PREMESSE
PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI SUPPORTO
AMMINISTRATIVO PER LE ESIGENZE DELLA ASL ROMA 6 CIG 7207853C73
PREMESSE
Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative:
- al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla ASL Roma 6, Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi;
- alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta;
- ai documenti da presentare a corredo della stessa;
- alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto:
Affidamento delle attività di supporto amministrativo
CIG 7207853C73
Il bando di gara è stato:
- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea in data 22/09/2017 n. 2017/S 182- 373874;
- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 110 del 22/09/2017 ai sensi dell’art. 2, comma 6, del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017, n. 20);
- pubblicato sul profilo del committente: xxx.xxxxxxx0.xx;
Il presente affidamento è stato inserito nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21 del Codice.
Il luogo di svolgimento del servizio è costituito dalle strutture di competenza dell’ASL Roma 6.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx – contatto: xxx@xxxxxxx0.xx.
1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
1.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1. Bando GUUE;
2. Bando GURI;
3. Disciplinare di gara e relativi allegati;
4. Capitolato Speciale;
5. DUVRI;
6. Patto di integrità;
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: xxx.xxxxxxx0.xx.
1.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo xxx@xxxxxxx0.xx, entro il 22/11/2017 ore 12.00. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
1.3 COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 1.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC xxxxxxxxxxxx.xxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxxx0.xx e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
Art. 1 – Oggetto dell’appalto: definizioni e obiettivi
L’ASL Roma 6 (di seguito denominata anche Azienda), in esecuzione della Deliberazione a contrarre n. 666 del 07/09/2017, intende espletare un’autonoma gara comunitaria della durata di mesi 24, con la clausola di salvaguardia-tutela tesa a garantire che, se nel frattempo sarà aggiudicata eventuale gara regionale, ovvero da parte di soggetto aggregatore, avente lo stesso oggetto, il contratto con l’aggiudicatario derivante dalla gara autonoma si intenderà, ipso iure, risolto.
L’Azienda, pertanto, intende affidare attività di supporto amministrativo ripartite in cinque linee di attività, uniche ed indivisibili, di seguito indicate:
Linea di attività 1: Attività di supporto giuridico amministrativo, tecnico e contabile;
Linea di attività 2: Attività di supporto e gestione dei servizi centrali, distrettuali e ospedalieri (back office);
Linea di attività 3: Attività di data entry, archiviazione e front office;
Linea di attività 4: Attività di supporto alla liquidazione e gestione ordini, consegne e pagamenti; Linea di attività 5: Attività di segreteria alle Direzioni Aziendali, Ospedaliere e Distrettuali.
Si stima in 171.548 il fabbisogno complessivo annuo di ore di servizio secondo le quantità che di seguito verranno meglio specificate.
Art. 2 – Caratteristiche del Servizio
LINEA DI ATTIVITA’ N. 1 – ATTIVITA’ DI SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO, TECNICO E CONTABILE
A titolo puramente indicativo si stima la linea di attività in circa 31.200 ore annue.
La linea di attività ha per oggetto l’organizzazione e la gestione di servizi concernenti lo svolgimento di mansioni amministrativo/contabili quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Ricezione e istruttoria di documenti;
- Stesura di testi, anche di autonoma elaborazione, mediante l’utilizzo di sistemi di video- scrittura;
- Autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell’unità operativa di appartenenza;
- Supporto alla stesura di procedure di gara e iter consequenziali.
I servizi sopra richiamati verranno svolti con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio della ditta aggiudicataria, ivi compresa la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito.
Tutti i servizi su esposti verranno svolti nei giorni feriali in orari che saranno funzionali alla necessità di rispondere alle variabili esigenze della ASL, in maniera da assicurare il regolare svolgimento delle attività, salva la facoltà di richiedere, in casi eccezionali, lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato anche in giorni festivi, ovvero, oltre l’orario concordato. Le attività dovranno essere prestate in favore e presso tutte le strutture aziendali, per la conoscenza delle quali si rimanda al vigente atto aziendale, pubblicato sulla apposita sezione del
sito della ASL (xxx.xxxxxxx0.xx), o nelle articolazioni che la stessa assumerà in futuro.
L’Azienda si riserva altresì di utilizzare le risorse assegnate ai servizi, in attività esterne alle sedi aziendali di destinazione, previa autorizzazione dell’aggiudicatario del servizio.
L’aggiudicatario dovrà altresì garantire un coordinamento complessivo dei servizi affidati ed esplicitare nel progetto tecnico le modalità tecniche e gli strumenti aggiuntivi rispetto a quelli già messi a disposizione dalla ASL, con i quali procederà ad organizzare le attività e ad impartire gli ordini di servizio al proprio personale al fine di garantire il regolare svolgimento dei servizi nella loro continuità e nel rispetto degli obiettivi e degli standard fissati dalla Direzione dell’Azienda e/o dalle singole strutture.
Le attività di coordinamento e la garanzia della continuità dei servizi secondo gli standard fissati dalla Direzione Aziendale o dai soggetti da questa indicati saranno assicurate ad esclusivo carico del fornitore secondo le modalità di cui al progetto tecnico oggetto di apposita valutazione.
LINEA DI ATTIVITA’ N. 2: ATTIVITA’ DI SUPPORTO E GESTIONE DEI SERVIZI CENTRALI, E DISTRETTUALI E OSPEDALIERI (BACK OFFICE).
A titolo puramente indicativo si stima la linea di attività in circa 22.568 ore annue.
La linea di attività ha per oggetto l’organizzazione e la gestione dei servizi di back office nelle sedi sanitarie ospedaliere e territoriali dell’ASL Roma 6, in maniera da assicurare il regolare svolgimento di servizi amministrativi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Servizi di segreteria sanitaria e informazione;
- Servizio di inserimento dati nella banca dati, anagrafica e custodia registri;
- Servizio di gestione dati, formazione e custodia di atti connessi ai servizi occorrenti alle sedi ospedaliere e distrettuali;
- Servizi di supporto alle attività di Medicina Legale centralizzata e decentrata;
- Servizi di supporto alle attività di assistenza farmaceutica;
- Servizi di supporto alla gestione decentrata delle attività distrettuali amministrative;
- Servizi di supporto alla comunicazione istituzionale;
- Servizi di supporto ai percorsi di formazione;
- Servizi di supporto alle linee di attività del Dipartimento della Prevenzione;
- Servizi di supporto alle linee di attività del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche.
I Servizi di cui sopra non si intendono comunque esaustivi in quanto il supporto amministrativo, per le funzioni di back office dovrà in ogni caso soddisfare le esigenze rappresentate dalla ASL e connesse al regolare svolgimento delle attività nel perseguimento dei fini istituzionali.
Tutti i servizi su esposti verranno svolti nei giorni feriali in orari che saranno funzionali alla necessità di rispondere alle variabili esigenze della ASL, in maniera da assicurare il regolare svolgimento delle attività, salva la facoltà di richiedere, in casi eccezionali, lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato anche in giorni festivi, ovvero, oltre l’orario concordato. Le attività dovranno essere prestate in favore e presso tutte le strutture aziendali, per la conoscenza delle quali si rimanda al vigente atto aziendale, pubblicato sulla apposita sezione del sito della ASL xxx.xxxxxxx0.xx, o nelle articolazioni che la stessa assumerà in futuro.
L’Azienda si riserva altresì di utilizzare le risorse assegnate ai servizi, in attività esterne alle sedi aziendali di destinazione, previa autorizzazione dell’aggiudicatario del servizio.
I servizi sopra richiamati verranno svolti con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio della ditta aggiudicataria, ivi compresa la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito. L’aggiudicatario dovrà altresì garantire un coordinamento complessivo dei servizi affidati ed esplicitare nel progetto tecnico le modalità tecniche e gli strumenti aggiuntivi rispetto a quelli già messi a disposizione dalla ASL, con i quali procederà ad organizzare le attività e ad impartire gli ordini di servizio al proprio personale al fine di garantire il regolare svolgimento dei servizi nella loro continuità e nel rispetto degli obiettivi e degli standard fissati dalla Direzione dell’Azienda e/o dalle singole strutture.
Le attività di coordinamento e la garanzia della continuità dei servizi secondo gli standard fissati dalla Direzione Aziendale o dai soggetti da questa indicati saranno assicurate ad esclusivo carico del fornitore secondo le modalità di cui al progetto tecnico oggetto di apposita valutazione.
LINEA DI ATTIVITA’ N. 3: ATTIVITA’ DI DATA ENTRY, ARCHIVIAZIONE E FRONT OFFICE
A titolo puramente indicativo si stima la linea di attività in circa 62.556 ore l’anno.
La linea di attività ha per oggetto l’organizzazione e la gestione dei servizi di front office nelle sedi amministrative e territoriali dell’ASL Roma 6, in maniera da assicurare il regolare svolgimento di servizi amministrativi quali:
- Servizio di inserimento dati relativi ai sistemi gestionali operativi contabili, amministrativi ed economici;
- Servizio di inserimento dati collegato ai sistemi gestionali operativi archivistici e di protocollazione della corrispondenza aziendale e della corrispondenza di struttura e relativo smistamento;
- Servizio smistamento della corrispondenza cartacea e informatica (MAIL, PEC);
- Servizio di inserimento dati collegato all’archiviazione e diffusione degli atti deliberativi e delle determinazioni dirigenziali;
- Servizio di inserimento dati degli ordini, di carichi e scarichi del materiale
- Servizio di inserimento dati al fine della rilevazione presenze e connesse attività del trattamento economico;
- Servizio di accettazione e di informazione per le macrostrutture aziendali mediante call center e dispositivi informatici;
- Servizio di inserimento dati contratto informatizzato;
- Servizio di segreteria amministrativa;
- Servizio di inserimento dati albo fornitori;
- Servizio di inserimento dati registrazione fatture
I servizi di cui sopra non si intendono comunque esaustivi in quanto il supporto amministrativo per le attività di front office dovrà in ogni caso soddisfare le esigenze rappresentate dallo ASL e connesse al regolare svolgimento delle attività nel perseguimento dei fini istituzionali.
Tutti i servizi su esposti verranno svolti nei giorni feriali in orari che saranno funzionali alla necessità di rispondere alle variabili esigenze della ASL, in maniera da assicurare il regolare svolgimento delle attività, salva la facoltà di richiedere, in casi eccezionali, lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato anche in giorni festivi, ovvero, oltre l’orario concordato. Le attività dovranno essere prestate in favore e presso tutte le strutture aziendali, per la conoscenza delle quali si rimanda al vigente atto aziendale, pubblicato sulla apposita sezione del sito della ASL xxx.xxxxxxx0.xx, o nelle articolazioni che la stessa assumerà in futuro.
L’Azienda si riserva altresì di utilizzare le risorse assegnate ai servizi, in attività esterne alle sedi aziendali di destinazione, previa autorizzazione dell’aggiudicatario del servizio.
I servizi sopra richiamati verranno svolti con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio della ditta aggiudicataria, ivi compresa la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito. L’aggiudicatario dovrà altresì garantire un coordinamento complessivo dei servizi affidati ed esplicitare nel progetto tecnico le modalità tecniche e gli strumenti aggiuntivi rispetto a quelli già messi a disposizione dalla ASL, con i quali procederà ad organizzare le attività e ad impartire gli ordini di servizio al proprio personale al fine di garantire il regolare svolgimento dei servizi nella loro continuità e nel rispetto degli obiettivi e degli standard fissati dalla Direzione dell’Azienda e/o dalle singole strutture.
Le attività di coordinamento e la garanzia della continuità dei servizi secondo gli standard fissati dalla Direzione Aziendale o dai soggetti da questa indicati saranno assicurate ad esclusivo carico del fornitore secondo le modalità di cui al progetto tecnico oggetto di apposita valutazione.
LINEA DI ATTIVITA’ N. 4: ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA LIQUIDAZIONE E GESTIONE ORDINI, CONSEGNE E PAGAMENTI
A titolo puramente indicativo si stima la linea di attività in circa 18.928 ore annue.
La linea di attività ha per oggetto il supporto amministrativo/contabile riferito al procedimento di liquidazione delle fatture e degli ulteriori documenti contabili da parte delle competenti strutture centrali e distrettuali della ASL Roma 6.
Tutti i servizi su esposti verranno svolti nei giorni feriali in orari che saranno funzionali alla necessità di rispondere alle variabili esigenze della ASL, in maniera da assicurare il regolare svolgimento delle attività, salva la facoltà di richiedere, in casi eccezionali, lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato anche in giorni festivi, ovvero, oltre l’orario concordato. Le attività dovranno essere prestate in favore e presso tutte le strutture aziendali, per la conoscenza delle quali si rimanda al vigente atto aziendale, pubblicato sulla apposita sezione del sito della ASL xxx.xxxxxxx0.xx, o nelle articolazioni che la stessa assumerà in futuro.
L’Azienda si riserva altresì di utilizzare le risorse assegnate ai servizi, in attività esterne alle sedi aziendali di destinazione, previa autorizzazione dell’aggiudicatario del servizio.
I servizi sopra richiamati verranno svolti con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio della ditta aggiudicataria, ivi compresa la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito. L’aggiudicatario dovrà altresì garantire un coordinamento complessivo dei servizi affidati ed esplicitare nel progetto tecnico le modalità tecniche e gli strumenti aggiuntivi rispetto a quelli già messi a disposizione dalla ASL, con i quali procederà ad organizzare le attività e ad impartire gli ordini di servizio al proprio personale al fine di garantire il regolare svolgimento dei servizi nella loro continuità e nel rispetto degli obiettivi e degli standard fissati dalla Direzione dell’Azienda e/o dalle singole strutture.
Le attività di coordinamento e la garanzia della continuità dei servizi secondo gli standard fissati dalla Direzione Aziendale o dai soggetti da questa indicati saranno assicurate ad esclusivo carico del fornitore secondo le modalità di cui al progetto tecnico oggetto di apposita valutazione.
LINEA DI ATTIVITA’ N. 5: ATTIVITA’ DI SEGRETERIA ALLE DIREZIONI AZIENDALI, OSPEDALIERE E DISTRETTUALI
A titolo puramente indicativo si stima la linea di attività in circa 36.296 ore annue.
La linea di attività ha per oggetto l’organizzazione e la gestione di servizi aventi ad obiettivo lo svolgimento di compiti di segreteria presso le Direzioni Aziendali, Ospedaliere e Distrettuali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Servizio di segreteria amministrativa;
- Classificazione, archiviazione, protocollazione di atti;
- Compilazione di documenti e modulistica;
- Stesura di testi, anche di autonoma elaborazione. mediante l’utilizzo di sistemi di video scrittura;
- Servizio di gestione dati, formazione e custodia degli atti connessi al servizio;
- Gestione della corrispondenza cartacea e informatica (MAIL, PEC).
Tutti i servizi su esposti verranno svolti nei giorni feriali in orari che saranno funzionali alla necessità di rispondere alle variabili esigenze della ASL, in maniera da assicurare il regolare svolgimento delle attività, salva la facoltà di richiedere, in casi eccezionali, lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato anche in giorni festivi.
Le attività dovranno essere prestate in favore e presso tutte le strutture aziendali, per la conoscenza delle quali si rimanda al vigente atto aziendale, pubblicato sulla apposita sezione del sito della ASL xxx.xxxxxxx0.xx, o nelle articolazioni che la stessa assumerà in futuro.
L’Azienda si riserva altresì di utilizzare le risorse assegnate ai servizi, in attività esterne alle sedi aziendali di destinazione, previa autorizzazione dell’aggiudicatario del servizio.
I servizi sopra richiamati verranno svolti con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio della ditta aggiudicataria, ivi compresa la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito. L’aggiudicatario dovrei altresì garantire un coordinamento complessivo dei servizi affidati ed esplicitare nel progetto tecnico le modalità tecniche e gli strumenti aggiuntivi rispetto a quelli già messi a disposizione dalla ASL con i quali procederà ad organizzare le attività e ad impartire gli ordini di servizio al proprio personale al fine di garantire il regolare svolgimento dei servizi nella loro continuità e nel rispetto degli obiettivi e degli standard fissati dalla Direzione dell’Azienda e/o dalle singole strutture.
Le attività di coordinamento e la garanzia della continuità dei servizi secondo gli standard fissati dalla Direzione Aziendale o dai soggetti da questa indicati saranno assicurate ad esclusivo carico del fornitore secondo le modalità di cui al progetto tecnico oggetto di apposita valutazione.
Art. 3 – Durata del contratto e importo presunto per il servizio
Il servizio avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrente dalla data riportata sul contratto, rinnovabile, a discrezione dell’Azienda, per ulteriori 12 (dodici) mesi.
L’Azienda si riserva altresì la facoltà di prorogare il servizio per il periodo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente e, comunque, per un tempo non superiore a mesi sei. La società aggiudicataria è pertanto impegnata, in forza dell’eventuale opzione di rinnovo, all’esecuzione del contratto senza che possa sollevare eccezione alcuna. Nessuna pretesa potrà essere vantata dalla società aggiudicataria in caso di mancato esercizio dell’opzione di rinnovo.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106 comma 11 del codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni, ovvero, più favorevoli.
Qualora poi subentri, nelle more del perfezionamento dell’aggiudicazione, o nel corso dell’esecuzione del servizio, un provvedimento regionale centralizzato o di altro Soggetto Aggregatore relativo al servizio oggetto della presente procedura di gara, l’Azienda si riserva di procedere in autotutela al recepimento del provvedimento con conseguente revoca della presente procedura ovvero recesso dall’esecuzione del contratto eventualmente stipulato.
L’importo annuale stimato a base d’asta per il servizio è stato determinato negli atti di gara tenendo conto delle ore di servizio richieste e quantificate in 171.548 (ore presunte di servizio richieste) X € 20,782 (oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso esclusi) quota oraria posta a base d’asta.
L’importo annuale come sopra determinato ammonta ad € 3.565.270,00 (oltre IVA) oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, quantificati in € 1.000,00.
Il valore biennale presunto per l’appalto è pari a € 7.130.540,00 (oltre IVA) oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso quantificati in € 2.000,00, oltre € 3.565.270,00 (oltre IVA) oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, quantificati in € 1.000,00 per l’eventuale ulteriore periodo annuale.
Art. 4 – Estensioni/integrazioni/riduzioni del servizio
Il prezzo di aggiudicazione sarà da considerarsi omnicomprensivo, per l’intero servizio, ivi comprese eventuali variazioni di modalità di servizio.
Qualora nel corso dell'espletamento del servizio sorgessero nuove esigenze, la Società aggiudicataria, su richiesta della Azienda, dovrà provvedere a rispondere alle richieste dell’Azienda stessa, sia in caso di aumento che di riduzione del servizio - alle stesse condizioni e prezzi di cui all’offerta economica presentata in sede di gara - fino alla concorrenza del doppio di un quinto senza sollevare eccezioni di sorta.
Art. 5 – Personale
Il soggetto aggiudicatario assicurerà il servizio in oggetto esclusivamente con personale proprio.
Il personale dovrà possedere i requisiti di professionalità e diligenza necessari per lo svolgimento delle prestazioni richieste, attitudini al contatto e alle relazioni con il pubblico e dimostrare di essere a conoscenza delle diverse problematiche concernenti la realtà sanitaria.
Per tutto il personale addetto alle attività di cui al presente Capitolato, l’impresa aggiudicataria dovrà garantire il possesso dei requisiti di idoneità alla specifica mansione lavorativa, ed attestare l’assenza di condanna per reati penali e di carichi pendenti.
L’Azienda potrà richiedere, a suo insindacabile giudizio, la sostituzione del personale assegnato che, durante lo svolgimento del servizio, abbia dato motivi di lamentela da parte dell’utenza o abbia tenuto un comportamento non consono all’ambiente di lavoro.
L’ASL sarà esonerata dalle responsabilità civili, amministrative e penali derivanti, per quanto di competenza dell’Impresa aggiudicataria, dalla gestione ed esecuzione del servizio oggetto della presente procedura di gara e da eventuali danni che gli operatori dell’Impresa dovessero arrecare o che, comunque nell’esecuzione del servizio per cause a questo inerenti, venissero arrecati a qualunque persona e/o cosa.
Gli operatori che verranno preposti all’erogazione del servizio dovranno attenersi alle seguenti norme di comportamento:
- mantenere, nel rispetto dei normali canoni di correttezza e buona educazione, un contegno decoroso ed irreprensibile;
- osservare il segreto d’ufficio ed il segreto professionale su fatti e circostanze di cui abbiano avuto notizia durante l’espletamento del servizio o a causa dello stesso, secondo i dettami della legge sulla privacy che sarà compito dell’Impresa impartire;
- garantire la riservatezza dei dati personali sensibili degli utenti;
- attenersi alle direttive dei Responsabili dei Servizi ASL interessati per quanto concerne le modalità operative specifiche del servizio anche attraverso incontri formativi ed informativi ritenuti necessari.
Resta fermo che la formazione degli operatori sugli applicativi in uso è di pertinenza dell’Impresa aggiudicataria e che, al termine del percorso formativo, al fine di assicurare l’operatività del servizio con personale adeguatamente formato, deve seguire la validazione finale. Gli operatori dovranno attenersi scrupolosamente agli orari programmati ad opera dell’Impresa aggiudicataria sulla base delle esigenze manifestate dai Responsabili dei Servizi ASL interessati e non potrà essere in alcun modo variata se non per gravi motivi opportunamente
comunicati agli stessi e o al personale a tale scopo individuato dalla ASL.
In caso di assenza, malattia, ferie, infortunio del lavoratore o per qualsiasi motivo che comunque comporti l’assenza dell’operatore, l’Impresa aggiudicatario dovrà provvedere, su richiesta dell’Azienda appaltante, a sostituire l’operatore assente senza alcun onere aggiuntivo a carico della ASL nel rispetto della pianificazione concordata, o concordare con i Responsabili dei Servizi ASL interessati soluzioni alternative idonee ad assicurare comunque il buon andamento del servizio secondo gli standard definiti.
L’impresa aggiudicataria è tenuta a osservare tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché di sicurezza sul lavoro così come stabilito nel D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
L’impresa aggiudicataria dovrà rispettare quanto indicato nel DUVRI e dovrà, altresì, individuare il proprio responsabile della sicurezza, che si rapporterà con il responsabile della sicurezza Aziendale.
L’impresa aggiudicataria è obbligata ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto dei contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria ed alla località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei su indicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
La ASL è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale di cui si avvarrà l’Impresa nell’esecuzione del contratto.
L’attività prestata dall’Impresa aggiudicataria, al fine di evitare l’interruzione del servizio pubblico essenziale erogato dall’azienda, non potrà essere sospesa. Nel caso di scioperi l’Impresa non potrà, pertanto, sospendere l’attività prestata ma eventualmente ridurla, garantendo comunque il livello minimo di servizio, che sarà concordato con l’Azienda stessa. In caso di sciopero l’Impresa dovrà comunicare per iscritto all’Azienda la data di inizio di sciopero almeno 5 giorni prima dello stesso. L’impresa partecipante aggiudicataria dell’appalto si impegna ad assumere il personale utilizzato dalla società che già espleta il servizio presso l’Azienda, ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016 e in ottemperanza alle disposizioni dettate dalla Legge Regione Lazio 18 settembre 2007 n. l6 recante “Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all’emersione del lavoro non regolare”.
Art. 6 – Clausola Sociale
Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs n.50/2016, nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, troveranno applicazione le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva vigente in materia di riassorbimento del personale, sempreché tale riassorbimento sia in coerenza con l’organizzazione di impresa.
L’appaltatore ha l’obbligo di rispettare integralmente il CCNL di miglior favore ed eventuali accordi integrativi vigenti, sottoscritti dalle XX.XX. comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Art. 7 - Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del Codice;
2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice; operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’art. 49 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.
3. operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 49 del Codice e del presente disciplinare di gara.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45 e 48 del Codice.
Art. 8 - Condizioni di partecipazione
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
1. le cause di esclusione di cui all’art. 80, del Codice;
2. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
3. le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all’art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e lett. c) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara;
il medesimo divieto, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del Codice, vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio.
Art. 9 - Requisiti di idoneità professionale, capacita economico-finanziaria e tecnico- organizzativa
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:
1) Iscrizione ai registri tenuti dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, e comunque ogni iscrizione in registri o albi se prescritta dalla legislazione vigente per l’esercizio, da parte del concorrente, dell’attività oggetto di appalto
2) fatturato globale d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi pari ad almeno € 7.130.540,00 (euro Settemilionicentotrentamilacinquecentoquaranta/00) I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto/3) x anni di attività
3) idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 attestanti la disponibilità di mezzi finanziari congrui per l’esecuzione dell’appalto e l’assenza di situazioni passive con lo stesso o con altri soggetti. Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrare il possesso dei requisiti, trova applicazione quanto previsto dall’art. 86, comma 4 e 5, del Codice;
4) esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi, con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati dei servizi stessi;
5) fatturato specifico d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi pari ad almeno € 7.130.540,00 (euro Settemilionicentotrentamilacinquecentoquaranta/00) I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto/3) x anni di attività
6) certificazione ISO, o prove relative all’impiego di misure equivalenti.
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Il requisito relativo all’iscrizione di cui al paragrafo n.1) deve essere dimostrato:
a) nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete;
b) nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre.
Il requisito relativo al fatturato di cui ai precedenti paragrafi 2 e 5 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.
Le referenze bancarie di cui al precedente paragrafo devono essere presentate da ciascuna impresa che compone il costituendo raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete.
Il requisito relativo ai servizi analoghi di cui al precedente paragrafo n. 4, deve essere posseduto, per intero, da uno dei componenti il raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE o aggregazione di imprese di rete. Il requisito non è frazionabile.
Il requisito di certificazione di cui al precedente paragrafo 6), nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE deve essere posseduto da tutti gli operatori economici del raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese che eseguono il servizio. Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), la certificazione dovrà essere posseduta direttamente dal consorzio oppure dai singoli consorziati esecutori.
Nel caso di raggruppamento verticale o misto ogni concorrente deve avere i requisiti per la parte della prestazione che intende eseguire.
Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), i requisiti di cui ai precedenti paragrafi, ai sensi dell’art. 47 del Codice, dovranno essere posseduti direttamente dal consorzio.
Fatto salvo quanto già previsto nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c)
(consorzi stabili), i requisiti di cui al precedente paragrafo devono essere posseduti direttamente dal consorzio oppure dai singoli consorziati esecutori.
Art. 10 - Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara
Il plico contenente l’offerta, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8,30 alle ore 12,30, Martedì e Giovedì, anche dalle ore 14,00 alle ore 16,00 presso l’ufficio protocollo della stazione appaltante, sito in Xxxxx Xxxxxxxxx 00 – Xxxxxx Xxxxxxx (XX).
Il plico deve pervenire entro le ore 12.00 del giorno 05/12/2017, esclusivamente all’indirizzo Xxxxx Xxxxxxxxx 00 – Xxxxxx Xxxxxxx (XX).
Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente, denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni e riportare la dicitura:
“Procedura concorsuale per l’affidamento delle attività di supporto amministrativo per le esigenze della Asl Roma 6”
CIG: 7207853C73
Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.
Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:
“A - Documentazione amministrativa” “B - Offerta tecnica”
“C - Offerta economica”
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Le dichiarazioni sostitutive richieste, potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all’indirizzo internet xxx.xxxxxxx0.xx sezione “bandi”.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
Il procuratore allega copia conforme all’originale della relativa procura.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B, è causa di esclusione.
Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
Art. 11 - Garanzia provvisoria
L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a 71.305,40 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal relativo certificato.
Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso tesoreria Aziendale ASL Roma 6 - UNICREDIT S.P.A. - Agenzia 1 Xxxxxx Xxxxxxx (XX) - Xxx Xxxxxx, 00;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx/ Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;
2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice).
3) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000,
n. 445, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
4) avere validità per 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell’art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.
6) riportare l’autentica della sottoscrizione;
7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, co. 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.
La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta – la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, co. 9 del Codice.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Art. 12- Soccorso istruttorio
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di
quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta, garanzia provvisoria, contratto di avvalimento aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte.
Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara.
Il simbolo “■” evidenzia le carenze che possono essere sanate ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice.
Il simbolo “►” evidenzia i casi di esclusione dalla gara.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l’eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.
In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Art. 13 - Pagamento a favore dell’autorità
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità nazionale anticorruzione, per un importo pari ad € 200,00 secondo le modalità di cui alla deliberazione dell’X.X.XX., n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass/Banca dati nazionale operatori economici.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude
il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
Art. 14 - Contenuto della busta “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
1) Disciplinare di gara sottoscritto per accettazione;
2) Capitolato speciale sottoscritto per accettazione;
3) Chiarimenti sottoscritti per accettazione;
4) Domanda di partecipazione;
5) DGUE;
6) Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.
Art. 14.1 - Domanda di partecipazione
■ La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato
Mod. 1 e comunque contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
■ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda è sottoscritta dalla mandataria/capofila.
■ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda è sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
■ Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. ■se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. ■se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. ■se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
■ Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
a) ■ copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore
b) ■ copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
Art. 14.2 - Documento di gara unico europeo
■ Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione su http:// xxx.xxxxxxx0.xx. Concorsi e Bandi secondo quanto di seguito indicato. Il concorrente può presentare, in luogo del DGUE, una dichiarazione sostitutiva che ne riporti il contenuto, dichiarazione da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente Aggiudicatore Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:
1) ■ DGUE, a firma dell’ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI;
2) ■ dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall’ausiliario con la quale quest’ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) ■ dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliario con la quale quest’ultimo attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) ■ originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5) ■ PASSOE dell’ausiliario;
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”
6) ■ dichiarazione dell’ausiliario del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010)
Oppure
■ dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell’art. 105 comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.
Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:
1) ■ DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, e alla parte VI;
2) ■ PASSOE del subappaltatore.
In caso di subappalto qualificante
Il concorrente rende la dichiarazione integrativa ed allega DGUE e PASSOE del subappaltatore.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal presente disciplinare (Sez. A-B- C-D).
[Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 14.3.1 n. 1 del presente disciplinare].
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui al presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al presente disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al presente disciplinare.
d) La sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale di cui al presente disciplinare.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all’art. 80, comma 3, del Codice è resa senza l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti (per l’elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l’attestazione si richiama il Comunicato del Presidente ANAC del 26.10.2016, compatibilmente con la novella apportata al Codice dall’art. 49, comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 56/2017).
L’indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 sarà richiesta soltanto al momento della verifica delle dichiarazioni rese.
Nel solo nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell’art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Art. 14.3 -Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo
14.3.1 Dichiarazioni integrative
Il concorrente rende una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con la quale:
1. ■ dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. ■dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta.
3. ■ accetta il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012 n. 190);
4. ■ dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Deliberazione 479 del 12/08/2014 allegato al patto di integrità e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori gli articoli 3-4-7-8-10-11 del suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
5. ■ accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;
6.■ dichiara di aver preso visione dei luoghi oppure allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
7.■ indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA
………………….; ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice, indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di posta elettronica
………………;
8.■ autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
(oppure)
non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.
Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
9.■ attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 000 xxx xxx XX 00 marzo 1942 n. 267
10.■ dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante dell’impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. b), e dell’art. 110, comma 3 del Codice, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale di ; nonché di non
partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare;
14.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
11.■ PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria; in caso di subappalto qualificante anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice;
12.■ documento, in originale o copia autentica, attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione concernente l’impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
13.■ ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’X.X.XX. di € 140,00 (Centoquaranta/00).
14.3.3 Documentazione ulteriore per i soggetti associati
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane
■ atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
■ mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta.
■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
■ atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
■ dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 co. 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
■ dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
■ dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
■ dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti
■ in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD
(o in alternativa)
■ in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.
Art. 15 - Contenuto della busta B – OFFERTA TECNICO – ORGANIZZATIVA
► La busta “B – Offerta tecnico-organizzativa” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
a) relazione tecnica relativa al servizio offerto sia cartacea che in formato elettronico, su CD non riscrivibile.
Il concorrente dovrà redigere l’offerta tecnica contenente tutte le informazioni, le documentazioni ed in generale tutto quanto riterrà opportuno produrre al fine di descrivere il servizio offerto nel rispetto delle caratteristiche minime richieste dal presente disciplinare e dal capitolato oltre eventuali migliorie, con particolare riferimento ai criteri e subcriteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo art. 18.
L’offerta tecnica relativa all’espletamento delle prestazioni previste dall’appalto deve essere redatta nel rispetto delle specifiche minime richieste e previste nel capitolato tecnico e, deve essere articolata nella dettagliata descrizione delle modalità di espletamento delle specifiche attività oggetto dell’appalto, indicando con ogni precisione possibile, quali siano gli accorgimenti impiegati al fine di garantire i risultati attesi e tenendo presenti gli elementi oggetto della valutazione economica, riportati nel presente disciplinare.
A tal fine si precisa che il progetto tecnico può essere migliorativo rispetto alle previsioni della presente procedura di gara d’appalto ma non in variante.
Si ritiene necessaria la sottoscrizione su ogni pagina e chiusura del documento. L’allegazione del documento di identità è richiesta solo nei casi, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. N. 445/2000.
Il concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite con l’offerta tecnica costituiscano segreti commerciali conseguentemente coperte da riservatezza ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016. Unitamente alla dichiarazione, per provare l’effettiva sussistenza della segretezza, deve essere prodotto adeguato sostegno probatorio, attraverso opportuna ed adeguata documentazione. La dichiarazione di asserita riservatezza e l’annessa documentazione probatoria verranno sottoposte a vaglio da parte della stazione appaltante, al fine di garantire ad eventuali terzi interessati, l’accesso agli atti in forma integrale.
Art. 16 - Contenuto della busta C – OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica che dovrà essere formulata tenendo presente che l’importo annuale posto a base d’asta ammonta ad € 3.565.270,00 (oltre IVA), oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, quantificati in € 1.000,00 elaborato ponendo a base d’asta l’importo orario di € 20,782 (oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso esclusi) e il monte ore di servizio annuali stimato in 171.548h, pertanto, non saranno ritenute idonee offerte superiori alla base d’asta.
L’offerta economica dovrà essere formulata quantificando il costo orario del servizio.
L’offerta economica dovrà specificare la percentuale di ribasso rispetto alla base d’asta, fissata in € 20,782/h (oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso esclusi) e l’importo offerto all’esito della applicazione del ribasso.
La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice.
Il punteggio per l’offerta economica verrà attribuito sulla base della percentuale di ribasso offerta. In caso di discordanza sarà presa in considerazione l’offerta più vantaggiosa per l’Azienda.
L’offerta deve essere sottoscritta a pena di esclusione per carenza di un requisito essenziale.
È necessario allegare la fotocopia del documento di identità di chi sottoscrive l’offerta e, nel caso l’offerta sia sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante, dovrà essere allegato anche l’originale o copia conforme all’originale della procura speciale attestante il conferimento del potere ad impegnare la Società offerente.
Limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016, l’offerta economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario
L’offerta, a pena di esclusione, non dovrà contenere alcuna condizione concernente modalità di pagamento, ordine minimo fatturabile, termini di adempimento, limitazioni di validità dell’offerta o altri elementi in contrasto con le norme del presente disciplinare di gara o dei suoi allegati.
Dovrà inoltre essere specificata l’aliquota IVA, ove prevista, e le eventuali cause di esclusione.
In caso di discordanza tra le quotazioni espresse in cifre e quelle espresse in lettere, avranno valore quelle più favorevoli alla Amministrazione.
Le offerte non potranno in alcun modo essere condizionate. Non sono ammesse offerte alternative. L’offerta è vincolante per il periodo di 240 (duecentoquaranta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La Stazione Appaltante può chiedere agli offerenti la proroga di detto termine.
Art. 17 - Osservanza della Normativa Tecnica
La Ditta aggiudicataria, rendendosene garante nei confronti dell’Azienda, sarà tenuta all’osservanza di tutte le leggi e regolamenti che potranno essere emanati durante il periodo contrattuale da parte delle Autorità competenti per lo svolgimento del servizio.
Art. 18 - Criteri di Aggiudicazione
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 D. Lgs. n. 50/2016, secondo la seguente ripartizione dei punteggi:
ELEMENTI DI VALUTAZIONE | PUNTEGGIO MASSIMO |
A Offerta tecnica (qualità) | 70 |
B Offerta economica | 30 |
TOTALE | 100 |
A) offerta tecnica (elementi di qualità) I criteri di valutazione sono i seguenti:
CRITERI | SUBCRITERI | PUNTEGGIO MAX (70/100) |
1. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO (31/70) | Organigramma gestione Commessa | 3 |
Pianificazione di massima dei servizi | 3 | |
Protocolli e procedure operative di gestione del servizio | 5 | |
Piano di adattamento all’eventuale nuova organizzazione aziendale | 4 | |
Piani di formazione del personale e formazione continua del personale in servizio | 4 | |
Gestione della turnazione, sostituzioni per permessi, ferie e malattia | 7 | |
Modalità e gestione del Coordinamento dei servizi di supporto amministrativo | 5 | |
2. QUALIFICHE E PERSONALE DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO (14/70) | Caratteristiche e formazione del personale che si intende impiegare | 7 |
Qualifiche e livelli contrattuali del personale che si intende impiegare | 7 | |
3. CONTROLLO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DELL’ATTIVITA’ DEGLI OPERATORI (5/70) | Sistema di controllo di qualità dei servizi offerti con esplicitazione dei relativi indicatori | 2 |
Sistema di rilevazione delle attività con esplicitazione dei relativi indicatori | 3 | |
4. SOLUZIONI ORGANIZZATIVO- GESTIONALI E SOLUZIONI MIGLIORATIVE (10/70) | Metodologie e strumenti tecnici offerti per gestire i servizi offerti e per assicurare la continuità delle prestazioni | 4 |
Tempi e modalità per l’avvio dei servizi | 3 | |
Servizi aggiuntivi per il miglioramento dei processi e degli strumenti di gestione amministrativa (strumenti a supporto, strumenti di assistenza) | 3 | |
5. INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE (10/70) | Progetti di recupero ed inserimento lavorativo del personale attualmente utilizzato e/o riconducibile a collaborazioni pregresse intercorse con l’azienda anche se per il tramite di altri soggetti, con particolare riguardo alla congruità del numero del personale che sarà reimpiegato nell’esecuzione del presente appalto ed alle condizioni economiche e normative che verranno riconosciute allo stesso | 10 |
TOTALE | 70 |
I punteggi saranno attribuiti da una commissione giudicatrice (di seguito, Commissione), nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016, sulla base dei criteri di valutazione e relativi punteggi sopra riportati, mediante l’applicazione del metodo aggregativo compensatore, secondo i criteri e le formule esplicitati di seguito.
Per quanto concerne la valutazione degli elementi qualitativi, la commissione procederà all’assegnazione dei coefficienti variabili tra zero e uno, relativi ai criteri e sub-criteri di cui sopra.
La valutazione delle offerte in relazione ai criteri e sub-criteri tecnici di natura qualitativa sarà effettuata:
mediante l’attribuzione, secondo il metodo di un punteggio discrezionale da parte di ciascuno dei componenti della Commissione;
i coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio o sub-criterio avente natura qualitativa sono determinati:
a) mediante l’attribuzione discrezionale del coefficiente sulla base dei criteri motivazionali specificati nel presente disciplinare da parte di ogni commissario e di seguito riportati
Criterio | Punteggio |
Non valutabile | 0 |
Sufficiente | 0,6 |
Discreto | 0,7 |
Buono | 0,8 |
Ottimo | 1 |
attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi.
• Voto “Ottimo”: 1 (100% dei punti del sub-criterio)
(quanto proposto è giudicato migliore e rispetto di quanto richiesto dal Capitolato tecnico e maggiormente funzionale al raggiungimento degli scopi dell’Amministrazione per efficienza ed efficacia tecnico organizzativa)
• Voto “Buono”: 0,8 (80% dei punti del sub-criterio)
(quanto proposto è giudicato in linea a quanto richiesto dal Capitolato tecnico e funzionale al raggiungimento degli scopi dell’Amministrazione per efficienza ed efficacia tecnico organizzativa)
• Voto “discreto”: 0,7 (60% dei punti del sub-criterio)
(quanto proposto è giudicato in linea a quanto richiesto dal Capitolato tecnico e funzionale solo parzialmente al raggiungimento degli scopi dell’Amministrazione per efficienza ed efficacia tecnico organizzativa)
• Voto “Sufficiente”: 0,6 (40% dei punti del sub criterio)
(quanto proposto è giudicato appena sufficiente al raggiungimento degli scopi dell’Amministrazione per efficienza ed efficacia tecnico-organizzativa)
• Voto “Non valutabile”: 0 (0% dei punti del sub-criterio)
(quanto proposto è giudicato non in linea a quanto richiesto dal Capitolato tecnico e non funzionale al raggiungimento degli scopi dell’Amministrazione per efficienza ed efficacia tecnico organizzativa)
b) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio o sub-criterio;
Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun concorrente ottiene sui criteri di valutazione tecnica aventi natura qualitativa il punteggio pari al peso complessivo assegnato agli stessi, è effettuata la c.d. “riparametrazione”, assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.
Le offerte che non abbiano conseguito, a seguito della valutazione ricevuta con riferimento ai vari criteri di ripartizione del criterio qualità stesso, un punteggio minimo di 42/70, verranno escluse dal prosegui della gara.
I punti disponibili per l’elemento quantitativo “offerta economica” è pari a 30.
La Commissione provvede ad attribuire i punteggi relativi all’offerta economica in base alla formula “bilineare” di seguito riportata:
Ci (per Ai <= A soglia) = X (Ai / A soglia)
Ci (per Ai > A soglia) = X + (1,00 - X) [(Ai - Asoglia) / (A max – A soglia)]
Dove
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
Ai = valore del ribasso del concorrente i-esimo
A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti
X = 0,90
A max = valore del ribasso più conveniente
N.B. La valutazione verrà espressa in decimali arrotondati per troncamento alla seconda cifra decimale, sia per gli elementi di natura qualitativa che quantitativa.
L’Azienda si riserva il diritto di non procedere all’affidamento del servizio qualora, dalla valutazione delle offerte pervenute non emergano elementi di convenienza per la stessa.
L’Azienda si riserva, altresì, il diritto di procedere ad affidamento anche in presenza di una sola offerta pervenuta, purché ritenuta congrua.
In caso di offerte uguali il responsabile del procedimento si riserva di affidare il servizio a seguito di richiesta di offerta migliorativa.
Art. 19 - Svolgimento operazioni di gara: apertura della busta a – verifica documentazione amministrativa
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 19/12/2017, alle ore 9.30 presso la Sede legale ASL Roma 6 Sala Riunioni 2° Piano – Borgo Garibaldi n. 12 Albano Laziale e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate e persone munite di specifica delega.
Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno 5 giorni prima della data fissata.
Il seggio di gara procederà: nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi.
Successivamente il seggio di gara procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice
e) collaborare con la Commissione giudicatrice per gli atti di competenza.
Art. 20 - Commissione Giudicatrice e Seggio di Gara
La commissione giudicatrice e il seggio di gara sono nominati dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il seggio di gara sarà composto dal RUP della procedura di gara e/o dal Direttore/Dirigente/Funzionario della UOC ABS, ed un segretario, la commissione di gara è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice.
Il seggio di gara si occuperà delle operazioni di apertura e verifica, in seduta pubblica, del contenuto delle buste amministrativa e tecnica, delle attività legate allo svolgimento della funzione come indicate al punto 19.
La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
Art. 21 - Apertura delle buste B e C – Valutazione delle offerte tecniche ed economiche
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà in seduta pubblica, all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare e provvederà a rimettere gli atti alla Commissione di gara per la valutazione tecnica.
In una o più sedute riservate, la Commissione di gara, procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà alla apertura della loro offerta economica, i concorrenti il cui punteggio tecnico non superi la soglia 42/70 indicata al precedente art. 18.
La Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente art. 18.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti per mancato superamento della soglia di sbarramento di cui all’art. 18.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte all’art. 18 e all’attribuzione dei punteggi complessivi, sommando i punteggi attribuiti all’offerta economica e quelli attribuiti all’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria.
La Commissione, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, chiuderà la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo art. 22.
Art. 22 - Verifica di anomalia delle offerte
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con il supporto della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine di n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, chiede per iscritto la presentazione, di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine di n. 5 giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP esclude, ai sensi dell’art. 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
All’esito delle operazioni di cui sopra il RUP rimette gli atti alla Commissione che, in seduta pubblica, comunicherà l’esito del procedimento di valutazione di congruità delle offerte e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
Art. 23 - Aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica il contratto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4- bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia).
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, co. 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, co. 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l.
13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 co. 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € ....................... (in cifre e in lettere). La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Art. 24 - Cauzione definitiva
L’Esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria secondo quanto stabilito dall’art. 103 del D. Lgs 50/2016 (Garanzie di esecuzione e coperture assicurative).
Come previsto dal comma 7 dell’art. 93 del D. Lgs 50/2016, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% qualora l’Impresa sia in possesso di certificazione di qualità, riferita all’attività oggetto della gara, e venga prodotta in originale o copia autenticata.
La garanzia dovrà avere efficacia fino allo svincolo da parte del Beneficiario. Il Fidejussore verserà, a semplice richiesta scritta al Committente/Beneficiario ed entro il termine di 15 gg dalla richiesta, l’indennizzo dovuto, in conseguenza dell’inadempienza dell’Appaltatore, nei limiti delle somme di cui al comma precedente. Il fideiussore dovrà rinunciare al beneficio della preventiva escussione dell’obbligato principale ai sensi dell’art. 1944 C.C. e ad avvalersi del termine previsto dal secondo comma dell’art. 1957 del C.C.. In nessun caso le spese e gli oneri derivanti dalla fidejussione potranno essere posti a carico del beneficiario.
La cauzione provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto e non prima della consegna della cauzione definitiva.
Nell’attesa della cauzione definitiva, l’Azienda Sanitaria potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell’Aggiudicatario, anche sull’eventuale cauzione provvisoria e/o sulle fatture in attesa di liquidazione.
La mancata costituzione della garanzia, determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue in graduatoria.
Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.
Art. 25 - Corrispettivi dell’aggiudicatario
Il corrispettivo sarà determinato sulla base dei prezzi offerti in sede di aggiudicazione e sarà corrisposto in quote mensili sulla base delle prestazioni effettivamente svolte nel mese, a seguito di emissione di certificato di regolare esecuzione delle suddette prestazioni.
Art. 26 - Prestazione fatture e modalità pagamenti
Eseguite le prestazioni, l’Aggiudicatario presenterà al competente Ufficio dell’Azienda Sanitaria le fatture un duplice copia per la debita liquidazione.
La ditta aggiudicataria emetterà fatture elettroniche degli ordini ricevuti, correlate agli importi offerti in gara. Le fatture dovranno indicare con precisione il numero e la data dell’ordine emesso dall’Azienda Appaltante, il tipo e la quantità del servizio prestato e il numero della deliberazione di aggiudicazione indicata nell’ordine.
I pagamenti saranno eseguiti, secondo normativa vigente, dalla data di ricevimento fattura a mezzo mandato emesso dall’Azienda. Il saggio d’eventuali interessi moratori sarà riconosciuto secondo normativa vigente.
La ditta, nel caso in cui risultasse aggiudicataria per la fornitura in questione, dovrà obbligatoriamente aderire per l’emissione delle fatture al Sistema Pagamenti della Regione Lazio in base alla disciplina prevista dal Decreto del Commissariato ad Acta n. U00308 del 03/07/2015, pubblicato sul BUR n.57 del 16/07/2015.
Le note di credito a favore dell’Azienda dovranno essere trasmesse con tempestività e, comunque, non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
Art. 27 - Revisione dei prezzi
Per quanto concerne la disciplina dei prezzi, le parti si atterranno alle seguenti disposizioni: I prezzi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. I prezzi saranno ancorati all’indice dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati” pubblicato nel
Bollettino mensile dell’Istituto Centrale di Statistica (ISTAT).
L’indice iniziale sarà quello del mese nel quale comincerà effettivamente il servizio.
Dal primo successivo alla scadenza del 1° anno, se si sarà verificata una variazione in più od in meno rispetto all’indice iniziale, nell’anno successivo, su richiesta della ditta aggiudicataria, i prezzi saranno aumentati o ridotti di un importo pari alla percentuale di variazione, secondo le tabelle indicate nella G.U. a cura dell’ISTAT.
Qualora nel corso del contratto, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e l’appalto di servizi delle Pubbliche Amministrazioni realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 26 della Legge 488/1999 (Consip) comprendessero anche beni e servizi oggetto del contratto, in caso di prezzi superiori rispetto alle Convenzioni CONSIP, l’Azienda Sanitaria chiederà alle ditte aggiudicatrici l’adeguamento al ribasso dei prezzi rispetto a quelli praticati nelle procedure aggiudicate dalla CONSIP, con facoltà delle stesse di recedere dal contratto senza applicazione di penalità.
Art. 28 – Tracciabilità dei Flussi Finanziari
Con la sottoscrizione del presente disciplinare – capitolato speciale la Ditta concorrente si obbliga in caso di aggiudicazione a consentire la tracciabilità dei flussi finanziari in ossequio delle previsioni di cui all’art. 3 L. 136/10. In caso di mancato rispetto di tale vincolo il contratto sottoscritto e il relativo servizio saranno considerati risolti.
Art. 29 - Modifica delle condizioni
L’Azienda, si riserva, nel corso del contratto, di apportare, in accordo con la società aggiudicataria, modifiche e/o integrazioni alle condizioni indicate nel presente Capitolato Speciale di Appalto relativamente alle modalità di espletamento del servizio in conseguenza di sopravvenuti e imprevedibili cambiamenti strutturali e organizzativi, anche derivanti da disposizioni emanate dalla Regione, cui è demandata l’organizzazione di detto servizio.
Art. 30 - Risoluzione del contratto
Salvo quanto previsto dall’art. 1453 c.c., la risoluzione opera di diritto ai sensi dall’art. 1456
c.c. nei seguenti casi:
L’arbitraria sospensione del servizio da parte dell’Appaltatore, per un periodo continuativo della durata superiore a tre giorni;
Il verificarsi di cinque contestazioni per inadempienza contrattuale nell’arco del mese non imputabile a cause di forza maggiore dimostrata;
Cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento, amministrazione controllata o atti di sequestro o pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
Violazione degli artt. 105 e 106 del nuovo codice appalti; Mancato rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione;
Mancata reintegrazione ovvero ricostituzione del deposito cauzionale definitivo, qualora la cauzione prestata sia già stata escussa in tutto o in parte a causa delle inadempienze contrattuali; Mancata concessione di nuova garanzia, qualora il soggetto garante non sia in grado di far fronte agli impegni assunti;
Perdita o sospensione delle abilitazioni di legge ove esistenti;
Qualora successivamente alla stipulazione del contratto, fosse accertata la sussistenza di una causa di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs n° 50/20016;
Violazione della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
Accertata inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi e ritardi reiterati nella corresponsione annuo nel corso del medesimo anno;
Ulteriori inadempienze dell’impresa dopo la comminazione di penalità per un importo complessivo superiore al dieci per cento dell’importo netto contrattuale annuo nel corso del medesimo anno;
Irregolarità contributiva ai sensi dell’art. 30, comma 5 del D.lgs. n°50/2016;
Ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula o all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervento rinvio a giudizio per taluni dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis c.p.;
In tutte le ulteriori ipotesi di cui all’art. 108 del D.Lgs 50/2016.
In caso di risoluzione del contratto l’impresa sarà tenuta al risarcimento degli ulteriori danni diretti ed indiretti, nonché al risarcimento delle maggiori spese che l’Azienda dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
L’azienda provvederà ad incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo salvo il risarcimento di maggiori danni.
L’Azienda si riserva di aggiudicare l’appalto alla impresa che segue nella graduatoria.
Art. 31 - Recesso
Ai sensi dell’art. 1671 c.c. e ai sensi dell’art. 109 del nuovo codice, l’Azienda potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento, anche nel caso in cui fosse già stato dato inizio all’esecuzione dello stesso, dandone preavviso all’appaltatore entro un termine non inferiore a 20 giorni e secondo le modalità prescritte all’art. 109 del nuovo codice.
Art. 32 – Variazioni soggettive
E’ vietato cedere, a qualunque titolo, il contratto a pena di nullità, senza il previo consenso espresso da parte dell’Azienda, da rilasciarsi previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo alla società subentrante.
In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente, la stazione appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 1456 C.C., di risolvere di diritto il contratto e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito.
Art. 33 – Subappalto e cessione del contratto
A norma dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che regola gli affidamenti in subappalto o in cottimo, si precisa che non può essere subappaltato più del 30% IVA esclusa, del servizio oggetto del presente appalto.
L’affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
• Che i concorrenti all’atto dell’offerta ovvero l’affidatario, in caso di varianti in corso di esecuzione, all’atto dell’affidamento, abbiamo indicato le parti di servizio che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
• L’impresa aggiudicataria provveda a depositare il contratto di subappalto presso l’Amministrazione Appaltante al Responsabile Unico del Procedimento, prima della stipula del contratto o almeno 15 (quindici) giorni prima della data di effettivo inizio del servizio;
• Che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante l’affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte della subappaltatrice dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs 50/2016, in relazione alla
• prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016.
• Che non sussista nei confronti del subappaltatore o del cottimista alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 L. 575/65.
Il subappalto si considera operativo quindi solo dopo aver acquisito detta documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.
L’impresa aggiudicataria è responsabile, nei confronti dell’Appaltante, del rispetto da parte degli eventuali subappaltatori delle norme che essa stessa è obbligata a rispettare in forza delle clausole contrattuali poste alla base della presente gara.
In caso di inottemperanza, l’Appaltatore si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.
Non è considerato subappalto l’approvvigionamento di materiali per la cui fornitura l’appaltatore dovrà rivolgersi a ditte costruttrici specializzate.
L’amministrazione Appaltante pagherà direttamente ed esclusivamente l’appaltatore. La società aggiudicataria dovrà, pertanto trasmettere entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato al subappaltatore, copia delle fatture quietanziate, relative ai pagamenti, con l’indicazione delle ritenute di garanzie effettuate.
E’ assolutamente vietata, a pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore e del risarcimento di ogni danno, la cessione totale o parziale del contratto, fatto salvo quanto previsto nell’art. 105 del D.Lgs 50/2016.
Art. 34 – Avvalimento
In caso di avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, alla documentazione amministrativa devono altresì essere allegati:
1. una dichiarazione del concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
2. una o più dichiarazioni dell’impresa ausiliaria con le quali quest’ultima:
- attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (dichiarando l’assenza di ciascuna delle cause di esclusione contemplate dal menzionato art. 80 del D.lgs. 50/2016), nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente e di cui si avvale il concorrente medesimo;
- attesta che non partecipa alla gara in proprio o raggruppata o consorziata ai sensi dell’articolo 45;
- in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le
risorse necessarie (puntualmente e dettagliatamente specificate) per tutta la durata dell’appalto; nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.
Art. 35 – Penali
Salvo più gravi e diverse azioni previste dalle norme di legge e/o dal presente C.S.A. e/o da regolamenti, l’Azienda, a prima tutela di ciascuna e/o di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, si riserva di applicare le seguenti penalità:
Mancato o ritardato avvio del servizio
In caso di mancato avvio del servizio, o di avvio parziale, entro il termine definito, la società aggiudicataria sarà obbligata a versare, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all’3% del costo giornaliero di aggiudicazione (totale ore/giorno di erogazione del servizio x prezzo/h di aggiudicazione).
Tale penale non sarà dovuta qualora l’Azienda riconosca che il mancato avvio entro il termine stabilito sia dipeso da situazioni di forza maggiore o comunque non imputabili a responsabilità dell’aggiudicataria.
Mancata sostituzione del personale
In caso di mancata sostituzione del personale non concordata con il DEC, la società aggiudicataria sarà obbligata a pagare, per ogni giorno di ritardo e per ciascun operatore, una penale di € 250,00.
Inadempienze
Qualora, sulla base di quanto riportato nel presente Capitolato e nel progetto tecnico presentato dall’aggiudicatario, vengano rilevate inadempienze e/o il mancato raggiungimento degli obiettivi e degli standard garantiti, l’Azienda potrà contestare per iscritto l’inadempimento, chiedendo chiarimenti in merito alle cause che lo hanno determinato, e fissare un termine non superiore a cinque giorni lavorativi entro il quale dovranno pervenire le contro deduzioni scritte e/o dovranno essere rimosse le cause dell’inadempimento.
L’Azienda si riserva, nel caso di giustificazioni non dovute a causa di forza maggiore, di procedere all’applicazione di penali commisurate al danno procurato e, nei casi più gravi, o nel caso di reiterati inadempimenti non giustificati, direttamente alla risoluzione anticipata del contratto.
Rimborso delle penali previste dall’art. 50 del Decreto Legge n° 269 del 30 settembre 2003 (L. 326/03) - se riferite ad una errata imputazione dei dati immessi in procedura dagli operatori della società aggiudicataria della presente gara - si riterranno a carico della società stessa.
Rimborso di eventuali sanzioni comminate all’Azienda a seguito di errate imputazioni di dati immessi in procedura dagli operatori, che abbiano successivamente generato errori nei flussi informativi obbligatori trasmessi alla Regione Lazio, Ministero dell’Economia e Finanze, SOGEI, eventuali ed ulteriori Enti o Agenzie.
L’ammontare delle penali e dei danni riconosciuti a carico della società sarà alla stessa direttamente addebitato mediante deduzione dei suoi crediti e, qualora detti crediti risultassero insufficienti, mediante rivalsa sulla garanzia fidejussoria.
L’Azienda, in ogni caso, si riserva, dopo la seconda contestazione formale nei confronti della società aggiudicataria, per le ipotesi sopra enunciate, di procedere alla risoluzione del contratto, con conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni
L'applicazione delle dette penali non esclude qualsiasi altra azione, in qualsiasi altra forma e/o natura e/o in qualsiasi altra sede, che l’Azienda intenda eventualmente intraprendere.
Rimane in ogni caso riservato all’Azienda il diritto di pretendere il risarcimento del maggior danno subito.
Art. 36 - Obbligo di riservatezza e tutela dei dati
Le notizie ed i dati relativi all’Azienda, comunque venuti a conoscenza dell’Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività in relazione alla esecuzione del presente appalto, e le informazioni che transitano per le apparecchiature di elaborazione dei dati e posta elettronica, non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate, divulgate o lasciate a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate, da parte dello stesso Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli previsti dal presente capitolato, salvo esplicita autorizzazione dell’Azienda.
L’Appaltatore in relazione a quanto oggetto di prestazione ed alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’Azienda, a:
♦ garantire, adottando le opportune misure, la massima riservatezza sulle informazioni;
♦ non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all’attività svolta dall’Azienda;
♦ non eseguire e non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi atto o documento;
♦ garantire il rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i., con particolare riguardo alle norme sull’eventuale comunicazione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall’art. 20 della Legge medesima;
♦ attuare nell’ambito della propria struttura, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i., tutte quelle norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d’accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alla finalità del servizio, dei dati e della comunicazione.
Il titolare del trattamento è l’Azienda; la società aggiudicataria assume la qualifica di Responsabile esterno del trattamento.
Art. 37 - Tutela della privacy
La documentazione presentata, per la partecipazione alla procedura di gara e per l’espletamento dell’appalto, sarà utilizzata esclusivamente per la gestione del presente appalto e trattata da organi e uffici interni preposti alla gestione e controllo degli atti ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
Art. 38 – Disposizioni regionali
L’Azienda si riserva la facoltà di revocare l’aggiudicazione, ovvero di rinegoziare le condizioni dell’offerta aggiudicata, ove, in corso di esecuzione del contratto, intervenisse una aggiudicazione, da parte della Centrale Acquisti della Regione Lazio, per l’affidamento di servizio analogo, a condizioni più vantaggiose.
Art. 39 – Spese e oneri contrattuali
Saranno a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese di contratto, stesura, bollo, registrazione, scritturazione delle copie occorrenti alla Ditta stessa ed ai diversi Uffici, i bolli sui mandati di pagamento, e tutte le imposte e tasse che dovessero in avvenire colpire il contratto e successive inerenti.
Tutti gli oneri a carico dell’Aggiudicatario dovranno essere versati, con le modalità indicate in seguito, entro 10 gg dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
L’I.V.A., resterà a carico dell’Azienda Sanitaria e la Ditta aggiudicataria dovrà addebitarla in fattura ai sensi della normativa vigente.
Oltre alla garanzia definitiva, l’Aggiudicatario dovrà presentare i documenti che saranno precisati nella lettera d’aggiudicazione e ogni altro documento ritenuto necessario dall’Amministrazione. Ove previsto dalla normativa, la documentazione potrà essere sostituita da autocertificazione resa nei termini di legge.
Qualora l’Aggiudicatario non fosse in grado di produrre la documentazione richiesta, ovvero non fosse in grado di tenere fede ai propri impegni contrattuali, ovvero risultassero false le dichiarazioni rese nelle autocertificazioni, sarà revocata l’aggiudicazione e l’Azienda Sanitaria affiderà ad altra Ditta il servizio, utilizzando se possibile la graduatoria della presente gara.
Provvederà inoltre ad addebitare alla Ditta Inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti anche sull’Importo delle fatture in attesa di liquidazione.
Sono a carico della società aggiudicataria tutte le spese inerenti la stipulazione e la registrazione del contratto, nonché l’onere della predisposizione di tutte le copie in bollo del contratto stesso e dei documenti che ne fanno parte integrante, nel numero necessario e secondo l’occorrenza dell’Azienda.
Art. 40 – Spese per la pubblicazione
Ai sensi dell’art. 26 del D.L. n. 66/2014, convertito nella legge 89/2014 e s.m.i., ed ai sensi degli artt. 73 co 4 e 216 co 11 del D.Lgs 50/2016, le spese per la pubblicazione sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 gg dall’aggiudicazione. Sarà cura della stazione appaltante comunicare all’aggiudicatario gli importi che dovranno essere versati, nei termini indicati, e le modalità di versamento.
Art. 41 – Foro competente
Il Foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato, sarà esclusivamente quello di Velletri.
Art. 42 – Rinvio alle norme di legge
Per quanto non espressamente previsto, o non regolamentato, nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel D. Lgs 50/2016, nonché la normativa statale e regionale in materia e le vigenti norme volte a regolamentare il settore dei contratti pubblici.
Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’Amministrazione e l’Aggiudicatario nella esecuzione della fornitura verranno deferirete al Giudice competente del Tribunale di Velletri.
Ai sensi dell'art. 1341 del C.C., la ditta esplicitamente dichiara di conoscere ed accettare espressamente ed incondizionatamente gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31, e 32 della presente disciplinare, fermo restando anche l'inderogabilità delle altre norme contrattuali, nonché quanto riportato negli allegati costituenti parte integrante della presente.
Art. 43 - Brevetti industriali e diritti d’autore
L’Impresa assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Qualora venga promossa nei confronti dell’Azienda Sanitaria azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquisitati o in licenza d’uso, l’Impresa esonererà e terrà
indenne l’Azienda Sanitaria Locale Roma 6, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della ASL.
Art. 44 - Obbligo di informazione ai sensi del d.lgs aprile 2008 e s.m.i
Al fine di consentire lo scambio di informazioni necessarie all’adozione delle cautele e misure preventive adeguate ai rischi presenti presso le sedi interessate al servizio o introdotti dalla ditta appaltatrice, all’atto della formalizzazione dell’incarico l’Azienda Appaltatrice invia mediante il SPP Aziendale, il DUVRI- Preliminare, dove sono riportate tutte le informazioni relative alla potenziale esposizione per il personale della ditta aggiudicataria a fattori di rischio propri della realtà della ASL ed alle misure eventuali di prevenzione e protezione adottare, nel contempo la Ditta deve comunicare per iscritto all’Azienda Appaltante quali siano i rischi che lo svolgimento della loro attività può introdurre negli ambienti ove viene svolto il servizio e le prevedibili condizioni di esposizione agli stessi, oltre al nominativo e recapito del proprio Responsabile di Prevenzione e Protezione.
Art. 45 - Trattamento dei dati personali
Si informa che, ai sensi del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il trattamento dei dati personali raccolti è finalizzato alla scelta del contraente, all’instaurazione del rapporto contrattuale e alla gestione del medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla gara, pena l’esclusione, nonché ai fini della stipulazione del contratto e dell’adempimento di tuti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. Il trattamento dei dati verrà effettuato solo da personale appositamente incaricato del trattamento nell’ambito dei procedimenti di scelta del contraente, di instaurazione del rapporto contrattuale e di gestione del medesimo. La ASL Roma 6 garantisce il pieno rispetto del segreto d’ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione di quanto disposto dallo stesso X.Xxx 196/2003 in modo da assicurare la tutela della riservatezza dell’interessato, fatta salva comunque la necessaria pubblicità della procedura concorsuale ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Il trattamento verrà effettuato anche con l’ausilio di mezzi informatici, con la precisazione che l’eventuale elaborazione dei dati per finalità statistiche o di ricerca avverrà garantendo l’anonimato. I dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi che ne abbiano diritto, ai sensi della Legge n.241/1990 e s.m.i.
I dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti, ai fini dell’adempimento degli obblighi di legge in materia di appalti di beni e servizi e per lo svolgimento delle ulteriori funzioni istituzionali dell’appaltante, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 196/03 e dalle ulteriori disposizioni integrative.
La diffusione dei dati verrà effettuata integralmente ove richiesto in base alla normativa vigente (per finalità di trasparenza degli atti) e, negli altri casi, in forma anonima ai sensi del D.Lgs 196/2003. Il
Art. 46 - Ulteriori disposizioni
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 94 del Codice.
È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto.
L’offerta vincolerà il concorrente per 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante e comunicate sul sito, alla sezione “Bandi e concorsi “.
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato decorsi 35 giorni dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e, comunque, non prima di 35 giorni dalla data di invio dell’ultima comunicazione del
provvedimento di aggiudicazione definitiva. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
Le spese relative alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui maggiori quotidiani a diffusione nazionale e provinciale, sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
In analogia a quanto stabilito dall’art. 110 del Codice, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4 - ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.
DOCUMENTAZIONE E ULTERIORI INFORMAZIONI
Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni: tutte le dichiarazioni richieste:
sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;
devono essere corredate dal numero di telefax e possibilmente dall’indirizzo di posta elettronica certificata PEC del concorrente, dove la Stazione appaltante potrà inviare richieste e comunicazioni;
le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante ai sensi del successivo numero 2, lettera e), che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche;
le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 85 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione;
alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 80 e 90, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445 del 2000;
le comunicazioni della stazione appaltante ai candidati, concorrenti od offerenti, rese ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. 50/2016 e in tutti i casi previsti dal presente disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della precedente lettera a), punto a.3).
Acquisizione delle informazioni e della documentazione:
le informazioni possono essere richieste esclusivamente in forma scritta (anche mediante telefax o e-mail) presso la Stazione appaltante all’indirizzo e punti di contatto indicati al par. I.1 del bando di gara e fino al settimo giorno antecedente il termine entro il quale devono pervenire le offerte;
qualora le richieste di informazioni pervengano in tempo utile rispetto alla scadenza fissata alla precedente lett.a), la Stazione appaltante provvederà alla loro evasione esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet (profilo del committente) riportato al par.I.1 del bando di gara;
fino all’aggiudicazione provvisoria, tutte le ulteriori informazioni e chiarimenti relativi alla presente procedura, saranno comunicate esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet riportato al par. I.1 del bando di gara;
costituisce preciso onere dei concorrenti consultare il sito internet della Stazione appaltante al fine di acquisire tempestivamente le eventuali informazioni aggiuntive e chiarimenti;
il presente disciplinare di gara e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle dichiarazioni di possesso dei requisiti, sono liberamente disponibili sul sito internet della Stazione appaltante.
Il presente appalto è regolato, oltre che dal bando di gara, dal presente disciplinare e Capitolato Speciale:
dalla Direttiva Comunitaria 2004/23-24-25/UE;
dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) di seguito anche “Codice dei contratti” e relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) di seguito anche “Regolamento”;
dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
dal X.X. 00 maggio 1924, n. 827 in quanto non modificati o abrogati dal Codice dei contratti; da tutta la normativa comunitaria, nazionale, regionale e locale in materia.
Trattamento dati personali:
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:
titolare del trattamento;
il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della alla gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del provvedimento del garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell’attività sopra indicata e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti
del seggio di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge; l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003;
con la partecipazione l’interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore adempimento, al trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni di cui al presente punto. Riserva di aggiudicazione:
La Stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro.
Direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi X.xx (Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx)
Direttore Generale X.xx (Xxxx. Xxxxxxx Mostarda)
Letto, confermato, accettato e sottoscritto.
La Ditta
Ai sensi e per gli effetti della norma di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. sono espressamente approvate ed accettate le clausole di cui a tutti i capitoli del presente disciplinare e dei relativi allegati.
La Ditta