: il documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di assicurazione e attesta il pagamento del premio unico corrisposto alla data di perfezionamento del contratto
Tassazione delle prestazioni. Le prestazioni erogate non sono soggette ad alcuna tassazione.
Tassazione delle prestazioni. I capitali corrisposti alle persone fisiche in caso di morte dell’Assicurato, ai sensi del presente contratto, non sono soggette all’IRPEF e all’imposta sulle successioni e donazioni. I capitali comunque corrisposti a soggetti nell’esercizio di attività commerciali concorrono a formare il reddito d’impresa secondo le regole proprie di tale categoria di reddito e sono assoggettati a tassazione ordinaria.
Tassazione delle prestazioni. 7.3.1 Prestazione erogata a scadenza
Tassazione delle prestazioni. Prestazione erogata a scadenza I capitali corrisposti in dipendenza di assicurazioni sulla vita sono soggetti a ritenuta fiscale a titolo di imposta calcolata sulla differenza fra capitale percepito ed ammontare dei premi pagati (rendimenti maturati) in misura pari a quanto previsto dalla normativa fiscale vigente. Tenuto conto dei rendimenti maturati riferibili a titoli emessi dallo Stato italiano ed a titoli equiparati, o ad obbligazioni emesse da stati inclusi nella lista pubblicata con apposito Decreto ministeriale, l’imposta sostituiva sarà applicata sull’ammontare dei rendimenti maturati ridotto in base ad una percentuale individuata con Legge 148/2011 e successivi Decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze. In caso di morte dell’Assicurato il capitale corrisposto agli aventi diritto è esente da IRPEF per la componente di puro rischio; è invece del tutto esente il trattamento della liquidazione, con esclusione dall'asse ereditario ai fini dell'imposta di successione.
Tassazione delle prestazioni. Le prestazioni corrisposte all’Assicurato in caso di perdita di autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana non sono soggette ad imposte.
Tassazione delle prestazioni. Le somme corrisposte da Reale Mutua in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita sono: • se corrisposte in caso di morte o di invalidità permanente dell'Assicurato esenti da IRPEF (articolo 34 del D.P.R. 29/9/1973 n. 601); • se corrisposte in caso di vita dell’Assicurato soggette ad imposta sostitutiva del 12,50% con equalizzatore (coefficiente che rende finanziariamente equivalente la tassazione al momento della richiesta con una tassazione avvenuta per maturazione anno per anno) sulla differenza fra la somma liquidata e l'ammontare dei premi lordi versati al netto della Garanzia Beneficiari. Al momento della redazione del presente Fascicolo informativo la normativa in vigore non ha esplicitato il coefficiente dell'equalizzatore e quindi lo stesso non viene applicato. Nel caso in cui il Beneficiario percepisca la prestazione nell’esercizio di attività commerciale, l'imposta sostitutiva del 12,50% non è applicata (D.Lgs. 47 del 18/2/2000 e successive modifiche e integrazioni); • se corrisposte a titolo di rendita vitalizia (D.P.R. 917 del 22/12/1986 – articolo 44, lettera g- quinquies), soggette ad imposta sostitutiva pari al 12,50% sulla differenza tra ciascuna rata di rendita annua rivalutata e la rendita iniziale calcolata senza tener conto di alcun rendimento finanziario. La suddetta rendita iniziale è ottenuta convertendo il capitale finale già tassato (12,50% con equalizzatore). Al momento della redazione del presente Fascicolo informativo la normativa in vigore non ha esplicitato il coefficiente dell’equalizzatore e quindi lo stesso non viene applicato (D. Lgs. 47 del 18/2/2000 e successive modifiche e integrazioni).
Tassazione delle prestazioni. Le prestazioni liquidate dalla Società sono diversamente trattate fiscalmente a seconda che il Beneficiario sia o meno un soggetto che esercita attività di impresa. Nel caso in cui il Beneficiario sia un soggetto che eserciti attività di impresa, il capitale liquidato per riscatto o alla scadenza, nella parte eccedente i premi versati, costituisce reddito d’impresa: la Società liquiderà quindi tali importi senza applicare alcuna tassazione sostitutiva. Nel caso in cui il Beneficiario sia un soggetto che non eserciti attività di impresa, il capitale liquidato per riscatto o alla scadenza nella parte eccedente i premi versati costituisce reddito di capitale (articolo 44 del TUIR) soggetto all’imposta sostitutiva del 12,50%, ai sensi dell’articolo 26ter del D.P.R. n. 600/73: la Società procederà quindi alla liquidazione di quanto dovuto al netto di tale imposta.