Stipulazione ed approvazione del contratto. La stipulazione del contratto di appalto, a misura, deve aver luogo entro sessanta giorni dalla aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice. Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice. Le spese di bollo e di registro sono a carico dell’appaltatore. Si precisa che il contratto verrà conseguentemente stipulato, se, a seguito delle recenti normative e in particolar modo la Legge 56/2014 e il D.L. 66/2014, non ci siano vincoli normativi e di bilancio alla firma del contratto predetto. Pertanto, in relazione all’evoluzione delle normative di riordino delle Province e dei tagli economici al bilancio dell’Ente, potrà rendersi necessario revocarlo o cederlo in tutto o in parte, senza che l’Impresa possa vantate alcunché nei confronti della Provincia di Reggio Emilia. Se la stipula del contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene nei termini fissati dai commi precedenti, per colpa imputabile alla Provincia, l’impresa può, mediante atto notificato alla stazione appaltante sciogliersi da ogni impegno o recedere dal contratto. In caso di mancata presentazione dell’istanza, all’impresa non spetta alcun indennizzo. L’appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se è intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza, l'impresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori ivi compresi quelle per opere provvisionali. Se la stipulazione del contratto non avviene entro il termine prima indicato per colpa della ditta, la Provincia ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.
Stipulazione ed approvazione del contratto. La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro sessanta giorni dalla aggiudicazione definitiva. Se la stipula del contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene nei termini fissati dai commi precedenti, per colpa imputabile alla Provincia, l’impresa può, mediante atto notificato alla stazione appaltante sciogliersi da ogni impegno o recedere dal contratto. In caso di mancata presentazione dell’istanza, all’impresa non spetta alcun indennizzo. L’appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se è intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza, l'impresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori ivi compresi quelle per opere provvisionali. Se la stipulazione del contratto non avviene entro il termine prima indicato per colpa della ditta, la Provincia ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.
Stipulazione ed approvazione del contratto. La stipulazione del contratto di appalto avrà luogo entro sessanta giorni dall'aggiudicazione nel caso di pubblico incanto, lecitazione privata od appalto-concorso ed entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione dell'offerta nel caso di trattativa privata o cottimo fiduciario. La relativa approvazione, avverrà entro sessanta giorni dalla stipulata. Qualora i termini di cui sopra non vengano rispettati, l'Appaltatore potrà svincolarsi da ogni impegno mediante atto
Stipulazione ed approvazione del contratto. 1. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto deve avvenire, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni da quando è divenuta efficace l’aggiudicazione, ed entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione dell’offerta nel caso di procedura negoziata e di cottimo fiduciario. L’approvazione dei contratti, ove prevista, deve avvenire nei termini stabiliti dagli ordinamenti di ciascuna stazione appaltante, e in mancanza, entro trenta giorni decorrenti dal ricevimento del contratto da parte dell'organo competente.
Stipulazione ed approvazione del contratto. La stipulazione del Contratto di appalto deve aver luogo entro sessanta (60) giorni dalla aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del DLgs 50/2016. Se la stipula del Contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene nei termini fissati precedentemente per colpa imputabile al Comune, l’impresa può, mediante atto notificato alla Stazione appaltante, sciogliersi da ogni impegno o recedere dal Contratto. In caso di mancata presentazione dell’istanza, all’Impresa non spetta alcun indennizzo. L’Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se è intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza, l'impresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal Direttore dei lavori ivi compresi quelle per opere provvisionali. Se la stipulazione del Contratto non avviene entro il termine prima indicato per colpa della Ditta, il Comune ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.
Stipulazione ed approvazione del contratto. La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro 30 giorni dalla data del deliberamento nel caso di gara o della comunicazione all'impresa dell'accettazione dell'offerta nel caso di trattativa privata o di appalto-concorso. L'emanazione del decreto di approvazione deve avvenire entro 60 giorni dalla data di stipulazione del contratto. L'Amministrazione dà immediata comunicazione all'appaltatore della emissione del decreto di approvazione, anche prima della registrazione alla Corte dei conti. In caso di mancata stipulazione del contratto da parte dell'aggiudicatario si applica l'art. 332 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F). Qualora l'approvazione non abbia luogo nel termine di cui al secondo comma, l'aggiudicatario può svincolarsi da ogni impegno, previa la notificazione di cui all'art. 114 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. In tal caso l'aggiudicatario ha diritto soltanto al rimborso delle spese contrattuali. Xxx sia intervenuta la consegna in via d'urgenza dei lavori ai sensi dell'art. 337 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, si applica anche il capoverso dello stesso articolo. Nel caso di cottimo fiduciario di cui agli articoli 67 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, il cottimista può svincolarsi dall'impegno, a termini del presente articolo, qualora la sua offerta non sia accettata entro 30 giorni dalla presentazione.
Stipulazione ed approvazione del contratto. 1. La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro sessanta giorni dalla aggiudicazione nel caso di procedura aperta, procedura ristretta, procedura ristretta semplificata ed appalto - concorso ed entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione dell’offerta nel caso di procedura negoziata e di cottimo fiduciario. L’approvazione dei contratti, ove prevista, deve avvenire nei termini stabiliti dagli ordinamenti di ciascuna amministrazione committente.
Stipulazione ed approvazione del contratto. La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro sessanta giorni dalla data di aggiudicazione. Se la stipula del contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene nei termini fissati dai commi precedenti, l’impresa può mediante atto notificato alla stazione appaltante, recedere dal contratto. In caso di mancata presentazione dell’istanza, all’impresa non spetta alcun indennizzo. L’appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se è intervenuta la consegna dei lavori in via d’urgenza, l’impresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori ivi compresi quelle per opere provvisionali. L’esecuzione d’urgenza dei lavori è consentita nel rispetto dell’articolo 11 commi 9, 10 e 10 bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e. s.m.i.. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’articolo 79 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e. s.m.i., fatto salvo i casi di cui ai commi 10 bis e 10 ter dell’articolo 11 dello stesso Decreto.
Stipulazione ed approvazione del contratto. La stipula del contratto avverrà solo dopo il provvedimento definitivo di aggiudicazione deliberato dal Consiglio di Amministrazione di SAP.
Stipulazione ed approvazione del contratto. 45 Art. 23 – Documenti facenti parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto 45 Art. 24 – Documenti estranei al rapporto negoziale 45