Aspetti contributivi Clausole campione

Aspetti contributivi. In merito agli obblighi contributivi introdotti dall’art. 44, comma 2, del d.l. n.269/2003, convertito con modificazioni nella l. 326/2003, l’Inps con circolare n. 103/2004 ha precisato quanto segue: • dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale debbono iscriversi alla Gestione separata Inps, qualora il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore all’importo di euro 5.000; • in caso di superamento di detta fascia, i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente; • in presenza di una pluralità di rapporti, il lavoratore autonomo è obbligato a comunicare ai committenti interessati, all’inizio dei singoli rapporti ovvero durante il loro svolgimento, il superamento o meno del limite in parola; • nell’ipotesi di superamento della fascia di esenzione, ogni committente deve versare i contributi sugli ulteriori emolumenti corrisposti con le modalità ed termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi (e cioè con diritto di rivalsa di 1/3 a carico del lavoratore entro il giorno 16 del mese successivo al relativo pagamento), tramite mod. F24; • l’imponibile da assoggettare a contributi è costituito dal compenso lordo erogato al lavoratore al netto delle spese poste a carico del committente e risultante dalla nota emessa dal lavoratore medesimo. Il lavoratore autonomo occasionale ex art. 2222 c.c. ed il mini collaboratore autonomo occasionale ex art. 61, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 Le indicazioni fornite dall’Inps, in ordine al versamento dei contributi alla Gestione separata da parte dei lavoratori autonomi occasionali ai sensi dell’art. 2222 c.c., non riguardano i cosiddetti “mini xx.xx.xx.”. Questi ultimi sono quei lavoratori che prestano attività di collaborazione coordinata a continuativa in via occasionale, vale a dire per una durata non superiore ai 30 giorni nell’anno solare con lo stesso committente, sempre che dal medesimo committente non percepiscano un compenso superiore ai 5.000 euro (art. 61, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003). Il lavoro autonomo prettamente occasionale, quindi, deve essere tenuto distinto dalla fattispecie della collaborazione occasionale di cui all’art. 61, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003, nella quale si rinvengono i requisiti del coordinamento tra l’attività svolta dal collaboratore e l’organizzazione produttiva dell’impresa e della continuità della prestazione. In particolare, alla luce di quanto sopra esposto, si possono individuare le seguenti tip...
Aspetti contributivi. La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (5) ha introdotto importanti innovazioni riguardanti le aliquote contributive dovute dal 2007 per tutti gli iscritti alla Gestione separata INPS alla quale, ai sensi dell’art. 43 del DL n. 269/2003, convertito in Legge n. 326/2003, anche gli associati in partecipazione, che conferiscano solo prestazioni lavorative, sono tenuti ad iscriversi. Dunque, anche agli associati in partecipazione iscritti alla Gestione separata Inps dal 1 gennaio 2007, si applicano le aliquote differenziate a seconda della già esistente iscrizione ad altra forma di previdenza o meno. La base imponibile dei contributi è individuata dal reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi. Il 55% del contributo è posto a carico dell’associante mentre il 45% è a carico dell’associato. Il versamento dei contributi è a cura dell’associante in base alle stesse regole previste per le collaborazioni coordinate e continuative ed il versamento è effettuato sugli importi erogati all’associato anche a titolo di acconto sul risultato della partecipazione, salvo conguaglio in sede di determinazione annuale dei redditi.
Aspetti contributivi. Il DL 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2003 n. 326 all'articolo 43 ha istituito la gestione previdenziale in favore degli associati in par- tecipazione; stabilendo: "A decorrere dal 1° gennaio 2004, i soggetti che, nell'ambito del- l'associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554 del Codice Civile, conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e inte- grazioni, sono tenuti, con esclusione degli iscritti agli albi professionali, all'iscrizione alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.". La base imponibile dei contributi è individuata dal reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi. Il 55% del contributo è posto a carico dell'associante mentre il 45% è a carico dell'asso- ciato. Il versamento dei contributi è posto a cura dell'associante, in base alle stesse regole pre- viste per le collaborazioni coordinate e continuative, ed il versamento è effettuato sugli importi erogati all'associato, anche a titolo di acconto sul risultato della partecipazione, salvo conguaglio in sede di determinazione annuale.
Aspetti contributivi. 1. Contributo a carico azienda Premesso che in Unipol Banca è istituita una forma di previdenza complementare aziendale realizzata tramite il “Fondo Pensione dei Lavoratori Unipol Banca” (di seguito denominato Fondo) che ha lo scopo di erogare trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico a favore dei dipendenti, ai sensi del D. Lgs. 124/93 e successive modifiche ed integrazioni, si conviene che il contributo mensile posto a carico di Unipol Banca a favore di ciascun lavoratore/lavoratrice iscritto al Fondo - con inquadramento nelle aree professionali e nei quadri direttivi - è stabilito con le modalità e nelle misure indicate nella tabella che segue: Vecchi iscritti 4,50% Nuovi iscritti in servizio presso Unipol Banca fino al 13.7.2001 4,10% Nuovi iscritti in servizio presso Unipol Banca dal 14.7.2001 3,60%
Aspetti contributivi. 1. Contributo a carico azienda Premesso che in UGF Banca è istituita una forma di previdenza complementare aziendale realizzata tramite il “Fondo Pensione dei Lavoratori Unipol Banca” (di seguito denominato Fondo) che ha lo scopo di erogare trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico a favore dei dipendenti, ai sensi del D. Lgs. 124/93 e successive modifiche ed integrazioni, si conviene che il contributo mensile posto a carico di UGF Banca a favore di ciascun lavoratore/lavoratrice iscritto al Fondo - con inquadramento nelle aree professionali e nei quadri direttivi - è stabilito con le modalità e nelle misure indicate nella tabella che segue: Vecchi iscritti 4,50% 4,50% 4,50% Nuovi iscritti in servizio presso UGF Banca fino al 13.7.2001 3,75% 4,00% 4,10% Nuovi iscritti in servizio presso UGF Banca dal 14.7.2001, assunti post 19.12.1994 3,25 % 3,50% 3,60% Nuovi iscritti in servizio presso UGF Banca dal 14.7.2001, assunti ante 19.12.1994 3,00 % 3,50% 3,60%
Aspetti contributivi. L'indennità sostitutiva del preavviso deve essere assoggettata a contribuzione unitamente alla retribuzione dell'ultimo periodo di paga, anche in caso di decesso del lavoratore con indennità erogata ai superstiti.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: