Attivazione della garanzia Clausole campione

Attivazione della garanzia. 1. In caso di inadempimento della PMI, i soggetti finanziatori inviano alla PMI inadempiente, e per conoscenza a Finmolise, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione complessiva, ivi compresi gli interessi di mora. 2. L'intimazione di pagamento deve essere inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro diciotto mesi dalla data dell'inadempimento. 3. Per data di inadempimento si intende: a. la data della prima rata o canone rimasta insoluta, ovvero, b. la data di ammissione a procedure concorsuali. Fermo restando il termine di cui al precedente comma 2, nel caso di operazioni a breve termine per data di inadempimento si intende la data della risoluzione o revoca. 4. L'intimazione del pagamento di cui al comma 1 può avvenire, alternativamente, mediante l'invio alla PMI inadempiente di: a. diffida di pagamento; b. decreto ingiuntivo, ovvero, in caso di procedure concorsuali, istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente. 5. Trascorsi due mesi dalla data di invio della intimazione senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte della PMI, il soggetto finanziatore può richiedere l'attivazione della garanzia; 6. La richiesta di attivazione della garanzia deve essere inviata a Finmolise, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro quattro mesi dalla data di invio della intimazione di pagamento. Alla richiesta il soggetto finanziatore deve allegare la seguente documentazione: a. copia della delibera di concessione del finanziamento; b. copia del contralto di finanziamento; c. copia dell'atto di erogazione; d. copia del piano di ammortamento con le relative scadenze, per il caso di e. dichiarazione del soggetto finanziatore che attesti: i) la data di inadempimento; ii) la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate; iii) l'ammontare dell'esposizione, rilevato al sessantesimo giorno successivo alla data della intimazione di pagamento, comprensivo delle rate scadute e non pagate, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora. 7. Nel limite dell'importo xxxxxxx xxxxxxxxx, Finmolise liquida al soggetto finanziatore le somme ad esso dovute per capitale e interessi contrattuali e di mora – calcolate al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento – in misura pari alle quote di copertura. Gli interessi di mora sono calcolati al tasso legale con il metodo della capitalizzaz...
Attivazione della garanzia. La Garanzia Klover deve essere attivata, entro 60 giorni dalla data di acquisto, sul sito xxx.xxxxxx.xx nella sezione “Registra la tua garanzia”, inserendo i dati ivi richiesti e allegando il documento di consegna o altro documento fiscalmente valido comprovante l’acquisto (es. scontrino fiscale). Si chiede di conservare con cura la copia cliente del Certificato di Xxxxxxxx, debitamente compilato e sottoscritto dal Consumatore e dall’installatore, oltre al documento di consegna o altro documento fiscalmente valido comprovante l’acquisto, ai fini dell’operatività della Garanzia Klover.
Attivazione della garanzia. Per l’attivazione dei servizi di garanzia, occorre contattare telefonicamente o per scritto la hotline HQSOL/SOLARMAX, oppure compilare il formulario presente sul nostro sito web, e occorre seguire scrupolosamente le istruzioni ricevute. Troverai il numero dell’hotline per il tuo paese nel nostro sito web. Si prega di avere sottomano il modello, il numero di serie, una breve descrizione del difetto e la fattura di acquisto. Eventuali transazioni effettuate dal compratore per risolvere casi di garanzia che non siano state coordinate ed approvate da HQSOL non saranno compensate. Nel caso in cui questa procedura non venga rispettata, HQSOL si riserva il diritto di non erogare il servizio di garanzia.
Attivazione della garanzia. Fauna selvatica con franchigia di€ 10.000,00 per sinistro(Opzione migliorativa) Clausola Migliorativa n. 3.1 9 punti
Attivazione della garanzia. Fauna selvatica con franchigia di€ 5.000,00 per sinistro(Opzione migliorativa) Clausola Migliorativa n. 3.2 18 punti Massimale RCT (PTB2) Limite di € 3.000.000,00 per sinistro(Opzione base - come da Capitolato Speciale d’Appalto) 0 punti Elevazione del limite a € 4.000.000,00 per sinistro(Opzione migliorativa) Clausola Migliorativa n. 5.1 5 punti Elevazione del limite a € 5.000.000,00 per sinistro e per anno 10 punti (Opzione migliorativa) Clausola Migliorativa n. 5.2 LOTTO 1) Polizza RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA (RCT/O) CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Massimo 20 punti così attribuiti: Sub parametro - Descrizione Punti assegnati massimo 10 Art. 5 Sezione 2 - “Recesso per sinistro” (PTA1) “Art. 5 –Recesso per Sinistro Non si applica al presente contratto.” 0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta (Opzione Base) 10 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta (Opzione Migliorativa) Clausola Migliorativa n.1 Art. 6 Sezione 2 - “Regolazione del premio” (PTA2) “Art. 6 –Regolazione del premio Il premio della presente polizza non è soggetto a regolazione. 0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta (Opzione Base) 10 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta (Opzione Migliorativa) Clausola Migliorativa n.2 MASSIMALI/LIMITI DI RISARCIMENTO Massimo 40 punti così attribuiti: Sub parametro - Descrizione Sub parametro - Descrizione Punti assegnati massimo 18 Condutture e impianti sotterranei (PTB3) Limite di € 100.000,00 per sinistro e per anno(Opzione base - come da Capitolato Speciale d’Appalto) 0 punti Elevazione del limite a € 200.000,00 per sinistro e per anno(Opzione migliorativa) Clausola Migliorativa n. 6.1 2 punti Elevazione del limite a € 300.000,00 per sinistro e per anno(Opzione migliorativa) Clausola Migliorativa n. 6.2 4 punti Danni da interruzioni di attività (PTB4) Limite di € 500.000,00 per sinistro/anno(Opzione base - come da Capitolato Speciale d’Appalto) 0 punti Elevazione del limite a € 750.000,00 per sinistro/anno(Opzione migliorativa) Clausola Migliorativa n. 7.1 2 punti Elevazione del limite a € 1.000.000,00 per sinistro/anno(Opzione migliorativa) Clausola Migliorativa n. 7.2 4 punti Danni da cedimento e franamento del terreno (PTB5) Limite di € 500.000,00 per sinistro/anno(Opzione base - come da Capitolato Speciale d’Appalto) 0 punti Elevazione del limite a € 750.000,00 per sinistro/anno(Opzione migliorativa) Clausola Migliorativa n. 8.1 2 punti Elevazione d...
Attivazione della garanzia a.) Qualora nel periodo di garanzia si evidenzino difetti del dispositivo, i reclami in garanzia dovranno essere immediatamente presentati in forma scritta, in ogni caso al massimo entro sette giorni. b.) L'acquirente dovrà imballare in modo sicuro il dispositivo prima della spedizione a devolo; solitamente in questo caso l'imballo originale di vendita non è sufficiente. c.) Il trasporto a devolo e la riconsegna all'acquirente sono a rischio e spese dell'acquirente. Qualora nel tragitto di riconsegna da devolo all'acquirente si verifichi un danno dovuto al trasporto, evidenziabile esternamente, dovrà essere immediatamente fatto presente alla ditta incaricata del trasporto e a devolo. Xxxxx che non siano riconoscibili esternamente dovranno essere notificati al trasportatore e a devolo in forma scritta immediatamente dopo la scoperta, e comunque al massimo entro sette giorni dalla consegna. d.) I reclami in garanzia sono validi solo se insieme al dispositivo viene presentata copia della fattura originale. In casi particolari devolo si riserva di richiedere la fattura in originale.
Attivazione della garanzia. La Garanzia è concessa a beneficio esclusivo del Contraente. Il Contraente si obbliga ad informare gli Assicuratori di ogni evento anche solo potenzialmente idoneo a provocare l’utilizzo della Garanzia mediante invio di lettera raccomandata a.r. entro cinque giorni dalla data in cui tale evento si è verificato. Il mancato o tardivo invio della comunicazione comporta per il Contraente la perdita della possibilità di avvalersi della Garanzia. L’invio della comunicazione nei termini sopra indicati consente di ritenere l’evento che ne costituisce oggetto come verificatosi nel termine annuale di validità della Garanzia ai fini indicati al superiore art. 1). Condizione di attivazione della Garanzia è costituita dall’invio agli Assicuratori, da parte del Contraente, di provvedimento giudiziale definitivo che confermi la esistenza e la misura del suo obbligo oggetto della garanzia. Nel caso in cui la comunicazione ed il provvedimento siano inviati agli Assicuratori nel corso di due diversi periodi di validità annuale dalla Garanzia, la Garanzia dovrà intendersi inoperante. La Garanzia dovrà ugualmente essere considerata inoperante nel caso in cui il provvedimento giudiziale divenga definitivo senza che il Contraente si sia attivato per provocarne la revoca o la riforma. Ai sensi dell’Art. 1939 del C.C. la fideiussione non è valida se non è valida l' obbligazione principale.
Attivazione della garanzia. La presente estensione di copertura alla responsabilità civile professionale dei dirigenti e dipendenti tecnici, sarà attivata all’occorrenza su base nominativa sulla base di richieste degli Assessorati Regionali della Contraente, nel momento in cui si manifesti la necessità di garantire figure professionali che rientrano tra quelle elencate al precedente articolo A).

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  • Riduzione delle garanzie 1. Ai sensi degli articoli 93, comma 7del Nuovo Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 35 e del suo eventuale rinnovo sono ridotti al 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. 2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento. 3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del Nuovo Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. (38) 5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. 6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l’impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in classifica II.

  • Attivazione della fornitura 7.1 L’Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, ha luo- go la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del Contratto. L’attivazione ha luogo nel temine indicato nella lettera di conferma. 7.2 La data di Attivazione della fornitura deve essere evidenziata almeno nella prima fattura emessa dal Fornitore. 7.3 Ove il Fornitore non fosse in grado, per cause a lui non imputabili, di dar corso all’Attivazione della fornitura nei termini sopra indicati, ne dà tempestiva comu- nicazione motivata al Cliente, indicando altresì la data prevista per l’Attivazione medesima.

  • Modalità di aggiudicazione della gara La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c.4 del Codice in quanto acquisto di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura. È facoltà della Stazione appaltante procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida ovvero di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità del progetto o l’offerta economica non sia ritenuta congrua. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione richiesta tramite la piattaforma MEPA per la partecipazione alla gara si applica la procedura prevista dall’art.83 c.9 del Codice.

  • AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO L’Autorità di gara, concluse le operazioni di cui sopra, si pronuncia in merito alla proposta di aggiudicazione a favore della miglior offerta, ai sensi dell’art. 33 del Codice. La proposta di aggiudicazione quindi è soggetta all’approvazione da parte del Responsabile della Centrale Unica di Committenza mediante determinazione nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 32 e 33 del Codice. Successivamente, al fine della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, la Stazione Appaltante, provvederà ad acquisire la documentazione idonea a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall’operatore economico aggiudicatario. Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all’esclusione dell’operatore economico dalla procedura. In tale caso, l’Amministrazione Aggiudicatrice, potrà scorrere la graduatoria provvisoria, procedendo alle attività di verifica conformemente all’art. 32, c. 7, del Codice ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell’operatore economico che segue nella graduatoria stessa. L’esito favorevole delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini dell’aggiudicazione definitiva e viene trasmessa all’ Amministrazione aggiudicatrice ai fini dell’adozione dei rispettivi provvedimenti di aggiudicazione definitiva. L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata agli interessati da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito all’atto della registrazione a Sintel, secondo quanto previsto dall’art. 76, c. 5, lett. a), del Codice. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, l’Amministrazione Aggiudicatrice procederà alla stipula del contratto con l’aggiudicatario, previa presentazione della documentazione contenuta nella relativa determina di aggiudicazione, fermo restando il rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 32, co. 9, del Codice (35 giorni dall’invio delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione), salvo le deroghe previste nel c. 10 dello stesso articolo. Ove l’operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, entro i termini assegnati, l'Amministrazione aggiudicatrice lo dichiarerà decaduto dall’aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso. In tal caso l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare di procedere all’aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria (previo esito favorevole dei prescritti controlli) che sarà quindi tenuto a presentare entro i termini comunicati nella relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata.

  • Oggetto della garanzia La Società in corrispettivo del premio convenuto, si obbliga durante il periodo di efficacia dell’Assicurazione, nei limiti ed alle condizioni e con le modalità che seguono, a rispondere delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, svalutazione, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a Terzi, sia per lesioni personali e che per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un fatto accidentale prodotto dalle cose assicurate nelle Polizze Convenzione di riferimento o imputabile all’Assicurato in qualità di proprietario delle stesse. L'assicurazione si estende ai danni conseguenti a vizio di costruzione qualora non debba rispondere il fornitore per legge o per contratto. Si conviene di mantenere in copertura nell’ambito della garanzia anche le locazioni per le quali residua esclusivamente il “valore delle opzioni”, cioè i beni per i quali i contratti di locazione risultano scaduti ma non ancora “opzionati”. - i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori dell'Assicurato e le persone che con essi si trovino nel rapporto di coniuge, di genitore, di fratello, di parentela in genere o convivenza; - le persone che, essendo in rapporto anche occasionale di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; - il Conduttore ed il Subconduttore. L'Assicurazione non comprende i danni: - di cui debba rispondere il Conduttore in dipendenza dell'uso delle cose assicurate; - da inquinamento in genere; - i danni causati da software; - i danni da amianto/asbesto.

  • Decorrenza della garanzia La garanzia viene prestata per sinistri determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della polizza e precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione. I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

  • Liquidazione della prestazione in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa si impegna al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa.

  • Attivazione del servizio 4.1 Xxxxxx provvederà ad inviare l’Apparato presso l’Indirizzo di attivazione, salvo che il Cliente non abbia già ricevuto l‘Apparato radio mediante consegna da parte di persona incaricata da Xxxxxx. 4.2 Ad eccezione del caso in cui il Cliente, in possesso del Apparato, dovrà contattare il Servizio Clienti per procedere all’attivazione dell’Apparato radio medesimo, il Cliente dovrà collegarsi dal proprio Terminale al Captive Portal di Linkem ed inserire, negli appositi campi, il Codice di Attivazione ricevuto via SMS ed il proprio codice fiscale. Seguendo le indicazioni che compariranno a video, il Cliente procederà all’attivazione dell’Apparato e l’accesso al Servizio. 4.3 Per attivazione del Servizio si intende il momento di attivazione dell’Apparato concordato tra il Cliente ed il Servizio Clienti, oppure compiuto in autonomia dal Cliente seguendo le indicazioni all’uopo presenti sul Captive Portal. 4.4 Qualora il Cliente si rivolga a terzi per effettuare le operazioni di attivazione, gli eventuali costi saranno totalmente a suo carico. Xxxxxx non assume alcuna responsabilità per interventi, manomissioni e qualsiasi attività compiuta da terzi sull’Apparato, né per malfunzionamenti o danni da tali attività derivanti. Il Cliente sarà responsabile nei confronti di Xxxxxx per danni all’Apparato cagionati dall’intervento di terzi non autorizzati. 4.5 Ai fini del calcolo del tempo necessario al collegamento iniziale, si intenderà come momento in cui viene reso disponibile il Servizio, la data in cui il Cliente avrà a propria disposizione l’Apparato, i codici di identificazione o, in alternativa, l’Apparato radio ed il Codice di Attivazione non tenendo conto del tempo intercorrente tra il momento in cui viene reso disponibile il Servizio, per come definito nel presente articolo 4.5, e la data di attivazione dell’Apparato, se tale intervallo dipende dall’inerzia del Cliente. 4.6 Salva ogni altra ipotesi, il Servizio non potrà essere attivato qualora l’indirizzo indicato dal Cliente come Indirizzo di attivazione corrisponda ad una zona nella quale al momento della ricezione della Proposta di Abbonamento da parte di Linkem o dell’adesione on-line all’Offerta Commerciale non sia disponibile il Servizio di Linkem.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ............................................................................................................................... Art. 35 Cauzione definitiva .................................................................................................................................. Art. 36 Riduzione delle garanzie.......................................................................................................................... Art. 37 Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore ........................................................................................

  • (Pagamento, risoluzione e prelazione) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n 392/78. La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione della quale viene/non viene (4) concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.