Xxxxxx. Le fonti di integrazione del contratto, Milano, 1965, 189. 89 Naturalmente si dà per scontato che tale inadempimento abbia le caratteristiche della non scarsa importanza ex art. 1455 c.c. Casi come questo descritto danno luogo a problemi assai complessi sui cui si tornerà in seguito; si pensi alla questione concernente il diritto di A ad ottenere l’integrale ripristino della situazione di fatto e di diritto e, dunque, non solo la restituzione dell’azienda ma anche, a titolo di restituzione o risarcimento, la perdita di valore della medesima. Limitando il campo, ciò che si vuole, per ora, osservare è che, a prescindere dal contenuto delle obbligazioni restitutorie e dall’eventuale diritto al risarcimento che A, domandando la risoluzione, potrà far valere, nella fase di pendenza che intercorre tra inadempimento e risoluzione B non potrà più agire in completa libertà, dando completo sfogo alla sua libera ma inefficiente iniziativa economica; il suo comportamento dovrà essere improntato a buona fede in vista della restituzione dell’azienda90. Fermo restando che risulta assai complesso, se non addirittura fuorviante, ricostruire in astratto un ambito di discrezionalità del soggetto acquirente, può affermarsi che a questo saranno impedite tutte quelle azioni che comportino una volontaria (ulteriore) diminuzione del valore dell’azienda91. In altre parole, l’esempio rende concreta l’idea secondo cui esistono obbligazioni, riconducibili agli artt. 1358 e/o 1375 c.c., (per così dire) accessorie che impongono alle parti di preservare le ragioni della 90 X. XXXXXXX – And. X’XXXXXX, voce Presupposizione, cit., 346 qualificano il giudizio di buona fede quale strumento di distribuzione tra le parti del pregiudizio che consegue alla risoluzione e che non può essere annullato con il meccanismo delle restituzioni o ex art. 2041 c.c.
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Samples: Tesi Di Dottorato
Xxxxxx. Le fonti concessioni di integrazione lavori e di servizi alla vigilia del contrattorecepimento della direttiva 2014/23/UE, Milanocit. mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive, 1965come definiti dall'articolo 14 comma 24 ter e 24 quater della legge 28 novembre 2005 n. 246"71. In riferimento a tale ulteriore problema, 189si devono distinguere due casi. 89 Naturalmente si dà per scontato che tale inadempimento abbia le caratteristiche della non scarsa importanza Il primo è quello delle fattispecie di PPP riconducibili alla concessione (come ad esempio la finanza di progetto ex art. 1455 c.c183 del nuovo Codice) che costituiscono, a ben vedere, disposizioni sulle concessioni non contemplate dalla direttiva 23, per le quali si potrebbe porre un problema di violazione del divieto di gold plating. Casi come questo descritto danno luogo a Il problema della legittimità di tale disciplina, anche sotto il profilo dell'eccesso di delega (considerato il limite espressamente previsto dall'art. 1 comma 1 lett a) della l. 11/2016), può dunque porsi. Il secondo caso è quello dei contratti di PPP non riconducibili al modello della concessione che, secondo quanto si è sostenuto, non avrebbero copertura nella direttiva 23 e non sarebbero tipizzati nel diritto comunitario. Essendo fattispecie estranee alla direttiva 23, non dovrebbero porsi problemi assai complessi sui cui si tornerà in seguito; si pensi alla questione concernente il diritto di A ad ottenere l’integrale ripristino della situazione violazione del divieto di fatto e di diritto gold plating e, dunque, il Legislatore interno rimane libero di prevederli e regolarli. Dunque, tali contratti potrebbero continuare ad esistere e, secondo quanto previsto dalla legge delega, potrebbero essere oggetto di "razionalizzazione e implementazione". Tuttavia, la vigente disciplina interna non dovrebbe essere interpretata nel senso di introdurre un principio di nominatività e tipizzazione dei modelli di contratto di PPP, imbrigliando le amministrazioni a doversi necessariamente attenere ai tipi contrattuali previsti dal Codice. Al contrario, nel rispetto del principio di atipicità (che come si è detto, si desume dall'ordinamento europeo), i modelli tipo previsti dal nuovo Codice dovrebbero considerarsi solo esemplificativi, lasciando spazio alle amministrazioni di costruire su misura il contratto (atipico) più opportuno in relazione al fabbisogno. Non dovrebbero, inoltre, essere giustificate inutili e distorsive complicazioni procedurali, che hanno generato inefficienza e incertezza tra gli operatori (si pensi alla tormentata vicenda della finanza di progetto72). Le amministrazioni non dovrebbero essere, dunque, private della necessaria dose di discrezionalità, necessaria per l’efficienza dei PPP, tanto in fase di aggiudicazione dei contratti che di esecuzione. Il Legislatore non deve sostituirsi all'amministrazione. La discrezionalità non deve essere vista come un pericolo per l’integrità della contrattazione pubblica ma come opportunità di efficienza. Solo così il PPP potrà contribuire all’auspicato rilancio dell’economia nazionale dopo la restituzione dell’azienda ma anchecrisi economica. Xxxxxxx però concludere nel ribadire il motivo di preoccupazione già illustrato nel par. 8 che precede. L'aumento della flessibilità dei modelli, che comporta un aumento di fiducia della pubblica amministrazione oltreché delle competenze di quest'ultima, deve accompagnasi ai controlli sui risultati dell'intera operazione amministrativa (non più sui singoli atti) e sulla effettiva responsabilizzazione dei funzionari. Ciò occorre, in primo luogo, a titolo evitare le inefficienze derivanti dalla discrezionalità male esercitata dalla pubblica amministrazione, 71 Art. 1 comma 1 lett. a) l. 11/2016. Sul punto, il parere del Consiglio di restituzione o risarcimentoStato - Adunanza della Commissione speciale del 21 marzo 2016 n. 855 del 1 aprile 2016 ha affermato che tale divieto "va rettamente interpretato in una prospettiva di riduzione degli “oneri non necessari”, e non anche in una prospettiva di abbassamento del livello di quelle garanzie che salvaguardano altri valori costituzionali, in relazione ai quali le esigenze di massima semplificazione e efficienza non possono che risultare recessive" (punto II a). 72 Sul punto, sia consentito rinviare a G.. Xxxxxx, Aspetti giuridici della finanza di progetto, LUISS University Press (LUP), 2006. oltreché (anche) fenomeni di corruzione. In tale direzione, il percorso da compiere appare ancora molto lungo. IL MERCATO DEL PPP ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI XXXXXXXX XXXXX∗ E XXXXXX XXXXXXX∞
1. Una preliminare overview sul mercato del PPP in Italia Al fine di creare un assetto normativo che non si traduca in un incastro burocratico di norme, ma in una efficiente cornice legale per una reale ed efficace implementazione del PPP, un preliminare commento sulla disciplina recentemente introdotta dal d.lgs. n. 50/2016 in tema di PPP non può che muovere –da una più ampia riflessione sulle “origini” di tale istituto nel nostro Paese e sul mercato che ne è derivato nel corso degli ultimi decenni. Seppur infatti l’Italia sia stata uno dei primissimi Paesi che hanno tentato di ricorrere a tale particolar strumento per la perdita realizzazione delle opere pubbliche introducendone una specifica disciplina73, dopo alcuni prime operazioni chiuse positivamente, il mercato del PPP, in Italia, non ha avuto l’auspicata accelerazione. A distanza di valore della medesima. Limitando il campopiù di 10 anni dall’introduzione delle prime norme sul tema, ciò che si vuoleinfatti, per orai dati comunicati dall’Unità Tecnica Finanza di Progetto (UTFP)74, osservare è acclaravano che, a prescindere dal contenuto fronte di un pur generale aumento del peso del PPP sul totale delle obbligazioni restitutorie opere pubbliche in termini di valore di bandi pubblicati75, solo il 44% delle iniziative bandite tra il 2002 e dall’eventuale diritto il 2011 era arrivata all’aggiudicazione. A tale – già di per sé elevato – tasso di mortalità, andava poi aggiunto quello connesso al risarcimento che Afatto che, domandando la risoluzionepur aggiudicate, potrà far valeresolo pochissime iniziative giungevano al closing finanziario: epifanici, nella fase sotto questo profilo, sono i dati – sempre comunicati dall’UTFP – secondo cui, nel 2011, sarebbero stati chiusi solo 7 contratti di pendenza che intercorre tra inadempimento e risoluzione B non potrà più agire in completa libertà, dando completo sfogo alla sua libera ma inefficiente iniziativa economica; il suo comportamento dovrà essere improntato a buona fede in vista della restituzione dell’azienda90. Fermo restando che risulta assai complesso, se non addirittura fuorviante, ricostruire in astratto un ambito finanziamento per operazioni di discrezionalità del soggetto acquirente, può affermarsi che a questo saranno impedite tutte quelle azioni che comportino una volontaria (ulteriore) diminuzione del valore dell’azienda91. In altre parole, l’esempio rende concreta l’idea secondo cui esistono obbligazioni, riconducibili agli artt. 1358 e/o 1375 c.c., PPP (per così direun valore complessivo dei finanziamenti accordati pari a 812,2 milioni di euro)76. A fronte di un crescente fabbisogno infrastrutturale e di investimenti, quindi, la capacità di risposta e di realizzazione di opere pubbliche è risultata nei fatti del tutto insufficiente. Questo seppur il contesto generale (economico e normativo) accessorie avrebbe dovuto – al contrario – spingere l’utilizzo di tale strumento: si pensi, sotto questo profilo, agli stretti vincoli di bilancio introdotti, sia a livello nazionale che impongono europeo, al fine di impedire alle parti di preservare le ragioni della 90 X. XXXXXXX – And. X’XXXXXXPubbliche ∗ Managing Partner Italia - Dentons Europe, voce Presupposizione, citStudio legale tributario., 346 qualificano il giudizio di buona fede quale strumento di distribuzione tra le parti del pregiudizio che consegue alla risoluzione e che non può essere annullato con il meccanismo delle restituzioni o ex art. 2041 c.c.
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Samples: Public Contracts Code Implementation
Xxxxxx. Le fonti di integrazione La disciplina generale del contratto, MilanoXxxxxxxxxxxx, 1965Torino, 1892015, 9-10: si pensi, ad esempio, all’ipotesi del patto commissorio, quale deroga vietata al principio sancito dall’art. 89 Naturalmente 2740 c.c.: come ricorda l’autrice, sotto il profilo del rapporto dialettico tra libertà contrattuale e potere legislativo, il problema dei limiti dell’autonomia negoziale si dà per scontato che tale inadempimento abbia riscontra analizzando in primo luogo, e soprattutto, il tema della causa della contratto, in punto esistenza e liceità della stessa; in secondo luogo, le caratteristiche della non scarsa importanza ex artsingole pattuizioni e clausole contrattuali, in sé considerate (ad esempio con riferimento all’ipotesi di cui all’art. 1455 c.c. Casi come questo descritto danno luogo a problemi assai complessi sui cui si tornerà in seguito; si pensi alla questione concernente il diritto di A ad ottenere l’integrale ripristino della situazione di fatto e di diritto e, dunque, non solo la restituzione dell’azienda ma anche, a titolo di restituzione o risarcimento, la perdita di valore della medesima. Limitando il campo, ciò che si vuole, per ora, osservare è che, a prescindere dal contenuto delle obbligazioni restitutorie e dall’eventuale diritto al risarcimento che A, domandando la risoluzione, potrà far valere, nella fase di pendenza che intercorre tra inadempimento e risoluzione B non potrà più agire in completa libertà, dando completo sfogo alla sua libera ma inefficiente iniziativa economica; il suo comportamento dovrà essere improntato a buona fede in vista della restituzione dell’azienda90. Fermo restando che risulta assai complesso, se non addirittura fuorviante, ricostruire in astratto un ambito di discrezionalità del soggetto acquirente, può affermarsi che a questo saranno impedite tutte quelle azioni che comportino una volontaria (ulteriore) diminuzione del valore dell’azienda91. In altre parole, l’esempio rende concreta l’idea secondo cui esistono obbligazioni, riconducibili agli artt. 1358 e/o 1375 1229 c.c., (o alle clausole vessatorie nell’ambito dei contratti con i consumatori) ovvero analizzando complessivamente l’effetto che le stesse producono se considerate all’interno del regolamento contrattuale. Due settori nei quali si è avvertita da parte del legislatore la necessità di limitare la libertà contrattuale in varia misura sono certamente quello dei contratti di lavoro e quello dei Xxxxxxxx, quindi, alle modalità con cui l’autonomia contrattuale esplica sé stessa, è ovvio che l’aspetto più rilevante è dato dalla possibilità per così dire) accessorie che impongono i contraenti di dare vita a “tipi contrattuali” diversi rispetto a quelli normativamente previsti, ponendo in essere operazioni economiche e negoziali complesse. Rinviando al prosieguo l’esame dei profili rilevanti in ordine alla causa del contratto, la caratteristica propria dell’autonomia privata in ambito negoziale, come detto, è quella di consentire alle parti di preservare modellare l’operazione economica sotto il profilo degli effetti giuridici, in modo da consentire il perseguimento di uno specifico scopo, sintesi degli interessi individuali di cui i contraenti sono portatori. Qualora la regolamentazione prevista dai contraenti non sia sussumibile in tutto o in parte nella disciplina normativa prevista dal legislatore con riferimento a determinate tipologie contrattuali, significa che i contraenti hanno dato luogo ad un negozio avente caratteristiche “atipiche”. In considerazione del fatto che si tratta di contratti non già previsti e disciplinati dal legislatore, i contratti atipici in tanto sono ammissibili in quanto <<diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico>>, ai sensi dell’art. 1322 c.c. In via di prima approssimazione, con tale concetto si intende che le ragioni della 90 X. XXXXXXX – Andfinalità e gli effetti del negozio atipico non devono essere in contrasto con gli interessi generali tutelati da norme inderogabili, con principi politici, economici e sociali fondanti l’organizzazione dello Stato, nonché con i valori etico-sociali condivisi da quella comunità (c.d. X’XXXXXXbuon costume).17 Peraltro, voce Presupposizioneoccorre sottolineare come ai contraenti sia attribuito sì il potere di definire il contenuto e, citquindi, gli effetti dell’operazione economico-giuridica che intendono realizzare, ma resta di stretta contratti con i consumatori, prevedendo, non a caso, o norme del tutto inderogabili o derogabili solo se maggiormente favorevoli per il lavoratore o il consumatore., 346 qualificano il giudizio di buona fede quale strumento di distribuzione tra le parti del pregiudizio che consegue alla risoluzione e che non può essere annullato con il meccanismo delle restituzioni o ex art. 2041 c.c.
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Samples: Contract
Xxxxxx. Le fonti La liquidazione controllata nel Codice della crisi e dell’insolvenza, in IlFallimentarista, 22-1-2019, p. 3. Inoltre, è interessante notare come, in seguito all’introduzione di integrazione tale nuovo approccio, il legislatore abbia introdotto alcune novità procedurali: in sede di apertura della procedura, ad esempio, non è più previsto che il giudice debba accertare l’assenza di atti di frode in danno dei creditori negli ultimi cinque anni. Si tratta, infatti, di una previsione che aveva senso in un sistema che riconosceva carattere premiale all’istituto mentre, una volta venuta meno tale caratteristica e riconosciuta la legittimazione attiva anche ai creditori, non avrebbe avuto senso continuare a prevedere tale requisito ai fini della mera apertura della procedura. Semmai, il comportamento tenuto dal debitore rileverà nella successiva fase di concessione dell’esdebitazione. 61 Art. 268, co. 2, Cod. Crisi. creditori sono legittimati a presentare istanza di avvio della procedura di Liquidation, disciplinata nel Chapter 7 del contrattoBankruptcy Code americano62. Il Codice ha inoltre espressamente risolto una questione interpretativa che, Milanocon riferimento alla liquidazione dei beni disciplinata dalla legge n. 3/2012, 1965aveva dato luogo ad un acceso dibattito: la posizione dell’imprenditore agricolo63. La precedente legge sul sovraindebitamento, 189infatti, se da un lato ammetteva espressamente che l’imprenditore agricolo potesse concludere con i propri creditori un accordo di composizione della crisi, dall’altro nulla disponeva circa la possibilità di ricorrere alla procedura liquidatoria. 89 Naturalmente La dottrina e la giurisprudenza maggioritaria, aderendo ad un’interpretazione sistematica della disciplina e tenendo conto, in particolare, del ruolo sussidiario della procedura di liquidazione, si dà per scontato che erano pronunciate a favore dell’ammissibilità della domanda di liquidazione proposta dall’imprenditore agricolo64. Il Codice della crisi, recependo tale inadempimento abbia le caratteristiche della non scarsa importanza ex art. 1455 c.c. Casi come questo descritto danno luogo a problemi assai complessi sui cui si tornerà in seguito; si pensi alla questione concernente orientamento, riconosce espressamente all’imprenditore agricolo il diritto di A ad ottenere l’integrale ripristino della situazione di fatto e di diritto e, dunque, non solo la restituzione dell’azienda ma anche, a titolo di restituzione o risarcimentoaccedere anche alla liquidazione controllata. Tornando all’analisi delle principali novità del Codice, la perdita di valore della medesimadisposizione dettata dall’art. Limitando il campo270, ciò che si vuole, per ora, osservare è che, a prescindere dal contenuto delle obbligazioni restitutorie e dall’eventuale diritto al risarcimento che A, domandando la risoluzione, potrà far valere, nella fase di pendenza che intercorre tra inadempimento e risoluzione B non potrà più agire in completa libertà, dando completo sfogo alla sua libera ma inefficiente iniziativa economica; il suo comportamento dovrà essere improntato a buona fede in vista della restituzione dell’azienda90. Fermo restando che risulta assai complesso, se non addirittura fuorviante, ricostruire in astratto un ambito di discrezionalità del soggetto acquirente, può affermarsi che a questo saranno impedite tutte quelle azioni che comportino una volontaria (ulteriore) diminuzione del valore dell’azienda91. In altre parole, l’esempio rende concreta l’idea secondo cui esistono obbligazioni, riconducibili agli artt. 1358 e/o 1375 c.c., (per così dire) accessorie che impongono alle parti di preservare le ragioni della 90 X. XXXXXXX co. 1 prevede – And. X’XXXXXX, voce Presupposizione, cit., 346 qualificano il giudizio di buona fede quale strumento di distribuzione tra le parti del pregiudizio che consegue alla risoluzione e che non può essere annullato coerentemente con il meccanismo delle restituzioni o ex art. 2041 c.cruolo marginale che il legislatore della riforma ha voluto assegnare alle soluzioni liquidatorie – che il giudice dichiari aperta la liquidazione controllata solo dopo aver accertato l’assenza di domande alternative di composizione concordata della crisi.
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Samples: Not Applicable
Xxxxxx. Le fonti Il nuovo istituto della “certificazione” dei contratti di integrazione del contratto, Milano, 1965, 189. 89 Naturalmente si dà per scontato che tale inadempimento abbia le caratteristiche della non scarsa importanza ex art. 1455 c.c. Casi come questo descritto danno luogo a problemi assai complessi sui cui si tornerà in seguito; si pensi alla questione concernente il diritto di A ad ottenere l’integrale ripristino della situazione di fatto e di diritto e, dunque, non solo la restituzione dell’azienda ma anche, a titolo di restituzione o risarcimento, la perdita di valore della medesima. Limitando il campo, ciò che si vuole, per ora, osservare è che, a prescindere dal contenuto delle obbligazioni restitutorie e dall’eventuale diritto al risarcimento che A, domandando la risoluzione, potrà far valere, nella fase di pendenza che intercorre tra inadempimento e risoluzione B non potrà più agire in completa libertà, dando completo sfogo alla sua libera ma inefficiente iniziativa economica; il suo comportamento dovrà essere improntato a buona fede in vista della restituzione dell’azienda90. Fermo restando che risulta assai complesso, se non addirittura fuorviante, ricostruire in astratto un ambito di discrezionalità del soggetto acquirente, può affermarsi che a questo saranno impedite tutte quelle azioni che comportino una volontaria (ulteriore) diminuzione del valore dell’azienda91. In altre parole, l’esempio rende concreta l’idea secondo cui esistono obbligazioni, riconducibili agli artt. 1358 e/o 1375 c.c., (per così dire) accessorie che impongono alle parti di preservare le ragioni della 90 X. XXXXXXX – And. X’XXXXXX, voce Presupposizionelavoro, cit., 346 qualificano 118; ID., 55 X. XXXXXX, Il nuovo istituto della “certificazione” dei contratti di lavoro, loc. cit.; ID., A ciò si è replicato che una simile soluzione andrebbe esclusa, in primo luogo, perché nel caso considerato il giudizio certificatore non effettuerebbe un’erronea valutazione della volontà delle parti ma prenderebbe atto della concreta dinamica del rapporto contrattuale; in secondo luogo, il ricorso per erronea qualificazione non sarebbe prospettabile dal momento che, nell’ipotesi di buona fede certificazione per così dire “successiva”, questa non avrebbe avuto ad oggetto il programma negoziale ma la concreta dinamica del rapporto già svolto56. A nostro avviso tuttavia non sussistono argomenti insuperabili, né di ordine letterale né di ordine sistematico, in forza dei quali escludere il ricorso alla certificazione per qualificare un rapporto già in corso di svolgimento. Sotto il primo profilo, non è infatti possibile ravvisare, in nessuna norma della legge delega o del relativo decreto di attuazione, delle indicazioni chiare ed univoche da cui ricavare che la certificazione debba limitarsi a registrare la qualificazione del rapporto di lavoro nel suo momento di costituzione iniziale. Ed infatti proprio quella dottrina che ritiene di poter ricavare tali indicazioni dalle previsioni della l. 30 e del d. lgs. 276/2003 è costretta alla fine ad ammettere che “è la mancanza di una disposizione che espressamente preveda qualsiasi limite preclusivo che consente di affermare che la certificazione potrà essere effettuata anche in una fase successiva all’instaurazione del rapporto”. Sotto il secondo profilo, è la normativa di implementazione del d. lgs. 276/2003 che assegna alle commissioni costituite presso le Dpl sia il potere di acquisire documentazione integrativa di quella già presentata dalle parti, sia il potere di assumere informazioni rilevanti ai fini dell’emanazione dell’atto di certificazione attraverso la audizione delle parti stesse (artt. 3 e 5 d.m. 21 luglio 2004). Del resto in ogni procedimento amministrativo è prevista una fase istruttoria al termine della quale strumento l’amministrazione, una volta ponderati gli interessi in gioco, perviene alla deliberazione finale. A tal fine l’istruttoria è possibilità di distribuzione tra le parti certificare un accordo novativo di un precedente contratto, come del pregiudizio che consegue alla risoluzione e che non può essere annullato con il meccanismo delle restituzioni o ex artresto sostiene anche M.G. XXXXXXXX, La certificazione dei rapporti di lavoro, loc. 2041 c.ccit.
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Samples: Tesi in Diritto Del Lavoro
Xxxxxx. Le fonti L’ordinamento giuridico, Sansoni, Firenze, 1947, p. 128; efficace anche la definizione data da X. XXXXXXXXXXXX, A proposito di integrazione una recente iniziativa per una di- sciplina legislativa del contrattocontratto collettivo, Milanoin Mass. giur. lav., 19651986, 189. 89 Naturalmente p. 683, ove a proposito del contratto collettivo si dà per scontato che tale inadempimento abbia le caratteristiche della non scarsa importanza ex art. 1455 c.c. Casi come questo descritto danno luogo a problemi assai complessi sui cui si tornerà in seguito; si pensi alla questione concernente il diritto di A ad ottenere l’integrale ripristino della situazione di fatto e di diritto edice, dunquep. 685, non solo la restituzione dell’azienda ma anche, a titolo di restituzione o risarcimento, la perdita di valore della medesima. Limitando il campo, ciò che si vuoletratta di «un fenomeno che affonda le sue ra- dici nell’humus di una realtà autonomamente ordinata o, per oradirla esplicitamente, osservare di un ordinamento autonomo nei confronti di quello giuridico dello Stato quale è chedi certo l’ordi- namento sindacale»; cfr. infine anche X. XXXXXXX, a prescindere Contratto collettivo e libertà di recesso, in Arg. dir. lav., 1995, p. 35, il quale, rilevato che il problema del recesso dal contenuto delle obbligazioni restitutorie e dall’eventuale diritto al risarcimento che A, domandando la risoluzione, potrà far valere, nella fase di pendenza che intercorre tra inadempimento e risoluzione B contratto col- lettivo non potrà più agire in completa libertà, dando completo sfogo alla sua libera ma inefficiente iniziativa economica; il suo comportamento dovrà può essere improntato a buona fede in vista della restituzione dell’azienda90. Fermo restando che risulta assai complesso, se non addirittura fuorviante, ricostruire in astratto un ambito di discrezionalità del soggetto acquirente, può affermarsi che a questo saranno impedite tutte quelle azioni che comportino una volontaria (ulteriore) diminuzione del valore dell’azienda91. risolto soltanto mutuando le soluzioni elaborate dalla dottrina civili- In altre parole, l’esempio rende concreta l’idea secondo cui esistono obbligazionioccorre ricordare che «quello della contrattazione col- lettiva è sì un sistema di norme prodotte dai privati nell’esercizio della loro autonomia negoziale collettiva, riconducibili agli arttma è in primo luogo un metodo per l’istitu- zionalizzazione dei conflitti collettivi, cioè di quel conflitto industriale e di classe che è una caratteristica fondamentale delle società industriali» 100, un metodo che ha la tendenza a «straripare» dalle forme legali nelle quali è contenuto 101 per proporsi quale sistema autonomo ed originario, che, per essere compreso, dev’essere conosciuto e studiato in quanto tale, a pre- scindere da (o meglio, al di là di), un suo incasellamento nel diritto comu- ne dei contratti 102. 1358 e/o 1375 c.c.Occorre dunque, (nell’accostarsi al diritto del lavoro in genere, ed al contratto collettivo in particolare, correggere la logica tradizionale del con- tratto, non rifiutarla 103. stica in quanto in tal modo si «trascura del tutto la peculiare dimensione collettiva degli interessi regolati pattiziamente, mentre un’innegabile esigenza di coerenza sistematica sol- lecita l’interprete a mediare tra l’applicazione tout court della disciplina generale prevista per così dire) accessorie che impongono alle parti ogni contratto e la necessità di preservare le ragioni della 90 la funzione di tutela degli interessi collettivi cui assolve, per impegno costituzionale, la contrattazione sindacale», ritiene però «meto- dologicamente corretto, anziché partire da una ricognizione delle tesi elaborate dalla dot- trina civilistica in punto di recesso dal contratto, procedere inizialmente ad una rilevazione delle concrete modalità che connotano il recesso dal contratto collettivo, enucleando in particolare gli interessi che vengono a fronteggiarsi»; vedi anche X. XXXXXXX – And. X’XXXXXXXXXXXXX, voce PresupposizioneOrdinamen- to intersindacale e teoria dei sistemi, cit., 346 qualificano il giudizio quale, a p. 8, dal disposto dell’art. 40 Cost. rica- va «l’irriducibilità della libertà di buona fede quale strumento contrattazione collettiva a pura e semplice espressione di distribuzione tra le parti del pregiudizio che consegue alla risoluzione e che non può essere annullato con il meccanismo delle restituzioni o ex art. 2041 c.cautonomia privata».
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Samples: Recesso Dal Contratto Collettivo
Xxxxxx. Le fonti di integrazione del contratto, Milano, 1965, 189. 89 Naturalmente si dà per scontato che tale inadempimento abbia le caratteristiche della non scarsa importanza ex art. 1455 c.c. Casi come questo descritto danno luogo a problemi assai complessi sui cui si tornerà in seguito; si pensi alla questione concernente il diritto di A ad ottenere l’integrale ripristino della situazione di fatto e di diritto e, dunque, non solo la restituzione dell’azienda ma anche, a titolo di restituzione o risarcimento, la perdita di valore della medesima. Limitando il campo, ciò che si vuole, per ora, osservare è che, a prescindere dal contenuto delle obbligazioni restitutorie e dall’eventuale diritto al risarcimento che A, domandando la risoluzione, potrà far valere, nella fase di pendenza che intercorre tra inadempimento e risoluzione B non potrà più agire in completa libertà, dando completo sfogo alla sua libera ma inefficiente iniziativa economica; il suo comportamento dovrà essere improntato a buona fede La circolazione dei modelli giuridici nell’ambito dei patti in vista della restituzione dell’azienda90. Fermo restando che risulta assai complesso, se non addirittura fuorviante, ricostruire in astratto un ambito di discrezionalità crisi del soggetto acquirente, può affermarsi che a questo saranno impedite tutte quelle azioni che comportino una volontaria (ulteriore) diminuzione del valore dell’azienda91. In altre parole, l’esempio rende concreta l’idea secondo cui esistono obbligazioni, riconducibili agli artt. 1358 e/o 1375 c.c., (per così dire) accessorie che impongono alle parti di preservare le ragioni della 90 X. XXXXXXX – And. X’XXXXXX, voce Presupposizionematrimonio, cit., 346 qualificano p. 11. L’A. rileva inoltre che «l’avvicinamento dei diritti è assecondato dallo Uniform Premarital Agreement Act, nonché dei Principles of Family Law on Dissolution, i quali dettano regole convergenti sotto molti aspetti. Appare opportuno evidenziare che anche nelle esperienze statuni- tensi si tende a proteggere il giudizio coniuge debole dagli effetti patrimoniali derivanti dal matrimonio o dal suo scioglimento 25. Rimanendo nel contesto di buona fede analisi delle esperienze di common law, ma spostando l’attenzione sul versante dell’ordinamento inglese, occor- re preliminarmente evidenziare che esso appare in tale frangente avvi- cinarsi tanto dai sistemi di civil law quanto dal modello statunitense 26. Si registra, nondimeno, una varietà di discipline, non coincidenti neppure tra i nove Stati che conoscono la comunione dei beni. Neppure è scontato che l’accordo perfe- zionato in uno Stato dove vige la comunione – diretto ad escluderla – rivesta attitu- dine ad operare corrispondentemente rispetto alla distribuzione attuata dal giudice, e viceversa, cosicché alle coppie caratterizzate da mobilità domiciliare o pluralità di residenze si consiglia l’adozione di più accordi, corrispondenti ai diversi contesti Inoltre difetta uniformità tra gli orientamenti delle Corti Statali, le quali seguono orientamenti affatto peculiari, non esitando a dichiarare illegittimo il patto concluso in altro Stato, ancorché attuatore di quel modello» (p. 10). Inoltre, ai fini della loro validità, «si richiedono per lo più: la volontà; la trasparenza sulle risorse rispettive; la piena consapevolezza; la forma scritta e la sottoscrizione» (p. 11). Infine, si pre- scrive, ma non a pena di nullità, l’intervento di un soggetto indipendente che renda una consulenza giuridica (ivi). 25 Cfr. X. XXXXXX, Contratti prematrimoniali e accordi preventivi sulla crisi co- niugale, in Fam. dir., 1, 2012, p. 69 ss., ove, con riferimento alla § 6 dell’UPAA, si osserva che «una delle parti può astenersi dall’adempiere l’accordo se dimostra, alter- nativamente, di non aver fino a quel momento dato esecuzione allo stesso, o che lo stesso risulta iniquo al momento dell’esecuzione» (p. 90). Altra dottrina ha rilevato che « Nella valutazione della fairness dell’accordo le corti possono ricorrere non solo ai principi di diritto contrattuale elaborati in relazione ai vizi del consenso, co- me duress, mistake e fraud, ma anche alla c.d. unconscionability doctrine (procedu- ral o substantive) secondo la quale strumento di distribuzione tra le parti del pregiudizio che consegue alla risoluzione e che non un contratto può essere annullato con se il meccanismo delle restituzioni o ex art. 2041 c.csuo contenu- to risulta essere così parziale e fazioso (one-sided), vessatorio (oppressive) e incredi- bilmente iniquo (unfairly surprising) che nessuna persona ragionevole avrebbe potuto accettarlo» (così X. XXXXXXX, Gli accordi prematrimoniali, tra ampliamento del- l’autonomia privata e controllo giudiziale, all’esame della feminist relational contract theory, cit., p. 326).
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Samples: Diritto All'abitazione
Xxxxxx. Le fonti La nozione di integrazione giusta retribuzione nell’art. 36 della Costituzione, in RIDL, 2010, n.1, pp. 731 ss. ricostruisce l’iter dei lavori dell’assemblea costituente che ha portato all’attuale formulazione dell’art. 36 Cost.; X. XXXXXXXX, Xxxxxx retribuzione e contratti di lavoro. Verso un salario minimo legale? Xxxxxx Xxxxxx, 2018 p. 25 ss.; X. XXXXXXX, Retribuzione sufficiente e autonomia collettiva, Giappichelli, Torino, 2002, pp. 26 ss., qui p. 36. dignitosa. È dominante in letteratura l’interpretazione della norma per cui i due principi vadano letti congiuntamente, nel senso che, in un determinato sistema economico, la proporzionalità della retribuzione al valore del contrattolavoro implica anche la sufficienza della stessa16. La nozione costituzionale di retribuzione rimarca, Milanoinfatti, 1965la coesistenza al suo interno di due obbligazioni: l’una, 189attinente al nesso di corrispettività in senso lato, fornisce il criterio oggettivo di determinazione in termini di proporzionalità, diversificando il compenso spettante al lavoratore in base alle mansioni da questo svolte; l’altra, da determinarsi sulla base di un criterio eterogeneo rispetto alla corrispettività, svolge una funzione sociale17. 89 Naturalmente In base a quest’ultima irrompono nella nozione di retribuzione le esigenze personalistiche del lavoratore, in considerazione del fatto che, oggetto dello scambio nel contratto di lavoro, è la stessa persona con la spendita delle sue energie lavorative e, con sempre maggiore enfasi, della sua professionalità. Se fino a qualche anno addietro l’indagine dottrinale si dà per scontato è concentrata specialmente sulla funzione “sociale” della retribuzione, che tale inadempimento abbia “in ogni caso” deve essere sufficiente a garantire un’esistenza libera e dignitosa18, l’evoluzione tecnologica e i connessi mutamenti organizzativi della prestazione hanno fatto emergere la necessità di valorizzare gli aspetti legati alla proporzionalità della retribuzione19, in un contesto che ha segnato il passaggio dalla nozione granitica di retribuzione come variabile indipendente ad una idea di retribuzione più incline a rispecchiare il legame tra flessibilità organizzativa e flessibilità applicata al trattamento economico corrisposto al lavoratore quale fonte di nuove garanzie. Ed è precisamente in questa prospettiva che il premio di risultato ha assunto una particolare rilevanza sotto il profilo dell’inquadramento costituzionale di un istituto che consente di ricondurre la proporzionalità e corrispettività della retribuzione ad una diversa e, al contempo, condivisa dimensione, individuando parametri di determinazione della stessa, che da una parte siano disancorati dai sistemi del modello tradizionale, anacronistici in un mercato globalizzato, e dall’altra riescano ad armonizzare le caratteristiche categorie di lavoratori a prescindere dai settori di appartenenza e dalle tipologie contrattuali applicate e dal tempo impiegato nell’esecuzione della non scarsa importanza ex artprestazione lavorativa. 1455 c.c. Casi come questo descritto danno luogo a problemi assai complessi sui cui si tornerà in seguito; si pensi alla questione concernente il diritto di A ad ottenere l’integrale ripristino della situazione di fatto e di diritto eNell’attuale scenario economico, dunque, non solo l’interesse pratico-applicativo ed il dibattito teorico tendono ad orientarsi maggiormente a definire la restituzione dell’azienda ma ancheportata dei processi di modernizzazione delle fonti della retribuzione ed 16 X. XXXXX XXXXXX, a titolo Un’introduzione: fonti, struttura e funzioni della retribuzione, quindici anni dopo, in LD, 2011 n. 4, pp. 599 ss.; M. D’XXXXXX Xx nozioni giuridiche della retribuzione, in DLRI, 1984, pp. 269 ss.; M. DELL’OLIO, Retribuzione, quantità e qualità di restituzione o risarcimentolavoro, la perdita qualità di valore della medesimavita, in ADL, n. 2, 1995, pp. Limitando il campo, ciò che si vuole, per ora, osservare è che, a prescindere dal contenuto delle obbligazioni restitutorie e dall’eventuale diritto al risarcimento che A, domandando la risoluzione, potrà far valere, nella fase di pendenza che intercorre tra inadempimento e risoluzione B non potrà più agire in completa libertà, dando completo sfogo alla sua libera ma inefficiente iniziativa economica; il suo comportamento dovrà essere improntato a buona fede in vista della restituzione dell’azienda90. Fermo restando che risulta assai complesso, se non addirittura fuorviante, ricostruire in astratto un ambito di discrezionalità del soggetto acquirente, può affermarsi che a questo saranno impedite tutte quelle azioni che comportino una volontaria (ulteriore) diminuzione del valore dell’azienda91. In altre parole, l’esempio rende concreta l’idea secondo cui esistono obbligazioni, riconducibili agli artt. 1358 e/o 1375 c.c1 ss., (per così dire) accessorie che impongono alle parti di preservare le ragioni della 90 X. XXXXXXX – And. X’XXXXXX, voce Presupposizione, cit., 346 qualificano il giudizio di buona fede quale strumento di distribuzione tra le parti del pregiudizio che consegue alla risoluzione e che non può essere annullato con il meccanismo delle restituzioni o ex art. 2041 c.c.
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Samples: Tesi Di Dottorato
Xxxxxx. Le fonti di integrazione del contratto, Milano, 1965, 189. 89 Naturalmente si dà per scontato che tale inadempimento abbia le caratteristiche della non scarsa importanza ex art. 1455 c.c. Casi come questo descritto danno luogo a problemi assai complessi sui cui si tornerà in seguito; si pensi alla questione concernente il diritto di A ad ottenere l’integrale ripristino della situazione di fatto e di diritto e, dunque, non solo la restituzione dell’azienda ma anche, a titolo di restituzione o risarcimento, la perdita di valore della medesima. Limitando il campo, ciò che si vuole, per ora, osservare è che, a prescindere dal contenuto delle obbligazioni restitutorie e dall’eventuale diritto al risarcimento che A, domandando la risoluzione, potrà far valere, nella fase di pendenza che intercorre tra inadempimento e risoluzione B non potrà più agire in completa libertà, dando completo sfogo alla sua libera ma inefficiente iniziativa economica; il suo comportamento dovrà essere improntato a buona fede in vista della restituzione dell’azienda90. Fermo restando che risulta assai complesso, se non addirittura fuorviante, ricostruire in astratto un ambito di discrezionalità del soggetto acquirente, può affermarsi che a questo saranno impedite tutte quelle azioni che comportino una volontaria (ulteriore) diminuzione del valore dell’azienda91. In altre parole, l’esempio rende concreta l’idea secondo cui esistono obbligazioni, riconducibili agli artt. 1358 e/o 1375 c.c., (per così dire) accessorie che impongono alle parti di preservare le ragioni della 90 X. XXXXXXX – And. X’XXXXXX, voce PresupposizioneLa compravendita, cit., 346 qualificano 784 ss., il quale precisa come la riconoscibilità in senso soggettivo è cosa diversa dalla diligenza in concreto, infatti, «Dicendo che la riconoscibilità va intesa in senso soggettivo, si intende dire solo che essa va valutata non con riguardo a qualsiasi uomo che impieghi una diligenza minima, ma con riguardo alle particolari condizioni personali nelle quali si trova di volta in volta ciascun singolo compratore e alle particolari circostanze nelle quali avviene ogni singola vendita». In dell‟acquirente. In questi termini, la facile riconoscibilità del vizio sembrerebbe assumere un significato di tipo subiettivo, fondandosi tale giudizio sulla considerazione delle qualità e conoscenze tecniche dell‟acquirente rispetto al quale va riferita la “facile riconoscibilità” del vizio. Di contrario avviso è chi ritiene invece che nell‟accertamento del requisito della facile riconoscibilità del vizio siano bandite valutazioni di buona fede quale strumento stampo soggettivistico, sembrando «più aderente al sistema l‟adozione di distribuzione tra un criterio obiettivo che, tenute presenti le parti peculiarità del pregiudizio contratto e le circostanze della conclusione di questo, prenda come termine di paragone» la diligenza di una persona media che consegue acquisti le cose contrattate57. Ma qualunque sia l‟opzione prescelta, la diligenza richiesta al compratore è sicuramente quella minima, facendo riferimento l‟art. 1491 c.c. alla risoluzione e facile riconoscibilità piuttosto che non può essere annullato con il meccanismo delle restituzioni alla mera riconoscibilità58. Non si richiede dunque una verifica particolarmente approfondita della cosa, bastando piuttosto un esame superficiale della stessa al fine di stabilire se gli eventuali vizi fossero o ex artmeno facilmente riconoscibili dall‟acquirente. 2041 c.csenso adesivo X. X. XXXXX, La vendita in generale – Le obbligazioni del venditore – Le obbligazioni del compratore, cit., 563, nota 276.
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Samples: Tesi Di Dottorato
Xxxxxx. Le fonti La compravendita, in Trattato di integrazione del contrattodiritto civile e commerciale, diretto da X. Xxxx-X. Xxxxxxxx, Milano, 19651971, 189253. 89 Naturalmente si dà per scontato che tale inadempimento abbia le caratteristiche della non scarsa importanza ex art. 1455 c.c. Casi come questo descritto danno luogo a problemi assai complessi sui cui si tornerà in seguito; si pensi alla questione concernente il diritto di A ad ottenere l’integrale ripristino della situazione di fatto e di diritto e85 X. XXXXXXX, dunque, non solo la restituzione dell’azienda ma anche, a titolo di restituzione o risarcimento, la perdita di valore della medesima. Limitando il campo, ciò che si vuole, per ora, osservare è che, a prescindere dal contenuto La teoria generale delle obbligazioni restitutorie e dall’eventuale diritto al risarcimento che A, domandando la risoluzione, potrà far valere, nella fase di pendenza che intercorre tra inadempimento e risoluzione B non potrà più agire in completa libertà, dando completo sfogo alla sua libera ma inefficiente iniziativa economica; il suo comportamento dovrà essere improntato a buona fede in vista della restituzione dell’azienda90. Fermo restando che risulta assai complesso, se non addirittura fuorviante, ricostruire in astratto un ambito di discrezionalità del soggetto acquirente, può affermarsi che a questo saranno impedite tutte quelle azioni che comportino una volontaria (ulteriore) diminuzione del valore dell’azienda91. In altre parole, l’esempio rende concreta l’idea secondo cui esistono obbligazioni, riconducibili agli arttI, Milano, 1963, 177 ss. 1358 e/o 1375 c.c.86 X. XXXXXXXXX, (per così dire) accessorie che impongono alle parti di preservare le ragioni della 90 Dei singoli contratti, in Comm. al cod. civ, IV, Torino, 1968, 32; X. XXXXXXX – And. X’XXXXXXXXXXXXXXXX- TO, voce PresupposizioneArbitrato improprio, cit., 346 qualificano 66. re le due disposizioni in parola, l‟art. 1473 cod. civ. da un lato, e l‟art. 1349 cod. civ. dall‟altro87. Sulla scorta della generale previsione sull‟arbitraggio, la determinazione del prezzo effettuata dall‟arbitratore può essere impugnata per iniquità, laddove sia manifesta, cioè notevole ed evidente. Altra causa di nullità della determinazione è la sua erroneità, la quale si ha quando risulta che il giudizio terzo, nell‟effettuare la determinazione, abbia scorrettamente uti- lizzato gli strumenti e le informazioni a sua disposizione e quindi, ad esempio, abbia fissa- to un prezzo «vile o esoso»88. Tralasciando gli aspetti procedurali che concernono la nomina del terzo in via sosti- tutiva – di buona fede quale strumento di distribuzione tra le parti cui si occupa l‟art. 82 disp. att. cod. civ. – la dottrina si è posta il problema se il giudice possa provvedere non solo alla nomina del pregiudizio terzo, così come dispone l‟art. 1437 cod. civ., ma anche alla determinazione stessa, dato che consegue alla risoluzione e la legge non ne fa menzione. Gli autori che non può essere annullato con ammettono tale possibilità giustificano questa presa di posizione argomentando che la scelta del legislatore di conferire al giudice un‟ampia facoltà di scelta quanto alla nomina della persona dell‟arbitratore non implica che la stessa libertà gli spetti anche nell‟intervenire sul contenuto della determinazione arbitrale, posto che la delicatezza della questione necessiterebbe l‟intervento di una persona esperta89. Chi invece ritiene ammissibile un intervento di merito da parte del giudice, lo giustifica sulla base della con- siderazione che, diversamente opinando, si priverebbe una parte della garanzia di imparzia- lità che caratterizzerebbe l‟intervento del giudice90. A chiusura del confronto fra gli artt. 1349 e 1473 cod. civ. va infine rilevato che la dottrina si è altresì posta il meccanismo delle restituzioni o ex artproblema se fosse possibile applicare in via analogica all‟ipotesi generale di cui all‟art. 2041 c.c1349 cod. civ. la soluzione prevista dall‟art. 1473 cod. civ., che affi- da al Presidente del Tribunale la risoluzione dei casi di mancata determinazione del terzo (compreso quello in cui essa derivi dal mancato accordo sulla sua nomina). L‟opinione ne- gativa, che pare condivisibile, si fonda sulla considerazione che, in assenza in un‟espressa disposizione in tal senso, non si potrebbe estendere una disposizione prevista per un ele- mento di facile determinazione (qual è il prezzo) a ipotesi caratterizzate dalla mancanza di 87 X. XXXXXX, L‟arbitraggio, cit., 193.
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Samples: Dottorato Di Ricerca
Xxxxxx. Le fonti L'identificazione del soggetto nel negozio giuridico, cit., p. 1 ss. Alla molteplicità dei termini non corrisponde – almeno dal punto di integrazione vista di questa indagine - una molteplicità di significati, pertanto, i concetti solitamente utilizzati per la ricostruzione del fenomeno si limitano a quelli di “parte” e di “terzo”. La dicotomia si presta a ricomprendere ogni posizione nella quale ci si può trovare quando, presi in considerazione dall’ordinamento in ragione di una determinata vicenda negoziale, si debba essere investiti di una qualifica soggettiva rilevante per l’ordinamento. Data l’ampiezza di significati che i due termini presentano, non ci si può esimere da un tentativo di specificazione volto ad individuare, all’interno di ciascuna categoria, caratterizzazioni del concetto tra loro distinguibili in ragione di un dato qualificativo, e non solo in ragione della diversa intensità del vincolo che lega il soggetto all’atto. Mentre, in un secondo momento, si tratterà di stabilire se le diverse caratterizzazioni così individuate meglio si prestino alla ricostruzione del fenomeno e ad una migliore demarcazione della linea di confine tra i concetti di “parte” e di “terzo” Poste queste brevi premesse, il primo termine sul cui significato e sulla cui portata si deve indagare è quello di “parte”25. A tal fine non può prescindersi dallo studio delle norme più significative dettate dal legislatore in materia di contratto, in particolare quelle di cui agli artt. 1321, 1322 e 1372 c.c. che più di tutte ne definiscono l’essenza e la portata26. Nella prima di queste viene fornita la nozione di contratto: esso vien fatto consistere dal legislatore del ‘42 in un “accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale” (art. 1321 c.c.)27. In questa prima disposizione le parti vengono individuate nei soggetti tra cui interviene l’accordo, e, quindi, in coloro cui sia imputabile il contegno conclusivo che ha dato vita al regolamento contrattuale. Tale deduzione è sorretta dalla struttura e dal tenore letterale della disposizione dove sono distinti chiaramente i due momenti essenziali del fenomeno contrattuale: l’accordo e il rapporto. La norma, infatti, può venire letta anche diversamente: i soggetti che vogliono instaurare tra di loro un rapporto giuridico patrimoniale, ovvero regolarne o estinguerne uno tra loro preesistente, debbono addivenire ad un accordo di cui devono esserne gli artefici. Xxxxx 25 Sul concetto di parte sono numerose in dottrina le opere che affrontano il problema di una sua definizione. Tra le più significative si possono segnalare X. XXXXX, Teoria generale del negozio giuridico, 2° ed., rist., 2002, p. 80 ss.; C.M. XXXXXX, Diritto civile, III: Il contratto, Milano, 19652000 p. 56 ss.; U. BRECCIA, 189. 89 Naturalmente si dà per scontato che tale inadempimento abbia le caratteristiche della non scarsa importanza ex art. 1455 c.c1321. Casi come questo descritto danno luogo a problemi assai complessi sui cui si tornerà Nozione, in seguitoDei contratti in generale. Artt. 1321-1349, in Commentario del codice civile, diretto da X. Xxxxxxxxx, p. 37 ss.; si pensi alla questione concernente il diritto di A ad ottenere l’integrale ripristino della situazione di fatto e X. XXXXXXX, Il contratto, in Trattato di diritto ecivile e commerciale, dunquediretto da Xxxx e Messineo, non solo la restituzione dell’azienda ma ancheMilano 1997, a titolo di restituzione o risarcimentop. 125 ss.; X. XXXXXXX, la perdita di valore della medesimaParte del negozio giuridico, voce in Enciclopedia giuridica; XXXXXX, Il problema del negozio giuridico unilaterale, Napoli, 1972, p. 44 ss.; G.B. XXXXX, Parte nel negozio giuridico, voce in Enc. Limitando il campo, ciò che si vuole, per ora, osservare è che, a prescindere dal contenuto delle obbligazioni restitutorie e dall’eventuale diritto al risarcimento che A, domandando la risoluzione, potrà far valere, nella fase di pendenza che intercorre tra inadempimento e risoluzione B non potrà più agire in completa libertà, dando completo sfogo alla sua libera ma inefficiente iniziativa economica; il suo comportamento dovrà essere improntato a buona fede in vista della restituzione dell’azienda90. Fermo restando che risulta assai complesso, se non addirittura fuorviante, ricostruire in astratto un ambito di discrezionalità del soggetto acquirente, può affermarsi che a questo saranno impedite tutte quelle azioni che comportino una volontaria (ulteriore) diminuzione del valore dell’azienda91. In altre parole, l’esempio rende concreta l’idea secondo cui esistono obbligazioni, riconducibili agli artt. 1358 e/o 1375 c.cdir., (per così dire) accessorie che impongono alle parti di preservare le ragioni della 90 p. 901 ss.; X. XXXXXXXX, Contratto nei rapporti col terzo, in Enc. dir., X, 1962, p. 196 ss.; X. XXXXXXX – And. X’XXXXXXXXXXXXXXXX, voce PresupposizioneDottrine generali del diritto civile, cit., 346 qualificano p. 238 ss. 26 In questa prospettiva particolarmente significativa è l’analisi che del concetto viene fatta alla luce del dato normativo dal G.B. XXXXX, Parte nel negozio giuridico, cit., pp. 904 ss., il giudizio quale estende la sua analisi alle norme del codice civile previgente al fine di buona fede quale strumento sottolineare il superamento di distribuzione tra le parti del pregiudizio che consegue alla risoluzione e che non può essere annullato con il meccanismo delle restituzioni o ex art. 2041 c.cuna nozione di parte strettamente legata al concetto di persona.
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Samples: Contractual Dynamics
Xxxxxx. Le fonti L'identificazione del soggetto nel negozio giuridico, cit., pp. 34 ss. 33 Sul punto si veda, X. XXXXXX, L'identificazione del soggetto nel negozio giuridico, cit., p. 163 ss. In questa ipotesi l’ordinamento rivolge la sua tutela al soggetto in ragione del suo interesse oggettivamente considerato in rapporto all’assetto negoziale programmato dalle parti, senza che abbia rilievo l’individuazione della sfera soggettiva su cui andrà ad incidere il contratto. Come già si è visto, l’investitura nelle situazioni effettuali scaturenti dal negozio è momento distinto rispetto a quello della nascita del vincolo, il quale dipende dall’esistenza di integrazione del contrattoun regolamento di interessi giuridicamente rilevante che, Milanonella realtà di fatto oggetto di valutazione, 1965potrebbe non aver visto ancora integrato l’elemento indicativo individuante il soggetto cui andranno imputati gli effetti della fattispecie negoziale34. Queste proposizioni consentono di affermare l’autonoma rilevanza di una posizione soggettiva che prima ancora di risolversi nella titolarità di situazioni giuridiche formali assurge al rango di posizione giuridicamente rilevante, 189e come tale oggetto di tutela da parte dell’ordinamento. 89 Naturalmente si dà per scontato che tale inadempimento abbia le caratteristiche della non scarsa importanza ex art. 1455 c.c. Casi come questo descritto danno luogo a problemi assai complessi sui cui si tornerà in seguito; si pensi alla questione concernente il diritto di A ad ottenere l’integrale ripristino Nella stessa prospettiva pare utile indagare se la rilevanza della situazione di fatto soggetto titolare dell’interesse sussista solo in un momento anteriore alla nascita del rapporto giuridico e di diritto esia destinata a venire meno dopo che ciò accade, dunqueo se invece la medesima posizione conservi - in alcune ipotesi - giuridica rilevanza anche quando, non solo la restituzione dell’azienda ma ancheinstauratosi tra le “parti” il rapporto negoziale, a titolo questo rimangano estranei uno o più soggetti titolari di restituzione o risarcimentointeressi comunque coinvolti nell’operazione contrattuale, la perdita di valore della medesima. Limitando il campo, ciò che si vuole, per ora, osservare è che, a prescindere dal contenuto delle obbligazioni restitutorie e dall’eventuale diritto al risarcimento che A, domandando la risoluzione, potrà far valere, nella fase di pendenza che intercorre tra inadempimento e risoluzione B non potrà più agire in completa libertà, dando completo sfogo alla sua libera ma inefficiente iniziativa economica; il suo comportamento dovrà essere improntato a buona fede in vista della restituzione dell’azienda90. Fermo restando che risulta assai complesso, anche se non addirittura fuorviante, ricostruire in astratto un ambito di discrezionalità oggetto diretto del soggetto acquirente, può affermarsi che a questo saranno impedite tutte quelle azioni che comportino una volontaria (ulteriore) diminuzione del valore dell’azienda91regolamento. In altre parole, l’esempio rende concreta l’idea occorre chiedersi se l’affermata autonomia tra le posizioni di soggetto destinatario degli effetti negoziali e quella di soggetto titolare di interessi coinvolti nella vicenda continui a rilevare anche quando il rapporto si sia ormai instaurato35. La questione, com’è facile capire, attiene alle problematiche concernenti l’accesso alle tutele negoziali da parte di chi non sia titolare del rapporto giuridico scaturente dal negozio. Numerosi sono nella realtà dei traffici giuridici i casi in cui il problema della individuazione delle tutele da riconoscere ai vari soggetti coinvolti nella vicenda viene preceduto da quello della individuazione dei soggetti cui accordare tutela. Nell’operazione di leasing, ad esempio, si può vedere il fornitore chiedere tutele che dovrebbero competere, secondo cui esistono obbligazioniuna rigida concezione del principio di relatività degli effetti del contratto, riconducibili agli arttalle sole parti del contratto di finanziamento se intese come soggetti legati dal rapporto giuridico sorto dal negozio, e non invece a soggetti che a tale rapporto rimangono estranei. 1358 e/o 1375 c.cTuttavia, sarà proprio la considerazione dell’interesse del fornitore rapportato 35Su questo punto assumeranno particolare rilievo le considerazioni fatte dalla dottrina con riguardo alla figura dell’operazione economica. Per tutti si vedano COLOMBO, Operazione economica e collegamento negoziale, Padova, 1999; X. XXXXXXXXX, Contratto e operazione economica, in Digesto discipline privatistiche, sezione civile, VI aggiornamento, 2011; ID, Il contratto e le sue classificazioni, in Riv. dir. civ., (per così dire) accessorie che impongono alle parti di preservare le ragioni della 90 X. XXXXXXX – And1997; ID, L’operazione economica nella teoria del contratto, in Riv. X’XXXXXX, voce Presupposizione, cittrim. dir. proc. civ., 346 qualificano 2009; X. XXXXXXXXX, Autonomia privata, collegamento negoziale e struttura formale dell’operazione economica, in Giust. Civ., 2020, fasc. III, p. 445 ss. al contratto cui dovrebbe essere estraneo a permettergli in alcuni casi l’esperimento di azioni contrattuali tipicamente spettanti alle parti. Lasciando per il giudizio momento questioni che verranno approfondite in un'altra parte dell’opera, è importante sottolineare il rilievo che nell’economia di buona fede quale strumento ogni singola vicenda contrattuale devono assumere tutti gli interessi coinvolti, anche quando i medesimi non costituiscono immediato oggetto del regolamento predisposto dai contraenti. Ancora, è sempre sul piano dell’interesse che si fa avanti un’altra nozione di distribuzione tra parte che prendendo in considerazione il profilo soggettivo del contratto dal punto di vista oggettivo del regolamento identifica la parte come “centro di interessi”36. La nozione, che si caratterizza per la sua oggettività, ha il pregio di “superare” le parti questioni che si legano al profilo soggettivo del pregiudizio concetto di parte. In questo essa si distingue dalle altre nozioni tendenti a caratterizzarsi in ragione del rapporto che consegue lega il soggetto all’atto, mentre con la nozione di centro di interessi la parte si identifica nell’insieme di interessi omogenei cui viene a contrapporsi, nel regolamento negoziale, altro centro di interessi, e ciò a prescindere dalle posizioni che i soggetti coinvolti nella singola vicenda assumono. La nozione in esame si presta a dare spiegazione e soluzione ad importanti questioni sostanziali, quali quelle legate alle tematiche dei negozi unilaterali e plurilaterali. Diversamente, quando la prospettiva muta verso le questioni concernenti la posizione di chi è parte e quella di chi è terzo rispetto ad una determinata operazione contrattuale, il concetto di parte come centro di interessi omogenei non fornisce significativi contributi ai fini della soluzione del problema. Si può infatti rilevare che l’individuazione di un astratto centro di interessi nulla dirà circa i soggetti che hanno posto in essere il regolamento contrattuale - il cui volere sarà comunque rilevante ai fini della validità e dell’interpretazione dell’atto - né sui soggetti nella cui sfera giuridica andranno a proiettarsi gli effetti dell’atto. L’astratto centro di interessi non sarà mai centro di imputazione di situazioni soggettive, le quali andranno sempre riferite alla risoluzione sfera giuridica di determinati soggetti - siano essi persone fisiche o persone giuridiche - identificati in ragione degli interessi di cui sono titolari, e che possono non può essere annullato coincidere in tutto con il meccanismo delle restituzioni o ex artcentro di interessi contrattuale complessivamente considerato. 2041 c.cIn questo senso una parte della dottrina giustamente afferma che “i concreti problemi della parte sostanziale attengono a tutti coloro che assumono la titolarità del rapporto e non al centro di interessi”37.
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Samples: Contractual Dynamics