Riammissione in servizio Clausole campione

Riammissione in servizio pag. 25 (art. 30 CCRL 24/12/2002)
Riammissione in servizio. 1. Il dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni non seguite da trattamento previdenziale può richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. In caso di accoglimento della richiesta, il dipendente è ricollocato nella medesima posizione e profilo rivestito, secondo il sistema di classificazione applicato nell’ente, al momento delle dimissioni. 2. Per effetto della ricostituzione del rapporto di lavoro, al lavoratore è attribuito il trattamento economico corrispondente alla categoria, al profilo ed alla posizione rivestita al momento della interruzione del rapporto di lavoro, con esclusione della retribuzione individuale di anzianità e di ogni altro assegno personale, anche a carattere continuativo e non riassorbibile. 3. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro è subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica dell'ente.
Riammissione in servizio. Il dipendente cessato dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo, per decadenza dell'impiego nei casi previsti dall'art.100, 1. comma, lett.b) e d), può essere riammesso in servizio. Il dipendente riammesso è collocato nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione del servizio, con decorrenza di anzianità nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione. La riammissione in servizio è subordinata alla vacanza del posto previamente occupato e non può aver luogo se la cessazione del servizio avvenne in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciali.
Riammissione in servizio. 1. Il dipendente dimessosi dal rapporto di lavoro può essere riammesso in servizio qualora presenti domanda entro un anno dalla cessazione e sia vacante un posto del profilo professionale o della categoria di riferimento. 2. Il dipendente riammesso in servizio in data successiva all’1 gennaio 1998 conserva il maturato economico eventualmente in godimento nel precedente rapporto.
Riammissione in servizio. 1. La Fondazione, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può concedere la riammissione in servizio al docente che, in precedenza, ha cessato il rapporto di lavoro e che presenti domanda. La riammissione in servizio è subordinata alla disponibilità del posto o della cattedra. 2. Il personale riammesso in servizio assume la posizione giuridica ed economica che vi occupava all’atto della cessazione dal rapporto di lavoro. 3. La riammissione in servizio ha effetto dall’anno scolastico successivo alla data della deliberazione di cui al comma 1.
Riammissione in servizio. 1. Il dipendente dimessosi dal rapporto di lavoro può essere, a domanda, riammesso in servizio subordinatamente alla vacanza del posto nella medesima categoria o figura professionale. 2. Il dipendente riammesso è collocato nella posizione giuridica ed economica in godimento alla cessazione dal servizio, con riconoscimento ai fini giuridici dell’anzianità pregressa e attribuzione della retribuzione individuale di anzianità goduta alla data di cessazione dal servizio.
Riammissione in servizio. (art. 25 XXXX 0000-0000 di data 20.10.2003)
Riammissione in servizio. 1. Il dipendente, cessato dall'impiego per dimissioni o per mancata ripresa del servizio al termine di una aspettativa per motivi di studio o di famiglia, può essere riassunto con delibera del Consiglio di Amministrazione subordinatamente alla vacanza del posto nel profilo e livello corrispondente a quello già ricoperto, e sempre che il Consiglio non ritenga più opportuno e conveniente ricoprire tale vacanza con le usuali procedure concorsuali. 2. All'interessato è attribuito il profilo, il livello e la classe di stipendio in godimento all'atto della cessazione del precedente rapporto, senza valutare l'eventuale anzianità precedentemente maturata in quella classe.
Riammissione in servizio. 1. L’Amministrazione può concedere la riammissione in servizio al docente che presenti domanda e subordinatamente alla disponibilità del posto o della cattedra. 2. Il personale riammesso in servizio assume nel ruolo la posizione giuridica ed economica che vi occupava all’atto della cessazione dal rapporto di servizio. 3. La riammissione in servizio ha effetto dall’anno scolastico successivo alla data del relativo provvedimento.
Riammissione in servizio. 1. Su delibera del Consiglio d’Istituto e con le modalità di cui all’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, può essere riammesso in servizio il dipendente cessato dal servizio per: a) dimissioni volontarie; b) motivi di salute. 2. Nel caso di cui alla lettera b) del precedente comma, il dipendente può essere riammesso in servizio nel caso in cui, sulla base degli accertamenti sanitari disposti a norma di legge, sia cessato lo stato di inabilità per motivi di salute per il quale era intervenuta dispensa. 3. La riammissione in servizio è subordinata alla verifica della sussistenza delle condizioni di legge e al possesso dei requisiti generali per l’assunzione. 4. Al dipendente riammesso in servizio sono attribuiti il profilo, il livello, la progressione economica e la fascia stipendiale in godimento all’atto della cessazione dal servizio, con decorrenza dell’anzianità dalla data del provvedimento di riammissione. L’anzianità maturata nella fascia stipendiale anteriormente alla cessazione non si computa ai fini del conseguimento della fascia stipendiale successiva. 5. La riammissione in servizio è subordinata alla valutazione delle effettive esigenze organizzative dell’Istat; il rapporto di lavoro si instaura nuovamente a seguito della stipula di un nuovo contratto individuale di lavoro.