Common use of Variazione dei lavori Clause in Contracts

Variazione dei lavori. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 dell’art. 149 del D.Lgs. 50/2016 disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Ai sensi ai sensi del comma 2 dell’art. 149 del D.Lgs. 50/2016 sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro. E’ sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. Non costituiscono variante, i maggiori costi dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di variante. Resta ferma la necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della direzione dei lavori, prima dell’avvio dei predetti lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione in aumento. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, nonché l’adeguamento dei piani operativi. Nei casi, alle condizioni e con le modalità di legge, l’appaltatore, durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative. Qualora tali variazioni siano accolte dal direttore dei lavori, il relativo risparmio di spesa costituisce economia a favore della Stazione appaltante.

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Variazione dei lavori. La Stazione appaltante Nessuna variazione può essere introdotta dall’esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione dell’Amministrazione Committente. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell’esecutore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dall’Amministrazione Committente ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dall’Amministrazione Committente stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. - L’amministrazione committente si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010, nonchè dall'articolo 106 106, comma 12 del Codice dei contratti D.Lgsd.lgs. 50/2016. - Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltantedell’amministrazione committente, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre- Ai sensi dell’articolo 106, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto commi 1, lettera c), 2 e 4, del d.lgs. 50/2016, sono ammesse, nell’esclusivo interesse della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contrattoStazione appaltante, per qualsiasi natura o ragionele varianti, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 dell’art. 149 del D.Lgs. 50/2016 disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore diminuzione, finalizzate al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazionemiglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra purché ricorrano tutte le somme a disposizione della stazione appaltante. Ai sensi ai sensi del comma 2 dell’art. 149 del D.Lgs. 50/2016 sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro. E’ sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. Non costituiscono variante, i maggiori costi dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di variante. Resta ferma la necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della direzione dei lavori, prima dell’avvio dei predetti lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione in aumento. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, nonché l’adeguamento dei piani operativi. Nei casi, alle condizioni e con le modalità di legge, l’appaltatore, durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative. Qualora tali variazioni siano accolte dal direttore dei lavori, il relativo risparmio di spesa costituisce economia a favore della Stazione appaltante.seguenti condizioni:

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Variazione dei lavori. La Stazione stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti va- rianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo perciò l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno meno, con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del Codice dpr 207/2010 e xx.xx. e dall'ar- ticolo 132 del codice dei contratti D.Lgs. 50/2016contratti. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, esecutivo prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. Non sono considerati considerate varianti ai sensi del comma 1 dell’art. 149 del D.Lgs. 50/2016 gli interventi disposti dal direttore dei dalla direzione lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento delle categorie di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera la- voro dell’appalto e che non comportino una variazione un aumento dell’importo del contratto stipulato. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione superiore dimi- nuzione, finalizzate al venti miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell’importo originario del valore contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera. In ogni caso si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 132 del codice dei contratti. Salvo i casi di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Ai sensi ai sensi del comma 2 dell’art. 149 del D.Lgs. 50/2016 sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro. E’ cui sopra è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. Non costituiscono variante, i maggiori costi dei I lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede a termine di variantecontratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l’importo delle somministrazioni al netto del ribasso d’asta, per quanto riguarda i materiali. Resta ferma Per la necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUPmanodopera trasporto e noli sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili, su segnalazione della direzione dei lavori, prima dell’avvio dei predetti lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione in aumento. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, nonché l’adeguamento dei piani operativi. Nei casi, alle condizioni e con le modalità di legge, l’appaltatore, durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative. Qualora tali variazioni siano accolte dal direttore dei lavori, il relativo risparmio di spesa costituisce economia a favore della Stazione appaltanteapplicazione del ribasso d’asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

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Variazione dei lavori. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle prescrizioni ed entro i condizioni e dei limiti stabiliti dall'articolo 106 indicati all’articolo 132 del Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016163/2006. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivoPer le sole ipotesi previste dall’articolo 132, prestazioni comma 1, del D.Lgs. 163/2006, la stazione appaltante durante l’esecuzione dell’appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell’importo dell’appalto, e forniture extra contrattuali di qualsiasi generel’appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione prezzi e condizioni del contratto originario, salva l’eventuale applicazione dell’articolo 161, comma 6, e 163 del Regolamento, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori. Qualora per uno dei casi previsti dalla Legge, sia necessario introdurre nel corso dell’esecuzione variazioni o addizioni non previste nel contratto, il direttore dei lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltantein collaborazione con il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentiti il responsabile del procedimento ed il progettista, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto promuove la redazione di opporreuna perizia suppletiva e di variante, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragionecorredata, se necessario, dall’aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell’opera, indicandone i motivi nell’apposita relazione da inviare alla stazione appaltante. Ai fini della determinazione del quinto si applicano i commi 14 e 15 dell’art. 161 del Regolamento. In ordine all’accertamento delle cause legittimanti le varianti in corso d’opera di cui all’art. 132, comma 1. Lettere b) e lettera c) del X.Xxx. 163/2006, il responsabile del Procedimento procederà ai sensi dell’art. 161, comma 8, del Regolamento. Salvo il caso di cui all’art. 132 comma 3 del D.Lgs. 163/2006, l’appaltatore ha l’obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non vi è accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richiestemutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell’appalto, a seguito della comunicazione della formale approvazione della perizia. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 3 dell’art. 149 132 del D.Lgs. 50/2016 163/2006 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% o al 10%, a prevenire e ridurre i pericoli seconda della tipologia dei lavori, delle categorie di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelatilavoro dell’appalto, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione un aumento dell’importo del contratto stipulato. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione superiore diminuzione, finalizzate al venti miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell’importo originario del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltantel’esecuzione dell’opera. Ai sensi ai sensi del comma 2 dell’art. 149 del D.Lgs. 50/2016 sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro. E’ sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. Non costituiscono variante, i maggiori costi L’esecuzione dei lavori previsti in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di variante. Resta ferma la necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie variante è, comunque, subordinata all’adeguamento da parte del RUP, su segnalazione della direzione dei lavori, prima dell’avvio dei predetti lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione in aumento. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento esecuzione del piano di sicurezza e di coordinamento, con i relativi costi non assoggettati a ribassodel fascicolo dell’opera, nonché l’adeguamento dei piani operativiall’aggiornamento del piano operativo di sicurezza. Nei casi, alle condizioni e con le modalità di legge, l’appaltatore, durante il corso Le eventuali variazioni dei lavori può proporre al direttore dei a corpo verranno contabilizzate a misura per i lavori eventuali variazioni migliorative. Qualora tali variazioni siano accolte dal direttore dei lavori, il relativo risparmio di spesa costituisce economia in meno e a favore della Stazione appaltantecorpo per quelli in più.

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Samples: Contratto Di Appalto, Contratto Di Appalto

Variazione dei lavori. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti in corso d’opera che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente ed in particolare dall'articolo 106 106, comma 1, lettera c) del Codice dei contratti D.Lgs. 50/201650/2016 e s.m.i.. La Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. Non In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall’esecutore in segno di accettazione, nel quale sono riconosciute riportate le condizioni alle quali è condizionata tale accettazione. In particolare, il Rup deve darne comunicazione all’esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all’esecutore le proprie determinazioni. Qualora l’esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del Rup si intende manifestata la volontà di accettare la variante complessiva agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’esecutore. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti al progetto esecutivogià intervenute, prestazioni nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’esecutore ai sensi degli articoli 205 e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere208 del Codice. La stazione appaltante può disporre varianti in diminuzione nel limite del quinto dell’importo del contratto. Tale facoltà, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporretuttavia, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori comunicata all’esecutore tempestivamente e comunque prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese del raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale; in considerazione domande tal caso nulla spetta all’esecutore a titolo di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richiesteindennizzo. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 dell’art. 149 del D.Lgs. 50/2016 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 % (cinque per cento) delle categorie di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelatilavoro dell’appalto, che non modificano qualitativamente l'opera come individuate nella tabella di cui all’articolo 5, e che non comportino una variazione un aumento dell’importo del contratto stipulato. Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione superiore diminuzione, finalizzate al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazionemiglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Ai sensi sempre che non comportino modifiche sostanziali ai sensi del comma 2 4 dell’art. 149 106 del D.Lgs. 50/2016 sono ammesse, nel limite e s.m.i. e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del venti contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque per cento) dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera al netto del 50 per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro. E’ sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. Non costituiscono variante, i maggiori costi dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti eventuali ribassi d'asta conseguiti in sede di variante. Resta ferma la necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della direzione dei lavori, prima dell’avvio dei predetti lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione in aumentoaggiudicazione. La variante deve comunque comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con le conseguenti modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento, nonché l’adeguamento dei piani operativi. Nei casi, alle condizioni e con le modalità di legge, l’appaltatore, durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative. Qualora tali variazioni siano accolte dal direttore dei lavori, il relativo risparmio di spesa costituisce economia a favore della Stazione appaltante.

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Variazione dei lavori. La Stazione appaltante si riserva Al fine di adeguare elementi o categorie di opere progettate a sopravvenute innovazioni, introdurre nuove tecnologie, trovare il riscontro di forniture nelle disponibilità di mercato etc., la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che D.L. a suo insindacabile seppur motivato giudizio, potrà ordinare od accettare variazioni, modificazioni, sostituzioni di elementi o categorie di opere progettate; tali operazioni non dovranno comunque assolutamente pregiudicare la qualità delle opere previste bensì essere portatrici di dimostrabili miglioramenti. Le su descritte variazioni dovranno essere ratificate con appositi verbali. La Stazione Appaltante ha inoltre facoltà di richiedere all’Appaltatore, il quale ha l’obbligo di accettare alle medesime condizioni contrattuali, un aumento o una diminuzione del contratto fino alla concorrenza del 20% (ventipercento), dell’importo contrattuale (sesto-quinto). L’appaltatore, da parte sua, durante l’esecuzione dell’appalto, non può introdurre variazioni al progetto senza averne ricevuta autorizzazione per iscritto dalla stazione appaltante. Ogni contravvenzione a questa disposizione sarà a completo rischio e pericolo dell’appaltatore stesso, che dovrà rimuovere e demolire quanto posto in opera qualora la stazione appaltante, a suo giudizio ritenga opportuneinsindacabile, non creda di accettarle, e in caso di accettazione l’appaltatore, senza alcune aumento di prezzo dell’appalto, sarà obbligato all’esecuzione delle eventuali prestazioni, che per questo l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle le siano richieste perché quanto eseguito corrisponda alle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamentocontrattuali. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se qualora non vi è sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 dell’art. 149 del D.Lgs. 50/2016 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% per cento delle categorie di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelatilavoro dell’appalto, che non modificano qualitativamente l'opera come individuate nella tabella «B», e che non comportino una variazione un aumento dell’importo del contratto stipulato. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità nei limiti previsti dal regolamento generale. Le eventuali variazioni, in aumento o diminuzione superiore rispetto a quanto previsto dall’appalto, saranno remunerate a misura con l’applicazione dei corrispettivi indicati negli elenchi prezzi correnti delle pubblicazioni di riferimento per gli impianti oggetto dell’appalto, al venti per cento netto del valore ribasso di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Ai sensi ai sensi del comma 2 dell’art. 149 del D.Lgs. 50/2016 sono ammesse, nel limite del venti per cento gara e in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si intervieneseconda istanza, per fatti verificatisi quanto non remunerabile con i prezzi di elenco, con i prezzi indicati nel verbale “nuovi prezzi a corpo”. L'ordine di eseguire le variazioni è dato secondo le prescrizioni o consuetudini che regolano l’esecuzione dei lavori pubblici e comporta per l'appaltatore l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e le prestazioni che fossero resi inutili dalla esecuzione della variante. Se le variazioni non dipendono da fatto o colpa dell'impresa, alla stessa sarà dovuto, in corso d'operabase ai prezzi di capitolato, il pagamento di quanto già eseguito. Se la variazione dipende invece da colpa dell'impresa, a questa spetterà solo il pagamento - ai prezzi di offerta - delle prestazioni preventivamente approvate, rimanendo a suo carico ogni onere di demolizione e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta fuori dal cantiere delle opere non utilizzate. L'impresa, per rinvenimenti imprevisti contro, non potrà variare né modificare i progetti dell’opera appaltata, senza averne ottenuto preventiva autorizzazione scritta dall'ente appaltante, il quale avrà diritto di far demolire, a spese dell’impresa stessa, quanto questa avesse eseguito in contravvenzione a tale disposto. Ugualmente nessun diritto a maggiori compensi competerà all’impresa qualora esegua o imprevedibili nella fase progettualefaccia eseguire maggiori prestazioni, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per o vari la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'interventotipologia dell’appalto, nonché le varianti giustificate o impieghi materiali più costosi, senza espresso ordine scritto dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro. E’ sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. Non costituiscono variante, i maggiori costi dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di variante. Resta ferma la necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della direzione dei lavori, prima dell’avvio dei predetti lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione in aumentoquand’anche ne derivi o possa derivarne vantaggio all’ente appaltante. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore stazione appaltante può ordinare alle stesse condizioni del contratto una diminuzione delle prestazioni nei limiti del 20% dell’importo appaltato senza che all’appaltatore derivi motivo per la sicurezza in fase richiedere il riconoscimento di esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, nonché l’adeguamento dei piani operativi. Nei casi, alle condizioni e con le modalità di legge, l’appaltatore, durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative. Qualora tali variazioni siano accolte dal direttore dei lavori, il relativo risparmio di spesa costituisce economia a favore della Stazione appaltantemaggiori oneri o danni per mancato utile.

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Variazione dei lavori. L'Appaltatore non può attuare variazioni, tanto in aumento che in diminuzione, dei lavori oggetto di appalto come definiti nell’elenco dei lavori e delle somministrazioni di cui all’art. 3. La Stazione appaltante si riserva la facoltà violazione del divieto, salvo diversa valutazione dell’Ente Appaltante, comporta l’obbligo dell' Appaltatore stesso di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che demolire e rimuovere a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei sue spese i lavori eseguiti in più difformità, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. Per le sole ipotesi previste dalla legge, l’Ente Appaltante durante l’esecuzione dell’appalto può ordinare una variazione dei lavori, in meno con l’osservanza aumento e diminuzione e l’ Appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni dell’appalto originario, salva l’eventuale applicazione del successivo articolo 28, e non ha diritto ad alcuna indennità ad Se la variante, nei casi previsti dal capoverso precedente, supera tale limite l’Ente Appaltante ne dà comunicazione all'Appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione l’Ente Appaltante deve comunicare all'Appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'Appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione dell’Ente Appaltante si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni dell’appalto originario. Se l’Ente Appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'Appaltatore. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla somma risultante dall’appalto originario, aumentato dell’importo delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'Appaltatore ai sensi dell’articolo 205 del d.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti D.Lgspubblici”. 50/2016La disposizione non si applica nel caso di variante disposta ai sensi dell’articolo 106, comma 2, del medesimo “Codice dei contratti pubblici”. Non Nel calcolo di cui al capoverso precedente sono riconosciute varianti al progetto esecutivotenuti in conto gli aumenti, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genererispetto alle previsioni contrattuali, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltantedelle opere relative a fondazioni. Tuttavia, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamentotali variazioni rispetto alle quantità previste superino il quinto dell’importo totale stabilito nel contratto di appalto e non dipendano da errore progettuale, l'Appaltatore può chiedere un equo compenso per la parte eccedente. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto Ferma l’impossibilità di opporre, deve essere presentato per iscritto introdurre modifiche essenziali alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 dell’art. 149 del D.Lgs. 50/2016 disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti oggetto dell’appalto, qualora le variazioni comportino, nelle quantità dei vari gruppi di dettagliolavorazioni comprese nell’intervento ritenute omogenee secondo le indicazioni del presente documento all’art. 2, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelatimodifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all'Appaltatore è riconosciuto un equo compenso, che comunque non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltantequinto dell’importo dell’appalto. Ai sensi ai sensi fini del presente comma 2 dell’art. 149 si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della quantità del D.Lgs. 50/2016 sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura singolo gruppo che supera il quinto della corrispondente quantità originaria e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario solo per la salvaguardia parte che supera tale limite. In caso di dissenso sulla misura del bene e compenso è accreditata in contabilità la somma riconosciuta dall’Ente Appaltante, salvo il diritto dell'Appaltatore di formulare la relativa riserva per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro. E’ sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. Non costituiscono variante, i maggiori costi dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di variante. Resta ferma la necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della direzione dei lavori, prima dell’avvio dei predetti lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione in aumento. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, nonché l’adeguamento dei piani operativi. Nei casi, alle condizioni e con le modalità di legge, l’appaltatore, durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative. Qualora tali variazioni siano accolte dal direttore dei lavori, il relativo risparmio di spesa costituisce economia a favore della Stazione appaltantel’ulteriore richiesta.

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Variazione dei lavori. La Stazione appaltante Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’appaltatore l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 dal capitolato generale d’appalto, dal d.P.R. n. 207 del Codice dei contratti 2010 e dal D.Lgs. 50/2016n. 163 del 2006. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltanteAppaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore l’Aggiudicatario si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se qualora non vi è sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 dell’art. 149 del D.Lgs. 50/2016 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 % (dieci per cento) delle categorie di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera lavoro dell’appalto e che non comportino una variazione un aumento dell’importo del contratto stipulato. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione superiore diminuzione, finalizzate al venti miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque per cento) dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Ai sensi ai sensi del comma 2 dell’art. 149 del D.Lgs. 50/2016 sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro. E’ sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. Non costituiscono variante, i maggiori costi dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di variante. Resta ferma la necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della direzione dei lavori, prima dell’avvio dei predetti lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione in aumentoribassi d'asta conseguiti. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, coordinamento con i relativi costi non assoggettati a ribassoconseguenti adempimenti, nonché l’adeguamento dei piani operativi. Nei casiAi sensi dell’articolo 168 del d.P.R. n. 207 del 2010, alle nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo presentato in sede di offerta, le variazioni e gli oneri da apportarsi al progetto esecutivo sono a carico dell’Aggiudicatario. Le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010. La stazione appaltante procede all’accertamento delle cause, condizioni e con le modalità di legge, l’appaltatore, durante il corso presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei lavori può proporre al nuovi prezzi secondo la procedura illustrata nel presente articolo. Il direttore dei lavori eventuali variazioni migliorativeprocederà alla definizione dei nuovi prezzi sulla base dei seguenti criteri: - applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato; - aggiungendo all'importo così determinato una percentuale per le spese relative alla sicurezza; - aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il tredici e diciassette per cento, a seconda della importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori, per spese generali; - aggiungendo infine una percentuale del dieci per cento per utile dell'esecutore. La definizione dei nuovi prezzi dovrà avvenire in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore e dovrà essere approvata dal responsabile del procedimento; qualora i nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, il responsabile del procedimento dovrà sottoporli all'approvazione della stazione appaltante. Qualora tali variazioni siano accolte dal l'appaltatore non dovesse accettare i nuovi prezzi così determinati, la stazione appaltante potrà ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni previste. Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti a ribasso d'asta. Sulla base dei nuovi prezzi il direttore dei lavorilavori procederà alla contabilizzazione dei lavori eseguiti, il relativo risparmio salva la possibilità per l'appaltatore di spesa costituisce economia a favore formulare eccezioni o riserve nei modi previsti dalla normativa vigente o di chiedere la risoluzione giudiziaria della controversia. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’Aggiudicatario deve trasmettere alla Stazione appaltante., prima della redazione del verbale di consegna dei lavori:

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Variazione dei lavori. Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106. Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti attuativi, nonchè agli articoli del D.P.R. n. 207/2010 ancora in vigore. Nessuna variazione può essere introdotta dall’esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione dell’Amministrazione Committente. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell’esecutore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dall’Amministrazione Committente ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dall’Amministrazione Committente stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’appaltatore l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del Codice D.Lgs n. 50/2016. Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei contratti D.Lgslavori oggetto dell'appalto, di seguito si riportano le clausole chiare, precise e inequivocabili di cui al citato art. 50/2016106, comma 1, lett. a) che fissano la portata e la natura delle modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere ammesse. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamentodalle normative vigenti. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste. Non sono considerati Relativamente alle modifiche “non sostanziali” di cui all’art. 106, comma 1, lett. e) si precisa che, fermi restando gli ulteriori limiti e condizioni stabilite dal comma 4 dello stesso articolo, saranno ammissibili le varianti ai sensi del comma 1 dell’art. 149 del D.Lgs. 50/2016 disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglioriconducibili ad una delle seguenti soglie e/o fattispecie: - modifiche ed interventi finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti il cui importo sia contenuto entro il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i lavori di ogni singola categoria di lavorazionerecupero, nel limite del dieci ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 10 per cento del valore iniziale del contratto per tutti gli altri lavori; - l'importo delle varianti trovi copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera, - modifiche apportate nell'esclusivo interesse dell'amministrazione per sopravvenute esigenze funzionali, il cui importo non superi il 15% dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Ai sensi ai sensi originario del comma 2 dell’art. 149 del D.Lgs. 50/2016 sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro. E’ sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. Non costituiscono variante, i maggiori costi dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di variante. Resta ferma la necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della direzione dei lavori, prima dell’avvio dei predetti lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione in aumentocontratto. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamentocoordinamento di cui all’articolo 46 del presente Capitolato, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 47, nonché l’adeguamento dei piani operativioperativi di cui all’articolo 48 del presente Capitolato. Nei casiLa perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione. Come previsto dall’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, l’Amministrazione Committente potrà sempre ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore o superiore, rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell’importo di contratto stesso, alle condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e con le modalità senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo di legge, l’appaltatore, durante indennizzo. Durante il corso dei lavori l’appaltatore può proporre al direttore dei lavori alla DL eventuali variazioni migliorative. Qualora tali variazioni siano accolte , nell’ambito del limite di cui all’articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice, se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori e non riducono o compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal direttore dei lavori, il relativo risparmio di spesa costituisce economia a favore della Stazione appaltanteprogetto.

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Variazione dei lavori. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’appaltatore l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d’appalto (D.M.LL.PP. 19.04.2000 n.145), dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del Regolamento e dall'articolo 106 del Codice dei contratti D.Lgs. D.Lgs 50/2016. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della lavori a ciò debitamente autorizzate dalla Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamentoAppaltante. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se qualora non vi è sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. Non sono considerati varianti ai sensi Ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni, i contratti possono essere modificati anche a causa di errori o di omissioni del comma 1 dell’artprogetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione se il valore della modifica è al di sotto del 15 per cento del valore iniziale del contratto senza necessità di una nuova procedura a norma del D.Lgs 50/2016. 149 Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del D.Lgscontratto ed in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. 50/2016 disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglioSono ammesse, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelatinell’esclusivo interesse dell’amministrazione, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione le modifiche, in aumento o in diminuzione superiore diminuzione, finalizzate al venti miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 15 % dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazionel’esecuzione dell’opera. Se le modifiche non sono sostanziali , nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Ai sensi ai sensi del comma 2 dell’artdell’art.106 c.1 lettera e), la Stazione Appaltante può stabilire nei documenti di gara la soglia di importo entro cui sono consentite le modifiche. 149 del D.Lgs. 50/2016 sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta Una modifica di un contratto durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale quando muta sostanzialmente la natura e la specificità dei beni sui quali si intervienedel contratto rispetto a quello inizialmente concluso. In ogni caso, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti una modifica è considerata sostanziale se una o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro. E’ sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione più delle lavorazioni in variante. Non costituiscono variante, i maggiori costi dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di variante. Resta ferma la necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della direzione dei lavori, prima dell’avvio dei predetti lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione in aumento. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, nonché l’adeguamento dei piani operativi. Nei casi, alle seguenti condizioni e con le modalità di legge, l’appaltatore, durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative. Qualora tali variazioni siano accolte dal direttore dei lavori, il relativo risparmio di spesa costituisce economia a favore della Stazione appaltante.sono soddisfatte:

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Variazione dei lavori. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del D.P.R. n. 207 del 2010 e dall'articolo 106 132 del Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016contratti. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 dell’art. 149 del D.Lgs. 50/2016 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 % (cinque per cento) delle categorie di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelatilavoro dell’appalto, che non modificano qualitativamente l'opera come individuate nella tabella di cui all’articolo 6, e che non comportino una variazione un aumento dell’importo del contratto stipulato. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione superiore diminuzione, finalizzate al venti miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque per cento) dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera al netto del 50 per cento del valore degli eventuali ribassi d'asta conseguiti in sede di ogni singola categoria aggiudicazione. Salvo i casi di lavorazionecui ai commi 4 e 5, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Ai sensi ai sensi del comma 2 dell’art. 149 del D.Lgs. 50/2016 sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro. E’ sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. Non costituiscono variante, ai sensi dei commi precedenti, i maggiori costi dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di variante, causati dalla differenza tra i costi di cui all’articolo 63,comma 1, lettera b), vigenti al momento dell’esecuzione dei predetti lavori in economia e i costi previsti dal contratto o introdotti in sede di variante. Resta ferma la necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della direzione dei lavori, prima dell’avvio dei predetti lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione in aumento. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamentocoordinamento di cui all’articolo 70, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 71, nonché l’adeguamento dei piani operativi. Nei casi, alle condizioni e con le modalità operativi di legge, l’appaltatore, durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative. Qualora tali variazioni siano accolte dal direttore dei lavori, il relativo risparmio di spesa costituisce economia a favore della Stazione appaltantecui all’articolo 72.

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Variazione dei lavori. La Stazione appaltante L'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’appaltatore perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 stabiliti, dagli artt. 10 e 11 del Codice dei contratti D.Lgscapitolato generale d'appalto e dagli artt. 50/201645, 8° c., 134 e 135 del D.P.R. 554/1999, dell’art. 132 del D.lgs. 163/2006. – Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamentoDirezione Lavori. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori Direzione Lavori prima dell’esecuzione dell’opera dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se qualora non vi è sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 dell’art. 149 del D.Lgs. 50/2016 1° c. gli interventi disposti dal direttore Direttore dei lavori Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 (cinque) per cento delle categorie di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera lavoro dell'appalto e che non comportino una variazione un aumento dell'importo del contratto stipulato. – Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione superiore diminuzione, finalizzate al venti per cento miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Ai sensi ai sensi originario del comma 2 dell’art. 149 del D.Lgs. 50/2016 sono ammesse, nel limite del venti contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro. E’ sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. Non costituiscono variante, i maggiori costi dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di variante. Resta ferma la necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della direzione dei lavori, prima dell’avvio dei predetti lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione in aumento. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, nonché l’adeguamento dei piani operativi. Nei casi, alle condizioni e con le modalità di legge, l’appaltatore, durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative. Qualora tali variazioni siano accolte dal direttore dei lavori, il relativo risparmio di spesa costituisce economia a favore della Stazione appaltantel'esecuzione dell'opera.

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Variazione dei lavori. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’appaltatore l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d’appalto e dall'articolo 106 del Codice dei contratti D.LgsD. Lgs. 50/2016. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se qualora non vi è sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 dell’art. 149 del D.Lgs. 50/2016 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento delle categorie di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera lavoro dell’appalto e che non comportino una variazione un aumento dell’importo del contratto stipulato. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione superiore diminuzione, finalizzate al venti miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell’importo originario del valore contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera. Salvo i casi di ogni singola categoria di lavorazionecui ai commi 4 e 5, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Ai sensi ai sensi del comma 2 dell’art. 149 del D.Lgs. 50/2016 sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro. E’ è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. Non costituiscono variante, i maggiori costi dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di variante. Resta ferma la necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della direzione dei lavori, prima dell’avvio dei predetti lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione in aumento. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, nonché l’adeguamento dei piani operativi. Nei casi, alle condizioni e con le modalità di legge, l’appaltatore, durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative. Qualora tali variazioni siano accolte dal direttore dei lavori, il relativo risparmio di spesa costituisce economia a favore della Stazione appaltante.

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Variazione dei lavori. La Stazione appaltante Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere in oggetto dell’appalto quelle varianti che che, a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’appaltatore perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento paga- mento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni pre- scrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 dagli articoli 161 e 162 del Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016DPR 207/10 e dall’articolo 132 del Decreto Legislativo n° 163 del 12 aprile 2006. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione dalla Dire- zione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore l’Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori Direzione Lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se qualora non vi è sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 dell’art. 149 del D.Lgs. 50/2016 gli interventi disposti dal direttore Diret- tore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli che siano contenuti entro un importo del 5% delle categorie di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelatilavoro dell’appalto, che non modificano qualitativamente l'opera come determinabili dalla tabella di cui all’art.2*, e che non comportino una variazione un aumento dell’importo del contratto stipulato. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione superiore diminuzione, finalizzate al venti miglioramento dell’opera e alla sua funzio- nalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obietti- ve esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti, non può superare il 5% dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Ai sensi ai sensi del comma 2 dell’art. 149 del D.Lgs. 50/2016 sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro. E’ sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. Non costituiscono variante, i maggiori costi dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di variante. Resta ferma la necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della direzione dei lavori, prima dell’avvio dei predetti lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione in aumento. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, nonché l’adeguamento dei piani operativi. Nei casi, alle condizioni e con le modalità di legge, l’appaltatore, durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative. Qualora tali variazioni siano accolte dal direttore dei lavori, il relativo risparmio di spesa costituisce economia a favore della Stazione appaltantel’esecuzione dell’opera.

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Variazione dei lavori. La Stazione appaltante Nessuna variazione può essere introdotta dall’esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione dell’Amministrazione Committente. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell’esecutore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dall’Amministrazione Committente ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dall’Amministrazione Committente stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. L’amministrazione committente si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto dell’accordo quadro quelle varianti modifiche che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’appaltatore l’aggiudicatario possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno meno, con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 106, comma 12 del Codice dei contratti D.LgsD. Lgs. 50/2016. Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all’Aggiudicatario sarà accordato un termine suppletivo, commisurato al tempo necessario all’esecuzione dei lavori oggetto di variante. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavoriDirezione Lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltantedell’amministrazione committente, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore l’aggiudicatario si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori Direzione Lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. Non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma 2 gli interventi autorizzati dal RUP, ai sensi dell’art. 106, comma 1 dell’artlettera e) del D. Lgs. 149 del D.Lgs. 50/2016 50/2016, disposti dal direttore Direttore dei lavori Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 % (cinque per cento) dell’importo del contratto stipulato e ridurre i pericoli di danneggiamento purché non essenziali o deterioramento dei beni tutelatinon sostanziali ai sensi dell’art. 106, che non modificano qualitativamente l'opera comma 4 del D. Lgs. 50/2016. Ai sensi dell’articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e che non comportino una variazione 4, del Codice, sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione superiore diminuzione, finalizzate al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazionemiglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra purché ricorrano tutte le somme a disposizione della stazione appaltante. Ai sensi ai sensi del comma 2 dell’art. 149 del D.Lgs. 50/2016 sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro. E’ sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. Non costituiscono variante, i maggiori costi dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di variante. Resta ferma la necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della direzione dei lavori, prima dell’avvio dei predetti lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione in aumento. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, nonché l’adeguamento dei piani operativi. Nei casi, alle condizioni e con le modalità di legge, l’appaltatore, durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative. Qualora tali variazioni siano accolte dal direttore dei lavori, il relativo risparmio di spesa costituisce economia a favore della Stazione appaltante.seguenti condizioni:

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Samples: Accordo Quadro Per L’esecuzione Di Lavori Di Rifacimento Delle Pavimentazioni E Cassonettature Stradali Del Territorio Comunale

Variazione dei lavori. La Stazione stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga ritiene opportune, nei limiti dell’art. n° 106 del D.Lgs.n° 50/2016, senza che per questo l’appaltatore perciò l’Appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno meno, con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo dalle disposizioni del presente articolo. Le varianti possono ammettersi senza una nuova procedura di affidamento esclusivamente nei casi contemplati dall’art. 106 del Codice dei contratti, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: - la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili, tra cui la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti - la modifica non altera la natura generale del contratto - un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici e contestualmente comporta, per l’Ente, notevoli disguidi o duplicazione dei costi - Nell’espletamento del contratto dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 ed i relativi decreti attuativi, nonché gli articoli del D.P.R. n. 207/2010 ancora in vigore. Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera p la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del Codice, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori: le soglie fissate dall’art 35 del codice dei contratti D.Lgs- il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. 50/2016Tuttavia, la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Non sono saranno riconosciute all’Appaltatore varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali extracontrattuali di qualsiasi alcun genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione Direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamentoche dovrà comunque riportare l’autorizzazione esplicita del RUP. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore l’Appaltatore si credesse in diritto di opporre, opporre deve essere presentato per iscritto alla direzione Direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se qualora non vi è sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. Non sono considerati considerate varianti ai sensi del primo comma 1 dell’art. 149 del D.Lgs. 50/2016 presente articolo gli interventi disposti dal direttore Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettagliodettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 (cinque) per cento delle tipologie di lavoro dell’appalto, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelaticome individuate all’art. 2 del presente Capitolato speciale, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione un aumento dell’importo del contratto stipulato. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’Ente committente, le varianti, in aumento o in diminuzione superiore diminuzione, finalizzate al venti miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da oggettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell’importo originario del valore contratto. Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall’art. 106 del D.Lgs n. 50/2016. Qualora, per il manifestarsi di ogni singola categoria di lavorazioneerrori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, nel limite si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del dieci contratto, l’Ente committente potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso sarà riconosciuto all’Appaltatore il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dell'importo complessivo contrattualedei lavori non eseguiti, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme fino a disposizione quattro quinti dell’importo del contratto originario. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dall’Ente committente; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della stazione appaltante. Ai sensi ai sensi del comma 2 dell’art. 149 del D.Lgs. 50/2016 sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario normativa tecnica vincolante per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro. E’ sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. Non costituiscono variante, i maggiori costi dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di variante. Resta ferma la necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della direzione dei lavori, prima dell’avvio dei predetti lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione in aumento. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, nonché l’adeguamento dei piani operativi. Nei casi, alle condizioni e con le modalità di legge, l’appaltatore, durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative. Qualora tali variazioni siano accolte dal direttore dei lavoriprogettazione, il relativo risparmio mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici, la violazione delle norme di spesa costituisce economia a favore della Stazione appaltantediligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

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Samples: www.gestioneacqua.it

Variazione dei lavori. La Stazione stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti va- rianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo perciò l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno meno, con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del Codice dpr 207/2010 e xx.xx. e dall'ar- ticolo 132 del codice dei contratti D.Lgs. 50/2016contratti. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, esecutivo prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. Non sono considerati considerate varianti ai sensi del comma 1 dell’art. 149 del D.Lgs. 50/2016 gli interventi disposti dal direttore dei dalla direzione lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento delle categorie di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera la- voro dell’appalto e che non comportino una variazione un aumento dell’importo del contratto stipulato. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione superiore dimi- nuzione, finalizzate al venti miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell’importo originario del valore contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera. In ogni caso si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 132 del codice dei contratti. Salvo i casi di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Ai sensi ai sensi del comma 2 dell’art. 149 del D.Lgs. 50/2016 sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro. E’ cui sopra è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. Non costituiscono variante, i maggiori costi dei I lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede economia, a termine di variantecontratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l’importo delle somministrazioni al netto del ribasso d’asta, per quanto riguarda i materiali. Resta ferma Per la necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUPmanodopera, su segnalazione della direzione trasporto e noli sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori, prima dell’avvio dei predetti lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione in aumento. La variante deve comprendereincrementati di spese generali ed utili, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, nonché l’adeguamento dei piani operativi. Nei casi, alle condizioni e con le modalità di legge, l’appaltatore, durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative. Qualora tali variazioni siano accolte dal direttore dei lavori, il relativo risparmio di spesa costituisce economia a favore della Stazione appaltanteapplicazione del ribasso d’asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

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Variazione dei lavori. 1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza Le singole quantità di progetto esposte nella “descrizione delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti categorie di lavorazioni omogenee” di cui all’art. 5 potranno, in fase esecutiva, variare tanto in più quanto in meno, o essere soppresse nell’interesse della buona riuscita e della economia dei lavori. Inoltre potranno essere ordinate all’appaltatore lavorazioni e forniture non previste in fase progettuale. Tali variazioni dovranno avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010 e dall'articolo 106 132 del Codice dei contratti D.Lgscontratti. 50/2016. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche Le variazioni ai lavori proposte dall’Appaltatore ed accettate dalla Stazione appaltante comporteranno a carico dell’Appaltatore tutti gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato oneri per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contrattola riprogettazione, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 dell’art. 149 del D.Lgs. 50/2016 disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Ai sensi ai sensi del comma 2 dell’art. 149 del D.Lgs. 50/2016 sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene l’ottenimento delle autorizzazioni e per il perseguimento deposito/autorizzazione dei documenti richiesti dagli organi di controllo. In particolare nel caso di posa in opera di manufatti prefabbricati, aventi funzione statica, sarà a carico dell’Appaltatore l’onere della redazione dei relativi calcoli statici, la loro consegna alla Stazione appaltante e il deposito/autorizzazione degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro. E’ sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. Non costituiscono variante, i maggiori costi dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di variante. Resta ferma la necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della direzione dei lavori, prima dell’avvio dei predetti lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione in aumento. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamentostessi, con i relativi costi non assoggettati a ribassola stesura della relativa pratica, nonché l’adeguamento dei piani operativipresso l’ufficio competente. Nei casi, alle condizioni e con le modalità Nel caso di legge, l’appaltatore, durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative. Qualora tali variazioni siano accolte dal direttore dei lavori, il relativo risparmio di spesa costituisce economia a favore della Stazione appaltantevarianti in diminuzione migliorative proposte dall’appaltatore si applicherà l’articolo 162 del d.P.R. n. 207 del 2010.

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Variazione dei lavori. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga dovessero risultare opportune, senza che per questo l’appaltatore perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 dall'art. 25 della legge n. 109/94, dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del Codice dei contratti D.LgsReg. 50/2016n. 554/99, e dagli articoli 10 e 11 del Cap. Gen. n. 145/00. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se qualora non vi è sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. Non sono considerati varianti varianti, ai sensi del comma 1 dell’art. 149 del D.Lgs. 50/2016 25, comma 3 primo periodo, della legge n. 109/94, gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e ridurre i pericoli restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelatilavoro dell'appalto, che non modificano qualitativamente l'opera come individuate nella tabella “B” dell’art. 2 del presente capitolato Speciale d’Appalto, e che non comportino una variazione un aumento dell’importo del contratto stipulato. Ai sensi dell’art. 25, comma 3 secondo periodo, della legge n. 109/94, sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione superiore diminuzione, finalizzate al venti miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per cento del valore l’esecuzione dell’opera. Salvo i casi di ogni singola categoria di lavorazionecui ai commi 4 e 5, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Ai sensi ai sensi del comma 2 dell’art. 149 del D.Lgs. 50/2016 sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro. E’ è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. Non costituiscono variantesussistono eventuali limiti di spesa alle varianti, i maggiori costi dei salvo in caso di: aumento che eccede il quinto dell’importo originario di contratto; in tal caso sarà preventivamente chiesto il consenso a procedere dell’appaltatore; errore progettuale per cui la variante eccede il quinto dell’importo originario del contratto; detta circostanza è trattata all’art. 45 del presente capitolato. utilizzo di materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti senza alterare l’impostazione progettuale; in tal caso l’importo in aumento relativo a tali varianti deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera; lavori in economia previsti disposti dal contratto o introdotti in sede di variante. Resta ferma la necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della direzione dei lavori, prima dell’avvio dei predetti lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione in aumento. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, nonché l’adeguamento dei piani operativi. Nei casi, alle condizioni e con le modalità di legge, l’appaltatore, durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative. Qualora tali variazioni siano accolte dal direttore dei lavoriper risolvere aspetti di dettaglio, il relativo risparmio non considerate peraltro varianti, e di spesa costituisce economia a favore della Stazione appaltantevarianti finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità; in tal caso vale quanto prescritto ai commi 4 e 5 del presente articolo.

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Variazione dei lavori. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’appaltatore perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d’appalto, dagli articoli 45, comma 8, articoli 134 e 135 del regolamento generale e dall'articolo 106 132 del Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016contratti. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se qualora non vi è sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 dell’art. 149 del D.Lgs. 50/2016 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento delle categorie omogenee di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelatilavori dell’appalto, che non modificano qualitativamente l'opera come individuate nella tabella “A” allegata al capitolato speciale, e che non comportino una variazione un aumento dell’importo del contratto stipulato. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione superiore diminuzione, finalizzate al venti miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell’importo originario del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Ai sensi ai sensi del comma 2 dell’art. 149 del D.Lgs. 50/2016 sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro. E’ sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. Non costituiscono variante, i maggiori costi dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di variante. Resta ferma la necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della direzione dei lavori, prima dell’avvio dei predetti lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione in aumento. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, nonché l’adeguamento dei piani operativi. Nei casi, alle condizioni e con le modalità di legge, l’appaltatore, durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative. Qualora tali variazioni siano accolte dal direttore dei lavori, il relativo risparmio di spesa costituisce economia a favore della Stazione appaltantel’esecuzione dell’opera.

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Variazione dei lavori. La Stazione Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante si riserva la facoltà cui il RUP dipende e possono essere modificati senza una nuova procedura di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti D.Lgsall'art. 50/2016. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo106, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richiestecomma 1. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 dell’artgli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al al 5 % (CINQUE per cento) dell’importo delle categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato. 149 del Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. ed i relativi atti attuativi, nonché agli articoli del D.P.R. n. 207/2010 ancora in vigore. Nel caso di appalti relativi al settore dei beni culturali, non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo dell’importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Ai sensi ai sensi del comma 2 dell’art. 149 del D.Lgs. 50/2016 sono Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro. E’ sottoscritto Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del Codice, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori: - le soglie fissate all’articolo 35 del Codice dei contratti; - il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un atto aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. La violazione del divieto di sottomissione quale appendice contrattualeapportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. comunque in misura pari alla metà. Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, di seguito si riportano le clausole chiare, precise e inequivocabili, che deve indicare fissano la portata e la natura delle modifiche nonché le modalità condizioni alle quali esse possono essere ammesse: • La Stazione appaltante si riserva la facoltà di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. Non costituiscono varianteintrodurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, i maggiori costi senza che per questo l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in economia previsti più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dal Codice dei contratti, dal presente Capitolato e dal Contratto; • Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 % (CINQUE per cento) dell’importo delle categorie di lavoro dell’appalto, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto o introdotti in sede di variante. Resta ferma la necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della direzione dei lavori, prima dell’avvio dei predetti lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione in aumento. stipulato; • La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamentocoordinamento di cui all’articolo 43, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 44, nonché l’adeguamento dei piani operativi. Nei casioperativi di cui all’articolo 45; • Sono ammesse, alle condizioni e con le modalità di legge, l’appaltatore, durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative. Qualora tali variazioni siano accolte dal direttore dei lavori, il relativo risparmio di spesa costituisce economia a favore nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque per cento) dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera al netto del 50 per cento degli eventuali ribassi d'asta conseguiti in sede di aggiudicazione; • Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento per quanto applicabile; • Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

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Variazione dei lavori. Nessuna variazione può essere introdotta dall’esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione dell’Amministrazione Committente. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell’esecutore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dall’Amministrazione Committente ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dall’Amministrazione Committente stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’appaltatore l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del Codice dei contratti D.Lgs. D.Lgs n. 50/2016. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamentodalle normative vigenti. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste. Non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma gli interventi autorizzati dal RUP, ai sensi dell’art. 106, comma 1 dell’art. 149 e 2 del D.Lgs. 50/2016 50/2016, disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire che siano contenuti entro un importo non superiore al 15% (quindici per cento) dell’importo del contratto stipulato e ridurre i pericoli di danneggiamento purché non essenziali o deterioramento dei beni tutelatinon sostanziali ai sensi dell’art. 106, che non modificano qualitativamente l'opera comma 4 del D. Lgs. 50/2016. Ai sensi dell’articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e che non comportino una variazione 4, del Codice, sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione superiore diminuzione, finalizzate al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazionemiglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra purché ricorrano tutte le somme a disposizione della stazione appaltante. Ai sensi ai sensi del comma 2 dell’art. 149 del D.Lgs. 50/2016 sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro. E’ sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. Non costituiscono variante, i maggiori costi dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di variante. Resta ferma la necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della direzione dei lavori, prima dell’avvio dei predetti lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione in aumento. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, nonché l’adeguamento dei piani operativi. Nei casi, alle condizioni e con le modalità di legge, l’appaltatore, durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative. Qualora tali variazioni siano accolte dal direttore dei lavori, il relativo risparmio di spesa costituisce economia a favore della Stazione appaltante.seguenti condizioni:

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Variazione dei lavori. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del D.P.R. n. 207 del 2010 e dall'articolo 106 132 del Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016contratti. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 dell’art. 149 del D.Lgs. 50/2016 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 % (cinque per cento) delle categorie di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelatilavoro dell’appalto, che non modificano qualitativamente l'opera come individuate nella tabella di cui all’articolo 6, e che non comportino una variazione un aumento dell’importo del contratto stipulato. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione superiore diminuzione, finalizzate al venti miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque per cento) dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera al netto del 50 per cento del valore degli eventuali ribassi d'asta conseguiti in sede di ogni singola categoria aggiudicazione. Salvo i casi di lavorazionecui ai commi 4 e 5, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Ai sensi ai sensi del comma 2 dell’art. 149 del D.Lgs. 50/2016 sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro. E’ sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. Non costituiscono variante, ai sensi dei commi precedenti, i maggiori costi dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di variante, causati dalla differenza tra i costi di cui all’articolo 62,comma 1, lettera b), vigenti al momento dell’esecuzione dei predetti lavori in economica e i costi previsti dal contratto o introdotti in sede di variante. Resta ferma la necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della direzione dei lavori, prima dell’avvio dei predetti lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione in aumento. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamentocoordinamento di cui all’articolo 69, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 70, nonché l’adeguamento dei piani operativi. Nei casi, alle condizioni e con le modalità operativi di legge, l’appaltatore, durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative. Qualora tali variazioni siano accolte dal direttore dei lavori, il relativo risparmio di spesa costituisce economia a favore della Stazione appaltantecui all’articolo 71.

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Variazione dei lavori. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti va- rianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo ciò l’appaltatore possa pretendere pre- tendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato presen- tato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se qualora non vi è sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 dell’art. 149 del D.Lgs. 50/2016 gli interventi disposti dal direttore dei lavori D.L. per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento variazioni dell’importo contrattuale. Qualora, nelle ipotesi previste dall’articolo 106 del valore di ogni singola categoria di lavorazioneD.Lgs 50/2016, nel l’importo delle variazioni dei lavori rientri entro il limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale20% dell’importo dell’appalto, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Ai sensi la perizia di variante o suppletiva è accompa- gnata da un atto di sottomissione che l’esecutore è tenuto, ai sensi del comma 2 12 dell’art. 149 106 del D.LgsCodice, a sottoscrivere in segno di accettazione. 50/2016 sono ammesse, nel limite Per i cantieri obbligati alla nomina del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario coordinatore per la salvaguardia progettazione contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento2008, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro. E’ sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. Non costituiscono variante, i maggiori costi dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di variante. Resta ferma la necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della direzione dei lavori, prima dell’avvio dei predetti lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione in aumento. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del piano PSC e del POS. Per i cantieri non obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento dell’incarico di sicurezza e di coordinamentoprogettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, con i relativi costi non assoggettati a ribassola variante deve comprendere, nonché l’adeguamento dei piani operativi. Nei casi, alle condizioni e con le modalità di legge, l’appaltatore, durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative. Qualora tali variazioni siano accolte ove ritenuto necessario dal direttore dei lavorilavori o dal responsabile del procedimento, il relativo risparmio l’adeguamento del PSS, oppure, qualora ricorrano le condizioni di spesa costituisce economia a favore della Stazione appaltantecui all’art. 90, comma 5, del citato decreto n. 81 del 2008, la redazione del PSC di cui all’art. 100 del decreto n. 81 del 2008 nonché al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto.

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Variazione dei lavori. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’appaltatore perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori al di fuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d’appalto, dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del regolamento generale e dall'articolo 106 132 del Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016D.Lgs n. 163 del 2006. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivoprogetto, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se qualora non vi è sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. Non sono considerati varianti ai sensi del primo comma 1 dell’art. 149 del D.Lgs. 50/2016 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio. Sono ammesse, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelatinell’esclusivo interesse dell’amministrazione, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione le varianti, in aumento o in diminuzione superiore diminuzione, finalizzate al venti miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 10 per cento dell’importo originario del valore di ogni singola categoria di lavorazionecontratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Ai sensi ai sensi dell'articolo 132 comma 3, del comma 2 dell’art. 149 D.Lgs n. 163 del D.Lgs. 50/2016 sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro. E’ sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. Non costituiscono variante, i maggiori costi dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di variante. Resta ferma la necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della direzione dei lavori, prima dell’avvio dei predetti lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione in aumento. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, nonché l’adeguamento dei piani operativi. Nei casi, alle condizioni e con le modalità di legge, l’appaltatore, durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative. Qualora tali variazioni siano accolte dal direttore dei lavori, il relativo risparmio di spesa costituisce economia a favore della Stazione appaltante2006.

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Variazione dei lavori. La Stazione appaltante Nessuna variazione può essere introdotta dall’esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione dell’Amministrazione Committente. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell’esecutore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dall’Amministrazione Committente ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dall’Amministrazione Committente stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. - L’amministrazione committente si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010, nonchè dall'articolo 106 106, comma 12 del Codice dei contratti D.Lgsd.lgs. 50/2016. - Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltantedell’amministrazione committente, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre- Ai sensi dell’articolo 106, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto commi 1, lettera c), 2 e 4, del d.lgs. 50/2016, sono ammesse, nell’esclusivo interesse della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contrattoStazione appaltante, per qualsiasi natura o ragionele varianti, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 dell’art. 149 del D.Lgs. 50/2016 disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore diminuzione, finalizzate al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazionemiglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra purché ricorrano tutte le somme a disposizione della stazione appaltante. Ai sensi ai sensi del comma 2 dell’art. 149 del D.Lgs. 50/2016 sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro. E’ sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. Non costituiscono variante, i maggiori costi dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di variante. Resta ferma la necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della direzione dei lavori, prima dell’avvio dei predetti lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione in aumento. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, nonché l’adeguamento dei piani operativi. Nei casi, alle condizioni e con le modalità di legge, l’appaltatore, durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative. Qualora tali variazioni siano accolte dal direttore dei lavori, il relativo risparmio di spesa costituisce economia a favore della Stazione appaltante.seguenti condizioni: ACRWin

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Samples: pti.regione.sicilia.it

Variazione dei lavori. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga dovessero risultare opportune, senza che per questo l’appaltatore perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 dall'art. 132 del Codice dei contratti D.LgsDLgs. 50/2016163/06, dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del Reg. n. 554/99, e dagli articoli 10 e 11 del Cap. Gen. n. 145/00. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se qualora non vi è sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. Non sono considerati varianti varianti, ai sensi del comma 1 dell’art. 149 132, comma 3 primo periodo, del D.LgsDLgs. 50/2016 163/06, gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e ridurre i pericoli restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelatilavoro dell'appalto, che non modificano qualitativamente l'opera come individuate nella tabella “B” dell’art. 2 del presente capitolato Speciale d’Appalto, e che non comportino una variazione un aumento dell’importo del contratto stipulato. Ai sensi dell’art. 132, comma 3 secondo periodo, del DLgs. 163/06, sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione superiore diminuzione, finalizzate al venti miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per cento del valore l’esecuzione dell’opera. Salvo i casi di ogni singola categoria di lavorazionecui ai commi 4 e 5, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Ai sensi ai sensi del comma 2 dell’art. 149 del D.Lgs. 50/2016 sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro. E’ è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. Non costituiscono variante, i maggiori costi dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di variante. Resta ferma la necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della direzione dei lavori, prima dell’avvio dei predetti lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione in aumento. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, nonché l’adeguamento dei piani operativi. Nei casi, alle condizioni e con le modalità di legge, l’appaltatore, durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori sussistono eventuali variazioni migliorative. Qualora tali variazioni siano accolte dal direttore dei lavori, il relativo risparmio limiti di spesa costituisce economia a favore della Stazione appaltante.alle varianti, salvo in caso di:

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Samples: Contratto Di Appalto Dei Lavori Di: “Adeguamento E Ampliamento Del Complesso Di Loculi Ipogei Del Cimitero Di Abbasanta” Euro

Variazione dei lavori. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’appaltatore perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 132 del Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016163/2006 e dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d’appalto e dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del regolamento generale. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se qualora non vi è sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 dell’art. 149 del D.Lgs. 50/2016 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio. Sono ammesse, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelatinell’esclusivo interesse dell’amministrazione, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione le varianti, in aumento o in diminuzione superiore diminuzione, finalizzate al venti per cento miglioramento dell’opera e/o alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del valore contratto. Salvo il caso di ogni singola categoria di lavorazionecui al comma 4, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Ai sensi ai sensi del comma 2 dell’art. 149 del D.Lgs. 50/2016 sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro. E’ è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. Non costituiscono variante, i maggiori costi dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di variante. Resta ferma la necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della direzione dei lavori, prima dell’avvio dei predetti lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione in aumento. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, nonché l’adeguamento dei piani operativi. Nei casi, alle condizioni e con le modalità di legge, l’appaltatore, durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative. Qualora tali variazioni siano accolte dal direttore dei lavori, il relativo risparmio di spesa costituisce economia a favore della Stazione appaltante.

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Samples: Coibentazione a “Cappotto” Ponti Termici