CONTRATTO FINANZIARIO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA DI TIPO UNIT LINKED (TARIFFA 193A-194A)
Reale Quota Attiva
CONTRATTO FINANZIARIO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA DI TIPO UNIT LINKED (TARIFFA 193A-194A)
• Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
• Modulo di Proposta
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
1 CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO
REALE QUOTA ATTIVA è un prodotto di assicurazione di tipo unit-linked, le cui prestazioni sono legate (linked) a quote (unit) di fondi di investimento.
Il prodotto soddisfa il bisogno di gestione del risparmio e può essere sottoscritto con l'obiettivo di impiego del capitale.
L'età dell'Assicurato alla decorrenza del contratto deve essere almeno pari a 18 anni, mentre l'età massima non superiore a 79 anni.
Il contratto è a vita intera, pertanto la sua durata è pari al periodo compreso dalla decorrenza del contratto al decesso dell’Assicurato.
Si precisa che il contratto può essere stipulato soltanto da Contraenti domiciliati nello Spazio Economico Europeo (comprensivo degli Stati Membri dell’Unione Europea, di Islanda, Liechtenstein, Norvegia e San Marino). In caso contrario, la polizza non può essere emessa.
2 LINEE DI INVESTIMENTO
Le quote attribuite al contratto a fronte dei premi versati dall’Investitore-Contraente, suddivise in base alle percentuali stabilite nella Proposta, e in seguito alle successive movimentazioni (switch, riscatti parziali, ripartizione dei premi aggiuntivi, variazioni di ripartizione dei premi) possono essere ripartite nelle linee di investimento di seguito elencate:
- Reale Linea Controllata
- Reale Linea Mercato Globale
Le informazioni inerenti gli obiettivi, le caratteristiche, la valutazione del patrimonio e le spese relative alle linee di investimento sono reperibili nei regolamenti dei fondi interni.
Reale Mutua si riserva il diritto di modificare l’attuale gamma delle linee di investimento.
La Società non offre alcuna garanzia di capitale o rendimento minimo. Il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all’andamento del valore delle quote e la prestazione potrebbe essere inferiore all’importo del capitale investito.
3 PAGAMENTO DEI PREMI
Il premio deve essere versato dall'Investitore-Contraente alla data di sottoscrizione del contratto.
L’importo di premio minimo è pari a 2.500,00 euro e l’importo di premio massimo pari a 300.000,00 euro.
A seguito del perfezionamento del contratto è possibile effettuare versamenti aggiuntivi. La Società si riserva di sospendere tale facoltà in qualsiasi momento.
L’importo di premio minimo per i versamenti aggiuntivi è pari a 1.500,00 euro.
In ciascun anno solare il cumulo dei premi versati sul prodotto REALE QUOTA ATTIVA (comprensivo del premio iniziale e di eventuali versamenti aggiuntivi) non può essere superiore a 300.000,00 euro, indipendentemente dal numero di contratti sottoscritti con tale prodotto.
I premi versati, al netto dei costi, investiti in quote di fondi interni, costituiscono il capitale investito. La Società preleva dal premio versato i costi relativi alle coperture assicurative e i costi di caricamento (incluso quello per spese di emissione), che pertanto non concorrono a formare il capitale investito.
Il versamento dei premi potrà essere effettuato con assegno circolare o bancario intestato alla Società e con clausola di non trasferibilità, con bollettino di conto corrente postale, con bonifico bancario o postale, con bancomat o carta di credito. Per importi superiori a 200.000,00 euro, il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario o postale con valuta fissa sul c/c intestato a Reale Mutua presso Banca Reale S.p.A., codice IBAN XX00X0000000000000000000000, indicando come causale: CODICE AGENZIA – REALE QUOTA ATTIVA – COGNOME CONTRAENTE.
4 ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI QUOTE
I premi investiti, ripartiti nelle percentuali stabilite dall’Investitore-Contraente vengono divisi per il valore unitario delle quote di ciascuna linea; il risultato, troncato alla terza cifra decimale, è il numero di quote attribuito al contratto per ogni linea scelta. Il valore unitario iniziale di ogni quota è:
• per il versamento del premio iniziale quello del giorno di decorrenza del contratto coincidente con il 1° giorno lavorativo della settimana successiva alla data di sottoscrizione del contratto;
• per i versamenti aggiuntivi quello della ricorrenza mensile successiva al versamento stesso, purché tale ricorrenza sia coincidente o successiva al 1° giorno lavorativo della settimana seguente. Nel caso in cui tale data sia un giorno non lavorativo, il valore attribuito è quello del 1° giorno lavorativo successivo.
5 COSTI
5.1 Costi gravanti sul premio
Di seguito vengono elencati i costi prelevati dai premi versati e dagli importi liquidati in caso di riscatto.
Tariffa per i capitali a nuovo (193A)
Caricamento per spese di emissione del contratto | 30,00 euro |
Caricamento per spese di emissione su versamenti aggiuntivi | Per ogni versamento aggiuntivo viene applicato un costo pari a 30,00 euro. |
Caricamento proporzionale al premio (compresi i versamenti aggiuntivi) | A scaglioni sul cumulo dei premi netti versati: - 2,20% fino a 49.999,99 euro; - 1,95% da 50.000,00 euro e fino a 149.999,99 euro; - 1,70% da 150.000,00 euro. |
Costo per Garanzia Beneficiari | Per la copertura assicurativa del rischio di decesso dell’Assicurato il contratto prevede un costo pari allo 0,20% di ogni premio netto. Tale costo è compreso nel costo di caricamento sopradescritto. |
Il premio netto si ottiene sottraendo il caricamento per spese di emissione dal premio versato.
Il capitale investito è pari alla differenza tra il premio netto e il caricamento proporzionale al premio.
Tariffa per capitali provenienti da contratti in scadenza (194A)
Caricamento per spese di emissione del contratto | 30,00 euro |
Caricamento per spese di emissione su versamenti aggiuntivi | Per ogni versamento aggiuntivo viene applicato un costo pari a 30,00 euro. |
Caricamento proporzionale al premio (compresi i versamenti aggiuntivi) | 1,00% del premio netto |
Costo per Garanzia Beneficiari | Per la copertura assicurativa del rischio di decesso dell’Assicurato il contratto prevede un costo pari allo 0,20% di ogni premio netto. Tale costo è compreso nel costo di caricamento sopradescritto. |
Il premio netto si ottiene sottraendo il caricamento per spese di emissione dal premio versato.
Il capitale investito è pari alla differenza tra il premio netto e il caricamento proporzionale al premio.
5.2 Costi prelevati dagli importi liquidati in caso di eventuali riscatti e switch
Il costo fisso di riscatto è pari a 30,00 euro per entrambe le tariffe.
Il controvalore di ciascuna quota considerato è quello del 6° giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della richiesta di riscatto.
L’Investitore-Contraente ha la possibilità di richiedere, per ogni anno assicurativo, più di uno switch; il primo switch di ogni anno assicurativo è gratuito, mentre per quelli successivi il costo è di 15,00 euro. Tale importo è detratto dall’importo ottenuto moltiplicando il valore quota unitario per il numero delle quote da movimentare; il nuovo ammontare viene suddiviso nelle linee scelte e con la ripartizione stabilita dall’Investitore-Contraente.
5.3 Costi gravanti sui fondi interni
Le spese a carico di ogni linea di investimento, per entrambe le tariffe, sono indicate di seguito.
La commissione di gestione è calcolata settimanalmente sul patrimonio di ciascuna linea e prelevata trimestralmente, nella misura quantificata nella tabella sotto riportata:
Linea di investimento | Commissione di gestione trimestrale | Commissione di gestione annuale |
Reale Linea Controllata | 0,2500% | 1,0000% |
Reale Linea Mercato Globale | 0,4375% | 1,7500% |
Combinazione libera 6040 | 0,3250% | 1,3000% |
5.4 Altri costi
Sono previsti anche i seguenti costi, gravanti totalmente o in parte sul prodotto:
• oneri inerenti all’acquisizione e alla dismissione delle attività del Fondo e ulteriori oneri di diretta pertinenza;
• spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo, di pubblicazione del valore della quota, nonché quelle sostenute per l’attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo.
6 PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO
Al momento del decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, Reale Mutua corrisponde ai Beneficiari designati un importo pari a quello ottenuto moltiplicando il numero delle quote attribuite al contratto per il loro valore unitario, rilevato il 6° giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della comunicazione di decesso.
In aggiunta la Società corrisponde la Garanzia Beneficiari, che incrementa il numero di quote attribuite al contratto, secondo una percentuale determinata in base all’età dell’Assicurato al momento del decesso:
- 10,00% se età inferiore a 40 anni
- 1,50% se età superiore o uguale a 40 anni e inferiore a 60 anni
- 0,50% se età superiore o uguale a 60 anni e inferiore a 80 anni;
- 0,10% se età uguale o superiore a 80 anni.
L'importo liquidabile relativo alla Garanzia Beneficiari non può comunque superare 100.000,00 euro.
Il valore di quota di ogni singola linea viene determinato entro il 2° giorno lavorativo di ogni settimana ed è pari al patrimonio netto diviso il numero di quote componenti ogni singola linea relativo al giorno lavorativo precedente. Il valore così determinato, attribuito come valore del giorno precedente, rimane costante fino a una nuova attribuzione.
L’Investitore-Contraente assume il rischio di perdite del capitale investito nel caso di andamento negativo del valore delle quote dei fondi interni oggetto di investimento, in caso di decesso dell’Assicurato.
7 REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI REALE LINEA CONTROLLATA
1. Aspetti generali
Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata e autonoma dalle altre attività di Società Reale Mutua di Assicurazioni (di seguito “Società”), che viene contraddistinta con il nome “REALE LINEA CONTROLLATA” (di seguito “fondo”).
Si tratta di un fondo ad accumulazione senza distribuzione di proventi, che restano compresi nel patrimonio dello stesso.
Il fondo è suddiviso in quote e il numero delle quote componenti il fondo non è inferiore al numero di quote componenti la riserva matematica costituita per i corrispondenti contratti.
La possibilità di fusione con altri fondi interni assicurativi è illustrata nell’articolo “Fusione con altri fondi interni”.
2. Obiettivi
Il fondo persegue l’obiettivo di incrementare il suo valore nel breve-medio periodo, con investimenti orientati sia nel comparto obbligazionario sia nel comparto azionario; il fondo è caratterizzato da un profilo di rischio medio-basso.
Siccome il benchmark non costituisce un parametro significativo per lo stile gestionale adottato, la Società indica, in suo luogo, ai fini dell’individuazione del profilo di rischio del fondo, la misura della volatilità media annua attesa della quota ritenuta accettabile che risulta essere compresa tra l’1% e l’8%, in considerazione del profilo di rischio del fondo.
3. Caratteristiche
Il fondo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, può investire in:
• strumenti finanziari quotati, non quotati o quotandi,
• fondi di investimento mobiliare,
• strumenti monetari,
• altri attivi diversi da quelli indicati ai punti precedenti, previa autorizzazione dell’Istituto di Vigilanza in coerenza con le caratteristiche del fondo e in modo da non alterarne il profilo di rischio.
Il patrimonio del fondo è costituito sia da attività finanziarie di natura obbligazionaria sia di natura azionaria. La Società può investire in strumenti finanziari derivati o in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) che fanno uso di strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del fondo e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio, sia di coprire le attività finanziarie per ridurne la rischiosità. La Società si riserva altresì la possibilità di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo o in altri strumenti finanziari emessi da società del gruppo; in tal caso sul fondo non possono gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso della parti di OICR “collegati” acquistati. Inoltre, la Società non addebita alla parte del fondo rappresentata da OICR “collegati” le commissioni di gestione, fatta eccezione per la quota parte delle commissioni individuata dall’impresa per il servizio prestato per l’asset allocation degli OICR “collegati” e per l’amministrazione dei contratti.
Il patrimonio del fondo sarà prevalentemente investito in mercati internazionali ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti.
Gli investimenti vengono effettuati sia in attività finanziarie denominate in euro, sia in altre valute; potranno essere effettuate operazioni di copertura del rischio di cambio.
Le attività finanziarie espresse in valute non comprese nell’area euro possono essere soggette a rischio di cambio. Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzati sono reinvestiti nel fondo.
La valuta di riferimento è l’euro.
La Società utilizza un modello di gestione di tipo attivo, prestando in modo sistematico e adeguato un servizio di asset allocation, volto alla massimizzazione del rendimento. L’asset allocation tra investimenti di tipo obbligazionario e azionario verrà effettuata in funzione delle condizioni di mercato.
La Società si riserva, in particolari situazioni di mercato e nel periodo di inizio commercializzazione del prodotto, di mantenere gli attivi investiti nel mercato monetario.
La Società si riserva la facoltà di investire il patrimonio anche in strumenti finanziari innovativi di cui, in corso di contratto, la normativa vigente ne consentisse l’utilizzo.
Il patrimonio del fondo è investito dalla Società o da società da essa delegate, nel rispetto di quanto precisato nel presente Regolamento, rimanendo la Società responsabile nei confronti del Contraente per l’attività di gestione.
4. Valutazione del patrimonio del fondo interno e calcolo del valore della quota
Il patrimonio netto viene determinato sulla base delle seguenti voci:
• la posizione netta dei valori mobiliari valutati a valore di mercato;
• gli interessi attivi e passivi;
• i dividendi;
• le spese a carico del fondo;
• ogni altra attività di pertinenza del fondo non precedentemente indicata.
Per posizione netta dei valori mobiliari valutati a valore di mercato si intende che:
• le quote di OICR sono valutate al valore del giorno di valorizzazione della quota, in sua mancanza sulla base dell’ultimo valore disponibile;
• i titoli quotati vengono valutati sulla base della quotazione del giorno di valorizzazione della quota, in sua mancanza sulla base dell’ultimo valore disponibile. Se lo stesso titolo è quotato in più mercati, verrà utilizzata la quotazione del mercato che per quel titolo è da considerarsi il principale;
• i titoli non quotati vengono valutati richiedendo la valorizzazione all’emittente o a soggetto terzo specializzato, con periodicità in linea con la valorizzazione della quota;
• il valore dei contanti, dei depositi, dei dividendi e interessi, maturati e non ancora incassati, sono valorizzati al valore nominale;
• le attività espresse in valuta diversa dalla divisa di riferimento, sono convertite in tale divisa sulla base del cambio ufficiale rilevato dalla Banca Centrale Europea il giorno di valorizzazione, in sua mancanza sulla base dell’ultimo valore disponibile;
• in caso di assenza di quotazioni per decisioni degli Organi di Borsa, ovvero causata da eventi di turbativa del mercato determinati dal verificarsi di circostanze quali, a titolo esemplificativo, eventi di natura politica, finanziaria, economica, valutaria, normativa, tali da incidere sui valori degli strumenti finanziari che compongono il fondo, la Società provvederà ad effettuare il calcolo del valore della quota nella settimana successiva al cessare dell’evento che ha originato la sospensione.
I crediti d’imposta del fondo e le eventuali commissioni retrocesse dalle società di gestione dei fondi d’investimento mobiliare alla Società, laddove previsti, vengono attribuiti al fondo con cadenza in linea con la valorizzazione della quota.
Il valore della quota del fondo è pari al patrimonio netto diviso il numero delle quote che compongono il fondo, entrambi relativi al primo giorno lavorativo di ogni settimana. Il valore così determinato, troncato alla terza cifra decimale, rimane costante fino ad una nuova valorizzazione.
Ai soli fini contabili o di certificazione, il valore della quota viene anche determinato con riferimento al patrimonio del fondo alla fine di ogni trimestre solare.
5. Spese
Le spese a carico del fondo, calcolate settimanalmente, sono rappresentate da quanto segue:
• commissione di gestione trimestrale pari massimo allo 0,25% dovuta alla Società, calcolata settimanalmente sul patrimonio del fondo con conseguente diminuzione del valore della quota, senza riduzione del numero di quote attribuite. Le commissioni sono prelevate trimestralmente dalle disponibilità liquide del fondo;
• oneri inerenti all’acquisizione e alla dismissione delle attività del fondo e ulteriori oneri di diretta pertinenza;
• spese di amministrazione e custodia delle attività del fondo, di pubblicazione del valore della quota, nonché quelle sostenute per l’attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del fondo.
Non sono previste a carico del fondo per garanzie di prestazione minima e commissioni di overperformance. Il fondo ha inoltre la possibilità di investire in fondi d’investimento mobiliare che applicano delle spese che riducono il patrimonio del fondo d’investimento mobiliare stesso, fra le quali:
• spese di pubblicazione del valore della quota;
• spese legali e giudiziali;
• oneri di intermediazione inerenti alla compravendita di attività finanziarie;
• commissioni di gestione, che, alla data di redazione del presente Regolamento, possono variare da un minimo di 0,0025% ad un massimo di 0,625% su base trimestrale; qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, la Società si riserva la possibilità di aumentare il costo massimo previsto, previa comunicazione al Contraente e concedendo allo stesso il diritto di riscatto senza penalità;
• eventuali tasse e imposte;
• eventuali commissioni di overperformance.
6. Modifiche regolamentari
La Società si riserva di apportare al presente Regolamento le modifiche derivanti dall’adeguamento della normativa primaria e secondaria vigente, o a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente. Di eventuali modifiche se ne darà tempestiva comunicazione al Contraente stesso.
7. Rendiconto della gestione
Il rendiconto del fondo è annualmente sottoposto ad esame da parte di una Società di Revisione iscritta all’albo di cui all’art. 161 del D.Lgs. n. 58 del 24/2/1998, al fine di esprimere un giudizio sulla attendibilità delle informazioni presentate nei prospetti che lo compongono.
Il periodo relativo all’esame coincide con l’anno solare.
In particolare sono verificati la concordanza della gestione degli attivi con i criteri di investimento stabiliti dal Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del fondo nonché la corretta determinazione e valorizzazione della quota alla fine di ogni esercizio.
8. Fusione con altri fondi interni
In presenza di giustificati motivi, in particolare in caso di variazioni normative incompatibili con le modalità gestionali precedenti, in caso di riduzione del patrimonio del fondo tale da non consentire un’efficiente ed economica prestazione dei servizi di gestione amministrativa e finanziaria, la Società si riserva la facoltà di chiudere il fondo.
Il patrimonio maturato dal Contraente al momento della liquidazione del fondo verrà investito in un altro fondo avente caratteristiche similari, senza oneri e spese aggiuntive per il Contraente.
Della fusione del fondo verrà data tempestiva comunicazione al Contraente.
REALE LINEA MERCATO GLOBALE
1. Aspetti generali
Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata e autonoma dalle altre attività di Società Reale Mutua di Assicurazioni (di seguito “Società”), che viene contraddistinta con il nome “REALE LINEA MERCATO GLOBALE” (di seguito “fondo”).
Si tratta di un fondo ad accumulazione senza distribuzione di proventi, che restano compresi nel patrimonio dello stesso.
Il fondo è suddiviso in quote e il numero delle quote componenti il fondo non è inferiore al numero di quote componenti la riserva matematica costituita per i corrispondenti contratti.
La possibilità di fusione con altri fondi interni assicurativi è illustrata nell’articolo “Fusione con altri fondi interni”.
2. Obiettivi
Il fondo persegue l’obiettivo di incrementare il suo valore nel medio-lungo periodo, con investimenti orientati prevalentemente nel comparto azionario; il fondo è caratterizzato da un profilo di rischio molto alto.
Il parametro di riferimento (Benchmark) è composto dai seguenti indici:
• Xxxxxx Xxxxxxx World in Euro 70%
• Xxxxxx Xxxxxxx Emerging Market in Euro 15%
• Eonia 15%
Descrizione degli indici che compongono il Benchmark:
Xxxxxx Xxxxxxx World in Euro: indice rappresentativo dei titoli dei principali mercati azionari mondiali;
Xxxxxx Xxxxxxx Emerging Market in Euro: indice rappresentativo dei titoli dei principali mercati azionari dei paesi emergenti. Eonia: indice rappresentativo del mercato monetario nell‘area Euro.
3. Caratteristiche
Il fondo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, può investire in:
• strumenti finanziari quotati, non quotati o quotandi,
• fondi di investimento mobiliare,
• strumenti monetari,
• altri attivi diversi da quelli indicati ai punti precedenti, previa autorizzazione dell’Istituto di Vigilanza in coerenza con le caratteristiche del fondo e in modo da non alterarne il profilo di rischio.
Il patrimonio del fondo è costituito sia da attività finanziarie di natura azionaria sia di natura obbligazionaria. La componente azionaria risulta non inferiore al 70% del patrimonio del fondo.
La Società può investire in strumenti finanziari derivati o in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) che fanno uso di strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del fondo e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio, sia di coprire le attività finanziarie per ridurne la rischiosità. La Società si riserva altresì la possibilità di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo o in altri strumenti finanziari emessi da società del gruppo; in tal caso sul fondo non possono gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso della parti di OICR “collegati” acquistati. Inoltre, la Società non addebita alla parte del fondo rappresentata da OICR “collegati” le commissioni di gestione, fatta eccezione per la quota parte delle commissioni individuata dall’impresa per il servizio prestato per l’asset allocation degli OICR “collegati” e per l’amministrazione dei contratti.
Il patrimonio del fondo sarà prevalentemente investito in mercati internazionali ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti.
Gli investimenti vengono effettuati sia in attività finanziarie denominate in euro, sia in altre valute; potranno essere effettuate operazioni di copertura del rischio di cambio.
Le attività finanziarie espresse in valute non comprese nell’area euro possono essere soggette a rischio di cambio. Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzati sono reinvestiti nel fondo.
La valuta di riferimento è l’euro.
La Società utilizza un modello di gestione di tipo attivo, prestando in modo sistematico e adeguato un servizio di asset allocation, volto alla massimizzazione del rendimento. L’asset allocation tra investimenti di tipo azionario e obbligazionario verrà effettuata in funzione delle condizioni di mercato con particolare attenzione al parametro di riferimento individuato, dal quale potrà comunque discostarsi anche in modo significativo.
La Società si riserva, in particolari situazioni di mercato e nel periodo di inizio commercializzazione del prodotto, di mantenere gli attivi investiti nel mercato monetario.
La Società si riserva la facoltà di investire il patrimonio anche in strumenti finanziari innovativi di cui, in corso di contratto, la normativa vigente ne consentisse l’utilizzo.
Il patrimonio del fondo è investito dalla Società o da società da essa delegate, nel rispetto di quanto precisato nel presente Regolamento, rimanendo la Società responsabile nei confronti del Contraente per l’attività di gestione.
4. Valutazione del patrimonio del fondo interno e calcolo del valore della quota
Il patrimonio netto viene determinato sulla base delle seguenti voci:
• la posizione netta dei valori mobiliari valutati a valore di mercato;
• gli interessi attivi e passivi;
• i dividendi;
• le spese a carico del fondo;
• ogni altra attività di pertinenza del fondo non precedentemente indicata.
Per posizione netta dei valori mobiliari valutati a valore di mercato si intende che:
• le quote di OICR sono valutate al valore del giorno di valorizzazione della quota, in sua mancanza sulla base dell’ultimo valore disponibile;
• i titoli quotati vengono valutati sulla base della quotazione del giorno di valorizzazione della quota, in sua mancanza sulla base dell’ultimo valore disponibile. Se lo stesso titolo è quotato in più mercati, verrà utilizzata la quotazione del mercato che per quel titolo è da considerarsi il principale;
• i titoli non quotati vengono valutati richiedendo la valorizzazione all’emittente o a soggetto terzo specializzato, con periodicità in linea con la valorizzazione della quota;
• il valore dei contanti, dei depositi, dei dividendi e interessi, maturati e non ancora incassati, sono valorizzati al valore nominale;
• le attività espresse in valuta diversa dalla divisa di riferimento, sono convertite in tale divisa sulla base del cambio ufficiale rilevato dalla Banca Centrale Europea il giorno di valorizzazione, in sua mancanza sulla base dell’ultimo valore disponibile;
• in caso di assenza di quotazioni per decisioni degli Organi di Borsa, ovvero causata da eventi di turbativa del mercato determinati dal verificarsi di circostanze quali, a titolo esemplificativo, eventi di natura politica, finanziaria, economica, valutaria, normativa, tali da incidere sui valori degli strumenti finanziari che compongono il fondo, la Società provvederà ad effettuare il calcolo del valore della quota nella settimana successiva al cessare dell’evento che ha originato la sospensione.
I crediti d’imposta del fondo e le eventuali commissioni retrocesse dalle società di gestione dei fondi d’investimento mobiliare alla Società, laddove previsti, vengono attribuiti al fondo con cadenza in linea con la valorizzazione della quota.
Il valore della quota del fondo è pari al patrimonio netto diviso il numero delle quote che compongono il fondo, entrambi relativi al primo giorno lavorativo di ogni settimana. Il valore così determinato, troncato alla terza cifra decimale, rimane costante fino ad una nuova valorizzazione.
Ai soli fini contabili o di certificazione, il valore della quota viene anche determinato con riferimento al patrimonio del fondo alla fine di ogni trimestre solare.
5. Spese
Le spese a carico del fondo, calcolate settimanalmente, sono rappresentate da quanto segue:
• commissione di gestione trimestrale pari massimo allo 0,4375% dovuta alla Società, calcolata settimanalmente sul patrimonio del fondo con conseguente diminuzione del valore della quota, senza riduzione del numero di quote attribuite. Le commissioni sono prelevate trimestralmente dalle disponibilità liquide del fondo;
• oneri inerenti all’acquisizione e alla dismissione delle attività del fondo e ulteriori oneri di diretta pertinenza;
• spese di amministrazione e custodia delle attività del fondo, di pubblicazione del valore della quota, nonché quelle sostenute per l’attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del fondo.
Non sono previste a carico del fondo per garanzie di prestazione minima e commissioni di overperformance. Il fondo ha inoltre la possibilità di investire in fondi d’investimento mobiliare che applicano delle spese che riducono il patrimonio del fondo d’investimento mobiliare stesso, fra le quali:
• spese di pubblicazione del valore della quota;
• spese legali e giudiziali;
• oneri di intermediazione inerenti alla compravendita di attività finanziarie;
• commissioni di gestione, che, alla data di redazione del presente Regolamento, possono variare da un minimo di 0,0025% ad un massimo di 0,625% su base trimestrale; qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, la Società si riserva la possibilità di aumentare il costo massimo previsto, previa comunicazione al Contraente e concedendo allo stesso il diritto di riscatto senza penalità;
• eventuali tasse e imposte;
• eventuali commissioni di overperformance.
6. Modifiche regolamentari
La Società si riserva di apportare al presente Regolamento le modifiche derivanti dall’adeguamento della normativa primaria e secondaria vigente, o a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente. Di eventuali modifiche se ne darà tempestiva comunicazione al Contraente stesso.
7. Rendiconto della gestione
Il rendiconto del fondo è annualmente sottoposto ad esame da parte di una Società di Revisione iscritta all’albo di cui all’art. 161 del D.Lgs. n. 58 del 24/2/1998, al fine di esprimere un giudizio sulla attendibilità delle informazioni presentate nei prospetti che lo compongono. Il periodo relativo all’esame coincide con l’anno solare. In particolare sono verificati la concordanza della gestione degli attivi con i criteri di investimento stabiliti dal Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del fondo nonché la corretta determinazione e valorizzazione della quota alla fine di ogni esercizio.
8. Fusione con altri fondi interni
In presenza di giustificati motivi, in particolare in caso di variazioni normative incompatibili con le modalità gestionali precedenti, in caso di riduzione del patrimonio del fondo tale da non consentire un’efficiente ed economica prestazione dei servizi di gestione amministrativa e finanziaria, la Società si riserva la facoltà di chiudere il fondo.
Il patrimonio maturato dal Contraente al momento della liquidazione del fondo verrà investito in un altro fondo avente caratteristiche similari, senza oneri e spese aggiuntive per il Contraente.
Della fusione del fondo verrà data tempestiva comunicazione al Contraente.
8 RISCATTO
L’Investitore-Contraente, trascorso 1 anno dalla data di decorrenza, può richiedere il riscatto totale o parziale delle quote attribuite al contratto.
Nel caso di riscatto parziale deve essere specificato da quale linea di investimento devono essere riscattate le quote.
Il valore di riscatto si ottiene moltiplicando il numero delle quote da riscattare per il loro valore unitario al quale viene detratto il costo fisso pari a 30,00 euro.
Il valore unitario di ciascuna quota è quello del 6° giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della richiesta di riscatto. Con la richiesta di riscatto totale decade la copertura per il caso morte e con la riscossione dell’importo si determina l’immediato scioglimento del contratto.
Il riscatto parziale è concesso per importi non inferiori a 500,00 euro, purché il valore del riscatto totale residuo non sia inferiore a 1.500,00 euro.
Il riscatto, totale o parziale, potrebbe comportare effetti economici negativi.
9 SWITCH – TRASFERIMENTO DI QUOTE
L’Investitore-Contraente ha la facoltà di richiedere una diversa ripartizione del proprio investimento attraverso il trasferimento, parziale o totale, delle quote da una linea di investimento all’altra.
Il valore unitario attribuito alle quote, sia della linea di origine, sia della linea di destinazione, è quello del 6° giorno lavorativo successivo la data di ricevimento della richiesta di switch.
A seguito dell’operazione verrà rilasciata all’Investitore-Contraente un’appendice contrattuale riportante il numero delle quote nelle linee prima e dopo lo switch.
Nel caso in cui Reale Mutua decida di costituire nuovi fondi sui quali poter effettuare versamenti successivi, verrà consegnata preventivamente all’Investitore-Contraente la relativa informativa tratta dal Set Informativo aggiornato, unitamente al Regolamento dei fondi.
Per i costi relativi all'operazione di switch, si rinvia a quanto detto al precedente articolo 5.2.
10 PRESTITI
Non sono consentiti prestiti.
11 OPZIONI DI CONVERSIONE IN RENDITA
L’importo complessivo del valore di riscatto liquidabile, al netto dell'imposta sostitutiva, potrà essere convertito su richiesta dell’Investitore-Contraente, tramite raccomandata, totalmente o parzialmente, in una delle seguenti forme di rendita:
1) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile fino a che il Beneficiario-Assicurato è in vita;
2) una rendita annua rivalutabile pagabile in modo certo (anche in caso di decesso del Beneficiario-Assicurato) per un numero di anni a scelta dell’Investitore-Contraente variabile tra 5 e 15 e, successivamente, fino a che il Beneficiario-Assicurato è in vita;
3) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile fino al decesso del Beneficiario-Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una seconda persona, da designarsi al momento della conversione, fino a che questa è in vita.
Reale Mutua invierà all’Investitore-Contraente (al più tardi 30 giorni dopo la ricezione della richiesta dell’esercizio dell’opzione) una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili con i relativi costi e condizioni economiche.
I coefficienti e le condizioni per la determinazione della rendita annua di opzione sono quelli che risulteranno in vigore all’epoca di conversione del capitale in rendita. La scelta della rendita è irreversibile e non potrà essere modificata per l’intera durata contrattuale.
La rendita annua non potrà essere riscattata durante il periodo di godimento.
12 INOLTRO DELLE COMUNICAZIONI A REALE MUTUA
Nel caso in cui il Contraente, nel corso della durata del contratto, trasferisca la propria residenza in qualunque altro Stato, è obbligato a comunicarlo a Reale Mutua a mezzo lettera entro 30 giorni dal trasferimento. Si ricorda che il trasferimento di residenza potrebbe comportare un ulteriore onere al Contraente, se previsto dall’Autorità dello Stato estero della nuova residenza. Qualora il Contraente ometta di comunicare tale variazione, la Società potrà richiedere allo stesso il pagamento di un importo pari a quello che Reale Mutua abbia eventualmente versato all’Autorità dello Stato estero.
Il Contraente si obbliga altresì a comunicare alla Società il trasferimento del proprio domicilio, se persona fisica, o della sede o stabilimento cui sono addette le persone assicurate, se persona giuridica, in Stato diverso da quello indicato al momento della stipula della polizza.
Le comunicazioni di revoca della Proposta, di recesso dal contratto, di cessione del contratto, devono essere inviate
dall’Investitore-Contraente alla Direzione Welfare di Reale Mutua a mezzo raccomandata.
Per l’inoltro delle richieste di riscatto, di variazioni di premio, di variazione della designazione dei Beneficiari, di comunicazione di decesso dell’Assicurato, l’Investitore-Contraente o i Beneficiari (nei casi di accettazione del beneficio o di decesso dell'Assicurato quando coincide con l’Investitore-Contraente) possono rivolgersi all’agenzia competente; la data di riferimento è quella di presentazione della richiesta stessa. In alternativa, la comunicazione dovrà avvenire a mezzo raccomandata alla Direzione Welfare di Reale Mutua e in questo caso, la data cui far riferimento è quella del ricevimento della comunicazione da parte di Reale Mutua.
13 INFORMATIVA CONTRATTUALE
Reale Mutua si impegna, su richiesta dell’Investitore-Contraente, a consegnare in fase precontrattuale l'ultimo rendiconto della gestione dei fondi.
Inoltre, la Società si impegna a trasmettere entro il 31 maggio di ogni anno, un estratto conto annuale della posizione contrattuale, contenente le seguenti informazioni minimali:
• cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell'anno precedente, numero e controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell'anno precedente;
• dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle quote assegnate nell'anno di riferimento;
• numero e controvalore delle quote trasferite e di quelle assegnate a seguito di operazioni di switch;
• numero e controvalore delle quote rimborsate a seguito di riscatto parziale nell'anno di riferimento;
• numero delle quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine dell'anno di riferimento;
• importo dei costi e delle spese, incluso il costo della distribuzione, non legati al verificarsi di un rischio di mercato sottostante, a carico dell'Assicurato nell'anno di riferimento oppure, per i contratti direttamente collegati a OICR, il numero delle quote trattenute per commissioni di gestione nell'anno di riferimento, con l'indicazione della parte connessa al costo della distribuzione.
La Società si impegna, anche, a dare comunicazione per iscritto all’Investitore-Contraente, qualora in corso di contratto il controvalore delle quote complessivamente detenute si sia ridotto di oltre il 30,00% rispetto all'ammontare complessivo dei premi investiti, tenuto conto di eventuali riscatti, e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10,00%. La comunicazione sarà effettuata entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l'evento.
In caso di trasformazione del contratto, la Società è tenuta a fornire all’Investitore-Contraente i necessari elementi di valutazione in modo da porlo nella condizione di confrontare le caratteristiche del nuovo contratto con quelle del contratto preesistente. A tal fine, prima di procedere alla trasformazione, la Società consegna all’Investitore-Contraente un documento informativo, redatto secondo la normativa vigente in materia di assicurazioni sulla vita, che metta a confronto le caratteristiche del contratto offerto con quelle del contratto originario, nonché il Set Informativo, conservando prova dell’avvenuta consegna.
I rendiconti periodici della gestione dei fondi, i Regolamenti dei fondi interni e tutte le informazioni relative al prodotto sono disponibili sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx.
La informiamo che su xxx.xxxxxxxxxx.xx è disponibile un’Area Riservata che le permetterà di consultare la Sua posizione assicurativa (come previsto dal Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013) e di usufruire di altre comode funzionalità. L’accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito.
14 CONFLITTI DI INTERESSE
La Società dispone di procedure operative atte a individuare e a gestire le situazioni di conflitto di interesse originate da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di Società del Gruppo. Tramite le funzioni preposte, effettua un’attività di monitoraggio sulla presenza di situazioni e/o operazioni in conflitto di interesse.
In particolare la Società ha predisposto che vengano mappate dette tipologie di conflitto di interesse in relazione sia all’offerta dei prodotti alla clientela sia all’esecuzione dei contratti con riferimento alla gestione finanziaria degli attivi a cui sono legate le prestazioni.
Qualora non sia possibile evitare situazioni in cui la Società abbia in via diretta o indiretta un conflitto di interesse, la Società ha previsto l’adozione di idonee misure organizzative volte a evitare e, se non possibile, a limitare tali conflitti operando in ogni caso in modo da non recare pregiudizio ai contraenti e nell’ottica di ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi.
15 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER I PAGAMENTI
Verificatosi uno degli eventi previsti dal contratto, prima di procedere al pagamento, dovranno essere consegnati a Reale Mutua i documenti necessari a:
• verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento;
• individuare con esattezza gli aventi diritto.
Per caso specifico, vengono di seguito elencati i documenti richiesti per ogni ipotesi di liquidazione.
Riscatto
• Richiesta sottoscritta dall’Investitore-Contraente.
• Modulo di autocertificazione FATCA - CRS compilato e sottoscritto.
Decesso
• Certificato anagrafico di morte dell’Assicurato nel quale sia anche indicata la data di nascita;
• verbale delle autorità competenti in caso di morte violenta o accidentale dell’Assicurato;
• atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatto in Tribunale o dal Notaio, dal quale risulti:
- se l'Assicurato abbia lasciato o no testamento e, in caso affermativo, che il testamento (i cui estremi sono indicati nell'atto) sia l'unico o l'ultimo e non sia stato impugnato. Nel caso in cui vi sia testamento, copia autentica del relativo verbale di pubblicazione;
- chi siano gli eredi legittimi dell'Assicurato al momento della comunicazione del decesso, in caso di Beneficiari designati in modo generico;
• dati anagrafici dei Beneficiari (copia della carta di identità e del codice fiscale);
• nel caso di Beneficiari minori o incapaci, decreto del giudice tutelare che autorizzi il legale rappresentante a riscuotere la prestazione.
Ricordiamo che, per ogni liquidazione, è necessario disporre, relativamente ai Beneficiari del pagamento, di:
• documento d’identità valido;
• codice fiscale;
• indirizzo completo.
Nel caso di contratti gravati da vincoli o pegni, è indispensabile il consenso del vincolatario o del creditore pignoratizio. Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, Reale Mutua mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.
Decorso tale termine e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari. Ogni pagamento viene effettuato tramite la competente agenzia, nel rispetto della normativa vigente.
Si precisa che, ai sensi dell’articolo 2952 del Codice Civile, i diritti nascenti da un contratto assicurativo si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
16 DICHIARAZIONI DELL’INVESTITORE-CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO
Le dichiarazioni rese dall’Investitore-Contraente e dall'Assicurato devono essere esatte e complete; dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione del rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 1892,1893 e 1894 del Codice Civile.
17 DESIGNAZIONE BENEFICIARI E REFERENTE TERZO
Il Contraente designa i Beneficiari e può, in qualsiasi momento, revocarli o modificarli rivolgendosi all’agenzia competente o tramite raccomandata a Reale Mutua o per testamento.
La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
• dagli eredi, dopo la morte del Contraente;
• dopo che, verificatosi l'evento assicurato, i Beneficiari abbiano dichiarato, tramite raccomandata a Reale Mutua, di volersi avvalere del beneficio;
• dopo che il Contraente e i Beneficiari abbiano dichiarato, tramite raccomandata a Reale Mutua, rispettivamente, la rinuncia al potere di xxxxxx e l’accettazione del beneficio (clausola di beneficio accettato).
In questi casi, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.
Inoltre, il Contraente ha la facoltà di nominare un Referente Terzo a cui Reale Mutua potrà fare riferimento in caso di decesso dell’Assicurato.
18 DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO
Ai sensi dell'articolo 1920 del Codice Civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquisisce, per effetto della designazione fatta a suo favore dall’Investitore-Contraente, un diritto proprio ai vantaggi del contratto. Questo significa, in particolare, che le prestazioni corrisposte a seguito di decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario e non sono soggette all'imposta di successione.
19 CONCLUSIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO
Il contratto è concluso nel giorno in cui la polizza è sottoscritta dell’Investitore-Contraente e da Reale Mutua.
La data di decorrenza del contratto coincide con il 1° giorno lavorativo della settimana successiva alla sottoscrizione del contratto.
L’assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio, alle ore 24:00 del giorno di decorrenza previsto sul contratto stesso.
La data di perfezionamento del contratto coincide con la data di versamento del premio.
Si precisa che il contratto può essere stipulato soltanto da Contraenti domiciliati nello Spazio Economico Europeo (comprensivo degli Stati Membri dell’Unione Europea, di Islanda, Liechtenstein, Norvegia e San Marino). In caso contrario, la polizza non può essere emessa.
20 DIRITTO DI REVOCA DELLA PROPOSTA E RECESSO DAL CONTRATTO
Prima della conclusione del contratto, l’Investitore-Contraente può revocare, inviando una raccomandata a Reale Mutua, la Proposta e in tal caso verrà rimborsato, entro 30 giorni dalla revoca stessa, l’intero ammontare del premio eventualmente versato.
Entro 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, l’Investitore-Contraente può, inviando una raccomandata a Reale Mutua, recedere dal contratto. Il recesso decorre dalla data di comunicazione quale risulta dal timbro postale di invio ed ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto stesso. Entro 30 giorni dalla ricezione
della comunicazione del recesso, Reale Mutua rimborsa all’Investitore-Contraente il premio da questi corrisposto al netto del caricamento per spese di emissione.
21 CESSIONE, PEGNO E VINCOLO
L’Investitore-Contraente può cedere ad altri il contratto, nonché vincolarlo o darlo in pegno. Tali atti diventano efficaci solo quando Reale Mutua, a seguito di comunicazione scritta dell’Investitore-Contraente, ne faccia annotazione sul contratto o su un’appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
22 REGIME FISCALE
In vigore alla redazione del presente Set informativo.
1.1. Regime fiscale dei premi Benefici fiscali
La parte di premio nei fondi interni unit linked destinata alla copertura del rischio morte è detraibile dall'imposta dovuta dal
Contraente ai fini Irpef come da normativa vigente (art.15, c. 1, lett. f), del D.p.r. 917/1986).
Tale detrazione è riconosciuta al Contraente qualora l’Assicurato sia il Contraente stesso oppure un familiare fiscalmente a carico.
Imposta sui premi
Non è prevista l'applicazione di alcuna imposta sui premi, qualora il contraente sia residente in Italia. Il regime fiscale può variare in funzione dello spostamento della residenza del contraente presso un altro Paese dell’Unione Europea. Eventuali spostamenti della residenza presso altri Paesi dell’Unione Europea devono essere prontamente comunicati per iscritto alla Compagnia. In caso di omissione della comunicazione di cui sopra, la Compagnia potrà rivalersi sul contraente per gli eventuali danni che ne dovessero derivare.
1.2. Regime fiscale delle prestazioni
Le somme corrisposte da Reale Mutua in dipendenza di contratti assicurativi in caso di riscatto, decesso o di permanenza in vita dell’Assicurato alla scadenza del contratto sono soggette a imposta sostitutiva, ai sensi dell’art. 26-ter, D.p.r. 600/1973, sulla differenza fra la somma liquidata e l'ammontare dei premi lordi versati eventualmente al netto del costo per le coperture di rischio.
Le prestazioni erogate in caso di decesso dell’assicurato sono esenti da IRPEF per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico (art. 34, c. 5, D.p.r. 601/1973).
La tassazione dei rendimenti è ridotta in funzione della quota di tali proventi riferibili a titoli pubblici ed equivalenti, individuata determinando la quota del fondo interno, nel quale è inserito il contratto, investita in tale categoria di titoli. Tale quota è rilevata con cadenza annuale nel corso della durata del contratto, sulla base dei rendiconti di periodo approvati, riferibili alla gestione del fondo interno nel quale è inserito il contratto, o, in mancanza, sulla base dell’ultimo rendiconto approvato.
Nel caso in cui il Beneficiario percepisca la prestazione nell’esercizio di un’attività commerciale, l'imposta sostitutiva non è applicata.
A tali fini, per i beneficiari persone fisiche o enti non commerciali percettori della prestazione nell’ambito della propria attività commerciale, è necessaria la produzione di una dichiarazione riguardo la sussistenza di tale circostanza.
1.3. imposta di bollo
A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell'art. art. 13, c. 2-ter, D.p.r. 642/1972, i prodotti finanziari, tra cui i prodotti finanziari-assicurativi di ramo III e i prodotti finanziari di capitalizzazione di ramo V, sono assoggettatI ad imposta di bollo calcolata annualmente nella misura del 2 per mille l'anno.
L'imposta di bollo è calcolata al termine di ciascun anno solare, con ragguaglio al periodo rendicontato, sul valore di riscatto del capitale investito nei fondi interni unit linked o della gestione separata, tranne per il periodo di scadenza o di riscatto della polizza dove è calcolata sul valore effettivo di rimborso o di riscatto del capitale investito nei fondi interni unit linked o della gestione separata. L’imposta di bollo, calcolata anno per anno, è dovuta all'atto del rimborso o del riscatto della polizza.
1.4. Oneri fiscali
Gli oneri fiscali di legge relativi al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari. Gli importi relativi a tutte le liquidazioni si intendono al lordo degli oneri fiscali, ove previsti. Gli importi maturati si intendono al lordo degli oneri fiscali, ove previsti.
1.5. Normative FATCA e CRS
A partire dal 1° luglio 2014, la normativa statunitense FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) richiede che Reale Mutua identifichi i Contraenti che siano cittadini americani o con residenza fiscale statunitense, e invii una comunicazione periodica tramite l’Agenzia delle Entrate italiana all’autorità erariale statunitense (Internal Revenue Service).
L’identificazione avviene in fase di assunzione della polizza, ma anche durante tutta la vita del contratto, principalmente mediante la compilazione e sottoscrizione del modulo di autocertificazione da parte del Contraente persona fisica/persona giuridica. Nel caso in cui vengano rilevate incongruenze nei dati forniti, Reale Mutua si riserverà di richiedere ulteriori informazioni all’interessato.
La Società si riserva altresì la facoltà di richiedere una nuova autocertificazione ogni qual volta intervengano, nel corso del contratto, elementi nuovi rispetto a quelli dichiarati in precedenza (nuovi indizi di americanità o variazione di residenza come indicato nell’art. 10 delle condizioni di assicurazione).
La legge di ratifica della normativa FATCA (legge n. 95 del 7 luglio 2015) contiene uno specifico rimando agli adempimenti previsti dalla normativa CRS (Common Reporting Standard), sancendo l’obbligo per le istituzioni finanziarie di identificare la residenza fiscale dei soggetti non residenti, a decorrere dal 1° gennaio 2016.
23 RECLAMI
Per eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio “Buongiorno Reale” – Reale Mutua Assicurazioni, xxx Xxxxx x’Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 000 0000000, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.
La funzione aziendale incaricata dell’esame e della gestione dei reclami è l’ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in xxx
X. X. Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx.
Per questioni inerenti al contratto:
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS con una delle seguenti modalità:
• xxx xxxxx xxxxxxxxx all’indirizzo Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx;
• via fax 06/42133353 oppure 06/42133745;
• via PEC all’indirizzo xxxxx@xxx.xxxxx.xx;
corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
Il reclamo andrà presentato utilizzando il modello predisposto dall’IVASS e reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx - Guida ai reclami; su tale sito potrà reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell’Ente di controllo. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria.
In caso di controversia con un’impresa d’assicurazione con sede in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia, l’interessato può presentare reclamo all’IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet xxx.xxxxx.xx.
Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet xxx.xxxxxxxxxx.xx.
Per questioni attinenti alla trasparenza informativa:
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi alla CONSOB – Xxx X.X. Xxxxxxx, 0 – 00000 Xxxx, o Xxx Xxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, telefono 06.84.77.1
/ 02.72.42.01, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.
Segnaliamo inoltre che l’Investitore-Contraente prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, tra i quali indichiamo:
Mediazione per la conciliazione delle controversie In caso di controversia in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s’intenda intraprendere un’azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.
Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx.
La mediazione si introduce con una domanda all’organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l’indicazione dell’organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni.
Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l’assistenza di un avvocato.
Commissione di garanzia
Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la “Commissione di Garanzia dell’Assicurato” con sede in Xxx xxxx’Xxxxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx e-mail xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l’Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.
Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito
Arbitro per le controversie finanziarie
In caso di controversia relativa ad un contratto finanziario - assicurativo di tipo unit linked, index linked - o, più in generale, di un contratto le cui prestazioni siano direttamente collegate al valore di quote di organismi di interesse collettivo (O.I.C.R.) o di fondi interni, indici o altri valori di riferimento - nonché di un prodotto di Capitalizzazione venduto direttamente dall’Impresa e/o tramite le banche e gli altri soggetti abilitati ai sensi della lettera D) del Registro Unico Intermediari è possibile ricorrere all’Arbitro per le controversie finanziarie istituito da Consob.
Il ricorso non è praticabile quando i contratti sopraindicati siano venduti tramite la rete agenziale della Compagnia. Potranno essere sottoposte all'Arbitro le controversie (fino ad un importo massimo di 500.000 euro) relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli Investitori contraenti nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio.
L'accesso all'Arbitro è gratuito per l'investitore contraente. Il diritto di ricorrere all’Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’Investitore contraente ed è sempre esercitabile, anche nel caso in cui siano previste altre forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
La decisione del collegio non è vincolante per l'investitore contraente che può comunque ricorrere all'autorità giudiziaria.
Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere all’Arbitro e per i dettagli sulla procedura si consiglia di consultare il Regolamento sul sito xxx.xxxxxx.xx.
24 FORO COMPETENTE
Il foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza-domicilio del consumatore (Investitore-Contraente, Beneficiari o loro aventi diritto).
Data dell’ultimo aggiornamento: 01/01/2019
GLOSSARIO
ANNO ASSICURATIVO
Periodo che intercorre tra due ricorrenze anniversarie della decorrenza contrattuale.
APPENDICE
Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti concordati tra la società e l’Investitore-Contraente oppure intervenuti in seguito a variazioni della normativa di riferimento.
ASSICURATO
Persona fisica cui si fa riferimento per le prestazioni previste dal contratto, determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
BENCHMARK
Parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.
BENEFICIARIO
Persona fisica o giuridica, designata dall’Investitore-Contraente, a cui sono erogate le prestazioni previste dal contratto.
CAPITALE ASSICURATO
Capitale che il Beneficiario ha il diritto di ricevere al verificarsi di un evento assicurato dal contratto. Esso è determinato in base alle garanzie assicurative previste dal contratto, al controvalore delle quote presenti nei fondi interni unit linked e/o al valore del capitale rivalutato nella gestione separata.
CAPITALE INIZIALE
Premio versato al netto dei caricamenti (come sotto definiti), ove previsti.
CAPITALE INVESTITO
Premio versato al netto dei caricamenti (come sotto definiti), ove previsti il quale viene effettivamente investito dall’Impresa di assicurazione nella gestione separata e/o in fondi interni unit linked.
CAPITALE MATURATO
Capitale corrispondente al controvalore del capitale investito nei fondi interni unit linked e/o al capitale rivalutato nella gestione separata.
CAPITALE NOMINALE
Premio versato al netto delle coperture assicurative e del caricamento per spese di emissione.
CAPITALE PROTETTO
Importo specifico di quei prodotti che adottano particolari tecniche di gestione che mirano a minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito o parte di esso; non è prevista una vera e propria garanzia di conservazione del capitale o di rendimento minimo prestata dalla società.
CARICAMENTI
Costi prelevati dal premio destinati a coprire le spese commerciali e amministrative della società.
CATEGORIA
Classe in cui viene collocato un fondo d’investimento a cui è collegato un contratto. La categoria viene definita sulla base di fattori di rischio come la giurisdizione dell’emittente o la proporzione della componente azionaria (ad esempio categoria azionaria, categoria bilanciata, categoria obbligazionaria).
CLASSE
Articolazione di un fondo/OICR in relazione alla politica commissionale adottata e ad ulteriori caratteristiche distintive.
COMBINAZIONE LIBERA
Allocazione del capitale investito tra diversi fondi interni/OICR realizzata attraverso combinazioni libere degli stessi sulla base della scelta effettuata dall’Investitore-Contraente.
COMMISSIONE DI GESTIONE
Percentuale del rendimento lordo del fondo trattenuta dalla società destinata a coprire le spese commerciali e amministrative.
COMMISSIONE DI INCENTIVO (O DI PERFORMANCE)
Commissione riconosciuta al gestore del fondo interno/OICR per aver raggiunto determinati obiettivi di rendimento in un certo periodo di tempo. In alternativa possono essere calcolate sull’incremento di valore della quota del fondo/OICR in un determinato intervallo temporale. Nei fondi interni/OICR con gestione “a benchmark” sono tipicamente calcolate in termini percentuali sulla differenza tra il rendimento del fondo/OICR e quello del benchmark.
COMPOSIZIONE DEL FONDO O DELLA GESTIONE SEPARATA
Insieme degli strumenti finanziari, contraddistinti ad esempio in base alla valuta di denominazione, alle aree geografiche, ai mercati di riferimento, in cui è investito il patrimonio del fondo o della gestione separata.
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Evento che sancisce l'avvenuto accordo tra le parti. Generalmente coincide con la sottoscrizione del contratto da entrambe le parti.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Insieme degli articoli che disciplinano il contratto di assicurazione.
CONDIZIONI SPECIALI
Insieme degli articoli con i quali si integrano o rettificano le Condizioni di Assicurazione.
CONFLITTI DI INTERESSE
Insieme di tutte quelle situazioni nelle quali l'interesse della società può risultare in contrasto con quello dell’Investitore- Contraente.
CONTRATTO CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI
Contratto di assicurazione sulla vita caratterizzato da meccanismi di accrescimento delle prestazioni, quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione interna separata o agli utili di un conto gestione.
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA
Contratto di assicurazione con il quale la società si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’Assicurato, quali il decesso, l’invalidità o la sopravvivenza a una certa data. Nell’ambito dei contratti di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali caso vita, caso morte, miste, vita intera, capitale differito, rendita immediata o differita.
CONTRATTO UNIT LINKED
Contratto di assicurazione sulla vita a contenuto finanziario con prestazioni collegate al valore delle quote di attivi contenuti in fondi interni (costituiti dalla società di assicurazione) o esterni (costituiti da altri istituti finanziari).
COPERTURA
Garanzia di ricevere una prestazione al verificarsi di determinati eventi a fronte di un rischio.
CRS – COMMON REPORTING STANDARD
Standard globale per lo scambio automatico di informazioni riferite ai conti finanziari rilevanti, elaborato dall’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) con lo scopo di individuare e scoraggiare l’evasione fiscale internazionale da parte di residenti stranieri che, direttamente o indirettamente, investono all’estero attraverso istituzioni finanziarie straniere.
DATA DI DECORRENZA
Data a partire dalla quale entrano in vigore le prestazioni previste dal contratto.
DESTINAZIONE DEI PROVENTI
Politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli Investitore-Contraenti ovvero alla loro accumulazione mediante reinvestimento nella gestione medesima.
DIFFERIMENTO
Rinvio della liquidazione di una prestazione alla fine di un determinato periodo di tempo.
DIP AGGIUNTIVO IBIP
Documento precontrattuale, redatto secondo le disposizioni IVASS, contenente informazioni aggiuntive ed eccedenti rispetto al KID, in relazione alla complessità del prodotto.
DURATION
Scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Essa è generalmente espressa in anni e corrisponde alla media ponderata delle date di corresponsione di flussi di cassa (c.d. cash flows) da parte del titolo, ove i pesi assegnati a ciascuna
data sono pari al valore attuale dei flussi di cassa ad essa corrispondenti (le varie cedole e, per la data di scadenza. anche il capitale). È una misura approssimativa della sensibilità del prezzo di un titolo obbligazionario a variazioni nei tassi di interesse. ESTRATTO CONTO ANNUALE
Riepilogo annuale aggiornato alla data di riferimento dei dati relativi alla situazione del contratto, quali il valore delle prestazioni, i premi versati e quelli in arretrato, il valore di riscatto e gli eventuali riscatti parziali eseguiti.
Per i contratti collegati a gestioni separate, il riepilogo comprende il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, l’aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l’evidenza di eventuali minimi trattenuti. Per i contratti con altre forme di partecipazione agli utili, il riepilogo comprende gli utili attribuiti al contratto. Per i contratti unit linked il riepilogo comprende il numero e il valore delle quote assegnate, eventuali informazioni su costi per copertura di puro rischio e prestazioni garantite, i dati storici dei fondi aggiornati. Per i contratti index linked il riepilogo comprende i valori degli indici di riferimento a cui sono collegate le prestazioni, il valore della prestazione eventualmente garantito, i dati storici relativi all’obbligazione strutturata.
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)
Normativa Statunitense finalizzata a contrastare l’evasione fiscale da parte dei contribuenti americani detentori di investimenti all’estero. I Governi di Italia e Stati Uniti hanno sottoscritto un accordo per l’applicazione di tale normativa in data 10 gennaio 2014. In virtù di tale accordo, a partire dal 1° luglio 2014, le istituzioni finanziarie (Banche, Compagnie di Assicurazioni sulla vita, ecc.) saranno tenute ad identificare e segnalare alla propria autorità fiscale i Clienti aventi cittadinanza o residenza negli Stati Uniti.
FONDO ARMONIZZATO
Fondo d’investimento di diritto italiano ed estero assoggettato per legge comunitaria a una serie di vincoli sugli investimenti allo scopo di contenere i rischi e salvaguardare i sottoscrittori.
FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO (O FONDO APERTO MOBILIARE)
Fondo d’investimento costituito da società di gestione del risparmio, che gestisce patrimoni collettivi raccolti da una pluralità di sottoscrittori e che consente in ogni momento a questi ultimi la liquidazione della propria quota proporzionale.
FORO COMPETENTE
Autorità giudiziaria competente per la risoluzione di eventuali controversie.
GARANZIA PRINCIPALE
Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la società s’impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario; ad essa possono essere abbinate altre garanzie che, di conseguenza, vengono definite complementari o accessorie.
GESTIONE A BENCHMARK DI TIPO ATTIVO
Gestione legata alla presenza di un parametro di riferimento, rispetto a cui la politica di investimento del fondo interno è finalizzata a creare “valore aggiunto”. Tale gestione presenta tipicamente un certo grado di scostamento rispetto al benchmark che può variare, in termini descrittivi, tra “contenuto”, “significativo”, e “rilevante”.
GESTIONE A BENCHMARK DI TIPO PASSIVO
Gestione legata alla presenza di un parametro di riferimento e finalizzata alla replica dello stesso.
GIORNO LAVORATIVO
Giorno di attività lavorativa per Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede legale in Torino – Via Corte d’Appello 11.
GRADO DI RISCHIO
Indicatore sintetico qualitativo del profilo di rischio del fondo interno in termini di grado di variabilità dei rendimenti degli strumenti finanziari in cui è allocato il capitale investito. Il grado di rischio varia in una scala qualitativa tra “basso”, “medio- basso”, “medio”, “medio-alto”, “alto” e “molto alto”.
IMPOSTA SOSTITUTIVA
Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.
INTERMEDIARIO
Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti assicurativi svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tali attività.
INVESTITORE-CONTRAENTE
Persona fisica o giuridica, che sottoscrive il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla società.
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, succeduto all’ISVAP in tutti i poteri, le funzioni e le competenze, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle società di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. KID
Documento precontrattuale che la società deve consegnare al potenziale Contraente, e che contiene informazioni relative alla società e alle caratteristiche assicurative e finanziarie del contratto stesso.
LETTERA DI CONFERMA INVESTIMENTO
Lettera con cui la società comunica all’Investitore-Contraente l’ammontare del premio lordo versato e di quello investito, la data di decorrenza del contratto, il numero delle quote attribuite al contratto, il loro valore unitario, nonché il giorno cui tale valore si riferisce (data di valorizzazione).
LINEA DI INVESTIMENTO
Fondo che la società mette a disposizione dell’Investitore-Contraente per investire il premio o parte di esso.
LIQUIDAZIONE
Pagamento ai Beneficiari della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento relativo alla prestazione stessa.
MEDIAZIONE
Attività svolta da un soggetto terzo ed imparziale, finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
OICR
Organismi di investimento collettivo del risparmio, in cui sono comprese le società di gestione dei fondi comuni d’investimento e le SICAV. A seconda della natura dei titoli in cui il fondo viene investito e delle modalità di accesso o di uscita si possono individuare alcune macrocategorie di OICR, quali ad esempio i fondi comuni d’investimento (o fondi aperti mobiliari) e i fondi di fondi.
OPZIONE
Clausola del contratto assicurativo secondo cui l’investitore-Contraente può apportare modifiche alla prestazione, ad esempio può chiedere che la prestazione liquidabile sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista o sia differita nel tempo.
ORIZZONTE TEMPORALE DI INVESTIMENTO CONSIGLIATO
Orizzonte temporale consigliato espresso in termini di anni e determinato in relazione al grado di rischio, alla tipologia di gestione e alla struttura dei costi dell’investimento finanziario, nel rispetto del principio della neutralità al rischio.
OVERPERFORMANCE
Soglia di rendimento di un fondo a cui è collegato il contratto oltre la quale la società può trattenere costi aggiuntivi.
PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
Momento in cui viene effettuato il pagamento del premio.
PERIODO DI COLLOCAMENTO
Periodo durante il quale è possibile aderire al contratto.
POLIZZA
Documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto assicurativo.
PREMIO (PREMIO COMPLESSIVO O PREMIO LORDO)
Importo complessivo, eventualmente rateizzabile, da versare alla società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto assicurativo.
PREMIO NETTO
Importo corrisposto dall’Investitore-Contraente al netto del caricamento per spese di emissione.
PREMIO O VERSAMENTO AGGIUNTIVO
Importo che l’Investitore-Contraente ha facoltà di versare a integrazione dei premi previsti originariamente al momento della conclusione del contratto.
PREMIO PURO O INVESTITO
Importo che rappresenta il corrispettivo per le prestazioni assicurate al netto di tutti i costi applicati dalla società.PREMIO
UNICO
Importo che l’Investitore-Contraente corrisponde in soluzione unica alla società generalmente al momento della conclusione del contratto.
PRESCRIZIONE
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti assicurativi si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
PRESTAZIONE ASSICURATA
Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce ai Beneficiari al verificarsi degli eventi previsti dal contratto.
PROFILO DI RISCHIO
Indice della rischiosità finanziaria del contratto, variabile a seconda della composizione del fondo a cui il contratto è collegato e di eventuali garanzie finanziarie.
PROPOSTA (MODULO)
Documento o modulo sottoscritto dall’Investitore-Contraente ed eventualmente dall'Assicurato che attesta la volontà di concludere il contratto con la società in base alle caratteristiche ed alle condizioni espresse nel Set Informativo.
QUIETANZA
Documento che prova l’avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della società in caso di pagamento in contanti o con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dall'estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla società tramite RID bancario, ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento tramite conto corrente postale.
QUOTA
Ciascuna delle parti (unit) di uguale valore in cui il fondo è virtualmente suddiviso.
RATING/MERITO DI CREDITO
Indice di solvibilità e di credito attribuito all’emittente da apposite agenzie internazionali come ad esempio Moody’s, Standard&Poor’s, Fitch.
SCALE DI RATING PER TITOLI A MEDIO E LUNGO TERMINE
Standard & Poor’s | ||
Investment Grade | ||
AAA | Capacità di rimborso del debito molto alta | |
AA | AA+ | Capacità di rimborso del debito molto alta, di poco inferiore a AAA |
AA | ||
AA- | ||
A | A+ | Elevata capacità di rimborso del debito ma influenzabile da eventuali cambiamenti della situazione economica e finanziaria |
A | ||
A- | ||
BBB | BBB+ | Adeguata capacità di rimborso del debito, con più alta probabilità di indebolimento in presenza di condizioni economiche e finanziarie sfavorevoli |
BBB | ||
BBB- | ||
Speculative grade | ||
BB | BB+ | Nel breve periodo non esiste pericolo di capacità di insolvenza, la quale tuttavia dipende da eventuali mutamenti a livello economico e finanziario |
BB | ||
BB- | ||
B | B+ | Condizioni economiche e finanziarie avverse potrebbero quasi annullare la capacità di rimborso |
B | ||
B- | ||
CCC, CC e C | CC indica un alto grado di speculazione; C riservato ai titoli per cui non sono stati pagati interessi | |
DDD, DD e D | D per i titoli in stato di insolvenza (S&P) |
I segni + e – possono essere aggiunti ai rating compresi tra AA e B, per indicare la posizione relativa del titolo all’interno della classe di rating | ||
Moody’s | ||
Investment Grade | ||
Aaa | Bassissimo grado di rischio dell’investimento | |
Aaa | Aa1 | Bassissimo grado di rischio dell’investimento ma con garanzie per il pagamento degli interessi inferiore a quella della classe superiore |
Aa2 | ||
Aa3 | ||
A | A1 | Adeguati elementi di garanzia per il pagamento degli interessi e del capitale a scadenza, che però possono deteriorarsi nel futuro |
A2 | ||
X0 | ||
Xxx | Xxx0 | Adeguate possibilità di pagamento degli interessi del rimborso del capitale, tuttavia influenzabile nei fattori esogeni |
Xxx0 | ||
Xxx0 | ||
Speculative grade | ||
Ba | Ba1 | Titoli con caratteristiche leggermente speculative. Il servizio di debito sembra essere assicurato solo se le condizioni congiunturali rimangono stabili o migliorano |
Ba2 | ||
Ba3 | ||
B | B1 | Investimento non sicuro, poche garanzie di pagamento quota interesse e quota capitale |
X0 | ||
X0 | ||
Xxx | Xxx0 | Possibili condizioni di insolvenza |
Caa2 | ||
Caa3 | ||
Ca e C | Scarsissima possibilità di pagamento degli interessi e di rimborso del la quota capitale | |
Ai rating compresi tra Aa e Caa è aggiunto un numero (1,2 o 3) per indicare il posizionamento, rispettivamente, superiore, mediano e inferiore rispetto alla categoria di appartenenza |
REINVESTIMENTO
Operazione che prevede il versamento di capitali provenienti da altri contratti assicurativi scaduti.
RENDIMENTO
Risultato finanziario a una data di riferimento dell’investimento finanziario, espresso in termini percentuali, calcolato dividendo la differenza tra il valore del capitale investito alla data di riferimento e il valore del capitale nominale al momento dell’investimento per il valore del capitale nominale al momento dell’investimento.
RIATTIVAZIONE
Facoltà dell’Investitore-Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle Condizioni di Assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi.
RICORRENZA ANNUALE (O ANNIVERSARIA)
Ogni singolo anniversario della data di decorrenza del contratto assicurativo.
RISCATTO
Diritto delI’Investitore-Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione della prestazione risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di Assicurazione.
RISCATTO PARZIALE
Diritto delI’Investitore-Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto calcolato alla data della richiesta.
RISCHIO DEMOGRAFICO
Xxxxxxx che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell’Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita; infatti, è al verificarsi dell’evento attinente alla vita umana dell’Assicurato che si ricollega l’impegno della società ad erogare la prestazione assicurata.
RISCHIO DI BASE
Rischio che gli attivi destinati a copertura delle riserve non replichino esattamente il benchmark cui sono collegate le prestazioni.
RISCHIO DI CAMBIO
Rischio a cui si espone chi ha attività denominate in valuta diversa da quella di conto. Tale rischio si rende concreto per I’Investitore-Contraente quando il tasso di cambio varia facendo diminuire il valore dell’attività finanziaria calcolata nella moneta di conto.
RISCHIO DI CREDITO (O DI CONTROPARTE)
Rischio, tipico dei titoli di debito quali le obbligazioni, connesso all’eventualità che l’emittente del titolo, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l’interesse o di rimborsare il capitale.
RISCHIO DI INTERESSE
Rischio collegato alla variabilità del prezzo dell’investimento quale ad esempio, nei titoli a reddito fisso, la fluttuazione dei tassi di interesse di mercato che si ripercuote sui prezzi e quindi sui rendimenti in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la vita residua dei titoli stessi, per cui un aumento dei tassi di mercato comporta una diminuzione del prezzo del titolo e viceversa. RISCHIO DI LIQUIDITÀ
Xxxxxxx che si manifesta quando uno strumento finanziario non può essere trasformato prontamente, quando necessario, in liquidità, senza che questo di per sé comporti una perdita di valore.
RISCHIO DI MERCATO (O SPECIFICO)
Rischio che dipende dall’appartenenza dello strumento finanziario ad un determinato mercato e che è rappresentato dalla variabilità del prezzo dello strumento derivante dalla fluttuazione del mercato in cui lo strumento è negoziato.
RISCHIO DI PERFORMANCE
Xxxxxxx di non riuscire ad attribuire al contratto un determinato rendimento.
RISCHIO DI PREZZO (GENERICO O SISTEMATICO)
Rischio che si manifesta quando, a parità di tutte le altre condizioni, il valore di mercato dell’investimento è sensibile all'andamento dei mercati azionari.
RISCHIO FINANZIARIO
Rischio generico determinato da tutto ciò che rende incerto il valore dell’investimento ad una data futura.
RISERVA MATEMATICA
Importo che deve essere accantonato dalla società per far fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti degli Assicurati. La legge impone alla società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.
SCADENZA
Data in cui cessano gli effetti del contratto.
SDD (SEPA DIRECT DEBIT)
Strumento di incasso pre-autorizzato – in sostituzione del sistema di addebito RID – che presuppone un mandato di addebito rilasciato dal debitore a favore del suo creditore. L’addebito diretto SEPA consente anche incassi transfrontalieri nell’«area unica dei pagamenti in Euro», denominata SEPA.
SET INFORMATIVO
Insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale Socio-Assicurato, composto da:
- KID;
- DIP Aggiuntivo IBIP;
- Condizioni di assicurazione;
- Glossario;
- Modulo di Proposta.
SGR (SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO)
Società di diritto italiano autorizzate alle quali è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti.
SICAV
Società di investimento a capitale variabile, simili ai fondi comuni d’investimento nella modalità di raccolta e nella gestione del patrimonio finanziario ma differenti dal punto di vista giuridico e fiscale, il cui patrimonio è rappresentato da azioni anziché da quote e che sono dotate di personalità giuridica propria.
SINISTRO
Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell’Assicurato.
SOCIETÀ O IMPRESA O COMPAGNIA (DI ASSICURAZIONE)
Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o impresa di assicurazione, con la quale I’Investitore-Contraente sottoscrive il contratto assicurativo.
SOCIETÀ DI REVISIONE
Società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell’ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.
SOSTITUTO D’IMPOSTA
Soggetto obbligato, all’atto della corresponsione di prestazioni in denaro, all’effettuazione di una ritenuta relativa alle imposte previste, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento all'Agenzia delle Entrate.
STRUMENTO DERIVATO
Strumento finanziario il cui prezzo deriva dal prezzo di un altro strumento, usato generalmente per operazioni di copertura da determinati rischi finanziari.
SWITCH
Operazione con la quale I’Investitore-Contraente richiede di trasferire ad altro fondo una parte o la totalità delle quote investite in un determinato fondo.
TASSO DI PREMIO
Importo indicativo di premio per unità (o migliaia di unità) di prestazione, non considerando le eventuali imposte, il caricamento per spese di emissione o il frazionamento.
TASSO MINIMO GARANTITO
Rendimento finanziario che la società di assicurazione garantisce alle prestazioni. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni iniziali (tasso tecnico), riconosciuto anno per anno, conteggiato alla scadenza o in caso di decesso.
TASSO TECNICO
Rendimento finanziario annuo, che la società di assicurazione riconosce nel calcolare le prestazioni iniziali.
TIPOLOGIA DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO/OICR/LINEA/COMBINAZIONE LIBERA
La tipologia di gestione del/la fondo interno/OICR/linea/combinazione libera dipende dalla politica di investimento che lo/la caratterizza (c.d. di ingegnerizzazione finanziaria del prodotto). Esistono tre diverse tipologie di gestione tra loro alternative: “flessibile”, “a benchmark” e “a obiettivo di rendimento/protetta”. La tipologia di gestione “flessibile” deve essere utilizzata per fondi interni/OICR/linee/combinazioni libere la cui politica di investimento presenta un’ampia libertà di selezione degli strumenti finanziari e/o dei mercati, subordinatamente ad un obiettivo in termini di controllo del rischio; la tipologia di gestione “a benchmark” per i fondi interni/OICR/linee/combinazioni libere la cui politica di investimento è legata ad un parametro di riferimento (c.d. benchmark) ed è caratterizzata da uno specifico stile di gestione; la tipologia di gestione “a obiettivo di rendimento/protetta” per i fondi interni/OICR/linee/combinazioni libere la cui politica di investimento e/o il meccanismo di protezione sono orientati a conseguire, anche implicitamente, un obiettivo in termini di rendimento minimo dell’investimento finanziario.
TOTAL EXPENSE RATIO (TER)
Rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell’ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico del/la fondo interno/OICR/linea/combinazione libera ed il patrimonio medio, su base giornaliera, dello stesso. In caso di esistenza di più classi di OICR, il TER dovrà essere calcolato per ciascuna di esse.
TRASFORMAZIONE
Operazione che richiede l’espressa adesione delI’Investitore-Contraente e che comporta la modifica di alcuni elementi del contratto di assicurazione, quali la durata, il tipo di garanzia assicurativa o l’importo del premio. Si realizza attraverso il riscatto del precedente contratto e la sottoscrizione di una nuova polizza.
VALORE DEL PATRIMONIO NETTO (C.D. NAV)
Il valore del patrimonio netto, anche definito NAV (Net Asset Value), rappresenta la valorizzazione di tutte le attività finanziarie oggetto di investimento da parte del fondo interno/OICR, al netto degli oneri fiscali gravanti sullo stesso, ad una certa data di riferimento.
VALORE DELLA QUOTA/AZIONE (C.D. UNAV)
Il valore unitario della quota/azione di un fondo interno/OICR, anche definito unit Net Asset Value (uNAV), è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del fondo interno/OICR (NAV) per il numero delle quote/azioni in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.
VALORE DI MERCATO
Valore di riferimento per la compravendita sul mercato di uno strumento finanziario.
VALORE UNITARIO DELLA QUOTA
Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del fondo, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote partecipanti al fondo alla stessa data, pubblicato giornalmente sui principali quotidiani economici nazionali.
VOLATILITÀ
Grado di variabilità di una determinata grandezza (prezzo, tasso, indice ecc..) di uno strumento finanziario in un dato periodo di tempo.
MODULO DI PROPOSTA REALE QUOTA ATTIVA
Prodotto finanziario-assicurativo di tipo Unit-Linked – Tar. 193A-194A
Proposta N: | | | | |
Agenzia di Cod. Intermediario Allegato 4:
Cod: | | | | Sub. Ag. N: | | | | Cod. Intermediario 3:
DATI ANAGRAFICI DELL’INVESTITORE-CONTRAENTE
Cognome e Nome (o ragione sociale) Sesso
Data di nascita / / Luogo di nascita
Codice fiscale (o partita iva)
Residenza
Indirizzo Località Cap Prov
Domicilio (se diverso dalla Residenza)
fac-simile
Indirizzo Località Cap Prov
LEGALE RAPPRESENTANTE e/o SOGGETTO DELEGATO AD OPERARE PER CONTO DEL CONTRAENTE
Cognome e Nome Sesso
Data di nascita / / Luogo di nascita
Cod. fiscale
Residenza
Indirizzo Località Cap Prov
Domicilio (se diverso dalla Residenza)
Indirizzo Località Cap Prov
Attività economica
Recapiti telefonici
Indirizzi e-mail
Documento di identificazione
I
I / / I
I / / /
tipo documento numero di documento rilasciato il luogo di rilascio data scadenza
DATI ANAGRAFICI DELL’ASSICURATO (se diverso dall’Investitore-Contraente)
4. Cognome e Nome/Ragione Sociale Data di nascita / / E-mail Codice fiscale/P. IVA Indirizzo Località Cap Prov
% di beneficio
Cognome e Nome Data di nascita / / Sesso
Codice fiscale Residenza (o domicilio)
Indirizzo Località Cap Prov
Documento di identificazione
I
I /
/
I
I / /
/
tipo documento
numero di documento
rilasciato il
luogo di rilascio
data scadenza
BENEFICIARI (si raccomanda di privilegiare la designazione nominativa)
In caso di morte dell'Assicurato l'importo liquidabile sarà pagato a:
1. Cognome e Nome/Ragione Sociale Data di nascita / / E-mail Codice fiscale/P. IVA Indirizzo Località Cap Prov
% di beneficio
In caso di mancata designazione nominativa, l'Impresa potrà incontrare maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca del Beneficiario. Si ricorda inoltre che ogni modifica o revoca di quest'ultimo deve essere comunicata all'Impresa.
5. Cognome e Nome/Ragione Sociale Data di nascita / / E-mail Codice fiscale/P. IVA Indirizzo Località Cap Prov
% di beneficio
3. Cognome e Nome/Ragione Sociale Data di nascita / / E-mail Codice fiscale/P. IVA Indirizzo Località Cap Prov
% di beneficio
2. Cognome e Nome/Ragione Sociale Data di nascita / / E-mail Codice fiscale/P. IVA Indirizzo Località Cap Prov
% di beneficio
fac-simile
Beneficiario NON nominativo caso morte
Qualora il Contraente lo desideri, compilando il campo sottostante è possibile indicare un Referente Terzo diverso dal Beneficiario, al quale la Compagnia farà riferimento in caso di decesso dell'Assicurato.
Cognome e Nome/Ragione Sociale Data di nascita / / E-mail Codice fiscale/P. IVA Indirizzo Xxxxxxxx Xxx Xxxx
Xxxxxxx 000X per nuovi capitali
Tariffa 194A per capitali derivanti da contratti in scadenza
-
Premio versato
€ 30,00
Caricamento per spese di emissione
=
Premio netto
Decorrenza / /
Durata del contratto: vita intera
Dichiarazione in caso di reinvestimento (solo per tariffa 194A)
L’Investitore-Contraente dichiara di reinvestire sul contratto oggetto della presente Proposta il contratto n° Premio relativo al reinvestimento
DATI DEL CONTRATTO
REALE LINEA CONTROLLATA
%
REALE LINEA MERCATO GLOBALE
%
LINEE DI INVESTIMENTO
-
fac-simile
Revoca della Proposta: l’Investitore-Contraente può revocare la presente Proposta prima della sottoscrizione del contratto. In questo caso, Reale Mutua, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di revoca, rimborserà quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione.
Recesso dal contratto: l’Investitore-Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto. In questo caso, Reale Mutua, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di recesso, rimborserà quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione.
Segnaliamo che il prodotto rientra nella normativa FATCA e CRS.
L’Investitore-Contraente dichiara
• di aver ricevuto il Set Informativo (Mod. 8135 VIT) composto da: KID, DIP Aggiuntivo IBIP, Condizioni di Assicurazione comprensive dei Regolamenti dei Fondi interni Unit Linked, Glossario, modulo della presente Proposta;
• avere sottoscritto le informazioni fornite nel Questionario per la valutazione delle richieste ed esigenze del Contraente;
avere sottoscritto il rifiuto a fornire le informazioni richieste nel Questionario per la valutazione delle richieste ed esigenze del Contraente;
• di aver compilato e sottoscritto il modulo di autocertificazione FATCA-CRS per la residenza fiscale.
L’INVESTITORE- CONTRAENTE | L’ASSICURATO | |
,lì |
| (se diverso dal Contraente)
|
SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
L’Agente Procuratore Firma dell’Intermediario:
Il pagamento del premio viene effettuato tramite:
fac-simile
assegno circolare (1 giorno valuta) o bancario (3 giorni valuta) intestato alla Società e con clausola di non trasferibilità bollettino di conto corrente postale (addebito immediato)
bonifico bancario o postale (1 giorno valuta) CAUSALE: CODICE AGENZIA – REALE QUOTA ATTIVA – COGNOME CONTRAENTE
bancomat o carta di credito (addebito immediato per il bancomat e dalla fine del mese alla metà del mese successivo a seconda della carta di credito)
reinvestimento del mandato di liquidazione n. relativo al contratto n. ATTENZIONE: non è possibile effettuare pagamenti con mezzi diversi da quelli sopra indicati.
Si dà quietanza, salvo buon fine del mezzo di pagamento utilizzato, dell’importo di euro
L’Agente, il Procuratore o l’Esattore
,lì Nome e Cognome Firma
'DWD XOWLPR DJJLRUQDPHQWR PRG 9,7B 352B
Cognome e Nome / Ragione sociale_ _
Codice Fiscale / P.Iva _ _ _ Cod. Ag. Cod. Sub. _
INFORMATIVA PER CONTRAENTI E ASSICURATI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679
1. Origine e trattamento dei dati personali per finalità assicurative - La informiamo che i dati personali, eventualmente anche relativi alla sua salute, biometrici, genetici o giudiziari, che la riguardano e che saranno tratti da sue comunicazioni o altrimenti reperiti (da fonti pubbliche, sul web o da soggetti terzi, come società di informazione commerciale e creditizia o di servizi, tramite banche dati, elenchi tematici o settoriali), saranno trattati dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni, al fine di fornirle al meglio i servizi e/o i prodotti assicurativi da lei richiesti o in suo favore previsti, ovvero per poter soddisfare, nell'ambito degli obblighi contrattuali, le sue richieste in qualità di terzo danneggiato (in particolare per consentire la gestione amministrativa e contabile del rapporto contrattuale, la liquidazione delle prestazioni contrattuali, la liquidazione dei sinistri o i pagamenti/rimborsi di altre prestazioni), per esigenze di gestione e controllo interno alla Società, per attività statistiche, per prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e attivare le relative indagini e azioni legali, per assolvere obblighi di legge.
2. Base giuridica del trattamento - In relazione alla finalità assicurativa sopra descritta, la base giuridica che legittima il trattamento è costituita dall’esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o è beneficiario o dall'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato. Con riferimento al trattamento di dati relativi alla salute, biometrici, genetici o giudiziari, la base giuridica del trattamento è costituita dal consenso esplicito dell’interessato. Tale consenso viene espresso dall’interessato, apponendo la sua firma nell’apposito riquadro in calce al presente modulo. Il trattamento dei dati avverrà, in ogni caso, strettamente in linea con le finalità di cui al punto 1, anche quando effettuato da parte di soggetti terzi di cui al successivo punto 3.
3. Modalità di trattamento dei dati personali e durata - I dati saranno trattati dalla nostra Società - Titolare del trattamento
- con modalità e procedure, che comportano anche l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati nonché l'impiego di algoritmi dedicati, necessarie per fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi da lei richiesti o in suo favore previsti. Nella nostra Società i dati saranno trattati da dipendenti e collaboratori, nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa e in osservanza alle disposizioni di legge vigenti. Per taluni servizi, inoltre, la Società potrà avvalersi di soggetti terzi che svolgeranno, per conto e secondo le istruzioni della Società ed eventualmente anche dall'estero, attività di natura tecnica, organizzativa e operativa. I dati saranno conservati per un periodo di tempo compatibile con l'assolvimento degli obblighi di legge e di quelli contrattuali, di norma per dieci anni dalla cessazione del rapporto con l’interessato.
4. Comunicazione dei dati a soggetti terzi - I suoi dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati, o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - anche come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la cosiddetta “catena assicurativa”. L'elenco dei soggetti ai quali potranno essere comunicati i dati personali, nell'ambito di tale “catena assicurativa”, è consultabile nel sito internet della Società xxx.xxxxxxxxxx.xx. I suoi dati personali, inoltre, potranno essere comunicati, per finalità amministrative e contabili, a società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. (situate anche all'estero) ovvero a società sottoposte a comune controllo. I dati personali acquisiti non saranno soggetti a diffusione.
5. Trasferimento dei dati all'estero - I suoi dati personali potranno essere trasferiti in Paesi al di fuori dell'Unione Europea e dell’European Economic Area (EEA), sempre nell'ambito delle finalità indicate nella presente informativa e nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti. In tale eventualità il trasferimento avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l’utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. BCR – Binding Corporate Rules), l’applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea o a seguito di un giudizio preventivo di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.
6. Diritti dell'interessato (artt. 12-23 del Regolamento) - Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali siano i suoi dati presso la nostra Società, la loro origine e come vengano trattati; ha inoltre il diritto, se ne ricorrano i presupposti di legge, di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di riceverne copia in un formato strutturato, di chiederne il blocco e di opporsi in
ogni momento al loro trattamento secondo le modalità previste dal Regolamento UE e di ricevere tempestivo riscontro in proposito. Ha altresì diritto, quando ricorrano i presupposti, di rivolgersi all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Per l'esercizio dei suoi diritti, nonché per assumere informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza, non esiti a rivolgersi al nostro Servizio Buongiorno Reale - Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino - Numero Verde 800 320320 - E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx. Qualora intenda rivolgere un’istanza in merito al trattamento dei Suoi dati personali potrà contattare direttamente il Responsabile della protezione dei dati (DPO) al seguente indirizzo di posta elettronica: xxx@xxxxxxxxxx.xx.
7. Titolare del trattamento - Il Titolare del trattamento è la Società Reale Mutua Assicurazioni - Xxx Xxxxx x'Xxxxxxx, 00 - Xxxxxx.
LUOGO E DATA FIRMA
_ _
Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx
IL TUO AGENTE REALE
Mod. 8135 VIT
Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d’Appello, 11 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) - Tel. x00 000 0000000 - Fax x00 000 0000000 - xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxxx.xx - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018 - N. Partita IVA 11998320011 -
R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell’Albo dei gruppi assicurativi.