Termini e scadenze Clausole campione

Termini e scadenze. Per quanto concerne i termini e le scadenze si rinvia a quanto indicato nella trattativa diretta.
Termini e scadenze. Questa sezione è riservata alle tappe fondamentali del progetto, necessarie all’impresa per sapere entro quando è tenuta a portare a termine i diversi lavori. Come regola generale, si consiglia di prevedere tempo sufficiente. Inoltre, alla stipula del contratto, i lavori non dovrebbero ancora essere stati avviati. Per la determinazione di termini e scadenze si può distinguere tra fase di pianificazione e progettazione (sottofasi SIA 31-41) e fase di realizzazione (sottofasi SIA 51-53). Nella prima rientrano le attività di progettazione e il bando di gara, mentre la seconda comprende l’esecuzione, la messa in esercizio e la conclusione. Il documento contrattuale prevede che le parti concordino per la fase di realizzazione un programma di consegna dei piani con termini e scadenze vincolanti.
Termini e scadenze. Questa sezione è riservata alle scadenze del progetto, necessarie all’impresa per sapere quando iniziare i diversi lavori e i termini entro cui devono essere conclusi. Si suggerisce di prevedere tempo sufficiente per ciascuna attività.
Termini e scadenze. I soggetti eligibili possono in qualunque tempo sottoporre una richiesta di istruttoria alla Fondazione per la valutazione del progetto di impresa e l’ingresso nel capitale. La Fondazione esaminerà le candidature in ordine cronologico di arrivo dei business plan completi di tutte le informazioni richieste nei modelli di domanda che “fac simile” saranno resi disponibili sul sito internet della Fondazione. I tempi del procedimento di esame delle candidature decorrono dal momento in cui la documentazione presentata risulti completa nel senso sopra definito ed il Comitato Scientifico avvia la valutazione. A partire da tale data la Fondazione si impegna a terminare il procedimento di valutazione in 90 giorni. Le candidature ritenute ammissibili, ma non finanziabili per esaurimento risorse saranno messe in lista di attesa, a valere sulle nuove risorse che si renderanno disponibili a seguito di disinvestimenti o ripristino del plafond annuale.
Termini e scadenze. Presentazione domanda di CONTRIBUTO TUTORAGGIO AZIENDALE APPRENDISTATO: Dal 15 ottobre 2018 al 15 marzo 2020
Termini e scadenze consegne tabacco e pagamento
Termini e scadenze. Gli interventi ammessi a finanziamento devono essere portati a termine entro la data prevista dal progetto, la quale può essere prorogata su richiesta scritta motivata del richiedente e comunque entro la fine della programmazione (31.12.2025).
Termini e scadenze. 6.1 I termini da noi comunicati per l'inizio ovvero la fine del servizio sono solo indicativi, a mano che tali termini, in singoli casi specifici, vengano definiti espressamente come fissi. 6.2 Il rispetto dei termini fissi presuppone che voi rispettiate tutti gli obblighi che vi competono. Da parte nostra ci impegniamo alla rapida esecuzione del servizio. Un eventuale termine fisso concordato risulta rispettato se il servizio è concluso al momento della scadenza di tale termine. Lo stesso vale se in base allo stato del servizio è possibile un collaudo da parte vostra o una verifica prevista dal contratto. Se l'esecuzione dell'incarico di servizio ritarda a causa di circostanze che non dipendono da noi, in linea di principio entra in vigore un adeguato prolungamento dei termini. Ciò vale anche nel caso in cui ci troviamo già in ritardo quando si verificano tali circostanze. Un prolungamento dei termini non entra in vigore se gli ostacoli influenzano solo in modo trascurabile lo svolgimento dei lavori. 6.3 Se i termini di servizio non vengono rispettati per nostra responsabilità colposa siete autorizzati, alla scadenza di un termine di proroga di due settimane e laddove dimostriate il relativo danno subito, a richiedere un'indennità di ritardo forfettaria pari allo 0,5% del valore netto dell'incarico di servizio in questione per ogni settimana completa di ritardo, per un massimo del 5% del valore netto dell'incarico di servizio in questione. È possibile far valere pretese di risarcimento danni a causa di ritardi nelle forniture e/o un risarcimento danni al posto della prestazione che superano i limiti di cui al paragrafo precedente, solo nei casi di responsabilità per dolo e/o colpa grave da parte nostra. In caso contrario sono escluse pretese di risarcimento danni più elevate a causa di ritardo. 6.4 In caso di un imminente ritardo o impedimento relativo alla prestazione di servizio, indipendentemente dalla causa, ci informerete immediatamente. Se una prestazione di servizio concordata ritarda per motivi che dipendono da voi, noi abbiamo il diritto di richiedervi il risarcimento per i costi supplementari da noi sostenuti a causa di tale circostanza (ad es. costi di viaggio supplementari e tempi di attesa). 6.5 Se l'esecuzione del servizio dovesse essere connessa con un rischio di morte, lesione grave o minaccia per la salute del nostro personale, siamo autorizzati a rimandare l'esecuzione del servizio fino a quando ci saranno condizioni idonee. 6.6 Se il se...
Termini e scadenze. 3.1. I termini concordati contrattualmente sono impegnativi e costituiscono termini assoluti e finali, che devono essere rispettati anche in presenza di difficoltà inaspettate come difficoltà di fornitura, mancanza di personale, scioperi ecc., in mancanza fa presa la successiva clausola sulle penali. 3.2. Anche i termini concordati con Handl Tyrol nel corso del termine di adempimento sono da considerarsi termini vincolanti. Indipendentemente da ciò il fornitore deve comunicare per iscritto a Handl Tyrol ogni eventuale ritardo, indicandone le ragioni, senza che ciò abbia influenza sugli altri suoi obblighi da contratto, in particolare sull'obbligo del rispetto dei termini. 3.3. Maggiorazioni dei costi che si rendano necessari per misure di accelerazione al fine di rispettare i termini di fornitura / di prestazione del servizio sono a carico del fornitore. 3.4. Il fornitore si impegna al pagamento della penale indipendente dalla colpa in ragione dell'1 % dell'importo lordo della commessa per ogni giorno solare, con un tetto massimo del 30 % dell'importo lordo della commessa. 3.5. Il diritto alla penale non è sottomesso al diritto di moderazione del giudice ed è indipendente dalla presenza di un danno a carico del committente causato dal ritardo dell'ultimazione. Ulteriori pretese del committente nei confronti del commissionario in merito al risarcimento del danno effettivamente sorto a causa dell'ultimazione ritardata o della non ultimazione o ultimazione non soddisfacente restano riservati, però la penale viene accreditata sul risarcimento complessivo del danno. Il fornitore prende atto del fatto che per fermi di oltre 60 minuti deve rispondere in particolare dei costi di fermo di tutti i reparti a valle e del mancato pieno utilizzo degli impianti.

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  • Termini di preavviso 1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso i relativi termini sono fissati come segue: a) 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni; b) 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni; c) 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni. 2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà. 3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese. 4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all’altra parte un’indennità pari all’importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L’Amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l’esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito. 5. E’ in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all’inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell’altra parte. In tal caso non si applica il comma 4. 6. L’assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso. 7. Il periodo di preavviso è computato nell’anzianità a tutti gli effetti. 8. In caso di decesso del dipendente o a seguito di accertamento dell’inidoneità assoluta dello stesso ad ogni proficuo servizio, l'amministrazione corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del c.c. nonché, ove consentito ai sensi dell’art. 28, comma 11, una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti. 9. L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando la retribuzione fissa e le stesse voci di trattamento accessorio riconosciute nel caso di ricovero ospedaliero di cui all’art. 37 del presente contratto.

  • TERMINI DI CONSEGNA (per le forniture) / PRESTAZIONE (per i servizi):

  • Termini per l'ultimazione dei lavori 1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche. 3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di cui all’articolo 56, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

  • Termini di pagamento In caso di Danno Parziale, la liquidazione del danno verrà effet- tuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla data in cui la Società sia in possesso dell’intera documentazione tecnica (peri- zia, ecc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le ripara- zioni l’ammontare del costo delle stesse. In caso di Xxxxx Totale, la liquidazione del danno verrà effet- tuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro secondo le disposizioni di cui al punto A. In caso di recupero del Veicolo rubato, l’Assicurato/Aderente deve darne immediato avviso al Centro Assistenza Clienti MACH 1 appena ne abbia avuto notizia e provvedere all’invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti. L’Assicurato/Aderente è tenuto a prestarsi per tutte le forma- lità relative al trapasso di proprietà del Veicolo mettendo a di- sposizione della Società i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse. Trascorsi almeno 30 giorni dalla data di denuncia del Furto senza ritrovamento, la Società liquida il Danno come perdita totale an- che in caso di successivo ritrovamento. Qualora la Società abbia già risarcito integralmente il Danno, il Xxxxxxx recuperato verrà gestito dalla Società come se fosse di proprietà della stessa ivi compreso per tutto quanto attinente al recupero, la vendita e/o successiva radiazione per demolizione del Veicolo, a meno che l’Assicurato/Aderente oppure il Con- traente non restituisca alla Società l’intero importo riscosso a ti- tolo di Indennizzo per il Veicolo medesimo. L’Assicurato/Aderente ha facoltà di chiedere, e la Società di con- cedere, entro un mese dall’avvenuto recupero, che il Veicolo ri- manga di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l’importo eventualmente riscosso a titolo di Indennizzo, dedotti i danni parziali. Qualora invece il Veicolo venga recuperato prima del trentesimo giorno dalla data di denuncia del Furto, la Società indennizzerà i danni parziali, eventualmente subiti dal Veicolo in occasione del Sinistro.

  • Termini 1. I termini previsti dal Regolamento o fissati dal Consiglio Arbitrale, dalla Segreteria Generale o dal Tribunale Arbitrale non sono a pena di decadenza, se la decadenza non è espressamente prevista dal Regolamento o stabilita dal provvedimento che li fissa. 2. Il Consiglio Arbitrale, la Segreteria Generale e il Tribunale Arbitrale possono prorogare, prima della scadenza, i termini da essi fissati. I termini fissati a pena di decadenza possono essere prorogati soltanto per giustificati motivi ovvero con il consenso di tutte le parti. 3. Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale. Se il termine scade il sabato o un giorno non lavorativo, esso è prorogato al successivo giorno lavorativo.

  • TERMINI DI PRESCRIZIONE Ogni tuo diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di due anni dal giorno del Sinistro. Nell’assicurazione della responsabilità civile i due anni decorrono dal giorno in cui la persona danneggiata ti ha chiesto il Risarcimento o ti ha fatto causa per ottenerlo. In questo caso si applica l’art. 2952 del Codice Civile. Per le garanzie diverse dall’Assistenza in caso di apertura del sinistro e di pendenza di procedimenti giudiziari hai l’obbligo interrompere i termini prescrizionali in forma scritta. Si precisa che la pendenza di procedimenti giudiziari non viene considerata causa di sospensione della prescrizione.

  • Dichiarazioni inesatte o reticenti Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

  • Inizio e termine della garanzia (principio claims made)

  • Convenzioni in materia di valuta e termini 1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro. 2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa. 3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

  • ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.