Leasing finanziario Clausole campione

Leasing finanziario. A disciplinare il modo in cui il locatore debba contabilizzare un’operazione di leasing di tipo finanziario, sono i paragrafi dello IAS 17 dal 36 al 48. Anche qui, troviamo quanto già detto prima; la prima parte che comprende i par. 36-38, riguarda la sezione delle “rilevazioni iniziali”, mentre la seconda parte che comprende i par. 39-48, riguarda la sezione delle “valutazioni successive”. Il primo paragrafo stabilisce come i locatori debbano rilevare nel loro stato patrimoniale i beni concessi il leasing, citando quanto segue: “I locatori devono rilevare nel loro stato patrimoniale i beni concessi in leasing finanziario ed esporli come credito a un valore uguale all'investimento netto nel leasing.” (IAS 17, 2017: par.36). Quindi, il locatore nel momento in cui stipula il contratto di leasing con il locatario, secondo quanto stabilito dallo IAS 17, dovrà esporre nel proprio stato patrimoniale il bene concesso tramite locazione finanziaria come un credito, pari al valore dell’investimento netto, nei confronti del locatario. Il par.37, riguarda i rischi e i benefici che derivano appunto da una tale operazione, stabilendo che: “In un leasing finanziario tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà vengono, sostanzialmente, trasferiti dal locatore e, di conseguenza, i canoni derivanti dal leasing sono trattati dal locatore come rimborso del capitale e come provento finanziario al fine di rimborsare e remunerare il locatore per il suo investimento e per i servizi prestati.” (IAS 17, 2017: par.37). Nell’ultimo paragrafo della prima sezione, il par.38, disciplina il modo in cui debbano essere ripartiti i costi diretti iniziali, spesso a carico dei locatori, che riguardano spese quali le commissioni, spese legali e costi interni. I costi appena citati, sono direttamente proporzionali al valore netto dell’investimento, quindi possono solamente aumentare questo valore, che verrà poi perfezionato in sede di negoziazione e perfezionamento del contratto. Il par.38, cita quanto segue: “(…) i costi diretti iniziali sono inclusi nella valutazione iniziale dei crediti impliciti del leasing finanziario e riducono il valore dei proventi rilevati nel corso del leasing. Il tasso di interesse implicito del leasing è definito in modo tale che i costi diretti iniziali siano inclusi automaticamente nei crediti impliciti del leasing finanziario; non è necessario aggiungerli separatamente. (…)” (IAS 17, 2017: par.38). Quanto appena detto, disciplina la modalità di rapprese...
Leasing finanziario. A.2.1 Classificazione per fasce temporali dei pagamenti da ricevere e delle esposizioni deteriorate. Riconciliazione dei pagamentida ricevere con i finanziamentiper leasing iscritti nell’attivo Fasce temporali Totale 31/12/2020 Totale 31/12/2019 Pagamenti da ricevere per il leasing Totale pagamenti da ricevere per il leasing Pagamenti da ricevere per il leasing Totale pagamenti da ricevere per il leasing Espozioni deteriorate Espozioni non deteriorate Espozioni deteriorate Espozioni non deteriorate Fino a 1 anno Da oltre 1 anno fino a 2 anni Da oltre 2 annI fino a 3 anni Da oltre 3 annI fino a 4 anni Da oltre 4 annI fino a 5 anni Da oltre 5 anni 143.422 20.400.60917.485.05413.748.3729.673.4044.883.311513.654 20.544.03117.485.05413.748.3729.673.4044.883.311513.654 745.937 17.605.07914.530.62111.289.1487.517.6983.664.610380.156 18.351.01614.530.62111.289.1487.517.6983.664.610380.156 Totale pagamenti da ricevere per il leasing 143.422 66.704.404 66.847.827 745.937 54.987.312 55.733.249 RICONCILIAZIONE Utili finanizari non maturati (-) Valore residuo non garantito (-) 0 -3.745.978 -3.745.978 0 -3.188.677 -3.188.677 I valori esposti sono al netto delle rettifiche di valore. I dati non includono i saldi relativi ai beni in corso di allestimento e in attesa di locazione.
Leasing finanziario. Tre soggetti coinvolti: azienda che produce il bene, finanziaria che acquista il bene e lo cede in leasing, azienda che utilizza il bene; • Oggetto: bene strumentale all’attività del locatario;
Leasing finanziario beni immobili 49 13624 13.673 13.832 - beni strumentali 1.420 1.420 1.572 - beni immateriali
Leasing finanziario. A disciplinare il modo in cui debba essere contabilizzata un’operazione di leasing finanziario nel bilancio del locatario, è il RIF/PARAGRAFO 20-3248 dello IAS n.17-Iasb, già precedentemente citato. Il seguente principio contabile internazionale suddivide la contabilizzazione nella prima parte, definita come “rilevazione iniziale”, successivamente in una seconda parte definita come “valutazioni successive”. Ai fini della rilevazione iniziale, il paragrafo 20 cita quanto segue: “All'inizio della decorrenza del leasing, i locatari devono rilevare le operazioni di leasing finanziario come attività e passività nei loro stati xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxx/xxxxx_xxxxxxxx/xxxxxxXxxxxxxx?xxx.xxxxxxxx=0&xxx.xxXxxxxx=000&xxx.xx agTipoArticolo=2&art.codiceRedazionale=042U0262&art.idArticolo=2425&art.idSottoArticolo=2&art.idS ottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&art.progressivo=0 48 xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/XXX_XXXX/xxx00.xxx#xxxxxxxxxx0 patrimoniali a valori pari al fair value (valore equo) del bene locato o, se inferiore, al valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing, ciascuno determinato all'inizio del leasing. Nel determinare il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing il tasso di attualizzazione da utilizzare è il tasso di interesse implicito del leasing, se è possibile determinarlo; se non è possibile, deve essere utilizzato il tasso di finanziamento marginale del locatario. Qualsiasi costo diretto iniziale del locatario è aggiunto all'importo rilevato come attività.” (IAS 17, 2017: par.20). Altri dettagli particolari, soprattutto significativi alla rilevazione iniziale ci vengono forniti dal paragrafo 21-22. Il paragrafo 21, va a disciplinare quale debba essere il modo di contabilizzazione delle suddette operazioni, prendendo in considerazione oltre alla loro forma giuridica, anche la loro forma finanziaria e natura sostanziale; questo poiché la forma giuridica di un contratto di leasing sancisce “(…) che il locatario possa non acquisire la proprietà del bene locato (…)”. Quando si parla però di leasing finanziario è bene sottolineare che la loro forma implichi che “(…) il locatario acquisisce i benefici economici derivanti dall'uso del bene locato per la maggior parte della sua vita economica in cambio dell'impegno a pagare un corrispettivo che all'inizio del leasing approssima il fair value (valore equo) del bene e i relativi costi finanziari. (…)” (IAS 17, 2017: par.21). Il paragrafo 22 invece ...
Leasing finanziario. 0.Xx realizzazione, l'acquisizione e il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità può avvenire mediante leasing finanziario previa valutazione puntuale degli aspetti relativi all'economicità dell'operazione e degli effetti sui bilanci annuali e pluriennali, da esplicitarsi nella determinazione a contrattare.

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