Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. Premesso che le Parti hanno convenuto di stipulare l’assicurazione - limitatamente ai fabbricati, attrezzature ed arredamento - in base al “valore a nuovo”, l’ammontare del danno si determina: • per i fabbricati si stima la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui; • per attrezzature e arredamento si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate distrutte con altre nuove o equivalenti per rendimento economico o la spesa necessaria per la riparazione di quelle soltanto danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui; • per le merci si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi, deducendo il valore ricavabile dalle cose danneggiate; • le spese di demolizione e sgombero dei residui vanno stimate a parte in quanto per esse non è operante il disposto dell’Art. 17. Agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al doppio del loro relativo valore al momento del sinistro e che in caso di mancata ricostruzione o rimpiazzo il danno sarà valutato non a nuovo ma al netto del degrado. Sono escluse dall’indennizzo le spese per eventuali opere provvisorie per modifiche o miglioramenti, per lavoro straordinario, maggiori costi per trasporto aereo o fuori dal territorio nazionale. Relativamente al Settore C - Furto, Rapina ed Estorsione, l’ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore del contenuto al momento del sinistro ed il valore dopo il sinistro.
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Samples: Assicurazione, Assicurazione
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. Premesso Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l’indennizzo verrà calcolato in base al costo di “ricostruzione e rimpiazzo a nuovo” delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:
a) In caso di distruzione:
I) per i fabbricati e per i beni immobili: il costo nonché ogni spesa necessaria per la ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell’area);
II) per i beni mobili: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
III) per le opere d’arte: l’indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro.
b) In caso di danno parziale:
I) Il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati. Si precisa altresì che le Parti hanno convenuto di stipulare l’assicurazione - limitatamente ai fabbricati, attrezzature ed arredamento - nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri:
a) L’assicurazione in base al “valore a nuovo”” riguarda soltanto fabbricati, reti ed impianti, contenuto in stato di attività, escluso quanto non più in esercizio alla data del sinistro.
b) In nessun caso potrà essere indennizzato per ciascun fabbricato, macchinario o impianto un importo superiore a 3 volte il relativo valore determinato in base allo stato d’uso.
c) Relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
d) La Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di beni assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
e) Qualora l’Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di “ricostruzione e rimpiazzo” o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all’indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell’art.1908 C.C..
f) Per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l’ammontare del danno si determina: • stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.
g) Xxx i fabbricati si stima la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui; • per attrezzature e arredamento si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate distrutte con altre nuove o equivalenti per rendimento economico o la spesa necessaria per la riparazione di quelle soltanto danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui; • per le danni alle merci si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano acquisto al momento del sinistro. Ove .
h) Per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni.
i) Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società risarcirà, in caso di sinistro, le valutazioni così formulate superassero spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l’ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti.
j) Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto tra le parti che:
I) l’assicurazione vale solo per gli effetti per i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi, deducendo quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria;
II) il valore ricavabile dalle cose danneggiate; • di detti effetti è dato dalla somma da essi riportata;
III) la Società non è obbligata a pagare l’importo liquidato prima della loro scadenza;
IV) l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.
k) Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e carte valori, la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, l’indennizzo sarà effettuato soltanto dopo che l’Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l’abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.
l) Per le opere d’arte parzialmente danneggiate l’indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino e restauro anche l’eventuale deprezzamento. L’indennizzo sarà pari all’importo del danno come stimato ai punti che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residui vanno stimate residuati del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a parte termini di polizza, mentre verrà portato in quanto per esse non è operante il disposto dell’Artdeduzione l’eventuale valore di recupero dei residui. 17. Agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzatoSi conviene che, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al doppio del loro relativo valore al momento del sinistro e che in caso di mancata ricostruzione o rimpiazzo il danno sarà valutato non a nuovo ma al netto del degrado. Sono escluse dall’indennizzo le spese per eventuali opere provvisorie per modifiche o miglioramenti, per lavoro straordinario, maggiori costi per trasporto aereo o fuori dal territorio nazionale. Relativamente al Settore C - Furto, Rapina ed Estorsione, l’ammontare del danno è dato dalla differenza fra qualora il valore del contenuto assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al momento del sinistro ed il valore dopo il presente articolo, é consentito addizionare nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.
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Samples: Insurance Policy, Insurance Policy
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. Premesso che le Parti hanno convenuto di stipulare l’assicurazione - limitatamente ai a fabbricati, attrezzature attrezzature, macchinari ed arredamento - in base al “valore a nuovo”, l’ammontare del danno si determina: • per i fabbricati si stima la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui; • per attrezzature attrezzature, macchinari e arredamento si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate distrutte con altre nuove o od equivalenti per rendimento economico o la spesa necessaria per la riparazione di quelle soltanto danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui; • per le merci si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi, deducendo il valore ricavabile dalle cose danneggiate; • le spese di demolizione e sgombero dei residui vanno stimate a parte in quanto per esse non è operante il disposto dell’Art. 176. Agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun fabbricatociascuna, macchina od impianto, importo superiore al doppio del loro relativo valore commerciale al momento del sinistro e che in caso di mancata ricostruzione o rimpiazzo il danno sarà valutato non a nuovo ma al netto del degrado. Sono escluse dall’indennizzo le spese per eventuali opere provvisorie provvisorie, per modifiche o miglioramenti, per lavoro straordinario, maggiori costi per trasporto aereo o fuori dal territorio nazionale. Relativamente al Settore C alla Sezione I - FurtoDanni da Incendio - qualora risultino danneggiate “merci vendute” in attesa di consegna, Rapina ed Estorsionepurché non siano assicurate dall’acquirente e che non risulti possibile sostituirle con equivalenti merci illese, l’indennizzo per tali merci, con il limite del 30% di quello complessivo, sarà basato sul prezzo di vendita convenuto (Selling Price), dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna. L’avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte scritture. Relativamente alla Sezione II - Danni da Furto - l’ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore del contenuto al momento del sinistro ed il valore dopo il sinistro.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Imprese
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. Premesso che le Parti hanno convenuto di stipulare l’assicurazione - limitatamente ai fabbricati, attrezzature ed arredamento - in base al “valore a nuovo”, l’ammontare La determinazione del danno si determinaè eseguita separatamente per ogni singola partita o Settore di polizza secondo i seguenti criteri:
a) per il Fabbricato o Rischio Locativo: • per i fabbricati si stima stimando la spesa necessaria per costruire ricostruire a nuovo le parti distrutte e con analoghe od equivalenti caratteristiche costruttive, per riparare quelle danneggiatesoltanto danneggiate - escluso il valore dell’area -, deducendo da tale risultato il valore ricavabile dai residuidei recuperi, fermi i limiti previsti; • l’Assi- curato acquista il diritto all’intero indennizzo purché proceda alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, entro due anni dall’atto di liquidazione amichevole o del verbale defi- nitivo di perizia, sempre che non ne derivi aggravio per attrezzature la Società;
b) per il Contenuto: macchinario – attrezzatura e arredamento si stima arredamento, escluse le merci come differenza fra il costo valore di rimpiazzo delle degli enti assicurati al momento del sinistro di cose assicurate distrutte con altre nuove o uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per rendimento economico o la spesa necessaria per la riparazione di quelle soltanto danneggiateuso, deducendo qualità e funzionalità, ed il valore ricavabile dai residui; • di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, xxxxx i limiti previsti. La Società procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall’Assicurato;
c) per le merci Merci: si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, com- presi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro. Ove Qualora le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato mercato, si applicheranno appliche- ranno questi ultimi, . L’ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore ricavabile dalle cose danneggiate; • di ciò che resta dopo il sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario;
d) per le Lastre, l’ammontare del danno è dato dal loro costo di rimpiazzo, compresa la manodopera neces- saria, dedotto il valore dei recuperi;
e) per i Guasti Macchine: Le spese di demolizione demolizione, smaltimento e sgombero dei residui vanno stimate a parte del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell’Artseguente art. 17. Agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al doppio del loro relativo valore al momento del sinistro e che in caso di mancata ricostruzione o rimpiazzo il danno sarà valutato non a nuovo ma al netto del degrado. Sono escluse dall’indennizzo le spese per eventuali opere provvisorie per modifiche o miglioramenti, per lavoro straordinario, maggiori costi per trasporto aereo o fuori dal territorio nazionale. Relativamente al Settore C 8.6.- Assicurazione parziale - Furto, Rapina ed Estorsione, l’ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore del contenuto al momento del sinistro ed il valore dopo il sinistroDeroga alla proporzionale.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Per Attività Produttive
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. Premesso che le Parti hanno convenuto di stipulare l’assicurazione - limitatamente ai fabbricati, attrezzature attrezzature, macchinari ed arredamento - in base al “valore a nuovo”, l’ammontare del danno si determina: • per i fabbricati si stima la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui; • per attrezzature ed arredamento (anche domestico), macchinario e arredamento macchine agricole si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate distrutte con altre nuove o od equivalenti per rendimento economico o la spesa necessaria per la riparazione di quelle soltanto danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui; • per il bestiame (con i limiti di valore per singolo capo previsti nelle Definizioni a tale titolo), le derrate agricole, merci (anche in refrigerazione), foraggi si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale. Nelle lavorazioni industriali agricole le merci, tanto finite che in corso di produzione e/o fabbricazione vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi, deducendo il valore ricavabile dalle cose danneggiate; • le spese di demolizione e sgombero dei residui vanno stimate a parte in quanto per esse non è operante il disposto dell’Art. 176. Agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al doppio del loro relativo valore commerciale al momento del sinistro e che in caso di mancata ricostruzione o rimpiazzo il danno sarà valutato non a nuovo ma al netto del degrado. Sono escluse dall’indennizzo le spese per eventuali opere provvisorie provvisorie, per modifiche o miglioramenti, per lavoro straordinario, maggiori costi per trasporto aereo o fuori dal territorio nazionale. Relativamente al Settore C - Furto, Rapina ed Estorsione, Estorsione l’ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore del contenuto al momento del sinistro ed il valore dopo il sinistro.
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Samples: Insurance Contract
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. Premesso Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l’indennizzo verrà calcolato in base al costo di “ricostruzione e rimpiazzo a nuovo” delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:
a) In caso di distruzione:
I) per i fabbricati e per i beni immobili: il costo nonché ogni spesa necessaria per la ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell’area);
II) per i beni mobili: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
III) per le opere d’arte: l’indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro.
b) In caso di danno parziale:
I) Il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati. Si precisa altresì che le Parti hanno convenuto di stipulare l’assicurazione - limitatamente ai fabbricati, attrezzature ed arredamento - nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri:
a) L’assicurazione in base al “valore a nuovo”” riguarda soltanto fabbricati, reti ed impianti, contenuto in stato di attività, escluso quanto non più in esercizio alla data del sinistro.
b) In nessun caso potrà essere indennizzato per ciascun fabbricato, macchinario o impianto un importo superiore a 3 volte il relativo valore determinato in base allo stato d’uso.
c) Relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
d) La Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di beni assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
e) Qualora l’Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di “ricostruzione e rimpiazzo” o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all’indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell’art.1908 C.C..
f) Per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l’ammontare del danno si determina: • stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.
g) Xxx i fabbricati danni alle merci, si stima la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui; • per attrezzature e arredamento di acquisto al momento del sinistro.
h) Per i danni agli archivi, si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di rimpiazzo ricostruzione delle cose assicurate distrutte con altre nuove o equivalenti informazioni.
i) Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per rendimento economico o i quali è ammessa la spesa necessaria procedura di ammortamento, la Società risarcirà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la riparazione di quelle soltanto danneggiate, deducendo procedura stabilita dalla legge per l’ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti.
j) Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto tra le parti che:
I) l’assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria;
II) il valore ricavabile dai residui; • di detti effetti è dato dalla somma da essi riportata;
III) la Società non è obbligata a pagare l’importo liquidato prima della loro scadenza;
IV) l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo riscosso non appena, per le merci si stima effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.
k) Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e carte valori, la Società risarcirà il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, l’indennizzo sarà effettuato soltanto dopo che l’Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l’abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.
l) Per le opere d’arte parzialmente danneggiate l’indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino e restauro anche l’eventuale deprezzamento. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi L’indennizzo sarà pari all’importo del danno come stimato ai punti che precedono oltre alle spese di mercato si applicheranno questi ultimisalvataggio, deducendo il valore ricavabile dalle cose danneggiate; • le alle spese di demolizione e sgombero dei residui vanno stimate residuati del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a parte termini di polizza, mentre verrà portato in quanto per esse non è operante il disposto dell’Artdeduzione l’eventuale valore di recupero dei residui. 17. Agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzatoSi conviene che, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al doppio del loro relativo valore al momento del sinistro e che in caso di mancata ricostruzione o rimpiazzo il danno sarà valutato non a nuovo ma al netto del degrado. Sono escluse dall’indennizzo le spese per eventuali opere provvisorie per modifiche o miglioramenti, per lavoro straordinario, maggiori costi per trasporto aereo o fuori dal territorio nazionale. Relativamente al Settore C - Furto, Rapina ed Estorsione, l’ammontare del danno è dato dalla differenza fra qualora il valore del contenuto assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al momento del sinistro ed il valore dopo il presente articolo, é consentito addizionare nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.
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Samples: Insurance Policy
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. Premesso che le Parti hanno convenuto di stipulare l’assicurazione - limitatamente ai fabbricati, attrezzature attrezzature, macchinari ed arredamento - in base al “valore a nuovo”, l’ammontare del danno si determina: • − per i fabbricati si stima la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui; • − per attrezzature ed arredamento (anche domestico), macchinario e arredamento macchine agricole si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate distrutte con altre nuove o od equivalenti per rendimento economico o la spesa necessaria per la riparazione di quelle soltanto danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui; • − per il bestiame (con i limiti di valore per singolo capo previsti nelle Definizioni a tale titolo), le derrate agricole, merci (anche in refrigerazione), foraggi si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale. Nelle lavorazioni industriali agricole le merci, tanto finite che in corso di produzione e/o fabbricazione vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi, deducendo il valore ricavabile dalle cose danneggiate; • − le spese di demolizione e sgombero dei residui vanno stimate a parte in quanto per esse non è operante il disposto dell’Art. 176. Agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al doppio del loro relativo valore commerciale al momento del sinistro e che in caso di mancata ricostruzione o rimpiazzo il danno sarà valutato non a nuovo ma al netto del degrado. Sono escluse dall’indennizzo le spese per eventuali opere provvisorie provvisorie, per modifiche o miglioramenti, per lavoro straordinario, maggiori costi per trasporto aereo o fuori dal territorio nazionale. Relativamente al Settore C - Furto, Rapina ed Estorsione, Estorsione l’ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore del contenuto al momento del sinistro ed il valore dopo il sinistro.
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Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. Premesso che le Parti hanno convenuto di stipulare l’assicurazione - limitatamente ai fabbricati, attrezzature ed arredamento - in base al “valore a nuovo”, l’ammontare la determinazione del danno si determina: • viene eseguita separatamente per ogni singola partita della Polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del Sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
1. fabbricati - si stima la spesa necessaria per costruire l'integrale costruzione a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiatedi tutto il fabbricato assicurato, deducendo escludendo soltanto il valore ricavabile dai residui; • per dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante;
2. macchinari, attrezzature e ed arredamento - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate distrutte con altre nuove o od equivalenti per rendimento economico o la spesa necessaria per la riparazione economico, al netto di quelle soltanto danneggiateun deprezzamento stabilito in relazione al tipo, deducendo il valore ricavabile dai residui; • per le qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
3. merci - si stima il valore in relazione alla a natura, qualità, eventuale svalutazione commercialecommerciale compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro. Ove Sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi, . L'ammontare del danno si determina: per fabbricati: applicando il deprezzamento di cui al punto 1 alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore ricavabile dalle dei residui; per macchinari, attrezzature, arredamento e merci (punti 2 e 3): deducendo dal valore delle cose danneggiate; • le assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario. Le spese di demolizione e di sgombero dei residui vanno stimate a parte del Sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell’Artdel successivo art. 1769 “Assicurazione parziale”. Agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzatoPer i titoli di credito rimane stabilito che:
a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
b) l’assicurato deve restituire alla Società l’Indennizzo per essi percepito non appena, per ciascun fabbricatoeffetto della procedura di ammortamento, macchina od impiantose consentita, importo superiore al doppio del i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
c) il loro relativo valore al momento del sinistro e che in caso di mancata ricostruzione o rimpiazzo il danno sarà valutato non a nuovo ma al netto del degrado. Sono escluse dall’indennizzo le spese per eventuali opere provvisorie per modifiche o miglioramenti, per lavoro straordinario, maggiori costi per trasporto aereo o fuori dal territorio nazionale. Relativamente al Settore C - Furto, Rapina ed Estorsione, l’ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore del contenuto al momento del sinistro ed il valore dopo il sinistrosomma da essi portata.
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Samples: All Risks Property Insurance
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. Premesso che Si conviene tra le Parti hanno convenuto parti che, in caso di stipulare l’assicurazione - limitatamente ai fabbricatidanno, attrezzature ed arredamento - totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l’indennizzo verrà calcolato in base al costo di “valore ricostruzione e rimpiazzo a nuovo”” delle cose distrutte o danneggiate, l’ammontare del determinato come segue:
1) In caso di distruzione:
2) In caso di danno si determina: • parziale:
A) L’assicurazione vale solo per gli effetti per i fabbricati si stima quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria;
B) Il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi riportata;
C) La Società non è obbligata a pagare l’importo liquidato prima della loro scadenza;
D) l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci. • Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e per riparare quelle danneggiatecarte valori, deducendo la Società risarcirà il valore ricavabile dai residui; • per attrezzature e arredamento si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate distrutte con altre nuove o equivalenti per rendimento economico o la spesa necessaria per la riparazione di quelle soltanto danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui; • per le merci si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, l’indennizzo sarà effettuato soltanto dopo che l’Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l’abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile. Ove • Per le valutazioni così formulate superassero opere d’arte parzialmente danneggiate l’indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino anche l’eventuale deprezzamento. • Se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati, l’Assicurato dovrà rispettare le “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che l’indennizzo sarà comprensivo di tali costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i corrispondenti eventuali prezzi fabbricati non rispondenti alle “Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche” in vigore all’epoca della realizzazione degli stessi. L’indennizzo sarà pari all’importo del danno come stimato ai punti che precedono oltre alle spese di mercato si applicheranno questi ultimisalvataggio, deducendo il valore ricavabile dalle cose danneggiate; • le alle spese di demolizione e sgombero dei residui vanno stimate residuati del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a parte termini di polizza, mentre verrà portato in quanto per esse non è operante il disposto dell’Artdeduzione l’eventuale valore di recupero dei residui. 17. Agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzatoSi conviene che, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al doppio del loro relativo valore al momento del sinistro e che in caso di mancata ricostruzione o rimpiazzo il danno sarà valutato non a nuovo ma al netto del degrado. Sono escluse dall’indennizzo le spese per eventuali opere provvisorie per modifiche o miglioramenti, per lavoro straordinario, maggiori costi per trasporto aereo o fuori dal territorio nazionale. Relativamente al Settore C - Furto, Rapina ed Estorsione, l’ammontare del danno è dato dalla differenza fra qualora il valore del contenuto assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al momento del sinistro ed il valore dopo il presente articolo, é consentito addizionare nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.
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Samples: Insurance Agreement
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. Premesso che le Parti hanno convenuto di stipulare l’assicurazione - limitatamente ai fabbricati, attrezzature ed arredamento - L’ammontare del danno indennizzabile viene determinato in base al “valore Valore a nuovo”, l’ammontare del danno si determinaossia, in caso di Sinistro, fermi i limiti e le garanzie previsti in polizza: • per i fabbricati si stima la spesa necessaria il Fabbricato vengono liquidate le spese necessarie per costruire a nuovo ricostruire le parti distrutte e per riparare o ripristinare quelle danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui; • per attrezzature e arredamento si stima il costo di rimpiazzo delle Contenuto vengono liquidate le spese per riparare, o se economicamente conveniente, rimpiazzare i beni distrutti o danneggiati con cose assicurate distrutte con altre nuove uguali o equivalenti per rendimento economico o la spesa necessaria per la riparazione di quelle soltanto danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui; • per le merci si stima il valore in relazione alla naturauso, qualità, eventuale svalutazione commercialecaratteristiche e funzionalità. Nelle lavorazioni industriali In entrambi i casi viene dedotto l’eventuale valore dei recuperi. Sia per il Fabbricato che per il Contenuto le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione vengono valutate Somme Assicurate sono determinate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese alla forma di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano assicurazione prestata: • a Valore intero: se, al momento del sinistro. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimiSinistro, deducendo la Somma Assicurata risulta inferiore al valore stimato, il danno viene liquidato dalla Società applicando la proporzione tra la somma assicurata e l’effettivo valore ricavabile dalle cose danneggiatedell’Abitazione assicurata; • le spese a Primo rischio assoluto: indipendentemente dal valore del bene al momento del Sinistro il danno viene liquidato sino alla concorrenza della Somma Assicurata senza applicazione della Regola proporzionale. La determinazione del danno indennizzabile è inoltre effettuata secondo gli specifici seguenti criteri relativamente a:
a) alberi:
b) beni anche parzialmente elettrici ed elettronici, eccetto quelli acquistati nuovi nei 24 mesi precedenti il Sinistro, l’Indennizzo non può superare il triplo del valore che avevano al momento del Sinistro;
c) capi di demolizione vestiario e sgombero dei residui vanno stimate a parte in quanto per esse non è operante biancheria della casa eccetto quelli acquistati nuovi nei 24 mesi precedenti il disposto dell’Art. 17. Agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzatoSinistro, Xxxxxxx speciali, Preziosi, oggetti fuori uso ed inservibili, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al doppio del loro relativo i quali la garanzia è prestata in base all’effettivo valore al momento del sinistro e che in caso di mancata ricostruzione o rimpiazzo il danno sarà valutato non Sinistro senza l’applicazione del criterio del Valore a nuovo ma al netto del degrado. Sono escluse dall’indennizzo nuovo;
d) documenti personali, le spese per eventuali opere provvisorie il rifacimento;
e) raccolte e collezioni in caso vengano asportate o danneggiate parzialmente, verrà riconosciuto soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati o rubati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti;
f) xxxxxxx, insegne, lastre di vetro, cristallo, policarbonato, le spese sostenute per modifiche la sostituzione con altri nuovi (uguali o miglioramentiequivalente per caratteristiche), compreso il costo del trasporto e dell’installazione;
g) valori dall’Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l’ammortamento; cambiaria. In ogni caso, per lavoro straordinarioogni Sinistro, maggiori costi la Società non riconoscerà somme superiori a quelle assicurate, salvo quanto previsto dall’Art. 1914 c.c. per trasporto aereo le spese di salvataggio nonché ove esplicitamente previsto dal contratto (valutando il deprezzamento correlato al grado di vetustà, allo stato d’uso e di conservazione). L’Indennizzo viene erogato inizialmente secondo il criterio del Valore allo stato d’uso; il versamento del supplemento d’indennità a nuovo, pari alla differenza tra la stima dell’Indennizzo effettuata col criterio del Valore a nuovo e la stima dello stesso effettuata col criterio del Valore allo stato d’uso, verrà corrisposto allorché l’Assicurato proceda nel termine di 18 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o fuori dal territorio nazionaleverbale definitivo di perizia al ripristino o alla ricostruzione del Fabbricato e/o al rimpiazzo del Contenuto, salvo ritardi per legittimi impedimenti. Relativamente In caso contrario, non si procederà al Settore C - Furto, Rapina ed Estorsione, l’ammontare versamento del danno è dato dalla differenza fra il valore del contenuto al momento del sinistro supplemento d’indennità a nuovo ed il valore dopo danno resterà determinato ed indennizzato secondo il sinistrocriterio del Valore allo stato d’uso. In alternativa alla ricostruzione del Fabbricato, l’Assicurato potrà optare per l’acquisto di altra analoga abitazione, fermo restando che l’esborso a carico della Società per detto acquisto non potrà essere superiore al danno indennizzabile determinato secondo il criterio del Valore a nuovo.
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Samples: Insurance Contract
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. Premesso che le Parti hanno convenuto di stipulare l’assicurazione - limitatamente ai fabbricati, attrezzature ed arredamento - L’ammontare del danno indennizzabile viene determinato in base al “valore Valore a nuovo”, l’ammontare del danno si determinaossia, in caso di Sinistro, fermi i limiti e le garanzie previsti in polizza: • per i fabbricati si stima la spesa necessaria il Fabbricato vengono liquidate le spese necessarie per costruire a nuovo ricostruire le parti distrutte e per riparare o ripristinare quelle danneggiate; per il Contenuto vengono liquidate le spese per riparare, deducendo il valore ricavabile dai residui; • per attrezzature e arredamento si stima il costo di rimpiazzo delle o se economicamente conveniente, rimpiazzare i beni distrutti o danneggiati con cose assicurate distrutte con altre nuove uguali o equivalenti per rendimento economico o la spesa necessaria per la riparazione di quelle soltanto danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui; • per le merci si stima il valore in relazione alla naturauso, qualità, eventuale svalutazione commercialecaratteristiche e funzionalità. Nelle lavorazioni industriali In entrambi i casi viene dedotto l’eventuale valore dei recuperi. Sia per il Fabbricato che per il Contenuto le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione vengono valutate Somme Assicurate sono determinate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese alla forma di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano assicurazione prestata: a Valore intero: se, al momento del sinistroSinistro, la Somma Assicurata risulta inferiore al valore stimato, il danno viene liquidato dalla Società applicando la proporzione tra la somma assicurata e l’effettivo valore dell’Abitazione assicurata; a Primo rischio assoluto: indipendentemente dal valore del bene al momento del Sinistro il danno viene liquidato sino alla concorrenza della Somma Assicurata senza applicazione della Regola proporzionale. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi La determinazione del danno indennizzabile è inoltre effettuata secondo gli specifici seguenti criteri relativamente a:
a) alberi: - in caso di mercato si applicheranno questi ultimimorte o di lesione che ne compromettano irreversibilmente la stabilità, deducendo il valore ricavabile dalle cose danneggiate; • le spese necessarie per la sostituzione delle piante con altre della stessa specie, idonee al trapianto e di demolizione età non superiore ai cinque anni; - in caso di lesioni che compromettano la stabilità e/o sicurezza per persone e sgombero dei residui vanno stimate a parte in quanto cose, le spese per esse la sistemazione delle piante mediante specifici interventi di cura, potatura, sostegno.
b) beni anche parzialmente elettrici ed elettronici, eccetto quelli acquistati nuovi nei 24 mesi precedenti il Sinistro, l’Indennizzo non è operante può superare il disposto dell’Art. 17. Agli effetti triplo del risarcimento resta convenuto valore che in nessun caso potrà essere indennizzatoavevano al momento del Sinistro;
c) capi di vestiario e biancheria della casa eccetto quelli acquistati nuovi nei 24 mesi precedenti il Sinistro, Xxxxxxx speciali, Preziosi, oggetti fuori uso ed inservibili, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al doppio del loro relativo i quali la garanzia è prestata in base all’effettivo valore al momento del sinistro e che in caso di mancata ricostruzione o rimpiazzo il danno sarà valutato non Sinistro senza l’applicazione del criterio del Valore a nuovo ma al netto del degrado. Sono escluse dall’indennizzo nuovo;
d) documenti personali, le spese per il rifacimento;
e) raccolte e collezioni in caso vengano asportate o danneggiate parzialmente, verrà riconosciuto soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati o rubati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti;
f) specchi, insegne, lastre di vetro, cristallo, policarbonato, le spese sostenute per la sostituzione con altri nuovi (uguali o equivalente per caratteristiche), compreso il costo del trasporto e dell’installazione;
g) valori - per il denaro, le carte valori, i valori bollati si considera il valore nominale indicato sugli stessi; - per i titoli di credito: - la Società corrisponde l’Indennizzo solo dopo le loro eventuali opere provvisorie per modifiche o miglioramenti, per lavoro straordinario, maggiori costi per trasporto aereo o fuori dal territorio nazionale. Relativamente al Settore C scadenze; - Furto, Rapina ed Estorsionese è ammessa la procedura di ammortamento, l’ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall’Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l’ammortamento; - per gli effetti cambiari l’Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria. In ogni caso, per ogni Sinistro, la Società non riconoscerà somme superiori a quelle assicurate, salvo quanto previsto dall’Art. 1914 c.c. per le spese di salvataggio nonché ove esplicitamente previsto dal contratto (valutando il deprezzamento correlato al grado di vetustà, allo stato d’uso e di conservazione). L’Indennizzo viene erogato inizialmente secondo il criterio del Valore allo stato d’uso; il versamento del supplemento d’indennità a nuovo, pari alla differenza fra il valore tra la stima dell’Indennizzo effettuata col criterio del contenuto Valore a nuovo e la stima dello stesso effettuata col criterio del Valore allo stato d’uso, verrà corrisposto allorché l’Assicurato proceda nel termine di 18 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o verbale definitivo di perizia al momento ripristino o alla ricostruzione del sinistro Fabbricato e/o al rimpiazzo del Contenuto, salvo ritardi per legittimi impedimenti. In caso contrario, non si procederà al versamento del supplemento d’indennità a nuovo ed il valore dopo danno resterà determinato ed indennizzato secondo il sinistrocriterio del Valore allo stato d’uso. In alternativa alla ricostruzione del Fabbricato, l’Assicurato potrà optare per l’acquisto di altra analoga abitazione, fermo restando che l’esborso a carico della Società per detto acquisto non potrà essere superiore al danno indennizzabile determinato secondo il criterio del Valore a nuovo.
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Samples: Assicurazione Dell’abitazione E Responsabilità Civile
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. Premesso che Si conviene tra le Parti hanno convenuto parti che, in caso di stipulare l’assicurazione - limitatamente ai fabbricatidanno, attrezzature ed arredamento - totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l’indennizzo verrà calcolato in base al “valore costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo”" delle cose distrutte o danneggiate, l’ammontare del danno si determinadeterminato come segue:
a) in caso di distruzione: • per i fabbricati si stima la spesa necessaria per costruire il costo di ricostruzione a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, deducendo (escluso il valore ricavabile dai residuidell'area); • per attrezzature e arredamento si stima i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate distrutte con altre nuove o eguali oppure equivalenti per rendimento economico o la spesa necessaria per la riparazione economico, ivi comprese le spese di quelle soltanto danneggiatetrasporto, deducendo il valore ricavabile dai residuimontaggio e fiscali; • per le opere d'arte in genere e/o equiparate l’indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro, con i limiti di indennizzo specificati nell’apposita griglia
b) in caso di danno parziale: • il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.
c) relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
d) i lavori di "ricostruzione e rimpiazzo" (che possono anche essere eseguiti in altra sede ed in qualsiasi modo l'Assicurato ritenga confacente alle sue esigenze o richiesti da Enti preposti alla salvaguardia di fabbricati di valore storico od artistico, sempreché ogni variante non costituisca un aggravio di oneri per la Società) devono essere iniziate e condotti a termine con ragionevole sollecitudine.
e) La Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
f) qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all’indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi dell'art.1908 C.C..
g) per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.
h) per i danni alle merci si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano acquisto al momento del sinistro. Ove .
i) per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni
j) per le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimiopere qualora esista una stima effettuata da uno stimatore esperto, deducendo in base a tale stima in sua assenza verrà stabilito il valore ricavabile dalle cose danneggiate; • commerciale del bene;
k) se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati l’Assicurato dovrà rispettare le “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che l’indennizzo sarà comprensivo di tali costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle “Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche” in vigore all’epoca della realizzazione degli stessi.
l) La Società indennizza altresì i costi e gli oneri di urbanizzazione che dovessero comunque gravare sull’Assicurato o che lo stesso dovesse pagare ad Enti od Autorità Pubbliche in caso di ricostruzione dei fabbricati L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti a) usque l) che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residui vanno stimate residuati del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a parte termini di polizza, mentre verrà portato in quanto per esse non è operante il disposto dell’Artdeduzione l'eventuale valore di recupero dei residui. 17. Agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzatoSi conviene che, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al doppio del loro relativo valore al momento del sinistro e che in caso di mancata ricostruzione o rimpiazzo il danno sarà valutato non a nuovo ma al netto del degrado. Sono escluse dall’indennizzo le spese per eventuali opere provvisorie per modifiche o miglioramenti, per lavoro straordinario, maggiori costi per trasporto aereo o fuori dal territorio nazionale. Relativamente al Settore C - Furto, Rapina ed Estorsione, l’ammontare del danno è dato dalla differenza fra qualora il valore del contenuto assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al momento del sinistro ed il valore dopo il presente articolo, punti a) usque l), é consentito addizionare nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.
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Samples: Insurance Policy
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. Premesso che le Parti hanno convenuto La determinazione del danno viene effettuata, separatamente per ogni singola partita o Sezione di stipulare l’assicurazione - limitatamente ai fabbricatiPolizza, attrezzature ed arredamento - secondo i seguenti criteri: Si stima:
a) la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo escludendo solo il valore dell’area;
b) il deprezzamento subito in base relazione al “valore a nuovo”grado di vetustà, l’ammontare allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante. L’ammontare del danno si determina: • per i fabbricati si ottiene applicando il deprezzamento di cui alla stima la b) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e o per riparare quelle danneggiate, soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore ricavabile dai dei residui; . • per attrezzature e arredamento si stima Macchinario – Attrezzatura – Arredamento Si stima:
a) il costo di rimpiazzo delle cose assicurate distrutte dei beni assicurati con altre nuove altri nuovi o equivalenti per rendimento economico economico;
b) il deprezzamento subito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante. L’ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o la spesa necessaria per la riparazione di quelle soltanto danneggiaterimpiazzo, deducendo al netto del deprezzamento di cui alla stima b), il valore ricavabile dai residui; • per le merci si di ciò che resta dopo il Sinistro nonché gli Oneri fiscali non dovuti all’erario. Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistrocompresi gli oneri fiscali. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato mercato, si applicheranno questi ultimi, . L’ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore ricavabile dalle cose danneggiate; • le di ciò che resta dopo il Sinistro, nonché gli Oneri fiscali non dovuti all’erario. Le spese di demolizione e sgombero dei residui vanno stimate a parte del Sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell’Artdell’art. 171907 del Codice Civile. Agli effetti Si determina il supplemento che, aggiunto all’ammontare del risarcimento resta convenuto che danno calcolato con i criteri previsti per “Fabbricato” - “Macchinario - Attrezzatura - Arredamento”, dà l’ammontare del danno calcolato in nessun caso potrà essere indennizzatobase al “Valore a nuovo”. Esclusivamente per la forma a “Valore Totale” tale supplemento di indennità, per ciascun fabbricatoqualora la somma assicurata confrontata con il “valore a nuovo” risulti:
1. superiore od uguale, macchina od impiantoverrà riconosciuto integralmente;
2. inferiore, importo ma superiore al doppio valore al “momento del loro relativo Sinistro” (art. 1907 del Codice Civile), verrà ridotto in proporzione al rapporto tra la differenza “somma assicurata” meno “valore al momento del sinistro Sinistro” e che la differenza “valore a nuovo” meno “valore al momento del Sinistro”;
3. uguale o inferiore al “valore al momento del Sinistro”, non verrà riconosciuto. Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all’effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione ed avverrà: - in caso di mancata rimpiazzo, entro 30 giorni dal comprovato rimpiazzo, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di pexxxxx; - in caso di ricostruzione, in base allo stato di avanzamento dei lavori documentato ogni 6 mesi dal Contraente/Assicurato e purché l’inizio dei lavori avvenga (salvo comprovata causa non imputabile al Contraente/Assicurato) entro 12 mesi dalla data di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di pexxxxx. La ricostruzione o rimpiazzo del Fabbricato può avvenire su altra area del territorio italiano, purché non ne derivi aggravio per l’Impresa. Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:
1. il danno sarà valutato non a nuovo ma al netto del degrado. Sono escluse dall’indennizzo le spese per eventuali opere provvisorie per modifiche o miglioramenti, per lavoro straordinario, maggiori costi per trasporto aereo o fuori dal territorio nazionale. Relativamente al Settore C - Furto, Rapina ed Estorsione, l’ammontare del danno loro valore è dato dalla differenza fra il valore del contenuto al momento del sinistro ed il valore dopo il sinistrosomma da essi portata;
2. l’Impresa non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
3. per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento, l’Assicurazione copre solo le relative spese. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’Assicurazione opera soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. Premesso che le Parti hanno convenuto di stipulare l’assicurazione - limitatamente ai fabbricati, attrezzature ed arredamento - in base al “valore a nuovo”, l’ammontare La determinazione del danno si determinaviene eseguita separatamente per ogni ente assicurato ovvero:
a) per il Fabbricato o Rischio Locativo: • per i fabbricati si stima stimando la spesa necessaria per costruire ricostruire a nuovo le parti distrutte e con analoghe od equivalenti caratteristiche costruttive, per riparare quelle danneggiatesoltanto danneggiate - escluso il valore dell’area -, deducendo da tale risultato il valore ricavabile dai residui; • dei recuperi, fermi i limiti previsti. L’Assicurato acquista il diritto all’intero indennizzo purché proceda alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, entro due anni dall’atto di liquidazione
b) per attrezzature e arredamento si stima il costo Contenuto: come differenza fra il valore di rimpiazzo delle dello stesso al momento del sinistro di cose assicurate distrutte con altre nuove o uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per rendimento economico uso, qualità e funzionalità, ed il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, xxxxx i limiti previsti. Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili prima del sinistro, l’assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo stato d’uso, di conservazione e ad ogni altra circostanza concomitante. L’Assicurato acquista il diritto all’intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto entro un anno dall’atto di liquidazione amichevole o la spesa necessaria del verbale definitivo di perizia, sempreché non ne derivi aggravio per la riparazione di quelle soltanto danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui; • Società.
c) per le merci Merci si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro. Ove Qualora le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato mercato, si applicheranno questi ultimi, . L’ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore ricavabile dalle cose danneggiate; • di ciò che resta dopo il sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario;
d) per le spese di demolizione e sgombero dei residui vanno stimate a parte in quanto per esse non è operante il disposto dell’Art. 17. Agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al doppio del loro relativo valore al momento del sinistro e che in caso di mancata ricostruzione o rimpiazzo il danno sarà valutato non a nuovo ma al netto del degrado. Sono escluse dall’indennizzo le spese per eventuali opere provvisorie per modifiche o miglioramenti, per lavoro straordinario, maggiori costi per trasporto aereo o fuori dal territorio nazionale. Relativamente al Settore C - Furto, Rapina ed EstorsioneLastre, l’ammontare del danno è dato dalla differenza fra dal loro costo di rimpiazzo, compresa la manodopera necessaria, dedotto il valore dei recuperi;
e) per le Macchine Elettroniche: • in caso di danno suscettibile di riparazione, si stima l’importo totale della spesa per il ripristino degli enti danneggiati nello stato funzionale in cui gli stessi si trovavano prima del contenuto sinistro; • in caso di danno non suscettibile di riparazione si stima il costo per rimpiazzare gli enti distrutti con altri nuovi uguali od equivalenti per rendimento economico. Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione del bene danneggiato sono superiori al momento costo di rimpiazzo a nuovo del sinistro ed medesimo. Qualora trattasi di apparecchiature che non siano in stato di attività, il risarcimento verrà effettuato sulla base del valore dopo il sinistroallo stato d’uso di conservazione e di ogni altra circostanza concomitante.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Per Attività Commerciali
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. Premesso che le Parti hanno convenuto di stipulare l’assicurazione l'assicurazione - limitatamente ai a fabbricati, attrezzature attrezzature, macchinari ed arredamento - in base al “"valore a nuovo”", l’ammontare l'ammontare del danno si determina: • − per i fabbricati si stima la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui; • − per attrezzature attrezzature, macchinari e arredamento si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate distrutte con altre nuove o od equivalenti per rendimento economico o la spesa necessaria per la riparazione di quelle soltanto danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui; • − per le merci si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi, deducendo il valore ricavabile dalle cose danneggiate; • − le spese di demolizione e sgombero dei residui vanno stimate a parte in quanto per esse non è operante il disposto dell’Artdell'Art. 176. Agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun fabbricatociascuna, macchina od impianto, importo superiore al doppio del loro relativo valore commerciale al momento del sinistro e che in caso di mancata ricostruzione o rimpiazzo il danno sarà valutato non a nuovo ma al netto del degrado. Sono escluse dall’indennizzo dall'indennizzo le spese per eventuali opere provvisorie provvisorie, per modifiche o miglioramenti, per lavoro straordinario, maggiori costi per trasporto aereo o fuori dal territorio nazionale. Relativamente al Settore C alla Sezione I - FurtoDanni da Incendio - qualora risultino danneggiate "merci vendute" in attesa di consegna, Rapina ed Estorsionepurché non siano assicurate dall’acquirente e che non risulti possibile sostituirle con equivalenti merci illese, l’ammontare l’indennizzo per tali merci, con il limite del 30% di quello complessivo, sarà basato sul prezzo di vendita convenuto (Selling Price), dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna. L’avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte scritture. Relativamente alla Sezione II - Danni da Furto - l'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore del contenuto al momento del sinistro ed il valore dopo il sinistro.
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Samples: Insurance Policy
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. Premesso che le Parti hanno convenuto di stipulare l’assicurazione - limitatamente ai fabbricati, attrezzature ed arredamento - in base al “valore a nuovo”, l’ammontare La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni “cosa” assicurata ed il suo ammontare si determina:
A) per il fabbricato o rischio locativo: • per i fabbricati si stima stimando la spesa necessaria necessaria, valuta- ta al momento del sinistro, per costruire ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui; • per attrezzature e arredamento si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate distrutte con altre nuove o equivalenti per rendimento economico o la spesa necessaria per la riparazione di quelle soltanto danneggiate, con analoghe od equivalenti carat- teristiche costruttive e deducendo da tale risultato il valore ricavabile dai residui; • dei recuperi, fermi i limiti previsti;
B) per il contenuto: come differenza fra il valore che le “cose” assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che ne resta dopo il sinistro, al netto del valore di eventuali recuperi e fermi i limiti previsti, sti- mando:
a) per le merci si stima merci: il loro valore in relazione alla natura, qualità, eventuale all’eventua- le svalutazione commercialecommerciale e compresi gli oneri fiscali, se dovuti;
b) per mobilio, arredamento, attrezzature, impianti e macchine elettroni- che: il valore di rimpiazzo con cose nuove uguali o, in mancanza, con cose equivalenti per uso, qualità, caratteristiche, prestazioni e rendi- mento;
c) per le lastre e le insegne: il valore di rimpiazzo compresa la manodo- pera necessaria con altre nuove o equivalenti per caratteristiche, dedotto il valore dei residui;
d) per le macchine elettroniche: il valore di rimpiazzo oppure la spesa necessaria per ripristinare la macchina nella sua funzionalità se ne è economicamente conveniente la riparazione. Nelle lavorazioni industriali Per le mercicose fuori uso od inservibili, tanto finite che in corso di fabbricazione vengono valutate in base così come per le cose non rimpiazzabi- li o non sostituibili, l’assicurazione è prestata per il loro valore al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al “momento del sinistro”, al netto cioè di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ob- solescenza, all’ubicazione, alla destinazione, al deperimento per l’uso ed ogni altra circostanza concomitante. Ove le valutazioni così formulate superassero L’Assicurato acquista il diritto all’intero indennizzo purché proceda al rim- piazzo o alla riparazione del contenuto o delle lastre e insegne e/o alla ripa- razione o ricostruzione del fabbricato, nello stesso luogo o in altra località, entro un anno dall’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non ne derivi aggravio all’Impresa. Fintantoché ciò non avviene l’Impresa limita l’indennizzo al valore delle cose al “momento del sinistro” come in precedenza specificato. L’Impresa procederà al pagamento della differenza tra i corrispondenti due criteri di inden- nizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall’Assicurato. Dagli indennizzi ottenuti come sopra vanno detratti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi, deducendo il valore ricavabile dalle cose danneggiate; • le franchigie e scoperti stabiliti in polizza. Le spese di demolizione demoli- zione e sgombero dei residui vanno stimate a parte del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell’Artseguente art. 1747. Agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, Limitatamente alle garanzie ricorso terzi e rischio locativo per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al doppio del loro relativo valore al momento del sinistro e che in caso di mancata ricostruzione o rimpiazzo il danno sarà valutato non a nuovo ma al netto del degrado. Sono escluse dall’indennizzo le spese per eventuali opere provvisorie per modifiche o miglioramenti, per lavoro straordinario, maggiori costi per trasporto aereo o fuori dal territorio nazionale. Relativamente al Settore C - Furto, Rapina ed Estorsione, l’ammontare la determi- nazione del danno è dato dalla differenza fra il valore del contenuto al momento del sinistro ed il valore dopo il sinistroopera l’art. 67 “Gestione delle vertenze di danno”.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. Premesso che le Parti hanno convenuto di stipulare l’assicurazione - limitatamente ai a fabbricati, attrezzature attrezzature, macchinari ed arredamento - in base al “valore a nuovo”, l’ammontare del danno si determina: • per i fabbricati si stima la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui; • per attrezzature attrezzature, macchinari e arredamento si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate distrutte con altre nuove o od equivalenti per rendimento economico o la spesa necessaria per la riparazione di quelle soltanto danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui; • per le merci si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi, deducendo il valore ricavabile dalle cose danneggiate; • le spese di demolizione e sgombero dei residui vanno stimate a parte in quanto per esse non è operante il disposto dell’Art. 176. Agli effetti del risarcimento resta convenuto che Relativamente alla Sezione I - Danni da Incendio - qualora risultino danneggiate “merci vendute” in nessun caso potrà essere indennizzatoattesa di consegna, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al doppio del loro relativo valore al momento del sinistro purché non siano assicurate dall’acquirente e che in caso non risulti possibile sostituirle con equivalenti merci illese, l’indennizzo per tali merci, con il limite indicato nella Scheda Allegata, sarà basato sul prezzo di mancata ricostruzione o rimpiazzo il danno sarà valutato non a nuovo ma al netto del degrado. Sono escluse dall’indennizzo vendita convenuto (Selling Price), dedotte le spese risparmiate per eventuali opere provvisorie per modifiche o miglioramenti, per lavoro straordinario, maggiori costi per trasporto aereo o fuori dal territorio nazionalela mancata consegna. L’avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte scritture. Relativamente al Settore C alla Sezione II - Furto, Rapina ed Estorsione, Danni da Furto e Garanzie accessorie - l’ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore del contenuto al momento del sinistro ed il valore dopo il sinistro.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Attività Economiche
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. Premesso che le Parti hanno convenuto di stipulare l’assicurazione - limitatamente ai fabbricati, attrezzature ed arredamento - in base al “valore a nuovo”, l’ammontare del danno si determina: • per i fabbricati si stima la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui, escludendo il valore dell’area; • per attrezzature e arredamento si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate distrutte con altre nuove o od equivalenti per rendimento economico o la spesa necessaria per la riparazione di quelle soltanto danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui; • per le merci si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi, deducendo il valore ricavabile dalle cose danneggiate; • le spese di demolizione e sgombero dei residui vanno stimate a parte in quanto per esse non è operante il disposto dell’Art. 176. Agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al doppio del loro relativo valore al momento del sinistro e che in caso di mancata ricostruzione o rimpiazzo il danno sarà valutato non a nuovo ma al netto del degrado. Sono escluse dall’indennizzo le spese per eventuali opere provvisorie provvisorie, per modifiche o miglioramenti, per lavoro straordinario, maggiori costi per trasporto aereo o fuori dal territorio nazionale. Relativamente al Settore C - Furto, Rapina ed Estorsione, Estorsione l’ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore del contenuto al momento del sinistro ed il valore dopo il sinistro.
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Samples: Assicurazione Commerciale
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. Premesso che le Parti hanno convenuto di stipulare l’assicurazione - limitatamente ai fabbricati, attrezzature ed arredamento - in base al “valore a nuovo”, l’ammontare La determinazione del danno si determinaè eseguita separatamente per ogni singola partita o Settore di polizza se- condo i seguenti criteri:
a) per il Fabbricato o Rischio Locativo: • per i fabbricati si stima stimando la spesa necessaria per costruire ricostruire a nuovo le parti distrutte e con analoghe od equivalenti caratteristiche costruttive, per riparare quelle danneggiatesoltanto danneggia- te - escluso il valore dell’area -, deducendo da tale risultato il valore ricavabile dai residuidei recuperi, fermi i limiti previsti; • l’Assicurato acquista il diritto all’intero indennizzo purché proceda alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, entro due anni dall’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempre che non ne derivi aggravio per attrezzature la Società;
b) per il Contenuto: macchinario – attrezzatura e arredamento si stima arredamento, escluse le merci come differenza fra il costo valore di rimpiazzo delle degli enti assicurati al momento del sinistro di cose assicurate distrutte con altre nuove o uguali o, in man- canza, di cose equivalenti per rendimento economico o la spesa necessaria per la riparazione di quelle soltanto danneggiateuso, deducendo qualità e funzionalità, ed il valore ricavabile dai residui; • di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti. La Società procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall’Assicurato;
c) per le merci Merci: si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro. Ove Qualora le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato mercato, si applicheranno ap- plicheranno questi ultimi, . L’ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore ricavabile dalle cose danneggiate; • le spese di demolizione e sgombero dei residui vanno stimate a parte in quanto per esse non è operante il disposto dell’Art. 17. Agli effetti del risarcimento resta convenuto ciò che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al doppio del loro relativo valore al momento del sinistro e che in caso di mancata ricostruzione o rimpiazzo il danno sarà valutato non a nuovo ma al netto del degrado. Sono escluse dall’indennizzo le spese per eventuali opere provvisorie per modifiche o miglioramenti, per lavoro straordinario, maggiori costi per trasporto aereo o fuori dal territorio nazionale. Relativamente al Settore C - Furto, Rapina ed Estorsione, l’ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore del contenuto al momento del sinistro ed il valore re- sta dopo il sinistro., nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario;
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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Per Attività Commerciali
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. Premesso che le Parti hanno convenuto di stipulare l’assicurazione - limitatamente ai fabbricati, attrezzature ed arredamento - L’ammontare del danno indennizzabile viene determinato in base al “valore Valore a nuovo”, l’ammontare del danno si determinaossia, in caso di Sinistro, fermi i limiti e le garanzie previsti in polizza: • per i fabbricati si stima la spesa necessaria il Fabbricato vengono liquidate le spese necessarie per costruire a nuovo ricostruire le parti distrutte e per riparare o ripristinare quelle danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui; • per attrezzature e arredamento si stima il costo di rimpiazzo delle Contenuto vengono liquidate le spese per riparare, o se economicamente conveniente, rimpiazzare i beni distrutti o danneggiati con cose assicurate distrutte con altre nuove uguali o equivalenti per rendimento economico o la spesa necessaria per la riparazione di quelle soltanto danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui; • per le merci si stima il valore in relazione alla naturauso, qualità, eventuale svalutazione commercialecaratteristiche e funzionalità. Nelle lavorazioni industriali In entrambi i casi viene dedotto l’eventuale valore dei recuperi. Sia per il Fabbricato che per il Contenuto le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione vengono valutate Somme Assicurate sono determinate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese alla forma di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano assicurazione prestata: • a Valore intero: se, al momento del sinistro. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimiSinistro, deducendo la Somma Assicurata risulta inferiore al valore stimato, il danno viene liquidato dalla Società applicando la proporzione tra la somma assicurata e l’effettivo valore ricavabile dalle cose danneggiatedell’Abitazione assicurata; • le spese a Primo rischio assoluto: indipendentemente dal valore del bene al momento del Sinistro il danno viene liquidato sino alla concorrenza della Somma Assicurata senza applicazione della Regola proporzionale. La determinazione del danno indennizzabile è inoltre effettuata secondo gli specifici seguenti criteri relativamente a:
a) alberi:
b) beni anche parzialmente elettrici ed elettronici, eccetto quelli acquistati nuovi nei 24 mesi precedenti il Sinistro, l’Indennizzo non può superare il triplo del valore che avevano al momento del Sinistro;
c) capi di demolizione vestiario e sgombero dei residui vanno stimate a parte in quanto per esse non è operante biancheria della casa eccetto quelli acquistati nuovi nei 24 mesi precedenti il disposto dell’Art. 17. Agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzatoSinistro, Xxxxxxx speciali, Preziosi, oggetti fuori uso ed inservibili, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al doppio del loro relativo i quali la garanzia è prestata in base all’effettivo valore al momento del sinistro e che in caso di mancata ricostruzione o rimpiazzo il danno sarà valutato non Sinistro senza l’applicazione del criterio del Valore a nuovo ma al netto del degrado. Sono escluse dall’indennizzo nuovo;
d) documenti personali, le spese per eventuali opere provvisorie il rifacimento;
e) raccolte e collezioni in caso vengano asportate o danneggiate parzialmente, verrà riconosciuto soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati o rubati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti;
f) specchi, insegne, lastre di vetro, cristallo, policarbonato, le spese sostenute per modifiche la sostituzione con altri nuovi (uguali o miglioramentiequivalente per caratteristiche), compreso il costo del trasporto e dell’installazione;
g) valori In ogni caso, per lavoro straordinarioogni Sinistro, maggiori costi la Società non riconoscerà somme superiori a quelle assicurate, salvo quanto previsto dall’Art. 1914 c.c. per trasporto aereo le spese di salvataggio nonché ove esplicitamente previsto dal contratto (valutando il deprezzamento correlato al grado di vetustà, allo stato d’uso e di conservazione). L’Indennizzo viene erogato inizialmente secondo il criterio del Valore allo stato d’uso; il versamento del supplemento d’indennità a nuovo, pari alla differenza tra la stima dell’Indennizzo effettuata col criterio del Valore a nuovo e la stima dello stesso effettuata col criterio del Valore allo stato d’uso, verrà corrisposto allorché l’Assicurato proceda nel termine di 18 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o fuori dal territorio nazionaleverbale definitivo di perizia al ripristino o alla ricostruzione del Fabbricato e/o al rimpiazzo del Contenuto, salvo ritardi per legittimi impedimenti. Relativamente In caso contrario, non si procederà al Settore C - Furto, Rapina ed Estorsione, l’ammontare versamento del danno è dato dalla differenza fra il valore del contenuto al momento del sinistro supplemento d’indennità a nuovo ed il valore dopo danno resterà determinato ed indennizzato secondo il sinistrocriterio del Valore allo stato d’uso. In alternativa alla ricostruzione del Fabbricato, l’Assicurato potrà optare per l’acquisto di altra analoga abitazione, fermo restando che l’esborso a carico della Società per detto acquisto non potrà essere superiore al danno indennizzabile determinato secondo il criterio del Valore a nuovo.
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Samples: Assicurazione Dell’abitazione E Per La Responsabilità Civile Del Capofamiglia
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. Premesso che le Parti hanno convenuto di stipulare l’assicurazione - limitatamente ai fabbricati, attrezzature ed arredamento - L’ammontare del danno indennizzabile viene determinato in base al “valore Valore a nuovo”, l’ammontare del danno si determinaossia, in caso di Sinistro, fermi i limiti e le garanzie previsti in polizza: • per i fabbricati si stima la spesa necessaria il Fabbricato vengono liquidate le spese necessarie per costruire a nuovo ricostruire le parti distrutte e per riparare o ripristinare quelle danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui; • per attrezzature e arredamento si stima il costo di rimpiazzo delle Contenuto vengono liquidate le spese per riparare, o se economicamente conveniente, rimpiazzare i beni distrutti o danneggiati con cose assicurate distrutte con altre nuove uguali o equivalenti per rendimento economico o la spesa necessaria per la riparazione di quelle soltanto danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui; • per le merci si stima il valore in relazione alla naturauso, qualità, eventuale svalutazione commercialecaratteristiche e funzionalità. Nelle lavorazioni industriali In entrambi i casi viene dedotto l’eventuale valore dei recuperi. Sia per il Fabbricato che per il Contenuto le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione vengono valutate Somme Assicurate sono determinate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese alla forma di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano assicurazione prestata: • a Valore intero: se, al momento del sinistro. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimiSinistro, deducendo la Somma Assicurata risulta inferiore al valore stimato, il danno viene liquidato dalla Società applicando la proporzione tra la somma assicurata e l’effettivo valore ricavabile dalle cose danneggiatedell’Abitazione assicurata; • le spese a Primo rischio assoluto: indipendentemente dal valore del bene al momento del Sinistro il danno viene liquidato sino alla concorrenza della Somma Assicurata senza applicazione della Regola proporzionale. La determinazione del danno indennizzabile è inoltre effettuata secondo gli specifici seguenti criteri relativamente a:
a) alberi:
b) beni anche parzialmente elettrici ed elettronici, eccetto quelli acquistati nuovi nei 24 mesi precedenti il Sinistro, l’Indennizzo non può superare il triplo del valore che avevano al momento del Sinistro;
c) capi di demolizione vestiario e sgombero dei residui vanno stimate a parte in quanto per esse non è operante biancheria della casa eccetto quelli acquistati nuovi nei 24 mesi precedenti il disposto dell’Art. 17. Agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzatoSinistro, Oggetti speciali, Preziosi, oggetti fuori uso ed inservibili, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al doppio del loro relativo i quali la garanzia è prestata in base all’effettivo valore al momento del sinistro e che in caso di mancata ricostruzione o rimpiazzo il danno sarà valutato non Sinistro senza l’applicazione del criterio del Valore a nuovo ma al netto del degrado. Sono escluse dall’indennizzo nuovo;
d) documenti personali, le spese per eventuali opere provvisorie il rifacimento;
e) raccolte e collezioni in caso vengano asportate o danneggiate parzialmente, verrà riconosciuto soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati o rubati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti;
f) specchi, insegne, lastre di vetro, cristallo, policarbonato, le spese sostenute per modifiche la sostituzione con altri nuovi (uguali o miglioramentiequivalente per caratteristiche), compreso il costo del trasporto e dell’installazione;
g) valori In ogni caso, per lavoro straordinarioogni Sinistro, maggiori costi la Società non riconoscerà somme superiori a quelle assicurate, salvo quanto previsto dall’Art. 1914 c.c. per trasporto aereo le spese di salvataggio nonché ove esplicitamente previsto dal contratto (valutando il deprezzamento correlato al grado di vetustà, allo stato d’uso e di conservazione). L’Indennizzo viene erogato inizialmente secondo il criterio del Valore allo stato d’uso; il versamento del supplemento d’indennità a nuovo, pari alla differenza tra la stima dell’Indennizzo effettuata col criterio del Valore a nuovo e la stima dello stesso effettuata col criterio del Valore allo stato d’uso, verrà corrisposto allorché l’Assicurato proceda nel termine di 18 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o fuori dal territorio nazionaleverbale definitivo di perizia al ripristino o alla ricostruzione del Fabbricato e/o al rimpiazzo del Contenuto, salvo ritardi per legittimi impedimenti. Relativamente In caso contrario, non si procederà al Settore C - Furto, Rapina ed Estorsione, l’ammontare versamento del danno è dato dalla differenza fra il valore del contenuto al momento del sinistro supplemento d’indennità a nuovo ed il valore dopo danno resterà determinato ed indennizzato secondo il sinistrocriterio del Valore allo stato d’uso. In alternativa alla ricostruzione del Fabbricato, l’Assicurato potrà optare per l’acquisto di altra analoga abitazione, fermo restando che l’esborso a carico della Società per detto acquisto non potrà essere superiore al danno indennizzabile determinato secondo il criterio del Valore a nuovo.
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Samples: Assicurazione Dell’abitazione E Per La Responsabilità Civile Del Capofamiglia
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. Premesso che le Parti hanno convenuto di stipulare l’assicurazione l'assicurazione - limitatamente ai fabbricati, attrezzature attrezzature, macchinari ed arredamento - in base al “"valore a nuovo”", l’ammontare l'ammontare del danno si determina: • − per i fabbricati si stima la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui; • − per attrezzature attrezzature, macchinari e arredamento si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate distrutte con altre nuove o od equivalenti per rendimento economico o la spesa necessaria per la riparazione di quelle soltanto danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui; • − per le merci si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi, deducendo il valore ricavabile dalle cose danneggiate; • − le spese di demolizione e sgombero dei residui vanno stimate a parte in quanto per esse non è operante il disposto dell’Artdell'Art. 176. Agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al doppio del loro relativo valore commerciale al momento del sinistro e che in caso di mancata ricostruzione o rimpiazzo il danno sarà valutato non a nuovo ma al netto del degrado. Sono escluse dall’indennizzo dall'indennizzo le spese per eventuali opere provvisorie provvisorie, per modifiche o miglioramenti, per lavoro straordinario, maggiori costi per trasporto aereo o fuori dal territorio nazionale. Relativamente al Settore C - Furto, Rapina ed Estorsione, l’ammontare Estorsione l'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore del contenuto al momento del sinistro ed il valore dopo il sinistro.
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Samples: Insurance Contract
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. Premesso Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l’indennizzo verrà calcolato in base al costo di “ricostruzione e rimpiazzo a nuovo” delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:
a) In caso di distruzione:
I) per i fabbricati e per i beni immobili: il costo nonché ogni spesa necessaria per la ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell’area);
II) per il contenuto: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
III) per le opere d’arte: l’indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro.
b) In caso di danno parziale:
I) Il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro dei beni danneggiati. Si precisa altresì che le Parti hanno convenuto di stipulare l’assicurazione - limitatamente ai fabbricati, attrezzature ed arredamento - nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri:
a) L’assicurazione in base al “valore a nuovo”” riguarda soltanto fabbricati, reti ed impianti, contenuto in stato di attività, escluso quanto non più in esercizio alla data del sinistro.
b) In nessun caso potrà essere indennizzato per ciascun fabbricato, macchinario o impianto un importo superiore a 3 volte il relativo valore determinato in base allo stato d’uso.
c) Relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
d) La Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di beni assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
e) Qualora l’Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di “ricostruzione e rimpiazzo” o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all’indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell’art.1908 C.C..
f) Per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l’ammontare del danno si determina: • stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.
g) Xxx i fabbricati si stima la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui; • per attrezzature e arredamento si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate distrutte con altre nuove o equivalenti per rendimento economico o la spesa necessaria per la riparazione di quelle soltanto danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui; • per le danni alle merci si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano acquisto al momento del sinistro. Ove .
h) Per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni.
i) Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società risarcirà, in caso di sinistro, le valutazioni così formulate superassero spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l’ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti.
j) Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto tra le parti che:
I) l’assicurazione vale solo per gli effetti per i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi, deducendo quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria;
II) il valore ricavabile dalle cose danneggiate; • di detti effetti è dato dalla somma da essi riportata;
III) la Società non è obbligata a pagare l’importo liquidato prima della loro scadenza;
IV) l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.
k) Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e carte valori, la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora i beni distrutti possano essere duplicati, l’indennizzo sarà effettuato soltanto dopo che l’Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l’abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.
l) Per le opere d’arte parzialmente danneggiate l’indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino e restauro anche l’eventuale deprezzamento. L’indennizzo sarà pari all’importo del danno come stimato ai punti che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residui vanno stimate residuati del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a parte termini di polizza, mentre verrà portato in quanto per esse non è operante il disposto dell’Artdeduzione l’eventuale valore di recupero dei residui. 17. Agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzatoSi conviene che, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al doppio del loro relativo valore al momento del sinistro e che in caso di mancata ricostruzione o rimpiazzo il danno sarà valutato non a nuovo ma al netto del degrado. Sono escluse dall’indennizzo le spese per eventuali opere provvisorie per modifiche o miglioramenti, per lavoro straordinario, maggiori costi per trasporto aereo o fuori dal territorio nazionale. Relativamente al Settore C - Furto, Rapina ed Estorsione, l’ammontare del danno è dato dalla differenza fra qualora il valore del contenuto assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al momento del sinistro ed il valore dopo il presente articolo, é consentito addizionare nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.
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Samples: Insurance Agreement
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. Premesso Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l’indennizzo verrà calcolato in base al costo di “ricostruzione e rimpiazzo a nuovo” delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:
a) In caso di distruzione:
I) per i fabbricati e per i beni immobili: il costo nonché ogni spesa necessaria per la ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell’area);
II) per i beni mobili: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
III) per le opere d’arte: l’indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro.
b) In caso di danno parziale:
I) Il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati. Si precisa altresì che le Parti hanno convenuto di stipulare l’assicurazione - limitatamente ai fabbricati, attrezzature ed arredamento - nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri:
a) L’assicurazione in base al “valore a nuovo”” riguarda soltanto fabbricati, reti ed impianti, contenuto in stato di attività, escluso quanto non più in esercizio alla data del sinistro.
b) In nessun caso potrà essere indennizzato per ciascun fabbricato, macchinario o impianto un importo superiore a 3 volte il relativo valore determinato in base allo stato d’uso.
c) Relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
d) La Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di beni assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
e) Qualora l’Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di “ricostruzione e rimpiazzo” o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all’indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell’art.1908 C.C..
f) Per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l’ammontare del danno si determina: • stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.
g) Xxx i fabbricati si stima la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui; • per attrezzature e arredamento si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate distrutte con altre nuove o equivalenti per rendimento economico o la spesa necessaria per la riparazione di quelle soltanto danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui; • per le danni alle merci si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano acquisto al momento del sinistro. Ove .
h) Per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni.
i) Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società risarcirà, in caso di sinistro, le valutazioni così formulate superassero spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l’ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti.
j) Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto tra le parti che:
I) l’assicurazione vale solo per gli effetti per i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi, deducendo quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria;
II) il valore ricavabile dalle cose danneggiate; • di detti effetti è dato dalla somma da essi riportata;
III) la Società non è obbligata a pagare l’importo liquidato prima della loro scadenza;
IV) l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.
k) Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e carte valori, la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, l’indennizzo sarà effettuato soltanto dopo che l’Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l’abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.
l) Per le opere d’arte parzialmente danneggiate l’indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino e restauro anche l’eventuale deprezzamento.
m) Se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati e dei beni immobili, l’Assicurato dovrà rispettare le “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” vigenti al momento del sinistro, si conviene che l’indennizzo sarà comprensivo di tali costi entro un limite massimo del 15% della somma assicurata per ciascuna ubicazione ed in aggiunta alla stessa ma con il massimo di quanto stabilito nell’apposita scheda dell’Allegato 1 sotto la voce “Adeguamento antisismico”, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle “Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche” in vigore all’epoca della realizzazione degli stessi. L’indennizzo sarà pari all’importo del danno come stimato ai punti che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residui vanno stimate residuati del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a parte termini di polizza, mentre verrà portato in quanto per esse non è operante il disposto dell’Artdeduzione l’eventuale valore di recupero dei residui. 17. Agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzatoSi conviene che, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al doppio del loro relativo valore al momento del sinistro e che in caso di mancata ricostruzione o rimpiazzo il danno sarà valutato non a nuovo ma al netto del degrado. Sono escluse dall’indennizzo le spese per eventuali opere provvisorie per modifiche o miglioramenti, per lavoro straordinario, maggiori costi per trasporto aereo o fuori dal territorio nazionale. Relativamente al Settore C - Furto, Rapina ed Estorsione, l’ammontare del danno è dato dalla differenza fra qualora il valore del contenuto assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al momento del sinistro ed il valore dopo il presente articolo, é consentito addizionare nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.
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Samples: All Risks Insurance Policy
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. Premesso Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l’indennizzo verrà calcolato in base al costo di “ricostruzione e rimpiazzo a nuovo” delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue: per i fabbricati e per i beni immobili: il costo nonché ogni spesa necessaria per la ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell’area); per i beni mobili: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali; per le opere d’arte: l’indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro. Il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati. Si precisa altresì che le Parti hanno convenuto di stipulare l’assicurazione - limitatamente ai fabbricati, attrezzature ed arredamento - nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri: L’assicurazione in base al “valore a nuovo”” riguarda soltanto fabbricati, reti ed impianti, contenuto in stato di attività, escluso quanto non più in esercizio alla data del sinistro. In nessun caso potrà essere indennizzato per ciascun fabbricato, macchinario o impianto un importo superiore a 3 volte il relativo valore determinato in base allo stato d’uso. Relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori. La Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di beni assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza. Qualora l’Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di “ricostruzione e rimpiazzo” o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all’indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell’art.1908 C.C.. Per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l’ammontare del danno si determina: • stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati. Per i fabbricati si stima la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui; • per attrezzature e arredamento si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate distrutte con altre nuove o equivalenti per rendimento economico o la spesa necessaria per la riparazione di quelle soltanto danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui; • per le danni alle merci si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano acquisto al momento del sinistro. Ove Per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni. Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società risarcirà, in caso di sinistro, le valutazioni così formulate superassero spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l’ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti. Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto tra le parti che: l’assicurazione vale solo per gli effetti per i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi, deducendo quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria; il valore ricavabile dalle cose danneggiatedi detti effetti è dato dalla somma da essi riportata; • la Società non è obbligata a pagare l’importo liquidato prima della loro scadenza; l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci. Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e carte valori, la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, l’indennizzo sarà effettuato soltanto dopo che l’Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l’abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile. Per le opere d’arte parzialmente danneggiate l’indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino e restauro anche l’eventuale deprezzamento. L’indennizzo sarà pari all’importo del danno come stimato ai punti che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residui vanno stimate residuati del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a parte termini di polizza, mentre verrà portato in quanto per esse non è operante il disposto dell’Artdeduzione l’eventuale valore di recupero dei residui. 17. Agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzatoSi conviene che, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al doppio del loro relativo valore al momento del sinistro e che in caso di mancata ricostruzione o rimpiazzo il danno sarà valutato non a nuovo ma al netto del degrado. Sono escluse dall’indennizzo le spese per eventuali opere provvisorie per modifiche o miglioramenti, per lavoro straordinario, maggiori costi per trasporto aereo o fuori dal territorio nazionale. Relativamente al Settore C - Furto, Rapina ed Estorsione, l’ammontare del danno è dato dalla differenza fra qualora il valore del contenuto assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al momento del sinistro ed il valore dopo il presente articolo, é consentito addizionare nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.
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Samples: Polizza All Risks Patrimonio
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. Premesso che Si conviene tra le Parti hanno convenuto parti che, in caso di stipulare l’assicurazione - limitatamente ai fabbricatidanno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l’indennizzo verrà calcolato in base al costo di “ricostruzione e rimpiazzo a nuovo” delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:
a) In caso di distruzione:
I) per i fabbricati e per i beni immobili: il costo nonché ogni spesa necessaria per la ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell’area);
II) per i beni mobili: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio, imballaggio, collaudo e fiscali;
III) per le opere d’arte: l’indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro;
IV) per gli impianti, le attrezzature ed arredamento - i macchinari: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, di dogana, imballaggio, montaggio, collaudo e fiscali.
b) In caso di danno parziale:
I) Il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati. Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri:
a) l’assicurazione in base al “valore a nuovo”” riguarda soltanto fabbricati, contenuto in stato di attività, escluso quanto non più in esercizio alla data del sinistro;
b) in nessun caso potrà essere indennizzato per ciascun fabbricato, macchinario o impianto, un importo superiore a 3 volte il relativo valore determinato in base allo stato d’uso;
c) relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che, quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori;
d) la Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di beni assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
e) qualora l’Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di “ricostruzione e rimpiazzo” o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all’indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell’art.1908 C.C.;
f) per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l’ammontare del danno si determina: • stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.;
g) per i fabbricati si stima la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui; • per attrezzature e arredamento si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate distrutte con altre nuove o equivalenti per rendimento economico o la spesa necessaria per la riparazione di quelle soltanto danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui; • per le danni alle merci si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano acquisto al momento del sinistro;
h) per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni;
i) si conviene fra le parti che, in caso di sinistro che colpisca la partita 1, il pagamento del supplemento delle indennità dovute sarà effettuato in base allo stato di avanzamento dei lavori. Ove Tale pagamento verrà eseguito entro trenta giorni da quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l’avvenuto rimpiazzo, anche parziale, degli enti distrutti o danneggiati, fermi restando gli importi concordati in sede di perizia;
j) per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società risarcirà, in caso di sinistro, le valutazioni così formulate superassero spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l’ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti;
k) per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto tra le parti che:
I) l’assicurazione vale solo per gli effetti per i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi, deducendo quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria;
II) il valore ricavabile dalle cose danneggiate; • di detti effetti è dato dalla somma da essi riportata;
III) la Società non è obbligata a pagare l’importo liquidato prima della loro scadenza;
IV) l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci;
l) per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e carte valori, la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, l’indennizzo sarà effettuato soltanto dopo che l’Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l’abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.
m) per le opere d’arte parzialmente danneggiate l’indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino e restauro anche l’eventuale deprezzamento;
n) se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati e dei beni immobili, l’Assicurato dovrà rispettare le “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” vigenti al momento del sinistro, si conviene che l’indennizzo sarà comprensivo di tali costi entro un limite massimo del 15% della somma assicurata per ciascuna ubicazione ed in aggiunta alla stessa ma con il massimo di quanto stabilito alla Sezione 5 sotto la voce “Adeguamento antisismico”, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle “Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche” in vigore all’epoca della realizzazione degli stessi;
o) è data facoltà al Contraente di:
1. sostituire gli enti danneggiati con altri aventi un rendimento superiore qualora non sia possibile reperire sul mercato beni sostitutivi con rendimento equivalente;
2. sostituire gli enti danneggiati anche con altri che abbiano una funzione e/o destinazione diversa purché rientranti nell’attività del Contraente;
3. acquistare enti appartenenti a terzi con operazioni di ricondizionamento e migliorie, in modo da ricostruire la stessa capacità funzionale dell’ente danneggiato e sostituito;
4. ricostruire e/o acquistare anche più enti a fronte di uno solo danneggiato;
5. adottare provvedimenti (sostituzioni, acquisti, ricostruzioni) che rientrino contemporaneamente nelle fattispecie previste dai precedenti punti 1)2)3). L’indennizzo sarà pari all’importo del danno come stimato ai punti che precedono, oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residui vanno stimate residuati del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a parte termini di polizza, mentre verrà portato in quanto per esse non è operante il disposto dell’Artdeduzione l’eventuale valore di recupero dei residui. 17. Agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzatoSi conviene che, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al doppio del loro relativo valore al momento del sinistro e che in caso di mancata ricostruzione o rimpiazzo il danno sarà valutato non a nuovo ma al netto del degrado. Sono escluse dall’indennizzo le spese per eventuali opere provvisorie per modifiche o miglioramenti, per lavoro straordinario, maggiori costi per trasporto aereo o fuori dal territorio nazionale. Relativamente al Settore C - Furto, Rapina ed Estorsione, l’ammontare del danno è dato dalla differenza fra qualora il valore del contenuto assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al momento del sinistro ed il valore dopo il presente articolo, è consentito addizionare nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.
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Samples: Polizza All Risks
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. Premesso che le Parti hanno convenuto di stipulare l’assicurazione - limitatamente ai fabbricati, attrezzature ed arredamento - in base al “valore a nuovo”, l’ammontare La determinazione del danno si determinaviene eseguita separatamente per ogni ente assicurato ovvero:
a) per il Fabbricato o Rischio Locativo: • per i fabbricati si stima stimando la spesa necessaria per costruire ricostruire a nuovo le parti distrutte e con ana- loghe od equivalenti caratteristiche costruttive, per riparare quelle danneggiatesoltanto danneggiate - escluso il valore dell’area -, deducendo da tale risultato il valore ricavabile dai residui; • dei recuperi, fermi i limiti previsti.
b) per attrezzature e arredamento si stima il costo Contenuto: come differenza fra il valore di rimpiazzo delle dello stesso al momento del sinistro di cose assicurate distrutte con altre nuove o uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per rendimento economico o la spesa necessaria per la riparazione di quelle soltanto danneggiateuso, deducendo qualità e funzionalità, ed il valore ricavabile dai residui; • di ciò che del contenuto stesso, deter- minato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti. Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili prima del sinistro, l’assicurazione è prestata unicamente per il loro valo- re allo stato d’uso, di conservazione e ad ogni altra circostanza concomitante.
c) per le merci Merci si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro. Ove Qualora le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato mercato, si applicheranno questi que- sti ultimi, . L’ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore ricavabile dalle cose danneggiate; • di ciò che resta dopo il sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario;
d) per le spese di demolizione e sgombero dei residui vanno stimate a parte in quanto per esse non è operante il disposto dell’Art. 17. Agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al doppio del loro relativo valore al momento del sinistro e che in caso di mancata ricostruzione o rimpiazzo il danno sarà valutato non a nuovo ma al netto del degrado. Sono escluse dall’indennizzo le spese per eventuali opere provvisorie per modifiche o miglioramenti, per lavoro straordinario, maggiori costi per trasporto aereo o fuori dal territorio nazionale. Relativamente al Settore C - Furto, Rapina ed EstorsioneLastre, l’ammontare del danno è dato dalla differenza fra dal loro costo di rimpiazzo, compresa la manodopera necessaria, dedot- to il valore dei recuperi;
e) per le Macchine Elettroniche: • in caso di danno suscettibile di riparazione, si stima l’importo totale della spesa per il ripristino degli enti danneg- giati nello stato funzionale in cui gli stessi si trovavano prima del contenuto sinistro; • in caso di danno non suscettibile di riparazione si stima il costo per rimpiazzare gli enti distrutti con altri nuovi ugua- li od equivalenti per rendimento economico. Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione del bene danneggiato sono superiori al momento costo di rimpiazzo a nuovo del sinistro ed medesimo. Qualora trattasi di apparecchiature che non siano in stato di attività, il risarcimento verrà effettuato sulla base del valore dopo il sinistroallo stato d’uso di conservazione e di ogni altra circostanza concomitante.
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Samples: Insurance Policy
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. Premesso che le Parti hanno convenuto di stipulare l’assicurazione - limitatamente ai fabbricati, attrezzature ed arredamento - in base al “valore a nuovo”, l’ammontare La determinazione del danno si determinaviene eseguita separatamente per ogni ente assicurato ovvero:
a) per il Fabbricato o Rischio Locativo: • per i fabbricati si stima stimando la spesa necessaria per costruire ricostruire a nuovo le parti distrutte e con ana- loghe od equivalenti caratteristiche costruttive, per riparare quelle danneggiatesoltanto danneggiate - escluso il valore dell’area -, deducendo da tale risultato il valore ricavabile dai residui; • dei recuperi, fermi i limiti previsti.
b) per attrezzature e arredamento si stima il costo Contenuto: come differenza fra il valore di rimpiazzo delle dello stesso al momento del sinistro di cose assicurate distrutte con altre nuove o uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per rendimento economico o la spesa necessaria per la riparazione di quelle soltanto danneggiateuso, deducendo qualità e funzionalità, ed il valore ricavabile dai residui; • di ciò che del contenuto stesso, deter- minato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, xxxxx i limiti previsti. Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili prima del sinistro, l’assicurazione è prestata unicamente per il loro valo- re allo stato d’uso, di conservazione e ad ogni altra circostanza concomitante.
c) per le merci Merci si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro. Ove Qualora le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato mercato, si applicheranno questi que- sti ultimi, . L’ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore ricavabile dalle cose danneggiate; • di ciò che resta dopo il sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario;
d) per le spese di demolizione e sgombero dei residui vanno stimate a parte in quanto per esse non è operante il disposto dell’Art. 17. Agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al doppio del loro relativo valore al momento del sinistro e che in caso di mancata ricostruzione o rimpiazzo il danno sarà valutato non a nuovo ma al netto del degrado. Sono escluse dall’indennizzo le spese per eventuali opere provvisorie per modifiche o miglioramenti, per lavoro straordinario, maggiori costi per trasporto aereo o fuori dal territorio nazionale. Relativamente al Settore C - Furto, Rapina ed EstorsioneLastre, l’ammontare del danno è dato dalla differenza fra dal loro costo di rimpiazzo, compresa la manodopera necessaria, dedot- to il valore dei recuperi;
e) per le Macchine Elettroniche: • in caso di danno suscettibile di riparazione, si stima l’importo totale della spesa per il ripristino degli enti danneg- giati nello stato funzionale in cui gli stessi si trovavano prima del contenuto sinistro; • in caso di danno non suscettibile di riparazione si stima il costo per rimpiazzare gli enti distrutti con altri nuovi ugua- li od equivalenti per rendimento economico. Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione del bene danneggiato sono superiori al momento costo di rimpiazzo a nuovo del sinistro ed medesimo. Qualora trattasi di apparecchiature che non siano in stato di attività, il risarcimento verrà effettuato sulla base del valore dopo il sinistroallo stato d’uso di conservazione e di ogni altra circostanza concomitante.
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