Stipulazione ed approvazione del contratto. La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro sessanta giorni dalla aggiudicazione definitiva. Se la stipula del contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene nei termini fissati dai commi precedenti, per colpa imputabile alla Provincia, l’impresa può, mediante atto notificato alla stazione appaltante sciogliersi da ogni impegno o recedere dal contratto. In caso di mancata presentazione dell’istanza, all’impresa non spetta alcun indennizzo. L’appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se è intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza, l'impresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori ivi compresi quelle per opere provvisionali. Se la stipulazione del contratto non avviene entro il termine prima indicato per colpa della ditta, la Provincia ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.
Stipulazione ed approvazione del contratto. La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro sessanta giorni dalla aggiudicazione definitiva, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 11, commi 9 e ss del D.Lgs.vo n. 163/2006. Si precisa che il contratto viene stipulato, ma in considerazione delle disposizioni introdotte dai Decreti Legge 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, 52/2012, convertito nella Legge 94/2012 e 95/2012 convertito nella Legge 135/2012, la Provincia potrà trovarsi nella necessita di modificarlo in tutto o in parte, recedere, o cederlo a seguito di provvedimenti legislativi che comportino il riordino delle Province e la redistribuzione delle relative competenze, tutto ciò senza che la ditta appaltatrice possa vantare nei confronti della Provincia, alcunché per danno emergente o lucro cessante. Se la stipula del contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene nei termini fissati dai commi precedenti, per colpa imputabile alla Provincia, l’impresa può, mediante atto notificato alla stazione appaltante sciogliersi da ogni impegno o recedere dal contratto. In caso di mancata presentazione dell’istanza, all’impresa non spetta alcun indennizzo. L’appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se è intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza, l'impresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori ivi compresi quelle per opere provvisionali. Se la stipulazione del contratto non avviene entro il termine prima indicato per colpa della ditta, la Provincia ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.
Stipulazione ed approvazione del contratto. Il contratto è stipulato “a corpo” articolo 59 comma 5-bis, del Codice dei contratti nonché degli articoli 43, commi 6,7, e 9, del Regolamento generale. Il lavoro a corpo, indicato nella tabella di cui all’articolo 2, comma I, come determinato in seguito all’offerta dell’appaltatore, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. Il presente appalto “a corpo”, si intende “chiavi in mano” e comprende tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato per la completa realizzazione a perfetta regola d’arte di quanto indicato nei disegni e nelle descrizioni delle opere allegate, anche se non esplicitamente dettagliato, essendo comunque, indipendentemente da ogni riferimento alle singole unità di misura, obbligo dell’Appaltatore di eseguire e fornire l’opera commessa completa “a perfetta regola d’arte” e funzionale con riferimento al progetto allegato e alla destinazione dell’opera. Pertanto la determinazione del prezzo da parte dell’Appaltatore tiene conto di tutte le obbligazioni e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sul costo dell’esecuzione dell’opera. Si stabilisce inoltre che non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali, ancorché rettificata, essendo obbligo esclusivo dell’Appaltatore il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice. Le spese di bollo e le eventuali spese di registro sono a carico dell’appaltatore. Se la stipula del contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene nei termini di legge, per colpa imputabile alla Provincia, l’impresa può, mediante atto notificato alla stazione appaltante sciogliersi da ogni impegno o recedere dal contratto. In caso di mancata presentazione dell’istanza, all’impresa non spetta alcun indennizzo. L’appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se è intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza, l'impresa ha ...
Stipulazione ed approvazione del contratto. La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro sessanta giorni dalla data di aggiudicazione. Se la stipula del contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene nei termini fissati dai commi precedenti, l’impresa può mediante atto notificato alla stazione appaltante, recedere dal contratto. In caso di mancata presentazione dell’istanza, all’impresa non spetta alcun indennizzo. L’appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se è intervenuta la consegna dei lavori in via d’urgenza, l’impresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori ivi compresi quelle per opere provvisionali. L’esecuzione d’urgenza dei lavori è consentita nel rispetto dell’articolo 11 commi 9, 10 e 10 bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e. s.m.i.. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’articolo 79 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e. s.m.i., fatto salvo i casi di cui ai commi 10 bis e 10 ter dell’articolo 11 dello stesso Decreto.
Stipulazione ed approvazione del contratto. La stipulazione del contratto di appalto avrà luogo entro sessanta giorni dall’affidamento. Qualora la stipula del contratto non avvenga entro i successivi centottanta giorni l’Appaltatore potrà svincolarsi da ogni impegno mediante atto notificato alla Stazione Appaltante. Di contro l’Appaltatore sarà tenuto a stipulare il contratto nel termine stabilito. In nessun caso si procederà alla stipulazione del contratto se il Responsabile del procedimento e l’Appaltatore non abbiano concordemente dato atto, con apposito verbale, del permanere delle condizioni che consentano l’immediata esecuzione dei lavori.
Stipulazione ed approvazione del contratto. La stipulazione del contratto di locazione avrà luogo trascorsi trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva e non oltre sessanta giorni dalla data suddetta. Se la stipula del contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene nei termini fissati dai commi precedenti, per colpa imputabile alla Provincia, il conduttore può, mediante atto notificato alla Provincia sciogliersi da ogni impegno o recedere dal contratto. In caso di mancata presentazione dell’istanza, al conduttore non spetta alcun indennizzo. Il conduttore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se la stipulazione del contratto non avviene entro il termine prima indicato per colpa del conduttore, la Provincia ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.
Stipulazione ed approvazione del contratto. 45 Art. 23 – Documenti facenti parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto 45 Art. 24 – Documenti estranei al rapporto negoziale 45
Stipulazione ed approvazione del contratto. La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro sessanta giorni dalla aggiudicazione. Se la stipula del contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene nei termini fissati dai commi precedenti, per colpa imputabile a RETE, la Ditta può, mediante atto notificato a RETE sciogliersi da ogni impegno o recedere dal contratto. In caso di mancata presentazione dell’istanza, alla Ditta non spetta alcun indennizzo. La Ditta non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se è intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza, la Ditta ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori ivi compresi quelle per opere provvisionali. Se la stipulazione del contratto non avviene entro il termine prima indicato per colpa della ditta, RETE ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.
Stipulazione ed approvazione del contratto. La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro 30 giorni dalla data del deliberamento nel caso di gara o della comunicazione all'impresa dell'accettazione dell'offerta nel caso di trattativa privata o di appalto-concorso. L'emanazione del decreto di approvazione deve avvenire entro 60 giorni dalla data di stipulazione del contratto. L'Amministrazione dà immediata comunicazione all'appaltatore della emissione del decreto di approvazione, anche prima della registrazione alla Corte dei conti. In caso di mancata stipulazione del contratto da parte dell'aggiudicatario si applica l'art. 332 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F). Qualora l'approvazione non abbia luogo nel termine di cui al secondo comma, l'aggiudicatario può svincolarsi da ogni impegno, previa la notificazione di cui all'art. 114 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. In tal caso l'aggiudicatario ha diritto soltanto al rimborso delle spese contrattuali. Xxx sia intervenuta la consegna in via d'urgenza dei lavori ai sensi dell'art. 337 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, si applica anche il capoverso dello stesso articolo. Nel caso di cottimo fiduciario di cui agli articoli 67 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, il cottimista può svincolarsi dall'impegno, a termini del presente articolo, qualora la sua offerta non sia accettata entro 30 giorni dalla presentazione.
Stipulazione ed approvazione del contratto. La stipula del contratto avverrà solo dopo il provvedimento definitivo di aggiudicazione deliberato dal Consiglio di Amministrazione di SAP.