Modifica di contratti durante il periodo di efficacia Clausole campione

Modifica di contratti durante il periodo di efficacia. 1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7 del D.Lgs 50/2016, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari qualora: • risulti impraticabili per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; • comportino per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi. c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari: • la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove...
Modifica di contratti durante il periodo di efficacia. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all’art. 106 del D.lgs 50/2016.
Modifica di contratti durante il periodo di efficacia. Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto dovranno essere autorizzate dal RUP e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, commi 1 e 2. Sono ammesse varianti ai sensi dell’art.106 comma 1 lett.c) del D.Lgs 50/2016 con variazione massima dell’importo contrattuale del 20% qualora volte al miglioramento complessivo dell’opera, senza che le stesse modifichino la natura generale del contratto.
Modifica di contratti durante il periodo di efficacia. Come dispone l'art. 106 del codice dei contratti, nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore se non è autorizzata dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della Stazione Appaltante cui il RUP dipende. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta. La stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si richiama quanto dispone l'art. 106 del Codice dei contratti per quanto non specificato nel presente paragrafo.
Modifica di contratti durante il periodo di efficacia. L’Amministrazione si riserva la facoltà di apportare, a suo insindacabile giudizio, variazioni al servizio oggetto dell’appalto, con semplice preavviso scritto, fino al massimo, in aumento o diminuzione, di un quinto del prezzo complessivo previsto dall’appalto. Nel caso di cui al comma precedente, il Committente sarà tenuto unicamente al pagamento del servizio svolto, e l’Appaltatore nulla potrà pretendere a qual- siasi titolo dal Committente, nemmeno a titolo di lucro cessante.
Modifica di contratti durante il periodo di efficacia. 1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP e approvate con determinazione del Dirigente competente. 2. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati nei casi previsti all'articolo 106 del decreto legislativo n. 50/2016.
Modifica di contratti durante il periodo di efficacia. Sensibilmente innovata e accorpata in un unico articolo la disciplina delle varianti contrattuali, in tutte le possibili forme. Modifiche e varianti dei contratti in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP, secondo le modalità previste da ciascuna SA. La proroga della durata del contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni, è possibile solo per i contratti in corso di esecuzione se un’opzione di proroga è prevista nei documenti di gara; in ogni caso è limitata al tempo necessario per l’individuazione del nuovo contraente.
Modifica di contratti durante il periodo di efficacia. È ammessa la modifica del presente Accordo durante il periodo di efficacia, nei limiti e nei casi previsti all’art. 106, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Modifica di contratti durante il periodo di efficacia. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di aumentare o di diminuire di un quinto l'importo complessivo dei servizi sopra indicati nel periodo di validità del contratto, ferme restando le restanti condizioni. In ogni caso si precisa che il costo complessivo degli importi che verranno erogati all’aggiudicatario del contratto – tenuto conto anche delle eventuali opzioni di rinnovo – dovranno essere inferiori, in ogni caso, all’importo complessivo di euro 221.000,00, corrispondente alla soglia di rilievo europeo vigente al tempo dell’indizione della presente procedura di gara.
Modifica di contratti durante il periodo di efficacia. Si fa espresso riferimento all’art. 106 del D.Lgs 50/2016