Trattamento di fine rapporto. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al Lavoratore compete il Trattamento di Fine Rapporto previsto dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297. La retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di cui al 1º comma del novellato art. 2120 c.c., è la somma delle Retribuzioni Individuali Mensili dell’anno e delle quote di tredicesima mensilità spettanti. Non sono in ogni caso computabili ai fini della determinazione del Trattamento di fine rapporto i rimborsi spese, i compensi per lavoro straordinario e supplementare, i compensi e maggiorazioni per Banca Ore, i compensi o maggiorazioni per flessibilità, le somme eventualmente corrisposte a titolo risarcitorio o correlate a particolari modi d’esecuzione della prestazione, quali indennità di cassa o di maneggio denaro, di lavoro notturno e simili, e le retribuzioni/premi erogati per effetto della Contrattazione di secondo livello, salvo che non siano stati esplicitamente considerati utili in sede di stipula dell’Accordo. Non concorrono nella determinazione del T.F.R. le somme pagate per permessi non goduti e loro eventuali maggiorazioni e, in generale, tutte le indennità sostitutive. Il trattamento di cui sopra si calcola, ai sensi dell’art. 2110 c.c., comma 2, sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della Retribuzione Individuale Mensile e Tredicesima dovuta per l’anno stesso diviso 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori a 14 (quattordici) giorni. Tenuto conto del valore previdenziale del T.F.R., dalla seconda scadenza mensile di cui al precedente comma e fino al suo effettivo e completo pagamento, il Lavoratore avrà diritto al riconoscimento di un interesse mensile dello 0,25% (zero virgola venticinque percento) su tutti i saldi mensilmente dovuti. L'importo così determinato per il Trattamento di fine rapporto residuo s’intende comprensivo della relativa rivalutazione monetaria per crediti da lavoro. Resta impregiudicata la tutela dei diritti del Lavoratore in sede giudiziale. In caso di significative variazioni del tasso ufficiale di sconto, le Parti s’incontreranno per determinare una diversa percentuale dell’interesse e rivalutazione mensile. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Degli, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Delle
Trattamento di fine rapporto. In Oltre al preavviso di cui all’art.25, o, in difetto, alla corrispondente indennità di cui al penultimo comma dello stesso articolo, la lavoratrice ed il lavoratore assunta/o a tempo indeterminato avrà diritto, fino al 31 maggio 1982, sia in caso di risoluzione licenziamento, sia in caso di dimissioni, ad una indennità commisurata ad una mensilità di retribuzione di cui all’art. 54 per ogni anno di servizio prestato per tutta la durata del rapporto di lavoro, al Lavoratore compete . Il calcolo dell'indennità va effettuato per tutto il Trattamento di Fine Rapporto previsto dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297. La personale e per l'intera anzianità sulla base della retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di cui all’art.54, maggiorata dei ratei di 13° e 14° mensilità. Ai sensi dell'art. 2121 del C.C. modificato con legge 31 marzo 1977 n. 91, gli aumenti derivanti dall'indennità di contingenza maturati posteriormente al 1º comma del novellato art. 2120 c.c., è la somma delle Retribuzioni Individuali Mensili dell’anno e delle quote 31 gennaio 1977 sono esclusi dalla base di tredicesima mensilità spettanticomputo della indennità di anzianità. Non sono in ogni caso costituiscono accessori computabili ai fini della determinazione agli effetti del Trattamento di fine rapporto presente articolo, i rimborsi spese, i compensi per lavoro straordinario e supplementarestraordinario, i compensi e maggiorazioni per Banca Ore, i compensi o maggiorazioni per flessibilitàl'aggiunta di famiglia, le somme eventualmente corrisposte a titolo risarcitorio o correlate a particolari modi d’esecuzione della prestazione, quali indennità di cassa o di maneggio denaro, di lavoro notturno gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili, e le retribuzioni/premi erogati per effetto della Contrattazione di secondo livello, salvo che indennità non siano stati esplicitamente considerati utili in sede di stipula dell’Accordocontinuative. Non concorrono nella determinazione del T.F.R. le somme pagate per permessi non goduti e loro eventuali maggiorazioni e, in generale, tutte le indennità sostitutive. Il trattamento di cui sopra si calcola, ai sensi dell’art. 2110 c.c., comma 2, sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della Retribuzione Individuale Mensile e Tredicesima dovuta per l’anno stesso diviso 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le Le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni anno saranno conteggiate per 12° e la frazione di mese superiori a 14 (quattordici) giornipari o superiore ai 15 giorni sarà considerata mese intero. Tenuto conto A partire dal 1 giugno 1982 trova piena applicazione la Legge 29 gennaio 1982 n. 297. L'indennità di anzianità deve essere versata entro 20 giorni dalla data di cessazione del valore previdenziale del T.F.R., dalla seconda scadenza mensile di cui al precedente comma e fino al suo effettivo e completo pagamento, il Lavoratore avrà diritto al riconoscimento di un interesse mensile dello 0,25% (zero virgola venticinque percento) su tutti i saldi mensilmente dovuti. L'importo così determinato per il Trattamento di fine rapporto residuo s’intende comprensivo della relativa rivalutazione monetaria per crediti da lavoro. Resta impregiudicata la tutela dei diritti del Lavoratore in sede giudizialeservizio. In caso di significative variazioni ritardo dovuto a contestazione o ad altre cause non imputabili alla lavoratrice od al lavoratore sarà conteggiato l'interesse legale con decorrenza dal giorno dell'effettiva cessazione del tasso ufficiale servizio. In caso di sconto, decesso della dipendente o del dipendente l'indennità di anzianità e quella sostitutiva di preavviso saranno corrisposte agli aventi diritto secondo le Parti s’incontreranno per determinare una diversa percentuale dell’interesse e rivalutazione mensile. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:norme contenute nel Codice Civile.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Trattamento di fine rapporto. In Oltre al preavviso di cui all’art.71 o, in difetto, alla corrispondente indennità di cui al penultimo comma dello stesso articolo, la lavoratrice ed il lavoratore assunti a tempo indeterminato avranno diritto, fino al 31 maggio 1982, sia in caso di risoluzione licenziamento, sia in caso di dimissioni, ad una indennità commisurata ad una mensilità di retribuzione di cui all’art. 41 per ogni anno di servizio prestato per tutta la durata del rapporto di lavoro, al Lavoratore compete . Il calcolo del TFR va effettuato per tutto il Trattamento di Fine Rapporto previsto dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297. La personale e per l’intera anzianità sulla base della retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di cui all’art.41, maggiorata dei ratei di 13° e 14° mensilità. Ai sensi dell’art. 2121 del C.C. modificato con L.31 marzo 1977 n. 91, gli aumenti derivanti dall’indennità di contingenza maturati posteriormente al 1º comma 31 gennaio 1977 sono esclusi dalla base di computo del novellato art. 2120 c.c., è la somma delle Retribuzioni Individuali Mensili dell’anno e delle quote di tredicesima mensilità spettantiTFR. Non sono in ogni caso costituiscono accessori computabili ai fini della determinazione agli effetti del Trattamento di fine rapporto presente articolo, i rimborsi spese, i compensi per lavoro straordinario e supplementarestraordinario, i compensi e maggiorazioni per Banca Ore, i compensi o maggiorazioni per flessibilitàl’aggiunta di famiglia, le somme eventualmente corrisposte a titolo risarcitorio o correlate a particolari modi d’esecuzione della prestazione, quali indennità di cassa o di maneggio denaro, di lavoro notturno gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili, e le retribuzioni/premi erogati indennità non continuative. Le frazioni di anno saranno conteggiate per effetto della Contrattazione 12° e la frazione di secondo livello, salvo che non siano stati esplicitamente considerati utili in sede di stipula dell’Accordo. Non concorrono nella determinazione del T.F.R. le somme pagate per permessi non goduti e loro eventuali maggiorazioni e, in generale, tutte le indennità sostitutivemese pari o superiore ai 15 giorni sarà considerata mese intero. Il trattamento TFR deve essere versata entro tre mesi dalla data di cui sopra si calcola, ai sensi dell’art. 2110 c.c., comma 2, sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della Retribuzione Individuale Mensile e Tredicesima dovuta per l’anno stesso diviso 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori a 14 (quattordici) giorni. Tenuto conto cessazione del valore previdenziale del T.F.R., dalla seconda scadenza mensile di cui al precedente comma e fino al suo effettivo e completo pagamento, il Lavoratore avrà diritto al riconoscimento di un interesse mensile dello 0,25% (zero virgola venticinque percento) su tutti i saldi mensilmente dovuti. L'importo così determinato per il Trattamento di fine rapporto residuo s’intende comprensivo della relativa rivalutazione monetaria per crediti da lavoro. Resta impregiudicata la tutela dei diritti del Lavoratore in sede giudizialeservizio. In caso di significative variazioni ritardo dovuto a contestazioni o ad altre cause non imputabili alla lavoratrice od al lavoratore sarà conteggiato l’interesse legale con decorrenza dal giorno dell’effettiva cessazione del tasso ufficiale servizio. In caso di sconto, decesso della lavoratrice o del lavoratore il TFR e quella sostitutiva di preavviso saranno corrisposte agli aventi diritto secondo le Parti s’incontreranno per determinare una diversa percentuale dell’interesse e rivalutazione mensilenorme del Codice Civile. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:Per quanto riguarda le anticipazioni del T.F.R. si fa riferimento alla normativa vigente.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del cessazione di rapporto di lavoro, al Lavoratore compete il Trattamento di Fine Rapporto previsto dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297. La retribuzione annua da prendere l’operaio a base per la determinazione della quota di cui al 1º comma del novellato art. 2120 c.c., è la somma delle Retribuzioni Individuali Mensili dell’anno e delle quote di tredicesima mensilità spettanti. Non sono in ogni caso computabili ai fini della determinazione del Trattamento tempo indeterminato ha diritto ad un trattamento di fine rapporto i rimborsi speseche si calcola sommando, i compensi per lavoro straordinario e supplementare, i compensi e maggiorazioni per Banca Ore, i compensi o maggiorazioni per flessibilità, le somme eventualmente corrisposte a titolo risarcitorio o correlate a particolari modi d’esecuzione della prestazione, quali indennità di cassa o di maneggio denaro, di lavoro notturno e simili, e le retribuzioni/premi erogati per effetto della Contrattazione di secondo livello, salvo che non siano stati esplicitamente considerati utili in sede di stipula dell’Accordo. Non concorrono nella determinazione del T.F.R. le somme pagate per permessi non goduti e loro eventuali maggiorazioni e, in generale, tutte le indennità sostitutive. Il trattamento di cui sopra si calcola, ai sensi dell’art. 2110 c.c., comma 2, sommando per ciascun anno di servizio servizio, una quota pari e comunque non superiore all’importo della Retribuzione Individuale Mensile e Tredicesima retribuzione dovuta per l’anno stesso diviso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 14 (quattordici) quindici giorni. Tenuto conto del valore previdenziale del T.F.R.Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro, con decorrenza dal 1°.6.1982, a partire, cioè, dalla seconda scadenza mensile data di entrata in vigore della legge 29.5.1982, n. 297, le cui disposizioni che regolano la materia del trattamento di fine rapporto si intendono qui integralmente richiamate. Per il servizio prestato anteriormente al 1°.6.1982, si applicano le disposizioni previste in merito alla indennità di anzianità dai contratti collettivi nazionali e provinciali preesistenti (per ultimo vedi art. 46 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del giugno 1979, la cui tabella relativa ai diversi scaglioni di giornate spettanti per ciascun anno di anzianità si riporta nell’allegato n. 7). In caso di morte dell’operaio, le indennità spettanti ed il trattamento di fine rapporto sono dovute agli aventi diritto indicati nell’art. 2122 del Codice civile. Xxx l’operaio deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione, la sua famiglia continuerà nell’uso di essa – o di altra corrispondente – come degli eventuali annessi (pollaio, porcile, orto) per un periodo di tempo da fissarsi nei contratti provinciali. Quando lo stesso operaio avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha diritto a continuare la coltivazione sino al realizzo dei raccolti in corso al momento del decesso. All’operaio a tempo determinato compete il TFR per l’effettivo lavoro ordinario svolto, pari all’8,63 per cento calcolato sul salario contrattuale definito dal contratto provinciale; per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale, tale misura è elevata al 10 per cento del salario contrattuale, limitatamente alle anzidette ore. In entrambi i casi il TFR non si calcola sul terzo elemento (Allegato n. 8). E’ costituito, con la medesima tempistica prevista per il Fondo di previdenza complementare, un Fondo nazionale con la finalità di accantonare il trattamento di fine rapporto degli operai a tempo determinato. Il versamento della contribuzione al Fondo di cui al precedente comma viene effettuato a cura del datore di lavoro con le modalità che saranno successivamente stabilite tra le parti e fino al suo effettivo e completo pagamento, il Lavoratore avrà diritto al riconoscimento di un interesse mensile dello 0,25% (zero virgola venticinque percento) su tutti i saldi mensilmente dovuti. L'importo così determinato partirà contemporaneamente ai versamenti previsti per il Trattamento Fondo di fine rapporto residuo s’intende comprensivo della relativa rivalutazione monetaria per crediti da lavoro. Resta impregiudicata la tutela dei diritti del Lavoratore in sede giudiziale. In caso di significative variazioni del tasso ufficiale di sconto, le Parti s’incontreranno per determinare una diversa percentuale dell’interesse e rivalutazione mensileprevidenza integrativa. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:Commissione paritetica, costituita per il Fondo di previdenza integrativa, è incaricata di elaborare una proposta di Statuto e di Regolamento del Fondo di cui al presente articolo, uno specifico progetto di fattibilità con una previsione dei costi e dei versamenti, nonché le modalità per l’esercizio da parte degli operai della facoltà di iscrizione al predetto Fondo.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del cessazione di rapporto di lavoro, al Lavoratore compete il Trattamento di Fine Rapporto previsto dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297. La retribuzione annua da prendere l’operaio a base per la determinazione della quota di cui al 1º comma del novellato art. 2120 c.c., è la somma delle Retribuzioni Individuali Mensili dell’anno e delle quote di tredicesima mensilità spettanti. Non sono in ogni caso computabili ai fini della determinazione del Trattamento tempo indeterminato ha diritto ad un trattamento di fine rapporto i rimborsi speseche si calcola sommando, i compensi per lavoro straordinario e supplementare, i compensi e maggiorazioni per Banca Ore, i compensi o maggiorazioni per flessibilità, le somme eventualmente corrisposte a titolo risarcitorio o correlate a particolari modi d’esecuzione della prestazione, quali indennità di cassa o di maneggio denaro, di lavoro notturno e simili, e le retribuzioni/premi erogati per effetto della Contrattazione di secondo livello, salvo che non siano stati esplicitamente considerati utili in sede di stipula dell’Accordo. Non concorrono nella determinazione del T.F.R. le somme pagate per permessi non goduti e loro eventuali maggiorazioni e, in generale, tutte le indennità sostitutive. Il trattamento di cui sopra si calcola, ai sensi dell’art. 2110 c.c., comma 2, sommando per ciascun anno di servizio servizio, una quota pari e comunque non superiore all’importo della Retribuzione Individuale Mensile e Tredicesima retribuzione dovuta per l’anno stesso diviso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 14 (quattordici) quindici giorni. Tenuto conto del valore previdenziale del T.F.R.Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro, con decorrenza dal 1.6.1982, a partire, cioè, dalla seconda scadenza mensile data di entrata in vigore della legge 29.5.1982, n. 297, le cui al precedente comma e fino al suo effettivo e completo pagamento, il Lavoratore avrà diritto al riconoscimento di un interesse mensile dello 0,25% (zero virgola venticinque percento) su tutti i saldi mensilmente dovuti. L'importo così determinato per il Trattamento disposizioni che regolano la materia del trattamento di fine rapporto residuo s’intende comprensivo della si intendono qui integralmente richiamate. Per il servizio prestato anteriormente al 1.6.1982, si applicano le disposizioni previste in merito alla indennità di anzianità dai contratti collettivi nazionali e provinciali preesistenti (per ultimo vedi art. 46 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del giugno 1979, la cui tabella relativa rivalutazione monetaria ai diversi scaglioni di giornate spettanti per crediti da lavoro. Resta impregiudicata la tutela dei diritti del Lavoratore in sede giudizialeciascun anno di anzianità si riporta nell’Allegato n. 10). In caso di significative variazioni del tasso ufficiale di scontomorte dell’operaio, le Parti s’incontreranno indennità spettanti ed il trattamento di fine rapporto sono dovute agli aventi diritto indicati nell’art. 2122 del Codice civile. Xxx l’operaio deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione, la sua famiglia continuerà nell’uso di essa – o di altra corrispondente – come degli eventuali annessi (pollaio, porcile, orto) per determinare una diversa percentuale dell’interesse e rivalutazione mensileun periodo di tempo da fissarsi nei contratti provinciali. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:Quando lo stesso operaio avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha diritto a continuare la coltivazione sino al realizzo dei raccolti in corso al momento del decesso. All’operaio a tempo determinato compete il TFR per l’effettivo lavoro ordinario svolto, pari all’8,63 per cento calcolato sul salario contrattuale definito dal contratto provinciale; per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale, tale misura è elevata al 10 per cento del salario contrattuale, limitatamente alle anzidette ore. In entrambi i casi il TFR non si calcola sul terzo elemento (Allegato n. 11).
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Samples: Verbale Di Accordo, Verbale Di Accordo
Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione cessazione del rapporto di lavoro, al Lavoratore compete lavoro il Trattamento di Fine Rapporto previsto dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297. La retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di cui al 1º comma del novellato art. 2120 c.c., è la somma delle Retribuzioni Individuali Mensili dell’anno e delle quote di tredicesima mensilità spettanti. Non sono in ogni caso computabili ai fini della determinazione del Trattamento lavoratore ha diritto ad un trattamento di fine rapporto i rimborsi speserapporto, i compensi per lavoro straordinario e supplementare, i compensi e maggiorazioni per Banca Ore, i compensi o maggiorazioni per flessibilità, le somme eventualmente corrisposte a titolo risarcitorio o correlate a particolari modi d’esecuzione della prestazione, quali indennità di cassa o di maneggio denaro, di lavoro notturno e simili, e le retribuzioni/premi erogati per effetto della Contrattazione di secondo livello, salvo che non siano stati esplicitamente considerati utili in sede di stipula dell’Accordo. Non concorrono nella determinazione del T.F.R. le somme pagate per permessi non goduti e loro eventuali maggiorazioni e, in generale, tutte le indennità sostitutive. Il trattamento di cui sopra si calcola, ai sensi dell’art. 2110 c.c., comma 2, calcolato sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della Retribuzione Individuale Mensile e Tredicesima dovuta alla retribuzione globale divisa per l’anno stesso diviso 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, anno computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 14 (quattordici) 15 giorni. Tenuto conto del valore previdenziale del T.F.R., dalla seconda scadenza mensile Per quanto riguarda i criteri di cui al precedente comma e computo della indennità di anzianità maturata fino al suo effettivo 31 maggio 1982, restano valide le norme contenute nel c.c.n.l. 21 luglio 1979 alle quali si fa rinvio (v. allegato). Il t.f.r. viene calcolato una volta acquisito il coefficiente mensile applicabile e completo pagamentocorrisposto non oltre il mese successivo a quello della risoluzione del rapporto. Se l'impiegato è remunerato in tutto o in parte con provvigioni o partecipazioni, il Lavoratore avrà diritto al riconoscimento si applicano le seguenti norme. Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine conclusi prima del termine di ciascun anno anche se debbono avere esecuzione posteriormente. Le partecipazioni agli utili sono computate fino ad un interesse mensile dello 0,25% (zero virgola venticinque percento) su tutti i saldi mensilmente dovutimassimo pari all'importo degli altri elementi della retribuzione normale annua. L'importo così determinato per il Trattamento E' in facoltà dell'azienda, salvo espresso patto contrario, di dedurre dal trattamento di fine rapporto residuo s’intende comprensivo quanto l'impiegato percepisca in conseguenza della relativa rivalutazione monetaria risoluzione del rapporto per crediti da eventuali atti di previdenza (Cassa pensioni, previdenza, assicurazioni varie) compiuti dall'azienda. Ai sensi delle disposizioni della legge finanziaria 2007 in materia di previdenza complementare e dei relativi decreti attuativi, i lavoratori il cui rapporto di lavoro ha inizio dopo il 31 dicembre 2006 e che non abbiano già espresso in maniera tacita o esplicita la propria volontà in ordine al conferimento del t.f.r. relativamente a precedenti rapporti di lavoro, manifestano entro 6 mesi dalla data di assunzione la volontà di conferire il t.f.r. Resta impregiudicata ad una forma pensionistica complementare, oppure di mantenerlo secondo le previsioni di cui all'art. 2120 cod. civ., fermo restando che nelle aziende con oltre 49 addetti il t.f.r. sarà versato dall'azienda nell'apposito Fondo gestito dall'INPS. Detta manifestazione di volontà deve avvenire attraverso la tutela dei diritti compilazione del Lavoratore in sede giudiziale. In caso di significative variazioni del tasso ufficiale di sconto, le Parti s’incontreranno per determinare una diversa percentuale dell’interesse e rivalutazione mensile. La richiesta modulo t.f.r.2 che deve essere giustificata dalla necessità di:messo a disposizione del datore di lavoro e che allo stesso deve essere consegnato dopo la compilazione. N.B.: Fino al 31 dicembre 1989 il trattamento di fine rapporto conteggiato con i criteri di cui all'art. 1 della legge n. 297/1982, ai sensi dell'art. 5, 4° comma della legge medesima, veniva attribuito al personale con qualifica operaia nella proporzione di 27,69/30.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Trattamento di fine rapporto. In caso Le parti convengono che il presente Contratto Aziendale di risoluzione Gruppo FS, sottoscritto ad integrazione del rapporto CCNL delle Attività Ferroviarie, disciplina l’applicazione del CCNL medesimo al personale dipendente dalle Società FS SpA, Rete Ferroviaria Italiana SpA, Trenitalia SpA, Metropolis Spa e Italferr SpA, nonché le modalità di lavoroconfluenza dello stesso personale al CCNL. Il presente contratto aziendale, al Lavoratore compete nei suoi aspetti relazionali, economici, normativi e temporali, costituisce a tutti gli effetti – nel nuovo assetto contrattuale di settore, con le modalità e negli ambiti di applicazione definiti dal CCNL delle Attività Ferroviarie – il Trattamento secondo livello di Fine Rapporto previsto dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297. La retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota contrattazione di cui al 1º comma punto 1 dell’art. 3 del novellato medesimo CCNL. Il presente contratto decorre dal 1° agosto 2003 al 31 dicembre 2005 ed è rinnovabile, in fase di prima applicazione, dal 1° gennaio 2006, nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali ai sensi della disciplina di cui all’art. 4 del CCNL delle Attività Ferroviarie, fermo restando quanto previsto in premessa al medesimo CCNL. Le scadenze e le procedure di rinnovo successive al 31.12.2005 saranno regolate così come previsto dal citato art. 2120 c.c., è la somma 4 del CCNL delle Retribuzioni Individuali Mensili dell’anno e delle quote di tredicesima mensilità spettantiAttività Ferroviarie. Non sono in ogni caso computabili ai fini della determinazione In linea con i contenuti condivisi con l’accordo del Trattamento di fine rapporto i rimborsi spese, i compensi per lavoro straordinario e supplementare, i compensi e maggiorazioni per Banca Ore, i compensi o maggiorazioni per flessibilità23 novembre 1999, le somme eventualmente corrisposte parti confermano che il presente contratto, integrando il “CCNL delle Attività Ferroviarie”, rappresenta lo strumento che coniuga il complessivo efficientamento produttivo e lo sviluppo delle attività delle Società del Gruppo FS a titolo risarcitorio o correlate a particolari modi d’esecuzione della prestazionecui si applica con il prioritario obiettivo del mantenimento delle capacità produttive nell’ambito delle attività del Gruppo FS. Per favorire l’affermazione di questi obiettivi le parti attiveranno i confronti necessari per la definizione delle soluzioni idonee, quali indennità nell’ambito delle procedure negoziali di cassa o di maneggio denarocui all’art. 2 del presente Contratto. In occasione dei rinnovi del presente Contratto aziendale, di lavoro notturno e simili, e le retribuzioni/premi erogati per effetto della Contrattazione di secondo livello, salvo parti negozieranno le eventuali variazioni alle discipline normative che non siano stati esplicitamente considerati utili in sede di stipula dell’Accordo. Non concorrono nella determinazione del T.F.R. le somme pagate per permessi non goduti e loro eventuali maggiorazioni esi dovessero rendere necessarie, in generale, tutte considerazione delle evoluzioni organizzative e tecnologiche interessanti le indennità sostitutive. Il trattamento di cui sopra si calcola, ai sensi dell’art. 2110 c.c., comma 2, sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della Retribuzione Individuale Mensile e Tredicesima dovuta per l’anno stesso diviso 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori a 14 (quattordici) giorni. Tenuto conto società del valore previdenziale del T.F.R., dalla seconda scadenza mensile di cui al precedente comma e fino al suo effettivo e completo pagamento, il Lavoratore avrà diritto al riconoscimento di un interesse mensile dello 0,25% (zero virgola venticinque percento) su tutti i saldi mensilmente dovuti. L'importo così determinato per il Trattamento di fine rapporto residuo s’intende comprensivo della relativa rivalutazione monetaria per crediti da lavoro. Resta impregiudicata la tutela dei diritti del Lavoratore in sede giudizialeGruppo. In caso tale occasione, in coerenza con le variazioni di significative variazioni carattere normativo, si negozieranno gli adeguamenti degli istituti del tasso ufficiale salario variabile aziendale legati alla prestazione lavorativa. In occasione della stipula del presente Contratto, considerando che il “CCNL delle Attività Ferroviarie” è rivolto ad una pluralità di scontoaziende operanti nel settore del trasporto ferroviario, le Parti s’incontreranno parti confermano la reciproca volontà di procedere tempestivamente alla definizione per determinare una diversa percentuale dell’interesse via pattizia delle modalità di applicazione e rivalutazione mensile. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:confluenza al nuovo CCNL del personale dipendente dalle altre Società controllate del Gruppo FS.
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Samples: Contratto Aziendale Di Gruppo Fs, Contratto Aziendale Di Gruppo Fs
Trattamento di fine rapporto. In Oltre al preavviso di cui all’art. 26, o, in difetto, alla corrispondente indennità di cui al penultimo comma dello stesso articolo, la lavoratrice ed il lavoratore assunta/o a tempo indeterminato avrà diritto, fino al 31 maggio 1982, sia in caso di risoluzione licenziamento, sia in caso di dimissioni, ad una indennità commisurata ad una mensilità di retribuzione di cui all’art. 58 per ogni anno di servizio prestato per tutta la durata del rapporto di lavoro, al Lavoratore compete . Il calcolo dell'indennità va effettuato per tutto il Trattamento di Fine Rapporto previsto dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297. La personale e per l'intera anzianità sulla base della retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di cui all’art. 58, maggiorata dei ratei di 13° e 14° mensilità. Ai sensi dell'art. 2121 del C.C. modificato con legge 31 marzo 1977 n. 91, gli aumenti derivanti dall'indennità di contingenza maturati posteriormente al 1º comma del novellato art. 2120 c.c., è la somma delle Retribuzioni Individuali Mensili dell’anno e delle quote 31 gennaio 1977 sono esclusi dalla base di tredicesima mensilità spettanticomputo della indennità di anzianità. Non sono in ogni caso costituiscono accessori computabili ai fini della determinazione agli effetti del Trattamento di fine rapporto presente articolo, i rimborsi spese, i compensi per lavoro straordinario e supplementarestraordinario, i compensi e maggiorazioni per Banca Ore, i compensi o maggiorazioni per flessibilitàl'aggiunta di famiglia, le somme eventualmente corrisposte a titolo risarcitorio o correlate a particolari modi d’esecuzione della prestazione, quali indennità di cassa o di maneggio denaro, di lavoro notturno gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili, e le retribuzioni/premi erogati per effetto della Contrattazione di secondo livello, salvo che indennità non siano stati esplicitamente considerati utili in sede di stipula dell’Accordocontinuative. Non concorrono nella determinazione del T.F.R. le somme pagate per permessi non goduti e loro eventuali maggiorazioni e, in generale, tutte le indennità sostitutive. Il trattamento di cui sopra si calcola, ai sensi dell’art. 2110 c.c., comma 2, sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della Retribuzione Individuale Mensile e Tredicesima dovuta per l’anno stesso diviso 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le Le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni anno saranno conteggiate per 12° e la frazione di mese superiori a 14 (quattordici) giornipari o superiore ai 15 giorni sarà considerata mese intero. Tenuto conto A partire dal 1 giugno 1982 trova piena applicazione la Legge 29 maggio 1982 n. 297. L'indennità di anzianità deve essere versata entro 20 giorni dalla data di cessazione del valore previdenziale del T.F.R., dalla seconda scadenza mensile di cui al precedente comma e fino al suo effettivo e completo pagamento, il Lavoratore avrà diritto al riconoscimento di un interesse mensile dello 0,25% (zero virgola venticinque percento) su tutti i saldi mensilmente dovuti. L'importo così determinato per il Trattamento di fine rapporto residuo s’intende comprensivo della relativa rivalutazione monetaria per crediti da lavoro. Resta impregiudicata la tutela dei diritti del Lavoratore in sede giudizialeservizio. In caso di significative variazioni ritardo dovuto a contestazione o ad altre cause non imputabili alla lavoratrice od al lavoratore sarà conteggiato l'interesse legale con decorrenza dal giorno dell'effettiva cessazione del tasso ufficiale servizio. In caso di sconto, decesso della dipendente o del dipendente l'indennità di anzianità e quella sostitutiva di preavviso saranno corrisposte agli aventi diritto secondo le Parti s’incontreranno per determinare una diversa percentuale dell’interesse e rivalutazione mensile. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:norme contenute nel Codice Civile.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Del Personale, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Trattamento di fine rapporto. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al Lavoratore compete il Trattamento di Fine Rapporto fine rapporto previsto dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297. La retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di cui al 1º comma del novellato art. 2120 c.c., è la somma delle Retribuzioni Individuali Mensili dell’anno e delle quote di tredicesima mensilità spettanti. Non sono in ogni caso computabili ai fini della determinazione del Trattamento di fine rapporto i rimborsi spese, i compensi per lavoro straordinario e supplementare, i compensi e maggiorazioni per Banca Ore, i compensi o maggiorazioni per flessibilità, le somme eventualmente corrisposte a titolo risarcitorio o correlate a particolari modi d’esecuzione della prestazione, quali indennità di cassa o di maneggio denaro, di lavoro notturno e simili, e le retribuzioni/premi erogati per effetto della Contrattazione di secondo livello, salvo che non siano stati esplicitamente considerati utili in sede di stipula dell’Accordo. Non concorrono nella determinazione del T.F.R. le somme pagate per permessi non goduti e loro eventuali maggiorazioni e, in generale, tutte le indennità sostitutive. Il trattamento di cui sopra si calcola, ai sensi dell’art. 2110 c.c., comma 2, sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della Retribuzione Individuale Mensile e Tredicesima dovuta per l’anno stesso diviso 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori a 14 (quattordici) giorni. Tenuto conto del valore previdenziale del T.F.R., dalla seconda scadenza mensile di cui al precedente comma e fino al suo effettivo e completo pagamento, il Lavoratore avrà diritto al riconoscimento di un interesse mensile dello 0,25del 3% (zero virgola venticinque percentotre per cento) superiore al tasso ufficiale di sconto, su tutti i saldi mensilmente dovuti. L'importo così determinato per il Trattamento di fine rapporto dovuto o residuo s’intende comprensivo della relativa rivalutazione monetaria per crediti da lavoro. Resta impregiudicata la tutela dei diritti del Lavoratore in sede giudiziale. In caso di significative variazioni del tasso ufficiale di sconto, le Parti s’incontreranno per determinare una diversa percentuale dell’interesse e rivalutazione mensile. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Dipendenti Di
Trattamento di fine rapporto. (Riferito all’art. 54 del C.C.N.L.) In ogni caso di risoluzione cessazione del rapporto di lavoro, al Lavoratore compete il Trattamento di Fine Rapporto previsto dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297. La retribuzione annua da prendere l’operaio a base per la determinazione della quota di cui al 1º comma del novellato art. 2120 c.c., è la somma delle Retribuzioni Individuali Mensili dell’anno e delle quote di tredicesima mensilità spettanti. Non sono in ogni caso computabili ai fini della determinazione del Trattamento tempo indeterminato ha diritto a un trattamento di fine rapporto i rimborsi speseche si calcola sommando, i compensi per lavoro straordinario e supplementare, i compensi e maggiorazioni per Banca Ore, i compensi o maggiorazioni per flessibilità, le somme eventualmente corrisposte a titolo risarcitorio o correlate a particolari modi d’esecuzione della prestazione, quali indennità di cassa o di maneggio denaro, di lavoro notturno e simili, e le retribuzioni/premi erogati per effetto della Contrattazione di secondo livello, salvo che non siano stati esplicitamente considerati utili in sede di stipula dell’Accordo. Non concorrono nella determinazione del T.F.R. le somme pagate per permessi non goduti e loro eventuali maggiorazioni e, in generale, tutte le indennità sostitutive. Il trattamento di cui sopra si calcola, ai sensi dell’art. 2110 c.c., comma 2, sommando per ciascun anno di servizio servizio, una quota pari e comunque non superiore all’importo della Retribuzione Individuale Mensile e Tredicesima retribuzione dovuta per l’anno stesso diviso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di announ anno non lavorate, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 14 (quattordici) 15 giorni. Tenuto conto Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro con decorrenza dal 1º giugno1982, a partire cioè dalla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982 n. 297, le cui disposizioni che regolano la materia del valore previdenziale del T.F.R., dalla seconda scadenza mensile di cui al precedente comma e fino al suo effettivo e completo pagamento, il Lavoratore avrà diritto al riconoscimento di un interesse mensile dello 0,25% (zero virgola venticinque percento) su tutti i saldi mensilmente dovuti. L'importo così determinato per il Trattamento trattamento di fine rapporto residuo s’intende comprensivo della relativa rivalutazione monetaria per crediti da lavoro. Resta impregiudicata la tutela dei diritti del Lavoratore in sede giudizialerapporto, si intendono qui integralmente richiamate. In caso di significative variazioni morte dell’operaio agricolo l’indennità di anzianità è dovuta agli aventi diritto in base all’articolo 2.122 del tasso ufficiale C.C.. Xxx l’operaio agricolo deceduto avesse beneficiato della casa di scontoabitazione, le Parti s’incontreranno per determinare una diversa percentuale dell’interesse e rivalutazione mensilela sua famiglia continuerà nell’uso di essa o di altra corrispondente come degli eventuali annessi (pollaio, porcile, orto) fino a tre mesi dalla data dell’evento. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:Quando lo stesso operaio agricolo avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha diritto a continuare la coltivazione sino al realizzo dei raccolti in corso al momento del decesso. Per gli operai a tempo indeterminato la quota di T.F.R. maturata nel corso di ogni anno sarà indicata nella busta paga nel mese di febbraio dell’anno successivo, oppure tramite prospetto allegato. Le lavoratrici madri potranno accedere all’anticipazione del T.F.R. in concomitanza con l’astensione facoltativa.
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Samples: Contratto Provinciale Di Lavoro
Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del cessazione di rapporto di lavoro, al Lavoratore compete il Trattamento di Fine Rapporto previsto dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297. La retribuzione annua da prendere l’operaio a base per la determinazione della quota di cui al 1º comma del novellato art. 2120 c.c., è la somma delle Retribuzioni Individuali Mensili dell’anno e delle quote di tredicesima mensilità spettanti. Non sono in ogni caso computabili ai fini della determinazione del Trattamento tempo indeterminato ha diritto ad un trattamento di fine rapporto i rimborsi speseche si calcola sommando, i compensi per lavoro straordinario e supplementare, i compensi e maggiorazioni per Banca Ore, i compensi o maggiorazioni per flessibilità, le somme eventualmente corrisposte a titolo risarcitorio o correlate a particolari modi d’esecuzione della prestazione, quali indennità di cassa o di maneggio denaro, di lavoro notturno e simili, e le retribuzioni/premi erogati per effetto della Contrattazione di secondo livello, salvo che non siano stati esplicitamente considerati utili in sede di stipula dell’Accordo. Non concorrono nella determinazione del T.F.R. le somme pagate per permessi non goduti e loro eventuali maggiorazioni e, in generale, tutte le indennità sostitutive. Il trattamento di cui sopra si calcola, ai sensi dell’art. 2110 c.c., comma 2, sommando per ciascun anno di servizio servizio, una quota pari e comunque non superiore all’importo della Retribuzione Individuale Mensile e Tredicesima retribuzione dovuta per l’anno stesso diviso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 14 (quattordici) quindici giorni. Tenuto conto del valore previdenziale del T.F.R.Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro, con decorrenza dal 1.6.1982, a partire, cioè, dalla seconda scadenza mensile data di entrata in vigore della legge 29.5.1982, n. 297, le cui al precedente comma e fino al suo effettivo e completo pagamento, il Lavoratore avrà diritto al riconoscimento di un interesse mensile dello 0,25% (zero virgola venticinque percento) su tutti i saldi mensilmente dovuti. L'importo così determinato per il Trattamento disposizioni che regolano la materia del trattamento di fine rapporto residuo s’intende comprensivo della si intendono qui integralmente richiamate. Per il servizio prestato anteriormente al 1.6.1982, si applicano le disposizioni previste in merito alla indennità di anzianità dai contratti collettivi nazionali e provinciali preesistenti (per ultimo vedi art. 46 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del giugno 1979, la cui tabella relativa rivalutazione monetaria ai diversi scaglioni di giornate spettanti per crediti da lavoro. Resta impregiudicata la tutela dei diritti del Lavoratore in sede giudizialeciascun anno di anzianità si riporta nell’Allegato n. 13). In caso di significative variazioni del tasso ufficiale di scontomorte dell’operaio, le Parti s’incontreranno indennità spettanti ed il trattamento di fine rapporto sono dovute agli aventi diritto indicati nell’art. 2122 del Codice civile. Xxx l’operaio deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione, la sua famiglia continuerà nell’uso di essa – o di altra corrispondente – come degli eventuali annessi (pollaio, porcile, orto) per determinare una diversa percentuale dell’interesse e rivalutazione mensileun periodo di tempo da fissarsi nei contratti provinciali. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:Quando lo stesso operaio avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha diritto a continuare la coltivazione sino al realizzo dei raccolti in corso al momento del decesso. All’operaio a tempo determinato compete il TFR per l’effettivo lavoro ordinario svolto, pari all’8,63 per cento calcolato sul salario contrattuale definito dal contratto provinciale; per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale, tale misura è elevata al 10 per cento del salario contrattuale, limitatamente alle anzidette ore. In entrambi i casi il TFR non si calcola sul terzo elemento (Allegato n. 14).
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Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del cessazione di rapporto di lavoro, al Lavoratore compete il Trattamento di Fine Rapporto previsto dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297. La retribuzione annua da prendere l’operaio a base per la determinazione della quota di cui al 1º comma del novellato art. 2120 c.c., è la somma delle Retribuzioni Individuali Mensili dell’anno e delle quote di tredicesima mensilità spettanti. Non sono in ogni caso computabili ai fini della determinazione del Trattamento tempo indeterminato ha diritto ad un trattamento di fine rapporto i rimborsi speseche si calcola sommando, i compensi per lavoro straordinario e supplementare, i compensi e maggiorazioni per Banca Ore, i compensi o maggiorazioni per flessibilità, le somme eventualmente corrisposte a titolo risarcitorio o correlate a particolari modi d’esecuzione della prestazione, quali indennità di cassa o di maneggio denaro, di lavoro notturno e simili, e le retribuzioni/premi erogati per effetto della Contrattazione di secondo livello, salvo che non siano stati esplicitamente considerati utili in sede di stipula dell’Accordo. Non concorrono nella determinazione del T.F.R. le somme pagate per permessi non goduti e loro eventuali maggiorazioni e, in generale, tutte le indennità sostitutive. Il trattamento di cui sopra si calcola, ai sensi dell’art. 2110 c.c., comma 2, sommando per ciascun anno di servizio servizio, una quota pari e comunque non superiore all’importo della Retribuzione Individuale Mensile e Tredicesima retribuzione dovuta per l’anno stesso diviso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 14 (quattordici) quindici giorni. Tenuto conto del valore previdenziale del T.F.R.Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro, con decorrenza dal 1°.6.1982, a partire, cioè, dalla seconda scadenza mensile data di entrata in vigore della legge 29.5.1982, n. 297, le cui al precedente comma e fino al suo effettivo e completo pagamento, il Lavoratore avrà diritto al riconoscimento di un interesse mensile dello 0,25% (zero virgola venticinque percento) su tutti i saldi mensilmente dovuti. L'importo così determinato per il Trattamento disposizioni che regolano la materia del trattamento di fine rapporto residuo s’intende comprensivo della si intendono qui integralmente richiamate. Per il servizio prestato anteriormente al 1°.6.1982, si applicano le disposizioni previste in merito alla indennità di anzianità dai contratti collettivi nazionali e provinciali preesistenti (per ultimo vedi art. 46 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del giugno 1979, la cui tabella relativa rivalutazione monetaria ai diversi scaglioni di giornate spettanti per crediti da lavoro. Resta impregiudicata la tutela dei diritti del Lavoratore in sede giudizialeciascun anno di anzianità si riporta nell'allegato n. 7). In caso di significative variazioni del tasso ufficiale di scontomorte dell’operaio, le Parti s’incontreranno indennità spettanti ed il trattamento di fine rapporto sono dovute agli aventi diritto indicati nell’art. 2122 del Codice civile. Ove l’operaio deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione, la sua famiglia continuerà nell’uso di essa - o di altra corrispondente - come degli eventuali annessi (pollaio, porcile, orto) per determinare una diversa percentuale dell’interesse e rivalutazione mensileun periodo di tempo da fissarsi nei contratti provinciali. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:Quando lo stesso operaio avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha diritto a continuare la coltivazione sino al realizzo dei raccolti in corso al momento del decesso. All'operaio a tempo determinato compete il TFR per l’effettivo lavoro ordinario svolto, pari all’8,63 per cento calcolato sul salario contrattuale definito dal contratto provinciale; per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale, tale misura è elevata al 10 per cento del salario contrattuale, limitatamente alle anzidette ore. In entrambi i casi il TFR non si calcola sul terzo elemento (Allegato n. 8).
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Trattamento di fine rapporto. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al Lavoratore compete il Trattamento di Fine Rapporto previsto dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297. La retribuzione annua da prendere a base di riferimento per la determinazione della quota di cui al 1º comma il calcolo del novellato art. 2120 c.c., è la somma delle Retribuzioni Individuali Mensili dell’anno e delle quote di tredicesima mensilità spettanti. Non sono in ogni caso computabili ai fini della determinazione del Trattamento trattamento di fine rapporto è costituita dai seguenti emolumenti. Per le aree professionali: stipendio; scatti di anzianità; importo ex ristrutturazione tabellare; e, ove spettino, da assegno temporaneo per gli apprendisti di cui all’art. 28 del ccnl 8 dicembre 2007; assegno di cui all’art. 99, ultimo comma; indennità di rischio; indennità per lavori svolti in locali sotterranei; concorso spese tranviarie; indennità di cui all’art. 101, 3° comma; indennità di turno diurno; assegni di cui all’art. 110; eventuale ex premio di rendimento aziendale. Per i rimborsi spesequadri direttivi: stipendio; tutti gli emolumenti costitutivi del trattamento economico aventi carattere continuativo anche se con corresponsione periodica, i compensi per lavoro straordinario e supplementarecompresa, i compensi e maggiorazioni per Banca Oreove spetti, i compensi o maggiorazioni per flessibilitàl’indennità di rischio. Da tale computo restano esclusi soltanto gli emolumenti di carattere eccezionale, le somme eventualmente corrisposte quanto corrisposto a titolo risarcitorio o correlate a particolari modi d’esecuzione della prestazionedi effettivo rimborso, quali indennità di cassa o di maneggio denaroanche parziale, di lavoro notturno spese sostenute ed i trattamenti corrisposti ai sensi degli artt. 70 e simili88 o, e le retribuzioni/premi erogati per effetto della Contrattazione di secondo livellocomunque, salvo che non siano stati esplicitamente considerati utili corrisposti con finalità similari al quadro direttivo trasferito o in sede di stipula dell’Accordomissione. Non concorrono nella determinazione Nei confronti del T.F.R. le somme pagate per permessi non goduti e loro eventuali maggiorazioni epersonale già destinatario del contratto collettivo ACRI del 19 dicembre 1994 appartenente alle aree professionali in servizio alla data del 1° novembre 1999, continua ad applicarsi, in generaleluogo del presente articolo, tutte le indennità sostitutivel’art. Il 45 del predetto ccnl. Nel periodo 1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2018 il trattamento di cui sopra si calcola, ai sensi dell’art. 2110 c.c., comma 2, sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della Retribuzione Individuale Mensile e Tredicesima dovuta per l’anno stesso diviso 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori a 14 (quattordici) giorni. Tenuto conto del valore previdenziale del T.F.R., dalla seconda scadenza mensile di cui al precedente comma e fino al suo effettivo e completo pagamento, il Lavoratore avrà diritto al riconoscimento di un interesse mensile dello 0,25% (zero virgola venticinque percento) su tutti i saldi mensilmente dovuti. L'importo così determinato per il Trattamento di fine rapporto residuo s’intende comprensivo della relativa rivalutazione monetaria per crediti da lavorodei lavoratori/lavoratrici è calcolato esclusivamente sulle voci tabellari stipendio, scatti di anzianità ed importo ex ristrutturazione tabellare. Resta impregiudicata la tutela dei diritti del Lavoratore in sede giudiziale. In caso di significative variazioni del tasso ufficiale di sconto, le Parti s’incontreranno per determinare una diversa percentuale dell’interesse e rivalutazione mensile. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:PARTE SPECIALE QUADRI DIRETTIVI
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Samples: Verbale Di Accordo
Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del cessazione di rapporto di lavoro, al Lavoratore compete il Trattamento di Fine Rapporto previsto dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297. La retribuzione annua da prendere l’operaio a base per la determinazione della quota di cui al 1º comma del novellato art. 2120 c.c., è la somma delle Retribuzioni Individuali Mensili dell’anno e delle quote di tredicesima mensilità spettanti. Non sono in ogni caso computabili ai fini della determinazione del Trattamento tempo indeterminato ha diritto ad un trattamento di fine rapporto i rimborsi speseche si calcola sommando, i compensi per lavoro straordinario e supplementare, i compensi e maggiorazioni per Banca Ore, i compensi o maggiorazioni per flessibilità, le somme eventualmente corrisposte a titolo risarcitorio o correlate a particolari modi d’esecuzione della prestazione, quali indennità di cassa o di maneggio denaro, di lavoro notturno e simili, e le retribuzioni/premi erogati per effetto della Contrattazione di secondo livello, salvo che non siano stati esplicitamente considerati utili in sede di stipula dell’Accordo. Non concorrono nella determinazione del T.F.R. le somme pagate per permessi non goduti e loro eventuali maggiorazioni e, in generale, tutte le indennità sostitutive. Il trattamento di cui sopra si calcola, ai sensi dell’art. 2110 c.c., comma 2, sommando per ciascun anno di servizio servizio, una quota pari e comunque non superiore all’importo della Retribuzione Individuale Mensile e Tredicesima retribu- zione dovuta per l’anno stesso diviso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 14 (quattordici) quindici giorni. Tenuto conto del valore previdenziale del T.F.R.Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro, con decorren- za dal 1.6.1982, a partire, cioè, dalla seconda scadenza mensile data di entrata in vigore della legge 29.5.1982, n. 297, le cui al precedente comma e fino al suo effettivo e completo pagamento, il Lavoratore avrà diritto al riconoscimento di un interesse mensile dello 0,25% (zero virgola venticinque percento) su tutti i saldi mensilmente dovuti. L'importo così determinato per il Trattamento disposizioni che regolano la materia del trattamento di fine rapporto residuo s’intende comprensivo della si intendono qui integralmente richiamate. Per il servizio prestato anteriormente al 1.6.1982, si applicano le disposizioni pre- viste in merito alla indennità di anzianità dai contratti collettivi nazionali e provinciali preesistenti (per ultimo vedi art. 46 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del giugno 1979, la cui tabella relativa rivalutazione monetaria ai diversi scaglioni di giornate spettanti per crediti da lavoro. Resta impregiudicata la tutela dei diritti del Lavoratore in sede giudizialeciascun anno di anzianità si riporta nell’Allegato n. 13). In caso di significative variazioni del tasso ufficiale di scontomorte dell’operaio, le Parti s’incontreranno indennità spettanti ed il trattamento di fine rap- porto sono dovute agli aventi diritto indicati nell’art. 2122 del Codice civile. Xxx l’operaio deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione, la sua famiglia continuerà nell’uso di essa – o di altra corrispondente – come degli eventuali annessi (pollaio, porcile, orto) per determinare una diversa percentuale dell’interesse e rivalutazione mensileun periodo di tempo da fissarsi nei contratti provinciali. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:Quando lo stesso operaio avesse avuto in coltivazione un appezzamento di ter- reno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha diritto a con- tinuare la coltivazione sino al realizzo dei raccolti in corso al momento del decesso. All’operaio a tempo determinato compete il TFR per l’effettivo lavoro ordinario svolto, pari all’8,63 per cento calcolato sul salario contrattuale definito dal contratto provinciale; per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale, tale misura è elevata al 10 per cento del salario contrattuale, limitatamente alle anzidette ore. In entrambi i casi il TFR non si calcola sul terzo elemento (Allegato n. 14).
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Samples: Verbale Di Accordo
Trattamento di fine rapporto. In caso La retribuzione annua di risoluzione riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto è costituita dai seguenti emolumenti. Per le aree professionali dalla 1ª alla 3ª e per i quadri direttivi di lavoro1° e 2° livello: – stipendio; – scatti di anzianità; – importo ex ristrutturazione tabellare; e, ove spettino, da – assegno di cui all’art. 92, ultimo comma; – indennità di rischio; – indennità per lavori svolti in locali sotterranei; – concorso spese tranviarie; – indennità di cui all’art. 95, 3° comma; – indennità di turno diurno; – assegni di cui all’art. 107; – indennità di ruolo chiave; – eventuale ex premio di rendimento aziendale; – indennità aziendali di cui al Lavoratore compete il Trattamento secondo comma della Nota a verbale n. 1 dell’art. 46 del C.C.N.L. 23 ottobre 1980, Banche; – compensi percentuali di Fine Rapporto previsto dalla Legge 29 cui agli artt. 43, 44 e 45, per la quota riconosciuta quale retribuzione; – eventuali altri emolumenti previsti dai contratti integrativi «aziendali ed in atto alla data del 31 maggio 1982, n. 297semprechè assoggettabili al contributo dovuto per le prestazioni di capitale al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai Concessionari ai sensi delle norme vigenti a detta data e fintanto che gli emolumenti stessi continueranno ad essere corrisposti. La retribuzione annua da prendere Per i quadri direttivi di 3° e 4° livello: – stipendio; – tutti gli emolumenti costitutivi del trattamento economico aventi carattere continuativo anche se con corresponsione periodica, compresa, ove spetti, l’indennità di rischio. Da tale computo restano esclusi soltanto gli emolumenti di carattere eccezionale, quanto corrisposto a base per la determinazione della quota titolo di cui al 1º comma del novellato effettivo rimborso, anche parziale, di spese sostenute ed i trattamenti corrisposti ai sensi degli art. 2120 c.c58 e 80 del presente contratto o, comunque, corrisposti con finalità similari al quadro direttivo di 3° e 4° livello retributivo trasferito o in missione., è la somma delle Retribuzioni Individuali Mensili dell’anno e delle quote di tredicesima mensilità spettanti. Non sono in ogni caso computabili ai fini della determinazione del Trattamento di fine rapporto i rimborsi spese, i compensi per lavoro straordinario e supplementare, i compensi e maggiorazioni per Banca Ore, i compensi o maggiorazioni per flessibilità, le somme eventualmente corrisposte a titolo risarcitorio o correlate a particolari modi d’esecuzione della prestazione, quali indennità di cassa o di maneggio denaro, di lavoro notturno e simili, e le retribuzioni/premi erogati per effetto della Contrattazione di secondo livello, salvo che non siano stati esplicitamente considerati utili in sede di stipula dell’Accordo. Non concorrono nella determinazione del T.F.R. le somme pagate per permessi non goduti e loro eventuali maggiorazioni e, in generale, tutte le indennità sostitutive. Il trattamento di cui sopra si calcola, ai sensi dell’art. 2110 c.c., comma 2, sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della Retribuzione Individuale Mensile e Tredicesima dovuta per l’anno stesso diviso 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori a 14 (quattordici) giorni. Tenuto conto del valore previdenziale del T.F.R., dalla seconda scadenza mensile di cui al precedente comma e fino al suo effettivo e completo pagamento, il Lavoratore avrà diritto al riconoscimento di un interesse mensile dello 0,25% (zero virgola venticinque percento) su tutti i saldi mensilmente dovuti. L'importo così determinato per il Trattamento di fine rapporto residuo s’intende comprensivo della relativa rivalutazione monetaria per crediti da lavoro. Resta impregiudicata la tutela dei diritti del Lavoratore in sede giudiziale. In caso di significative variazioni del tasso ufficiale di sconto, le Parti s’incontreranno per determinare una diversa percentuale dell’interesse e rivalutazione mensile. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
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Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione cessazione del rapporto di lavoro, al Lavoratore compete il Trattamento di Fine Rapporto previsto dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297. La retribuzione annua da prendere l’operaio a base per la determinazione della quota di cui al 1º comma del novellato art. 2120 c.c., è la somma delle Retribuzioni Individuali Mensili dell’anno e delle quote di tredicesima mensilità spettanti. Non sono in ogni caso computabili ai fini della determinazione del Trattamento tempo indeterminato ha diritto ad un trattamento di fine rapporto i rimborsi speseche si calcola sommando, i compensi per lavoro straordinario e supplementare, i compensi e maggiorazioni per Banca Ore, i compensi o maggiorazioni per flessibilità, le somme eventualmente corrisposte a titolo risarcitorio o correlate a particolari modi d’esecuzione della prestazione, quali indennità di cassa o di maneggio denaro, di lavoro notturno e simili, e le retribuzioni/premi erogati per effetto della Contrattazione di secondo livello, salvo che non siano stati esplicitamente considerati utili in sede di stipula dell’Accordo. Non concorrono nella determinazione del T.F.R. le somme pagate per permessi non goduti e loro eventuali maggiorazioni e, in generale, tutte le indennità sostitutive. Il trattamento di cui sopra si calcola, ai sensi dell’art. 2110 c.c., comma 2, sommando per ciascun ciascuno anno di servizio servizio, una quota pari e comunque non superiore all’importo della Retribuzione Individuale Mensile e Tredicesima retribuzione dovuta per l’anno stesso diviso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 14 (quattordici) 15 giorni. Tenuto conto del valore previdenziale del T.F.R.Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro, con decorrenza dal 1° giugno 1982, a partire, cioè, dalla seconda scadenza mensile data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982 n. 297, le cui al precedente comma e fino al suo effettivo e completo pagamento, il Lavoratore avrà diritto al riconoscimento di un interesse mensile dello 0,25% (zero virgola venticinque percento) su tutti i saldi mensilmente dovuti. L'importo così determinato per il Trattamento disposizioni che regolano la materia dei trattamento di fine rapporto residuo s’intende comprensivo rapporto, si intendono qui integral- mente richiamate. Per il servizio prestato anteriormente al primo giugno 1982, è do- xxxx al lavoratore a tempo indeterminato un’indennità di anzianità in ragione di ogni anno di servizio prestato presso la stessa azienda in misura di: Dalla data dell’11 novembre 1967 va aggiunto il valore forfettario della relativa rivalutazione monetaria casa, orto, porcile e pollaio (euro 14,98). La retribuzione da prendersi a base per crediti da lavorola determinazione dell’in- dennità di anzianità è quella percepita al 31 maggio 1982: paga base e contingenza più un dodicesimo della tredicesima mensilità e della 14a mensilità e più tutti gli elementi retributivi che compon- gono la retribuzione. Resta impregiudicata la tutela dei diritti del Lavoratore La liquidazione di detta indennità deve computarsi in sede giudizialedodicesimi per l’eventuale frazione di anno. In caso di significative variazioni del tasso ufficiale di scontomorte dell’operaio, le Parti s’incontreranno per determinare una diversa percentuale dell’interesse indennità spettanti ed il trattamen- to di fine rapporto vanno liquidate agli aventi diritto indicati nell’art. 2122 del Codice Civile. Agli inizi di ogni anno e rivalutazione mensile. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:comunque entro il 31 maggio l’azienda do- vrà trasmettere al proprio dipendente il relativo prospetto indican- do la somma accantonata a tale titolo.
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Samples: Contratto Interprovinciale Operai Agricoli E Florovivaisti Province Di Forli’ Cesena E Rimini
Trattamento di fine rapporto. In caso Oltre al preavviso di cui all’art. 64 o, in difetto, oltre a corrispondere l’indennità di cui all’ art.64, all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, l’azienda deve corrispondere al Lavoratore compete il Trattamento lavoratore un trattamento di Fine Rapporto fine rapporto. Le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni si computano come mese intero, per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si fa riferimento alla legge 29/05/1982 n. 297. Ai sensi e per gli effetti del 2 comma dell’articolo 2120 C.C:, come modificato dalla Legge 29 maggio Maggio 1982, n. 297. La , sono escluse dalla quota annua della retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di cui al 1º comma del novellato art. 2120 c.c., è la somma delle Retribuzioni Individuali Mensili dell’anno e delle quote di tredicesima mensilità spettanti. Non sono in ogni caso computabili utile ai fini della determinazione del Trattamento di fine rapporto i calcolo del T.F.R. le seguenti somme: – rimborsi spese; – le somme concesse occasionalmente a titolo di “una tantum”, gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili; – i compensi per lavoro straordinario e supplementareper lavoro festivo; – l’indennità sostitutiva del preavviso, i compensi e maggiorazioni per Banca Ore, i compensi o maggiorazioni per flessibilità, di cui all’art.64; – le somme eventualmente corrisposte a titolo risarcitorio o correlate a particolari modi d’esecuzione della prestazione, quali indennità di cassa o trasferta e diarie non aventi carattere continuativo; – l’indennità di maneggio denarodiaria e trasferta di cui all’art. 39, anche se corrisposta in modo continuativo, che rientra nei limiti dei valori giornalieri esenti dall’IRPEF; – le indennità economiche corrisposte da istituti assistenziali (INPS, INAIL); – le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; – gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa. Il prestatore di lavoro notturno e simililavoro, e le retribuzioni/premi erogati per effetto della Contrattazione con almeno sette anni di secondo livelloservizio presso lo stesso datore di lavoro, salvo che non siano stati esplicitamente considerati utili in sede di stipula dell’Accordo. Non concorrono nella determinazione del T.F.R. le somme pagate per permessi non goduti e loro eventuali maggiorazioni epuò richiedere, in generalecostanza di rapporto di lavoro, tutte le indennità sostitutive. Il trattamento di cui sopra si calcola, ai sensi dell’art. 2110 c.c., comma 2, sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque anticipazione non superiore all’importo al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della Retribuzione Individuale Mensile e Tredicesima dovuta per l’anno stesso diviso 13,5richiesta. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di annoLe richieste sono soddisfatte entro i limiti del 10% degli aventi diritto, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori a 14 (quattordici) giorni. Tenuto conto del valore previdenziale del T.F.R., dalla seconda scadenza mensile di cui al precedente comma comma, e fino al suo effettivo e completo pagamento, il Lavoratore avrà diritto al riconoscimento di un interesse mensile dello 0,25comunque del 40% (zero virgola venticinque percento) su tutti i saldi mensilmente dovuti. L'importo così determinato per il Trattamento di fine rapporto residuo s’intende comprensivo della relativa rivalutazione monetaria per crediti da lavoro. Resta impregiudicata la tutela del numero dei diritti del Lavoratore in sede giudiziale. In caso di significative variazioni del tasso ufficiale di sconto, le Parti s’incontreranno per determinare una diversa percentuale dell’interesse e rivalutazione mensiledipendenti. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
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Samples: www.flai.it
Trattamento di fine rapporto. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al Lavoratore compete il Trattamento di Fine Rapporto previsto dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297. La retribuzione annua da prendere a base di riferimento per la determinazione della quota di cui al 1º comma il calcolo del novellato art. 2120 c.c., è la somma delle Retribuzioni Individuali Mensili dell’anno e delle quote di tredicesima mensilità spettanti. Non sono in ogni caso computabili ai fini della determinazione del Trattamento trattamento di fine rapporto è costituita dai seguenti emolumenti. Per le aree professionali dalla 1ª alla 3ª: stipendio; scatti di anzianità; importo ex ristrutturazione tabellare; e, ove spettino, da assegno di cui all’art. 90, ultimo comma; indennità di rischio; indennità per lavori svolti in locali sotterranei; concorso spese tranviarie; indennità di cui all’art. 92, 3° comma; indennità di turno diurno; assegni di cui all’art. 101; eventuale ex premio di rendimento aziendale. Per i rimborsi spesequadri direttivi: stipendio; tutti gli emolumenti costitutivi del trattamento economico aventi carattere continuativo anche se con corresponsione periodica, i compensi per lavoro straordinario e supplementarecompresa, i compensi e maggiorazioni per Banca Oreove spetti, i compensi o maggiorazioni per flessibilitàl’indennità di rischio. Da tale computo restano esclusi soltanto gli emolumenti di carattere eccezionale, le somme eventualmente corrisposte quanto corrisposto a titolo risarcitorio o correlate a particolari modi d’esecuzione della prestazionedi effettivo rimborso, quali indennità di cassa o di maneggio denaroanche parziale, di lavoro notturno spese sostenute ed i trattamenti corrisposti ai sensi degli artt. 61 e simili79 o, e le retribuzioni/premi erogati per effetto della Contrattazione di secondo livellocomunque, salvo che non siano stati esplicitamente considerati utili corrisposti con finalità similari al quadro direttivo trasferito o in sede di stipula dell’Accordomissione. Non concorrono nella determinazione Nei confronti del T.F.R. le somme pagate per permessi non goduti e loro eventuali maggiorazioni epersonale già destinatario del contratto collettivo ACRI del 19 dicembre 1994 appartenente alle aree professionali in servizio alla data del 1° novembre 1999, continua ad applicarsi, in generaleluogo del presente articolo, tutte le indennità sostitutivel’art. Il trattamento di cui sopra si calcola, ai sensi dell’art45 del predetto ccnl. 2110 c.c., comma 2, sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della Retribuzione Individuale Mensile e Tredicesima dovuta per l’anno stesso diviso 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori a 14 (quattordici) giorni. Tenuto conto del valore previdenziale del T.F.R., dalla seconda scadenza mensile di cui al precedente comma e fino al suo effettivo e completo pagamento, il Lavoratore avrà diritto al riconoscimento di un interesse mensile dello 0,25% (zero virgola venticinque percento) su tutti i saldi mensilmente dovuti. L'importo così determinato per il Trattamento di fine rapporto residuo s’intende comprensivo della relativa rivalutazione monetaria per crediti da lavoro. Resta impregiudicata la tutela dei diritti del Lavoratore in sede giudiziale. In caso di significative variazioni del tasso ufficiale di sconto, le Parti s’incontreranno per determinare una diversa percentuale dell’interesse e rivalutazione mensile. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:PARTE SPECIALE QUADRI DIRETTIVI
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Trattamento di fine rapporto. In Oltre al preavviso di cui all’art. 26, o, in difetto, alla corrispondente indennità di cui al penultimo comma dello stesso articolo, la lavoratrice ed il lavoratore assunta/o a tempo indeterminato avrà diritto, fino al 31 maggio 1982, sia in caso di risoluzione licenziamento, sia in caso di dimissioni, ad una indennità commisurata ad una mensilità di retribuzione di cui all’art. 58 per ogni anno di servizio prestato per tutta la durata del rapporto di lavoro. Il calcolo dell’indennità va effettuato per tutto il personale e per l’intera anzianità sulla base della retribuzione di cui all’art. 58, al Lavoratore compete il Trattamento maggiorata dei ratei di Fine Rapporto previsto dalla Legge 29 maggio 198213° e 14° mensilità. Ai sensi dell’art. 2121 c.c. modificato con L. 31 marzo 1977, n. 297. La retribuzione annua da prendere a 91, gli aumenti derivanti dall’indennità di contingen- za maturati posteriormente al 31 gennaio 1977 sono esclusi dalla base per la determinazione di computo della quota indennità di cui al 1º comma del novellato art. 2120 c.c., è la somma delle Retribuzioni Individuali Mensili dell’anno e delle quote di tredicesima mensilità spettantianzianità. Non sono in ogni caso costituiscono accessori computabili ai fini della determinazione agli effetti del Trattamento di fine rapporto presente articolo, i rimborsi spese, i compensi per lavoro straordinario e supplementarestra- ordinario, i compensi e maggiorazioni per Banca Ore, i compensi o maggiorazioni per flessibilitàl’aggiunta di famiglia, le somme eventualmente corrisposte a titolo risarcitorio o correlate a particolari modi d’esecuzione della prestazione, quali indennità di cassa o di maneggio denaro, di lavoro notturno gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili, e le retribuzioni/premi erogati per effetto della Contrattazione di secondo livello, salvo che indennità non siano stati esplicitamente considerati utili in sede di stipula dell’Accordocontinuative. Non concorrono nella determinazione del T.F.R. le somme pagate per permessi non goduti e loro eventuali maggiorazioni e, in generale, tutte le indennità sostitutive. Il trattamento di cui sopra si calcola, ai sensi dell’art. 2110 c.c., comma 2, sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della Retribuzione Individuale Mensile e Tredicesima dovuta per l’anno stesso diviso 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le Le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni anno saranno conteggiate per 12° e la frazione di mese superiori a 14 (quattordici) giornipari o superiore ai 15 giorni sarà considerata mese intero. Tenuto conto A partire dal 1° giugno 1982 trova piena applicazione la L. 29 maggio 1982, n. 297. L’indennità di anzianità deve essere versata entro 20 giorni dalla data di cessazione del valore previdenziale del T.F.R., dalla seconda scadenza mensile di cui al precedente comma e fino al suo effettivo e completo pagamento, il Lavoratore avrà diritto al riconoscimento di un interesse mensile dello 0,25% (zero virgola venticinque percento) su tutti i saldi mensilmente dovuti. L'importo così determinato per il Trattamento di fine rapporto residuo s’intende comprensivo della relativa rivalutazione monetaria per crediti da lavoro. Resta impregiudicata la tutela dei diritti del Lavoratore in sede giudizialeservizio. In caso di significative variazioni ritardo dovuto a contestazione o ad altre cause non imputabili alla lavoratrice od al lavoratore sarà conteg- giato l’interesse legale con decorrenza dal giorno dell’effettiva cessazione del tasso ufficiale servizio. In caso di sconto, decesso della dipendente o del dipendente l’indennità di anzianità e quella sostitutiva di preavviso saranno corrisposte agli aventi diritto secondo le Parti s’incontreranno per determinare una diversa percentuale dell’interesse e rivalutazione mensile. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:norme contenute nel codice civile.
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Samples: Accordo Per L’applicazione Del Decreto Legislativo 626/94
Trattamento di fine rapporto. In caso di risoluzione cessazione del rapporto di lavoro, al Lavoratore compete il Trattamento di Fine Rapporto previsto dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297. La retribuzione annua da prendere l’operaio a base per la determinazione della quota di cui al 1º comma del novellato art. 2120 c.c., è la somma delle Retribuzioni Individuali Mensili dell’anno e delle quote di tredicesima mensilità spettanti. Non sono in ogni caso computabili ai fini della determinazione del Trattamento tempo indeterminato ha diritto ad un trattamento di fine rapporto i rimborsi speseche si calcola sommando, i compensi per lavoro straordinario e supplementare, i compensi e maggiorazioni per Banca Ore, i compensi o maggiorazioni per flessibilità, le somme eventualmente corrisposte a titolo risarcitorio o correlate a particolari modi d’esecuzione della prestazione, quali indennità di cassa o di maneggio denaro, di lavoro notturno e simili, e le retribuzioni/premi erogati per effetto della Contrattazione di secondo livello, salvo che non siano stati esplicitamente considerati utili in sede di stipula dell’Accordo. Non concorrono nella determinazione del T.F.R. le somme pagate per permessi non goduti e loro eventuali maggiorazioni e, in generale, tutte le indennità sostitutive. Il trattamento di cui sopra si calcola, ai sensi dell’art. 2110 c.c., comma 2, sommando per ciascun anno di servizio servizio, una quota pari e comunque non superiore all’importo della Retribuzione Individuale Mensile e Tredicesima retribu- zione dovuta per l’anno stesso diviso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 14 (quattordici) 15 giorni. Tenuto conto Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro con decorrenza dal 1 giugno 1982, a partire cioè dalla data di entrata in vigore della Legge 29 maggio 1982 n. 297, le cui disposizioni che regolano la materia del valore previdenziale del T.F.R., dalla seconda scadenza mensile di cui al precedente comma e fino al suo effettivo e completo pagamento, il Lavoratore avrà diritto al riconoscimento di un interesse mensile dello 0,25% (zero virgola venticinque percento) su tutti i saldi mensilmente dovuti. L'importo così determinato per il Trattamento trattamento di fine rapporto residuo s’intende comprensivo della relativa rivalutazione monetaria per crediti da lavorosi intendono qui integralmente richiamate. Resta impregiudicata la tutela Per il servizio prestato anteriormente al 1° giugno 1982, si applicano le disposizioni previste in merito alla indennità di anzianità dei diritti del Lavoratore in sede giudizialeContratti Collettivi Nazionali e Provinciali preesistenti. In caso di significative variazioni del tasso ufficiale di scontomorte dell’operaio, le Parti s’incontreranno indenni- tà spettanti ed il trattamento di fine rapporto sono dovute agli aventi diritto indicati nell’art. 2122 del Codice Civile. Xxx l’operaio deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione, la sua famiglia continuerà nell’uso di essa - o di altra corrispon- dente - come degli eventuali annessi (pollaio, porcile, orto) per determinare una diversa percentuale dell’interesse e rivalutazione mensileun periodo massimo di 6 mesi dal decesso. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:Quando lo stesso operaio avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha diritto a continuare la coltivazione sino al realizzo dei raccolti in corso al momento del decesso. All’operaio a tempo determinato compete il T. F. R. per l’effettivo lavoro ordinario svol- to, pari a11’8,63% calcolato sul salario contrattuale definito dal contratto provincia- le; per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale, elevata al l0% del salario contrattuale, limitatamente alle anzidette ore. In entrambi i casi il T.F.R. non si calcola sul terzo elemento.
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Trattamento di fine rapporto. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al Lavoratore compete il Trattamento trattamento di Fine Rapporto fine rapporto previsto dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297. La retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di cui al 1º comma del novellato artArt. 2120 c.c., è la somma delle Retribuzioni Individuali lorde Normali Mensili dell’anno e delle quote di tredicesima mensilità spettanti. Non sono in ogni caso computabili ai fini della determinazione del Trattamento di fine rapporto Fine Rapporto i rimborsi spese, i compensi per lavoro straordinario e supplementare, i compensi e maggiorazioni per Banca Ore, i compensi o maggiorazioni per flessibilità, le somme eventualmente corrisposte a titolo risarcitorio o correlate a particolari modi d’esecuzione della prestazione, prestazione quali indennità di cassa o di maneggio denaro, di lavoro turno notturno e simili, e le retribuzioni/premi erogati per effetto della Contrattazione contrattazione di secondo livello, salvo che non siano stati esplicitamente considerati utili in sede di stipula dell’Accordo. Non concorrono nella determinazione del T.F.R. le somme pagate per permessi non goduti e loro eventuali maggiorazioni e, in generale, tutte le indennità sostitutive. Il trattamento di cui sopra si calcola, ai sensi dell’artdell’Art. 2110 c.c., comma 2, sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della Retribuzione Individuale Mensile Normale e Tredicesima dovuta per l’anno stesso diviso 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 14 (quattordici) 15 giorni. Tenuto conto del valore previdenziale del T.F.R., dalla seconda scadenza mensile di cui al precedente comma e fino al suo effettivo e completo pagamento, il Lavoratore avrà diritto al riconoscimento di un interesse mensile dello 0,25% (zero virgola venticinque percento) su tutti i saldi mensilmente dovuti. L'importo così determinato per il Trattamento di fine rapporto residuo s’intende comprensivo della relativa rivalutazione monetaria per crediti da lavoro. Resta impregiudicata la tutela dei diritti del Lavoratore in sede giudiziale. In caso di significative variazioni del tasso ufficiale di sconto, le Parti s’incontreranno per determinare una diversa percentuale dell’interesse e rivalutazione mensile. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:.
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Trattamento di fine rapporto. In Oltre al preavviso di cui all’art. 72 o, in difetto, alla corrispondente indennità di cui al pe- nultimo comma dello stesso articolo, la lavoratrice ed il lavoratore assunta/o a tempo in- determinato avranno diritto, fino al 31 maggio 1982, sia in caso di risoluzione licenziamento, sia in caso di dimissioni, ad una indennità commisurata ad una mensilità di retribuzione di cui all’art. 42 per ogni anno di servizio prestato per tutta la durata del rapporto di lavoro, al Lavoratore compete . Il calcolo dell’indennità va effettuato per tutto il Trattamento di Fine Rapporto previsto dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297. La personale e per l’intera anzianità sulla base della retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di cui all’art. 42, maggiorata dei ratei di 13° e 14° mensilità. Ai sensi dell’art. 2121 del c.c. modificato con legge 31 marzo 1977 n. 91, gli aumenti derivanti dall’indennità di contingenza maturati posteriormente al 1º comma del novellato art. 2120 c.c., è la somma delle Retribuzioni Individuali Mensili dell’anno e delle quote 31 gennaio 1977 sono esclusi dalla base di tredicesima mensilità spettanticomputo della indennità di anzianità. Non sono in ogni caso costituiscono accessori computabili ai fini della determinazione agli effetti del Trattamento di fine rapporto presente articolo, i rimborsi spese, i compensi per lavoro straordinario e supplementarestraordinario, i compensi e maggiorazioni per Banca Ore, i compensi o maggiorazioni per flessibilitàl’aggiunta di famiglia, le somme eventualmente corrisposte a titolo risarcitorio o correlate a particolari modi d’esecuzione della prestazione, quali indennità di cassa o di maneggio denaro, di lavoro notturno gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili, e le retribuzioni/premi erogati per effetto della Contrattazione di secondo livello, salvo che indennità non siano stati esplicitamente considerati utili in sede di stipula dell’Accordocontinuative. Non concorrono nella determinazione del T.F.R. le somme pagate per permessi non goduti e loro eventuali maggiorazioni e, in generale, tutte le indennità sostitutive. Il trattamento di cui sopra si calcola, ai sensi dell’art. 2110 c.c., comma 2, sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della Retribuzione Individuale Mensile e Tredicesima dovuta per l’anno stesso diviso 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le Le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni anno saranno conteggiate per 12° e la frazione di mese superiori a 14 (quattordici) giornipari o superiore ai 15 giorni sarà considerata mese intero. Tenuto conto A partire dal 1 giugno 1982 trova piena applicazione la legge 29 gennaio 1982 n. 297. L’indennità di anzianità deve essere versata entro 20 giorni dalla data di cessazione del valore previdenziale del T.F.R., dalla seconda scadenza mensile di cui al precedente comma e fino al suo effettivo e completo pagamento, il Lavoratore avrà diritto al riconoscimento di un interesse mensile dello 0,25% (zero virgola venticinque percento) su tutti i saldi mensilmente dovuti. L'importo così determinato per il Trattamento di fine rapporto residuo s’intende comprensivo della relativa rivalutazione monetaria per crediti da lavoro. Resta impregiudicata la tutela dei diritti del Lavoratore in sede giudizialeservizio. In caso di significative variazioni ritardo dovuto a contestazioni o ad altre cause non imputabili alla lavoratrice od al lavoratore sarà conteggiato l’interesse legale con decorrenza dal giorno dell’effettiva cessazione del tasso ufficiale servizio. In caso di scontodecesso della dipendente o del dipendente l’indennità di anzianità e quella so- stitutiva di preavviso saranno corrisposte agli aventi diritto secondo le norme del Codice Civile. Ferma restando la normativa INPS in materia, per quanto riguarda le Parti s’incontreranno anticipazioni del T.F.R. ed in subordine alle seguenti causali: ristrutturazione prima casa di abitazione; • grave danneggiamento della propria abitazione a seguito di calamità naturale; • spese pre-adottive in caso di adozione internazionale; • necessità di affitto per determinare una diversa percentuale dell’interesse e rivalutazione mensile. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:donne in caso di violenza;
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Trattamento di fine rapporto. “In caso di risoluzione del rapporto spetterà al dirigente, a parte quanto previsto dall’art. 26, un trattamento di lavoroqufanitone rapp disposto dall’art. 2120 del cod. civ., al Lavoratore compete il Trattamento di Fine Rapporto previsto dalla Legge 29 co maggio 1982, n. 297. La retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota Le somme di cui al 1º comma che precede, a carico di appositi fondi di bilancio del novellato art. 2120 c.c.Consorzio, è la somma delle Retribuzioni Individuali Mensili dell’anno e delle quote di tredicesima mensilità spettanti. Non sono in ogni caso computabili ai fini della determinazione del Trattamento di fine rapporto i rimborsi spesesaranno investite, i compensi per lavoro straordinario e supplementaremediante polizze collettive vita, i compensi e maggiorazioni per Banca Ore, i compensi o maggiorazioni per flessibilità, le somme eventualmente corrisposte ossia (polizze aziendali) a titolo risarcitorio o correlate a particolari modi d’esecuzione della prestazione, quali indennità di cassa o di maneggio denaro, di lavoro notturno e simili, e le retribuzioni/premi erogati per effetto della Contrattazione di secondo livello, salvo che non siano stati esplicitamente considerati utili in sede di stipula dell’Accordo. Non concorrono nella determinazione del T.F.R. le somme pagate per permessi non goduti e loro eventuali maggiorazioni e, in generale, tutte le indennità sostitutive. Il trattamento di cui sopra si calcola, ai sensi dell’art. 2110 c.c., comma 2, sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della Retribuzione Individuale Mensile e Tredicesima dovuta per l’anno stesso diviso 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori a 14 (quattordici) giorni. Tenuto conto del valore previdenziale del T.F.R., dalla seconda scadenza mensile di cui al precedente comma e fino al suo effettivo e completo pagamento, il Lavoratore avrà diritto al riconoscimento di un interesse mensile dello 0,25% (zero virgola venticinque percento) su tutti i saldi mensilmente dovuti. L'importo così determinato per il Trattamento di fine rapporto residuo s’intende comprensivo della relativa rivalutazione monetaria per crediti da lavoro. Resta impregiudicata la tutela dei diritti del Lavoratore in sede giudizialebeneficio intero. In caso di significative variazioni adesione del tasso ufficiale dirigente al Fondo di scontoprevidenza complementare a carattere integrativo di cui al successivo art. 29-bis è fatta salva la possibilità di conferire la quota di accantonamento del trattamento di fine rapporto a tale Fondo, in base a quanto previsto dalla normativa in materia. Con riferimento al comma 2 del citato art. 2120 del cod. civ., per il computo del trattamento di fine rapporto si considerano, oltre allo stipendio, tutti gli elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo, ivi compresi le Parti s’incontreranno per determinare una diversa percentuale dell’interesse provvigioni, i premi di produzione, gli importi di retribuzione variabile collegati al raggiungimento di obiettivi ed ogni altro compenso ed indennità anche se non di ammontare fisso, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese e rivalutazione mensiledi emolumenti di carattere occasionale. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:Fanno altresì parte della retribuzione l’equivalente del vitto e d dirigente nella misura convenzionalmente concordata, nonché le partecipazioni agli utili e le gratifiche non consuetudinarie e gli aumenti di gratifica pure non consuetudinari, corrisposti in funzione del
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Per I Dirigenti Dei Consorzi Ed Enti
Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del cessazione di rapporto di lavoro, al Lavoratore compete il Trattamento di Fine Rapporto previsto dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297. La retribuzione annua da prendere l’operaio a base per la determinazione della quota di cui al 1º comma del novellato art. 2120 c.c., è la somma delle Retribuzioni Individuali Mensili dell’anno e delle quote di tredicesima mensilità spettanti. Non sono in ogni caso computabili ai fini della determinazione del Trattamento tempo indeterminato ha diritto ad un trattamento di fine rapporto i rimborsi speseche si calcola sommando, i compensi per lavoro straordinario e supplementare, i compensi e maggiorazioni per Banca Ore, i compensi o maggiorazioni per flessibilità, le somme eventualmente corrisposte a titolo risarcitorio o correlate a particolari modi d’esecuzione della prestazione, quali indennità di cassa o di maneggio denaro, di lavoro notturno e simili, e le retribuzioni/premi erogati per effetto della Contrattazione di secondo livello, salvo che non siano stati esplicitamente considerati utili in sede di stipula dell’Accordo. Non concorrono nella determinazione del T.F.R. le somme pagate per permessi non goduti e loro eventuali maggiorazioni e, in generale, tutte le indennità sostitutive. Il trattamento di cui sopra si calcola, ai sensi dell’art. 2110 c.c., comma 2, sommando per ciascun anno di servizio servizio, una quota pari e e, comunque non superiore all’importo della Retribuzione Individuale Mensile e Tredicesima retribuzione dovuta per l’anno stesso diviso stesso, divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, anno computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 14 (quattordici) 15 giorni. Tenuto conto Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro con decorrenza dal 1° giugno 1982, a partire cioè dalla data di entrata in vigore della Legge 29.05.1982 n. 297, le cui disposizioni che regolano la materia del valore previdenziale del T.F.R., dalla seconda scadenza mensile di cui al precedente comma e fino al suo effettivo e completo pagamento, il Lavoratore avrà diritto al riconoscimento di un interesse mensile dello 0,25% (zero virgola venticinque percento) su tutti i saldi mensilmente dovuti. L'importo così determinato per il Trattamento trattamento di fine rapporto residuo s’intende comprensivo della relativa rivalutazione monetaria per crediti da lavorosi intendono qui integralmente richiamate. Resta impregiudicata la tutela dei diritti del Lavoratore Per il servizio prestato anteriormente al 1° giugno 1982, si applicano le disposizioni previste in sede giudizialemerito all’indennità di anzianità dai contratti collettivi nazionali e provinciali preesistenti. In caso di significative variazioni del tasso ufficiale di scontomorte dell’operaio, le Parti s’incontreranno indennità spettanti ed il trattamento di fine rapporto sono dovute agli aventi diritto, indicati nell’art. 2122 del Codice Civile. Ove l’operaio deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione, la sua famiglia continuerà nell’uso di essa – o di altra corrispondente – come degli eventuali annessi (pollaio, porcile, orto) per determinare una diversa percentuale dell’interesse un periodo di tempo da fissarsi nei contratti provinciali. Quando lo stesso operaio avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha diritto a continuare la coltivazione sino al realizzo dei raccolti in corso al momento del decesso. All’operaio a tempo determinato compete il T. F. R. per l’effettivo lavoro ordinario svolto, pari all’8,63% calcolato sul salario contrattuale provinciale; per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale, tale misura è elevata al 10% del salario contrattuale, limitatamente alle anzidette ore. In entrambi i casi, il T. F. R. non si calcola sul terzo elemento. Disposizioni previste dai Patti Collettivi Nazionali di Lavoro per i salariati fissi e rivalutazione mensile. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:operai agricoli, precedenti alla data del 6 agosto 1976, da applicarsi in mancanza di disposizioni previste in merito dei contratti collettivi provinciali e regionali preesistenti.
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Samples: Contratto Provinciale Di Lavoro
Trattamento di fine rapporto. In Oltre al preavviso di cui all’art.70 o, in difetto, alla corrispondente indennità di cui al penultimo comma dello stesso articolo, la lavoratrice ed il lavoratore assunta/o a tempo indeterminato avranno diritto, fino al 31 maggio 1982, sia in caso di risoluzione licenziamento, sia in caso di dimissioni, ad una indennità commisurata ad una mensilità di retribuzione di cui all’art. 41 per ogni anno di servizio prestato per tutta la durata del rapporto di lavoro, al Lavoratore compete . Il calcolo dell’indennità va effettuato per tutto il Trattamento di Fine Rapporto previsto dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297. La personale e per l’intera anzianità sulla base della retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di cui all’art. 41, maggiorata dei ratei di 13° e 14° mensilità. Ai sensi dell’art. 2121 del C.C. modificato con legge 31 marzo 1977 n. 91, gli aumenti derivanti dall’indennità di contingenza maturati posteriormente al 1º comma del novellato art. 2120 c.c., è la somma delle Retribuzioni Individuali Mensili dell’anno e delle quote 31 gennaio 1977 sono esclusi dalla base di tredicesima mensilità spettanticomputo della indennità di anzianità. Non sono in ogni caso costituiscono accessori computabili ai fini della determinazione agli effetti del Trattamento di fine rapporto presente articolo, i rimborsi spese, i compensi per lavoro straordinario e supplementarestraordinario, i compensi e maggiorazioni per Banca Ore, i compensi o maggiorazioni per flessibilitàl’aggiunta di famiglia, le somme eventualmente corrisposte a titolo risarcitorio o correlate a particolari modi d’esecuzione della prestazione, quali indennità di cassa o di maneggio denaro, di lavoro notturno gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili, e le retribuzioni/premi erogati per effetto della Contrattazione di secondo livello, salvo che indennità non siano stati esplicitamente considerati utili in sede di stipula dell’Accordocontinuative. Non concorrono nella determinazione del T.F.R. le somme pagate per permessi non goduti e loro eventuali maggiorazioni e, in generale, tutte le indennità sostitutive. Il trattamento di cui sopra si calcola, ai sensi dell’art. 2110 c.c., comma 2, sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della Retribuzione Individuale Mensile e Tredicesima dovuta per l’anno stesso diviso 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le Le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni anno saranno conteggiate per 12° e la frazione di mese superiori a 14 (quattordici) giornipari o superiore ai 15 giorni sarà considerata mese intero. Tenuto conto A partire dal 1 giugno 1982 trova piena applicazione la Legge 29 gennaio 1982 n. 297. L’indennità di anzianità deve essere versata entro 20 giorni dalla data di cessazione del valore previdenziale del T.F.R., dalla seconda scadenza mensile di cui al precedente comma e fino al suo effettivo e completo pagamento, il Lavoratore avrà diritto al riconoscimento di un interesse mensile dello 0,25% (zero virgola venticinque percento) su tutti i saldi mensilmente dovuti. L'importo così determinato per il Trattamento di fine rapporto residuo s’intende comprensivo della relativa rivalutazione monetaria per crediti da lavoro. Resta impregiudicata la tutela dei diritti del Lavoratore in sede giudizialeservizio. In caso di significative variazioni ritardo dovuto a contestazioni o ad altre cause non imputabili alla lavoratrice od al lavoratore sarà conteggiato l’interesse legale con decorrenza dal giorno dell’effettiva cessazione del tasso ufficiale servizio. In caso di sconto, decesso della dipendente o del dipendente l’indennità di anzianità e quella sostitutiva di preavviso saranno corrisposte agli aventi diritto secondo le Parti s’incontreranno per determinare una diversa percentuale dell’interesse e rivalutazione mensilenorme del Codice Civile. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:Per quanto riguarda le anticipazioni del T.F.R. si fa riferimento alla normativa vigente.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Dipendente
Trattamento di fine rapporto. In Oltre al preavviso di cui all’art. 72 o, in difetto, alla corrispondente indennità di cui al penultimo comma dello stesso articolo, la lavoratrice ed il lavoratore assunta/o a tempo indeterminato avranno diritto, fino al 31 maggio 1982, sia in caso di risoluzione licenziamento, sia in caso di dimissioni, ad una indennità commisurata ad una mensilità di retribuzione di cui all’art. 42 per ogni anno di servizio prestato per tutta la durata del rapporto di lavoro, al Lavoratore compete . Il calcolo dell’indennità va effettuato per tutto il Trattamento di Fine Rapporto previsto dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297. La personale e per l’intera anzianità sulla base della retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di cui all’art. 42, maggiorata dei ratei di 13a e 14a mensilità. Ai sensi dell’art. 2121 c.c. modificato con L. 31 marzo 1977 n. 91, gli aumenti derivanti dall’indennità di contingen- za maturati posteriormente al 1º comma del novellato art. 2120 c.c., è la somma delle Retribuzioni Individuali Mensili dell’anno e delle quote 31 gennaio 1977 sono esclusi dalla base di tredicesima mensilità spettanticomputo della indennità di anzianità. Non sono in ogni caso costituiscono accessori computabili ai fini della determinazione agli effetti del Trattamento di fine rapporto presente articolo, i rimborsi spese, i compensi per lavoro straordinario e supplementarestraordinario, i compensi e maggiorazioni per Banca Ore, i compensi o maggiorazioni per flessibilitàl’aggiunta di famiglia, le somme eventualmente corrisposte a titolo risarcitorio o correlate a particolari modi d’esecuzione della prestazione, quali indennità di cassa o di maneggio denaro, di lavoro notturno gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili, e le retribuzioni/premi erogati per effetto della Contrattazione di secondo livello, salvo che indennità non siano stati esplicitamente considerati utili in sede di stipula dell’Accordocontinua- tive. Non concorrono nella determinazione del T.F.R. le somme pagate per permessi non goduti e loro eventuali maggiorazioni e, in generale, tutte le indennità sostitutive. Il trattamento di cui sopra si calcola, ai sensi dell’art. 2110 c.c., comma 2, sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della Retribuzione Individuale Mensile e Tredicesima dovuta per l’anno stesso diviso 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le Le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni anno saranno conteggiate per 12° e la frazione di mese superiori a 14 (quattordici) giornipari o superiore ai 15 giorni sarà considerata mese intero. Tenuto conto A partire dal 1° giugno 1982 trova piena applicazione la L. 29 gennaio 1982 n. 297. L’indennità di anzianità deve essere versata entro 20 giorni dalla data di cessazione del valore previdenziale del T.F.R., dalla seconda scadenza mensile di cui al precedente comma e fino al suo effettivo e completo pagamento, il Lavoratore avrà diritto al riconoscimento di un interesse mensile dello 0,25% (zero virgola venticinque percento) su tutti i saldi mensilmente dovuti. L'importo così determinato per il Trattamento di fine rapporto residuo s’intende comprensivo della relativa rivalutazione monetaria per crediti da lavoro. Resta impregiudicata la tutela dei diritti del Lavoratore in sede giudizialeservizio. In caso di significative variazioni ritardo dovuto a contestazioni o ad altre cause non imputabili alla lavoratrice od al lavoratore sarà conteg- giato l’interesse legale con decorrenza dal giorno dell’effettiva cessazione del tasso ufficiale servizio. In caso di sconto, decesso della dipendente o del dipendente l’indennità di anzianità e quella sostitutiva di preavviso saranno corrisposte agli aventi diritto secondo le Parti s’incontreranno per determinare una diversa percentuale dell’interesse e rivalutazione mensilenorme del codice civile. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:Per quanto riguarda le anticipazioni del TFR si fa riferimento alla normativa vigente.
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Samples: www.frgeditore.it
Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione cessazione del rapporto di lavoro, al Lavoratore compete il Trattamento di Fine Rapporto previsto dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297. La retribuzione annua da prendere l’operaio a base per la determinazione della quota di cui al 1º comma del novellato art. 2120 c.c., è la somma delle Retribuzioni Individuali Mensili dell’anno e delle quote di tredicesima mensilità spettanti. Non sono in ogni caso computabili ai fini della determinazione del Trattamento tempo indeterminato ha diritto ad un trattamento di fine rapporto i rimborsi speseche si calcola sommando, i compensi per lavoro straordinario e supplementare, i compensi e maggiorazioni per Banca Ore, i compensi o maggiorazioni per flessibilità, le somme eventualmente corrisposte a titolo risarcitorio o correlate a particolari modi d’esecuzione della prestazione, quali indennità di cassa o di maneggio denaro, di lavoro notturno e simili, e le retribuzioni/premi erogati per effetto della Contrattazione di secondo livello, salvo che non siano stati esplicitamente considerati utili in sede di stipula dell’Accordo. Non concorrono nella determinazione del T.F.R. le somme pagate per permessi non goduti e loro eventuali maggiorazioni e, in generale, tutte le indennità sostitutive. Il trattamento di cui sopra si calcola, ai sensi dell’art. 2110 c.c., comma 2, sommando per ciascun anno di servizio servizio, una quota pari e comunque non superiore all’importo della Retribuzione Individuale Mensile e Tredicesima retribuzione dovuta per l’anno lo stesso diviso anno divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di annod’anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 14 (quattordici) 15 giorni. Tenuto conto Tale disciplina si applica ai rapporto di lavoro, con corrispondenza al 1° giugno 1982, a partire dalla data di entrata in vigore della legge n. 297/ 82, le cui disposizioni che regolano la materia del valore previdenziale del T.F.R., dalla seconda scadenza mensile di cui al precedente comma e fino al suo effettivo e completo pagamento, il Lavoratore avrà diritto al riconoscimento di un interesse mensile dello 0,25% (zero virgola venticinque percento) su tutti i saldi mensilmente dovuti. L'importo così determinato per il Trattamento trattamento di fine rapporto residuo s’intende comprensivo della rapporto, si intendono qui integralmente dichiarate. Per il servizio prestato anteriormente al 1° giugno 1982, si applicano le disposizioni previste in merito all’indennità di anzianità dai contratti collettivi nazionali e provinciali e preesistenti, operai agricoli e florovivaisti del 25 giugno 1979, la cui tabella relativa rivalutazione monetaria ai diversi scaglioni di giornate spettanti per crediti da lavoro. Resta impregiudicata la tutela dei diritti del Lavoratore ciascun anno di anzianità si riporta in sede giudizialeallegato. In caso di significative variazioni del tasso ufficiale di scontomorte dell’operaio, le Parti s’incontreranno indennità spettanti e il trattamento di fine rapporto, sono dovute agli aventi diritto indicati nell’Art 2122 del Codice Civile. Xxx l’operaio deceduto avesse beneficato della casa di abitazione la sua famiglia continuerà nell’uso di essa – o di altra corrispondente – come degli eventuali annessi (pollaio, porcile, orto), per determinare una diversa percentuale dell’interesse e rivalutazione mensileun periodo uguale a sei mesi. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:Quando lo stesso operaio avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha diritto a continuare la coltivazione sino al realizzo dei raccolti in corso al momento del decesso. Per gli operai a tempo determinato il trattamento di fine rapporto è pari all’8,63% calcolato sul salario contrattuale escluso il 3 elemento per l’effettivo lavoro xxxxxx.xxx. 57 CCNL. TABELLA INDENNITA’ ANZIANITA’ PER GLI OPERAI AGRICOLI - gg 3 all’anno a tutto il 10 novembre 1945 - gg 5 all’anno dall’11 novembre 1945 al 10 novembre 1948 - gg 6 all’anno dall’11 novembre 1948 al 10 novembre 1955 - gg 7 all’anno dall’11 novembre 1955 al 10 novembre 1962 - gg 10 all’anno dall’11 novembre 1962 al 10 novembre 1967 - gg 12 all’anno dall’11 novembre 1967 al 10 novembre 1969 - gg 14 all’anno dall’11 novembre 1969 al 10 novembre 1972 - gg 18 all’anno dall’agosto 1972 al 31 dicembre 1973 - gg 25 all’anno dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1975 - gg 26 all’anno dal 1° gennaio 1976 al 31 maggio 1982.
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Trattamento di fine rapporto. In caso di risoluzione cessazione del rapporto di lavoro, al Lavoratore compete il Trattamento di Fine Rapporto previsto dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297. La retribuzione annua da prendere l’operaio a base per la determinazione della quota di cui al 1º comma del novellato art. 2120 c.c., è la somma delle Retribuzioni Individuali Mensili dell’anno e delle quote di tredicesima mensilità spettanti. Non sono in ogni caso computabili ai fini della determinazione del Trattamento tempo indeterminato ha diritto ad un trattamento di fine rapporto i rimborsi speseche si calcola sommando, i compensi per lavoro straordinario e supplementare, i compensi e maggiorazioni per Banca Ore, i compensi o maggiorazioni per flessibilità, le somme eventualmente corrisposte a titolo risarcitorio o correlate a particolari modi d’esecuzione della prestazione, quali indennità di cassa o di maneggio denaro, di lavoro notturno e simili, e le retribuzioni/premi erogati per effetto della Contrattazione di secondo livello, salvo che non siano stati esplicitamente considerati utili in sede di stipula dell’Accordo. Non concorrono nella determinazione del T.F.R. le somme pagate per permessi non goduti e loro eventuali maggiorazioni e, in generale, tutte le indennità sostitutive. Il trattamento di cui sopra si calcola, ai sensi dell’art. 2110 c.c., comma 2, sommando per ciascun anno di servizio servizio, una quota pari e comunque non superiore all’importo della Retribuzione Individuale Mensile e Tredicesima retribu- zione dovuta per l’anno stesso diviso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 14 (quattordici) 15 giorni. Tenuto conto Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro con decorrenza dal 1 giugno 1982, a partire cioè dalla data di entrata in vigore della Legge 29 maggio 1982 n. 297, le cui disposizioni che regolano la materia del valore previdenziale del T.F.R., dalla seconda scadenza mensile di cui al precedente comma e fino al suo effettivo e completo pagamento, il Lavoratore avrà diritto al riconoscimento di un interesse mensile dello 0,25% (zero virgola venticinque percento) su tutti i saldi mensilmente dovuti. L'importo così determinato per il Trattamento trattamento di fine rapporto residuo s’intende comprensivo della relativa rivalutazione monetaria per crediti da lavorosi intendono qui integralmente richiamate. Resta impregiudicata la tutela Per il servizio prestato anteriormente al 1° giugno 1982, si applicano le disposizioni previste in merito alla indennità di anzianità dei diritti del Lavoratore in sede giudizialeContratti Collettivi Nazionali e Provinciali preesistenti. In caso di significative variazioni del tasso ufficiale di scontomorte dell’operaio, le Parti s’incontreranno indenni- tà spettanti ed il trattamento di fine rapporto sono dovute agli aventi diritto indicati nell’art. 2122 del Codice Civile. Ove l’operaio deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione, la sua famiglia continuerà nell’uso di essa - o di altra corrispon- dente - come degli eventuali annessi (pollaio, porcile, orto) per determinare una diversa percentuale dell’interesse e rivalutazione mensileun periodo massimo di 6 mesi dal decesso. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:Quando lo stesso operaio avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha diritto a continuare la coltivazione sino al realizzo dei raccolti in corso al momento del decesso. All’operaio a tempo determinato compete il T. F. R. per l’effettivo lavoro ordinario svol- to, pari a11’8,63% calcolato sul salario contrattuale definito dal contratto provincia- le; per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale, elevata al l0% del salario contrattuale, limitatamente alle anzidette ore. In entrambi i casi il T.F.R. non si calcola sul terzo elemento.
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Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del cessazione di rapporto di lavoro, al Lavoratore compete il Trattamento di Fine Rapporto previsto dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297. La retribuzione annua da prendere l’operaio a base per la determinazione della quota di cui al 1º comma del novellato art. 2120 c.c., è la somma delle Retribuzioni Individuali Mensili dell’anno e delle quote di tredicesima mensilità spettanti. Non sono in ogni caso computabili ai fini della determinazione del Trattamento tempo indeterminato ha diritto ad un trattamento di fine rapporto i rimborsi speseche si calcola sommando, i compensi per lavoro straordinario e supplementare, i compensi e maggiorazioni per Banca Ore, i compensi o maggiorazioni per flessibilità, le somme eventualmente corrisposte a titolo risarcitorio o correlate a particolari modi d’esecuzione della prestazione, quali indennità di cassa o di maneggio denaro, di lavoro notturno e simili, e le retribuzioni/premi erogati per effetto della Contrattazione di secondo livello, salvo che non siano stati esplicitamente considerati utili in sede di stipula dell’Accordo. Non concorrono nella determinazione del T.F.R. le somme pagate per permessi non goduti e loro eventuali maggiorazioni e, in generale, tutte le indennità sostitutive. Il trattamento di cui sopra si calcola, ai sensi dell’art. 2110 c.c., comma 2, sommando per ciascun anno di servizio servizio, una quota pari e comunque non superiore all’importo della Retribuzione Individuale Mensile e Tredicesima retribuzione dovuta per l’anno stesso diviso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 14 (quattordici) quindici giorni. Tenuto conto del valore previdenziale del T.F.R.Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro, con decorrenza dal 1.6.1982, a partire, cioè, dalla seconda scadenza mensile data di entrata in vigore della legge 29.5.1982, n. 297, le cui al precedente comma e fino al suo effettivo e completo pagamento, il Lavoratore avrà diritto al riconoscimento di un interesse mensile dello 0,25% (zero virgola venticinque percento) su tutti i saldi mensilmente dovuti. L'importo così determinato per il Trattamento disposizioni che regolano la materia del trattamento di fine rapporto residuo s’intende comprensivo della relativa rivalutazione monetaria per crediti da lavorosi intendono qui integralmente richiamate. Resta impregiudicata la tutela dei diritti Per il servizio prestato anteriormente al 1.6.1982, si applicano le disposizioni previste dall’art. 39 del Lavoratore in sede giudizialeCPL 4 agosto 2008. In caso di significative variazioni del tasso ufficiale di scontomorte dell’operaio, le Parti s’incontreranno indennità spettanti ed il trattamento di fine rapporto sono dovute agli aventi diritto indicati nell’art. 2122 del codice civile. Xxx l’operaio deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione, la sua famiglia continuerà nell’uso di essa - o di altra corrispondente - come degli eventuali annessi (pollaio, porcile, orto), fino alla fine dell’annata agricola in corso. Quando lo stesso operaio avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha diritto a continuare la coltivazione sino al realizzo dei raccolti in corso al momento del decesso. All’operaio a tempo determinato (OTD) compete il TFR per determinare una diversa percentuale dell’interesse e rivalutazione mensilel’effettivo lavoro ordinario svolto, pari all’8,63 per cento calcolato sul salario contrattuale definito dal contratto provinciale; per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale, tale misura è elevata al 10 per cento del salario contrattuale, limitatamente alle anzidette ore. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:In entrambi i casi il TFR non si calcola sul terzo elemento.
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Samples: Contratto Provinciale Di Lavoro
Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del cessazione di rapporto di lavoro, al Lavoratore compete il Trattamento di Fine Rapporto previsto dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297. La retribuzione annua da prendere l’operaio a base per la determinazione della quota di cui al 1º comma del novellato art. 2120 c.c., è la somma delle Retribuzioni Individuali Mensili dell’anno e delle quote di tredicesima mensilità spettanti. Non sono in ogni caso computabili ai fini della determinazione del Trattamento tempo indeterminato ha diritto ad un trattamento di fine rapporto i rimborsi speseche si calcola sommando, i compensi per lavoro straordinario e supplementare, i compensi e maggiorazioni per Banca Ore, i compensi o maggiorazioni per flessibilità, le somme eventualmente corrisposte a titolo risarcitorio o correlate a particolari modi d’esecuzione della prestazione, quali indennità di cassa o di maneggio denaro, di lavoro notturno e simili, e le retribuzioni/premi erogati per effetto della Contrattazione di secondo livello, salvo che non siano stati esplicitamente considerati utili in sede di stipula dell’Accordo. Non concorrono nella determinazione del T.F.R. le somme pagate per permessi non goduti e loro eventuali maggiorazioni e, in generale, tutte le indennità sostitutive. Il trattamento di cui sopra si calcola, ai sensi dell’art. 2110 c.c., comma 2, sommando per ciascun anno di servizio servizio, una quota pari e comunque non superiore all’importo della Retribuzione Individuale Mensile e Tredicesima retribuzione dovuta per l’anno stesso diviso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 14 (quattordici) quindici giorni. Tenuto conto del valore previdenziale del T.F.R.Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro, con decorrenza dal 1.6.1982, a partire, cioè, dalla seconda scadenza mensile data di entrata in vigore della legge 29.5.1982, n. 297, le cui al precedente comma e fino al suo effettivo e completo pagamento, il Lavoratore avrà diritto al riconoscimento di un interesse mensile dello 0,25% (zero virgola venticinque percento) su tutti i saldi mensilmente dovuti. L'importo così determinato per il Trattamento disposizioni che regolano la materia del trattamento di fine rapporto residuo s’intende comprensivo della si intendono qui integralmente richiamate. Per il servizio prestato anteriormente al 1.6.1982, si applicano le disposizioni pre- viste in merito alla indennità di anzianità dai contratti collettivi nazionali e provinciali preesistenti (per ultimo vedi art. 46 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del giugno 1979, la cui tabella relativa rivalutazione monetaria ai diversi scaglioni di giornate spettanti per crediti da lavoro. Resta impregiudicata la tutela dei diritti del Lavoratore in sede giudizialeciascun anno di anzianità si riporta nell’Allegato n. 10). In caso di significative variazioni del tasso ufficiale di scontomorte dell’operaio, le Parti s’incontreranno indennità spettanti ed il trattamento di fine rappor- to sono dovute agli aventi diritto indicati nell’art. 2122 del Codice civile. Xxx l’operaio deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione, la sua famiglia continuerà nell’uso di essa – o di altra corrispondente – come degli eventuali annessi (pollaio, porcile, orto) per determinare una diversa percentuale dell’interesse e rivalutazione mensileun periodo di tempo da fissarsi nei contratti provinciali. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:Quando lo stesso operaio avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha diritto a continuare la coltivazione sino al realizzo dei raccolti in corso al momento del decesso. All’operaio a tempo determinato compete il TFR per l’effettivo lavoro ordinario svol- to, pari all’8,63 per cento calcolato sul salario contrattuale definito dal contratto pro- vinciale; per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale, tale misura è elevata al 10 per cento del salario contrattuale, limitatamente alle anzidette ore. In entrambi i casi il TFR non si calcola sul terzo elemento (Allegato n. 11).
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Operai Agricoli E Florovivaisti
Trattamento di fine rapporto. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al Lavoratore compete il Trattamento di Fine Rapporto previsto dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297. La retribuzione annua da prendere a base di riferimento per la determinazione della quota di cui al 1º comma il calcolo del novellato art. 2120 c.c., è la somma delle Retribuzioni Individuali Mensili dell’anno e delle quote di tredicesima mensilità spettanti. Non sono in ogni caso computabili ai fini della determinazione del Trattamento trattamento di fine rapporto è costituita dai seguenti emolumenti. Per le aree professionali: stipendio; scatti di anzianità; importo ex ristrutturazione tabellare; e, ove spettino, da assegno temporaneo per gli apprendisti di cui all’art. 32; assegno di cui all’art. 99, ultimo comma; indennità di rischio; indennità per lavori svolti in locali sotterranei; concorso spese tranviarie; indennità di cui all’art. 101, 3° comma; indennità di turno diurno; assegni di cui all’art. 110; eventuale ex premio di rendimento aziendale. Per i rimborsi spesequadri direttivi: stipendio; tutti gli emolumenti costitutivi del trattamento economico aventi carattere continuativo anche se con corresponsione periodica, i compensi per lavoro straordinario e supplementarecompresa, i compensi e maggiorazioni per Banca Oreove spetti, i compensi o maggiorazioni per flessibilitàl’indennità di rischio. Da tale computo restano esclusi soltanto gli emolumenti di carattere eccezionale, le somme eventualmente corrisposte quanto corrisposto a titolo risarcitorio o correlate a particolari modi d’esecuzione della prestazionedi effettivo rimborso, quali indennità di cassa o di maneggio denaroanche parziale, di lavoro notturno spese sostenute ed i trattamenti corrisposti ai sensi degli artt. 70 e simili88 o, e le retribuzioni/premi erogati per effetto della Contrattazione di secondo livellocomunque, salvo che non siano stati esplicitamente considerati utili corrisposti con finalità similari al quadro direttivo trasferito o in sede di stipula dell’Accordomissione. Non concorrono nella determinazione Nei confronti del T.F.R. le somme pagate per permessi non goduti e loro eventuali maggiorazioni epersonale già destinatario del contratto collettivo ACRI del 19 dicembre 1994 appartenente alle aree professionali in servizio alla data del 1° novembre 1999, continua ad applicarsi, in generaleluogo del presente articolo, tutte le indennità sostitutivel’art. Il 45 del predetto ccnl. Nel periodo 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2014 il trattamento di cui sopra si calcola, ai sensi dell’art. 2110 c.c., comma 2, sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della Retribuzione Individuale Mensile e Tredicesima dovuta per l’anno stesso diviso 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori a 14 (quattordici) giorni. Tenuto conto del valore previdenziale del T.F.R., dalla seconda scadenza mensile di cui al precedente comma e fino al suo effettivo e completo pagamento, il Lavoratore avrà diritto al riconoscimento di un interesse mensile dello 0,25% (zero virgola venticinque percento) su tutti i saldi mensilmente dovuti. L'importo così determinato per il Trattamento di fine rapporto residuo s’intende comprensivo della relativa rivalutazione monetaria per crediti da lavorodei lavoratori/lavoratrici è calcolato esclusivamente sulle voci tabellari stipendio, scatti di anzianità ed importo ex ristrutturazione tabellare. Resta impregiudicata la tutela dei diritti del Lavoratore in sede giudiziale. In caso di significative variazioni del tasso ufficiale di sconto, le Parti s’incontreranno per determinare una diversa percentuale dell’interesse e rivalutazione mensile. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:PARTE SPECIALE QUADRI DIRETTIVI
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Samples: Verbale Di Accordo
Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del cessazione di rapporto di lavoro, al Lavoratore compete il Trattamento di Fine Rapporto previsto dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297. La retribuzione annua da prendere l’operaio a base per la determinazione della quota di cui al 1º comma del novellato art. 2120 c.c., è la somma delle Retribuzioni Individuali Mensili dell’anno e delle quote di tredicesima mensilità spettanti. Non sono in ogni caso computabili ai fini della determinazione del Trattamento tempo indeter- minato ha diritto ad un trattamento di fine rapporto i rimborsi speseche si calcola som- mando, i compensi per lavoro straordinario e supplementare, i compensi e maggiorazioni per Banca Ore, i compensi o maggiorazioni per flessibilità, le somme eventualmente corrisposte a titolo risarcitorio o correlate a particolari modi d’esecuzione della prestazione, quali indennità di cassa o di maneggio denaro, di lavoro notturno e simili, e le retribuzioni/premi erogati per effetto della Contrattazione di secondo livello, salvo che non siano stati esplicitamente considerati utili in sede di stipula dell’Accordo. Non concorrono nella determinazione del T.F.R. le somme pagate per permessi non goduti e loro eventuali maggiorazioni e, in generale, tutte le indennità sostitutive. Il trattamento di cui sopra si calcola, ai sensi dell’art. 2110 c.c., comma 2, sommando per ciascun anno di servizio servizio, una quota pari e comunque non superiore all’importo della Retribuzione Individuale Mensile e Tredicesima retribuzione dovuta per l’anno stesso diviso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi compu- tandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 14 (quattordici) quindici giorni. Tenuto conto del valore previdenziale del T.F.R.Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro, con decorrenza dal 1.6.1982, a partire, cioè, dalla seconda scadenza mensile data di entrata in vigore della legge 29.5.1982, n. 297, le cui disposizioni che regolano la materia del trattamento di fine rap- porto si intendono qui integralmente richiamate. Per il servizio prestato anteriormente al 1.6.1982, si applicano le disposizioni previste in merito alla indennità di anzianità dai contratti collettivi nazionali e provinciali preesistenti (per ultimo vedi art. 46 del CCNL operai agricoli e flo- rovivaisti del giugno 1979, la cui tabella relativa ai diversi scaglioni di giornate spettanti per ciascun anno di anzianità si riporta nell’allegato n. 7). In caso di morte dell’operaio, le indennità spettanti ed il trattamento di fine rapporto sono dovute agli aventi diritto indicati nell’art. 2122 del Codice civile. Xxx l’operaio deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione, la sua fa- miglia continuerà nell’uso di essa – o di altra corrispondente – come degli eventuali annessi (pollaio, porcile, orto) per un periodo di tempo da fissarsi nei contratti provinciali. Quando lo stesso operaio avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha di- ritto a continuare la coltivazione sino al realizzo dei raccolti in corso al mo- mento del decesso. All’operaio a tempo determinato compete il TFR per l’effettivo lavoro ordi- nario svolto, pari all’8,63 per cento calcolato sul salario contrattuale definito dal contratto provinciale; per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale, tale misura è elevata al 10 per cento del salario contrat- tuale, limitatamente alle anzidette ore. In entrambi i casi il TFR non si calcola sul terzo elemento (Allegato n. 8). E’ costituito, con la medesima tempistica prevista per il Fondo di previdenza complementare, un Fondo nazionale con la finalità di accantonare il tratta- mento di fine rapporto degli operai a tempo determinato. Il versamento della contribuzione al Fondo di cui al precedente comma viene effettuato a cura del datore di lavoro con le modalità che saranno successi- vamente stabilite tra le parti e fino al suo effettivo e completo pagamento, il Lavoratore avrà diritto al riconoscimento di un interesse mensile dello 0,25% (zero virgola venticinque percento) su tutti i saldi mensilmente dovuti. L'importo così determinato partirà contemporaneamente ai versamenti previsti per il Trattamento Fondo di fine rapporto residuo s’intende comprensivo della relativa rivalutazione monetaria per crediti da lavoro. Resta impregiudicata la tutela dei diritti del Lavoratore in sede giudiziale. In caso di significative variazioni del tasso ufficiale di sconto, le Parti s’incontreranno per determinare una diversa percentuale dell’interesse e rivalutazione mensileprevidenza integrativa. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:Commissione paritetica, costituita per il Fondo di previdenza integrativa, è incaricata di elaborare una proposta di Statuto e di Regolamento del Fondo di cui al presente articolo, uno specifico progetto di fattibilità con una previ- sione dei costi e dei versamenti, nonché le modalità per l’esercizio da parte degli operai della facoltà di iscrizione al predetto Fondo.
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Trattamento di fine rapporto. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al Lavoratore compete il Trattamento di Fine Rapporto previsto dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297. La retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di cui al 1º comma del novellato art. 2120 c.c., è la somma delle Retribuzioni Individuali Mensili dell’anno e delle quote di tredicesima mensilità mensilità spettanti. Non sono in ogni caso computabili ai fini della determinazione del Trattamento di fine rapporto i rimborsi spese, i compensi per lavoro straordinario e supplementare, i compensi e maggiorazioni per Banca Ore, i compensi o maggiorazioni per flessibilitàflessibilità, le somme eventualmente corrisposte a titolo risarcitorio o correlate a particolari modi d’esecuzione della prestazione, quali indennità indennità di cassa o di maneggio denaro, di lavoro notturno e simili, e le retribuzioni/premi erogati per effetto della Contrattazione di secondo livello, salvo che non siano stati esplicitamente considerati utili in sede di stipula dell’Accordo. Non concorrono nella determinazione del T.F.R. le somme pagate per permessi non goduti e loro eventuali maggiorazioni e, in generale, tutte le indennità indennità sostitutive. Il trattamento di cui sopra si calcola, ai sensi dell’art. 2110 c.c., comma 2, sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della Retribuzione Individuale Mensile e Tredicesima dovuta per l’anno stesso diviso 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori a 14 (quattordici) giorni. Tenuto conto del valore previdenziale del T.F.R., dalla seconda scadenza mensile di cui al precedente comma e fino al suo effettivo e completo pagamento, il Lavoratore avrà avrà diritto al riconoscimento di un interesse mensile dello 0,25% (zero virgola venticinque percento) su tutti i saldi mensilmente dovuti. L'importo così determinato per il Trattamento di fine rapporto residuo s’intende comprensivo della relativa rivalutazione monetaria per crediti da lavoro. Resta impregiudicata la tutela dei diritti del Lavoratore in sede giudiziale. In caso di significative variazioni del tasso ufficiale di sconto, le Parti s’incontreranno per determinare una diversa percentuale dell’interesse e rivalutazione mensile. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità necessità di:
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Samples: enbic.it
Trattamento di fine rapporto. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al Lavoratore compete il Trattamento di Fine Rapporto previsto dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297. La retribuzione annua da prendere a base di riferimento per la determinazione della quota di cui al 1º comma il calcolo del novellato art. 2120 c.c., è la somma delle Retribuzioni Individuali Mensili dell’anno e delle quote di tredicesima mensilità spettanti. Non sono in ogni caso computabili ai fini della determinazione del Trattamento trattamento di fine rapporto è costituita dai seguenti emolumenti. Per le aree professionali: stipendio; scatti di anzianità; importo ex ristrutturazione tabellare; e, ove spettino, da assegno temporaneo per gli apprendisti di cui all’art. 28; assegno di cui all’art. 93, ultimo comma; indennità di rischio; indennità per lavori svolti in locali sotterranei; concorso spese tranviarie; indennità di cui all’art. 95, 3° comma; indennità di turno diurno; assegni di cui all’art. 104; eventuale ex premio di rendimento aziendale. Per i rimborsi spesequadri direttivi: stipendio; tutti gli emolumenti costitutivi del trattamento economico aventi carattere continuativo anche se con corresponsione periodica, i compensi per lavoro straordinario e supplementarecompresa, i compensi e maggiorazioni per Banca Oreove spetti, i compensi o maggiorazioni per flessibilitàl’indennità di rischio. Da tale computo restano esclusi soltanto gli emolumenti di carattere eccezionale, le somme eventualmente corrisposte quanto corrisposto a titolo risarcitorio o correlate a particolari modi d’esecuzione della prestazionedi effettivo rimborso, quali indennità di cassa o di maneggio denaroanche parziale, di lavoro notturno spese sostenute ed i trattamenti corrisposti ai sensi degli artt. 64 e simili82 o, e le retribuzioni/premi erogati per effetto della Contrattazione di secondo livellocomunque, salvo che non siano stati esplicitamente considerati utili corrisposti con finalità similari al quadro direttivo trasferito o in sede di stipula dell’Accordomissione. Non concorrono nella determinazione Nei confronti del T.F.R. le somme pagate per permessi non goduti e loro eventuali maggiorazioni epersonale già destinatario del contratto collettivo ACRI del 19 dicembre 1994 appartenente alle aree professionali in servizio alla data del 1° novembre 1999, continua ad applicarsi, in generaleluogo del presente articolo, tutte le indennità sostitutivel’art. Il trattamento di cui sopra si calcola, ai sensi dell’art45 del predetto ccnl. 2110 c.c., comma 2, sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della Retribuzione Individuale Mensile e Tredicesima dovuta per l’anno stesso diviso 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori a 14 (quattordici) giorni. Tenuto conto del valore previdenziale del T.F.R., dalla seconda scadenza mensile di cui al precedente comma e fino al suo effettivo e completo pagamento, il Lavoratore avrà diritto al riconoscimento di un interesse mensile dello 0,25% (zero virgola venticinque percento) su tutti i saldi mensilmente dovuti. L'importo così determinato per il Trattamento di fine rapporto residuo s’intende comprensivo della relativa rivalutazione monetaria per crediti da lavoro. Resta impregiudicata la tutela dei diritti del Lavoratore in sede giudiziale. In caso di significative variazioni del tasso ufficiale di sconto, le Parti s’incontreranno per determinare una diversa percentuale dell’interesse e rivalutazione mensile. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:PARTE SPECIALE QUADRI DIRETTIVI
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