TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. La Ditta affidataria assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), l’affidatario dovrà comunicare a questa Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Arpa Piemonte si riserva di verificare in capo all’affidatario che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
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TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. La Ditta affidataria assumeAi sensi dell’art. 3 comma 1 della legge n. 136 del 2010 i pagamenti da parte della Committente verranno effettuati sul conto corrente dedicato, pena anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche del Fornitore, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la nullità piena tracciabilità delle operazioni - riportanti il CIG: 58103493AD al seguente codice IBAN: XX00X0000000000000000000000, acceso presso la Banca Intesa San Paolo filiale di Dalmine. Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136 del 2010, il Fornitore e la Committente saranno tenuti, nell’esecuzione del contratto, gli al pieno rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artalla suddetta legge. 3 della Pertanto, tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere effettuati in piena conformità alle disposizioni di cui alla legge n. 136/2010. Ai sensi dell’art. 3Al fine di permettere alla Committente di osservare gli obblighi che ne derivano, comma 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), l’affidatario dovrà comunicare il fornitore sarà tenuto a questa Stazione Appaltante gli estremi fornire i dati identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e le generalità e ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essiesso. Arpa Piemonte si riserva Il Fornitore, inoltre, sarà tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il pieno rispetto di verificare tali obblighi dovrà essere assicurato anche in capo all’affidatario checaso di subappalto. A tal fine, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena il contratto di nullità, un’apposita clausola con subappalto dovrà prevedere espressamente la quale ciascuno di essi assume gli reciproca assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010tracciabilità.
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TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. La Ditta affidataria assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo Il contratto è soggetto alle disposizioni in materia di normativa antimafia), l’affidatario dovrà comunicare a questa Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Arpa Piemonte si riserva di verificare in capo all’affidatario che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136/2010136 e successive modificazione, in merito ai quali l’Affidatario assume su di sé ogni obbligo di adempimento. In ottemperanza alle disposizioni di cui alla medesima legge n. 136/2010 l’Affidatario procederà, quale condizione per ricevere il pagamento dei corrispettivi, a comunicare in forma scritta gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato, anche in via non esclusiva, ai fini del transito dei movimenti finanziari relativi alla gestione dell’affidamento oggetto del presente contratto, nonché ad indicare le generalità e il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto. L’Affidatario si obbliga, altresì, a comunicare tempestivamente qualsiasi modifica relativa ai dati trasmessi, esonerando l’Università da qualsiasi responsabilità derivante da pagamenti eseguiti sulla base dei riferimenti non aggiornati. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del contratto.
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TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. La Ditta affidataria L’affidatario assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), l’affidatario dovrà comunicare a questa Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Arpa Piemonte si riserva di verificare in capo all’affidatario che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
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TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. La Ditta affidataria assume, pena Al fine di assicurare la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto, di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136/2010. Ai sensi dell’art. 3136, comma 7, legge n. 136/2010 (recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia)”, l’affidatario dovrà così come sostituito dall’art. 7 del d.l. 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni con legge 17 dicembre 2010, n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9–bis della citata l. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a questa Stazione Appaltante Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, dedicati entro sette giorni dalla loro accensione ovveroo, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Arpa Piemonte si riserva di verificare in capo all’affidatario cheGli stessi soggetti provvedono, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inseritaaltresì, a pena di nullità, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
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TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. La Ditta affidataria assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010. Ai sensi dell’art. 3di quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, comma 7n. 136, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), l’affidatario dovrà l’appaltatore è tenuto a comunicare a questa Stazione Appaltante all’Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dedicati alle commesse pubbliche di cui al comma 1 del medesimo articolo, dell’articolo 3 della stessa legge entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblicaaccensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Arpa Piemonte si riserva di verificare in capo all’affidatario che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi L’appaltatore assume gli obblighi l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. Ai sensi del disposto dell’articolo 3, comma 8 della legge 136/2010, le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile, che, nel caso in cui le transazioni relative al presente appalto siano eseguite dall’appaltatore senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il contratto si intende automaticamente risolto di diritto a seguito di accertamento di tale circostanza ed invio di apposita comunicazione da parte dell’Amministrazione.
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TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. La Ditta affidataria assumeAi fini di quanto disciplinato dall’art. 3 della Legge n. 136/10, pena la nullità del contratto, valgono le seguenti disposizioni: il contraente assume l’obbligo di adempiere a tutti gli obblighi oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressa- mente indicati nella Legge n. 136/10. A tal fine, per le movimentazioni finanziarie attinenti al presente contratto, utilizzerà il conto corrente Iban n. , tenuto presso BANCA Agenzia di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010– Piazza , sul quale l’Amministrazione regionale accrediterà il corrispetti- vo previsto dal presente atto. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), l’affidatario dovrà comunicare a questa Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del il contraente individua se medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, la persona delegata ad operare sul sopra indicato conto; nel caso di conti correnti già esistentiin cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli istituti bancario o delle Poste, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblicaovvero i movi- menti finanziari relativi al presente contratto non vengano effettuati secondo gli strumenti del bonifico (bancario o postale) ivi previste, nonchéil contratto si ri- solve automaticamente, nello stesso terminesecondo quanto disposto dall’art. 3, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Arpa Piemonte si riserva di verificare in capo all’affidatario checomma 8, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge della Legge n. 136/2010136/10.
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Samples: Accordo Quadro
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. La Ditta affidataria assume, pena la nullità del contratto, Ai sensi e per gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari effetti di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010136/10, l’Affidatario dovrà utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima della stipula del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia In fase di normativa antimafia), l’affidatario esecuzione del servizio l’Affidatario: - dovrà comunicare a questa alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articoloAppaltante, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero7 (sette) giorni, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essiesso. Arpa Piemonte si riserva di verificare in capo all’affidatario che, - dovrà inserire nei contratti sottoscritti con eventuali i subappaltatori e subcontraenti, sia inseritasubcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanziaria prescritti dalla citata Xxxxx. - dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. - dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui alla all’art. 3 comma 9 della legge n. 136/2010.
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TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. La Ditta affidataria assumeLe somme dovute saranno corrisposte all’Aggiudicatario a mezzo di bonifico bancario sul c.c. n. aperto presso intestato all’Aggiudicatario, pena la nullità codice IBAN sul quale è delegato ad operare il Sig. , come da dichiarazione presentata dall’Aggiudicatario, prot. n. del contratto. L’Aggiudicatario dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s. m. i.. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, gli c. 8 della predetta Xxxxx, l’Aggiudicatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto e disposto in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010. Ai sensi dell’art. 3finanziari: è tenuto a comunicare tempestivamente, comma 7e comunque entro e non oltre 7 giorni dalle variazioni intervenute, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), l’affidatario dovrà comunicare a questa Stazione Appaltante gli i dati relativi agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. In caso di essi. Arpa Piemonte inosservanza degli obblighi anzidetti, in qualunque modo accertati, l’Università si riserva la facoltà di verificare in capo all’affidatario chedichiarare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei contratti con salvo il diritto al risarcimento degli eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010danni.
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TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. La Ditta affidataria assume, pena la nullità del contratto, Il Broker aggiudicatario si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artalla legge 13 Agosto 2010 n. 136. A tal proposito, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, legge n. L. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo e del Decreto Legge 187 del 12/11/2010 “Misure urgenti in materia di normativa antimafia), l’affidatario dovrà sicurezza” i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. I contraenti hanno l’obbligo di comunicare a questa Stazione Appaltante alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, dedicati entro sette giorni dalla loro accensione ovveroo, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, . Inoltre hanno l’obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Arpa Piemonte si riserva di verificare in capo all’affidatario cheGli stessi soggetti provvedono, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inseritaaltresì, a pena di nullità, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente assume gli obblighi l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari finanziari. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3, c. 8 della L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla legge n. 136/2010Provincia di Brescia e alla Prefettura di Brescia. La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 163/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto.
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Samples: www.provincia.brescia.it
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. La Ditta affidataria aggiudicataria assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), l’affidatario dovrà comunicare a questa Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Arpa Piemonte si riserva di verificare in capo all’affidatario che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
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Samples: www.arpa.piemonte.it
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. La Ditta affidataria L’Affidatario assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010. Ai sensi dell’art. 3, comma co. 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), l’affidatario l’Aggiudicatario dovrà comunicare a questa Stazione Appaltante appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Arpa Piemonte si riserva di verificare in capo all’affidatario che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
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Samples: Cessione Del Contratto
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. La Ditta affidataria L’affidatario assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), l’affidatario dovrà comunicare a questa Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Arpa Piemonte L’ARPAC si riserva di verificare in capo all’affidatario all’affidatario, che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
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Samples: www.arpacampania.it
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. La Ditta affidataria assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), l’affidatario dovrà comunicare a questa Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Arpa Piemonte si riserva di verificare in capo all’affidatario che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010. Ai sensi dell’art. 3 della citata legge n. 136/2010, il Concessionario deve dichiarare alla stazione appaltante il numero di conto corrente bancario o postale dedicato alla concessione indicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare sul conto. Tutti i movimenti di denaro riferiti alla concessione, in entrata ed uscita, devono essere registrati su detti conti e riportare il codice identificativo (CIG), fatto salvo quanto previsto dalla legge sopra citata. Qualora si verifichi che qualsiasi transazione finanziaria, riferita al presente contratto di concessione, sia stata effettuata non in linea con le presenti clausole contrattuali , o in contrasto con la Legge 136/2010, il contratto è da considerarsi nullo e in automatico può essere risolto unilateralmente dal Comune di Borgomanero incamerando la cauzione definitiva, fatta salva qualsiasi ulteriore azione di risarcimento.
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TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. La Ditta affidataria aggiudicataria assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), l’affidatario dovrà comunicare a questa Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Arpa Piemonte si riserva di verificare in capo all’affidatario che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
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TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. La Ditta affidataria L’appaltatore assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010. Ai sensi dell’art. 3, comma c. 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), l’affidatario ) l’appaltatore dovrà comunicare a questa Stazione Appaltante alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Arpa Piemonte La stazione appaltante si riserva di verificare in capo all’affidatario all’appaltatore, che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.. Allegato 1 A – Scheda quantitativi presunti annui
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TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. La Ditta affidataria L’appaltatore assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010. Ai sensi dell’art. 3, comma c. 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), l’affidatario ) l’appaltatore dovrà comunicare a questa Stazione Appaltante alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Arpa Piemonte La stazione appaltante si riserva di verificare in capo all’affidatario all’appaltatore, che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
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TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. La Ditta affidataria assume, pena la nullità del contratto, gli L’aggiudicatario è tenuto al puntuale rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., al rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui all’artalla suddetta legge. L’appaltatore è tenuto a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e all’Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Qualora l’appaltatore effettui una o più transazioni indicate nell’art. 3 della legge n. 136/2010136/2010 e s.m.i. Ai in violazione della legge sulla tracciabilità dei pagamenti, il Contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 31456 c.c. Nessun indennizzo, comma 7corrispettivo o risarcimento sarà dovuto all’affidatario o al subappaltatore. L’appaltatore dovrà indicare, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia sia sugli eventuali rapporti di normativa antimafia), l’affidatario dovrà comunicare a questa Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, intervento/documenti di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e accompagnamento sia sulle fatture ed ogni altro documento contabile: il codice fiscale delle persone delegate ad operare su IBAN, il riferimento di essi. Arpa Piemonte si riserva di verificare in capo all’affidatario cheordine/Contratto, nei contratti con eventuali subappaltatori il CIG e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un’apposita clausola con ogni altro eventuale riferimento che la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010Fondazione comunicherà al momento dell’ordinativo o successivamente.
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TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. La Ditta affidataria assume, pena la nullità del contratto, L’Agenzia aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della alla legge 13 agosto 2010, n. 136/2010. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, legge n. 136/2010 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia di normativa antimafia"). A tal fine l’Asp provvederà al pagamento delle forniture, l’affidatario esclusivamente mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente “dedicato”. L’Agenzia aggiudicataria dovrà comunicare a questa Stazione Appaltante al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dedicati di cui al all’art. 3, comma 1 del medesimo articolo1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblicaaccensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Arpa Piemonte si riserva In caso di verificare successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in capo all’affidatario checui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte al Responsabile Unico del Procedimento mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraentiai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, sia inserita, a pena di nullità, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010445.
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