Votazione Clausole campione

Votazione. Nella votazione del 26 marzo 2019, la plenaria ha adottato l'emendamento di compromesso (emendamento 200) alla proposta di direttiva, nonché l'emendamento 201. La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato2. La posizione del Parlamento rispecchia quanto precedentemente convenuto fra le istituzioni. Il Consiglio dovrebbe pertanto essere in grado di approvare la posizione del Parlamento. L'atto sarebbe quindi adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento.
Votazione. ▪PRESENTI: 21 ▪VOTANTI: 20 ▪FAVOREVOLI: 20 ▪CONTRARI: 0 ▪ASTENUTI: 1 (“Per Jesi”)
Votazione. (1) Il potere di voto di ciascun membro è uguale al numero delle azioni sottoscritte nel capitale della Banca. Nell’eventualità che un membro non abbia pagato una parte dell’ammontare dovuto per le sue obbligazioni derivanti dalle azioni versate di cui all’articolo 6 del presente Statuto, e fintanto che continui in tale mancanza, tale membro non può esercitare quella percentuale di potere di voto che corrisponde alla percentuale dell’ammontare dovuto, ma non pagato, del totale delle azioni versate sottoscritte da quel membro nel capitale della Banca. (2) Nelle votazioni del Consiglio dei Governatori, ciascun Governatore ha diritto ad esprimere i voti del membro da esso rappresentato. Salvo esplicita disposizione contraria del presente Statuto, tutte le decisioni sono adottate a maggioranza sempli- ce. (3) Nelle votazioni del Consiglio di Amministrazione ciascun Amministratore ha diritto ad esprimere il numero di voti cui hanno diritto i Governatori che lo hanno eletto e quelli che gli hanno assegnato i loro voti ai sensi della sezione D dell’al- legato B. Un Amministratore che rappresenta più di un membro può esprimere separatamente i voti dei membri che rappresenta. Salvo che non sia altrimenti espressamente previsto nel presente Statuto e tranne che per le decisioni di politica generale, per le quali è necessaria una maggioranza di almeno due terzi del potere di voto totale dei membri votanti, tutte le decisioni sono adottate a maggioranza sem- plice.
Votazione. Per ogni delibera relativa ad investimenti sponsorizzati, ogni membro sponsorizza- tore disporrà di un voto supplementare ogni diecimila Diritti Speciali di Prelievo equivalenti alla somma garantita o riassicurata in base alla sponsorizzazione; ogni membro che accolga un investimento sponsorizzato disporrà di un voto supplemen- tare ogni diecimila Diritti Speciali di Prelievo equivalenti alla somma garantita o riassicurata per un investimento sponsorizzato che esso abbia accolto. Tali voti sup- plementari saranno espressi solo per delibere relative ad investimenti sponsorizzati, e saranno altrimenti tralasciati nella determinazione del potere di voto dei membri.
Votazione. E’ riconosciuto il diritto di voto a tutti i/le Dipendenti della S.R.M.A. in servizio con contratto a tempo indeterminato o con contratto di formazione lavoro alla data di distribuzione/spedizione della scheda elettorale. Il voto viene espresso mediante scheda di votazione che dovrà pervenire alla Commissione elettorale di Torino secondo tempi e modalità che la Commissione stessa indicherà. Ciascun Dipendente avente diritto al voto riceverà –unitamente alla lista dei candidati- una busta bianca contenente la scheda per la votazione ed una seconda busta preintestata. Esercitato il diritto di voto, l’apposita scheda di votazione dovrà essere inserita e sigillata nella busta bianca, da introdurre a sua volta nella busta preintestata, che andrà completata con nome e cognome e sede di lavoro del votante: Mittente; Sig./Sig.ra……. Sede di lavoro in …….. Le buste preintestate dovranno pervenire, a cura del votante (usufruendo dei normali circuiti della posta diretta alla Direzione dalle sedi ed uffici periferici), alla Commissione che le custodirà fino alla data stabilita per lo spoglio. Saranno ritenute valide le schede le cui buste, completate con i dati del mittente, risultino consegnate alla Commissione entro il giorno e l’ora stabiliti dalla Commissione elettorale stessa. Le buste preintestate e l’originale del verbale, di cui al successivo alinea, verranno raccolti in un plico che, controfirmato dai Commissari componenti la Commissione, verrà conservato a cura della Società almeno fino all’avvenuta futura nomina di rappresentanti per il quadriennio successivo. Dell’operazione di spoglio e scrutinio delle schede elettorali verrà redatto apposito verbale, nel quale verrà registrata, tra l’altro, la integrità e regolarità delle schede pervenute, il numero dei votanti e quello degli aventi diritto in base all’elenco, l’esito dello scrutinio e la lista degli eletti con l’indicazione delle preferenze ottenute da ciascun candidato e quant’altro i membri della Commissione riterranno opportuno verbalizzare. Sulla validità della votazione non influisce il numero degli esercitanti di fatto il diritto di voto. Risulteranno eletti gli otto candidati che avranno raccolto il maggior numero di voti; in caso di cessazione dal servizio o dimissioni subentrerà il primo non eletto e così via; la rappresentanza si considererà comunque validamente operante sino a che il numero dei componenti non sia inferiore a sei. La Commissione redigerà una nota di proclamazione degli eletti, ...
Votazione. (1) Il numero totale dei voti attribuiti a ogni membro è composto dalla somma dei voti di base, dei voti determinati in base alle sue quote e, nel caso dei membri fonda- tori, dei voti di membro fondatore. i) Il numero dei voti di base di ogni membro risulta dalla equa ripartizione fra i membri del dodici (12) per cento del totale dei voti di base, dei voti determi- nati in base alle quote e dei voti di membro fondatore. ii) Il numero dei voti determinati in base alle quote di ogni membro è uguale al numero di quote del capitale sociale della Banca in suo possesso. iii) A ogni membro fondatore sono attribuiti seicento (600) voti di membro fon- datore. Nel caso in cui un membro non ha versato una parte dell’importo dovuto per i suoi obblighi relativi alle quote versate di cui all’articolo 6, il numero di voti determinati in base alle quote spettanti a tale membro è ridotto, fintanto che la situazione persi- ste, proporzionalmente alla percentuale del valore nominale totale delle quote ver- sate da esso sottoscritte corrispondente all’importo dovuto non versato. (2) Nelle votazioni in seno al Consiglio dei Governatori, ogni Governatore ha diritto a esprimere i voti del membro che rappresenta. i) A meno che il presente Accordo non preveda espressamente altrimenti, il Consiglio dei Governatori decide su tutte le questioni che gli sono sottoposte con una maggioranza dei voti espressi. ii) Una votazione del Consiglio dei Governatori a maggioranza qualificata richiede l’approvazione di due terzi dei Governatori, che rappresentino almeno tre quarti del totale dei voti attribuiti ai membri. iii) Un votazione del Consiglio dei Governatori a maggioranza speciale richiede l’approvazione della maggioranza dei Governatori, che rappresentino alme- no una maggioranza del totale dei voti attribuiti ai membri. (3) Nelle votazioni in seno al Consiglio di amministrazione, ogni Amministratore può esprimere il numero di voti attribuiti ai Governatori che l’hanno eletto nonché ai Governatori che gli hanno attribuito loro i propri voti conformemente all’allegato B. i) Gli Amministratori che hanno diritto a esprimere i voti di più di un membro possono votare separatamente per ciascun membro. ii) A meno che il presente Accordo non preveda espressamente altrimenti, il Consiglio di amministrazione decide su tutte le questioni che gli sono sotto- poste con una maggioranza dei voti espressi.
Votazione. Ogni Governatore può votare per un candidato e tutti i voti di cui dispone il membro che l’ha designato secondo l’articolo 28 paragrafo 1 vanno a tale candidato. Gli Amministratori regionali sono eletti mediante votazione dai Governa- tori regionali. Gli Amministratori non regionali sono eletti mediante votazione dai Governatori non regionali.
Votazione. ▪PRESENTI: 21 ▪VOTANTI: 18 ▪FAVOREVOLI: 18 ▪CONTRARI: 0 ▪ASTENUTI: 3 (A.N.; F.I.)
Votazione. ▪PRESENTI: 25 ▪VOTANTI: 25 ▪FAVOREVOLI: 24 ▪CONTRARI: 1 (Belluzzi - C.D.) ▪ASTENUTI: 0 ▪PRESENTI: 25 ▪VOTANTI: 25 ▪FAVOREVOLI: 24 ▪CONTRARI: 1 (Belluzzi - C.D.) ▪ASTENUTI: 0
Votazione. 1. Tutte le votazioni hanno luogo di regola con votazione palese salvo quando occorra deliberare su questioni concernenti persone. In tale ipotesi, la votazione avviene con le modalità indicate all’art. 31. 2. I consiglieri sono obbligati a non prendere parte alla votazione quando si deliberi su questioni nelle quali essi o anche i parenti o gli affini sino al quarto grado civile abbiano interesse. 3. I consiglieri possono inoltre non prendere parte alla votazione per insindacabili motivi di opportunità. 4. Gli eventuali assessori esterni, pur partecipando alle sedute consiliari, non hanno diritto di voto e non concorrono alla determinazione del numero legale.