Titolarità dei risultati Clausole campione

Titolarità dei risultati. 1. La titolarità dei risultati dell'attività di ricerca svolta in attuazione del presente Accordo e non suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale - ivi compresi gli elaborati che li contengono - spetterà congiuntamente ad entrambe le Parti.
Titolarità dei risultati. 5.1 I Diritti di proprietà industriale e intellettuale sui Risultati prodotti, anche eventualmente con il contributo delle Imprese, sono di titolarità esclusiva del Beneficiario che li ha ottenuti nell’esecuzione delle attività di propria competenza ai sensi del Progetto.
Titolarità dei risultati. Opzione a) titolarità congiunta
Titolarità dei risultati. 6.1. La titolarità del software realizzato da R3GIS e delle configurazioni, quali script, webservices, CSS, codice Javascript e simili, realizzati espressamente per il Cliente rimarrà in capo a R3GIS che ne concede al Cliente licenza illimitata, gratuita e perpetua di utilizzo e sviluppo, salvo quanto previsto (in senso maggiormente liberale o maggiormente restrittivo) dalle licenze del materiale originario utilizzato e del software non espressamente realizzato per il Cliente. Tale licenza è condizionata all'integrale e tempestivo pagamento dei corrispettivi alla loro scadenza contrattuale. Tale licenza non è cedibile a terzi. È facoltà di R3GIS richiedere che, in caso di mancato pagamento tempestivo e integrale, il software venga rimosso e il suo utilizzo cessato, senza proponibilità di eccezioni da parte del Cliente.
Titolarità dei risultati. Ciascuna Parte è esclusiva titolare dei Ri- sultati generati autonomamente dal proprio personale utilizzando le proprie strutture (“Risultati Individuali”). Le Parti sono contitolari dei Risultati generati congiuntamente da IIT e da UNIGE (“Risultati Congiunti”), secondo quote di titolarità che saranno definite in buona fede tra le Parti con apposito accordo scritto, che terranno conto del contributo inventivo e dell’apporto economico e strumentale prestato da ciascuna Parte.
Titolarità dei risultati. Le Parti stabiliscono che, fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 8.4.3, Leonardo è titolare esclusiva dei Risultati conseguiti in esecuzione di Contratti finanziati interamente da Leonardo e avrà, quindi, il diritto esclusivo di sfruttamento patrimoniale (fabbricare, farsi fabbricare, usare, vendere e concedere in licenza, ecc.) di detti Risultati e degli eventuali brevetti, o di altri titoli di tutela, per tutta la durata degli stessi senza limitazione alcuna e senza ulteriore corrispettivo oltre a quelli stabiliti nei relativi Contratti. A prescindere dalla titolarità dei diritti patrimoniali sui risultati, i partecipanti di ambo le parti dovranno essere sempre indicati come inventori/autori. Ciascuna parte comunicherà attraverso i propri organi competenti i suddetti nominativi.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).