Trattamento economico. 2.1 Durante il periodo di astensione obbligatoria l’azienda provvede ad integrare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali fino al raggiungimento del 100% del trattamento economico complessivo netto, prendendo a riferimento la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL. La prestazione economica dovuta da parte degli Istituti previdenziali a norma di legge è anticipata direttamente dall’azienda contestualmente all’integrazione dalla stessa dovuta. 2.2 Durante il periodo di astensione facoltativa la madre lavoratrice e il padre lavoratore hanno diritto, fino al terzo anno di età del bambino ad un trattamento economico pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo complessivo, tra i due genitori, di 6 mesi. A livello aziendale le parti potranno definire eventuali condizioni integrative e di armonizzazione. Durante il periodo di astensione facoltativa l’azienda è tenuta ad anticipare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali, pari al 30% della retribuzione calcolata secondo la normativa di riferimento. Dal terzo anno sino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e comunque per il restante periodo di astensione facoltativa, la madre lavoratrice ed il padre lavoratore hanno diritto alla prestazione economica di cui al capoverso precedente del presente punto 2.2 a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria. 2.3 Nessuna ulteriore indennità è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa. 2.4 Per i periodi di assenza facoltativa i lavoratori percepiranno integralmente l’importo dovuto a titolo di tredicesima mensilità ed i periodi di assenza sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore.
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Samples: CCNL Della Mobilità / Area Contrattuale Attività Ferroviarie, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, CCNL Della Mobilità
Trattamento economico. 2.1 3.1 Durante il periodo di astensione obbligatoria congedo di maternità e di paternità l’azienda provvede ad integrare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali fino al raggiungimento del 100% del trattamento economico complessivo netto, prendendo a riferimento la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL. La prestazione economica dovuta da parte degli Istituti previdenziali a norma di legge è anticipata direttamente dall’azienda contestualmente all’integrazione dalla stessa dovuta.
2.2 3.2 Durante il periodo di astensione facoltativa congedo parentale la madre lavoratrice e il padre lavoratore hanno diritto, fino al terzo sesto anno di età del bambino ad un trattamento economico pari al 30% della retribuzione dovuta da parte degli Istituti previdenziali per un periodo massimo complessivo, tra i due genitori, di 6 mesi. L’azienda è tenuta ad anticipare la prestazione erogata dagli Istituti previdenziali a norma di legge. A livello aziendale le parti potranno definire eventuali condizioni integrative e di armonizzazione. Durante il periodo di astensione facoltativa l’azienda è tenuta ad anticipare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali, pari al 30% della retribuzione calcolata secondo la normativa di riferimento. Dal terzo sesto anno sino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e comunque per il restante periodo di astensione facoltativacongedo parentale, la madre lavoratrice ed il padre lavoratore hanno diritto alla prestazione economica di cui al primo capoverso precedente del presente punto 2.2 3.2 a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria.
2.3 3.3 Nessuna ulteriore indennità è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza obbligatoria congedo di maternità e facoltativapaternità e di congedo parentale.
2.4 Per 3.4 I periodi di congedo di maternità e paternità sono computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti economici e normativi. Ai sensi dell’art. 1, comma 183, della L. n. 208/2015, il congedo di maternità è computato ai fini della determinazione del premio di risultato.
3.5 Il congedo parentale è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti economici e normativi, ad esclusione degli effetti relativi alle ferie. Durante i periodi di assenza facoltativa congedo parentale i lavoratori percepiranno integralmente l’importo dovuto a titolo di tredicesima mensilità ed i periodi di assenza sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore.
3.6 A livello aziendale le parti potranno definire eventuali condizioni integrative e di armonizzazione.
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Samples: CCNL Della Mobilità, CCNL Della Mobilità, CCNL Della Mobilità
Trattamento economico. 2.1 Durante Sulla base dell’inquadramento attribuito, per ciascuna lavoratrice o lavoratore verrà effettuata la comparazione tra il periodo precedente trattamento retributivo omnicomprensivo su base annua derivante dal precedente contratto ed il nuovo trattamento annuo derivante dal presente contratto. Saranno escluse dalla comparazione le eventuali somme collegate all’ anzianità di astensione obbligatoria l’azienda provvede servizio, salvo quanto successivamente precisato al punto <Scatti di anzianità>, nonché i superminimi o assegni <ad integrare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali fino personam> qualora esistenti. Non sono altresì considerati, in questa fase, gli eventuali premi di produttività in vigore al raggiungimento livello regionale ai sensi dell’ art.5 del 100% del CCNL Uneba, né qualsiasi altra erogazione derivante dal livello decentrato di contrattazione relativamente alle parti variabili, le quali andranno pertanto attribuiti successivamente alla riconversione contrattuale. I trattamenti presi in considerazione sono quelli in atto al momento della stipula dell’ accordo di trasformazione contrattuale in sede aziendale. Tuttavia, allo scopo di tener conto delle diverse durate contrattuali, ed al fine di garantire a ciascuna lavoratrice o lavoratore un trattamento economico complessivo nettocomplessivamente non inferiore a quello che essi avrebbero percepito sotto il precedente regime contrattuale, prendendo a riferimento la retribuzione il raffronto di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell’artprimo comma verrà effettuato con riferimento ai periodi in cui sono scaglionati eventuali aumenti ancora da maturare. 68 (Retribuzione) del presente CCNL. La prestazione economica dovuta da parte degli Istituti previdenziali a norma di legge è anticipata direttamente dall’azienda contestualmente all’integrazione dalla stessa dovuta.
2.2 Durante il periodo di astensione facoltativa la madre lavoratrice e il padre lavoratore hanno diritto, fino al terzo anno di età del bambino ad un trattamento economico pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo complessivo, tra i due genitori, di 6 mesi. A livello aziendale Nella comparazione si potranno verificare le parti potranno definire eventuali condizioni integrative e di armonizzazione. Durante il periodo di astensione facoltativa l’azienda è tenuta ad anticipare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali, pari al 30% della retribuzione calcolata secondo la normativa di riferimento. Dal terzo anno sino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e comunque per il restante periodo di astensione facoltativa, la madre lavoratrice ed il padre lavoratore hanno diritto alla prestazione economica di cui al capoverso precedente del presente punto 2.2 a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria.
2.3 Nessuna ulteriore indennità è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa.
2.4 Per i periodi di assenza facoltativa i lavoratori percepiranno integralmente l’importo dovuto a titolo di tredicesima mensilità ed i periodi di assenza sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore.seguenti ipotesi:
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, CCNL Regulation Protocol, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Trattamento economico. 2.1 Durante Se nel contratto di lavoro intermittente è previsto l’obbligo per il periodo lavoratore di astensione obbligatoria l’azienda provvede ad integrare rispondere alla chiamata del datore di lavoro, è altresì stabilita la prestazione erogata dagli Enti previdenziali fino corresponsione di una indennità mensile di disponibilità per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità al raggiungimento del 100% del trattamento economico complessivo nettodatore di lavoro in attesa di utilizzazione, prendendo a riferimento la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL. La prestazione economica dovuta da parte degli Istituti previdenziali a norma di legge stessa è anticipata direttamente dall’azienda contestualmente all’integrazione dalla stessa dovuta.
2.2 Durante il periodo di astensione facoltativa la madre lavoratrice e il padre lavoratore hanno diritto, fino al terzo anno di età del bambino ad un trattamento economico prevista nella misura pari al 3020% della retribuzione mensile, calcolata ai sensi dell’art. 62 del CCNL. In ogni caso si tiene conto di quanto previsto dal DM 10 marzo 2004 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo. Il trattamento economico, normativo e previdenziale è riproporzionato in ragione della prestazione effettivamente resa. In caso di malattia o di altro evento da cui deriva la temporanea impossibilità di rispondere alla chiamata, il lavoratore intermittente , con obbligo di risposta alla chiamata, è tenuto a informare il datore di lavoro secondo le modalità previste del presente CCNL specificando la durata dell’impedimento; nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità. Se il lavoratore non informa il datore di lavoro nei termini anzidetti perde il diritto alla indennità di disponibilità per un periodo massimo complessivodi 15 giorni, tra i due genitorisalva diversa previsione del contratto individuale. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata, di 6 mesiil cui obbligo dovesse risultare pattuito nel contratto individuale è ricompreso nella fattispecie della assenza ingiustificata. A livello aziendale le parti potranno definire eventuali condizioni integrative e di armonizzazione. Durante il periodo di astensione facoltativa l’azienda è tenuta ad anticipare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali, pari al 30% della retribuzione calcolata secondo la normativa di riferimento. Dal terzo anno sino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e comunque per il restante periodo di astensione facoltativa, la madre lavoratrice ed il padre lavoratore hanno diritto alla prestazione economica di cui al capoverso precedente del presente punto 2.2 a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria.
2.3 Nessuna ulteriore indennità è dovuta dal datore Ai lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro per tutto il periodo intermittente sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di assenza obbligatoria e facoltativaesclusione previste o direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
2.4 Per i periodi di assenza facoltativa i lavoratori percepiranno integralmente l’importo dovuto a titolo di tredicesima mensilità ed i periodi di assenza sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Trattamento economico. 2.1 Durante Ai fini del calcolo dell’indennità di ruolo, per RAL si intende l’insieme delle voci erogate in via continuativa nel corso dell’anno, comprensive di tredicesima mensilità e quota extra standard dell’ex premio di rendimento, con esclusione di straordinari, erogazioni collegate alla produttività (es. premio aziendale, sistema incentivante, premio variabile di risultato), indennità modali, assegno di rivalsa, indennità perequativa, etc., al netto degli importi riconosciuti per scatti di anzianità e importo ex ristrutturazione tabellare. L’eventuale maturazione a qualsiasi titolo dell’inquadramento superiore da parte del titolare dell’indennità di ruolo, assorbirà, sino a concorrenza, il periodo di astensione obbligatoria l’azienda provvede ad integrare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali fino al raggiungimento del 100% del trattamento economico complessivo netto, prendendo erogato a riferimento la retribuzione tale titolo. L’indennità di ruolo di cui al punto 1.1 ed alle lettere c)presente accordo concorre alla determinazione della base imponibile utile per il calcolo del contributo alla previdenza complementare, d), n) a decorrere dalla data di iscrizione dell’interessato al Nuovo Fondo Pensioni Unico del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL. La prestazione economica dovuta da parte degli Istituti previdenziali a norma Gruppo Intesa Sanpaolo secondo il percorso di legge è anticipata direttamente dall’azienda contestualmente all’integrazione dalla stessa dovuta.
2.2 Durante cui agli accordi sottoscritti il periodo di astensione facoltativa la madre lavoratrice 7 ottobre 2015 e il padre lavoratore hanno 10 febbraio 2016. L’indennità di ruolo cessa al venir meno dello svolgimento delle mansioni che vi danno diritto, fino . L’indennità di ruolo è riconosciuta pro quota in base al terzo anno di età del bambino ad un trattamento economico pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo complessivo, tra i due genitori, di 6 mesi. A livello aziendale le parti potranno definire eventuali condizioni integrative e di armonizzazione. Durante il periodo di astensione facoltativa l’azienda è tenuta ad anticipare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali, pari al 30% della retribuzione calcolata secondo la normativa di riferimento. Dal terzo anno sino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e comunque per il restante periodo di astensione facoltativa, la madre lavoratrice ed il padre lavoratore hanno diritto alla prestazione economica di cui al capoverso precedente del presente punto 2.2 a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria.
2.3 Nessuna ulteriore indennità è dovuta dal retribuzione, anche parziale, corrisposta dall’azienda datore di lavoro direttamente o per tutto il periodo conto di assenza obbligatoria e facoltativasoggetti terzi.
2.4 Per i periodi di assenza facoltativa i lavoratori percepiranno integralmente l’importo dovuto a titolo di tredicesima mensilità ed i periodi di assenza sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore.
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Samples: Contratto Collettivo Di Secondo Livello, Trattamenti Economico/Normativi in Materia Di Turni, Reperibilità, Interventi E Prestazioni in Giornate Non Lavorative
Trattamento economico. 2.1 Durante Ferme restando le norme di legge per quanto concerne il periodo trattamento di astensione obbligatoria l’azienda provvede malattia infortunio sul lavoro o malattia professionale la cooperativa corrisponderà al socio e al lavoratore dipendente, quanto appresso:
1) i primi 3 (tre) giorni (carenza) vengono retribuiti nella misura del 60% della retribuzione in atto fino ad integrare esaurimento del “bonus” annuale di 12 giorni. Esaurito detto bonus non verranno retribuiti. Qualora l’assenza per malattia sia superiore a gg. 10 e in caso di ricovero nelle strutture sanitarie, ospedaliere o similari verrà corrisposto il 60% della retribuzione in atto;
2) per il socio coimprenditore la cooperativa integra la prestazione INPS fino a garantire il 90% (novantapercento) dell'intero trattamento economico fino al 180° giorno. Per il lavoratore dipendente la cooperativa integra la prestazione INPS fino a garantire il 100% dell’intero trattamento economico fino al 180° giorno. - caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale
1. il giorno dell'infortunio è a carico del datore di lavoro.
2. il 1°, 2°, 3° giorni successivi alla data dell'evento il 60% (sassantapercento) della retribuzione percepita a carico del datore di lavoro.
3. Per i giorni successivi al 4° giorno fino a fine infortunio, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere ai soci coimprenditori una integrazione della prestazione erogata dagli Enti previdenziali dall’INAIL fino al raggiungimento del 90% della paga percepita prima dell’infortunio mentre è tenuto a corrispondere ai lavoratori dipendenti una integrazione della prestazione erogata dall’INAIL fino al raggiungimento del 100% del trattamento economico complessivo nettodella paga percepita prima dell’infortunio. Per quanto non previsto dal presente CCNL in materia di malattia ed infortunio, prendendo a riferimento la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL. La prestazione economica dovuta da parte degli Istituti previdenziali a norma valgono le norme di legge è anticipata direttamente dall’azienda contestualmente all’integrazione dalla stessa dovutae regolamenti vigenti sia nazionali che regionali.
2.2 Durante il periodo di astensione facoltativa la madre lavoratrice e il padre lavoratore hanno diritto, fino al terzo anno di età del bambino ad un trattamento economico pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo complessivo, tra i due genitori, di 6 mesi. A livello aziendale le parti potranno definire eventuali condizioni integrative e di armonizzazione. Durante il periodo di astensione facoltativa l’azienda è tenuta ad anticipare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali, pari al 30% della retribuzione calcolata secondo la normativa di riferimento. Dal terzo anno sino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e comunque per il restante periodo di astensione facoltativa, la madre lavoratrice ed il padre lavoratore hanno diritto alla prestazione economica di cui al capoverso precedente del presente punto 2.2 a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria.
2.3 Nessuna ulteriore indennità è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa.
2.4 Per i periodi di assenza facoltativa i lavoratori percepiranno integralmente l’importo dovuto a titolo di tredicesima mensilità ed i periodi di assenza sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Trattamento economico. 2.1 Durante Le retribuzioni degli apprendisti sono pari alle percentuali di seguito specificate in corrispondenza agli archi temporali di applicazione delle stesse. Ai fini della determinazione della retribuzione, la percentuale si applica sugli elementi retributivi di seguito specificati, propri del lavoratore non apprendista avente inquadramento corrispondente a quello al cui conseguimento è finalizzato il periodo contratto: paga base, ex indennità di astensione obbligatoria l’azienda provvede ad integrare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali contingenza, E.D.R., eventuali elementi derivanti dalla contrattazione di secondo livello: • 70% primi dodici mesi; • 80% dal tredicesimo al ventiquattresimo mese; • 90% dal venticinquesimo al quarantottesimo mese; • 95% dal quarantanovesimo fino al raggiungimento alla cessazione del 100% del trattamento economico complessivo netto, prendendo a riferimento la retribuzione di contratto. Dette percentuali non si applicano nel caso in cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) il lavoratore venga inquadrato secondo quanto previsto dal comma 3 del punto 1.2 dell’arta) dell’Articolo 28 – Disciplina dell’Apprendistato. 68 Il cottimo è vietato per tutti casi di apprendistato (Retribuzionecfr. art. 41, comma 5 a, d.lgs. 81/2015) del Per formazione formale si intende l’esito di un percorso di istruzione/apprendimento con obiettivi professionalizzanti da realizzarsi, attraverso modalità di formazione interna, secondo percorsi di formazione strutturati on the job ed in affiancamento, anche avvalendosi di strutture formative esterne o dell’Ente bilaterale. Detto percorso è finalizzato all’acquisizione delle corrispettive competenze. A tal fine, considerata la fascia di età cui è rivolto l’istituto, le eventuali competenze trasversali di base da acquisire sono individuate, quanto a contenuti e durata della relativa formazione, in stretta correlazione con gli obiettivi di professionalizzazione, avuto riguardo al profilo di conoscenze e di competenze possedute in ingresso. L’obbligo di formazione per l’apprendista potrà essere adempiuto anche tramite lo strumento della formazione a distanza e strumenti di e-learning. Qualora l’attività formativa venga svolta esclusivamente all’interno dell’azienda o di consorzi di aziende, questi dovranno essere in possesso di ambienti e di risorse umane idonei e coerenti con gli impegni assunti con il piano formativo. È allegata al presente CCNL. La prestazione economica dovuta da parte degli Istituti previdenziali a norma di legge è anticipata direttamente dall’azienda contestualmente all’integrazione dalla stessa dovuta, in calce al piano formativo individuale, scheda per la verifica ed autocertificazione della capacità formativa aziendale (Allegato).
2.2 Durante il periodo di astensione facoltativa la madre lavoratrice e il padre lavoratore hanno diritto, fino al terzo anno di età del bambino ad un trattamento economico pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo complessivo, tra i due genitori, di 6 mesi. A livello aziendale le parti potranno definire eventuali condizioni integrative e di armonizzazione. Durante il periodo di astensione facoltativa l’azienda è tenuta ad anticipare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali, pari al 30% della retribuzione calcolata secondo la normativa di riferimento. Dal terzo anno sino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e comunque per il restante periodo di astensione facoltativa, la madre lavoratrice ed il padre lavoratore hanno diritto alla prestazione economica di cui al capoverso precedente del presente punto 2.2 a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria.
2.3 Nessuna ulteriore indennità è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa.
2.4 Per i periodi di assenza facoltativa i lavoratori percepiranno integralmente l’importo dovuto a titolo di tredicesima mensilità ed i periodi di assenza sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore.
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Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro, Contratto Nazionale Di Lavoro
Trattamento economico. 2.1 Durante il periodo di astensione obbligatoria l’azienda provvede ad integrare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali fino al raggiungimento del 100% del Il trattamento economico complessivo nettoè così determinato: - per il primo periodo della tabella sottoindicata: due livelli inferiori rispetto a quello di destinazione finale; - per il secondo periodo della tabella sottoindicata: un livello inferiore rispetto a quello di destinazione finale; - per il terzo ed ultimo periodo della tabella sottoindicata: il livello di destinazione finale. In applicazione di quanto sopra, prendendo a la tabella di progressione retributiva relativa al settore della panificazione industriale, nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla vigente normativa, è così modificata: Durata complessiva Primo periodo Secondo periodo Terzo periodo Nell’ambito dei criteri generali, per formazione esclusivamente aziendale si intende la formazione effettuata dall’azienda all’interno dei propri locali, anche avvalendosi, laddove fosse ritenuto utile dalla stessa, di strutture locali e competenze esterne. A norma dell’Accordo Inteconfederale del 9 febbraio 2010, le Parti concordano che, in riferimento la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c)prime due annualità del contratto, d), n) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL. La prestazione economica dovuta da parte degli Istituti previdenziali a norma di legge è anticipata direttamente dall’azienda contestualmente all’integrazione dalla stessa dovuta.
2.2 Durante almeno il periodo di astensione facoltativa la madre lavoratrice e il padre lavoratore hanno diritto, fino al terzo anno di età del bambino ad un trattamento economico pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo complessivo, tra i due genitori, di 6 mesi. A livello aziendale le parti potranno definire eventuali condizioni integrative monte ore destinato alla formazione formale sia dedicato alla formazione trasversale e di armonizzazione. Durante il periodo base; le Parti concordano altresì che, sempre in riferimento alle prime due annualità del contratto, 2/3 del suddetto monte ore destinato alla formazione trasversale e di astensione facoltativa l’azienda è tenuta ad anticipare la prestazione erogata dagli Enti previdenzialibase sia erogato direttamente dall’Ente Bilaterale (ENFEA), pari al 30% della retribuzione calcolata secondo la normativa di riferimento. Dal terzo anno sino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e comunque per il restante periodo di astensione facoltativa, la madre lavoratrice ed il padre lavoratore hanno diritto alla prestazione economica di cui al capoverso precedente del presente punto 2.2 laddove costituito a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione generale obbligatorialivello provinciale.
2.3 Nessuna ulteriore indennità è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa.
2.4 Per i periodi di assenza facoltativa i lavoratori percepiranno integralmente l’importo dovuto a titolo di tredicesima mensilità ed i periodi di assenza sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore.
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Samples: Collective Labor Agreement, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Trattamento economico. 2.1 Durante il periodo di astensione obbligatoria l’azienda provvede ad integrare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali fino lavoratrice madre e, nei casi previsti dall’art. 28 del T.U. – X.Xxx. n. 151/2001, il lavoratore padre hanno diritto a percepire un trattamento economico pari al raggiungimento del 100% del trattamento economico complessivo netto, prendendo a riferimento la della retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), no) del punto 1.2 dell’art. 68 63 (Retribuzione) del presente CCNL. La L’eventuale prestazione economica dovuta da parte degli Istituti previdenziali a norma di legge è anticipata direttamente dall’azienda contestualmente all’integrazione dalla stessa dovuta.
2.2 Durante il periodo di astensione facoltativa la madre lavoratrice e il padre lavoratore hanno diritto, fino al terzo anno di età del bambino bambino, ad un trattamento economico pari al 30% della retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), o) del punto 1.2 dell’art. 63 (Retribuzione), per un periodo massimo complessivo, tra i due genitori, di 6 sei mesi. A livello aziendale le parti potranno definire eventuali condizioni integrative e di armonizzazione. Durante il periodo di astensione facoltativa l’azienda è tenuta ad anticipare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali, pari al 30% della retribuzione calcolata secondo la normativa di riferimento. Dal terzo anno sino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e comunque per il restante periodo di astensione facoltativa, la madre lavoratrice ed e il padre lavoratore hanno diritto alla prestazione economica di cui al capoverso comma precedente del presente punto 2.2 a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione dell’assicurazione generale obbligatoria.
2.3 Nessuna ulteriore indennità è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa, fatto salvo quanto previsto al successivo punto.
2.4 Per i periodi di assenza obbligatoria e facoltativa i lavoratori percepiranno l’azienda corrisponderà integralmente l’importo dovuto a titolo di tredicesima mensilità mensilità, ovvero integrerà sino al 100%, ove previsto, il trattamento anticipato in forza di norme di legge o disposizioni regolamentari, ed i periodi di assenza sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superioreal parametro retributivo superiore nell’ambito dello stesso livello professionale.
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Samples: Contratto Aziendale
Trattamento economico. 2.1 Durante Sulla base dell’inquadramento attribuito, per ciascuna lavoratrice o lavoratore verrà ef- fettuata la comparazione tra il periodo precedente trattamento retributivo omnicomprensivo su base annua derivante dal precedente contratto ed il nuovo trattamento annuo derivante dal presente contratto. Saranno escluse dalla comparazione le eventuali somme collegate all’anzianità di astensione obbligatoria l’azienda provvede servizio, salvo quanto successivamente precisato al punto “Scatti di anzianità”, nonché i supermi- nimi o assegni “ad integrare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali fino personam” qualora esistenti. Non sono altresì considerati, in questa fase, gli eventuali premi di produttività in vigore al raggiungimento livello regionale/territoriale ai sensi dell’art. 5 del 100% del CCNL AGeSPI, né qualsiasi altra eroga- zione derivante dal livello decentrato di contrattazione relativamente alle parti variabili, che andranno pertanto attribuite successivamente alla riconversione contrattuale. I trattamenti presi in considerazione sono quelli in atto al momento della stipula dell’ac- cordo di trasformazione contrattuale in sede aziendale. Tuttavia, allo scopo di tener conto delle diverse durate contrattuali, ed al fine di garantire a ciascuna lavoratrice o lavoratore un trattamento economico complessivo nettocomplessivamente non in- feriore a quello che essi avrebbero percepito sotto il precedente regime contrattuale, prendendo a riferimento la retribuzione il raffronto di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell’artprimo comma verrà effettuato con riferimento ai periodi in cui sono scaglionati eventuali aumenti ancora da maturare. 68 (Retribuzione) del presente CCNL. La prestazione economica dovuta da parte degli Istituti previdenziali a norma di legge è anticipata direttamente dall’azienda contestualmente all’integrazione dalla stessa dovuta.
2.2 Durante il periodo di astensione facoltativa la madre lavoratrice e il padre lavoratore hanno diritto, fino al terzo anno di età del bambino ad un trattamento economico pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo complessivo, tra i due genitori, di 6 mesi. A livello aziendale Nella comparazione si potranno verificare le parti potranno definire eventuali condizioni integrative e di armonizzazione. Durante il periodo di astensione facoltativa l’azienda è tenuta ad anticipare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali, pari al 30% della retribuzione calcolata secondo la normativa di riferimento. Dal terzo anno sino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e comunque per il restante periodo di astensione facoltativa, la madre lavoratrice ed il padre lavoratore hanno diritto alla prestazione economica di cui al capoverso precedente del presente punto 2.2 a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria.
2.3 Nessuna ulteriore indennità è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa.
2.4 Per i periodi di assenza facoltativa i lavoratori percepiranno integralmente l’importo dovuto a titolo di tredicesima mensilità ed i periodi di assenza sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore.seguenti ipotesi:
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Trattamento economico. 2.1 Durante il periodo di astensione obbligatoria l’azienda provvede ad integrare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali fino al raggiungimento del 100% del trattamento economico complessivo netto, prendendo a riferimento la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL. La prestazione economica dovuta da parte degli Istituti previdenziali a norma di legge è anticipata direttamente dall’azienda contestualmente all’integrazione dalla stessa dovuta.
2.2 Durante il periodo di astensione l’aspettativa facoltativa la lavoratrice madre lavoratrice e o il lavoratore padre lavoratore hanno dirittodiritto a percepire, fino al terzo anno di età del bambino ad un trattamento economico a carico dell’Istituto previdenziale, un’ indennità pari al 30% della retribuzione media globale giornaliera senza alcun limite di reddito fino ai tre anni del bambino e per un periodo massimo complessivo, di astensione complessivo tra i due genitori, di genitori non superiore a 6 mesi. A livello aziendale le parti potranno definire eventuali condizioni integrative e Nel caso di armonizzazioneadozione o affidamento il predetto limite è elevato a sei anni. Durante il periodo L’ indennità di astensione facoltativa l’azienda è tenuta ad anticipare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali, pari al 30% della retribuzione calcolata secondo la normativa cui sopra si prolunga fino agli otto anni di riferimento. Dal terzo anno sino al compimento dell’ottavo anno di età vita del bambino e comunque per il restante periodo di astensione facoltativa, la madre lavoratrice ed il padre lavoratore hanno diritto alla prestazione economica di cui al capoverso precedente del presente punto 2.2 a condizione che se il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a del singolo genitore non supera il limite di 2,5 volte l’importo del il trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione dell’assicurazione generale obbligatoria.
2.3 Nessuna ulteriore indennità è dovuta dal . I periodi di congedo parentale sono computati nell’ anzianità di servizio con esclusione degli effetti sulle ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità. La lavoratrice madre o il lavoratore padre di minore con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi di legge hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il minore non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. In alternativa al prolungamento del congedo parentale, la lavoratrice madre o il lavoratore padre potranno chiedere all’Ente datore di lavoro per tutto il periodo di assenza obbligatoria e facoltativausufruire dei permessi giornalieri retribuiti di due ore previsti dall’art.33 comma 2 della L.5 febbraio 1992 n.104, fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
2.4 Per i periodi di assenza facoltativa i lavoratori percepiranno integralmente l’importo dovuto a titolo di tredicesima mensilità ed i periodi di assenza sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore.
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Trattamento economico. 2.1 Durante Nel caso in cui il periodo Datore di astensione obbligatoria l’azienda provvede ad integrare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali fino al raggiungimento lavoro si avvalga del 100% del trattamento economico complessivo netto, prendendo a riferimento la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL. La prestazione economica dovuta da parte degli Istituti previdenziali a norma di legge è anticipata direttamente dall’azienda contestualmente all’integrazione dalla stessa dovuta.
2.2 Durante il periodo di astensione facoltativa la madre lavoratrice e il padre lavoratore hanno diritto, fino al terzo anno di età del bambino ad un trattamento economico pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo complessivo, tra i due genitori, di 6 mesi. A livello aziendale le parti potranno definire eventuali condizioni integrative e di armonizzazione. Durante il periodo di astensione facoltativa l’azienda è tenuta ad anticipare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali, pari al 30% della retribuzione calcolata secondo la normativa di riferimento. Dal terzo anno sino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e comunque per il restante periodo di astensione facoltativarapporto con l’INPS relativamente alla maternità, la madre lavoratrice ed il padre lavoratore hanno diritto alla prestazione economica di cui al capoverso precedente del presente punto 2.2 a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria.
2.3 Nessuna ulteriore indennità è dovuta dal datore di lavoro percepirà,per tutto il periodo di assenza obbligatoria congedo di maternità, una indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione a carico dell’Istituto previdenziale, anche in attuazione degli articoli 7, comma 6 e facoltativa.
2.4 Per i periodi 12 comma 2 del TU 152/2001. Il congedo di assenza facoltativa i lavoratori percepiranno integralmente l’importo dovuto maternità è computato nell’ anzianità di servizio a titolo di tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie. Per il medesimo periodo di congedo, la lavoratrice avrà diritto a percepire dall’Ente datore di lavoro, una indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione e la 13.a mensilità limitatamente all’aliquota corrispondente al 20% della retribuzione di cui all’ art. 46. Per le festività cadenti nel predetto periodo la lavoratrice percepirà dall’ Istituzione una indennità integrativa di quella a carico INPS, in modo da raggiungere complessivamente il 100% della retribuzione giornaliera. Nel caso in cui l’Ente Datore di lavoro non si avvalga del rapporto con l’INPS relativamente alla maternità, è tenuto a versare alla lavoratrice il 100% della retribuzione prevista, compresi tutti gli oneri ed i periodi di assenza sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superioreaccessori.
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Trattamento economico. 2.1 Durante il periodo di astensione obbligatoria l’azienda provvede ad integrare congedo parentale, la prestazione erogata dagli Enti previdenziali fino al raggiungimento del 100% del trattamento economico complessivo nettolavoratrice madre o il lavoratore padre hanno diritto a percepire, prendendo a riferimento la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c)carico dell’Istituto previdenziale, d), n) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL. La prestazione economica dovuta da parte degli Istituti previdenziali a norma di legge è anticipata direttamente dall’azienda contestualmente all’integrazione dalla stessa dovuta.
2.2 Durante il periodo di astensione facoltativa la madre lavoratrice e il padre lavoratore hanno diritto, fino al terzo anno di età del bambino ad un trattamento economico un’ indennità pari al 30% della retribuzione media globale giornaliera senza alcun limite di reddito fino ai tre anni del bambino e per un periodo massimo complessivo, di astensione complessivo tra i due genitori, di genitori non superiore a 6 mesi. A livello aziendale le parti potranno definire eventuali condizioni integrative e Nel caso di armonizzazioneadozione o affidamento il predetto limite è elevato a sei anni. Durante il periodo L’indennità di astensione facoltativa l’azienda è tenuta ad anticipare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali, pari al 30% della retribuzione calcolata secondo la normativa cui sopra si prolunga fino agli otto anni di riferimento. Dal terzo anno sino al compimento dell’ottavo anno di età vita del bambino e comunque per il restante periodo di astensione facoltativa, la madre lavoratrice ed il padre lavoratore hanno diritto alla prestazione economica di cui al capoverso precedente del presente punto 2.2 a condizione che se il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a del singolo genitore non supera il limite di 2,5 volte l’importo del il trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione dell’assicurazione generale obbligatoria.
2.3 Nessuna ulteriore indennità è dovuta dal . I periodi di congedo parentale sono computati nell’ anzianità di servizio con esclusione degli effetti sulle ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità. Figli con handicap grave La lavoratrice madre o il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi di legge 104/92, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il minore non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. In alternativa al prolungamento del congedo parentale, la lavoratrice madre o il lavoratore padre potranno chiedere all’Ente datore di lavoro di usufruire dei permessi giornalieri retribuiti di due ore fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Dopo il terzo anno di età, i genitori, in alternativa, hanno diritto di usufruire di due ore giornaliere di permesso retribuito, o in alternativa 3 giorni di permesso mensile retribuito anche se il figlio non è convivente. La lavoratrice madre o il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi di legge 104/92, hanno diritto ad un congedo retribuito fino a due anni nell’arco della vita lavorativa (anche frazionato). La retribuzione viene erogata direttamente dall’Ente datore di Lavoro e corrisponde all’ultima retribuzione. Il congedo viene concesso entro 60 giorni dalla richiesta. Restano fermi i diritti di questi genitori ai congedi parentali e per tutto il periodo malattia del figlio che possono essere cumulati. Il genitore di assenza obbligatoria e facoltativaminore con handicap hanno diritto a non essere trasferito ad altra sede lavorativa, senza consenso. A scegliere la sede di lavoro più vicina al luogo di residenza.
2.4 Per i periodi di assenza facoltativa i lavoratori percepiranno integralmente l’importo dovuto a titolo di tredicesima mensilità ed i periodi di assenza sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore.
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Trattamento economico. 2.1 Durante il periodo di astensione obbligatoria l’azienda provvede ad integrare congedo parentale, la prestazione erogata dagli Enti previdenziali fino al raggiungimento del 100% del trattamento economico complessivo nettolavoratrice madre o il lavoratore padre hanno diritto a percepire, prendendo a riferimento la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c)carico dell’Istituto previdenziale, d), n) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL. La prestazione economica dovuta da parte degli Istituti previdenziali a norma di legge è anticipata direttamente dall’azienda contestualmente all’integrazione dalla stessa dovuta.
2.2 Durante il periodo di astensione facoltativa la madre lavoratrice e il padre lavoratore hanno diritto, fino al terzo anno di età del bambino ad un trattamento economico un’indennità pari al 30% della retribuzione media globale giornaliera senza alcun limite di reddito fino ai tre anni del bambino e per un periodo massimo complessivo, di astensione complessivo tra i due genitori, di genitori non superiore a 6 mesi. A livello aziendale le parti potranno definire eventuali condizioni integrative e Nel caso di armonizzazioneadozione o affidamento il predetto limite è elevato a sei anni. Durante il periodo L’indennità di astensione facoltativa l’azienda è tenuta ad anticipare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali, pari al 30% della retribuzione calcolata secondo la normativa cui sopra si prolunga fino agli otto anni di riferimento. Dal terzo anno sino al compimento dell’ottavo anno di età vita del bambino e comunque per il restante periodo di astensione facoltativa, la madre lavoratrice ed il padre lavoratore hanno diritto alla prestazione economica di cui al capoverso precedente del presente punto 2.2 a condizione che se il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a del singolo genitore non su- pera il limite di 2,5 volte l’importo del il trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione dell’assicurazione generale obbligatoria.
2.3 Nessuna ulteriore indennità è dovuta dal . I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio con esclusione degli effetti sulle ferie, tredicesima e quat- tordicesima mensilità. La lavoratrice madre o il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi di L. 104/92, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il minore non sia ricove- rato a tempo pieno presso istituti specializzati. In alternativa al prolungamento del congedo parentale, la lavoratrice madre o il lavoratore padre potranno chiedere all’Ente datore di lavoro di usufruire dei permessi giornalieri retribuiti di due ore fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Dopo il terzo anno di età, i genitori, in alternativa, hanno diritto di usufruire di due ore giornaliere di permesso retri- buito, o in alternativa 3 giorni di permesso mensile retribuito anche se il figlio non è convivente. La lavoratrice madre o il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi di L. 104/92, hanno diritto ad un congedo retribuito fino a due anni nell’arco della vita lavorativa (anche frazionato). La re- tribuzione viene erogata direttamente dall’Ente datore di Lavoro e corrisponde all’ultima retribuzione. Il congedo viene concesso Entro 60 giorni dalla richiesta. Restano fermi i diritti di questi genitori ai congedi parentali e per tutto il periodo malattia del figlio che possono essere cumulati. Il genitore di assenza obbligatoria e facoltativaminore con handicap ha diritto a non essere trasferito ad altra sede lavorativa, senza consenso, ed a scegliere la sede di lavoro più vicina al luogo di residenza.
2.4 Per i periodi di assenza facoltativa i lavoratori percepiranno integralmente l’importo dovuto a titolo di tredicesima mensilità ed i periodi di assenza sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore.
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Trattamento economico. 2.1 Durante Per il periodo personale in aspettativa sindacale potranno essere riconosciuti i trattamenti retributivi già nel patrimonio del lavoratore alla data dell’inizio dell’aspettativa sindacale ricavabili dai prospetti paga presentati dai lavoratori e riferibili agli elementi retributivi previsti dal CCNL applicato al rapporto di astensione obbligatoria l’azienda provvede ad integrare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali lavoro in essere. I compensi mensili per i lavoratori dipendenti, a regime, previsti per ciascun livello, sono quelli indicati nelle tabelle allegate e hanno valore fino al raggiungimento 31 dicembre 2023. Gli adeguamenti periodici economici sono deliberati dal Consiglio Nazionale. Gli stessi vengono corrisposti per 14 mensilità. La 13^ viene corrisposta a metà dicembre di ogni anno e, ai fini dell'attribuzione dei dodicesimi, fa fede il periodo: 1° gennaio - 31 dicembre. La 14° viene corrisposta a metà giugno di ogni anno e, ai fini dell’attribuzione dei dodicesimi, fa fede il periodo: 1 luglio – 30 giugno. Il personale in aspettativa retribuita, distacco retribuito o in posizione di comando ha l’obbligo di presentare, annualmente, il modello CU e di fornire, con le cadenze indicate, all’ufficio che provvede a liquidare le retribuzioni copia del 100% cedolino paga del luogo di lavoro di provenienza per procedere agli eventuali adeguamenti. Al personale che svolge mansioni discontinue con orari non predeterminabili, come il personale con mansioni di autista, le indennità di straordinario forfettario riconosciute non sono utili alla determinazione delle mensilità aggiuntive né al calcolo del trattamento economico complessivo netto, prendendo di fine rapporto a riferimento la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 norma dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL2120 c.c. La prestazione economica dovuta da parte degli Istituti previdenziali a norma di legge è anticipata direttamente dall’azienda contestualmente all’integrazione dalla stessa dovuta.
2.2 Durante il periodo di astensione facoltativa la madre lavoratrice e il padre lavoratore hanno diritto, fino al terzo anno di età del bambino ad un trattamento economico pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo complessivo, tra i due genitori, di 6 mesi. A livello aziendale le parti potranno definire eventuali condizioni integrative e di armonizzazione. Durante il periodo di astensione facoltativa l’azienda è tenuta ad anticipare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali, pari al 30% della retribuzione calcolata secondo la normativa di riferimento. Dal terzo anno sino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e comunque per il restante periodo di astensione facoltativa, la madre lavoratrice ed il padre lavoratore hanno diritto alla prestazione economica di cui al capoverso precedente del presente punto 2.2 a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria.
2.3 Nessuna ulteriore indennità è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa.
2.4 Per i periodi di assenza facoltativa i lavoratori percepiranno integralmente l’importo dovuto a titolo di tredicesima mensilità Le retribuzioni ed i periodi compensi corrisposti dall’ANIEF sono cumulabili con ogni emolumento percepito per incarichi o funzioni di assenza sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiorerappresentanza svolti all’esterno in favore dell’associazione.
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Samples: Regolamento
Trattamento economico. 2.1 Durante il periodo di astensione obbligatoria l’azienda provvede ad integrare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali fino al raggiungimento del 100% del trattamento economico complessivo netto, prendendo a riferimento la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL. La prestazione economica dovuta da parte degli Istituti previdenziali a norma di legge è anticipata direttamente dall’azienda contestualmente all’integrazione dalla stessa dovuta.
2.2 Durante il periodo di astensione l’aspettativa facoltativa la lavoratrice madre lavoratrice e o il lavoratore padre lavoratore hanno dirittodiritto a percepire, fino al terzo anno di età del bambino ad un trattamento economico a carico dell’Istituto previdenziale, un’ indennità pari al 30% della retribuzione media globale giornaliera senza alcun limite di reddito fino ai tre anni del bambino e per un periodo massimo complessivo, di astensione complessivo tra i due genitori, genitori non superiore a 6 mesi Nel caso di 6 mesiadozione o affidamento il predetto limite è elevato a sei anni. A livello aziendale le parti potranno definire eventuali condizioni integrative e L’ indennità di armonizzazione. Durante il periodo cui sopra si prolunga fino agli otto anni di astensione facoltativa l’azienda è tenuta ad anticipare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali, pari al 30% della retribuzione calcolata secondo la normativa di riferimento. Dal terzo anno sino al compimento dell’ottavo anno di età vita del bambino e comunque per il restante periodo di astensione facoltativa, la madre lavoratrice ed il padre lavoratore hanno diritto alla prestazione economica di cui al capoverso precedente del presente punto 2.2 a condizione che se il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a del singolo genitore non supera il limite di 2,5 volte l’importo del il trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione dell’assicurazione generale obbligatoria.
2.3 Nessuna ulteriore indennità è dovuta dal . I periodi di congedo parentale sono computati nell’ anzianità di servizio con esclusione degli effetti sulle ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità. La lavoratrice madre o il lavoratore padre di minore con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi di legge hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il minore non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. In alternativa al prolungamento del congedo parentale, la lavoratrice madre o il lavoratore padre potranno chiedere all’Ente datore di lavoro per tutto il periodo di assenza obbligatoria e facoltativausufruire dei permessi giornalieri retribuiti di due ore previsti dall’art.33 comma 2 della L.5 febbraio 1992 n.104, fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
2.4 Per i periodi di assenza facoltativa i lavoratori percepiranno integralmente l’importo dovuto a titolo di tredicesima mensilità ed i periodi di assenza sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore.
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Trattamento economico. 2.1 Durante Gli articoli da 16 a 25 dell’ipotesi di CCDI costituiscono il periodo nodo centrale del testo sottoscritto, in quanto si riferiscono ai principali istituti che afferiscono al trattamento economico del dirigente comunale. In particolare si segnalano le seguenti disposizioni: - l’art. 16 comma 2 prevede che, a decorrere dall’anno 2006, è stato previsto un incremento del fondo per la retribuzione di astensione obbligatoria l’azienda provvede posizione e di risultato, quantificato a regime, per l’anno 2007, in € 600.000,00, giustificato dai processi di riorganizzazione, posti in essere dall’Amministrazione comunale, finalizzati all’accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali è correlato un ampliamento delle competenze, con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza. - L’art. 17 – che costituisce una delle disposizioni più innovative dell’ipotesi di accordo - introduce una disciplina particolarmente incentivante per i dirigenti comunali, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 43 della legge n. 449/97, che prevedono la possibilità di incrementare il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato in caso di stipula di contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, di stipula di convenzioni con soggetti pubblici e privati, di richieste di contributi all’utenza per prestazioni non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali e di realizzazione di risparmi di gestione. L’articolo, per ciascuna delle ipotesi previste, fissa le percentuali che possono confluire nel fondo della dirigenza, stabilisce le regole di distribuzione dei compensi ed i tetti massimi degli importi da distribuire. E’ prevista anche una percentuale da destinare al personale del comparto, previa contrattazione dei criteri con le XX.XX. Ai fini dell’applicazione dell’articolo viene, opportunamente, chiarita la nozione di Centro di responsabilità (dirigenti e/o dipendenti comunali che hanno adottato le iniziative e/o i provvedimenti amministrativi che hanno concretamente concorso al conseguimento delle risorse aggiuntive). Relativamente alla specifica fattispecie dei risparmi di gestione vengono, altresì, chiariti i requisiti che devono sussistere per la realizzazione degli stessi, indicando, in maniera analitica, la procedura che ne caratterizza l’assegnazione e l’accertamento del conseguimento, in armonia con il sistema di direzione per obiettivi applicato all’interno dell’Amministrazione comunale, e prevedendo la partecipazione attiva del Direttore Generale, del Settore Finanziario (Controllo di gestione) e del Nucleo di Valutazione. Viene chiarito che la disciplina prevista ha carattere sperimentale, che la stessa verrà verificata ad integrare un anno dalla sottoscrizione del presente CCDI e che, comunque, l’esecutività delle disposizioni contrattuali è strettamente subordinata all’approvazione di specifici regolamenti emanati in materia dall’Amministrazione Comunale. Viene, infine, previsto che, in sede di prima applicazione, la prestazione erogata dagli Enti previdenziali fino disciplina si applicherà ai risparmi di gestione conseguiti nel corso dell’anno 2006 con iniziative e/o provvedimenti amministrativi adottati nel medesimo arco temporale. - Gli articoli 22 e 23 si occupano, rispettivamente, del Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per le unità di progetto e per le attività di studio ricoperte da dirigenti a tempo indeterminato e del Finanziamento della retribuzione di posizione per i dirigenti con contratti a tempo determinato. Le due norme chiariscono ed integrano le disposizioni dei precedenti testi contrattuali e regolamentari, prevedendo una disciplina coerente che, sostanzialmente, applica il principio del finanziamento “a carico del fondo” per tutti i posti previsti in dotazione organica e per le unità di progetto e le attività di studio ricoperte da dirigenti a tempo indeterminato (previa disponibilità scaturente dall’accorpamento o soppressione di posti dirigenziali), ed “a carico del bilancio” in tutti gli altri casi. Rilevante è il comma 3 dell’art. 23 che prevede che, in caso di conferimento di incarico a tempo determinato a personale di categoria D il dipendente sarà posto in aspettativa senza retribuzione relativamente al raggiungimento posto precedentemente ricoperto in dotazione organica. - L’art. 24 riscrive la normativa relativa all’applicazione della clausola di salvaguardia, innovando rispetto alla precedente disposizione prevista all’art. 15 del 100% CCDI del 15/5/2003 e prevedendo maggiore chiarezza in ordine alle regole da applicare, con particolare riferimento alla gradualità nell’adeguamento del trattamento economico complessivo nettonel caso in cui, prendendo a riferimento seguito di processi di riorganizzazione comportanti la soppressione, l’accorpamento o la modifica delle funzioni delle posizioni dirigenziali in atto, sia conferito ad un dirigente comunale un nuovo incarico comportante una retribuzione di posizione inferiore a quella precedentemente in godimento. - In ultimo particolarmente rilevante è la dichiarazione congiunta finale che prevede che al personale dirigenziale con contratto a tempo indeterminato il cui rapporto di lavoro sia regolato da contratto di lavoro diverso dal CCNL Comparto Regioni – Autonomie Locali – Area Dirigenza, siano applicati tutti gli istituti giuridici previsti da tale ultimo CCNL, purchè non incompatibili con le norme dei propri contratti collettivi di lavoro. In particolare, con particolare riferimento ai dirigenti a tempo indeterminato il cui rapporto di lavoro è regolato dal contratto Dirigenti aziende produttrici di beni e servizi, è previsto che, qualora gli stessi ricoprano un posto in dotazione organica, ferme restando le differenze di trattamento tabellare iniziale, gli importi variabili indicati nell’art. 1 comma 3 del CCNL 2004/2008 per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, collegati ad indici e risultati (management by objective) e, pertanto, questi ultimi direttamente connessi al punto 1.1 ed alle lettere c)raggiungimento degli obiettivi dell’Amministrazione, d)siano temporanei, n) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL. La prestazione economica dovuta da parte degli Istituti previdenziali a norma di legge è anticipata direttamente dall’azienda contestualmente all’integrazione dalla stessa dovuta.
2.2 Durante il periodo di astensione facoltativa la madre lavoratrice legati alla funzione e il padre lavoratore hanno diritto, fino al terzo anno di età del bambino ad un trattamento economico pari al 30% determinati decurtando dall’importo della retribuzione di posizione prevista per un periodo massimo complessivola posizione dirigenziale ricoperta la somma eccedente pari alla differenza di tabellare iniziale. E’ previsto, tra inoltre, che i due genitori, criteri che regolano la attribuzione ai Dirigenti di 6 mesi. A livello aziendale le parti potranno definire eventuali condizioni integrative aziende produttrici di beni e di armonizzazione. Durante il periodo di astensione facoltativa l’azienda è tenuta ad anticipare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali, pari al 30% servizi della retribuzione calcolata secondo la normativa di riferimento. Dal terzo anno sino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e comunque risultato siano gli stessi previsti per i dirigenti il restante periodo di astensione facoltativa, la madre lavoratrice cui rapporto è regolato dal CCNL Comparto Regioni ed il padre lavoratore hanno diritto alla prestazione economica di cui al capoverso precedente del presente punto 2.2 a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione generale obbligatoriaAutonomie locali.
2.3 Nessuna ulteriore indennità è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa.
2.4 Per i periodi di assenza facoltativa i lavoratori percepiranno integralmente l’importo dovuto a titolo di tredicesima mensilità ed i periodi di assenza sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore.
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Trattamento economico. 2.1 Durante Il trattamento economico del lavoratore non in prova viene stabilito come segue: Fino a 5 anni compiuti per 180 giorni di calendario ---------------- Oltre i 5 anni per 180 giorni di calendario per 185 giorni di calendario Agli effetti del trattamento economico l’azienda, su documentazione redatta sui moduli dell’Istituto assicuratore, integrerà l’indennità corrisposta dallo stesso in modo da raggiungere il 100% o il 50% della retribuzione normale netta. Le indennità a carico dell’Istituto assicuratore saranno anticipate a condizione che le stesse non siano soggette a contribuzione e che sia garantito il rimborso attraverso conguaglio da parte dell’Istituto o altro sistema analogo. Il trattamento economico e normativo previsto dal presente articolo si applica, nell’ambito del periodo contrattuale di conservazione del posto, anche in caso di TBC. In tale ipotesi il trattamento ha carattere integrativo di quanto erogato dall’INPS. Per l’assistenza di malattia a favore del lavoratore o dei suoi familiari valgono le vigenti disposizioni di legge o contrattuali. In caso di riduzione o di sospensione dell’orario di lavoro con ricorso alla C.I.G., al lavoratore già ammalato o che si ammali durante il periodo di astensione obbligatoria l’azienda provvede C.I.G., appartenente ad integrare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali fino al raggiungimento del 100% del un reparto interessato a tale riduzione o sospen- sione, verrà garantito un trattamento economico complessivo nettoeconomico, prendendo ad integrazione dell’indennità di malattia a riferimento la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL. La prestazione economica dovuta da parte degli Istituti previdenziali a norma di legge è anticipata direttamente dall’azienda contestualmente all’integrazione dalla stessa dovuta.
2.2 Durante il periodo di astensione facoltativa la madre lavoratrice e il padre lavoratore hanno dirittocarico dell’INPS, fino a raggiungere il trattamento previsto per la C.I.G. La conservazione del posto per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e limitata al terzo anno periodo massimo di età 4 mesi e comunque non oltre la scadenza del bambino ad un trattamento economico pari termine apposto al 30% della retribuzione contratto medesimo. Ai lavoratori assunti con contratto a termine l’integrazione aziendale sarà effettuata per un periodo massimo complessivo, tra i due genitori, non superiore a quello per il quale é dovuta l’indennità economica di 6 mesi. A livello aziendale le parti potranno definire eventuali condizioni integrative e di armonizzazione. Durante il periodo di astensione facoltativa l’azienda è tenuta ad anticipare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali, pari al 30% della retribuzione calcolata secondo la normativa di riferimento. Dal terzo anno sino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino malattia da parte dell’lNPS e comunque per il restante periodo non oltre la scadenza del predetto contratto. Nel caso in cui l’infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di astensione facoltativaterzi, la madre lavoratrice ed il padre lavoratore hanno diritto alla prestazione economica di cui al capoverso precedente del presente punto 2.2 a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria.
2.3 Nessuna ulteriore indennità è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa.
2.4 Per i periodi di assenza facoltativa i lavoratori percepiranno integralmente l’importo dovuto l’Azienda anticiperà, a titolo di tredicesima mensilità prestito non oneroso, il risarcimento per mancata retribuzione erogato dal terzo responsabile, nei limiti di quantità e durata previsti per il caso di malattia. Il lavoratore dovrà attivarsi nei confronti del terzo responsabile e/o Compagnia assicuratrice al fine di conseguire nei tempi più rapidi possibili la liquidazione di quanto dovuto. Nel caso venga accertato che non vi sia stata, in tutto o in parte, responsabilità di terzi, con conseguente annullamento o riduzione del risarcimento, quanto corrisposto dall’Azienda a titolo di prestito verrà considerato retribuzione, per la parte eccedente l’eventuale risarcimento agli effetti contributivi e fiscali. Quanto convenuto nel presente articolo, in merito alla conservazione del posto ed al relativo trattamento economico non si applica ai lavoratori che abbiano raggiunto l’età ed i periodi requisiti per la pensione di assenza sono utili vecchiaia, fatto salvo che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro, di cui alle disposizioni di legge. L’azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, potrà concedere brevi permessi non retribuiti ai fini lavoratori, in documentata condizione di uremia cronica, talassemia ed emopatie sistematiche, neoplasie, malattie allo stato terminale, altri stati di non autosufficienza, che ne facciano richiesta all’infuori di uno stato morboso assistibile. Analoghi permessi potranno essere concessi anche ai dipendenti per l’assistenza di familiari a carico affetti da malattie allo stadio terminale. Quale condizione di miglior favore rispetto a quanto previsto dall’art. 2120 cod. civ., su richiesta del passaggio lavoratore l’azienda concederà l’anticipazione del Trattamento di fine rapporto per le spese da sostenere per le patologie di cui alla posizione retributiva superioreterza nota a verbale (Patologie di particolare gravità) e per gli stati di tossicodipendenza, di cui all’art. 40.
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Trattamento economico. 2.1 Durante Dal 1 gennaio 2013, le prestazioni domenicali e festive, a qualsiasi titolo effettuate, saranno retribuite con le maggiorazioni orarie omnicomprensive di seguito specificate: • prime 6 prestazioni : 40% • dalla 7° prestazione : 50% 62 Nei punti vendita interessati dall’applicazione dell’accordo sullo sviluppo (ex art 26 del CIA), le maggiorazioni per il periodo di astensione obbligatoria l’azienda provvede ad integrare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali fino al raggiungimento del 100% del trattamento economico complessivo netto, prendendo a riferimento la retribuzione lavoro domenicale e festivo di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell’artsopra saranno riconosciute dopo 54 mesi dall’apertura di tali punti vendita. 68 (Retribuzione) In ogni caso il riconoscimento non si applicherà prima dell’ 1 gennaio 2014. Le parti si danno atto che le ore di lavoro prestate a qualsiasi titolo e retribuite con le maggiorazioni del presente CCNL. La prestazione economica dovuta accordo sono finalizzate all’incremento della produttività, qualità, innovazione ed efficienza organizzativa e pertanto sono oggetto di detassazione e comunque sgravio contributivo come da parte degli Istituti previdenziali a norma di legge è anticipata direttamente dall’azienda contestualmente all’integrazione dalla stessa dovuta.
2.2 Durante il periodo di astensione facoltativa la madre lavoratrice e il padre lavoratore hanno diritto, fino al terzo anno di età del bambino ad un trattamento economico pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo complessivo, tra i due genitori, di 6 mesi. A livello aziendale le parti potranno definire eventuali condizioni integrative e di armonizzazione. Durante il periodo di astensione facoltativa l’azienda è tenuta ad anticipare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali, pari al 30% della retribuzione calcolata secondo la normativa fiscale applicabile all’anno d’imposta di riferimento. Dal terzo anno sino Qualora la normativa relativa al compimento dell’ottavo anno tema delle liberalizzazioni degli orari commerciali dovesse essere oggetto di età modifiche legislative, le parti si confronteranno al fine di rivedere i contenuti del bambino presente capitolo. NOTA A VERBALE La soluzione condivisa sulle maggiorazioni domenicali e comunque per il restante periodo festive è conseguente alla crisi dei consumi e agli impatti del decreto liberalizzazioni. Le XX.XX. al fine di astensione facoltativarestituire salario ai lavoratori, ritengono opportuno recuperare maggiorazioni più alte. Tenuto conto del contesto, la madre lavoratrice ed il padre lavoratore hanno diritto alla prestazione economica di cui al capoverso precedente del presente punto 2.2 a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione generale obbligatoriaCooperativa valuterà tale possibilità nel prossimo rinnovo contrattuale.
2.3 Nessuna ulteriore indennità è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa.
2.4 Per i periodi di assenza facoltativa i lavoratori percepiranno integralmente l’importo dovuto a titolo di tredicesima mensilità ed i periodi di assenza sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore.
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Samples: Collective Bargaining Agreement
Trattamento economico. 2.1 Durante il periodo di astensione obbligatoria l’azienda provvede ad integrare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali fino lavoratrice madre e, nei casi previsti dall’art. 28 del T.U. - D.Lgs. n. 151/2001, il lavoratore padre hanno diritto a percepire un trattamento economico pari al raggiungimento del 100% del trattamento economico complessivo netto, prendendo a riferimento la della retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), no) del punto 1.2 dell’art. 68 63 (Retribuzione) del presente CCNL. La L’eventuale prestazione economica dovuta da parte degli Istituti previdenziali a norma di legge è anticipata direttamente dall’azienda contestualmente all’integrazione dalla stessa dovuta.
2.2 Durante il periodo di astensione facoltativa la madre lavoratrice e il padre lavoratore hanno diritto, fino al terzo anno di età del bambino bambino, ad un trattamento economico pari al 30% della retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), o) del punto 1.2 dell’art. 63 (Retribuzione), per un periodo massimo complessivo, tra i due genitori, di 6 sei mesi. A livello aziendale le parti potranno definire eventuali condizioni integrative e di armonizzazione. Durante il periodo di astensione facoltativa l’azienda è tenuta ad anticipare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali, pari al 30% della retribuzione calcolata secondo la normativa di riferimento. Dal terzo anno sino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e comunque per il restante restan- te periodo di astensione facoltativa, la madre lavoratrice ed e il padre lavoratore hanno diritto alla prestazione economica di cui al capoverso comma precedente del presente punto 2.2 a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione dell’assicurazione generale obbligatoria.
2.3 Nessuna ulteriore indennità è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza obbligatoria ob- bligatoria e facoltativa, fatto salvo quanto previsto al successivo punto.
2.4 Per i periodi di assenza obbligatoria e facoltativa i lavoratori percepiranno l’azienda corrisponderà integralmente l’importo dovuto a titolo di tredicesima mensilità mensilità, ovvero integrerà sino al 100%, ove previsto, il trattamento anticipato in forza di norme di legge o disposizioni regolamentari, ed i periodi di assenza sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superioreal parametro retributivo superiore nell’ambito dello stesso livello professionale.
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Trattamento economico. 2.1 Durante Gli aumenti retributivi definiti per il primo biennio di vigenza contrattuale sono parametrati all’andamento dell’inflazione tendenziale nel 2007 pari al 2,1% e dell’inflazione preventivata per l’anno 2008 pari al 2,2 annuo. Le parti concordano altresì, che non si terrà conto di un eventuale scostamento inferiore o pari a 0,2% rispetto all’indice d’inflazione preventivata sopra indicata. Per quanto attiene al secondo biennio di vigenza contrattuale (2009-2010 ) le stesse parti convengono, per meglio tutelare il potere d’acquisto dei lavoratori del settore , di concordare un anticipo pari a 40 euro per livello A1 da riparametrarsi, che corrisponde ad un inflazione per l’anno 2009 pari al 1,7% Con la presente formulazione i principi e le norme del Protocollo 23 luglio 1993 rimangono invariati, nella loro applicazione, alla scadenza del presente contratto. Gli importi degli incrementi e le decorrenze degli stessi sono riportati nella tabella seguente: Ø per quanto concerne il periodo di astensione obbligatoria l’azienda provvede ad integrare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali fino al raggiungimento del 100% del trattamento economico complessivo netto, prendendo vacanza contrattuale (01.01.2007 – 31.12.2007) viene attribuito a riferimento la retribuzione tutto il personale in servizio alla data di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) stipula del presente CCNL. La prestazione economica dovuta da parte degli Istituti previdenziali accordo, incluso il personale assunto con contratto a norma tempo determinato, un riconoscimento economico una tantum articolato per i diversi livelli di legge è anticipata direttamente dall’azienda contestualmente all’integrazione dalla stessa dovuta.
2.2 Durante il inquadramento come riportato nella suindicata tabella; tale importo dovrà essere erogato unitamente alla retribuzione del mese di gennaio 2008; al personale assunto nel periodo 01.01.2007 – 31.12.2007 l’una tantum verrà corrisposta pro quota, intendendo per mese intero la frazione di astensione facoltativa la madre lavoratrice e il padre lavoratore hanno diritto, fino al terzo anno mese pari o superiore a quindici giorni; per i dipendenti con contratto a tempo parziale l’erogazione avverrà con criteri di età del bambino ad un trattamento economico pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo complessivo, tra i due genitori, di 6 mesi. A livello aziendale le parti potranno definire eventuali condizioni integrative e di armonizzazione. Durante il periodo di astensione facoltativa l’azienda è tenuta ad anticipare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali, pari al 30% della retribuzione calcolata secondo la normativa di riferimento. Dal terzo anno sino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e comunque per il restante periodo di astensione facoltativa, la madre lavoratrice ed il padre lavoratore hanno diritto alla prestazione economica di cui al capoverso precedente del presente punto 2.2 a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria.
2.3 Nessuna ulteriore indennità è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa.
2.4 Per proporzionalità; i periodi di assenza facoltativa i lavoratori percepiranno integralmente l’importo dovuto a titolo per maternità obbligatoria (compreso l’eventuale periodo di tredicesima mensilità ed i periodi di assenza astensione anticipata) sono considerati utili ai fini del passaggio diritto alla posizione retributiva superiorematurazione dell’una tantum. detta indennità “una tantum” non è utile ai fini dei vari istituti legali e contrattuali, né costituisce base imponibile ai fini della determinazione del TFR.
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Trattamento economico. 2.1 Durante Il trattamento economico del lavoratore non in prova viene stabilito come segue: Fino a 5 anni compiuti per 180 giorni di calendario ---------------- Oltre i 5 anni per 180 giorni di calendario per 185 giorni di calendario Agli effetti del trattamento economico l’azienda, su documentazione redatta sui moduli dell’Istituto assicuratore, integrerà l’indennità corrisposta dallo stesso in modo da raggiungere il 100% o il 50% della retribuzione normale netta. Le indennità a carico dell’Istituto assicuratore saranno anticipate a condizione che le stesse non siano soggette a contribuzione e che sia garantito il rimborso attraverso conguaglio da parte dell’Istituto o altro sistema analogo. Il trattamento economico e normativo previsto dal presente articolo si applica, nell’ambito del periodo contrattuale di conservazione del posto, anche in caso di TBC. In tale ipotesi il trattamento ha carattere integrativo di quanto erogato dall’INPS. Per l’assistenza di malattia a favore del lavoratore o dei suoi familiari valgono le vigenti disposizioni di legge o contrattuali. In caso di riduzione o di sospensione dell’orario di lavoro con ricorso alla C.I.G., al lavoratore già ammalato o che si ammali durante il periodo di astensione obbligatoria l’azienda provvede C.I.G., appartenente ad integrare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali fino al raggiungimento del 100% del un reparto interessato a tale riduzione o sospensione, verrà garantito un trattamento economico complessivo nettoeconomico, prendendo ad integrazione dell’indennità di malattia a riferimento la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL. La prestazione economica dovuta da parte degli Istituti previdenziali a norma di legge è anticipata direttamente dall’azienda contestualmente all’integrazione dalla stessa dovuta.
2.2 Durante il periodo di astensione facoltativa la madre lavoratrice e il padre lavoratore hanno dirittocarico dell’INPS, fino a raggiungere il trattamento previsto per la C.I.G. La conservazione del posto per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e limitata al terzo anno periodo massimo di età 4 mesi e comunque non oltre la scadenza del bambino ad un trattamento economico pari termine apposto al 30% della retribuzione contratto medesimo. Ai lavoratori assunti con contratto a termine l’integrazione aziendale sarà effettuata per un periodo massimo complessivo, tra i due genitori, non superiore a quello per il quale é dovuta l’indennità economica di 6 mesi. A livello aziendale le parti potranno definire eventuali condizioni integrative e di armonizzazione. Durante il periodo di astensione facoltativa l’azienda è tenuta ad anticipare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali, pari al 30% della retribuzione calcolata secondo la normativa di riferimento. Dal terzo anno sino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino malattia da parte dell’lNPS e comunque per il restante periodo non oltre la scadenza del predetto contratto. Nel caso in cui l’infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di astensione facoltativaterzi, la madre lavoratrice ed il padre lavoratore hanno diritto alla prestazione economica di cui al capoverso precedente del presente punto 2.2 a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria.
2.3 Nessuna ulteriore indennità è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa.
2.4 Per i periodi di assenza facoltativa i lavoratori percepiranno integralmente l’importo dovuto l’Azienda anticiperà, a titolo di tredicesima mensilità prestito non oneroso, il risarcimento per mancata retribuzione erogato dal terzo responsabile, nei limiti di quantità e durata previsti per il caso di malattia. Il lavoratore dovrà attivarsi nei confronti del terzo responsabile e/o Compagnia assicuratrice al fine di conseguire nei tempi più rapidi possibili la liquidazione di quanto dovuto. Nel caso venga accertato che non vi sia stata, in tutto o in parte, responsabilità di terzi, con conseguente annullamento o riduzione del risarcimento, quanto corrisposto dall’Azienda a titolo di prestito verrà considerato retribuzione, per la parte eccedente l’eventuale risarcimento agli effetti contributivi e fiscali. Quanto convenuto nel presente articolo, in merito alla conservazione del posto ed al relativo trattamento economico non si applica ai lavoratori che abbiano raggiunto l’età ed i periodi requisiti per la pensione di assenza sono utili vecchiaia, fatto salvo che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro, di cui alle disposizioni di legge. L’azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, potrà concedere brevi permessi non retribuiti ai fini lavoratori, in documentata condizione di uremia cronica, talassemia ed emopatie sistematiche, neoplasie, malattie allo stato terminale, altri stati di non autosufficienza, che ne facciano richiesta all’infuori di uno stato morboso assistibile. Analoghi permessi potranno essere concessi anche ai dipendenti per l’assistenza di familiari a carico affetti da malattie allo stadio terminale. Quale condizione di miglior favore rispetto a quanto previsto dalla Legge n. 297/1982, su richiesta del passaggio lavoratore l’azienda concederà l’anticipazione del Trattamento di fine rapporto per le spese da sostenere per le patologie di cui alla posizione retributiva superioreterza nota a verbale (Patologie di particolare gravità) e per gli stati di tossicodipendenza, di cui all’art. 36.
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Samples: Partnership Agreement
Trattamento economico. 2.1 Durante il periodo di astensione obbligatoria l’azienda provvede ad integrare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali fino al raggiungimento del 100% del Il trattamento economico complessivo nettosi distingue in fondamentale ed accessorio ed è regolato, prendendo a riferimento per misura e modalità di attribuzione, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e, per quanto ad esso demandato, dal contratto integrativo decentrato. Il trattamento economico fondamentale spettante al dirigente per l'espletamento delle mansioni di cui all’allegata scheda, è costituito dallo stipendio tabellare e dalla retribuzione di posizione, nella misura di volta in volta stabilita dai contratti collettivi nazionali di lavoro, e dalla retribuzione di risultato. Allo stesso, pertanto, sono attribuite le voci retributive di cui appresso, nella misura rispettivamente indicata: stipendio tabellare annuo, comprensivo della 13ª mensilità, nella misura di 43.310,90 euro, ai sensi dell’art. 3 del C.c.n.l. del 3 agosto 2010; retribuzione di posizione annua per 13ª mensilità, contenuta tra i valori minimo e massimo di 11.533,17 e 45.102,87 euro, ai sensi dell’art. 5, comma 3, dello stesso contratto collettivo, la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c)posizione qui attribuita in via provvisoria, d)in quanto riferita all’ultima pesatura del corrispondente posto d’organico, n) è pari a 28.317,09 euro; retribuzione di risultato, attribuita all’esito del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL. La prestazione economica dovuta processo di valutazione da parte degli Istituti previdenziali a norma di legge è anticipata direttamente dall’azienda contestualmente all’integrazione dalla stessa dovuta.
2.2 Durante il periodo di astensione facoltativa la madre lavoratrice e il padre lavoratore hanno diritto, fino al terzo anno di età del bambino ad un competente nucleo. Il trattamento economico pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo complessivoè commisurato alla prestazione dell'attività lavorativa ed è proporzionalmente ridotto in assenza di detta prestazione, tra salvi i due genitori, casi di 6 mesi. A livello aziendale le parti potranno definire eventuali condizioni integrative assenza retribuita e di armonizzazioneriposo settimanale previsti dai contratti collettivi. Durante il periodo Il trattamento economico fondamentale è suscettibile di astensione facoltativa l’azienda aumenti per effetto di norme contrattuali, nella misura e con le decorrenze dalle stesse stabilite. Il trattamento economico è tenuta ad anticipare la prestazione erogata dagli Enti previdenzialisoggetto alle ritenute fiscali, pari al 30% della retribuzione calcolata secondo la normativa previdenziali e assistenziali nella misura di riferimento. Dal terzo anno sino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e comunque per il restante periodo di astensione facoltativa, la madre lavoratrice ed il padre lavoratore hanno diritto alla prestazione economica di cui al capoverso precedente del presente punto 2.2 a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione generale obbligatorialegge.
2.3 Nessuna ulteriore indennità è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa.
2.4 Per i periodi di assenza facoltativa i lavoratori percepiranno integralmente l’importo dovuto a titolo di tredicesima mensilità ed i periodi di assenza sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore.
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Samples: Contratto Individuale Di Lavoro a Tempo Indeterminato
Trattamento economico. 2.1 Durante Ai fini del calcolo dell’indennità di ruolo, per RAL si intende l’insieme delle voci erogate in via continuativa nel corso dell’anno, comprensive di tredicesima mensilità e quota extra standard dell’ex premio di rendimento, con esclusione di straordinari, indennità di rischio, erogazioni collegate alla produttività (es. premio aziendale, sistema incentivante, premio variabile di risultato), altre indennità modali, ivi compresa l’indennità di direzione, assegno di rivalsa, indennità perequativa, etc., al netto degli importi riconosciuti per scatti di anzianità e importo ex ristrutturazione tabellare. L’eventuale maturazione a qualsiasi titolo dell’inquadramento superiore da parte del titolare dell’indennità di ruolo, assorbirà, sino a concorrenza, il periodo di astensione obbligatoria l’azienda provvede ad integrare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali fino al raggiungimento del 100% del trattamento economico complessivo netto, prendendo erogato a riferimento la retribuzione tale titolo. L’indennità di ruolo di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL. La prestazione economica dovuta da parte degli Istituti previdenziali a norma di legge è anticipata direttamente dall’azienda contestualmente all’integrazione dalla stessa dovuta.
2.2 Durante il periodo di astensione facoltativa la madre lavoratrice e il padre lavoratore hanno diritto, fino al terzo anno di età del bambino ad un trattamento economico pari al 30% accordo concorre alla determinazione della retribuzione per un periodo massimo complessivo, tra i due genitori, di 6 mesi. A livello aziendale le parti potranno definire eventuali condizioni integrative e di armonizzazione. Durante il periodo di astensione facoltativa l’azienda è tenuta ad anticipare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali, pari al 30% della retribuzione calcolata secondo la normativa di riferimento. Dal terzo anno sino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e comunque base imponibile utile per il restante periodo calcolo del contributo alla previdenza complementare a decorrere dalla data di astensione facoltativa, la madre lavoratrice ed il padre lavoratore hanno iscrizione dell’interessato al Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo. L’indennità di ruolo cessa al venir meno dello svolgimento delle mansioni che vi danno diritto. L’indennità di ruolo è riconosciuta pro quota in base al diritto alla prestazione economica di cui al capoverso precedente del presente punto 2.2 a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria.
2.3 Nessuna ulteriore indennità è dovuta dal retribuzione, anche parziale, corrisposta dall’azienda datore di lavoro direttamente o per tutto il periodo conto di assenza obbligatoria e facoltativasoggetti terzi.
2.4 Per i periodi di assenza facoltativa i lavoratori percepiranno integralmente l’importo dovuto a titolo di tredicesima mensilità ed i periodi di assenza sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore.
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Samples: Accordo Di Sviluppo Professionale
Trattamento economico. 2.1 Durante il periodo di astensione obbligatoria l’azienda provvede ad integrare Ai sensi dell’art. 51 del CCNL del 21/05/1996 la prestazione erogata dagli Enti previdenziali fino al raggiungimento del 100% retribuzione dei CEL è composta dal trattamento fondamentale, determinato sulla base del trattamento economico complessivo nettoprevisto dal CCNL rapportato alle 810 ore effettive, prendendo ed il trattamento integrativo di Ateneo, da determinare in base a riferimento valutazioni attinenti all’esperienza e alla produttività. In sede di prima applicazione il suddetto trattamento integrativo viene determinato come segue, in via equiparativa per l’intera categoria:
1) € 7,91 orari lordo dipendente, pari a € 6.407,10 complessivi annui lordi per 810 ore effettive annue;
2) ulteriore quota diretta ad incentivare la retribuzione produttività e il miglioramento dei servizi, pari al 25% dell’importo di cui al punto 1.1 ed alle lettere c1), d)da erogare annualmente nell’ipotesi di valutazione positiva del dipendente. Nel rispetto della normativa in materia di performance, n) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL. La prestazione economica dovuta da parte degli Istituti previdenziali a norma in base alle disponibilità di legge è anticipata direttamente dall’azienda contestualmente all’integrazione dalla stessa dovuta.
2.2 Durante il periodo di astensione facoltativa la madre lavoratrice e il padre lavoratore hanno diritto, fino al terzo anno di età del bambino ad un trattamento economico pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo complessivo, tra i due genitori, di 6 mesi. A livello aziendale le parti potranno definire eventuali condizioni integrative e di armonizzazione. Durante il periodo di astensione facoltativa l’azienda è tenuta ad anticipare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali, pari al 30% della retribuzione calcolata secondo la normativa di riferimento. Dal terzo anno sino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e comunque per il restante periodo di astensione facoltativabilancio, la madre lavoratrice ed il padre lavoratore hanno diritto alla prestazione economica quota di cui al capoverso precedente del presente punto 2.2 2) verrà erogata a condizione che seguito di inserimento delle modalità di valutazione nel Sistema di misurazione e valutazione della performance di Ateneo, adottato ai sensi dell’art. 7, D.Lgs. 150/2009. Fino all’effettivo avvio di tale valutazione, previsto entro l’anno 2017, verrà erogato il reddito individuale dell’interessato sia inferiore solo importo di cui al punto 1). Per i CEL assunti a 2,5 volte l’importo seguito di transazione, l’intero trattamento integrativo erogato viene progressivamente riassorbito, come previsto dagli atti di transazione stessi, dal trattamento integrativo derivante dalla contrattazione integrativa di Ateneo. L’importo complessivo destinato al finanziamento del trattamento minimo di pensione integrativo riconosciuto ai CEL, comprensivo degli oneri a carico dell’Assicurazione generale obbligatoriadell’Amministrazione, non può superare la somma relativa annualmente deliberata dal C.d.
2.3 Nessuna ulteriore indennità è dovuta dal datore A. in concomitanza dell’approvazione del bilancio di lavoro per tutto il periodo di assenza obbligatoria e facoltativaprevisione.
2.4 Per i periodi di assenza facoltativa i lavoratori percepiranno integralmente l’importo dovuto a titolo di tredicesima mensilità ed i periodi di assenza sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore.
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Samples: Contratto Collettivo Integrativo
Trattamento economico. 2.1 Durante il periodo Il trattamento economico del personale con rapporto di astensione obbligatoria l’azienda provvede ad integrare la lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione erogata dagli Enti previdenziali fino lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l’indennità integrativa speciale, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa categoria e profilo professionale, di pari anzianità. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia. I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa sono applicati in favore del 100% personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, qualora i risultati conseguiti non siano connessi alla durata della prestazione lavorativa. Le ore di lavoro aggiuntivo e di lavoro straordinario sono retribuite secondo quanto previsto dall'art. 6, commi 4, 5 e 6, del trattamento economico complessivo nettoContratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, prendendo successivo a riferimento la retribuzione quello dell’1 aprile 1999, sottoscritto il 14 settembre 2000 e successive integrazioni e modificazioni. Qualora le ore di cui lavoro aggiuntivo o straordinario siano eccedenti rispetto al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 limite stabilito dai commi 1 e 3 dell’art. 68 (Retribuzione) 8 del presente CCNL. La prestazione economica dovuta da parte degli Istituti previdenziali a norma di legge è anticipata direttamente dall’azienda contestualmente all’integrazione dalla stessa dovuta.
2.2 Durante il periodo di astensione facoltativa la madre lavoratrice e il padre lavoratore hanno diritto, fino al terzo anno di età del bambino ad un trattamento economico pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo complessivo, tra i due genitori, di 6 mesi. A livello aziendale le parti potranno definire eventuali condizioni integrative e di armonizzazione. Durante il periodo di astensione facoltativa l’azienda è tenuta ad anticipare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali, pari al 30% della retribuzione calcolata secondo la normativa di riferimento. Dal terzo anno sino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e comunque per il restante periodo di astensione facoltativaregolamento, la madre lavoratrice ed il padre lavoratore hanno diritto alla prestazione economica percentuale di cui maggiorazione prevista dall'art. 6, commi 4, 5, e 6 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 14 settembre 2000 e successive integrazioni e modificazioni è elevata al capoverso precedente del presente punto 2.2 a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria50%.
2.3 Nessuna ulteriore indennità è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa.
2.4 Per i periodi di assenza facoltativa i lavoratori percepiranno integralmente l’importo dovuto a titolo di tredicesima mensilità ed i periodi di assenza sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore.
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Trattamento economico. 2.1 Durante Ferme restando le norme di legge per quanto concerne il periodo trattamento di astensione obbligatoria l’azienda provvede ad integrare malattia infortunio sul lavoro o malattia professionale la cooperativa corrisponderà al socio coimprenditore e al lavoratore dipendente, quanto appresso:
1) i primi 3 (tre) giorni (carenza) vengono retribuiti nella misura del 60% della retribuzione in atto qualora l’assenza per malattia sia superiore a gg. 10 e in caso di ricovero nelle strutture sanitarie, ospedaliere o similari;
2) per il socio coimprenditore la cooperativa integra la prestazione INPS fino a garantire il 90% (novantapercento) dell'intero trattamento economico fino al 180° giorno. Per il lavoratore dipendente la cooperativa integra la prestazione INPS fino a garantire il 100% dell’intero trattamento economico fino al 180° giorno. - caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale
1. il giorno dell'infortunio è a carico del datore di lavoro.
2. Per i giorni successivi fino a fine infortunio, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere ai soci coimprenditori e ai lavoratori dipendenti una integrazione della prestazione erogata dagli Enti previdenziali dall’INAIL fino al raggiungimento del 10090% del trattamento economico complessivo nettodella paga percepita prima dell’infortunio. Per quanto non previsto dal presente CCNL in materia di malattia ed infortunio, prendendo a riferimento la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL. La prestazione economica dovuta da parte degli Istituti previdenziali a norma valgono le norme di legge è anticipata direttamente dall’azienda contestualmente all’integrazione dalla stessa dovutae regolamenti vigenti sia nazionali che regionali.
2.2 Durante il periodo di astensione facoltativa la madre lavoratrice e il padre lavoratore hanno diritto, fino al terzo anno di età del bambino ad un trattamento economico pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo complessivo, tra i due genitori, di 6 mesi. A livello aziendale le parti potranno definire eventuali condizioni integrative e di armonizzazione. Durante il periodo di astensione facoltativa l’azienda è tenuta ad anticipare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali, pari al 30% della retribuzione calcolata secondo la normativa di riferimento. Dal terzo anno sino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e comunque per il restante periodo di astensione facoltativa, la madre lavoratrice ed il padre lavoratore hanno diritto alla prestazione economica di cui al capoverso precedente del presente punto 2.2 a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria.
2.3 Nessuna ulteriore indennità è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa.
2.4 Per i periodi di assenza facoltativa i lavoratori percepiranno integralmente l’importo dovuto a titolo di tredicesima mensilità ed i periodi di assenza sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore.
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Trattamento economico. 2.1 Durante il periodo di astensione obbligatoria l’azienda provvede ad integrare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali fino lavoratrice madre e, nei casi previsti dall’art. 28 del T.U. – X.Xxx. n. 151/2001, il lavoratore padre hanno diritto a percepire un trattamento economico pari al raggiungimento del 100% del trattamento economico complessivo netto, prendendo a riferimento la della retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), no) del punto 1.2 dell’art. 68 63 (Retribuzione) del presente CCNL. La L’eventuale prestazione economica dovuta da parte degli Istituti previdenziali a norma di legge è anticipata direttamente dall’azienda contestualmente all’integrazione dalla stessa dovuta.
2.2 Durante il periodo di astensione facoltativa la madre lavoratrice e il padre lavoratore hanno diritto, fino al terzo anno di età del bambino bambino, ad un trattamento economico pari al 30% della retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d),o) del punto 1.2 dell’art. 63 (Retribuzione), per un periodo massimo complessivo, tra i due genitori, di 6 sei mesi. A livello aziendale le parti potranno definire eventuali condizioni integrative e di armonizzazione. Durante il periodo di astensione facoltativa l’azienda è tenuta ad anticipare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali, pari al 30% della retribuzione calcolata secondo la normativa di riferimento. Dal terzo anno sino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e comunque per il restante periodo di astensione facoltativa, la madre lavoratrice ed e il padre lavoratore hanno diritto alla prestazione economica di cui al capoverso comma precedente del presente punto 2.2 a 2.2A condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione dell’assicurazione generale obbligatoria.
2.3 Nessuna ulteriore indennità è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa, fatto salvo quanto previsto al successivo punto.
2.4 Per i periodi di assenza obbligatoria e facoltativa i lavoratori percepiranno l’azienda corrisponderà integralmente l’importo dovuto a titolo di tredicesima mensilità mensilità, ovvero integrerà sino al 100%, ove previsto, il trattamento anticipato in forza di norme di legge o disposizioni regolamentari, ed i periodi di assenza sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superioreal parametro retributivo superiore nell’ambito dello stesso livello professionale.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Trattamento economico. 2.1 Durante il periodo di astensione obbligatoria l’azienda l'azienda provvede ad integrare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali fino al raggiungimento del 100% del trattamento economico complessivo netto, prendendo a riferimento la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell’artdell'art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL. La prestazione economica dovuta da parte degli Istituti previdenziali a norma di legge è anticipata direttamente dall’azienda dall'azienda contestualmente all’integrazione all'integrazione dalla stessa dovuta.
2.2 Durante il periodo di astensione facoltativa la madre lavoratrice e il padre lavoratore hanno diritto, fino al terzo anno di età del bambino ad un trattamento economico pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo complessivo, tra i due genitori, di 6 mesi. A livello aziendale le parti potranno definire eventuali condizioni integrative e di armonizzazione. Durante il periodo di astensione facoltativa l’azienda l'azienda è tenuta ad anticipare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali, pari al 30% della retribuzione calcolata secondo la normativa di riferimento. Dal terzo anno sino al compimento dell’ottavo dell'ottavo anno di età del bambino e comunque per il restante periodo di astensione facoltativa, la madre lavoratrice ed il padre lavoratore hanno diritto alla prestazione economica di cui al capoverso comma precedente del presente punto 2.2 a condizione che il reddito individuale dell’interessato dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione dell'Assicurazione generale obbligatoria.
2.3 Nessuna ulteriore indennità è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa.
2.4 Per i periodi di assenza facoltativa i lavoratori percepiranno integralmente l’importo l'importo dovuto a titolo di tredicesima mensilità ed i periodi di assenza sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore.
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Samples: CCNL Della Mobilità
Trattamento economico. 2.1 Durante il periodo Si è già detto di astensione obbligatoria l’azienda provvede ad integrare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali fino come l’area relativa al raggiungimento del 100% del trattamento economico complessivo nettorisenta fortemente della specifica composizione del campione, prendendo a riferimento in cui incidono molto le specificità della contrattazione 2020. E infatti i valori si attestano sul 40% per il 2019, scendono al 12,5% per il 2020 e, infine, risalgono oltre il 37% per il 2021. Queste marcate differenze valgono soprattutto per la retribuzione variabile, come si vedrà meglio più avanti, mentre risultano più limitate per gli elementi fissi e indennità e maggiorazioni. Tra gli elementi retributivi fissi, classificati nella voce Altro tipo di cui retribuzione fissa, sono compresi una serie di benefit economici introdotti per compensare i lavoratori costretti a particolari condizioni durante l’emergenza sanitaria. Ne sono esempio l’una tantum corrisposto dal gruppo Terna ai lavoratori che devono rimanere in azienda per l’alternanza dei turni di lavoro; ING-bank che predispone contributi economici per l’acquisto di dispositivi per lo smart working; o una tantum previsto per i lavoratori in CIGO (es. Coca-Cola HBC Italia). Vanno anche evidenziati gli accordi che integrano al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL. La prestazione economica dovuta da parte degli Istituti previdenziali a norma di legge è anticipata direttamente dall’azienda contestualmente all’integrazione dalla stessa dovuta.
2.2 Durante il periodo di astensione facoltativa la madre lavoratrice e il padre lavoratore hanno diritto, fino al terzo anno di età del bambino ad un trattamento economico pari al 30100% della retribuzione per un periodo massimo complessivo, tra i due genitori, di 6 mesi. A livello aziendale le parti potranno definire eventuali condizioni integrative e di armonizzazione. Durante il periodo di astensione facoltativa l’azienda è tenuta ad anticipare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali, pari al 30% della retribuzione calcolata secondo la normativa di riferimento. Dal terzo anno sino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e comunque l’importo corrisposto dall’INPS per il restante periodo congedo Covid per quarantena scolastica dei figli minori di astensione facoltativaquattordici anni (Enel, Xxxxxx Xxxxxx, Vodafone). Con la madre lavoratrice ed stessa ratio, alcuni accordi prevedono l’introduzione di indennità particolari, legate allo specifico momento storico. In alcuni casi si tratta di maggiorazioni dovute a turnazioni speciali, in altri sono specifiche indennità di rischio introdotte per chi lavora a diretto contatto con il padre lavoratore hanno diritto alla prestazione pubblico (come previsto ad esempio da Agenzia delle Dogane) o durante la fase più acuta della diffusione del virus (Enel e A2A). Sono numericamente irrilevanti, invece, sia la partecipazione economica di cui al capoverso precedente del presente punto 2.2 a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione generale obbligatoriaequità28 nel campione selezionato.
2.3 Nessuna ulteriore indennità è dovuta dal datore 3.1 Premi e elementi Fissi n.132; 7,2% 3.1.1 Superminimi, 14°, gratifiche una tantum 106 5,7
3.1.2 Altro tipo di lavoro per tutto il periodo retribuzione fissa 27 1,5 3.2 Retribuzione variabile n.384; 20,9% 3.2.1 Premio di assenza obbligatoria e facoltativa.
2.4 Per i periodi di assenza facoltativa i lavoratori percepiranno integralmente l’importo dovuto a titolo di tredicesima mensilità ed i periodi di assenza sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore.risultato 334 18,2
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Samples: Contrattazione Di 2° Livello
Trattamento economico. 2.1 Durante il periodo di astensione obbligatoria l’azienda provvede ad integrare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali fino al raggiungimento del 100% La prima principale innovazione riguarda l’estensione del trattamento economico complessivo netto, prendendo a riferimento la retribuzione alla durata del periodo di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNLcomporto prolungato. La prestazione economica seconda riguarda la previsione di tale trattamento anche nei giorni di assenza per ricovero ospedaliero e/o day hospital, in aggiunta a quello spettante per i due distinti periodi di comporto. In tutte le fattispecie contemplate dal presente paragrafo, spetta al dipendente l’intera retribuzione globale mensile netta, ad integrazione del trattamento erogato dall’Istituto assicuratore. In particolare, per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, l’indennità di malattia a carico INPS è dovuta da parte degli Istituti previdenziali a norma di legge è anticipata direttamente dall’azienda contestualmente all’integrazione dalla stessa dovuta.
2.2 Durante il periodo di astensione facoltativa la madre lavoratrice e il padre lavoratore hanno diritto, fino al terzo anno di età del bambino ad un trattamento economico pari al 30% della retribuzione per le giornate indennizzabili comprese in un periodo massimo complessivo, tra i due genitori, di 6 mesi180 giorni in un anno solare. A livello aziendale le parti potranno definire eventuali condizioni integrative e di armonizzazione. Durante il periodo di astensione facoltativa l’azienda è tenuta ad anticipare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali, pari La suddetta indennità viene anticipata al 30% della retribuzione calcolata secondo la normativa di riferimento. Dal terzo anno sino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e comunque per il restante periodo di astensione facoltativa, la madre lavoratrice ed il padre lavoratore hanno diritto alla prestazione economica di cui al capoverso precedente del presente punto 2.2 a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria.
2.3 Nessuna ulteriore indennità è dovuta dal datore di lavoro che, recupera successivamente, attraverso il sistema di conguaglio in fase di pagamento di contributi previdenziali. Dal 181° giorno in poi, invece, l’indennità di malattia è totalmente a carico del datore di lavoro. Ai lavoratori del terziario (in tale ambito rientra il CCNL Federambiente), l’indennità a carico INPS spetta in misura pari al 50% della retribuzione media globale giornaliera per tutto le giornate indennizzabili comprese nei primi venti giorni di malattia; e pari al 66,66% a decorrere dal 21° giorno in poi. Tuttavia, in caso di ricovero in luogo di cura, ai lavoratori non aventi familiari a carico l’indennità giornaliera a carico dell’Istituto spetta in misura pari a 2/5 delle misure normali sopraindicate: 20% per i primi 20 giorni 26,66% a decorrere dal 21° giorno in poi Le novità sono molteplici. La prima novità è costituita dalla previsione di due distinti periodi di aspettativa connessi ai due distinti periodi di comporto: 90 giorni calendariali per il comporto breve; 270 giorni calendariali per il comporto lungo. La seconda consiste nel fatto che l’aspettativa connessa al comporto prolungato può essere fruita anche in maniera frazionata, mentre quella connessa al comporto breve può essere utilizzata solo in maniera continuativa. La terza novità riguarda l’incidenza che il periodo di assenza obbligatoria aspettativa ha rispetto al sistema di calcolo del periodo di conservazione del posto. La richiesta di aspettativa per infermità – che deve essere supportata da una specifica certificazione medica – non può essere rifiutata e facoltativasarà cura dell’interessato inoltrare richiesta scritta all’azienda “prima del superamento del limite” del comporto breve o di quello prolungato. La formulazione utilizzata permette al dipendente di presentare domanda entro un termine certo, anche nell’ultimo giorno del periodo di comporto. Al raggiungimento del limite del periodo di comporto breve e perdurando l’assenza per infermità, il dipendente ha facoltà di richiedere un periodo di aspettativa per motivi di salute. Questo specifico periodo ha la durata massima di 90 giorni calendariali e deve essere utilizzato esclusivamente in maniera continuativa: l’utilizzo di una parte dei 90 giorni cui faccia seguito la ripresa dell’attività lavorativa comporta, nel periodo di riferimento, la perdita della parte residua. Per contro, il dipendente che, ad esempio, abbia fatto richiesta di soli 40 giorni calendariali a tale titolo, qualora ne abbia bisogno, ha diritto a chiedere di godere dei residui 50, nel periodo di riferimento di 1.095 giorni calendariali, sempreché tra i due periodi non vi sia soluzione di continuità. Al raggiungimento del limite del periodo di comporto prolungato e perdurando l’assenza per infermità, il dipendente ha facoltà di richiedere un periodo di aspettativa per motivi di salute della durata massima di 270 giorni calendariali. In questo caso, tuttavia il periodo può essere utilizzato anche in maniera frazionata, proprio per consentire di seguire, ad esempio, terapie a cadenza ciclica. Il periodo di comporto breve e quello di comporto prolungato sono inseriti nel più ampio periodo di riferimento di 1.095 giorni calendariali precedenti l’ultimo nuovo evento morboso. Al fine di non alterare tale rapporto, le parti hanno convenuto che il periodo di aspettativa utilizzato – breve o prolungato che sia – va ad aumentare i 1.095 giorni calendariali di un numero di giorni pari a quelli effettivamente utilizzati a tale titolo. All’interno di tale complessivo periodo di riferimento, il periodo di aspettativa – breve o prolungato – può essere richiesto una sola volta.
2.4 Per i periodi di assenza facoltativa i lavoratori percepiranno integralmente l’importo dovuto a titolo di tredicesima mensilità ed i periodi di assenza sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore.
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Samples: CCNL 22.5.2003
Trattamento economico. 2.1 Durante Ferme restando le norme di legge per quanto concerne il periodo trattamento di astensione obbligatoria l’azienda provvede malattia, infortunio sul lavoro o malattia professionale, la cooperativa corrisponderà al socio e al lavoratore dipendente quanto appresso: Caso di malattia:
(1) i primi 3 giorni (carenza) vengono retribuiti nella misura del 60% della retribuzione in atto fino ad integrare esaurimento del “bonus” annuale di 12 giorni. Esaurito detto bonus non verranno retribuiti. Qualora l’assenza per malattia sia superiore a 10 giorni e in caso di ricovero nelle strutture sanitarie, ospedaliere o similari verrà corrisposto il 60% della retribuzione in atto;
(2) per il socio coimprenditore la cooperativa integra la prestazione INPS fino a garantire il 90% dell'intero trattamento economico fino al 180° giorno. Per il lavoratore dipendente la cooperativa integra la prestazione INPS fino a garantire il 100% dell’intero trattamento economico fino al 180° giorno. Caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale.
(1) il giorno dell'infortunio è a carico del datore di lavoro;
(2) il 1°, 2°, 3° giorno successivi alla data dell'evento il 60% della retribuzione percepita a carico del datore di lavoro;
(3) per i giorni successivi al 4° giorno fino a fine infortunio il datore di lavoro è tenuto a corrispondere ai soci coimprenditori una integrazione della prestazione erogata dagli Enti previdenziali dall’INAIL fino al raggiungimento del 90% della paga percepita prima dell’infortunio mentre è tenuto a corrispondere ai lavoratori dipendenti una integrazione della prestazione erogata dall’INAIL fino al raggiungimento del 100% del trattamento economico complessivo nettodella paga percepita prima dell’infortunio. Per quanto non previsto dal presente CCNL in materia di malattia e infortunio, prendendo a riferimento la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL. La prestazione economica dovuta da parte degli Istituti previdenziali a norma valgono le norme di legge è anticipata direttamente dall’azienda contestualmente all’integrazione dalla stessa dovutae regolamenti vigenti sia nazionali che regionali.
2.2 Durante il periodo di astensione facoltativa la madre lavoratrice e il padre lavoratore hanno diritto, fino al terzo anno di età del bambino ad un trattamento economico pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo complessivo, tra i due genitori, di 6 mesi. A livello aziendale le parti potranno definire eventuali condizioni integrative e di armonizzazione. Durante il periodo di astensione facoltativa l’azienda è tenuta ad anticipare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali, pari al 30% della retribuzione calcolata secondo la normativa di riferimento. Dal terzo anno sino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e comunque per il restante periodo di astensione facoltativa, la madre lavoratrice ed il padre lavoratore hanno diritto alla prestazione economica di cui al capoverso precedente del presente punto 2.2 a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria.
2.3 Nessuna ulteriore indennità è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa.
2.4 Per i periodi di assenza facoltativa i lavoratori percepiranno integralmente l’importo dovuto a titolo di tredicesima mensilità ed i periodi di assenza sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore.
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Trattamento economico. 2.1 Durante l'aspettativa facoltativa, la lavoratrice madre o il periodo di astensione obbligatoria l’azienda provvede ad integrare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali fino al raggiungimento del 100% del trattamento economico complessivo nettolavoratore padre hanno diritto a percepire, prendendo a riferimento la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c)carico dell'Istituto previdenziale, d), n) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL. La prestazione economica dovuta da parte degli Istituti previdenziali a norma di legge è anticipata direttamente dall’azienda contestualmente all’integrazione dalla stessa dovuta.
2.2 Durante il periodo di astensione facoltativa la madre lavoratrice e il padre lavoratore hanno diritto, fino al terzo anno di età del bambino ad un trattamento economico un'indennità pari al 30% della retribuzione media globale giornaliera senza alcun limite di reddito fino ai tre anni del bambino e per un periodo massimo complessivo, di astensione complessivo tra i due genitori, di genitori non superiore a 6 mesi. A livello aziendale le parti potranno definire eventuali condizioni integrative e Nel caso di armonizzazioneadozione o affidamento il predetto limite è elevato a sei anni. Durante il periodo L'indennità di astensione facoltativa l’azienda è tenuta ad anticipare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali, pari al 30% della retribuzione calcolata secondo la normativa cui sopra si prolunga fino agli otto anni di riferimento. Dal terzo anno sino al compimento dell’ottavo anno di età vita del bambino e comunque per il restante periodo di astensione facoltativa, la madre lavoratrice ed il padre lavoratore hanno diritto alla prestazione economica di cui al capoverso precedente del presente punto 2.2 a condizione che se il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a del singolo genitore non supera il limite di 2,5 volte l’importo del il trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione dell'assicurazione generale obbligatoria.
2.3 Nessuna ulteriore indennità è dovuta dal . I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio con esclusione degli effetti sulle ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità. La lavoratrice madre o il lavoratore padre di minore con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi di legge, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il minore non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. In alternativa al prolungamento del congedo parentale, la lavoratrice madre o il lavoratore padre potranno chiedere all'ente datore di lavoro per tutto il periodo di assenza obbligatoria e facoltativausufruire dei permessi giornalieri retribuiti di due ore previsti dall'art. 33 comma 2 della L. 5 febbraio 1992 n. 104, fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
2.4 Per i periodi di assenza facoltativa i lavoratori percepiranno integralmente l’importo dovuto a titolo di tredicesima mensilità ed i periodi di assenza sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore.
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