Trattamento di malattia ed infortunio Clausole campione

Trattamento di malattia ed infortunio. L'assenza per malattia o infortunio deve essere comunicata dall'impiegato al teatro entro la giornata in cui si verifica e, comunque, con la sollecitudine necessaria a consentire il regolare svolgimento dell’attività; in mancanza della comunicazione, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata. L'impiegato dovrà far pervenire al teatro, non oltre il terzo giorno dall'inizio dell'assenza, il certificato medico attestante la malattia o l'infortunio. Il teatro può effettuare il controllo delle assenze per infermità del dipendente nel rispetto dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970 n. 300. Il teatro ha inoltre facoltà di far controllare l'idoneità fisica dell'impiegato da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico. L'impiegato assente per malattia od infortunio è tenuto, fin dal primo giorno e per l'intero periodo di assenza, a trovarsi nel domicilio comunicato al teatro dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 per consentire il controllo della incapacità lavorativa, anche in giornata festiva o di riposo settimanale. L'impiegato che, salvo eventuali e comprovate necessità di assentarsi dal proprio domicilio per visite, prestazioni o accertamenti specialistici o per altre cause di forza maggiore, non sia reperito al domicilio durante le suddette fasce orarie o quelle diverse eventualmente stabilite da disposizioni amministrative, incorre nella perdita del trattamento economico contrattuale di malattia ai sensi della legge 11 novembre 1983 n. 638. L'impiegato non presente all'atto della visita di controllo nelle ore di reperibilità è considerato assente ingiustificato. Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio regolarmente accertati e tali da costituire impedimento temporaneo alla prestazione del servizio stesso, il teatro conserverà il posto all'impiegato non in prova per:
Trattamento di malattia ed infortunio. Art. 32 - Permessi ex lege 104/1992
Trattamento di malattia ed infortunio. L’assenza per malattia deve essere comunicata, salvo il caso di giustificato impedimento, entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l’assenza, ai rappresentanti aziendali a tale scopo designati e comunicati alla direzione aziendale. L’eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve essere comunicata all’impresa entro il normale orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio. e deve essere attestata da successivi certificati medici Il lavoratore in ogni caso è tenuto a consegnare o far pervenire il certificato di malattia entro due giorni dalla data del rilascio. Il diritto alla conservazione del posto in caso di malattia viene a cessare qualora il lavoratore con più periodi di malattia raggiunga in complesso dodici mesi di assenza nell’arco di 36 mesi consecutivi. A fini del trattamento di cui sopra si procede al cumulo dei periodi di assenza per malattia che precedono l’ultimo giorno di malattia considerato. Nei casi di infortunio la conservazione del posto è garantita fino a guarigione clinica e i relativi periodi non si computano ai fini della conservazione del posto per malattia. Superati i limiti di conservazione del posto, l’azienda su richiesta del lavoratore concederà un periodo di aspettativa non superiore a 4 mesi durante il quale il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti senza decorrenza della retribuzione e di alcun istituto contrattuale. Nei casi di donazione di organi, di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, morbo di Xxxxxx, periodi di degenza ospdaliera determinati da trapianti chirurgici, debitamente certificati ovvero, altri interventi operatori e malattie debitamente certificate egualmente gravi, il periodi di aspettativa è elevato a 8 mesi. Tali periodi di aspettativa potranno essere richiesto una sola volta nell’arco dell’attività lavorativa con la stessa impresa. Decorsi i limiti di cui sopra, l’impresa ove proceda al licenziamento del lavoratore, corrisponderà il trattamento di fine rapporto di lavoro e l’indennità sostitutiva di preavviso e quant’altro eventualmente maturato. Qualora il lavoratore non possa riprendere il servizio oltre i suddetti termini lo stesso potrà risolvere il contratto di lavoro con diritto alla sola indennità di fine rapporto. Ove ciò non avvenga e l’impresa non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza dell’anzianità. Per i casi t.b.c., fatte salve le condizioni...
Trattamento di malattia ed infortunio. Fermo restando quanto previsto dall’art. 5 della L. n. 300/1970, il lavoratore impossibilitato a prestare la propria attività per malattia o infortunio extra professionale, è tenuto a:
Trattamento di malattia ed infortunio. In caso di malattia l'impiegato deve avvertire l'azienda il secondo giorno di assenza ed inviare alla azienda stessa entro tre giorni dall'inizio dell'assenza il certificato medico attestante la malattia. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata. In caso di interruzione del servizio, dovuta a malattia, l'impiegato non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di:
Trattamento di malattia ed infortunio. 1. L'assenza per malattia deve essere immediatamente comunicata almeno entro la prima ora del normale orario di lavoro, salvo i casi di giustificato impedimento.
Trattamento di malattia ed infortunio. Per quanto riguarda il periodo di conservazione del posto e il trattamento economico per infortunio e malattia dell'apprendista non in prova, si applica quanto previsto dagli articoli 47 e 48 del vigente c.c.n.l.
Trattamento di malattia ed infortunio. Per quanto riguarda il trattamento economico per infortunio e malattia dell'apprendista non in prova, le aziende applicheranno quanto previsto dagli artt. 49 e 50 del presente c.c.n.l. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo in merito agli oneri economici in capo alle aziende, le parti si impegnano a verificare con l'INPS la possibilità di assicurare agli apprendisti un trattamento economico per malattia.
Trattamento di malattia ed infortunio. Per quanto riguarda il trattamento economico per infortunio e malattia dell’apprendista non in prova, le aziende dovranno sopportare oneri corrispondenti a quelli derivanti dal trattamento previsto dagli artt. 18 e 19 della Disciplina speciale, Parte prima DICHIARAZIONE A VERBALE. Fermo restando quanto previsto dall’art. 10 in merito agli oneri economici in capo alle aziende, le parti si impegnano a verificare con l’INPS la possibilità di assicurare agli apprendisti un trattamento economico per malattia.
Trattamento di malattia ed infortunio. ARTICOLO 16