Terremoto. A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo “Esclusioni” punto 2), la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate per effetto di Xxxxxxxxx. • causati da Esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da Terremoto; • causati da eruzione vulcanica, da Inondazione/Alluvione, da xxxxxxxx; • causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Terremoto sulle cose assicurate; • di Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; • indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto “singolo Sinistro”, purché avvenuti nel periodo di Assicurazione. In caso di recesso da parte della Compagnia, questa rimborsa la quota del Premio imponibile della presente garanzia indicato in Polizza relativa al periodo di Rischio non corso. Resta altresì convenuto che, in quest’ultimo caso, è fatta salva la facoltà dell’Assicurato di recedere dall’intero contratto, comunicando il suo intendimento, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro la data in cui ha effetto il recesso della garanzia esercitato dalla Compagnia. In tal caso, la Compagnia rimborsa la parte di Premio imponibile di Polizza relativa al periodo di Rischio non corso.
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Samples: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione
Terremoto. A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo “Esclusioni” punto 2), la Compagnia indennizza i La Società risponde dei danni materiali e diretti – compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio – subiti dalle cose assicurate dagli enti assicurati per effetto di Xxxxxxxxxterremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. • La Società non risponde dei danni:
a) causati da Esplosioneesplosione, emanazione di calore o radiazione radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da Terremoto; • causati da eruzione vulcanica, da Inondazione/Alluvione, da xxxxxxxx; • terremoto;
b) causati da mancata od o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Terremoto sulle cose assicurate; • terremoto sugli enti assicurati;
c) di Furtofurto, smarrimento, Rapinarapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; • ;
d) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicuratedegli enti assicurati. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza. Agli effetti della presente estensione di garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo Sinistrosinistro”, purché avvenuti nel periodo di Assicurazione. In caso di recesso da parte della Compagnia, questa rimborsa La Società ed il Contraente hanno la quota del Premio imponibile della presente garanzia indicato in Polizza relativa al periodo di Rischio non corso. Resta altresì convenuto chefacoltà, in quest’ultimo casoogni momento, è fatta salva la facoltà dell’Assicurato di recedere dall’intero contrattodalle presenti garanzie con preavviso di 30 (trenta) giorni decorrente dalla ricezione della relativa comunicazione, comunicando il suo intendimento, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro la data . in cui ha effetto il caso di recesso da parte della garanzia esercitato dalla Compagnia. In tal caso, la Compagnia Società questa rimborsa la parte quota di Premio imponibile di Polizza relativa premio netto relativo al periodo di Rischio rischio non corso. La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti al punto 1 Articolo 4 sotto la voce “Terremoto”.
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Samples: Polizza Elettronica
Terremoto. A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo “Esclusioni” punto 2), la Compagnia indennizza i La Società Assicuratrice risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dalle cose assicurate dagli enti assicurati per effetto di Xxxxxxxxxmaremoto e terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. • Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, la clausola 35)” ESCLUSIONI” deIl’Art. 3 - Rischi assicurati - Rischi esclusi - si intende annullata ed integralmente sostituita come segue: Sono esclusi i danni:
a) causati da Esplosioneesplosione, emanazione di calore o radiazione di radiazioni provenienti da trasmutazioni del dal nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, inondazione ed alluvione, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da Terremoto; • terremoto o maremoto;
b) causati con dolo del Contraente, dell’Assicurato o degli Amministratori;
c) causati da eruzione vulcanica, da Inondazione/Alluvione, da xxxxxxxx; • ;
d) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
e) causati da mancata od o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Terremoto sulle cose assicurate; • terremoto e/o maremoto sugli enti assicurati;
f) di Furtofurto, smarrimento, Rapinarapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; • ;
g) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicuratedegli enti assicurati. Le Agli effetti della presente estensione di garanzia: - le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo Sinistrosinistro”; - il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, purché avvenuti per singolo sinistro e per ogni ubicazione colpita da sinistro, di un importo pari al 1% (uno per cento), rispettivamente, del valore di ogni fabbricato e dei beni mobili ivi contenuti nell’ubicazione colpita da sinistro, con il minimo di €. 30.000,00 (trentamla/00) per ogni ubicazione; - in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di Assicurazioneassicurazione pattuito per la garanzia medesima, somma maggiore deI 40% (quarantaprocento) del totale delle somme assicurate per ogni singolo fabbricato con l massimo risarcimento di € 12.000.000,00 per tutti i fabbricati e per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo. In caso di recesso da parte della Compagnia, questa rimborsa la quota del Premio imponibile della presente garanzia indicato in Polizza relativa al periodo di Rischio non corso. Resta altresì convenuto cheLa Società ha facoltà, in quest’ultimo casoogni momento, è fatta salva la facoltà dell’Assicurato di recedere dall’intero contrattodalla garanzia prestata con la presente clausola, comunicando il suo intendimentocon preavviso di 30 (Trenta) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro la data in cui ha effetto il recesso della garanzia esercitato dalla Compagnia. In tal casocaso di recesso, la Compagnia Società rimborsa il soprappremio pagato e non goduto per la parte garanzia terremoto, sulla base del tasso pro mille espresso in sede di Premio imponibile di Polizza relativa offerta, relativo al periodo di Rischio rischio non corso., esclusa soltanto l’imposta. In tale eventualità, il Contraente ha il diritto di chiedere ed ottenere la rescissione dell’intero contratto con rimborso del rateo di dell’intero premio annuo relativo al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l’imposta
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Terremoto. A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo “Esclusioni” punto 2), la La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate “Cose assicurate” (def. al punto 2.4) esclusivamente nella forma di Assicurazione a Valore totale per effetto di XxxxxxxxxTerremoto. • Oltre a quanto previsto al punto 2.9 “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono esclusi i danni:
a) ai Fabbricati inagibili o con una carente manutenzione ordinaria e straordinaria, o con lesioni preesistenti al momento del
b) a Fabbricati aventi strutture portanti verticali difformi a quanto indicato in Polizza, nonché alle altre “Cose assicurate” (def. al punto 2.4) ivi contenute;
c) causati da Esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da Terremoto; • ;
d) causati da eruzione vulcanica, da Inondazione/, Alluvione, da xxxxxxxx; • ;
e) causati da mancata od o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Terremoto sulle cose “Cose assicurate; • di ” (def. al punto 2.4);
f) da Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; • indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico tellurico, e i relativi danni sono considerati pertanto “singolo Sinistro”, purché avvenuti nel periodo Periodo di Assicurazioneassicurazione. La garanzia è prestata entro il Limite di indennizzo percentuale, da applicarsi ad ogni singola partita assicurata, e con l’applicazione della Franchigia indicata in Polizza. La Compagnia e l’Assicurato hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia, con preavviso di 30 giorni dall’invio della relativa comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o posta elettronica certificata (PEC). In caso di recesso da parte della Compagnia, questa rimborsa all’Assicurato la quota del Premio imponibile della presente garanzia indicato in Polizza relativa di premio non goduta per il restante periodo, al periodo di Rischio non corsonetto delle imposte. Resta altresì convenuto che, in In quest’ultimo caso, è fatta salva la facoltà dell’Assicurato di caso l’Assicurato può recedere dall’intero contratto, comunicando il suo intendimento, a mezzo di contratto - inviando lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ricevimento o posta elettronica certificata (PEC) - entro la data in cui ha effetto il recesso della garanzia esercitato dalla Compagnia. In tal caso, la Compagnia rimborsa la parte di Premio imponibile di Polizza relativa premio, al netto delle imposte, relative al periodo di Rischio non corso.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Terremoto. A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo “Esclusioni” punto 2), la La Compagnia indennizza i danni Danni materiali e diretti subiti dalle cose Cose assicurate esclusivamente nella forma di Assicurazione a Valore totale per effetto di XxxxxxxxxTerremoto. • causati da Esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da Terremoto; • causati da eruzione vulcanica, da Inondazione/Alluvione, da xxxxxxxx; • causati da mancata od o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Terremoto sulle cose Cose assicurate; • di da Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; • indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto “singolo Sinistro”, purché avvenuti nel periodo Periodo di Assicurazioneassicurazione. La Garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto al paragrafo 2.9 lettera b) del capitolo “Che cosa non è assicurato?”, entro il Limite di indennizzo percentuale, da applicarsi singolarmente e senza compensazione alle voci Fabbricato e Contenuto se assicurate, con applicazione della Franchigia e/o Scoperto indicati in Polizza. La Compagnia e l’Assicurato hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente Garanzia, con preavviso In caso di recesso Recesso da parte della Compagnia, questa rimborsa la quota del Premio imponibile della presente garanzia indicato in Polizza Garanzia relativa al periodo di Rischio non corso, al netto delle imposte. Resta altresì convenuto che, in quest’ultimo caso, è fatta salva la facoltà dell’Assicurato di recedere dall’intero contratto, comunicando il suo intendimento, intendimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro la data in cui ha effetto il recesso Recesso della garanzia Garanzia esercitato dalla Compagnia. In tal caso, la Compagnia rimborsa la parte di Premio imponibile di Polizza relativa al periodo di Rischio non corso. Se il Contraente si avvale della Garanzia “Trasloco”, la presente Garanzia non si applica alla nuova Ubicazione, ma opera unicamente per la Struttura ricettiva indicata in Polizza.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Terremoto. A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo “Esclusioni” punto 2)della lettera c) dell’articolo 2 – Xxxxx esclusi dall’assicurazione, la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dalle cose assicurate per effetto di Xxxxxxxxxterremoto. Per terremoto si intende un seguito di scosse, originatesi da un punto più o meno profondo della crosta terrestre per effetto di fenomeni di natura tettonica, che imprimono un movimento a carattere vibratorio ad una zona più o meno estesa della superficie terrestre. Tale fenomeno può essere classificato come “sussultorio”, qualora sia caratterizzato da vibrazioni dirette secondo la verticale del luogo di osservazione, oppure come “ondulatorio”, qualora sia caratterizzato da vibrazioni in senso orizzontale. Agli effetti di questa garanzia si precisa che le scosse registrate nei tre giorni successivi a ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati, pertanto, un singolo sinistro. La presente garanzia non opera in relazione ai fenomeni tellurici classificati dalle Autorità con un magnitudo pari o inferiore a 4 secondo la Scala Xxxxxxx. La Compagnia non risponde dei danni: • causati da Esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da Terremototerremoto; • causati da eruzione vulcanica, inondazione, mareggiate, maremoti, maree, alluvioni, frane, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, anche se conseguenti a terremoti; • causati da Inondazione/Alluvioneumidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; • causati da eventi atmosferici, quali uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine, tromba d’aria; • causati da sovraccarico neve o fenomeno elettrico; • causati dalla fuoriuscita di liquidi avvenuta a seguito di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e di condizionamento, compresi gli scaldabagni; • causati dalla fuoriuscita d’acqua da impianti automatici di estinzione; • subiti da enti mobili all’aperto quali capannoni pressostatici, tendostrutture e tensostrutture; • subiti da fabbricati e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento; • subiti da abitazioni non a norma con le disposizioni di legge anti-sisma al momento della costruzione del fabbricato; • subiti da abitazioni possedute a qualsiasi titolo da associazioni, società, imprese, istituti ed enti pubblici; • subiti da abitazioni considerate abusive ai sensi delle vigenti norme in materia urbanistico-edilizia al momento della costruzione; • subiti da abitazioni dichiarate inagibili con ordinanza dell’Autorità (al momento dell’emissione della polizza); • subiti da apparecchi tecnologici, da xxxxxxxxbestiame, da oggetti di valore e da oggetti di pregio; • subiti dall’abitazione assicurata a causa di fenomeni di inquinamento, pur conseguenti al terremoto; • causati da mancata od o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Terremoto terremoto sulle cose assicurate; • di Furtoconseguenti a furto, smarrimento, Rapinarapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; • indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad • Resta espressamente inteso come la copertura assicurativa prestata con il presente contratto non potrà in nessun caso operare in relazione alle parti comuni o condominiali dell’abitazione assicurata. Sono altresì esclusi dalla presente copertura i danni derivanti da: • perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software; • indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi; • ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico interruzione di attività conseguente a quanto indicato ai precedenti punti 1) e i relativi danni sono considerati pertanto “singolo Sinistro”, purché avvenuti nel periodo di Assicurazione2). In caso di recesso da parte della Compagnia, questa rimborsa la quota del Premio imponibile della presente garanzia indicato in Polizza relativa al periodo di Rischio non corso. Resta altresì convenuto che, in quest’ultimo caso, è fatta salva la facoltà dell’Assicurato di recedere dall’intero contratto, comunicando il suo intendimento, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro la data in cui ha effetto il recesso della garanzia esercitato dalla Compagnia. In tal ogni caso, la Compagnia, verificata l’indennizzabilità del sinistro, liquiderà lo stesso applicando una franchigia assoluta pari al 10% della Somma assicurata (sia sul Fabbricato che sul Contenuto), con un minimo di euro 5.000,00. In nessun caso la Compagnia rimborsa la parte di Premio imponibile di Polizza relativa pagherà, per sinistro ed anno assicurativo, un indennizzo superiore al periodo di Rischio non corso70% della somma assicurata.
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Samples: Assicurazione Multirischi
Terremoto. A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo “Esclusioni” punto 2), la Compagnia indennizza La Società rimborsa i danni materiali e diretti — compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio — subiti dalle cose assicurate dagli enti assicurati per effetto di Xxxxxxxxxterremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. • La Società non risponde dei danni:
a) causati da Esplosioneesplosione, emanazione di calore o radiazione radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da Terremoto; • terremoto;
b) causati da eruzione vulcanica, da Inondazione/Alluvioneinondazione, da xxxxxxxx; • ;
c) causati da mancata od o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Terremoto sulle cose assicurate; • terremoto sugli enti assicurati;
d) di Furtofurto, smarrimento, Rapinarapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; • ;
e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicuratedegli enti assicurati. Le Agli effetti della presente estensione di garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo Sinistrosinistro”. In nessun caso la Società sarà tenuta a risarcire, purché per uno o più sinistri avvenuti nel periodo corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore a quanto riportato nella successiva Sezione 5. La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di Assicurazione. In caso di recesso da parte della Compagnia, questa rimborsa la quota del Premio imponibile della recedere dalla presente garanzia indicato in Polizza con preavviso di 30 (trenta) giorni decorrente dalla ricezione della relativa al periodo di Rischio non corso. Resta altresì convenuto checomunicazione, in quest’ultimo caso, è fatta salva la facoltà dell’Assicurato di recedere dall’intero contratto, comunicando il suo intendimento, da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro la data in cui ha effetto il recesso della garanzia esercitato dalla Compagnia. In tal caso, la Compagnia caso di recesso da parte della Società questa rimborsa la parte quota di Premio imponibile di Polizza relativa premio netto relativo al periodo di Rischio rischio non corso.
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Samples: Insurance Agreement
Terremoto. A parziale Ai sensi della presente garanzia, in deroga di quanto previsto al paragrafo “Esclusioni” punto 2all’art. 37 lettera A), la Compagnia indennizza sono indennizzabili i danni materiali e diretti – compresi quelli causati da Incendio, Esplosione, Scoppio – subiti dalle cose assicurate dal Fabbricato e dal suo Contenuto per effetto di Xxxxxxxxxterremoto. • causati Per terremoto si intende un seguito di scosse, originatesi da Esplosioneun punto più o meno profondo della crosta terrestre per effetto di fenomeni di natura tettonica, emanazione che imprimono un movimento a carattere vibratorio ad una zona più o meno estesa della superficie terrestre. Tale fenomeno può essere classificato come “sussultorio”, qualora sia caratterizzato da vibrazioni dirette secondo la verticale del luogo di calore o radiazione provenienti osservazione, oppure come “ondulatorio”, qualora sia caratterizzato da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale vibrazioni in senso orizzontale. Agli effetti di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da Terremoto; • causati da eruzione vulcanica, da Inondazione/Alluvione, da xxxxxxxx; • causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo questa garanzia si precisa che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Terremoto sulle cose assicurate; • di Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; • indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. Le le scosse registrate nelle 72 ore successive ad nei tre giorni successivi a ogni evento che ha dato luogo al Sinistro sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e ed i relativi danni sono considerati pertanto “considerati, pertanto, un singolo Sinistro”sinistro. La presente garanzia non opera in relazione ai fenomeni tellurici classificati dalle Autorità con un magnitudo pari o inferiore a 4 secondo la Scala Xxxxxxx o valori equivalenti. L’Impresa non risponde dei danni: Sono altresì esclusi dalla presente copertura i danni derivanti da:
1. perdita, purché avvenuti nel periodo alterazione o distruzione di Assicurazionedati, programmi di codifica o software;
2. indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi;
3. ogni interruzione di attività conseguente a quanto indicato ai precedenti punti 1) e 2). • 70% della somma assicurata (così come risultante dalla Scheda di polizza) per quanto riguarda i danni patiti dal Fabbricato; • 100% della somma assicurata (così come risultante dalla Scheda di polizza) per quanto riguarda i danni patiti dal Contenuto; • la somma assicurata del Contenuto è limitata al 20% della somma assicurata del Fabbricato. Resta inteso che in nessun caso la somma assicurata potrà essere superiore a euro 1.000.000,00 (Somma assicurata Fabbricato + Somma assicurata Contenuto). In caso di recesso da parte della Compagnia, questa rimborsa la quota del Premio imponibile della presente garanzia indicato in Polizza relativa al periodo di Rischio non corso. Resta altresì convenuto che, in quest’ultimo ogni caso, è fatta salva la facoltà dell’Assicurato l’Impresa, verificata l’indennizzabilità del sinistro, liquiderà lo stesso applicando una franchigia assoluta pari al 10% della Somma assicurata (sia sul Fabbricato che sul Contenuto), con un minimo di recedere dall’intero contratto, comunicando il suo intendimento, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro la data in cui ha effetto il recesso della garanzia esercitato dalla Compagnia. In tal caso, la Compagnia rimborsa la parte di Premio imponibile di Polizza relativa al periodo di Rischio non corsoeuro 5.000,00.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Terremoto. A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo “Esclusioni” punto 2), la Compagnia indennizza i La Società risponde dei danni materiali e diretti compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dalle cose assicurate dagli enti assicurati per effetto di Xxxxxxxxxterremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. • Ai soli effetti della presente estensione di garanzia l'articolo "Esclusioni" delle Condizioni Generali di Assicurazione si intende annullato e integralmente sostituito come segue: La Società non risponde dei danni:
a) causati da Esplosioneesplosione, emanazione di calore o radiazione radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo dell'atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da Terremoto; • terremoto;
b) causati da eruzione vulcanica, da Inondazione/Alluvioneinondazione, da xxxxxxxx; • ;
c) causati da mancata od o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Terremoto sulle cose assicurate; • terremoto sugli enti assicurati;
d) di Furtofurto, smarrimento, Rapinarapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; • ;
e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicuratedegli enti assicurati. Le Agli effetti della presente estensione di garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad a ogni evento che ha dato luogo al Sinistro sinistro indennizzabile sono attribuite ad a un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto “"singolo Sinistro”sinistro". La garanzia viene prestata con l’applicazione di una franchigia pari all’1% della somma assicurata per ogni singolo fabbricato con il minimo di € 50.000,00, purché avvenuti nel periodo e con un limite di Assicurazione. In caso indennizzo del 50% della somma assicurata per ubicazione con il massimo per sinistro, per anno e per il complesso delle ubicazioni di recesso da parte della Compagnia€ 15.000.000,00, questa rimborsa la quota del Premio imponibile della presente garanzia indicato in Polizza relativa al periodo ridotto a € 4.000.000,00 per sinistri che si verificassero nelle province di Rischio non corso. Resta altresì convenuto cheAvellino, in quest’ultimo casoBenevento, è fatta salva la facoltà dell’Assicurato di recedere dall’intero contrattoBologna, comunicando il suo intendimentoCampobasso, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimentoCaserta, entro la data in cui ha effetto il recesso della garanzia esercitato dalla Compagnia. In tal casoCatania, la Compagnia rimborsa la parte di Premio imponibile di Polizza relativa al periodo di Rischio non corsoCatanzaro, Cosenza, Crotone, Ferrara, Frosinone, Isernia, L’Aquila, Matera, Messina, Modena, Pescara, Pordenone, Potenza, Reggio Calabria, Reggio Xxxxxx, Rieti, Salerno, Teramo, Terni, Udine, Vibo Valentia.
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Samples: Service Agreement
Terremoto. A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo “Esclusioni” punto 24) e 10), la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle cose Cose assicurate per effetto di Xxxxxxxxx. • causati da Esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da Terremoto; • causati da eruzione vulcanica, da Inondazione/Alluvione, da xxxxxxxx; • causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Terremoto sulle cose Cose assicurate; • di Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; • indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito • indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose Cose assicurate. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto “singolo Sinistro”, purché avvenuti nel periodo di Assicurazione. In caso di recesso da parte della Compagnia, questa rimborsa la quota del Premio imponibile della presente garanzia garanzia, indicato in Polizza Polizza, relativa al periodo di Rischio non corso. Resta altresì convenuto che, in quest’ultimo caso, è fatta salva la facoltà dell’Assicurato di recedere dall’intero contratto, contratto comunicando il suo intendimento, intendimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro la data in cui ha effetto il recesso della garanzia esercitato dalla Compagnia. In tal caso, la Compagnia rimborsa la parte di Premio imponibile di Polizza relativa al periodo di Rischio non corso.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Terremoto. A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo “Esclusioni” punto 2), la Compagnia indennizza i La Società risponde dei danni materiali e diretti compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dalle cose assicurate dagli enti assicurati per effetto di Xxxxxxxxxterremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. • Ai soli effetti della presente estensione di garanzia l'articolo "Esclusioni" delle Condizioni Generali di Assicurazione si intende annullato e integralmente sostituito come segue: La Società non risponde dei danni:
a) causati da Esplosioneesplosione, emanazione di calore o radiazione radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo dell'atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da Terremoto; • terremoto;
b) causati da eruzione vulcanica, da Inondazione/Alluvioneinondazione, da xxxxxxxx; • ;
c) causati da mancata od o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Terremoto sulle cose assicurate; • terremoto sugli enti assicurati;
d) di Furtofurto, smarrimento, Rapinarapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; • ;
e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicuratedegli enti assicurati. Le Agli effetti della presente estensione di garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad a ogni evento che ha dato luogo al Sinistro sinistro indennizzabile sono attribuite ad a un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto “"singolo Sinistro”sinistro". La garanzia viene prestata con l’applicazione di una franchigia pari all’1% della somma assicurata per ogni singolo fabbricato con il minimo di € 50.000,00, purché avvenuti nel periodo e con un limite di Assicurazione. In caso indennizzo del 50% della somma assicurata per ubicazione con il massimo per sinistro, per anno e per il complesso delle ubicazioni di recesso da parte della Compagnia€ 15.000.000,00, questa rimborsa la quota del Premio imponibile della presente garanzia indicato in Polizza relativa al periodo ridotto a € 4.000.000,00 per sinistri che si verificassero nelle province di Rischio non corso. Resta altresì convenuto cheNapoli Avellino, in quest’ultimo casoBenevento, è fatta salva la facoltà dell’Assicurato di recedere dall’intero contrattoBologna, comunicando il suo intendimentoAncona, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimentoCampobasso, entro la data in cui ha effetto il recesso della garanzia esercitato dalla Compagnia. In tal casoCaserta, la Compagnia rimborsa la parte di Premio imponibile di Polizza relativa al periodo di Rischio non corsoCatania, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Ferrara, Frosinone, Isernia, L’Aquila, Matera, Messina, Modena, Pescara, Pordenone, Potenza, Reggio Calabria, Reggio Xxxxxx, Rieti, Salerno, Teramo, Terni, Udine, Vibo Valentia.
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Samples: Capitolato Di Polizza
Terremoto. A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo “Esclusioni” punto 2), la Compagnia indennizza i La Società risponde dei danni materiali e diretti compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dalle cose assicurate dagli enti assicurati per effetto di Xxxxxxxxxterremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. • Ai soli effetti della presente estensione di garanzia l'articolo "Esclusioni" delle Condizioni Generali di Assicurazione si intende annullato e integralmente sostituito come segue: La Società non risponde dei danni:
a) causati da Esplosioneesplosione, emanazione di calore o radiazione radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo dell'atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da Terremoto; • terremoto;
b) causati da eruzione vulcanica, da Inondazione/Alluvioneinondazione, da xxxxxxxx; • ;
c) causati da mancata od o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Terremoto sulle cose assicurate; • terremoto sugli enti assicurati;
d) di Furtofurto, smarrimento, Rapinarapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; • ;
e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicuratedegli enti assicurati. Le Agli effetti della presente estensione di garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad a ogni evento che ha dato luogo al Sinistro sinistro indennizzabile sono attribuite ad a un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto “"singolo Sinistro”sinistro". La garanzia viene prestata con l’applicazione di una franchigia pari all’1% della somma assicurata per ogni singolo fabbricato con il minimo di € 50.000,00, purché avvenuti nel periodo e con un limite di Assicurazione. In caso indennizzo del 50% della somma assicurata per ubicazione con il massimo per sinistro, per anno e per il complesso delle ubicazioni di recesso da parte della Compagnia€ 15.000.000,00, questa rimborsa la quota del Premio imponibile della presente garanzia indicato in Polizza relativa al periodo ridotto a € 5.000.000,00 per sinistri che si verificassero nelle province di Rischio non corso. Resta altresì convenuto cheAvellino, in quest’ultimo casoBenevento, è fatta salva la facoltà dell’Assicurato di recedere dall’intero contrattoBologna, comunicando il suo intendimentoCampobasso, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimentoCaserta, entro la data in cui ha effetto il recesso della garanzia esercitato dalla Compagnia. In tal casoCatania, la Compagnia rimborsa la parte di Premio imponibile di Polizza relativa al periodo di Rischio non corsoCatanzaro, Cosenza, Crotone, Ferrara, Frosinone, Isernia, L’Aquila, Matera, Messina, Modena, Pescara, Pordenone, Potenza, Reggio Calabria, Reggio Xxxxxx, Rieti, Salerno, Teramo, Terni, Udine, Vibo Valentia.
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Samples: Capitolato Tecnico
Terremoto. A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo “Esclusioni” punto 24) e 10), la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle cose Cose assicurate per effetto di Xxxxxxxxx. • causati da Esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da Terremoto; P.0269.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 19 • causati da eruzione vulcanica, da Inondazione/Alluvione, da xxxxxxxx; • causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Terremoto sulle cose Cose assicurate; • di Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; • indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito • indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose Cose assicurate. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto “singolo Sinistro”, purché avvenuti nel periodo di Assicurazione. In caso di recesso da parte della Compagnia, questa rimborsa la quota del Premio imponibile della presente garanzia garanzia, indicato in Polizza Polizza, relativa al periodo di Rischio non corso. Resta altresì convenuto che, in quest’ultimo caso, è fatta salva la facoltà dell’Assicurato di recedere dall’intero contratto, contratto comunicando il suo intendimento, intendimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro la data in cui ha effetto il recesso della garanzia esercitato dalla Compagnia. In tal caso, la Compagnia rimborsa la parte di Premio imponibile di Polizza relativa al periodo di Rischio non corso.
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Samples: Insurance Contract
Terremoto. A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo “Esclusioni” punto 2), la Compagnia La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle materiaIi direttamente causati aIIe cose assicurate per effetto - compresi, queIIi di Xxxxxxxxx. • incendio, espIosione, scoppio - causati da Esplosioneterremoto intendendosi per taIe un sommovimento brusco e repentino deIIa crosta terrestre dovuto a cause endogene. La Società non indennizza i danni:
a. di eruzione vuIcanica, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale inondazione, di particelle atomicheaIIuvione, aIIagamento, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da Terremotoconseguenti a terremoto; • causati da eruzione vulcanica, da Inondazione/Alluvione, da xxxxxxxx; • di maremoto;
b. causati da mancata od anormale o anormaIe produzione o distribuzione di energia elettricaeIettrica, termica o idraulicaidrauIica, salvo saIvo che tali taIi circostanze siano connesse al aI diretto effetto del Terremoto sulle deI terremoto suIIe cose assicurate; • di Furto, smarrimento, Rapina;
x. xx xxxxxx, saccheggio o imputabili imputabiIi ad ammanchi di qualsiasi quaIsiasi genere; • indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. Le AgIi effetti deIIa presente garanzia Ie scosse registrate nelle neIIe 72 (settantadue) ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile Xxxxx aI sinistro indennizzabiIe sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e teIIurico ed i relativi reIativi danni sono considerati pertanto “singolo Sinistro”"singoIo sinistro". La Società e iI Contraente hanno Ia facoItà, purché avvenuti nel periodo in ogni momento, di Assicurazione. In recedere daIIa garanzia prestata con Ia presente cIausoIa, con preavviso di 30 (trenta) giorni, decorrenti daIIa ricezione deIIa reIativa comunicazione, da farsi a mezzo di Iettera raccomandata con avviso di xxxxxxxxxxx.Xx caso di recesso da parte della Compagnia, deIIa Società questa rimborsa la Ia quota del Premio imponibile della presente garanzia di premio netto annuo, indicato in Polizza relativa al neIIa poIizza, reIativa aI periodo di Rischio rischio non corso, escIusi soItanto I'imposta ed ogni aItro onere di carattere tributario. Resta altresì convenuto cheLa garanzia è prestata con i Iimiti di indennizzo, in quest’ultimo casofranchigie e scoperti, è fatta salva la facoltà dell’Assicurato di recedere dall’intero contrattoove previsti, comunicando il suo intendimento, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro la data in cui ha effetto il recesso della garanzia esercitato dalla Compagnia. In tal caso, la Compagnia rimborsa la parte di Premio imponibile di Polizza relativa al periodo di Rischio non corsostabiIiti neII'apposita scheda deIIa Sezione 6 sotto Ia voce “Terremoto”.
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Samples: Insurance Contract
Terremoto. A L’Impresa, a parziale deroga di quanto previsto al paragrafo della lettera k) dell’art. 4.2 “Esclusioni” punto 2)”, la Compagnia indennizza Indennizza i danni materiali e diretti diretti, qualora non già previsti in Sezione I - All Risks Xxxxx Xxxxxxx se attivata, - compresi quelli di Incendio, Esplosione, scoppio - subiti dalle cose assicurate per effetto di Xxxxxxxxx. • causati da EsplosioneTerremoto, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da Terremoto; • intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
a) causati da eruzione vulcanica, da Inondazione/inondazione, da Alluvione, da xxxxxxxx; • ;
b) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o od idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Terremoto sulle cose assicurate; • ;
c) di Furto, smarrimento, Rapinarapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; • indiretti, quali cambiamenti . Agli effetti della presente estensione di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. Le garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento evento, che ha dato luogo al ad un Sinistro indennizzabile Indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e ed i relativi danni sono considerati pertanto “un "singolo Sinistro”". II pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, purché avvenuti nel periodo per singolo Sinistro, dell'importo indicato nella tabella limiti di AssicurazioneIndennizzo, Franchigie e Scoperti della Sezione IV Elettronica. In nessun caso di recesso da parte della Compagnial’Impresa pagherà, questa rimborsa la quota del Premio imponibile della presente garanzia indicato per singolo Sinistro, somma superiore all'importo specificato in Polizza relativa al periodo di Rischio non corsopolizza. Resta altresì convenuto che, in quest’ultimo caso, è fatta salva L’Impresa ha la facoltà dell’Assicurato di recedere dall’intero contratto, comunicando il suo intendimento, a mezzo di dalle garanzie indicate in questa condizione particolare mediante lettera raccomandata e con avviso preavviso di ricevimento, entro la data in cui ha effetto il recesso della garanzia esercitato dalla Compagnia30 giorni. In tal caso, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Compagnia rimborsa la parte stessa mette a disposizione del Contraente e/o dell’Assicurato il rateo di Premio imponibile premio netto relativo a questa garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell’efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato. Per ogni Sinistro resta a carico del Contraente e/o dell’Assicurato lo Scoperto col minimo indicati nella tabella "Limiti di Polizza relativa al periodo di Rischio non corsoIndennizzo Franchigie e Scoperti" della Sezione IV Elettronica.
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Samples: Insurance Policy
Terremoto. A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo “Esclusioni” punto 2), la La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate “Cose assicurate” (def. al punto 2.4) esclusivamente nella forma di Assicurazione a Valore totale per effetto di XxxxxxxxxTerremoto. • Oltre a quanto previsto al punto 2.9 “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono esclusi i danni:
a) ai Fabbricati dichiarati inagibili o per i quali non sia stata eseguita una corretta manutenzione ordinaria e/o straordinaria, o con lesioni strutturali preesistenti al momento del Sinistro, nonché alle altre “Cose assicurate” (def. al punto 2.4) ivi contenute;
b) a Fabbricati aventi strutture portanti verticali difformi a quanto indicato in Polizza, nonché alle altre “Cose assicurate” (def. al punto 2.4) ivi contenute;
c) causati da Esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da Terremoto; • ;
d) causati da eruzione vulcanica, da Inondazione/, Alluvione, da xxxxxxxx; • ;
e) causati da mancata od o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Terremoto sulle cose “Cose assicurate; • di ” (def. al punto 2.4);
f) da Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; • indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico tellurico, e i relativi danni sono considerati pertanto “singolo Sinistro”, purché avvenuti nel periodo Periodo di Assicurazioneassicurazione. La garanzia è prestata entro il Limite di indennizzo percentuale, da applicarsi ad ogni singola Partita assicurata, e con l’applicazione della Franchigia indicata in Polizza. La Compagnia e l’Assicurato hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia, con preavviso di 30 giorni dall’invio della relativa comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o posta elettronica certificata (PEC). In caso di recesso da parte della Compagnia, questa rimborsa all’Assicurato la quota del di Premio imponibile della presente garanzia indicato in Polizza relativa non goduta per il restante periodo, al periodo di Rischio non corsonetto delle imposte. Resta altresì convenuto che, in In quest’ultimo caso, è fatta salva la facoltà dell’Assicurato di caso l’Assicurato può recedere dall’intero contratto, comunicando il suo intendimento, a mezzo di contratto - inviando lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ricevimento o posta elettronica certificata (PEC) - entro la data in cui ha effetto il recesso della garanzia esercitato dalla Compagnia. In tal caso, la Compagnia rimborsa la parte di Premio imponibile di Polizza relativa Premio, al netto delle imposte, relative al periodo di Rischio non corso.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Terremoto. A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo “Esclusioni” punto 2), la La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate “Cose assicurate” (def. al punto 2.4) esclusivamente nella forma di Assicurazione a Valore totale per effetto di XxxxxxxxxTerremoto. • Oltre a quanto previsto al punto 2.9 “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono esclusi i danni:
a) ai Fabbricati inagibili o con una carente manutenzione ordinaria e straordinaria, o con lesioni preesistenti al momento del
b) a Fabbricati aventi strutture portanti verticali difformi a quanto indicato in Polizza, nonché alle altre “Cose assicurate” (def. al punto 2.4) ivi contenute;
c) causati da Esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da Terremoto; • ;
d) causati da eruzione vulcanica, da Inondazione/, Alluvione, da xxxxxxxx; • ;
e) causati da mancata od o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Terremoto sulle cose “Cose assicurate; • di ” (def. al punto 2.4);
f) da Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; • indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico tellurico, e i relativi danni sono considerati pertanto “singolo Sinistro”, purché avvenuti nel periodo Periodo di Assicurazioneassicurazione. La garanzia è prestata entro il Limite di indennizzo percentuale, da applicarsi ad ogni singola Partita assicurata, e con l’applicazione della Franchigia indicata in Polizza. La Compagnia e l’Assicurato hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia, con preavviso di 30 giorni dall’invio della relativa comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o posta elettronica certificata (PEC). In caso di recesso da parte della Compagnia, questa rimborsa all’Assicurato la quota del di Premio imponibile della presente garanzia indicato in Polizza relativa non goduta per il restante periodo, al periodo di Rischio non corsonetto delle imposte. Resta altresì convenuto che, in In quest’ultimo caso, è fatta salva la facoltà dell’Assicurato di caso l’Assicurato può recedere dall’intero contratto, comunicando il suo intendimento, a mezzo di contratto - inviando lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ricevimento o posta elettronica certificata (PEC) - entro la data in cui ha effetto il recesso della garanzia esercitato dalla Compagnia. In tal caso, la Compagnia rimborsa la parte di Premio imponibile di Polizza relativa Premio, al netto delle imposte, relative al periodo di Rischio non corso.
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Samples: Contratto Di Assicurazione