Tutela sanitaria. Con accordo costitutivo del 21.12.1993 della Cassa Mutua Nazionale per il personale delle Banche di Credito Cooperativo, e con successivi accordi di modifica ed integrazione, è disciplinata l’erogazione di prestazioni assistenziali.
Tutela sanitaria. EBITEMP riconosce rimborsi e sussidi per far fronte alle spese sanitarie sostenute dai la- voratori, dai figli e dal coniuge fiscalmente a carico. Tale prestazione viene erogata in costanza di missione nonché per i 120 giorni succes- sivi alla cessazione del rapporto di lavoro, nel caso in cui la missione sia superiore a 30 giorni o nel caso in cui sia superiore a 30 giorni la durata complessiva delle missioni svolte nell’arco di 120 giorni di calendario. A tal fine viene riconosciuto un rimborso pari al 100% del ticket sanitario. Viene riconosciuto, a fronte di uno specifico prontuario e del regolamento, un rimborso delle spese per grandi interventi chirurgici, cure odontoiatriche e protesi, nonché sussidi per altri ricoveri.
Tutela sanitaria. 9.1. Il calciatore deve curare la propria integrità psico-fisica in funzione delle prestazioni sportive che è tenuto a fornire e deve astenersi da qualsiasi attività che possa mettere a rischio la sua incolumità e la sua migliore condizione psico-fisica.
9.2. Le Società e i calciatori sono tenuti alla stretta osservanza delle disposizioni di legge, del CONI e della F.I.G.C. in materia di tutela della salute e di lotta al doping. Il calciatore deve sottoporsi ai prelievi e controlli medici, anche periodici e/o preventivi, ivi compresi i prelievi e i controlli sangue-urina, predisposti dalla Società, dal CONI e dalla F.I.G.C. per l'implementazione dei controlli antidoping e per la migliore tutela della sua salute.
9.3. La violazione da parte di società e/o calciatori delle disposizioni di cui all’art. 9.2. comporta l’applicazione delle sanzioni sportive previste dai regolamenti vigenti.
Tutela sanitaria. All’atleta verrà fornita una qualificata assistenza sanitaria. Prima dell’inizio dell’attività, la società è tenuta a sottoporre l’atleta ad una visita di controllo, così come previsto dalla vigente normativa, per l’accertamento dell’idoneità alla pratica agonistica. La società può sottoporre l’atleta ad ulteriori visite di controllo, anche specialistiche, in relazione alle esigenze della pratica agonistica. In ogni caso le visite di controllo devono essere, per quanto possibile, non ripetitive di radiazioni Rontgen. In caso di infortunio, resta in ogni caso salva la scelta dell’allenatore, in collaborazione con lo staff sanitario, sull’opportunità e sulle modalità di utilizzo dell’atleta nelle sedute di allenamento e in partita. L’atleta deve in ogni circostanza tutelare la propria integrità fisica e psicofisica attraverso una condotta di vita sana e consona ad uno sportivo sotto contratto con una società partecipante ad un campionato nazionale. Se richiesto, deve partecipare alle sedute di allenamento ed agli incontri previo opportuno bendaggio delle caviglie. In caso di improvvise malattie, indisposizioni od infortuni, l’atleta deve darne immediata comunicazione ad un rappresentante della società e mettersi a disposizione del personale medico della società stessa. L’atleta non può assumere farmaci non prescritti dai medici della società e comunque senza loro autorizzazione scritta. E’ vietato l’uso, anche occasionale, di sostanze psicotrope o metodi doping. In ogni caso è tenuto ad informare lo staff tecnico e sanitario nonché la società, laddove e sotto stretta prescrizione medica, debba utilizzare prodotti omeopatici o medicinali nonché integratori.
Tutela sanitaria. Per tutte le attività sportive non competitive non agonistiche occorre seguire quanto previsto dalla vigente normativa di Legge in materia e quanto indicato nelle deliberazioni del Consiglio Nazionale del Centro Sportivo Italiano per le attività praticate. Si raccomanda comunque, sempre, di verificare il proprio stato di salute prima di prendere parte alle manifestazioni in relazione alla specificità dello sforzo fisico richiesto. In caso di contagio il soggetto interessato dovrà seguire le disposizioni di tutela e prevenzione previste dalla Regione Lombardia e dalla singola ATS in materia. A seguito di soggetto riconosciuto Covid-19 positivo o posto in stato di quarantena, lo stesso dovrà essere trattato secondo i protocolli sanitari di legge e non potrà proseguire nel prendere parte all’attività sportiva. Nel caso in cui l’atleta sia stato colpito da Covid-19, prima della ripresa dell’Attività Sportiva dovrà dotarsi, a tutela della propria salute e di quella degli altri, di idonea certificazione secondo le indicazioni previste dalle vigenti disposizioni sanitarie in materia. In assenza non potrà prendere parte alle manifestazioni sportive di cui alle presenti disposizioni.
Tutela sanitaria. Il RSPP che evidenzia un rischi per la salute dei lavoratori propone al Direttore un programma di sorveglianza sanitaria per i dipendenti.
Tutela sanitaria. Le società sono tenute all’osservanza del Regolamento Sanitario Federale per quanto attiene all’accertamento dell’idoneità fisico-sportiva.
Tutela sanitaria. Si applica quanto stabilito dalla FIR nella presente Circolare Informativa al capitolo 6. Tasse di tesseramento. Si veda in proposito quanto previsto al paragrafo 2.1 e al capitolo 14 della presente Circolare Informativa.
Tutela sanitaria. Ai fini e per gli effetti della legge 9 agosto 2013 n.98 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 per i tesserati di età superiore ai 42 anni, è previsto l'obbligo di certificazione, presso il medico di base o il medico specialista in medicina dello sport, di idoneità alla pratica sportiva non agonistica (saranno i medici a stabilire, dopo anamnesi e visita, se i pazienti necessitano di ulteriori accertamenti come, ad esempio, l'elettrocardiogramma). Seppur non qualificata come attività agonistica ma in considerazione delle sue caratteristiche tecnico-sportive, l’attività OLD effettuata con le regole del gioco a XV e Seven, prevede, per il suo svolgimento, l’obbligo di certificazione medica di idoneità alla pratica dell’attività sportiva agonistica, con la prescritta valutazione integrativa per gli ultraquarantaduenni (ECG sotto sforzo). Iscrizione alle attività. Le società potranno procedere all’iscrizione ai Campionati attraverso la procedura on- line o inviando via e-mail (xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx) gli appositi modelli per la richiesta.
Tutela sanitaria. Si applica quanto stabilito dalla FIR nella presente Circolare Informativa al capitolo 6, tenuto conto che il Touch Rugby è classificato come attività sportiva non agonistica. Tasse di tesseramento. Si veda in proposito quanto previsto al paragrafo 2.1 e al cap.14 della presente Circolare Informativa.