Common use of XXXXX, Clause in Contracts

XXXXX,. L’inefficacia delle clausole vessatorie, cit., p. 362 ss. evitare un linguaggio non pienamente comprensibile), di mantenere il segreto sui fatti di natura riservata, conosciuti a causa delle trattative, e così via (25). Vero è che gli strumenti di tutela della parte più debole vanno utilizzati con prudenza nei rapporti tra imprese, in quanto l’esistenza di rapporti di forza non perfettamente bilanciati costituisce un dato fisiologico nei rapporti tra le imprese stesse. Sempre presente è il rischio di una sorta di “paternalismo contrattuale” (26). Occorre dunque misura ed equilibrio nell’eventuale introduzione di un controllo sostanziale sulle condizioni di contratto tra imprese, tenendo comunque presente che è inevitabile incontrare resistenze; a tal proposito si pensi che in passato contro la direttiva in tema di clausole abusive si era schierata una parte della dottrina, specie tedesca, che vedeva nella proposta comunitaria un vero e proprio attentato al principio di libertà contrattuale e al funzionamento del mercato (27). In conclusione, nell’ambito dell’attuale indagine condotta dalle CCIAA di Milano e Roma su eventuali patologie contrattuali, il principio guida risulterà essere il canone della buona fede, intesa in senso oggettivo, ovvero come correttezza, come regola di condotta a cui devono attenersi le parti del contratto, come, più in generale, i soggetti di ogni rapporto obbligatorio (28) e in base al quale è possibile nel nostro ordinamento sindacare manifestazioni della libertà negoziale delle parti che, pur non scontrandosi con norme specifiche, trovano un limite nel diritto della controparte contrattuale di non subire regole o comportamenti ingiusti (29).

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Samples: Fornitura E Distribuzione Di Energia Elettrica

XXXXX,. L’inefficacia delle clausole vessatorieIl trasferimento della proprietà mobiliare, cit., p. 362 409 ss. evitare 102 X. XXXXXXXX, Obbligazione di dare e trasferimento della proprietà, cit., p. 54 ss. Alcuno di recente sollecita uno studio della circolazione incentrato sulla premessa dell’esistenza di dissociazioni delle proprietà funzionali a ciascun bene che richiederebbero esclusivamente analisi di settore, con la convinzione implicita che il principio consensualistico sia una pura declamazione di cui ci si possa liberare103. Tale conclusione è tutt’altro che scontata. Le analisi di settore sono doverose ma l’esegesi ha bisogno di riferimenti che non si possono trarre solo dalla comparazione o dalla analisi economica. Il diritto positivo, le diverse fonti che lo producono e lo innovano, le esigenze della società debbono essere registrate dal giurista attraverso i suoi abituali strumenti che non si esauriscono nel costruire congegni logici chiusi e ontologici ma possono e debbono fornire all’interprete e all’operatore criteri di semplificazione, aiuti alla comprensione, principi non assoluti, ma di riferimento. Tale compito non si esaurisce nella osservazione attenta delle regole operazionali; occorre integrare questa lettura con altri dati e non rifiutare, con arrogante presunzione intellettuale, ogni astrazione, ogni tentativo di analizzare l’esistente. Nello studio del trasferimento dei titoli di credito non si sarebbe giunti ai risultati dell’attuale elaborazione senza una riflessione, critica ma positiva, del valore e del significato del consenso nel momento traslativo104. Il problema di un linguaggio numero sempre maggiore di accordi che le parti vogliono munire di rilevanza esterna non pienamente comprensibile)si risolve senza riflettere sulle modalità in base alle quali un fatto può prevalere su altri incompatibili nel presente momento storico105. Lo stesso principio di libera circolazione non può essere ricostruito come valore assoluto, non foss’altro perché il fondamento delle norme e del sistema nel suo complesso non è ispirato al solo criterio di mantenere il segreto sui fatti efficienza economica, ma ad un equilibrio diverso e più complesso come dimostra l’art. 36 del Trattato di natura riservataRoma che consente limitazioni alla circolazione per ragioni di moralità pubblica106. 104 V. P. SPADA, conosciuti a causa delle trattativeL’efficacia del consenso traslativo, cit., p. 465. 105 X. XXXXXXX, Il diritto di proprietà, cit., p. 692 esclude del tutto tale problema limitandosi ad osservare come «la ratio del sistema sia velata da una spessa coltre di ricostruzioni teoriche contrastanti», e così via (25). Vero ribadendo che la ragione delle «difficoltà incontrate dal pensiero giuridico a dar conto dello stato delle cose è che gli strumenti rintracciabile nella sua inesprimibile tendenza a costruire costellature sistematiche sulla base di tutela della parte più debole vanno utilizzati con prudenza nei rapporti tra imprese, in quanto l’esistenza di rapporti di forza non perfettamente bilanciati costituisce un dato fisiologico nei rapporti tra le imprese stesse. Sempre presente è il rischio di una sorta di “paternalismo contrattuale” (26). Occorre dunque misura ed equilibrio nell’eventuale introduzione di un controllo sostanziale sulle condizioni di contratto tra imprese, tenendo comunque presente che è inevitabile incontrare resistenze; a tal proposito si pensi che in passato contro la direttiva in tema di clausole abusive si era schierata una parte della dottrina, specie tedesca, che vedeva nella proposta comunitaria un vero e proprio attentato al principio di libertà contrattuale e al funzionamento del mercato (27). In conclusione, nell’ambito dell’attuale indagine condotta dalle CCIAA di Milano e Roma su eventuali patologie contrattuali, il principio guida risulterà essere il canone della buona fede, intesa in senso oggettivo, ovvero come correttezza, come regola di condotta a cui devono attenersi le parti del contratto, come, più in generale, i soggetti di ogni rapporto obbligatorio (28) e in base al quale è possibile nel nostro ordinamento sindacare manifestazioni della libertà negoziale delle parti che, pur non scontrandosi con norme specifiche, trovano un limite nel diritto della controparte contrattuale di non subire regole o comportamenti ingiusti (29)forme aristoteliche».

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Samples: Contratto

XXXXX,. L’inefficacia delle clausole vessatorieLa formazione dei prezzi nel mercato finanziario: crisi della razionalità del mercato e massime di esperienza, cit., p. 362 ss502. evitare conformità alle prassi ammesse nel mercato regolamentato, in relazione ad operazioni che forniscano o siano idonee a fornire indicazioni false o fuorvianti sulla domanda, l’offerta o il prezzo degli strumenti finanziari, oppure operazioni o ordini di compravendita che consentono di fissare il prezzo degli strumenti finanziari a un linguaggio non pienamente comprensibilelivello anomalo o artificiale. Le prassi ammesse sono individuate dall’art. 180 T.U.F. come quelle prassi di cui è ragionevole attendersi l’esistenza in uno o più mercati finanziari, ammesse o individuate dalla CONSOB in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva MAD1102. Al fine di escludere l’antigiuridicità dell’illecito, è pertanto richiesta la presenza coeva di due elementi: uno di carattere oggettivo, vale a dire il carattere di prassi ammessa del comportamento tenuto nel caso di specie dal soggetto attivo, e l’altro di carattere oggettivo, ossia l’avere l’autore agìto per motivi legittimi. Se il requisito oggettivo è verificabile in modo piuttosto agevole attraverso la consultazione dei provvedimenti adottati dalla CONSOB in materia, più generico e indeterminato è il requisito riguardante i "motivi legittimi". La dottrina ha evidenziato come tale clausola generale consenta di contrastare l’eccessiva estensione dell’ambito applicativo delle fattispecie sanzionatorie in materia di manipolazione del mercato, che come si vedrà sono assai ampie e generiche e scarsamente tipizzate103. Sebbene tale esenzione – che parrebbe escludere l’antigiuridicità della condotta piuttosto che la tipicità del fatto – sia inserita a livello della fattispecie sanzionatoria di tipo amministrativo (art. 187 ter T.U.F.), è stato sostenuto che la causa di mantenere il segreto sui fatti di natura riservata, conosciuti a causa delle trattative, e così via esenzione in parola sia estensibile anche alla corrispondente fattispecie penale (25art. 185 T.U.F.). Vero è che gli strumenti 102 Con delibera n. 15233, la Consob ha dettato i criteri e le procedure per l’ammissione delle prassi. 103 F. CONSULICH, Ex facto oritur ius criminale? Le prassi di tutela mercato ammesse, tra crisi della parte più debole vanno utilizzati con prudenza nei rapporti tra impreselegge e legalità della giustificazione, in quanto l’esistenza di rapporti di forza non perfettamente bilanciati costituisce un dato fisiologico nei rapporti tra le imprese stesseRiv. Sempre presente è il rischio di una sorta di “paternalismo contrattuale” (26). Occorre dunque misura ed equilibrio nell’eventuale introduzione di un controllo sostanziale sulle condizioni di contratto tra impresesocietà, tenendo comunque presente che è inevitabile incontrare resistenzen. 2-3, 2011, 281ss; a tal proposito si pensi che in passato contro la direttiva in tema di clausole abusive si era schierata una parte della dottrinaLUNGHINI, specie tedesca, che vedeva nella proposta comunitaria un vero e proprio attentato al principio di libertà contrattuale e al funzionamento Manipolazione del mercato (27)come difesa dell’impresa? in Banca borsa, 2010, vol. In conclusione63, nell’ambito dell’attuale indagine condotta dalle CCIAA di Milano e Roma su eventuali patologie contrattualin. 2, il principio guida risulterà essere il canone della buona fede, intesa in senso oggettivo, ovvero come correttezza, come regola di condotta a cui devono attenersi le parti del contratto, come, più in generale, i soggetti di ogni rapporto obbligatorio (28) e in base al quale è possibile nel nostro ordinamento sindacare manifestazioni della libertà negoziale delle parti che, pur non scontrandosi con norme specifiche, trovano un limite nel diritto della controparte contrattuale di non subire regole o comportamenti ingiusti (29)229 ss.

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Samples: Market Abuse

XXXXX,. L’inefficacia delle clausole vessatorieGli accordi di salvataggio o di liquidazione dell’impresa in crisi, cit.in, Il Fall. , n. 11/2008, p. 362 ss1237 e segg. evitare Questo momento è caratterizzato da una forte asimmetria informativa, che si manifesta non solo tra il debitore e i suoi creditori, ma anche all’interno delle diverse categorie di creditori. L’imprenditore in crisi è infatti il soggetto che ha la cognizione più completa della situazione economica della propria impresa, mentre le conoscenze che i creditori normalmente hanno delle condizioni economiche del proprio obbligato sono molto più limitate, inoltre, anche da questo punto vista all’interno del ceto creditorio, normalmente esistono delle differenze, si pensi ad esempio alla posizione privilegiata delle banche, che in virtù degli strumenti che hanno a disposizione80, potrebbero essere in grado di valutare la situazione dell’impresa sia in relazione al singolo rapporto intrattenuto con la stessa, sia nell’ambito del complesso dei rapporti intrattenuti con il mondo bancario. Anche i lavoratori, soprattutto se assistiti nel loro insieme da organizzazioni sindacali potrebbero avere una percezione più immediata della difficoltà dell’impresa, in ragione di un linguaggio non pienamente comprensibile)mutato utilizzo dei fattori della produzione. I fornitori invece, percepiscono, in genere, in ritardo la situazione di mantenere crisi del proprio acquirente e ciò anche in considerazione della prassi dei tempi dilazionati per il segreto sui fatti pagamento dei debiti aziendali. A ciò occorre aggiungere, che all’interno di natura riservataciascuna categoria di creditori , conosciuti è possibile trovare creditori più o meno informati, ad esempio a causa delle trattativeseconda della maggiore o minore frequenza e rilevanza economica dei rapporti commerciali con il debitore. La diversa prospettiva dalla quale ciascuna categoria di creditori, e così via (25)all’interno della stessa ciascun creditore osservano l’impresa in crisi, determina un diverso livello di informazione del singolo, rispetto alla reale situazione economico-finanziaria dell’impresa medesima. Vero è che gli strumenti Il riequilibrio di tutela della parte più debole vanno utilizzati con prudenza nei rapporti tra impresequesta situazione di asimmetria informativa, in quanto l’esistenza durante la fase di rapporti di forza non perfettamente bilanciati costituisce un dato fisiologico nei rapporti tra le imprese stesse. Sempre presente è il rischio di una sorta di “paternalismo contrattuale” (26). Occorre dunque misura ed equilibrio nell’eventuale introduzione di un controllo sostanziale sulle condizioni di contratto tra impresenegoziazione dell’accordo, tenendo comunque presente che è inevitabile incontrare resistenze; a tal proposito si pensi che in passato contro la direttiva in tema di clausole abusive si era schierata una parte della dottrina, specie tedesca, che vedeva nella proposta comunitaria un vero e proprio attentato al impone alla luce dei principio di buona fede e correttezza (art. 1375 e 1175 cod. civ.) nonché alla luce dei principi di eguaglianza e di libertà contrattuale di iniziativa economica (art. 3 e 41 Cost.) A seconda delle dimensioni dell’impresa in crisi, dell’attività esercitata, del contenuto del possibile accordo di ristrutturazione, può variare il contenuto delle comunicazioni da rivolgere ai creditori. Questi possono essere messi in condizione di valutare in maniera ponderata non solo le rinunzie e le clausole che dovranno sottoscrivere al funzionamento momento della stipulazione dell’accordo, ma anche quelle che dovranno sottoscrivere gli altri creditori, infatti un elemento che può influenzare il giudizio di questi in ordine all’accettabilità della proposta è la consapevolezza della condivisione del mercato sacrificio economico con tutti o parte degli altri creditori. Infatti la possibilità per il debitore di derogare in questa situazione alla regola della par condicio creditorum , non preclude ai creditori di condizionare l’accettazione della proposta ad un sacrificio più o meno uguale delle altre situazioni giuridiche. Il riequilibrio di questa situazione di asimmetria informativa, viene attuato poi, nella fase successiva alla negoziazione, attraverso la previsione legislativa che impone la 80 A titolo di esempio si può pensare alla Centrale Rischi presso la Banca d’Italia. pubblicazione dell’accordo di ristrutturazione nel registro delle imprese (27art. 182 bis). In conclusioneseguito alla presentazione del Programma di ristrutturazione81, nell’ambito dell’attuale indagine condotta l’impresa supportata dai propri consulenti, valutate le reazioni dei creditori, d’intesa con questi ultimi, soprattutto ove questi siano rappresentati in prevalenza da banche o altre istituzioni finanziarie, deciderà se ricorrere ad un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis l. fall., o ad un Piano di risanamento attestato ex art. 67 l. fall. comma 3 lett. d) l.fall, o eventualmente ad un accordo di salvataggio atipico, scelta che dipenderà anche dalle CCIAA condizioni dell’impresa e dall’esame delle cause che hanno determinato la crisi. E’ evidente che se lo scopo dell’impresa è quello di Milano pervenire alla ristrutturazione del debito attraverso la liquidazione totale delle sue attività, si dovrà ricorrere ad un accordo di ristrutturazione e Roma su eventuali patologie contrattualinon al piano di risanamento attestato, giacchè quest’ultimo presuppone, la continuazione dell’attività imprenditoriale, attraverso la riduzione dell’esposizione debitoria e il principio guida risulterà essere il canone riequilibrio della situazione finanziaria82. 2.8.3. Comportamento del creditore secondo buona fede, intesa in senso oggettivo, ovvero come correttezza, come regola di condotta a cui devono attenersi le parti del contratto, come, più in generale, i soggetti di ogni rapporto obbligatorio (28) fede e in base al quale è possibile nel nostro ordinamento sindacare manifestazioni della libertà negoziale utilizzo delle parti che, pur non scontrandosi con norme specifiche, trovano un limite nel diritto della controparte contrattuale di non subire regole o comportamenti ingiusti (29)informazioni ricevute.

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Samples: Debt Restructuring Agreements

XXXXX,. L’inefficacia delle clausole vessatorieGli obblighi informativi quali rimedio dei fallimenti cognitivi, in Oltre il soggetto razionale. Fallimenti cognitivi e razionalità limitata nel diritto privato, op. cit., pp. 59-73. 451 X. XXXXXXX, op. cit., p. 362 ss12: “Gli studi sperimentali dimostrano che le persone fisiche hanno un’incapacità valutativa nella dimensione diacronica, e segnatamente una tendenza a scontare eccessivamente il beneficio futuro (c.d. evitare hyperbolic discounting) e a sottovalutare il rischio futuro (c.d. optimism bias). Inoltre, gli individui si avvalgono sistematicamente di scorciatoie mentali (c.d. già da caratteri comuni a tutti i consumatori, bensì da elementi circostanziali452. Esemplificativamente, nel caso delle informazioni inerenti al contratto di assicurazione, il flusso comunicativo è minato da tali limiti cognitivi e psicologici, nella misura in cui il consumatore medio – i.e. quello non qualificato e non professionale – è condizionato da diversi fattori. In primis, tutto l’apparato di dati risultanti dai messaggi pubblicitari, ingenera nel contraente un linguaggio senso di overconfidence453, che lo conduce a sovrastimare la fiducia nell’intervento quasi salvifico della copertura assicurativa ma a sottovalutare l’insieme di xxxxx, costi e rischi che accompagna la polizza, in particolar modo quella di assicurazione vita454. Di fronte all’intermediario, poi, il contraente che riceve un’enorme mole di informazioni, verbalmente o su documenti scritti, come abbiamo visto, tende a prestare attenzione esclusivamente ad alcuni dati che giudica immediatamente importanti – tipicamente, il premio assicurativo da pagare – ignorando o comunque trascurando gli altri aspetti rilevanti del rapporto, quali ad esempio clausole di esclusione o limitazione della copertura, o rischi finanziari455. La qual cosa, è dovuta, proprio al meccanismo che si instaura nella mente del consumatore contraente, il quale, stipulando un contratto sinallagmatico ove la prestazione della controparte è meramente eventuale nonché futura, muove nella intima convinzione, quasi scaramantica, che della copertura non pienamente comprensibileavrà effettivamente alcuna necessità, a differenza di quanto accade con la sua prestazione del pagamento del premio che è vista, al contrario, come tangibile, certa ed attuale456. La BLE non scardina, tuttavia, in radice l’idea che l’obbligo di informazione sia cruciale per rimediare alla debolezza dei consumatori, bensì caldeggia l’idea che esso vada regolato e ripensato, proprio in funzione dei suddetti fallimenti cognitivi, in termini nuovi e affatto diversi457. In primo luogo, il punto di arrivo del processo informativo è dato non più dall’autodeterminazione e dalla prestazione del consenso informato, bensì dalla massimizzazione del benessere: si tratta di due concetti potenzialmente correlati heuristics e bias), fra cui esemplarmente l’ ‘ancoraggio’ e l’effetto ‘cornice’: come a dire che la determinazione cui si arriva dipende, il più delle volte, dalle premesse da cui si muove o dal contesto nella quale essa è inquadrata, che non dal merito della medesima”. 452 Cfr. X. XXXXXXX, Il ruolo del consumatore nella politica per la concorrenza: il caso dei mercati liberalizzati, Tesi di mantenere Dottorato di Ricerca in Diritto ed Economia, LUISS, A.A. 2007/2008. 453 Xxx X. XXXXXXXX, (Un approccio cognitivo alla diversità culturale, in I fondamenti cognitivi del diritto. Percezioni, rappresentazioni, comportamenti, a cura di X. XXXXXXXX, Mondadori, 2008, p. 205) il segreto sui fatti termine indica “una delle condotte euristiche maggiormente studiate dalla letteratura comportamentale”. 454 Cfr. X. XXXXX, Buona fede e assicurazione, op. cit., p. 27: “[L]a comunicazione pubblicitaria gioca un ruolo primario nel marketing delle polizze. I messaggi veicolati dal canale della pubblicità sono diretti a suscitare nel potenziale assicurato immagini, non sempre convalidate dalla successiva esperienza, di natura riservataaffidabilità, conosciuti fiducia, solidità e sicurezza. Il ricorso alla metafora è ormai all’ordine del giorno ed ecco che i cartelloni stradali, sotto le insegne delle varie compagnie, si popolano magicamente di poderosi rinoceronti dall’aria pacifica ma determinata a causa delle trattative, e così via (25). Vero è difendere il piccolo uccellino che gli strumenti sta in groppa, oppure di tutela della parte più debole vanno utilizzati con prudenza nei rapporti tra imprese, possenti cani X. Xxxxxxxx pronti a sacrificarsi per trarre in quanto l’esistenza di rapporti di forza non perfettamente bilanciati costituisce un dato fisiologico nei rapporti tra salvo le imprese stesse. Sempre presente è il rischio sventurate vittime di una sorta valanga”. 455 Cfr. X. XXXXX, op. cit., p. 26. 456 ID., op. cit., p. 26-27, sostiene che una simile “illusione ottica” è spesso generata dall’atteggiamento psicologico diffuso di cui stiamo trattando, ma non esclude che può essere più semplicemente una paternalismo contrattuale” (26). Occorre dunque misura ed equilibrio nell’eventuale introduzione forma di un controllo sostanziale sulle condizioni di contratto tra imprese, tenendo comunque presente che è inevitabile incontrare resistenze; a tal proposito si pensi che in passato contro la direttiva in tema di clausole abusive si era schierata una parte della dottrina, specie tedesca, che vedeva nella proposta comunitaria un vero e proprio attentato al principio di libertà contrattuale e al funzionamento del mercato (27). In conclusione, nell’ambito dell’attuale indagine condotta dalle CCIAA di Milano e Roma su eventuali patologie contrattuali, il principio guida risulterà essere il canone della buona fede, intesa in senso oggettivo, ovvero come correttezza, come regola di condotta a cui devono attenersi le parti del contratto, come, più in generale, i soggetti di ogni rapporto obbligatorio (28) e in base al quale è possibile nel nostro ordinamento sindacare manifestazioni della libertà negoziale delle parti che, pur non scontrandosi con norme specifiche, trovano un limite nel diritto della controparte contrattuale di non subire regole o comportamenti ingiusti (29)pigrizia intellettuale”.

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Samples: Insurance Contract Law

XXXXX,. L’inefficacia delle clausole vessatorieLa convivenza di fatto ed il contratto di convivenza, cit.. i conviventi non sono tenuti a rispettare il principio di proporzionalità nel fissare i rispettivi obblighi di contribuzione alle necessità della vita in comune, p. 362 ss. evitare un linguaggio non pienamente comprensibile), poiché per i conviventi nessun obbligo di mantenere il segreto sui fatti contribuzione discende dalla legge ma tutto è rimesso alla volontà delle parti da esprimere in 674 riferimento: sostanze del patrimonio personale e capacità di natura riservata, conosciuti a causa delle trattative, e così via (25). Vero è che gli strumenti lavoro professionale o casalingo debbano essere tenuti in considerazione nella fissazione degli obblighi di tutela della parte più debole vanno utilizzati con prudenza nei rapporti tra impresecontribuzione, in quanto l’esistenza espressione dei princìpi costituzionali di rapporti uguaglianza e solidarietà all’interno delle for- mazioni sociali nelle quali si esplica la personalità dell’individuo, sanciti dall’art. 2 della Costituzione 55. Non sarebbe conforme ai citati parametri normativi un contratto di forza non perfettamente bilanciati costituisce un dato fisiologico nei rapporti tra le imprese stesse. Sempre presente è il rischio convivenza che imponesse l’onere di una sorta di “paternalismo contrattuale” (26). Occorre dunque misura ed equilibrio nell’eventuale introduzione contribu- zione totalmente a carico di un controllo sostanziale sulle condizioni convivente ed esonerasse l’altro convi- vente da qualsiasi tipo di contratto tra impresecontributo lavorativo o patrimoniale 56. Ciò non toglie che residui un certo margine a disposizione dell’autonomia privata per dare concretezza e specificità agli obblighi di contribuzione, tenendo comunque presente conto della situazione personale e lavorativa dei conviventi, e del tenore di vita concordato 57. L’accordo sulla contribuzione nell’ambito della convivenza soffre di alcuni importanti limiti fisiologici. Come già anticipato, la funzione del contratto di convivenza è di trasformare un’obbligazione naturale, quella di prestare assistenza al convivente e contribuire alle esigenze della vita in comune, in un’obbligazione civile, con la conseguenza di rendere definitive e irripetibili le prestazioni eseguite in adempimento del con- tratto di convivenza 58. Si è già chiarito che è inevitabile incontrare resistenze; a tal proposito si pensi l’effetto della definitività e della irripetibilità riguarda esclusivamente le contribuzioni adeguate alle esigenze della vita in comune che in passato contro trovano la direttiva in tema loro giustificazione nella causa familiare del contratto di clausole abusive si era schierata una parte convivenza. Non riguarda, invece, le donazioni e le liberalità eseguite nel corso della dottrinaconvivenza, specie tedescaanche se contenute nel contratto di convivenza. La valutazione della proporzio- un contratto di convivenza, che vedeva nella proposta comunitaria un vero e proprio attentato al principio con piena libertà, pertanto, per gli stessi di libertà contrattuale e al funzionamento del mercato (27). In conclusione, nell’ambito dell’attuale indagine condotta dalle CCIAA di Milano e Roma su eventuali patologie contrattuali, il principio guida risulterà essere il canone della buona fede, intesa in senso oggettivo, ovvero come correttezza, come regola di condotta a cui devono attenersi le parti del contratto, come, disciplinare i reciproci rapporti nel modo considerato più in generale, i soggetti di ogni rapporto obbligatorio (28) e in base al quale è possibile nel nostro ordinamento sindacare manifestazioni della libertà negoziale delle parti che, pur non scontrandosi con norme specifiche, trovano un limite nel diritto della controparte contrattuale di non subire regole o comportamenti ingiusti (29)opportuno.

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Samples: Contract of Cohabitation

XXXXX,. L’inefficacia delle clausole vessatorie(Le modifiche, cit., p. 362 ss93) afferma che in realtà il comma 01 non muta la situazione preesistente e che, anzi, l’introduzione del «tetto» dei 36 mesi potrebbe indurre la giurisprudenza ad un’interpretazione meno rigida delle ragioni economiche ed organizzative. evitare Mi sembra che tutte le argomentazioni svolte in questo paragrafo conducano a conclusioni opposte. della legge negoziata, non solo ribadiscono che la «forma normale di occupazione è il lavoro a tempo indeterminato», ma si fondano sul presupposto del «carattere temporaneo delle prestazioni» realizzate con un linguaggio non pienamente comprensibilecontratto a termine. Questo presupposto è stato esplicitato sia nell’accordo con le parti sociali che nella legge con la formula del tempo indeterminato come «regola», che costituisce quindi l’attuazione concreta della volontà di riaffermare la temporaneità delle esigenze38. D’altra parte: una legge che si propone come obiettivo esplicito quello di ridurre l’utilizzazione dei rapporti a termine ponendo limiti massimi alla reiterazione dei contratti ed incrementando la possibilità per la contrattazione collettiva di introdurre limiti quantitativi sarebbe del tutto in contraddizione con la facoltà, concessa alle parti, di apporre il termine anche per soddisfare esigenze stabili di lavoro. L’interpretazione proposta trova conferma in altri elementi. Nella formulazione originaria del d.lgs. 368/2001, la disciplina della proroga e delle sanzioni in caso di prolungamento del rapporto o di successione di contratti (con la conversione nel tempo indeterminato) depongono a favore della temporaneità della causale del contratto. Anche se lo scopo principale della normativa é quello di prevenire gli «abusi» (secondo quanto già detto), la trasformazione del rapporto è una sanzione che si giustifica solo perché la protrazione del lavoro dimostra che esso tende a soddisfare esigenze di mantenere il segreto sui fatti di natura riservatacarattere permanente, conosciuti a causa delle trattative, e così via (25). Vero è che gli strumenti di tutela della parte più debole vanno utilizzati non compatibili con prudenza nei rapporti tra imprese, in quanto l’esistenza di rapporti un termine39. La legge 247/2007 non muta l’assetto sopra descritto (elemento questo già di forza non perfettamente bilanciati costituisce un dato fisiologico nei rapporti tra le imprese stesse. Sempre presente è il rischio di una sorta di “paternalismo contrattuale” (26). Occorre dunque misura ed equilibrio nell’eventuale introduzione di un controllo sostanziale sulle condizioni di contratto tra imprese, tenendo comunque presente che è inevitabile incontrare resistenze; a tal proposito si pensi che in passato contro la direttiva in tema di clausole abusive si era schierata una parte della dottrina, specie tedesca, che vedeva nella proposta comunitaria un vero e proprio attentato al principio di libertà contrattuale e al funzionamento del mercato (27). In conclusione, nell’ambito dell’attuale indagine condotta dalle CCIAA di Milano e Roma su eventuali patologie contrattuali, il principio guida risulterà essere il canone della buona fede, intesa in senso oggettivo, ovvero come correttezza, come regola di condotta a cui devono attenersi le parti del contratto, come, più in generale, i soggetti di ogni rapporto obbligatorio (28per sé significativo) e prevede la conversione del rapporto in base al quale uno a t. indeterminato quando si superano i 36 mesi, a conferma della valutazione negativa per contratti la cui reiterazione è possibile nel nostro ordinamento sindacare manifestazioni indice della libertà negoziale delle parti che, pur non scontrandosi con norme specifiche, trovano un limite nel diritto della controparte contrattuale volontà di non subire regole o comportamenti ingiusti (29)utilizzare il termine per necessità di lavoro stabile.

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Samples: Riforma Del Contratto a Termine

XXXXX,. L’inefficacia delle clausole vessatorieXx attuali prospettive di oggettivazione dello scambio: verso la rilevanza della congruità dello scambio contrattuale?, cit., p. 362 ss613. evitare un linguaggio diritto positivo e della sua interpretazione ha assunto l’oggettivazione dello scambio. La dimensione oggettiva dell’equilibrio non pienamente comprensibile), di mantenere il segreto sui fatti di natura riservata, conosciuti a causa delle trattative, e così via (25). Vero è che gli strumenti di tutela della parte più debole vanno utilizzati con prudenza nei rapporti riguarda la distinzione tra impreseequilibrio giuridico ed equilibrio economico – pure talora rispettivamente predicati come equilibrio soggettivo ed equilibrio oggettivo 98 - ma descrive, in tutti i casi in cui il concetto assume rilevanza nelle sue diverse accezioni, gli indici oggettivamente ricostruibili di effettività e compiutezza del consenso99. Il presente studio costituisce una esercitazione scientifica, avente quale oggetto la sovraesposta convinzione e quale oggetto una spregiudicata indagine in ciò che regge, in diritto positivo, il contratto di società quale terreno eletto per la speculazione scientifica100. Onde, ai fini di questo scritto, la dimensione oggettivata dell’equilibrio in senso soggettivo (equilibrio giuridico) e dell’equilibrio in senso oggettivo (equilibrio economico) rileva se ed in quanto l’esistenza equilibrio normativo101. Tutto ciò premesso, rimane il fatto che l’equilibrio nei contratti associativi, su cui verte il presente studio, è un argomento estraneo alla dogmatica classica ed alla giurisprudenza, le quali hanno iniziato ad occuparsi dell’equilibrio contrattuale solo in termini di rapporti equilibrio tra prestazioni, portando avanti e talora finanche esaurendo le più approfondite analisi scientifiche sull’argomento nell’ambito dei contratti di forza non perfettamente bilanciati costituisce un dato fisiologico nei rapporti tra le imprese stessescambio. Sempre presente è il rischio Questa impostazione scientifica risente di una sorta di “paternalismo contrattuale” (26)assai radicata base concettuale che fin dal principio ha ricostruito i contratti associativi sullo scopo comune, emergente dalla disciplina positiva 98 Cfr. Occorre dunque misura ed equilibrio nell’eventuale introduzione di un controllo sostanziale sulle condizioni di contratto tra impreseCapitolo II, tenendo comunque presente che è inevitabile incontrare resistenze; a tal proposito si pensi che in passato contro la direttiva in tema di clausole abusive si era schierata una parte della dottrina, specie tedesca, che vedeva nella proposta comunitaria un vero §§ 3 e proprio attentato al principio di libertà contrattuale e al funzionamento del mercato (27). In conclusione, nell’ambito dell’attuale indagine condotta dalle CCIAA di Milano e Roma su eventuali patologie contrattuali, il principio guida risulterà essere il canone della buona fede, intesa in senso oggettivo, ovvero come correttezza, come regola di condotta a cui devono attenersi le parti del contratto, come, più in generale, i soggetti di ogni rapporto obbligatorio (28) e in base al quale è possibile nel nostro ordinamento sindacare manifestazioni della libertà negoziale delle parti che, pur non scontrandosi con norme specifiche, trovano un limite nel diritto della controparte contrattuale di non subire regole o comportamenti ingiusti (29)5.2.

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Samples: Tesi Dottorato

XXXXX,. L’inefficacia delle clausole vessatorieLe procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, cit., p. 362 ss12. evitare 12 Art. 14-terdecies, comma 4, legge n. 3/2012; come si vedrà, il Codice della crisi ha introdotto significative innovazioni anche con riferimento alla concessione dell’esdebitazione all’esito della procedura liquidatoria. ricorrere ad una procedura diretta alla ricerca di una soluzione concordata della crisi (accordo di composizione della crisi ovvero, qualora si tratti di un linguaggio non pienamente comprensibile)debitore che riveste la qualifica di consumatore, piano del consumatore o accordo di composizione della crisi a sua scelta) oppure, in alternativa, richiedere l’accesso alla procedura liquidatoria. In entrambi i casi l’iniziativa spetta al solo debitore, l’unico legittimato ad avviare una delle tre procedure di cui alla legge n. 3/201213. Nonostante l’ampio spazio riconosciuto dalla legge all’autonomia contrattuale delle parti – l’accordo ed il piano, infatti, possono prevedere “la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri” 14– le procedure hanno avuto scarsa applicazione nella pratica. La Relazione ministeriale illustrativa del nuovo Codice della crisi parla, a tal proposito, di mantenere il segreto sui fatti “quasi totale disapplicazione dell’istituto”15. Il legislatore della riforma ha dunque deciso di natura riservata, conosciuti a causa intervenire anche sulla disciplina delle trattative, procedure da sovraindebitamento perseguendo un duplice obiettivo: armonizzare tale disciplina con le modifiche apportate al resto del sistema concorsuale e così via (25). Vero è che gli strumenti di tutela della parte rendere le procedure più debole vanno utilizzati con prudenza nei rapporti tra imprese, in quanto l’esistenza di rapporti di forza non perfettamente bilanciati costituisce un dato fisiologico nei rapporti tra le imprese stesse. Sempre presente è il rischio di una sorta di “paternalismo contrattuale” (26). Occorre dunque misura ed equilibrio nell’eventuale introduzione di un controllo sostanziale sulle condizioni di contratto tra imprese, tenendo comunque presente che è inevitabile incontrare resistenze; a tal proposito si pensi che in passato contro la direttiva in tema di clausole abusive si era schierata una parte della dottrina, specie tedesca, che vedeva utilizzate nella proposta comunitaria un vero e proprio attentato al principio di libertà contrattuale e al funzionamento del mercato (27)pratica16. In conclusionetale ottica, nell’ambito dell’attuale indagine condotta dalle CCIAA di Milano e Roma su eventuali patologie contrattuali, il principio guida risulterà essere il canone della buona fede, intesa in la scelta è stata nel senso oggettivo, ovvero come correttezza, come regola di condotta a cui devono attenersi le parti del contratto, come, più in generale, i soggetti di ogni rapporto obbligatorio (28) e in base al quale è possibile nel nostro ordinamento sindacare manifestazioni della libertà negoziale delle parti che, pur non scontrandosi con norme specifiche, trovano un limite nel diritto della controparte contrattuale di non subire regole o comportamenti ingiusti (29).richiedere requisiti soggettivi troppo stringenti per l’accesso alle procedure ma, al contrario, di prevedere requisiti negativi in presenza dei quali risulta precluso l’accesso a tali istituti: il

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