INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ Clausole campione

INDENNITA’ DI REPERIBILITA’. 1. Il servizio di reperibilità, ove istituito con atto gestionale del Dirigente del Settore Gestione del Territorio, deve coinvolgere un numero minimo di n.5 operatori ed è limitato ad un numero massimo di 6 giorni mensili. 2. Per la disciplina e la remunerazione della reperibilità si rimanda a quanto disposto dai vigenti CCNL. L'erogazione avviene sulla base dei calendari di presenza in turno di reperibilità, predisposti mensilmente dal Settore di riferimento e trasmessi al Servizio personale. 3. Il servizio di reperibilità è esteso in forma temporanea anche al personale dipendente che in occasione dello sciopero è reperibile sulla base del contingente previsto dal vigente accordo sui servizi minimi essenziali. La reperibilità è remunerata con l’indennità prevista contrattualmente e per il numero di ore corrispondenti alla durata della reperibilità.
INDENNITA’ DI REPERIBILITA’. 1. Il servizio di reperibilità è istituito con atto gestionale del Dirigente del Settore, deve coinvolgere un numero minimo di n.5 operatori ed è limitato ad un numero massimo di 6 giorni mensili. Per il Servizio Polizia Municipale dal 01/03/2012 è in vigore il nuovo orario di servizio e reperibilità come da indirizzi della Giunta Unione con deliberazione n. 44 del 13/12/2011 e disposizione operativa del Comandante n. 3/2012 ovvero: reperibilità: a favore degli addetti PM non titolari di P.O. Giorni feriali escluso lunedì: dalle ore 00,30 alle ore 7,00; Lunedì e giorno feriale successivo a festivo: dalle ore 00,00 alle ore 7,00; Giorni festivi: dalle ore 00,30 alle ore 7,00 e dalle ore 13,00 alle ore 00,00. Contingenti di personale: 1 Ufficiale e 2 Agenti. 2. Per la disciplina e la remunerazione della reperibilità si rimanda a quanto disposto dai vigenti CCNL. L'erogazione avviene sulla base dei calendari di presenza in turno di reperibilità, predisposti mensilmente dal Settore di riferimento e trasmessi al Servizio personale. 3. Il servizio di reperibilità è esteso in forma temporanea anche al personale dipendente che in occasione dello sciopero è reperibile sulla base del contingente previsto dal vigente accordo sui servizi minimi essenziali. La reperibilità è remunerata con l’indennità prevista contrattualmente e per il numero di ore corrispondenti alla durata della reperibilità.
INDENNITA’ DI REPERIBILITA’. 1. Il servizio di reperibilità è istituito con atto gestionale del Dirigente/Responsabile del Settore è limitato ad un numero massimo di 6 giorni mensili. Riguarda i seguenti servizi: MAGAZZINO COMUNALE/SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI ESTERNI - per eventi quali neve, altri eventi atmosferici, eventi eccezionali, chiamate di emergenza e/o pronto intervento.
INDENNITA’ DI REPERIBILITA’. 1. Il servizio di reperibilità è istituito con atto gestionale del Dirigente del Settore Gestione del Territorio, deve coinvolgere un numero minimo di n.5 operatori ed è limitato ad un numero massimo di 6 giorni mensili con presenza continuativa come indicato nella seguente tabella.
INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ l'indennità oraria di reperibilità è rideterminata in L.1.200: sono confermati i limiti di durata del servizio di reperibilità previsti al punto 5.10 del D.P.G. 5 ottobre 1986, n°193;
INDENNITA’ DI REPERIBILITA’. Si chiede, per le guardie in reperibilità, di incrementare l’indennità portandola a euro 8,00 giornaliere. Indennità di reperibilità non potrà,in nessun modo o situazione lavorativa, essere applicata su turni di smontante di notte,di RIPOSO settimanale o RECUPERO RIPOSO e Congedo ordinario.
INDENNITA’ DI REPERIBILITA’. L’istituto della reperibilità o pronta disponibilità è previsto in caso di attività di cui occorre assicurare la continuità dei servizi compresi quelli previsti dall’applicazione del D. Lgs. 81/2008. Il ricorso a tale istituto contrattuale viene effettuato per essenziali e indifferibili necessità di servizio, che non possono essere coperte attraverso l’adozione di altre forme di articolazione dell’orario. Per le finalità di cui sopra vengono individuate specifiche aree tecniche di pronto intervento dell’Amministrazione Centrale, per le quali il servizio di pronta reperibilità è chiamato ad attivarsi. Le aree di pronto intervento individuate nell’Ateneo sono: • Area relativa all’assistenza tecnica e manutenzione degli immobili • Area relativa all’assistenza tecnica e manutenzione della rete informatica • Area del servizio di vigilanza e guardiania I suddetti interventi sono da riferirsi a un numero complessivo di 14 unità di personale per le singole aree soprarichiamate. La durata massima della reperibilità è di 12 ore per ciascun dipendente e in caso di chiamata in servizio per interventi che non possono essere risolti da remoto la durata della prestazione lavorativa non può eccedere le sei ore. L’Amministrazione doterà il personale degli eventuali supporti strumentali, necessari per l’effettuazione della reperibilità. L’indennità di reperibilità è pari a € 27,00, per complessive 6 reperibilità mensili su 11 mesi, maggiorata di ulteriori € 10 in caso di pronto intervento in loco. Considerato il carattere innovativo dell’istituto contrattuale della reperibilità, la sua applicabilità sarà oggetto di verifica.
INDENNITA’ DI REPERIBILITA’. A seguito della stipula dei Contratti Aperti per Manutenzione Ordinaria e Pronto Intervento viene organizzato un servizio di reperibilità attivo dalle ore 8 alle ore 21 durante i giorni festivi e dall’orario di fine lavoro alle 21 durante gli altri giorni. Ai dipendenti tenuti ad assicurare il servizio sarà corrisposta una indennità oraria determinata sulla base dell’art. 73 comma II del XXXX 0000-0000.
INDENNITA’ DI REPERIBILITA’. (art. 34 lett. g) DPR 268/87 e art. 49, co. 1 del DPR 333/90, art. 23 CCNL del 14/9/2000 e art. 11 CCNL del 5.10.2001). Il servizio di reperibilità è effettuato limitatamente all’ipotesi di sciopero, sulla base del contingente previsto ai sensi del vigente accordo sui servizi minimi essenziali. La reperibilità è remunerata con una indennità pari a € 10,33 per 12 ore al giorno.
INDENNITA’ DI REPERIBILITA’. Visto che per la tipologia di lavoro svolto dai Dipendenti Altran Italia si rende necessario fornire una serie di servizi ai clienti tra cui interventi collocabili al di fuori dell’orario di lavoro determinando una reperibilità per i Lavoratori stessi e che, inoltre, tale tematica non è prevista e regolamentata nel CCNL TDS si chiede di disciplinare detto istituto.