Competenze della Giunta comunale Clausole campione

Competenze della Giunta comunale. Spetta alla Giunta Comunale individuare gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune e gli organismi che svolgono attività sportive in ordine: • alla concessione in uso degli impianti sportivi, mediante la scelta dei criteri da applicare per l’assegnazione degli spazi, nel rispetto delle priorità indicate nel presente regolamento; • alla concessione in gestione degli impianti stessi mediante atti di indirizzo con cui siano individuati i criteri per la scelta del concessionario, sulla base delle priorità indicate nel presente regolamento e nel rispetto degli schemi di convenzione; • alla definizione ed all’aggiornamento annuale delle tariffe; • allo svolgimento di ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente regolamento.
Competenze della Giunta comunale. 1. La Giunta Comunale adotta gli atti di amministrazione che attuano i programmi e gli indirizzi del Consiglio che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario Comunale e dei Responsabili dei Servizi. 2. La Giunta Comunale adotta, fra l'altro, i seguenti atti deliberativi: a) approvazione dei progetti preliminari (quando siano inseriti nel programma triennale e nell’elenco annuale dei lavori pubblici), definitivi ed esecutivi, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità di indifferibilità ed urgenza dell'opera e con riguardo alle procedure di esproprio ed ai relativi termini; b) approvazione di perizie, tali da comportare aumento di spesa o variante come stabilito dall'art.134, co.9 del DPR n.554/99 e s.m., relative ai lavori; c) approvazione del certificato di collaudo relativo a lavori le cui contabilità presentino riserve da parte della ditta appaltatrice.
Competenze della Giunta comunale. 1. La Giunta comunale adotta gli atti di amministrazione che attuano i programmi e gli indirizzi del Consiglio che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo statuto, del Sindaco, del segretario e dei responsabili di servizio. 2. La Giunta comunale adotta, fra l’altro, i seguenti atti deliberativi: a) approvazione di perizie, tali da comportare aumento di spesa o variante ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente in materia di lavori pubblici; b) approvazione del certificato di collaudo relativo a lavori le cui contabilità presentino riserve da parte della ditta appaltatrice. 3. La Giunta comunale svolge attività di controllo sull’attuazione dei programmi e sul raggiungimento degli obiettivi da parte dei responsabili dei servizi.
Competenze della Giunta comunale. La Giunta Comunale adotta, nell’ambito delle sue competenze, gli atti di amministrazione che attuano i programmi e gli indirizzi del Consiglio Comunale che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo statuto, del Sindaco, del Segretario Generale e dei Dirigenti.
Competenze della Giunta comunale. 1. Spetta alla Giunta comunale individuare gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune e gli organismi che svolgono attività sportive, in particolare con riguardo a: a) specificazione dei criteri e degli indirizzi per la concessione in uso o in gestione degli impianti sportivi, nel rispetto dei principi e delle priorità indicate nel presente Regolamento; b) direttive sul piano annuale di utilizzo degli impianti stessi, redatto dal Settore Servizi al territorio sulla base delle richieste pervenute; c) determinazione delle tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi; d) direttive sullo schema di convenzione per la gestione degli impianti sportivi; e) destinazione dei singoli impianti ad una specifica attività sportiva; f) approvazione delle norme di comportamento per l’uso dei singoli impianti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente Regolamento; g) classificazione degli impianti sportivi con e senza rilevanza economica.
Competenze della Giunta comunale. 1. In sede di predisposizione dei documenti di bilancio di previsione la Giunta comunale provvede a: a) rideterminare i canoni per l’occupazione; b) stabilire le spese di istruttoria nonché la misura del deposito cauzionale in relazione alle dimensioni, alla natura, alle caratteristiche e qualità dell’occupazione; c) aggiornare gli importi di cui ai punti precedenti. 2. Al fine di assicurare la compatibilità delle occupazioni di suolo pubblico con i valori primari di luoghi ed edifici soggetti alla tutela ambientale, archeologica, culturale, monumentale, paesaggistico-territoriale e storico-artistica, la Giunta Comunale stabilisce le disposizioni tecnico-amministrative volte a garantire le suddette finalità nonché la riqualificazione del decoro urbano. 3. La Giunta comunale può deliberare particolari riduzioni percentuali sull’importo del canone dovuto, fino alla totale esenzione, per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi. Analoghe riduzioni, nella misura massima del 15 per cento, possono essere deliberate per le occupazioni realizzate da esercizi pubblici che non hanno apparecchiature di gioco elettronico a disposizione del pubblico. 4. La Giunta comunale dispone la ricognizione periodica delle occupazioni con tende ed insegne al fine di acquisirne una banca-dati con le misure effettive delle stesse in metri quadri o in metri lineari, a seconda dei casi. In seguito alla costituzione della banca-dati la Giunta comunale è autorizzata a rivedere per l’anno successivo il canone e/o il coefficiente di specificità tenendo conto: 5. della non diminuzione dell’importo unitario introitato nell’anno precedente; 6. del progressivo adeguamento del canone alla effettiva estensione delle tende ed insegne. 7. La Giunta comunale definisce nel regolamento di organizzazione del personale le specifiche responsabilità dei servizi comunali in ragione delle diverse tipologie applicative dell’Osap.
Competenze della Giunta comunale. 0.Xx Giunta Comunale ha competenza residuale, adottando gli atti di amministrazione attuativi dei programmi e degli indirizzi del Consiglio, che non rientrino nelle competenze che la legge e lo Statuto comunale attribuiscono al Sindaco, al Segretario Generale ed ai Dirigenti. 0.Xx tale ambito di competenza la Giunta adotta le deliberazioni necessarie a definire criteri e metodi idonei a disciplinare specifiche tipologie e fasi delle procedure di affidamento. 3. La Giunta Comunale, provvede: a) all'approvazione dei progetti di opere pubbliche preliminari e definitivi di qualsiasi importo, nonché progetti esecutivi qualora comportino una variazione all'importo complessivo del quadro economico di spesa dell'opera. Resta in ogni caso salva la competenza del Consiglio Comunale in caso di variante urbanistica così come allo stesso attribuita dalla L.R. 16/04 e s.m.i.; b) all'approvazione delle ulteriori opere pubbliche di qualsiasi importo, in estensione di contratto ex articolo 57, comma 5, del D.Lgs.163/2006, nonché ex articolo 204, comma 1, D.Lgs. 163/2006 limitatamente al solo progetto delle ulteriori opere; c) all'approvazione di varianti progettuali ex articoli 132, comma 1, e 205, commi 1 e 4, D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni che comportano ulteriore spesa rispetto al quadro economico del progetto già approvato, limitatamente al solo progetto di variante; d) all'approvazione del certificato di collaudo relativo a lavori le cui contabilità presentino riserve da parte della ditta appaltatrice; e) all'approvazione dello schema di accordo xxxxxxx ex articolo 240 X.Xxx. 163/2006 o la presa d'atto di mancato accordo bonario; f) all'approvazione della proposta di transazione del contratto ex articolo 239 X.Xxx. 163/2006; g) all'approvazione della proposta di risoluzione del contratto ex articoli 135 e 136 D.Lgs. 163/2006;
Competenze della Giunta comunale. La Giunta comunale, sentiti i Responsabili dei servizi interessati con propria deliberazione: a) individua i locali che per la loro tipologia possono essere destinati alle finalità di cui all'art. 8 ed il tempo massimo di utilizzo, e i criteri di priorità per l’assegnazione, secondo la natura e le finalità delle Associazioni; b) determina annualmente la tariffa di utilizzo del locale nel rispetto dei criteri stabiliti con il presente regolamento; c) stabilisce ogni altra spesa a carico del soggetto concessionario necessaria per lo svolgimento dell'attività; d) disciplina l'utilizzo del locale in base ad una convenzione di cui allo schema allegato (all. C) al presente Regolamento che dovrà essere sottoscritta dal Responsabile del Servizio interessato e dal Richiedente; e) Stabilisce eventuali esenzioni per attività relative a: promozione della salute; sensibilizzazione alle problematiche sociali della Comunità Locale; tutela e sostegno di portatori di handicaps; promozione della terza età e per attività che presentano finalità di alto valore sociale. La Giunta comunale inoltre, in attuazione del principio della sussidiarietà, consente ed approva protocolli d’intesa che indicano i presupposti giuridici e le modalità organizzative ed economiche per eventuali attività attribuite all’autonomo esercizio dei cittadini e della loro formazione sociale, con ogni connessa responsabilità. Detta prescrizione potrà essere prevista anche nella convenzione con cui si affidano gli spazi. Nel caso in cui le richieste siano superiori ai vani disponibili, si potranno disporre concessioni abbinate a più associazioni compatibilmente con l’uso richiesto.

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  • LA GIUNTA COMUNALE Premesso che: - la Legge 07.12.2000 n. 383 riconosce il valore sociale dell’associazionismo liberamente costituito come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali nell’autonomia e favorendone l’apporto per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale; - la Regione Xxxxxx Xxxxxxx, con la Legge Regionale 09.12.2002 n. 34, riconosce il ruolo dell’associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile, favorendo il pluralismo e l’autonomia delle organizzazioni di promozione sociale; - è volontà dell’Amministrazione Comunale promuovere la crescita e lo sviluppo delle libere associazioni che siano rappresentative di valori appartenenti alla comunità locale, anche attraverso la stipulazione di convenzioni per la gestione di attività di promozione sociale, ai sensi dell’art. 12 della succitata Legge Regionale n. 34/2002; Vista la deliberazione di G.C. n. 8 del 24.01.2012, esecutiva, avente oggetto: “Convenzione tra il Comune di Anzola dell’Xxxxxx e l’Associazione Centro Sociale ricreativo culturale “Cà Rossa” per la gestione di attività di interesse pubblico e del Centro Sociale”; Considerato che l’Associazione “Cà Rossa”: - persegue obiettivi che sono di particolare rilevanza per la comunità; - ha maturato una significativa esperienza nell’ambito della attività oggetto della convenzione; - è operativa da anni nel territorio; - garantisce un buon livello qualitativo delle attività svolte; - opera in rete con l’Amministrazione Comunale e nel rispetto di quanto stabilito nella convenzione; Dato atto che, attraverso l’operato di questi ultimi anni, si sono raggiunti i seguenti obiettivi: - l’anziano ha avuto un ruolo attivo nella Comunità locale, anche nei confronti di azioni volte all’integrazione tra le diverse generazioni; - completo utilizzo di tutti gli spazi culturali, solidaristici e ricreativi pensati per una popolazione adulta; - collaborazione per la realizzazione di servizi sociali di assistenza alla popolazione anziana ed ai disabili; Considerato inoltre che l’Associazione in questione è iscritta: - all’Albo delle Libere Forme Associative di questo Ente dall’11.11.1993; - all’attuale Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale; Ritenuto di definire con l’Associazione un nuovo rapporto convenzionale che disciplini gli impegni reciproci alle condizioni meglio specificate nella convenzione allegata al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale; Dato atto che, in applicazione dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 143 DEL 16/12/2014

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall’art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. AVVERTENZA: il contratto è nullo, così come previsto dall’art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.

  • AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO L’Autorità di gara, concluse le operazioni di cui sopra, si pronuncia in merito alla proposta di aggiudicazione a favore della miglior offerta, ai sensi dell’art. 33 del Codice. La proposta di aggiudicazione quindi è soggetta all’approvazione da parte del Responsabile della Centrale Unica di Committenza mediante determinazione nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 32 e 33 del Codice. Successivamente, al fine della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, la Stazione Appaltante, provvederà ad acquisire la documentazione idonea a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall’operatore economico aggiudicatario. Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all’esclusione dell’operatore economico dalla procedura. In tale caso, l’Amministrazione Aggiudicatrice, potrà scorrere la graduatoria provvisoria, procedendo alle attività di verifica conformemente all’art. 32, c. 7, del Codice ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell’operatore economico che segue nella graduatoria stessa. L’esito favorevole delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini dell’aggiudicazione definitiva e viene trasmessa all’ Amministrazione aggiudicatrice ai fini dell’adozione dei rispettivi provvedimenti di aggiudicazione definitiva. L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata agli interessati da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito all’atto della registrazione a Sintel, secondo quanto previsto dall’art. 76, c. 5, lett. a), del Codice. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, l’Amministrazione Aggiudicatrice procederà alla stipula del contratto con l’aggiudicatario, previa presentazione della documentazione contenuta nella relativa determina di aggiudicazione, fermo restando il rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 32, co. 9, del Codice (35 giorni dall’invio delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione), salvo le deroghe previste nel c. 10 dello stesso articolo. Ove l’operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, entro i termini assegnati, l'Amministrazione aggiudicatrice lo dichiarerà decaduto dall’aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso. In tal caso l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare di procedere all’aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria (previo esito favorevole dei prescritti controlli) che sarà quindi tenuto a presentare entro i termini comunicati nella relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata.

  • Modalità di aggiudicazione della gara La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c.4 del Codice in quanto acquisto di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura. È facoltà della Stazione appaltante procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida ovvero di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità del progetto o l’offerta economica non sia ritenuta congrua. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione richiesta tramite la piattaforma MEPA per la partecipazione alla gara si applica la procedura prevista dall’art.83 c.9 del Codice.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • Attivazione della fornitura 7.1 L’Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, ha luo- go la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del Contratto. L’attivazione ha luogo nel temine indicato nella lettera di conferma. 7.2 La data di Attivazione della fornitura deve essere evidenziata almeno nella prima fattura emessa dal Fornitore. 7.3 Ove il Fornitore non fosse in grado, per cause a lui non imputabili, di dar corso all’Attivazione della fornitura nei termini sopra indicati, ne dà tempestiva comu- nicazione motivata al Cliente, indicando altresì la data prevista per l’Attivazione medesima.

  • Modalità di presentazione della domanda La DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE redatta in carta libera secondo lo schema dell’allegato A o B, dovrà pervenire al CNIT all’indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxx@xxxx.xx indicando nell’oggetto “DOMANDA DI AMMISSIONE AVVISO N.218/2023” per cui si intende partecipare, tassativamente entro e la scadenza presente sul sito web del CNIT xxx.xxxx.xx nella sezione “Lavora con noi” – “Avvisi di selezione per persone fisiche”. Tra tutte le domande pervenute, avranno priorità di valutazione quelle inoltrate dal personale afferente CNIT per l’assegnazione dell’incarico a titolo gratuito. In assenza di personale afferente CNIT disponibile ed idoneo, si procederà con la valutazione delle domande pervenute dal personale esterno al CNIT a titolo oneroso. Nella domanda dovranno essere indicati, sotto la propria responsabilità: cognome e nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, recapito eletto ai fini della selezione e numero telefonico. Gli aspiranti candidati, che risponderanno alla chiamata di disponibilità a titolo oneroso, dovranno allegare alla domanda un curriculum vitae et studiorum e la fotocopia di un documento d’identità valido. La Commissione che si occuperà della selezione, verrà nominata dal Direttore del CNIT e sarà formata da esperti di provata competenza in materia. Al termine della valutazione la Commissione individuerà il soggetto idoneo, con l’approvazione degli atti da parte del Direttore, onde procedere alla stipula del relativo contratto. La valutazione non dà luogo a giudizi di idoneità e non costituisce in nessun caso graduatoria. Il candidato dichiarato idoneo dovrà sottoscrivere il contratto, in conformità a quanto previsto dal “Regolamento per il conferimento a terzi di incarichi di collaborazione esterna” in vigore.

  • Obblighi dell’aggiudicatario L’aggiudicatario agisce in qualità di somministratore e dovrà disporre di almeno una sede operativa nel raggio di 60 km da Correggio o attivarla entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione. L’aggiudicatario si impegna ad osservare gli obblighi di condotta di cui al “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” ex DPR 16/04/2013 n. 62 e a dare informazione ai lavoratori somministrati sulla necessità di adeguare il proprio comportamento al Codice di comportamento specifico del Comune di Correggio approvato con atto del Commissario straordinario n. 47 del 22/05/2014 (consultabile sul sito del Comune di Correggio alla sezione “Amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali”), oltre che sul dover svolgere con assiduità e diligenza i compiti assegnati, osservando scrupolosamente l’orario di lavoro e conservando la più assoluta riservatezza sui dati e fatti di cui si venga a conoscenza. Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato speciale di gara e nel rispetto di ogni normativa in merito, ed anche in ragione di ciò l’aggiudicatario si obbliga: - ad accettare gli ordinativi di fornitura emessi da Isecs, contenenti le informazioni dettagliate nel successivo articolo; - a redigere in forma scritta, per ogni lavoratore somministrato, contratto di lavoro subordinato individuale tra lo stesso e l’aggiudicatario, con le caratteristiche previste nell’art. 21 del D.Lgs 276/2003 e art. 23 del CCNL 2019 delle Agenzie di somministrazione, con espressa indicazione del periodo di prova previsto ed eventuale penalità per risoluzione anticipata, impegnandosi a fornire ad Isecs, dietro richiesta, documentazione comprovante titolo di studio e curriculum professionale dei lavoratori; - a iscrivere i lavoratori somministrati presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i cui oneri sono calcolati all’interno dei costi orari di cui all’art. 7. - a rispettare le tempistiche di fornitura dei lavoratori somministrati: a) qualora Isecs NON richieda di svolgere coi candidati un colloquio (di presentazione e valutazione) a fornire il personale entro 24 ore dalla richiesta; b) qualora Isecs richieda di svolgere un colloquio (di presentazione e valutazione), a fornire un elenco di almeno 3 candidati entro le 48 ore dalla richiesta; qualora i lavoratori, a giudizio insindacabile di Isecs, non vengano in tale sede ritenuti idonei a ricoprire il profilo richiesto, l’aggiudicatario sarà tenuto a presentare ulteriori candidati da sottoporre a colloquio entro le 24 ore successive; c) a comunicare tempestivamente, non appena avuto notizia, eventuali assenze di lavoratori somministrati; d) a sostituire, dietro eventuale richiesta di Isecs, il personale assente a vario titolo, con altro lavoratore di pari profilo professionale e qualità, entro 24 ore dalla richiesta; e) a provvedere tempestivamente alla sostituzione del lavoratore somministrato, con altro lavoratore di pari profilo professionale e qualità, nei tempi previsti sopra, in caso di mancato superamento del periodo di prova o su giustificata richiesta di Isecs per motivazioni disciplinari / giusta causa o in caso di eventuale inidoneità alla mansione accertata dal medico competente di Isecs; - a non modificare mai il personale individuato, se non per cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà dell’agenzia, ad es. dimissioni, maternità, ecc.; - a fornire al lavoratore scheda di rilevazione delle presenze, suddivisa tra ore frontali, di gestione ed eventuali straordinari, scheda che dovrà essere vidimata dal Responsabile Servizio Scuole di Isecs o suo delegato; - a fornire ad ogni lavoratore al momento dell’avviamento, come previsto nell’art. 23 co. 5 del D.Lgs 276/2003, le informazioni generali riguardo alla situazione organizzativa relativa alla sicurezza dei luoghi di lavoro, di cui all’art. 35 del D.Lgs 81/2015, sulla base delle informazioni che Isecs è tenuto a fornire e di quanto previsto nel DUVRI; - compilare per le parti di spettanza, sottoscrivere e consegnare al momento della sottoscrizione del contratto copia del DUVRI (allegato n° 3), come previsto nell’art. 26 del D.Lgs 81/08. - a fornire ed attestare, su richiesta Isecs, la partecipazione di ogni lavoratore ad interventi formativi di almeno 4 ore sui contenuti generali relativi ai rischi per la sicurezza e la salute connessi; - a corrispondere ai lavoratori il trattamento economico non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti del Comune di Correggio, effettuando il pagamento diretto della retribuzione dovuta, in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, entro il 15 del mese successivo alla prestazione; resta ad esclusivo carico dell’aggiudicatario ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata dai lavoratori; - a fornire ad Isecs, dietro richiesta: a) copia delle buste paga dei lavoratori somministrati, al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata dall'aggiudicatario; b) documentazione comprovare l’adempimento degli obblighi di sicurezza, assicurativi e contributivi nei confronti del lavoratore somministrato; - ad esercitare tempestivamente il potere disciplinare sul lavoratore somministrato, anche su formale indicazione di Isecs, come previsto all’art. 23 co. 7 del D.Lgs 276/2003 e all’art. 34 del CCNL 2019 delle Agenzie di somministrazione; l'aggiudicatario è tenuto a comunicare a Isecs l’eventuale adozione di provvedimenti disciplinari, assumendo ogni onere anche economico relativo alla procedura, compresi gli oneri economici conseguenti all'impugnazione del provvedimento da parte del lavoratore interessato;

  • Pagamento dell’indennizzo Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 2.2 (Delimitazione dell’assicurazione - Esclusioni).

  • DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di rifiutare il pagamento della somma assicurata, se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine dianzi indicato; – di trattenere i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e in ogni caso il premio convenuto per il versamento annuale. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. L’inesatta dichiarazione della data di nascita dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base alla data di nascita effettiva, del capitale assicurato. Qualora l’Assicurato, che in sede di sottoscrizione della proposta si è dichiarato “non fumatore”, inizi o ricominci a fumare (sigarette, sigari, pipa, sigarette elettroniche, ecc.), anche sporadicamente, dovrà darne comunicazione scritta alla Compagnia entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari – Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 1 – 00000 Xxxxxx – Italia. La Compagnia, al ricevimento della comunicazione, provvederà a ricalcolare il capitale assicurato in base al premio corrisposto inizialmente ed ai tassi di tariffa che sarebbero stati utilizzati alla stipula per il caso di Assicurato “fumatore”.