Termini per l’accertamento della regolare esecuzione Clausole campione

Termini per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto. 2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
Termini per l’accertamento della regolare esecuzione. Per il collaudo dei lavori si applica la disciplina di cui alla parte II, titolo X, del D.P.R. n. 207/2010.
Termini per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. 2. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento generale. 3. Durante l’esecuzione dei lavori l’amministrazione committente può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel 4. Ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sull'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di cui al presente articolo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205, comma 5, periodi quarto o quinto, del D.Lgs. n. 50/2016. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all’appaltatore. 5. Fino all’approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo procedimento per l’accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo. 6. Fatti salvi i casi di diversa successiva determinazione dell’amministrazione committente o del verificarsi delle condizioni che rendano necessario o anche solo opportuno il collaudo dei lavori, in tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale si fa menzione del “collaudo” si deve intendere il “Certificato di regolare esecuzione” di cui all’articolo 102, comma 2, secondo periodo, e comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e all’articolo 237 del Regolamento generale.
Termini per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il Certificato di regolare esecuzione è emesso dal Direttore dei Lavori entro il termine perentorio di tre mesi dall’ultimazione dei lavori; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il Certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. 2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.
Termini per l’accertamento della regolare esecuzione. Per il collaudo dei lavori si applica la disciplina di cui all’art. 102 del Codice e la parte II, titolo X, del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii
Termini per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall’ultimazione del servizio ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. 2. Durante l’esecuzione del servizio l’amministrazione committente può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche del servizio in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali. 3. La stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sull'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di cui al presente articolo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205, comma 5, periodi quarto o quinto, del D. Lgs. n. 50/2016. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all’appaltatore.
Termini per l’accertamento della regolare esecuzione. Per l’emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio si applica la disciplina di cui alla parte II, titolo X, del D.P.R. n. 207/2010.
Termini per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori verrà emesso il certificato di regolare esecuzione. 2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
Termini per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Nel presente Capitolato, per Certificato di Collaudo si intende anche il Certificato di Regolare Esecuzione (CRE). Da ora in poi entrambi i Certificati verranno indicati come collaudo. Il collaudo è emesso dalla DL ed è confermato dal RUP. 2. Di norma gli interventi oggetto del presente Capitolato sono assoggettati al CRE. Nel caso fosse necessario procedere ad operazioni di collaudo, anche in corso d’opera, si applica la legislazione vigente ad esso riconducibile, secondi i disposti del D. Lgs. n° 163/2006. 3. Il collaudo è emesso mensilmente, in concomitanza con la contabilità dei lavori eseguiti relativa al medesimo periodo, ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. 4. Durante l’esecuzione dei lavori RETE può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato speciale o nel contratto.
Termini per l’accertamento della regolare esecuzione. La verifica della regolare esecuzione dei lavori andrà effettuato ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. n. 163/2006 e degli artt. 215 e ss del D.P.R. 207/2010. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di 3 mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato speciale o nel contratto.