TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. La Ditta affidataria assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), l’affidatario dovrà comunicare a questa Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Arpa Piemonte si riserva di verificare in capo all’affidatario che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto, Capitolato Speciale D’appalto, Servizio Di Noleggio E Lavaggio
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. La Ditta affidataria assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi In ottemperanza a quanto statuito dal Protocollo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artlegalità sottoscritto in data 9 luglio 2008 e dall’art. 3 della legge n. 136/2010. Ai sensi dell’art. 3L. n.136/2010, comma 7il Fornitore:
a. ha l’obbligo di comunicare alla Soresa i dati relativi alle società ed alle imprese chiamate a realizzare, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro a qualunque titolo, l’intervento anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
b. deve osservare in maniera rigorosa le mafie, nonché delega al Governo disposizioni in materia di normativa antimafiacollocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla eventuale nomina del Responsabile della sicurezza, nonché il rispetto delle norme di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando, ove siano previste, che le spese di sicurezza non sono soggette a ribasso d’asta. L’impresa assume, altresì, l’obbligo di:
1. riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG). Il CIG, l’affidatario ove non noto, dovrà essere richiesto alla stazione appaltante;
2. comunicare a questa Stazione Appaltante alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, dedicati entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblicaaccensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Arpa Piemonte si riserva di verificare in capo all’affidatario che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Antisettici E Disinfettanti, Supply Agreement, Convenzione Per La Fornitura Di Antisettici E Disinfettanti
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. La Ditta affidataria assume, pena la nullità del contratto, Il Broker aggiudicatario si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artalla legge 13 Agosto 2010 n. 136. A tal proposito, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, legge n. L. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo e del Decreto Legge 187 del 12/11/2010 “Misure urgenti in materia di normativa antimafia), l’affidatario dovrà sicurezza” i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. I contraenti hanno l’obbligo di comunicare a questa Stazione Appaltante alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, dedicati entro sette giorni dalla loro accensione ovveroo, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, . Inoltre hanno l’obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Arpa Piemonte si riserva di verificare in capo all’affidatario cheGli stessi soggetti provvedono, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inseritaaltresì, a pena di nullità, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente assume gli obblighi l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari finanziari. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3, c. 8 della L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla legge n. 136/2010Provincia di Brescia e alla Prefettura di Brescia. La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 163/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto.
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TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. La Ditta affidataria L’affidatario assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), l’affidatario dovrà comunicare a questa Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Arpa Piemonte L’ARPAC si riserva di verificare in capo all’affidatario all’affidatario, che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
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TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. La Ditta affidataria assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo Il contratto è soggetto alle disposizioni in materia di normativa antimafia), l’affidatario dovrà comunicare a questa Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Arpa Piemonte si riserva di verificare in capo all’affidatario che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136/2010136 e successive modificazione, in merito ai quali l’Affidatario assume su di sé ogni obbligo di adempimento. In ottemperanza alle disposizioni di cui alla medesima legge n. 136/2010 l’Affidatario procederà, quale condizione per ricevere il pagamento dei corrispettivi, a comunicare in forma scritta gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato, anche in via non esclusiva, ai fini del transito dei movimenti finanziari relativi alla gestione dell’affidamento oggetto del presente contratto, nonché ad indicare le generalità e il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto. L’Affidatario si obbliga, altresì, a comunicare tempestivamente qualsiasi modifica relativa ai dati trasmessi, esonerando l’Università da qualsiasi responsabilità derivante da pagamenti eseguiti sulla base dei riferimenti non aggiornati. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del contratto.
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TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. La Ditta affidataria assumeLe somme dovute saranno corrisposte all’Aggiudicatario a mezzo di bonifico bancario sul c.c. n. aperto presso intestato all’Aggiudicatario, pena la nullità codice IBAN sul quale è delegato ad operare il Sig. , come da dichiarazione presentata dall’Aggiudicatario, prot. n. del contratto. L’Aggiudicatario dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s. m. i.. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, gli c. 8 della predetta Xxxxx, l’Aggiudicatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto e disposto in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010. Ai sensi dell’art. 3finanziari: è tenuto a comunicare tempestivamente, comma 7e comunque entro e non oltre 7 giorni dalle variazioni intervenute, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), l’affidatario dovrà comunicare a questa Stazione Appaltante gli i dati relativi agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. In caso di essi. Arpa Piemonte inosservanza degli obblighi anzidetti, in qualunque modo accertati, l’Università si riserva la facoltà di verificare in capo all’affidatario chedichiarare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei contratti con salvo il diritto al risarcimento degli eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010danni.
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Samples: Contratto Per L’affidamento Del Servizio Di Pulizia
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. La Ditta affidataria assume, pena la nullità del contratto, L’Agenzia aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della alla legge 13 agosto 2010, n. 136/2010. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, legge n. 136/2010 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia di normativa antimafia"). A tal fine l’Asp provvederà al pagamento delle forniture, l’affidatario esclusivamente mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente “dedicato”. L’Agenzia aggiudicataria dovrà comunicare a questa Stazione Appaltante al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dedicati di cui al all’art. 3, comma 1 del medesimo articolo1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblicaaccensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Arpa Piemonte si riserva In caso di verificare successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in capo all’affidatario checui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte al Responsabile Unico del Procedimento mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraentiai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, sia inserita, a pena di nullità, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010445.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizio Di Somministrazione Di Lavoro Temporaneo
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. La Ditta affidataria assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), l’affidatario dovrà comunicare a questa Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Arpa Piemonte si riserva di verificare in capo all’affidatario che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010. Ai sensi dell’art. 3 della citata legge n. 136/2010, il Concessionario deve dichiarare alla stazione appaltante il numero di conto corrente bancario o postale dedicato alla concessione indicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare sul conto. Tutti i movimenti di denaro riferiti alla concessione, in entrata ed uscita, devono essere registrati su detti conti e riportare il codice identificativo (CIG), fatto salvo quanto previsto dalla legge sopra citata. Qualora si verifichi che qualsiasi transazione finanziaria, riferita al presente contratto di concessione, sia stata effettuata non in linea con le presenti clausole contrattuali , o in contrasto con la Legge 136/2010, il contratto è da considerarsi nullo e in automatico può essere risolto unilateralmente dal Comune di Borgomanero incamerando la cauzione definitiva, fatta salva qualsiasi ulteriore azione di risarcimento.
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Samples: Concession Agreement
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. La Ditta affidataria assume1. Il Contraente riconosce espressamente a proprio carico l’obbligo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e, per effetto della sottoscrizione del contratto, contratto assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artalla predetta Legge 136/2010 e s.m.i..
2. In applicazione dell’art. 3 della legge n. 136/2010Legge 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), l’affidatario dovrà il Contraente è tenuto a comunicare a questa Stazione Appaltante alla Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; inoltre, in tutti i pagamenti da effettuarsi con gli strumenti indicati dalla citata legge, dovrà essere riportato il Codice CIG relativo all’appalto.
3. Arpa Piemonte si riserva di verificare in capo all’affidatario che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli Gli obblighi di tracciabilità devono essere osservati anche dai subappaltatori e dai subcontraenti; a tal proposito, i sub contratti devono contenere un’apposita clausola dei flussi finanziari suddetti obblighi.
4. Fatta salva ogni diversa previsione contrattuale e/o della normativa applicabile, la Committente, mediante dichiarazione unilaterale da eseguirsi con lettera A/R ha diritto di cui alla legge n. 136/2010risolvere il contratto d’appalto e di procedere all’esecuzione d’ufficio del medesimo qualora le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A., nel rispetto dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.
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Samples: Fornitura Di Energia Elettrica
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. La Ditta affidataria aggiudicataria assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), l’affidatario dovrà comunicare a questa Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Arpa Piemonte si riserva di verificare in capo all’affidatario che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
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Samples: Fornitura in Locazione Operativa Di Apparati Di Storage
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. La Ditta affidataria assume, pena la nullità del contratto, 7.1 L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge alla Legge 13 agosto 2010, n. 136/2010. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), l’affidatario dovrà 136 e s.m.i.
7.2 L’Appaltatore deve comunicare a questa Stazione Appaltante alla Committente eventuali variazioni circa gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dedicati di cui al all’art. 3, comma 1 del medesimo articolo1, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, della Legge 136/2010 o circa le generalità e ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro 7 giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Arpa Piemonte Tutte le dichiarazioni di cui al presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui si riserva di verificare in capo all’affidatario cheallega un modello (ALLEGATO C), nei ai sensi del D.P.R. 445/2000.
7.3 L’Appaltatore deve trasmettere alla Committente, entro 30 giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori e subcontraentii subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, sia inserita, a pena di nullità, un’apposita per la verifica dell’inserimento dell’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. Legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla stazione appaltante i dati di cui al comma 2, con le modalità e nei tempi previsti.
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TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. La Ditta affidataria assume, pena la nullità del contratto, L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136/2010136 e successive modifiche. Ai sensi dell’art. In particolare si obbliga a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto oggetto del presente capitolato sul conto corrente dedicato comunicato all'Istituzione Bertoliana che, salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 73, della legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie136/2010, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia)devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con mezzi diversi, l’affidatario dovrà comunicare ma che siano idonei a questa Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale garantire la piena tracciabilità delle persone delegate ad operare su di essioperazioni. Arpa Piemonte si riserva di verificare in capo all’affidatario che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla all'articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010, l'Istituzione dichiara che il codice identificativo gara (CIG) è quello in oggetto. Il contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento.
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Samples: Service Agreement
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. La Ditta affidataria assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010. Ai sensi dell’art. 3di quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, comma 7n. 136, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), l’affidatario dovrà l’appaltatore è tenuto a comunicare a questa Stazione Appaltante all’Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dedicati alle commesse pubbliche di cui al comma 1 del medesimo articolo, dell’articolo 3 della stessa legge entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblicaaccensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Arpa Piemonte si riserva di verificare in capo all’affidatario che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi L’appaltatore assume gli obblighi l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. Ai sensi del disposto dell’articolo 3, comma 8 della legge 136/2010, le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile, che, nel caso in cui le transazioni relative al presente appalto siano eseguite dall’appaltatore senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il contratto si intende automaticamente risolto di diritto a seguito di accertamento di tale circostanza ed invio di apposita comunicazione da parte dell’Amministrazione.
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Samples: Capitolato Speciale d'Onere
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. La Ditta affidataria assume, pena Al fine di assicurare la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto, di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136/2010. Ai sensi dell’art. 3136, comma 7, legge n. 136/2010 (recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia)”, l’affidatario dovrà così come sostituito dall’art. 7 del d.l. 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni con legge 17 dicembre 2010, n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9–bis della citata l. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a questa Stazione Appaltante Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, dedicati entro sette giorni dalla loro accensione ovveroo, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Arpa Piemonte si riserva di verificare in capo all’affidatario cheGli stessi soggetti provvedono, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inseritaaltresì, a pena di nullità, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
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TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. La Ditta affidataria assumeAi fini di quanto disciplinato dall’art. 3 della Legge n. 136/10, pena la nullità del contratto, valgono le seguenti disposizioni: il contraente assume l’obbligo di adempiere a tutti gli obblighi oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressa- mente indicati nella Legge n. 136/10. A tal fine, per le movimentazioni finanziarie attinenti al presente contratto, utilizzerà il conto corrente Iban n. , tenuto presso BANCA Agenzia di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010– Piazza , sul quale l’Amministrazione regionale accrediterà il corrispetti- vo previsto dal presente atto. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), l’affidatario dovrà comunicare a questa Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del il contraente individua se medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, la persona delegata ad operare sul sopra indicato conto; nel caso di conti correnti già esistentiin cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli istituti bancario o delle Poste, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblicaovvero i movi- menti finanziari relativi al presente contratto non vengano effettuati secondo gli strumenti del bonifico (bancario o postale) ivi previste, nonchéil contratto si ri- solve automaticamente, nello stesso terminesecondo quanto disposto dall’art. 3, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Arpa Piemonte si riserva di verificare in capo all’affidatario checomma 8, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge della Legge n. 136/2010136/10.
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Samples: Accordo Quadro
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. La Ditta affidataria assume1. Ai sensi dell’articolo 3, pena la nullità del contrattocommi 1 e 8, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010. Ai sensi dell’art. 3136 del 2010, comma 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega l’Appaltatore deve comunicare al Governo in materia di normativa antimafia), l’affidatario dovrà comunicare a questa Stazione Appaltante Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articoloanche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro sette 15 (quindici) giorni dalla loro accensione ovverodall’aggiudicazione, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su sui predetti conti. L’obbligo di essicomunicazione è esteso anche alle variazioni delle indicazioni fornite in precedenza. Arpa Piemonte si riserva In assenza delle predette comunicazioni il Comune sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi.
2. Le clausole di verificare in capo all’affidatario che, cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con eventuali i subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena qualsiasi titolo interessati all’intervento; in assenza di nullità, un’apposita clausola con la quale ciascuno tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010declaratoria.
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