Tutela sanitaria. Con accordo costitutivo del 21.12.1993 della Cassa Mutua Nazionale per il personale delle Banche di Credito Cooperativo, e con successivi accordi di modifica ed integrazione, è disciplinata l’erogazione di prestazioni assistenziali.
Tutela sanitaria. EBITEMP riconosce rimborsi e sussidi per far fronte alle spese sanitarie sostenute dai la- voratori, dai figli e dal coniuge fiscalmente a carico. Tale prestazione viene erogata in costanza di missione nonché per i 120 giorni succes- sivi alla cessazione del rapporto di lavoro, nel caso in cui la missione sia superiore a 30 giorni o nel caso in cui sia superiore a 30 giorni la durata complessiva delle missioni svolte nell’arco di 120 giorni di calendario. A tal fine viene riconosciuto un rimborso pari al 100% del ticket sanitario. Viene riconosciuto, a fronte di uno specifico prontuario e del regolamento, un rimborso delle spese per grandi interventi chirurgici, cure odontoiatriche e protesi, nonché sussidi per altri ricoveri.
Tutela sanitaria. 9.1. Il calciatore deve curare la propria integrità psico-fisica in funzione delle prestazioni sportive che è tenuto a fornire e deve astenersi da qualsiasi attività che possa mettere a rischio la sua incolumità e la sua migliore condizione psico-fisica.
Tutela sanitaria. Per tutte le attività sportive non competitive non agonistiche occorre seguire quanto previsto dalle dalla vigente normativa di Legge in materia e quanto indicato nelle deliberazioni del Consiglio Nazionale del Centro Sportivo Italiano per le attività praticate. Si raccomanda comunque, sempre, di verificare il proprio stato di salute prima di prendere parte alle manifestazioni in relazione alla specificità dello sforzo fisico richiesto. In caso di contagio il soggetto interessato dovrà seguire le disposizioni di tutela e prevenzione previste dalla Regione Lombardia e dalla singola ATS in materia. A seguito di soggetto riconosciuto Covid-19 positivo o posto in stato di quarantena, lo stesso dovrà essere trattato secondo i protocolli sanitari di legge e non potrà proseguire nel prendere parte all’attività sportiva. Nel caso in cui l’atleta sia stato colpito da Covid-19, prima della ripresa dell’Attività Sportiva dovrà dotarsi, a tutela della propria salute e di quella degli altri, di idonea certificazione secondo le indicazioni previste dalle vigenti disposizioni sanitarie in materia. In assenza non potrà prendere parte alle manifestazioni sportive di cui alle presenti disposizioni.
Tutela sanitaria. La Società fornirà all’Atleta una qualificata e completa assistenza sanitaria, comprese le cure odontoiatriche protesiche, ma solo se rese necessarie da incidenti dovuti alla pratica agonistica. La Società si impegna all’inizio di ogni stagione agonistica a sottoporre l’Atleta alla visita di accertamento medico così come previsto dalle normative Coni e Federali. Nel caso in cui alla visita per l’abilitazione alla pratica agonistica, così come prevista dalla F.I.P., non risulti idoneo alla pratica sportiva l’accordo economico sottoscritto sarà da intendersi come privo di effetti. In caso di malattia ovvero di infortunio, sempre che conseguente o comunque connessa alla pratica agonistica, le spese dell’assistenza sanitaria e farmaceutica, compresi i plantari se prescritti e i cerotti per le fasciature preventive da utilizzare ad ogni allenamento e partita, degli eventuali interventi chirurgici e quelle di degenza in Istituti Ospedalieri o in Case di Cura oltre alle strutture di recupero post infortunio, sono a carico della Società per quanto non sia coperto dalle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale.
Tutela sanitaria. La legge n. 91/1981 ha apprestato, a favore dello sportivo professionista, anche un regime di tutela sanitaria: l’intrinseca pericolosità infatti che caratterizza ogni attività sportiva ha infatti reso necessaria una cura scrupolosa e meticolosa della salute dello sportivo.75 Sulle società sportive incombono oltre ai doveri ordinari di sicurezza tipici di ogni datore di lavoro, determinati obblighi specifici in relazione alla certificazione di idoneità alla pratica sportiva, al controllo sanitario periodico, all’ istituzione e all’ aggiornamento di apposite schede sanitarie. L’art.7 della suddetta Legge, inoltre, prevede l’istituzione di una scheda sanitaria per ogni sportivo professionista, che deve essere aggiornata ogni semestre e che costituisce una condizione indispensabile per l’autorizzazione allo svolgimento delle attività sportive da parte delle singole Federazioni Nazionali. 76 Il fine di questa norma voluta con forza dal legislatore è proprio quello di voler garantire un monitoraggio costante ed efficiente delle condizioni di salute dell’atleta professionista sia al momento iniziale dell’attività sia durante lo svolgimento delle prestazioni agonistiche. 77 La responsabilità della tutela della salute degli sportivi professionisti spetta al medico sociale della società professionistica, la quale, però. In caso di inadempienza, negligenza o imperizia da parte del medico, non sarà esonerata dalla responsabilità e sarà chiamata a pagare i danni eventualmente patiti dall’ atleta, come disposto dall’ art. 2087 c.c., in forza del quale il datore di lavoro viene obbligato ad assicurare al lavoratore le condizioni minime di sicurezza. 78 La società, pertanto, può essere chiamata in causa civilmente in relazione al mancato rispetto degli obblighi di osservanza della tutela sanitaria del proprio medico sociale e, se lo ritiene, in un secondo momento, può esercitare azione di rivalsa nei suoi confronti.
Tutela sanitaria. Alle lavoratrici ed ai lavoratori con contratti in somministrazione attivi o che abbiano svolto almeno 30 giorni di attività lavorativa nell’arco dei 120 giorni di calendario, nonché per i 120 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. (Per la tempistica e le modalità di invio dei documenti si rimanda al sito internet di Ebitemp – link: xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx). e fino ad un massimo di 180 giorni. Inabilità permanente: alle lavoratrici ed ai lavoratori con contratti in somministrazione sia a tempo determinato che indeterminato proporzionalmente al grado di invalidità attestato da Inail.
Tutela sanitaria. Il RSPP che evidenzia un rischi per la salute dei lavoratori propone al Direttore un programma di sorveglianza sanitaria per i dipendenti.
Tutela sanitaria. Ebitemp garantisce rimborsi per ticket del SSN, spese odontoiatriche e sussidi per far fronte alle spese sanitarie di grandi interventi chirurgici a pagamento.
Tutela sanitaria. Rimborso ticket sanitari fino a 120 giorni dopo la scadenza del contratto in somministrazione. Lavoratori somministrati attivi o che abbiano svolto almeno 30 giorni di attività lavorativa nell’arco dei 120 giorni di calendario precedenti.