Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva Clausole campione

Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva. In materia di tutela dei lavoratori e regolarità contributiva si applicano i commi 5 e 6 dell'art. 30 del d.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e successive modificazioni ed integrazioni. Nell’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto l’Impresa si obbliga, ai sensi dell’art. 9 della Legge Regione Marche n. 33 del 18 novembre 2008 e dell’art. 34 del capitolato speciale di appalto ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti nazionali collettivi di lavoro, nei contratti integrativi territoriali e negli accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in vigore per il tempo e nella località di esecuzione ed estesi anche al tempo successivo alla scadenza dei contratti o accordi medesimi e fino alla loro sostituzione, anche qualora l’Impresa non aderisca alle associazioni di categoria stipulanti o che receda da esse ed indipendentemente dalla struttura e dimensione e da ogni qualificazione giuridica, economica e sindacale. L’Impresa è responsabile, in rapporto al Comune, dell’osservanza delle norme di cui sopra da parte di subappaltatori o subcontraenti nei confronti dei loro rispettivi dipendenti. Il fatto che il subappalto o il subcontratto non sia stato autorizzato non esime l’Impresa dalla responsabilità di cui si tratta. Si dà atto che l’Impresa ha dichiarato di applicare ai propri lavoratori il Contratto collettivo xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva. 1. Sono a carico dell’IMPRESA gli oneri ed obblighi derivanti da leggi, regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori e ogni altro onere ed obbligo imposto dalla legge. 2. In caso di emissione, all’atto del singolo pagamento, di DURC irregolari relativamente all’IMPRESA o ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, la FEM trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla FEM direttamente agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi dell’art. 4, comma 2, del DPR 207/2010. 3. Ai sensi dell’art. 5, comma 1 del DPR 207/2010, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’IMPRESA o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 118 del d.lgs. 163/2006, il responsabile del procedimento in fase di esecuzione invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’IMPRESA, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la FEM può pagare anche in corso d’esecuzione direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’IMPRESA. 4. I pagamenti, di cui al comma 3 sono provati dalle quietanze predisposte a cura della FEM e sottoscritte dagli interessati. 5. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 3, la FEM provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti. 6. In caso di emissione, per due volte consecutive, di un DURC irregolare relativo all’IMPRESA, il responsabile del procedimento in fase di esecuzione, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dell’esecuzione, propone, ai sensi dell’art. 135, comma 1, del d.lgs. 163/2006 la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l’ottenimento del DURC irregolare per due volte consecutive riguardi l’eventuale subappaltatore, la FEM pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici)...
Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva. 1. L’esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 118, comma 8 ultimo periodo, devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori ed in particolare le disposizioni di cui all’articolo 41 della legge regionale 27/03. 2. A garanzia di tale osservanza, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. 3. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo. 4. Qualora siano accertate irregolarità retributive e/o contributive relative ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante promuove gli interventi sostitutivi previsti agli art.4 e 5 del Codice dei contratti. 5. Le ritenute di cui al comma 2 possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l’approvazione del collaudo provvisorio o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva. Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri ed obblighi derivanti da leggi, regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori e ogni altro onere ed obbligo imposto dalla legge. In caso di documento unico di regolarità contributiva (DURC) irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016. Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di documento unico di regolarità contributiva (DURC) irregolare ovvero omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti nel presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva. L’impresa affidataria è tenuta ad applicare ai propri dipendenti i contratti collettivi di lavoro nonché ad osservare le norme vigenti in materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. Eventuali inadempienze contributive accertate saranno regolate direttamente dall’Università nei confronti degli istituti previdenziali ed assicurativi, a carico del corrispettivo maturato dalla Impresa. Nel perdurare dell’inadempimento, l’Università potrà esercitare la facoltà di risolvere il contratto. A mente dell’art.30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, l’Università opererà, sull’importo netto progressivo delle prestazioni, una ritenuta dello 0,50 % (zero virgola cinquanta per cento). Le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione, da parte dell’Università medesima, del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva. 13.1 In materia di tutela dei lavoratori e di regolarità contributiva si applica l'art. 30,
Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva. L'Impresa è tenuta ad applicare ai propri dipendenti i contratti collettivi di lavoro nonché ad osservare le norme vigenti in materia di assunzione, tutela, protezione, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Eventuali inadempienze contributive accertate saranno regolate direttamente dall'Università nei confronti degli istituti previdenziali ed assicurativi, a carico del corrispettivo maturato dalla Impresa. Pertanto, in caso di inottemperanza ai sopra citati obblighi, accertata dall'Università o ad essa segnalata dall'ispettorato del lavoro, l'Università medesima comunica all'Impresa e, se del caso, anche all'ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procede alla sospensione del pagamento della fornitura. Le somme così accantonate sono destinate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non viene effettuato sino a quando dall'ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti;; in tal caso, I'Impresa non può opporre eccezioni, né ha titoIo a risarcimento di danni. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articoIo I'Impresa si obbIiga a dimostrare, a sempIice richiesta dell'Università, che corrisponde ai propri dipendenti una retribuzione non inferiore a quella prevista dalle vigenti Leggi e Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali e Provinciali ed adempie a tutti gli obblighi di legge in materia di Assicurazioni Sociali. NeI perdurare deII'inadempimento, I'Università potrà esercitare Ia facoItà di risolvere il contratto. L'Università potrà svoIgere i controIIi e Ie verifiche che riterrà necessari per I'accertamento deI rispetto deIIe disposizioni di cui ai precedenti commi e I'Impresa è tenuta a consentire la visione dei libri paga o di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati neII'esecuzione deI presente contratto. A mente deII'art. 4 deI d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, I'Università opererà sull'importo netto progressivo deIIe prestazioni, una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). Le ritenute saranno svincoIate soIo in sede di Iiquidazione finaIe, dopo I'approvazione, da parte deII'Università medesima, deI certificato di coIIaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

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  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui all’articolo 56, sono subordinati all’acquisizione del DURC. 2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall’appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall’adempimento di cui al comma 1. 3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di cui all’articolo 56. 4. Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento generale e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante: a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC; b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale; c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori; d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua. 5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

  • Tutela dei lavoratori L'eventuale assunzione di mano d'opera dovrà essere effettuata in ossequio alle norme vigenti in materia, ai sensi dell'art. 7 del Capitolato Generale; l'IMPRESA deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Alle prestazioni dei lavoratori dipendenti dovranno essere applicate le condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro vigenti anche se l'IMPRESA non aderisse alle associazioni che hanno stipulato i patti stessi, ai sensi di quanto richiamato nella Circolare del Ministero del Lavoro n. 87 del 10/09/1993. L'IMPRESA, inoltre, è tenuta agli adempimenti previsti della Legge 68/99 in materia di assunzioni dalle categorie protette. L'IMPRESA avrà l'onere di comunicare, ai fini del rispetto delle leggi sul lavoro, i nominativi dei propri dipendenti o di dipendenti di terzi che verranno addetti al cantiere. E' fatto obbligo all'IMPRESA di esibire, su richiesta della Direzione esecuzione contratto o del Responsabile del Procedimento, secondo le rispettive competenze, tutti i libri obbligatori concernenti il rapporto di lavoro dipendente, nonché copia delle polizze di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in data non antecedente a 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Ai sensi dell'art. 7 dei Capitolato Generale, la FER effettuerà, come garanzia, trattenuta dello 0,50% sull'importo dei lavori fatturati. Qualora l'IMPRESA trascuri parte degli adempimenti prescritti, provvederà direttamente la FER a carico del fondo formato con la ritenuta dello 0,50% sopra indicata, fatte salve le maggiori responsabilità dell'IMPRESA. In caso di accertato ritardo nel pagamento delle retribuzioni, l'IMPRESA sarà avvertita per iscritto di eseguire detti pagamenti e, ove non provvedesse, la FER potrà farlo d'ufficio con rivalsa a carico dell'IMPRESA stessa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del Capitolato Generale. Le gravi o ripetute violazioni in materia di sicurezza da parte dell'IMPRESA, previa sua formale costituzione di mora, costituiscono cause di risoluzione del contratto in danno.

  • TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI L’Appaltatore è obbligato ad eseguire l’opera o i lavori oggetto del presente Capitolato nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori.

  • Contributi sindacali (Nuovo CCNL della Mobilità) 1. Nei confronti dei lavoratori che ne facciano richiesta con specifica delega sottoscritta e inoltrata all’azienda con lettera dell’Organizzazione sindacale stipulante il singolo CCNL, alla quale il lavoratore aderisce, l’azienda stessa provvederà a trattenere l’importo del contributo associativo dalla retribuzione del lavoratore. La delega dovrà contenere l’indicazione dell’Organizzazione sindacale stipulante il singolo CCNL, a cui l’azienda dovrà versare i contributi raccolti. 2. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello dell’inoltro e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall’interessato. 3. La revoca della delega va inoltrata in forma scritta all’Organizzazione Sindacale interessata ed all’azienda per gli adempimenti relativi, ed avrà effetto secondo le prassi aziendali vigenti alla data di stipula del presente CCNL e/o fino a successive diverse previsioni. 4. L’importo del contributo sindacale sarà definito congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto e le parti convengono che, nelle more, restano valide le modalità di calcolo in atto. 5. L’azienda ricevuta la comunicazione verserà mensilmente gli importi della trattenuta su conto corrente bancario o postale secondo le indicazioni che verranno fornite dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti di cui al precedente punto 1. Eventuali variazioni delle modalità di versamento dovranno essere comunicate all’azienda per iscritto e con un preavviso di almeno tre mesi. 6. In funzione del perseguimento degli scopi statutari delle Organizzazioni Sindacali, a richiesta di ciascuna delle Organizzazioni stipulanti i singoli CCNL, l’azienda fornirà l’elenco degli iscritti con le relative quote associative, nel rispetto delle normative vigenti. 7. Le deleghe di sottoscrizione del contributo sindacale devono prevedere sul modulo, in conformità alla normativa di cui al D.Lgs. n. 196/2003, la dicitura: “Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei propri dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione sindacale siano comunicati al datore di lavoro e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge o dai contratti”.

  • Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione 1. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto. 2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

  • Clausola di salvaguardia Ai sensi dell'art. 12 dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994 le Organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di cui all'art. 19, legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del suddetto accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.d.A. ai sensi della norma sopra citata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente costituiti, al momento della costituzione della R.S.U. In tal modo le parti firmatarie del presente accordo intendono affermare che nelle unità produttive ove siano state elette R.S.U. non potranno essere contemporaneamente presenti R.S.A. Con il presente contratto viene abrogato l'art. 12, prima parte dell'accordo interconfederale del 27 luglio 1994 e sostituito dall'articolo precedente.

  • Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa 1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto. 2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m., sono . 3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all’A.S.L. Roma 1 le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m. 4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m. 5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. 6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla A.S.L. Roma 1 ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa. 7. L’A.S.L. Roma 1 verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m. 8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L. Roma 1, oltre alle informazioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E’ facoltà dell’A.S.L. Roma 1 richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato. 9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

  • Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante: a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo; c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b). 2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto. 3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati. 4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. 5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

  • TRATTAMENTO DEI LAVORATORI Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci. I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore, anche se non aderisce alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell’Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L’Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante. L’Appaltatore è inoltre obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui al comma 6 dell’art. 118 e dell'art. 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. L’Appaltatore è inoltre obbligato al versamento all’INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale. L’Appaltatore è altresì obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola. Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente capitolato.

  • INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di cui al punto 7.1 deve essere posseduto da: a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Il requisito relativo al fatturato globale medio annuo, di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. b) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.