Valutazione del patrimonio del fondo interno e calcolo del valore della quota Clausole campione

Valutazione del patrimonio del fondo interno e calcolo del valore della quota. Il patrimonio netto viene determinato sulla base delle seguenti voci: • la posizione netta dei valori mobiliari valutati a valore di mercato; • gli interessi attivi e passivi; • i dividendi; • le spese a carico del fondo; • ogni altra attività di pertinenza del fondo non precedentemente indicata. Per posizione netta dei valori mobiliari valutati a valore di mercato si intende che: • le quote di OICR sono valutate al valore del giorno di valorizzazione della quota, in sua mancanza sulla base dell’ultimo valore disponibile; • i titoli quotati vengono valutati sulla base della quotazione del giorno di valorizzazione della quota, in sua mancanza sulla base dell’ultimo valore disponibile. Se lo stesso titolo è quotato in più mercati, verrà utilizzata la quotazione del mercato che per quel titolo è da considerarsi il principale; • i titoli non quotati vengono valutati richiedendo la valorizzazione all’emittente o a soggetto terzo specializzato, con periodicità in linea con la valorizzazione della quota; • il valore dei contanti, dei depositi, dei dividendi e interessi, maturati e non ancora incassati, sono valorizzati al valore nominale; • le attività espresse in valuta diversa dalla divisa di riferimento, sono convertite in tale divisa sulla base del cambio ufficiale rilevato dalla Banca Centrale Europea il giorno di valorizzazione, in sua mancanza sulla base dell’ultimo valore disponibile; • in caso di assenza di quotazioni per decisioni degli Organi di Borsa, ovvero causata da eventi di turbativa del mercato determinati dal verificarsi di circostanze quali, a titolo esemplificativo, eventi di natura politica, finanziaria, economica, valutaria, normativa, tali da incidere sui valori degli strumenti finanziari che compongono il fondo, la Società provvederà ad effettuare il calcolo del valore della quota nella settimana successiva al cessare dell’evento che ha originato la sospensione. I crediti d’imposta del fondo e le eventuali commissioni retrocesse dalle società di gestione dei fondi d’investimento mobiliare alla Società, laddove previsti, vengono attribuiti al fondo con cadenza in linea con la valorizzazione della quota. Il valore della quota del fondo è pari al patrimonio netto diviso il numero delle quote che compongono il fondo, entrambi relativi al primo giorno lavorativo di ogni settimana. Il valore così determinato, troncato alla terza cifra decimale, rimane costante fino ad una nuova valorizzazione. Ai soli fini contabili o di certificazione, il valo...
Valutazione del patrimonio del fondo interno e calcolo del valore della quota. Il Valore della Quota del Fondo viene calcolato dalla Compagnia con cadenza giornaliera. Il valore unitario della Quota è disponibile sul sito internet della Società ed è pubblicato nelle forme e modi previsti dalla normativa di tempo in tempo applicabile. Il valore unitario di ogni singola Quota è pari al valore netto complessivo del Fondo, diviso per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al giorno di valorizzazione. Il valore netto complessivo del Fondo viene determinato in base ai valori di mercato delle attività, al netto delle passività e delle Spese, riferiti allo stesso giorno di valorizzazione o al primo giorno utile precedente. In particolare quindi: - per gli strumenti finanziari quotati, il valore è determinato in base all’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di negoziazione. Per gli strumenti trattati su più mercati si fa riferimento al mercato più significativo, considerate le quantità ivi trattate e l’operatività del Fondo. Sono invece valutati in base ai criteri previsti per gli strumenti finanziari non quotati quegli strumenti quotati che, sebbene ammessi alla negoziazione, siano o sospesi individualmente dalle negoziazioni (ad esempio a causa di eventi di turbativa dei mercati o per decisione degli organi di borsa) o scambiati in misura poco rilevante, con frequenza degli scambi ridotta tale da non consentire la formazione di prezzi significativi. - per gli strumenti finanziari non quotati diversi dalle partecipazioni, la valutazione è eseguita al costo di acquisto svalutato o rivalutato al fine di ricondurlo al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un’ampia base di elementi d’informazione oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell’emittente e del suo paese di residenza che quella di mercato. - per gli strumenti finanziari derivati, quelli trattati “Over the Counter” (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa e tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti d’informazione disponibili, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate devono assicurare una corretta attribuzione degli effetti finanziari (positivi e negativi) durante l’intera Durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti o perdite. - le quote e azioni...
Valutazione del patrimonio del fondo interno e calcolo del valore della quota. Il valore netto complessivo del fondo è determinato sulla base delle seguenti attività e passività, riferite al primo giorno utile precedente il giorno di valorizzazione:
Valutazione del patrimonio del fondo interno e calcolo del valore della quota. Il valore complessivo netto del Fondo interno (e di ciascuno dei comparti di cui il Fondo si compone) risulta dalla valorizzazione delle attività che vi sono conferite, al netto di eventuali passività, tenuto conto delle spese e degli oneri di cui all’articolo 6 del presente Regolamento, con riferimento al giorno di valorizzazione. Le attività sono: - tutti gli strumenti finanziari assegnati al Fondo, per data operazione; - la posizione netta di liquidità derivante dal saldo liquido del conto corrente di gestione al giorno di valorizzazione e dalla liquidità impegnata per le operazioni da regolare; - altre attività di pertinenza del Fondo. Le passività sono: - gli interessi passivi sui depositi bancari oggetto di investimento del Fondo; - le commissioni di gestione; - le spese di revisione della contabilità e del rendiconto del Fondo; - gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo; - le spese inerenti la pubblicazione dei valori delle quote dei comparti del Fondo interno; - altri costi di diretta pertinenza del Fondo. Il valore delle attività si calcola come segue: - la valorizzazione degli strumenti finanziari ammessi a quotazione e trattati su un mercato regolamentato avviene sulla base della quotazione ufficiale del giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell’ultima quotazione ufficiale precedente; - la valorizzazione degli strumenti finanziari non trattati su mercati ufficiali avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo al giorno di valorizzazione; - le parti di OICR sono valutate al loro valore ufficiale riferito al giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell’ultima quotazione ufficiale precedente; - il valore dei contanti, depositi, titoli a vista, interessi e plusvalenze al valore nominale. Il valore delle passività si calcola al valore nominale. Il Fondo è ad accumulazione e quindi l’incremento del valore delle quote dei comparti del Fondo interno non viene distribuito. L’operatività del Fondo decorre dal 01/04/2006. La valorizzazione delle quote avviene il mercoledì di ogni settimana. Se il mercoledì è festivo si prende il giorno lavorativo immediatamente successivo. La prima valorizzazione è stata effettuata il 28/04/2006. Il valore unitario di ogni singola quota di ogni comparto del Fondo interno è pari al valore netto complessivo del comparto diviso per il numero delle quote dello stesso in circolazione, entrambi relativi al giorno di valorizzazione. Il valore unitario della quota di ciasc...
Valutazione del patrimonio del fondo interno e calcolo del valore della quota. Il valore della quota del Fondo viene calcolato dalla Compagnia con cadenza settimanale e in corrispondenza di ogni fine mese. Il valore settimanale della quota del Fondo verrà pubblicato, unitamente alla data a cui si riferisce, sul sito della Compagnia www.bnpparibascardif.it. Il valore unitario di ogni singola quota è pari al valore netto complessivo del Fondo, diviso per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al giorno di valorizzazione. Il valore netto complessivo del Fondo viene determinato in base ai valori di mercato delle attività, al netto delle passività e delle spese, riferiti allo stesso giorno di valorizzazione o al primo giorno utile precedente. In particolare quindi: Rientrano, inoltre, nella valorizzazione del patrimonio del Fondo gli interessi attivi e passivi, i dividendi, le spese a carico del fondo, ogni altra attività e passività di pertinenza del Fondo non precedentemente indicata. I crediti di imposta sono attribuiti a Fondo nel momento della loro esatta determinazione e/o utilizzo o rimborso, secondo le modalità di calcolo previste dalla vigente normativa. Le commissioni di gestione eventualmente retrocesse dai gestori di OICR nei quali il Fondo abbia fatto investimenti sono riconosciute al Fondo stesso. In caso di eventi di rilevanza eccezionale per il Fondo e/o di turbativa dei mercati che abbiano come effetto la sospensione della quotazione di uno o più OICR e/o di altri strumenti finanziari, che rappresentino una parte sostanziale degli attivi di una linea di gestione, la Compagnia si riserva la facoltà di sospendere il calcolo del NAV del Fondo per un termine non superiore a due settimane. Per eccezionali eventi di turbativa si intendono sospensioni e restrizioni di mercati, interruzioni delle telecomunicazioni o dei sistemi di calcolo, impossibilità di rimpatriare i fondi al fine di effettuare pagamenti, che pregiudichino la valorizzazione degli investimenti dei singoli OICR e/o di altri strumenti finanziari.
Valutazione del patrimonio del fondo interno e calcolo del valore della quota. 90% • tutti gli strumenti finanziari assegnati al Fondo Interno, per data operazione • la posizione netta di liquidità derivante dal saldo liquido del conto corrente di gestione al giorno di valorizzazione e dalla liquidità impegnata per le operazioni da regolare • altre attività di pertinenza del Fondo Interno. • gli interessi passivi sui depositi bancari oggetto di investimento del Fondo Interno • le commissioni di gestionele spese di revisione della contabilità e del rendiconto del Fondo Interno • gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo Interno • altri costi di diretta pertinenza del Fondo Interno. • la valorizzazione degli strumenti finanziari ammessi a quotazione e trattati su un mercato regolamentato avviene sulla base della quotazione ufficiale del giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell’ultima quotazione ufficiale precedente • la valorizzazione degli strumenti finanziari non trattati su mercati ufficiali avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo al giorno di valorizzazione • le parti di OICR sono valutate al loro valore ufficiale riferito al giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell’ultima quotazione ufficiale precedente • il valore dei contanti, depositi, titoli a vista, interessi e plusvalenze al valore nominale. Il valore delle passività si calcola al valore nominale.

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  • GESTIONE Le attività inerenti i servizi oggetto dell’appalto, dovranno essere realizzate dal soggetto aggiudicatario con il proprio personale, che, fermo restando l'obbligo di collaborazione con l'Amministrazione comunale, opererà senza vincoli di subordinazione nei confronti della stessa e risponderà del proprio operato al/alla responsabile del soggetto aggiudicatario. Le strutture educative sono dotate, a cura dell’Amministrazione comunale, di arredi, attrezzature e materiale ludico didattico. L’aggiudicatario potrà integrare a proprio carico gli arredi interni ed esterni ritenuti necessari per la realizzazione del Progetto educativo, in accordo con i/le referenti dell’Amministrazione comunale. I locali, gli arredi e le attrezzature concessi in uso all’aggiudicatario verranno utilizzati da questo esclusivamente per l’espletamento delle attività previste nella gestione dei servizi. All’inizio della gestione verrà eseguita, in contraddittorio, una verifica dello stato di consistenza dei locali, attrezzature, impianti e spazi esterni e verrà redatto specifico verbale sottoscritto dalle parti. Il Comune verificherà a fine servizio la consistenza del patrimonio concesso in uso all’aggiudicatario. L’aggiudicatario sarà ritenuto responsabile della custodia dei xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx. Eventuali danni dovuti ad incuria o negligenza dell'appaltatore o del personale da lui dipendente o da altri con lui aventi causa, saranno addebitati all'appaltatore, previa constatazione e valutazione fra le parti. I locali, gli impianti, le attrezzature e gli spazi esterni dovranno essere accessibili in qualunque momento ai rappresentanti della Direzione Istruzione – Servizio Nidi e Coordinamento Pedagogico - per l’opportuna sorveglianza ed i controlli del caso, nonché al personale dipendente del Comune o ad impresa di sua fiducia per l’esecuzione di interventi di qualsiasi natura richiesti dal Comune. In tal caso il soggetto affidatario dovrà collaborare alla redazione del DUVRI. È a carico dell’Amministrazione comunale la manutenzione straordinaria dei locali, delle attrezzature e degli spazi esterni. È a carico dell’Aggiudicatario la manutenzione ordinaria edile ed impiantistica e degli spazi esterni (verde, attrezzature ludiche e arredi, pavimentazioni e manufatti, impianti).

  • Conciliazione 2. In caso di controversie individuali di lavoro le parti interessate, anziché adire la commissione di conciliazione amministrativa presso le Direzioni provinciali del lavoro, possono scegliere, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 410 e ss. c.p.c., di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale con l’assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali secondo le modalità e le procedure sottoindicate.

  • Revisione del prezzo Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all’Art. 1 - “Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto”, ovvero nel caso in cui l’ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l’ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 25%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 “Codice degli Appalti”, la revisione del prezzo. A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati. Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l’integrazione del premio nei termini di cui all’art. 4 “Pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia”.

  • Secondo livello di contrattazione Dall'entrata in vigore del presente contratto, anche tramite Federazioni o Associazioni aderenti e autorizzate dalle OO. SS. firmatarie, può essere attivata la contrattazione collettiva territoriale o aziendale. Le materie oggetto di contrattazione sono quelle previste dal presente CCNL nei successivi articoli; Le Parti, nel confermare la contrattazione di secondo livello quale strumento di vantaggio, che apre opportunità sia per i lavoratori che per le imprese, tenuto conto dei fattori che gravano sulle aziende e sui territori, individuano i seguenti criteri guida per l'esercizio di tale livello di confronto; La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate in tutto o in parte dal presente C.C.N.L. o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati a livello nazionale, secondo il principio del ne bis in idem; La contrattazione territoriale e la contrattazione aziendale sono alternative e non sovrapponibili fra loro. Laddove la contrattazione aziendale o territoriale istituisca riconoscimenti economici di natura variabile (cosiddetti premi di produttività), questi dovranno avere come obiettivo incrementi di produttività, di redditività, di qualità, efficienza ed innovazione e/o altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività e della produttività, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti dal DM 25 marzo 2016 e della successiva circolare dell'Agenzia delle Entrate del 15 giugno. A tal fine la contrattazione aziendale o territoriale dovrà prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione che possono consistere, ad esempio, nell'aumento della produzione o nel risparmio di fattori produttivi, ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi offerti, anche attraverso la riorganizzazione del lavoro. Il raggiungimento degli obiettivi prefissati dovrà essere verificabile in modo oggettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati nel contratto. Laddove la contrattazione di secondo livello istituisca indennità, emolumenti o premi fissi, tali somme non potranno accedere ai benefici fiscali previsti dalla legge. È possibile definire appositi accordi aziendali che prevedano, a richiesta del lavoratore, la sostituzione in tutto o in parte delle somme erogate a titolo di premio di produttività con servizi di welfare resi dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti in relazione a servizi di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale sanitaria o culto. Le erogazioni di secondo livello devono avere le caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo, previdenziale e fiscale previsto dalle normative di legge in materia vigenti. Le erogazioni economiche di secondo livello sono variabili e non predeterminabili e non concorrono alla determinazione della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti, e per i datori di lavoro dall'Associazione territoriale a carattere generale aderente alla CIFA. I Contratti Aziendali o Territoriali dovranno essere depositati presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione. La contrattazione aziendale o territoriale è resa efficace e vincolante tra le Parti sottoscrittrici esclusivamente a seguito della verifica di conformità effettuata da apposite commissioni in seno all'Ente Bilaterale EPAR, ad oggetto la conformità dei contenuti dell'accordo alle disposizioni del presente CCNL.

  • Modifica del contratto In presenza di significative variazioni nella riorganizzazione dell’offerta da parte delle strutture a gestione diretta e delle altre strutture pubbliche, le parti si riservano di ricon- trattare la tipologia e il volume delle prestazioni assegnate.

  • Risarcimento danni I danni che, per la normativa in vigore, danno origine alle trattenute per il risarcimento debbono essere contestati formalmente al dipendente non appena il datore di lavoro ne sia a conoscenza. L'importo del risarcimento, in relazione alla entità del danno arrecato, sarà ratealmente trattenuto nella misura massima del 10% (dieci percento) della paga di fatto per ogni periodo di retribuzione. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro il saldo eventuale sarà trattenuto su tutti i compensi ed indennità dovuti al dipendente a qualsiasi titolo.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: