LE NUOVE REGOLE DI TRASPARENZA E PUBBLICITÀ DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE:
associazione internazionale di diritto delle assicurazioni
XLIV Congresso della Sezione Piemonte - Valle d’Aosta
LE NUOVE REGOLE DI TRASPARENZA E PUBBLICITÀ DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE:
IL REGOLAMENTO ISVAP N.
35/2010”.
in collaborazione con XXXX
Istituto per la Ricerca e lo Sviluppo delle Assicurazioni
Torino, 19 novembre 2010
Centro Congressi Torino Incontra
INDICE
Relazioni:
• Prof. Avv. Xxxxxx Xxx 4
• Prof. Avv. Xxxxxxx Xxxxx 16
• Xxxx. Xxxxxx Xxxx 25
Interventi
• Prof. Xxx. Xxxx Xxxxxxxx - Xxx. Xxxxx Xxxxxx 00
Allegati
• Regolamento N. 35 del 26 Maggio 2010 50
Elenco partecipanti 87
RELAZIONI
LA TRASPARENZA NEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE TRA PRINCIPI GENERALI E NUOVO REGOLAMENTO ISVAP
Prof. Avv. Xxxxxx XXX Xxxxxxxxx di Diritto Civile
e Docente di Diritto delle Assicurazioni Università degli Studi di Torino
I TRASPARENZA
Trasparenza è oggi, nel mondo del diritto, parola di moda. Già nel 1990 un’anticipatrice pagina di Xxxxxx Xxxxxxxx lo rilevava così: “nel vocabolario del nostro tempo la parola ‘trasparenza’ ha una singolare fortuna, come se le si riconoscesse la capacità di investire ed illuminare settori che sembravano connotati dalla impenetrabilità e dal mistero”1
Qui ci limitiamo a discorrere di “trasparenza contrattuale”. E, di questa, scrutiamo solo alcuni aspetti della sua peculiare incidenza su rapporti contrattuali caratterizzati da forte ed istituzionale asimmetria informativa, la quale già da sola pone tipicamente una parte del negozio nella posizione di contraente debole.
Restringiamo poi ancora il campo di osservazione, e rivolgiamo l’attenzione alla disciplina dei prodotti o servizi – come di questi tempi si ama dire – assicurativi e/o finanziari. Si tratta, è evidente, di materiale contrattuale molto particolare. Torna alla mente la nota ed icastica descrizione di Xxxxx Xxxxx: “prodotti” che “presentano alcune caratteristiche comuni”; cioè “sono prodotti particolarmente pericolosi; anzitutto perché sono più difficilmente conoscibili, dal momento che si risolvono in contratti e il loro contenuto non fa riferimento ad elementi che rientrino nella normale conoscenza dei fenomeni”; inoltre tali contratti “scambiano un bene presente con un bene
1 XXXXXXXX, “Trasparenza” bancaria e diritto “comune” dei contratti, in Banca, borsa, tit.cred., 1990, I, p. 297.
futuro, la cui esistenza e consistenza sfugge in larga misura al controllo del soggetto che attende la futura prestazione” 2.
Da ciò la necessità, a voler superare l’asimmetria informativa inevitabile fra questo genere di contraenti, di imporre alla parte forte l’obbligo di fornire all’altra un’adeguata, e in realtà massiccia, mole d’informazioni. Tale è stata la scelta a livello comunitario; e, di riflesso, quella operata – specie a partire dagli anni ’90 – dal nostro legislatore.
Ecco progressivamente abbandonato così nella materia l’antico (e soprattutto caro agli ambienti di common law) principio del caveat emptor (che autorizzava ciascuna parte contrattuale al riserbo intorno alle informazioni possedute)3, per una sempre maggiore espansione del principio di trasparenza e dei correlati obblighi d’informazione, nell’anelito di rendere possibili anche in questo campo contratti basati su un “consenso informato”, e quindi consapevole.
La tendenza – originata nella normativa concernente i settori finanziario e bancario – anche come conseguenza dell’ormai quasi completamente realizzata unificazione dei relativi mercati (che ha prodotto un analogo fenomeno con riguardo alla disciplina giuridica), si è espansa (sempre per via dell’influenza comunitaria) anche al settore assicurativo: dai decreti legislativi del 1995 (attuativi delle terze direttive comunitarie), alle circolari ISVAP dei primi anni 2000, al Codice delle assicurazioni, al regolamento ISVAP n. 5/2006 e, ora, al regolamento n. 35/2010.
2 COSTI, Informazione e contratto nel mercato finanziario, in Riv.trim.dir.proc.civ., 1993, p. 720. V., analogamente, XXXXXXX, Dovere di informazione e attività di intermediazione mobiliare, in Riv.dir.civ., 1994, I, p. 179.
3 X. XXXX-ZENCOVICH, Informazione (profili civilistici), in Digesto IV, Torino, 1993, p. 423; da ultimo XXXXXXX, in Banche, assicurazioni e gestori di risparmio, a cura di XXXXXXXXXXX e COLAVOLPE, Ipsoa, 2009, p. 171.
II
CONTRATTI DI ASSICURAZIONE
Questa locuzione, che pure per sintesi potrebbe ritrovarsi nel titolo del presente contributo, vi apparirebbe però eccessivamente restrittiva. Il tema, in realtà, non può se non riguardare, sotto il profilo della trasparenza, tutti i
c.d. “prodotti assicurativi” (o, per riprendere un’ancor più recente dizione legislativa, i “prodotti” emessi da imprese assicurative).
Stando al Codice delle assicurazioni, la determinazione del concetto di “prodotti assicurativi” sarebbe semplice: alla stregua della definizione contenuta nell’art. 1, lett. ss del codice, tali sono “tutti i contratti emessi da imprese di assicurazione nell’esercizio delle attività rientranti nei rami vita o nei rami danni come definiti all’art. 2”: quindi anche quelli che, per mancanza di rischio demografico, non sono contratti di assicurazione sulla base della nozione degli stessi offerta dall’art. 1882 c.c.4.
Sennonchè il “grande caos” normativo creato da un legislatore inconsapevole e disordinato tra la fine del 2005 ed il 2007 ha determinato in materia non poca confusione e qualche incertezza. Non è il caso qui di approfondire (basterà rimandare agli illuminanti saggi di Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx)5. Sta di fatto che ora, in base al nuovo art. 25 bis TUF (così
4 Condivido l’impostazione di XXXXXXX, Note critiche sulla bozza del codice delle assicurazioniprivate, in Giur.comm., 2004, I, p. 1035 ss. Diversa prospettiva in VOLPE PUTZOLU, Le polizze Unit linked e Index linked (ai confini dell’assicurazione sulla vita), in questa rivista, 2000, I, p. 233 ss.
5 XXXXXXX, La responsabilità e le azioni privatistiche nella distribuzione dei prodotti finanziari dimatrice assicurativa e bancaria, in questa rivista, 2007, I, p. 191 ss.; VOLPE PUTZOLU, Ladistribuzione dei prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione, in questa rivista, 2007, I, p. 179 ss. Cfr. anche CORRIAS, In tema di prodotti finanziari delle imprese di assicurazione e di trasparenza nel settore assicurativo alla luce dei regolamenti di attuazione dell’ISVAP, in Resp.civ. e prev., 2008, p. 999 ss.; XXXXXXX, Informativa precontrattuale e trasparenza nell’assicurazione vita, in questa rivista, 2007, I, p. 253 ss.; MARANO, Il mercato unico della intermediazione assicurativa: aspirazioni europee ed illusioni nazionali, in Banca, borsa, tit.cred., 2008, I, p. 202; e da ultimo DESIDERIO, Temi e problemi di diritto delle assicurazioni, Milano, 2010, p. 179 ss.; I. XXXX, La trasparenza in materia assicurativa: un primo sguardo al Regolamento ISVAP n. 35/2010, in questo numero della rivista, infra.
come modificato dalla “legge sul risparmio”), abbiamo a disposizione il nuovo segno semantico “prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione”, che abbraccia (art. 1, lett. w-bis, TUF, dopo la modifica introdotta dal d.lgs. 303/06) “le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V” del cod.ass., e cui si applicano gli art. 21 (obblighi di comportamento degli intermediari) e 23 (norme sui contratti) del TUF. Inoltre ai “prodotti finanziari emessi da imprese di ssicurazione” è ora applicabile anche l’art. 30 TUF (limitatamente ai “soggetti abilitati”). E – per vie che è ora inutile ripercorrere – alle imprese di assicurazione (ed ai “soggetti abilitati”), trova altresì applicazione il Regolamento intermediari CONSOB n. 16190 del 29 ottobre 2007. A dirla in breve, siamo di fronte a concetti non sempre chiaramente delineati ed a una duplicazione di normativa, la quale racchiude in sé qualche seppur secondaria divergenza, con conseguenti difficoltà interpretative.
III
PRINCIPI GENERALI E REGOLAMENTO ISVAP N. 35
A) LA DISCIPLINA DEGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE (E I SUOI LIMITI)
Si è già accennato che la caratteristica essenziale dell’attuale disciplina della trasparenza in materia di prodotti assicurativi e/o finanziari è orientata verso l’imposizione dell’obbligo alle imprese di assicurazione (ed agli intermediari assicurativi) di mettere a disposizione del cliente una consistente mole di informazioni, caratterizzate dalla loro quantità e dal dover essere estremamente dettagliate (il “fascicolo informativo”, ed al suo interno la fondamentale “nota informativa”, ne sono manifestazioni salienti e significative). Ciò sarebbe sancito a tutela della parte debole sotto il profilo dell’asimmetria informativa, ed al tempo stesso del mercato, ove la concorrenza sarebbe incentivata dalla presenza di potenziali contraenti informati e consapevoli6.
Il legislatore prevede obblighi informativi sia nella fase c.d. precontrattuale, che in quella di conclusione del contratto, e in quella dell’esecuzione: ma la prescrizione di fornire ampie ed adeguate informazioni è sempre più spostata verso la fase precontrattuale.
E’ inoltre fissata tassativamente la forma che deve costituire il veicolo delle informazioni. Si ha così un ritorno al formalismo, con abbandono del principio della libertà delle forme (se è mai veramente esistito nel nostro ordinamento, ciò che ad esempio Xxxxxxxx Xxxx ha efficacemente contestato)7 . Emerge dunque un neoformalismo, sotto le spoglie di formalismo informativo, che tra l’altro porta su di sé il peccato di aver permesso che entrasse nel lessico della
6 V. questa comune (ma forse meritevole di approfondimento) asserzione per tutti, ad es., in ALESSI, I doveri di informazione, nel Manuale di diritto privato europeo, a cura di XXXXXXXXXX e MAZZAMUTO, II, Milano, 2007, p. 393 s.
7 IRTI, Idola libertatis. Tre esercizi sul formalismo giuridico, Milano, 1985, p. 3 ss., 79 ss.
materia l’orribile locuzione (ormai peraltro ampiamente in uso) di “forma informativa”8.
Al formalismo la trasparenza informativa di cui parliamo accosta una tendenza alla “proceduralizzazione” del contratto, ormai visto come fattispecie a formazione progressiva, di cui fanno parte la stessa fase solitamente definita come “precontrattuale”, quella della conclusione e quella dell’esecuzione del contratto.
Inoltre è connotato ineluttabile del tipo di scelta legislativa di cui andiamo discorrendo la “standardizzazione” progressiva del contenuto contrattuale, nonché l’eterodeterminazione e la tendenziale “uniformazione” del contenuto minimo del contratto (che non lascia spazio ad altre informazioni, oltre a quelle prescritte, salvo una ristretta eccezione).
Non pochi hanno visto in questo complessivo orientamento del legislatore – ed in primis di quello comunitario, che ne è il promotore – una manifesta espressione di paternalismo9. Ma discettare di ciò porterebbe a discorsi astratti10.
Di molto maggiore interesse è ragionare intorno all’efficienza del sistema esaminato, in particolare con riferimento alla quantità ed alla natura dettagliata delle informazioni che, per prescrizione normativa, devono essere riversate sul contraente debole. Ancora una volta la memoria va ad una
8 Sul “neoformalismo” e sulle sue implicazioni, di cui si parla nel testo, v. fra tanti ALPA, Gli obblighi informativi precontrattuali nei contratti di investimento finanziario, in Contr.impr., 2008, p. 903 ss.; X. XXXXX, Asimmetrie informative e doveri di informazione, in Riv.dir.civ., 2007, I, p. 659; X. XXXXX, Dalla formazione alla forma dei contratti su valori mobiliari (prime note sul “neoformalismo” negoziale), in Banca, borsa, tit.cred.,1990, I, p. 777 ss.; XXXXXXX, in Nuove leggi civ. comm., 1994, p. 812; XXXXXXXXX, Il problema della forma nei contratti di intermediazione mobiliare, in Contr.impr., 1994, p. 45; MORELATO, Nuovi requisiti di forma nel contratto. Trasparenza contrattuale e neoformalismo, Padova, 2006, passim e specie p. 38 ss.; PASA, La forma informativa nel diritto contrattuale europeo, Napoli, 2008, passim e specie p. 17 ss., 252 ss.
9 V. ad es. DE POLI, Asimmetrie informative e rapporti contrattuali, Padova, 2002, p. 44 ss.
10 Il tema appassiona – ma senza grande costrutto in concreto – specialmente studiosi statunitensi: v. per tutti XXXXXXX, Paternalism and the Law of Contracts, in Yale L.J., 1983,
p. 763 ss. Da noi una riflessione in X. XXXXXXXXX, Il paternalismo del legislatore nelle norme di limitazione dell’autonomia dei privati, in Quadrimestre, 1993, p. 119 ss.
suggestiva ed inquietante osservazione uscita dalla penna di Xxxxxx Xxxxxxxx: “la clientela, dall’infittirsi delle prescrizioni formali, rischia di vedere insterilita la tutela in un defatigante ‘rituale’ di firme a ripetizione, di sottoscrizioni moltiplicate e continue […], dove la forma non sempre riesce a compensare la scarsa pubblicità o l’ignoranza, e perciò da sola non basta a promuovere un consenso informato e cosciente”11. Singolarmente vicine a quelle dell’insigne studioso le parole di un grande esponente del mondo assicurativo, Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx00: “non mancano le informazioni al consumatore, semmai ce ne sono troppe e, per inciso, molte informazioni che confondono il cliente sono richieste dalla legge, ricorrendo all’orrendo ed incomprensibile burocratese italiano”, mentre per altro verso “è chiaro che il consumatore non è in grado di valutare aspetti tecnici estremamente complessi e sofisticati”, come quelli spesso oggetto di tali informazioni. D’altronde considerazioni simili non è raro incontrare negli scritti di studiosi francesi, tedeschi e di lingua inglese.
Anche nella nostra dottrina capita di trovare accenni – spesso purtroppo fugaci – a questo fondamentale problema13. Viene posto il seguente interrogativo: il “sovraccarico”, l’eccesso, la quantità e il dettaglio, talora la complessità delle informazioni fornite obbligatoriamente al cliente non fa sì che vi sia una reazione di totale rigetto, un rifiuto di leggere tante pagine (spesso troppo tecniche), o almeno l’incapacità del consumatore, anche ragionevolmente attento ed avveduto, di comprenderne appieno il significato, e la conseguente difficoltà di decidere in
11 Così XXXXXXXX, op.cit., p. 306. E v. anche XXXXXXXXXXX, Problemi relativi alla c.d.“trasparenza bancaria”, in Corr.giur., 1989, p. 230.
12 CUCCHIANI, Le garanzie per l’assicurato e la trasparenza, in SCARIONI (a cura di),
L’assicurazione e l’etica del business, Milano, 2004, p. 39.
13 V. ad es. XXXXX, La politica comunitaria tra diritti dei consumatori ed esigenze del mercato, in SOMMA (a cura di), Giustizia sociale e mercato nel diritto europeo dei contratti, Torino, 2007, p. 57; XXXXXXXX, Il dolo omissivo nella giurisprudenza: fine dell’esilio?, in Riv.trim.dir.proc.civ., 2008, p. 329 s.; XXXXXXX, op.cit., p. 815; XXXXXXXX, op.cit., p. 138 ss.; XXXXXXX, Gli obblighi di informazione nella prestazione dei servizi di investimento, in Studi in onore di X. Xxxx, II, Padova, 2010, p. 2006, 2009; PICCININI, La trasparenza nella distribuzione di strumenti finanziari derivati ed il problema dell’efficacia delle regole informative, in Contr.impr., 2010, p. 537; RUSSO, Trasparenza ed informazione nel contratto di assicurazione, Padova, 2001, p. 133.
maniera consapevole?
Se si muove da questa ipotesi, da un punto di vista pratico assai verosimile, l’analisi costi/benefici del sistema attuale di disciplina della trasparenza riguardo ai prodotti assicurativi e finanziari porta con ogni probabilità ad un giudizio negativo circa l’efficienza di tale sistema: i costi notevoli del suo funzionamento (e del connesso formalismo informativo), superano i benefici che esso comporta. Anzi vi si potrebbe addirittura vedere annidato il pericolo di un danno per il consumatore14: adempiere alle (costose) incombenze del formalismo potrebbe mettere la parte forte “al riparo”, nel senso che sarebbe lecito opporre al consumatore che, quando sia stato ampiamente informato come prescritto dalla legge, egli deve assumersi la
responsabilità delle proprie scelte operate sul mercato15.
Appare ormai chiaro come, muovendo da questo punto di vista, il Regolamento ISVAP n. 35/2010 sulla trasparenza possa essere guardato con occhi assai critici.
Quali alternative all’impostazione che sta alla sua base sono in astratto immaginabili?
Quando si pensa ad una possibile scelta diversa rispetto ad un metodo di disciplina giuridica articolato in numerose norme di dettaglio, la mente corre obbligatoriamente a quella che la nostra cultura conosce come la classica
14 Una prospettiva opposta è quella delineata da IRTI, L’ordine giuridico del mercato, 3ª ed., Milano, 2004, p. 51 (e ancor più nettamente a p. 140). Secondo Xxxx, “qui il legislatore può percorrere strade diverse: o risvegliare il senso di attenzione e di responsabilità del consumatore, il quale, ottenute le necessarie informazioni, decide, e assume su di sé le conseguenze della decisione; o istituire forme di controllo amministrativo e giurisdizionale, che in certa misura prescindono dalla volontà della parte”. Sarebbe addirittura, questa, una “scelta tra individualismo responsabile e protezione paternalistica”.
15 Un importante temperamento a questo inconveniente è in ogni caso garantito dall’introduzione del principio di “adeguatezza”, e del conseguente obbligo posto a carico della parte forte di acquisire dall’altra le informazioni necessarie a valutarne le esigenze (cfr., ad es., l’art. 183, comma 1, lett. b), cod.ass.). V. per tutti, da ultimo, SANGIOVANNI, L’informazione precontrattuale degli intermediari assicurativi, in Contr.impr., 2010, p. 139 ss.
soluzione opposta a quel metodo: la legislazione per clausole generali (o per principi).
Quali siano pregi e difetti di una legislazione per principi, o clausole generali, è risaputo: essa è più facilmente comprensibile per la massa degli utilizzatori, è più duttile e adattabile alle trasformazioni della realtà; in compenso, apre maggiori (e da molti osteggiati) spazi alla discrezionalità dei giudici.
Per esprimere un’opinione de iure condendo, nella materia qui esaminata forse sarebbe preferibile una chiara ed appropriata disciplina basata essenzialmente su clausole generali, che lasciasse ricadere l’“autoresponsabilità” delle proprie scelte sulla parte forte dal punto di vista informativo, non la traslasse su quella debole.
Se poi si dovesse convenire circa l’opportunità di un intervento del legislatore (paternalismo?) su qualche punto essenziale toccato dall’asimmetria informativa, allora occorrerebbe che il legislatore non addossasse inutili quanto costose prestazioni informative alla parte forte lasciandola poi libera di operare a propria discrezione e senza ulteriori limiti sul mercato; ma garantisse un efficace controllo su informazioni fornite e condizioni contrattuali ad una struttura esterna (statuale o no) dotata di incisivi poteri di controllo e decisione. Per riprendere una suggestione di Cucchiani16: un “certificatore” od un’ “Authority” (con struttura e mezzi adeguati allo scopo)?
Perché, se si deve essere (almeno un po’) “dirigisti” in un particolare settore economico ove svetta lo squilibrio di forza contrattuale tra le parti a causa di una determinante “asimmetria informativa”, e dunque appare necessario un intervento “dall’alto” a difesa del contraente debole, tanto vale farlo in maniera netta ed efficace. Naturalmente ciò comporterebbe anzitutto l’abolizione di una disposizione solo apparentemente pensosa di tutelare la concorrenza, ma in realtà tale da indebolire i poteri di vigilanza sulle imprese
di assicurazione (inserendosi in un contesto normativo che rende l’ISVAP priva di molti poteri invece riconosciuti alla CONSOB)17. Si allude a quella contenuta nell’art. 29 della direttiva 92/96/CEE (simile ad altra contenuta nella direttiva 92/49/CEE sull’assicurazione non vita, e confermata dalla direttiva 2002/83/CE, art. 6), per la quale “gli Stati membri non applicano disposizioni che prevedano la necessità di un’approvazione preliminare o di una comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazione, delle tariffe, delle basi tecniche, utilizzate in particolare per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche, nonché dei formulari ed altri stampati che una impresa di assicurazione abbia l’intenzione di utilizzare nelle proprie relazioni con i contraenti”18.
A ben vedere, una simile inversione di tendenza non sembra del tutto estranea per il futuro alla filosofia dell’ondivaga politica comunitaria. In questa, ad ogni modo, appare salda la prospettiva minimale di un virtuoso accoppiamento di clausole generali e direttive specifiche19. Idea che intanto supporta l’interpretazione delle nostre norme vigenti nel senso per cui le prescrizioni dettagliate (come quelle ora contenute nel regolamento n. 35) non escludono la sopravvivenza di obblighi, eventualmente ulteriori, derivanti per la parte forte direttamente dall’applicazione di clausole generali: di quelle collocate nella normativa di settore (v. ad es. art. 183 cod.ass.) ma anche del fondamentale principio di buona fede.
16 XXXXXXXXX, op.cit., p. 43.
17 Cfr., per tutti, DE POLI, Trasparenza assicurativa e nota informativa nel nuovo codice delle assicurazioni, in Riv.dir.civ., 2008, I, p. 35 ss., e note 32, 34; XXXXXXXX, Investimento finanziario e attività assicurativa nella prospettiva dell’informazione al risparmiatore, in Giur.comm., 2003, I, p. 24 ss. V. anche il commento di SIRI, Trasparenza delle operazioni e tutela dell’assicurato nel codice delle assicurazioni e nella legge sulla tutela del risparmio, in AMOROSINO e DESIDERIO (a cura di), Il nuovo codice delle assicurazioni, Milano, 2006, p. 390.
18 Appartiene alla logica criticata nel testo il modo secondo cui è attualmente configurato l’istituto dell’“interpello” all’ISVAP dall’art. 186 cod. ass.
19 V. le indicazioni di PASA, op.cit., p. 262 s.
B) I RIMEDI
Sul generale tema dei rimedi civilistici applicabili in caso di violazione degli obblighi d’informazione e trasparenza nei servizi d’investimento dottrina e giurisprudenza sono state scosse in questi ultimi anni da un dibattito assai acceso ed ampio, i termini del quale sono noti. L’oscillazione massima si è riferita alla scelta circa l’inquadramento del problema con riguardo alla distinzione tra regole di validità e regole di comportamento: un binomio che, entrato nel dibattito come dogma assoluto, ne esce ora – se non superato – almeno discusso. I corollari di quella scelta – tutti emersi come potenziali risposte al quesito – sono stati: nullità? annullabilità? responsabilità precontrattuale e/o responsabilità contrattuale (in quest’ultimo caso, con possibilità di risoluzione)? La riflessione si è peraltro sempre articolata muovendo dall’ipotesi di contratti d’investimento, laddove è normale la presenza di un primo contratto “a monte” (mandato secondo la tesi di Xxxxxxxxx Xxxxxxx, preferibile a quella di Xxxxx, che parla
semplicemente di “accordoquadro”)20, e di singoli successivi atti di esecuzione: sorgendo ovviamente i dubbi a proposito dei rimedi applicabili nel caso d’inadempimento degli obblighi
d’informazione concernenti il primo negozio.
Sappiamo che un importante intervento delle Sezioni Unite della Cassazione ha nel 2007, con un ragionamento assai approfondito, dato alla questione una risposta netta e verosimilmente tale da troncare il dibattito almeno nel suo versante giurisprudenziale, data la funzione nomofilattica dell’organo decidente (anche se qualche recente decisione di merito ha ancora seguito vie diverse, mentre in dottrina sono sopravvenute voci discordanti)21.
20 V. ora XXXXXXX, Il contratto di intermediazione finanziaria davanti alle Sezioni Unite della Cassazione, in Contr.impr., 2008 p. 3 ss.; la critica è rivolta alla tesi di XXXXX, La tutela del risparmiatore fra nullità, risoluzione e risarcimento, in Contr.impr., 2005, p. 896.
21 Alludo alle note sentenze della Cass., 19 dicembre 2007, n. 26724 e 26725.
In effetti la negazione di rimedi d’invalidità (quando essa non sia espressamente prevista dal legislatore), sicchè per le violazioni anteriori alla conclusione del contratto si debba necessariamente pensare alla responsabilità precontrattuale, e per le altre alla responsabilità contrattuale (con facoltà di chiedere la risoluzione, oltre al risarcimento dei danni), è soluzione in linea di massima persuasiva, ma tale da lasciare spazio a qualche dubbio.
Intanto, concretamente il ricorso al rimedio della responsabilità precontrattuale sul piano pratico appare soddisfacente solo se si supera – almeno relativamente al caso di responsabilità per violazioni che avvengano in un contesto nel quale il contratto è in definitiva concluso – la limitazione del danno risarcibile al c.d. “interesse negativo”: come fanno (forse un po’ sbrigativamente) le Sezioni Unite, ma il risultato è da tempo raggiunto con più ampio sostegno argomentativo anche in dottrina. Altrimenti bisognerebbe pensare ad una più complessa ed innovativa impostazione, la quale prendesse atto della sempre più macroscopica configurazione
del contratto d’investimento in termini “procedurali”, giungendo a comprendere le informazioni anteriori alla sottoscrizione (ed i relativi obblighi) come già facenti parte di un negozio a formazione progressiva, sicchè le eventuali violazioni ad esse inerenti naturalmente condurrebbero a concludere per una responsabilità contrattuale. Del resto – e più semplicemente – non si vede perché specifici obblighi informativi sanciti dal legislatore non dovrebbero considerarsi tali da integrare una vera e propria obbligazione, che di per sé determina – se violata – responsabilità per inadempimento ex art. 1218 ss. c.c.
In dottrina v. da ultimo – e per tutti – la vastissima trattazione di PROSPERI, Violazione degli obblighi di informazione nei servizi di investimento e rimedi contrattuali, in Studi in onore di
X. Xxxx, II, Padova, 2010, p. 2045 ss.; e XXXXXXXX, Tutela restitutoria e tutela risarcitoria nella prestazione di servizi di investimento, in Giur.comm., 2010, I, p. 496 ss. Fra le posizioni critiche particolarmente argomentata è quella di XXXXX, Il risparmiatore disinformato tra poteri forti e tutele deboli, in Riv.trim.dir.proc.civ., 2008, p. 1442 ss.
Per altro verso, appare indiscutibile che l’inosservanza di uno specifico obbligo informativo prima della sottoscrizione del contratto dà luogo a dolo omissivo22: non sempre qui è facile, dunque, argomentare in maniera convincente nel senso dell’esclusione di un profilo d’invalidità (seppure in termini di annullabilità, e salvo che la fattispecie non degradi in mero dolo incidente: art. 1440 c.c.). Resterebbe fermo per l’interessato il diritto di chiedere il risarcimento dei danni, potendo a tal fine usufruire del risaputo assetto dell’onere della prova in materia di responsabilità contrattuale ormai fissato da una giurisprudenza consolidata (a parte l’accollo all’intermediario dell’onere della prova di aver agito con la necessaria diligenza, previsto già dall’art. 168 cod.ass. ed ora dal nuovo testo dell’art. 23, ultimo comma, TUF). Parlando di responsabilità per inadempimento, poi, è da ritenere che il connesso risarcimento del danno comprenda oggi anche il danno non patrimoniale23.
I “prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione” presentano in questa materia la peculiarità che non esiste di regola, a monte, una convenzione “quadro”: e ciò semplifica non poco la soluzione dei casi concreti. Ma ha consentito l’emersione di un profilo che non era stato finora considerato. Una recente sentenza del Tribunale di Milano ha affrontato il caso in cui un’impresa di assicurazioni aveva concluso con un consumatore una polizza index linked collegata all’andamento di obbligazioni della Xxxxxx Brothers, fornendo però al cliente, ed inserendo nel contratto, una
22 Come nota PROSPERI, op.cit., p. 2073, un sicuro indice normativo della validità di tale soluzione interpretativa si ricava dall’art. 1892 c.c., che regola l’ipotesi inversa di violazione dell’obbligo di informazione da parte dell’assicurato nei confronti dell’assicuratore; la conclusione riprende una felice intuizione di XXXXXXX, ora in Il contratto, Padova, 2007, p. 328, secondo il quale la collocazione della regola tra le norme sul contratto di assicurazione non esclude che “questa non possa essere considerata quale espressione, in uno specifico tipo contrattuale, di un più generale principio, destinato ad operare anche fuori dall’ambito dell’assicurazione” (per quanto qui interessa, potrebbe dirsi anche fuori dall’ambito dei diritti dell’assicuratore). Ho segnalato la singolare peculiarità (che ha radici storiche) della disciplina unilaterale della trasparenza contrattuale in materia assicurativa così come delineata dal codice civile, e la necessità di sostituirla con “una disciplina paritaria”, già nel saggio Informazione e contratto di assicurazione, in Riv.trim.dir.proc.civ., 1993, p. 727 ss., specie p. 734 ss.
00 X. XX XXXXXXXXX, Xxxxx il riconoscimento del danno non patrimoniale per violazione delle norme sui mercati finanziari, in corso di pubblicazione nella Riv.trim.dir.proc.civ.
serie d’informazioni oscure, contraddittorie, ed in alcuni punti assolutamente fuorvianti, se non false24: il giudice valuta la mascherata attribuzione dell’intero rischio finanziario in capo al contraente non come clausola contrattuale relativa alla
definizione dell’oggetto del contratto, ma come clausola di limitazione della responsabilità, in quanto tale inefficace ai sensi dell’art. 1341 c.c., e nulla in base alla normativa sulle clausole vessatorie (possedendo nel caso l’assicurato la qualifica di consumatore).
24 Si tratta di Trib. Milano, 12 febbraio 2010, in questa rivista, 2010, II, p. 378 ss., con nota di
I. RIVA.
LE POLIZZE CONNESSE AI MUTUI E ALTRI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO: PROBLEMATICHE E POSSIBILI SOLUZIONI
Prof. Avv. Xxxxxxx XXXXX
Professore Associato di Diritto delle Assicurazioni Università di Roma La Sapienza
Vice Presidente AIDA Italiana
L’ART. 52 DEL REGOLAMENTO ISVAP N. 35 DEL 26 MAGGIO 2010 TRA LE DECISIONI DEL TAR E LE FINALITÀ PERSEGUITE DALL’ISVAP. PROBLEMI INTERPRETATIVI ED OPERATIVI .
1. L’art. 52 del Reg. Isvap n. 35 dal vaglio del TAR alla riproposizione in pubblica consultazione. Prime considerazioni.
Il regolamento Isvap n. 35, dopo due passaggi in pubblica consultazione, ha fornito al mercato le prescrizioni che, nelle intenzioni dell’organo di vigilanza, presiedono alla trasparenza dei contratti di assicurazione, danni e vita.
L’intento, oltre che chiaramente meritorio, costituisce anche la chiave di lettura di numerose norme regolamentari, rispetto alle quali forse, sarebbe lecito attendersi una nutrita serie di chiarimenti, come già in occasione del Regolamento n. 5.
Non costituisce infatti segreto per alcuno che l’incertezza del quadro normativo sia fonte di diseconomie per le imprese sia in termini di possibili sanzioni che per i continui adattamenti del loro ciclo produttivo, già profondamente provato in termini di costi e risorse dai numerosi interventi regolamentari sin qui registrati. Questo non è certo da imputare all’Isvap, ma ad un codice delle assicurazioni non solo eccessivamente “a maglie larghe” ma che finisce per attribuire, senza adeguato controllo se non da parte della magistratura, un numero eccessivo di compiti all’organo di vigilanza.
In una prospettiva forse eccessivamente liberista, dunque, sta di fatto che l’Istituto, che non è un ente di regolazione in senso proprio, talora si è spinta
al di là delle sue stesse intenzioni, finendo per disciplinare profili della disciplina del contratto che, con ogni probabilità, erano, e sono, riservati all’autonomia negoziale delle parti. Ciò è particolarmente evidente per l’art.
52 che, praticamente, era stata “paracadutata” nel testo del regolamento senza neppure osservare le norme procedimentali preposte all’adozione dei provvedimenti incidenti sul mercato. Ma procediamo con ordine.
La norma in commento comportava l’introduzione nell’art. 48 del Reg. n. 5 del comma 1 bis, ai sensi del quale “gli intermediari comunque si astengono dall’assumere direttamente o indirettamente, anche attraverso uno dei rapporti del comma 1, primo periodo, la contemporanea qualifica di beneficiario o vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di intermediario del relativo contratto in forma individuale o collettiva”.
Al di là dei numerosi problemi operativi, che si passeranno rapidamente in rassegna nel prosieguo, la norma finiva per incidere sullo schema distributivo di riferimento adottato nell’ambito dei rapporti tra le banche o le società finanziarie, da un lato, e le imprese di assicurazione, dall’altro.
Di qui le vibranti proteste anche del ceto bancario poi sfociate in altrettanti ricorsi al TAR Lazio che, con sentenze n.33044/2010, 33133/2010, 33033/2010, 33031/2010 del 27 ottobre 2010, li ha accolti assumendo in particolare che
a) dal comma 2 dell’art. 23 delle legge n. 262/2005 consegue che, nella definizione del contenuto degli atti di regolazione generale da parte dell’Isvap, non solo l’obbligo di consultazione degli interessati non è venuto meno, ma anzi trova, rispetto alla formulazione, più generica, dell’art. 191, comma 4 cod ass. una precisa finalizzazione, xxxxxxx ope legis, che ne sottolinea la specifica valenza;
b) nè l’art. 191, comma 4 cod ass. né l’art. 23, l. 262 contengono previsioni che consentano di ritenere che la previa consultazione degli interessati non è richiesta nelle misure di enforcement;
c) altro è sostenere, infatti, che gli interessati non potessero non conoscere, per effetto delle varie iniziative assunte dall’amministrazione (indagini; incontri; dibattiti; sollecitazione del potere di autoregolamentazione; moral suasion), le criticità che l’Istituto riconnette al fenomeno delle polizze assicurative abbinate a mutui e finanziamenti. Xxxxx, però, è inferire che una siffatta conoscenza possa involvere automaticamente anche nella conoscenza della modalità solutiva delle dette criticità definitivamente prescelta dall’amministrazione.
E’ dunque evidente che – come peraltro opportunamente sottolineato dallo stesso Istituto di vigilanza - l’art. 52 è stato annullato per un vizio di procedura e non perché il TAR lo abbia disapplicato per motivi di merito.
Del tutto legittimamente, dunque, il 16 dicembre c.a. l’Isvap ha posto nuovamente in consultazione la disposizione, senza apportarvi alcuna modificazione o integrazione.
Le ragioni – peraltro ben note al mercato – di tale iniziativa si rinvengono nella relazione di presentazione e nello stesso comunicato stampa reso disponibile sul sito dell’Istituto.
In quest’ultimo, si legge in particolare che “la norma dettata dall’art.52 nasceva dalla rilevazione di prassi di mercato pregiudizievoli per i consumatori, soprattutto da parte degli intermediari bancari e finanziari che, nella concessione di mutui e finanziamenti, hanno di fatto reso obbligatoria la sottoscrizione di polizze assicurative, percepito provvigioni esorbitanti, pari in media al 51% del premio con punte dell’80% e ottenuto di essere designate beneficiarie della copertura assicurativa”.
Nella Relazione invece è più diffusamente argomentato che la disposizione è attuativa dell’art. 183 cod. ass. e “mira in particolare a regolamentare il caso di grave conflitto di interessi in cui versa l’intermediario assicurativo (banca, agente o broker che sia) quando assume un proprio interesse contrattuale nella polizza assicurativa che offre al cliente” quando ne è non solo intermediario ma anche beneficiario.
Si tratta, prosegue la Relazione, di una esigenza particolarmente avvertita per le polizze connesse ai mutui ed ai finanziamenti, trattandosi di coperture “pretese” a protezione finale del credito da erogare, dalle banche o dagli altri finanziatori che, conseguentemente, vengono a trovarsi in posizione di “dominio contrattuale”.
Di qui la “inconciliabilità” tra gli interessi della banca – che spesso finanzia anche il premio – e quello del cliente, il quale sopporta un costo ingiustificatamente sproporzionato per sottoscrivere un contratto assicurativo che, di fatto, comporta la copertura del rischio imprenditoriale della banca che l’ha intermediata.
Alcune primissime, ed ovviamente da approfondire, considerazioni iniziali.
E’ vero che la disposizione, facendo leva sull’art. 183 cod. ass. è formalmente asservita ad introdurre una regola di condotta. Ma questo, si ripete, solo formalmente, perché di fatto finisce per comportare un divieto giuridico per gli intermediari di assumere una determinata posizione contrattuale.
Letta da una prospettiva sostanziale, infatti, l’art. 52 sembra non solo incidere sul richiamato principio di autonomia negoziale immanente al nostro ordinamento (art. 1322 cod. civ.), ma si pone in latente contrasto con l’intero impianto dell’art. 48 Reg. n. 5, la cui scelta di fondo è di lasciare all’intermediario il compito di individuare e gestire al meglio l’eventuale conflitto di interessi.
L’intervento solleva dunque qualche perplessità di natura (quanto meno) sistematica, specie considerando l’art. 52 persegue dichiaratamente una finalità di tutela dei consumatori/clienti e, partendo da una visione chiaramente paternalistica, butta alle ortiche l’impostazione principle based sin qui meritoriamente perseguite dall’Isvap nelle propria produzione regolamentare.
La sua stessa riproposizione nella versione originaria, infine, finisce – con ogni probabilità, senza volerlo – per avere il sapore di una vera e propria sfida verso il ceto bancario e assicurativo, quasi che i numerosi rilievi svolti nelle consultazioni di cui riferisce lo stesso Istituto e nelle altre sedi, non abbiano apportato alcuno spunto utile per una migliore riflessione che invece, come si
imponeva allora, si impone oggi per evitare qualsiasi forma di irrigidimento o, peggio, l’apertura di un nuovo fronte contenzioso, questa volta di merito.
2. L’art. 52 e le polizze collettive connesse ai mutui ed ai finanziamenti. Le singole nozioni rilevanti: le polizze collettive “distributive”.
Come è noto, ai sensi dell’art. 3 co 3 del Reg. Isvap n. 5 è considerata intermediazione assicurativa la stipulazione di contratti o convenzioni assicurative in forma collettiva per conto di singoli assicurati, qualora questi ultimi sostengano, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, l’onere economico connesso al pagamento dei premi e il soggetto che stipula il contratto percepisca un compenso.
Riguardo a tale definizione è utile scomporne le singole componenti distinguendo innanzi tutto tra polizze collettive in senso proprio e accordi normativi. Ed infatti mentre la prima costituisce una fattispecie unitaria soggetta alla disciplina dell’art. 1891 c.c., la seconda è una convenzione generale da cui discendono rapporti assicurativi individuali, con tutti gli obblighi che ne conseguono a carico dell’intermediario.
La distinzione non è sempre agevole ed è nella prospettiva del Reg. n. 5 probabilmente sottovalutata sul piano delle ricadute operative, parlandosi genericamente di “convenzioni collettive”. Ma, come diremo in seguito, così non è, imponendosi all’interprete di individuarne la sottile linea di demarcazione. Linea solcata, a sommesso avviso di chi scrive, dal fatto che mentre nelle polizze collettive l’onere del pagamento dei premi è posto sotto un profilo giuridico sul contraente, così non accade negli accordi normativi.
Come avvertito, valuteremo in appresso le implicazioni sortite da tale conclusione.
Allo stato, è invece necessario sottolineare che l’elemento “centrale” cui occorre fare riferimento per attribuire o meno natura intermediaria alla convenzione collettiva è se è prevista una qualche “utilità economica” in favore della contraente.
Avendo riguardo alle polizze connesse ai mutui, è necessario innanzi tutto fare chiarezza sulla portata delle cd. provvigioni indirette, vale a dire i compensi che – diversamente titolati e giustificati – sono applicati dalla banca per “servizi assicurativi” svolti in favore del cliente.
La questione, infatti, è complessa e di non agevole soluzione.
Su un piano formale, non vi dubbio che percependo la banca dei compensi da parte del singolo cliente e non dall’impresa, questa potrebbe sostenere che non si tratta di provvigioni e non è tenuta quindi ad indicarli alla stregua del Reg. n. 35.
Ma se da un piano formale si scende alla sostanza del problema, il livello di rischio aumenta e non poco, non potendosi neppure ignorare che – specie ove praticata su larga scala – potrebbe ravvisarsi un sottostante accordo di natura distributivo tra la banca e l’impresa di assicurazione, chiamata – come è noto
– dall’art. 40 del Reg. n. 5 a vigilare sull’operato della rete.
Nella divisata prospettiva e salvo ipotesi limite (ad es. impossibilità di verificare la ricorrenza di tale prassi), è necessario, a mio avviso, tenere in debito conto che se la banca è iscritta alla sez. D come distributore dell’impresa di assicurazione, la questione della (effettiva) imputabilità dei costi – commissionali o provvigionali che siano – vada risolto avendo riguardo all’interesse che viene soddisfatto e remunerato.
Interesse che, in xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx sembra essenzialmente quello della Compagnia. E’ nell’interesse di quest’ultima, infatti, e non dei singoli clienti, che viene svolta l’attività di intermediazione e si giustifica il pagamento di un “compenso” altrimenti non giustificato.
A prescindere dall’individuazione dell’istituto giuridico di riferimento, mi sembra quindi ragionevole concludere che in questi casi il pagamento diretto da parte dei clienti della banca non muti il fatto che in realtà si stia remunerando una attività di intermediazione svolta dalla banca in favore dell’impresa di assicurazione.
E ciò specie nei casi in cui il livello del “compenso” o dello “sconto” sul premio sia pari ai normali livelli provvigionali e la distribuzione per l’impresa di assicurazione avvenga a costi zero.
Nello stesso senso, se la clausola di partecipazione agli utili viene costruita assumendo a parametro di calcolo i volumi della raccolta (invece che l’utile tecnico di polizza), con conseguente sua quantificazione in modo analogo o equivalente alle provvigioni di norma applicate, si è in presenza di una convenzione collettiva chiaramente intermediaria.
Concludendo al riguardo, mi sembra quindi che la mancata percezione di provvigioni da parte dell’impresa di assicurazione non sia sufficiente ad escludere la natura intermediaria dell’attività svolta dalla banca con quanto ne consegue alla stregua dei Reg. Isvap nn. 5 e 35,
Altra questione aperta è se le adesioni successive all’entrata in vigore del Reg.
n. 35 ma che traggono origine da convenzioni collettive stipulate in epoca antecedente siano soggette alle regole di quest’ultimo. Il quesito, come è evidente, ha enormi ricadute sul piano operativo e dei costi.
Una risposta di segno positivo sembrerebbe potersi giustificare sulla base di tre argomenti:
a) che la norma si riferisce ai prodotti “commercializzati” dopo tale data;
b) che la polizza collettiva costituisce, nella sostanza, un contratto ad esecuzione periodica o differita;
c) che il regolamento avrebbe valenza di ius superveniens, con conseguente necessità di evitare disparità (successive) di trattamento.
A mio sommesso avviso, e pur comprendendo le ragioni di un eventuale orientamento dell’Isvap in questa direzione, i presupposti di partenza del ragionamento sono errati.
Ed infatti, non solo la fattispecie delineata dall’art. 1891 c.c. costituisce un contratto unitario per conto altrui o di chi spetta, ma l’attribuzione al Regolamento Isvap di una portata normativa primaria urta contro i principi della legge delega.
Piuttosto, sarebbero da affrontare – e risolvere - due questioni di fondo.
In primo luogo, la genericità della previsione nel riferirsi ai prodotti commercializzati, laddove commercializzazione evoca il concetto di
immissione sul mercato a prescindere dalla natura (contratto autonomo o adesione ad una collettiva) del prodotto offerto dalla Compagnia.
Ed in secondo luogo, dalla ratio fondante dell’intero Regolamento, teso chiaramente a garantire la trasparenza ex se e pro futuro.
I due profili appena individuati meriterebbero ben altro approfondimento ma forse sarà bene attendere una presa di posizione da parte dell’Istituto.
3. Il concetto di connessione. Connessione genetica e connessione funzionale.
La questione non può essere ignorata, dato l’impatto potenziale che potrebbe avere nel caso – più che probabile - di mera reiterazione dell’art. 52. Tanto anche ai fini degli ulteriori profili che si andrà ad esaminare.
La tesi che la nozione di connessione, a cui si riferisce l’art. 30, co. 7, Reg. n. 35, è solo ed esclusivamente quella genetica, può essere sostenuta sulla base dalla stessa lettura della norma.
La disposizione sembra infatti “contestualizzare” il momento della sottoscrizione del mutuo e quello del rilascio della polizza - con evidente rapporto di strumentalità fra i due contratti - quando stabilisce che: “Per le polizze connesse a mutui e ad altri contratti di finanziamento, la convenzione deve inoltre prevedere che, prima dell’adesione alla copertura assicurativa, venga consegnato al debitore/assicurato il Fascicolo informativo (..)”.
Nello stesso senso, sembra potersi leggere il concetto di “funzionalità” della polizza all’operazione di finanziamento (v. Esiti della consultazione, pg. 17). Essa consente di distinguere tra le mera “occasionalità” dell’abbinamento (la
c.d. connessione funzionale “postuma”) ed i casi in cui la coincidenza temporale con cui si sottoscrivono i prodotti assicurativi e finanziari è un indice del fatto all’operazione il consumatore aderisce, considerando il “pacchetto” nella sua complessità
In questa prospettiva, peraltro, meglio si comprende l’insistenza del legislatore sulla trasparenza dei costi, conseguenza, specularmente, del timore che il contestuale utilizzo di due prodotti - assicurativo e finanziario - possa andare a svantaggio del consumatore, al quale, in buon sostanza, potrebbe essere chiesto di “pagare due volte” per la stessa prestazione senza che se ne avveda.
Xxxxxxxx che, di contro, appare meno accentuato se dopo la stipula della polizza assicurativa, l’eventuale indennizzo venga “messo a servizio” (mi si conceda un’espressione atecnica, ma utile a richiamare l’ampio ventaglio dei possibili casi di abbinamento successivo) di un'altra operazione ovvero schema contrattuale. Ed infatti, ad ulteriore riprova, queste ultime potranno
validatamente venire in essere sulla base degli obblighi informativi, previsti dai rispettivi ambiti disciplinari.
Mentre, sempre in questa fase, non si vedrebbe a quale titolo e chi poi dovrebbe reiterare l’obbligo di informativa sul contenuto della polizza, a cui si è, in tesi, già da tempo assolto.
Al riguardo, potrebbe effettivamente sorgere il dubbio che tale interpretazione potrebbe favorire un intento elusivo e/o fraudolento della norma. Si tratta di un pericolo reale ma che ben può essere risolto in sede di verifica dell’effettiva applicazione del Reg. n. 35, nel senso che se il lasso di tempo intercorso tra la stipulazione dei due contratti è apprezzabile, non potrebbero giustificarsi obbiezioni di sorta da parte dell’organo di vigilanza.
Nel contempo, il comportamento scorretto dell’assicurando (che cela all’assicuratore la reale destinazione della polizza) – ricorrendone i presupposti – esimerebbe l’impresa da eventuali responsabilità sia ai sensi dell’art. 1227 c.c. che nei confronti dell’organo di vigilanza (sempre che possa dimostrarsi ovviamente una rigorosa osservanza dell’obbligo di controllo sull’operato delle reti ai sensi dell’art. 40 del Reg. n. 5).
A diverse conclusioni, del resto, potrebbe pervenirsi solo se l’uso improprio fosse stato sollecitato dall’impresa e/o l’anomalia si registrasse su larga scala.
REGOLAMENTO ISVAP N. 35 DEL 26 MAGGIO 2010 SULLA TRASPARENZA
(OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA’) DEI PRODOTTI ASSICURATIVI VITA E DANNI
Xxxx. Xxxxxx XXXX
Servizio Legale ANIA
Il 26 maggio u.s. l'ISVAP ha pubblicato il Regolamento in oggetto, che reca in allegato i nuovi schemi da utilizzare per la redazione della documentazione informativa dei prodotti vita e danni (schemi di Scheda sintetica e Nota informativa per i contratti di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili, schema di Nota informativa per i contratti vita di puro rischio, schemi di Nota informativa per i contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per i contratti di assicurazione infortuni, per i contratti di assicurazione malattia e per i contratti di assicurazione degli altri rami danni), nonché gli “Esiti della pubblica consultazione”, la “Relazione di presentazione” e il “Prospetto riepilogativo dell'ambito di applicazione” delle nuove disposizioni.
Il Regolamento è scaturito – a seguito delle numerose proposte di modifica/integrazione formulate all'ISVAP da parte dei soggetti interessati – da una doppia fase di pubblica consultazione, rispettivamente a fronte del “Documento di consultazione n. 16/2007” del 15 novembre 2007 e del “Documento di seconda consultazione n. 34/2009" del 2 luglio 2009.
Nella stesura definitiva del provvedimento l’ISVAP ha introdotto alcune novità di rilievo in materia di conflitto di interessi (v. art. 52, che modifica l’art. 48
del Regolamento n. 5/2006 sull’intermediazione assicurativa25) e in relazione alle polizze connesse a mutui/finanziamenti; quanto al resto, l’Istituto ha accolto solo parzialmente le osservazioni formulate dall'ANIA e dagli altri soggetti interessati e ha quindi sostanzialmente confermato l'impianto del Documento di seconda consultazione.
Di seguito si sintetizzano alcuni dei principali contenuti del Regolamento, suddivisi tra: entrata in vigore e ambito di applicazione; disposizioni sui prodotti vita; disposizioni sui prodotti danni; altre disposizioni.
Entrata in vigore e ambito di applicazione
Il nuovo Regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2010 e si applica – sulla base del combinato disposto dell'art. 56 e del Prospetto riepilogativo sopra menzionato – ai “nuovi contratti” e alle “nuove convenzioni” stipulati/e successivamente a detta data. E’ evidente che l'entrata in vigore al 1° dicembre p.v. non risulta di impedimento ad un'anticipata applicazione del Regolamento prima di tale data.
Come specificato nello stesso art. 56 e nel suddetto Prospetto riepilogativo – al quale si rinvia per il dettaglio – determinate disposizioni si applicano anche ai “vecchi contratti” vita e danni, ossia ai contratti stipulati antecedentemente all'entrata in vigore del Regolamento.
Inoltre, talune specifiche disposizioni sui prodotti vita si applicano – sempre come specificato nell'art. 56 e nel ripetuto Prospetto – anche ai “contratti post Circolare 551”, vale a dire ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della Circolare ISVAP n. 551/2005 (e cioè stipulati dopo il 1° marzo 2005) e ancora in essere alla data di entrata in vigore del nuovo provvedimento.
25 L’art. 52 è stato recentemente annullato dal TAR con sentenza n. 33044/2010 emanata a seguito di un ricorso presentato dall’ABI e da alcune banche; l’annullamento è stato dovuto a vizi procedurali, in quanto l’ISVAP non ha consentito ai soggetti interessati di esprimersi sul contenuto dello stesso art. 52.
Per quanto concerne i nuovi schemi di Nota informativa, è sorto il dubbio su come debba essere interpretata l’espressione “Il presente Regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2010 e si applica ai contratti posti in commercializzazione successivamente a tale data” (v. art. 56, comma 1). In altre parole, e in concreto, i nuovi schemi vanno utilizzati soltanto per i nuovi prodotti creati successivamente al 1° dicembre 2010 oppure tutti i prodotti distribuiti al 1° dicembre 2010 vanno aggiornati con i nuovi schemi? Al riguardo, posto che l’art. 56 fa riferimento ai contratti, e non ai prodotti, si ritiene che per tutti i nuovi contratti stipulati successivamente al 1° dicembre 2010 debbano essere utilizzati i nuovi schemi, prescindendo dalla circostanza che i contratti stessi siano correlati a prodotti vecchi o nuovi.
Con riferimento alla consegna del Fascicolo informativo, ci si è altresì domandati se al cliente che sottoscriva un modulo di proposta/adesione di un contratto vita entro il 1° dicembre sia corretto consegnare il Fascicolo informativo redatto ancora secondo le disposizioni della Circolare n. 551/2005, ancorché il contratto si concluda successivamente al 1° dicembre 2010. In tal caso, infatti, il contratto dovrebbe essere considerato come “posto in commercializzazione” anteriormente a tale data. L’art. 56 si riferisce volutamente ai contratti “posti in commercializzazione” dopo il 1° dicembre 2010, e non ai contratti stipulati dopo detta data, per cui l’interpretazione proposta risulta corretta.
Alle imprese di assicurazione comunitarie (v. art. 3, comma 2) non si applicano gli articoli: 4, comma 6 (documentazione e pubblicazione sul sito internet); 11 (aggiornamento dei documenti precontrattuali); 12 (relativamente alla pubblicazione sul sito internet); 20, comma 5 (ad eccezione dei contratti r.c. auto); 22 (archiviazione e conservazione dei documenti); 23, comma 2 (obblighi informativi sul sito internet per i contratti vita “etici” o “socialmente responsabili”); 24, comma 2 (obbligo di rendicontazione sul sito internet); 26 (relativamente alla pubblicazione sul sito internet per i contratti finanziario-assicurativi); 34, commi 1, 2 e 4
(pubblicazione sul sito internet per i contratti danni); 38 (relativamente all’archiviazione e conservazione dei documenti dei contratti danni); 46 (costi applicati mediante prelievo di quote nei contratti unit-linked); 51 (conflitti di interesse).
Anche l'art. 30 della Circolare ISVAP n. 551/2005 (relativo ai limiti delle attività di investimento dei fondi interni) – mantenuto in vigore dal nuovo Regolamento – continua a non applicarsi alle imprese in questione ai sensi dell'art. 34 di detta Circolare – anch’esso mantenuto in vigore – così come richiesto dall'ANIA.
Disposizioni sui contratti vita
In relazione ai contratti vita il Regolamento ricalca in buona parte quanto già stabilito con le Circolari n. 551/2005, che viene quasi interamente abrogata, e
n. 533/2004, abrogata del tutto.
Informativa precontrattuale
La redazione della documentazione informativa è stata semplificata, riducendo il numero e il contenuto delle tabelle relative al costo percentuale medio annuo (cfr. Allegati 1 e 2 del Regolamento), dando la possibilità di numerare e aggiornare separatamente le singole componenti del Fascicolo informativo (art. 4, comma 4) – senza quindi la necessità di rivedere il Fascicolo informativo nella sua interezza – ed eliminando l'obbligo di adottare caratteri di stampa non inferiori a 11, fermo restando il principio generale di “rendere agevole la lettura” (art. 5, comma 1, lett. b). Nel caso in cui l’impresa assicuratrice sia parte di un gruppo assicurativo e al contempo, sul piano civilistico, di un gruppo bancario, possono essere indicati sulla copertina del Fascicolo informativo denominazione, logo e simbolo di entrambi i gruppi, purché sia data comunque “particolare evidenza” ai dati dell’impresa medesima (art. 4, comma 5, lett. a).
Il Fascicolo informativo deve contenere esclusivamente i documenti precontrattuali e contrattuali elencati nell’art. 4, comma 3. L’inserimento di informazioni supplementari rispetto a quelle previste dagli schemi deve essere limitato all’esigenza di rendere pienamente comprensibili le caratteristiche del contratto.
In tale ottica v’è da domandarsi se il modulo di informativa/consenso ai fini “privacy” possa essere allegato al Fascicolo informativo, e la risposta è positiva, in quanto, ferma restando la complessiva integrità del Fascicolo, l’acclusione di documentazione strettamente contestuale e propedeutica alla sottoscrizione del contratto (ad esempio il modulo “privacy” o il questionario sull’adeguatezza) risulta consentita, evitando invece di allegare documentazione non strettamente necessaria (ad esempio documentazione pubblicitaria o promozionale). In particolare, fornire l’informativa “privacy” fa parte integrante dei generali doveri di informazione precontrattuale a carico dell’impresa di assicurazione
La pubblicazione del Fascicolo informativo sul sito internet non riguarda solo i nuovi prodotti “di tipo individuale”, ma è stata estesa anche ai prodotti non più commercializzati, il cui Fascicolo potrà essere inserito in un’apposita sezione, e dovrà rimanere sul sito per tutta la durata dei contratti stipulati in relazione al prodotto stesso (art. 4, comma 6, valido anche per i “contratti post Circolare n. 551/2005”, e non applicabile alle polizze collettive, se non con riferimento a quelle connesse a mutui/finanziamenti).
Con riferimento alle polizze in forma collettiva in cui gli assicurati sostengono in tutto o in parte il pagamento del premio o sono, direttamente o indirettamente, portatori di un interesse alla prestazione le imprese assicuratrici devono inserire nella “convenzione” una previsione contrattuale disciplinante obblighi e modalità di consegna da parte del contraente delle condizioni contrattuali agli assicurati prima dell’adesione, nonché la previsione che il modulo di adesione riporti i costi a carico degli assicurati con
evidenza della quota parte percepita in media dagli intermediari (art. 4, comma 7, primo e secondo periodo).
Sempre con riferimento alle stesse polizze in forma collettiva, tuttavia, in caso di assicurazioni accessorie26 con ridotto importo di premio (non superiore a
100 euro), invece della documentazione prevista in via generale e appena descritta, l’impresa assicuratrice ha la possibilità di predisporre un documento semplificato e deve inserire nella “convenzione” una previsione contrattuale disciplinante, in tal caso, l’obbligo di consegna di tale documento agli assicurati da parte del contraente (art. 4, comma 8).
V’è da domandarsi se la disposizione, con particolare riferimento all’obbligo di consegna delle condizioni contrattuali e all’indicazione nel modulo di adesione di costi e provvigioni, vada rispettata anche per le polizze collettive accessorie ai fondi pensione aperti. Al riguardo, si nota che la documentazione dei fondi pensione aperti prevede già l’inclusione delle condizioni concernenti le coperture assicurative accessorie, nonché l’indicazione dei relativi costi. D’altra parte, le polizze in questione sono di per sé ricomprese nella definizione dei “prodotti assicurativi vita” di cui all’art. 2, comma 1, lett. s), del Regolamento e quindi assoggettate al Regolamento stesso. Pertanto, l’informativa agli aderenti al fondo pensione- assicurati dovrebbe essere integrata con il dato relativo alla quota parte percepita in media dagli intermediari.
Riguardo al modulo di proposta viene confermato l’obbligo, recato già nei documenti in consultazione, di riportare una apposita dichiarazione da far sottoscrivere al contraente attestante la consegna dei singoli documenti contenuti nel Fascicolo informativo (art. 6, comma 3) nonché un apposito spazio dove descrivere la periodicità e le modalità di pagamento del premio consentite. Si segnala anche l’introduzione dell’obbligo di riportare le
26 Cfr. la definizione riportata dall’ISVAP negli Esiti della consultazione: “Contratto assicurativo abbinato alla vendita di beni e alla prestazione di servizi forniti a titolo di attività principale, che abbia un nesso di funzionalità con il prodotto o servizio acquistato e il cui onere economico rappresenti una componente marginale rispetto al costo del bene o del servizio acquistato”.
avvertenze relative alla compilazione del questionario sanitario anche nel modulo di adesione dei contratti in forma collettiva (art. 6, comma 7).
Gli schemi di Scheda sintetica e Nota informativa ricalcano quelli già in vigore con alcune novità, quali:
• l’introduzione di uno schema di Nota informativa specifico per i contratti di puro rischio;
• l’obbligo di riportare informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa, comprensiva dell’indicazione dell’indice di solvibilità, peraltro previsto anche per i contratti danni;
• la riduzione, già accennata, delle tabelle relative al costo percentuale medio annuo, integrate nei contratti che prevedono prestazioni in rendita da tabelle esemplificative di importi di premio (o di capitale da convertire) necessari ad ottenere determinati importi di rendita annua secondo diverse combinazioni di età e sesso;
• l’esplicitazione in Nota informativa della quota parte dei costi percepita in media dagli intermediari27.
Le imprese devono aggiornare entro il 31 maggio di ciascun anno la Scheda sintetica e la Nota informativa, anche con riferimento ai dati storici, mentre in caso di modifiche in corso d’anno le imprese devono integrare la documentazione informativa in circolazione e darne tempestiva notizia sui propri siti internet (art. 11). Tale disposizione si applica anche ai “contratti post Circolare n. 551/2005”.
Informativa in corso di contratto
27 In alternativa è consentito riportare un unico valore che indichi la quota parte percepita dall’intermediario con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto.
Con riferimento agli obblighi informativi in corso di contratto, per le polizze rivalutabili è prevista la pubblicazione del prospetto annuale di composizione della gestione separata e del rendiconto annuale su almeno due quotidiani e sul sito dell’impresa (art. 12, disposizione applicabile anche ai vecchi contratti, inclusi quelli di capitalizzazione), in coerenza con le emanande disposizioni sulle gestioni separate che non prevedono più il prospetto trimestrale di composizione della gestione ma unicamente la sua redazione e pubblicazione alla chiusura del periodo di osservazione. Sono stati confermati gli obblighi già previsti nei documenti di consultazione di:
• fornire riscontro per iscritto ad ogni richiesta di informazione presentata dal contraente o dagli aventi diritto in merito all’evoluzione del rapporto assicurativo e alla determinazione della prestazione, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta (art. 16, applicabile anche ai “vecchi contratti”)28;
• inviare al contraente almeno trenta giorni prima della scadenza contrattuale un avviso scritto con l’indicazione della data di scadenza, della documentazione da inviare per la liquidazione della prestazione e degli effetti della normativa vigente relativamente al regime di prescrizione avuto riguardo anche a quanto previsto in materia di polizze dormienti (art. 17, anch’esso applicabile ai “vecchi contratti”).
Oltre alla conferma di altri obblighi informativi già recati dalla Circolare n. 551/2005 (cfr. l’art. 18 sulle comunicazioni in caso di esercizio di opzioni contrattuali e l’art. 19 sull’informativa in caso di trasformazione di contratto) e applicabili anche ai “vecchi contratti”, il Regolamento recepisce obblighi informativi già previsti dalla Circolare n. 533/2004:
• l’obbligo di informare i contraenti della cessazione di agenzia o assegnazione di portafoglio ad un nuovo intermediario, con
28 Si deve ritenere che debbano essere prese in considerazione le sole richieste di informazioni ricevute per iscritto. Richieste scritte sono anche quelle formulate via fax o tramite posta elettronica, alle quali si può dare risposta con analogo mezzo.
comunicazione scritta da inviare entro dieci giorni dalla modifica e comprensiva dei riferimenti del nuovo intermediario (art. 20, comma 1);
• l’obbligo di comunicare al cliente, mediante analoga comunicazione da inviarsi sempre entro dieci giorni anche agli aventi diritto di beneficio irrevocabile oltre che al contraente, le eventuali modifiche statutarie attinenti al cambio di denominazione sociale o al trasferimento della sede sociale (art. 20, comma 2);
• l’obbligo di informare il cliente, sempre entro la stessa scadenza, in caso di trasferimento di portafoglio, fusione e scissione (art. 20, comma 3).
Gli obblighi informativi appena citati sono applicabili anche ai vecchi contratti e le relative informazioni vanno pubblicate nella “home page” del sito dell’impresa acquirente o risultante dalla fusione/scissione per almeno sei mesi (art. 20, comma 5), mentre per i contratti in forma collettiva sono da intendersi riferiti al contraente e vanno contemplati in sede di “convenzione” con questi stipulata (art. 20, comma 4).
Anche le disposizioni sul possibile utilizzo di comunicazioni mediante tecniche a distanza (art. 21)29 e quelle sull’archiviazione e conservazione di documenti (art. 22) – queste ultime coordinate con quanto previsto dal regolamento n. 27/2008 sui libri e registri assicurativi – sono applicabili sia ai “nuovi” che ai “vecchi” contratti.
Il Regolamento introduce anche specifici obblighi informativi precontrattuali e in corso di contratto, applicabili solo ai nuovi contratti, di cui tener conto nel caso in cui i prodotti siano stati qualificati dall’impresa come “etici” o “socialmente responsabili” (artt. 23 e 24).
29 Da non confondere con quelle recate dal precedente regolamento n. 34, che disciplina la vera e propria attività di promozione commerciale e di vendita a distanza.
In più, il Regolamento riepiloga e raggruppa negli artt. da 25 a 29 gli obblighi di informativa in corso di contratto previsti per i prodotti finanziario- assicurativi (pubblicazione sui quotidiani e sui siti internet, lettera di conferma di investimento dei premi per i contratti unit-linked, estratto conto, comunicazione in caso di perdite, nonché richiamo agli obblighi previsti anche per gli altri prodotti vita quali variazione del tasso di interesse garantito, riscontro a richieste di informazioni, avviso di scadenza, comunicazione in caso di esercizio di opzioni contrattuali, trasformazione di contratto, trasferimento di agenzia e operazioni societarie straordinarie, comunicazione mediante tecniche a distanza, archiviazione e conservazione dei documenti).
Si noti che a tal riguardo negli Esiti della pubblica consultazione l’ISVAP, con riferimento all’osservazione dell’ANIA circa la sovrapposizione esistente sui prodotti in questione con talune disposizioni CONSOB, ha confermato che le modifiche apportate al TUF dalla legge n. 262/2005 sulla tutela del risparmio “ … non hanno, pertanto, inciso sulla competenza generale attribuita dal Codice all’ISVAP in tema di disciplina di obblighi informativi in corso di contratto in relazione a tutti i prodotti assicurativi, in quanto attengono alla fase di esecuzione del contratto e sono rilevanti in un’ottica di prevenzione dei rischi reputazionali con effetti sulla stabilità dell’impresa”, aggiungendo, con particolare riferimento alle nuove disposizioni in materia di pubblicazione sui quotidiani e sui siti internet relative ai contratti index- linked, che tali disposizioni “… devono ritenersi prevalenti in quanto rispondono alle esigenze informative derivanti dalle modifiche sostanziali introdotte dal Regolamento n. 32/2009 nella costruzione di tali prodotti”.
Infine, sempre nell’ambito dei prodotti vita il Regolamento reca:
• la norma che regola i requisiti dei messaggi pubblicitari sui rendimenti dei prodotti vita (art. 41), applicabile anche ai “vecchi contratti”;
• la disposizione, già prevista dalla Circolare n. 551/2005, applicabile sia ai “vecchi” sia ai “nuovi contratti” anche di capitalizzazione, che regola le modalità con cui è consentito indicare le aliquote di partecipazione al rendimento della gestione separata (art. 44);
• la norma che precisa i criteri di rimborso del controvalore delle quote in caso di recesso da contratti unit-linked (art. 45), applicabile anche ai “contratti post Circolare n. 551/2005”;
• la disposizione, applicabile anche ai “contratti post Circolare n. 551/2005” e che ribadisce l’analoga previsione già contenuta nella stessa circolare, riguardante i limiti alla possibilità di applicare costi mediante prelievo di quote, sempre nei contratti unit-linked (art. 46);
• la disposizione, anch’essa già prevista dalla Circolare n. 551/2005, sui contratti di assicurazione destinati ad attuare forme pensionistiche individuali non adeguati alla nuova disciplina della previdenza complementare, per i quali è previsto che le imprese debbano incrementare le posizioni previdenziali, in caso di trasferimento o riscatto, della quota parte dei costi di acquisizione non maturati (art. 53).
Il Regolamento non disciplina espressamente gli obblighi di informativa precontrattuale dei c.d. prodotti multiramo. Come è noto, una specifica Comunicazione congiunta CONSOB-ISVAP stabilisce che, fino all’emanazione del Regolamento congiunto da parte delle stesse Autorità, per i prodotti in esame valgono le disposizioni ISVAP, con particolare riguardo alla Circolare n. 551/2005. Considerando che, a partire dal 1° dicembre 2010, il Regolamento abroga detta Circolare (e con essa gli schemi di Nota informativa per i prodotti di ramo III ivi allegati), v’è da domandarsi quali siano le indicazioni operative e gli schemi di Nota informativa da seguire per predisporre le informative precontrattuali dei prodotti in parola.
In attesa dell’emanazione del Regolamento congiunto CONSOB-ISVAP che dovrà disciplinare questa particolare tipologia contrattuale, v’è da ritenere che le imprese assicuratrici possano continuare a commercializzare i prodotti in esame, aggiornando i contenuti della Nota informativa alle indicazioni del Regolamento n. 35 quanto alla componente di ramo I e adattando la rappresentazione delle caratteristiche riguardanti la componente di ramo III alla luce di quanto previsto dagli schemi predisposti dalla CONSOB e allegati al Regolamento emittenti (che le imprese assicuratrici debbono ormai rispettare nel collocamento dei prodotti finanziario-assicurativi).
Disposizioni sui prodotti danni
Informativa precontrattuale
In relazione ai prodotti danni il Regolamento introduce la novità del Fascicolo informativo, da consegnarsi prima della sottoscrizione del contratto ovvero della proposta, qualora prevista. Il Fascicolo non è previsto per i c.d. grandi rischi – come definiti dall'art. 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209-Codice delle Assicurazioni Private – e per le coperture dei rischi agricoli stipulate in forma collettiva ai sensi dell'art. 2, comma 5, del decreto legislativo n. 102/2004, per i quali il Regolamento prevede la consegna al contraente unicamente delle condizioni di assicurazione (art. 30, comma 1).
In particolare, il Fascicolo informativo è costituito dalla Nota informativa comprensiva del glossario, dalle condizioni di assicurazione e dal modulo di proposta, ove previsto (art. 30, comma 3).
Per quanto concerne in particolare i nuovi contratti di assicurazione x.x.xxxx, l'ISVAP ha ritenuto non percorribile la proposta alternativa, formulata dall'ANIA nella seconda fase della pubblica consultazione, di predisporre un
unico Fascicolo informativo per tutte le tipologie di veicoli – con le opportune segnalazioni delle differenze concernenti le autovetture e i ciclomotori/motocicli all'interno della Nota informativa e delle condizioni di assicurazione – e un Fascicolo separato per i natanti.
Di conseguenza è stata confermata l'impostazione secondo cui il Fascicolo informativo, per tale ramo assicurativo, deve essere predisposto distintamente in funzione della tipologia di veicolo, ossia per le autovetture, per i motocicli e per i ciclomotori oltre che per i natanti, “esclusivamente le informazioni e le condizioni di assicurazione ad essi relative” (art. 30, comma 4), mentre per le altre tipologie di veicolo si consente di predisporre un'informativa non differenziata (art. 33, comma 5).
Come per i prodotti vita, la redazione della documentazione prevede la numerazione e l'aggiornamento separato delle singole componenti del Fascicolo (art. 30, comma 5).
Anche nei rami danni, per i contratti in forma collettiva ove l'assicurato sostenga in tutto o in parte il pagamento del premio o sia, direttamente o tramite gli aventi causa, portatore di un interesse alla prestazione, le imprese devono prevedere nelle “convenzioni” obblighi e modi di consegna delle condizioni di assicurazione da parte del contraente all'assicurato (art. 30, comma 7).
Allo stesso modo, nei casi in cui la garanzia assicurativa sia accessoria ad un prodotto o ad un servizio e l'importo di premio relativo alla copertura non sia maggiore di 100 euro, il Regolamento prevede la possibilità di consegnare all'assicurato un documento di sintesi, riportante gli elementi essenziali della garanzia e le modalità per acquisire le condizioni di assicurazione e le informazioni per la liquidazione (art. 30, comma 8), inserendo nella “convenzione” una previsione contrattuale sull'obbligo di consegna di tale documento da parte del contraente all'assicurato.
È prevista altresì una apposita dichiarazione da far sottoscrivere al contraente attestante la consegna dei singoli documenti contenuti nel Fascicolo informativo (art. 32, comma 2) – obbligo che coincide con quello richiesto dall'art. 49, comma 5, del Regolamento n. 5/2006 e che può quindi essere soddisfatto con la dichiarazione da far sottoscrivere in polizza – nonché un apposito spazio dove descrivere la periodicità e le modalità di pagamento del premio consentite (art. 32, comma 3). In particolare, riguardo al comma 6 dell’art. 32, che estende alla proposta le stesse disposizioni previste per il contratto, l'ISVAP ha chiarito negli Esiti della pubblica consultazione che se la proposta prevede gli adempimenti informativi necessari ed è sottoscritta dal contraente, non è necessario che gli stessi adempimenti siano duplicati anche in polizza.
I nuovi schemi di Nota informativa (art. 33), differenziati per rami o gruppi di essi (Allegato 6 per i rami danni, Allegato 7 per il ramo infortuni, Allegato 8 per il ramo malattia, Allegato 9 per il ramo r.c. auto) prevedono – in luogo della mera riproduzione di molte delle clausole contrattuali – la descrizione sintetica dei vari profili negoziali (coperture assicurative offerte, limitazioni ed esclusioni, dichiarazioni del contraente, nullità, disdetta, ecc.) con il rinvio alle specifiche clausole del contratto per gli aspetti di maggior dettaglio.
Con particolare riferimento alle clausole relative all'aggravamento o diminuzione del rischio, negli schemi è previsto l'obbligo di fornire almeno un esempio di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio. Allo stesso modo, i citati schemi richiedono di riportare esempi numerici relativamente alle clausole sulle franchigie, sugli scoperti e sui massimali, per facilitarne la comprensione.
Come detto in precedenza per l'assicurazione r.c. auto, coerentemente con la nuova impostazione del Fascicolo informativo, è chiesto alle imprese di predisporre una Nota informativa distinta per le autovetture, i motocicli, i ciclomotori e i natanti, mentre per gli altri veicoli è consentito utilizzare un'unica Nota informativa (art. 33, comma 4 e 5).
Si segnala poi che è obbligatorio pubblicare sul sito internet:
• il Fascicolo informativo delle polizze individuali infortuni, malattia e rischi relativi all'abitazione (furto, incendio e r.c. capofamiglia) nonché delle coperture connesse a mutui/finanziamenti, siano esse individuali o collettive (art. 34, comma 1), fino alla conclusione della commercializzazione;
• l'elenco dei centri di liquidazione sinistri e altre informazioni relative agli stessi (area di competenza, giorni e orari di apertura) ad integrazione, per le polizze r.c. auto (art. 34, comma 3), di disposizioni già vigenti (cfr. Regolamento ISVAP n. 23/2008 che prevede la pubblicazione della Nota informativa e delle condizioni di assicurazione, nonché dei preventivi dei premi);
• l'elenco aggiornato dei centri e dei medici convenzionati per i contratti malattia che prevedono prestazioni nella forma dell'assistenza diretta (art. 34, comma 4).
Tutti gli obblighi di pubblicazione sul sito internet appena riportati sono applicabili anche ai “vecchi contratti”, con particolare riguardo alla Nota informativa utilizzata e alle condizioni di contratto nonché, per quanto riguarda l'assicurazione obbligatoria r.c. auto, sulla base di quanto stabilito dal Reg. n. 23/2008.
Informativa in corso di contratto
È stato confermato anche per i prodotti danni l'obbligo già previsto nel documento di consultazione di fornire riscontro per iscritto ad ogni richiesta di informazione presentata dal contraente o dagli aventi diritto in merito all'evoluzione del rapporto assicurativo, portando a venti giorni dal
ricevimento della richiesta il termine posto a carico delle imprese (art. 35, applicabile anche ai “vecchi contratti”).
Seppure non espressamente richiesto dal Regolamento, la disposizione suggerisce l'opportunità di individuare un riferimento univoco e dedicato all'interno delle strutture aziendali, con le modalità organizzative interne e di pubblicizzazione verso i terzi che ciascuna impresa riterrà più idonee.
Da ricordare la norma di cui all'art. 36, che richiama quella stabilita per i prodotti vita e obbliga a informare i contraenti:
• della cessazione di agenzia o assegnazione di portafoglio ad un nuovo intermediario, con comunicazione scritta da inviare entro dieci giorni dalla modifica e comprensiva dei riferimenti del nuovo intermediario;
• delle modifiche statutarie attinenti al cambio di denominazione sociale o al trasferimento della sede sociale, mediante analoga comunicazione da inviarsi sempre entro dieci giorni anche agli aventi diritto di beneficio irrevocabile oltre che al contraente;
• dei trasferimenti di portafoglio, fusioni e scissioni con analoga comunicazione da inviare entro la medesima tempistica.
Gli obblighi informativi sopra riportati sono applicabili anche ai “vecchi contratti” e le relative informazioni vanno pubblicate nella “home page” del sito dell'impresa per almeno sei mesi, e per quanto riguarda i contratti in forma collettiva essi sono riferiti al contraente e vanno contemplati in sede di “convenzione” con questi stipulata.
Importante sottolineare che in caso di aggiornamento delle informazioni contenute nel Fascicolo informativo le imprese consegnano per i contratti di nuova stipulazione, unitamente allo stesso Xxxxxxxxx, un'apposita appendice integrativa recante gli aggiornamenti intervenuti (art. 37, comma 1). In
relazione a variazioni intervenute rispetto a fascicoli informativi relativi a contratti già stipulati, invece, se le variazioni derivano da modifiche alla normativa le imprese comunicano le stesse per iscritto al contraente, mentre negli altri casi possono prevedere già nella Nota informativa un rinvio al sito internet per la consultazione dei successivi aggiornamenti del Fascicolo (art. 37, comma 2).
Le disposizioni sul possibile utilizzo di comunicazioni mediante tecniche a distanza e quelle sull'archiviazione e conservazione di documenti (art. 38) – queste ultime coordinate con quanto previsto dal regolamento n. 27/2008 sui registri assicurativi come da noi richiesto – sono analoghe a quelle previste per i prodotti vita e sono applicabili anche ai “vecchi contratti”.
Infine, con particolare riferimento alle coperture infortuni e malattia, vanno segnalate le seguenti ulteriori disposizioni:
• l’obbligo per i nuovi contratti di fissare nelle condizioni di assicurazione, quale sede dell'arbitrato, la città sede dell'Istituto di medicina legale più vicina all'assicurato (art. 47, comma 1);
• il divieto, applicabile anche ai “vecchi contratti”, di cessare automaticamente la copertura quando l'assicurato raggiunga l'età massima assicurabile prestabilita dall'impresa, che dovrà quindi considerare il rischio ancora in copertura, se il contraente è in regola con il pagamento dei premi e questi non sono stati restituiti dall'impresa (art. 47, comma 2);
• l'obbligo a carico delle imprese di xxxxxxxsi, nei nuovi contratti malattia, dal prevedere la facoltà di recesso in caso di sinistro, ferma restando la possibilità di prevedere tale recesso nei primi due anni del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 37, comma 8, del Codice delle Assicurazione Private (art. 48).
Altre disposizioni
Le altre disposizioni sulla pubblicità dei prodotti assicurativi, peraltro applicabili anche ai “vecchi contratti”, non presentano modificazioni di particolare rilievo.
Da notare, invece, come le norme generali sul conflitto di interessi (art. 51, commi 1, 2 e 3), già previste dalla Circolare 551/2005, si estendano con il Regolamento anche ai nuovi contratti danni, mentre le disposizioni specifiche di cui ai commi 4 e 5 dello stesso articolo rimangono applicabili ai soli contratti vita post Circolare 551/2005, da cui sono peraltro mutuate, e ai nuovi contratti vita.
In considerazione della diversa formulazione dell’art. 29 della Circ. Isvap n. 551/D è sorto il dubbio se le disposizioni sancite dal presente articolo siano applicabili anche in caso di operazioni di capitalizzazione ex art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 209/2005. Al riguardo, si rileva che per i prodotti assicurativi di natura finanziaria (ramo III e capitalizzazione) la disciplina sul conflitto di interessi è ormai recata dal TUF e dalla relativa regolamentazione di attuazione (in particolare, dal c.d. regolamento congiunto Banca d’Italia- CONSOB). L’ISVAP ritiene in ogni caso che le proprie prescrizioni debbano comunque trovare applicazione.
In merito all'istituto dell'interpello, com'è noto già dalle considerazioni espresse ad esito della prima consultazione, l'ISVAP ha ritenuto di non darvi per ora attuazione.
INTERVENTI
GLI OBBLIGHI INFORMATIVI NEL REGOLAMENTO ISVAP N. 35 E LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI ALLA LUCE DEL DIRITTO ANTITRUST
Prof. Avv. Xxxx XXXXXXXX - Avv. Xxxxx XXXXXX Studio Legale FRIGNANI e Associati
1. Premessa.
Il Reg. 35 contempla, a tutela dei consumatori e pertanto anche della concorrenza, una serie di obblighi informativi precontrattuali e in corso di contratto. L’adempimento di tali obblighi informativi si concretizza con la redazione del fascicolo informativo che deve contenere “esclusivamente”30 la scheda sintetica, la nota informativa, le condizioni di assicurazione, il glossario e il modulo di proposta o di polizza (art. 4.3).
Il fascicolo informativo deve essere pubblicato sul sito internet di ogni compagnia “non appena disposta la commercializzazione di un nuovo prodotto” (art. 4.6) e cioè prima ancora di fare le offerte per i singoli contratti. In diverse parti si prevede poi che le notizie “in corso di contratto”, oltre che essere pubblicate sui siti internet delle singole compagnie, vengano divulgate anche sui quotidiani a diffusione nazionale31.
Si tratta di norme volte primariamente allo scopo di consentire al consumatore la più ampia informativa delle condizioni di contratto affinché egli possa decidere “con cognizione di causa” il ché implica necessariamente
30 La motivazione dell’avverbio sta in ciò che le imprese non devono rendere anticipatamente noti altri “dati”; ma quello che è indicato è sufficiente per consentire ai concorrenti di conoscere il comportamento concorrenziale dell’impresa che redige il fascicolo informativo.
31 Ai sensi dell’art. 12, per i “contratti a prestazioni rivalutabili le imprese pubblicano su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e sul proprio sito internet, il prospetto della composizione della gestione separata e il relativo rendiconto”. Per le polizze unit linked e index linked il Reg. 35 prevede all’art. 26 che “Le imprese pubblicano giornalmente almeno su un quotidiano a diffusione nazionale e sul proprio sito internet il valore della quota del fondo interno o della quota o azione dell’OICR”.
la possibilità per lo stesso di “comparare” i vari prodotti che le diverse compagnie assicuratrici in competizione offrono sul mercato.
Fatta questa breve premessa, ci siamo chiesti come questi obblighi informativi possano impattare sulla disciplina antitrust vigente nel nostro Paese.
2. In data 30 settembre 2004 l’AGCM32 si è interessata di uno scambio di informazioni avente ad oggetto le polizze vita (in particolare polizze unit- linked ed index-linked). Era stato provato nella procedura che alcune compagnie assicurative e banche (che vendevano questi prodotti) si servivano di un soggetto terzo (Iama Consulting) per la elaborazione dei dati (forniti dalle stesse compagnie) relativi a tali polizze. I dati forniti erano quelli che la legge e l’ISVAP obbligava a rendere anticipatamente noti. I risultati della elaborazione erano a disposizione di tutte le compagnie (anche quelle che non inviavano i loro dati) e di chiunque altro ne facesse domanda33. L’AGCM ritenne che tale scambio di informazioni poteva condurre ad un coordinamento del comportamento concorrenziale delle imprese e pertanto ne dichiarò l’illiceità.
A tale conclusione l’AGCM era pervenuta sulla base di due argomenti: innanzitutto che si trattasse di dati “sensibili” (rigettando l’opinione secondo la quale non possono ritenersi tali dati che per legge devono essere resi accessibili al pubblico) ed in secondo luogo che lo scambio di informazioni andasse condannato per sé (e cioè avesse oggetto restrittivo) e non ci fosse bisogno alcuno di esaminare gli effetti concreti prodotti dallo scambio stesso. Ambedue le opinioni sono criticabili ed infatti furono oggetto del ricorso davanti al TAR Lazio che annullò il provvedimento dell’AGCM34.
32 AGCM, provv. n. 13622 del 30 settembre 2004, nel caso I/575 RAS-GENERALI / IAMA CONSULTING, in Boll. 40/2004.
33 Il database denominato AEQUOS, fornito da IAMA, veniva infatti offerto a banche, compagnie assicurative, brokers, analisti e a tutti gli altri operatori (o singoli consumatori) che ne facessero richiesta. Tant’è che nella relazione ISVAP contenuta nella decisione dell’Autorità si dà conto di una offerta fatta addirittura ad una associazione dei consumatori.
34 TAR Lazio, sent. n. 6088 del 8 agosto 2005, San Paolo IMI Wealth Management-San Paolo IMI S.P.A. e altri /AGCM.
3. Il TAR Lazio si occupò, con particolare attenzione, del primo argomento e cioè se lo scambio di informazioni avente ad oggetto dati già a disposizione del pubblico fosse illegittimo.
Sul tema l’Avvocatura dello Stato argomentò in base ad una distinzione nuova e cioè operò la distinzione tra informazioni di natura pubblica e informazioni costituite da dati di pubblico dominio per sostenere che nel caso di informazioni (oggi regolate dal Reg. 35) in materia di prodotti assicurativi vita i dati non si potevano considerare di pubblico dominio e pertanto erano “sensibili” ai fini della concorrenza. Questo perché nel caso in esame i dati non sarebbero stati “immediatamente accessibili senza oneri e realmente utilizzabili da chiunque sia interessato” (AGCM, provv. cit., § 158).
In proposito il TAR Lazio concluse che non si poteva seguire tale orientamento siccome
“... quelli scambiati nella fattispecie [erano] dei dati pubblici: delle informazioni, quindi, che, lungi dall'essere riservate, erano rinvenibili sul mercato, nell'ambito del quale erano facilmente accessibili”.
Esso così continua:
“... il Tribunale è dell'avviso che, laddove dei dati siano pubblici (benché non anche "di pubblico dominio"), non sia ravvisabile, in corrispondenza di essi, alcuna particolare "incertezza", "opacità" o "zona d'ombra" che possa favorire la concorrenza, e che per tale ragione debba essere salvaguardata.
Esiste, ben vero, un differenziale di costo tra le diverse modalità a disposizione di ciascun operatore del settore onde procacciarsi materialmente le informazioni pubbliche in questione con tempestività, ampiezza e frequenza (...) simili, o comunque comparabili, a quelle assicurate, ad esempio, dall'adesione al sistema IAMA. Ma tale differenziale chiama in causa unicamente scelte di razionalità economica orientate al contenimento dei costi: e non può essere una mera propensione al contenimento dei costi e all'efficienza, in sé del tutto fisiologica e positiva, a segnare il discrimine tra liceità ed illiceità antitrust” ( sottolineatura nostra).
Cercando di sintetizzare, crediamo che la nozione di “dati pubblici” vada riferita alla loro “accessibilità” e non alla “conoscenza concreta” da parte di
tutti35. Infatti se fosse vera tale equazione allora, paradossalmente, non potrebbe essere considerato “dato pubblico” il contenuto della Gazzetta Ufficiale quando riporta le leggi (che sicuramente non è letta quotidianamente da tutti), né la cosiddetta “pubblicità legale” svolgerebbe la sua funzione. Infatti, né l’una né l’altra costituiscono una informazione “senza oneri”, né si tratterebbe di “conoscenza generalizzata presso il pubblico”. Nel caso che ci occupa risultava infatti dagli atti del procedimento dinnanzi all’AGCM che l’accesso ai dati che forniva IAMA era aperto a tutti (anche a coloro che non inviavano le informazioni) e a condizioni di mercato non discriminatorie, cioè tutti potevano avere accesso al servizio al medesimo prezzo36.
L’effetto pro-concorrenziale di scambiare certi dati nel settore assicurativo è affermato anche dalla Commissione stessa, la quale, con il Reg. 267/2010 (che dal 1 aprile 2010 sostituisce il precedente Reg. 358/2003) sull’applicazione dell’art. 101 TFUE, ha manifestato l’intenzione di proseguire sulla strada già percorsa in materia di scambio di informazioni tra le compagnie assicurative. La Commissione, infatti, sostiene che l’inclusione nei calcoli, nelle tavole e negli studi elaborati in comune dei dati statistici forniti da tutte le imprese, e in particolare da quelle maggiori, costituisce un elemento propulsivo della concorrenza, che può agevolare le imprese piccole e favorire nuovi ingressi nel mercato. Pertanto, non sarebbe stato opportuno subordinare l’esenzione al rispetto di soglie massime in termini di quote di mercato37.
Il ragionamento muove dalla considerazione che l’attendibilità dei calcoli, delle tavole e degli studi è tanto maggiore quanto più numerosi sono i dati
35 Si tenga anche in considerazione che il parametro dell’accessibilità deve essere riferito ai soggetti che concretamente hanno necessità di accedere alle informazioni. Per i prodotti in esame (polizze vita), ad esempio, il consumatore non si avvicina mai “direttamente” bensì tramite degli intermediari (che possono essere agenti di assicurazione di cui hanno fiducia, funzionari di banca, promotori finanziari ecc.). Allora sono questi i soggetti sui quali misurare l’ “accessibilità” delle informazioni. Ciò non toglie che anche ai consumatori non era vietato l’accesso al data base di Iama, se non altro tramite i siti dei vari assicuratori, quindi l’accesso non era a loro impedito.
36 Ben diverso è stato il caso RC LOG (AGCM, provv. n. 8546 del 14 agosto 2000, in Boll. 30/2000). In quella fattispecie l’Autorià infatti ebbe modo di accertare che le informazioni che le compagnie inviavano alla società di servizi RC LOG, una volta rielaborate, non venivano messe a disposizione di chiunque ne facesse richiesta, anzi, solo le compagnie che aderivano al servizio (tramite i c.d. “gruppi tecnici”) ed inviavano i propri dati potevano poi ricevere le informazioni “di ritorno”.
37 Cons. n. 12.
statistici su cui essi si fondano e, insieme, dalla consapevolezza che i grandi assicuratori sono comunque in grado, pur in mancanza di accordo, di produrre al proprio interno statistiche sufficienti per effettuare calcoli attendibili mentre tale possibilità è preclusa alle imprese con quote di mercato ridotte o ai nuovi operatori.
Questo ragionamento viene ripreso anche dal TAR Lazio che a sua volta fa propria una parte del parere ISVAP allegato alla decisione dell’AGCM. Con riferimento ai dati scambiati nella sentenza si legge che:
il “ parere [dell’ISVAP] era stato univoco nell'affermare ... che gli stessi dati, ancorché sensibili, erano raccolti da fonte resa pubblica dalle compagnie, con la conseguenza che nel mercato assicurativo la loro conoscenza ed elaborazione andava in concreto apprezzata, al contrario, come uno "strumento di incentivazione della concorrenza" (sottolineatura nostra).
Per concludere su questo punto, ci sembra chiaro che le informazioni che il legislatore e l’Autorità di vigilanza impongono che vengano rese pubbliche, anche se elaborate e rimaneggiate da operatori esterni (come era IAMA), purché vengano poi rese disponibili e accessibili a tutti, non possono produrre effetti anti-concorrenziali. Ciò è confermato dall’osservazione che se il legislatore e l’ISVAP hanno imposto la pubblicazione delle informazioni sui giornali e sui siti internet è perché reputano che tale mezzo sia sufficiente per tutelare i consumatori che sono i primi beneficiari delle regole sulla concorrenza.
4. Avverso la decisione del TAR Lazio l’AGCM, tramite l’Avvocatura dello Stato, ha presentato ricorso al Consiglio di Stato e la questione è ad oggi pendente.
5. Tornando al tema in esame, ricordiamo che lo scambio di informazioni oggetto della vicenda illustrata sopra per sommi capi si era svolto negli anni antecedenti al settembre 2004 (data della decisione dell’Autorità) e pertanto
sotto il vigore di una serie di disposizioni e di circolari ISVAP38 che oggi sono state totalmente o parzialmente abrogate dall’attuale Regolamento 35. Conviene ora chiedersi se e in che termini la decisione del TAR Lazio sarebbe stata diversa sotto l’attuale regime.
Rispondiamo subito che, dal punto di vista del diritto antitrust, non vediamo motivi che potrebbero giustificare un mutamento di orientamento. Xxxx, crediamo che oggi la richiesta di diffondere su internet e sui media in generale le informazioni sulle polizze vita sia stata rafforzata, e ciò non potrebbe che validare ulteriormente le motivazioni del TAR Lazio.
Secondo la nostra modesta opinione la distinzione formulata dall’AGCM tra dati aventi natura pubblica e dati di pubblico dominio, intesi questi ultimi come dati aventi effettiva notorietà rispetto ai primi che sarebbero astrattamente conoscibili, non ha alcun fondamento giuridico (ma è stata formulata per la prima volta dall’Autorità39), né ha alcuna rilevanza, proprio perché quando i dati sono pubblici questi stessi non sono segreti e se non sono segreti significa che il consumatore che voglia informarsi ha la possibilità di farlo. E’ questo il fine di trasparenza e di comparabilità delle condizioni di polizza che il legislatore e l’Autorità di vigilanza hanno imposto
38 Si richiama in particolare l’art. 109 del d.lgs. n. 174 del 17 marzo 1995 il quale stabiliva (prima di essere abrogato dall’art. 354, 1° comma, Cod. Ass. Priv.) che le imprese di assicurazione “debbono comunicare al contraente, prima della conclusione del contratto, le informazioni figuranti nell’allegato II, punto A” quali, ad esempio, la durata del contratto, modalità e versamento dei premi, modalità di calcolo e di assegnazione alla partecipazione agli utili e l’indicazione del valore di riscatto. Per ciò che concerne le circolari ISVAP si possono richiamare la n. 249/1995 (già abrogata dalla n. 551/D/2005, a sua volta parzialmente abrogata dal reg. 35, art. 54), nonché le circolari n. 451/D/2001 e n. 474/D/2002, anch’esse abrogate dalla circolare ISVAP n. 551/D/2005 sia pure limitatamente alla sezione relativa alla trasparenza dell’informativa precontrattuale e contrattuale, le quali prescrivevano che le imprese di assicurazione devono indicare tutti i costi gravanti sul contratto. Ovvero la circolare n. 533/D/2004 imponeva (è stata anch’essa abrogata dal reg. 35, art. 54) alle compagnie assicurative di pubblicare sul proprio sito internet le condizioni di assicurazione e la nota informativa delle proprie polizze assicurative, nonché la valorizzazione delle quote del fondo (unit linked) e degli attivi (index linked) a cui sono collegate le prestazioni assicurate con la medesima periodicità prevista nelle condizioni di polizza.
39 L’Autorità, con il Procedimento IAMA Consulting, sembrerebbe aver voluto aprire una nuova strada nel panorama interno e comunitario in tema di scambio di informazioni, superando e sovvertendo l’impostazione giuridica tradizionale (tanto è vero che, a prova del fatto che l’Autorità è andata oltre il consentito, all’esito della dichiarazione di illegittimità dello scambio di informazioni, non ha comminato (diversamente dal caso RC LOG) alcuna sanzione pecuniaria alle compagnie coinvolte. La “nuova” impostazione su questo tema sembra esser stata tracciata da X. XXXXXX (per anni componente illustre dell’AGCM), nel suo articolo: Collusion and Facilitating Practices: a new perspective in antitrust analysis, in European Journal of Law and Economics, vol. 14, n. 2-2002, 151.
a tutela dei consumatori e ciò è stato nuovamente ribadito con l’imposizione degli obblighi informativi contenuti nel Reg. 35.
Se i dati relativi alle polizze assicurative sono, per volontà dell’Autorità di vigilanza, messi a disposizione dei consumatori, non si può poi impedire contestualmente che gli stessi siano utilizzati dalle imprese. Anzi, la confrontabilità dei prodotti (attività elaborata e diffusa da soggetti terzi), sia pure con riguardo alle polizze unit linked, è uno degli obiettivi principali sanciti dal regulator nella normativa sopra riportata.
Per tornare al caso IAMA, i dati che le imprese abbonate al servizio ricevevano erano “pubblici” ed in quanto tali non potevano dirsi “sensibili” per la concorrenza. Nella prima decade del nuovo millennio considerare non “pubblico” ciò che è sul sito internet di una società significa negare l’evidenza o vivere nel medioevo! Quando la “trasparenza” delle condizioni contrattuali è proposta per legge non può essere imputata alle imprese!
ALLEGATI
REGOLAMENTO N. 35 DEL 26 MAGGIO 2010
REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEGLI OBBLIGHI DI
INFORMAZIONE E DELLA PUBBLICITA’ DEI PRODOTTI ASSICURATIVI, DI CUI AL TITOLO XIII DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.
L’ISVAP
(Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;
VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;
VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303 recante coordinamento con la legge 28 dicembre 2005, n. 262, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T.U.B.) e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria (T.U.F.);
VISTA la legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione con modificazioni del decreto legge 4 luglio 2006,
n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale; VISTA la legge 2 aprile 2007, n. 40, di conversione con modificazioni del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese.
adotta il seguente:
REGOLAMENTO
INDICE
PARTE I - Disposizioni di carattere generale Art. 1 (Fonti normative)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Ambito di applicazione)
PARTE II - Obblighi di informativa
Titolo I - Obblighi di informativa relativi ai prodotti assicurativi vita
Capo I - Informativa precontrattuale
Art. 4 (Documentazione e pubblicazione sul sito internet) Art. 5 (Criteri di redazione)
Art. 6 (Proposta di assicurazione) Art. 7 (Scheda sintetica)
Art. 8 (Nota informativa)
Art. 9 (Progetto esemplificativo) Art. 10 (Dati storici di confronto)
Art. 11(Aggiornamento dei documenti precontrattuali)
Capo II - Informativa in corso di contratto
Art. 12 (Pubblicazione sui quotidiani e sul sito internet)
Art. 13 (Modifiche delle informazioni contenute nel Fascicolo informativo) Art. 14 (Estratto conto annuale)
Art. 15 (Variazione del tasso di interesse garantito)
Art. 16 (Riscontro a richieste di informazioni) Art. 17 (Avviso di scadenza)
Art. 18 (Comunicazioni in caso di esercizio di opzioni contrattuali) Art. 19 (Trasformazione di contratto)
Art. 20 (Trasferimento di agenzia ed operazioni societarie straordinarie) Art. 21 (Comunicazioni mediante tecniche a distanza)
Art. 22 (Archiviazione e conservazione dei documenti)
Capo III - Disposizioni in materia di finanza etica o socialmente responsabile Art. 23 (Obblighi informativi)
Art. 24 (Obblighi di rendicontazione)
Titolo II - Obblighi di informativa in corso di contratto per unit linked, indexlinked e per le operazioni di capitalizzazione
Art. 25 (Obblighi informativi)
Art. 26 (Pubblicazione sui quotidiani e sul sito internet)
Art. 27 (Lettera di conferma di investimento dei premi per i contratti unit linked) Art. 28 (Estratto conto annuale)
Art. 29 (Comunicazione in caso di perdite)
Titolo III - Obblighi di informativa relativi ai prodotti assicurativi danni Capo I - Informativa precontrattuale
Art. 30 (Documentazione) Art. 31 (Criteri di redazione)
Art. 32 (Contratto di assicurazione) Art. 33 (Nota informativa)
Art. 34 (Pubblicazione sul sito internet)
Capo II - Informativa in corso di contratto Art. 35 (Riscontro a richieste di informazioni)
Art. 36 (Trasferimento di agenzia ed operazioni societarie straordinarie)
Art. 37 (Aggiornamento dei documenti precontrattuali, modifiche delle informazioni contenute nel Fascicolo informativo)
Art. 38 (Comunicazioni mediante tecniche a distanza e archiviazione e conservazione dei documenti)
PARTE III - Pubblicità dei prodotti assicurativi Art. 39 (Caratteristiche generali della pubblicità) Art. 40 (Elementi della pubblicità)
Art. 41 (Pubblicità dei rendimenti dei prodotti assicurativi vita)
Art. 42 (Pubblicità dei prodotti assicurativi effettuata dagli intermediari) PARTE IV- Disposizioni specifiche
Capo I – Lingua da utilizzare nei contratti di assicurazione Art. 43 (Lingua)
Capo II - Contratti con partecipazione agli utili
Art. 44 (Aliquote di partecipazione al rendimento della gestione separata)
Capo III - Contratti unit linked
Art. 45 (Recesso)
Art. 46 (Costi applicati mediante prelievo di quote)
Capo IV - Contratti infortuni e malattia
Art. 47 (Sede dell’arbitrato e età assicurabile) Art. 48 (Recesso in caso di sinistro)
Capo V – Polizze connesse a mutui e ad altri contratti di finanziamento Art. 49 (Restituzione del premio)
Art. 50 (Trasparenza dei costi)
PARTE V – Altre disposizioni Art. 51 (Conflitti di interesse)
Art. 52 (Modifiche all’articolo 48 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)
PARTE VI - Disposizioni transitorie e finali
Art. 53 (Contratti di assicurazione destinati ad attuare forme pensionistiche individuali) Art. 54 (Abrogazioni)
Art. 55 (Pubblicazione) Art. 56 (Entrata in vigore)
Elenco degli allegati
Allegato 1 Schema di Scheda sintetica dei contratti di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili
Allegato 2 Nota metodologica sul calcolo del Costo percentuale medio annuo
Allegato 3 Schema di Nota informativa dei contratti di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili
Allegato 4 Schema di Nota informativa dei contratti di puro rischio Allegato 5 Documento informativo per le operazioni di trasformazione
Allegato 6 Schema di Nota informativa dei contratti di assicurazione dei rami danni Allegato 7 Schema di Nota informativa dei contratti di assicurazione Infortuni Allegato 8 Schema di Nota informativa dei contratti di assicurazione Malattia
Allegato 9 Schema di Nota informativa dei contratti di assicurazione di Responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
Art. 1
(Fonti normative)
Parte I
Disposizioni di carattere generale
1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 182, comma 7, 183, 185 commi 3 e 4, 191, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Art. 2 (Definizioni)
1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
a) “contratto a prestazioni rivalutabili”: il contratto di assicurazione sulla durata della vita umana o il contratto di capitalizzazione le cui prestazioni si incrementano in base al rendimento conseguito da una gestione separata;
b) “contratto con partecipazione agli utili”: il contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da meccanismi di accrescimento delle prestazioni, quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione separata o agli utili di un conto di gestione;
c) “contratto di capitalizzazione”: il contratto con il quale l’impresa si impegna, senza convenzione relativa alla durata della vita umana, a pagare somme determinate al decorso di un termine prestabilito, non inferiore a cinque anni, in corrispettivo di premi unici o periodici;
d) “contratto di puro rischio”: il contratto di assicurazione in cui le prestazioni sono legate esclusivamente al verificarsi di eventi quali il decesso, l’invalidità, l’inabilità dell’assicurato;
e) “contratto index linked”: il contratto di assicurazione sulla vita in cui le prestazioni sono direttamente collegate ad un indice azionario o ad altro valore di riferimento;
f) “contratto unit linked”: il contratto di assicurazione sulla vita in cui le prestazioni sono direttamente collegate al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall’impresa di assicurazione oppure al valore delle quote di OICR;
g) “decreto”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
h) “fondo interno”: il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dall’impresa ed espresso in quote;
i) “forme pensionistiche complementari”: le forme pensionistiche di cui all’articolo 1, comma 3, lettere
a) e b) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
j) “gestione separata”: un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dall’impresa di assicurazione, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati;
k) “grandi rischi”: i rischi indicati dall’articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
l) “impresa” o “impresa di assicurazione”: la società di assicurazione con sede legale in Italia autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, la società di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro dell’Unione Europea abilitata in Italia all’esercizio dell’assicurazione in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nonché la società di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo abilitata in Italia all’esercizio dell’attività assicurativa in regime di stabilimento;
m) “impresa di assicurazione comunitaria”: l’impresa di cui all’articolo 1, comma 1, lettera v) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
n) “intermediari”: le persone fisiche o le società, iscritte nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa;
o) “ISVAP” o “Autorità”: l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
p) “OICR”: gli Organismi di investimento collettivo del risparmio di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni;
q) “prodotti assicurativi”: i prodotti assicurativi vita e danni;
r) “prodotti assicurativi danni”: i contratti emessi da imprese di assicurazione nell’esercizio delle attività rientranti nei rami danni definiti dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
s) “prodotti assicurativi vita”: i contratti emessi da imprese di assicurazione nell’esercizio delle attività rientranti nei rami vita definiti dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con l’esclusione dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione come definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera w-bis) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni e dei prodotti assicurativi aventi finalità previdenziali, ai sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
t) “prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione” o “prodotti finanziari assicurativi”: i prodotti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera w-bis) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni;
u) “pubblicità”: ogni messaggio, diffuso con qualsiasi mezzo di comunicazione e con qualunque modalità, avente la finalità di promuovere i prodotti assicurativi;
v) “ramo di assicurazione”: un insieme omogeneo di rischi od operazioni che descrive l’attività che l’impresa può esercitare al rilascio dell’autorizzazione;
w) “reti di vendita multilevel marketing”: le reti distributive operanti con tecniche di vendita quali il multilevel marketing, il network marketing o affini in cui, tra l’altro, il venditore procaccia clienti che possono diventare a loro volta venditori e percepisce una remunerazione sia sul contratto direttamente venduto che sui contratti venduti dagli altri componenti la rete che egli stesso ha arruolato;
x) “supporto durevole”: qualsiasi strumento che permetta al contraente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;
y) “tecnica di comunicazione a distanza”: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell’impresa e del contraente, possa impiegarsi per la trasmissione delle comunicazioni inerenti al contratto.
Art. 3
(Ambito di applicazione)
1. Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione e disciplina il contenuto del Fascicolo informativo e lo schema della Scheda sintetica e della Nota informativa.
2. Non si applicano alle imprese di assicurazione comunitarie gli articoli 4 comma 6, 11 e 12, per le disposizioni relative alla pubblicazione sul sito internet, 20 comma 5 ad eccezione dei contratti relativi all’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché gli articoli 22, 23 comma 2, 24 comma 2, 26, per le disposizioni relative alla pubblicazione sul sito internet, 34 commi 1, 2 e 4, 38 per la parte relativa alla archiviazione e conservazione dei documenti, 46 e 51.
3. Il presente Regolamento disciplina, altresì, la pubblicità dei prodotti assicurativi.
PARTE II
Obblighi di informativa Titolo I
Obblighi di informativa relativi ai prodotti assicurativi vita
Capo I
Informativa precontrattuale Art. 4
(Documentazione e pubblicazione sul sito internet)
1. Le imprese predispongono il Fascicolo informativo da consegnare al potenziale contraente prima della sottoscrizione di una proposta relativa ai prodotti assicurativi vita.
2. Il Fascicolo informativo è redatto in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti. Restano salve le disposizioni vigenti in materia di bilinguismo nelle Regioni a Statuto Speciale.
3. Il Fascicolo informativo contiene esclusivamente i seguenti documenti precontrattuali e contrattuali:
a) Scheda sintetica;
b) Nota informativa;
c) Condizioni di assicurazione, comprensive del Regolamento della gestione separata;
d) Glossario;
e) Modulo di proposta o, ove non previsto, Modulo di polizza.
4. I singoli documenti di cui si compone il Fascicolo informativo sono numerati in ogni pagina, con indicazione del numero totale delle pagine di ciascun documento (1 di 6, 2 di 6 ….) e, in prima pagina o a conclusione, della data dell’ultimo aggiornamento dei dati in essi contenuti.
5. Sulla copertina del Fascicolo informativo sono riportate esclusivamente:
a) la denominazione, il logo e il simbolo dell’impresa e del gruppo di appartenenza. La denominazione, il logo e il simbolo dell’impresa devono avere un carattere di particolare evidenza rispetto a quelli del gruppo di appartenenza;
b) l’intestazione: “Contratto di ……. (inserire la tipologia contrattuale e il nome commerciale)”;
c) la frase in grassetto: “Il presente Fascicolo informativo, contenente (inserire l’elenco dei documenti di cui al comma 3) deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione”;
d) l’avvertenza in grassetto: “Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota informativa”.
6. Non appena disposta la commercializzazione di un nuovo prodotto di tipo individuale, le imprese pubblicano il Fascicolo informativo sul proprio sito internet per tutta la durata dei contratti stipulati in relazione al prodotto medesimo.
7. Le imprese di assicurazione, con riferimento ai contratti in forma collettiva in cui gli assicurati sostengono in tutto o in parte l’onere economico connesso al pagamento dei premi o sono, direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla prestazione, inseriscono nella convenzione stipulata con il contraente una previsione contrattuale disciplinante obblighi e modalità di consegna da parte di quest’ultimo agli assicurati, prima dell’adesione alla copertura assicurativa, delle condizioni di assicurazione. Nella convenzione deve inoltre essere previsto che il modulo di adesione alla copertura assicurativa riporti l’indicazione dei costi a carico degli assicurati con evidenza della quota parte percepita in media dagli intermediari. Per le polizze connesse a mutui e ad altri contratti di finanziamento, la convenzione deve inoltre prevedere che, prima dell’adesione alla copertura assicurativa, venga consegnato al debitore/assicurato il Fascicolo informativo e che il modulo di adesione alla copertura assicurativa indichi l’ammontare dei costi effettivamente sostenuti dal debitore/assicurato con l’evidenza dell’importo percepito dall’intermediario. Qualora l’adesione non avvenga mediante la sottoscrizione di un modulo di adesione, la convenzione prevede l’obbligo di consegna al debitore/assicurato del Fascicolo informativo e di un documento illustrativo dei costi di cui al periodo precedente.
8. Qualora i contratti collettivi di cui al comma 7 prevedano un’assicurazione accessoria ad un prodotto o servizio e l’importo dei remi complessivamente dovuti per la copertura, indipendentemente dalle modalità di rateazione, non sia superiore a 100 euro, in luogo della documentazione prevista al comma 7, l’impresa di assicurazione predispone un documento che riporta la denominazione dell’impresa, l’oggetto della copertura assicurativa, le modalità per acquisire sia le condizioni di assicurazione che le informazioni sulla procedura di liquidazione della prestazione assicurata. L’impresa inserisce nella convenzione stipulata con il contraente l’obbligo di consegna agli assicurati da parte di quest’ultimo del citato documento in occasione dell’acquisto del prodotto o del servizio.
Art. 5
(Criteri di redazione)
1. Nella redazione del Fascicolo informativo le imprese:
a) utilizzano espressioni chiare e sintetiche affinché il contraente sia in grado di comprendere il contenuto del contratto che si appresta a sottoscrivere, con le relative prestazioni o coperture assicurative offerte, le garanzie e gli eventuali rischi finanziari a suo carico;
b) adottano caratteri di stampa e accorgimenti grafico-tipografici e redazionali tali da rendere agevole la lettura;
c) illustrano con caratteri grafici di particolare evidenza le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del contraente e dell’assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come “Avvertenze” dal presente Regolamento;
d) assicurano la coerenza delle informazioni contenute all’interno dei documenti precontrattuali e contrattuali;
e) utilizzano termini quali “garanzia, garantito, garantisce” o termini similari solo con riferimento a contratti per i quali l’impresa presta direttamente la specifica garanzia, evitando l’uso di tali termini nell’ipotesi di impegni assunti da terzi a corrispondere importi prestabiliti;
f) utilizzano il termine “capitale protetto” solo con riferimento a contratti per i quali è prevista l’adozione di particolari tecniche di gestione che mirano a minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito; in tali casi va evidenziato che la protezione non costituisce garanzia di conservazione del capitale o di rendimento minimo;
g) non inseriscono espressioni o formulazioni di natura pubblicitaria o promozionale.
Art. 6
(Proposta di assicurazione)
1. Il modulo di proposta, ove previsto, è predisposto su più fogli di carta copiativa staccabili. Qualora le imprese adottino procedure informatiche di emissione dei contratti, possono essere impiegate modalità
alternative di predisposizione del modulo di proposta, purché sia garantita l’identità tra le informazioni acquisite dall’impresa e quelle riportate nella copia consegnata al contraente.
2. Per i contratti che prevedono prestazioni per il caso di morte o altre coperture che comunque richiedono di acquisire informazioni sullo stato di salute dell’assicurato, le imprese richiamano in proposta, con caratteri grafici di particolare evidenza, le seguenti avvertenze relative alla compilazione del questionario sanitario:
a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;
b) prima della sottoscrizione del questionario, il soggetto di cui alla lettera a), deve verificare l’esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario;
c) anche nei casi non espressamente previsti dall’impresa, l’assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l’effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico.
3. La proposta di assicurazione prevede una apposita dichiarazione, con caratteri di stampa idonei per dimensione e struttura grafica, da far sottoscrivere al contraente, attestante la consegna dei singoli documenti contenuti nel Fascicolo informativo.
4. Nella proposta di assicurazione le imprese prevedono un apposito spazio nel quale sono indicati la periodicità ed i mezzi di pagamento del premio.
5. Qualora le imprese facciano ricorso a tecniche di vendita multilevel marketing ed abbiano attribuito ai componenti della rete il potere di incassare premi assicurativi, la proposta contiene l’avvertenza di cui all’articolo 44, comma 2, lettera d), del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006.
6. Qualora le imprese adottino procedure di emissione dei contratti che non prevedano la sottoscrizione della proposta, si applicano alla polizza le disposizioni del presente articolo.
7. Le avvertenze relative alla compilazione del questionario di cui al comma 2 devono essere riportate anche nel modulo di adesione dei contratti in forma collettiva.
Art. 7
(Scheda sintetica)
1. Le imprese predispongono una Scheda sintetica per i contratti con partecipazione agli utili sulla base dello schema di cui all’allegato 1.
2. Nel caso di polizze consistenti nell’abbinamento delle diverse tipologie contrattuali relative ai rami I, II e IV di cui all’articolo 2, comma 1 del decreto, ai fini di un’adeguata rappresentazione delle caratteristiche del contratto, le imprese predispongono la Scheda sintetica adeguatamente integrata con le caratteristiche dei contratti oggetto di abbinamento.
3. Il tasso di rendimento da utilizzare per la determinazione dell’indicatore “Costo percentuale medio annuo” è individuato dall’ISVAP che provvede, ove necessario, al relativo aggiornamento con successivo provvedimento. Il tasso di rendimento è fissato nella misura del 4% annuo. Le indicazioni per il calcolo del Costo percentuale medio annuo sono fornite nella Nota metodologica di cui all’allegato 2.
4. Nella Scheda sintetica sono vietate formulazioni che facciano riferimento, anche indiretto, ad una approvazione del suo contenuto da parte dell’ISVAP.
Art. 8
(Nota informativa)
1. La Nota informativa contiene le informazioni, diverse da quelle pubblicitarie, necessarie affinché il contraente e l'assicurato possano pervenire ad un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali.
2. Le imprese predispongono la Nota informativa per i contratti con partecipazione agli utili sulla base dello schema di cui all’allegato 3. Per i contratti di puro rischio la Nota informativa è redatta sulla base dello schema di cui all’allegato 4. Quest’ultimo schema è adattato per tener conto delle caratteristiche delle coperture offerte.
3. L’inserimento di informazioni supplementari rispetto a quelle previste dagli schemi deve essere limitato all’esigenza di rendere pienamente comprensibili le caratteristiche del contratto.
4. Nel caso di polizze consistenti nell’abbinamento delle diverse tipologie contrattuali relative ai rami I, II e IV di cui all’articolo 2, comma 1 del decreto, ai fini di un'adeguata rappresentazione delle caratteristiche del contratto, le imprese predispongono la Nota informativa adeguatamente integrata con le caratteristiche dei contratti oggetto di abbinamento.
5. Nella Nota informativa sono vietate formulazioni che facciano riferimento, anche indiretto, ad una approvazione del suo contenuto da parte dell’ISVAP.
Art. 9
(Progetto esemplificativo)
1. La Nota informativa dei contratti con partecipazione agli utili contiene un Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurative e dei valori di riduzione e riscatto, basato su specifiche combinazioni di età, durata e importo del premio, scelte dall’impresa secondo criteri che assicurino un’adeguata rappresentatività dell’esemplificazione rispetto al portafoglio in essere. Le proiezioni sono effettuate in base al tasso minimo di rendimento garantito contrattualmente e ad una ipotesi di rendimento finanziario individuata dall’ISVAP che provvede, ove necessario, al relativo aggiornamento. Il predetto tasso di rendimento è fissato nella misura del 4% annuo.
2. Le imprese predispongono il Progetto esemplificativo rielaborato in forma personalizzata in base ai dati dell’assicurato da consegnare al contraente al più tardi al momento in cui questi è informato che il contratto è concluso.
3. La consegna del Progetto esemplificativo rielaborato in forma personalizzata non è obbligatoria per i contratti in forma collettiva.
Art. 10
(Dati storici di confronto)
1. L’ISVAP provvede entro il 15 febbraio di ciascun anno alla comunicazione del tasso di inflazione determinato sull’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai e del tasso di rendimento medio lordo dei titoli di Stato da inserire nella Scheda sintetica. Per i contratti le cui prestazioni sono espresse in valuta l’Autorità fornisce, nel medesimo termine, l’aggiornamento dei tassi di interesse dei titoli a lungo termine nonché le variazioni percentuali annue dei tassi di cambio delle principali valute estere contro l’euro.
Art. 11
(Aggiornamento dei documenti precontrattuali)
1. Le imprese aggiornano entro il 31 maggio di ciascun anno la Scheda sintetica e la Nota informativa. Qualora, nel periodo antecedente all’aggiornamento annuale, intervengano modifiche alle informazioni contenute nella predetta documentazione, le imprese integrano opportunamente i documenti informativi in circolazione e ne danno tempestiva notizia sul proprio sito internet.
Capo II
Informativa in corso di contratto Art. 12
(Pubblicazione sui quotidiani e sul sito internet)
1. Relativamente ai contratti a prestazioni rivalutabili le imprese pubblicano su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e sul proprio sito internet, il prospetto della composizione della gestione separata e il relativo rendiconto. La pubblicazione avviene nei termini stabiliti, ai sensi delle disposizioni vigenti, per la redazione del rendiconto annuale.
Art. 13
(Modifiche delle informazioni contenute nel Fascicolo informativo)
1. Le imprese comunicano per iscritto al contraente, in occasione della prima comunicazione da inviare in adempimento agli obblighi di informativa previsti dalla normativa vigente, le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo informativo anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.
Art. 14
(Estratto conto annuale)
1. Per i contratti con partecipazione agli utili le imprese inviano per iscritto al contraente, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare ovvero entro sessanta giorni dalla data prevista nelle condizioni di polizza per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, un estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente almeno le seguenti informazioni:
a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell’estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell’estratto conto precedente;
b) dettaglio dei premi versati nell’anno di riferimento, con evidenza di eventuali premi in arretrato ed un’avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento;
c) valore dei riscatti parziali rimborsati nell’anno di riferimento;
d) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell’estratto conto;
e) valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell’estratto conto;
f) per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione, aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, tasso annuo di rendimento retrocesso, con evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti dall’impresa, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni. Per i contratti che prevedono forme di
partecipazione agli utili diverse da quella sopraindicata, l’estratto conto riporta gli utili attribuiti al contratto nell’anno di riferimento. Per i contratti a premio unico e per i contratti in riduzione le imprese inviano l’informativa prevista al presente comma entro i medesimi termini.
Art. 15
(Variazione del tasso di interesse garantito)
1. Relativamente ai contratti con partecipazione agli utili a premi unici ricorrenti che prevedono tassi di interesse garantiti variabili secondo meccanismi predefiniti nelle condizioni di polizza e nel rispetto dell’articolo 33 del decreto, le imprese comunicano preventivamente per iscritto al contraente la variazione del tasso, precisando che il nuovo tasso si applica esclusivamente ai premi con scadenza successiva alla data di variazione prevista nella comunicazione.
Art. 16
(Riscontro a richieste di informazioni)
1. Le imprese forniscono riscontro per iscritto ad ogni richiesta di informazione presentata dal contraente o dagli aventi diritto in merito all’evoluzione del rapporto assicurativo e alle modalità di determinazione della prestazione assicurativa entro venti giorni dalla ricezione della richiesta.
2. Il riscontro alle richieste concernenti la verifica degli importi delle prestazioni liquidate contiene le indicazioni necessarie per consentire all’interessato l’accertamento della conformità dei calcoli alle condizioni di assicurazione ed è corredato dai conteggi riportanti lo sviluppo delle prestazioni.
Art. 17
(Avviso di scadenza)
1. Le imprese inviano al contraente almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto una comunicazione scritta con l’indicazione del termine di scadenza e della documentazione da trasmettere per la liquidazione della prestazione.
2. Nella comunicazione da inviare al contraente deve essere inserita un’avvertenza sui termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente e sulle conseguenze in caso di omessa richiesta entro detti termini, anche avuto riguardo a quanto previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 18
(Comunicazioni in caso di esercizio di opzioni contrattuali)
1. Qualora il contratto preveda la possibilità di esercizio di opzioni, le imprese, almeno sessanta giorni prima della data prevista per il relativo esercizio, forniscono per iscritto all’avente diritto una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili, con evidenza dei relativi costi e delle condizioni economiche, ove non prefissate nelle condizioni di assicurazione originarie. Detta descrizione contiene anche l’impegno dell’impresa a trasmettere, prima dell’esercizio dell’opzione, il Fascicolo informativo relativo ai prodotti assicurativi vita per i quali l’avente diritto abbia manifestato il proprio interesse, oppure la documentazione informativa prevista dalla normativa vigente per i prodotti finanziari assicurativi e per le forme pensionistiche complementari.
Art. 19
(Trasformazione di contratto)
1. Le imprese, in ogni operazione di trasformazione che comporti la modifica - in qualunque forma realizzata - delle prestazioni maturate sul contratto originario, forniscono al contraente i necessari elementi di valutazione in modo da porlo nella condizione di confrontare le caratteristiche del nuovo contratto con quelle del contratto preesistente. A tal fine, prima di procedere alla trasformazione, le imprese consegnano al contraente un documento informativo, redatto secondo le indicazioni di cui all’allegato 5, nonché per il nuovo contratto, il Fascicolo informativo oppure la documentazione informativa prevista dalla normativa vigente per i prodotti finanziari assicurativi e per le forme pensionistiche complementari, conservando prova dell’avvenuta consegna.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche nelle ipotesi in cui la trasformazione venga di fatto realizzata attraverso il riscatto del precedente contratto e la sottoscrizione di una nuova polizza ovvero quando le circostanze e le modalità dell’operazione inducano comunque a ritenere configurabile l'ipotesi della trasformazione.
Art. 20
(Trasferimento di agenzia ed operazioni societarie straordinarie)
1. Nei casi di cessazione di agenzia o assegnazione di portafoglio ad un nuovo intermediario, le imprese ne forniscono al contraente e agli aventi diritto apposita informativa. La comunicazione scritta, da rendere entro il termine di dieci giorni dalla data di efficacia della modifica, indica i riferimenti della nuova sede (indirizzo e recapito telefonico) nonché le generalità del nuovo intermediario.
2. Nei casi di modifiche statutarie attinenti al cambio di denominazione sociale o al trasferimento di sede sociale, l’impresa, entro il termine di dieci giorni dalla data di efficacia della modifica, comunica per iscritto al contraente e agli aventi diritto di beneficio irrevocabile la variazione intervenuta.
3. Nei casi di trasferimento di portafoglio, di fusione e di scissione, l’impresa che ha acquisito il contratto fornisce al contraente e agli aventi diritto specifica informativa. La comunicazione scritta, da rendere entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento o dell’avviso dell’ISVAP, fornisce informazioni in merito alla nuova denominazione sociale ed alla sede dell’impresa che ha acquisito il contratto, all’intermediario cui viene assegnato il contratto e, qualora previsto, al diritto di recesso dei contraenti. L’efficacia del recesso è condizionata al perfezionamento dell’operazione societaria straordinaria.
4. Per i contratti in forma collettiva le informazioni di cui ai commi precedenti sono rese al contraente. Le imprese di assicurazione inseriscono nella convenzione stipulata con il contraente una previsione contrattuale disciplinante l’obbligo di comunicazione da parte di quest’ultimo agli assicurati.
5. Le informazioni previste dai commi 1, 2 e 3 sono pubblicate nella home page del sito internet dell’impresa che ha acquisito il contratto nei termini di cui ai commi 2 e 3 e per un periodo di almeno sei mesi. Per le operazioni societarie di cui al comma 3 le imprese cedute, incorporate e scisse devono pubblicare nella home page del proprio sito internet, per almeno sei mesi, la notizia dell’operazione con l’inserimento di un link che rimanda alla home page del sito internet dell’impresa che ha acquisito il contratto.
Art. 21
(Comunicazioni mediante tecniche a distanza)
1. Le imprese adempiono agli obblighi relativi alla trasmissione al contraente di comunicazioni in corso di contratto anche utilizzando tecniche di comunicazione a distanza, a condizione che le comunicazioni siano acquisibili su supporto durevole e che il contraente abbia reso preventiva ed espressa accettazione di tali modalità.
Art. 22
(Archiviazione e conservazione dei documenti)
1. Le imprese adottano procedure interne di archiviazione e conservazione dei documenti, inclusa la prova dell’adempimento degli obblighi di invio e, ove previsto, di consegna delle comunicazioni di cui al presente Regolamento, anche facendo ricorso a supporti informatici, secondo le modalità previste dall’articolo 8 del Regolamento ISVAP n. 27 del 14 ottobre 2008. Le predette procedure devono consentire l’ordinata e sollecita gestione delle comunicazioni effettuate ai contraenti e agli assicurati, anche attraverso tecniche a distanza, tanto nella fase precontrattuale che contrattuale, nonché delle comunicazioni rilasciate dai contraenti e dagli assicurati nell’ambito del rapporto con gli intermediari e con l’impresa.
Capo III
Disposizioni in materia di finanza etica o socialmente responsabile Art. 23
(Obblighi informativi)
1. Nella Nota informativa le imprese di assicurazione, relativamente ai contratti assicurativi qualificati come “etici” o “socialmente responsabili”, forniscono le seguenti informazioni:
a) gli obiettivi e le caratteristiche in relazione ai quali il contratto assicurativo è qualificato come “etico” o “socialmente responsabile”;
b) i criteri generali di selezione degli strumenti finanziari in virtù degli obiettivi e delle caratteristiche di cui alla lettera a);
c) le politiche e gli obiettivi eventualmente perseguiti nell’esercizio dei diritti di voto connessi agli strumenti finanziari detenuti in portafoglio;
d) l’eventuale destinazione per iniziative di carattere sociale o ambientale di proventi generati dai contratti offerti e la relativa misura;
e) le eventuali procedure adottate per assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui alla lettera a), compresa la presenza di organi specializzati istituiti all’interno delle imprese e le relative funzioni;
f) l’adesione a codici di autoregolamentazione, promossi da soggetti specializzati.
2. Sul sito internet le imprese rendono disponibile una sintetica illustrazione delle informazioni di cui al comma 1.
Art. 24
(Obblighi di rendicontazione)
1. Con l’invio dell’estratto conto annuale, le imprese che offrono prodotti qualificati come “etici” o “socialmente responsabili” forniscono, con riferimento ai dodici mesi precedenti:
a) l’illustrazione dell’attività di gestione in relazione ai criteri generali di selezione degli strumenti finanziari individuati ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera b);
b) le informazioni in merito all’eventuale esercizio dei diritti di voto connessi agli strumenti finanziari detenuti in portafoglio;
c) le informazioni circa l’eventuale destinazione per iniziative di carattere sociale o ambientale di proventi generati dai prodotti offerti e la relativa misura.
2. Sul sito internet le imprese rendono disponibili, in forma sintetica, le informazioni di cui al comma 1.
Titolo II
Obblighi di informativa in corso di contratto per unit linked, index linked e per le operazioni di capitalizzazione
Art. 25
(Obblighi informativi)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 12 e 14 si applicano alle operazioni di capitalizzazione.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 si applicano ai contratti unit linked, index linked ed alle operazioni di capitalizzazione.
Art. 26
(Pubblicazione sui quotidiani e sul sito internet)
1. Le imprese pubblicano giornalmente almeno su un quotidiano a diffusione nazionale e sul proprio sito internet il valore della quota del fondo interno o della quota o azione dell’OICR, che rappresenta la base per la determinazione delle prestazioni dei contratti unit linked, con la relativa data di valorizzazione. La pubblicazione deve avvenire non oltre il terzo giorno lavorativo successivo alla data di valorizzazione della quota. L’obbligo di pubblicazione sul quotidiano del valore della quota o azione dell’OICR si ritiene assolto qualora la pubblicazione venga già effettuata ai sensi delle disposizioni vigenti.
2. Relativamente ai contratti index linked emessi in epoca antecedente all’entrata in vigore del Regolamento ISVAP n. 32 dell’11 giugno 2009, le imprese pubblicano giornalmente almeno su un quotidiano a diffusione nazionale e sul proprio sito
internet:
a) il valore dell'indice e/o del valore di riferimento (strumento finanziario strutturato,….) che rappresenta la base per la determinazione delle prestazioni dei contratti index linked, con la relativa data di valorizzazione;
b) la denominazione e il rating aggiornato dell’emittente ovvero la denominazione e il rating aggiornato del garante dello strumento finanziario, con l’indicazione dell’Agenzia di rating che lo ha attribuito.
3. I valori pubblicati rappresentano l'univoca base di riferimento sia per la quantificazione delle prestazioni e del valore di riscatto sia per l’eventuale riacquisto dello strumento finanziario da parte dell’emittente o di altri soggetti.
4. Relativamente ai contratti index linked emessi successivamente all’entrata in vigore del Regolamento ISVAP n. 32 dell’11 giugno 2009, le imprese pubblicano giornalmente almeno su un quotidiano a diffusione nazionale e sul proprio sito internet i valori di riscatto espressi in funzione di un capitale assicurato nozionale di 100 euro. I valori sono aggiornati con cadenze coerenti con la valorizzazione prevista in polizza e comunque almeno settimanalmente.
Art. 27
(Lettera di conferma di investimento dei premi per i contratti unit linked)
1. Le imprese comunicano al contraente per iscritto, entro dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote, l’ammontare del premio di perfezionamento lordo versato e di quello investito, la data di decorrenza del contratto, il numero delle quote attribuite, il loro valore unitario, nonché la data di valorizzazione. Per i contratti che convertono i premi in quote in base alla data di ricevimento della proposta e/o di incasso del premio devono essere indicate anche le relative date.
2. Relativamente ai premi successivi le imprese comunicano al contraente per iscritto, entro dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote, l’ammontare del premio lordo versato e di quello investito, il numero delle quote attribuite con il nuovo versamento, il loro valore unitario, nonché la data di valorizzazione. In caso di contratti a premi ricorrenti secondo un piano predefinito di versamenti, le imprese possono trasmettere una lettera di conferma cumulativa per i premi pagati in un semestre.
Art. 28
(Estratto conto annuale)
1. Per i contratti unit linked le imprese inviano per iscritto al contraente, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, un estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente almeno le seguenti informazioni:
a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell’anno precedente, numero e controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell’anno precedente;
b) dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle quote assegnate nell’anno di riferimento;
c) numero e controvalore delle quote trasferite e di quelle assegnate a seguito di operazioni di switch;
d) numero delle quote eventualmente trattenute nell’anno di riferimento per il premio relativo alle coperture di puro rischio e per la prestazione di una garanzia in termini di capitale o di rendimento;
e) numero e controvalore delle quote rimborsate a seguito di riscatto parziale nell’anno di riferimento;
f) numero delle quote trattenute per commissioni di gestione nell’anno di riferimento (solo per i contratti direttamente collegati ad OICR);
g) numero delle quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine dell’anno di riferimento;
h) valore della prestazione garantita (solo per i contratti con garanzie finanziarie).
2. Per i contratti index linked le imprese inviano per iscritto al contraente, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare ovvero entro sessanta giorni dalla data prevista per l’indicizzazione delle prestazioni assicurate, un estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente almeno le seguenti informazioni:
a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell’estratto conto precedente;
b) dettaglio dei premi versati e di quelli investiti nell’anno di riferimento;
c) dettaglio degli importi pagati agli aventi diritto nell’anno di riferimento (pagamenti periodici, riscatti parziali...);
d) per i contratti index linked emessi in epoca antecedente all’entrata in vigore del Regolamento ISVAP
n. 32 dell’11 giugno 2009, le imprese indicano il valore degli indici di riferimento alle date di valorizzazione periodiche contrattualmente previste al fine della determinazione delle prestazioni nonché, per i contratti le cui prestazioni sono direttamente collegate al valore degli attivi destinati a copertura, indicazione del relativo valore alla data di riferimento dell’estratto conto. Relativamente ai contratti index linked emessi successivamente all’entrata in vigore del Regolamento ISVAP n. 32 dell’11 giugno 2009, le imprese indicano il valore di riscatto espresso in funzione di un capitale assicurato nozionale di 100 euro alla data di riferimento dell’estratto conto;
e) valore della prestazione garantita (solo per i contratti con garanzie finanziarie).
3. Unitamente all’estratto conto annuale è inviato l’aggiornamento dei dati periodici previsti dalla normativa vigente.
Art. 29
(Comunicazione in caso di perdite)
1. Qualora in corso di contratto le imprese accertino, per i contratti unit linked, che il controvalore delle quote complessivamente detenute dal contraente si sia ridotto di oltre il 30% rispetto all’ammontare complessivo dei premi investiti, tenuto conto di eventuali riscatti, ne danno comunicazione per iscritto al contraente entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui l’evento si è verificato. Analoga informazione con le medesime modalità è fornita in occasione di ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.
2. Qualora in corso di contratto le imprese accertino, per i contratti index linked, una riduzione del valore degli indici o dei valori di riferimento che determini una riduzione del valore di riscatto di oltre il 30% rispetto all’ammontare complessivo dei premi investiti, ne danno comunicazione per iscritto al contraente entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui l’evento si è verificato. Analoga informazione con le medesime modalità è fornita in occasione di ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.
Titolo III
Obblighi di informativa relativi ai prodotti assicurativi danni
Capo I
Informativa precontrattuale Art. 30
(Documentazione)
1. Le imprese predispongono il Fascicolo informativo da consegnare al potenziale contraente prima della sottoscrizione del contratto relativo ai prodotti assicurativi danni ovvero, qualora prevista, della relativa proposta. Per i contratti che coprono i grandi rischi e per i contratti per la copertura di rischi agricoli stipulati in forma collettiva ai sensi del decreto legislativo n. 102/2004 le imprese consegnano al contraente, prima della sottoscrizione del contratto, le condizioni di assicurazione.
2. Il Fascicolo informativo è redatto in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti. Restano salve le disposizioni vigenti in materia di bilinguismo nelle Regioni a Statuto Speciale.
3. Il Fascicolo informativo contiene esclusivamente i seguenti documenti precontrattuali e contrattuali:
a) Nota informativa, comprensiva del glossario;
b) Condizioni di assicurazione;
c) Modulo di proposta, ove previsto.
4. Per i contratti di Responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti le imprese predispongono il Fascicolo informativo distintamente per le autovetture, per i ciclomotori e motocicli, per i natanti, riportando esclusivamente le informazioni e le condizioni di assicurazione ad essi relative.
5. I singoli documenti di cui si compone il Fascicolo informativo sono numerati in ogni pagina, con indicazione del numero totale delle pagine di ciascun documento (1 di 6, 2 di 6 ….) e, in prima pagina o a conclusione, della data dell’ultimo aggiornamento dei dati in essi contenuti.
6. Sulla copertina del Fascicolo informativo sono riportate esclusivamente:
a) la denominazione, il logo e il simbolo dell’impresa e del gruppo di appartenenza. La denominazione, il logo e il simbolo dell’impresa devono avere un carattere di particolare evidenza rispetto a quelli del gruppo di appartenenza;
b) l’intestazione: “Contratto di ……. (inserire la tipologia contrattuale e il nome commerciale)”;
c) la frase in grassetto: “Il presente Fascicolo informativo, contenente (inserire l’elenco dei documenti di cui al comma 3) deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione”;
d) l’avvertenza in grassetto: “Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa”.
7. Con riferimento ai contratti in forma collettiva in cui gli assicurati sostengono in tutto o in parte l’onere economico connesso al pagamento dei premi o sono, direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla prestazione, le imprese di assicurazione inseriscono nella convenzione stipulata con il contraente una previsione contrattuale disciplinante obblighi e modalità di consegna da parte di quest’ultimo agli assicurati, prima dell’adesione alla copertura assicurativa, delle condizioni di assicurazione. Per le polizze connesse a mutui e ad altri contratti di finanziamento, la convenzione deve inoltre prevedere che, prima dell’adesione alla copertura assicurativa, venga consegnato al debitore/assicurato il Fascicolo informativo e che il modulo di adesione alla copertura assicurativa indichi l’ammontare dei costi effettivamente sostenuti dal debitore/assicurato con l’evidenza dell’importo percepito dall’intermediario. Qualora l’adesione non avvenga mediante la sottoscrizione di un modulo di
adesione, la convenzione prevede l’obbligo di consegna al debitore/assicurato del Fascicolo informativo e di un documento illustrativo dei costi di cui al periodo precedente.
8. Qualora i contratti collettivi di cui al comma 7 prevedano un’assicurazione accessoria ad un prodotto o servizio e l’importo dei premi complessivamente dovuti per la copertura, indipendentemente dalle
modalità di rateazione, non sia superiore a 100 euro, in luogo della documentazione di cui al comma 7 l’impresa di assicurazione predispone un documento che riporti la denominazione dell’impresa, l’oggetto della copertura assicurativa, le modalità per acquisire sia le condizioni di assicurazione che le informazioni sulla procedura di liquidazione della prestazione assicurata. L’impresa inserisce nella convenzione stipulata con il contraente l’obbligo di consegna da parte di quest’ultimo del citato documento in occasione dell’acquisto del prodotto o del servizio.
Art. 31
(Criteri di redazione)
1. Nella redazione della documentazione precontrattuale e contrattuale le imprese:
a) utilizzano espressioni chiare e sintetiche affinché il contraente sia in grado di comprendere il contenuto del contratto che si appresta a sottoscrivere, con le relative coperture assicurative offerte;
b) adottano caratteri di stampa e accorgimenti grafico-tipografici e redazionali tali da rendere agevole la lettura;
c) illustrano, con caratteri grafici di particolare evidenza, le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del contraente e dell’assicurato, nullità, decadenze, esclusione, sospensione e limitazione della garanzia, rivalse nonché le informazioni qualificate come “Avvertenze” dal presente Regolamento;
d) assicurano la coerenza delle informazioni contenute all’interno dei documenti precontrattuali e contrattuali;
e) non inseriscono espressioni o formulazioni di natura pubblicitaria o promozionale.
Art. 32
(Contratto di assicurazione)
1. Le imprese richiamano nella polizza, con caratteri grafici di particolare evidenza, l’avvertenza che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.
2. La polizza prevede una apposita dichiarazione, con caratteri di stampa idonei per dimensione e struttura grafica, da far sottoscrivere al contraente, attestante la consegna dei singoli documenti contenuti nel Fascicolo informativo.
3. Nella polizza di assicurazione le imprese prevedono un apposito spazio nel quale vengono descritte la periodicità del premio ed i mezzi di pagamento consentiti dall’impresa.
4. Qualora le imprese facciano ricorso a tecniche di vendita multilevel marketing ed abbiano attribuito ai componenti della rete il potere di incassare premi assicurativi, la proposta contiene l’avvertenza di cui all’articolo 44, comma 2, lettera d), del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006.
5. Nel caso di contratto relativo al ramo malattia inserire in polizza l’avvertenza che prima della sottoscrizione del questionario sanitario il soggetto legittimato deve verificare l’esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario.
6. Qualora le imprese adottino procedure di emissione dei contratti che prevedano la sottoscrizione della proposta, si applicano alla stessa le disposizioni del presente articolo.
Art. 33
(Nota informativa)
1. La Nota informativa contiene le informazioni, diverse da quelle pubblicitarie, necessarie affinché il contraente e l'assicurato possano pervenire a un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali.
2. Le imprese predispongono la Nota informativa sulla base dello schema di cui all’allegato 6. Lo schema è adattato per tenere conto delle caratteristiche delle coperture offerte.
3. Per i contratti Infortuni e Malattia le imprese utilizzano rispettivamente gli schemi di cui agli allegati 7 e 8.
4. Per i contratti di Responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti le imprese predispongono la Nota informativa secondo lo schema di cui all’allegato 9 distintamente per le autovetture, per i ciclomotori e motocicli, per i natanti, riportando esclusivamente le informazioni ad essi relative.
5. Per i veicoli a motore diversi da quelli indicati nel comma 4, le imprese utilizzano un’unica Nota informativa redatta secondo lo schema di cui all’allegato 9. E’ facoltà per le imprese elaborare lo schema distintamente per specifiche categorie di veicoli.
6. Nel caso di polizze consistenti nell’abbinamento di diverse tipologie contrattuali, ai fini di un'adeguata rappresentazione delle caratteristiche del contratto, le imprese predispongono la Nota informativa adeguatamente integrata con le caratteristiche dei contratti oggetto di abbinamento.
7. Nella Nota informativa sono vietate formulazioni che facciano riferimento, anche indiretto, ad una approvazione del loro contenuto da parte dell’ISVAP.
Art. 34
(Pubblicazione sul sito internet)
1. Le imprese pubblicano sul proprio sito internet il Fascicolo informativo delle polizze individuali dei rami Infortuni e Malattia, dei prodotti che coprono rischi relativi all’abitazione con riferimento a furto, incendio e responsabilità civile del capo famiglia nonché delle polizze connesse a mutui e ad altri contratti di finanziamento.
2. Le imprese effettuano la pubblicazione di cui al comma 1 non appena disposta la commercializzazione di un nuovo prodotto e la documentazione deve essere mantenuta sul sito internet fino alla conclusione della commercializzazione.
3. Con riferimento ai contratti di Responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti le imprese pubblicano sul proprio sito internet la Nota informativa e le condizioni di assicurazione nel rispetto delle disposizioni impartite dal Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008. Sul sito viene altresì pubblicato l’elenco dei centri di liquidazione sinistri e dei relativi recapiti, con indicazione dell’area di competenza nonché dei giorni e degli orari di apertura.
4. Per i contratti malattia, la cui copertura venga prestata nella forma dell’assistenza diretta, le imprese pubblicano sul proprio sito internet l’elenco aggiornato dei centri e dei medici convenzionati.
Capo II
Informativa in corso di contratto Art. 35
(Riscontro a richieste di informazioni)
1. Le imprese forniscono riscontro per iscritto ad ogni richiesta di informazione presentata dal contraente o dagli aventi diritto in merito al rapporto assicurativo entro venti giorni dalla ricezione della richiesta.
2. Il riscontro alle richieste concernenti la verifica degli importi delle prestazioni liquidate contiene le indicazioni necessarie per consentire all’interessato l’accertamento della conformità della liquidazione alle disposizioni normative ed alle condizioni di assicurazione.
Art. 36
(Trasferimento di agenzia ed operazioni societarie straordinarie)
1. Nel caso di trasferimento di agenzia e di operazioni societarie straordinarie si applicano le disposizioni di cui all’articolo 20.
Art. 37
(Aggiornamento dei documenti precontrattuali, modifiche delle informazioni contenute nel Fascicolo informativo)
1. Nel caso di aggiornamento delle informazioni contenute nel Fascicolo informativo le imprese consegnano al contraente, unitamente allo stesso, un’apposita appendice integrativa.
2. Le imprese comunicano per iscritto al contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo informativo anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto. In alternativa le imprese possono prevedere nella Nota informativa uno specifico rinvio al proprio sito internet per la consultazione degli aggiornamenti del Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.
Art. 38
(Comunicazioni mediante tecniche a distanza, archiviazione e conservazione dei documenti)
1. Per le comunicazioni mediante tecniche a distanza e per l’archiviazione e conservazione dei documenti si applicano rispettivamente le disposizioni degli articoli 21 e 22.
PARTE III
Pubblicità dei prodotti assicurativi
Art. 39
(Caratteristiche generali della pubblicità)
1. La pubblicità dei prodotti assicurativi è effettuata avuto riguardo ai principi di chiarezza, correttezza nonché di conformità rispetto al contenuto del Fascicolo informativo cui i prodotti si riferiscono.
2. Il messaggio pubblicitario è strutturato in modo da non indurre in errore circa le caratteristiche, la natura, le garanzie ed i rischi del prodotto offerto. Devono essere utilizzate forme espressive e caratteri chiari, ben visibili e leggibili.
3. La pubblicità deve essere immediatamente riconoscibile e ben distinguibile rispetto ad ogni altra forma di comunicazione.
Art. 40
(Elementi della pubblicità)
1. Il messaggio pubblicitario indica con chiarezza ed evidenza la denominazione dell’impresa di assicurazione e le caratteristiche del relativo prodotto.
2. Il messaggio pubblicitario riporta, con caratteri che consentono un’immediata ed agevole lettura, la seguente avvertenza: “Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo”.
3. Il messaggio pubblicitario indica i luoghi nei quali è possibile ottenere il Fascicolo informativo nonché gli altri eventuali mezzi attraverso i quali può essere consultato, compreso il sito internet ove lo stesso è pubblicato.
4. Nella pubblicità effettuata tramite radio o televisione l’avvertenza di cui al comma 2 deve essere riprodotta a voce e deve essere tale da consentire un agevole ascolto.
5. Le espressioni “garantisce”, “garantito” o termini similari che inducono a ritenere sussistente il diritto ad una prestazione certa per l’assicurato o per il portatore di un interesse alla prestazione assicurativa, possono essere utilizzate solo se la garanzia è rilasciata dall’impresa di assicurazione.
6. La qualifica di contratto “etico” e “socialmente responsabile” può essere utilizzata solo per i contratti sottoposti alla disciplina di cui agli articoli 23 e 24.
Art. 41
(Pubblicità dei rendimenti dei prodotti assicurativi vita)
1. Il messaggio pubblicitario dei rendimenti conseguiti dai prodotti assicurativi vita specifica il periodo di riferimento utilizzato per il calcolo del rendimento pubblicizzato. Il rendimento è rappresentato al netto degli oneri che gravano a qualsiasi titolo sul meccanismo di partecipazione agli utili, in termini di quote di rendimento non riconosciute sulle posizioni contrattuali o di commissioni o altre spese prelevate, tenuto conto degli eventuali livelli di rendimento minimo trattenuto.
2. Nei casi in cui il rendimento riconosciuto dipenda da specifiche variabili contrattuali, quali ad esempio, l’importo del premio pagato, il cumulo dei premi versati, le riserve matematiche accantonate sulla polizza, il messaggio pubblicitario è riferito al rendimento medio del portafoglio di contratti cui il prodotto si riferisce, da determinarsi sulla base della legge di capitalizzazione
prevista dalla clausola di rivalutazione delle condizioni di assicurazione. Laddove l’impresa intenda pubblicizzare il rendimento massimo riconosciuto, il messaggio è integrato dall’informazione del tasso di rendimento minimo attribuito.
3. Qualora il messaggio pubblicitario sia riferito ai rendimenti riconosciuti da una gestione separata, è pubblicizzato il rendimento medio del portafoglio di prodotti cui la gestione separata si riferisce, da determinarsi sulla base della legge di capitalizzazione prevista dalla clausola di rivalutazione delle condizioni di polizza. Laddove l’impresa intenda pubblicizzare il rendimento massimo riconosciuto, il messaggio è integrato dall’informazione del tasso di rendimento minimo attribuito per quella gestione separata.
4. Il rendimento indicato per un periodo pluriennale è quello medio annuo del periodo preso a riferimento. Le imprese indicano la modalità di calcolo della media. In alternativa può essere indicato il rendimento riferito a ciascuno degli anni considerati senza annualizzare i rendimenti relativi alle eventuali frazioni di anno.
5. Il messaggio pubblicitario riporta la seguente avvertenza: “Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri”.
6. Il messaggio pubblicitario che riporti i risultati di statistiche, di studi o di elaborazioni di dati, o comunque vi faccia riferimento, indica le fonti.
Art. 42
(Pubblicità dei prodotti assicurativi effettuata dagli intermediari)
1. Le imprese di assicurazione vigilano affinché gli intermediari di cui si avvalgono rispettino le disposizioni di cui all’articolo 182 del decreto nonché quelle contenute nel presente Regolamento.
2. I messaggi pubblicitari predisposti dagli intermediari relativi a prodotti assicurativi sono soggetti alla preventiva autorizzazione delle imprese preponenti.
PARTE IV
Disposizioni specifiche
Capo I
Lingua da utilizzare nei contratti di assicurazione Art. 43
(Lingua)
1. Il contratto di assicurazione, ogni documento ad esso allegato nonché le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti. Restano salve le disposizioni vigenti in materia di bilinguismo nelle regioni a Statuto Speciale.
Capo II
Contratti con partecipazione agli utili Art. 44
(Aliquote di partecipazione al rendimento della gestione separata)
1. Alle imprese di assicurazione non è consentito indicare nella documentazione relativa ai contratti a prestazioni rivalutabili, ivi compresi i contratti di capitalizzazione, aliquote di partecipazione al rendimento della gestione separata qualora l’indicazione sia tale da generare una errata informativa sulla misura di partecipazione effettivamente attribuibile, come nel caso di prelievi sul rendimento a qualsiasi titolo effettuati, a titolo esemplificativo prelievo di commissioni di gestione, minimi trattenuti.
Capo III
Contratti unit linked
Art. 45 (Recesso)
1. Le imprese di assicurazione, qualora per il calcolo del valore rimborsabile in caso di recesso intendano tenere conto dell’andamento del valore delle quote attribuite, rimborsano il controvalore delle quote, sia in caso di incremento che di decremento delle stesse, maggiorato di tutti i costi applicati sul premio ed al netto delle spese sostenute per l’emissione del contratto e del premio per il rischio corso.
Art. 46
(Costi applicati mediante prelievo di quote)
1. Alle imprese di assicurazione non è consentito prelevare costi di qualsiasi tipo mediante riduzione del numero delle quote attribuite al singolo contratto, fatta eccezione per le commissioni di gestione applicate in caso di contratti direttamente collegati a quote di OICR. In tale ultimo caso dette commissioni possono essere previste solo in presenza di una attività specifica di gestione predefinita nelle condizioni di assicurazione.
Capo IV
Contratti infortuni e malattia Art. 47
(Sede dell’arbitrato e età assicurabile)
1. Nei contratti Infortuni e Malattia le imprese di assicurazione indicano quale luogo di svolgimento dell’arbitrato la città sede dell’Istituto di medicina legale più vicina all’assicurato, fatte salve eventuali norme contrattuali più favorevoli all’assicurato. Tale disposizione si applica anche nei casi in cui l’assicurato non sia il contraente della polizza.
2. Nei contratti Infortuni e Malattia in cui è stabilito un limite massimo di età assicurabile le imprese non possono prevedere la cessazione automatica della copertura assicurativa ove l’assicurato compia tale età durante la vigenza del contratto. Con riguardo ai contratti in corso, che contengono clausole relative alla cessazione automatica della copertura assicurativa, le imprese considerano il rischio in copertura nel caso in cui l’assicurato abbia continuato a pagare regolarmente il premio anche oltre il limite di età assicurabile ed il premio non sia stato restituito dall’impresa.
Art. 48
(Recesso in caso di sinistro)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 37, comma 8, del decreto, nei contratti Malattia le imprese non prevedono la facoltà di recesso in caso di sinistro.
Capo V
Polizze connesse a mutui e ad altri contratti di finanziamento Art. 49
(Restituzione del premio)
1. Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso. Le imprese possono trattenere dall’importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso.
2. In alternativa a quanto previsto al comma 1 le imprese, su richiesta del debitore/assicurato, forniscono la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.
Art. 50
(Trasparenza dei costi)
1. Nella Nota informativa dei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti l’impresa riporta tutti i costi a carico del contraente, con indicazione della quota parte percepita in media dall’intermediario, espressa sia in valore assoluto che percentuale. Nella Nota informativa dei contratti in forma collettiva sono riportati anche i costi a carico del debitore/assicurato, con indicazione della quota parte percepita in media dall’intermediario, espressa sia in valore assolutoche percentuale.
2. Nella polizza dei contratti individuali connessi a mutui e ad altri finanziamenti ovvero nel modulo di adesione dei medesimi contratti in forma collettiva, l’impresa indica l’ammontare dei costi effettivamente sostenuti dal contraente ovvero dal debitore/assicurato con l’evidenza dell’importo percepito dall’intermediario. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 4 comma 8 e all’articolo 30 comma 8.
PARTE V
Altre disposizioni
Art. 51
(Conflitto di interessi)
1. Nell’offerta e nella esecuzione dei contratti di assicurazione le imprese devono evitare di effettuare operazioni in cui hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo. Qualora il conflitto non risulti evitabile le imprese devono comunque operare in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti.
2. In ogni caso le imprese devono, in funzione della tipologia dei contratti offerti:
a) effettuare operazioni nell’interesse dei contraenti alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni stesse;
b) operare al fine di contenere i costi a carico dei contraenti ed ottenere il miglior risultato possibile, anche in relazione agli obiettivi assicurativi;
c) astenersi dall’effettuare operazioni con frequenza non necessaria per la realizzazione degli obiettivi assicurativi;
d) astenersi da ogni comportamento che possa avvantaggiare una gestione separata o un fondo interno a danno di un altro.
3. Le imprese pongono in atto idonee procedure per l’individuazione e gestione dei conflitti di interesse al fine di garantire il rispetto dei principi di cui ai commi 1 e 2.
4. Le imprese individuano i casi in cui le condizioni contrattuali convenute con soggetti terzi confliggono con gli interessi dei contraenti e assicurano che il patrimonio delle gestioni separate, dei fondi interni e gli attivi rappresentativi dei contratti collegati a valori di riferimento ovvero i singoli contratti non siano gravati da oneri altrimenti evitabili o esclusi dalla percezione di utilità ad essi spettanti. In particolare le imprese assicurano che i contraenti beneficino comunque, direttamente o indirettamente, di eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalle imprese in virtù di accordi con soggetti terzi.
5. Le imprese rispondono dell’applicazione delle disposizioni in materia di conflitto di interessi anche qualora affidino specifiche scelte di investimento ad altri intermediari abilitati a prestare servizi di gestione dei patrimoni.
Art. 52
(Modifiche all’articolo 48 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)
1. All’articolo 48 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1 bis. E’ comunque fatto divieto di assumere,direttamente o indirettamente, anche attraverso uno dei rapporti di cui al comma 1, primo periodo, la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di intermediario del relativo contratto in forma individuale o collettiva.”.
PARTE VI
Disposizioni transitorie e finali
Art. 53
(Contratti di assicurazione destinati ad attuare forme pensionistiche individuali)
1. Per i contratti stipulati dal 1° settembre 2005 al 31 dicembre 2006 e non adeguati alle norme dettate dal decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 e delle relative disposizioni di attuazione, al fine di garantire l’effettivo esercizio del diritto alla trasferibilità della posizione previdenziale e del diritto di riscatto, garantiti dalla legge, le imprese, nei casi in cui abbiano sostenuto in un’unica soluzione i costi di acquisizione del contratto, si attengono alle seguenti disposizioni. Qualora la tariffa preveda il recupero dei costi premontati direttamente con il versamento della prima annualità di premio, le imprese sono tenute ad incrementare gli importi del capitale maturato sulla posizione previdenziale, al momento dell’esercizio del diritto al trasferimento ed al riscatto, della quota parte dei costi non maturati espressa in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti al termine della fase di accumulo rispetto agli anni complessivamente previsti, al netto di eventuali restituzioni a tale titolo già operate. Analogo criterio deve essere applicato nei casi in cui il recupero avvenga sulle prime annualità mediante l’imputazione di costi di ammontare superiore al prelievo effettuato in misura costante sui premi complessivi.
Art. 54 (Abrogazioni)
1. Sono abrogati dal 1° dicembre 2010 :
a) il punto 4, lettera d) della Circolare ISVAP n. 71 del 26 marzo 1987;
b) la Circolare ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997;
c) la Circolare ISVAP n. 347 del 5 novembre 1998;
d) la Circolare ISVAP n. 403 del 16 marzo 2000, ad eccezione dei punti 2, 3, 4, 5 e 8;
e) la Circolare ISVAP n. 417 del 28 settembre 2000;
f) la Circolare ISVAP n. 533 del 4 giugno 2004;
g) la Circolare ISVAP n. 551 dell’1 marzo 2005, ad eccezione degli articoli 22, 30, 34, 35 e 36;
h) l’articolo 36 del Regolamento ISVAP n.14 del 18 febbraio 2008;
i) l’articolo 12 del Regolamento ISVAP n. 32 dell’11 giugno 2009.
Art. 55 (Pubblicazione)
1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell’ISVAP.
Art. 56
(Entrata in vigore)
1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° di cembre 2010 e si applica ai contratti posti in commercializzazione successivamente a tale data.
2. Ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente alla data di emanazione della Circolare ISVAP n. 551 dell’1 marzo 2005 e ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si applicano, a partire dal 1° dicembre 2010, le disposizioni di cui agli articoli 4 comma 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 51.
3. Ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati antecedentemente alla data di emanazione della Circolare ISVAP n. 551 dell’1 marzo 2005 e ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si applicano, a partire dal 1° dicembre 2010, le disposizioni di cui agli articoli 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, comma 1, con riferimento al richiamo all’articolo 12 e comma 2, 26, 27, 29, 39, 40, 41, 42, 44, 51 commi 1, 2 e 3. Per tali contratti i richiami effettuati al Fascicolo Informativo si intendono riferiti alla Nota informativa.
4. Ai contratti di assicurazione contro i danni stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si applicano, a partire dal 1° dicembre 2010, le disposizioni di cui agli articoli 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 47 comma 2.
Allegato 1
SCHEMA DI SCHEDA SINTETICA
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI
Inserire la seguente frase: “La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP”.
Inserire la seguente avvertenza: “ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO”.
La presente Scheda sintetica è volta a fornire al contraente un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa.”
1. Informazioni generali
1.a) Impresa di assicurazione
Indicare la denominazione sociale dell’impresa ed il gruppo di appartenenza.
1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’xxxxxxx00
Indicare, in milioni di euro, l’ammontare del patrimonio netto, specificando la parte relativa al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali.
Indicare l’indice di solvibilità riferito alla gestione vita precisando che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
1.c) Denominazione del contratto
Indicare il nome commerciale del contratto.
1.d) Tipologia del contratto
Nel caso di contratti a prestazioni rivalutabili collegate ai risultati di una gestione separata indicare che: “Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dall’impresa e si rivalutano (indicare la periodicità della rivalutazione: annuale, mensile,..) in base al rendimento di una gestione separata di attivi.” In presenza di modalità e meccanismi di partecipazione agli utili differenti da quelli sopra indicati (assegnazione di una partecipazione ad un conto gestione, specifica provvista di attivi,…) adeguare opportunamente la precedente formulazione.
1.e) Durata
Indicare i limiti minimi e massimi di durata del contratto oppure la durata fissa eventualmente prevista dal contratto.
Indicare se è possibile esercitare il diritto di riscatto, fornendo indicazioni circa l’eventuale presenza di un’antidurata minima a partire dalla quale tale diritto è esercitabile.
1.f) Pagamento dei premi
Indicare la periodicità di pagamento dei premi (premio unico, premi unici ricorrenti, premi annui,…..) e la presenza di eventuali meccanismi di adeguamento automatico dei premi. Indicare gli eventuali importi minimi di premio previsti dal contratto.
2. Caratteristiche del contratto
Descrivere sinteticamente le esigenze di copertura assicurativa e di risparmio che il contratto intende soddisfare, in modo da far comprendere al potenziale contraente le finalità dello stesso. Devono in ogni caso essere evitate espressioni o formulazioni tali
da far assumere alla descrizione un contenuto promozionale o pubblicitario, ovvero da indurre il contraente a sottoscrivere una struttura contrattuale predefinita. Precisare che una parte del premio versato viene utilizzata dall’impresa per far fronte ai
rischi demografici previsti dal contratto (rischio di mortalità, di invalidità,… ) e che pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei costi del contratto, non concorre alla formazione del capitale che sarà pagato alla scadenza del contratto.
Rinviare al progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni, del valore di riduzione e di riscatto contenuto nella sezione E della Nota informativa per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili. Indicare che “L’impresa è tenuta a consegnare al contraente il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il contraente è informato che il contratto è concluso”
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
Inserire la seguente frase “Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:”
Rappresentare in forma schematica tutte le tipologie di prestazioni assicurative che il contratto propone in forma principale, complementare o attraverso l’esercizio di opzioni da parte del contraente.
Suddividere le tipologie di prestazioni in base al seguente schema (inserire solo quelle presenti nel contratto):
a) Prestazioni in caso di vita
b) Prestazioni in caso di decesso
c) Prestazioni in caso di invalidità
d) Prestazioni in casi di malattia grave/perdita di autosufficienza/inabilità di lunga durata
e) Coperture complementari
f) Opzioni contrattuali
40 I dati sono relativi all’ultimo bilancio approvato.
Specificare se è previsto il riconoscimento di un tasso di interesse minimo garantito, indicando la relativa misura e l’eventuale consolidamento periodico; in caso contrario specificare che il contratto prevede il riconoscimento della garanzia di minimo solo alla scadenza del contratto.
Per i contratti a premi unici ricorrenti indicare se sono previsti tassi di interesse garantiti variabili secondo meccanismi predefiniti. In tal caso rinviare alla Nota informativa per i dettagli.
Specificare se le partecipazioni agli utili eccedenti la misura minima contrattualmente garantita, una volta dichiarate al contraente, risultano definitivamente acquisite sul contratto.
Per i contratti in valuta indicare la moneta in cui sono denominate le prestazioni, avendo cura di evidenziare che l’assicurato assume con tale contratto un rischio di cambio.
Specificare se in caso di riscatto il contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati (tale rischio va indicato anche se presente solo in alcuni anni della durata contrattuale). Per i contratti che prevedono, in caso di mancato
versamento del numero minimo richiesto di annualità, la perdita per il contraente dei premi pagati, evidenziare tale clausola contrattuale.
Inserire la seguente frase: “Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli….. delle condizioni di assicurazione.”
4. Costi
Riportare le seguenti frasi “L’impresa, al fine di svolgere l’attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione C.
I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione separata (nel caso diprodotti con specifica provvista di attivi, ove necessario, modificare le ultime parole con le seguenti: prelevati sulle specifiche attività acquistate per far fronte alle
garanzie offerte) riducono l’ammontare delle prestazioni.
Per fornire un’indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l’indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”41 che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi.
Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.
Riportare le seguenti frasi: “Il Costo percentuale medio annuo (CPMA) è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari e/o accessorie.” e, ove coerente con la tariffa, “Il Costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.”
Gestione separata “Alfa”
Ipotesi adottate
Premio annuo €…..
Sesso ………
Età ……….
Tasso di rendimento degli attivi…….
5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione separata
Per i contratti a prestazioni rivalutabili collegate al rendimento di una gestione separata riportare la seguente frase
“In questa sezione è rappresentato il tasso direndimento realizzato dalla gestione separata “… ” negli ultimi 5 anni ed ilcorrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai”.
Adattare opportunamente la frase per le prestazioni in valuta.
L’informativa viene prodotta in base alla seguente rappresentazione esemplificativa:
41 Le imprese, per il calcolo del Costo percentuale medio annuo, seguono le indicazioni fornite nella nota metodologica allegato n. 2 al presente Regolamento.
Per le prestazioni espresse in valuta dovrà essere riportata la seguente tabella:
Inserire, in calce alle tabelle l’avvertenza: “Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri”.
6. Diritto di ripensamento
Riportare la seguente frase: “Il contraente ha la facoltà di revocare la proposta o direcedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota informativa”.
Inserire la seguente frase: “……(indicare la denominazione dell’impresa) è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica”.
Il rappresentante legale Generalità e firma autografa
Allegato 2
NOTA METODOLOGICA SUL CALCOLO DEL COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO
L’indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo" deve essere calcolato come differenza tra:
– il tasso interno di rendimento di un ipotetico investimento nel quale non sono previsti oneri, valutato sul cash-flow dei premi lordi versati e dei capitali maturati alle varie durate previste dalle tabelle esemplificative, questi ultimi rettificati per tener conto dei premi impiegati per le coperture di puro rischio nonché per le eventuali garanzie di minimo offerte dal contratto, così come previsti dalla relazione di cui all’art. 32 del decreto legislativo del 7 settembre 2005 n. 209;
– il tasso interno di rendimento definito sul medesimo cash-flow dei premi lordi versati ma con riferimento ai capitali maturati alle varie epoche sul contratto assicurativo, in base alla tariffa prevista dalla relazione di cui all’art. 32 del decreto legislativo del 7 settembre 2005 n. 209. A tal fine devono essere computati gli oneri gravanti sui premi versati, i diritti fissi e ogni ulteriore prelievo a qualsiasi titolo effettuato, le percentuali di rendimento trattenute dall’impresa sul risultato conseguito dalla gestione separata (avuto riguardo anche alla eventuale misura di rendimento minimo trattenuto) ovvero alle commissioni di gestione gravanti direttamente sulla gestione separata e ogni ulteriore prelievo a qualsiasi titolo effettuato, nonché i costi in caso di riscatto, al netto di eventuali sconti o agevolazioni previsti contrattualmente.
Qualora al contratto siano abbinate coperture complementari e/o accessorie, la valutazione deve essere effettuata con riferimento alla parte di premio della prestazione principale al netto delle predette coperture. In tal caso la Nota informativa dovrà riportare la seguente frase: “Il “Costo percentuale medio annuo” è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari e/o accessorie.”
Qualora siano previsti bonus o premi di fedeltà contrattualmente garantiti, il “Costo percentuale medio annuo” va determinato tenendo conto delle relative maggiorazioni di prestazione.
Per i contratti che prevedono meccanismi di adeguamento automatico dei premi periodici o ricorrenti, gli stessi possono essere considerati con riferimento alle componenti contrattualmente prefissate che non dipendono dall’indicizzazione a parametri esterni da assoggettare a stima (ad es. inflazione). Per i contratti a prestazioni rivalutabili si deve tener conto, in base alla clausola di rivalutazione, del tasso di rendimento lordo degli attivi stabilito dall’ISVAP.
Per i contratti che prevedono la possibilità di versamenti aggiuntivi rispetto al piano programmato di versamenti unici o periodici, il “Costo percentuale medio annuo” è elaborato senza alcuna ipotesi in ordine alla possibile evoluzione futura di tale
elemento contrattuale.
Le imprese devono determinare l’indicatore sintetico con riferimento ai seguenti contratti tipo, sulla base delle seguenti indicazioni:
• Livelli di premio: a) per i contratti a premio periodico € 1.500 annui;
b) per i contratti a premio unico € 15.000.
• Durate contrattuali: pari a 15, 20 e 25 anni.
• Sesso ed età dell’assicurato: maschio di 45 anni di età in corrispondenza delle durate sopra definite.
Nei casi di contratti con prestazione in rendita le medesime tabelle devono essere elaborate sia per assicurati di sesso maschile che di sesso femminile. Per tali contratti il “Costo percentuale medio annuo” è calcolato al termine del periodo di differimento della prestazione. Le imprese forniscono una specifica avvertenza sul predetto criterio di valutazione.
Nel caso in cui l’importo di premio prestabilito non sia previsto dalla sfera di applicazione della tariffa, nelle valutazioni deve essere adottato un importo di premio ritenuto adeguato dall’impresa in termini di clientela target. Per i contratti la cui durata contrattuale massima è predefinita ed è inferiore a quella prevista nelle tabelle esemplificative standardizzate, l’impresa elabora il prospetto riportando le scadenze temporali a multipli di 5, con ultimo valore la durata massima contrattualmente prevista.
Nei casi in cui l’indicatore non risulti funzione del sesso e dell’età dell’assicurato, l’impresa ne fornisce indicazione nell’intestazione delle tabelle.
Nel caso di contratti che prevedono prestazioni in rendita (principale o opzionale con coefficienti garantiti), immediata o differita, le informazioni sono integrate con l’esemplificazione dei premi unici o dei capitali di conversione necessari per assicurare la prestazione, relativi alle combinazioni di età, sesso e livello di rendita annua indicate nelle tabelle seguenti.
Assicurazione di rendita…..(indicare la tipologia di rendita assicurata)
Importi di premio o del capitale da convertire in rendita
Per tali contratti i premi o i capitali di conversione sono calcolati all’inizio del periodo di godimento e recano l’indicazione della tipologia di rendita prevista (vitalizia, temporanea, certa per un predefinito numero di anni e poi vitalizia, etc.…). Laddove le condizioni contrattuali prevedano l’esercizio di una pluralità di opzioni sono rappresentati gli importi relativi all’erogazione della rendita vitalizia ovvero, se non prevista, alla tipologia di erogazione più onerosa per il contraente. Non devono essere rappresentati gli importi di premio per le combinazioni non comprese nella sfera di applicazione della tariffa.
Allegato 3
SCHEMA DI NOTA INFORMATIVA
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI
Inserire la seguente frase: “La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP”.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto”.
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali
Inserire:
a) Denominazione, forma giuridica ed eventuale gruppo di appartenenza;
b) Indirizzo della sede legale e della direzione generale, se diverso, comprensivo dell’indicazione dello Stato;
c) Indirizzo della eventuale sede secondaria con cui sarà concluso il contratto, comprensivo dell’indicazione dello Stato;
d) Recapito telefonico, sito internet e indirizzo di posta elettronica;
e) Estremi del provvedimento di autorizzazione all'esercizio e numero di iscrizione all’albo delle imprese di assicurazione. Le imprese straniere specificano se operano in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi e indicano l’Autorità di vigilanza al cui controllo sono sottoposte. Richiamano altresì con caratteri grafici di particolare evidenza se investono il premio in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
Indicare i limiti minimi e massimi di durata del contratto oppure la durata fissa eventualmente prevista dal contratto.
Elencare le prestazioni assicurative previste dal contratto distinguendo tra prestazioni principali, accessorie e/o complementari, rinviando agli articoli delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle singole prestazioni.
Evidenziare con un’avvertenza gli eventuali periodi di sospensione o limitazione della copertura di rischi rinviando all’articolo delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Precisare che il capitale liquidabile alla scadenza del contratto è il risultato della capitalizzazione dei premi versati, al netto dei costi e dell’eventuale premio relativo ai rischi demografici.
Illustrare l’eventuale garanzia di conservazione del capitale o di riconoscimento di un tasso di interesse minimo, indicandone la relativa misura e l’eventuale consolidamento periodico; in caso contrario, specificare che il contratto prevede il riconoscimento della garanzia di minimo solo alla scadenza del contratto.
Indicare, relativamente ai contratti a premi unici ricorrenti, se sono previsti tassi di interesse garantiti variabili; rinviare all’articolo delle condizioni di assicurazione per la descrizione dei meccanismi di variazione del tasso e per le modalità e i presupposti di applicazione delle modifiche.
Per i contratti con prestazioni espresse in valuta estera, evidenziare che il contraente assume un rischio di cambio ed indicarne gli effetti.
4. Premi
Specificare che il premio è determinato in relazione alle garanzie prestate, alla loro durata ed ammontare, all’età e sesso dell’assicurato e, per le coperture di rischio, al suo stato di salute ed alle attività professionali svolte.
Deve essere fornita un’adeguata informativa sull’impiego di formule tariffarie a premio naturale, con particolare riferimento agli effetti riconducibili all’incremento del premio al crescere dell’età dell’assicurato.
Indicare con caratteri grafici di particolari evidenza il numero minimo di annualità di premio da versare per maturare il diritto al riscatto del contratto o alla riduzione della prestazione a scadenza, specificando che in caso di mancato pagamento di tali annualità il contraente perde quanto versato.
Illustrare la periodicità di pagamento dei premi (premio unico, premi annui, premi unici ricorrenti….). Specificare i mezzi di pagamento del premio previsti dall’impresa.
Indicare la possibilità di frazionare i premi e rinviare al punto 6.1.1 per i relativi costi.
Rinviare alle condizioni di assicurazione per eventuali meccanismi di adeguamento automatico del premio.
Qualora le imprese facciano ricorso a tecniche di vendita multilevel marketing ed abbiano attribuito ai componenti della rete il potere di incassare premi assicurativi, inserire l’avvertenza che i componenti della rete di vendita multilevel marketing possono ricevere esclusivamente i mezzi di pagamento previsti dall’articolo 47, comma 3 lettera
a) e b) del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 che abbiano quale beneficiario o intestatario l’impresa di assicurazione.
5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili
Descrivere sinteticamente i criteri di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili (indicando ad esempio se è presente una gestione separata, un conto tecnico ecc…) rinviando all’articolo delle condizioni di assicurazione relativo alla clausola di rivalutazione e, qualora prevista, al regolamento della gestione separata che forma parte integrante delle condizioni di assicurazione.
Rinviare alla Sezione E contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e di riscatto.
Esprimere l’impegno a consegnare al contraente il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il è informato che il contratto è concluso.
C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE 6. Costi
6.1. Costi gravanti direttamente sul contraente
6.1.1. Costi gravanti sul premio
Illustrare in forma tabellare tutti i costi applicati ai premi versati, siano essi espressi in valore percentuale e/o in valore assoluto, specificandone la natura ed evidenziando le spese di emissione del contratto. I valori percentuali devono essere rappresentati fino al primo decimale.
Per i contratti per i quali i costi gravanti sul premio risultano essere funzione dell’età, del sesso dell’assicurato, della durata contrattuale e/o dell’importo dei premi, la tabella, al fine di non appesantire eccessivamente la documentazione contrattuale e nel rispetto della completezza dell’informativa, può riportare i costi espressi per fasce (di età e/o durata). La definizione delle fasce deve comportare una oscillazione dei valori di costo indicati non superiore allo 0,2%.
6.1.2. Costi per riscatto
Indicare i costi, siano essi espressi in valore percentuale e/o in valore assoluto, applicati in caso di riscatto. Per i contratti che prevedono la determinazione del valore di riscatto scontando la prestazione assicurata per il numero di anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza ad un tasso prefissato, riportare in forma tabellare le percentuali di riduzione della prestazione per le diverse durate residue espresse in anni interi.
Nel caso in cui il tasso non sia determinato ma determinabile in base ad un parametro predefinito nelle condizioni contrattuali, adottare il livello del parametro in vigore al momento della redazione della Nota informativa. In tale ultimo caso inserire l’avvertenza che i valori rappresentati sono soggetti alle variazioni del parametro previsto nel meccanismo di determinazione del valore di riscatto.
6.1.3. Costi per l’erogazione della rendita
Indicare i costi, determinati in misura fissa e/o in percentuale, relativi alle spese di pagamento della rendita. L’indicazione deve essere riferita alle diverse modalità di frazionamento della rendita annua contrattualmente previste.
6.2. Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili
Qualora la rivalutazione avvenga sulla base del rendimento di una gestione separata, indicare, in forma tabellare, la percentuale trattenuta dall’impresa sul rendimento conseguito dalla gestione separata, con l’eventuale misura di rendimento minima trattenuta. Laddove l’impresa prelevi dei costi direttamente dai proventi della gestione separata, indicarne la relativa misura espressa in punti percentuali assoluti.
In presenza di altre modalità di partecipazione agli utili indicare, anche in forma tabellare, tutti i costi trattenuti.
Avuto riguardo a ciascuna tipologia di costo di cui al presente paragrafo, specificare, anche in forma tabellare, la quota parte percepita in media dagli intermediari42. In alternativa è consentito riportare un unico valore che indichi la quota parte percepita dall’intermediario con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto.
7. Sconti
Inserire un’ “Avvertenza” sull’eventualità che l’impresa o l’intermediario possano applicare sconti di premio. 8. Regime fiscale
Indicare il trattamento fiscale applicabile al contratto.
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
9. Modalità di perfezionamento del contratto
Rinviare all’articolo delle condizioni di assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.
10. Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi
42 La quota parte retrocessa in media ai distributori deve essere determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all’ultimo esercizio dell’impresa di assicurazione. Per i prodotti di nuova commercializzazione il dato deve essere stimato sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento. Il dato è riferito ai costi previsti nel caricamento di tariffa e non tiene conto di eventuali rappels e partecipazioni agli utili.
Indicare che il contraente ha facoltà di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi; inserire un’avvertenza circa gli eventuali effetti negativi della risoluzione e rinviare all’articolo delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
11. Riscatto e riduzione
Specificare se il contratto riconosce un valore di riduzione e di riscatto, evidenziando con caratteri grafici di particolare evidenza l’ipotesi in cui tali valori non siano previsti.
Rinviare all’articolo delle condizioni di assicurazione per le modalità di determinazion e dei valori di riscatto (ove necessario, tramite rinvio al punto 6.1.2.) e di riduzione.
Indicare la facoltà di procedere alla riattivazione del contratto, rinviando all’articolo delle condizioni di assicurazione per modalità, termini e condizioni economiche.
Precisare con caratteri grafici di maggiore evidenza se esiste l’eventualità che i valori sopra citati risultino inferiori ai premi versati.
Indicare gli estremi (indirizzo, telefono, fax e e-mail) dell'ufficio dell’impresa cui rivolgersi per ottenere informazioni su detti valori.
Rinviare al Progetto esemplificativo di cui alla Sezione E per l’illustrazione dell’evoluzione dei valori di riscatto e riduzione, precisando che i valori riferiti alle caratteristiche richieste dal contraente saranno contenuti nel Progetto personalizzato.
12. Revoca della proposta
Indicare le modalità con cui la revoca della proposta deve essere comunicata all’impresa, specificando che il rimborso delle somme eventualmente pagate dal contraente deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
13. Diritto di recesso
Indicare le modalità e i termini per l’esercizio del recesso. Specificare che l’impresa è tenuta al rimborso del premio entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, con diritto a trattenere le spese di emissione del contratto effettivamente sostenute di cui al punto 6.1.1, a condizione che le stesse siano quantificate nella proposta e nel contratto, nonché la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.
14. Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione
Rinviare all’articolo delle condizioni di assicurazione che indica la documentazione che il contraente o il beneficiario sono tenuti a presentare per ogni ipotesi di liquidazione da parte dell’impresa; specificare i termini per il pagamento concessi all’impresa richiamando l’attenzione del contraente sui termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente e sulle conseguenze in caso di omessa richiesta entro detti termini anche avuto riguardo a quanto previsto in materia di rapporti dormenti dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
In caso di utilizzo di un modulo prestampato di richiesta di liquidazione recante l’elenco dei documenti da consegnare per le varie ipotesi, rinviare a tale modulo, precisando che lo stesso è incluso nella documentazione contrattuale.
15. Legge applicabile al contratto Indicare la legge applicabile al contratto. 16. Lingua
Indicare che il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto, sono redatti in lingua italiana, salvo che le parti non ne concordino la redazione in un’altra lingua.
17. Reclami43
Descrivere la procedura da seguire per la presentazione dei reclami prevista dalle disposizioni vigenti.
Specificare le modalità di presentazione dei reclami all’impresa, indicando la funzione aziendale incaricata dell’esame degli stessi ed i relativi recapiti.
Illustrare i casi in cui rivolgere il reclamo all’ISVAP.
Indicare che per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ISVAP o direttamente al sistema estero competente44 chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Descrivere le modalità di presentazione dei reclami all’ISVAP. Indicare che resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria. 18. Informativa in corso di contratto
Illustrare che l’impresa è tenuta a trasmettere entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare ovvero entro sessanta giorni dalla data prevista nelle condizioni di assicurazione per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, l’estratto conto annuale della posizione assicurativa con l’indicazione dei premi versati, del capitale rivalutato e della misura della rivalutazione.
19. Conflitto di interessi
Descrivere le situazioni di conflitto di interesse, anche derivanti da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo.
Indicare che in ogni caso l’impresa, pur in presenza del conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai contraenti e da ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi.
Rinviare al rendiconto annuale della gestione separata per la quantificazione delle utilità ricevute e retrocesse agli assicurati; per le utilità rappresentate da servizi, indicare nel predetto rendiconto il relativo valore monetario.
E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI
Inserire la seguente frase: “La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, periodicità di versamenti, sesso ed età dell’assicurato.
Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riduzione e di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:
a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
43 Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni del presente paragrafo indicando l’Autorità di vigilanza del Paese d’origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.
44 Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx market/finservices-retail/finnet/index en.htm
b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall’ISVAP e pari, al momento di redazione del presente Progetto, al …….”. Indicare che la misura di rivalutazione è ottenuta scorporando l’eventuale tasso di interesse tecnico già riconosciuto nel calcolo del capitale assicurato iniziale.
Indicare che: “I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l’impresa è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle condizioni di assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili”.
Indicare che: “I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall’ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l’impresa.
Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate”.
SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RIDUZIONE E DI RISCATTO IN BASE A:
A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO
- Tasso di rendimento minimo garantito: ………%
- Età dell’assicurato: ……..
- Durata: ……
- Sesso dell’assicurato: …….
- Eventuali altre ipotesi: ……
Riportare la seguente frase: “L’operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, dopo il pagamento di annualità di premio (indicare il numero di annualità).
Adattare opportunamente la precedente frase per i contratti che prevedono una garanzia di rendimento solo a scadenza.
IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO
- Tasso di rendimento finanziario: ……%
- Eventuali prelievi sul rendimento:…….
- Aliquota di retrocessione %
- Tasso di rendimento retrocesso:….%
- Età dell’assicurato: ..........
- Durata: ........
- Sesso dell’assicurato: ……
- Eventuali altre ipotesi: ……
Qualora il capitale assicurato in caso di morte sia diverso dal capitale in caso di vita, integrare le tabelle esemplificative. Adattare le tabelle anche nel caso in cui la tariffa non determini prestazioni ridotte.
Indicare che le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.
Inserire la seguente frase: “……(indicare la denominazione dell’impresa) è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa”.
Il rappresentante legale Generalità e firma autografa
Allegato 4
SCHEMA DI NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI PURO XXXXXXX00
Inserire le seguenti frasi: “La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP”.
“Il contraente deve prendere visione prima delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza”.
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali
Inserire:
a) Denominazione, forma giuridica ed eventuale gruppo di appartenenza;
b) Indirizzo della sede legale e della direzione generale, se diverso, comprensivo dell’indicazione dello Stato;
c) Indirizzo della eventuale sede secondaria con cui sarà concluso il contratto, comprensivo dell’indicazione dello Stato;
d) Recapito telefonico, sito internet e indirizzo di posta elettronica;
e) Estremi del provvedimento di autorizzazione all'esercizio e il numero di iscrizione all’albo delle imprese di assicurazione. Le imprese straniere specificano se operano in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi e indicano l’Autorità di vigilanza al cui controllo sono sottoposte. Richiamano altresì con caratteri grafici di particolare evidenza se investono il premio in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa46
Indicare, in milioni di euro, l’ammontare del patrimonio netto, specificando la parte relativa al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali.
Indicare l’indice di solvibilità riferito alla gestione vita precisando che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
Indicare i limiti minimi e massimi di durata del contratto oppure la durata fissa eventualmente prevista dal contratto.
Inserire la seguente frase “Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative47:”
a) Prestazioni in caso di decesso
b) Prestazioni in caso di invalidità
c) Prestazioni in casi di malattia grave/perdita di autosufficienza/inabilità di lunga durata
d) Coperture complementari
e) Opzioni contrattuali
Rinviare agli articoli delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle singole prestazioni. Segnalare con un’avvertenza gli eventuali periodi di sospensione o limitazione della copertura di rischi rinviando all’articolo delle condizioni di assicurazione.
Richiamare, con caratteri grafici di particolare evidenza, l'attenzione del contraente sulla necessità di leggere le raccomandazioni e avvertenze contenute in proposta relative alla compilazione del questionario sanitario.
4. Premi
Specificare che il premio è determinato in relazione alle garanzie prestate, alla loro durata ed ammontare, all’età e sesso dell’assicurato al suo stato di salute ed alle attività professionali svolte.
Deve essere fornita un’adeguata informativa sull’impiego di formule tariffarie a premio naturale con particolare riferimento agli effetti riconducibili all’incremento del premio al crescere dell’età dell’assicurato.
Indicare con caratteri grafici di particolari evidenza il numero minimo di annualità di premio da versare per maturare il diritto al riscatto del contratto o alla riduzione della prestazione a scadenza, specificando che in caso di mancato pagamento di tali annualità il contraente perde quanto versato.
Illustrare la periodicità di pagamento dei premi (premio unico, premi annui, premi unici ricorrenti….). Specificare i mezzi di pagamento del premio previsti dall’impresa.
Indicare la possibilità di frazionare i premi e rinviare al punto 6.1.1 per i relativi costi.
Rinviare all’articolo delle condizioni di assicurazione per eventuali meccanismi di adeguamento automatico del premio.
Qualora le imprese facciano ricorso a tecniche di vendita multilevel marketing ed abbiano attribuito ai componenti della rete il potere di incassare premi assicurativi, inserire l’avvertenza che i componenti della rete di vendita multilevel marketing possono ricevere esclusivamente i mezzi di pagamento previsti dall’articolo 47, comma 3 lettera
a) e b) del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 che abbiano quale beneficiario o intestatario l’impresa di assicurazione.
Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento l’impresa riporta tutti i costi a carico del contraente e del debitore/assicurato, con indicazione della quota parte percepita in media dall’intermediario, espressa sia in valore assoluto che percentuale4. Inserire un’”Avvertenza48” che in caso di
45 Lo schema deve essere opportunamente adattato per tenere conto delle caratteristiche della copertura offerta.
46 I dati sono relativi all’ultimo bilancio approvato.
47 Indicare solo quelle presenti nel contratto.
48 La quota parte retrocessa in media all’intermediario deve essere determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all’ultimo esercizio dell’impresa di assicurazione. Per i prodotti di nuova commercializzazione il dato deve essere stimato sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento. Il dato è riferito ai costi previsti nel caricamento di tariffa e non tiene conto di eventuali rappels e partecipazioni agli utili.
estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento l’impresa restituisce al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa le imprese, su richiesta del debitore/assicurato, forniscono la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.
Rinviare all’articolo delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili
Richiamare l’attenzione del contraente sull’esistenza di eventuali meccanismi di partecipazione agli utili in qualsiasi forma attuati, rinviando all’articolo delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE 6. Costi
6.1. Costi gravanti direttamente sul contraente
6.1.1. Costi gravanti sul premio
Illustrare in forma tabellare tutti i costi applicati ai premi versati (compreso il costo per la visita medica, se presente49), siano essi espressi in valore percentuale e/o in valore assoluto, specificandone la natura ed evidenziando le spese di emissione del contratto.
I valori percentuali devono essere rappresentati fino al primo decimale.
Per i contratti per i quali i costi gravanti sul premio risultano essere funzione dell’età, del sesso dell’assicurato, della durata contrattuale e/o dell’importo dei premi, la tabella, al fine di non appesantire eccessivamente la documentazione contrattuale e nel rispetto della completezza dell’informativa, può riportare i costi espressi per fasce (di età e/o durata). La definizione delle fasce deve comportare una oscillazione dei valori di costo indicati non superiore allo 0,2%.
6.1.2. Costi per riscatto
Indicare i costi, siano essi espressi in valore percentuale e/o in valore assoluto, applicati in caso di riscatto. Per i contratti che prevedono la determinazione del valore di riscatto scontando la prestazione assicurata per il numero di anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza ad un tasso prefissato, riportare in forma tabellare le percentuali di riduzione della prestazione per le diverse durate residue espresse in anni interi.
Nel caso in cui il tasso non sia determinato ma determinabile in base ad un parametro predefinito nelle condizioni contrattuali, adottare il livello del parametro in vigore al momento della redazione della Nota informativa. In tale ultimo caso inserire l’avvertenza che i valori rappresentati sono soggetti alle variazioni del parametro previsto nel meccanismo di determinazione del valore di riscatto.
6.1.3. Costi per l’erogazione della rendita
Indicare i costi, determinati in misura fissa e/o in percentuale, relativi alle spese di pagamento della rendita. L’indicazione deve essere riferita alle diverse modalità di frazionamento della rendita annua contrattualmente previste.
6.2. Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili Indicare, anche in forma tabellare, tutti i costi trattenuti in relazione alle modalità di partecipazione agli utili previste contrattualmente.
Avuto riguardo a ciascuna tipologia di costo di cui al presente paragrafo, specificare, anche in forma tabellare, la quota parte percepita in media dagli intermediari50.
In alternativa è consentito riportare un unico valore che indichi la quota parte percepita dall’intermediario con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto.
7. Sconti
Inserire un’“Avvertenza” sull’eventualità che l’impresa o l’intermediario possano applicare sconti di premio, indicando le condizioni di applicabilità degli stessi.
8. Regime fiscale
Indicare il trattamento fiscale applicabile al contratto.
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
9. Modalità di perfezionamento del contratto
Rinviare all’articolo delle condizioni di assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.
10. Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi
Indicare che il contraente ha facoltà di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi; inserire un’avvertenza circa gli eventuali effetti negativi della risoluzione e rinviare all’articolo delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
11. Riscatto e riduzione
Specificare se il contratto riconosce un valore di riduzione e di riscatto, evidenziando con caratteri grafici di particolare evidenza l’ipotesi in cui tali valori non siano previsti.
Rinviare all’articolo delle condizioni di assicurazione per le modalità di determinazione dei valori di riscatto (ove necessario, tramite rinvio al punto 6.1.2.) e di riduzione.
Indicare la facoltà di procedere alla riattivazione del contratto, rinviando all’articolo delle condizioni di assicurazione per modalità, termini e condizioni economiche.
Indicare gli estremi (indirizzo, telefono, fax e e-mail) dell'ufficio dell’impresa cui rivolgersi per ottenere informazioni su detti valori.
Precisare con caratteri grafici di maggiore evidenza se esiste l’eventualità che i valori sopra citati risultino inferiori ai premi versati.
12. Revoca della proposta
49 Nel caso in cui non sia possibile quantificare a priori il costo per la visita medica, in Nota informativa dovrà essere riportata un’avvertenza su eventuali altri oneri per accertamenti medici, indicando il minimo ed il massimo del relativo costo.
50 La quota parte retrocessa in media ai distributori deve essere determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all’ultimo esercizio dell’impresa di assicurazione. Per i prodotti di nuova commercializzazione il dato deve essere stimato sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento. Il dato è riferito ai costi previsti nel caricamento di tariffa e non tiene conto di eventuali rappels e partecipazioni agli utili.
Indicare le modalità con cui la revoca della proposta deve essere comunicata all’impresa, specificando che il rimborso delle somme eventualmente pagate dal contraente deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
13. Diritto di recesso
Indicare le modalità e i termini per l’esercizio del recesso. Specificare che l’impresa è tenuta al rimborso del premio entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, con diritto a trattenere le spese di emissione del contratto effettivamente sostenute di cui al punto 6.1.1, a condizione che le stesse siano quantificate nella proposta e nel contratto, nonché la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.
14. Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione
Rinviare all’articolo delle condizioni di assicurazione che indica la documentazione che il contraente o il beneficiario sono tenuti a presentare per ogni ipotesi di liquidazione da parte dell’impresa; specificare i termini per il pagamento concessi all’impresa richiamando l’attenzione del contraente sui termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente, e sulle conseguenze in caso di omessa richiesta entro detti termini, anche avuto riguardo a quanto previsto in materia di rapporti dormenti dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
In caso di utilizzo di un modulo prestampato di richiesta di liquidazione recante l’elenco dei documenti da consegnare per le varie ipotesi, rinviare a tale modulo, precisando che lo stesso è incluso nella documentazione contrattuale.
15. Legge applicabile al contratto Indicare la legge applicabile al contratto. 16. Lingua in cui è redatto il contratto
Indicare che il contratto, e ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto, sono redatti in lingua italiana, salvo che le parti non ne concordino la redazione in un’altra lingua.
17. Reclami51
Descrivere la procedura da seguire per la presentazione dei reclami prevista dalle disposizioni vigenti.
Specificare le modalità di presentazione dei reclami all’impresa, indicando la funzione aziendale incaricata dell’esame degli stessi ed i relativi recapiti.
Illustrare i casi in cui rivolgere il reclamo all’ISVAP.
Indicare che per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ISVAP o direttamente al sistema estero competente52 chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Descrivere le modalità di presentazione dei reclami all’ISVAP. Indicare che resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria. 18. Informativa in corso di contratto
Illustrare che l’impresa è tenuta a trasmettere entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare ovvero entro sessanta giorni dalla data prevista nelle condizioni di assicurazione per l’assegnazione della partecipazione agli utili, l’estratto conto annuale della posizione assicurativa.
19. Comunicazioni del contraente alla società
Richiamare l’attenzione del contraente sulle disposizioni di cui all’articolo 1926 del codice civile in merito alle comunicazioni da rendere all’impresa in caso di modifiche di professione dell’assicurato eventualmente intervenute in corso di contratto.
20. Conflitto di interessi
Descrivere le situazioni di conflitto di interesse, anche derivanti da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo.
Indicare che in ogni caso l’impresa, pur in presenza del conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai contraenti e da ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi.
Inserire la seguente frase: “……(indicare la denominazione dell’impresa) è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa”.
Il rappresentante legale Generalità e firma autografa
51 Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni del presente paragrafo indicando l’Autorità di vigilanza del Paese d’origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.
52 Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx market/finservices- retail/finnet/index en.htm
Allegato 5
DOCUMENTO INFORMATIVO PER LE OPERAZIONI DI TRASFORMAZIONE
Il documento deve contenere tutte le indicazioni sulle modifiche qualitative e quantitative delle prestazioni conseguenti alla trasformazione e sugli eventuali limiti alla conservazione dei diritti acquisiti con il contratto originario, con particolare riferimento all’eventuale eliminazione o riduzione della copertura per il caso di morte e all’eventuale perdita di garanzia di conservazione del capitale a scadenza e/o di rendimento minimo finanziario o di riduzione dello stesso.
In particolare il documento, redatto in forma tabellare a sezioni contrapposte relative ai contenuti del contratto originario e di quello risultante dalla trasformazione, deve contenere almeno le seguenti informazioni:
1. le eventuali modifiche dei termini contrattuali (decorrenza, durata, scadenza);
2. le eventuali modifiche del premio dovuto e dei mezzi di pagamento;
3. la tipologia di prestazione assicurata; particolare rilievo deve essere dato ai casi in cui la prestazione del contratto derivante da trasformazione comporti rischi finanziari a carico degli assicurati (contratti unit linked e index linked), sottolineandone le caratteristiche e le specificità rispetto a quelle del contratto originario;
4. l’eventuale perdita di garanzia di capitale o di un rendimento minimo finanziario;
5. le eventuali differenze in termini di tasso minimo di rendimento garantito, anche con riferimento alle diverse modalità di attribuzione e consolidamento (annuale, solo a scadenza,…..);
6. l’eventuale eliminazione o riduzione della copertura per il caso di morte;
7. gli eventuali effetti negativi sulle prestazioni, anche su quelle derivanti dall’esercizio di opzioni contrattuali, dovuti all’adozione di nuove basi tecniche, diverse da quelle finanziarie;
8. l’indicazione di eventuali periodi di carenza della copertura per il caso di morte;
9. le condizioni regolanti la determinazione del valore di riscatto e gli effetti dell’operazione di trasformazione sull’esercizio del diritto di riscatto;
10. il trattamento fiscale.
Il documento deve inoltre prevedere:
1. l’indicazione analitica di ogni eventuale costo addebitato, sotto qualsiasi forma, e nel rispetto delle disposizioni della Circolare ISVAP 106/98, per oneri amministrativi inerenti all’operazione di trasformazione;
2. il criterio di impiego e di gestione delle disponibilità maturate sul contratto trasformando;
3. l’indicazione della facoltà o meno del contraente di avvalersi del diritto di recesso entro trenta giorni dall’operazione di trasformazione e degli effetti conseguenti.
Allegato 6
SCHEMA DI NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEI RAMI DANNI53
Inserire le seguenti frasi: “La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP”.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza”.
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali
Inserire:
a) Denominazione, forma giuridica ed eventuale gruppo di appartenenza;
b) Indirizzo della sede legale e della direzione generale, se diverso, comprensivo dell’indicazione dello Stato;
c) Indirizzo dell’eventuale sede secondaria con cui sarà concluso il contratto, comprensivo dell’indicazione dello Stato;
d) Recapito telefonico, sito internet e indirizzo di posta elettronica;
e) Estremi del provvedimento di autorizzazione all'esercizio e il numero di iscrizione all’albo delle imprese di assicurazione. Le imprese straniere specificano se operano in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi e indicano l’Autorità di vigilanza al cui controllo sono sottoposte.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa54
Indicare, in milioni di euro, l’ammontare del patrimonio netto, specificando la parte relativa al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali.
Indicare l’indice di solvibilità riferito alla gestione danni precisando che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Specificare se il contratto è stipulato con o senza tacito rinnovo, inserendo una specifica “Avvertenza” sui termini e sulle modalità per l’esercizio della disdetta nonché sugli effetti che ne conseguono, rinviando all’articolo delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Indicare sinteticamente le coperture assicurative offerte dal contratto rinviando agli articoli delle condizioni di assicurazione che le regolamentano. Inserire una specifica “Avvertenza” sulla presenza di limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative ovvero di condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo, rinviando agli articoli delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Inserire una specifica “Avvertenza” sulla presenza di franchigie, scoperti e massimali, rinviando agli articoli delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Per facilitarne la comprensione da parte del contraente, illustrare il relativo meccanismo di funzionamento mediante esemplificazioni numeriche.
In caso di assicurazione parziale rinviare all’articolo delle condizioni di assicurazione per gli effetti. 4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
Inserire l’”Avvertenza” che eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Rinviare agli articoli delle condizioni di polizza per le conseguenze.
Inserire un’”Avvertenza” sulla presenza di cause di nullità, rinviando agli articoli delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Indicare che l’assicurato deve dare comunicazione scritta all’impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio, rinviando agli articoli delle condizioni di assicurazione per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione. Illustrare in forma esemplificativa, nell’ambito delle coperture offerte dal contratto, almeno un’ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio.
6. Premi
Illustrare la periodicità di pagamento del premio. Specificare i mezzi di pagamento del premio previsti dall’impresa. Indicare la possibilità di frazionare il premio ed indicare i relativi oneri aggiuntivi, se previsti.
Inserire un’“Avvertenza” sull’eventualità che l’impresa o l’intermediario possano applicare sconti di premio, indicando le condizioni di applicabilità degli stessi.
Qualora le imprese facciano ricorso a tecniche di vendita multilevel marketing ed abbiano attribuito ai componenti della rete il potere di incassare premi assicurativi, inserire l’avvertenza di cui all’articolo 44, comma 2, lettera d), del Regolamento ISVAP
n. 5 del 16 ottobre 2006.
Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento l’impresa riporta tutti i costi a carico del contraente e del debitore/assicurato, con indicazione della quota parte percepita in media dall’intermediario, espressa sia in valore assoluto che percentuale55. Inserire un’”Avvertenza” che in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento l’impresa restituisce al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa le imprese, su richiesta del debitore/assicurato, forniscono la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.
53 Lo schema deve essere opportunamente adattato per tenere conto delle caratteristiche della copertura offerta.
54 I dati sono relativi all’ultimo bilancio approvato.
55 La quota parte retrocessa in media all’intermediario deve essere determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all’ultimo esercizio dell’impresa di assicurazione. Per i prodotti di nuova commercializzazione il dato deve essere stimato sulla Base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento. Il dato è riferito ai costi previsti nel caricamento di tariffa e non tiene conto di eventuali rappels e partecipazioni agli utili.
Rinviare all’articolo delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 7. Rivalse.
Inserire una specifica “Avvertenza” sulla presenza di rivalse, illustrandone il significato e rinviando agli articoli delle condizioni di assicurazione per i presupposti e per gli effetti per il contraente.
8. Diritto di recesso
Inserire una specifica “Avvertenza” sulla presenza del diritto di recesso per il contraente, per l’impresa ovvero per entrambi, rinviando agli articoli delle condizioni di assicurazione per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto.
In particolare, nei contratti di durata pluriennale specificare con caratteri di particolare evidenza la facoltà per il contraente di recedere, trascorso il quinquennio, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Indicare i termini entro i quali i diritti derivanti dal contratto si prescrivono ovvero sono sottoposti a decadenza. 10. Legge applicabile al contratto
Indicare la legge applicabile al contratto. 11. Regime fiscale
Indicare il trattamento fiscale applicabile al contratto.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
Inserire una specifica “Avvertenza” sull’esistenza di modalità e di termini per la denuncia del sinistro e sulle eventuali spese per la ricerca e stima del danno. Rinviare agli articoli delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative.
Nel caso di contratto di assicurazione ramo tutela legale e ramo assistenza, inserire una specifica “Avvertenza” sull’eventuale affidamento ad un’impresa terza della gestione dei sinistri, rinviando all’articolo delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
13. Reclami56
Descrivere la procedura da seguire per la presentazione dei reclami prevista dalle disposizioni vigenti.
Specificare le modalità di presentazione dei reclami all’impresa, indicando la funzione aziendale incaricata dell’esame degli stessi ed i relativi recapiti.
Illustrare i casi in cui rivolgere il reclamo all’ISVAP.
Indicare che per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ISVAP o direttamente al sistema estero competente57 chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Descrivere le modalità di presentazione dei reclami all’ISVAP. Indicare che resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria. 14. Arbitrato
Nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti sia previsto l’arbitrato inserire l’”Avvertenza” che è possibile in ogni caso rivolgersi all’Autorità giudiziaria.
Inserire la seguente frase: “……(indicare la denominazione dell’impresa) è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa”.
Il rappresentante legale Generalità e firma autografa
56 Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni del presente paragrafo indicando l’Autorità di vigilanza del Paese d’origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.
57 Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx- retail/finnet/index en.htm
Allegato 7
SCHEMA DI NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE INFORTUNI
Inserire le seguenti frasi: “La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP”.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza”.
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali
Inserire:
a) Denominazione, forma giuridica ed eventuale gruppo di appartenenza;
b) Indirizzo della sede legale e della direzione generale, se diverso, comprensivo dell’indicazione dello Stato;
c) Indirizzo dell’eventuale sede secondaria con cui sarà concluso il contratto, comprensivo dell’indicazione dello Stato;
d) Recapito telefonico, sito internet e indirizzo di posta elettronica;
e) Estremi del provvedimento di autorizzazione all'esercizio e il numero di iscrizione all’albo delle imprese di assicurazione. Le imprese straniere specificano se operano in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi e indicano l’Autorità di vigilanza al cui controllo sono sottoposte.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa58
Indicare, in milioni di euro, l’ammontare del patrimonio netto, specificando la parte relativa al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali.
Indicare l’indice di solvibilità riferito alla gestione danni precisando che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Specificare se il contratto è stipulato con o senza tacito rinnovo, inserendo una specifica “Avvertenza” sui termini e sulle modalità per l’esercizio della disdetta nonché sugli effetti che ne conseguono. Rinviare all’articolo delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Indicare sinteticamente le coperture assicurative offerte dal contratto rinviando agli articoli delle condizioni di assicurazione che le regolamentano. Inserire una specifica “Avvertenza” sulla presenza di limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative ovvero di condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Rinviare agli articoli delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Inserire una specifica “Avvertenza” sulla presenza di franchigie, scoperti e massimali, rinviando agli articoli delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Per facilitarne la comprensione da parte del contraente, illustrare il relativo meccanismo di funzionamento mediante esemplificazioni numeriche.
Inserire una specifica “Avvertenza” sulla presenza di un limite massimo di età assicurabile, rinviando all’articolo delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
Inserire l’”Avvertenza” che eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Rinviare agli articoli delle condizioni di polizza per la descrizione di tali conseguenze.
Inserire un’”Avvertenza” sulla presenza di cause di nullità, rinviando all’articolo delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione
Indicare che l’assicurato deve dare comunicazione scritta all’impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio e delle variazioni nella professione, rinviando agli articoli delle condizioni di assicurazione per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione. Illustrare in forma esemplificativa, nell’ambito delle coperture offerte dal contratto, almeno un’ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio.
6. Premi
Illustrare la periodicità di pagamento del premio. Specificare i mezzi di pagamento del premio previsti dall’impresa. Indicare la possibilità di frazionare il premio ed indicare i relativi oneri aggiuntivi, se previsti.
Inserire un’“Avvertenza” sull’eventualità che l’impresa o l’intermediario possano applicare sconti di premio, indicando le condizioni di applicabilità degli stessi.
Qualora le imprese facciano ricorso a tecniche di vendita multilevel marketing ed abbiano attribuito ai componenti della rete il potere di incassare premi assicurativi, inserire l’avvertenza di cui all’articolo 44, comma 2, lettera d), del Regolamento ISVAP
n. 5 del 16 ottobre 2006.
7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate
Indicare se le somme assicurate e il premio sono soggetti ad adeguamento, rinviando all’articolo delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
8. Diritto di recesso
Inserire una specifica “Avvertenza” sulla presenza del diritto di recesso per il contraente, per l’impresa ovvero per entrambi, rinviando agli articoli delle condizioni di assicurazione per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto.
In particolare, nei contratti di durata pluriennale specificare con caratteri di particolare evidenza la facoltà per il contraente di recedere, trascorso il quinquennio, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
58 I dati sono relativi all’ultimo bilancio approvato.
Indicare i termini entro i quali i diritti derivanti dal contratto si prescrivono ovvero sono sottoposti a decadenza. 10. Legge applicabile al contratto
Indicare la legge applicabile al contratto. 11. Regime fiscale
Indicare il trattamento fiscale applicabile al contratto.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
Inserire una specifica “Avvertenza” sui seguenti aspetti: individuazione del momento di insorgenza del sinistro, esistenza di modalità e termini per la denuncia del sinistro, eventuali spese per l’accertamento del danno, ipotesi in cui è richiesta la visita medica.
Rinviare agli articoli delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative.
13. Reclami59
Descrivere la procedura da seguire per la presentazione dei reclami prevista dalle disposizioni vigenti.
Specificare le modalità di presentazione dei reclami all’impresa, indicando la funzione aziendale incaricata dell’esame degli stessi ed i relativi recapiti.
Illustrare i casi in cui rivolgere il reclamo all’ISVAP.
Indicare che per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ISVAP o direttamente al sistema estero competente60 chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Descrivere le modalità di presentazione dei reclami all’ISVAP. Indicare che resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria. 14. Arbitrato
Nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti sia previsto l’arbitrato inserire l’”Avvertenza” che è possibile in ogni caso rivolgersi all’Autorità giudiziaria.
Indicare che il luogo di svolgimento dell’arbitrato è la città sede dell’Istituto di medicina legale più vicina all’assicurato, fatte salve eventuali norme contrattuali più favorevoli.
Inserire la seguente frase: “……(indicare la denominazione dell’impresa) è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa”.
Il rappresentante legale Generalità e firma autografa
59 Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni del presente paragrafo indicando l’Autorità di vigilanza del Paese d’origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.
60 Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx- retail/finnet/index en.htm
Allegato 8
SCHEMA DI NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MALATTIA
Inserire le seguenti frasi: “La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP”.
“Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.”
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali
Inserire:
a) Denominazione, forma giuridica ed eventuale gruppo di appartenenza;
b) Indirizzo della sede legale e della direzione generale, se diverso, comprensivo dell’indicazione dello Stato;
c) Indirizzo dell’eventuale sede secondaria con cui sarà concluso il contratto, comprensivo dell’indicazione dello Stato;
d) Recapito telefonico, sito internet e indirizzo di posta elettronica;
e) Estremi del provvedimento di autorizzazione all'esercizio e il numero di iscrizione all’albo delle imprese di assicurazione. Le imprese straniere specificano se operano in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi e indicano l’Autorità di vigilanza al cui controllo sono sottoposte.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa61
Indicare, in milioni di euro, l’ammontare del patrimonio netto, specificando la parte relativa al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali.
Indicare l’indice di solvibilità riferito alla gestione danni precisando che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Specificare se il contratto è stipulato con o senza tacito rinnovo, inserendo una specifica “Avvertenza” sui termini e sulle modalità per l’esercizio della disdetta nonché sugli effetti che ne conseguono. Rinviare all’articolo delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Indicare sinteticamente le coperture assicurative offerte dal contratto, rinviando agli articoli delle condizioni di assicurazione che le regolamentano. Inserire una specifica “Avvertenza” sulla presenza di limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative
ovvero di condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Rinviare all’articolo delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Inserire una specifica “Avvertenza” sulla presenza di franchigie, scoperti e massimali, rinviando agli articoli delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Per facilitarne la comprensione da parte del contraente, illustrare il relativo meccanismo di funzionamento mediante esemplificazioni numeriche.
Inserire una specifica “Avvertenza” sulla presenza di un limite massimo di età assicurabile, rinviando all’articolo delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
4. Periodi di carenza contrattuali
Inserire una specifica “Avvertenza” sulla presenza di eventuali carenze, rinviando all’articolo delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
5. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Questionario sanitario - Nullità
Inserire l’”Avvertenza” che eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Rinviare agli articoli delle condizioni di assicurazione per le conseguenze.
Inserire un’”Avvertenza” sulla necessità di rispondere in maniera precisa e veritiera alle domande previste dal questionario sanitario.
Inserire un’”Avvertenza” sulla presenza di cause di nullità, rinviando agli articoli delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione
Indicare che l’assicurato deve dare comunicazione scritta all’impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio e delle variazioni nella professione, rinviando agli articoli delle condizioni di assicurazione per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione. Illustrare in forma esemplificativa, nell’ambito delle coperture offerte dal contratto, almeno un’ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio.
7. Premi
Illustrare la periodicità di pagamento del premio. Specificare i mezzi di pagamento del premio previsti dall’impresa. Indicare la possibilità di frazionare il premio ed indicare i relativi oneri aggiuntivi, se previsti.
Inserire un’“Avvertenza” sull’eventualità che l’impresa o l’intermediario possano applicare sconti di premio, indicando le condizioni di applicabilità degli stessi.
Qualora le imprese facciano ricorso a tecniche di vendita multilevel marketing ed abbiano attribuito ai componenti della rete il potere di incassare premi assicurativi, inserire l’avvertenza di cui all’articolo 44, comma 2, lettera d), del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006.
8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate
Indicare se le somme assicurate e il premio sono soggetti ad adeguamento, rinviando all’articolo delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
9. Diritto di recesso
Inserire una specifica “Avvertenza” sulla presenza del diritto di recesso per il contraente, per l’impresa ovvero per entrambi, rinviando agli articoli delle condizioni di assicurazione per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto.
61 I dati sono relativi all’ultimo bilancio approvato.