Riammissione in servizio pag. 25 (art. 30 CCRL 24/12/2002)
Riammissione in servizio. 1. Il dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni non seguite da trattamento previdenziale può richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. In caso di accoglimento della richiesta, il dipendente è ricollocato nella medesima posizione e profilo rivestito, secondo il sistema di classificazione applicato nell’ente, al momento delle dimissioni.
Riammissione in servizio. Il dipendente cessato dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo, per decadenza dell'impiego nei casi previsti dall'art.100, 1. comma, lett.b) e d), può essere riammesso in servizio. Il dipendente riammesso è collocato nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione del servizio, con decorrenza di anzianità nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione. La riammissione in servizio è subordinata alla vacanza del posto previamente occupato e non può aver luogo se la cessazione del servizio avvenne in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciali.
Riammissione in servizio. 1. L’Amministrazione può concedere la riammissione in servizio al docente che presenti domanda e subordinatamente alla disponibilità del posto o della cattedra.
Riammissione in servizio. 1. Il dipendente dimessosi dal rapporto di lavoro può essere, a domanda, riammesso in servizio subordinatamente alla vacanza del posto nella medesima categoria o figura professionale.
Riammissione in servizio. 1. La Fondazione, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può concedere la riammissione in servizio al docente che, in precedenza, ha cessato il rapporto di lavoro e che presenti domanda. La riammissione in servizio è subordinata alla disponibilità del posto o della cattedra.
Riammissione in servizio. (art. 25 XXXX 0000-0000 di data 20.10.2003)
Riammissione in servizio. 1. Su delibera del Consiglio d’Istituto e con le modalità di cui all’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, può essere riammesso in servizio il dipendente cessato dal servizio per:
Riammissione in servizio. 1. Il dipendente dimessosi dal rapporto di lavoro può essere riammesso in servizio qualora presenti domanda entro un anno dalla cessazione e sia vacante un posto del profilo professionale o della categoria di riferimento.
Riammissione in servizio. 1. Il dipendente, cessato dall'impiego per dimissioni o per mancata ripresa del servizio al termine di una aspettativa per motivi di studio o di famiglia, può essere riassunto con delibera del Consiglio di Amministrazione subordinatamente alla vacanza del posto nel profilo e livello corrispondente a quello già ricoperto, e sempre che il Consiglio non ritenga più opportuno e conveniente ricoprire tale vacanza con le usuali procedure concorsuali.