VARIANTI AL CONTRATTO. Qualunque modifica al presente contratto, ad eccezione delle variazioni del canone, dovrà risultare da atto aggiuntivo al presente contratto.
VARIANTI AL CONTRATTO. 1. L’Università può introdurre quelle varianti al Contratto che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
2. L’aggiudicatario è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni in aumento o in diminuzione richieste dall’Università, fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo del Contratto, alle stesse condizioni previste da quest’ultimo.
VARIANTI AL CONTRATTO. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non è disposta e preventivamente approvata dalla stazione appaltante. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta. La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:
1. per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
2. per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento, o per l’intervenuta possibilità di utilizzare tecnologie o prodotti non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del concorrente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti della qualità delle prestazioni eseguite. La Ditta esecutrice ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni al servizio di carattere non sostanziale, che non comportino maggiori oneri per l’esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.
VARIANTI AL CONTRATTO. La S.A. si riserva la facoltà di richiedere la variazione al contratto stipulato comunque autorizzate dal R.U.P. ai sensi dell’art.106 D.Lgs. 50/2016. L'Impresa dovrà, qualora richiesto, eseguire le variazioni richieste nei termini stabiliti.
VARIANTI AL CONTRATTO. ART. 62 –
VARIANTI AL CONTRATTO. 1. L’Università può introdurre quelle varianti all’Accordo quadro che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
2. Qualora in corso di esecuzione del contratto l’Università avesse l’esigenza di estendere l’Accordo quadro ad altri dipartimenti e questo determinasse un aumento del fabbisogno stimato, la Stazione Appaltante procederà ai sensi dell’art. 106 co. 12 del D.Lgs. 50/2016.
VARIANTI AL CONTRATTO. Le varianti in corso di esecuzione del contratto sono ammesse nei casi stabiliti all’art. 106 del Codice – D. Lgs. 50/2016. A.M.A. si riserva di disporre l’esecuzione dei servizi supplementari, giusto art. 106, comma 1, lettera
VARIANTI AL CONTRATTO. 1. L’Università può introdurre quelle varianti al Contratto che a suo insindacabile giudizio ritiene
2. L’aggiudicatario è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni in aumento o in diminuzione richieste dall’Università, fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo del Contratto, alle stesse condizioni previste da quest’ultimo.
3. Ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per gli interventi di manutenzione straordinaria remunerati mediante l’applicazione del Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche della Regione Xxxxxx-Romagna al netto del ribasso offerto dall’Appaltatore in sede di offerta economica, l’adeguamento dei prezzi avviene attraverso l’utilizzo del suddetto listino tempo per tempo in vigore alla data di preventivazione dell’intervento da parte dell’Appaltatore.
4. Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione ordinaria full risk, la revisione dei prezzi unitari, al netto del ribasso offerto dall’Appaltatore in sede di offerta economica, è ammessa a partire dal secondo anno sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (il c.d. Indice FOI). La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere motivata e documentata. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.
VARIANTI AL CONTRATTO. Nel corso dell'esecuzione del servizio il Concedente può richiedere al concessionario varianti al contratto ai sensi dell'art. 311 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., come previsto all'art. 4 del capitolato speciale.
VARIANTI AL CONTRATTO. L’Azienda si riserva la facoltà di ordinare servizi complementari in aumento fino alla concorrenza del 20% del prezzo complessivo a base d’asta del servizio o in diminuzione fino alla concorrenza del 20% del valore complessivo a base d’asta del servizio, così come disciplinato dall’art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016. In caso di riduzione il corrispettivo sarà modificato a decorrere dalla data indicata nella relativa comunicazione. Nessuna indennità o rimborso sono dovuti per qualsiasi titolo a causa della riduzione del corrispettivo. Ove vengano ordinati dei servizi in aumento, l’integrazione del corrispettivo sarà determinata previa fissazione dei servizi medesimi, nonché in base al compenso stabilito. Nel caso dovesse venire meno la necessità di prestazioni in seguito a modifica delle modalità di gestione o di organizzazione delle attività previste o per motivi di pubblico interesse o “ius superveniens”, il contratto potrà essere ridotto anche oltre la percentuale del 20%. Tali variazioni in aumento o in diminuzione verranno comunicate per iscritto dall’Azienda all’aggiudicatario e questi sarà obbligato ad osservarle. L’Azienda si riserva di non attivare i servizi oggetto della presente gara, disciplinati nel presente disciplinare, nel caso in cui non si raggiunga un numero sufficiente di iscrizioni tali da giustificare l’erogazione del servizio medesimo. I servizi non attivati non saranno pagati.