Telelavoro. Le parti convengono nel considerare il telelavoro una modalità di svolgimento della pre- stazione che permette di modernizzare l’organizzazione del lavoro, realizzando un miglio- ramento del processo produttivo delle imprese e conciliando l’attività lavorativa delle persone con la vita sociale e familiare, anche con riferimento al miglioramento delle con- dizioni territoriali, ambientali e di mobilità, offrendo ai lavoratori maggiore autonomia nel- l’assolvimento dei compiti affidati. Le parti convengono altresì di incoraggiare tale nuova forma di lavoro per coniugare flessi- bilità e sicurezza, con l’obiettivo di offrire anche alle persone disabili più ampie opportunità nel mercato del lavoro tenendo conto delle possibilità insite nella società dell’informazione. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, per telelavoro subordinato si intende una modalità di prestazione lavorativa effettuata, per esigenze di servizio, me- diante l’impiego non occasionale di strumenti telematici, da un luogo diverso e distante rispetto alla sede aziendale, a condizione che tale modalità di espletamento della presta- zione non sia richiesta dalla natura propria dell’attività svolta. Nei suddetti casi il telelavoro comporta una modificazione del luogo di adempimento del- l’obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico-operative riconducibili a ti- tolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie: • telelavoro domiciliare, nei casi in cui l’attività lavorativa viene prestata dal dipendente di xxxxx presso il proprio domicilio; • telelavoro da centri o postazioni satellite, qualora l’attività lavorativa venga prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo l’attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non costi- tuenti unità produttive autonome; • telelavoro da postazioni individuali, quando l’attività lavorativa viene prestata in luoghi diversi dalla sede aziendale. L’effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessato, da formalizzare con atto scritto. La modalità di svolgimento della prestazione in telelavoro può riguardare sia la descrizione iniziale delle prestazioni del lavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente. Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale dell’attività lavorativa e qualora il datore di lavoro offra la possibilità di svolgere telelavoro, il lavoratore può accet- tare o respingere tale offerta. Il rifiuto del lavoratore non costituisce di per sé motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. Analogamente, qualora il lavoratore richiedesse al datore di lavoro la trasformazione del rap- porto di lavoro in regime di telelavoro, quest’ultimo può accettare o rifiutare tale richiesta. Nel caso specifico di avvenuta trasformazione dell’attività lavorativa in regime di telelavoro, la decisione di passare al telelavoro è reversibile per effetto di accordo che ne prevedrà le relative modalità e tempistiche. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi anche attraverso mo- dalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando l’orario di lavoro complessivamente previsto per i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni, nonché l’obbligo per il telelavoratore di rendersi reperibile nell’arco di una fascia oraria da concordare con la Direzione Aziendale. Le parti convengono che per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono normalmente configurabili prestazioni supplementari, straordinarie e/o notturne o festive. L’eventuale lavoro straordinario deve comunque essere preventivamente richiesto e autorizzato. Qualora, per esigenze di servizio, il telelavoratore che operi fuori dal territorio comunitario venga richiamato presso la sede aziendale, l’Azienda sarà tenuta a rimborsagli le spese ef- fettivamente sostenute sia per il rientro in sede sia per il ritorno nel luogo ove il lavoratore svolge la propria attività lavorativa. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’or- ganizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato ai sensi del presente CCNL. A tal riguardo, si conferma che per i tele- lavoratori la sede di lavoro resta quella dove è ubicata la propria unità di appartenenza. I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che ven- gono forniti e fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo svi- luppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono l’attività all’interno dei locali dell’impresa. Essi sono altresì sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del tele- lavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’azienda, favorendo, oltre al normale utilizzo degli strumenti di comunicazione aziendale le occasioni di integrazione e comunicazione diretta all’interno della struttura di appartenenza attraverso rientri periodici nell’impresa per motivi connessi allo svolgimento della prestazione, con particolare riferimento a interventi di for- mazione e alla pianificazione del lavoro. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti al rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell’art. 4 della Legge n. 300/1970 e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giorna- liera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli ac- cessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell’azienda per motivi tecnici e di sicurezza. Il datore di lavoro è responsabile della fornitura, dell’installazione e della manutenzione degli strumenti necessari ad un telelavoro svolto regolarmente, provvede alla compensa- zione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, fornisce i supporti tecnici ne- cessari allo svolgimento del telelavoro. Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previste per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in azienda. Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed adoperati dal lavoratore per fini professionali. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all’osservanza delle norme,in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline azien- dali,adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l’assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. Eventuali discipline di carattere applicativo, compresa la possibilità di definire periodi di sperimentazione dell’istituto, saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale. Le Parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non mo- dificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Le parti si danno atto che con il presente articolo si è data attuazione all’Accordo intercon- federale 9 giugno 2004.
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Telelavoro. Le parti convengono nel considerare il telelavoro una modalità di svolgimento della pre- stazione prestazione che permette di modernizzare l’organizzazione del lavoro, lavoro realizzando un miglio- ramento miglioramento del processo produttivo delle imprese e conciliando l’attività lavorativa la- vorativa delle persone con la vita sociale e familiare, anche con riferimento al miglioramento mi- glioramento delle con- dizioni condizioni territoriali, ambientali e di mobilità, offrendo ai lavoratori loro maggiore autonomia nel- l’assolvimento nell’assolvimento dei compiti affidati. In tale ambito saranno considerati progetti che prevedano anche il coinvolgimento dei mobility manager. Le parti convengono altresì di incoraggiare che tenendo conto delle possibilità insite nella società dell’informazione, si incoraggerà tale nuova forma di lavoro per coniugare flessi- bilità flessibilità e sicurezza, sicurezza con l’obiettivo di offrire anche alle persone disabili più ampie opportunità nel mercato del lavoro tenendo conto delle possibilità insite nella società dell’informazionelavoro. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, per telelavoro subordinato subor- dinato si intende una modalità di prestazione lavorativa effettuata, effettuata per esigenze di servizio, me- diante mediante l’impiego non occasionale di strumenti telematici, da un luogo diverso di- verso e distante rispetto alla sede aziendale, a condizione che tale modalità di espletamento esple- tamento della presta- zione prestazione non sia richiesta dalla natura propria dell’attività svolta. Nei suddetti casi il telelavoro comporta una modificazione del luogo di adempimento del- l’obbligazione dell’obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico-operative riconducibili ricon- ducibili a ti- tolo titolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie: • telelavoro domiciliare, nei casi in cui l’attività lavorativa viene prestata dal dipendente dipen- dente di xxxxx norma presso il proprio domicilio; • telelavoro da centri o postazioni satellite, qualora l’attività lavorativa venga prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo l’attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non costi- tuenti costituenti unità produttive autonome; • telelavoro da postazioni individuali, quando l’attività lavorativa viene prestata in luoghi diversi dalla sede aziendale. L’effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro consegue ad una scelta volontaria taria del datore di lavoro e del lavoratore interessato, da formalizzare con atto scritto. La modalità di svolgimento della prestazione in Il telelavoro può riguardare sia la essere inserito nella descrizione iniziale delle prestazioni del lavoratore lavo- ratore ovvero scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente. Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale dell’attività lavorativa lavora- tiva e qualora il datore di lavoro offra la possibilità di svolgere telelavoro, il lavoratore può accet- tare accettare o respingere tale offerta. Il rifiuto del lavoratore a tale offerta non costituisce di per sé motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. Analogamente, qualora il lavoratore richiedesse al datore di lavoro la trasformazione del rap- porto rapporto di lavoro in regime di telelavoro, quest’ultimo può accettare o rifiutare tale richiesta. Nel caso specifico di avvenuta trasformazione dell’attività lavorativa in regime di telelavorote- lelavoro, la decisione di passare al telelavoro è reversibile per effetto di accordo che ne prevedrà prevederà le relative modalità e tempistiche. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi anche attraverso mo- dalità modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando l’orario di lavoro complessivamente previsto per i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni, nonché l’obbligo per il telelavoratore di rendersi reperibile repe- ribile nell’arco di una fascia oraria da concordare con la Direzione Aziendale. Le parti convengono che per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono normalmente configurabili prestazioni supplementari, straordinarie e/o notturne o festive. L’eventuale lavoro straordinario deve comunque essere preventivamente pre- ventivamente richiesto e autorizzato. Qualora, per esigenze di servizio, il telelavoratore che operi fuori dal territorio comunitario comu- nitario venga richiamato presso la sede aziendale, l’Azienda sarà tenuta a rimborsagli le spese ef- fettivamente effettivamente sostenute sia per il rientro in sede sia per il ritorno nel luogo ove il lavoratore svolge la propria attività lavorativa. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’or- ganizzazione nell’organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato ai sensi del presente CCNL. A tal riguardo, si conferma che per i tele- lavoratori la sede di lavoro resta quella dove è ubicata la propria unità di appartenenza. I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che ven- gono vengono forniti e fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione forma- zione e allo svi- luppo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono l’attività all’interno dei locali dell’impresa. Essi sono altresì sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del tele- lavoratore telelavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’azienda, favorendo, oltre al normale utilizzo degli strumenti di comunicazione aziendale le occasioni di integrazione e comunicazione co- municazione diretta all’interno della struttura di appartenenza attraverso rientri periodici pe- riodici nell’impresa per motivi connessi allo svolgimento della prestazione, con particolare riferimento a interventi di for- mazione formazione e alla pianificazione del lavoro. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti al rapporto di lavoro subordinato subor- dinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell’art. 4 della Legge n. 300/1970 e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giorna- lierapre- stazione giornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli ac- cessi accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell’azienda per motivi tecnici e di sicurezza. Il datore di dei lavoro è responsabile della fornitura, dell’installazione e della manutenzione manuten- zione degli strumenti necessari ad un telelavoro svolto regolarmente, provvede alla compensa- zione compensazione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, fornisce i supporti tecnici ne- cessari necessari allo svolgimento del telelavoro. Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi luo- ghi di lavoro previste per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in azienda. Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed adoperati dal lavoratore per fini professionali. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all’osservanza delle norme,, in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline azien- dali,aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l’assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. Eventuali discipline di carattere applicativo, compresa la possibilità di definire periodi di sperimentazione dell’istituto, saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale. Le Parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non mo- dificano modificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Le parti si danno atto che con il presente articolo si è data attuazione all’Accordo intercon- federale interconfederale 9 giugno 2004. Il contratto di lavoro ripartito è un contratto di lavoro subordinato, a tempo indeter- minato o a tempo determinato, con cui due lavoratori assumono in solido un’obbli- gazione lavorativa. La solidarietà si realizza attraverso la responsabilità personale e diretta di ciascun lavoratore per l’esatto adempimento dell’intera prestazione lavorativa dedotta in contratto, restando indifferente se la stessa venga assolta da uno o da entrambi i coobbligati. Il contratto, stipulato in forma scritta, deve indicare l’orario complessivo di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuo e la misura percentuale che si prevede venga svolta da ciascuno dei lavoratori interessati, ferma restando la possibilità per gli stessi di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione ov- vero la modificazione consensuale della ripartizione dell’orario di lavoro complessivo. La retribuzione ed ogni altro trattamento normativo vengono corrisposti a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestata. I lavoratori - anche al fine di rendere possibile il controllo del datore di lavoro sulle presenze dei lavoratori - devono informare preventivamente l’azienda sull’orario di lavoro di ciascun lavoratore con cadenza almeno settimanale. I lavoratori hanno l’obbligo di darsi tempestiva reciproca informazione sull’impedi- mento ad effettuare la propria parte di prestazione lavorativa. Il lavoratore che, per sostituire il collega assente ovvero per un diverso accordo di ri- partizione intervenuto tra i lavoratori nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro ripartito, presti più ore di quelle indicativamente previste nel contratto, non ha diritto ad alcuna maggiorazione fino a concorrenza dell’orario contrattuale complessivo. L’eventuale risoluzione del rapporto di lavoro con uno dei lavoratori con contratto di lavoro ripartito comporta l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale, salvo diversa intesa tra le parti. L’estinzione non si verifica ove, su richiesta del datore di lavoro, il restante lavoratore coobbligato si renda disponibile ad adempiere l’intera obbliga- zione lavorativa, con conseguente trasformazione del rapporto in normale contratto di lavoro subordinato. Il prestatore di lavoro cessato può essere sostituito da altro lavoratore disponibile a prestare la propria attività lavorativa con contratto ripartito, solo previa accettazione da parte dell’azienda. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si intendono ap- plicate le norme di legge e di contratto per il rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, in quanto compatibili con la specificità del rapporto di lavoro come sopra de- finito. Le Parti, in considerazione del carattere innovativo del presente istituto, si danno atto che eventuali applicazioni dello stesso nelle aziende avranno carattere speri- mentale, finalizzato allo sviluppo di nuovi strumenti per la flessibilizzazione dell’orario di lavoro.
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Telelavoro. Le parti convengono nel considerare il telelavoro una modalità di svolgimento della pre- stazione prestazione che permette di modernizzare l’organizzazione del lavoro, lavoro realizzando un miglio- ramento miglioramento del processo produttivo delle imprese e conciliando l’attività lavorativa la- vorativa delle persone con la vita sociale e familiare, anche con riferimento al miglioramento mi- glioramento delle con- dizioni condizioni territoriali, ambientali e di mobilità, offrendo ai lavoratori maggiore loro mag- giore autonomia nel- l’assolvimento nell’assolvimento dei compiti affidati. In tale ambito saranno con- siderati progetti che prevedano anche il coinvolgimento dei mobility manager. Le parti convengono altresì di incoraggiare che tenendo conto delle possibilità insite nella società dell’informazione, si incoraggerà tale nuova forma di lavoro per coniugare flessi- bilità flessibilità e sicurezza, sicurezza con l’obiettivo di offrire anche alle persone disabili più ampie opportunità nel mercato del lavoro tenendo conto delle possibilità insite nella società dell’informazionelavoro. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, per telelavoro subordinato subor- dinato si intende una modalità di prestazione lavorativa effettuata, effettuata per esigenze di servizio, me- diante mediante l’impiego non occasionale di strumenti telematici, da un luogo diverso di- verso e distante rispetto alla sede aziendale, a condizione che tale modalità di espletamento esple- tamento della presta- zione prestazione non sia richiesta dalla natura propria dell’attività svolta. Nei suddetti casi il telelavoro comporta una modificazione del luogo di adempimento del- l’obbligazione dell’obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico-operative riconducibili ricon- ducibili a ti- tolo titolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie: • telelavoro domiciliare, nei casi in cui l’attività lavorativa viene prestata dal dipendente dipen- dente di xxxxx norma presso il proprio domicilio; • telelavoro da centri o postazioni satellite, qualora l’attività lavorativa venga prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo l’attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non costi- tuenti costituenti unità produttive autonome; • telelavoro da postazioni individuali, quando l’attività lavorativa viene prestata in luoghi diversi dalla sede aziendale. L’effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro consegue ad una scelta volontaria volon- taria del datore di lavoro e del lavoratore interessato, da formalizzare con atto scritto. La modalità di svolgimento della prestazione in Il telelavoro può riguardare sia la essere inserito nella descrizione iniziale delle prestazioni del lavoratore lavo- ratore ovvero scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente. Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale dell’attività lavorativa lavora- tiva e qualora il datore di lavoro offra la possibilità di svolgere telelavoro, il lavoratore può accet- tare accettare o respingere tale offerta. Il rifiuto del lavoratore a tale offerta non costituisce di per sé motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. Analogamente, qualora il lavoratore richiedesse al datore di lavoro la trasformazione del rap- porto rapporto di lavoro in regime di telelavoro, quest’ultimo può accettare o rifiutare tale richiesta. Nel caso specifico di avvenuta trasformazione dell’attività lavorativa in regime di telelavorote- lelavoro, la decisione di passare al telelavoro è reversibile per effetto di accordo accordo, che ne prevedrà le relative modalità e tempistiche. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi anche attraverso mo- dalità modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando l’orario di lavoro complessivamente previsto per i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni, nonché l’obbligo per il telelavoratore di rendersi reperibile repe- ribile nell’arco di una fascia oraria da concordare con la Direzione Aziendaledirezione aziendale. Le parti convengono che per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono normalmente configurabili prestazioni supplementari, straordinarie e/o notturne o festive. L’eventuale lavoro straordinario deve comunque essere preventivamente pre- ventivamente richiesto e autorizzato. Qualora, per esigenze di servizio, il telelavoratore che operi fuori dal territorio comunitario comu- nitario venga richiamato presso la sede aziendale, l’Azienda l’azienda sarà tenuta a rimborsagli le spese ef- fettivamente effettivamente sostenute sia per il rientro in sede sia per il ritorno nel luogo ove il lavoratore svolge la propria attività lavorativa. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’or- ganizzazione nell’organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato ai sensi del presente CCNL. A tal riguardo, si conferma che per i tele- lavoratori telelavoratori la sede di lavoro resta quella dove è ubicata la propria pro- pria unità di appartenenza. I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che ven- gono vengono forniti e fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione forma- zione e allo svi- luppo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono l’attività all’interno dei locali dell’impresa. Essi sono altresì sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del tele- lavoratore telelavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’azienda, favorendo, oltre al normale utilizzo degli strumenti di comunicazione aziendale aziendale, le occasioni di integrazione e comunicazione diretta all’interno della struttura di appartenenza attraverso rientri periodici nell’impresa per motivi connessi allo svolgimento della prestazione, con particolare riferimento a interventi di for- mazione formazione e alla pianificazione del lavoro. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti al rapporto di lavoro subordinato subordi- nato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell’art. 4 della Legge n. 300/1970 e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giorna- lierapresta- zione giornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli ac- cessi accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell’azienda per motivi tecnici e di sicurezza. Il datore di lavoro è responsabile della fornitura, dell’installazione e della manutenzione manuten- zione degli strumenti necessari ad un telelavoro svolto regolarmente, provvede alla compensa- zione compensazione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, fornisce i supporti tecnici ne- cessari necessari allo svolgimento del telelavoro. Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi luo- ghi di lavoro previste per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in azienda. Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed adoperati dal lavoratore per fini professionali. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all’osservanza delle norme,, in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline azien- dali,aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l’assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. Eventuali discipline di carattere applicativo, compresa la possibilità di definire periodi pe- riodi di sperimentazione dell’istituto, saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale. Le Parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non mo- dificano modificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Le parti si danno atto che con il presente articolo si è data attuazione all’Accordo intercon- federale interconfederale 9 giugno 2004.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Telelavoro. Le parti convengono Parti, nel richiamarsi all’Accordo Interconfederale sottoscritto in data 9 giugno 2004 per il recepimento dell’Accordo Quadro Europeo sul telelavoro, concordano nel considerare il telelavoro una innovativa modalità della prestazione finalizzata a realizzare le esigenze di svolgimento della pre- stazione che permette flessibilità organizzativa e di modernizzare l’organizzazione del lavoroproduttività dell’Azienda, realizzando un miglio- ramento del processo produttivo delle imprese e conciliando l’attività lavorativa delle persone coniugandole con la vita sociale e familiare, anche con riferimento familiare dei lavoratori in relazione al miglioramento delle con- dizioni territoriali, ambientali e contesto ambientale nonché alle condizioni territoriali ed alle esigenze di mobilità, offrendo ai lavoratori maggiore autonomia nel- l’assolvimento dei compiti affidati. Le parti convengono altresì di incoraggiare tale nuova forma di lavoro per coniugare flessi- bilità e sicurezza, con l’obiettivo di offrire anche alle persone disabili più ampie opportunità nel mercato del lavoro tenendo conto delle possibilità insite nella società dell’informazione. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, per Il telelavoro subordinato si intende viene inoltre riconosciuto dalle Parti come una modalità di svolgimento della prestazione di lavoro idonea a soddisfare specifiche esigenze di flessibilità e sicurezza proprie di alcune situazioni, quali quelle dei lavoratori disabili e dei lavoratori che riprendano il servizio dopo periodi di lunga assenza per maternità, malattia, infortunio, aspettativa. Le Parti convengono pertanto, che a tali categorie di lavoratori sarà attribuita priorità nella scelta di partecipazione ai progetti aziendali di telelavoro. Il telelavoro, nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, costituisce una forma di svolgimento della prestazione lavorativa effettuata, per esigenze di servizio, me- diante l’impiego non occasionale attraverso il prevalente utilizzo di strumenti telematici, telematici da un luogo diverso e distante rispetto alla sede aziendale, a condizione che tale modalità di espletamento della presta- zione non sia richiesta dalla natura propria dell’attività svolta. Nei suddetti casi il Il telelavoro comporta determina una modificazione del luogo di adempimento del- l’obbligazione della prestazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico-operative riconducibili a ti- tolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie: • telelavoro domiciliare, nei casi in cui l’attività lavorativa viene prestata dal dipendente di xxxxx presso il proprio domicilio; • telelavoro da centri o postazioni satelliteremoto, qualora nei casi in cui l’attività lavorativa venga viene prestata da remoto rispetto alla in ambienti organizzativi e logistici distanti dalla sede aziendale cui fa capo l’attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non costi- tuenti unità produttive autonome; • telelavoro da postazioni individualimobile, quando nei casi in cui l’attività lavorativa viene prestata in luoghi diversi dalla sede aziendaleresa prevalentemente all’esterno della struttura aziendale di appartenenza, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici collegati con la struttura stessa. L’effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessato, da formalizzare con atto scritto. La Le differenti modalità di svolgimento della prestazione in telelavoro può riguardare sia la descrizione iniziale delle prestazioni del lavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente. Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale esecuzione dell’attività lavorativa e qualora il datore di lavoro offra la possibilità di svolgere telelavoro, il lavoratore può accet- tare o respingere tale offerta. Il rifiuto del lavoratore non costituisce di per sé motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. Analogamente, qualora il lavoratore richiedesse al datore di lavoro la trasformazione del rap- porto di lavoro in regime di telelavoro, quest’ultimo può accettare o rifiutare tale richiesta. Nel caso specifico di avvenuta trasformazione dell’attività lavorativa in regime di telelavoro, la decisione di passare al telelavoro è reversibile per effetto di accordo che ne prevedrà le relative modalità e tempistiche. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi anche attraverso mo- dalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando l’orario di lavoro complessivamente previsto per i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni, nonché l’obbligo per il telelavoratore di rendersi reperibile nell’arco di una fascia oraria da concordare con la Direzione Aziendale. Le parti convengono che per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono normalmente configurabili prestazioni supplementari, straordinarie e/o notturne o festive. L’eventuale lavoro straordinario deve comunque essere preventivamente richiesto e autorizzato. Qualora, per esigenze di servizio, il telelavoratore che operi fuori dal territorio comunitario venga richiamato presso la sede aziendale, l’Azienda sarà tenuta a rimborsagli le spese ef- fettivamente sostenute sia per il rientro in sede sia per il ritorno nel luogo ove il lavoratore svolge la propria attività lavorativa. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’or- ganizzazione nell’organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, subordinato così come disciplinato ai sensi del dal presente CCNL. A tal riguardo, si conferma che per i tele- lavoratori la sede Ad ogni effetto del rapporto di lavoro resta quella dove è ubicata sarà garantita ogni opportunità di crescita e sviluppo professionale, anche attraverso la propria unità valorizzazione dei principi di appartenenzaautonomia e responsabilità connessi alla particolarità della tipologia di prestazione. I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici Le ordinarie funzioni gerarchiche inerenti il rapporto di lavoro che ven- gono forniti potranno essere espletate in via telematica e fruiscono delle medesime opportunità nel pieno rispetto dell’art. 4 della Legge n. 300/1970, anche con riferimento al raggiungimento degli obiettivi quantitativi e/o qualitativi correlati alla prestazione lavorativa resa. L’attività di accesso alla formazione e allo svi- luppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono l’attività all’interno dei locali dell’impresa. Essi sono altresì sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del tele- lavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’azienda, favorendo, oltre al normale utilizzo degli strumenti di comunicazione aziendale le occasioni di integrazione e comunicazione diretta all’interno della struttura di appartenenza attraverso telelavoro potrà prevedere rientri periodici nell’impresa in Azienda per motivi connessi allo svolgimento della prestazione, con particolare riferimento a interventi di for- mazione e formazione, alla pianificazione del lavoro. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti al rapporto , ed alle ulteriori occasioni di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell’art. 4 integrazione e comunicazione diretta all’interno della Legge n. 300/1970 e/o per il tramite struttura di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giorna- liera/settimanaleappartenenza. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli ac- cessi di l’accesso a organi istituzionali esterni finalizzati e a visite ispettive nonchérappresentanti dell’Azienda, con congruo preavviso, di rappresentanti dell’azienda per motivi tecnici e di sicurezza. Il datore di lavoro è responsabile nel rispetto della fornitura, dell’installazione e della manutenzione degli strumenti necessari ad un telelavoro svolto regolarmente, provvede normativa vigente in merito alla compensa- zione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, fornisce i supporti tecnici ne- cessari allo svolgimento riservatezza ed alla inviolabilità del telelavoroproprio domicilio. Ai telelavoratori dipendenti che svolgono prestazioni di telelavoro si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previste per i lavoratori che svolgono attività lavorativa operano in aziendaAzienda. Il datore di lavoro ha dipendente è tenuto a prestare la responsabilità di adottare misure appropriate atte sua attività con diligenza e riservatezza, a garantire la protezione dei dati utilizzati ed adoperati dal lavoratore per fini professionali. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all’osservanza delle norme,in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline azien- dali,adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l’assoluta segretezza delle custodire il segreto su tutte le informazioni aziendali rese disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitiglie ad attenersi alle istruzioni ricevute dall’Azienda per l’esecuzione del lavoro. Eventuali discipline In nessun caso il dipendente può eseguire, sulla postazione in dotazione, lavoro per conto proprio e/o per conto terzi. Al dipendente sarà assicurata la formazione specifica prevista per il profilo professionale di carattere applicativo, compresa la possibilità appartenenza. Saranno inoltre assicurati interventi formativi e di definire periodi comunicazione connessi alla particolarità della tipologia di sperimentazione dell’istituto, saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendaleprestazione. Le Parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non mo- dificano modificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Le parti si danno atto che In relazione alle modalità e agli ambiti di applicazione dell’istituto, è prevista, a richiesta di una delle Parti, l’attivazione, con il presente articolo si è periodicità annuale, di un momento di confronto e monitoraggio a livello nazionale finalizzato a promuovere l’estensione dell’istituto attraverso la realizzazione di progetti di telelavoro. In tale contesto, le Parti, a livello territoriale, cureranno l’implementazione dei progetti e proporranno eventuali soluzioni utili a favorire l’estensione in relazione alle specificità territoriali. Nel contesto di quanto definito tra le Parti con appositi accordi, sarà data attuazione all’Accordo intercon- federale 9 giugno 2004anche regolamentazione al carattere di volontarietà e reversibilità della scelta di telelavoro, prevedendone tempi e modalità di esercizio da parte dei lavoratori.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Telelavoro. Le parti convengono nel considerare il telelavoro una modalità di svolgimento della pre- stazione prestazione che permette di modernizzare l’organizzazione del lavoro, lavoro realizzando un miglio- ramento miglioramento del processo produttivo delle imprese e conciliando l’attività lavorativa la- vorativa delle persone con la vita sociale e familiare, anche con riferimento al miglioramento mi- glioramento delle con- dizioni condizioni territoriali, ambientali e di mobilità, offrendo ai lavoratori loro maggiore autonomia nel- l’assolvimento nell’assolvimento dei compiti affidati. In tale ambito saranno considerati progetti che prevedano anche il coinvolgimento dei mobility manager. Le parti convengono altresì di incoraggiare che tenendo conto delle possibilità insite nella società dell’informazione, si incoraggerà tale nuova forma di lavoro per coniugare flessi- bilità flessibilità e sicurezza, sicurezza con l’obiettivo di offrire anche alle persone disabili più ampie opportunità nel mercato del lavoro tenendo conto delle possibilità insite nella società dell’informazionelavoro. Ad ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, per telelavoro subordinato subor- dinato si intende una modalità di prestazione lavorativa effettuata, effettuata per esigenze di servizio, me- diante mediante l’impiego non occasionale di strumenti telematici, da un luogo diverso di- verso e distante rispetto alla sede aziendale, a condizione che tale modalità di espletamento esple- tamento della presta- zione prestazione non sia richiesta dalla natura propria dell’attività svolta. Nei suddetti casi il telelavoro comporta una modificazione del luogo di adempimento del- l’obbligazione dell’obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico-operative riconducibili ricon- ducibili a ti- tolo titolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie: • telelavoro domiciliare, nei casi in cui l’attività lavorativa viene prestata dal dipendente dipen- dente di xxxxx norma presso il proprio domicilio; • telelavoro da centri o postazioni satellite, qualora l’attività lavorativa venga prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo l’attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non costi- tuenti costituenti unità produttive autonome; • telelavoro da postazioni individuali, quando l’attività lavorativa viene prestata in luoghi diversi dalla sede aziendale. L’effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro consegue ad una scelta volontaria taria del datore di lavoro e del lavoratore interessato, da formalizzare con atto scritto. La modalità di svolgimento della prestazione in Il telelavoro può riguardare sia la essere inserito nella descrizione iniziale delle prestazioni del lavoratore lavo- ratore ovvero scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente. Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale dell’attività lavorativa lavora- tiva e qualora il datore di lavoro offra la possibilità di svolgere telelavoro, il lavoratore può accet- tare accettare o respingere tale offerta. Il rifiuto del lavoratore a tale offerta non costituisce di per sé motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. Analogamenteanalogamente, qualora il lavoratore richiedesse al datore di lavoro la trasformazione del rap- porto rapporto di lavoro in regime di telelavoro, quest’ultimo può accettare o rifiutare tale richiesta. Nel caso specifico di avvenuta trasformazione dell’attività lavorativa in regime di telelavorote- lelavoro, la decisione di passare al telelavoro è reversibile per effetto di accordo che ne prevedrà prevederà le relative modalità e tempistiche. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi anche attraverso mo- dalità modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando l’orario di lavoro complessivamente previsto per i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni, nonché l’obbligo per il telelavoratore di rendersi reperibile repe- ribile nell’arco di una fascia oraria da concordare con la Direzione Aziendaledirezione aziendale. Le parti convengono che per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono normalmente configurabili prestazioni supplementari, straordinarie e/o notturne o festive. L’eventuale lavoro straordinario deve comunque essere preventivamente pre- ventivamente richiesto e autorizzato. Qualora, per esigenze di servizio, il telelavoratore che operi fuori dal territorio comunitario comu- nitario venga richiamato presso la sede aziendale, l’Azienda l’azienda sarà tenuta a rimborsagli le spese ef- fettivamente effettivamente sostenute sia per il rientro in sede sia per il ritorno nel luogo ove il lavoratore svolge la propria attività lavorativa. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’or- ganizzazione nell’organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato ai sensi del presente CCNL. A tal riguardo, si conferma che per i tele- lavoratori la sede di lavoro resta quella dove è ubicata la propria unità di appartenenzaccNL. I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che ven- gono vengono forniti e fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione forma- zione e allo svi- luppo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono l’attività all’interno dei locali dell’impresa. Essi essi sono altresì sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del tele- lavoratore telelavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’azienda, favorendo, oltre al normale utilizzo degli strumenti di comunicazione aziendale le occasioni di integrazione e comunicazione co- municazione diretta all’interno della struttura di appartenenza attraverso rientri periodici pe- riodici nell’impresa per motivi connessi allo svolgimento della prestazione, con particolare riferimento a interventi di for- mazione formazione e alla pianificazione del lavoro. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti al rapporto di lavoro subordinato subor- dinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell’art. 4 della Legge n. 300/1970 e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giorna- lierapre- stazione giornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli ac- cessi accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell’azienda per motivi tecnici e di sicurezza. Il datore di dei lavoro è responsabile della fornitura, dell’installazione e della manutenzione manuten- zione degli strumenti necessari ad un telelavoro svolto regolarmente, provvede alla compensa- zione compensazione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, fornisce i supporti tecnici ne- cessari necessari allo svolgimento del telelavoro. Ai ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi luo- ghi di lavoro previste per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in azienda. Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed adoperati dal lavoratore per fini professionali. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all’osservanza delle norme,, in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline azien- dali,aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l’assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. Eventuali eventuali discipline di carattere applicativo, compresa la possibilità di definire periodi di sperimentazione dell’istituto, saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale. Le Parti parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non mo- dificano modificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Le parti si danno atto che con il presente articolo si è data attuazione all’Accordo intercon- federale all’accordo interconfederale 9 giugno 2004.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Telelavoro. Le parti convengono nel considerare 1. Il telelavoro - la cui disciplina di riferimento è definita dall’Accordo Interconfederale del 10 giugno 2004, di recepimento dell’Accordo quadro Europeo stipulato a Bruxelles il telelavoro 16 luglio 2002 - non è una nuova tipologia di rapporto di lavoro ma, nell’ambito del comune rapporto di lavoro subordinato, una modalità di svolgimento della pre- stazione prestazione lavorativa che permette di modernizzare l’organizzazione consegue ad una scelta volontaria del lavoro, realizzando un miglio- ramento del processo produttivo delle imprese e conciliando l’attività lavorativa delle persone con la vita sociale e familiare, anche con riferimento al miglioramento delle con- dizioni territoriali, ambientali e di mobilità, offrendo ai lavoratori maggiore autonomia nel- l’assolvimento dei compiti affidati. Le parti convengono altresì di incoraggiare tale nuova forma datore di lavoro e del lavoratore interessati ed effettuata per coniugare flessi- bilità e sicurezza, con l’obiettivo di offrire anche alle persone disabili più ampie opportunità nel mercato del lavoro tenendo conto delle possibilità insite nella società dell’informazione. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, per telelavoro subordinato si intende una modalità di prestazione lavorativa effettuata, per esigenze esigen- ze di servizio, me- diante mediante l’impiego non occasionale di strumenti telematici, da un luogo diverso e distante rispetto alla sede aziendale, a condizione che tale modalità di espletamento della presta- zione prestazione non sia richiesta dalla natura propria dell’attività svolta.
2. Il telelavoro consegue ad un accordo consensuale fra datore di lavoro e lavoratore, perfe- zionabile sia all’atto dell’assunzione che in fase successiva all’instaurazione del rapporto di la- voro In tal caso il rifiuto del lavoratore all’offerta di telelavoro non costituisce di per sé motivo di risoluzione del rapporto di lavoro né può determinare modifiche alle condizioni di lavoro. Analogamente, qualora il lavoratore richiedesse al datore di lavoro la trasformazione del rap- porto di lavoro in regime di telelavoro, quest’ultimo può accettare o rifiutare tale richiesta.
3. Nei suddetti casi il telelavoro comporta una modificazione del luogo di adempimento del- l’obbligazione dell’obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico-operative che fanno fronte, attraverso una diversa organizzazione del lavoro, ai mutamenti introdotti dalle innovazioni tec- nologiche e dai processi di globalizzazione, offrendo ai lavoratori una modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative che permette di armonizzare la vita professionale con le esigenze personali e/o familiari, riconducibili a ti- tolo titolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie: • telelavoro domiciliare, nei casi in cui l’attività lavorativa viene prestata dal dipendente di xxxxx presso il proprio domicilio; • telelavoro da centri o postazioni satellite, qualora l’attività lavorativa venga prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo l’attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non costi- tuenti costituenti unità produttive autonome; • telelavoro da postazioni individuali, quando l’attività lavorativa viene prestata in luoghi diversi dalla sede aziendale. L’effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessato, da formalizzare con atto scritto. La modalità di svolgimento della prestazione in telelavoro può riguardare sia la descrizione iniziale delle prestazioni del lavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente. Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale dell’attività lavorativa e qualora il datore di lavoro offra la possibilità di svolgere telelavoro, il lavoratore può accet- tare o respingere tale offerta. Il rifiuto del lavoratore non costituisce di per sé motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. Analogamente, qualora il lavoratore richiedesse al datore di lavoro la trasformazione del rap- porto di lavoro in regime di telelavoro, quest’ultimo può accettare o rifiutare tale richiesta. Nel caso specifico di avvenuta trasformazione dell’attività lavorativa in regime di telelavoro, la decisione di passare al telelavoro è reversibile per effetto di accordo che ne prevedrà le relative modalità e tempistiche.
4. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi anche svilupparsi, previa informativa alle RSU, attraverso mo- dalità modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione pre- stazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando l’orario . In par- ticolare al dipendente in telelavoro non si applica la disciplina dell’orario di lavoro complessivamente previsto per i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansionidi cui al D.lgs. 8 aprile 2003 n. 66 limitatamente alla durata normale e massima dell’orario di lavoro settimanale (art. 3 e 4), nonché l’obbligo per il telelavoratore di rendersi reperibile nell’arco di una fascia oraria da concordare con la Direzione Aziendale. Le parti convengono che per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono normalmente configurabili prestazioni supplementari, straordinarie e/o notturne o festive. L’eventuale al lavoro straordinario deve comunque essere preventivamente richiesto (art. 5), al riposo giornaliero e autorizzatoalle pause (art. Qualora8), al lavoro notturno.
5. Si applicano al dipendente in telelavoro le norme contrattuali e i regolamenti aziendali vigenti per esigenze gli altri dipendenti, salvo diversa previsione o verifica di servizio, il telelavoratore che operi fuori dal territorio comunitario venga richiamato presso la sede aziendale, l’Azienda sarà tenuta a rimborsagli incompatibilità con le spese ef- fettivamente sostenute sia per il rientro in sede sia per il ritorno nel luogo ove il lavoratore svolge la propria attività pe- culiari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’or- ganizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto Detta verifica deve essere speci- ficamente orientata all’esigenza di lavoro subordinatoassicurare un uguale trattamento economico, così come disciplinato ai sensi del presente CCNL. A tal riguardo, si conferma che per i tele- lavoratori la sede di lavoro resta quella dove è ubicata la propria unità di appartenenza. I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che ven- gono forniti normativo e fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo svi- luppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono l’attività all’interno dei locali dell’impresa. Essi sono altresì sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del tele- lavoratore contributivo al telelavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’azienda, favorendo, oltre al normale utilizzo degli strumenti di comunicazione aziendale le occasioni di integrazione e comunicazione diretta all’interno della struttura di appartenenza attraverso rientri periodici nell’impresa per motivi connessi allo svolgimento della prestazione, con particolare riferimento a interventi di for- mazione e alla pianificazione del lavorostessa categoria.
6. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti al il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell’art. 4 della Legge legge 20 maggio 1970, n. 300/1970 300, e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giorna- liera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli ac- cessi accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive ispettive, nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell’azienda rappresentati dell’Azienda per motivi tecnici e di sicurezza.
7. Il datore di lavoro è responsabile della fornituraI Telelavoratori fruiscono degli stessi diritti , dell’installazione garantiti dalla legislazione e della manutenzione degli strumenti necessari ad dal contratto col- lettivo applicato e previsti per un telelavoro svolto regolarmente, provvede alla compensa- zione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, fornisce i supporti tecnici ne- cessari allo svolgimento del telelavoro. Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute lavoratore comparabile che svolge la sua attività nei luoghi di lavoro previste per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in azienda. Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed adoperati dal lavoratore per fini professionalilocali dell’Impresa.
8. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all’osservanza delle norme,, in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline azien- dali,aziendali, adottando comunque , così come definito agli artt. 4 e 5 del suddetto Accordo Inter- confederale, ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l’assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. Al fine di non compromettere l’inserimento sociale del dipendente in telelavoro nella comunità aziendale e di tutelare l’integrità dei suoi diritti sindacali, la Società avrà cura di attivare gli strumenti più idonei circa la possibilità di partecipazione attiva del lavoratore alla vita aziendale e sindacale.
9. Eventuali discipline di carattere applicativoapplicativo del presente istituto, compresa la possibilità di definire periodi di sperimentazione dell’istitutofermo restando quanto qui non compreso ma definito nel suddetto Accordo Interconfederale, saranno oggetto di esame congiunto concordate a livello aziendale. Le Parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non mo- dificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Le parti si danno atto che con il presente articolo si è data attuazione all’Accordo intercon- federale 9 giugno 2004.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Telelavoro. Commissione paritetica di studio sul telelavoro Le parti convengono nel considerare condividono la necessità di favorire e promuovere un maggior equilibrio tra l'attività lavorativa e la vita privata. A tal fine considerano il telelavoro una quale nuova forma di organizzazione del lavoro capace di migliorare la qualità dello stesso e come modalità di svolgimento della pre- stazione prestazione che permette consente di modernizzare l’organizzazione l'organizzazione del lavoro, realizzando un miglio- ramento del processo produttivo delle imprese lavoro e conciliando l’attività di conciliare l'attività lavorativa delle persone con la vita sociale e familiare, anche con riferimento al miglioramento delle con- dizioni territoriali, ambientali e di mobilità, offrendo ai lavoratori maggiore autonomia nel- l’assolvimento privata dei compiti affidatilavoratori. Le parti convengono altresì di incoraggiare tale nuova forma di lavoro per coniugare flessi- bilità e sicurezza, con l’obiettivo di offrire anche alle persone disabili più ampie opportunità nel mercato del lavoro tenendo conto delle possibilità insite nella società dell’informazione. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, per Per telelavoro subordinato si intende una modalità di prestazione lavorativa effettuata, per esigenze di servizio, me- diante l’impiego non occasionale di strumenti telematici, da un effettuata presso il proprio domicilio o in luogo diverso e distante rispetto alla sede aziendale, a condizione ma comunque fisso, con il prevalente supporto. Resta inteso che tale modalità di espletamento della presta- zione non sia richiesta dalla natura propria dell’attività svolta. Nei suddetti casi il telelavoro comporta una modificazione sarà attuato su base volontaria. Le parti a livello aziendale potranno definire eventuali criteri che determinino condizioni di priorità di accesso al telelavoro. La valutazione circa la sussistenza delle condizioni necessarie per la concessione del luogo telelavoro è di adempimento del- l’obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico-operative riconducibili a ti- tolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie: • telelavoro domiciliare, nei casi in cui l’attività lavorativa viene prestata dal dipendente di xxxxx presso il proprio domicilio; • telelavoro da centri o postazioni satellite, qualora l’attività lavorativa venga prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo l’attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non costi- tuenti unità produttive autonome; • telelavoro da postazioni individuali, quando l’attività lavorativa viene prestata in luoghi diversi dalla sede aziendale. L’effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro consegue ad una scelta volontaria esclusiva competenza del datore di lavoro e del lavoratore interessato, da formalizzare con atto scrittolavoro. La modalità Su richiesta di svolgimento della prestazione in una delle parti sarà svolto un esame congiunto sulle suddette condizioni. Il telelavoro può riguardare sia la descrizione iniziale delle prestazioni del lavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente. Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale dell’attività lavorativa e qualora il datore essere concesso anche a tempo determinato e/o parziale con modalità definite tenendo in considerazione i dovuti parametri di lavoro offra la possibilità efficienza di svolgere telelavorostrumenti telematici, il lavoratore può accet- tare o respingere tale offerta. Il rifiuto del lavoratore non costituisce di per sé motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. Analogamenteche consentano le comunicazioni a distanza tra lavoratori, qualora il lavoratore richiedesse al datore di lavoro la trasformazione del rap- porto di lavoro in regime di telelavoro, quest’ultimo può accettare o rifiutare tale richiesta. Nel caso specifico di avvenuta trasformazione dell’attività lavorativa in regime di telelavoro, la decisione di passare al telelavoro è reversibile per effetto di accordo che ne prevedrà le relative modalità e tempistichesede aziendale ed eventuali referenti esterni. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi anche attraverso mo- dalità modalità diverse rispetto a quelle ordinarie ordinarie, sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco nell'arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo come da accordo tra le parti, ferma restando l’orario una definita fascia di reperibilità nell'ambito dell'orario di lavoro complessivamente previsto per i lavoratori adibiti concordato tra le parti. La prestazione dell'attività lavorativa in azienda alle stesse mansioni, nonché l’obbligo per il telelavoratore di rendersi reperibile nell’arco di una fascia oraria da concordare con la Direzione Aziendale. Le parti convengono che per effetto della distribuzione discrezionale telelavoro non incide sull'inserimento del tempo di lavoro, non sono normalmente configurabili prestazioni supplementari, straordinarie e/o notturne o festive. L’eventuale lavoro straordinario deve comunque essere preventivamente richiesto e autorizzato. Qualora, per esigenze di servizio, il telelavoratore che operi fuori dal territorio comunitario venga richiamato presso la sede lavoratore nell'organizzazione aziendale, l’Azienda sarà tenuta a rimborsagli le spese ef- fettivamente sostenute sia per il rientro in sede sia per il ritorno nel luogo ove il lavoratore svolge la propria attività lavorativa. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’or- ganizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto subordinato e non comporta nessuna modifica della sede di lavoro subordinatoai fini legali né ha alcun effetto l'inquadramento, così come disciplinato sul livello retributivo e sulle possibilità di crescita professionale, ai sensi del presente CCNL. A tal riguardo, si conferma che per i tele- lavoratori la sede di lavoro resta quella dove è ubicata la propria unità di appartenenza. I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che ven- gono forniti e fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo svi- luppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono l’attività all’interno dei locali dell’impresa. Essi sono altresì sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del tele- lavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’azienda, favorendo, oltre al normale utilizzo degli strumenti di comunicazione aziendale le occasioni di integrazione e comunicazione diretta all’interno della struttura di appartenenza attraverso rientri periodici nell’impresa per motivi connessi allo svolgimento della prestazione, con particolare riferimento a interventi di for- mazione e alla pianificazione del lavoroc.c.n.l. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti al il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell’art. 4 della Legge n. 300/1970 e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giorna- liera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà dovrà: - consegnare all'azienda un certificato di conformità dell'impianto elettrico alle disposizioni vigenti installato presso l'unità immobiliare in cui viene resa la prestazione a distanza sottoscritto da tecnico abilitato; - consentire gli ac- cessi accessi, richiesti con congruo preavviso, di organi rappresentanti dell'azienda per motivi tecnici e di sicurezza, anche al fine di poter verificare la corretta applicazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro relativamente alla postazione di lavoro ed alle attrezzature tecniche ad essa collegate; - consentire gli accessi di Organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonchépreviste dalla normativa vigente. L'attività di telelavoro, anche con congruo preavvisolo scopo di mantenere i rapporti con i colleghi di lavoro, di rappresentanti dell’azienda potrà prevedere rientri periodici nell'impresa per motivi tecnici e di sicurezza. Il datore programmazione del lavoro, per riunioni di lavoro è responsabile della fornituracon i colleghi, dell’installazione e della manutenzione degli strumenti necessari ad un telelavoro svolto regolarmenteper colloqui con il proprio responsabile, provvede alla compensa- zione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, fornisce i supporti tecnici ne- cessari allo per svolgimento del telelavorodi attività non lavorabili a distanza. Tali modalità di rientro saranno definite con apposito accordo tra le parti. Ai telelavoratori dipendenti svolgenti prestazioni in telelavoro si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro previste per i lavoratori dipendenti che svolgono attività lavorativa in azienda. Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed adoperati dal lavoratore per fini professionali. Il lavoratore dipendente assolverà alle proprie mansioni con diligenza, attenendosi all’osservanza all'osservanza delle norme,in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge norme legali e come integrate dalle discipline azien- dali,contrattuali (nazionali e aziendali), ed alle istruzioni ricevute dall'impresa per l'esecuzione del lavoro, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l’assoluta l'assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigliaziendali. Eventuali discipline Il dipendente in regime di carattere applicativotelelavoro conserva integralmente i diritti sindacali esistenti e potrà partecipare all'attività sindacale che si svolge nell'impresa. Nel caso di disposizioni di legge o di accordi interconfederali, compresa la possibilità di definire periodi di sperimentazione dell’istitutoinerenti il telelavoro, saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale. Le Parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non mo- dificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Le parti si danno atto che incontreranno per verificare la compatibilità e coerenza del presente accordo con il le stesse ed eventualmente procedere con le necessarie armonizzazioni. Sono fatti salvi gli accordi integrativi di secondo livello, già sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente articolo si è data attuazione all’Accordo intercon- federale 9 giugno 2004accordo di rinnovo.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Telelavoro. Le parti convengono nel considerare il telelavoro una modalità di svolgimento della pre- stazione che permette di modernizzare l’organizzazione del lavoro, realizzando un miglio- ramento del processo produttivo delle imprese e conciliando l’attività lavorativa delle persone con la vita sociale e familiare, anche con riferimento al miglioramento delle con- dizioni territoriali, ambientali e di mobilità, offrendo ai lavoratori maggiore autonomia nel- l’assolvimento dei compiti affidati. Le parti convengono altresì di incoraggiare tale nuova forma di lavoro per coniugare flessi- bilità e sicurezza, con l’obiettivo di offrire anche alle persone disabili più ampie opportunità nel mercato del lavoro tenendo conto delle possibilità insite nella società dell’informazione. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, per telelavoro subordinato si intende una modalità di prestazione lavorativa effettuata, effettuata per esigenze di servizio, me- diante mediante l’impiego non occasionale di strumenti telematici, da un luogo diverso e distante rispetto alla sede aziendale, a condizione che tale modalità di espletamento della presta- zione prestazione non sia richiesta dalla natura propria dell’attività svolta. Nei suddetti casi il telelavoro comporta una modificazione del luogo di adempimento del- l’obbligazione dell’obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico-operative riconducibili a ti- tolo titolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie: • telelavoro - Telelavoro domiciliare, nei casi in cui l’attività lavorativa viene prestata dal dipendente di xxxxx norma presso il proprio domicilio; • telelavoro - Telelavoro da centri o postazioni satellite, qualora l’attività lavorativa venga prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo l’attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non costi- tuenti costituenti unità produttive autonome; • telelavoro - Telelavoro da postazioni individuali, quando l’attività lavorativa viene prestata in luoghi diversi dalla sede aziendale. L’effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessato, da formalizzare con atto scritto. La modalità di svolgimento della prestazione in telelavoro può riguardare sia la descrizione iniziale delle prestazioni del lavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente. Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale dell’attività lavorativa e qualora il datore di lavoro offra la possibilità di svolgere telelavoro, il lavoratore può accet- tare o respingere tale offerta. Il rifiuto del lavoratore non costituisce di per sé motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. Analogamente, qualora il lavoratore richiedesse al datore di lavoro la trasformazione del rap- porto di lavoro in regime di telelavoro, quest’ultimo può accettare o rifiutare tale richiesta. Nel caso specifico di avvenuta trasformazione dell’attività lavorativa in regime di telelavoro, la decisione di passare al telelavoro è reversibile per effetto di accordo che ne prevedrà le relative modalità e tempistiche. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi anche attraverso mo- dalità modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando l’orario di lavoro complessivamente previsto per i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni, nonché l’obbligo per il telelavoratore di rendersi reperibile nell’arco di una fascia oraria da concordare con la Direzione Aziendale. Le parti Parti convengono che per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono normalmente configurabili prestazioni supplementari, straordinarie e/o notturne o festive. L’eventuale lavoro straordinario deve comunque essere preventivamente richiesto e autorizzato. Qualora, per esigenze di servizio, il telelavoratore che operi fuori dal territorio comunitario comunale venga richiamato presso la sede aziendale, l’Azienda sarà tenuta a rimborsagli le spese ef- fettivamente effettivamente sostenute sia per il rientro in sede sia per il ritorno nel luogo ove il lavoratore telelavoratore svolge la propria attività lavorativa. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’or- ganizzazione nell’organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato ai sensi del presente CCNL. A tal riguardo, si conferma che per i tele- lavoratori la sede di lavoro resta quella dove è ubicata la propria unità di appartenenza. I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che ven- gono forniti e fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo svi- luppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono l’attività all’interno dei locali dell’impresa. Essi sono altresì sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del tele- lavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’azienda, favorendo, oltre al normale utilizzo degli strumenti di comunicazione aziendale le occasioni di integrazione e comunicazione diretta all’interno della struttura di appartenenza attraverso rientri periodici nell’impresa per motivi connessi allo svolgimento della prestazione, con particolare riferimento a interventi di for- mazione e alla pianificazione del lavoro. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti al il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell’art. 4 della Legge legge n. 300/1970 300/1970, e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giorna- lieragiornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli ac- cessi accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive ispettive, nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell’azienda per motivi tecnici e di sicurezza. Il datore di lavoro è responsabile della fornitura, dell’installazione e della manutenzione degli strumenti necessari ad un telelavoro svolto regolarmente, provvede alla compensa- zione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, fornisce i supporti tecnici ne- cessari allo svolgimento del telelavoro. Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previste per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in azienda. Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed adoperati dal lavoratore per fini professionali. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all’osservanza delle norme,in quanto non espressamente derogate da disposizioni norme di legge e come integrate dalle discipline azien- dali,delle disposizioni aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l’assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. Eventuali discipline di carattere applicativo, compresa la possibilità di definire periodi di sperimentazione dell’istituto, saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale. Le Parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non mo- dificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Le parti si danno atto che con il presente articolo si è data attuazione all’Accordo intercon- federale 9 giugno 2004.
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Samples: CCNL Unico Gas Acqua, Contratto Collettivo Di Lavoro
Telelavoro. 1. Le parti Parti convengono nel considerare il telelavoro una modalità di svolgimento della pre- stazione prestazione che permette di modernizzare l’organizzazione del lavoro, lavoro realizzando un miglio- ramento miglioramento del processo produttivo delle imprese e conciliando l’attività lavorativa delle persone con la vita sociale e familiare, anche con riferimento al miglioramento delle con- dizioni condizioni territoriali, ambientali e di mobilità, offrendo ai lavoratori loro maggiore autonomia nel- l’assolvimento nell’assolvimento dei compiti affidati. In tale ambito saranno considerati progetti che prevedano anche il coinvolgimento dei mobility manager. Le parti Parti convengono altresì di incoraggiare che tenendo conto delle possibilità insite nella società dell’informazione, si incoraggerà tale nuova forma di lavoro per coniugare flessi- bilità flessibilità e sicurezza, sicurezza con l’obiettivo di offrire anche alle persone disabili più ampie opportunità nel mercato del lavoro.
2. Il telelavoro, costituendo una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa o della prestazione professionale, può essere riconducibile sia al lavoro tenendo conto delle possibilità insite nella società dell’informazionesubordinato che al lavoro autonomo.
3. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, per telelavoro subordinato si intende una modalità di prestazione lavorativa effettuata, effettuata per esigenze di servizio, me- diante l’impiego mediante l'impiego non occasionale di strumenti telematici, da un luogo diverso e distante rispetto alla sede aziendale, a condizione che tale modalità di espletamento della presta- zione prestazione non sia richiesta dalla natura propria dell’attività svolta.
4. Nei suddetti casi il telelavoro comporta una modificazione del luogo di adempimento del- l’obbligazione dell’obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico-operative riconducibili a ti- tolo titolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie: • telelavoro - Telelavoro domiciliare, nei casi in cui l’attività lavorativa viene prestata dal dipendente di xxxxx norma presso il proprio domicilio; • telelavoro - Telelavoro da centri o postazioni satellite, qualora l’attività lavorativa venga prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo l’attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non costi- tuenti costituenti unità produttive autonome; • telelavoro da postazioni individuali, quando l’attività lavorativa viene prestata in luoghi diversi dalla sede aziendale.
5. L’effettuazione L'effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessato, da formalizzare con atto scritto. La modalità di svolgimento della prestazione in telelavoro può riguardare sia la descrizione iniziale delle prestazioni del lavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente. Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale dell’attività lavorativa e qualora il datore di lavoro offra la possibilità di svolgere telelavoro, il lavoratore può accet- tare accettare o respingere tale offerta. Nell’ipotesi di impegno successivo all’assunzione, il datore di lavoro può offrire al lavoratore la possibilità di svolgere la propria prestazione in regime di telelavoro e il lavoratore può accettare o respingere tale offerta. Il rifiuto del lavoratore a tale offerta non costituisce di per sé motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. Analogamente, qualora il lavoratore richiedesse al datore di lavoro la trasformazione del rap- porto rapporto di lavoro in regime di telelavoro, quest’ultimo può accettare o rifiutare tale richiesta. Nel caso specifico di avvenuta trasformazione dell’attività lavorativa in regime di telelavoroTelelavoro, la decisione di passare al telelavoro Telelavoro è reversibile per effetto di accordo che ne prevedrà prevederà le relative modalità e tempistiche.
6. Le Fermo restando l’orario di lavoro complessivamente previsto per i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni, le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi anche attraverso mo- dalità modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando l’orario di lavoro complessivamente previsto per i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni, nonché l’obbligo per il telelavoratore di rendersi reperibile nell’arco di una fascia oraria da concordare con la Direzione Aziendale. Le parti convengono che per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono normalmente configurabili prestazioni supplementari, straordinarie e/o notturne o festive. L’eventuale lavoro straordinario deve comunque essere preventivamente richiesto e autorizzato. Qualora, per esigenze di servizio, il telelavoratore che operi fuori dal territorio comunitario venga richiamato presso la sede aziendale, l’Azienda sarà tenuta a rimborsagli le spese ef- fettivamente sostenute sia per il rientro in sede sia per il ritorno nel luogo ove il lavoratore svolge la propria attività lavorativa.
7. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’or- ganizzazione nell’organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato ai sensi del presente CCNL. A tal riguardo, si conferma che per i tele- lavoratori la sede di lavoro resta quella dove è ubicata la propria unità di appartenenza.
8. I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che ven- gono vengono forniti e fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo svi- luppo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono l’attività all’interno dei locali dell’impresa. Essi sono altresì sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori.
9. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del tele- lavoratore telelavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’azienda, favorendo, oltre al normale utilizzo degli strumenti di comunicazione aziendale le occasioni di integrazione e comunicazione diretta all’interno della struttura di appartenenza attraverso rientri periodici nell’impresa nell'impresa per motivi connessi allo svolgimento della prestazione, con particolare riferimento a interventi di for- mazione formazione e alla pianificazione del lavoro.
10. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti al il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell’artdell'art. 4 della Legge legge n. 300/1970 e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giorna- lieragiornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli ac- cessi accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell’azienda per motivi tecnici e di sicurezza.
11. Il datore di dei lavoro è responsabile della fornitura, dell’installazione e della manutenzione degli strumenti necessari ad un telelavoro svolto regolarmente, provvede alla compensa- zione compensazione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, fornisce i supporti tecnici ne- cessari necessari allo svolgimento del telelavoro.
12. Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previste per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in azienda.
13. Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed adoperati dal lavoratore per fini professionali. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all’osservanza delle norme,, in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline azien- dali,aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l’assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. Eventuali discipline di carattere applicativo, compresa la possibilità di definire periodi di sperimentazione dell’istituto, saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale.
14. Le Parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non mo- dificano modificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
15. Le parti Parti si danno atto che con il presente articolo si è data attuazione all’Accordo intercon- federale interconfederale 9 giugno 2004.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Telelavoro. 1. Le parti Parti convengono nel considerare il telelavoro una modalità di svolgimento della pre- stazione prestazione che permette di modernizzare l’organizzazione del lavoro, lavoro realizzando un miglio- ramento miglioramento del processo produttivo delle imprese e conciliando l’attività lavorativa delle persone con la vita sociale e familiare, anche con riferimento al miglioramento delle con- dizioni condizioni territoriali, ambientali e di mobilità, offrendo ai lavoratori loro maggiore autonomia nel- l’assolvimento nell’assolvimento dei compiti affidati. In tale ambito saranno considerati progetti che prevedano anche il coinvolgimento dei mobility manager. Le parti Parti convengono altresì di incoraggiare che tenendo conto delle possibilità insite nella società dell’informazione, si incoraggerà tale nuova forma di lavoro per coniugare flessi- bilità flessibilità e sicurezza, sicurezza con l’obiettivo di offrire anche alle persone disabili più ampie opportunità nel mercato del lavoro.
2. Il telelavoro, costituendo una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa o della prestazione professionale, può essere riconducibile sia al lavoro tenendo conto delle possibilità insite nella società dell’informazionesubordinato che al lavoro autonomo.
3. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, per telelavoro subordinato si intende una modalità di prestazione lavorativa effettuata, effettuata per esigenze di servizio, me- diante l’impiego mediante l'impiego non occasionale di strumenti telematici, da un luogo diverso e distante rispetto alla sede aziendale, a condizione che tale modalità di espletamento della presta- zione prestazione non sia richiesta dalla natura propria dell’attività svolta.
4. Nei suddetti casi il telelavoro comporta una modificazione del luogo di adempimento del- l’obbligazione dell’obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico-operative riconducibili a ti- tolo titolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie: • telelavoro - Telelavoro domiciliare, nei casi in cui l’attività lavorativa viene prestata dal dipendente di xxxxx norma presso il proprio domicilio; • telelavoro - Telelavoro da centri o postazioni satellite, qualora l’attività lavorativa venga prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo l’attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non costi- tuenti costituenti unità produttive autonome; • telelavoro da postazioni individuali, quando l’attività lavorativa viene prestata in luoghi diversi dalla sede aziendale.
5. L’effettuazione L'effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessato, da formalizzare con atto scritto. La modalità di svolgimento della prestazione in telelavoro può riguardare sia la descrizione iniziale delle prestazioni del lavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente. Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale dell’attività lavorativa e qualora il datore di lavoro offra la possibilità di svolgere telelavoro, il lavoratore può accet- tare accettare o respingere tale offerta. Nell’ipotesi di impegno successivo all’assunzione, il datore di lavoro può offrire al lavoratore la possibilità di svolgere la propria prestazione in regime di telelavoro e il lavoratore può accettare o respingere tale offerta. Il rifiuto del lavoratore a tale offerta non costituisce di per sé motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. Analogamente, qualora il lavoratore richiedesse al datore di lavoro la trasformazione del rap- porto rapporto di lavoro in regime di telelavoro, quest’ultimo può accettare o rifiutare tale richiesta. Nel caso specifico di avvenuta trasformazione dell’attività lavorativa in regime di telelavoroTelelavoro, la decisione di passare al telelavoro Telelavoro è reversibile per effetto di accordo che ne prevedrà prevederà le relative modalità e tempistiche.
6. Le Fermo restando l’orario di lavoro complessivamente previsto per i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni, el obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi anche attraverso mo- dalità modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando l’orario di lavoro complessivamente previsto per i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni, nonché l’obbligo per il telelavoratore di rendersi reperibile nell’arco di una fascia oraria da concordare con la Direzione Aziendale.
7. Le parti convengono che per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono normalmente configurabili prestazioni supplementari, straordinarie e/o notturne o festive. L’eventuale lavoro straordinario deve comunque essere preventivamente richiesto e autorizzato. Qualora, per esigenze di servizio, il telelavoratore che operi fuori dal territorio comunitario venga richiamato presso la sede aziendale, l’Azienda sarà tenuta a rimborsagli le spese ef- fettivamente sostenute sia per il rientro in sede sia per il ritorno nel luogo ove il lavoratore svolge la propria attività lavorativa. Le diverse dive rse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’or- ganizzazione nell’organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato ai sensi del presente CCNL. A tal riguardo, si conferma che per i tele- lavoratori la sede di lavoro resta quella dove è ubicata la propria unità di appartenenza.
8. I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che ven- gono vengono forniti e fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo svi- luppo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono l’attività all’interno dei locali dell’impresa. Essi sono altresì sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori.
9. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del tele- lavoratore telelavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’azienda, favorendo, oltre al normale utilizzo degli strumenti di comunicazione aziendale le occasioni di integrazione e comunicazione diretta all’interno della struttura di appartenenza attraverso rientri periodici nell’impresa nell'impresa per motivi connessi allo svolgimento della prestazione, con particolare riferimento a interventi di for- mazione formazione e alla pianificazione del lavoro.
10. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti al il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell’artdell'art. 4 della Legge legge n. 300/1970 e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giorna- lieragiornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli ac- cessi accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell’azienda per motivi tecnici e di sicurezza.
11. Il datore di dei lavoro è responsabile della fornitura, dell’installazione e della manutenzione degli strumenti necessari ad un telelavoro svolto regolarmente, provvede alla compensa- zione compensazione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, fornisce i supporti tecnici ne- cessari necessari allo svolgimento del telelavoro.
12. Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previste per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in azienda.
13. Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed adoperati dal lavoratore per fini professionali. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all’osservanza delle norme,, in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline azien- dali,aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l’assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. Eventuali discipline di carattere applicativo, compresa la possibilità di definire periodi di sperimentazione dell’istituto, saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale.
14. Le Parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non mo- dificano modificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
15. Le parti Parti si danno atto che con il presente articolo si è data attuazione all’Accordo intercon- federale interconfederale 9 giugno 2004.
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Telelavoro. Le parti convengono nel considerare Parti condividono la necessità di favorire e promuovere un maggior equilibrio tra l'attività lavorativa e la vita privata. A tal fine considerano il telelavoro una quale nuova fonna di organizzazione del lavoro capace di migliorare la qualità dello stesso e come modalità di svolgimento della pre- stazione prestazione che permette consente di modernizzare l’organizzazione l'organizzazione del lavoro, realizzando un miglio- ramento del processo produttivo delle imprese lavoro e conciliando l’attività di conciliare l'attività lavorativa delle persone con la vita sociale e familiare, anche con riferimento al miglioramento delle con- dizioni territoriali, ambientali e di mobilità, offrendo ai lavoratori maggiore autonomia nel- l’assolvimento privata dei compiti affidatilavoratori. Le parti convengono altresì di incoraggiare tale nuova forma di lavoro per coniugare flessi- bilità e sicurezza, con l’obiettivo di offrire anche alle persone disabili più ampie opportunità nel mercato del lavoro tenendo conto delle possibilità insite nella società dell’informazione. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, per Per telelavoro subordinato si intende una modalità di prestazione lavorativa effettuata, per esigenze di servizio, me- diante l’impiego non occasionale di strumenti telematici, da un effettuata presso il proprio n domicilio o in luogo diverso e distante rispetto alla sede aziendale, ma comunque fisso, con il prevalente supporto di strumenti. telematici, che consentano le comunicazioni a condizione distanza tra lavoratori, sede aziendale ed eventuali referenti esterni. Non è considerabile attività in telelavoro quella svolta anche in via telematica o con collegamento remoto da operatori di vendita, lavoratori addetti all'assistenza tecnica presso la clientela, ecc. Resta inteso che tale modalità di espletamento della presta- zione non sia richiesta dalla natura propria dell’attività svolta. Nei suddetti casi il telelavoro comporta una modificazione sarà attuato su base volontaria. Le parti a livello aziendale potranno definire eventuali criteri che determinino condizioni di priorità di accesso al telelavoro. La valutazione circa la sussistenza delle condizioni necessarie per la concessione del luogo telelavoro è di adempimento del- l’obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico-operative riconducibili a ti- tolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie: • telelavoro domiciliare, nei casi in cui l’attività lavorativa viene prestata dal dipendente di xxxxx presso il proprio domicilio; • telelavoro da centri o postazioni satellite, qualora l’attività lavorativa venga prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo l’attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non costi- tuenti unità produttive autonome; • telelavoro da postazioni individuali, quando l’attività lavorativa viene prestata in luoghi diversi dalla sede aziendale. L’effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro consegue ad una scelta volontaria esclusiva competenza del datore di lavoro e del lavoratore interessato, da formalizzare con atto scrittolavoro. La modalità di svolgimento della prestazione in Il telelavoro può riguardare sia la descrizione iniziale delle prestazioni del lavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente. Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale dell’attività lavorativa e qualora il datore essere concesso anche a tempo determinato e/o parziale con modalità definite tenendo in considerazione i dovuti parametri di lavoro offra la possibilità di svolgere telelavoro, il lavoratore può accet- tare o respingere tale offerta. Il rifiuto del lavoratore non costituisce di per sé motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. Analogamente, qualora il lavoratore richiedesse al datore di lavoro la trasformazione del rap- porto di lavoro in regime di telelavoro, quest’ultimo può accettare o rifiutare tale richiesta. Nel caso specifico di avvenuta trasformazione dell’attività lavorativa in regime di telelavoro, la decisione di passare al telelavoro è reversibile per effetto di accordo che ne prevedrà le relative modalità e tempisticheefficienza. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi anche attraverso mo- dalità diverse modalità diverse, rispetto a quelle ordinarie ordinarie, sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco nell'arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo come da accordo tra le Parti, ferma restando l’orario una definita fascia di reperibilità nell'ambito dell'orario di lavoro complessivamente previsto per i lavoratori adibiti concordato tra le parti. La prestazione dell'attività lavorativa in azienda alle stesse mansioni, nonché l’obbligo per il telelavoratore di rendersi reperibile nell’arco di una fascia oraria da concordare con la Direzione Aziendale. Le parti convengono che per effetto della distribuzione discrezionale telelavoro non incide sull'inserimento del tempo di lavoro, non sono normalmente configurabili prestazioni supplementari, straordinarie e/o notturne o festive. L’eventuale lavoro straordinario deve comunque essere preventivamente richiesto e autorizzato. Qualora, per esigenze di servizio, il telelavoratore che operi fuori dal territorio comunitario venga richiamato presso la sede lavoratore nell'organizzazione aziendale, l’Azienda sarà tenuta a rimborsagli le spese ef- fettivamente sostenute sia per il rientro in sede sia per il ritorno nel luogo ove il lavoratore svolge la propria attività lavorativa. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’or- ganizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto subordinato e non comporta nessuna modifica della sede di lavoro subordinatoai fini legali né ha alcun ·effetto sull'inquadramento, così come disciplinato sul livello retributivo e sulle possibilità di crescita professionale, ai sensi del presente CCNL. A tal riguardo, si conferma che per i tele- lavoratori la sede di lavoro resta quella dove è ubicata la propria unità di appartenenza. I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che ven- gono forniti e fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo svi- luppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono l’attività all’interno dei locali dell’impresa. Essi sono altresì sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del tele- lavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’azienda, favorendo, oltre al normale utilizzo degli strumenti di comunicazione aziendale le occasioni di integrazione e comunicazione diretta all’interno della struttura di appartenenza attraverso rientri periodici nell’impresa per motivi connessi allo svolgimento della prestazione, con particolare riferimento a interventi di for- mazione e alla pianificazione del lavoroc.c.n.1. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti al il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica. Le Parti convengono che le modalità di svolgimento delle prestazioni del dipendente, così come individuate nel rispetto dell’artpresente articolo contrattuale, non costituiscono violazione dell'art. 4 della Legge n. legge 300/1970 e/o per il tramite e delle norme contrattuali in vigore, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto. Per lo svolgimento dell'attività di valutazione telelavoro l'azienda dovrà fornire al lavoratore gli strumenti necessari allo svolgimento della stessa, sostenendo tutte le relative spese di obiettivi correlati alla durata della prestazione giorna- liera/settimanaleacquisito, installazione e manutenzione degli stessi. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà dovrà: - consegnare all'azienda un certificato di conformità alle disposizioni vigenti dell'impianto elettrico installato presso l'unità immobiliare in cui viene resa la prestazione a distanza sottoscritto da tecnico abilitato; - consentire gli ac- cessi accessi, richiesti con congruo preavviso, di organi rappresentanti dell'azienda per motivi tecnici e di sicurezza, anche al fine di poter verificare la corretta applicazione delle nonne a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro relativamente alla postazione di lavoro ed alle attrezzature tecniche ad essa collegate; - consentire gli accessi di Organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonchépreviste dalla normativa vigente. L'attività di telelavoro, anche con congruo preavvisolo scopo di mantenere i rapporti con i colleghi di lavoro, di rappresentanti dell’azienda potrà prevedere rientri periodici nell'impresa per motivi tecnici e di sicurezza. Il datore programmazione del lavoro, per riunioni di lavoro è responsabile della fornituracon i xxxxxxxx, dell’installazione e della manutenzione degli strumenti necessari ad un telelavoro svolto regolarmenteper colloqui con il proprio responsabile, provvede alla compensa- zione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, fornisce i supporti tecnici ne- cessari allo per svolgimento del telelavorodi attività non lavorabili a distanza. Tali modalità di rientro saranno definite con appo'(sit·o accordo trale Parti. Ai telelavoratori dipendenti svolgenti prestazioni in telelavoro si applicano le norme nonne vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro previste per i lavoratori dipendenti che svolgono attività lavorativa in azienda. Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed adoperati dal lavoratore per fini professionali. Il lavoratore dipendente assolverà alle proprie mansioni con diligenza, attenendosi all’osservanza all'osservanza delle norme,in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge norme legali e come integrate dalle discipline azien- dali,contrattuali (nazionali e aziendali), ed alle istruzioni ricevute dall'impresa per l'esecuzione del lavoro, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l’assoluta l'assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigliaziendali. Eventuali discipline Il dipendente in regime di carattere applicativotelelavoro conserva integralmente i diritti sindacali esistenti e potrà partecipare all'attività sindacale che si svolge nell'impresa. Nel caso di disposizioni di legge o di accordi interconfederali, compresa la possibilità di definire periodi di sperimentazione dell’istitutoinerenti il telelavoro, saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale. Le le Parti si danno atto che incontreranno per verificare la compatibilità e coerenza del presente accordo con le particolari caratteristiche che connotano il stesse ed eventualmente procedere con le necessarie armonizzazioni. Sono fatti salvi gli accordi integrativi di secondo livello, già sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente accordo di rinnovo. Si ribadisce come i lavoratori ammessi al telelavoro non mo- dificano il sistema siano computabili nella quota di diritti riserva, ai fini del collocamento obbligatorio secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della Legge 68/1999 e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Le parti si danno atto che con il presente articolo si è data attuazione all’Accordo intercon- federale 9 giugno 2004successive modifiche.
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Telelavoro. Le parti convengono nel considerare il II telelavoro non costituisce una diversa tipologia di rapporto di lavoro subordinato ma una diversa modalità di svolgimento esecuzione della pre- stazione che permette di modernizzare l’organizzazione del lavoroprestazione lavorativa, realizzando un miglio- ramento del processo produttivo consentendo l'espletamento delle imprese e conciliando l’attività lavorativa delle persone con la vita sociale e familiare, anche con riferimento al miglioramento delle con- dizioni territoriali, ambientali e di mobilità, offrendo ai lavoratori maggiore autonomia nel- l’assolvimento dei compiti affidati. Le parti convengono altresì di incoraggiare tale nuova forma di lavoro per coniugare flessi- bilità e sicurezza, con l’obiettivo di offrire anche alle persone disabili più ampie opportunità nel mercato del lavoro tenendo conto delle possibilità insite nella società dell’informazione. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, per telelavoro subordinato si intende una modalità di prestazione lavorativa effettuata, per esigenze di servizio, me- diante l’impiego prestazioni lavorative mediante l'impiego non occasionale di strumenti telematici, da un luogo diverso e distante rispetto alla sede aziendale, a condizione che tale modalità informatici. Il telelavoro si svolge di espletamento della presta- zione non sia richiesta dalla natura propria dell’attività svolta. Nei suddetti casi il telelavoro comporta una modificazione del luogo di adempimento del- l’obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico-operative riconducibili a ti- tolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie: • telelavoro domiciliare, nei casi in cui l’attività lavorativa viene prestata dal dipendente di xxxxx regola presso il proprio domicilio; • domicilio del lavoratore. Il telelavoro da centri o postazioni satellite, qualora l’attività lavorativa venga prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo l’attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non costi- tuenti unità produttive autonome; • telelavoro da postazioni individuali, quando l’attività lavorativa viene prestata in luoghi diversi dalla sede aziendale. L’effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessato, da formalizzare con atto scritto. La modalità di svolgimento della prestazione in telelavoro può riguardare ha carattere volontario sia la descrizione iniziale delle prestazioni del lavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente. Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale dell’attività lavorativa e qualora per il datore di lavoro offra la possibilità che per il lavoratore. Se il telelavoro non è previsto nel contratto di assunzione, il lavoratore è libero di accettare o meno l'offerta di svolgere telelavoro, il lavoratore può accet- tare o respingere tale offerta. Il rifiuto del lavoratore non costituisce di per sé motivo di risoluzione prospettata nel corso del rapporto di lavoro. Analogamente, qualora il lavoratore richiedesse al datore di lavoro la trasformazione del rap- porto di lavoro in regime di telelavoro, quest’ultimo può accettare o rifiutare tale richiesta. Nel caso specifico di avvenuta trasformazione dell’attività lavorativa in regime di telelavoro, la decisione di passare al telelavoro è reversibile per effetto di accordo che ne prevedrà le relative modalità e tempistiche. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi anche attraverso mo- dalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando l’orario di lavoro complessivamente previsto per i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni, nonché l’obbligo per il telelavoratore di rendersi reperibile nell’arco di una fascia oraria da concordare con la Direzione Aziendale. Le parti convengono che per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono normalmente configurabili prestazioni supplementari, straordinarie e/o notturne o festive. L’eventuale lavoro straordinario deve comunque essere preventivamente richiesto e autorizzato. Qualora, per esigenze di servizio, il telelavoratore che operi fuori dal territorio comunitario venga richiamato presso la sede aziendale, l’Azienda sarà tenuta a rimborsagli le spese ef- fettivamente sostenute sia per il rientro in sede sia per il ritorno nel luogo ove il lavoratore svolge la propria attività lavorativa. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’or- ganizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato ai sensi del presente CCNL. A tal riguardo, si conferma che per i tele- lavoratori la sede di lavoro resta quella dove è ubicata la propria unità di appartenenza. I telelavoratori ricevono una fruiscono della formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che ven- gono forniti utilizzano e fruiscono delle medesime opportunità sulle caratteristiche di accesso tale forma di organizzazione del lavoro. La postazione del telelavoratore e i collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione, così come l'installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla formazione realizzazione e allo svi- luppo al mantenimento dei sistemi di sicurezza della carriera dei lavoratori comparabili postazione di lavoro nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico del datore di lavoro. Tenuto conto degli investimenti necessari per la costituzione della postazione di lavoro, il recesso immotivato del lavoratore, che svolgono l’attività all’interno dei locali dell’impresa. Essi sono altresì sottoposti ai medesimi criteri avvenga entro 3 anni dall 'inizio del rapporto di valutazione di tali lavoratoritelelavoro, comporterà che le spese sostenute siano poste, pro quota, a carico del lavoratore. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del tele- lavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’azienda, favorendo, oltre al si fa carico dei costi derivanti dalla normale utilizzo usura degli strumenti di comunicazione aziendale le occasioni di integrazione e comunicazione diretta all’interno della struttura di appartenenza attraverso rientri periodici nell’impresa per motivi connessi allo svolgimento della prestazionelavoro nonché dall'eventuale perdita dei dati utilizzati dal telelavoratore, con particolare riferimento salvo che ciò sia imputabile a interventi di for- mazione e alla pianificazione negligenza, imperizia o dolo del lavoro. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti al rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell’art. 4 della Legge n. 300/1970 e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giorna- liera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli ac- cessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell’azienda per motivi tecnici e di sicurezzalavoratore stesso. Il datore di lavoro è responsabile della fornitura, dell’installazione e della manutenzione degli strumenti necessari ad un telelavoro svolto regolarmente, provvede alla compensa- zione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, fornisce i supporti tecnici ne- cessari allo svolgimento del telelavoro. Ai telelavoratori si applicano adotta tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previste per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in azienda. Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed adoperati elaborati dal lavoratore per fini professionaliprofessionali e provvede ad informare il lavoratore in ordine alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali. L’idoneità della postazione di lavoro sarà periodicamente monitorata da parte del RSPP e dal RLS ovvero dal RLST. Al telelavoratore non sono applicabili le norme sull'orario di lavoro e quella riguardanti gli istituti direttamente correlati allo svolgimento della prestazione in un luogo di pertinenza del datore di lavoro. Il lavoratore assolverà svolge quindi la propria attività professionale gestendo l'organizzazione del proprio tempo di lavoro in piena autonomia. Il telelavoratore ha l'obbligo di essere reperibile nelle fasce orarie giornaliere prestabilite dal datore di lavoro. In caso di impossibilità, il telelavoratore è tenuto a dame tempestiva e motivata comunicazione al datore di lavoro. Il datore di lavoro può disporre, per esigenze tecniche, organizzative o produttive, rientri temporanei del telelavoratore presso l'unità produttiva di appartenenza. Il telelavoratore ha, in proporzione al lavoro svolto, gli stessi diritti sul plano normativo retributivo e sindacale dei lavoratori che operano in azienda con le medesime mansioni. Ha inoltre diritto alle proprie mansioni attenendosi all’osservanza medesime opportunità d'accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera previste per gli altri lavoratori dipendenti. Ai fini di evitare l’isolamento dal contesto aziendale, con cadenza periodica (almeno ogni 10 giorni) saranno programmati, con eventuali rimborsi delle norme,spese di viaggio, rientri in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge sede finalizzati sia a consentire al telelavoratore la rendicontazione della propria attività e come integrate dalle discipline azien- dali,adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l’assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento sia ad evitare l’isolamento determinato dalla interruzione dei compiti attribuitiglirapporti con i colleghi. Eventuali discipline di carattere applicativo, compresa la possibilità di definire periodi di sperimentazione dell’istituto, specifiche e applicative del presente istituto saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale. Le Parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non mo- dificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Le parti si danno atto che con il presente articolo si è data attuazione all’Accordo intercon- federale 9 giugno 2004.
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Samples: Employment Agreement
Telelavoro. Le parti convengono nel considerare il telelavoro una modalità di svolgimento della pre- stazione prestazione che permette di modernizzare l’organizzazione del lavoro, lavoro realizzando un miglio- ramento miglioramento del processo produttivo delle imprese e conciliando l’attività lavorativa la- vorativa delle persone con la vita sociale e familiare, anche con riferimento al miglioramento mi- glioramento delle con- dizioni condizioni territoriali, ambientali e di mobilità, offrendo ai lavoratori loro maggiore autonomia nel- l’assolvimento nell’assolvimento dei compiti affidati. In tale ambito saranno considerati progetti che prevedano anche il coinvolgimento dei mobility manager. Le parti convengono altresì di incoraggiare che tenendo conto delle possibilità insite nella società dell’informazione, si incoraggerà tale nuova forma di lavoro per coniugare flessi- bilità flessibilità e sicurezza, sicurezza con l’obiettivo di offrire anche alle persone disabili più ampie opportunità nel mercato del lavoro tenendo conto delle possibilità insite nella società dell’informazionelavoro. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, per telelavoro subordinato subor- dinato si intende una modalità di prestazione lavorativa effettuata, effettuata per esigenze di servizio, me- diante mediante l’impiego non occasionale di strumenti telematici, da un luogo diverso di- verso e distante rispetto alla sede aziendale, a condizione che tale modalità di espletamento esple- tamento della presta- zione prestazione non sia richiesta dalla natura propria dell’attività svolta. Nei suddetti casi il telelavoro comporta una modificazione del luogo di adempimento del- l’obbligazione dell’obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico-operative riconducibili ricon- ducibili a ti- tolo titolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie: • telelavoro domiciliare, nei casi in cui l’attività lavorativa viene prestata dal dipendente dipen- dente di xxxxx norma presso il proprio domicilio; • telelavoro da centri o postazioni satellite, qualora l’attività lavorativa venga prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo l’attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non costi- tuenti costituenti unità produttive autonome; • telelavoro da postazioni individuali, quando l’attività lavorativa viene prestata in luoghi diversi dalla sede aziendale. L’effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro consegue ad una scelta volontaria volon- taria del datore di lavoro e del lavoratore interessato, da formalizzare con atto scritto. La modalità di svolgimento della prestazione in Il telelavoro può riguardare sia la essere inserito nella descrizione iniziale delle prestazioni del lavoratore lavo- ratore ovvero scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente. Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale dell’attività lavorativa lavora- tiva e qualora il datore di lavoro offra la possibilità di svolgere telelavoro, il lavoratore può accet- tare accettare o respingere tale offerta. Il rifiuto del lavoratore a tale offerta non costituisce di per sé motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. Analogamente, qualora il lavoratore richiedesse al datore di lavoro la trasformazione del rap- porto rapporto di lavoro in regime di telelavoro, quest’ultimo può accettare o rifiutare tale richiesta. Nel caso specifico di avvenuta trasformazione dell’attività lavorativa in regime di telelavorote- lelavoro, la decisione di passare al telelavoro è reversibile per effetto di accordo che ne prevedrà prevederà le relative modalità e tempistiche. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi anche attraverso mo- dalità modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando l’orario di lavoro complessivamente previsto per i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni, nonché l’obbligo per il telelavoratore di rendersi reperibile repe- ribile nell’arco di una fascia oraria da concordare con la Direzione Aziendale. Le parti convengono che per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono normalmente configurabili prestazioni supplementari, straordinarie e/o notturne o festive. L’eventuale lavoro straordinario deve comunque essere preventivamente pre- ventivamente richiesto e autorizzato. Qualora, per esigenze di servizio, il telelavoratore che operi fuori dal territorio comunitario comu- nitario venga richiamato presso la sede aziendale, l’Azienda sarà tenuta a rimborsagli le spese ef- fettivamente effettivamente sostenute sia per il rientro in sede sia per il ritorno nel luogo ove il lavoratore svolge la propria attività lavorativa. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’or- ganizzazione nell’organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato ai sensi del presente CCNL. A tal riguardo, si conferma che per i tele- lavoratori la sede di lavoro resta quella dove è ubicata la propria unità di appartenenza. I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che ven- gono vengono forniti e fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione forma- zione e allo svi- luppo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono l’attività all’interno dei locali dell’impresa. Essi sono altresì sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del tele- lavoratore telelavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’azienda, favorendo, oltre al normale utilizzo degli strumenti di comunicazione aziendale le occasioni di integrazione e comunicazione co- municazione diretta all’interno della struttura di appartenenza attraverso rientri periodici pe- riodici nell’impresa per motivi connessi allo svolgimento della prestazione, con particolare riferimento a interventi di for- mazione formazione e alla pianificazione del lavoro. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti al rapporto di lavoro subordinato subordi- nato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell’art. 4 della Legge n. 300/1970 e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giorna- lierapresta- zione giornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli ac- cessi accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell’azienda per motivi tecnici e di sicurezza. Il datore di dei lavoro è responsabile della fornitura, dell’installazione e della manutenzione manuten- zione degli strumenti necessari ad un telelavoro svolto regolarmente, provvede alla compensa- zione compensazione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, fornisce i supporti tecnici ne- cessari necessari allo svolgimento del telelavoro. Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi luo- ghi di lavoro previste per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in azienda. Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed adoperati dal lavoratore per fini professionali. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all’osservanza delle norme,, in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline azien- dali,aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l’assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. Eventuali discipline di carattere applicativo, compresa la possibilità di definire periodi pe- riodi di sperimentazione dell’istituto, saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale. Le Parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non mo- dificano modificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Le parti si danno atto che con il presente articolo si è data attuazione all’Accordo intercon- federale interconfederale 9 giugno 2004. CONTRATTO DI LAVORO RIPARTITO12 Il contratto di lavoro ripartito è un contratto di lavoro subordinato, a tempo indeter- minato o a tempo determinato, con cui due lavoratori assumono in solido un’obbli- gazione lavorativa. La solidarietà si realizza attraverso la responsabilità personale e diretta di ciascun lavoratore per l’esatto adempimento dell’intera prestazione lavorativa dedotta in contratto, restando indifferente se la stessa venga assolta da uno o da entrambi i coobbligati.
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Telelavoro. Le parti convengono nel considerare Parti condividono la necessità di favorire e promuovere un maggior equilibrio tra l'attività lavorativa e la vita privata. A tal fine considerano il telelavoro una quale nuova forma di organizzazione del lavoro capace di migliorare la qualità dello stesso e come modalità di svolgimento della pre- stazione prestazione che permette consente di modernizzare l’organizzazione l'organizzazione del lavoro, realizzando un miglio- ramento del processo produttivo delle imprese lavoro e conciliando l’attività di conciliare l'attività lavorativa delle persone con la vita sociale e familiare, anche con riferimento al miglioramento delle con- dizioni territoriali, ambientali e di mobilità, offrendo ai lavoratori maggiore autonomia nel- l’assolvimento privata dei compiti affidatilavoratori. Le parti convengono altresì di incoraggiare tale nuova forma di lavoro per coniugare flessi- bilità e sicurezza, con l’obiettivo di offrire anche alle persone disabili più ampie opportunità nel mercato del lavoro tenendo conto delle possibilità insite nella società dell’informazione. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, per Per telelavoro subordinato si intende una modalità di prestazione lavorativa effettuata, per esigenze di servizio, me- diante l’impiego non occasionale di strumenti telematici, da un effettuata presso il proprio domicilio o in luogo diverso e distante rispetto alla sede aziendale, ma comunque fisso, con il prevalente supporto di strumenti telematici, che consentano le comunicazioni a condizione distanza tra lavoratori, sede aziendale ed eventuali referenti esterni. Non è considerabile attività in telelavoro quella svolta anche in via telematica o con collegamento remoto da operatori di vendita, lavoratori addetti all'assistenza tecnica presso la clientela, ecc. Resta inteso che tale modalità di espletamento della presta- zione non sia richiesta dalla natura propria dell’attività svolta. Nei suddetti casi il telelavoro comporta una modificazione sarà attuato su base volontaria. Le Parti a livello aziendale potranno definire eventuali criteri che determinino condizioni di priorità di accesso al telelavoro. La valutazione circa la sussistenza delle condizioni necessarie per la concessione del luogo telelavoro è di adempimento del- l’obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico-operative riconducibili a ti- tolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie: • telelavoro domiciliare, nei casi in cui l’attività lavorativa viene prestata dal dipendente di xxxxx presso il proprio domicilio; • telelavoro da centri o postazioni satellite, qualora l’attività lavorativa venga prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo l’attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non costi- tuenti unità produttive autonome; • telelavoro da postazioni individuali, quando l’attività lavorativa viene prestata in luoghi diversi dalla sede aziendale. L’effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro consegue ad una scelta volontaria esclusiva competenza del datore di lavoro e del lavoratore interessato, da formalizzare con atto scrittolavoro. La modalità di svolgimento della prestazione in Il telelavoro può riguardare sia la descrizione iniziale delle prestazioni del lavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente. Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale dell’attività lavorativa e qualora il datore essere concesso anche a tempo determinato e/o parziale con modalità definite tenendo in considerazione i dovuti parametri di lavoro offra la possibilità di svolgere telelavoro, il lavoratore può accet- tare o respingere tale offerta. Il rifiuto del lavoratore non costituisce di per sé motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. Analogamente, qualora il lavoratore richiedesse al datore di lavoro la trasformazione del rap- porto di lavoro in regime di telelavoro, quest’ultimo può accettare o rifiutare tale richiesta. Nel caso specifico di avvenuta trasformazione dell’attività lavorativa in regime di telelavoro, la decisione di passare al telelavoro è reversibile per effetto di accordo che ne prevedrà le relative modalità e tempisticheefficienza. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi anche attraverso mo- dalità diverse modalità diverse, rispetto a quelle ordinarie ordinarie, sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco nell'arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo come da accordo tra le Parti, ferma restando l’orario una definita fascia di reperibilità nell'ambito dell'orario di lavoro complessivamente previsto per i lavoratori adibiti concordato tra le Parti. La prestazione dell'attività lavorativa in azienda alle stesse mansioni, nonché l’obbligo per il telelavoratore di rendersi reperibile nell’arco di una fascia oraria da concordare con la Direzione Aziendale. Le parti convengono che per effetto della distribuzione discrezionale telelavoro non incide sull'inserimento del tempo di lavoro, non sono normalmente configurabili prestazioni supplementari, straordinarie e/o notturne o festive. L’eventuale lavoro straordinario deve comunque essere preventivamente richiesto e autorizzato. Qualora, per esigenze di servizio, il telelavoratore che operi fuori dal territorio comunitario venga richiamato presso la sede lavoratore nell'organizzazione aziendale, l’Azienda sarà tenuta a rimborsagli le spese ef- fettivamente sostenute sia per il rientro in sede sia per il ritorno nel luogo ove il lavoratore svolge la propria attività lavorativa. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’or- ganizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto subordinato e non comporta nessuna modifica della sede di lavoro subordinatoai fini legali né ha alcun effetto sull'inquadramento, così come disciplinato sul livello retributivo e sulle possibilità di crescita professionale, ai sensi del presente CCNL. A tal riguardo, si conferma che per i tele- lavoratori la sede di lavoro resta quella dove è ubicata la propria unità di appartenenza. I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che ven- gono forniti e fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo svi- luppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono l’attività all’interno dei locali dell’impresa. Essi sono altresì sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del tele- lavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’azienda, favorendo, oltre al normale utilizzo degli strumenti di comunicazione aziendale le occasioni di integrazione e comunicazione diretta all’interno della struttura di appartenenza attraverso rientri periodici nell’impresa per motivi connessi allo svolgimento della prestazione, con particolare riferimento a interventi di for- mazione e alla pianificazione del lavoro. CCNL Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti al il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica. Le Parti convengono che le modalità di svolgimento delle prestazioni del dipendente, così come individuate nel rispetto dell’artpresente articolo contrattuale, non costituiscono violazione dell'art. 4 della Legge n. legge 300/1970 e/o per il tramite e delle norme contrattuali in vigore, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto. Per lo svolgimento dell'attività di valutazione telelavoro l'azienda dovrà fornire al lavoratore gli strumenti necessari allo svolgimento della stessa, sostenendo tutte le relative spese di obiettivi correlati alla durata della prestazione giorna- liera/settimanaleacquisito, installazione e manutenzione degli stessi. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà dovrà: - consegnare all'azienda un certificato di conformità alle disposizioni vigenti dell'impianto elettrico installato presso l'unità immobiliare in cui viene resa la prestazione a distanza sottoscritto da tecnico abilitato; - consentire gli ac- cessi accessi, richiesti con congruo preavviso, di organi rappresentanti dell'azienda per motivi tecnici e di sicurezza, anche al fine di poter verificare la corretta applicazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro relativamente alla postazione di lavoro ed alle attrezzature tecniche ad essa collegate; - consentire gli accessi di Organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonchépreviste dalla normativa vigente. L'attività di telelavoro, anche con congruo preavvisolo scopo di mantenere i rapporti con i colleghi di lavoro, di rappresentanti dell’azienda potrà prevedere rientri periodici nell'impresa per motivi tecnici e di sicurezza. Il datore programmazione del lavoro, per riunioni di lavoro è responsabile della fornituracon i colleghi, dell’installazione e della manutenzione degli strumenti necessari ad un telelavoro svolto regolarmenteper colloqui con il proprio responsabile, provvede alla compensa- zione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, fornisce i supporti tecnici ne- cessari allo per svolgimento del telelavorodi attività non lavorabili a distanza. Tali modalità di rientro saranno definite con apposito accordo tra le Parti. Ai telelavoratori dipendenti svolgenti prestazioni in telelavoro si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro previste per i lavoratori dipendenti che svolgono attività lavorativa in azienda. Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed adoperati dal lavoratore per fini professionali. Il lavoratore dipendente assolverà alle proprie mansioni con diligenza, attenendosi all’osservanza all'osservanza delle norme,in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge norme legali e come integrate dalle discipline azien- dali,contrattuali (nazionali e aziendali), ed alle istruzioni ricevute dall'impresa per l'esecuzione del lavoro, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l’assoluta l'assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigliaziendali. Eventuali discipline Il dipendente in regime di carattere applicativotelelavoro conserva integralmente i diritti sindacali esistenti e potrà partecipare all'attività sindacale che si svolge nell'impresa. Nel caso di disposizioni di legge o di accordi interconfederali, compresa la possibilità di definire periodi di sperimentazione dell’istitutoinerenti il telelavoro, saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale. Le le Parti si danno atto che incontreranno per verificare la compatibilità e coerenza del presente accordo con le particolari caratteristiche che connotano il stesse ed eventualmente procedere con le necessarie armonizzazioni. Sono fatti salvi gli accordi integrativi di secondo livello, già sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente accordo di rinnovo. Si ribadisce come i lavoratori ammessi al telelavoro non mo- dificano il sistema siano computabili nella quota di diritti riserva, ai fini del collocamento obbligatorio secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, della Legge 68/1999 e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Le parti si danno atto che con il presente articolo si è data attuazione all’Accordo intercon- federale 9 giugno 2004successive modifiche.
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Samples: Collective Labor Agreement
Telelavoro. 1. Le parti convengono nel considerare il telelavoro una modalità di svolgimento della pre- stazione prestazione che permette di modernizzare l’organizzazione l'organizzazione del lavoro, lavoro realizzando un miglio- ramento miglioramento del processo produttivo delle imprese e conciliando l’attività l'attività lavorativa delle persone con la vita sociale e familiare, anche con riferimento al miglioramento delle con- dizioni condizioni territoriali, ambientali e di mobilità, offrendo ai lavoratori loro maggiore autonomia nel- l’assolvimento nell'assolvimento dei compiti affidati. In tale ambito saranno considerati progetti che prevedano anche il coinvolgimento dei "mobility manager". Le parti convengono altresì di incoraggiare che, tenendo conto delle possibilità insite nella società dell'informazione, si incoraggerà tale nuova forma di lavoro per coniugare flessi- bilità flessibilità e sicurezza, sicurezza con l’obiettivo l'obiettivo di offrire anche alle persone disabili più ampie opportunità nel mercato del lavoro.
2. Il telelavoro, costituendo una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa o della prestazione professionale, può essere riconducibile sia al lavoro tenendo conto delle possibilità insite nella società dell’informazionesubordinato che al lavoro autonomo.
3. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, per telelavoro subordinato si intende una modalità di prestazione lavorativa effettuata, effettuata per esigenze di servizio, me- diante l’impiego mediante l'impiego non occasionale di strumenti telematici, da un luogo diverso e distante rispetto alla sede aziendale, a condizione che tale modalità di espletamento della presta- zione prestazione non sia richiesta dalla natura propria dell’attività dell'attività svolta.
4. Nei suddetti casi il telelavoro comporta una modificazione del luogo di adempimento del- l’obbligazione dell'obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico-operative riconducibili a ti- tolo titolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie: • - telelavoro domiciliare, nei casi in cui l’attività l'attività lavorativa viene prestata dal dipendente di xxxxx presso il proprio domicilio; • - telelavoro da centri o postazioni satellite, qualora l’attività l'attività lavorativa venga prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo l’attività l'attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non costi- tuenti costituenti unità produttive autonome; • telelavoro da postazioni individuali, quando l’attività lavorativa viene prestata in luoghi diversi dalla sede aziendale.
5. L’effettuazione L'effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessato, da formalizzare con atto scritto. La modalità di svolgimento della prestazione in telelavoro può riguardare sia la descrizione iniziale delle prestazioni del lavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente. Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale dell’attività dell'attività lavorativa e qualora il datore di lavoro offra la possibilità di svolgere telelavoro, il lavoratore può accet- tare accettare o respingere tale offerta. Nell'ipotesi di impegno successivo all'assunzione, il datore di lavoro può offrire al lavoratore la possibilità di svolgere la propria prestazione in regime di telelavoro e il lavoratore può accettare o respingere tale offerta. Il rifiuto del lavoratore a tale offerta non costituisce di per sé motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. Analogamente, qualora il lavoratore richiedesse al datore di lavoro la trasformazione del rap- porto rapporto di lavoro in regime di telelavoro, quest’ultimo quest'ultimo può accettare o rifiutare tale richiesta. Nel caso specifico di avvenuta trasformazione dell’attività dell'attività lavorativa in regime di telelavoro, la decisione di passare al telelavoro è reversibile per effetto di accordo che ne prevedrà prevederà le relative modalità e tempistiche.
6. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi anche attraverso mo- dalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo Fermo restando l’orario l'orario di lavoro complessivamente previsto per i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni, nonché l’obbligo per il telelavoratore le obbligazioni connesse al rapporto di rendersi reperibile nell’arco di una fascia oraria da concordare con la Direzione Aziendale. Le parti convengono che per effetto lavoro potranno svilupparsi anche attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della distribuzione discrezionale del tempo di lavoroprestazione lavorativa nell'arco della giornata, non sono normalmente configurabili prestazioni supplementari, straordinarie e/o notturne o festive. L’eventuale lavoro straordinario deve comunque essere preventivamente richiesto e autorizzato. Qualora, per esigenze di servizio, il telelavoratore che operi fuori dal territorio comunitario venga richiamato presso la sede aziendale, l’Azienda sarà tenuta a rimborsagli le spese ef- fettivamente sostenute sia per il rientro in sede sia per il ritorno nel luogo ove il lavoratore svolge la propria attività lavorativacome durata giornaliera della stessa.
7. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento sull'inserimento del lavoratore nell’or- ganizzazione nell'organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato ai sensi del presente CCNL. A tal riguardo, si conferma che per i tele- lavoratori la sede di lavoro resta quella dove è ubicata la propria unità di appartenenzac.c.n.l.
8. I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che ven- gono vengono forniti e fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo svi- luppo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono l’attività all’interno l'attività all'interno dei locali dell’impresadell'impresa. Essi sono altresì sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori.
9. Il datore di lavoro garantisce l’adozione l'adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento l'isolamento del tele- lavoratore telelavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’aziendadell'azienda, favorendo, oltre al normale utilizzo degli strumenti di comunicazione aziendale le occasioni di integrazione e comunicazione diretta all’interno all'interno della struttura di appartenenza attraverso rientri periodici nell’impresa nell'impresa per motivi connessi allo svolgimento della prestazione, con particolare riferimento a interventi di for- mazione formazione e alla pianificazione del lavoro.
10. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti al il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell’artdell'art. 4 della Legge legge n. 300/1970 e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giorna- lieragiornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli ac- cessi accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell’azienda dell'azienda per motivi tecnici e di sicurezza.
11. Il datore di lavoro è responsabile della fornitura, dell’installazione dell'installazione e della manutenzione degli strumenti necessari ad un telelavoro svolto regolarmente, provvede alla compensa- zione compensazione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, fornisce i supporti tecnici ne- cessari necessari allo svolgimento del telelavoro.
12. Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previste per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in azienda.
13. Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed adoperati dal lavoratore per fini professionali. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all’osservanza all'osservanza delle norme,, in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline azien- dali,aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l’assoluta l'assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. Eventuali discipline di carattere applicativo, compresa la possibilità di definire periodi di sperimentazione dell’istituto, saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale.
14. Le Parti parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non mo- dificano modificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
15. Le parti si danno atto che con il presente articolo si è data attuazione all’Accordo intercon- federale all'accordo interconfederale 9 giugno 2004.
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Telelavoro. Le parti convengono nel considerare 1. Si definisce telelavoro l’attività lavorativa svolta dal dipendente senza la sua presenza fisica all’interno dei locali aziendali. Non è telelavoro lo svolgimento di mansioni che richiedono, per la loro intrinseca natura, la presenza del lavoratore fuori dai locali aziendali, quali ad esempio: - autisti; - operatori di vendita; - lavoratori comandanti presso altre ditte o presso cantieri e/o appalti - ogni altra mansione che preveda, per il suo svolgimento, una presenza fisica in un determinato luogo estraneo ai locali aziendali.
2. Il telelavoro può essere concesso dall’azienda o richiesto dal lavoratore per tutte quelle mansioni che non richiedano o il contatto con il pubblico/clientela o attività di controllo sul lavoro di altri dipendenti o l’accesso a materiali e/o informazioni che per natura o per logistica non possono essere posti fuori dall’azienda stessa. A titolo di semplice esemplificazione non è possibile concedere il telelavoro una per i dipendenti che occupino le seguenti mansioni: - personale direttivo, tutto; - gestione del personale; - cassieri; - venditori; - impiegati amministrativi preposti al riscontro dei documenti contabili; - specializzati nella preparazione degli alimenti; - personale ausiliario di vigilanza e controllo; - banconisti; - ogni altra mansione assimilabile a quelle su esposte. La concessione come l’accettazione della modalità di telelavoro non può in alcun modo essere pretesa e il suo rifiuto da parte del lavoratore non costituisce motivo legittimo per l’interruzione del rapporto di lavoro.
3. Le eventuali dotazioni strumentali necessarie allo svolgimento del lavoro dovranno essere fornite dall’azienda e resteranno di proprietà aziendale. Gli oneri derivanti dall’uso delle stesse, come ad esempio i consumi telefonici e/o elettrici, saranno oggetto di specifici accordi scritti da raggiungersi al momento della pre- stazione concessione del telelavoro.
4. In caso di danneggiamento involontario o di guasto delle dotazioni strumentali fornite al lavoratore, lo stesso dovrà darne immediata comunicazione all’azienda che permette potrà inviare presso il domicilio del lavoratore, durante l’orario di modernizzare l’organizzazione del lavoro, realizzando un miglio- ramento proprio tecnico o un tecnico di una ditta specializzata per verificare il guasto ed operare le necessarie riparazioni/sostituzioni. Il rifiuto di far accedere un tecnico, ove non configuri comportamenti più gravi, comporterà l’automatica estinzione del processo produttivo delle imprese e conciliando l’attività lavorativa delle persone con rapporto di telelavoro ed il ripristino della normale attività presso la vita sociale e familiare, anche con riferimento al miglioramento delle con- dizioni territoriali, ambientali e di mobilità, offrendo ai lavoratori maggiore autonomia nel- l’assolvimento dei compiti affidati. Le parti convengono altresì di incoraggiare tale nuova forma di lavoro per coniugare flessi- bilità e sicurezza, con l’obiettivo di offrire anche alle persone disabili più ampie opportunità nel mercato del lavoro tenendo conto delle possibilità insite nella società dell’informazione. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, per telelavoro subordinato si intende una modalità di prestazione lavorativa effettuata, per esigenze di servizio, me- diante l’impiego non occasionale di strumenti telematici, da un luogo diverso e distante rispetto alla sede aziendale, a condizione che tale modalità .
5. In caso di espletamento della presta- zione non sia richiesta dalla natura propria dell’attività svolta. Nei suddetti casi il telelavoro comporta una modificazione furto delle dotazioni strumentali fornite dall’azienda per lo svolgimento del luogo di adempimento del- l’obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico-operative riconducibili a ti- tolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie: • telelavoro domiciliare, nei casi in cui l’attività lavorativa viene prestata dal dipendente di xxxxx presso il proprio domicilio; • telelavoro da centri o postazioni satellite, qualora l’attività lavorativa venga prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo l’attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non costi- tuenti unità produttive autonome; • telelavoro da postazioni individuali, quando l’attività lavorativa viene prestata in luoghi diversi dalla sede aziendale. L’effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessato, da formalizzare con atto scritto. La modalità di svolgimento della prestazione in telelavoro può riguardare sia la descrizione iniziale delle prestazioni del lavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente. Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale dell’attività lavorativa e qualora il datore di lavoro offra la possibilità di svolgere telelavoro, il lavoratore può accet- tare o respingere tale offertadovrà darne immediata comunicazione all’azienda fornendo, entro il termine di un giorno lavorativo copia della denuncia presentata presso l’autorità di Polizia giudiziaria.
6. Il rifiuto L’orario di lavoro del lavoratore non costituisce dipendente a distanza dovrà essere lo stesso previsto dal contratto. Viceversa l’orario di per sé motivo inizio e la pausa di risoluzione metà giornata potranno essere oggetto di specifico accordo tra l’azienda ed il lavoratore. L’azienda potrà, mediante specifiche procedure da concordarsi, richiedere la prova dell’avvenuto inizio del rapporto di lavorolavoro e della sua ripresa dopo la pausa.
7. Analogamente, qualora L’accordo tra l’Azienda ed il lavoratore richiedesse al datore di lavoro la trasformazione del rap- porto di lavoro in regime di telelavoro, quest’ultimo può accettare o rifiutare tale richiesta. Nel caso specifico di avvenuta trasformazione dell’attività lavorativa in regime di telelavoro, la decisione di passare al telelavoro è reversibile per effetto di accordo che ne prevedrà le relative modalità e tempistiche. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi anche attraverso mo- dalità diverse rispetto interessato a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando l’orario di lavoro complessivamente previsto per svolgere i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni, nonché l’obbligo per il telelavoratore di rendersi reperibile nell’arco di una fascia oraria da concordare propri compiti con la Direzione Aziendale. Le parti convengono modalità di telelavoro dovrà prevedere anche la durata che per effetto della distribuzione discrezionale del potrà essere o a tempo di lavoro, non sono normalmente configurabili prestazioni supplementari, straordinarie e/determinato o notturne o festive. L’eventuale lavoro straordinario deve comunque essere preventivamente richiesto e autorizzato. Qualora, per esigenze di servizio, il telelavoratore che operi fuori dal territorio comunitario venga richiamato presso la sede aziendale, l’Azienda sarà tenuta a rimborsagli le spese ef- fettivamente sostenute sia per il rientro in sede sia per il ritorno nel luogo ove il lavoratore svolge la propria attività lavorativa. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’or- ganizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato ai sensi del presente CCNL. A tal riguardo, si conferma che per i tele- lavoratori la sede di lavoro resta quella dove è ubicata la propria unità di appartenenza. I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che ven- gono forniti e fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo svi- luppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono l’attività all’interno dei locali dell’impresa. Essi sono altresì sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del tele- lavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’azienda, favorendo, oltre al normale utilizzo degli strumenti di comunicazione aziendale le occasioni di integrazione e comunicazione diretta all’interno della struttura di appartenenza attraverso rientri periodici nell’impresa per motivi connessi allo svolgimento della prestazione, con particolare riferimento a interventi di for- mazione e alla pianificazione del lavoro. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti al rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell’art. 4 della Legge n. 300/1970 e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giorna- liera/settimanaletempo indeterminato. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli ac- cessi di organi istituzionali esterni finalizzati accordo a visite ispettive nonchétempo indeterminato ciascuna delle due parti potrà, con congruo preavvisopreavviso di 60 giorni, richiedere la disdetta dell’accordo ed il ritorno allo svolgimento presso l’azienda dell’attività lavorativa. Gli accordi a tempo determinato potranno essere disdettati dall’azienda solo in caso di rappresentanti dell’azienda comprovate motivazioni funzionali/organizzative. Gli accordi per motivi tecnici effettuare il telelavoro sottoscritti da lavoratrici, o da lavoratori ai sensi della legislazione vigente, per il periodo successivo al rientro in servizio dopo l’astensione obbligatoria per maternità e con durata prefissata sino al compimento di sicurezzaun anno di vita del bambino non potranno essere disdettati dall’azienda.
8. Il datore L’azienda dovrà farsi rilasciare dal lavoratore, prima dell’inizio della prestazione con modalità di telelavoro, una dichiarazione in cui lo stesso comunica di essere a conoscenza delle prescrizioni di sicurezza ed igiene connesse con lo svolgimento del lavoro e con gli strumenti che dovrà utilizzare.
9. In caso di infortunio il lavoratore, ai sensi della normativa contrattuale sugli infortuni, dovrà darne immediata comunicazione all’azienda fornendo una dettagliata relazione sulle modalità che hanno portato all’incidente stesso, salvo comprovati impedimenti.
10. Nel caso il lavoratore avesse domicilio in un comune diverso da quello dell’azienda, il giorno di festività connesso con la solennità del Santo Patrono resterà sempre quello del comune ove opera l’Azienda.
11. L’azienda dovrà entro il termine di una settimana dall’attivazione del telelavoro, fornirne comunicazione al CST competente per i soli fini statistici sull’estensione dell’applicazione di tale strumento di flessibilità. La comunicazione dovrà fornire i seguenti dati: livello di inquadramento del lavoratore, mansione del lavoratore, durata dell’accordo. Nessun dato sensibile dovrà essere inviato al CST competente che quindi non è tenuto a richiedere la liberatoria ai sensi della legge 196/2003.
12. La modalità del telelavoro può essere utilizzata anche per i ricercatori che, oltre all’attività lavorativa in favore dell’azienda, continuino a svolgere attività di studio o ricerca presso centri universitari o assimilabili. In questa fattispecie, se il rapporto di lavoro è responsabile della fornitura, dell’installazione e della manutenzione degli strumenti necessari ad un telelavoro svolto regolarmente, provvede alla compensa- zione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, fornisce i supporti tecnici ne- cessari allo svolgimento stato sin dall’instaurazione nella modalità del telelavoro, l’eventuale sua modifica potrà avvenire solo con un accordo tra Azienda e lavoratore.
13. Ai telelavoratori Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previste rimanda al testo contrattuale, all’Ente bilaterale per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in azienda. Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate atte a garantire la protezione dei dati utilizzati eventuali controversie applicative ed adoperati dal lavoratore per fini professionali. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all’osservanza delle norme,in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline azien- dali,adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l’assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. Eventuali discipline di carattere applicativo, compresa la possibilità di definire periodi di sperimentazione dell’istituto, saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale. Le Parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non mo- dificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Le parti si danno atto che con il presente articolo si è data attuazione all’Accordo intercon- federale 9 giugno 2004alla legislazione vigente.
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Telelavoro. Le parti convengono nel considerare il Per telelavoro una subordinato, ai fini della presente disciplina, deve intendersi quello prestato dal lavoratore dipendente con l’ausilio di strumenti telematici al di fuori della sede aziendale. Tale modalità di svolgimento esecuzione della pre- stazione che permette prestazione lavorativa deve essere prevalente rispetto a quella tradizionale e non deve essere determinata dalle caratteristiche della mansione svolta, potrà comunque essere svolta per periodi predefiniti e/o in alternanza a lavoro effettuato presso l’azienda. Al telelavoratore subordinato, nel rispetto delle diversità derivanti dalle particolari modalità di modernizzare l’organizzazione esecuzione dell’attività lavorativa, si applicano le discipline del lavoro, realizzando un miglio- ramento del processo produttivo delle imprese presente CCNL e conciliando l’attività lavorativa delle persone con la vita sociale e familiare, anche con riferimento al miglioramento delle con- dizioni territoriali, ambientali e le norme di mobilità, offrendo ai lavoratori maggiore autonomia nel- l’assolvimento dei compiti affidatilegge applicabili. Le parti convengono altresì principali tipologie di incoraggiare tale nuova forma di lavoro per coniugare flessi- bilità e sicurezza, con l’obiettivo di offrire anche alle persone disabili più ampie opportunità nel mercato del lavoro tenendo conto delle possibilità insite nella società dell’informazione. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, per telelavoro subordinato si intende una modalità di prestazione lavorativa effettuata, per esigenze di servizio, me- diante l’impiego non occasionale di strumenti telematici, da un luogo diverso e distante rispetto alla sede aziendale, a condizione che tale modalità di espletamento della presta- zione non sia richiesta dalla natura propria dell’attività svolta. Nei suddetti casi il telelavoro comporta una modificazione del luogo di adempimento del- l’obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico-operative sono riconducibili a ti- tolo esemplificativo alle seguenti principali tipologiea: • ✔ telelavoro domiciliare, nei casi in cui l’attività lavorativa viene prestata dal dipendente di xxxxx presso il proprio domicilio; • ✔ telelavoro da centri o postazioni satellitevarie, qualora l’attività lavorativa venga prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo l’attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non costi- tuenti costituenti unità produttive autonome; • telelavoro da postazioni individuali. Lo svolgimento delle mansioni all’esterno dell’Azienda non preclude, quando l’attività lavorativa viene prestata al datore di lavoro, la possibilità di convocare in luoghi diversi dalla sede aziendale. L’effettuazione il telelavoratore o quella di richiedere, per determinati ed individuati periodi di tempo, che la medesima prestazione lavorativa sia resa in telelavoro consegue ad una scelta volontaria Azienda. Il telelavoratore, nel rispetto delle diversità derivanti dalle particolari modalità di esecuzione dell’attività lavorativa, è quindi un lavoratore subordinato soggetto alla disciplina del datore presente CCNL ed alle norme di lavoro e legge applicabili. Al momento dell’instaurazione del lavoratore interessatorapporto di telelavoro, da formalizzare col telelavoratore sono concordati, con atto scritto. La modalità di svolgimento della prestazione in telelavoro può riguardare sia la descrizione iniziale delle prestazioni del lavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente. Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale dell’attività lavorativa e qualora il datore di lavoro offra la possibilità di svolgere telelavoro, il lavoratore può accet- tare o respingere tale offerta. Il rifiuto del lavoratore non costituisce di per sé motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. Analogamente, qualora il lavoratore richiedesse al datore di lavoro la trasformazione del rap- porto di lavoro in regime di telelavoro, quest’ultimo può accettare o rifiutare tale richiesta. Nel caso specifico di avvenuta trasformazione dell’attività lavorativa in regime di telelavoro, la decisione di passare al telelavoro è reversibile per effetto di accordo che ne prevedrà le relative modalità e tempistiche. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi anche attraverso mo- dalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando l’orario di lavoro complessivamente previsto per i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni, nonché l’obbligo oltre agli elementi previsti per il telelavoratore di rendersi reperibile nell’arco di una fascia oraria da concordare con la Direzione Aziendale. Le parti convengono che per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono normalmente configurabili prestazioni supplementari, straordinarie e/o notturne o festive. L’eventuale lavoro straordinario deve comunque essere preventivamente richiesto e autorizzato. Qualora, per esigenze di servizio, il telelavoratore che operi fuori dal territorio comunitario venga richiamato presso la sede aziendale, l’Azienda sarà tenuta a rimborsagli le spese ef- fettivamente sostenute sia per il rientro in sede sia per il ritorno nel luogo ove il lavoratore svolge la propria attività lavorativa. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’or- ganizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato ai sensi gli aspetti essenziali del presente CCNLsuo particolare rapporto, quali: - il luogo di lavoro; - le eventuali particolari modalità di svolgimento delle mansioni; - le modalità di contatto con l’azienda; - la durata dell’orario giornaliero; - le fasce orarie per le connessioni operative con l’azienda; 34 PARTE PRIMA - NORME GENERALI - gli orari nei quali il telelavoratore deve rendersi disponibile per recarsi in azienda su richiesta della stessa; - la durata del rapporto di telelavoro, a tempo determinato o indeterminato; - le eventuali condizioni di reversibilità. A tal riguardo, si conferma che per i tele- lavoratori Quanto sopra deve essere concordato anche qualora la sede di lavoro resta quella dove è ubicata la propria unità di appartenenza. I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che ven- gono forniti e fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo svi- luppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono l’attività all’interno dei locali dell’impresa. Essi sono altresì sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del tele- lavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’azienda, favorendo, oltre al normale utilizzo degli strumenti di comunicazione aziendale le occasioni di integrazione e comunicazione diretta all’interno della struttura di appartenenza attraverso rientri periodici nell’impresa per motivi connessi allo svolgimento della prestazione, con particolare riferimento a interventi di for- mazione e alla pianificazione del lavoro. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti al modalità telelavoro sia introdotta in un rapporto di lavoro subordinato esistente.
A) Il telelavoro riguarda sia le nuove assunzioni sia la trasformazione in telelavoro di un rapporto di lavoro già in essere, in quest’ultimo caso previo accordo tra le parti, il telelavoratore potrà richiedere l’assistenza delle R.S.U. o, in mancanza, delle XX.XX. territoriali.
B) Il telelavoro può essere concordato a tempo determinato o a tempo indeterminato. In caso di tempo determinato, alla scadenza del termine originariamente previsto, le parti potranno concordare ulteriori proroghe ovvero la trasformazione a tempo indeterminato.
C) Fermo restando l’orario settimanale ordinario, stabilito in 38 ore e 30 minuti, per il telelavoratore potranno essere espletate previste diverse modalità di organizzazione dell’orario di lavoro nell’ambito della giornata sia in ordine alla collocazione che alla durata. Il telelavoratore deve rendersi disponibile in fasce orarie prestabilite per connessioni operative con l’azienda; in caso di documentata impossibilità, dovuta a gravi ed improrogabili motivi, il telelavoratore ne darà preventiva comunicazione all’azienda anche per via telematicatelematica fornendo, nel rispetto dell’artanche successivamente, idonea documentazione. 4 della Legge n. 300/1970 In caso di riunioni programmate dall’azienda per l’aggiornamento tecnico/ organizzativo e/o formativo, il telelavoratore dovrà rendersi disponibile per il tramite tempo necessario per lo svolgimento della riunione stessa e dovrà recarsi nel luogo che gli verrà indicato.
D) Ai fini di valutazione di obiettivi correlati alla durata quanto previsto dall’art. 7 della prestazione giorna- liera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare Legge 300/70, il dipendente dovrà consentire gli ac- cessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell’azienda per motivi tecnici e di sicurezza. Il datore di lavoro provvederà a consegnare a ciascun telelavoratore copia del codice disciplinare affisso in azienda ai sensi dello stesso art. 7, considerando con ciò assolto ogni obbligo di pubblicità previsto dalla legge e da ogni eventuale disposizione contrattuale. Le comunicazioni aziendali, ai sensi e per gli effetti delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia, potranno essere effettuate, oltre che con i sistemi tradizionali, anche con supporti telematici/informatici. Al telelavoratore è responsabile della fornitura, dell’installazione e della manutenzione degli strumenti necessari ad un telelavoro svolto regolarmente, provvede alla compensa- zione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, fornisce i supporti tecnici ne- cessari allo svolgimento del telelavoro. Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti garantita la parità di trattamento in materia di interventi formativi, in materia di igiene e sicurezza e salute nei luoghi di sul lavoro previste nonché per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in azienda. Il datore di lavoro ha salvaguardarne la responsabilità di adottare misure appropriate atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed adoperati dal lavoratore per fini professionali. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all’osservanza delle norme,in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline azien- dali,adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l’assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. Eventuali discipline di carattere applicativo, compresa la possibilità di definire periodi di sperimentazione dell’istituto, saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale. professionalità specifica.
E) Le Parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro PARTE PRIMA - NORME GENERALI 35 non mo- dificano modificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione collettivacontrattazione. Conseguentemente ai lavoratori che svolgono attività di telelavoro verrà garantita la piena partecipazione alle attività e alle iniziative di natura sindacale svolte in azienda. In particolare, sarà assicurata al telelavoratore, a cura delle strutture aziendali, l’informazione riguardante le comunicazioni di carattere sindacale mediante l’utilizzo di idonei strumenti di telecomunicazione. Il telelavoratore potrà inoltre partecipare alle assemblee indette nell’unità produttiva di appartenenza secondo le consuete modalità e nel limite del monte ore contrattualmente stabilito. Eventuali discipline di carattere applicativo del presente istituto verranno analizzate a livello di Osservatorio di settore e susseguentemente sottoposte al vaglio delle parti contrattuali.
F) Il lavoratore, addetto al telelavoro, è tenuto a prestare la sua attività con diligenza ed a custodire il segreto aziendale su tutto ciò di cui venisse a conoscenza nell’esecuzione del lavoro a lui assegnato. A tale proposito, si richiamano l’articolo 2105 del Codice Civile e la normativa in materia di misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali (Legge 675/96, DPR 318/99). In particolare, il lavoratore interessato al telelavoro dovrà impegnarsi al rispetto degli obblighi di segretezza per tutte le informazioni derivanti dall’utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei dati in essi contenuti. In nessun caso il lavoratore potrà eseguire lavoro per conto proprio e/o per terzi senza previa autorizzazione del datore di lavoro. L’hardware ed il software sono forniti per uso esclusivo del datore di lavoro e, pertanto, i costi derivanti dalla manutenzione e l’aggiornamento delle attrezzature fornite sono a carico del datore di lavoro. Le parti ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato potranno anche essere espletate in via telematica, nel rispetto dell’art. 4 della legge n. 300/70 e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, preavvertito con adeguato anticipo, di rappresentanti dell’azienda anche per motivi tecnici e di sicurezza.
G) I locali dove si danno atto svolge l’attività di telelavoro devono essere idonei allo scopo, come previsto dal D.Lgs. 626/94 e dalla Legge 46/90 per ciò che con il presente articolo si attiene la sicurezza degli impianti elettrici. Il controllo del rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro sarà possibile da parte dei soggetti a ciò deputati e contemplati nell’art.11 del D.Lgs 626/94, previa informazione al telelavoratore. Il telelavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e salute ed è data attuazione all’Accordo intercon- federale 9 giugno 2004responsabile per eventuali danni da lui causati, derivanti dall’uso improprio dei mezzi e strumenti di lavoro nonché per danni causati a o da terzi.
H) La retribuzione del telelavoratore sarà quella prevista dalle norme di legge, di contratto nazionale e di contratto di secondo livello.
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Telelavoro. Le parti convengono nel considerare il si impegnano a stipulare un accordo sul telelavoro una modalità che si riferirà di svolgimento della pre- stazione che permette di modernizzare l’organizzazione del lavoro, realizzando un miglio- ramento del processo produttivo delle imprese e conciliando l’attività lavorativa delle persone con la vita sociale e familiare, anche con riferimento al miglioramento delle con- dizioni territoriali, ambientali e di mobilità, offrendo massima ai lavoratori maggiore autonomia nel- l’assolvimento dei compiti affidatimodelli normativi mutuati da HP. Le parti convengono altresì sull’opportunità di incoraggiare tale nuova forma stipulare un apposito accordo di sperimentazione sul telelavoro (eventualmente attraverso la costituzione di un gruppo paritetico per la stesura della bozza) che preveda una durata non rinnovabile tacitamente, ma solo successivamente all‟esame dei risultati della sperimentazione ed alla stipula di specifico accordo (di proroga o di regolamentazione a regime della materia). In ogni caso la sperimentazione deve recepire i seguenti punti: - il telelavoro deve essere volontario; - deve essere possibile, per entrambe le parti, l'interruzione - con un ragionevole preavviso che dipenderà dall'organizzazione tecnica del lavoro - della prestazione a distanza; - il lavoratore - nell'ambito dell'organizzazione dell'impresa - deve poter distribuire in maniera flessibile l'orario di telelavoro, senza retribuzione aggiuntiva per festivi e notturni, fatti salvi i periodi di reperibilità e le presenze in azienda concordate. - il telelavoro non può essere "assoluto"; debbono quindi essere previsti una serie di rientri non episodici in azienda; - chi telelavora deve avere la garanzia della pari opportunità di carriera rispetto a chi è in sede aziendale; - i carichi di lavoro per coniugare flessi- bilità e sicurezza, con l’obiettivo turnazioni dovranno essere equamente ripartiti tra lavoratori in sede e telelavoratori; - il telelavoratore non può essere ritenuto responsabile - se non in caso di offrire anche alle persone disabili più ampie opportunità nel mercato colpa grave o dolo - dei danneggiamenti o furti del materiale aziendale che costituisce il posto di lavoro remoto; - l'Azienda dovrà rispettare le norme sulla sicurezza del lavoro tenendo conto e sull'idoneità ergonomica della postazione remota, sia essa in un'abitazione o in un centro di telelavoro; - l'Azienda dovrà fornire idonei sistemi di sicurezza informatici che impediscano l'accesso fraudolento (senza volontà del lavoratore) dall'eventuale terminale remoto alla rete dell'impresa; - al lavoratore spetta una compensazione per tutte le spese aggiuntive strettamente necessarie al telelavoro; l'Azienda deve assistere i lavoratori nello svolgimento delle possibilità insite nella società dell’informazionepratiche burocratiche eventualmente richieste dalla de-localizzazione (es.: modifica della destinazione d'uso di parte dell'appartamento, permessi della A.S.L. competente territorialmente ecc.); - il lavoratore deve disporre di idonei canali di comunicazione - primi fra tutti la posta elettronica - che gli permettano di rimanere in contatto con responsabili, colleghi e rappresentanti sindacali, nel rispetto dello spirito dell'art. Ad ogni effetto connesso 4 legge 300/70; - va garantito il diritto di partecipare alle assemblee che si tengono sul posto di lavoro considerando come prestazione a tutti gli effetti sia il tempo dell'assemblea sia quello di spostamento; - i telelavoratori debbono essere inseriti nei normali processi formativi aziendali; - eventuali indennità legate alla presente disciplina contrattualepresenze in sede, per telelavoro subordinato si intende una modalità di prestazione lavorativa effettuatapreviste da accordi sindacali, per esigenze di servizio, me- diante l’impiego non occasionale di strumenti telematici, da un luogo diverso e distante rispetto alla sede aziendale, saranno corrisposte a condizione che tale modalità di espletamento della presta- zione non sia richiesta dalla natura propria dell’attività svolta. Nei suddetti casi il telelavoro comporta una modificazione del luogo di adempimento del- l’obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico-operative riconducibili a ti- tolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie: • telelavoro domiciliare, nei casi in cui l’attività lavorativa viene prestata dal dipendente di xxxxx chi opera la sua attività presso il proprio domicilio; • telelavoro da centri o postazioni satellite.
2. Abbigliamento - Cnai/Unapi
3. Aeroporti - Trasporto Aereo
4. Aeroporti, qualora l’attività lavorativa venga prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo l’attività medesima in termini gerarchici e sostanzialiTrasporto Aereo - Cnai
5. Agenzie Immobiliari
6. Alimentari - Cnai/Unapi
7. Amministratori Di Condominio
8. Anffas
9. Assicurazioni (Amministrativi E Produzione)
10. Autoferrotranvieri 11. Autorimesse E Noleggio Automezzi 53. Grafici, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non costi- tuenti unità produttive autonome; • telelavoro da postazioni individuali, quando l’attività lavorativa viene prestata in luoghi diversi dalla sede aziendale. L’effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessato, da formalizzare con atto scritto. La modalità di svolgimento della prestazione in telelavoro può riguardare sia la descrizione iniziale delle prestazioni del lavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente. Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale dell’attività lavorativa e qualora il datore di lavoro offra la possibilità di svolgere telelavoro, il lavoratore può accet- tare o respingere tale offerta. Il rifiuto del lavoratore non costituisce di per sé motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. Analogamente, qualora il lavoratore richiedesse al datore di lavoro la trasformazione del rap- porto di lavoro in regime di telelavoro, quest’ultimo può accettare o rifiutare tale richiesta. Nel caso specifico di avvenuta trasformazione dell’attività lavorativa in regime di telelavoro, la decisione di passare al telelavoro è reversibile per effetto di accordo che ne prevedrà le relative modalità e tempistiche. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi anche attraverso mo- dalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando l’orario di lavoro complessivamente previsto per i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni, nonché l’obbligo per il telelavoratore di rendersi reperibile nell’arco di una fascia oraria da concordare con la Direzione Aziendale. Le parti convengono che per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono normalmente configurabili prestazioni supplementari, straordinarie e/o notturne o festive. L’eventuale lavoro straordinario deve comunque essere preventivamente richiesto e autorizzato. Qualora, per esigenze di servizio, il telelavoratore che operi fuori dal territorio comunitario venga richiamato presso la sede aziendale, l’Azienda sarà tenuta a rimborsagli le spese ef- fettivamente sostenute sia per il rientro in sede sia per il ritorno nel luogo ove il lavoratore svolge la propria attività lavorativa. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’or- ganizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato ai sensi del presente CCNL. A tal riguardo, si conferma che per i tele- lavoratori la sede di lavoro resta quella dove è ubicata la propria unità di appartenenza. I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che ven- gono forniti e fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo svi- luppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono l’attività all’interno dei locali dell’impresa. Essi sono altresì sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del tele- lavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’azienda, favorendo, oltre al normale utilizzo degli strumenti di comunicazione aziendale le occasioni di integrazione e comunicazione diretta all’interno della struttura di appartenenza attraverso rientri periodici nell’impresa per motivi connessi allo svolgimento della prestazione, con particolare riferimento a interventi di for- mazione e alla pianificazione del lavoro. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti al rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell’art. 4 della Legge n. 300/1970 e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giorna- liera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli ac- cessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell’azienda per motivi tecnici e di sicurezza. Il datore di lavoro è responsabile della fornitura, dell’installazione e della manutenzione degli strumenti necessari ad un telelavoro svolto regolarmente, provvede alla compensa- zione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, fornisce i supporti tecnici ne- cessari allo svolgimento del telelavoro. Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previste per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in azienda. Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed adoperati dal lavoratore per fini professionali. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all’osservanza delle norme,in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline azien- dali,adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l’assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. Eventuali discipline di carattere applicativo, compresa la possibilità di definire periodi di sperimentazione dell’istituto, saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale. Le Parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non mo- dificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Le parti si danno atto che con il presente articolo si è data attuazione all’Accordo intercon- federale 9 giugno 2004.Editoriali (Cnai - Unapi)
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Samples: Telework Agreements
Telelavoro. Le 1. In relazione al recente sviluppo dei sistemi tecnico-informatici e telematici di comunicazione, le parti convengono stipulanti riconoscono nel considerare il telelavoro una modalità un innovativo istituto che configura nuove logiche spazio-temporali di svolgimento della pre- stazione che permette di modernizzare l’organizzazione del lavoroespletamento delle prestazioni lavorative, realizzando un miglio- ramento del processo produttivo delle imprese e conciliando l’attività lavorativa delle persone con non necessariamente correlate in modo esclusivo alla presenza in servizio presso la vita sociale e familiare, anche con riferimento al miglioramento delle con- dizioni territoriali, ambientali e di mobilità, offrendo ai lavoratori maggiore autonomia nel- l’assolvimento dei compiti affidati. Le parti convengono altresì di incoraggiare tale nuova forma di lavoro per coniugare flessi- bilità e sicurezza, con l’obiettivo di offrire anche alle persone disabili più ampie opportunità nel mercato del lavoro tenendo conto delle possibilità insite nella società dell’informazione. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, per telelavoro subordinato si intende una modalità di prestazione lavorativa effettuata, per esigenze di servizio, me- diante l’impiego non occasionale di strumenti telematici, da un luogo diverso e distante rispetto alla sede aziendale. Il telelavoro, a condizione che tale modalità di espletamento della presta- zione non sia richiesta dalla natura propria dell’attività svolta. Nei suddetti casi il telelavoro comporta nelle possibili e variegate articolazioni in cui può trovare sviluppo nei diversi contesti organizzativi, rappresenta più in particolare una modificazione del luogo di adempimento del- l’obbligazione lavorativa, dell'obbligazione lavorativa realizzata secondo modalità logistico-operative riconducibili a ti- tolo titolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie: • - telelavoro domiciliare, nei casi in cui l’attività l'attività lavorativa viene prestata dal dipendente di xxxxx presso il proprio domicilio, fatti salvi i rientri in azienda correlati alla natura delle mansioni svolte ; • - telelavoro da centri o postazioni satellite"working out", qualora l’attività lavorativa venga prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo l’attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non costi- tuenti unità produttive autonome; • telelavoro da postazioni individuali, quando l’attività l'attività lavorativa viene di norma prestata in luoghi luoghi, anche sempre variabili tra loro, diversi dalla sede aziendale, ed il rapporto con la struttura organizzativa e/o funzionale avviene tramite l'utilizzo di strumenti informatici per lo scambio di informazioni e dati; in detti casi, quali ad esempio attività di promozione e vendita di prodotti-servizi di telecomunicazioni, i rientri presso la sede aziendale sono regolati, quanto ad intensità e durata, in base alle effettive esigenze di servizio preventivamente concordate con il responsabile. L’effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessato, da formalizzare con atto scritto. La modalità di svolgimento della prestazione in telelavoro può riguardare sia la descrizione iniziale delle prestazioni del lavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente. Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale dell’attività lavorativa e qualora il datore di lavoro offra la possibilità di svolgere telelavoro, il lavoratore può accet- tare o respingere tale offerta. Il rifiuto del lavoratore non costituisce di per sé motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. Analogamente, qualora il lavoratore richiedesse al datore di lavoro la trasformazione del rap- porto di lavoro in regime di telelavoro, quest’ultimo può accettare o rifiutare tale richiesta. Nel caso specifico di avvenuta trasformazione dell’attività lavorativa in regime di telelavoro, la decisione di passare al telelavoro è reversibile per effetto di accordo che ne prevedrà Nelle suddette fattispecie le relative modalità e tempistiche. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi anche attraverso mo- dalità innovative e diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornatamodalità, sia come durata giornaliera della stessa, prestazione lavorativa - fermo restando l’orario l'orario di lavoro complessivamente previsto di cui all'art. 9 - sia come collocazione della stessa nell'arco della giornata, sia come criteri valutativi delle performances prestate, correlabili queste ultime - per i lavoratori adibiti le professionalità medio alte - più direttamente a predefiniti obiettivi. - Lavoro "a distanza", laddove l'attività lavorativa viene prestata da remoto presso centri logisticamente distanti dall'ente aziendale cui fa capo l'attività medesima in azienda alle stesse mansioni, nonché l’obbligo per il telelavoratore di rendersi reperibile nell’arco di una fascia oraria da concordare con la Direzione Aziendale. Le parti convengono che per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono normalmente configurabili prestazioni supplementari, straordinarie e/o notturne o festive. L’eventuale lavoro straordinario deve comunque essere preventivamente richiesto termini gerarchici e autorizzato. Qualora, per esigenze di servizio, il telelavoratore che operi fuori dal territorio comunitario venga richiamato presso la sede aziendale, l’Azienda sarà tenuta a rimborsagli le spese ef- fettivamente sostenute sia per il rientro in sede sia per il ritorno nel luogo ove il lavoratore svolge la propria attività lavorativasostanziali. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento sull'inserimento del lavoratore nell’or- ganizzazione nell'organizzazione aziendale né nè sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato disciplinano ai sensi del presente CCNL. A tal riguardo, si conferma che per i tele- lavoratori la sede di lavoro resta quella dove è ubicata la propria unità di appartenenza. I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che ven- gono forniti e fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo svi- luppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono l’attività all’interno dei locali dell’impresa. Essi sono altresì sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del tele- lavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’azienda, favorendo, oltre al normale utilizzo degli strumenti di comunicazione aziendale le occasioni di integrazione e comunicazione diretta all’interno della struttura di appartenenza attraverso rientri periodici nell’impresa per motivi connessi allo svolgimento della prestazione, con particolare riferimento a interventi di for- mazione e alla pianificazione del lavoro. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti al rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell’art. 4 della Legge n. 300/1970 e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giorna- liera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli ac- cessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell’azienda per motivi tecnici e di sicurezza. Il datore di lavoro è responsabile della fornitura, dell’installazione e della manutenzione degli strumenti necessari ad un telelavoro svolto regolarmente, provvede alla compensa- zione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, fornisce i supporti tecnici ne- cessari allo svolgimento del telelavoro. Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previste per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in azienda. Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed adoperati dal lavoratore per fini professionali. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all’osservanza delle norme,in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline azien- dali,adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l’assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. Eventuali discipline di carattere applicativo, compresa la possibilità di definire periodi di sperimentazione dell’istituto, saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale. Le Parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non mo- dificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
2. Le parti si danno atto che con stipulanti, riconoscendosi nel suddetto quadro definitorio rilevano l'assenza di un puntuale quadro giuridico-normativo di riferimento, in particolare per il presente articolo si è data attuazione all’Accordo intercon- federale 9 giugno 2004telelavoro domiciliare, funzionale ad apprezzare le peculiari caratteristiche del lavoro a distanza.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Telelavoro. Le parti convengono riconoscono nel considerare telelavoro uno strumento finalizzato alla modernizzazione ed al miglioramento dei rapporti di lavoro, che permette anche ai lavoratori di conciliare l'attività lavorativa con la vita sociale attraverso una maggiore autonomia nell'assolvimento dei compiti affidati. Pertanto, con il presente articolo, le parti, recependo l'accordo interconfederale, intendono regolamentare la disciplina del telelavoro nell'ambito del CCNL Tessile Abbigliamento Moda come segue.
1. Il telelavoro è una modalità di svolgimento della pre- stazione che permette di modernizzare l’organizzazione del lavoro, realizzando un miglio- ramento del processo produttivo delle imprese e conciliando l’attività lavorativa delle persone con prestazione lavorativa. Il presente articolo regolamenta esclusivamente la vita sociale e familiare, anche con riferimento al miglioramento delle con- dizioni territoriali, ambientali e di mobilità, offrendo ai lavoratori maggiore autonomia nel- l’assolvimento dei compiti affidati. Le parti convengono altresì di incoraggiare tale nuova forma prestazione di lavoro dipendente svolta in regime di telelavoro. Il telelavoro costituisce una differente fattispecie rispetto al lavoro a domicilio e ad esso si applica la disciplina qui di seguito prevista. Per i dipendenti che operano in regime di telelavoro, le clausole normative ed economiche del presente contratto si intendono sostituite da quelle speciali riportate in questo articolo, limitatamente, però, alle particolari disposizioni in esse contemplate; per coniugare flessi- bilità e sicurezzatutte le altre, con l’obiettivo di offrire anche alle persone disabili più ampie opportunità si applicano le disposizioni contenute nel mercato del lavoro tenendo conto delle possibilità insite nella società dell’informazionepresente CCNL.
2. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, per Per telelavoro subordinato si intende una modalità di la prestazione dell'attività lavorativa effettuataeffettuata con regolarità e continuità dal lavoratore, per esigenze di servizio, me- diante l’impiego non occasionale tramite il supporto di strumenti telematicitelematici e tecnologie informatiche, da un presso il proprio domicilio ovvero in altro luogo diverso fisso e distante predeterminato, esterno rispetto alla sede aziendale, a condizione che tale modalità di espletamento della presta- zione non sia richiesta dalla natura propria dell’attività svolta. Nei suddetti casi il telelavoro comporta una modificazione del luogo di adempimento del- l’obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico-operative riconducibili a ti- tolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie: • telelavoro domiciliare, nei casi in cui l’attività lavorativa viene prestata dal dipendente di xxxxx presso il proprio domicilio; • telelavoro da centri o postazioni satellite, qualora l’attività lavorativa venga prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo l’attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non costi- tuenti unità produttive autonome; • telelavoro da postazioni individuali, quando l’attività lavorativa viene prestata in luoghi diversi dalla sede lavoro aziendale. L’effettuazione Non è considerabile attività in telelavoro quella svolta, anche in via telematica, all'interno dei locali aziendali e quella che, sebbene svolta a distanza, non implichi l'impiego della strumentazione informatica come mezzo propedeutico allo svolgimento dell'attività lavorativa.
3. L'effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessato, da formalizzare con atto scritto. La modalità di svolgimento esecuzione della prestazione lavorativa in regime di telelavoro può riguardare sia la descrizione iniziale delle prestazioni del lavoratore ovvero scaturire da essere:
a) prevista all'atto dell'assunzione; b) conseguente alla trasformazione di un successivo impegno assunto volontariamentenormale rapporto di lavoro in essere. Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale dell’attività lavorativa e qualora Nell'ipotesi di cui alla lettera b) sopra indicata, il datore di lavoro offra può offrire al lavoratore la possibilità di svolgere telelavoro, la propria prestazione in regime di telelavoro e il lavoratore può accet- tare accettare o respingere tale offerta. Il rifiuto del lavoratore a tale offerta non costituisce di per sé motivo di dì risoluzione del rapporto di lavoro. Analogamente, qualora il lavoratore richiedesse al datore di lavoro la trasformazione del rap- porto rapporto di lavoro in regime di telelavoro, quest’ultimo quest'ultimo può accettare o rifiutare tale richiesta. Nel caso di prestazione lavorativa in regime di telelavoro, dovranno essere indicati al lavoratore, in forma scritta: l'unità produttiva di appartenenza, la sua collocazione all'interno dell'organico aziendale ed il responsabile di riferimento, la descrizione dell'attività lavorativa da svolgere e le clausole contrattuali applicabili (tale ultimo obbligo si intende assolto tramite la consegna al lavoratore che opera in regime di telelavoro di una copia del CCNL in vigore). Inoltre, nel caso specifico di avvenuta trasformazione dell’attività dell'attività lavorativa in regime di telelavoro, la decisione di passare al telelavoro è reversibile per effetto di accordo che ne prevedrà le relative modalità e tempistiche. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi anche attraverso mo- dalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando l’orario di lavoro complessivamente previsto per i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni, nonché l’obbligo per il telelavoratore di rendersi reperibile nell’arco di una fascia oraria da concordare con la Direzione Aziendale. Le parti convengono che per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono normalmente configurabili prestazioni supplementari, straordinarie individuale e/o notturne o festivecollettivo, indicando eventualmente le relative modalità.
4. L’eventuale Il telelavoratore fruisce dei medesimi diritti garantiti dalla legislazione e dal CCNL spettanti al lavoratore comparabile che svolge l'attività all'interno dei locali dell'impresa. Analogamente, il carico di lavoro straordinario deve comunque essere preventivamente richiesto e autorizzatoi livelli di prestazione sono equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che svolgono l'attività nei locali dell'impresa. QualoraIl datore di lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori dell'azienda e può disporre rientri periodici di quest'ultimo nell'impresa per motivi di programmazione del lavoro, per esigenze di servizio, il telelavoratore che operi fuori dal territorio comunitario venga richiamato presso la sede aziendale, l’Azienda sarà tenuta a rimborsagli le spese ef- fettivamente sostenute sia per il rientro in sede sia per il ritorno nel luogo ove il lavoratore svolge la propria attività lavorativa. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’or- ganizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto riunioni di lavoro subordinatocon i colleghi, così come disciplinato ai sensi del presente CCNL. A tal riguardoper colloqui con il proprio responsabile, si conferma che per i tele- lavoratori la sede partecipazione a corsi di lavoro resta quella dove è ubicata la propria unità formazione o aggiornamento, per svolgimento di appartenenzaspecifiche attività considerate non telelavorabili e per l'esercizio dei diritti di cui al successivo punto 10, e per altre motivazioni definite a livello aziendale. I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che ven- gono vengono forniti e fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo svi- luppo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono l’attività all’interno l'attività all'interno dei locali dell’impresadell'impresa. Essi sono altresì sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori.
5. La postazione di telelavoro ed i collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione, così come l'installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico dell'impresa. Il telelavoratore è tenuto a segnalare l'eventuale guasto al datore di lavoro garantisce l’adozione con la massima tempestività. Nel caso di misure dirette a prevenire l’isolamento del tele- lavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’azienda, favorendo, oltre al normale utilizzo perdita degli strumenti di comunicazione aziendale le occasioni lavoro ovvero di integrazione interruzioni del circuito telematico od eventuali fermi macchina dovuti a guasti o cause non imputabili al dipendente e comunicazione diretta all’interno tempestivamente segnalati, l'impresa si impegna a intervenire per una rapida risoluzione del guasto o per ripristinare la situazione originaria. Qualora il guasto non sia risolvibile in tempi ragionevoli, l'impresa avrà facoltà di disporre il rientro del telelavoratore presso l'impresa stessa, limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema. Gli strumenti informatici concessi in uso al lavoratore sono di proprietà dell'impresa, la quale ha diritto a rientrare immediatamente in possesso dei medesimi in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualunque motivo ovvero di reversione dell'attività lavorativa.
6. Al lavoratore in regime di telelavoro, si applica la disciplina prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dal presente CCNL in materia di orario di lavoro, relativamente alla durata della struttura di appartenenza attraverso rientri periodici nell’impresa per motivi connessi allo svolgimento della prestazione, con particolare riferimento a interventi di for- mazione e alla pianificazione del lavoroprestazione complessivamente prevista. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti obbligazioni connesse al rapporto di lavoro subordinato in regime di telelavoro potranno essere espletate svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie, in via telematicaquanto per la particolare natura del tipo di rapporto, nel rispetto dell’art. 4 al lavoratore, è concessa una maggiore autonomia e libertà di gestione sia con riferimento alla collocazione della Legge n. 300/1970 e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati prestazione lavorativa nell'arco della giornata sia alla durata giornaliera della stessa. Tuttavia, potrà essere concordata, a livello aziendale ovvero a livello individuale tra impresa e telelavoratore, una definita fascia di reperibilità nell'ambito dell'orario di lavoro in atto nell'impresa. Ai lavoratori in regime di telelavoro, la cui prestazione giorna- liera/settimanalenon è misurata o predeterminata, non si applica la disciplina contrattuale relativa a straordinario, ROL, lavoro festivo e notturno. Nel In caso contrario, troveranno applicazione le disposizioni contrattuali riferite a tali istituti.
7. Ai lavoratori che prestano la loro attività in regime di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli ac- cessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell’azienda per motivi tecnici e di sicurezza. Il datore di lavoro è responsabile della fornitura, dell’installazione e della manutenzione degli strumenti necessari ad un telelavoro svolto regolarmente, provvede alla compensa- zione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, fornisce i supporti tecnici ne- cessari allo svolgimento del telelavoro. Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro previste per i lavoratori che svolgono analoga attività lavorativa in azienda. Pertanto, l'impresa, con la cooperazione del dipendente, provvederà a garantire per quanto di sua competenza, nel rispetto del diritto alla riservatezza e alla inviolabilità del domicilio del dipendente, l'idoneità del posto di lavoro e la sua conformità alla legislazione in materia. Il datore di lavoro ha informa il lavoratore delle politiche e direttive aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento ai rischi derivanti dall'utilizzo dei videoterminali, alle quali il lavoratore è tenuto ad attenersi. Al fine di verificare la responsabilità corretta applicazione della disciplina in materia di adottare salute e sicurezza, il datore di lavoro, il responsabile aziendale di prevenzione e protezione ovvero il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza hanno accesso ai luoghi in cui viene svolto il telelavoro. Qualora il lavoratore svolga la propria attività presso il suo domicilio, tale accesso avverrà con un adeguato preavviso e con il suo consenso. Il lavoratore, qualora lo ritenga necessario, può chiedere alla direzione aziendale, per iscritto, che siano eseguite ispezioni presso la propria postazione di lavoro, specificandone i motivi. In ogni caso il dipendente, ai sensi dell'Art. 20 del D.Lgs. 81/2008, deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni ricevute.
8. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed adoperati elaborati dal lavoratore per fini professionali. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all’osservanza delle norme,in quanto non espressamente derogate da disposizioni telelavoratore nell'ambito dello svolgimento della propria attività e si impegna ad informare quest'ultimo sulle norme di legge e come integrate dalle discipline azien- dali,adottando comunque ogni prescritta sulle regole aziendali applicabili e relative alla protezione dei dati e l'utilizzo dei mezzi informatici. Il dipendente è tenuto a prestare la sua attività con diligenza, a custodire il segreto su tutte le informazioni contenute nella banca dati di cui dovesse venire a conoscenza nonché ad attenersi alle istruzioni ricevute dall'impresa per l'esecuzione del lavoro. Inoltre, il lavoratore deve attenersi alle direttive allo stesso impartite relativamente alle modalità e condizioni di utilizzo dei mezzi informatici fomiti nonché attenersi alle regole previste all'interno di eventuali codici di condotta presenti in azienda, con particolare riferimento all'utilizzo degli strumenti informatici. In nessun caso il dipendente può eseguire, sulla postazione in dotazione, lavoro per conto proprio e/o necessaria cautela per conto o a favore di soggetti terzi ovvero utilizzare i sistemi informatici concessi in uso per svolgere attività diverse da quelle connesse al fine rapporto di assicurare l’assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. Eventuali discipline di carattere applicativo, compresa la possibilità di definire periodi di sperimentazione dell’istituto, saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale. Le Parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non mo- dificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione collettivalavoro.
9. Le parti convengono che l'eventuale installazione di qualsiasi strumento di controllo deve risultare proporzionata all'obiettivo perseguito e deve essere effettuata nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 di recepimento della direttiva 90/270/CEE relativa ai videoterminali.
10. Al dipendente verrà riconosciuto il diritto di accesso alle cariche ed all'attività sindacale che si danno atto che svolge nell'impresa.
11. Nel caso di ricorso al telelavoro, il datore di lavoro informerà e consulterà i rappresentanti dei lavoratori in merito all'introduzione del telelavoro in azienda.
12. È possibile adottare il regime di telelavoro, secondo le disposizioni e le indicazioni sopra specificate, anche per i lavoratori assunti con il presente articolo si è data attuazione all’Accordo intercon- federale 9 giugno 2004contratto a tempo determinato ovvero con contratto a tempo parziale.
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Telelavoro. Le parti convengono nel considerare il Si definisce come telelavoro una modalità di svolgimento della pre- stazione che permette di modernizzare l’organizzazione del lavoro, realizzando un miglio- ramento del processo produttivo delle imprese e conciliando l’attività lavorativa delle persone con la vita sociale e familiare, anche con riferimento al miglioramento delle con- dizioni territoriali, ambientali e di mobilità, offrendo ai lavoratori maggiore autonomia nel- l’assolvimento dei compiti affidati. Le parti convengono altresì di incoraggiare tale nuova forma di lavoro per coniugare flessi- bilità e sicurezza, con l’obiettivo di offrire anche alle persone disabili più ampie opportunità nel mercato del lavoro tenendo conto delle possibilità insite nella società dell’informazione. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, per telelavoro subordinato si intende una modalità di prestazione lavorativa effettuata, per esigenze di servizio, me- diante l’impiego non occasionale di strumenti telematici, da un luogo diverso e distante rispetto alla sede aziendale, a condizione che tale modalità di espletamento della presta- zione non sia richiesta dalla natura propria dell’attività svolta. Nei suddetti casi il telelavoro comporta una modificazione del luogo di adempimento del- l’obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico-operative riconducibili a ti- tolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie: • telelavoro domiciliare, nei casi in cui l’attività lavorativa viene prestata dal dipendente di xxxxx ordinaria pre- stata presso il proprio domicilio; • telelavoro da centri domicilio della lavoratrice o postazioni satellitedel lavoratore o in altra sede, qualora l’attività lavorativa venga prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo l’attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni posta al di telelavoro e non costi- tuenti unità produttive autonome; • telelavoro da postazioni individuali, quando l’attività lavorativa viene prestata in luoghi diversi dalla sede aziendale. L’effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro consegue ad una scelta volontaria fuori dei locali del datore di lavoro e lavoro, con l’ausilio di tecnologie dell’informazione che permettano la con- nessione con la sede del lavoratore interessato, da formalizzare con atto scritto. La modalità di svolgimento della prestazione in telelavoro può riguardare sia la descrizione iniziale delle prestazioni del lavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente. Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale dell’attività lavorativa e qualora il datore di lavoro offra la possibilità di svolgere telelavoro, il lavoratore può accet- tare o respingere tale offerta. Il rifiuto del lavoratore non costituisce di per sé motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. AnalogamenteI rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo, qualora in sede di prima assunzione, oppure possono derivare da una tra- sformazione dei rapporti in essere svolti sino a quel momento nei locali fisici della Struttura Associativa. La telelavoratrice o il lavoratore richiedesse al datore telelavoratore resterà in organico presso l’u- nità produttiva di lavoro la trasformazione origine o, in caso di instaurazione del rap- porto rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di lavoro in regime assunzione. I rapporti di telelavoro, quest’ultimo può accettare o rifiutare tale richiesta. Nel caso specifico di avvenuta trasformazione dell’attività lavorativa in regime di telelavoro, la telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: - volontarietà delle parti; - reversibilità della decisione di passare al telelavoro è reversibile per effetto telelavoro, trascorso un periodo di accordo che ne prevedrà tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti; - pari opportunità rispetto alle condizioni di miglioramento del- le relative modalità e tempistiche. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi anche attraverso mo- dalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando l’orario di lavoro complessivamente previsto per i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni, nonché l’obbligo per il telelavoratore di rendersi reperibile nell’arco di una fascia oraria da concordare con la Direzione Aziendale. Le parti convengono che per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono normalmente configurabili prestazioni supplementari, straordinarie e/o notturne o festive. L’eventuale lavoro straordinario deve comunque essere preventivamente richiesto e autorizzato. Qualora, per esigenze di servizio, il telelavoratore che operi fuori dal territorio comunitario venga richiamato presso la sede aziendale, l’Azienda sarà tenuta a rimborsagli le spese ef- fettivamente sostenute sia per il rientro in sede sia per il ritorno nel luogo ove il lavoratore svolge la propria attività lavorativa. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’or- ganizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato ai sensi del presente CCNL. A tal riguardo, si conferma che per i tele- lavoratori la sede di lavoro resta quella dove è ubicata la propria unità di appartenenza. I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che ven- gono forniti e fruiscono delle medesime opportunità proprie condizioni lavorative; - parità di accesso alla formazione e allo svi- luppo della sviluppo di carriera e, in generale, parità dei diritti individuali e collettivi previsti a livello di legge e di contratto per i lavoratori comparabili che svolgono l’attività all’interno dei attività nei locali dell’impresa. Essi sono altresì sottoposti ai medesimi criteri , fatte salve le previ- sioni di valutazione di tali lavoratori. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette specifici accordi integrativi a prevenire l’isolamento livello aziendale o indivi- duale che tengano conto delle peculiari caratteristiche del tele- lavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’aziendate- lelavoro; - individuazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono instaurati, favorendo, oltre al normale utilizzo degli strumenti di comunicazione aziendale le occasioni di integrazione e comunicazione diretta all’interno della struttura di appartenenza attraverso rientri periodici nell’impresa per motivi connessi allo svolgimento della prestazione, con particolare riferimento a interventi di for- mazione e alla pianificazione del lavoro. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti al rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell’art. 4 della Legge n. 300/1970 mantenuti e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati modificati rispetto a quanto esisten- te in azienda, ivi compresi i rientri nei locali aziendali e la loro quantificazione; - informativa scritta in relazione al contratto collettivo applica- bile, alla durata descrizione della prestazione giorna- lieralavorativa, all’unità la- vorativa di assegnazione, all’individuazione del superiore di- retto o delle altre persone alle quali il telelavoratore o la telelavoratrice può rivolgersi per questioni di natura profes- sionale o personale nonché le modalità cui fare riferimento. La lavoratrice o il lavoratore, le cui modalità di prestazione la- vorativa è in trasformazione e che ne faccia richiesta, potrà essere assistito dalla RSU o in sua assenza dalla R.S.A. o in loro assenza dalla struttura territoriale di una delle XX.XX. firma- tarie del presente accordo. Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavora- tiva tramite telelavoro, concordate tra le parti, dovranno risul- tare da atto scritto costituente l’accordo di inizio e/settimanaleo trasforma- zione delle modalità di lavoro. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli ac- cessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell’azienda Tale accordo è condizione necessaria per motivi tecnici e di sicurezza. Il datore di lavoro è responsabile della fornitura, dell’installazione e della manutenzione degli strumenti necessari ad un telelavoro svolto regolarmente, provvede alla compensa- zione l’instaurazione e/o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, fornisce i supporti tecnici ne- cessari allo svolgimento la trasformazione del telelavoro. Ai telelavoratori Relativamente alle modalità di espletamento si applicano le norme vigenti fa riferimento alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previste per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in azienda. Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed adoperati dal lavoratore per fini professionali. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all’osservanza delle norme,in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline azien- dali,adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l’assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. Eventuali discipline di carattere applicativo, compresa la possibilità di definire periodi di sperimentazione dell’istituto, saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale. Le Parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non mo- dificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Le parti si danno atto che con il presente articolo si è data attuazione all’Accordo intercon- federale 9 giugno 2004materia.
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Telelavoro. Le parti convengono nel considerare Il telelavoro è una forma di organizzazione a distanza resa possibile dall'utilizzo di sistemi informatici e dall'esistenza di una rete di comunicazione fra il luogo in cui il telelavoratore socio o lavoratore dipendente opera e la cooperativa. Il telelavoro è una modalità di svolgimento della pre- stazione che permette di modernizzare l’organizzazione del lavoro, realizzando prestazione lavorativa e non un miglio- ramento del processo produttivo delle imprese e conciliando l’attività lavorativa delle persone con la vita sociale e familiareparticolare status legale. Il telelavoro fa quindi parte dell'organizzazione della cooperativa, anche con riferimento al miglioramento delle con- dizioni territoriali, ambientali e di mobilità, offrendo ai lavoratori maggiore autonomia nel- l’assolvimento dei compiti affidati. Le parti convengono altresì di incoraggiare tale nuova forma di lavoro per coniugare flessi- bilità e sicurezza, con l’obiettivo di offrire anche alle persone disabili più ampie opportunità nel mercato del lavoro tenendo conto delle possibilità insite nella società dell’informazione. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, per telelavoro subordinato si intende una modalità di prestazione lavorativa effettuata, per esigenze di servizio, me- diante l’impiego non occasionale di strumenti telematici, da un se il luogo diverso e distante rispetto alla sede aziendale, a condizione che tale modalità di espletamento della presta- zione non sia richiesta dalla natura propria dell’attività svolta. Nei suddetti casi il telelavoro comporta una modificazione del luogo di adempimento del- l’obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico-operative riconducibili a ti- tolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie: • telelavoro domiciliare, nei casi in cui l’attività lavorativa viene prestata dal dipendente di xxxxx presso il proprio domicilio; • telelavoro da centri o postazioni satellite, qualora l’attività lavorativa venga prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo l’attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non costi- tuenti unità produttive autonome; • telelavoro da postazioni individuali, quando l’attività lavorativa viene prestata in luoghi diversi dalla sede aziendale. L’effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessato, da formalizzare con atto scritto. La modalità di svolgimento della prestazione in è esterno all'azienda. Il telelavoratore socio o dipendente ha quindi gli stessi diritti dei soci o lavoratori dipendenti comparabili che svolgono l'attività nei locali della cooperativa e sono assoggettati al potere direttivo, organizzativo e di controllo della Società. Il telelavoro può riguardare essere di 3 tipi: -domiciliare: svolto nell'abitazione del telelavorista; -mobile: attraverso l'utilizzo di apparecchiature portatili; -remotizzato o a distanza: svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri i quali non coincidono né con l'abitazione del telelavorista né con gli uffici aziendali. Il telelavoro domiciliare e remotizzato si applica esclusivamente ai telelavoristi subordinati e non è applicabile né ai telelavoristi occasionali né a quelli autonomi. Il telelavoro subordinato può svolgersi anche con contratto part-time o a tempo determinato sia la descrizione iniziale delle prestazioni che il telelavoro venga svolto nell'abitazione del socio o del lavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno assunto volontariamentedipendente sia a quello remotizzato. Qualora Il Centro di telelavoro o la singola postazione a casa non configurano una unità produttiva autonoma della cooperativa. Il telelavoro ha carattere volontario sia per la cooperativa che per il socio o lavoratore dipendente. Se il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale dell’attività lavorativa e qualora il datore è previsto nel contratto di lavoro offra la possibilità di svolgere telelavoroassunzione, il socio o il lavoratore può accet- tare dipendente è libero di accettare o respingere tale offerta. Il rifiuto del lavoratore non costituisce di per sé motivo di risoluzione l'offerta, prospettata nel corso del rapporto di lavoro, di svolgere telelavoro. Analogamente, qualora Il compito di individuare le modalità per esercitare il diritto alla reversibilità sarà stabilito dalla contrattazione aziendale. Al socio o al lavoratore dipendente sono riconosciuti gli stessi diritti legali e contrattuali previsti per il socio o per il lavoratore richiedesse al datore di lavoro la trasformazione del rap- porto di lavoro in regime di telelavoro, quest’ultimo può accettare dipendente comparabile che svolge attività nei locali della cooperativa. Il socio o rifiutare tale richiesta. Nel caso specifico di avvenuta trasformazione dell’attività lavorativa in regime di telelavoro, la decisione di passare al telelavoro è reversibile per effetto di accordo che ne prevedrà le relative modalità e tempistiche. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi anche attraverso mo- dalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando l’orario di lavoro complessivamente previsto per i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni, nonché l’obbligo per il telelavoratore di rendersi reperibile nell’arco di una fascia oraria da concordare con la Direzione Aziendale. Le parti convengono che per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono normalmente configurabili prestazioni supplementari, straordinarie e/o notturne o festive. L’eventuale lavoro straordinario deve comunque essere preventivamente richiesto e autorizzato. Qualora, per esigenze di servizio, il telelavoratore che operi fuori dal territorio comunitario venga richiamato presso la sede aziendale, l’Azienda sarà tenuta a rimborsagli le spese ef- fettivamente sostenute sia per il rientro in sede sia per il ritorno nel luogo ove il lavoratore svolge la propria attività lavorativa. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’or- ganizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato ai sensi del presente CCNL. A tal riguardo, si conferma che per i tele- lavoratori la sede di lavoro resta quella dove dipendente comparabile è ubicata la propria unità di appartenenzaquello inquadrato allo stesso livello in forza dei criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva. I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici dovranno essere messi nelle condizioni di lavoro che ven- gono forniti e fruiscono fruire delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo svi- luppo di sviluppo della carriera dei previste per i soci o i lavoratori comparabili che svolgono l’attività all’interno dei locali dell’impresadipendenti comparabili. Essi sono altresì sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori. Il datore I telelavoratori hanno diritto a una formazione specifica mirata sugli strumenti tecnici di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del tele- lavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’azienda, favorendo, oltre al normale utilizzo degli strumenti cui ripongono e sulle caratteristiche di comunicazione aziendale le occasioni tale forma di integrazione e comunicazione diretta all’interno della struttura di appartenenza attraverso rientri periodici nell’impresa per motivi connessi allo svolgimento della prestazione, con particolare riferimento a interventi di for- mazione e alla pianificazione organizzazione del lavoro. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti Il socio o il lavoratore dipendente che passano al telelavoro nel corso del rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate conservano per intero il proprio status precedentemente acquisito. La cooperativa adotterà tutte le misure appropriate, in via telematicaparticolare per quello che riguarda i software, nel rispetto dell’art. 4 della Legge n. 300/1970 e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giorna- liera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli ac- cessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell’azienda per motivi tecnici e di sicurezza. Il datore di lavoro è responsabile della fornitura, dell’installazione e della manutenzione degli strumenti necessari ad un telelavoro svolto regolarmente, provvede alla compensa- zione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, fornisce i supporti tecnici ne- cessari allo svolgimento del telelavoro. Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previste per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in azienda. Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed adoperati elaborati dal socio o dal lavoratore dipendente per fini professionali. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all’osservanza delle norme,La cooperativa provvede ad informare il telelavoratore socio o dipendente in quanto non espressamente derogate da disposizioni ordine a tutte le norme di legge e regole aziendali applicabili, relative alla protezione dei dati. La responsabilità di tali norme e regole è in capo al telelavoratore socio o dipendente. E' demandata alla contrattazione aziendale ogni eventuale restrizione riguardante l'uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione. La cooperativa può instaurare strumenti di controllo nel rispetto sia del D.lgs. 19.7.94 n. 626 di recepimento della Direttiva n. 90/270 CEE relativa ai videoterminali, che dell'art. 29, comma 1), decreto legislativo il quale sancisce che nessun dispositivo o controllo quantitativo o qualitativo può essere utilizzato tramite software all'insaputa dei telelavoristi. Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e di responsabilità dovrà essere definita con la contrattazione aziendale prima dell'inizio del contratto di telelavoro. In ogni caso la cooperativa si fa carico dei costi derivanti dalla perdita e dal danneggiamento degli strumenti di lavoro, nonché i dati utilizzati dal telelavoratore. La cooperativa è tenuta a fornire al telelavoratore i supporti tecnici. La cooperativa è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore, conforme alla Direttiva n. 89/391/CEE, oltre che alle direttive particolari recepite dalla legislazione nazionale in quanto applicabili e a quelle previste nel presente contratto. La contrattazione aziendale regolerà gli eventuali accessi al domicilio del telelavorista o ai telecentri. Alla contrattazione aziendale è demandato: -l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del telelavoratore come integrate dalle discipline azien- dali,adottando comunque ogni prescritta e/i contatti con i colleghi e l'accesso alle informazioni della cooperativa; -il carico di lavoro; -eventuale fascia di reperibilità; -la determinazione in concreto degli strumenti che permettono l'effettiva autonoma gestione dell'organizzazione al telelavoratore socio o necessaria cautela dipendente. Il telelavoratore gestisce l'organizzazione del proprio tempo di lavoro. Con riferimento all'orario di lavoro non sono applicabili al fine telelavoratore le seguenti norme previste dal D.lgs. n. 84/03 n. 66: -art. 3 (Orario normale di assicurare l’assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili lavoro settimanale) -art. 4 (Durata massima dell'orario settimanale) -art. 5 (Lavoro straordinario) -art. 7 (Riposo giornaliero) -art. 8 (Pause) -artt. 12 e 13 (Organizzazione e durata del lavoro notturno) Il telelavoratore ha gli stessi diritti collettivi dei lavoratori dipendenti che operano all'interno della cooperativa. La postazione del telelavoratore e i collegamenti telematici necessari per lo svolgimento l'effettuazione della prestazione, così come l'installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei compiti attribuitigli. Eventuali discipline sistemi di carattere applicativosicurezza della postazione di lavoro, compresa la possibilità di definire periodi di sperimentazione dell’istitutononché alla copertura assicurativa della stessa, saranno oggetto di esame congiunto sono a livello aziendale. Le Parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non mo- dificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Le parti si danno atto che con il presente articolo si è data attuazione all’Accordo intercon- federale 9 giugno 2004carico del telelavoratore.
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Telelavoro. Le parti convengono nel considerare il telelavoro una modalità di svolgimento della pre- stazione prestazione che permette di modernizzare l’organizzazione l‟organizzazione del lavoro, lavoro realizzando un miglio- ramento miglioramento del processo produttivo delle imprese e conciliando l’attività lavorativa l‟attività la- vorativa delle persone con la vita sociale e familiare, anche con riferimento al miglioramento mi- glioramento delle con- dizioni condizioni territoriali, ambientali e di mobilità, offrendo ai lavoratori maggiore loro mag- giore autonomia nel- l’assolvimento nell‟assolvimento dei compiti affidati. In tale ambito saranno con- siderati progetti che prevedano anche il coinvolgimento dei mobility manager. Le parti convengono altresì di incoraggiare che tenendo conto delle possibilità insite nella società dell‟informazione, si incoraggerà tale nuova forma di lavoro per coniugare flessi- bilità flessibilità e sicurezza, sicurezza con l’obiettivo l‟obiettivo di offrire anche alle persone disabili più ampie opportunità nel mercato del lavoro tenendo conto delle possibilità insite nella società dell’informazionelavoro. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, per telelavoro subordinato subor- dinato si intende una modalità di prestazione lavorativa effettuata, effettuata per esigenze di servizio, me- diante l’impiego mediante l‟impiego non occasionale di strumenti telematici, da un luogo diverso e distante rispetto alla sede aziendaledi- versoedistanterispettoalla sedeaziendale, a condizione che tale modalità di espletamento acondizionechetalemodalità diesple- tamento della presta- zione prestazione non sia richiesta dalla natura propria dell’attività dell‟attività svolta. Nei suddetti casi il telelavoro comporta una modificazione del luogo di adempimento del- l’obbligazione dell‟obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico-operative riconducibili ricon- ducibili a ti- tolo titolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie: • telelavoro domiciliare, nei casi in cui l’attività l‟attività lavorativa viene prestata dal dipendente dipen- dente di xxxxx norma presso il proprio domicilio; • telelavoro da centri o postazioni satellite, qualora l’attività l‟attività lavorativa venga prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo l’attività l‟attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non costi- tuenti costituenti unità produttive autonome; • telelavoro da postazioni individuali, quando l’attività l‟attività lavorativa viene prestata in luoghi diversi dalla sede aziendale. L’effettuazione L‟effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro consegue ad una scelta volontaria volon- taria del datore di lavoro e del lavoratore interessato, da formalizzare con atto scritto. La modalità di svolgimento della prestazione in Il telelavoro può riguardare sia la essere inserito nella descrizione iniziale delle prestazioni del lavoratore lavo- ratore ovvero scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente. Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale dell’attività lavorativa dell‟attività lavora- tiva e qualora il datore di lavoro offra la possibilità di svolgere telelavoro, il lavoratore può accet- tare accettare o respingere tale offerta. Il rifiuto del lavoratore a tale offerta non costituisce di per sé motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. Analogamente, qualora il lavoratore richiedesse al datore di lavoro la trasformazione del rap- porto rapporto di lavoro in regime di telelavoro, quest’ultimo quest‟ultimo può accettare o rifiutare tale richiesta. Nel caso specifico di avvenuta trasformazione dell’attività dell‟attività lavorativa in regime di telelavorote- lelavoro, la decisione di passare al telelavoro è reversibile per effetto di accordo accordo, che ne prevedrà le relative modalità e tempistiche. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi anche attraverso mo- dalità modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco nell‟arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando l’orario l‟orario di lavoro complessivamente previsto per i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni, nonché l’obbligo l‟obbligo per il telelavoratore di rendersi reperibile nell’arco repe- ribile nell‟arco di una fascia oraria da concordare con la Direzione Aziendaledirezione aziendale. Le parti convengono che per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono normalmente configurabili prestazioni supplementari, straordinarie e/o notturne o festive. L’eventuale L‟eventuale lavoro straordinario deve comunque essere preventivamente pre- ventivamente richiesto e autorizzato. Qualora, per esigenze di servizio, il telelavoratore che operi fuori dal territorio comunitario comu- nitario venga richiamato presso la sede aziendale, l’Azienda l‟azienda sarà tenuta a rimborsagli le spese ef- fettivamente effettivamente sostenute sia per il rientro in sede sia per il ritorno nel luogo ove il lavoratore svolge la propria attività lavorativa. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento sull‟inserimento del lavoratore nell’or- ganizzazione nell‟organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato ai sensi del presente CCNL. A tal riguardo, si conferma che per i tele- lavoratori telelavoratori la sede di lavoro resta quella dove è ubicata la propria pro- pria unità di appartenenza. I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che ven- gono vengono forniti e fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione forma- zione e allo svi- luppo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono l’attività all’interno l‟attività all‟interno dei locali dell’impresadell‟impresa. Essi sono altresì sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori. Il datore di lavoro garantisce l’adozione l‟adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento l‟isolamento del tele- lavoratore telelavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’aziendadell‟azienda, favorendo, oltre al normale utilizzo degli strumenti di comunicazione aziendale aziendale, le occasioni di integrazione e comunicazione diretta all’interno all‟interno della struttura di appartenenza attraverso rientri periodici nell’impresa nell‟impresa per motivi connessi allo svolgimento della prestazione, con particolare riferimento a interventi di for- mazione formazione e alla pianificazione del lavoro. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti al rapporto di lavoro subordinato subordi- nato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell’artdell‟art. 4 della Legge n. 300/1970 e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giorna- lierapresta- zione giornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli ac- cessi accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell’azienda dell‟azienda per motivi tecnici e di sicurezza. Il datore di lavoro è responsabile della fornitura, dell’installazione dell‟installazione e della manutenzione manuten- zione degli strumenti necessari ad un telelavoro svolto regolarmente, provvede alla compensa- zione compensazione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, fornisce i supporti tecnici ne- cessari necessari allo svolgimento del telelavoro. Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi luo- ghi di lavoro previste per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in azienda. Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed adoperati dal lavoratore per fini professionali. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all’osservanza all‟osservanza delle norme,, in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline azien- dali,aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l’assoluta l‟assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. Eventuali discipline di carattere applicativo, compresa la possibilità di definire periodi pe- riodi di sperimentazione dell’istitutodell‟istituto, saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale. Le Parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non mo- dificano modificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Le parti si danno atto che con il presente articolo si è data attuazione all’Accordo intercon- federale all‟Accordo interconfederale 9 giugno 2004.
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Telelavoro. Le parti convengono Parti riconoscono nel considerare telelavoro uno strumento finalizzato alla mo- dernizzazione ed al miglioramento dei rapporti di lavoro, che permette anche ai lavoratori di conciliare l'attività lavorativa con la vita so- ciale attraverso una maggiore autonomia nell'assolvimento dei compiti affidati. Pertanto, con il presente articolo le Parti, recependo l'Accordo inter- confederale 9.6.04, intendono regolamentare la disciplina del telelavoro nell'ambito del CCNL Lavanderie Industriali come segue.
1) Il telelavoro è una modalità di svolgimento della pre- stazione che permette di modernizzare l’organizzazione del lavoro, realizzando un miglio- ramento del processo produttivo delle imprese e conciliando l’attività lavorativa delle persone con prestazione lavorati- va. Il presente articolo regolamenta esclusivamente la vita sociale e familiare, anche con riferimento al miglioramento delle con- dizioni territoriali, ambientali e di mobilità, offrendo ai lavoratori maggiore autonomia nel- l’assolvimento dei compiti affidati. Le parti convengono altresì di incoraggiare tale nuova forma prestazione di lavoro dipendente svolta in regime di telelavoro. Il telelavoro costituisce una differente fattispecie rispetto al lavoro a domicilio ed ad esso si applica la disciplina qui di seguito prevista. Per i dipendenti che operano in regime di telelavoro, le clausole norma- tive ed economiche del presente contratto si intendono sostituite da quelle speciali riportate in questo articolo, limitatamente, però, alle particolari disposizioni in esse contemplate; per coniugare flessi- bilità e sicurezzatutte le altre, con l’obiettivo di offrire anche alle persone disabili più ampie opportunità si ap- plicano le disposizioni contenute nel mercato del lavoro tenendo conto delle possibilità insite nella società dell’informazione. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, per CCNL.
2) Per telelavoro subordinato si intende una modalità di la prestazione dell'attività lavorativa effettuataeffet- tuata con regolarità e continuità dal lavoratore, per esigenze di servizio, me- diante l’impiego non occasionale tramite il supporto di strumenti telematicitelematici e tecnologie informatiche, da un presso il proprio domi- cilio ovvero in altro luogo diverso fisso e distante predeterminato, esterno rispetto alla sede aziendale, a condizione che tale modalità di espletamento della presta- zione non sia richiesta dalla natura propria dell’attività svolta. Nei suddetti casi il telelavoro comporta una modificazione del luogo di adempimento del- l’obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico-operative riconducibili a ti- tolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie: • telelavoro domiciliare, nei casi in cui l’attività lavorativa viene prestata dal dipendente di xxxxx presso il proprio domicilio; • telelavoro da centri o postazioni satellite, qualora l’attività lavorativa venga prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo l’attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non costi- tuenti unità produttive autonome; • telelavoro da postazioni individuali, quando l’attività lavorativa viene prestata in luoghi diversi dalla sede lavoro aziendale. L’effettuazione Non è considerabile attività in telelavoro quella svolta, anche in via telematica, all'interno dei locali aziendali e quella che, sebbene svol- ta a distanza, non implichi l'impiego della strumentazione informatica come mezzo propedeutico allo svolgimento dell'attività lavorativa.
3) L'effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessato, da formalizzare con atto scritto. La modalità di svolgimento esecuzione della prestazione lavorativa in telelavoro regime di te- lelavoro può riguardare sia la descrizione iniziale delle prestazioni del lavoratore ovvero scaturire da essere:
a) prevista all'atto dell'assunzione;
b) conseguente alla trasformazione di un successivo impegno assunto volontariamentenormale rapporto di lavoro in essere. Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale dell’attività lavorativa e qualora Nella ipotesi di cui alla lett. b) sopra indicata, il datore di lavoro offra può offrire al lavoratore la possibilità di svolgere telelavoro, la propria presta- zione in regime di telelavoro e il lavoratore può accet- tare accettare o respingere tale offerta. Il rifiuto del lavoratore a tale offerta non costituisce di per sé motivo moti- vo di risoluzione del rapporto di lavoro. Analogamente, qualora il lavoratore richiedesse al datore di lavoro la trasformazione del rap- porto rapporto di lavoro in regime di telelavoro, quest’ultimo quest'ul- timo può accettare o rifiutare tale richiesta. Nel caso di prestazione lavorativa in regime di telelavoro, dovranno es- sere indicati al lavoratore, in forma scritta: l'unità produttiva di ap- partenenza, la sua collocazione all'interno dell'organico aziendale ed il responsabile di riferimento, la descrizione dell'attività lavorativa da svolgere e le clausole contrattuali applicabili (tale ultimo obbligo si intende assolto tramite la consegna al lavoratore che opera in regime di telelavoro di una copia del CCNL in vigore). Inoltre, nel caso specifico di avvenuta trasformazione dell’attività lavorativa dell'attività la- vorativa in regime di telelavoro, la decisione di passare al telelavoro è reversibile per effetto di accordo che ne prevedrà le relative modalità e tempistiche. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi anche attraverso mo- dalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando l’orario di lavoro complessivamente previsto per i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni, nonché l’obbligo per il telelavoratore di rendersi reperibile nell’arco di una fascia oraria da concordare con la Direzione Aziendale. Le parti convengono che per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono normalmente configurabili prestazioni supplementari, straordinarie individuale e/o notturne o festivecollettivo, indi- cando eventualmente le relative modalità.
4) Il telelavoratore fruisce dei medesimi diritti garantiti dalla legisla- zione e dal CCNL di categoria spettanti al lavoratore comparabile che svolge l'attività all'interno dei locali dell'impresa. L’eventuale Analogamente, il carico di lavoro straordinario deve comunque essere preventivamente richiesto e autorizzatoi livelli di prestazione sono equi- valenti a quelli dei lavoratori comparabili che svolgono l'attività nel locali dell'impresa. QualoraIl datore di lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori dell'a- zienda e può disporre rientri periodici di quest'ultimo nell'impresa per motivi di programmazione del lavoro, per esigenze di servizio, il telelavoratore che operi fuori dal territorio comunitario venga richiamato presso la sede aziendale, l’Azienda sarà tenuta a rimborsagli le spese ef- fettivamente sostenute sia per il rientro in sede sia per il ritorno nel luogo ove il lavoratore svolge la propria attività lavorativa. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’or- ganizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto riunioni di lavoro subordinatocon i colle- ghi, così come disciplinato ai sensi del presente CCNL. A tal riguardoper colloqui con il proprio responsabile, per partecipazione a cor- si conferma che di formazione o aggiornamento, per i tele- lavoratori la sede svolgimento di lavoro resta quella dove è ubicata la propria unità specifiche attività considerate non telelavorabili e per l'esercizio dei diritti di appartenenzacui al successivo punto 10), e per altre motivazioni definite a livello azien- dale. I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici tec- nici di lavoro che ven- gono vengono forniti e fruiscono delle medesime opportunità opportuni- tà di accesso alla formazione e allo svi- luppo sviluppo della carriera dei lavoratori lavora- tori comparabili che svolgono l’attività all’interno l'attività all'interno dei locali dell’impresadell'im- presa. Essi sono altresì sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori.
5) La postazione di telelavoro ed i collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione, così come l'installazione, la manu- tenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizza- zione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di la- voro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico dell'impresa. Il telelavoratore è tenuto a segnalare l'eventuale guasto al datore di lavoro garantisce l’adozione con la massima tempestività. Nel caso di misure dirette a prevenire l’isolamento del tele- lavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’azienda, favorendo, oltre al normale utilizzo perdita degli strumenti di comunicazione aziendale le occasioni lavoro ovvero di integrazione interruzioni del circuito telematico o eventuali fermi macchina dovuti a guasti o cause non imputabili al dipendente e comunicazione diretta all’interno tempestivamente segnalati, l'impresa si impegna a intervenire per una rapida risoluzione del guasto o per ripristinare la situazione origina- ria. Qualora il guasto non sia risolvibile in tempi ragionevoli, l'impresa avrà facoltà di disporre il rientro del telelavoratore presso l'impresa stessa, limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema. Gli strumenti informatici concessi in uso al lavoratore sono di proprie- tà dell'impresa, la quale ha diritto a rientrare immediatamente in pos- sesso dei medesimi in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qua- lunque motivo ovvero di reversione dell'attività lavorativa.
6) Al lavoratore in regime di telelavoro si applica la disciplina prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dal presente CCNL in materia di orario di lavoro, relativamente alla durata della struttura di appartenenza attraverso rientri periodici nell’impresa per motivi connessi allo svolgimento della prestazione, con particolare riferimento a interventi di for- mazione e alla pianificazione del lavoroprestazione complessi- vamente prevista. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti obbligazioni connesse al rapporto di lavoro subordinato in regime di telelavoro potranno essere espletate svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordi- narie, in via telematicaquanto per la particolare natura del tipo di rapporto, nel rispetto dell’art. 4 al la- voratore, è concessa una maggiore autonomia e libertà di gestione sia con riferimento alla collocazione della Legge n. 300/1970 e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati prestazione lavorativa nell'arco della giornata sia alla durata giornaliera della stessa. Tuttavia, potrà essere concordata, a livello aziendale ovvero a livello individuale tra impresa e telelavoratore, una definita fascia di reperi- bilità nell'ambito dell'orario di lavoro in atto nell'impresa. Ai lavoratori in regime di telelavoro, la cui prestazione giorna- liera/settimanalenon è misurata o predeterminata, non si applica la disciplina contrattuale relativa a straordinario, ROL, lavoro festivo e notturno. Nel In caso contrario, troveranno applicazione le disposizioni contrattuali riferite a tali istituti.
7) Ai lavoratori che prestano la loro attività in regime di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli ac- cessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell’azienda per motivi tecnici e di sicurezza. Il datore di lavoro è responsabile della fornitura, dell’installazione e della manutenzione degli strumenti necessari ad un telelavoro svolto regolarmente, provvede alla compensa- zione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, fornisce i supporti tecnici ne- cessari allo svolgimento del telelavoro. Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro previste per i lavoratori che svolgono analoga attività lavorativa in azienda. Pertanto, l'impresa, con la cooperazione del dipendente, provvederà a garantire per quanto di sua competenza, nel rispetto del diritto alla riservatezza e alla inviolabilità del domicilio del dipendente, l'ido- neità del posto di lavoro e la sua conformità alla legislazione in mate- ria. Il datore di lavoro ha informa il lavoratore delle politiche e direttive aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento ai rischi derivanti dall'utilizzo dei videoterminali, alle quali il lavoratore è tenuto ad attenersi. Al fine di verificare la responsabilità corretta applicazione della disciplina in mate- ria di adottare salute e sicurezza, il datore di lavoro, il responsabile azienda- le di prevenzione e protezione ovvero il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) hanno accesso ai luoghi in cui viene svolto il telelavoro. Qualora il lavoratore svolga la propria attività presso il suo domici- lio, tale accesso avverrà con un adeguato preavviso e con il suo consen- so. Il lavoratore, qualora lo ritenga necessario, può chiedere alla Direzio- ne aziendale, per iscritto, che siano eseguite ispezioni presso la pro- pria postazione di lavoro, specificandone i motivi. In ogni caso il dipendente, ai sensi dell'art. 20, D.lgs. 9.4.08 n. 81, deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, con- formemente alla sua formazione e alle istruzioni ricevute.
8) Il datore di lavoro adotta le misure appropriate appropriate, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed adoperati elaborati dal lavoratore per fini professionali. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all’osservanza delle norme,in quanto non espressamente derogate da disposizioni telelavoratore nell'am- bito dello svolgimento della propria attività e si impegna ad informare quest'ultimo sulle norme di legge e come integrate dalle discipline azien- dali,adottando comunque ogni prescritta sulle regole aziendali applicabili e relative alla protezione dei dati e l'utilizzo dei mezzi informatici. Il dipendente è tenuto a prestare la sua attività con diligenza, a cu- stodire il segreto su tutte le informazioni contenute nella banca dati di cui dovesse venire a conoscenza nonché ad attenersi alle istruzioni ricevute dall'impresa per l'esecuzione del lavoro. Inoltre, il lavorato- re deve attenersi alle direttive allo stesso impartite relativamente alle modalità e condizioni di utilizzo dei mezzi informatici forniti nonché attenersi alle regole previste all'interno di eventuali codici di condotta presenti in azienda, con particolare riferimento all'utilizzo degli strumenti informatici. In nessun caso il dipendente può eseguire, sulla postazione in dotazio- ne, lavoro per conto proprio e/o necessaria cautela per conto o a favore di soggetti terzi ovvero utilizzare i sistemi informatici concessi in uso per svolgere at- tività diverse da quelle connesse al fine rapporto di assicurare l’assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. Eventuali discipline di carattere applicativo, compresa la possibilità di definire periodi di sperimentazione dell’istituto, saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale. lavoro.
9) Le Parti convengono che l'eventuale installazione di qualsiasi strumento di controllo deve risultare proporzionata all'obiettivo perseguito e deve essere effettuata nel rispetto del D.lgs. 9.4.08 n. 81.
10) Al dipendente verrà riconosciuto il diritto di accesso alle cariche ed alla attività sindacale che si danno atto che svolge nell'impresa.
11) Nel caso di ricorso al telelavoro, il datore di lavoro informerà e con- sulterà i rappresentanti dei lavoratori in merito alla introduzione del telelavoro in azienda.
12) E’ possibile adottare il regime di telelavoro, secondo le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non mo- dificano il sistema di diritti disposizioni e libertà sindacalile indicazioni sopra specificate, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Le parti si danno atto che anche per i lavoratori assunti con il presente articolo si è data attuazione all’Accordo intercon- federale 9 giugno 2004contratto a tempo determinato ovvero con contratto a tempo parziale.
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Telelavoro. Le In relazione al recente sviluppo dei sistemi tecnico-informatici e telematici di comunicazione, le parti convengono stipulanti riconoscono nel considerare il telelavoro una modalità un innovativo istituto che configura nuove logiche spazio-temporali di svolgimento della pre- stazione che permette di modernizzare l’organizzazione del lavoroespletamento delle prestazioni lavorative, realizzando un miglio- ramento del processo produttivo delle imprese e conciliando l’attività lavorativa delle persone con non necessariamente correlate in modo esclusivo alla presenza in servizio presso la vita sociale e familiare, anche con riferimento al miglioramento delle con- dizioni territoriali, ambientali e di mobilità, offrendo ai lavoratori maggiore autonomia nel- l’assolvimento dei compiti affidati. Le parti convengono altresì di incoraggiare tale nuova forma di lavoro per coniugare flessi- bilità e sicurezza, con l’obiettivo di offrire anche alle persone disabili più ampie opportunità nel mercato del lavoro tenendo conto delle possibilità insite nella società dell’informazione. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, per telelavoro subordinato si intende una modalità di prestazione lavorativa effettuata, per esigenze di servizio, me- diante l’impiego non occasionale di strumenti telematici, da un luogo diverso e distante rispetto alla sede aziendale. Il telelavoro, a condizione che tale modalità di espletamento della presta- zione non sia richiesta dalla natura propria dell’attività svolta. Nei suddetti casi il telelavoro comporta nelle possibili e variegate articolazioni in cui può trovare sviluppo nei diversi contesti organizzativi, rappresenta più in particolare una modificazione del luogo di adempimento del- l’obbligazione lavorativa, dell'obbligazione lavorativa realizzata secondo modalità logistico-operative riconducibili a ti- tolo titolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie: • - telelavoro domiciliare, nei casi in cui l’attività l'attività lavorativa viene prestata dal dipendente di xxxxx presso il proprio domicilio, fatti salvi i rientri in azienda correlati alla natura delle mansioni svolte ; • - telelavoro da centri o postazioni satellite"working out", qualora l’attività lavorativa venga prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo l’attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni l'attivitàlavorativa viene di telelavoro e non costi- tuenti unità produttive autonome; • telelavoro da postazioni individuali, quando l’attività lavorativa viene norma prestata in luoghi luoghi, anche sempre variabili tra loro, diversi dalla sede aziendale, ed il rapporto con la struttura organizzativa e/o funzionale avviene tramite l'utilizzo di strumenti informatici per lo scambio di informazioni e dati; in detti casi, quali ad esempio attività di promozione e vendita di prodotti-servizi di telecomunicazioni, i rientri presso la sede aziendale sono regolati, quanto ad intensità e durata, in base alle effettive esigenze di servizio preventivamente concordate con il responsabile. L’effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessato, da formalizzare con atto scritto. La modalità di svolgimento della prestazione in telelavoro può riguardare sia la descrizione iniziale delle prestazioni del lavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente. Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale dell’attività lavorativa e qualora il datore di lavoro offra la possibilità di svolgere telelavoro, il lavoratore può accet- tare o respingere tale offerta. Il rifiuto del lavoratore non costituisce di per sé motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. Analogamente, qualora il lavoratore richiedesse al datore di lavoro la trasformazione del rap- porto di lavoro in regime di telelavoro, quest’ultimo può accettare o rifiutare tale richiesta. Nel caso specifico di avvenuta trasformazione dell’attività lavorativa in regime di telelavoro, la decisione di passare al telelavoro è reversibile per effetto di accordo che ne prevedrà Nelle suddette fattispecie le relative modalità e tempistiche. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi anche attraverso mo- dalità innovative e diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornatamodalità, sia come durata giornaliera della stessa, prestazione lavorativa - fermo restando l’orario l'orario di lavoro complessivamente previsto di cui all'art. 9 - sia come collocazione della stessa nell'arco della giornata, sia come criteri valutativi delle performances prestate, correlabili queste ultime - per i lavoratori adibiti le professionalità medio alte- più direttamente a predefiniti obiettivi. - Lavoro "a distanza", laddove l'attività lavorativa viene prestata da remoto presso centri logisticamente distanti dall'ente aziendale cui fa capo l'attività medesima in azienda alle stesse mansioni, nonché l’obbligo per il telelavoratore di rendersi reperibile nell’arco di una fascia oraria da concordare con la Direzione Aziendale. Le parti convengono che per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono normalmente configurabili prestazioni supplementari, straordinarie e/o notturne o festive. L’eventuale lavoro straordinario deve comunque essere preventivamente richiesto termini gerarchici e autorizzato. Qualora, per esigenze di servizio, il telelavoratore che operi fuori dal territorio comunitario venga richiamato presso la sede aziendale, l’Azienda sarà tenuta a rimborsagli le spese ef- fettivamente sostenute sia per il rientro in sede sia per il ritorno nel luogo ove il lavoratore svolge la propria attività lavorativasostanziali. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento sull'inserimento del lavoratore nell’or- ganizzazione nell'organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato disciplinano ai sensi del presente CCNL. A tal riguardo, si conferma che per i tele- lavoratori la sede di lavoro resta quella dove è ubicata la propria unità di appartenenza. I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che ven- gono forniti e fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo svi- luppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono l’attività all’interno dei locali dell’impresa. Essi sono altresì sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del tele- lavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’azienda, favorendo, oltre al normale utilizzo degli strumenti di comunicazione aziendale le occasioni di integrazione e comunicazione diretta all’interno della struttura di appartenenza attraverso rientri periodici nell’impresa per motivi connessi allo svolgimento della prestazione, con particolare riferimento a interventi di for- mazione e alla pianificazione del lavoro. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti al rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell’art. 4 della Legge n. 300/1970 e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giorna- liera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli ac- cessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell’azienda per motivi tecnici e di sicurezza. Il datore di lavoro è responsabile della fornitura, dell’installazione e della manutenzione degli strumenti necessari ad un telelavoro svolto regolarmente, provvede alla compensa- zione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, fornisce i supporti tecnici ne- cessari allo svolgimento del telelavoro. Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previste per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in azienda. Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed adoperati dal lavoratore per fini professionali. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all’osservanza delle norme,in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline azien- dali,adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l’assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. Eventuali discipline di carattere applicativo, compresa la possibilità di definire periodi di sperimentazione dell’istituto, saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale. Le Parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non mo- dificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Le parti si danno atto che con il presente articolo si è data attuazione all’Accordo intercon- federale 9 giugno 2004.
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Samples: Accordo Dun & Bradstreet Kosmos
Telelavoro. Le parti convengono nel considerare il Per telelavoro una subordinato, ai fini della presente disciplina, deve intendersi quello prestato dal lavoratore dipendente con l'ausilio di strumenti telematici al di fuori della sede aziendale. Tale modalità di svolgimento esecuzione della pre- stazione che permette prestazione lavorativa deve essere prevalente rispetto a quella tradizionale e non deve essere determinata dalle caratteristiche della mansione svolta; potrà comunque essere svolta per periodi predefiniti e/o in alternanza al lavoro effettuato presso l'azienda. Al telelavoratore subordinato, nel rispetto delle diversità derivanti dalle particolari modalità di modernizzare l’organizzazione esecuzione dell'attività lavorativa, si applicano le discipline del lavoro, realizzando un miglio- ramento del processo produttivo delle imprese presente c.c.n.l. e conciliando l’attività lavorativa delle persone con la vita sociale e familiare, anche con riferimento al miglioramento delle con- dizioni territoriali, ambientali e le norme di mobilità, offrendo ai lavoratori maggiore autonomia nel- l’assolvimento dei compiti affidatilegge applicabili. Le parti convengono altresì principali tipologie di incoraggiare tale nuova forma di lavoro per coniugare flessi- bilità e sicurezza, con l’obiettivo di offrire anche alle persone disabili più ampie opportunità nel mercato del lavoro tenendo conto delle possibilità insite nella società dell’informazione. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, per telelavoro subordinato si intende una modalità di prestazione lavorativa effettuata, per esigenze di servizio, me- diante l’impiego non occasionale di strumenti telematici, da un luogo diverso e distante rispetto alla sede aziendale, a condizione che tale modalità di espletamento della presta- zione non sia richiesta dalla natura propria dell’attività svolta. Nei suddetti casi il telelavoro comporta una modificazione del luogo di adempimento del- l’obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico-operative sono riconducibili a ti- tolo esemplificativo alle seguenti principali tipologiea: • - telelavoro domiciliare, nei casi in cui l’attività l'attività lavorativa viene prestata dal dipendente di xxxxx norma presso il proprio domicilio; • - telelavoro da centri o postazioni satellitevarie, qualora l’attività l'attività lavorativa venga prestata da remoto rispetto alla alle sede cui fa capo l’attività l'attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non costi- tuenti costituenti unità produttive autonome; • telelavoro da postazioni individuali. Lo svolgimento delle mansioni all'esterno dell'azienda non preclude, quando l’attività lavorativa viene prestata al datore di lavoro, la possibilità di convocare in luoghi diversi dalla sede aziendale. L’effettuazione il telelavoratore o quella di richiedere, per determinati ed individuati periodi di tempo, che la medesima prestazione lavorativa sia resa in telelavoro consegue ad una scelta volontaria azienda. Il telelavoratore, nel rispetto delle diversità derivanti dalle particolari modalità di esecuzione dell'attività lavorativa, è quindi un lavoratore subordinato soggetto alla disciplina del datore presente c.c.n.l. ed alle norme di lavoro e legge applicabili. Al momento dell'instaurazione del lavoratore interessatorapporto di telelavoro, da formalizzare col telelavoratore sono concordati, con atto scritto. La modalità di svolgimento della prestazione in telelavoro può riguardare sia la descrizione iniziale delle prestazioni del lavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente. Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale dell’attività lavorativa e qualora il datore di lavoro offra la possibilità di svolgere telelavoro, il lavoratore può accet- tare o respingere tale offerta. Il rifiuto del lavoratore non costituisce di per sé motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. Analogamente, qualora il lavoratore richiedesse al datore di lavoro la trasformazione del rap- porto di lavoro in regime di telelavoro, quest’ultimo può accettare o rifiutare tale richiesta. Nel caso specifico di avvenuta trasformazione dell’attività lavorativa in regime di telelavoro, la decisione di passare al telelavoro è reversibile per effetto di accordo che ne prevedrà le relative modalità e tempistiche. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi anche attraverso mo- dalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando l’orario di lavoro complessivamente previsto per i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni, nonché l’obbligo oltre agli elementi previsti per il telelavoratore di rendersi reperibile nell’arco di una fascia oraria da concordare con la Direzione Aziendale. Le parti convengono che per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono normalmente configurabili prestazioni supplementari, straordinarie e/o notturne o festive. L’eventuale lavoro straordinario deve comunque essere preventivamente richiesto e autorizzato. Qualora, per esigenze di servizio, il telelavoratore che operi fuori dal territorio comunitario venga richiamato presso la sede aziendale, l’Azienda sarà tenuta a rimborsagli le spese ef- fettivamente sostenute sia per il rientro in sede sia per il ritorno nel luogo ove il lavoratore svolge la propria attività lavorativa. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’or- ganizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato ai sensi gli aspetti essenziali del presente CCNLsuo particolare rapporto, quali: - il luogo di lavoro; - le eventuali particolari modalità di svolgimento delle mansioni; - le modalità di contatto con l'azienda; - la durata dell'orario giornaliero; - le fasce orarie per le connessioni operative con l'azienda; - gli orari nei quali il telelavoratore deve rendersi disponibile per recarsi in azienda su richiesta della stessa; - la durata del rapporto di telelavoro, a tempo determinato o indeterminato; - le eventuali condizioni di reversibilità. A tal riguardo, si conferma che per i tele- lavoratori Quanto sopra deve essere concordato anche qualora la sede di lavoro resta quella dove è ubicata la propria unità di appartenenza. I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che ven- gono forniti e fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo svi- luppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono l’attività all’interno dei locali dell’impresa. Essi sono altresì sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del tele- lavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’azienda, favorendo, oltre al normale utilizzo degli strumenti di comunicazione aziendale le occasioni di integrazione e comunicazione diretta all’interno della struttura di appartenenza attraverso rientri periodici nell’impresa per motivi connessi allo svolgimento della prestazione, con particolare riferimento a interventi di for- mazione e alla pianificazione del lavoro. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti al modalità telelavoro sia introdotta in un rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell’art. 4 della Legge n. 300/1970 e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giorna- liera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli ac- cessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell’azienda per motivi tecnici e di sicurezza. Il datore di lavoro è responsabile della fornitura, dell’installazione e della manutenzione degli strumenti necessari ad un telelavoro svolto regolarmente, provvede alla compensa- zione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, fornisce i supporti tecnici ne- cessari allo svolgimento del telelavoro. Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previste per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in azienda. Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed adoperati dal lavoratore per fini professionali. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all’osservanza delle norme,in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline azien- dali,adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l’assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. Eventuali discipline di carattere applicativo, compresa la possibilità di definire periodi di sperimentazione dell’istituto, saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale. Le Parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non mo- dificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Le parti si danno atto che con il presente articolo si è data attuazione all’Accordo intercon- federale 9 giugno 2004esistente.
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Telelavoro. Le parti convengono riconoscono nel considerare telelavoro uno strumento finalizzato alla modernizzazione ed al miglioramento dei rapporti di lavoro, che permette anche ai lavoratori di conciliare l'attività lavorativa con la vita sociale attraverso una maggiore autonomia nell'assolvimento dei compiti affidati. Pertanto, con il presente articolo le parti, intendono regolamentare la disciplina del telelavoro nell'ambito del CCRL come segue.
1. Il telelavoro è una modalità di svolgimento della pre- stazione che permette di modernizzare l’organizzazione del lavoro, realizzando un miglio- ramento del processo produttivo delle imprese e conciliando l’attività lavorativa delle persone con prestazione lavorativa. Il presente articolo regolamenta esclusivamente la vita sociale e familiare, anche con riferimento al miglioramento delle con- dizioni territoriali, ambientali e di mobilità, offrendo ai lavoratori maggiore autonomia nel- l’assolvimento dei compiti affidati. Le parti convengono altresì di incoraggiare tale nuova forma prestazione di lavoro dipendente svolta in regime di telelavoro. Il telelavoro costituisce una differente fattispecie rispetto al lavoro a domicilio e ad esso si applica la disciplina qui di seguito prevista. Per i dipendenti che operano in regime di telelavoro, le clausole normative ed economiche del presente contratto si intendono sostituite da quelle speciali riportate in questo articolo, limitatamente, però, alle particolari disposizioni in esse contemplate; per coniugare flessi- bilità e sicurezzatutte le altre, con l’obiettivo di offrire anche alle persone disabili più ampie opportunità si applicano le disposizioni contenute nel mercato del lavoro tenendo conto delle possibilità insite nella società dell’informazionepresente CCNL.
2. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, per Per telelavoro subordinato si intende una modalità di la prestazione dell'attività lavorativa effettuataeffettuata con regolarità e continuità dal lavoratore, per esigenze di servizio, me- diante l’impiego non occasionale tramite il supporto di strumenti telematicitelematici e tecnologie informatiche, da un presso il proprio domicilio ovvero in altro luogo diverso fisso e distante predeterminato, esterno rispetto alla sede aziendale, a condizione che tale modalità di espletamento della presta- zione non sia richiesta dalla natura propria dell’attività svolta. Nei suddetti casi il telelavoro comporta una modificazione del luogo di adempimento del- l’obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico-operative riconducibili a ti- tolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie: • telelavoro domiciliare, nei casi in cui l’attività lavorativa viene prestata dal dipendente di xxxxx presso il proprio domicilio; • telelavoro da centri o postazioni satellite, qualora l’attività lavorativa venga prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo l’attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non costi- tuenti unità produttive autonome; • telelavoro da postazioni individuali, quando l’attività lavorativa viene prestata in luoghi diversi dalla sede lavoro aziendale. L’effettuazione Non è considerabile attività in telelavoro quella svolta, anche in via telematica, all'interno dei locali aziendali e quella che, sebbene svolta a distanza, non implichi l'impiego della strumentazione informatica come mezzo propedeutico allo svolgimento dell'attività lavorativa.
3. L'effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessato, da formalizzare con atto scritto. La modalità di svolgimento esecuzione della prestazione lavorativa in regime di telelavoro può riguardare sia la descrizione iniziale delle prestazioni del lavoratore ovvero scaturire da essere:
a) prevista all'atto dell'assunzione;
b) conseguente alla trasformazione di un successivo impegno assunto volontariamentenormale rapporto di lavoro in essere. Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale dell’attività lavorativa e qualora Nell'ipotesi di cui alla lettera b) sopra indicata, il datore di lavoro offra può offrire al lavoratore la possibilità di svolgere telelavoro, la propria prestazione in regime di telelavoro e il lavoratore può accet- tare accettare o respingere tale offerta. Il rifiuto del lavoratore a tale offerta non costituisce di per sé motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. Analogamente, qualora il lavoratore richiedesse al datore di lavoro la trasformazione del rap- porto rapporto di lavoro in regime di telelavoro, quest’ultimo quest'ultimo può accettare o rifiutare tale richiesta. Nel caso specifico di avvenuta trasformazione dell’attività prestazione lavorativa in regime di telelavoro, dovranno essere indicati al lavoratore, in forma scritta: l'unità produttiva di appartenenza, la sua collocazione all'interno dell'organico aziendale ed il responsabile di riferimento, la descrizione dell'attività lavorativa da svolgere e le clausole contrattuali applicabili. Inoltre, nel caso specifico di avvenuta trasformazione dell'attività lavorativa in regime di Xxxxxxxxxx, la decisione di passare al telelavoro Telelavoro è reversibile per effetto di accordo che ne prevedrà le relative modalità e tempistiche. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi anche attraverso mo- dalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando l’orario di lavoro complessivamente previsto per i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni, nonché l’obbligo per il telelavoratore di rendersi reperibile nell’arco di una fascia oraria da concordare con la Direzione Aziendale. Le parti convengono che per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono normalmente configurabili prestazioni supplementari, straordinarie individuale e/o notturne o festivecollettivo, indicando eventualmente le relative modalità.
4. L’eventuale Il telelavoratore fruisce dei medesimi diritti garantiti dalla legislazione e dal CCRL di categoria spettanti al lavoratore comparabile che svolge l'attività all'interno dei locali dell'impresa. Analogamente, il carico di lavoro straordinario deve comunque essere preventivamente richiesto e autorizzatoi livelli di prestazione sono equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che svolgono l'attività nel locali dell'impresa. QualoraIl datore di lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori dell'azienda e può disporre rientri periodici di quest'ultimo nell'impresa per motivi di programmazione del lavoro, per esigenze di servizio, il telelavoratore che operi fuori dal territorio comunitario venga richiamato presso la sede aziendale, l’Azienda sarà tenuta a rimborsagli le spese ef- fettivamente sostenute sia per il rientro in sede sia per il ritorno nel luogo ove il lavoratore svolge la propria attività lavorativa. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’or- ganizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto riunioni di lavoro subordinatocon i colleghi, così come disciplinato ai sensi del presente CCNL. A tal riguardoper colloqui con il proprio responsabile, si conferma che per i tele- lavoratori la sede partecipazione a corsi di lavoro resta quella dove è ubicata la propria unità formazione o aggiornamento, per svolgimento di appartenenzaspecifiche attività considerate non telelavorabili e per l'esercizio dei diritti di cui al successivo punto 10, e per altre motivazioni definite a livello aziendale. I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che ven- gono vengono forniti e fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo svi- luppo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono l’attività all’interno l'attività all'interno dei locali dell’impresadell'impresa. Essi sono altresì sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori.
5. La postazione di telelavoro ed i collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione, così come l'installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico dell'impresa. Il telelavoratore è tenuto a segnalare l'eventuale guasto al datore di lavoro garantisce l’adozione con la massima tempestività. Nel caso di misure dirette a prevenire l’isolamento del tele- lavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’azienda, favorendo, oltre al normale utilizzo perdita degli strumenti di comunicazione aziendale le occasioni lavoro ovvero di integrazione interruzioni del circuito telematico od eventuali fermi macchina dovuti a guasti o cause non imputabili al dipendente e comunicazione diretta all’interno tempestivamente segnalati, l'impresa si impegna a intervenire per una rapida risoluzione del guasto o per ripristinare la situazione originaria. Qualora il guasto non sia risolvibile in tempi ragionevoli, l'impresa avrà facoltà di disporre il rientro del telelavoratore presso l'impresa stessa, limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema. Gli strumenti informatici concessi in uso al lavoratore sono di proprietà dell'impresa, la quale ha diritto a rientrare immediatamente in possesso dei medesimi in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualunque motivo ovvero di reversione dell'attività lavorativa.
6. Al lavoratore in regime di telelavoro, si applica la disciplina prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dal presente CCRL in materia di orario di lavoro, relativamente alla durata della struttura di appartenenza attraverso rientri periodici nell’impresa per motivi connessi allo svolgimento della prestazione, con particolare riferimento a interventi di for- mazione e alla pianificazione del lavoroprestazione complessivamente prevista. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti obbligazioni connesse al rapporto di lavoro subordinato in regime di telelavoro potranno essere espletate svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie, in via telematicaquanto per la particolare natura del tipo di rapporto, nel rispetto dell’art. 4 al lavoratore è concessa una maggiore autonomia e libertà di gestione sia con riferimento alla collocazione della Legge n. 300/1970 e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati prestazione lavorativa nell'arco della giornata sia alla durata giornaliera della stessa. Tuttavia, potrà essere concordata, a livello aziendale ovvero a livello individuale tra impresa e telelavoratore, una definita fascia di reperibilità nell'ambito dell'orario di lavoro in atto nell'impresa.
7. Ai lavoratori in regime di telelavoro, la cui prestazione giorna- liera/settimanalenon è misurata o predeterminata, non si applica la disciplina contrattuale relativa a straordinario, lavoro festivo e notturno. Nel In caso contrario, troveranno applicazione le disposizioni contrattuali riferite a tali istituti. Ai lavoratori che prestano la loro attività in regime di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli ac- cessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell’azienda per motivi tecnici e di sicurezza. Il datore di lavoro è responsabile della fornitura, dell’installazione e della manutenzione degli strumenti necessari ad un telelavoro svolto regolarmente, provvede alla compensa- zione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, fornisce i supporti tecnici ne- cessari allo svolgimento del telelavoro. Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro previste per i lavoratori che svolgono analoga attività lavorativa in azienda. Pertanto, l'impresa, con la cooperazione del dipendente, provvederà a garantire per quanto di sua competenza, nel rispetto del diritto alla riservatezza e alla inviolabilità del domicilio del dipendente, l'idoneità del posto di lavoro e la sua conformità alla legislazione in materia. Il datore di lavoro ha informa il lavoratore delle politiche e direttive aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento ai rischi derivanti dall'utilizzo dei videoterminali, alle quali il lavoratore è tenuto ad attenersi. Al fine di verificare la responsabilità corretta applicazione della disciplina in materia di adottare salute e sicurezza, il datore di lavoro, il responsabile aziendale di prevenzione e protezione ovvero il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza hanno accesso ai luoghi in cui viene svolto il telelavoro. Qualora il lavoratore svolga la propria attività presso il suo domicilio, tale accesso avverrà con un adeguato preavviso e con il suo consenso. Il lavoratore, qualora lo ritenga necessario, può chiedere alla direzione aziendale, per iscritto, che siano eseguite ispezioni presso la propria postazione di lavoro, specificandone i motivi. In ogni caso il dipendente, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 626/1994, deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni ricevute.
8. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate appropriate, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed adoperati elaborati dal lavoratore per fini professionali. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all’osservanza delle norme,in quanto non espressamente derogate da disposizioni telelavoratore nell'ambito dello svolgimento della propria attività e si impegna ad informare quest'ultimo sulle norme di legge e come integrate dalle discipline azien- dali,adottando comunque ogni prescritta sulle regole aziendali applicabili e relative alla protezione dei dati e all'utilizzo dei mezzi informatici. Il dipendente è tenuto a prestare la sua attività con diligenza, a custodire il segreto su tutte le informazioni contenute nella banca dati di cui dovesse venire a conoscenza nonché ad attenersi alle istruzioni ricevute dall'impresa per l'esecuzione del lavoro. Inoltre, il lavoratore deve attenersi alle direttive allo stesso impartite relativamente alle modalità e condizioni di utilizzo dei mezzi informatici forniti nonché attenersi alle regole previste all'interno di eventuali codici di condotta presenti in azienda, con particolare riferimento all'utilizzo degli strumenti informatici. In nessun caso il dipendente può eseguire, sulla postazione in dotazione, lavoro per conto proprio e/o necessaria cautela per conto o a favore di soggetti terzi ovvero utilizzare i sistemi informatici concessi in uso per svolgere attività diverse da quelle connesse al fine rapporto di assicurare l’assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. Eventuali discipline di carattere applicativo, compresa la possibilità di definire periodi di sperimentazione dell’istituto, saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale. Le Parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non mo- dificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione collettivalavoro.
9. Le parti convengono che l'eventuale installazione di qualsiasi strumento di controllo deve risultare proporzionata all'obiettivo perseguito e deve essere effettuata nel rispetto del D.Lgs. n. 626/94 di recepimento della direttiva 90/270/CEE relativa ai videoterminali.
10. Al dipendente verrà riconosciuto il diritto di accesso alle cariche ed all'attività sindacale che si danno atto che svolge nell'impresa.
11. Nel caso di ricorso al telelavoro, il datore di lavoro informerà i rappresentanti dei lavoratori in merito all'introduzione del telelavoro in azienda.
12. E' possibile adottare il regime di telelavoro, secondo le disposizioni e le indicazioni sopra specificate, anche per i lavoratori assunti con il presente articolo si è data attuazione all’Accordo intercon- federale 9 giugno 2004contratto a tempo determinato ovvero con contratto a tempo parziale.
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Telelavoro. Le parti convengono nel considerare il telelavoro una modalità di svolgimento della pre- stazione prestazione che permette di modernizzare l’organizzazione l'organizzazione del lavoro, realizzando un miglio- ramento miglioramento del processo produttivo delle imprese e conciliando l’attività l'attività lavorativa delle persone con la vita sociale e familiare, anche con riferimento al miglioramento delle con- dizioni condizioni territoriali, ambientali e di mobilità, offrendo ai lavoratori maggiore autonomia nel- l’assolvimento nell'assolvimento dei compiti affidati. Le parti convengono altresì di incoraggiare tale nuova forma di lavoro per coniugare flessi- bilità flessibilità e sicurezza, con l’obiettivo l'obiettivo di offrire anche alle persone disabili più ampie opportunità nel mercato del lavoro tenendo conto delle possibilità insite nella società dell’informazionedell'informazione. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, per telelavoro subordinato si intende una modalità di prestazione lavorativa effettuata, per esigenze di servizio, me- diante l’impiego mediante l'impiego non occasionale di strumenti telematici, da un luogo diverso e distante rispetto alla sede aziendale, a condizione che tale modalità di espletamento della presta- zione prestazione non sia richiesta dalla natura propria dell’attività dell'attività svolta. Nei suddetti casi il telelavoro comporta una modificazione del luogo di adempimento del- l’obbligazione dell'obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico-operative riconducibili a ti- tolo titolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie: • - telelavoro domiciliare, nei casi in cui l’attività l'attività lavorativa viene prestata dal dipendente di xxxxx presso il proprio domicilio; • - telelavoro da centri o postazioni satellite, qualora l’attività l'attività lavorativa venga prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo l’attività l'attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non costi- tuenti costituenti unità produttive autonome; • - telelavoro da postazioni individuali, quando l’attività l'attività lavorativa viene prestata in luoghi diversi dalla sede aziendale. L’effettuazione L'effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessato, da formalizzare con atto scritto. La modalità di svolgimento della prestazione in telelavoro può riguardare sia la descrizione iniziale delle prestazioni del lavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente. Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale dell’attività dell'attività lavorativa e qualora il datore di lavoro offra la possibilità di svolgere telelavoro, il lavoratore può accet- tare accettare o respingere tale offerta. Il rifiuto del lavoratore non costituisce di per sé motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. Analogamente, qualora il lavoratore richiedesse al datore di lavoro la trasformazione del rap- porto rapporto di lavoro in regime di telelavoro, quest’ultimo quest'ultimo può accettare o rifiutare tale richiesta. Nel caso specifico di avvenuta trasformazione dell’attività dell'attività lavorativa in regime di telelavoro, la decisione di passare al telelavoro è reversibile per effetto di accordo che ne prevedrà le relative modalità e tempistiche. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi anche attraverso mo- dalità modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco nell'arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando l’orario l'orario di lavoro complessivamente previsto per i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni, nonché l’obbligo l'obbligo per il telelavoratore di rendersi reperibile nell’arco nell'arco di una fascia oraria da concordare con la Direzione Aziendaleaziendale. Le parti convengono che per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono normalmente configurabili prestazioni supplementari, straordinarie e/o notturne o festive. L’eventuale L'eventuale lavoro straordinario deve comunque essere preventivamente richiesto e autorizzato. Qualora, per esigenze di servizio, il telelavoratore che operi fuori dal territorio comunitario venga richiamato presso la sede aziendale, l’Azienda l'azienda sarà tenuta a rimborsagli rimborsargli le spese ef- fettivamente effettivamente sostenute sia per il rientro in sede sia per il ritorno nel luogo ove il lavoratore svolge la propria attività lavorativa. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento sull'inserimento del lavoratore nell’or- ganizzazione nell'organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato ai sensi del presente CCNLc.c.n.l. A tal riguardo, si conferma che per i tele- lavoratori telelavoratori la sede di lavoro resta quella dove è ubicata la propria unità di appartenenza. I l telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che ven- gono vengono forniti e fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo svi- luppo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono l’attività all’interno l'attività all'interno dei locali dell’impresadell'impresa. Essi sono altresì sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori. Il datore di lavoro garantisce l’adozione l'adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento l'isolamento del tele- lavoratore telelavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’aziendadell'azienda, favorendo, oltre al normale utilizzo degli strumenti di comunicazione aziendale le occasioni di integrazione e comunicazione diretta all’interno all'interno della struttura di appartenenza attraverso rientri periodici nell’impresa nell'impresa per motivi connessi allo svolgimento della prestazione, con particolare riferimento a interventi di for- mazione formazione e alla pianificazione del lavoro. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti al rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell’artdell'art. 4 della Legge legge n. 300/1970 e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giorna- lieragiornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli ac- cessi accessi di organi Organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell’azienda dell'azienda per motivi tecnici e di sicurezza. Il datore di lavoro è responsabile della fornitura, dell’installazione dell'installazione e della manutenzione degli strumenti necessari ad un telelavoro svolto regolarmente, provvede alla compensa- zione compensazione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, fornisce i supporti tecnici ne- cessari necessari allo svolgimento del telelavoro. Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previste per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in azienda. Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed adoperati dal lavoratore per fini professionali. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all’osservanza all'osservanza delle norme,, in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline azien- dali,aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l’assoluta l'assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. Eventuali discipline di carattere applicativo, compresa la possibilità di definire periodi di sperimentazione dell’istitutodell'istituto, saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale. Le Parti parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non mo- dificano modificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Le parti si danno atto che con il presente articolo si è data attuazione all’Accordo intercon- federale all'accordo interconfederale 9 giugno 2004.
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Telelavoro. Le parti convengono nel considerare il Il rapporto di telelavoro una modalità di svolgimento della pre- stazione - che permette di modernizzare l’organizzazione del lavoro, realizzando un miglio- ramento del processo produttivo delle imprese e conciliando l’attività lavorativa delle persone con la vita sociale e familiare, anche con riferimento al miglioramento delle con- dizioni territoriali, ambientali e di mobilità, offrendo ai lavoratori maggiore autonomia nel- l’assolvimento dei compiti affidati. Le parti convengono altresì di incoraggiare tale nuova forma di lavoro per coniugare flessi- bilità e sicurezza, con l’obiettivo di offrire anche alle persone disabili più ampie opportunità nel mercato del lavoro tenendo conto delle possibilità insite nella società dell’informazione. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, per telelavoro subordinato si intende una modalità di prestazione lavorativa effettuata, per esigenze di servizio, me- diante l’impiego non occasionale di strumenti telematicipuò essere svolto a domicilio, da un luogo diverso e distante centri di telelavoro, come telelavoro mobile ovvero hoteling (ovvero da una postazione di riferimento in azienda per i lavoratori che per le loro mansioni svolgono la loro attività prevalentemente presso realtà esterne) - può essere instaurato ex novo oppure trasformato, rispetto alla sede aziendale, a condizione che tale modalità rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. E' fatto obbligo a ciascun telelavoratore - salvo patto contrario espresso - di espletamento della presta- zione non sia richiesta dalla natura propria dell’attività svolta. Nei suddetti casi il telelavoro comporta una modificazione del luogo rendersi disponibile: - per la ricezione di adempimento del- l’obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico-operative riconducibili a ti- tolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie: • telelavoro domiciliare, nei casi in cui l’attività lavorativa viene prestata dal dipendente di xxxxx presso il proprio domicilio; • telelavoro eventuali comunicazioni da centri o postazioni satellite, qualora l’attività lavorativa venga prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo l’attività medesima in termini gerarchici e sostanzialiparte dell'azienda, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non costi- tuenti unità produttive autonome; • telelavoro da postazioni individualiuna fascia oraria giornaliera, quando l’attività lavorativa viene prestata in luoghi diversi dalla sede aziendale. L’effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessatosettimanale o mensile, da formalizzare con atto scritto. La modalità concordarsi a livello individuale o aziendale (in caso di svolgimento della prestazione in telelavoro può riguardare sia la descrizione iniziale delle prestazioni del lavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente. Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale dell’attività lavorativa e qualora il datore di lavoro offra la possibilità di svolgere telelavoromotivata impossibilità, il lavoratore può accet- tare o respingere tale offerta. Il rifiuto del lavoratore non costituisce di è tenuto a darne comunicazione all'azienda anche per sé motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. Analogamentevia telematica); - per riunioni programmate dall'azienda per l'aggiornamento tecnico/organizzativo, qualora per il lavoratore richiedesse al datore di lavoro la trasformazione del rap- porto di lavoro in regime di telelavoro, quest’ultimo può accettare o rifiutare tale richiesta. Nel caso specifico di avvenuta trasformazione dell’attività lavorativa in regime di telelavoro, la decisione di passare al telelavoro è reversibile tempo strettamente necessario per effetto di accordo che ne prevedrà le relative modalità e tempistiche. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi anche attraverso mo- dalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione lo svolgimento della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della riunione stessa, fermo restando l’orario di lavoro complessivamente previsto per i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni, nonché l’obbligo per il telelavoratore di rendersi reperibile nell’arco di una fascia oraria da concordare con la Direzione Aziendale. Le parti convengono che per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono normalmente configurabili prestazioni supplementari, straordinarie e/o notturne o festive. L’eventuale lavoro straordinario deve comunque essere preventivamente richiesto e autorizzato. Qualora, per esigenze di servizio, il telelavoratore che operi fuori dal territorio comunitario venga richiamato presso la sede aziendale, l’Azienda sarà tenuta considerato a rimborsagli le spese ef- fettivamente sostenute sia per il rientro in sede sia per il ritorno nel luogo ove il lavoratore svolge la propria tutti gli effetti attività lavorativa. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’or- ganizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato ai sensi del presente CCNL. A tal riguardo, si conferma che per i tele- lavoratori la sede di lavoro resta quella dove Ai telelavoratori è ubicata la propria unità di appartenenza. I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che ven- gono forniti e fruiscono delle medesime opportunità riconosciuto il diritto di accesso alla formazione e allo svi- luppo della carriera dei lavoratori comparabili all'attività sindacale che svolgono l’attività all’interno dei locali dell’impresasi svolge in azienda, tramite l'istituzione di una bacheca elettronica, o altro sistema di connessione a cura dell'azienda. Essi sono altresì sottoposti ai medesimi criteri L'ammontare delle ore di valutazione di tali lavoratoriassemblea non sarà inferiore a quanto definito dal vigente c.c.n.l. Il datore di lavoro garantisce l’adozione provvede, a spese proprie, all'installazione di misure dirette a prevenire l’isolamento del tele- lavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’azienda, favorendo, oltre al normale utilizzo degli strumenti una postazione di comunicazione aziendale le occasioni di integrazione e comunicazione diretta all’interno della struttura di appartenenza attraverso rientri periodici nell’impresa per motivi connessi allo svolgimento della prestazione, con particolare riferimento a interventi di for- mazione e alla pianificazione del lavorotelelavoro idonea alle esigenze dell'attività lavorativa. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti al rapporto interruzioni nel circuito telematico od eventuali fermi macchina, dovuti a guasti o cause accidentali e comunque non imputabili ai lavoratori, sono considerati a carico del datore di lavoro subordinato potranno essere espletate lavoro, che interviene perché il guasto sia riparato. Qualora non sia riparabile in via telematicatempi brevi, nel rispetto dell’art. 4 della Legge n. 300/1970 e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giorna- liera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli ac- cessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell’azienda per motivi tecnici e di sicurezza. Il è facoltà del datore di lavoro è responsabile della fornitura, dell’installazione e della manutenzione degli strumenti necessari ad un telelavoro svolto regolarmente, provvede alla compensa- zione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, fornisce i supporti tecnici ne- cessari allo svolgimento definire il rientro del telelavoro. Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previste per i lavoratori che svolgono attività lavorativa lavoratore in azienda. Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed adoperati dal lavoratore , limitatamente al tempo necessario per fini professionali. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all’osservanza delle norme,in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline azien- dali,adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l’assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. Eventuali discipline di carattere applicativo, compresa la possibilità di definire periodi di sperimentazione dell’istituto, saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale. Le Parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano ripristinare il telelavoro non mo- dificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Le parti si danno atto che con il presente articolo si è data attuazione all’Accordo intercon- federale 9 giugno 2004sistema.
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Samples: Collective Labor Agreement
Telelavoro. 1. Le parti convengono nel considerare il telelavoro una modalità di svolgimento della pre- stazione prestazione che permette di modernizzare l’organizzazione del lavoro, lavoro realizzando un miglio- ramento miglioramento del processo produttivo delle imprese e conciliando l’attività lavorativa delle persone con la vita sociale e familiare, anche con c on riferimento al miglioramento delle con- dizioni condizioni territoriali, ambientali e di mobilità, offrendo ai lavoratori loro maggiore autonomia nel- l’assolvimento nell’assolvimento dei compiti affidati. In tale ambito saranno considerati progetti che prevedano anche il coinvolgimento dei mobility manager. Le parti convengono altresì di incoraggiare che tenendo conto delle possibilità insite nella società dell’informazione, si incoraggerà tale nuova forma di lavoro per coniugare flessi- bilità flessibilità e sicurezza, sicurezza con l’obiettivo di offrire anche alle persone disabili più ampie am pie opportunità nel mercato del lavoro.
2. Il telelavoro, costituendo una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa o della prestazione professionale, può essere riconducibile sia al lavoro tenendo conto delle possibilità insite nella società dell’informazionesubordinato che al lavoro autonomo.
3. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, per telelavoro subordinato si intende una modalità di prestazione lavorativa effettuata, effettuata per esigenze di servizio, me- diante mediante l’impiego non occasionale di strumenti telematici, da un luogo diverso e distante rispetto alla sede aziendale, a condizione che tale modalità di espletamento della presta- zione prestazione non sia richiesta dalla natura propria dell’attività svolta.
4. Nei suddetti casi il telelavoro comporta una modificazione del luogo di adempimento del- l’obbligazione dell’obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico-logistico operative riconducibili a ti- tolo titolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie: • telelavoro – Telelavoro domiciliare, nei casi in cui l’attività lavorativa viene prestata dal dipendente di xxxxx norma presso il proprio propri o domicilio; • telelavoro – Telelavoro da centri o postazioni satellite, qualora l’attività lavorativa venga prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo l’attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non costi- tuenti costituenti unità produttive autonome; • telelavoro da postazioni individuali, quando l’attività lavorativa viene prestata in luoghi diversi dalla sede aziendale.
5. L’effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessato, da formalizzare con atto scritto. La modalità di svolgimento della prestazione in telelavoro può riguardare sia la descrizione iniziale delle prestazioni del lavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente. Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale dell’attività lavorativa e qualora il datore di lavoro offra la possibilità di svolgere telelavoro, il lavoratore può accet- tare accettare o respingere tale offerta. Nell’ipotesi di impegno successivo all’assunzione, il datore di lavoro può offrire al lavoratore la possibilità di svolgere la propria prestazione in regime di telelavoro e il lavoratore può accettare o respingere tale offerta. Il rifiuto del lavoratore a tale offerta non costituisce di per sé motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. Analogamente, qualora il lavoratore richiedesse al datore di lavoro la trasformazione del rap- porto rapporto di lavoro in regime di telelavoro, quest’ultimo può accettare o rifiutare tale richiesta. Nel caso specifico di avvenuta trasformazione dell’attività lavorativa in regime di telelavoroTelelavoro, la decisione di passare al telelavoro Telelavoro è reversibile per effetto di accordo che ne prevedrà prevederà le relative modalità e tempistiche.
6. Le Fermo restando l’orario di lavoro complessivamente previsto per i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni , le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi anche attraverso mo- dalità modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando l’orario di lavoro complessivamente previsto per i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni, nonché l’obbligo per il telelavoratore di rendersi reperibile nell’arco di una fascia oraria da concordare con la Direzione Aziendale. Le parti convengono che per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono normalmente configurabili prestazioni supplementari, straordinarie e/o notturne o festive. L’eventuale lavoro straordinario deve comunque essere preventivamente richiesto e autorizzato. Qualora, per esigenze di servizio, il telelavoratore che operi fuori dal territorio comunitario venga richiamato presso la sede aziendale, l’Azienda sarà tenuta a rimborsagli le spese ef- fettivamente sostenute sia per il rientro in sede sia per il ritorno nel luogo ove il lavoratore svolge la propria attività lavorativa.
7. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’or- ganizzazione nell’organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato ai sensi del presente CCNL. A tal riguardo, si conferma che per i tele- lavoratori la sede di lavoro resta quella dove è ubicata la propria unità di appartenenza.
8. I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che ven- gono vengono forniti e fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo svi- luppo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono l’attività all’interno dei locali dell’impresa. Essi sono altresì sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori.
9. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del tele- lavoratore telelavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’azienda, favorendo, oltre al normale utilizzo degli strumenti di comunicazione aziendale le occasioni di integrazione e comunicazione diretta all’interno della struttura di appartenenza attraverso rientri periodici nell’impresa per motivi connessi allo svolgimento della prestazione, con particolare riferimento a interventi di for- mazione formazione e alla pianificazione del lavoro.
10. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti al il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell’art. 4 della Legge legge n. 300/1970 e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giorna- lieragiornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli ac- cessi accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell’azienda per motivi tecnici e di sicurezza.
11. Il datore di lavoro è responsabile della fornitura, dell’installazione e della manutenzione degli strumenti necessari ad un telelavoro svolto regolarmente, provvede alla compensa- zione compensazione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, fornisce i supporti tecnici ne- cessari necessari allo svolgimento del telelavoro.
12. Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previste per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in azienda.
13. Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed adoperati dal lavoratore per fini professionali. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all’osservanza delle norme,, in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline azien- dali,aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l’assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. Eventuali discipline di carattere applicativo, compresa la possibilità di definire periodi di sperimentazione dell’istituto, saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale.
14. Le Parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non mo- dificano modificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
15. Le parti Parti si danno atto che con il presente articolo si è data attuazione all’Accordo intercon- federale interconfederale 9 giugno Giugno 2004.
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Telelavoro. 1. Le parti Parti convengono nel considerare il telelavoro una modalità di svolgimento della pre- stazione prestazione che permette di modernizzare l’organizzazione l‟organizzazione del lavoro, lavoro realizzando un miglio- ramento miglioramento del processo produttivo delle imprese e conciliando l’attività l‟attività lavorativa delle persone con la vita sociale e familiare, anche con riferimento al miglioramento delle con- dizioni condizioni territoriali, ambientali e di mobilità, offrendo ai lavoratori loro maggiore autonomia nel- l’assolvimento nell‟assolvimento dei compiti affidati. In tale ambito saranno considerati progetti che prevedano anche il coinvolgimento dei „mobility manager‟. Le parti Parti convengono altresì di incoraggiare che, tenendo conto delle possibilità insite nella Società dell‟informazione, si incoraggerà tale nuova forma di lavoro per coniugare flessi- bilità flessibilità e sicurezza, sicurezza con l’obiettivo l‟obiettivo di offrire anche alle persone disabili più ampie opportunità nel mercato del lavoro.
2. Il telelavoro, costituendo una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa o della prestazione professionale, può essere riconducibile sia al lavoro tenendo conto delle possibilità insite nella società dell’informazionesubordinato che al lavoro autonomo.
3. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, per telelavoro subordinato si intende una modalità di prestazione lavorativa effettuata, effettuata per esigenze di servizio, me- diante l’impiego mediante l‟impiego non occasionale di strumenti telematici, da un luogo diverso e distante rispetto alla sede aziendale, a condizione che tale modalità di espletamento della presta- zione prestazione non sia richiesta dalla natura propria dell’attività dell‟attività svolta.
4. Nei suddetti casi il telelavoro comporta una modificazione del luogo di adempimento del- l’obbligazione dell‟obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico-operative riconducibili a ti- tolo titolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie: • :
a) telelavoro domiciliare, nei casi in cui l’attività l‟attività lavorativa viene prestata dal dipendente di xxxxx norma presso il proprio domicilio; • ;
b) telelavoro da centri o postazioni satellite, qualora l’attività l‟attività lavorativa venga prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo l’attività l‟attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non costi- tuenti costituenti unità produttive autonome; • telelavoro da postazioni individuali, quando l’attività lavorativa viene prestata in luoghi diversi dalla sede aziendale.
5. L’effettuazione L‟effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessato, da formalizzare con atto scritto. La modalità di svolgimento della prestazione in telelavoro può riguardare sia la descrizione iniziale delle prestazioni del lavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente. Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale dell’attività della attività lavorativa e qualora il datore di lavoro offra la possibilità di svolgere telelavoro, il lavoratore può accet- tare accettare o respingere tale offerta. Nell‟ipotesi di impegno successivo all‟assunzione, il datore di lavoro può offrire al lavoratore la possibilità di svolgere la propria prestazione in regime di telelavoro e il lavoratore può accettare o respingere tale offerta. Il rifiuto del lavoratore a tale offerta non costituisce di per sé motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. Analogamente, qualora il lavoratore richiedesse al datore di lavoro la trasformazione del rap- porto rapporto di lavoro in regime di telelavoro, quest’ultimo quest‟ultimo può accettare o rifiutare tale richiesta. Nel caso specifico di avvenuta trasformazione dell’attività dell‟attività lavorativa in regime di telelavoro, la decisione di passare al telelavoro è reversibile per effetto di accordo che ne prevedrà prevederà le relative modalità e tempistiche.
6. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi anche attraverso mo- dalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo Fermo restando l’orario l‟orario di lavoro complessivamente previsto per i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni, nonché l’obbligo per il telelavoratore le obbligazioni connesse al rapporto di rendersi reperibile nell’arco di una fascia oraria da concordare con la Direzione Aziendale. Le parti convengono che per effetto lavoro potranno svilupparsi anche attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della distribuzione discrezionale del tempo di lavoroprestazione lavorativa nell‟arco della giornata, non sono normalmente configurabili prestazioni supplementari, straordinarie e/o notturne o festive. L’eventuale lavoro straordinario deve comunque essere preventivamente richiesto e autorizzato. Qualora, per esigenze di servizio, il telelavoratore che operi fuori dal territorio comunitario venga richiamato presso la sede aziendale, l’Azienda sarà tenuta a rimborsagli le spese ef- fettivamente sostenute sia per il rientro in sede sia per il ritorno nel luogo ove il lavoratore svolge la propria attività lavorativacome durata giornaliera della stessa.
7. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento sull‟inserimento del lavoratore nell’or- ganizzazione nell‟organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato ai sensi del presente CCNL. A tal riguardo, si conferma che per i tele- lavoratori la sede di lavoro resta quella dove è ubicata la propria unità di appartenenzaContratto.
8. I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che ven- gono vengono forniti e fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo svi- luppo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono l’attività all’interno l‟attività all‟interno dei locali dell’impresadell‟impresa. Essi sono altresì sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori.
9. Il datore di lavoro garantisce l’adozione l‟adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento l‟isolamento del tele- lavoratore telelavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’aziendadell‟azienda, favorendo, oltre al normale utilizzo degli strumenti di comunicazione aziendale aziendale, le occasioni di integrazione e comunicazione diretta all’interno all‟interno della struttura di appartenenza attraverso rientri periodici nell’impresa nell‟impresa per motivi connessi allo svolgimento della prestazione, con particolare riferimento a interventi di for- mazione formazione e alla pianificazione del lavoro.
10. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti al il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell’artdell‟art. 4 della Legge n. 300/1970 300/70 e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giorna- lieragiornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli ac- cessi accessi di organi Organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell’azienda dell‟azienda per motivi tecnici e di sicurezza.
11. Il datore di lavoro è responsabile della fornitura, dell’installazione dell‟installazione e della manutenzione degli strumenti necessari ad a un telelavoro svolto regolarmente, provvede alla compensa- zione compensazione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, fornisce i supporti tecnici ne- cessari necessari allo svolgimento del telelavoro.
12. Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previste per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in azienda.
13. Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed e adoperati dal lavoratore per fini professionali. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all’osservanza all‟osservanza delle norme,, in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline azien- dali,aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l’assoluta l‟assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. Eventuali discipline di carattere applicativo, compresa la possibilità di definire periodi di sperimentazione dell’istituto, saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale.
14. Le Parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non mo- dificano modificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
15. Le parti si danno atto che con il presente articolo si è data attuazione all’Accordo intercon- federale 9 giugno 2004all‟Accordo Interconfederale 9.6.2004.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Telelavoro. Le parti convengono Parti concordano nel considerare il telelavoro una innovativa modalità della prestazione finalizzata a realizzare le esigenze di flessibilità organizzativa e di produttività dell’Azienda coniugandole con quelle dei lavoratori. Il telelavoro, nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, costituisce una forma di svolgimento della pre- stazione che permette di modernizzare l’organizzazione del lavoro, realizzando un miglio- ramento del processo produttivo delle imprese e conciliando l’attività lavorativa delle persone con la vita sociale e familiare, anche con riferimento al miglioramento delle con- dizioni territoriali, ambientali e di mobilità, offrendo ai lavoratori maggiore autonomia nel- l’assolvimento dei compiti affidati. Le parti convengono altresì di incoraggiare tale nuova forma di lavoro per coniugare flessi- bilità e sicurezza, con l’obiettivo di offrire anche alle persone disabili più ampie opportunità nel mercato del lavoro tenendo conto delle possibilità insite nella società dell’informazione. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, per telelavoro subordinato si intende una modalità di prestazione lavorativa effettuata, per esigenze di servizio, me- diante l’impiego non occasionale attraverso il prevalente utilizzo di strumenti telematici, telematici da un luogo diverso e distante rispetto alla sede aziendale, a condizione che tale modalità di espletamento della presta- zione non sia richiesta dalla natura propria dell’attività svolta. Nei suddetti casi il Il telelavoro comporta determina una modificazione del luogo di adempimento del- l’obbligazione della prestazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico-operative riconducibili a ti- tolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie: • telelavoro ▪ Telelavoro domiciliare, nei casi in cui l’attività lavorativa viene prestata dal dipendente di xxxxx presso il proprio domicilio; • telelavoro ▪ Telelavoro da centri o postazioni satelliteremoto, qualora nei casi in cui l’attività lavorativa venga viene prestata da remoto rispetto alla in ambienti organizzativi e logistici distanti dalla sede aziendale cui fa capo l’attività medesima in termini gerarchici e sostanziali; ▪ Telelavoro mobile, nei casi in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni cui l’attività viene resa prevalentemente all’esterno della struttura aziendale di telelavoro e non costi- tuenti unità produttive autonome; • telelavoro da postazioni individualiappartenenza, quando l’attività lavorativa viene prestata in luoghi diversi dalla sede aziendaleattraverso l’utilizzo di strumenti informatici collegati con la struttura stessa. L’effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessato, da formalizzare con atto scritto. La Le differenti modalità di svolgimento della prestazione in telelavoro può riguardare sia la descrizione iniziale delle prestazioni del lavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente. Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale esecuzione dell’attività lavorativa e qualora il datore di lavoro offra la possibilità di svolgere telelavoro, il lavoratore può accet- tare o respingere tale offerta. Il rifiuto del lavoratore non costituisce di per sé motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. Analogamente, qualora il lavoratore richiedesse al datore di lavoro la trasformazione del rap- porto di lavoro in regime di telelavoro, quest’ultimo può accettare o rifiutare tale richiesta. Nel caso specifico di avvenuta trasformazione dell’attività lavorativa in regime di telelavoro, la decisione di passare al telelavoro è reversibile per effetto di accordo che ne prevedrà le relative modalità e tempistiche. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi anche attraverso mo- dalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando l’orario di lavoro complessivamente previsto per i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni, nonché l’obbligo per il telelavoratore di rendersi reperibile nell’arco di una fascia oraria da concordare con la Direzione Aziendale. Le parti convengono che per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono normalmente configurabili prestazioni supplementari, straordinarie e/o notturne o festive. L’eventuale lavoro straordinario deve comunque essere preventivamente richiesto e autorizzato. Qualora, per esigenze di servizio, il telelavoratore che operi fuori dal territorio comunitario venga richiamato presso la sede aziendale, l’Azienda sarà tenuta a rimborsagli le spese ef- fettivamente sostenute sia per il rientro in sede sia per il ritorno nel luogo ove il lavoratore svolge la propria attività lavorativa. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’or- ganizzazione nell’organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, subordinato così come disciplinato ai sensi del dal presente CCNL. A tal riguardo, si conferma che per i tele- lavoratori la sede Ad ogni effetto del rapporto di lavoro resta quella dove è ubicata sarà garantita ogni opportunità di crescita e sviluppo professionale, anche attraverso la propria unità valorizzazione dei principi di appartenenzaautonomia e responsabilità connessi alla particolarità della tipologia di prestazione. I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici Le ordinarie funzioni gerarchiche inerenti il rapporto di lavoro che ven- gono forniti potranno essere espletate in via telematica e fruiscono delle medesime opportunità nel pieno rispetto dell’art. 4 della Legge n. 300/1970, anche con riferimento al raggiungimento degli obiettivi quantitativi e/o qualitativi correlati alla prestazione lavorativa resa. L’attività di accesso alla formazione e allo svi- luppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono l’attività all’interno dei locali dell’impresa. Essi sono altresì sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del tele- lavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’azienda, favorendo, oltre al normale utilizzo degli strumenti di comunicazione aziendale le occasioni di integrazione e comunicazione diretta all’interno della struttura di appartenenza attraverso telelavoro potrà prevedere rientri periodici nell’impresa in Azienda per motivi connessi allo svolgimento della prestazione, con particolare riferimento a interventi di for- mazione e formazione, alla pianificazione del lavoro, ed alle ulteriori occasioni di integrazione e comunicazione diretta all’interno della struttura di appartenenza. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti al rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell’art. 4 della Legge n. 300/1970 e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giorna- liera/settimanale. Nel caso Ai dipendenti che svolgono prestazioni di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli ac- cessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell’azienda per motivi tecnici e di sicurezza. Il datore di lavoro è responsabile della fornitura, dell’installazione e della manutenzione degli strumenti necessari ad un telelavoro svolto regolarmente, provvede alla compensa- zione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, fornisce i supporti tecnici ne- cessari allo svolgimento del telelavoro. Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previste per i lavoratori che svolgono attività lavorativa operano in aziendaAzienda. Il datore di lavoro ha dipendente è tenuto a prestare la responsabilità di adottare misure appropriate atte sua attività con diligenza e riservatezza, a garantire la protezione dei dati utilizzati ed adoperati dal lavoratore per fini professionali. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all’osservanza delle norme,in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline azien- dali,adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l’assoluta segretezza delle custodire il segreto su tutte le informazioni aziendali rese disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitiglie ad attenersi alle istruzioni ricevute dall’Azienda per l’esecuzione del lavoro. Eventuali discipline In nessun caso il dipendente può eseguire, sulla postazione in dotazione, lavoro per conto proprio e/o per conto terzi. Nel caso di carattere applicativotelelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire l’accesso a organi istituzionali esterni e a rappresentanti dell’Azienda, compresa nel rispetto della normativa vigente in merito alla riservatezza ed alla inviolabilità del proprio domicilio. Al dipendente sarà assicurata la possibilità formazione specifica prevista per il profilo professionale di definire periodi appartenenza. Saranno inoltre assicurati interventi formativi e di sperimentazione dell’istituto, saranno oggetto comunicazione connessi alla particolarità della tipologia di esame congiunto a livello aziendaleprestazione. Le Parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non mo- dificano modificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Le parti In relazione all’introduzione dell’istituto, che nella prima fase di attuazione avrà carattere sperimentale, si danno atto conviene che le modalità di regolamentazione della prestazione di lavoro connesse all’attuazione di progetti di telelavoro ed alle figure professionali interessate saranno oggetto di definizione tra le Parti. Sin dall’avvio del primo progetto sarà costituito un Osservatorio Paritetico con il presente articolo si è data attuazione all’Accordo intercon- federale 9 giugno 2004compito di monitorare e valutare i risultati dei progetti applicati al termine della fase di sperimentazione degli stessi, anche al fine di verificarne gli effetti sulle condizioni personali e professionali del lavoratore. I risultati dei lavori dell’Osservatorio Paritetico saranno oggetto di confronto tra le Parti, che valuteranno eventuali interventi di adeguamento dell’istituto.
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Telelavoro. Le parti convengono nel considerare il telelavoro una modalità di svolgimento della pre- stazione prestazione che permette di modernizzare l’organizzazione del lavoro, lavoro realizzando un miglio- ramento miglioramento del processo produttivo delle imprese e conciliando l’attività lavorativa la- vorativa delle persone con la vita sociale e familiare, anche con riferimento al miglioramento mi- glioramento delle con- dizioni condizioni territoriali, ambientali e di mobilità, offrendo ai lavoratori loro maggiore autonomia nel- l’assolvimento nell’assolvimento dei compiti affidati. In tale ambito saranno considerati progetti che prevedano anche il coinvolgimento dei mobility manager. Le parti convengono altresì di incoraggiare che, tenendo conto delle possibilità insite nella società dell’informazione, si incoraggerà tale nuova forma di lavoro per coniugare flessi- bilità flessibilità e sicurezza, sicurezza con l’obiettivo di offrire anche alle persone disabili più ampie opportunità nel mercato del lavoro tenendo conto delle possibilità insite nella società dell’informazionelavoro. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, per telelavoro subordinato subor- dinato si intende una modalità di prestazione lavorativa effettuata, effettuata per esigenze di servizio, me- diante mediante l’impiego non occasionale di strumenti telematici, da un luogo diverso di- verso e distante rispetto alla sede aziendale, a condizione che tale modalità di espletamento esple- tamento della presta- zione prestazione non sia richiesta dalla natura propria dell’attività svolta. Nei suddetti casi il telelavoro comporta una modificazione del luogo di adempimento del- l’obbligazione dell’obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico-operative riconducibili ricon- ducibili a ti- tolo titolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie: • telelavoro domiciliare, nei casi in cui l’attività lavorativa viene prestata dal dipendente dipen- dente di xxxxx norma presso il proprio domicilio; • telelavoro da centri o postazioni satellite, qualora l’attività lavorativa venga prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo l’attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non costi- tuenti costituenti unità produttive autonome; • telelavoro da postazioni individuali, quando l’attività lavorativa viene prestata in luoghi diversi dalla sede aziendale. L’effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro consegue ad una scelta volontaria volon- taria del datore di lavoro e del lavoratore interessato, da formalizzare con atto scritto. La modalità di svolgimento della prestazione in Il telelavoro può riguardare sia la essere inserito nella descrizione iniziale delle prestazioni del lavoratore lavo- ratore ovvero scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente. Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale dell’attività lavorativa lavora- tiva e qualora il datore di lavoro offra la possibilità di svolgere telelavoro, il lavoratore può accet- tare accettare o respingere tale offerta. Il rifiuto del lavoratore a tale offerta non costituisce di per sé motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. Analogamente, qualora il lavoratore richiedesse al datore di lavoro la trasformazione del rap- porto rapporto di lavoro in regime di telelavoro, quest’ultimo può accettare o rifiutare tale richiesta. Nel caso specifico di avvenuta trasformazione dell’attività lavorativa in regime di telelavorote- lelavoro, la decisione di passare al telelavoro è reversibile per effetto di accordo che ne prevedrà le relative modalità e tempistiche. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi anche attraverso mo- dalità modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando l’orario di lavoro complessivamente previsto per i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni, nonché l’obbligo per il telelavoratore di rendersi reperibile repe- ribile nell’arco di una fascia oraria da concordare con la Direzione Aziendale. Le parti convengono che per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono normalmente configurabili prestazioni supplementari, straordinarie e/o notturne o festive. L’eventuale lavoro straordinario deve comunque essere preventivamente pre- ventivamente richiesto e autorizzato. Qualora, per esigenze di servizio, il telelavoratore che operi fuori dal territorio comunitario comu- nitario venga richiamato presso la sede aziendale, l’Azienda l’azienda sarà tenuta a rimborsagli le spese ef- fettivamente effettivamente sostenute sia per il rientro in sede sia per il ritorno nel luogo ove il lavoratore svolge la propria attività lavorativa. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’or- ganizzazione nell’organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato ai sensi del presente CCNL. A tal riguardo, si conferma che per i tele- lavoratori telelavoratori la sede di lavoro resta quella dove è ubicata la propria pro- pria unità di appartenenza. I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che ven- gono vengono forniti e fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione forma- zione e allo svi- luppo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono l’attività all’interno dei locali dell’impresa. Essi sono altresì sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del tele- lavoratore telelavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’azienda, favorendo, oltre al normale utilizzo degli strumenti di comunicazione aziendale aziendale, le occasioni di integrazione e comunicazione diretta all’interno della struttura di appartenenza attraverso rientri periodici nell’impresa per motivi connessi allo svolgimento della prestazione, con particolare riferimento a interventi di for- mazione formazione e alla pianificazione del lavoro. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti al rapporto di lavoro subordinato subor- dinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell’art. 4 della Legge n. 300/1970 e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giorna- lierapre- stazione giornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli ac- cessi accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell’azienda per motivi tecnici e di sicurezza. Il datore di lavoro è responsabile della fornitura, dell’installazione e della manutenzione manuten- zione degli strumenti necessari ad un telelavoro svolto regolarmente, provvede alla compensa- zione compensazione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, fornisce i supporti tecnici ne- cessari necessari allo svolgimento del telelavoro. Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi luo- ghi di lavoro previste per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in azienda. Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed adoperati dal lavoratore per fini professionali. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all’osservanza delle norme,, in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline azien- dali,aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l’assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. Eventuali discipline di carattere applicativo, compresa la possibilità di definire periodi pe- riodi di sperimentazione dell’istituto, saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale. Le Parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non mo- dificano modificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Le parti si danno atto che con il presente articolo si è data attuazione all’Accordo intercon- federale interconfederale 9 giugno 2004.
Appears in 1 contract
Telelavoro. Le parti convengono nel considerare il telelavoro una modalità di svolgimento della pre- stazione prestazione che permette di modernizzare l’organizzazione del lavoro, lavoro realizzando un miglio- ramento miglioramento del processo produttivo delle imprese e conciliando l’attività lavorativa delle persone con la vita sociale e familiare, anche con riferimento al miglioramento delle con- dizioni condizioni territoriali, ambientali e di mobilità, offrendo ai lavoratori loro maggiore autonomia nel- l’assolvimento nell’assolvimento dei compiti affidati. In tale ambito saranno considerati progetti che prevedano anche il coinvolgimento dei mobility manager. Le parti convengono altresì di incoraggiare che tenendo conto delle possibilità insite nella società del- l’informazione, si incoraggerà tale nuova forma di lavoro per coniugare flessi- bilità flessibilità e sicurezza, sicurezza con l’obiettivo di offrire anche alle persone disabili più ampie opportunità nel mercato del lavoro tenendo conto delle possibilità insite nella società dell’informazionelavoro. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, per telelavoro subordinato subordina- to si intende una modalità di prestazione lavorativa effettuata, effettuata per esigenze di servizio, me- diante mediante l’impiego non occasionale di strumenti telematici, da un luogo diverso e distante di- stante rispetto alla sede aziendale, a condizione che tale modalità di espletamento della presta- zione prestazione non sia richiesta dalla natura propria dell’attività svolta. Nei suddetti casi il telelavoro comporta una modificazione del luogo di adempimento del- l’obbligazione dell’obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico-operative riconducibili a ti- tolo titolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie: • telelavoro domiciliare, nei casi in cui l’attività lavorativa viene prestata dal dipendente di xxxxx presso il proprio domicilio; • telelavoro da centri o postazioni satellite, qualora l’attività lavorativa venga prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo l’attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non costi- tuenti costituenti unità produttive autonome; • telelavoro da postazioni individuali, quando l’attività lavorativa viene prestata in luoghi luo- ghi diversi dalla sede aziendale. L’effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessato, da formalizzare con atto scritto. La modalità di svolgimento della prestazione in Il telelavoro può riguardare sia la essere inserito nella descrizione iniziale delle prestazioni del lavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente. Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale dell’attività lavorativa e qualora il datore di lavoro offra la possibilità di svolgere telelavorotelavoro, il lavoratore può accet- tare ac- cettare o respingere tale offerta. Il rifiuto del lavoratore a tale offerta non costituisce di per sé motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. Analogamente, qualora il lavoratore richiedesse al datore di lavoro la trasformazione del rap- porto rapporto di lavoro in regime di telelavoro, quest’ultimo può accettare o rifiutare tale richiesta. Nel caso specifico di avvenuta trasformazione dell’attività lavorativa in regime di telelavorotele- lavoro, la decisione di passare al telelavoro è reversibile per effetto di accordo che ne prevedrà prevederà le relative modalità e tempistiche. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi anche attraverso mo- dalità modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa la- vorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando l’orario di lavoro complessivamente previsto per i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni, nonché l’obbligo per il telelavoratore di rendersi reperibile nell’arco di una fascia oraria da concordare con la Direzione Aziendale. Le parti convengono che per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavorola- voro, non sono normalmente configurabili prestazioni supplementari, straordinarie e/o notturne o festive. L’eventuale lavoro straordinario deve comunque essere preventivamente preventiva- mente richiesto e autorizzato. Qualora, per esigenze di servizio, il telelavoratore che operi fuori dal territorio comunitario comuni- tario venga richiamato presso la sede aziendale, l’Azienda sarà tenuta a rimborsagli le spese ef- fettivamente effettivamente sostenute sia per il rientro in sede sia per il ritorno nel luogo ove il lavoratore svolge la propria attività lavorativa. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’or- ganizzazione nell’organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinatosu- bordinato, così come disciplinato ai sensi del presente CCNL. A tal riguardo, si conferma che per i tele- lavoratori la sede di lavoro resta quella dove è ubicata la propria unità di appartenenza. I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che ven- gono vengono forniti e fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo svi- luppo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono l’attività all’interno dei locali dell’impresa. Essi sono altresì sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del tele- lavoratore telelavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’azienda, favorendo, oltre al normale utilizzo degli strumenti di comunicazione aziendale le occasioni di integrazione e comunicazione comunicazio- ne diretta all’interno della struttura di appartenenza attraverso rientri periodici nell’impresa nell’im- presa per motivi connessi allo svolgimento della prestazione, con particolare riferimento a interventi di for- mazione formazione e alla pianificazione del lavoro. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti al rapporto di lavoro subordinato subordi- nato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell’art. 4 della Legge n. 300/1970 e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giorna- lierapre- stazione giornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli ac- cessi accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell’azienda per motivi tecnici e di sicurezza. Il datore di dei lavoro è responsabile della fornitura, dell’installazione e della manutenzione degli strumenti necessari ad un telelavoro svolto regolarmente, provvede alla compensa- zione compen- sazione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, fornisce i supporti tecnici ne- cessari necessari allo svolgimento del telelavoro. Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previste per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in azienda. Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed adoperati dal lavoratore per fini professionali. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all’osservanza delle norme,, in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline azien- dali,aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l’assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento svolgi- mento dei compiti attribuitigli. Eventuali discipline di carattere applicativo, compresa la possibilità di definire periodi di sperimentazione dell’istituto, saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale. Le Parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non mo- dificano modificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Le parti si danno atto che con il presente articolo si è data attuazione all’Accordo intercon- federale inter- confederale 9 giugno 2004.
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Telelavoro. Le parti convengono nel considerare il 33.1 Il telelavoro costituisce una modalità forma di organizzazione e/o di svolgimento della pre- stazione che permette di modernizzare l’organizzazione del lavoro, realizzando un miglio- ramento del processo produttivo delle imprese e conciliando l’attività lavorativa delle persone con la vita sociale e familiare, anche con riferimento al miglioramento delle con- dizioni territoriali, ambientali e di mobilità, offrendo ai lavoratori maggiore autonomia nel- l’assolvimento dei compiti affidati. Le parti convengono altresì di incoraggiare tale nuova forma di lavoro per coniugare flessi- bilità e sicurezza, con l’obiettivo di offrire anche alle persone disabili più ampie opportunità nel mercato del lavoro tenendo conto che si avvale delle possibilità insite nella società dell’informazionetecnologie dell'informazione nell'ambito di un
33.2 Il telelavoratore è colui che svolge telelavoro nel senso precedentemente definito. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, per telelavoro subordinato si intende una modalità di prestazione lavorativa effettuata, per esigenze di servizio, me- diante l’impiego non occasionale di strumenti telematici, da un luogo diverso e distante rispetto alla sede aziendale, a condizione che tale modalità di espletamento della presta- zione non sia richiesta dalla natura propria dell’attività svolta. Nei suddetti casi il telelavoro comporta una modificazione del luogo di adempimento del- l’obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico-operative riconducibili a ti- tolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie: • telelavoro domiciliare, nei casi in cui l’attività lavorativa viene prestata dal dipendente di xxxxx presso il proprio domicilio; • telelavoro da centri o postazioni satellite, qualora l’attività lavorativa venga prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo l’attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non costi- tuenti unità produttive autonome; • telelavoro da postazioni individuali, quando l’attività lavorativa viene prestata in luoghi diversi dalla sede aziendale. L’effettuazione di prestazione lavorativa in Il telelavoro consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessato, da formalizzare con atto scrittointeressati. La modalità di svolgimento della prestazione in telelavoro Esso può riguardare sia la essere inserito nella descrizione iniziale delle prestazioni del lavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente.
33.3 In entrambi i casi il datore di lavoro provvede a fornire al telelavoratore le relative informazioni scritte, conformemente alla direttiva 91/533/CEE, ivi incluse le informazioni relative alla descrizione della prestazione lavorativa. In ogni caso, il lavoratore deve essere informato per iscritto delle specifiche modalità di effettuazione della prestazione e di contatto con l’azienda, quali: distribuzione dell’orario giornaliero e settimanale di lavoro; modalità di rilevazione dello stesso; fasce orarie di connessione con l’azienda; orari in cui il telelavoratore deve eventualmente rendersi disponibile per recarsi in azienda; durata del telelavoro; verifiche periodiche di permanenza nelle condizioni oggettive per consentire la prosecuzione del telelavoro; unità produttiva cui il telelavoratore è assegnato; indicazione del suo superiore diretto o delle altre persone alle quali il telelavoratore può rivolgersi per questioni di natura professionale o personale, nonché le modalità cui fare riferimento.
33.4 Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale dell’attività lavorativa e qualora il datore di lavoro offra la possibilità di svolgere telelavoro, il lavoratore può accet- tare potrà accettare o respingere tale offerta. Qualora il lavoratore esprimesse il desiderio di voler lavorare come telelavoratore, l’imprenditore può accettare o rifiutare la richiesta. Nell’ipotesi in cui il numero di lavoratori che faccia richiesta di accedere a tale modalità lavorativa superi la percentuale di cui all’art. 36, i criteri di preferenza saranno individuati in sede di contrattazione integrativa.
33.5 Il passaggio al telelavoro, considerato che implica unicamente l’adozione di una diversa modalità di svolgimento del lavoro, non incide, di per sé, sullo status del telelavoratore. Il rifiuto del lavoratore di optare per il telelavoro non costituisce costituisce, di per sé sé, motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. Analogamente, qualora il lavoratore richiedesse al datore né di modifica delle condizioni del rapporto di lavoro la trasformazione del rap- porto di lavoro in regime di telelavoro, quest’ultimo può accettare o rifiutare tale richiesta. Nel caso specifico di avvenuta trasformazione dell’attività lavorativa in regime di telelavorolavoratore medesimo.
33.6 Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale della prestazione lavorativa, la decisione di passare al telelavoro è reversibile per
33.7 Per quanto attiene alle condizioni di lavoro, il telelavoratore fruisce dei medesimi diritti, garantiti dalla legislazione e dal contratto collettivo applicato, previsti per effetto un lavoratore comparabile che svolge attività nei locali dell'impresa. In particolare, il datore di accordo lavoro è tenuta organizzare e garantire flussi informatici di informazioni e comunicazioni aziendali, in particolare, garantendo, nel proprio sito internet, una “bacheca elettronica”.
33.8 Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate, in particolare per quel che ne prevedrà riguarda il software, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore per fini professionali.
33.9 Il datore di lavoro provvede ad informare il telelavoratore in ordine a tutte le norme di legge e regole aziendali applicabili relative modalità al/a protezione dei dati.
33.10 Il telelavoratore è responsabile del rispetto di tali norme e tempisticheregole.
33.11 Il datore di lavoro provvede ad informare il lavoratore, in particolare, in merito ad ogni eventuale restrizione riguardante l'uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici, quali internet ed alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione, come stabilito dalla contrattazione collettiva.
33.12 Il datore di lavoro rispetta il diritto alla riservatezza del telelavoratore.
33.13 L'eventuale installazione di qualsiasi strumento di controllo deve risultare proporzionata all'obiettivo perseguito e deve essere effettuata nel rispetto del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 di recepimento della direttiva 90/270/CEE relativa ai videoterminali.
33.14 Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e responsabilità deve essere chiaramente definita prima dell'inizio del telelavoro in conformità a quanto previsto dalla legge, così come ogni questione in materia di costi, tenuto conto di quanto in tal senso previsto dal successivo comma.
33.15 Le apparecchiature necessarie per la realizzazione delle sperimentazioni sono fornite dalla amministrazione e concesse in comodato d'uso ai lavoratori che rendono la prestazione lavorativa dalla propria abitazione. Sono inoltre a carico del datore di lavoro: l'attivazione delle apparecchiature, le necessarie spese energetiche e gli ulteriori adempimenti necessari per il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. Le obbligazioni connesse al rapporto interruzioni del circuito telematico
33.16 In caso di guasto o malfunzionamento degli strumenti di lavoro potranno svilupparsi anche attraverso mo- dalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando l’orario il telelavoratore dovrà dame immediato avviso alle strutture aziendali competenti.
33.17 Il telelavoratore avrà debita cura degli strumenti di lavoro complessivamente previsto per i lavoratori adibiti in azienda affidatigli e non raccoglierà né diffonderà materiale illegale xxx xxxxxxxx.
00.00 Il datore di lavoro è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore, conformemente alla direttiva 89/391/CEE, oltre che alle stesse mansionidirettive particolari come recepite, nonché l’obbligo per alla legislazione nazionale.
33.19 Il datore di lavoro informa il telelavoratore delle politiche aziendali in materia di rendersi reperibile nell’arco salute e di una fascia oraria da concordare con sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine all'esposizione al video. Il tele lavoratore applica correttamente le direttive aziendali di sicurezza.
33.20 AI fine di verificare la Direzione Aziendalecorretta applicazione della disciplina applicabile in materia di salute e sicurezza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e/o le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il telelavoro, nei limiti della normativa vigente. Le parti convengono che per effetto Ove il telelavoratore svolga la propria attività nel proprio domicilio, tale accesso è subordinato a preavviso ed al suo consenso, nei limiti della distribuzione discrezionale normativa vigente. Il telelavoratore può chiedere ispezioni.
33.21 Nell'ambito della legislazione vigente e delle direttive aziendali, il telelavoratore gestisce l'organizzazione del proprio tempo di lavoro, non sono normalmente configurabili prestazioni supplementari, straordinarie e/o notturne o festive. L’eventuale lavoro straordinario deve comunque essere preventivamente richiesto e autorizzato. Qualora, per esigenze di servizio, il telelavoratore che operi fuori dal territorio comunitario venga richiamato presso la sede aziendale, l’Azienda sarà tenuta a rimborsagli le spese ef- fettivamente sostenute sia per il rientro in sede sia per il ritorno nel luogo ove il lavoratore svolge la propria attività lavorativa. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’or- ganizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto .
33.22 Il carico di lavoro subordinato, così come disciplinato ai sensi ed i livelli di prestazione del presente CCNL. A tal riguardo, si conferma telelavoratore devono essere equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che per i tele- lavoratori la sede svolgono attività nei locali dell'impresa.
33.23 Il datore di lavoro resta quella dove è ubicata la propria unità garantisce l'adozione di appartenenza. misure dirette a prevenire l'isolamento del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori dell'azienda, come l'opportunità di incontrarsi regolarmente con i colleghi e di accedere alle informazioni dell'azienda.
33.24 I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che ven- gono forniti e fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo svi- luppo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono l’attività all’interno dei attività nei locali dell’impresa. Essi dell'impresa e sono altresì sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori. Il datore .
33.25 Oltre alla normale formazione offerta a tutti i lavoratori, i telelavoratori ricevono una formazione specifica,mirata sugli strumenti tecnici di lavoro garantisce l’adozione di
33.26 I telelavoratori hanno gli stessi diritti collettivi dei lavoratori che operano all'interno dell'azienda. Non deve essere ostacolata la comunicazione con i rappresentanti dei lavoratori.
33.27 Si applicano le stesse condizioni di misure dirette a prevenire l’isolamento del tele- lavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’azienda, favorendo, oltre al normale utilizzo degli strumenti di comunicazione aziendale le occasioni di integrazione e comunicazione diretta all’interno della struttura di appartenenza attraverso rientri periodici nell’impresa per motivi connessi allo svolgimento della prestazione, con particolare riferimento a interventi di for- mazione e alla pianificazione del lavoro. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti al rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell’art. 4 della Legge n. 300/1970 e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giorna- liera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli ac- cessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell’azienda per motivi tecnici partecipazione e di sicurezzaeleggibilità alle elezioni per le istanze rappresentative dei lavoratori dove queste sono previste.
33.28 I telelavoratori sono inclusi nel calcolo per determinare le soglie per gli organismi di rappresentanza dei lavoratori conformemente alla legislazione.
33.29 I rappresentanti dei lavoratori sono informati e consultati in merito all'introduzione del telelavoro conformemente alla legislazione nazionale, alle direttive europee come recepite.
33.30 L’applicazione dell’istituto è rimessa alla sola ed esclusiva volontà delle parti; sono nulli, pertanto, automatismi o vincoli che ne rendano possibili la concessione o l’imposizione obbligatoria. Il datore di lavoro è responsabile della fornitura, dell’installazione e della manutenzione degli strumenti necessari ad un telelavoro svolto regolarmente, provvede alla compensa- zione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, fornisce i supporti tecnici ne- cessari allo svolgimento del telelavoro. Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previste per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in azienda. Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed adoperati dal lavoratore per fini professionali. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all’osservanza delle norme,in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline azien- dali,adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l’assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. Eventuali discipline di carattere applicativo, compresa la possibilità di definire periodi di sperimentazione dell’istituto, saranno oggetto di esame congiunto Con periodicità semestrale a livello aziendaleaziendale saranno fornite agli attori di parte sindacale di cui all’art. Le Parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non mo- dificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Le parti si danno atto che con il presente articolo si è data attuazione all’Accordo intercon- federale 9 giugno 200413 del CCNL.
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Telelavoro. Le parti convengono nel considerare il telelavoro una modalità di svolgimento della pre- stazione prestazione che permette di modernizzare l’organizzazione del lavoro, realizzando un miglio- ramento miglioramento del processo produttivo delle imprese e conciliando l’attività lavorativa delle persone con la vita sociale e familiare, anche con riferimento al miglioramento delle con- dizioni condizioni territoriali, ambientali e di mobilità, offrendo ai lavoratori maggiore autonomia nel- l’assolvimento nell’assolvimento dei compiti affidati. Le parti convengono altresì di incoraggiare tale nuova forma di lavoro per coniugare flessi- bilità flessibilità e sicurezza, con l’obiettivo di offrire anche alle persone disabili più ampie opportunità nel mercato del lavoro tenendo conto delle possibilità insite nella società dell’informazione. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, per telelavoro subordinato si intende una modalità di prestazione lavorativa effettuata, per esigenze di servizio, me- diante mediante l’impiego non occasionale di strumenti telematici, da un luogo diverso e distante rispetto alla sede aziendale, a condizione che tale modalità di espletamento della presta- zione prestazione non sia richiesta dalla natura propria dell’attività svolta. Nei suddetti casi il telelavoro comporta una modificazione del luogo di adempimento del- l’obbligazione dell’obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico-operative riconducibili a ti- tolo titolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie: • telelavoro domiciliare, nei casi in cui l’attività lavorativa viene prestata dal dipendente di xxxxx presso il proprio domicilio; • telelavoro da centri o postazioni satellite, qualora l’attività lavorativa venga prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo l’attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non costi- tuenti costituenti unità produttive autonome; • telelavoro da postazioni individuali, quando l’attività lavorativa viene prestata in luoghi diversi dalla sede aziendale. L’effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessato, da formalizzare con atto scritto. La modalità di svolgimento della prestazione in telelavoro può riguardare sia la descrizione iniziale delle prestazioni del lavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente. Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale dell’attività lavorativa e qualora il datore di lavoro offra la possibilità di svolgere telelavoro, il lavoratore può accet- tare accettare o respingere tale offerta. Il rifiuto del lavoratore non costituisce di per sé motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. Analogamente, qualora il lavoratore richiedesse al datore di lavoro la trasformazione del rap- porto rapporto di lavoro in regime di telelavoro, quest’ultimo può accettare o rifiutare tale richiesta. Nel caso specifico di avvenuta trasformazione dell’attività lavorativa in regime di telelavoro, la decisione di passare al telelavoro è reversibile per effetto di accordo che ne prevedrà le relative modalità e tempistiche. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi anche attraverso mo- dalità modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando l’orario di lavoro complessivamente previsto per i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni, nonché l’obbligo per il telelavoratore di rendersi reperibile nell’arco di una fascia oraria da concordare con la Direzione Aziendale. Le parti convengono che per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono normalmente configurabili prestazioni supplementari, straordinarie e/o notturne o festive. L’eventuale lavoro straordinario deve comunque essere preventivamente richiesto e autorizzato. Qualora, per esigenze di servizio, il telelavoratore che operi fuori dal territorio comunitario venga richiamato presso la sede aziendale, l’Azienda sarà tenuta a rimborsagli le spese ef- fettivamente effettivamente sostenute sia per il rientro in sede sia per il ritorno nel luogo ove il lavoratore svolge la propria attività lavorativa. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’or- ganizzazione nell’organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato ai sensi del presente CCNL. A tal riguardo, si conferma che per i tele- lavoratori telelavoratori la sede di lavoro resta quella dove è ubicata la propria unità di appartenenza. I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che ven- gono vengono forniti e fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo svi- luppo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono l’attività all’interno dei locali dell’impresa. Essi sono altresì sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del tele- lavoratore telelavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’azienda, favorendo, oltre al normale utilizzo degli strumenti di comunicazione aziendale le occasioni di integrazione e comunicazione diretta all’interno della struttura di appartenenza attraverso rientri periodici nell’impresa per motivi connessi allo svolgimento della prestazione, con particolare riferimento a interventi di for- mazione formazione e alla pianificazione del lavoro. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti al rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell’art. 4 della Legge n. 300/1970 e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giorna- lieragiornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli ac- cessi accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell’azienda per motivi tecnici e di sicurezza. Il datore di lavoro è responsabile della fornitura, dell’installazione e della manutenzione degli strumenti necessari ad un telelavoro svolto regolarmente, provvede alla compensa- zione compensazione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, fornisce i supporti tecnici ne- cessari necessari allo svolgimento del telelavoro. Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previste per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in azienda. Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed adoperati dal lavoratore per fini professionali. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all’osservanza delle norme,, in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline azien- dali,aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l’assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. Eventuali discipline di carattere applicativo, compresa la possibilità di definire periodi di sperimentazione dell’istituto, saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale. Le Parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non mo- dificano modificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Le parti si danno atto che con il presente articolo si è data attuazione all’Accordo intercon- federale interconfederale 9 giugno 2004.
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Telelavoro. Le parti convengono Parti, nel richiamarsi all'Accordo Interconfederale sottoscritto in data 9 giugno 2004 per il recepimento dell'Accordo Quadro Europeo sul telelavoro, concordano nel considerare il telelavoro una innovativa modalità della prestazione finalizzata a realizzare le esigenze di svolgimento della pre- stazione che permette flessibilità organizzativa e di modernizzare l’organizzazione del lavoroproduttività dell'Azienda, realizzando un miglio- ramento del processo produttivo delle imprese e conciliando l’attività lavorativa delle persone coniugandole con la vita sociale e familiare, anche con riferimento familiare dei lavoratori in relazione al miglioramento delle con- dizioni territoriali, ambientali e contesto ambientale nonché alle condizioni territoriali ed alle esigenze di mobilità, offrendo ai lavoratori maggiore autonomia nel- l’assolvimento dei compiti affidati. Le parti convengono altresì di incoraggiare tale nuova forma di lavoro per coniugare flessi- bilità e sicurezza, con l’obiettivo di offrire anche alle persone disabili più ampie opportunità nel mercato del lavoro tenendo conto delle possibilità insite nella società dell’informazione. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, per Il telelavoro subordinato si intende viene inoltre riconosciuto dalle Parti come una modalità di svolgimento della prestazione di lavoro idonea a soddisfare specifiche esigenze di flessibilità e sicurezza proprie di alcune situazioni, quali quelle dei lavoratori disabili e dei lavoratori che riprendano il servizio dopo periodi di lunga assenza per maternità, malattia, infortunio, aspettativa. Le Parti convengono pertanto, che a tali categorie di lavoratori sarà attribuita priorità nella scelta di partecipazione ai progetti aziendali di telelavoro. Il telelavoro, nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, costituisce una forma di svolgimento della prestazione lavorativa effettuata, per esigenze di servizio, me- diante l’impiego non occasionale attraverso il prevalente utilizzo di strumenti telematici, telematici da un luogo diverso e distante rispetto alla sede aziendale, a condizione che tale modalità di espletamento della presta- zione non sia richiesta dalla natura propria dell’attività svolta. Nei suddetti casi il Il telelavoro comporta determina una modificazione del luogo di adempimento del- l’obbligazione della prestazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico-operative riconducibili a ti- tolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie: • - telelavoro domiciliare, nei casi in cui l’attività l'attività lavorativa viene prestata dal dipendente di xxxxx presso il proprio domicilio; • - telelavoro da centri o postazioni satelliteremoto, qualora l’attività nei casi in cui l'attività lavorativa venga viene prestata da remoto rispetto alla in ambienti organizzativi e logistici distanti dalla sede aziendale cui fa capo l’attività l'attività medesima in termini gerarchici e sostanziali; - telelavoromobile, nei casi in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni cui l'attività viene resa prevalentemente all'esterno della struttura aziendale di telelavoro e appartenenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici collegati con la struttura stessa. Le differenti modalità di esecuzione dell'attività lavorativa non costi- tuenti unità produttive autonome; • telelavoro da postazioni individuali, quando l’attività lavorativa viene prestata in luoghi diversi dalla sede aziendale. L’effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e incidono sull'inserimento del lavoratore interessato, da formalizzare con atto scritto. La modalità di svolgimento della prestazione in telelavoro può riguardare sia la descrizione iniziale delle prestazioni del lavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente. Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale dell’attività lavorativa e qualora il datore di lavoro offra la possibilità di svolgere telelavoro, il lavoratore può accet- tare o respingere tale offerta. Il rifiuto del lavoratore non costituisce di per sé motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. Analogamente, qualora il lavoratore richiedesse al datore di lavoro la trasformazione del rap- porto di lavoro in regime di telelavoro, quest’ultimo può accettare o rifiutare tale richiesta. Nel caso specifico di avvenuta trasformazione dell’attività lavorativa in regime di telelavoro, la decisione di passare al telelavoro è reversibile per effetto di accordo che ne prevedrà le relative modalità e tempistiche. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi anche attraverso mo- dalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando l’orario di lavoro complessivamente previsto per i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni, nonché l’obbligo per il telelavoratore di rendersi reperibile nell’arco di una fascia oraria da concordare con la Direzione Aziendale. Le parti convengono che per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono normalmente configurabili prestazioni supplementari, straordinarie e/o notturne o festive. L’eventuale lavoro straordinario deve comunque essere preventivamente richiesto e autorizzato. Qualora, per esigenze di servizio, il telelavoratore che operi fuori dal territorio comunitario venga richiamato presso la sede aziendale, l’Azienda sarà tenuta a rimborsagli le spese ef- fettivamente sostenute sia per il rientro in sede sia per il ritorno nel luogo ove il lavoratore svolge la propria attività lavorativa. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’or- ganizzazione nell'organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, subordinato così come disciplinato ai sensi dal presente C.C.N.L.. Ad ogni effetto del presente CCNL. A tal riguardo, si conferma che per i tele- lavoratori la sede rapporto di lavoro resta quella dove è ubicata sarà garantita ogni opportunità di crescita e sviluppo professionale, anche attraverso la propria unità valorizzazione dei principi di appartenenzaautonomia e responsabilità connessi alla particolarità della tipologia di prestazione. I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici Le ordinarie funzioni gerarchiche inerenti il rapporto di lavoro che ven- gono forniti potranno essere espletate in via telematica e fruiscono delle medesime opportunità nel pieno rispetto dell'art. 4 della Legge n. 300/1970, anche con riferimento al raggiungimento degli obiettivi quantitativi e/o qualitativi correlati alla prestazione lavorativa resa. L'attività di accesso alla formazione e allo svi- luppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono l’attività all’interno dei locali dell’impresa. Essi sono altresì sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del tele- lavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’azienda, favorendo, oltre al normale utilizzo degli strumenti di comunicazione aziendale le occasioni di integrazione e comunicazione diretta all’interno della struttura di appartenenza attraverso telelavoro potrà prevedere rientri periodici nell’impresa in Azienda per motivi connessi allo svolgimento della prestazione, con particolare riferimento a interventi di for- mazione e formazione, alla pianificazione del lavoro. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti al rapporto , ed alle ulteriori occasioni di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell’art. 4 integrazione e comunicazione diretta all'interno della Legge n. 300/1970 e/o per il tramite struttura di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giorna- liera/settimanaleappartenenza. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli ac- cessi di l'accesso a organi istituzionali esterni finalizzati e a visite ispettive nonchérappresentanti dell'Azienda, con congruo preavviso, di rappresentanti dell’azienda per motivi tecnici e di sicurezza. Il datore di lavoro è responsabile nel rispetto della fornitura, dell’installazione e della manutenzione degli strumenti necessari ad un telelavoro svolto regolarmente, provvede normativa vigente in merito alla compensa- zione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, fornisce i supporti tecnici ne- cessari allo svolgimento riservatezza ed alla inviolabilità del telelavoroproprio domicilio. Ai telelavoratori dipendenti che svolgono prestazioni di telelavoro si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previste per i lavoratori che svolgono attività lavorativa operano in aziendaAzienda. Il datore di lavoro ha dipendente è tenuto a prestare la responsabilità di adottare misure appropriate atte sua attività con diligenza e riservatezza, a garantire la protezione dei dati utilizzati ed adoperati dal lavoratore per fini professionali. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all’osservanza delle norme,in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline azien- dali,adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l’assoluta segretezza delle custodire il segreto su tutte le informazioni aziendali rese disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitiglie ad attenersi alle istruzioni ricevute dall'Azienda per l'esecuzione del lavoro. Eventuali discipline In nessun caso il dipendente può eseguire, sulla postazione in dotazione, lavoro per conto proprio e/o per conto terzi. Al dipendente sarà assicurata la formazione specifica prevista per il profilo professionale di carattere applicativo, compresa la possibilità appartenenza. Saranno inoltre assicurati interventi formativi e di definire periodi comunicazione connessi alla particolarità della tipologia di sperimentazione dell’istituto, saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendaleprestazione. Le Parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non mo- dificano modificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Le parti si danno atto che In relazione alle modalità e agli ambiti di applicazione dell'istituto, è prevista, a richiesta di una delle Parti, l'attivazione, con il presente articolo si è periodicità annuale, di un momento di confronto e monitoraggio a livello nazionale finalizzato a promuovere l'estensione dell'istituto attraverso la realizzazione di progetti di telelavoro. In tale contesto, le Parti, a livello territoriale, cureranno l'implementazione dei progetti e proporranno eventuali soluzioni utili a favorire l'estensione in relazione alle specificità territoriali. Nel contesto di quanto definito tra le Parti con appositi accordi, sarà data attuazione all’Accordo intercon- federale 9 giugno 2004anche regolamentazione al carattere di volontarietà e reversibilità della scelta di telelavoro, prevedendone tempi e modalità di esercizio da parte dei lavoratori.
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Telelavoro. Le 1. In relazione al recente sviluppo dei sistemi tecnico-informatici e telematici di comunicazione, le parti convengono stipulanti riconoscono nel considerare il telelavoro una modalità un innovativo istituto che configura nuove logiche spazio-temporali di svolgimento della pre- stazione che permette di modernizzare l’organizzazione del lavoroespletamento delle prestazioni lavorative, realizzando un miglio- ramento del processo produttivo delle imprese e conciliando l’attività lavorativa delle persone con non necessariamente correlate in modo esclusivo alla presenza in servizio presso la vita sociale e familiare, anche con riferimento al miglioramento delle con- dizioni territoriali, ambientali e di mobilità, offrendo ai lavoratori maggiore autonomia nel- l’assolvimento dei compiti affidati. Le parti convengono altresì di incoraggiare tale nuova forma di lavoro per coniugare flessi- bilità e sicurezza, con l’obiettivo di offrire anche alle persone disabili più ampie opportunità nel mercato del lavoro tenendo conto delle possibilità insite nella società dell’informazione. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, per telelavoro subordinato si intende una modalità di prestazione lavorativa effettuata, per esigenze di servizio, me- diante l’impiego non occasionale di strumenti telematici, da un luogo diverso e distante rispetto alla sede aziendale. Il telelavoro, a condizione che tale modalità di espletamento della presta- zione non sia richiesta dalla natura propria dell’attività svolta. Nei suddetti casi il telelavoro comporta nelle possibili e variegate articolazioni in cui può trovare sviluppo nei diversi contesti organizzativi, rappresenta più in particolare una modificazione del luogo di adempimento del- l’obbligazione lavorativa, dell'obbligazione lavorativa realizzata secondo modalità logistico-operative riconducibili a ti- tolo titolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie: • - telelavoro domiciliare, nei casi in cui l’attività l'attività lavorativa viene è prestata dal dipendente di xxxxx norma presso il proprio domicilio, fatti salvi i rientri in azienda correlati alla natura delle mansioni svolte; • - telelavoro da centri o postazioni satellite"working out", qualora l’attività lavorativa venga prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo l’attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non costi- tuenti unità produttive autonome; • telelavoro da postazioni individuali, quando l’attività l'attività lavorativa viene di norma prestata in luoghi luoghi, anche sempre variabili tra loro, diversi dalla sede aziendale, ed il rapporto con la struttura organizzativa/funzionale avviene tramite l'utilizzo di strumenti informatici per lo scambio di informazioni e dati; in detti casi, quali ad esempio attività di promozione e vendita di prodotti/servizi di telecomunicazioni, i rientri presso la sede aziendale sono regolati, quanto ad intensità e durata, in base alle effettive esigenze di servizio preventivamente concordate con il responsabile. L’effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessato, da formalizzare con atto scritto. La modalità di svolgimento della prestazione in telelavoro può riguardare sia la descrizione iniziale delle prestazioni del lavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente. Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale dell’attività lavorativa e qualora il datore di lavoro offra la possibilità di svolgere telelavoro, il lavoratore può accet- tare o respingere tale offerta. Il rifiuto del lavoratore non costituisce di per sé motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. Analogamente, qualora il lavoratore richiedesse al datore di lavoro la trasformazione del rap- porto di lavoro in regime di telelavoro, quest’ultimo può accettare o rifiutare tale richiesta. Nel caso specifico di avvenuta trasformazione dell’attività lavorativa in regime di telelavoro, la decisione di passare al telelavoro è reversibile per effetto di accordo che ne prevedrà Nelle suddette fattispecie le relative modalità e tempistiche. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi anche attraverso mo- dalità innovative e diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornatamodalità, sia come durata giornaliera della stessa, prestazione lavorativa - fermo restando l’orario l'orario di lavoro complessivamente previsto di cui all'art.9 - sia come collocazione della stessa nell'arco della giornata, sia come criteri valutativi delle performances prestate, correlabili queste ultime - per i lavoratori adibiti le professionalità medio alte - più direttamente a predefiniti obiettivi. - Lavoro "a distanza", laddove l'attività lavorativa è prestata da remoto presso centri logisticamente distanti dall'ente aziendale cui fa capo l'attività medesima in azienda alle stesse mansioni, nonché l’obbligo per il telelavoratore di rendersi reperibile nell’arco di una fascia oraria da concordare con la Direzione Aziendale. Le parti convengono che per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono normalmente configurabili prestazioni supplementari, straordinarie e/o notturne o festive. L’eventuale lavoro straordinario deve comunque essere preventivamente richiesto termini gerarchici e autorizzato. Qualora, per esigenze di servizio, il telelavoratore che operi fuori dal territorio comunitario venga richiamato presso la sede aziendale, l’Azienda sarà tenuta a rimborsagli le spese ef- fettivamente sostenute sia per il rientro in sede sia per il ritorno nel luogo ove il lavoratore svolge la propria attività lavorativasostanziali. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento sull'inserimento del lavoratore nell’or- ganizzazione nell'organizzazione aziendale né nè sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato ai sensi del presente CCNL.
2. A tal riguardoLe parti stipulanti, si conferma riconoscendosi nel suddetto quadro definitorio rilevano l'assenza di un puntuale quadro giuridico - normativo di riferimento, in particolare per il telelavoro domiciliare, funzionale ad apprezzare le peculiari caratteristiche del lavoro a distanza. In ragione di quanto sopra convengono ad istituire, entro il mese di ottobre p.v., una Commissione Paritetica a livello nazionale composta da 6 componenti, di cui 3 designati dall'Intersind e 3 designati dalle Organizzazioni sindacali stipulanti, alla quale è affidato il compito di: - monitorare le sperimentazioni di telelavoro in essere e/o in via di implementazione, al fine di apprezzarne le specificità e di rilevarne le criticità normo-applicative; - sviluppare i necessari approfondimenti di merito sulle connotazioni proprie del telelavoro, ricercando in particolare ogni possibile soluzione alle problematiche di natura giuridica, assicurativa, logistica e comunicazionale; - attivarsi conseguentemente, anche nei confronti degli organismi legislativi competenti, al fine di consentire lo sviluppo di innovativi criteri regolatori della materia, coerenti alle logiche di implementazione che per l'istituto va trovando nel contesto sociale e tecnologico di riferimento.
3. Per le sperimentazioni in via di attivazione le parti stipulanti di livello aziendale provvederanno a definire, in relazione alle specificità del lavoro a distanza ed alle connotazioni proprie delle mansioni in cui detto lavoro trova espressione, i tele- lavoratori la sede criteri e le modalità applicative di lavoro resta quella dove è ubicata la propria unità regolamentazione del telelavoro e le dotazioni tecnologiche necessarie. Tali sperimentazioni individueranno in particolare le attività interessate e le relative figure professionali, le articolazioni e le modalità di appartenenza. I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che ven- gono forniti e fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo svi- luppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono l’attività all’interno dei locali dell’impresa. Essi sono altresì sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del tele- lavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’azienda, favorendo, oltre al normale utilizzo degli strumenti di comunicazione aziendale le occasioni di integrazione e comunicazione diretta all’interno della struttura di appartenenza attraverso rientri periodici nell’impresa per motivi connessi allo svolgimento espletamento della prestazione, con particolare riferimento a interventi le necessarie garanzie che consentano al lavoratore il soddisfacimento delle particolari esigenze formative, informative, di for- mazione socializzazione e alla pianificazione del lavorodi comunicazione, anche per quanto attiene alle tematiche di natura sindacale. In presenza di forme di telelavoro avviate al fine di ottimizzare l'utilizzazione delle risorse e il loro reimpiego, si provvederà altresì ad individuare percorsi comunicazionali e di riqualificazione capaci di apprezzare la valenza dell'istituto.
4. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti al il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel con ciò garantendo il rispetto dell’art. 4 di cui all'art.4, comma 2, della Legge legge n. 300/1970 300/1970, e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giorna- lieragiornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli ac- cessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell’azienda per motivi tecnici e di sicurezza. Il datore di lavoro è responsabile della fornitura, dell’installazione e della manutenzione degli strumenti necessari ad un telelavoro svolto regolarmente, provvede alla compensa- zione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, fornisce i supporti tecnici ne- cessari allo svolgimento del telelavoro. Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previste per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in azienda. Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed adoperati dal lavoratore per fini professionali. Il lavoratore assolverà alle le proprie mansioni attenendosi all’osservanza all'osservanza delle vigenti norme,, in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline azien- dali,aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l’assoluta l'assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. Eventuali discipline di carattere applicativo, compresa la possibilità di definire periodi di sperimentazione dell’istituto, saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale. Le Parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non mo- dificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Le parti si danno atto che con il presente articolo si è data attuazione all’Accordo intercon- federale 9 giugno 2004.
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Telelavoro. Le parti convengono nel considerare il telelavoro una modalità di svolgimento della pre- stazione che permette di modernizzare l’organizzazione del lavoro, realizzando un miglio- ramento del processo produttivo delle imprese e conciliando l’attività lavorativa delle persone con la vita sociale e familiare, anche con riferimento al miglioramento delle con- dizioni territoriali, ambientali e di mobilità, offrendo ai lavoratori maggiore autonomia nel- l’assolvimento dei compiti affidati. Le parti convengono altresì di incoraggiare tale nuova forma di lavoro per coniugare flessi- bilità e sicurezza, con l’obiettivo di offrire anche alle persone disabili più ampie opportunità nel mercato del lavoro tenendo conto delle possibilità insite nella società dell’informazione. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, per telelavoro subordinato si intende s'intende una modalità di prestazione lavorativa effettuata, effettuata per esigenze di servizio, me- diante l’impiego mediante l'impiego non occasionale di strumenti telematici, da un luogo diverso e distante rispetto alla sede aziendale, a condizione che tale modalità di espletamento della presta- zione prestazione non sia richiesta dalla natura propria dell’attività dell'attività svolta. Nei suddetti casi il telelavoro comporta una modificazione del luogo di adempimento del- l’obbligazione dell'obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico-operative riconducibili a ti- tolo titolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie: • - telelavoro domiciliare, nei casi in cui l’attività l'attività lavorativa viene prestata dal dipendente di xxxxx norma presso il proprio domicilio; • - telelavoro da centri o postazioni satellite, qualora l’attività l'attività lavorativa venga prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo l’attività l'attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non costi- tuenti costituenti unità produttive autonome; • telelavoro da postazioni individuali, quando l’attività lavorativa viene prestata in luoghi diversi dalla sede aziendale. L’effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessato, da formalizzare con atto scritto. La modalità di svolgimento della prestazione in telelavoro può riguardare sia la descrizione iniziale delle prestazioni del lavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente. Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale dell’attività lavorativa e qualora il datore di lavoro offra la possibilità di svolgere telelavoro, il lavoratore può accet- tare o respingere tale offerta. Il rifiuto del lavoratore non costituisce di per sé motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. Analogamente, qualora il lavoratore richiedesse al datore di lavoro la trasformazione del rap- porto di lavoro in regime di telelavoro, quest’ultimo può accettare o rifiutare tale richiesta. Nel caso specifico di avvenuta trasformazione dell’attività lavorativa in regime di telelavoro, la decisione di passare al telelavoro è reversibile per effetto di accordo che ne prevedrà le relative modalità e tempistiche. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi anche attraverso mo- dalità modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco nell'arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando l’orario l'orario di lavoro complessivamente previsto per i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni, nonché l’obbligo per il telelavoratore di rendersi reperibile nell’arco di una fascia oraria da concordare con la Direzione Aziendale. Le parti convengono che per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono normalmente configurabili prestazioni supplementari, straordinarie e/o notturne o festive. L’eventuale lavoro straordinario deve comunque essere preventivamente richiesto e autorizzato. Qualora, per esigenze di servizio, il telelavoratore che operi fuori dal territorio comunitario venga richiamato presso la sede aziendale, l’Azienda sarà tenuta a rimborsagli le spese ef- fettivamente sostenute sia per il rientro in sede sia per il ritorno nel luogo ove il lavoratore svolge la propria attività lavorativa. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento sull'inserimento del lavoratore nell’or- ganizzazione aziendale nell'organizzazione aziendale, né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato ai sensi del presente CCNL. A tal riguardo, si conferma che per i tele- lavoratori la sede di lavoro resta quella dove è ubicata la propria unità di appartenenza. I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che ven- gono forniti e fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo svi- luppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono l’attività all’interno dei locali dell’impresa. Essi sono altresì sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del tele- lavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’azienda, favorendo, oltre al normale utilizzo degli strumenti di comunicazione aziendale le occasioni di integrazione e comunicazione diretta all’interno della struttura di appartenenza attraverso rientri periodici nell’impresa per motivi connessi allo svolgimento della prestazione, con particolare riferimento a interventi di for- mazione e alla pianificazione del lavoro. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti al il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell’artdell'art. 4 della Legge 4, legge n. 300/1970 300/70, e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giorna- lieragiornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli ac- cessi accessi di organi Organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell’azienda dell'azienda per motivi tecnici e di sicurezza. Il datore di lavoro è responsabile della fornitura, dell’installazione e della manutenzione degli strumenti necessari ad un telelavoro svolto regolarmente, provvede alla compensa- zione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, fornisce i supporti tecnici ne- cessari allo svolgimento del telelavoro. Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previste per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in azienda. Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed adoperati dal lavoratore per fini professionali. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all’osservanza all'osservanza delle norme,, in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline azien- dali,aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l’assoluta l'assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. Eventuali discipline di carattere applicativo, compresa la possibilità di definire periodi di sperimentazione dell’istituto, applicativo del presente istituto saranno oggetto di esame d'esame congiunto a livello aziendale. Le Parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non mo- dificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Le parti si danno atto che con il presente articolo si è data attuazione all’Accordo intercon- federale 9 giugno 2004.
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Telelavoro. Le parti convengono nel considerare il telelavoro una modalità di svolgimento della pre- stazione prestazione che permette di modernizzare l’organizzazione l'organizzazione del lavoro, lavoro realizzando un miglio- ramento miglioramento del processo produttivo delle imprese e conciliando l’attività l'attività lavorativa delle persone con la vita sociale e familiare, anche con riferimento al miglioramento delle con- dizioni condizioni territoriali, ambientali e di mobilità, offrendo ai lavoratori loro maggiore autonomia nel- l’assolvimento nell'assolvimento dei compiti affidati. In tale ambito saranno considerati progetti che prevedano anche il coinvolgimento dei "mobility manager". Le parti convengono altresì di incoraggiare che tenendo conto delle possibilità insite nella società dell'informazione, si incoraggerà tale nuova forma di lavoro per coniugare flessi- bilità flessibilità e sicurezza, sicurezza con l’obiettivo l'obiettivo di offrire anche alle persone disabili più ampie opportunità nel mercato del lavoro tenendo conto delle possibilità insite nella società dell’informazionelavoro. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, per telelavoro subordinato si intende una modalità di prestazione lavorativa effettuata, effettuata per esigenze di servizio, me- diante l’impiego mediante l'impiego non occasionale di strumenti telematici, da un luogo diverso e distante rispetto alla sede aziendale, a condizione che tale modalità di espletamento della presta- zione prestazione non sia richiesta dalla natura propria dell’attività dell'attività svolta. Nei suddetti casi il telelavoro comporta una modificazione del luogo di adempimento del- l’obbligazione dell'obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico-operative riconducibili a ti- tolo titolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie: • - telelavoro domiciliare, nei casi in cui l’attività l'attività lavorativa viene prestata dal dipendente di xxxxx presso il proprio domicilio; • - telelavoro da centri o postazioni satellite, qualora l’attività l'attività lavorativa venga prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo l’attività l'attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non costi- tuenti costituenti unità produttive autonome; • - telelavoro da postazioni individuali, quando l’attività l'attività lavorativa viene prestata in luoghi diversi dalla sede aziendale. L’effettuazione L'effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessato, da formalizzare con atto scritto. La modalità di svolgimento della prestazione in Il telelavoro può riguardare sia la essere inserito nella descrizione iniziale delle prestazioni del lavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente. Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale dell’attività dell'attività lavorativa e qualora il datore di lavoro offra la possibilità di svolgere telelavoro, il lavoratore può accet- tare accettare o respingere tale offerta. Il rifiuto del lavoratore a tale offerta non costituisce di per sé motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. Analogamente, qualora il lavoratore richiedesse al datore di lavoro la trasformazione del rap- porto rapporto di lavoro in regime di telelavoro, quest’ultimo quest'ultimo può accettare o rifiutare tale richiesta. Nel caso specifico di avvenuta trasformazione dell’attività dell'attività lavorativa in regime di telelavoro, la decisione di passare al telelavoro è reversibile per effetto di accordo che ne prevedrà prevederà le relative modalità e tempistiche. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi anche attraverso mo- dalità modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco nell'arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando l’orario l'orario di lavoro complessivamente previsto per i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni, nonché l’obbligo l'obbligo per il telelavoratore di rendersi reperibile nell’arco nell'arco di una fascia oraria da concordare con la Direzione Aziendaleaziendale. Le parti convengono che per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono normalmente configurabili prestazioni supplementari, straordinarie e/o notturne o festive. L’eventuale L'eventuale lavoro straordinario deve comunque essere preventivamente richiesto e autorizzato. Qualora, per esigenze di servizio, il telelavoratore che operi fuori dal territorio comunitario venga richiamato presso la sede aziendale, l’Azienda l'azienda sarà tenuta a rimborsagli rimborsargli le spese ef- fettivamente effettivamente sostenute sia per il rientro in sede sia per il ritorno nel luogo ove il lavoratore svolge la propria attività lavorativa. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento sull'inserimento del lavoratore nell’or- ganizzazione nell'organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato ai sensi del presente CCNL. A tal riguardo, si conferma che per i tele- lavoratori la sede di lavoro resta quella dove è ubicata la propria unità di appartenenza. C.C.N.L. I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che ven- gono vengono forniti e fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo svi- luppo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono l’attività all’interno l'attività all'interno dei locali dell’impresadell'impresa. Essi sono altresì sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori. Il datore di lavoro garantisce l’adozione l'adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento l'isolamento del tele- lavoratore telelavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’aziendadell'azienda, favorendo, oltre al normale utilizzo degli strumenti di comunicazione aziendale le occasioni di integrazione e comunicazione diretta all’interno all'interno della struttura di appartenenza attraverso rientri periodici nell’impresa nell'impresa per motivi connessi allo svolgimento della prestazione, con particolare riferimento a interventi di for- mazione formazione e alla pianificazione del lavoro. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti al il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell’artdell'art. 4 della Legge legge n. 300/1970 e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giorna- lieragiornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli ac- cessi accessi di organi Organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell’azienda dell'azienda per motivi tecnici e di sicurezza. Il datore di del lavoro è responsabile della fornitura, dell’installazione dell'installazione e della manutenzione degli strumenti necessari ad un telelavoro svolto regolarmente, provvede alla compensa- zione compensazione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, fornisce i supporti tecnici ne- cessari necessari allo svolgimento del telelavoro. Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previste per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in azienda. Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed adoperati dal lavoratore per fini professionali. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all’osservanza all'osservanza delle norme,, in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline azien- dali,aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l’assoluta l'assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. Eventuali discipline di carattere applicativo, compresa la possibilità di definire periodi di sperimentazione dell’istitutodell'istituto, saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale. Le Parti parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non mo- dificano modificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Le parti si danno atto che con il presente articolo si è data attuazione all’Accordo intercon- federale all'accordo interconfederale 9 giugno 2004.
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Telelavoro. Le parti convengono nel considerare il telelavoro una modalità di svolgimento della pre- stazione prestazione che permette di modernizzare l’organizzazione del lavoro, realizzando un miglio- ramento miglioramento del processo produttivo delle imprese e conciliando l’attività lavorativa delle persone con la vita sociale e familiare, anche con riferimento al miglioramento delle con- dizioni condizioni territoriali, ambientali e di mobilità, offrendo ai lavoratori maggiore autonomia nel- l’assolvimento nell'assolvimento dei compiti affidati. Le parti convengono altresì di incoraggiare tale nuova forma di lavoro per coniugare flessi- bilità flessibilità e sicurezza, con l’obiettivo di offrire anche alle persone disabili più ampie opportunità nel mercato del lavoro tenendo conto delle possibilità insite nella società dell’informazionedell'informazione. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, per telelavoro subordinato si intende una modalità di prestazione lavorativa effettuata, per esigenze di servizio, me- diante mediante l’impiego non occasionale di strumenti telematici, da un luogo diverso e distante rispetto alla sede aziendale, a condizione che tale modalità di espletamento della presta- zione prestazione non sia richiesta dalla natura propria dell’attività dell'attività svolta. Nei suddetti casi il telelavoro comporta una modificazione del luogo di adempimento del- l’obbligazione dell'obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico-operative riconducibili a ti- tolo titolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie: • - telelavoro domiciliare, nei casi in cui l’attività lavorativa viene prestata dal dipendente di xxxxx presso il proprio domicilio; • - telelavoro da centri o postazioni satellite, satellite qualora l’attività lavorativa venga prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo l’attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non costi- tuenti costituenti unità produttive autonome; • - telelavoro da postazioni individuali, quando l’attività lavorativa viene prestata in luoghi diversi dalla sede aziendale. L’effettuazione L'effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessato, da formalizzare con atto scritto. La modalità di svolgimento della prestazione in telelavoro può riguardare sia la descrizione iniziale delle prestazioni del lavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente. Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale dell’attività lavorativa e qualora il datore di lavoro offra la possibilità di svolgere telelavoro, il lavoratore può accet- tare accettare o respingere tale offerta. Il rifiuto del lavoratore non costituisce di per sé motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. Analogamente, qualora il lavoratore richiedesse al datore di lavoro la trasformazione del rap- porto rapporto di lavoro in regime di telelavoro, quest’ultimo può accettare o rifiutare tale richiesta. Nel caso specifico di avvenuta trasformazione dell’attività lavorativa in regime di telelavoro, la decisione di passare al telelavoro è reversibile per effetto di accordo che ne prevedrà preveda le relative modalità e tempistiche. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi anche attraverso mo- dalità modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco nell'arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando l’orario di lavoro complessivamente previsto per i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni, nonché l’obbligo per il telelavoratore di rendersi reperibile nell’arco nell'arco di una fascia oraria da concordare con la Direzione Aziendale. Le parti convengono che per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono normalmente configurabili prestazioni supplementari, supplementari straordinarie e/o notturne o festive. L’eventuale L'eventuale lavoro straordinario deve comunque essere preventivamente richiesto e autorizzato. Qualora, per esigenze di servizio, il telelavoratore che operi fuori dal territorio comunitario venga richiamato presso la sede aziendale, l’Azienda sarà tenuta a rimborsagli le spese ef- fettivamente effettivamente sostenute sia per il rientro in sede sia per il ritorno nel luogo ove il lavoratore svolge la propria attività lavorativa. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’or- ganizzazione nell'organizzazione aziendale né ne sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinatosubordinate, così come disciplinato ai sensi del presente CCNL. C.C.N.L.. A tal riguardo, si conferma che per i tele- lavoratori telelavoratori la sede di lavoro resta quella dove è e ubicata la propria unità di appartenenza. I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che ven- gono vengono forniti e fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo svi- luppo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono l’attività all’interno all'interno dei locali dell’impresadell'impresa. Essi sono altresì sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del tele- lavoratore telelavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’aziendadell'azienda, favorendo, oltre al normale utilizzo degli strumenti di comunicazione aziendale le e occasioni di integrazione e comunicazione diretta all’interno all'interno della struttura di appartenenza attraverso rientri periodici nell’impresa nell'impresa per motivi connessi allo svolgimento della prestazione, con particolare riferimento a interventi di for- mazione formazione e alla pianificazione del lavoro. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti al rapporto di lavoro subordinato subordinate potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell’artdell'art. 4 della Legge n. 300/1970 e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giorna- lieragiornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli ac- cessi accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell’azienda dell'azienda per motivi tecnici e di sicurezza. Il datore di lavoro è responsabile della fornitura, dell’installazione dell'installazione e della manutenzione degli strumenti necessari ad un telelavoro svolto regolarmente, provvede alla compensa- zione compensazione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, fornisce i supporti tecnici ne- cessari necessari allo svolgimento del telelavoro. Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previste per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in azienda. Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed adoperati dal lavoratore per fini professionali. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all’osservanza all'osservanza delle norme,, in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline azien- dali,aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l’assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. Eventuali discipline di carattere applicativo, compresa la possibilità di definire periodi di sperimentazione dell’istitutodell'istituto, saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale. Le Parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non mo- dificano modificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Le parti si danno atto che con il presente articolo si è e data attuazione all’Accordo intercon- federale 9 giugno 2004all'Accordo interconfederale 9.6.2004.
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Samples: CCNL 18.6.2018
Telelavoro. Le parti convengono nel considerare il 1. Il telelavoro è una modalità forma di organizzazione e/o di svolgimento della pre- stazione del lavoro che permette si avvale delle tecnologie informatiche che consentono il collegamento con l'azienda, nell'ambito di modernizzare l’organizzazione del lavoro, realizzando un miglio- ramento del processo produttivo delle imprese e conciliando l’attività lavorativa delle persone con la vita sociale e familiare, anche con riferimento al miglioramento delle con- dizioni territoriali, ambientali e contratto o di mobilità, offrendo ai lavoratori maggiore autonomia nel- l’assolvimento dei compiti affidati. Le parti convengono altresì di incoraggiare tale nuova forma un rapporto di lavoro per coniugare flessi- bilità e sicurezza, con l’obiettivo di offrire anche alle persone disabili più ampie opportunità nel mercato del lavoro tenendo conto delle possibilità insite nella società dell’informazione. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, per telelavoro subordinato si intende una modalità di prestazione lavorativa effettuata, per esigenze di servizio, me- diante l’impiego non occasionale di strumenti telematici, da un luogo diverso e distante rispetto alla sede aziendale, a condizione che tale modalità di espletamento della presta- zione non sia richiesta dalla natura propria dell’attività svolta. Nei suddetti casi il telelavoro comporta una modificazione del luogo di adempimento del- l’obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico-operative riconducibili a ti- tolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie: • telelavoro domiciliare, nei casi in cui l’attività l'attività lavorativa - che potrebbe essere svolta nei locali dell'impresa - viene prestata dal dipendente regolarmente svolta al di xxxxx fuori della stessa, presso il proprio domicilio; • telelavoro da centri o postazioni satellite, qualora l’attività lavorativa venga prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo l’attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non costi- tuenti unità produttive autonome; • telelavoro da postazioni individuali, quando l’attività lavorativa viene prestata in luoghi diversi dalla sede aziendale. L’effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e domicilio del lavoratore interessato, da formalizzare con atto scrittoo presso altri luoghi stabiliti dall'azienda. La modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in telelavoro può riguardare rispondere anche alla necessità di dover conciliare il tempo di lavoro con le proprie condizioni di salute o di propri familiari.
2. L'adozione del telelavoro, sia la descrizione iniziale delle prestazioni a tempo parziale che a tempo pieno, consegue a una scelta volontaria che deve essere condivisa da entrambe le parti interessate e deve essere formalizzata con accordo sottoscritto dalle stesse in quanto instaurata fin dall'inizio del lavoratore rapporto di lavoro ovvero scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente. Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale dell’attività lavorativa e qualora il successivamente all'instaurazione del rapporto stesso; in quest'ultimo caso, può essere proposta dal datore di lavoro offra la possibilità di svolgere telelavoro, il lavoratore può accet- tare o respingere tale offertaovvero dal lavoratore.
3. Il rifiuto del lavoratore dipendente, opposto al datore di lavoro, di optare per il passaggio dalla modalità ordinaria del rapporto di lavoro a quella del telelavoro e viceversa non costituisce di per sé motivo di risoluzione del rapporto di lavorolavoro né di modificazione delle condizioni del rapporto stesso.
4. AnalogamenteL'eventuale reversibilità dalla modalità di telelavoro a quella ordinaria e viceversa, qualora il lavoratore richiedesse al richiesta dal datore di lavoro la trasformazione del rap- porto o dal lavoratore, è consentita qualora specificamente regolata dall'accordo scritto di cui al comma 2 ovvero da un accordo di secondo livello.
5. Il telelavoratore gestisce il proprio tempo di lavoro in regime nel rispetto della legislazione, del c.c.n.l., degli accordi collettivi di telelavoro, quest’ultimo può accettare o rifiutare tale richiestasecondo livello e delle direttive aziendali applicabili. Nel caso specifico di avvenuta trasformazione dell’attività lavorativa in regime di telelavoro, la decisione di passare al telelavoro è reversibile per effetto di accordo che ne prevedrà le relative modalità e tempistiche. Le obbligazioni connesse al rapporto Il carico di lavoro potranno svilupparsi anche attraverso mo- dalità diverse rispetto e i livelli di prestazione del telelavoratore devono essere equivalenti a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando l’orario di lavoro complessivamente previsto per i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni, nonché l’obbligo per il telelavoratore di rendersi reperibile nell’arco di una fascia oraria da concordare con la Direzione Aziendale. Le parti convengono che per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono normalmente configurabili prestazioni supplementari, straordinarie e/o notturne o festive. L’eventuale lavoro straordinario deve comunque essere preventivamente richiesto e autorizzato. Qualora, per esigenze di servizio, il telelavoratore che operi fuori dal territorio comunitario venga richiamato presso la sede aziendale, l’Azienda sarà tenuta a rimborsagli le spese ef- fettivamente sostenute sia per il rientro in sede sia per il ritorno nel luogo ove il lavoratore svolge la propria attività lavorativa. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento quelli del lavoratore nell’or- ganizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato ai sensi del presente CCNL. A tal riguardo, si conferma comparabile che per i tele- lavoratori la sede di lavoro resta quella dove è ubicata la propria unità di appartenenza. I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che ven- gono forniti e fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo svi- luppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono l’attività all’interno dei opera nei locali dell’impresa. Essi sono altresì sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratoriaziendali.
6. Il datore di lavoro garantisce l’adozione l'adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento l'isolamento del tele- lavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’aziendaaziendali, favorendocome l'opportunità di incontrarsi regolarmente con i colleghi e di accedere, oltre al normale utilizzo pari degli strumenti altri, alle informazioni dell'azienda.
7. Nell'ambito dell'orario giornaliero del servizio di comunicazione aziendale cui fa parte, il dipendente in telelavoro è tenuto a essere reperibile, da parte del superiore o dei colleghi con i quali interagisce nell'espletamento delle sue mansioni/funzioni lavorative, direttamente attraverso la postazione di lavoro ovvero attraverso il telefono cellulare messi a sua disposizione dall'azienda.
8. Al personale addetto al telelavoro sono riconosciuti i diritti sindacali previsti dalle norme di legge e di contratto in vigore; in particolare, è garantito al telelavoratore l'esercizio del diritto di partecipazione all'assemblea ed all'elezione degli Organismi di rappresentanza dei lavoratori. A tal fine l'azienda consentirà l'informazione sindacale attraverso l'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica del lavoratore cui potranno accedere le occasioni Rappresentanze sindacali previo consenso dell'interessato. Il telelavoratore è considerato ai fini dell'organico utile all'elezione degli Organismi di integrazione e comunicazione diretta all’interno della struttura di appartenenza attraverso rientri periodici nell’impresa per motivi connessi allo svolgimento della prestazione, con particolare riferimento a interventi di for- mazione e alla pianificazione del lavororappresentanza dei lavoratori.
9. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti condizioni di partecipazione e di eleggibilità all'elezione della R.S.U. e della R.L.S.S.A. sono le stesse degli altri lavoratori aziendali. Al fine di esercitare i suoi diritti collettivi, l'azienda assegna al telelavoratore l'unità produttiva di suo riferimento.
10. Il passaggio del dipendente dalla modalità ordinaria a quella del telelavoro e viceversa non incide sulla sua posizione di lavoro, in quanto egli fruisce dei medesimi diritti, contrattuali e di legge, del lavoratore che opera nei locali aziendali, fatto salvo quanto stabilito dai commi successivi.
11. Al dipendente in telelavoro si applica il trattamento economico-normativo previsto dal c.c.n.l. e/o dal contratto di secondo livello applicati alla generalità dei lavoratori dell'unità produttiva di appartenenza, fatto salvo quanto stabilito ai commi 12 e 14. In caso di malattia e infortunio non sul lavoro, relativamente agli obblighi di comunicazione, certificazione e controllo dello stato di salute si applica l'articolo 46, lettera A) del vigente c.c.n.l.
12. Nei confronti del telelavoratore non si applicano né l'art. 35 relativo al trattamento di trasferta né l'art. 36 relativo al buono pasto, salva diversa previsione dell'accordo scritto di cui al comma 2 o dell'accordo di secondo livello.
13. L'accordo scritto di cui al comma 2 ovvero l'accordo di secondo livello disciplinano anche gli eventuali periodici rientri in sede nonché la loro frequenza durante lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell’artmodalità di telelavoro.
14. 4 della Legge n. 300/1970 e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giorna- liera/settimanale. Nel In caso di telelavoro domiciliare periodico rientro in sede il dipendente dovrà consentire gli ac- cessi lavoratore è tenuto a osservare l'orario di organi istituzionali esterni finalizzati lavoro del lavoratore comparabile che opera in azienda, e, esclusivamente in tale caso, si rendono applicabili, oltre alle disposizioni di cui agli artt. 35 e 36, anche quelle in materia di lavoro supplementare o di lavoro straordinario, festivo, notturno, salva diversa previsione degli accordi di cui al comma 13.
15. L'azienda provvede a visite ispettive nonchéfornire, con congruo preavvisoin comodato d'uso ex art. 1803 cod. civ. e seguenti, di rappresentanti dell’azienda per motivi tecnici un personal computer portatile e di sicurezzale apparecchiature elettroniche necessarie, idonei alle esigenze dell'attività lavorativa. Il I collegamenti telematici necessari sono attivati a cura del datore di lavoro è responsabile della fornitura, dell’installazione e della manutenzione degli strumenti necessari ad un telelavoro svolto regolarmente, provvede alla compensa- zione o copertura dei costi direttamente derivanti dal le relative spese di installazione e connessione Internet sono a carico dello stesso.
16. Eventuali visite del datore di lavoro, fornisce i supporti tecnici ne- cessari allo svolgimento del telelavoroin relazione all'espletamento delle mansioni/funzioni, dovranno essere preavvisate con almeno 24 ore di anticipo.
17. Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti Per quanto non previsto dal presente articolo, in particolare in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previste per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in azienda. Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed adoperati dal lavoratore per fini professionali. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all’osservanza delle norme,in quanto non espressamente derogate da dati, di diritto alla riservatezza, di strumenti di lavoro, di salute e sicurezza, di formazione, trovano applicazione le disposizioni di legge dell'accordo quadro europeo sul telelavoro stipulato il 16 luglio 2002 tra CES e come integrate dalle discipline azien- dali,adottando comunque ogni prescritta eUNICE/o necessaria cautela al fine di assicurare l’assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. Eventuali discipline di carattere applicativoUEAPME, compresa la possibilità di definire periodi di sperimentazione dell’istituto, saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale. Le Parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non mo- dificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Le parti si danno atto che con il presente articolo si è data attuazione all’Accordo intercon- federale 9 giugno 2004CEEP.
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Telelavoro. Le parti convengono Parti, nel richiamarsi all’Accordo Interconfederale sottoscritto in data 9 giugno 2004 per il recepimento dell’Accordo Quadro Europeo sul telelavoro, concordano nel considerare il telelavoro una innovativa modalità della prestazione finalizzata a realizzare le esigenze di svolgimento della pre- stazione che permette flessibilità organizzativa e di modernizzare l’organizzazione del lavoroproduttività dell’Azienda, realizzando un miglio- ramento del processo produttivo delle imprese e conciliando l’attività lavorativa delle persone coniugandole con la vita sociale e familiare, anche con riferimento familiare dei lavoratori in relazione al miglioramento delle con- dizioni territoriali, ambientali e contesto ambientale nonché alle condizioni territoriali ed alle esigenze di mobilità, offrendo ai lavoratori maggiore autonomia nel- l’assolvimento dei compiti affidati. Le parti convengono altresì di incoraggiare tale nuova forma di lavoro per coniugare flessi- bilità e sicurezza, con l’obiettivo di offrire anche alle persone disabili più ampie opportunità nel mercato del lavoro tenendo conto delle possibilità insite nella società dell’informazione. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, per Il telelavoro subordinato si intende viene inoltre riconosciuto dalle Parti come una modalità di svolgimento della prestazione di lavoro idonea a soddisfare specifiche esigenze di flessibilità e sicurezza proprie di alcune situazioni, quali quelle dei lavoratori disabili e dei lavoratori che riprendano il servizio dopo periodi di lunga assenza per maternità, malattia, infortunio, aspettativa. Le Parti convengono pertanto, che a tali categorie di lavoratori sarà attribuita priorità nella scelta di partecipazione ai progetti aziendali di telelavoro. Il telelavoro, nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, costituisce una forma di svolgimento della prestazione lavorativa effettuata, per esigenze di servizio, me- diante l’impiego non occasionale attraverso il prevalente utilizzo di strumenti telematici, telematici da un luogo diverso e distante rispetto alla sede aziendale, a condizione che tale modalità di espletamento della presta- zione non sia richiesta dalla natura propria dell’attività svolta. Nei suddetti casi il Il telelavoro comporta determina una modificazione del luogo di adempimento del- l’obbligazione della prestazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico-operative riconducibili a ti- tolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie: • telelavoro domiciliare, nei casi in cui l’attività lavorativa viene prestata dal dipendente di xxxxx presso il proprio domicilio; • telelavoro da centri o postazioni satelliteremoto, qualora nei casi in cui l’attività lavorativa venga viene prestata da remoto rispetto alla in ambienti organizzativi e logistici distanti dalla sede aziendale cui fa capo l’attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non costi- tuenti unità produttive autonome; • telelavoro da postazioni individualimobile, quando nei casi in cui l’attività lavorativa viene prestata in luoghi diversi dalla sede aziendaleresa prevalentemente all’esterno della struttura aziendale di appartenenza, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici collegati con la struttura stessa. L’effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessato, da formalizzare con atto scritto. La Le differenti modalità di svolgimento della prestazione in telelavoro può riguardare sia la descrizione iniziale delle prestazioni del lavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente. Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale esecuzione dell’attività lavorativa e qualora il datore di lavoro offra la possibilità di svolgere telelavoro, il lavoratore può accet- tare o respingere tale offerta. Il rifiuto del lavoratore non costituisce di per sé motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. Analogamente, qualora il lavoratore richiedesse al datore di lavoro la trasformazione del rap- porto di lavoro in regime di telelavoro, quest’ultimo può accettare o rifiutare tale richiesta. Nel caso specifico di avvenuta trasformazione dell’attività lavorativa in regime di telelavoro, la decisione di passare al telelavoro è reversibile per effetto di accordo che ne prevedrà le relative modalità e tempistiche. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi anche attraverso mo- dalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando l’orario di lavoro complessivamente previsto per i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni, nonché l’obbligo per il telelavoratore di rendersi reperibile nell’arco di una fascia oraria da concordare con la Direzione Aziendale. Le parti convengono che per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono normalmente configurabili prestazioni supplementari, straordinarie e/o notturne o festive. L’eventuale lavoro straordinario deve comunque essere preventivamente richiesto e autorizzato. Qualora, per esigenze di servizio, il telelavoratore che operi fuori dal territorio comunitario venga richiamato presso la sede aziendale, l’Azienda sarà tenuta a rimborsagli le spese ef- fettivamente sostenute sia per il rientro in sede sia per il ritorno nel luogo ove il lavoratore svolge la propria attività lavorativa. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’or- ganizzazione nell’organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, subordinato così come disciplinato ai sensi del dal presente CCNL. A tal riguardo, si conferma che per i tele- lavoratori la sede Ad ogni effetto del rapporto di lavoro resta quella dove è ubicata sarà garantita ogni opportunità di crescita e sviluppo professionale, anche attraverso la propria unità valorizzazione dei principi di appartenenzaautonomia e responsabilità connessi alla particolarità della tipologia di prestazione. I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici Le ordinarie funzioni gerarchiche inerenti il rapporto di lavoro che ven- gono forniti potranno essere espletate in via telematica e fruiscono delle medesime opportunità nel pieno rispetto dell’art. 4 della Legge n. 300/1970, anche con riferimento al raggiungimento degli obiettivi quantitativi e/o qualitativi correlati alla prestazione lavorativa resa. L’attività di accesso alla formazione e allo svi- luppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono l’attività all’interno dei locali dell’impresa. Essi sono altresì sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del tele- lavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’azienda, favorendo, oltre al normale utilizzo degli strumenti di comunicazione aziendale le occasioni di integrazione e comunicazione diretta all’interno della struttura di appartenenza attraverso telelavoro potrà prevedere rientri periodici nell’impresa in Azienda per motivi connessi allo svolgimento della prestazione, con particolare riferimento a interventi di for- mazione e formazione, alla pianificazione del lavoro. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti al rapporto , ed alle ulteriori occasioni di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell’art. 4 integrazione e comunicazione diretta all’interno della Legge n. 300/1970 e/o per il tramite struttura di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giorna- liera/settimanaleappartenenza. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli ac- cessi di l’accesso a organi istituzionali esterni finalizzati e a visite ispettive nonchérappresentanti dell’Azienda, con congruo preavviso, di rappresentanti dell’azienda per motivi tecnici e di sicurezza. Il datore di lavoro è responsabile nel rispetto della fornitura, dell’installazione e della manutenzione degli strumenti necessari ad un telelavoro svolto regolarmente, provvede normativa vigente in merito alla compensa- zione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, fornisce i supporti tecnici ne- cessari allo svolgimento riservatezza ed alla inviolabilità del telelavoroproprio domicilio. Ai telelavoratori dipendenti che svolgono prestazioni di telelavoro si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previste per i lavoratori che svolgono attività lavorativa operano in aziendaAzienda. Il datore di lavoro ha dipendente è tenuto a prestare la responsabilità di adottare misure appropriate atte sua attività con diligenza e riservatezza, a garantire la protezione dei dati utilizzati ed adoperati dal lavoratore per fini professionali. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all’osservanza delle norme,in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline azien- dali,adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l’assoluta segretezza delle custodire il segreto su tutte le informazioni aziendali rese disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitiglie ad attenersi alle istruzioni ricevute dall’Azienda per l’esecuzione del lavoro. Eventuali discipline In nessun caso il dipendente può eseguire, sulla postazione in dotazione, lavoro per conto proprio e/o per conto terzi. Al dipendente sarà assicurata la formazione specifica prevista per il profilo professionale di carattere applicativo, compresa la possibilità appartenenza. Saranno inoltre assicurati interventi formativi e di definire periodi comunicazione connessi alla particolarità della tipologia di sperimentazione dell’istituto, saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendaleprestazione. Le Parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non mo- dificano modificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Le parti In relazione all’introduzione dell’istituto, che nella prima fase di attuazione avrà carattere sperimentale, si danno atto conviene che le modalità di regolamentazione della prestazione di lavoro connesse all’attuazione di progetti di telelavoro ed alle figure professionali interessate saranno oggetto di definizione tra le Parti. Nel contesto di quanto definito tra le Parti con appositi accordi, sarà data anche regolamentazione al carattere di volontarietà e reversibilità della scelta di telelavoro, prevedendone tempi e modalità di esercizio da parte dei lavoratori. Sin dall’avvio del primo progetto sarà costituito un Osservatorio Paritetico con il presente articolo si è data attuazione all’Accordo intercon- federale 9 giugno 2004compito di monitorare e valutare i risultati dei progetti applicati al termine della fase di sperimentazione degli stessi, anche al fine di verificarne gli effetti sulle condizioni personali e professionali del lavoratore. I risultati dei lavori dell’Osservatorio Paritetico saranno oggetto di confronto tra le Parti, che valuteranno eventuali interventi di adeguamento dell’istituto.
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Samples: Collective Bargaining Agreement
Telelavoro. Per telelavoro si intende la prestazione effettuata in via normale e di continuità dal lavoratore dipendente, presso il domicilio o in luogo idoneo ma comunque fisso esterno rispetto alla sede di lavoro aziendale, con il prevalente supporto di strumenti telematici. Le parti convengono Parti riconoscono nel considerare il telelavoro una modalità di svolgimento innovativa della pre- stazione prestazione che permette di modernizzare l’organizzazione del lavoro, realizzando un miglio- ramento del processo produttivo delle imprese cogliere esigenze organizzative dell'impresa e conciliando l’attività di meglio conciliare l'attività lavorativa delle persone con la vita sociale e familiare, anche con riferimento al miglioramento delle con- dizioni territoriali, ambientali e di mobilità, offrendo ai familiare dei lavoratori attraverso una maggiore autonomia nel- l’assolvimento nell'assolvimento dei compiti affidati. Le parti convengono altresì di incoraggiare tale nuova forma di lavoro per coniugare flessi- bilità e sicurezza, con l’obiettivo di offrire anche alle persone disabili più ampie opportunità nel mercato del lavoro tenendo conto delle possibilità insite nella società dell’informazione. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, per telelavoro subordinato si intende una modalità di prestazione lavorativa effettuata, per esigenze di servizio, me- diante l’impiego non occasionale di strumenti telematici, da un luogo diverso e distante rispetto alla sede aziendale, a condizione che tale modalità di espletamento della presta- zione non sia richiesta dalla natura propria dell’attività svolta. Nei suddetti casi il telelavoro comporta una modificazione del luogo di adempimento del- l’obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico-operative riconducibili a ti- tolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie: • telelavoro domiciliare, nei casi Nel momento in cui l’attività lavorativa viene prestata dal dipendente l'azienda attivi la modalità del telelavoro, informerà e consulterà i rappresentanti dei lavoratori sulle ragioni e gli ambiti di xxxxx presso il proprio domicilio; • telelavoro da centri o postazioni satelliteintervento di tale attività, qualora l’attività lavorativa venga prestata da remoto rispetto alla sede specificando eventuali modifiche occupazionali e sull'organizzazione del lavoro. Nel caso in cui fa capo l’attività medesima tali attività prefigurino controllo a distanza di impianti, i lavoratori interessati saranno preventivamente informati in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non costi- tuenti unità produttive autonome; • telelavoro da postazioni individuali, quando l’attività lavorativa viene prestata in luoghi diversi dalla sede aziendaleapplicazione delle normative vigenti. L’effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessato, da formalizzare con atto scritto. La modalità di Lo svolgimento della prestazione in telelavoro può riguardare sia non muta la descrizione iniziale natura giuridica del rapporto instaurato. Non è considerabile attività in telelavoro quella svolta anche in via telematica o in collegamento remoto da operatori di vendita o addetti all'assistenza tecnica presso clienti. Le postazioni di telelavoro ed i collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione, cosi come le spese per la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione ed al mantenimento dei sistemi di sicurezza delle prestazioni postazioni di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico dell'impresa. In caso di interruzioni al circuito telematico o in caso di eventuali fermi macchina derivanti da guasti o cause non imputabili ai dipendente, l'impresa si impegna ad intervenire per una rapida risoluzione del lavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno assunto volontariamenteguasto. Qualora il telelavoro guasto non sia ricompreso nella descrizione iniziale dell’attività lavorativa e qualora il datore di lavoro offra la possibilità di svolgere telelavororisolvibile in tempi ragionevoli, il lavoratore può accet- tare o respingere tale offertadipendente sarà tenuto al rientro presso l'impresa stessa per il tempo necessario al completo ripristino da parte dell'azienda del sistema. Il rifiuto Ai lavoratori dipendenti telelavoristi si applicano le vigenti normative legali e contrattuali; limitatamente alle disposizioni contemplate nel presente articolo le normative generali del lavoratore non costituisce di per sé motivo di risoluzione CCNL saranno sostituite da quelle speciali in questo articolo riportate. Fermo restando la durata della prestazione prevista dall'art. 21, comma 1, del rapporto di lavoro. AnalogamenteCCNL, qualora il lavoratore richiedesse al datore di lavoro la trasformazione del rap- porto di lavoro in regime di telelavoro, quest’ultimo può accettare o rifiutare tale richiesta. Nel caso specifico di avvenuta trasformazione dell’attività lavorativa in regime di telelavoro, la decisione di passare al telelavoro è reversibile per effetto di accordo che ne prevedrà le relative modalità e tempistiche. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi anche attraverso mo- dalità modalità diverse rispetto a quelle ordinarie ordinarie, sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco nell'arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo stessa ferma restando l’orario una definita fascia di reperibilità nell'ambito dell'orario di lavoro complessivamente previsto in atto nell'impresa. Tali modalità saranno predefinite a livello aziendale e concordate tra azienda e dipendente. Ai dipendenti telelavoristi si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute previste per i lavoratori adibiti dipendenti che svolgono analoga attività lavorativa in azienda alle stesse mansioniazienda, nonché l’obbligo ferma restando l'esistenza delle condizioni di sicurezza previste dalla legge per le abitazioni civili, ovviamente curate dal dipendente. L'impresa, in collaborazione con il telelavoratore dipendente, verificherà preventivamente, per quanto di rendersi reperibile nell’arco propria competenza, nel rispetto del diritto alla riservatezza e alla inviolabilità del domicilio del dipendente, idoneità del posto di una fascia oraria da concordare con lavoro. Al fine di verificare la Direzione Aziendale. Le parti convengono che per effetto corretta applicazione della distribuzione discrezionale del tempo disciplina in materia di salute e sicurezza, il datore di lavoro, non sono normalmente configurabili prestazioni supplementari, straordinarie e/o notturne o festiveil responsabile aziendale di prevenzione e protezione e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza hanno accesso ai luoghi in cui viene svolto il telelavoro. L’eventuale lavoro straordinario deve comunque essere preventivamente richiesto e autorizzato. Qualora, per esigenze di servizio, il telelavoratore che operi fuori dal territorio comunitario venga richiamato presso la sede aziendale, l’Azienda sarà tenuta a rimborsagli le spese ef- fettivamente sostenute sia per il rientro in sede sia per il ritorno nel luogo ove Qualora il lavoratore svolge svolga la propria attività lavorativapresso il suo domicilio, tale accesso avverrà con un adeguato preavviso. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’or- ganizzazione Il lavoratore, qualora lo ritenga necessario, può chiedere alla direzione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto che siano eseguite ispezioni presso la propria postazione di lavoro, specificandone i motivi. Il datore di lavoro subordinatoinforma il lavoratore delle politiche e direttive aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle quali il lavoratore è tenuto ad attenersi con particolare riferimento ai rischi derivanti dall'utilizzo dei videoterminali e a quant'altro necessario in relazione alla specificità della prestazione lavorativa di telelavoro. Il dipendente è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, così come disciplinato a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi. In ogni caso il dipendente, ai sensi dell'art. 20 del presente CCNLD.Lgs. A tal riguardon. 81/2008, si conferma deve prendersi cura della propria sicurezza, della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo. Il telelavoratore fruisce dei medesimi diritti garantiti dalla legislazione e dal CCNL spettanti al lavoratore comparabile che per i tele- lavoratori la sede svolge l'attività all'interno dei locali dell'impresa e analogamente, il carico di lavoro resta quella dove è ubicata la propria unità e i livelli di appartenenzaprestazione sono equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che svolgono l'attività nei locali dell'impresa. L'attività di telelavoro potrà prevedere, tenuto conto delle esigenze aziendali, rientri periodici nelle imprese per motivi di programmazione del lavoro, per riunioni di lavoro con i colleghi, per colloqui con il proprio responsabile, per partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento, per svolgimento di attività non telelavorabili. I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che ven- gono vengono forniti e fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo svi- luppo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono l’attività all’interno l'attività all'interno dei locali dell’impresa. Essi sono altresì sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratoridell'impresa. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del tele- lavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’azienda, favorendo, oltre al normale utilizzo degli strumenti di comunicazione aziendale adotta le occasioni di integrazione e comunicazione diretta all’interno della struttura di appartenenza attraverso rientri periodici nell’impresa per motivi connessi allo svolgimento della prestazione, con particolare riferimento a interventi di for- mazione e alla pianificazione del lavoro. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti al rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell’art. 4 della Legge n. 300/1970 e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giorna- liera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli ac- cessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell’azienda per motivi tecnici e di sicurezza. Il datore di lavoro è responsabile della fornitura, dell’installazione e della manutenzione degli strumenti necessari ad un telelavoro svolto regolarmente, provvede alla compensa- zione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, fornisce i supporti tecnici ne- cessari allo svolgimento del telelavoro. Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previste per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in azienda. Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed adoperati elaborati dal lavoratore per fini professionalitelelavoratore nell'ambito dello svolgimento della propria attività e si impegna ad informare quest'ultimo sulle norme di legge e sulle regole aziendali applicabili e relative alla protezione dei dati e l'utilizzo dei mezzi informatici. Il lavoratore assolverà dipendente è tenuto a prestare la sua attività con diligenza, a custodire segreto su tutte le informazioni contenute nelle banche dati e ad attenersi alle proprie mansioni attenendosi all’osservanza delle norme,istruzioni ricevute dall'impresa per l'esecuzione del lavoro. In nessun caso il dipendente può utilizzare le attrezzature fornitegli dall'azienda per attività diverse da quelle lavorative, o per conto terzi. Le Parti convengono che le modalità di svolgimento della prestazione del dipendente, come individuate nel presente articolo, non costituiscono violazione dell'art. 4 della Legge n. 300/1970, in quanto non espressamente derogate da funzionali allo svolgimento del rapporto. Al dipendente sarà riconosciuto il diritto di accesso e di partecipazione all'attività sindacale che si svolge nell'impresa, anche attraverso apposita connessione informatica. L'effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro sarà concordata tra impresa e dipendente; dovrà ugualmente essere oggetto di accordo l'eventuale rientro del lavoratore nella sede aziendale. Le Parti, tenuto conto del carattere innovativo della normativa sul telelavoro, della esigenza di valutare il reale impatto nelle imprese, della esigenza di valutare l'evoluzione legislativa e gli eventuali adattamenti contrattuali che si rendessero necessari, convengono di realizzare nell'ambito dell'Osservatorio nazionale l'opportuno monitoraggio sullo sviluppo del telelavoro. Nel caso di disposizioni di legge e come integrate dalle discipline azien- dali,adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l’assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. Eventuali discipline di carattere applicativoaccordi interconfederali inerenti il telelavoro, compresa la possibilità di definire periodi di sperimentazione dell’istituto, saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale. Le le Parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non mo- dificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Le parti si danno atto che con centreranno per concordare eventuali necessarie armonizzazioni tra tali testi ed il presente articolo si è data attuazione all’Accordo intercon- federale 9 giugno 2004CCNL.
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Telelavoro. Le parti convengono nel considerare considerano il telelavoro una modalità di svolgimento della pre- stazione che permette di modernizzare l’organizzazione del lavoroprestazione finalizzata a cogliere le esigenze organizzative dell'impresa e, realizzando un miglio- ramento del processo produttivo delle imprese compatibilmente con le stesse, le esigenze dei dipendenti. Per telelavoro si intende la prestazione effettuata in via normale e conciliando l’attività lavorativa delle persone con la vita sociale e familiarecontinuità dal dipendente, anche con riferimento al miglioramento delle con- dizioni territorialipresso il proprio domicilio o in luogo idoneo diverso, ambientali e di mobilità, offrendo ai lavoratori maggiore autonomia nel- l’assolvimento dei compiti affidati. Le parti convengono altresì di incoraggiare tale nuova forma ma comunque fisso esterno rispetto alla sede di lavoro per coniugare flessi- bilità e sicurezzaaziendale, con l’obiettivo di offrire anche alle persone disabili più ampie opportunità nel mercato del lavoro tenendo conto delle possibilità insite nella società dell’informazione. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, per telelavoro subordinato si intende una modalità di prestazione lavorativa effettuata, per esigenze di servizio, me- diante l’impiego non occasionale il prevalente supporto di strumenti telematici, da un luogo diverso e distante rispetto alla sede aziendale, a condizione che tale modalità . Lo svolgimento di espletamento della presta- zione non sia richiesta dalla natura propria dell’attività svolta. Nei suddetti casi il telelavoro comporta una modificazione del luogo di adempimento del- l’obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico-operative riconducibili a ti- tolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie: • telelavoro domiciliare, nei casi in cui l’attività lavorativa viene prestata dal dipendente di xxxxx presso il proprio domicilio; • telelavoro da centri o postazioni satellite, qualora l’attività lavorativa venga prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo l’attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non costi- tuenti unità produttive autonome; • telelavoro da postazioni individuali, quando l’attività lavorativa viene prestata in luoghi diversi dalla sede aziendale. L’effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessato, da formalizzare con atto scritto. La modalità di svolgimento della prestazione in telelavoro può riguardare sia non muta la descrizione iniziale delle prestazioni del lavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente. Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale dell’attività lavorativa e qualora il datore di lavoro offra la possibilità di svolgere telelavoro, il lavoratore può accet- tare o respingere tale offerta. Il rifiuto del lavoratore non costituisce di per sé motivo di risoluzione natura giuridica del rapporto di lavoro. AnalogamenteNon è considerabile attività in telelavoro quella svolta anche in via telematica o con collegamento remoto da operatori di vendita, qualora il lavoratore richiedesse lavoratori addetti all'assistenza tecnica presso la clientela, ecc. Sono altresì esclusi dalla presente disciplina i call-center organizzati in autonome unità produttive. La postazione di telelavoro e i collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione, così come la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al datore mantenimento dei sistemi di lavoro la trasformazione del rap- porto sicurezza della postazione di lavoro in regime di telelavorolavoro, quest’ultimo può accettare o rifiutare tale richiestanonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico dell'impresa. Nel caso specifico di avvenuta trasformazione dell’attività lavorativa interruzioni del circuito telematico od eventuali fermi macchina dovuti a guasti o cause non imputabili al dipendente, l'impresa si impegna a intervenire per una rapida risoluzione del guasto. Qualora il guasto non sia risolvibile in regime di telelavorotempi ragionevoli, sarà facoltà dell'impresa definire con il dipendente il rientro presso l'impresa stessa, limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema. Per i dipendenti telelavoristi le clausole normative ed economiche del c.c.n.l. si intendono sostituite da quelle speciali riportate nel presente articolo, limitatamente, però, alle particolari disposizioni in esse contemplate. Ferma restando la decisione di passare al telelavoro è reversibile per effetto di accordo che ne prevedrà durata della prestazione complessivamente prevista dall'art. 15 del c.c.n.l., le relative modalità e tempistiche. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi anche attraverso mo- dalità modalità diverse rispetto a quelle ordinarie ordinarie, sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco nell'arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo ferma restando l’orario una definita fascia di reperibilità nell'ambito dell'orario di lavoro complessivamente previsto per i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni, nonché l’obbligo per il telelavoratore di rendersi reperibile nell’arco di una fascia oraria da concordare con la Direzione Aziendaleatto nell'impresa. Le parti convengono che per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono normalmente configurabili prestazioni supplementari, straordinarie e/o notturne o festive. L’eventuale lavoro straordinario deve comunque essere preventivamente richiesto e autorizzato. Qualora, per esigenze di servizio, il telelavoratore che operi fuori dal territorio comunitario venga richiamato presso la sede Tali modalità saranno definite a livello aziendale, l’Azienda sarà tenuta a rimborsagli le spese ef- fettivamente sostenute sia per il rientro in sede sia per il ritorno nel luogo ove il lavoratore svolge la propria attività lavorativa. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’or- ganizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato ai sensi del presente CCNL. A tal riguardo, si conferma che per i tele- lavoratori la sede di lavoro resta quella dove è ubicata la propria unità di appartenenza. I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che ven- gono forniti e fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo svi- luppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono l’attività all’interno dei locali dell’impresa. Essi sono altresì sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del tele- lavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’azienda, favorendo, oltre al normale utilizzo degli strumenti di comunicazione aziendale le occasioni di integrazione e comunicazione diretta all’interno della struttura di appartenenza attraverso rientri periodici nell’impresa per motivi connessi allo svolgimento della prestazione, con particolare riferimento a interventi di for- mazione e alla pianificazione del lavoro. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti al rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell’art. 4 della Legge n. 300/1970 e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giorna- liera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli ac- cessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell’azienda per motivi tecnici e di sicurezza. Il datore di lavoro è responsabile della fornitura, dell’installazione e della manutenzione degli strumenti necessari ad un telelavoro svolto regolarmente, provvede alla compensa- zione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, fornisce i supporti tecnici ne- cessari allo svolgimento del telelavoro. Ai telelavoratori dipendenti svolgenti prestazione in telelavoro, si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro previste per i lavoratori dipendenti che svolgono analoga attività lavorativa in azienda, ferma restando l'esistenza delle condizioni di sicurezza previste dalla legge per le abitazioni civili. In tal senso l'impresa, con la cooperazione del dipendente, provvederà a garantire, per quanto di sua competenza, nel rispetto del diritto alla riservatezza e alla inviolabilità del domicilio del dipendente, l'idoneità del posto di lavoro nonché le condizioni di esercizio del controllo da parte del responsabile aziendale di prevenzione e protezione e da parte del delegato alla sicurezza. Il datore dipendente è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro ha la responsabilità nel rispetto delle norme di adottare misure appropriate atte sicurezza vigenti, a garantire la protezione dei dati utilizzati ed adoperati non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi. In ogni caso il dipendente deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni ricevute. L'attività di telelavoro potrà prevedere rientri periodici nell'impresa per motivi di programmazione del lavoro, per riunioni di lavoro con i colleghi, per colloqui con il proprio responsabile, per svolgimento di attività non telelavorabili, per quanto previsto dal lavoratore successivo punto 12, e per fini professionali. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all’osservanza delle norme,in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline azien- dali,adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l’assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. Eventuali discipline di carattere applicativo, compresa la possibilità di definire periodi di sperimentazione dell’istituto, saranno oggetto di esame congiunto altre motivazioni definite a livello aziendale. Le Parti si danno atto che Il dipendente è tenuto a prestare la sua attività con diligenza, a custodire il segreto su tutte le particolari caratteristiche che connotano informazioni contenute nella banca dati e ad attenersi alle istruzioni ricevute dall'impresa per l'esecuzione del lavoro. In nessun caso il telelavoro non mo- dificano il sistema di diritti e libertà sindacalidipendente può eseguire sulla postazione in dotazione, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione collettivalavoro per conto proprio e/o per terzi. Le parti si danno atto convengono che con il le modalità di svolgimento delle prestazioni del dipendente, così come individuate nel presente articolo contrattuale, non costituiscono violazione dell'art. 4 della legge n. 300/1970 e delle norme contrattuali in vigore, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto. Al dipendente verrà riconosciuto il diritto di accesso all'attività sindacale che si svolge nell'impresa, eventualmente anche tramite apposita connessione informatica. L'effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro sarà concordata tra impresa e dipendente fatti salvi i casi in cui la sopra regolamentata modalità della prestazione:
A) sia stata prevista all'atto dell'assunzione;
B) sia l'unica modalità di prestazione prevista nell'impresa per la specifica mansione. Nei casi in cui l'effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro sia concordata tra impresa e dipendente, è data attuazione all’Accordo intercon- federale 9 giugno 2004facoltà delle parti stesse definire la possibilità e le condizioni per l'eventuale ripristino delle precedenti modalità della prestazione. Nel caso di disposizioni di legge o di accordi interconfederali, inerenti il telelavoro, le parti si incontreranno per verificare la compatibilità e coerenza del presente accordo con le stesse ed eventualmente procedere con le necessarie armonizzazioni.
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Telelavoro. Le parti convengono sulla opportunità, tanto nell'ottica della sostenibilità ambientale che in quella di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, di incentivare il ricorso al telelavoro. Il telelavoro consiste in una forma di organizzazione/svolgimento del lavoro che si avvale di strumenti tecnologici e telematici nell'ambito di un contratto in cui l'attività lavorativa che potrebbe essere svolta nei locali dell'impresa viene regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa, nel considerare domicilio del lavoratore o in un luogo diverso comunque fisso, consentendo la comunicazione a distanza tra il lavoratore e la sede aziendale. Resta inteso che il telelavoro una modalità di svolgimento della pre- stazione che permette di modernizzare l’organizzazione del lavoro, realizzando un miglio- ramento del processo produttivo delle imprese e conciliando l’attività lavorativa delle persone con la vita sociale e familiare, anche con riferimento al miglioramento delle con- dizioni territoriali, ambientali e di mobilità, offrendo ai lavoratori maggiore autonomia nel- l’assolvimento dei compiti affidatisarà attuato su base volontaria. Le parti convengono altresì demandano al livello aziendale l'impegno a valutare la concerta fattibilità di incoraggiare tale nuova forma modalità. Le parti a livello aziendale potranno definire eventuali criteri che determinino condizioni di lavoro priorità di accesso al telelavoro. La valutazione circa la sussistenza delle condizioni necessarie per coniugare flessi- bilità e sicurezza, con l’obiettivo la concessione del telelavoro è di offrire anche alle persone disabili più ampie opportunità nel mercato del lavoro tenendo conto delle possibilità insite nella società dell’informazione. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, per telelavoro subordinato si intende una modalità di prestazione lavorativa effettuata, per esigenze di servizio, me- diante l’impiego non occasionale di strumenti telematici, da un luogo diverso e distante rispetto alla sede aziendale, a condizione che tale modalità di espletamento della presta- zione non sia richiesta dalla natura propria dell’attività svolta. Nei suddetti casi il telelavoro comporta una modificazione del luogo di adempimento del- l’obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico-operative riconducibili a ti- tolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie: • telelavoro domiciliare, nei casi in cui l’attività lavorativa viene prestata dal dipendente di xxxxx presso il proprio domicilio; • telelavoro da centri o postazioni satellite, qualora l’attività lavorativa venga prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo l’attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non costi- tuenti unità produttive autonome; • telelavoro da postazioni individuali, quando l’attività lavorativa viene prestata in luoghi diversi dalla sede aziendale. L’effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro consegue ad una scelta volontaria esclusiva competenza del datore di lavoro e del lavoratore interessato, da formalizzare con atto scrittolavoro. La modalità di svolgimento della prestazione in Il telelavoro può riguardare sia la essere inserito nella descrizione iniziale delle prestazioni del lavoratore ovvero di lavoro o scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente. Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale dell’attività lavorativa e qualora il datore di lavoro offra La contrattazione aziendale dovrà prevedere la possibilità di svolgere telelavoro, il lavoratore può accet- tare o respingere tale offerta. Il rifiuto del lavoratore non costituisce di per sé motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. Analogamente, qualora il lavoratore richiedesse al datore di lavoro la trasformazione del rap- porto di lavoro in regime di telelavoro, quest’ultimo può accettare o rifiutare tale richiesta. Nel caso specifico di avvenuta trasformazione dell’attività lavorativa in regime di telelavoro, la reversibilità della decisione di passare al telelavoro è reversibile per effetto con indicazione delle relative modalità. Il lavoratore che svolge la prestazione in telelavoro avrà diritto a ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda. L'accordo tra le parti disciplinerà l'esercizio del potere direttivo e di accordo che ne prevedrà le relative modalità e tempistiche. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi anche attraverso mo- dalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando l’orario di lavoro complessivamente previsto per i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni, nonché l’obbligo per il telelavoratore di rendersi reperibile nell’arco di una fascia oraria da concordare con la Direzione Aziendale. Le parti convengono che per effetto della distribuzione discrezionale controllo del tempo datore di lavoro, non sono normalmente configurabili prestazioni supplementari, straordinarie e/o notturne o festive. L’eventuale lavoro straordinario deve comunque essere preventivamente richiesto le modalità di utilizzo e autorizzato. Qualora, per esigenze di servizio, il telelavoratore che operi fuori dal territorio comunitario venga richiamato presso la sede aziendale, l’Azienda sarà tenuta a rimborsagli le spese ef- fettivamente sostenute sia per il rientro in sede sia per il ritorno nel luogo ove il lavoratore svolge la propria attività lavorativa. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’or- ganizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato ai sensi del presente CCNL. A tal riguardo, si conferma che per i tele- lavoratori la sede di lavoro resta quella dove è ubicata la propria unità di appartenenza. I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che ven- gono forniti e fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo svi- luppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono l’attività all’interno dei locali dell’impresa. Essi sono altresì sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del tele- lavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’azienda, favorendo, oltre al normale utilizzo conservazione degli strumenti di comunicazione aziendale tecnologici, le occasioni di integrazione e comunicazione diretta all’interno della struttura di appartenenza attraverso rientri periodici nell’impresa per motivi connessi allo svolgimento della prestazione, con particolare riferimento a interventi di for- mazione e alla pianificazione del lavoro. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti al rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell’art. 4 della Legge n. 300/1970 e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giorna- liera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli ac- cessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell’azienda per motivi tecnici e di sicurezza. Il datore di lavoro è responsabile della fornitura, dell’installazione e della manutenzione degli strumenti necessari ad un telelavoro svolto regolarmente, provvede alla compensa- zione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, fornisce i supporti tecnici ne- cessari allo svolgimento del telelavoro. Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previste per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in azienda. Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed adoperati elaborati dal lavoratore, nonché le misure relative alla tutela della salute e della sicurezza. Per lo svolgimento dell'attività di telelavoro l'azienda dovrà fornire al lavoratore gli strumenti necessari allo svolgimento della stessa, sostenendo tutte le relative spese di acquisto, installazione e manutenzione degli stessi, salvo che il telelavoratore non si avvalga di strumenti propri. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà: - consegnare all'azienda un certificato di conformità alle disposizioni vigenti dell'impianto elettrico installato presso l'unità immobiliare in cui viene resa la prestazione a distanza sottoscritto da tecnico abilitato; - consentire gli accessi, richiesti con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda per fini professionali. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all’osservanza delle norme,in quanto non espressamente derogate da disposizioni motivi tecnici e di legge e come integrate dalle discipline azien- dali,adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela sicurezza, anche al fine di assicurare l’assoluta segretezza poter verificare la corretta applicazione delle informazioni aziendali disponibili norme a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro relativamente alla postazione di lavoro ed alle attrezzature tecniche ad essa collegate; - consentire gli accessi di Organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive previste dalla normativa vigente. In particolare l'impresa, con la cooperazione del dipendente, provvederà a garantire per quanto di sua competenza, nel rispetto del diritto alla riservatezza del domicilio del dipendente, l'idoneità del posto di lavoro, nonché le condizioni di esercizio di controllo in materia di tutela e sicurezza del posto di lavoro. Il dipendente è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme sulla sicurezza e a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi. In ogni caso il dipendente deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella di eventuali altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni ricevute. L'attività di telelavoro, anche con lo svolgimento dei compiti attribuitigli. Eventuali discipline scopo di carattere applicativomantenere i rapporti con i colleghi di lavoro, compresa la possibilità potrà prevedere rientri periodici nell'impresa per motivi di definire periodi programmazione del lavoro, per riunioni di sperimentazione dell’istitutolavoro con i colleghi, saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale. Le Parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non mo- dificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Le parti si danno atto che per colloqui con il presente articolo si è data attuazione all’Accordo intercon- federale 9 giugno 2004proprio responsabile, per svolgimento di attività non lavorabili a distanza. Tali modalità di rientro saranno definite con apposito accordo tra le parti.
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