Termini di esecuzione e penali. In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali: a) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. (o del D.E.C.); b) una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del servizio anche parziale; c) una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni tipologia di servizio previsti nel C.S.D.P. omessa a seguito dell’avvio del servizio; d) una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali; e) una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal R.U.P. o dal D.E.C.; f) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal D.E.C. o dal R.U.P.; g) una penale del 5% del valore del contratto come definita all’art. 18 del presente schema di contratto, nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del patto di integrità di cui al successivo art. 18; Le penali applicate, ai sensi dell’art. 113-bis, comma 2 del Codice non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale. In tal caso il responsabile unico del procedimento propone a Roma Capitale la risoluzione del contratto per grave inadempimento. In caso di mancato rispetto delle prestazioni contrattuali migliorative proposte dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo, nel nuovo schema di contratto che sarà approvato con la determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva da parte dell’Ufficio proponente di Roma Capitale che ha indetto la gara, verranno configurate apposite penali. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto da Roma Capitale all’esecutore; l’esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni a Roma Capitale nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dall’esecutore, a giudizio insindacabile di Roma Capitale, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all’esecutore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. L’incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l’importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’esecutore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Appears in 2 contracts
Samples: Service Agreement, Service Agreement
Termini di esecuzione e penali. In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penalipenali in conformità alla progettazione a base di gara:
a) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. (o del D.E.C.)R.U.P.;
b) una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del servizio anche parzialeripetizione delle prestazioni contrattuali a seguito delle verifiche di conformità;
c) una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni tipologia di servizio previsti nel C.S.D.P. omessa a seguito dell’avvio del servizio;
d) una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali;
ed) una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal R.U.P. o dal D.E.C.R.U.P.;
fe) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal D.E.C. o dal R.U.P.;
gf) una penale del 5% del valore del contratto come definita all’art. 18 del presente schema di contratto, nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del patto di integrità di cui al successivo art. 18; Le penali applicate, ai sensi dell’art. 113-bis, comma 2 del Codice non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale. In tal caso il responsabile unico del procedimento propone a Roma Capitale la risoluzione del contratto per grave inadempimento. In caso di mancato rispetto delle prestazioni contrattuali migliorative proposte dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo, nel nuovo schema di contratto che sarà approvato con la determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva da parte dell’Ufficio proponente di Roma Capitale che ha indetto la gara, verranno configurate apposite penali. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto da Roma Capitale all’esecutore; l’esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni a Roma Capitale nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dall’esecutore, a giudizio insindacabile di Roma Capitale, non fossero ritenute accoglibilivalide, ovvero non fossero presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all’esecutore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. È ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’esecutore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide Roma Capitale su proposta del Responsabile del Procedimento. L’incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l’importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’esecutore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Appears in 2 contracts
Samples: Affidamento Della Gestione Di Due Centri Antiviolenza, Gestione Di Strutture Residenziali Per Donne Vittime Di Violenza
Termini di esecuzione e penali. In caso 1. DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA DELL’APPALTATORE Costituiscono parte integrante del Contratto i seguenti documenti: – Capitolato Generale d’Appalto; – Capitolato Speciale d’Appalto; – Relazione Tecnica; – Piano di inadempimento Manutenzione dell’opera e delle sue parti – Elaborati grafici progettuali e specifiche tecniche; – Computo metrico estimativo ed elenco prezzi – Richiesta offerta (lista delle quantità per l’esecuzione dei lavori posti a base di gara); – Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) ; – Cronoprogramma dei lavori. L’Appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel Contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano. L’Appaltatore dichiara inoltre di aver preso visione dei luoghi e dell’area di lavoro nonché dei disegni di progetto e di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione dell’Appalto. L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assuntisi riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto. Salvo quanto previsto dal presente Contratto e dal Capitolato Speciale d’Appalto, saranno applicate l’esecuzione dell’opera in oggetto è disciplinata da tutte le seguenti penalidisposizioni vigenti in materia. Le parti si impegnano comunque all’osservanza:
a) salvo che non costituisca causa delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. (o del D.E.C.)esecuzione dei lavori;
b) una penale delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del servizio anche parzialecui si esegue l’appalto;
c) una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni tipologia delle norme tecniche e decreti di servizio previsti nel C.S.D.P. omessa a seguito dell’avvio del servizioapplicazione;
d) una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattualileggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;
e) una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per di tutta la mancata normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente Capitolato Speciale d’Appalto (nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal R.U.P. o dal D.E.C.internazionali espressamente adottate);
f) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal D.E.C. o dal R.U.P.della Lista delle Lavorazioni e Forniture allegata al Contratto;
g) una penale del 5% del valore del contratto dei disegni di progetto allegati a questo Capitolato Speciale d’Appalto.
2. OGGETTO DELL’APPALTO L’Appalto ha per oggetto i lavori, le somministrazioni e le forniture complementari occorrenti per la realizzazione di nuove condutture elettriche di distribuzione ai vari piani dello stabile della Sede Inps di Benevento xxx Xxxxxxxx 00/00, così come definita all’artindicati nella documentazione di progetto e nelle specifiche tecniche, nonché le prestazioni di mano d’opera, la fornitura di materiali e le opere murarie occorrenti per la posa in opera. 18 del presente schema Il contenuto dei documenti di contratto, nel caso progetto è ritenuto esplicativo e perfettamente esecutivo ed eseguibile al fine di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste consentire all’Appaltatore di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del patto di integrità di cui al successivo art. 18; Le penali applicate, ai sensi dell’art. 113-bis, comma 2 del Codice non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale. In tal caso il responsabile unico del procedimento propone a Roma Capitale la risoluzione del contratto per grave inadempimento. In caso di mancato rispetto delle prestazioni contrattuali migliorative proposte dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo, nel nuovo schema di contratto che sarà approvato con la determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva da parte dell’Ufficio proponente di Roma Capitale che ha indetto la gara, verranno configurate apposite penali. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto da Roma Capitale all’esecutore; l’esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni a Roma Capitale nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dall’esecutore, a giudizio insindacabile di Roma Capitale, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all’esecutore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. L’incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l’importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera valutare l’oggetto dei lavori ed in nessun caso l’esecutore dall’adempimento dell’obbligazione limitativo per quanto riguarda lo scopo del lavoro. Deve pertanto intendersi compreso nell’Appalto anche quanto non espressamente indicato ma comunque necessario per la realizzazione delle diverse opere. Le opere saranno eseguite a perfetta regola d’arte, in conformità alla vigente normativa tecnica e di legge, saranno finite in ogni parte, rese perfettamente funzionanti in sicurezza e dovranno risultare atte allo scopo cui sono destinate, scopo del quale l’Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza. Fanno parte dell’Appalto anche eventuali varianti, modifiche e aggiunte a quanto previsto nei documenti sopra citati che potranno essere richieste all’Appaltatore in corso d’opera per mezzo di altri disegni complementari ed integrativi o per mezzo di istruzioni impartite dal Direttore dei Lavori ed anche le eventuali prestazioni di mano d’opera e mezzi per assistenza ad altre Imprese fornitrici di installazioni e prestazioni non compresi nel presente Appalto, ma facenti parte del medesimo complesso. Fanno inoltre parte dell’Appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 integrato dal D.Lgs. n. 106/2009 e dei documenti allegati. A tal proposito, allo scopo di eliminare le eventuali interferenze tra l’esecuzione delle opere di cui trattasi e le attività lavorative istituzionali che si è reso inadempiente svolgono nello stabile e nelle aree esterne di pertinenza, si richiama la perfetta osservanza di quanto appositamente previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) sopra elencato che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’esecutore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannicostituisce parte integrante del contratto, così come previsto dalla vigente normativa.
Appears in 1 contract
Samples: Construction Contract
Termini di esecuzione e penali. Il tempo utile per l'esecuzione di tutti i lavori è fissato in 120 (CENTOVENTI) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. In caso detto tempo è compreso quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di inadempimento o qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio. I giorni nei quali saranno redatti i verbali di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, consegna e di sospensione dei lavori non saranno applicate le seguenti penali:
a) salvo che non costituisca conteggiati fra quelli utili mentre i giorni nei quali verranno redatti i verbali di ripresa e di ultimazione delle opere saranno a tale scopo conteggiati. La data di ultimazione dei lavori risulterà dal relativo certificato. L'Appaltante provvederà ad ottemperare alle formalità prescritte dalla legge sulle espropriazioni per causa di risoluzione del contrattopubblica utilità, prima di consegnare all'Appaltatore i terreni occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate. Qualora durante il corso dei lavori insorgessero difficoltà a causa dell'occupazione dei terreni, che richiedessero un rallentamento od anche una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. (o del D.E.C.);
b) sospensione dei lavori, l'Appaltatore non avrà diritto a compensi, ma potrà solo ottenere una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del servizio anche parziale;
c) una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni tipologia di servizio previsti nel C.S.D.P. omessa a seguito dell’avvio del servizio;
d) una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali;
e) una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal R.U.P. o dal D.E.C.;
f) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal D.E.C. o dal R.U.P.;
g) una penale del 5% del valore del contratto come definita all’art. 18 del presente schema di contratto, proroga nel caso di violazione che l'impedimento fosse tale da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del patto di integrità di cui al successivo artnon permettere l'ultimazione dei lavori nel termine stabilito dal presente Capitolato. 18; Le penali applicate, ai Ai sensi dell’art. dell’articolo 113-bis, comma 2 1, del Codice non possono comunque superaredei contratti, complessivamente, il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale. In tal caso il responsabile unico del procedimento propone a Roma Capitale la risoluzione del contratto per grave inadempimento. In nel caso di mancato rispetto delle prestazioni contrattuali migliorative proposte dal concorrente risultato aggiudicatario definitivodel termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, nel nuovo schema per ogni giorno naturale consecutivo di contratto che sarà approvato con la determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva da parte dell’Ufficio proponente di Roma Capitale che ha indetto la gararitardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (un euro ogni mille euro) dell’importo contrattuale. La penale, verranno configurate apposite penali. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali nella stessa misura percentuale di cui al presente articolo saranno contestati periodo precedente, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per iscritto la consegna degli stessi;
b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti preliminari in materia di sicurezza previsti dal D.Lgs 81/2008;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. La penale irrogata ai sensi della lettera a) del periodo precedente è disapplicata se l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo redatto ai sensi dell’art. 43, comma 10, del D.P.R. 207/2010. La penale di cui alla precedente lettera c) è applicata all’importo dei lavori ancora da Roma Capitale all’esecutoreeseguire; l’esecutore dovrà comunicare in ogni caso la penale di cui alla lettera d) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per iscritto rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. Tutte le proprie deduzioni/giustificazioni a Roma Capitale nel termine massimo fattispecie di 5 (cinque) giorni naturali ritardi sono segnalate tempestivamente e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione dettagliatamente al RUP da parte della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dall’esecutoreDL, a giudizio insindacabile di Roma Capitaleimmediatamente al verificarsi della relativa condizione, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all’esecutore con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimentosono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di redazione del certificato di regolare esecuzione. L’incameramento L’importo complessivo delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso importo superiore alla predetta percentuale la Stazione Appaltante può risolvere il contratto in cui l’importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazionedanno dell’Appaltatore. La richiesta e/o il pagamento L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’esecutore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere pregiudica il risarcimento degli di eventuali maggiori dannidanni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Appears in 1 contract
Samples: Contract for Public Works
Termini di esecuzione e penali. In caso Termini di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali:esecuzione
a) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’avvio dell’esecuzione – non superiore a 10 giorni, nell'avvio dell'esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. RU.P. (o del D.E.C.);
b) una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del servizio anche parziale;
c) una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni tipologia di servizio previsti nel C.S.D.P. omessa a seguito dell’avvio del servizio;
d) una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 all' 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali;
ec) una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal R.U.P. RU.P. o dal D.E.C.;
fd) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal D.E.C. o dal R.U.P.RU.P. entro e non oltre il termine di 10 giorni;
ge) una penale del 5% del valore del contratto come definita all’artdefinito all'art. 18 del presente schema di contratto4, nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del patto di integrità di cui al successivo art. 18; Le penali applicate, ai sensi dell’art. 113-bis, comma 2 del Codice non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale. In tal caso il responsabile unico del procedimento propone a Roma Capitale la risoluzione del contratto per grave inadempimento. In caso di mancato rispetto delle prestazioni contrattuali migliorative proposte dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo, nel nuovo schema di contratto che sarà approvato con la determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva da parte dell’Ufficio dell'Ufficio proponente di Roma Capitale che ha indetto la gara, verranno configurate apposite penali. Il Municipio si riserva di disporre verifiche e controlli di rispondenza e di qualità circa la piena conformità del servizio reso agli obblighi di cui al presente appalto. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione all'applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto da Roma Capitale all’esecutoreall'esecutore; l’esecutore l'esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni a Roma Capitale nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dall’esecutoredall'esecutore, a giudizio insindacabile di Roma Capitale, non fossero ritenute accoglibiliaccogliibili, ovvero non fossero presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all’esecutore all'esecutore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimentodall'inizio dell'inadempimento. L’incameramento E’ ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’esecutore. Sull’istanza di disapplicazione delle penali, decide Roma Capitale su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il D.E.C. L'incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito nell'ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l’importo l'importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’esecutore dall’adempimento dell’obbligazione l'esecutore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo l'obbligo di pagamento della medesima penale. L’esecutore L'esecutore prende atto che l’applicazione l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Appears in 1 contract
Termini di esecuzione e penali. In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penalipenali in conformità alla progettazione a base di gara :
a) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 all’ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. (o del D.E.C.)R.U.P.;
b) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari all’ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto agli obblighi relativi alla messa a disposizione dei locali per lo svolgimento delle prestazioni di cui all’art. 4 del presente schema di contratto;
c) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari all’ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto agli obblighi relativi alla produzione a Roma Capitale della/e polizza/e assicurativa/e di cui all’art. 14 del presente schema di contratto eccedente il termine di 10 giorni antecedenti la consegna dell’appalto;
d) una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 all’ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del servizio anche parzialeripetizione delle prestazioni contrattuali a seguito delle verifiche di conformità;
ce) una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni tipologia di servizio previsti nel C.S.D.P. omessa a seguito dell’avvio del servizio;
d) una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 all’ per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali;
ef) una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 all’ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal R.U.P. o dal D.E.C.;
fg) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 all’ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal D.E.C. o dal R.U.P.;
gh) una penale del 5% del valore del contratto come definita all’art. 18 del presente schema di contratto, nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del patto di integrità di cui al successivo art. 18; Le penali applicate, ai sensi dell’art. 113-bis, comma 2 del Codice non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale. In tal caso il responsabile unico del procedimento propone a Roma Capitale la risoluzione del contratto per grave inadempimento. In caso di mancato rispetto delle prestazioni contrattuali migliorative proposte dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo, nel nuovo schema di contratto che sarà approvato con la determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva da parte dell’Ufficio proponente di Roma Capitale che ha indetto la gara, verranno configurate apposite penali. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto da Roma Capitale all’esecutore; l’esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni a Roma Capitale nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dall’esecutore, ,a giudizio insindacabile di Roma Capitale, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all’esecutore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. L’incameramento È ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’esecutore. Xxxx'istanza di disapplicazione delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l’importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’esecutore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di decide Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannisu proposta del responsabile del procedimento.
Appears in 1 contract
Samples: Contract for the Management of Residential Communities for Vulnerable Women and Families
Termini di esecuzione e penali. In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penalipenali in conformità alla progettazione a base di gara :
a) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. (o del D.E.C.)R.U.P.;
b) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto agli obblighi relativi alla produzione a Roma Capitale della/e polizza/e assicurativa/e di cui all’art. 15 del presente schema di contratto eccedente il termine di 10 giorni antecedenti la consegna dell’appalto;
c) una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del servizio anche parziale;
c) una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni tipologia di servizio previsti nel C.S.D.P. omessa ripetizione delle prestazioni contrattuali a seguito dell’avvio del serviziodelle verifiche di conformità;
d) una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali;
e) una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal R.U.P. o dal D.E.C.;
f) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal D.E.C. o dal R.U.P.;
g) una penale del 5% del valore del contratto come definita all’art. 18 del presente schema di contratto, nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del patto di integrità di cui al successivo art. 1819; Le penali applicate, ai sensi dell’art. 113-bis, comma 2 del Codice non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale. In tal caso il responsabile unico del procedimento propone a Roma Capitale la risoluzione del contratto per grave inadempimento. In caso di mancato rispetto delle prestazioni contrattuali migliorative proposte dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo, nel nuovo schema di contratto che sarà approvato con la determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva da parte dell’Ufficio proponente di Roma Capitale che ha indetto la gara, verranno configurate apposite penali. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto da Roma Capitale all’esecutore; l’esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni a Roma Capitale nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dall’esecutore, a giudizio insindacabile di Roma Capitale, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all’esecutore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. L’incameramento È ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’esecutore. Xxxx'istanza di disapplicazione delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l’importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’esecutore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di decide Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannisu proposta del responsabile del procedimento.
Appears in 1 contract
Termini di esecuzione e penali. In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali:
a) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. (o del D.E.C.);
b) una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del servizio anche parziale, rispetto ai termini previsti nel presente articolo;
c) una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni tipologia di servizio previsti nel C.S.D.P. CS.D.P. omessa a seguito dell’avvio del servizio;
d) una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali;
e) una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal R.U.P. o dal D.E.C.;
f) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per 0,5per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal D.E.C. o dal R.U.P.;
g) una penale del 5% del valore del contratto come definita all’art. 18 del presente schema di contratto, nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del patto di integrità di cui al successivo art. 18; Le penali applicate, ai sensi dell’art. 113-bis, comma 2 del Codice non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale. In tal caso il responsabile unico del procedimento propone a Roma Capitale la risoluzione del contratto per grave inadempimento. In caso di mancato rispetto delle prestazioni contrattuali migliorative proposte dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo, nel nuovo schema di contratto che sarà approvato con la determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva da parte dell’Ufficio proponente di Roma Capitale che ha indetto la gara, verranno configurate apposite penali. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto da Roma Capitale all’esecutore; l’esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni a Roma Capitale nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dall’esecutore, a giudizio insindacabile di Roma Capitale, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine dianzi dinanzi previsto, saranno applicate all’esecutore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. L’incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l’importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’esecutore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Appears in 1 contract
Samples: Contract
Termini di esecuzione e penali. In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penalipenali in conformità alla progettazione a base di gara :
a) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 all’ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. (o del D.E.C.)R.U.P.;
b) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari all’ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto agli obblighi relativi alla produzione a Roma Capitale della/e polizza/e assicurativa/e di cui all’art. 14 del presente schema di contratto eccedente il termine di 10 giorni antecedenti la consegna dell’appalto;
c) una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 all’ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del servizio anche parziale;
c) una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni tipologia di servizio previsti nel C.S.D.P. omessa ripetizione delle prestazioni contrattuali a seguito dell’avvio del serviziodelle verifiche di conformità;
d) una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 all’ per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali;
e) una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 all’ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal R.U.P. o dal D.E.C.;
f) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 all’ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal D.E.C. o dal R.U.P.;
g) una penale del 5% del valore del contratto come definita all’art. 18 del presente schema di contratto, nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del patto di integrità di cui al successivo art. 18; Le penali applicate, ai sensi dell’art. 113-bis, comma 2 del Codice non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale. In tal caso il responsabile unico del procedimento propone a Roma Capitale la risoluzione del contratto per grave inadempimento. In caso di mancato rispetto delle prestazioni contrattuali migliorative proposte dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo, nel nuovo schema di contratto che sarà approvato con la determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva da parte dell’Ufficio proponente di Roma Capitale che ha indetto la gara, verranno configurate apposite penali. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto da Roma Capitale all’esecutore; l’esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni a Roma Capitale nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dall’esecutore, a giudizio insindacabile di Roma Capitale, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all’esecutore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. L’incameramento È ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’esecutore. Xxxx'istanza di disapplicazione delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l’importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’esecutore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di decide Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannisu proposta del responsabile del procedimento.
Appears in 1 contract
Samples: Servizio Di Sportello Unico Per L’accoglienza Migranti
Termini di esecuzione e penali. In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penalipenali in conformità alla progettazione a base di gara:
a) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 all’ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. (o del D.E.C.)R.U.P.;
b) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari all’ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto agli obblighi relativi alla produzione a Roma Capitale della/e polizza/e assicurativa/e di cui all’art. 14 del presente schema di contratto eccedente il termine di 10 giorni antecedenti la consegna dell’appalto;
c) una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 all’ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del servizio anche parziale;
c) una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni tipologia di servizio previsti nel C.S.D.P. omessa ripetizione delle prestazioni contrattuali a seguito dell’avvio del serviziodelle verifiche di conformità;
d) una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 all’ per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali;
e) una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 all’ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal R.U.P. o dal D.E.C.;
f) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 all’ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal D.E.C. o dal R.U.P.;
g) una penale del 5% del valore del contratto come definita all’art. 18 del presente schema di contratto, nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del patto di integrità di cui al successivo art. 18; Le penali applicate, ai sensi dell’art. 113-bis, comma 2 del Codice non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale. In tal caso il responsabile unico del procedimento propone a Roma Capitale la risoluzione del contratto per grave inadempimento. In caso di mancato rispetto delle prestazioni contrattuali migliorative proposte dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo, nel nuovo schema di contratto che sarà approvato con la determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva da parte dell’Ufficio proponente di Roma Capitale che ha indetto la gara, verranno configurate apposite penali. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto da Roma Capitale all’esecutore; l’esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni a Roma Capitale nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dall’esecutore, a giudizio insindacabile di Roma Capitale, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all’esecutore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. L’incameramento È ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’esecutore. Xxxx'istanza di disapplicazione delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l’importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’esecutore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di decide Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannisu proposta del responsabile del procedimento.
Appears in 1 contract
Samples: Service Agreement
Termini di esecuzione e penali. In L'affidatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali previste nel capitolato speciale, in caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali:
a) salvo che non costituisca causa : una penale misura giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto di risoluzione del contratto, una ciascun ordinativo per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della fornitura rispetto ai termini previsti; Una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale di ciascun ordinativo per ogni giorno di ritardo nell’avvio dell’esecuzione del contratto sulla base nella sostituzione dei prodotti oggetto di contestazione, nonché dei prodotti riscontrati non conformi a seguito delle indicazioni del R.U.P. (o del D.E.C.);
b) una verifiche di conformità delle prestazioni contrattuali; Una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale di ciascun ordinativo per ogni giorno di ritardo nella esecuzione nell'invio del servizio anche parziale;
c) una resoconto della fornitura; Una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni tipologia di servizio previsti nel C.S.D.P. omessa a seguito dell’avvio del servizio;
d) una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale ciascun ordinativo di fornitura per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali;
e) una ; Una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale di ciascun ordinativo per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/ordini direttive impartiti impartite dal R.U.P. Dec o dal D.E.C.;
f) salvo responsabile di progetto; Salvo che non costituisca costituisco a causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale di ciascun ordinativo per ogni giorno di ritardo nella ripresa del servizio della fornitura, a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal D.E.C. Dec o dal R.U.P.;
g) una responsabile di progetto; Una penale del 5pari al 1% del valore del contratto come definita all’art. 18 del presente schema dell'ammontare netto di contratto, ciascun ordinativo nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione degli artt. 2 e 4 del patto Patto di integrità integrità; Una penale pari allo 0,6 per mille per il mancato o ritardato invio, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto come previsto dall’art. 47 comma 3 e 3bis L.108/2021 della relazione di cui al successivo art. 18genere sulla situazione del personale maschile e femminile; Le penali applicate, ai sensi dell’art. 113-bisdell'articolo 50, comma 2 del Codice 4 Legge 108/2021 ss.mm.ii, non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell’ammontare 20% dell'ammontare netto contrattualedel singolo ordinativo. In tal caso il responsabile unico del procedimento di progetto propone a Roma Capitale la risoluzione del contratto dell'intero accordo quadro per grave inadempimento. In caso di mancato rispetto delle prestazioni contrattuali migliorative proposte dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo, nel nuovo schema di contratto che sarà approvato con la determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva da parte dell’Ufficio proponente di Roma Capitale che ha indetto la gara, verranno configurate apposite penali. Gli eventuali inadempimenti contrattuali per ciascun ordinativo che daranno luogo all’applicazione all'applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto da Roma Capitale all’esecutore; l’esecutore dal responsabile di progetto su proposta del Dec all'esecutore. L'esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni a Roma Capitale al responsabile di progetto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dall’esecutoreaddotte, a giudizio insindacabile del responsabile di Roma Capitaleprogetto sentito il Dec, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine dianzi di anzi previsto, saranno applicate all’esecutore all'esecutore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimentodall'inizio dell'inadempimento. L’incameramento L'incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito nell'ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l’importo l'importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio della prestazione oggetto di contestazione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun e nel suo caso l’esecutore dall’adempimento dell’obbligazione l'esecutore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo l'obbligo di pagamento della medesima penale. L’esecutore L'esecutore prende atto che l’applicazione l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude precludono il diritto di Roma Capitale Aspal di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Di Accordo Quadro
Termini di esecuzione e penali. In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penalipenali in conformità alla progettazione a base di gara:
a) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 all’ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. (o del D.E.C.)R.U.P.;
b) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari all’ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto agli obblighi relativi alla messa a disposizione dei locali per lo svolgimento delle prestazioni di cui agli artt. 1 e 4 del presente schema di contratto;
c) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari all’ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto agli obblighi relativi alla produzione a Roma Capitale della/e polizza/e assicurativa/e di cui al presente schema di contratto eccedente il termine di 10 giorni antecedenti la consegna dell’appalto;
d) una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 all’ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del servizio anche parzialeripetizione delle prestazioni contrattuali a seguito delle verifiche di conformità;
ce) una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni tipologia di servizio previsti nel C.S.D.P. omessa a seguito dell’avvio del servizio;
d) una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 all’ per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali;
ef) una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 all’ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal R.U.P. o dal D.E.C.;
fg) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 all’ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal D.E.C. o dal R.U.P.;
gh) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale del pari al 5% del valore del contratto come definita all’art. 18 del presente schema di contratto, netto contrattuale nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del patto Patto di integrità di cui al successivo art. 18; Le penali applicate, ai sensi dell’art. 113-bis, comma 2 del Codice non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale. In tal caso il responsabile unico del procedimento propone a Roma Capitale la risoluzione del contratto per grave inadempimentointegrità. In caso di mancato rispetto delle prestazioni contrattuali migliorative proposte dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo, nel nuovo schema di contratto che sarà approvato con la determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva da parte dell’Ufficio proponente di Roma Capitale che ha indetto la gara, verranno configurate apposite penali. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione Per i casi non espressamente previsti, l’importo delle penali verrà determinato, per analogia, con riferimento alle fattispecie tipizzate nel presente articolo. L’applicazione delle penali, di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto da competenza di Roma Capitale all’esecutore; l’esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto – Dipartimento Politiche Sociali, sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale l’Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie deduzioni/giustificazioni a Roma Capitale nel termine massimo di 5 controdeduzioni entro e non oltre 10 (cinquedieci) giorni naturali e consecutivi a decorrere lavorativi dalla ricezione della contestazione inviata dal Dipartimento. Trascorso inutilmente tale termine, o qualora le controdeduzioni non siano ritenute valide, il Dipartimento procederà all'applicazione delle sanzioni. Il Dipartimento Politiche Sociali potrà, inoltre, far pervenire all’Appaltatore eventuali prescrizioni alle quali, entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dall’esecutoreformale comunicazione, a giudizio insindacabile di Roma Capitale, non fossero ritenute accoglibilil’Appaltatore dovrà uniformarsi, ovvero dare dimostrazione di aver attivato le procedure per adempiervi, pena applicazione delle penali. Il recupero della sanzione è effettuato mediante ritenuta diretta sul primo corrispettivo utile dopo l’adozione del provvedimento. È ammessa, su motivata richiesta dell’Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non fossero presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all’esecutore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. L’incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l’importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazioneè allo stesso imputabile. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun alcun caso l’esecutore l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’esecutore prende atto che l’applicazione Xxxx'istanza di disapplicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di decide Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannisu proposta del responsabile del procedimento.
Appears in 1 contract
Samples: Contract
Termini di esecuzione e penali. L’affidatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali secondo la tempistica e secondo le modalità previste nel capitolato. In caso di inadempimento o di adempimento parziale inosservanza degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate previsti nel presente accordo quadro e nei relativi contratti applicativi si applicheranno le seguenti penali:
a) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contrattosingolo contratto applicativo, una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto applicativo, per ogni giorno di ritardo nell’avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. (o del D.E.C.);singolo contratto applicativo
b) una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del servizio anche parziale;
c) una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni tipologia di servizio previsti nel C.S.D.P. omessa a seguito dell’avvio del servizio;
d) una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale singolo contratto applicativo per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali;
e) una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal R.U.P. o dal D.E.C.;
fc) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contrattosingolo contratto applicativo, una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto applicativo, per ogni giorno di ritardo nella ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal D.E.C. o dal R.U.P.sospensione entro e non oltre il termine di 5 giorni;
gd) una penale del 5% del valore del contratto come definita all’art. 18 del presente schema di contratto, dell’accordo quadro nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del patto di integrità integrità;
e) salvo che non costituisca causa di cui al successivo art. 18risoluzione del singolo contratto applicativo per grave inadempimento, una penale in misura pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto applicativo, laddove il R.U.P. o il DEC esprima una valutazione complessivamente negativa del soddisfacimento del livello di qualità preteso per l’esecuzione delle prestazioni; Le penali applicate, ai sensi dell’art. 113-bis, comma 2 del Codice e ss.mm.ii. non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell’ammontare netto contrattualecontrattuale del singolo contratto applicativo. In tal caso il responsabile unico del procedimento propone a Roma Capitale al Dirigente la risoluzione del singolo contratto applicativo per grave inadempimento. In caso inadempimento che si riserva di mancato rispetto delle prestazioni contrattuali migliorative proposte dal concorrente risultato aggiudicatario definitivovalutare, nel nuovo schema di contratto che sarà approvato con la determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva da parte dell’Ufficio proponente di Roma Capitale che ha indetto la garain relazione all’affidabilità del contraente, verranno configurate apposite penalil’eventuale risoluzione dell’intero accordo quadro. Gli eventuali inadempimenti contrattuali per ciascun contratto applicativo che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto da Roma Capitale dal Municipio all’esecutore; l’esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni a Roma Capitale al Municipio nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dall’esecutore, a giudizio insindacabile di Roma Capitaledel Municipio, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine dianzi dinanzi previsto, saranno applicate all’esecutore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. L’incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l’importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’esecutore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro
Termini di esecuzione e penali. In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penalipenali in conformità alla progettazione a base di gara:
a) una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P.;
b) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto agli obblighi relativi alla messa a disposizione dei locali per lo svolgimento delle prestazioni di cui all’art. 4 del presente schema di contratto;
c) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’avvio dell’esecuzione rispetto agli obblighi relativi alla produzione a Roma Capitale della/e polizza/e assicurativa/e di cui all’art. 16 del presente schema di contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. (o del D.E.C.)eccedente il termine di 10 giorni antecedenti la consegna dell’appalto;
bd) una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del servizio anche parzialeripetizione delle prestazioni contrattuali a seguito delle verifiche di conformità;
ce) una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni tipologia di servizio previsti nel C.S.D.P. omessa a seguito dell’avvio del servizio;
d) una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascuna rilevazione rileva- zione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali;
ef) una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la mancata man- cata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal R.U.P. o dal D.E.C.;
fg) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal D.E.C. o dal R.U.P.;
gh) una penale del 5% del valore del contratto come definita all’art. 18 del patto di integrità (allegato A) al presente schema di contratto, nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente con- corrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del patto di integrità di cui al successivo art. 18art19.; Le penali applicate, ai sensi dell’art. 113-bis, comma 2 del Codice non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale. In tal caso il responsabile unico del procedimento propone a Roma Capitale la risoluzione del contratto per grave inadempimento. In caso di mancato rispetto delle prestazioni contrattuali migliorative proposte dal concorrente risultato risul- tato aggiudicatario definitivo, nel nuovo schema di contratto che sarà approvato con la determinazione determina- zione dirigenziale di aggiudicazione definitiva affidamento del presente servizio da parte dell’Ufficio proponente di Roma Capitale Ca- pitale che ha indetto la gara, verranno configurate apposite penali. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente pre- sente articolo saranno contestati per iscritto da Roma Capitale all’esecutore; l’esecutore dovrà comunicare co- municare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni a Roma Capitale nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazionecontesta- zione. Qualora le giustificazioni addotte dall’esecutore, a giudizio insindacabile di Roma Capitale, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine dianzi dinanzi previsto, saranno applicate all’esecutore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. L’incameramento È ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’esecutore. Xxxx'istanza di disapplicazione delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l’importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’esecutore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di decide Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannisu proposta del responsabile del procedimento.
Appears in 1 contract
Samples: Convenzione Per l'Individuazione Di Un Soggetto Del Terzo Settore
Termini di esecuzione e penali. In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penalipenali in conformità alla progettazione a base di gara:
a) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. (o del D.E.C.)R.U.P.;
b) una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del servizio anche parzialeripetizione delle prestazioni contrattuali a seguito delle verifiche di conformità;
c) una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni tipologia di servizio previsti nel C.S.D.P. omessa a seguito dell’avvio del servizio;
d) una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali;
ed) una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal R.U.P. o dal D.E.C.R.U.P.;
fe) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal D.E.C. o dal R.U.P.;
gf) una penale del 5% del valore del contratto come definita all’art. 18 del presente schema di contratto, nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del patto di integrità di cui al successivo art. 18; Le penali applicate;
g) una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella presentazione della Carta dei Servizi al Dipartimento Partecipazione Comunicazione e Pari Opportunità di Roma Capitale.
h) la mancata formazione delle operatrici nella misura in cui l’aggiudicatario si è impegnato, ai sensi dell’art. 113-bis, comma 2 del Codice non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell’ammontare netto comporta l’applicazione di una penalità pari a 25 euro ora/persona mancante rispetto all’impegno dichiarato da applicarsi nell’ultima liquidazione contrattuale. In tal caso il responsabile unico del procedimento propone a Roma Capitale la risoluzione del contratto per grave inadempimento. In caso di mancato rispetto delle prestazioni contrattuali migliorative proposte dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo, nel nuovo schema di contratto che sarà approvato con la determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva da parte dell’Ufficio proponente di Roma Capitale che ha indetto la garastipulato, verranno configurate apposite penali. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto da Roma Capitale all’esecutoreall’aggiudicatario; l’esecutore l’aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni a Roma Capitale nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dall’esecutore, a giudizio insindacabile di Roma Capitale, non fossero ritenute accoglibilivalide, ovvero non fossero presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all’esecutore all’aggiudicatario le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. È ammessa, su motivata richiesta dell’aggiudicatario, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’aggiudicatario stesso. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide Roma Capitale su proposta del R.U.P.. L’incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l’importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’esecutore l’aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’esecutore L’aggiudicatario prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Di Servizio
Termini di esecuzione e penali. La Società BUCAP Spa dovrà eseguire le prestazioni contrattuali secondo i termini e le procedure previsti nel presente contratto, l’esecuzione parziale dello stesso non è ammessa. In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali:
a) salvo che non costituisca causa : • In caso di risoluzione contestazione circa l’effettuazione del contrattoservizio di cui trattasi, la Società affidataria, oltre la rifusione di eventuali danni arrecati a cose di proprietà del Municipio, accetterà l’applicazione di una penale detrazione, a titolo di penale, in misura giornaliera pari allo 0,3 all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. (o del D.E.C.);
b) una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del servizio anche parziale;
c) una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni tipologia di servizio previsti nel C.S.D.P. omessa a seguito dell’avvio del servizio;
d) una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare dell’ammontare netto contrattuale per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali;
e) una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal R.U.P. o dal D.E.C.;
f) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella ripresa del servizio a seguito di una sospensione, contrattuali rispetto agli ordini impartiti dal D.E.C. o dal R.U.P.;
g) una penale del 5% del valore del contratto come definita all’artai termini previsti. 18 del presente schema di contratto, nel • Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del patto di integrità di cui al successivo art. 18; Le penali applicate, ai sensi dell’art. 113-bis, comma 2 15 verrà applicata una penale del Codice non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale. In tal caso il responsabile unico 5% del procedimento propone a Roma Capitale la risoluzione valore del contratto come definita all’art. 15 del presente contratto. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la Società affidataria dall’adempimento dell’obbligazione per grave inadempimento. In caso di mancato rispetto delle prestazioni contrattuali migliorative proposte dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo, nel nuovo schema di contratto che sarà approvato con la determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva da parte dell’Ufficio proponente di Roma Capitale quale si è reso inadempiente e che ha indetto la gara, verranno configurate apposite penalifatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. La Società affidataria prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Municipio di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto da Roma Capitale all’esecutore; l’esecutore dal Municipio, la Società affidataria dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni a Roma Capitale al Municipio nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dall’esecutore, dalla Società affidataria a giudizio insindacabile di Roma Capitaledel Municipio, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all’esecutore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. È ammessa, su motivata richiesta dalla Società affidataria, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile alla Società affidataria. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide il Municipio su proposta del responsabile del procedimento. L’incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l’importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’esecutore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannifornitura contestata.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Di Affidamento Per Servizi
Termini di esecuzione e penali. In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali:
a) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. (o del D.E.C.);
b) una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del servizio anche parziale;
c) una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni tipologia di servizio previsti nel C.S.D.P. omessa a seguito dell’avvio del servizioprogetto;
d) una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali;
e) una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal R.U.P. o dal D.E.C.;
f) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal D.E.C. o dal R.U.P.;
g) una penale del 5% del valore del contratto come definita all’art. 18 del presente schema di contratto, nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del patto di integrità di cui al successivo art. 18; Le penali applicate, ai sensi dell’art. 113-bis, comma 2 del Codice non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale. In tal caso il responsabile unico del procedimento propone a Roma Capitale la risoluzione del contratto per grave inadempimento. In caso di mancato rispetto delle prestazioni contrattuali migliorative proposte dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo, nel nuovo schema di contratto che sarà approvato con la determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva da parte dell’Ufficio proponente di Roma Capitale che ha indetto la gara, verranno configurate apposite penali. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto da Roma Capitale all’esecutore; l’esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni a Roma Capitale nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dall’esecutore, a giudizio insindacabile di Roma Capitale, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all’esecutore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. L’incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l’importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’esecutore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Appears in 1 contract
Samples: Gestione Del Progetto
Termini di esecuzione e penali. In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali:
a) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. (o del D.E.C.);
b) una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del servizio anche parziale;
c) una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni tipologia di servizio previsti nel C.S.D.P. omessa a seguito dell’avvio del servizio;
d) una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali;
e) una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal R.U.P. o dal D.E.C.;
f) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal D.E.C. o dal R.U.P.;
g) una penale del 5% del valore del contratto come definita all’art. 18 del presente schema di contratto, nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del patto di integrità di cui al successivo art. 18; . Le penali applicate, ai sensi dell’art. 113-bis, comma 2 del Codice non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale. In tal caso il responsabile unico del procedimento propone a Roma Capitale la risoluzione del contratto per grave inadempimento. In caso di mancato rispetto delle prestazioni contrattuali migliorative proposte dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo, nel nuovo schema di contratto che sarà approvato con la determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva definitiva, da parte dell’Ufficio proponente di Roma Capitale che ha indetto la gara, verranno configurate apposite penali. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto da Roma Capitale all’esecutore; l’esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni a Roma Capitale nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dall’esecutore, a giudizio insindacabile di Roma Capitale, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all’esecutore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. L’incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l’importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’esecutore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Appears in 1 contract
Samples: Servizio Di Accoglienza Integrata
Termini di esecuzione e penali. In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali:
a) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. (o del D.E.C.);
b) una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del servizio anche parziale, rispetto ai termini previsti nel presente articolo;
c) una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni tipologia di servizio previsti nel C.S.D.P. omessa a seguito dell’avvio del servizio;
d) una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali;
e) una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal R.U.P. o dal D.E.C.;
f) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal D.E.C. o dal R.U.P.;
g) una penale del 5% del valore del contratto come definita all’art. 18 del presente schema di contratto, nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del patto di integrità di cui al successivo art. 18; Le penali applicate, ai sensi dell’art. 113-bis, comma 2 del Codice non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale. In tal caso il responsabile unico del procedimento propone a Roma Capitale la risoluzione del contratto per grave inadempimento. In caso di mancato rispetto delle prestazioni contrattuali migliorative proposte dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo, nel nuovo schema di contratto che sarà approvato con la determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva da parte dell’Ufficio proponente di Roma Capitale che ha indetto la gara, verranno configurate apposite penali. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto da Roma Capitale all’esecutore; l’esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni a Roma Capitale nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dall’esecutore, a giudizio insindacabile di Roma Capitale, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all’esecutore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. L’incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l’importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’esecutore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Appears in 1 contract
Termini di esecuzione e penali. In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali:
a) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. (o del D.E.C.);
b) una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del servizio anche parziale, rispetto ai termini previsti nel presente articolo;
c) una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni tipologia di servizio previsti nel C.S.D.P. CS.D.P. omessa a seguito dell’avvio del servizio;
d) una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali;
e) una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal R.U.P. o dal D.E.C.;
f) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per 0,5per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal D.E.C. o dal R.U.P.;
g) una penale del 5% del valore del contratto come definita all’art. 18 del presente schema di contratto, nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del patto di integrità di cui al successivo art. 18; Le penali applicate, ai sensi dell’art. 113-bis, comma 2 del Codice non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale. In tal caso il responsabile unico del procedimento propone a Roma Capitale la risoluzione del contratto per grave inadempimento. In caso di mancato rispetto delle prestazioni contrattuali migliorative proposte dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo, nel nuovo schema di contratto che sarà approvato con la determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva da parte dell’Ufficio proponente di Roma Capitale che ha indetto la gara, verranno configurate apposite penali. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto da Roma Capitale all’esecutore; l’esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni a Roma Capitale nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dall’esecutore, ,a giudizio insindacabile di Roma Capitale, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all’esecutore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. L’incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l’importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’esecutore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Appears in 1 contract
Samples: Gestione Del Servizio Di Contatto
Termini di esecuzione e penali. In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali:
a) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. (o del D.E.C.);
b) una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del servizio anche parziale, rispetto ai termini previsti nel presente articolo;
c) una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni tipologia di servizio previsti nel C.S.D.P. omessa a seguito dell’avvio del servizio;
d) una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali;
e) una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal R.U.P. o dal D.E.C.;
f) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal D.E.C. o dal R.U.P.;
g) una penale del 5% del valore del contratto come definita all’art. 18 del presente schema di contratto, nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del patto di integrità di cui al successivo art. 18; Le penali applicate, ai sensi dell’art. 113-bis, comma 2 del Codice non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale. In tal caso il responsabile unico del procedimento propone a Roma Capitale la risoluzione del contratto per grave inadempimento. In caso di mancato rispetto delle prestazioni contrattuali migliorative proposte dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo, nel nuovo schema di contratto che sarà approvato con la determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva da parte dell’Ufficio proponente di Roma Capitale che ha indetto la gara, verranno configurate apposite penali. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto da Roma Capitale all’esecutore; l’esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni a Roma Capitale nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dall’esecutore, a giudizio insindacabile di Roma Capitale, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all’esecutore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. L’incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l’importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’esecutore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Appears in 1 contract
Samples: Service Agreement