CAPITOLATO SPECIALE PER LA REALIZZAZIONE, CONCESSIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO AZIENDALE
CAPITOLATO SPECIALE PER LA REALIZZAZIONE, CONCESSIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO AZIENDALE
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto del presente capitolato è la ristrutturazione edile ed impiantistica, l’adeguamento, la messa a norma, l’allestimento, la fornitura dell’arredamento necessario e la gestione con personale proprio del SERVIZIO di un Asilo Nido di proprietà dell’Azienda Ospedaliera “X. Xxxxxx” ubicato nei locali del corpo separato dell’Ospedale sito in Xxxxxxxx Xxxxxx 0 Xxxxxxxx, destinato a bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni ed eventuali servizi aggiuntivi e/o accessori proposti direttamente dai concorrenti per rispondere a diversificati bisogni delle famiglie, da attuarsi secondo gli obiettivi indicati al successivo art. 8, purché compatibili con le caratteristiche tecnico funzionali dell’immobile.
La gestione avverrà nelle forme e con le modalità previste dalla vigente normativa, nonché nel rispetto di quanto disciplinato dal presente capitolato.
Il Nido è riservato ai figli dei dipendenti dell’Azienda Ospedaliera Xxxxxx.
Qualora i posti disponibili non vengano utilizzati in tutto o in parte dal personale suddetto, potranno accedere al servizio anche i dipendenti della aziende pubbliche e private vicinorie ed i residenti del Comune di Cagliari in base ad apposita graduatoria e lista d’attesa - secondo i criteri che saranno stabiliti da apposito Regolamento.
Le iscrizioni e ammissioni al servizio, nonché la riscossione delle rette di frequenza, saranno gestite direttamente dal concessionario e sottoposte alla verifica sulla regolarità da parte dell’Azienda Ospedaliera.
Il Nido è un servizio educativo e sociale per la prima infanzia e dovrà pertanto essere
espletato nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale.
L’immobile e gli impianti fissi di proprietà dell’Azienda, vengono assegnati in concessione all’aggiudicatario della procedura di gara per tutta la durata della gestione, nello stato in cui si trovano.
L’aggiudicatario avrà l’obbligo di provvedere, entro i termini pattuiti, alla ristrutturazione necessaria, all’adeguamento alle norme di sicurezza, all’allestimento e alla fornitura dell’arredamento sulla base di un progetto esecutivo proposto in sede di gara e approvato dall’Azienda Brotzu.
Per tutta la durata della gestione l’aggiudicatario/concessionario avrà l’obbligo della manutenzione ordinaria dell’immobile, degli impianti, degli arredi ed attrezzature di proprietà dell’Azienda Ospedaliera, o acquisiti alla proprietà della medesima Azienda, senza alcun ulteriore onere a carico della stessa e dovrà garantire l’efficienza ed il funzionamento dell’asilo nido con le rette proposte in sede di gara, nonché assumere tutti gli oneri economici per la gestione del servizio. Resta inteso che se nel corso del contratto in essere fosse necessario acquisire ulteriori nuove attrezzature e arredi o rinnovare quelli originari, questi saranno a carico dell’aggiudicatario e acquisite al patrimonio della concedente.
Sarà cura dell’aggiudicatario tenere aggiornata l’Azienda sul flusso di utenti e relazionare annualmente sull’andamento del servizio, nonché presentare all’inizio dell’anno scolastico il calendario delle attività.
A conclusione dell’allestimento della struttura, e comunque prima dell’inizio della concessione in gestione, sarà redatto analitico inventario, descrittivo dello stato di conservazione dell’immobile e dei beni mobili, in contraddittorio fra le parti.
Alla scadenza l’aggiudicatario è tenuto a riconsegnare l’immobile, gli impianti fissi e le attrezzature in buono stato di conservazione funzionamento fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso.
La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità.
Sarà a carico dell’aggiudicatario/concessionario la sostituzione del materiale mancante o danneggiato risultante nel verbale di consegna. Gli eventuali danni ai beni mobili e gli eventuali ammanchi di beni, dovuti ad un uso improprio, dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale.
Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, l’Azienda avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti.
Art. 2 - DURATA DELL’APPALTO
L’appalto avrà durata di anni quindici decorrenti dalla data di effettiva consegna del servizio, che dovrà risultare da apposito verbale redatto in concorso con il concessionario.
L’appalto potrà essere eventualmente rinnovato per un ulteriore periodo di 10 anni ai sensi della disciplina vigente al momento della scadenza.
L’aggiudicatario s’impegna fin d’ora ad accettare l’eventuale rinnovo disposto dall’Azienda e tutte le condizioni precisate nel presente Capitolato speciale, nell’offerta tecnica e nell’offerta economica presentate in sede di gara.
Dopo la scadenza del contratto la ditta aggiudicataria è tenuta, a richiesta dell’Azienda, a garantire il servizio per il tempo necessario per la conclusione della procedura di gara per il nuovo affidamento
della gestione dell’Asilo, alle medesime condizioni del contratto in essere.
ART. 3 – FINANZIAMENTO.
L’Azienda Ospedaliera mette a disposizione per i lavori di adeguamento e ristrutturazione e per l’arredamento dell’Asilo la somma di € 406.813,00, con la quale il soggetto aggiudicatario dovrà altresì provvedere ai propedeutici interventi di riallocamento in altri locali del laboratorio del Centro Trasfusionale e ristrutturazione locali 118 che attualmente occupano gli spazi destinati al sevizio oggetto dell’appalto, sulla base del progetto esecutivo allegato. L’erogazione della somma citata avverrà secondo le procedure e con le modalità previste per l’esecuzione dei lavori pubblici.
Art. 4 - STANDARD MINIMI Dl QUALITA’ DEL SERVIZIO
Gli standard minimi di qualità sono quelli riportati nel presente capitato.
Tali standard sono da considerarsi minimi; essi vanno rispettati in quanto definiscono il livello di qualità e garanzia richiesti dall’Azienda. Pertanto l’offerente può presentare in fase di offerta proposte migliorative che saranno oggetto di specifica valutazione, che non potranno comunque abbassare il livello degli standard minimi indicati. Per quanto non specificato in ordine a tali standard si fa riferimento alla vigente normativa regionale.
Art. 5 – SOPRALLUOGHI
Coloro che intendono partecipare alla procedura di gara hanno l’obbligo di visitare ed esaminare attentamente i locali e gli impianti (compresi quelli interessati al trasferimento del laboratorio del Centro Trasfusionale e locali del 118), nonché tutte le circostanze e condizioni dei luoghi in quanto influenti sul servizio fornito.
Tali sopralluoghi devono essere effettuati nei termini e con le modalità previsti dal disciplinare di gara.
Art. 6 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30.16.2003 l’Azienda Ospedaliera, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati sensibili e giudiziari relativi ai minori utenti ed alle rispettive famiglie, designa l’aggiudicatario quale responsabile del trattamento dei dati, il quale si impegna a custodire e non diffondere eventuali informazioni di cui possa venire in possesso secondo le regole previste dal suddetto decreto.
Art. 7- CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
L’aggiudicazione avverrà in un unico lotto a favore della impresa o cooperativa o a consorzi o a raggruppamenti di imprese o società in franchising, che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 18 comma 1, lettera c), L.R. Sardegna n. 05/07, e valutata da una commissione tecnica nominata dall’Azienda. La Commissione esaminerà e valuterà la documentazione prodotta da ciascuna Ditta concorrente in sede di offerta, antecedentemente all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche ed attribuirà e sotto indicati punteggi:
1) Progetto (studio di fattibilità redatto nel modo più analitico possibile) di ristrutturazione, adeguamento e arredamento punteggio max 15
2) Progetto di attuazione e gestione punteggio max 55
sottoelementi per l’assegnazione del punteggio di 55/100 relativi al progetto di attuazione gestione:
• requisiti ed esperienza nel settore educativo
max 10 verrà attribuito 2 punti per ogni esperienza analoga (asilo nido aziendale)
maturata nel settore servizi educativi per la prima infanzia negli ultimi 3 anni
• proposta di formazione del personale impiegato max 10
• progetto e proposte migliorative max 35
di cui:
∗ organizzazione del personale
(numero di addetti, stabilità figure di riferimento - sostituzioni assenze brevi – ecc.) max 10
∗ modalità degli ambientamenti, rapporti con i genitori definizione del progetto didattico-educativo, rapporti con la scuola dell’infanzia e altri servizi organizzativi ed educativi aggiuntivi e/o accessori
max 25
3) Proposta del costo della retta mensile che a decorrere dal terzo anno di attività potrà essere sottoposta a revisione sulla base dell’incremento ISTAT sul costo della vita
punti 30
L’offerta economica omnicomprensiva di qualsivoglia onere o imposta dovrà essere formulata a due cifre dopo la virgola, o verrà troncata d’ufficio
L’offerta economica verrà calcolata sull’importo omnicomprensivo mensile per utente della retta ordinaria riferita alla frequenza 07.00/14.00.
Alla somma delle rette risultante più bassa sarà attribuito il punteggio di 30 punti, alle altre offerte sarà assegnato un punteggio proporzionalmente inferiore.
4) Gli eventuali servizi aggiuntivi e/o accessori proposti dovranno essere indicati e analiticamente descritti nella relazione tecnica insieme ai relativi costi pro-capite a carico dell’utenza (attenzione tali costi devono essere esclusivamente espressi in percentuale rispetto al costo delle retta offerta di cui al punto 3)
NON DEVONO ESSERE RIPORTATI VALORI ASSOLUTI A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA.
Gli stessi non formeranno oggetto di valutazione economica, ma solo tecnico-qualitativa.
L’appalto sarà aggiudicato alla ditta che avrà ottenuto il punteggio più alto ricavato dalla somma dei punteggi attribuiti in sede di valutazione da apposita Commissione nominata dall’Azienda.
In caso di parità del punteggio complessivo, l’aggiudicazione sarà effettuata a favore della ditta che avrà presentato l’offerta economica più bassa. In caso di ulteriore parità di prezzo le ditte presenti saranno invitate a proporre una offerta economica migliorativa.
L’Azienda aggiudicherà l’appalto anche in presenza di una sola offerta purchè ritenuta valida. L’Amministrazione dell’Azienda si riserva comunque la facoltà di non aggiudicare la concessione del servizio qualora ritenesse l’offerta economicamente non vantaggiosa per l’Ente, per l’utenza interna e qualora venga meno l’interesse pubblico.
La commissione dichiarerà non ammissibili le ditte che non avranno conseguito un punteggio qualità di almeno 38 punti su 75 e, pertanto, non si procederà per le stesse all’esame dell’offerta economica.
Art. 8 - TIPOLOGIA DEL SERVIZIO RICHIESTO
1) -Il Nido è un servizio educativo per i bambini e le bambine dai 3 mesi ai 3 anni.
E’ un luogo di vita quotidiana, di gioco e di apprendimento attivo, di esperienze e relazioni ricche e significative. Fornisce risposta ai bisogni della famiglia che viene affiancata e sostenuta nell’educazione dei figli. Fornisce risposte valide ed efficaci a multiformi e complesse esigenze delle famiglie, realizzando un corretto rapporto tra bisogno sociale e i bisogni educativi e formativi del bambino. L’asilo nido favorisce la continuità educativa con le famiglie e gli altri servizi rivolti all’infanzia.
Il servizio educativo e sociale per la prima infanzia richiesto all’aggiudicatario, comprende:
a) la riscossione delle rette di frequenza;
b) il servizio educativo di asilo nido ed eventuali servizi aggiuntivi e/o accessori, nel rispetto della normativa vigente e del progetto educativo e organizzativo presentato in sede di gara;
c) la cura e l’igiene personale nel bambino;
d) i servizi di igiene e pulizia dei locali, dei mobili, delle suppellettili e attrezzature, nonché del materiale pedagogico, nel rispetto della normativa vigente.
e) il servizio di lavanderia, per la biancheria dei letti, e di tutta quella di uso quotidiano al nido;
f) la fornitura delle attrezzature, del materiale didattico, e di tutto il materiale necessario a garantire l’igiene dell’ambiente, i pannoloni, le telerie da tavola e da letto e le stoviglie;
tutto il materiale fornito dovrà rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza;
g) il servizio mensa per i bambini, ed eventualmente per gli operatori dell’asilo nido, con l’obbligo di realizzare all’interno della struttura una cucina attrezzata e regolarmente autorizzata, ovvero di avvalersi di ditte esterne debitamente autorizzate e certificate; in quest’ultima ipotesi i pasti, confezionati nel rispetto di menù concordati e autorizzati dall’Azienda Ospedaliera, dovranno essere veicolati da centri di cottura ubicati a non più di 30 km dall’asilo nido.
h) ogni altra attività o fornitura direttamente o indirettamente connessa all’espletamento del servizio e alla gestione dell’asilo.
2) -Inserimento
Vista l’età e le caratteristiche prettamente pedagogiche del servizio, verrà destinata particolare cura nell’ambientamento e inserimento del bambino.
3) - Personale
L’aggiudicatario espleta il servizio in oggetto mediante personale educativo e ausiliario, in possesso dei titoli di studio e preparazione professionale, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dall’offerta tecnica proposta.
La Ditta dovrà avvalersi di personale scelto, capace, moralmente ineccepibile ed in regola con leggi sanitarie.
Il personale dovrà mantenere in servizio un contegno riguardoso e corretto.
La Ditta si impegna a richiamare e, nel caso, sostituire i dipendenti che non osservino una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste dell’Azienda in questo senso saranno impegnative per l’appaltatore/concessionario.
Il personale addetto all’asilo nido comprende le seguenti figure professionali:
- Il coordinatore, che ha la funzione di provvedere al coordinamento del personale educativo e ausiliario presente nella struttura;
- Gli educatori, che sono operatori dotati di specifica preparazione certificata da idoneo titolo di studio, che operano per il raggiungimento degli obiettivi di armonico sviluppo psicofisico di socializzazione del bambino, nonché di integrazione dell’azione
educativa della famiglia. Ad essi competono anche le operazioni di igiene e pulizia del bambino, nonché la somministrazione del pasto.
Il coordinatore deve essere in possesso di diploma di laurea in pedagogia-psicologia- scienza dell’educazione-scienza della comunicazione-scienze servizio sociale o equipollenti, ovvero di altra laurea specifica ad indirizzo socio pedagogico o socio psicologico o dell’attestato rilasciato a seguito del corso regionale di coordinatore pedagogico.
Il personale educativo impiegato deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio:
- diploma di puericultrice (fino ad esaurimento del titolo)
- diploma di maestra di scuola d’infanzia (fino ad esaurimento del titolo)
- diploma di maturità magistrale (fino ad esaurimento del titolo)
- diploma di liceo con indirizzo psico pedagogico
- diploma di vigilatrice d’infanzia,
- diploma di dirigente di comunità
- attestato di educatrice per la prima infanzia
- attestato di laurea in scienze dell’educazione o equipollenti
- altri titoli ammessi dall’ordinamento regionale
Gli operatori devono essere coadiuvati dal personale ausiliario, prevalentemente durante le ore di apertura dell’asilo.
- Gli ausiliari addetti ai servizi sono operatori dotati di specifica preparazione professionale che garantiscono le operazioni di pulizia e sanificazione generale degli ambienti e delle attrezzature, in base al numero di bambini iscritti ed in relazione al grado di razionalizzazione dei servizi, e devono aver conseguito la licenza della scuola dell’obbligo.
Il rapporto educatore/bambino non dovrà essere superiore a quello previsto dalla normativa regionale vigente; l’aggiudicatario si impegna ad adeguare lo standard di personale sopra descritto in presenza di nuove norme regionali e/o statali, nonché in presenza di minori portatori di handicap.
L’aggiudicatario si impegna, altresì, a garantire la continuità lavorativa del servizio, prevedendo che l’organico del personale educativo venga mantenuto stabile nell’anno scolastico.
In casi di forza maggiore, cioè per malattie o gravidanza degli operatori, l’aggiudicatario deve provvedere alla loro sostituzione immediata con personale idoneo in possesso degli stessi requisiti.
Prima dell’avvio del servizio l’aggiudicatario invia nota all’Azienda Ospedaliera con l’elenco dettagliato del personale specificando nello stesso i dati anagrafici, i titoli di studio e di servizio di ogni singolo operatore ed è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dell’elenco, sia provvisoria che definitiva.
Tutto il personale impiegato nella gestione del servizio dovrà avere regolare contratto di lavoro con l’aggiudicatario ed essere assicurato secondo le vigenti disposizioni legislative. A tale fine, l’aggiudicatario rilascia una dichiarazione nella quale attesta che il personale impiegato nel servizio è assicurato per gli infortuni sul lavoro, a norma di legge.
L’aggiudicatario deve essere in grado di presentare i progetti formativi per la presenza di eventuali tirocinanti e concordarne l’ingresso con l’Azienda. Gli stessi possono affiancare e non sostituire in alcun modo gli operatori.
L’aggiudicatario si obbliga a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e di CCNL applicabili al proprio settore (applicazione del CCNL parte economica, normativa e previdenziale sottoscritto dalle parti maggiormente rappresentative a livello nazionale) e osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs 626/94 e s. m. i., con particolare riferimento all’art. 4 comma 2 Lettera a), b), c). In particolare dovrà comunicare all’Azienda il nominativo del responsabile del Servizi di Prevenzione e Protezione e dovrà dichiarare, a firma del legale rappresentante di essere in regola con le norme che disciplinano la sicurezza sul lavoro.
L’aggiudicatario è garante dell’idoneità fisica sanitaria dei propri dipendenti attestata secondo le disposizioni di legge e del mantenimento di tale requisito nel tempo.
L’aggiudicatario si impegna a fornire personale avente i requisiti e i titoli presentati in sede di offerta per tutta la durata dell’appalto, nonché all’osservanza del monte ore presentato in sede di offerta.
Aggiornamento del personale
Sarà cura dell’aggiudicatario/concessionario far partecipare a sue spese, il personale, all’attività di aggiornamento che assicuri la formazione permanente dello stesso. Si precisa che la formazione deve essere affidata ad Enti certificati o accreditati per tale funzione. L’aggiudicatario si obbliga a far frequentare in orario di lavoro il proprio personale a qualunque attività di aggiornamento e formazione nonché di monitoraggio e valutazione della qualità del servizio educativo proposta dall’Azienda, includendo in tale attività seminari e convegni organizzati o patrocinati dall’Azienda medesima.
ART. 9 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO.
L’asilo nido aziendale garantisce alle bambine e ai bambini il rispetto dei loro diritti e favorisce lo sviluppo delle loro potenzialità di relazione , autonomia e apprendimento.
Il nido rappresenta il primo livello educativo e concorre con le famiglie alla cura, all’educazione, alla socializzazione dei bambini.
ART. 10 - ORARIO DI SERVIZIO
Il servizio dovrà essere garantito dal lunedì al sabato almeno dalle ore
07.00 alle ore 14.00. I concorrenti potranno proporre ulteriori turni di attività che verranno valutati e valorizzati, se compatibili e funzionali con la struttura disponibile e l’organizzazione proposta, ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici.
Art. 11 – OBBLIGHI DI PREVENZIONE E SICUREZZA
L’aggiudicatario, entro 90 giorni dall’avvenuta aggiudicazione, deve predisporre tutto quanto previsto dall’art. 4 e seguenti del D. Lgs. n. 626/1994. Copia di tale documentazione deve essere tempestivamente trasmessa all’Azienda.
Art. 12 - OBBLIGAZIONI DELL’AZIENDA OSPEDALIERA
L’Azienda assume a proprio carico i seguenti oneri:
- il costo per consumi di energia elettrica e di riscaldamento
- la copertura assicurativa dell’immobile da incendio e furto dei beni mobili di proprietà;
- la manutenzione straordinaria dei beni immobili e degli impianti fissi;
- la manutenzione dell’area verde esterna (sfalcio, potatura, piantumazione)
- la disinfestazione e derattizzazione delle aree esterne.
Art. 13 - OBBLIGAZIONI DELL’AGGIUDICATARIO
L’aggiudicatario è tenuto a gestire il servizio per bambini iscritti al nido con propria organizzazione, nel rispetto delle disposizioni legislative e del Progetto Educativo e Organizzativo presentato in sede di gara.
Sono a carico dell’aggiudicatario:
- Il costo del personale;
- Il costo delle utenze relative alla telefonia;
- La tariffa per la raccolta e il trasporto dei rifiuti;
- Il costo della fornitura dei pasti che dovrà essere in conformità con la normativa vigente;
- Il costo del materiale didattico, compreso quello specifico per handicap; cancelleria e materiali da ufficio; materiale sanitario per l’igiene dei bambini e di pronto soccorso, materiali igienici e di pulizia locali; biancheria da mensa, vestiario per il personale;
- La sostituzione di tutti i beni mobili in uso lesionati o divenuti inservibili;
- La cura della piccola manutenzione (secondo la definizione dell’art. 1609 c.c.) dei beni mobili, del fabbricato e degli impianti, la pulizia e il riordino di tutti i locali in uso e delle aree esterne prati esclusi.
- Tutti gli altri costi connessi alla conduzione dei locali in concessione, non previsti nel precedente art. 12, e quelli direttamente o indirettamente connessi alla gestione del servizio.
Art. 14 – ASSICURAZIONE
L’aggiudicatario si assume ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio e risponderà direttamente dei danni causati alle persone e alle cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio stesso, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa, o di altri compensi da parte dell’Azienda Ospedaliera.
Prima dell’avvio del servizio, l’aggiudicatario/concessionario dovrà stipulare idonea polizza assicurativa, per la copertura dei seguenti rischi:
Polizza di responsabilità civile:
R.C.T. massimale unico non inferiore a € 4.000.000,00.=
R.C.O. massimale unico non inferiore a € 2.500.000,00.=
La polizza dovrà esplicitamente prevedere, nel novero dei terzi, i bambini frequentanti il nido.
Art. 15 – SPESE INERENTI ALLA GARA ED AL CONTRATTO
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico dell’aggiudicatario/concessionario ivi compresi i diritti di segreteria, gli oneri fiscali presenti e futuri quali l’imposta di bollo, la tassa di registro ecc. Nessun compenso è dovuto, dal Concedente, per la formulazione del progetto d’offerta.
Art. 16 – RIFIUTI
I rifiuti solidi urbani dovranno essere raccolti in sacchetti e convogliati negli appositi contenitori per la raccolta.
E’ tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (lavandini, wc, ecc.).
Le spese per il servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti sono a carico dell’aggiudicatario/concessionario.
Art. 17 – CONTROLLI
L’Azienda si riserva il diritto di controllare che il servizio sia conforme alle caratteristiche previste dal precedente Art. 8.
L’aggiudicatario/concessionario dovrà pertanto prestarsi a quelle visite e rilievi che gli incaricati ufficialmente designati dall’Azienda dovessero compiere per l’esercizio di tali controlli, con modalità da concordarsi.
Per accertare il rispetto del presente capitolato, l’Azienda nominerà un’apposita Commissione costituita dal referente della Direzione Generale dell’Azienda e/o da un esperto designato dalla Direzione Generale dell’Azienda, dal Referente del Concessionario dell’asilo e dal Coordinatore/Direttore dell’asilo nido adottando procedure stabilite dall’Azienda atte alla rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali del servizio e del grado di soddisfazione dell’utenza.
Art. 18 – CORRISPETTIVO A FAVORE DELL’AGGIUDICATARIO
L’Azienda potrà assumersi l’impegno di corrispondere all’aggiudicatario una quota parte della retta mensile per ogni figlio di dipendente dell’Azienda frequentante.
Tale beneficio non si estende per i bambini figli di genitori non dipendenti dell’Azienda Ospedaliera.
Ai fini del calcolo del corrispettivo per i bambini inseriti nel primo giorno del mese sarà applicato il corrispettivo mensile intero, mentre
per i bambini iscritti dopo il giorno 15 di ogni mese sarà applicato il corrispettivo mensile ridotto del 50%.
La riduzione del 50% del corrispettivo mensile sarà applicata anche nel caso di bambini che terminano la frequenza nella prima quindicina di ogni mese.
La liquidazione a favore del concessionario avverrà entro 60 giorni dalla presentazione della fattura di cui sopra, a mezzo mandato.
Eventuali contributi da enti pubblici per la gestione del nido o per la manutenzione adeguamento del fabbricato, spettano esclusivamente e per intero all’ Azienda Ospedaliera concedente; quelli da privati esclusivamente per la gestione della sezione in gestione, competono all’aggiudicatario, salvo diversa destinazione indicata dal privato erogatore.
Per gli eventuali servizi aggiuntivi e/o accessori definiti in sede di gara spetterà inoltre la retta a carico dei genitori.
ART. 19 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ vietata la cessione in tutto od in parte del contratto. E’ consentito il subappalto, ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006. La ditta deve indicare, nella propria offerta, le parti dell’appalto che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti. E’diritto dell’Azienda formulare parere negativo in merito alla ditta sub- appaltatrice e non ammettere la stessa all’attività. Non è in ogni caso subappaltabile il servizio educativo.
Art. 20 – PENALI
Qualora l’aggiudicatario non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi le disposizioni del capitolato l’Azienda applicherà le seguenti penalità, restando salva l’eventuale azione per il risarcimento del danno, nel caso in cui si verifichino i presupposti:
1) € 80,00 all’ora (o frazione di ora) per inosservanza degli orari di apertura del servizio, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento;
2) € 500,00 al giorno per inosservanza del calendario di apertura dei servizi; (tale infrazione per tre volte reiterata comporterà la risoluzione del contratto).
3) € 500,00 per ogni comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento. Il perdurare, comunque, del comportamento scorretto o sconveniente, o, comunque il suo ripetersi per più di due volte, dovrà portare alla sostituzione del personale interessato. La non sostituzione del personale, entro 10 giorni dal terzo accertamento, comporta la risoluzione del contratto.
4) € 1.500,00 per condizioni igieniche carenti attestate dagli organismi preposti al controllo o incaricati dall’Azienda; (tale infrazione per tre volte reiterata comporterà la risoluzione del contratto).
5) € 500,00 per ogni giorno di utilizzo di ciascuna figura professionale con requisiti o titoli difformi da quanto previsto dalla vigente legislazione, con l’obbligo dell’immediata sostituzione del personale (tale infrazione per tre volte reiterata comporterà la risoluzione del contratto).
L’applicazione della penale dovrà essere preceduta da contestazione di addebito mediante lettera notificata o a mezzo di Raccomandata A/ R, alla quale l’aggiudicatario potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 10 gg. dal ricevimento della stessa.
Se entro 10 giorni dalla data delle comunicazioni l’aggiudicatario non fornirà alcuna controdeduzione, considerata sufficiente a giustificare l’inadempimento, l’Azienda applicherà le penali del presente articolo. Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla notifica o dalla ricezione della lettera Raccomandata A/R; decorso inutilmente tale termine l’Amministrazione si rivarrà sulla cauzione.
E’ altresì a carico dell’aggiudicatario/concessionario il pagamento di qualsiasi somma a titolo di sanzione amministrativa comminata dagli organi di controllo competenti.
Art. 21 – DECADENZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Azienda intenderà il presente contratto senz’altro decaduto in caso di scioglimento, cessazione o fallimento dell’aggiudicatario/concessionario.
Nel caso l’aggiudicatario/concessionario non rispetti le clausole del presente capitolato o i parametri del progetto educativo ed organizzativo dallo stesso presentato, sentita l’apposita Commissione, l’Azienda diffiderà per iscritto mediante lettera notificata, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, con invito ad eliminare l’inadempimento entro breve termine e a presentare contemporaneamente le sue giustificazioni. Qualora le stesse non siano ritenute sufficienti a giustificare l’inadempimento, il contratto si dovrà ritenere risolto.
Nel caso le inadempienze proseguano oltre il termine assegnato, l’Azienda avrà titolo per risolvere il rapporto con un preavviso, comunicato nelle stesse forme, non inferiore a 20 giorni.
Alla scadenza l’Azienda rientrerà nella detenzione dei propri beni mobili (compresi quelli acquistati e utilizzati nel tempo dal concessionario) e immobili e nella gestione del servizio.
Nel caso l’aggiudicatario/concessionario non si presenti alla redazione del verbale di consegna, vi provvederà l’Azienda, a mezzo di un proprio tecnico assistito da due testimoni di sua scelta.
Il verbale così redatto sarà notificato o inviato a mezzo di Raccomandata A/R all’aggiudicatario/concessionario; le somme per la riparazione dei guasti all’immobile, ai beni mobili e agli impianti e per le cose mancanti, valutate dal verbale di riconsegna, si intendono accettate se non contestate entro il termine di 20 giorni dal ricevimento del verbale. Le somme a debito devono essere versate alla cassa dell’Azienda entro 20 giorni; in caso di inadempimento l’Azienda si rivarrà sulla cauzione.
E’ facoltà dell’Azienda risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
a) in caso di sospensione del servizio per causa non dipendente da forza maggiore debitamente comprovata;
b) in caso di gravi e per tre volte reiterate infrazioni alla norme di legge e al presente capitolato, regolarmente contestate;
c) gestione in subappalto, totale e/o parziale dei servizi, cessione del contratto.
Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, la Ditta aggiudicataria incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dall’Azienda, fatto salvo il risarcimento del danno per l’eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possano verificarsi.
ART. 22 – RECESSO DAL CONTRATTO
L’Azienda ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni da comunicarsi alla ditta con lettera raccomandata A. R. nei seguenti casi:
- Giusta causa;
(per giusta causa – a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo – si intende:
a. contro la ditta sia stato presentato un ricorso ai sensi della Legge fallimentare;
b. qualora la ditta perda i requisiti minimi del bando e del capitolato;
c. qualora taluno dei componenti la ditta sia condannato con sentenza passata in giudicato per delitti contro la Pubblica Amministrazione;
d. qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate nel corso della presente gara;
e. qualora gli accertamenti antimafia risultino positivi;
f. ecc).
- Mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale in materia di competenza e modalità di erogazione del servizio oggetto del presente capitolato.
- Modifiche nella organizzazione e gestione delle attività oggetto del presente appalto;
Dalla comunicata data di efficacia del recesso, la ditta dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l’attivazione di una diretta consultazione con l’Azienda, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti alcun danno all’Azienda medesima. In caso di recesso la ditta ha diritto al pagamento di quanto dovuto secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso , anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile.
Art. 23 – DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL’AGGIUDICATARIO/CONCESSIONARIO
Qualora l’aggiudicatario/concessionario intenda disdire il contratto prima della scadenza naturale dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, l’Azienda si riserva di trattenere, a titolo di penale, l’intero deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti dall’assegnazione del servizio ad altra Impresa, a titolo di risarcimento danni.
In nessun caso nulla è dovuto all’aggiudicatario per gli investimenti messi in atto per l’attivazione del contratto.
Nel caso di disdetta del contratto, sarà dato preavviso alla parte interessata almeno 6 mesi prima della scadenza, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art. 24 – COLLEGIO ARBITRALE
Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sulla interpretazione o esecuzione del presente contratto, dovrà essere risolta con giudizio arbitrale, ai sensi dell’art. 806 e seguenti del c.p.c..
Il collegio arbitrale giudicante sarà costituito a richiesta di una delle parti, e sarà composto da tre arbitri, dei quali due nominati dalle parti, uno per ciascuno, mentre il terzo arbitro, che avrà funzioni di Presidente,verrà nominato di comune accordo dai primi due, entro 10 giorni dall’ultima nomina.
Art. 25 – MANCATO ACCORDO
In caso di mancato accordo, oppure qualora una delle parti non avesse provveduto a nominare il proprio arbitro entro 20 giorni dalla richiesta di costituzione del Collegio Arbitrale, il terzo Arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale di competenza.
Lo stesso Presidente del Tribunale nominerà l’eventuale arbitro di parte mancante.
Art. 26 – SEDE DI ARBITRATO
Il Collegio Arbitrale svolgerà la sua attività presso il Tribunale di Cagliari.
La sentenza del Collegio sarà pronunciata entro 90 giorni dalla nomina del Presidente.
Art. 27 – SPESE
Le spese di procedimento verranno liquidate al Collegio sulla base delle vigenti tariffe professionali.
La decisione del Collegio determinerà altresì la misura in cui tali spese dovranno essere suddivise tra le Parti, esclusa la solidarietà per il pagamento delle stesse.
Art. 28 – REVISIONE PREZZI
I prezzi di aggiudicazione (costo rette) resteranno fissi ed invariati per tutta la durata della fornitura e dell’eventuale rinnovo, e devono intendersi comprensivi di tutti gli oneri di natura fiscale. L’Azienda provvederà su richiesta della ditta aggiudicataria e qualora ne ricorrano le condizioni, alla revisione periodica dei prezzi contrattuali, sulla base delle vigenti disposizioni di legge, a partire dal 3° anno di validità del contratto (senza effetto retroattivo).
Art. 29 – IMMOBILI
L’Azienda mette a disposizione i locali e gli impianti, nello stabile corpo separato dell’Ospedale di Piazzale Ricchi, individuati nella planimetria di cui all’allegato al presente capitolato. L’aggiudicatario/ concessionario del servizio si impegna:
• a realizzare (con il finanziamento regionale erogato e con l’eventuale aggiunta di risorse proprie) gli interventi propedeutici, previsti dagli elaborati tecnici allegati, nei locali destinati ad ospitare il laboratorio del Centro Trasfusionale e il servizio 118, provvedendo altresì al conseguente trasferimento;
• ad adeguare sotto il profilo strutturale e tecnologico (con il finanziamento regionale erogato e con l’eventuale aggiunta di risorse proprie), sulla base di uno studio di fattibilità redatto da professionista abilitato, da presentarsi in sede di offerta, i locali in concessione al fine di renderli perfettamente idonei e funzionali per il servizio di cui si tratta; L’aggiudicatario dovrà presentare un progetto esecutivo.
• ad apportare le necessarie modifiche al progetto di adeguamento e messa a norma eventualmente richieste dal Servizio Tecnico dell’Azienda, fermo restando l’ammontare delle risorse destinate ed indicate nella proposta tecnica;
• a mantenere in buono stato i medesimi locali per tutta la durata della concessione;
• a non apportare, una volta conclusi i lavori, modificazioni, innovazioni o trasformazioni ai locali, nonché agli impianti tecnologici, senza previa autorizzazione dell’Azienda Ospedaliera
• ad eleggere domicilio nel seguente indirizzo: presso il quale verranno inoltrate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.
• la persona o le persone, preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante, autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo è o sono il Sig. o i Sig.ri . Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui al comma 2,
deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione appaltante.
• nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, a rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
• ad iniziare i lavori dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.
Art. 30 - SOSPENSIONI E PROROGHE
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 134 DPR 554/99.
In tale evenienza si applicano l’articolo 133 del regolamento generale e gli articoli 24, 25 e 26 del capitolato generale d’appalto.
Art. 31 - PENALI IN CASO DI XXXXXXX
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato nel progetto esecutivo proposto per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo finanziati dall’Amministrazione.
La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a. nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi,
b. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c. nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
d. nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;
La penale irrogata ai sensi della lettera a., è disapplicata e, se già addebitata, è restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori.
La penale di cui alle lettere b. e d., è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui alla lettera c. è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo finanziato; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 34, in materia di risoluzione del contratto.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Art. 32 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI E CRONOPROGRAMMA
Entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, la cui conclusione non può protrarsi oltre il 31 Gennaio 2009, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
Art. 33 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE
Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d’appalto;
le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
Art. 34 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI
L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 90 (novanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del D.Lgs. 163/2006, e dall’articolo 119 del regolamento generale.
La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore e in contraddittorio con il medesimo.
Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.
Art. 35 - ASSICURAZIONE A CARICO DELL’IMPRESA
Ai sensi dell’articolo 129 del D.Lgs 163/2006, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del collaudo e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza viene stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.), e prevede una somma assicurata pari a Euro 2.000.000 (duemilioni). Tale assicurazione prevede:
la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas
provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;
la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile;
La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi viene stipulata per una somma assicurata pari a Euro 2.000.000 (duemilioni) . Tale assicurazione prevede:
la copertura dei danni che l’appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante;
la copertura dei danni biologici;
prevedere specificamente l'indicazione che tra i "soggetti terzi" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della direzione dei lavori, dei coordinatori per la sicurezza e dei collaudatori in corso d’opera.
Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 95 del regolamento generale, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
Art. 36 - NORME DI SICUREZZA GENERALI
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene
L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
Art. 37 - RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO
L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto- legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
Art. 38 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI
La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
Art. 39 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA
L’appaltatore, si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori, ed a continuare ad applicarli anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
L’appaltatore si obbliga ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali, ad osservare le clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse edili ed Enti scuola, relativi al versamento dei contributi per fini mutualistici, assicurativi, antinfortunistici e per la scuola professionale, nonché delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc.. I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti e/o receda da esse.
L’appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia autorizzato, non esime l’Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.
In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dalla Stazione Appaltante od ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all’Impresa e se del caso, anche all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di
esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando non sarà stato accertato dall’Ispettorato del Lavoro che gli obblighi predetti non siano stati integralmente adempiuti.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni. L’appaltatore dichiara di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni e si impegna ad osservare e ad applicare integralmente tutte le norme del citato D.Lgs. 626/94 e le altre norme di sicurezza.
In materia di denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, si richiama quanto previsto dal D.P.C.M. n° 55 del 10.01.1991, art. 9.
Art. 40 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI
Trova applicazione la disciplina prevista negli xxx.xx 118- 119 e seguenti del Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici.
Art. 41 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
Art. 42 - TERMINI PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE
Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
Art. 43 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI
La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.
Art. 44 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;
l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
il mantenimento, fino all’emissione del collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante, interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
Art. 45 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE
L’appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:
il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell’appaltatore:
tutte le circostanze che possono interessare l’andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all’appaltatore e ad altre ditte,
le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori,
le annotazioni e contro deduzioni dell’impresa appaltatrice, le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all’esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell’appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l’altra parte;
note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.
L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
Art. 45 - CUSTODIA DEL CANTIERE
E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
Art. 46 - PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE
I materiali provenienti dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente smaltiti in discarica, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto.
Art. 47 - CARTELLO DI CANTIERE
L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nella tabella “C” allegata al capitolato speciale, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
Art. 48 - DIVIETO DI VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D’USO
L’aggiudicatario/concessionario, per sé ed aventi causa a qualunque titolo, si obbliga irrevocabilmente sin d’ora e per tutta la durata dell’appalto a non mutare mai, a pena di risoluzione del contratto, per qualsiasi ragione o motivo, la destinazione d’uso dei locali ad essa affidati, tranne diversa disposizione dell’Azienda e nei limiti indicati dalla stessa.
Art. 49 - RICHIAMO ALLA LEGGE ED ALTRE NORME
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia, nonché alle norme del D.Lgs. n. 163/2006, alla L.R. 5/2006 alle disposizioni della Legge e Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e della Contabilità Generale dello Stato, di cui al X.X. x. 0000/0000 e n. 827/1924 e successive modifiche e integrazioni. L’Impresa è tenuta all’applicazione ed alla vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui alla L. n. 584/1975 e s.m.i. concernente il divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico di cui occorre fornire formale riscontro con indicazione del Responsabile all’osservanza della Direttiva Presidente Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 ad oggetto “Divieto di fumo in determinati locali di pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici” e della Circolare del Ministro
della Sanità 28/03/2001 “Interpretazioni ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo”, nonché della Legge n. 306/2004.
Art. 50 - ALLEGATI
Allegato 1 Elaborati tecnici e progetto esecutivo relativi al riallocamento del Lab. Centro trasfusionale – servizio118.
Allegato 2 Planimetria, documenti tecnici e progetto di massima dei locali in concessione per la realizzazione dell’Asilo Nido.
Art. 51 – INTERPRETAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art. 52 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con il presente articolo si provvede a dare l’informativa dall’art. 13 del X.xx lgs 196/03 (codice in materia di protezione dei dati personali) facendo presente che i dati forniti dalle ditte partecipanti alla gara saranno raccolti presso l’Azienda Ospedaliera “X.Xxxxxx” per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente.
In relazione al trattamento dei predetti dati, i concorrenti possono esercitare i diritti di cui alla Parte 1 del titolo II del Dlgs 196/2003.
I dati trattati potranno essere comunicati dall’Azienda a soggetti terzi aventi diritto secondo quanto previsto in materia di diritto di accesso nonché agli altri soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per adempiere agli obblighi di legge.
Art. 53 AUTOTUTELA
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, sospendere revocare ovvero annullare la presente gara, senza che le ditta partecipanti possano vantare alcun diritto in ordine alla aggiudicazione ed alle spese eventualmente sostenute per la formulazione dell’offerta.
Art. 54 NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia, al Capitolato Generale di Appalto, che si allega in copia e alle disposizioni contenute nella legge e nel regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (R.D. n.2440/23, X.X. x. 000/00 e s.m.i.), al D.Lgs. 163/06 e alle LL.RR. nn. 10/97-10/06-5/07.