Valutazione del patrimonio del fondo interno e calcolo del valore della quota Clausole campione

Valutazione del patrimonio del fondo interno e calcolo del valore della quota. Il patrimonio netto viene determinato sulla base delle seguenti voci: • la posizione netta dei valori mobiliari valutati a valore di mercato; • gli interessi attivi e passivi; • i dividendi; • le spese a carico del fondo; • ogni altra attività di pertinenza del fondo non precedentemente indicata. Per posizione netta dei valori mobiliari valutati a valore di mercato si intende che: • le quote di OICR sono valutate al valore del giorno di valorizzazione della quota, in sua mancanza sulla base dell’ultimo valore disponibile; • i titoli quotati vengono valutati sulla base della quotazione del giorno di valorizzazione della quota, in sua mancanza sulla base dell’ultimo valore disponibile. Se lo stesso titolo è quotato in più mercati, verrà utilizzata la quotazione del mercato che per quel titolo è da considerarsi il principale; • i titoli non quotati vengono valutati richiedendo la valorizzazione all’emittente o a soggetto terzo specializzato, con periodicità in linea con la valorizzazione della quota; • il valore dei contanti, dei depositi, dei dividendi e interessi, maturati e non ancora incassati, sono valorizzati al valore nominale; • le attività espresse in valuta diversa dalla divisa di riferimento, sono convertite in tale divisa sulla base del cambio ufficiale rilevato dalla Banca Centrale Europea il giorno di valorizzazione, in sua mancanza sulla base dell’ultimo valore disponibile; • in caso di assenza di quotazioni per decisioni degli Organi di Borsa, ovvero causata da eventi di turbativa del mercato determinati dal verificarsi di circostanze quali, a titolo esemplificativo, eventi di natura politica, finanziaria, economica, valutaria, normativa, tali da incidere sui valori degli strumenti finanziari che compongono il fondo, la Società provvederà ad effettuare il calcolo del valore della quota nella settimana successiva al cessare dell’evento che ha originato la sospensione. I crediti d’imposta del fondo e le eventuali commissioni retrocesse dalle società di gestione dei fondi d’investimento mobiliare alla Società, laddove previsti, vengono attribuiti al fondo con cadenza in linea con la valorizzazione della quota. Il valore della quota del fondo è pari al patrimonio netto diviso il numero delle quote che compongono il fondo, entrambi relativi al primo giorno lavorativo di ogni settimana. Il valore così determinato, troncato alla terza cifra decimale, rimane costante fino ad una nuova valorizzazione. Ai soli fini contabili o di certificazione, il valo...
Valutazione del patrimonio del fondo interno e calcolo del valore della quota. Il Valore della Quota del Fondo viene calcolato dalla Compagnia con cadenza giornaliera. Il valore unitario della Quota è disponibile sul sito internet della Società ed è pubblicato nelle forme e modi previsti dalla normativa di tempo in tempo applicabile. Il valore unitario di ogni singola Quota è pari al valore netto complessivo del Fondo, diviso per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al giorno di valorizzazione. Il valore netto complessivo del Fondo viene determinato in base ai valori di mercato delle attività, al netto delle passività e delle Spese, riferiti allo stesso giorno di valorizzazione o al primo giorno utile precedente. In particolare quindi: - per gli strumenti finanziari quotati, il valore è determinato in base all’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di negoziazione. Per gli strumenti trattati su più mercati si fa riferimento al mercato più significativo, considerate le quantità ivi trattate e l’operatività del Fondo. Sono invece valutati in base ai criteri previsti per gli strumenti finanziari non quotati quegli strumenti quotati che, sebbene ammessi alla negoziazione, siano o sospesi individualmente dalle negoziazioni (ad esempio a causa di eventi di turbativa dei mercati o per decisione degli organi di borsa) o scambiati in misura poco rilevante, con frequenza degli scambi ridotta tale da non consentire la formazione di prezzi significativi. - per gli strumenti finanziari non quotati diversi dalle partecipazioni, la valutazione è eseguita al costo di acquisto svalutato o rivalutato al fine di ricondurlo al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un’ampia base di elementi d’informazione oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell’emittente e del suo paese di residenza che quella di mercato. - per gli strumenti finanziari derivati, quelli trattati “Over the Counter” (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa e tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti d’informazione disponibili, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate devono assicurare una corretta attribuzione degli effetti finanziari (positivi e negativi) durante l’intera Durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti o perdite. - le quote e azioni...
Valutazione del patrimonio del fondo interno e calcolo del valore della quota. Il valore della quota del Fondo viene calcolato dalla Compagnia con cadenza settimanale e in corrispondenza di ogni fine mese. Il valore settimanale della quota del Fondo verrà pubblicato, unitamente alla data a cui si riferisce, sul sito della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Il valore unitario di ogni singola quota è pari al valore netto complessivo del Fondo, diviso per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al giorno di valorizzazione. Il valore netto complessivo del Fondo viene determinato in base ai valori di mercato delle attività, al netto delle passività e delle spese, riferiti allo stesso giorno di valorizzazione o al primo giorno utile precedente. In particolare quindi: Rientrano, inoltre, nella valorizzazione del patrimonio del Fondo gli interessi attivi e passivi, i dividendi, le spese a carico del fondo, ogni altra attività e passività di pertinenza del Fondo non precedentemente indicata. I crediti di imposta sono attribuiti a Fondo nel momento della loro esatta determinazione e/o utilizzo o rimborso, secondo le modalità di calcolo previste dalla vigente normativa. Le commissioni di gestione eventualmente retrocesse dai gestori di OICR nei quali il Fondo abbia fatto investimenti sono riconosciute al Fondo stesso. In caso di eventi di rilevanza eccezionale per il Fondo e/o di turbativa dei mercati che abbiano come effetto la sospensione della quotazione di uno o più OICR e/o di altri strumenti finanziari, che rappresentino una parte sostanziale degli attivi di una linea di gestione, la Compagnia si riserva la facoltà di sospendere il calcolo del NAV del Fondo per un termine non superiore a due settimane. Per eccezionali eventi di turbativa si intendono sospensioni e restrizioni di mercati, interruzioni delle telecomunicazioni o dei sistemi di calcolo, impossibilità di rimpatriare i fondi al fine di effettuare pagamenti, che pregiudichino la valorizzazione degli investimenti dei singoli OICR e/o di altri strumenti finanziari.
Valutazione del patrimonio del fondo interno e calcolo del valore della quota. 90% • tutti gli strumenti finanziari assegnati al Fondo Interno, per data operazione • la posizione netta di liquidità derivante dal saldo liquido del conto corrente di gestione al giorno di valorizzazione e dalla liquidità impegnata per le operazioni da regolare • altre attività di pertinenza del Fondo Interno. • gli interessi passivi sui depositi bancari oggetto di investimento del Fondo Interno • le commissioni di gestionele spese di revisione della contabilità e del rendiconto del Fondo Interno • gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo Interno • altri costi di diretta pertinenza del Fondo Interno. • la valorizzazione degli strumenti finanziari ammessi a quotazione e trattati su un mercato regolamentato avviene sulla base della quotazione ufficiale del giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell’ultima quotazione ufficiale precedente • la valorizzazione degli strumenti finanziari non trattati su mercati ufficiali avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo al giorno di valorizzazione • le parti di OICR sono valutate al loro valore ufficiale riferito al giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell’ultima quotazione ufficiale precedente • il valore dei contanti, depositi, titoli a vista, interessi e plusvalenze al valore nominale. Il valore delle passività si calcola al valore nominale.

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  • AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL'APPALTO V.1.1) Data di aggiudicazione: V.1.2) Numero di offerte ricevute: V.1.3) Nome e indirizzo dell'operatore economico aggiudicatario: V.1.4) Informazione sul valore dell'appalto: Valore totale inizialmente stimato dell'appalto Valore: 32 200 000 EUR.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA L’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa avverrà, da parte di ciascun commissario di gara, facendo ricorso al sistema del confronto a coppie tra le offerte presentate. Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutti le altre. Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il relativo grado di preferenza, variabile da 1 a 6 e precisamente: 1=nessuna preferenza; 2= preferenza minima; 3=preferenza piccola; 4= preferenza media; 5= preferenza grande; 6= preferenza massima; Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti: in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. Al termine del confronto a coppie, per ogni subcriterio, si procederà alla somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari; tale somma verrà riparametrata, attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il valore più alto e agli altri concorrenti un valore conseguentemente proporzionale al maggiore. Qualora nessuno dei partecipanti ottenga il massimo dei punteggi previsti dai singoli criteri di valutazione (Criterio A max punti 25 – Criterio B max punti 50) saranno riparametrati anche quest’ultimi. Il totale del punteggio afferente l’offerta qualitativa verrà arrotondato alla seconda cifra decimale, seguendo lo schema di arrotondamento per difetto se la terza cifra decimale dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la terza cifra decimale dopo la virgola è maggiore o uguale a 5. All’interno del portale SATER sarà attribuito solamente il punteggio totale dell’offerta qualitativa. I punteggi relativi ai criteri e subcriteri saranno riportati dettagliatamente nel verbale della commissione giudicatrice. Il metodo del confronto a coppie verrà utilizzato solo in presenza di almeno tre offerte da valutare. Nel caso in cui non si raggiungesse tale numero l’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura quantitativa da parte di ogni singolo commissario avverrà attraverso il calcolo della media dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuito discrezionalmente dai singoli commissari. Si precisa che i coefficienti attraverso i quali si procederà all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono i seguenti: Giudizio sintetico Valutazione coefficiente Descrizione Ottimo 1,00 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto. Buono 0,75 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati Titolare del trattamento è il Dipartimento della Pubblica Sicurezza che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato all’indirizzo email all’uopo indicato.

  • Avvio dell’esecuzione del contratto L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

  • APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in seduta virtuale, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In seduta pubblica la commissione procederà all’apertura dei plichi contenenti i campioni pervenuti ai fini della verifica formale del loro contenuto. In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Successivamente, in seduta virtuale, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta virtuale successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18. La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 0. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP ovvero il seggio di gara istituito ad hoc che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per:

  • Determinazione dell’ammontare del danno In caso di danno parziale l’ammontare del danno, fermo lo scoperto, è uguale al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo al netto del degrado per tutti i pezzi di ricambio, escluse le parti di carrozzeria. Il degrado d’uso viene stabilito sulla base della tabella che segue: L’età del veicolo è calcolata dalla data di prima immatricolazione indicata sul libretto. Per gli pneumatici si farà riferimento alle condizioni del battistrada al momento dell’evento. L’ammontare del danno non può superare la differenza tra il valore commerciale del vei- colo prima e dopo il sinistro. Se il valore assicurato è inferiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, l’ammontare del danno viene ridotto nella stessa proporzione, come previsto dall’art.1907 del Codice Civile. Nella determinazione dell’ammontare del danno viene riconosciuta l’IVA solo nei casi in cui il danneggiato non possa detrarla e contro presentazione del relativo documento fiscale. La Compagnia non risponde dei danni derivanti da privazione d’uso del veicolo o da suo deprezzamento, qualunque ne sia la causa. Nella determinazione del valore commerciale del veicolo si tiene conto della presenza di eventuali optional documentati e si fa riferimento, ove presente il modello, alle quotazioni pubblicate sulla rivista QUATTRO RUOTE (editoriale Domus) o, qualora non sia presente il modello, alle quotazioni di EUROTAX (quotazione media tra Eurotax giallo ed Eurotax Blu). In caso di perdita totale del veicolo l’ammontare del danno, fermo lo scoperto, è uguale al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro e non può essere superiore al valore assicurato. In caso di perdita totale avvenuta entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, la liquidazione del danno è effettuata per intero fermo lo scoperto ed è pari al valore assicurato; tale valore non può però essere superiore al valore commerciale al momento dell’acquisto. Nella determinazione dell’ammontare del danno viene riconosciuta l’IVA solo nei casi in cui il danneggiato non possa detrarla e l’importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato. ❯ COME SI DENUNCIA UN SINISTRO? Nella determinazione del valore commerciale del veicolo si tiene conto della presenza di eventuali optional documentati e si fa riferimento, ove presente il modello, alle quotazioni pubblicate sulla rivista QUATTRO RUOTE (editoriale Domus) o, qualora non sia presente il modello, alle quotazioni di EUROTAX (quotazione media tra Eurotax giallo ed Eurotax Blu).

  • DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO L’amministrazione prima dell’esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell’esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto. Il nominativo del Direttore dell’esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all’impresa aggiudicataria.

  • Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi: a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38; b) all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma. 2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi: a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza; d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

  • Procedura per la valutazione del danno L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta da una delle parti : b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna della parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà.