Rinunzie e transazioni Clausole campione

Rinunzie e transazioni. L’art. 82 del decreto stabilisce che “Le sedi di certificazione del presente decreto legislativo sono competenti altresì a certificare le rinunzie e transazioni di cui all’articolo 2113 del codice civile a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti stesse. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste dal capo I del presente titolo”. Oggetto della certificazione in questione sono dunque tutte le rinunzie e transazioni regolate dall’art. 2113 cod. civ. (che si riferiscono, cioè, a diritti derivanti “da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi”), e quindi non soltanto quelle relative a rapporti di lavoro certificati. L’intervento del legislatore del 2010 ha esteso a tutti i soggetti abilitati alla certificazione la competenza in materia conciliativa, eliminando la precedente riserva esclusiva in favore degli enti bilaterali costituiti nell’ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale (art. 76. comma 1, lett. a). Tale certificazione attesta la consapevole e libera volontà del lavoratore di rinunziare o di stipulare la transazione, con gli effetti previsti dall’art. 2113, quarto comma del codice civile. Di conseguenza, la rinunzia o transazione posta in essere innanzi alla Commissione di Certificazione competente è immediatamente valida e non può essere impugnata dal lavoratore, se non per vizi del consenso. La norma consente quindi di procedere ad atti di rinunzia o a contratti transattivi – innanzi a tutti gli organi di certificazione previsti dalla legge (all’art. 76) – con riferimento ai diritti sorti in virtù di un rapporto di lavoro già in essere nel momento in cui viene ricondotto, secondo le previsioni di legge, ad un contratto di collaborazione a progetto. Le conseguenze di tale conciliazione assistita saranno sempre quelle previste dall’art. 2113, comma 4, e cioè l’inoppugnabilità della rinunzia o della transazione da parte del lavoratore. Quanto alla natura dei diritti passibili di rinuncia o transazione, ed alle conseguenze delle stesse, va osservato quanto di seguito. Nell’ambito degli accordi conciliativi è necessario innanzi tutto avere riguardo alla fondamentale distinzione tra rinunzie semplici e transazioni.
Rinunzie e transazioni. 1. I diritti derivanti dalle disposizioni contenute nel presente capo possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro di cui al Titolo V del presente decreto legislativo.
Rinunzie e transazioni. In vigore dal 26 ottobre 2004 1. Nella riconduzione a un progetto dei contratti di cui all'articolo 61, comma 1, i diritti derivanti da un rapporto di lavoro gia' in essere possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro di cui al Titolo VIII secondo lo schema dell'articolo 2113 del codice civile.". Il testo dell'articolo 69 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 69.Divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversione del contratto In vigore dal 24 ottobre 2003 1. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. 2. Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti. Salvo prova contraria a carico del committente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l'attivita' del collaboratore sia svolta con modalita' analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalita' che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. 3. Ai fini del giudizio di cui al comma 2, il controllo giudiziale e' limitato esclusivamente, in conformita' ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza del progetto e non puo' essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano al committente.". Il testo dell'articolo 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi), e' il seguente: "Art. 1. Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali. 1. A decorrere dal 1° luglio 1990 l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni...
Rinunzie e transazioni. 1. Le sedi di certificazione di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a), del presente decreto legislativo sono competenti altresì a certificare le rinunzie e transazioni di cui all'articolo 2113 del codice civile a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti stesse.
Rinunzie e transazioni. Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro deri- vanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concer- nenti i rapporti di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide. L’impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima. Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410 e 411 del codice di procedura civile. N.B.: Articolo così sostituito dall’art. 6, L. 11 agosto 1973, n. 533. Premessa 3 Art. 1 – Definizioni 4 Art. 2 – Contratto a tempo determinato 5 Art. 3 – Zona di attività e variazioni del contenuto economico del rapporto 6
Rinunzie e transazioni. 1. Le rinunzie e le transazioni in materia di lavoro 1102 1.1. La rinunzia 1103 1.2. La transazione 1104 2. La disciplina 1105 2.1. I rapporti tutelati 1106 2.2. I diritti tutelati 1106 3. Le impugnazioni 1111 3.1. I soggetti legittimati 1111
Rinunzie e transazioni. L'art. 68 del D.Lgs. n. 276/2003 stabilisce che i diritti derivanti dai contratti a progetto possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro di cui al Titolo VIII del decreto legislativo n. 276/2003 secondo lo schema dell'art. 2113, cod. civ. (si v. a tal proposito la nota redazionale Certificazione dei rapporti di lavoro).
Rinunzie e transazioni c.1 Nella riconduzione a un progetto, programma di lavoro o fase di esso dei contratti di cui all'articolo 61, comma 1, i diritti derivanti da un rapporto di lavoro già in essere possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro di cui al Titolo VIII secondo lo schema dell'articolo 2113 del codice civile.
Rinunzie e transazioni. Articolo 68 D.Lgs. n. 276/2003 La disposizione, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 251/2004, art. 15 , ricorda come i diritti derivanti dalle disposizioni contenute negli articoli precedenti possono essere oggetto di rinunzie o transazioni in sede di certificazione. In particolare, essa prevede che nella riconduzione a un progetto, programma di lavoro o fase di esso dei contratti a progetto, i diritti derivanti da un rapporto di lavoro già in essere possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro di cui al Titolo VIII del decreto legislativo in commento secondo lo schema dell' art. 2113 del codice civile .
Rinunzie e transazioni. Così sostituito dall’art.6 della Legge 11 agosto 1973, n. 533 Le rinunzie e le transazioni (1966), che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 Cod. Proc. Civ., non sono valide. L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima. Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli artt. 185, 410 e 411 Cod. Proc. Civ. § 3 Della previdenza e dell'assistenza