Modifica delle condizioni Clausole campione

Modifica delle condizioni. 1. Ogni modifica unilaterale della presente Sezione e/o delle Sezioni che regolano i singoli servizi di pagamento nonché delle relative condizioni e informazioni a esse relative fornite dalla Banca ai sensi dell’art. 126 quater, comma 1, lett. a) del TUB, verrà proposta dalla Banca, conformemente a quanto disciplinato dall’art. 126 sexies del TUB, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione prevista. La Banca non addebiterà alcun costo per la trasmissione di tali comunicazioni di modifica. La modifica potrà avvenire solo in presenza di un giustificato motivo. Entro questo termine il Cliente può recedere dal contratto senza spese o altri oneri. La comunicazione è effettuata dalla Banca per iscritto, su supporto cartaceo o altro supporto durevole concordato con il Cliente, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto”.
Modifica delle condizioni. Le eventuali modifiche del contratto successive alla stipulazione della convenzione debbono essere provate per iscritto.
Modifica delle condizioni. 1. Ai sensi dell’art. 126 sexies del d.lgs. 385/93 (T.U.B.), il cliente accorda alla banca la facoltà di modificare le condizioni di cui al precedente articolo, nonchè le clausole contrattuali di cui al presente atto.
Modifica delle condizioni. L’Azienda, si riserva, nel corso del contratto, di apportare, in accordo con la società aggiudicataria, modifiche e/o integrazioni alle condizioni indicate nel presente Capitolato Speciale di Appalto relativamente alle modalità di espletamento del servizio in conseguenza di sopravvenuti e imprevedibili cambiamenti strutturali e organizzativi, anche derivanti da disposizioni emanate dalla Regione, cui è demandata l’organizzazione di detto servizio.
Modifica delle condizioni. 24.1 Trovano applicazione le previsioni di cui all’Articolo 18 (“Determinazione e modifica delle condizioni”) del Capitolo 1 “Condizioni Generali di Contratto” e all’Articolo 21 (“Modifiche del Contratto”), Capitolo 3 “Norme generali che regolano i Servizi di Pagamento”, del presente Fascicolo Contrattuale.
Modifica delle condizioni. 1. Il Cliente accorda alla Banca la facoltà di modificare le condizioni di cui al comma precedente e le clausole di cui alla presente sezione.
Modifica delle condizioni. Messa a disposizione delle CGU in caso di modifiche
Modifica delle condizioni. La Società si riserva la facoltà di modificare o integrare unilateralmente le presenti Condizioni, nonché le condizioni economiche applicate ai Servizi, nel caso di adeguamento degli stessi a disposizioni normative o regolamentari o a prescrizione delle Autorità ovvero per giustificati motivi, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo variazione delle proprie esigenze organizzative, variazione dei partner terzi che erogano i Servizi, aggiunta di ulteriori Servizi e variazione delle modalità di erogazione degli stessi, mutazione dei prezzi di mercato dei Servizi o variazione dell’inflazione monetaria, mutamento del grado di affidabilità dell’Utente in termini di rischio di credito etc.. Salva diversa comunicazione della Società, le modifiche e/o integrazioni necessarie all’adeguamento a disposizioni normative e/o regolamentari avranno immediata efficacia nel rapporto con l’Utente, mentre le modifiche e/o integrazioni alle Condizioni dovute ad esigenze della Società saranno comunicate dalla stessa all’Utente, tramite comunicazione di posta elettronica all’indirizzo indicato dallo stesso in fase di registrazione/acquisto dei Servizi o agli ulteriori recapiti dallo stesso forniti o estraibili dai pubblici registri (compreso INIPEC), con un preavviso di 30 giorni e saranno efficaci dal 31° giorno successivo a tale comunicazione. Durante tale periodo di preavviso di 30 giorni, L’Utente potrà recedere dal rapporto disciplinato dalle presenti Condizioni, mediante comunicazione da inviare mezzo PEC o raccomandata A/R alla Società. Il recesso sarà efficace dal 1° giorno successivo al termine del periodo di preavviso suddetto. All’esito di tale recesso, l’Utente non subirà le conseguenze del mutamento unilaterale comunicato dalla Società.
Modifica delle condizioni. Il finanziatore ha facoltà di modificare le condizioni contrattuali, previa comunicazione al cliente, secondo le pattuizioni contrattuali e nei limiti consentiti dalla vigente normativa.
Modifica delle condizioni. 10.1 Il Fornitore accetta che l’Amministrazione regionale possa modificare le Condizioni del Fornitore in ogni momento, tramite comunicazione via fax o via e- mail agli indirizzi di cui all’articolo 9. Contemporaneamente a tale notifica sarà pubblicata sul PORTALE la versione aggiornata delle presenti Condizioni. La versione pubblicata sarà quella in xxxxx xx xxxxxxxx