ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE Clausole campione

ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE. 1. Durante l’esecuzione dei lavori, per ciascun contratto applicativo, la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati tecnici ed economici predisposti a seguito del modulo d’ordine, nel Capitolato Speciale di Appalto o nell’Accordo. 2. Se i controlli daranno esito positivo e il singolo lavoro sarà finito in ogni sua parte e nei tempi dovuti, la Direzione dei Lavori provvederà ad emettere il Certificato di regolare esecuzione per ciascun contratto applicativo che darà diritto all’Appaltatore ad avere riconosciuto il pagamento a saldo di ciascun contratto applicativo una volta raggiunta la somma stabilita per procedere all’emissione del S.A.L. e relativo certificato di pagamento. 3. In mancanza del certificato di cui al comma 2 l’Appaltatore non avrà diritto alcuno, nè per partite provvisorie, acconti sui lavori, pagamenti parziali o qualunque altro tipo di compenso.
ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE. 1. Durante l'esecuzione dei lavori, per ciascun contratto applicativo, la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato Speciale d'appalto o nell'accordo. 1. Se i controlli daranno esito positivo e il singolo lavoro sarà finito in ogni sua parte e nei tempi dovuti, la Direzione Lavori provvederà ad emettere il certificato di regolare esecuzione per ciascun contratto applicativo, che darà diritto all'Appaltatore ad aver riconosciuto il pagamento a saldo di ciascun contratto applicativo. 2. In mancanza del certificato di cui al comma 2, l'Appaltatore non avrà diritto alcuno, né per partite provvisorie, acconti sui lavori, pagamenti parziali o qualunque altro tipo di compenso.
ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine di 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori contenuti all’interno di ciascun contratto specifico ricadente nell’Accordo.
ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE. Durante l’esecuzione dei lavori, per ciascun contratto applicativo, la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato Speciale d’appalto o nell’accordo. Se i controlli daranno esito positivo e il singolo lavoro sarà finito in ogni sua parte e nei tempi dovuti, la Direzione Lavori provvederà ad emettere il certificato di regolare esecuzione per ciascun contratto applicativo, che darà diritto all’Appaltatore ad aver riconosciuto il pagamento a saldo di ciascun contratto applicativo. In mancanza del certificato di cui al comma 2, l’Appaltatore non avrà diritto alcuno, ne per partite provvisorie, acconti sui lavori, pagamenti parziali o qualunque altro tipo di compenso
ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE. 1. Durante l’esecuzione dei lavori, per ciascun contratto applicativo, la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato Speciale d’appalto o nell’accordo. 2. Se i controlli daranno esito positivo e il singolo lavoro sarà finito in ogni sua parte e nei tempi dovuti, la Direzione Lavori provvederà ad emettere il S.A.L trimestralmente, che darà diritto all’Appaltatore ad aver riconosciuto il pagamento a saldo di tale contabilità nei termini sopraindicati. Alla emissione del IV ed ultimo SAL la Direzione Lavori provvederà, realizzati i dovuti controlli, a redigere il certificato di regolare esecuzione.
ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE. 1. Anche dopo la liquidazione e il pagamento del corrispettivo e anche dopo la scadenza del contratto, il Comune può, entro ventiquattro mesi dalla liquidazione, chiedere motivatamente all’impresa il rifacimento di lavori che si rilevino viziati, ai sensi delle vigenti norme del Codice Civile. 2. Il Comune non è tenuto alla corresponsione di alcun importo per tali rifacimenti e ripristini e, a proprio insindacabile giudizio, può far eseguire i rimedi a terzi, con rivalsa e ripetizione delle relative somme.
ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE. Durante l’esecuzione dei lavori, per ciascun contratto applicativo, la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto dall’ordine di servizio, negli eventuali elaborati progettuali, nel Capitolato Speciale d’appalto o nell’accordo. - Se i controlli daranno esito positivo e il singolo lavoro sarà finito in ogni sua parte e nei tempi dovuti, la Direzione Lavori provvederà ad emettere un certificato di regolare esecuzione parziale per ciascun contratto applicativo, che darà diritto all’Appaltatore ad aver riconosciuto il pagamento a saldo di ciascun contratto applicativo. - In mancanza del certificato di cui al precedente capoverso, l’Appaltatore non avrà diritto alcuno, ne per partite provvisorie, acconti sui lavori, pagamenti parziali o qualunque altro tipo di compenso. Il certificato di regolare esecuzione riguardante tutti i contratti applicativi e quindi l’intero accordo quadro verrà emesso entro 60 giorni dall’ultimazione di tutti i lavori congiuntamente alla redazione della contabilità finale. La rata di saldo verrà corrisposta entro 60 giorni dalla sottoscrizione del suddetto certificato di regolare esecuzione o dalla data in cui viene presentata la polizza di cui all’art. 103 c. 6 del D.Lgs. 50/2016. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere, la manutenzione delle stesse verrà tenuta a cura e spese dell’Appaltatore. L’Appaltatore sarà responsabile, in sede civile e penale, dell’osservanza di tutto quanto specificato nel presente articolo. Per tutto il periodo intercorrente tra l’esecuzione dei lavori e il collaudo, e salvo le maggiori responsabilità sancite dall’articolo 1669 del Codice Civile, l’Appaltatore sarà garante delle opere eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari. Durante detto periodo l’Appaltatore curerà la manutenzione tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie e senza che occorrano particolari inviti da parte della Direzione dei Lavori. Ove l’Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori con invito scritto, si procederà d’ufficio, con facoltà anche di provvedere con la procedura di cui all’art. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto, e le relative spese andranno a debito dello stesso. Sia per ragioni particolari di stagione...
ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE. 1. Il Certificato di regolare esecuzione viene redatto e sottoscritto dal RUP. 2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall’ultimazione della esecuzione. 3. Durante l’esecuzione della fornitura e posa la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di verifica volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche della fornitura e posa in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato Speciale o nel contratto. 4. Il certificato di regolare esecuzione avverrà in conformità a quanto disposto dall’art. 102 del D.Lgs 50/2016. 5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, comma 2, del Codice Civile. 6. Approvato il certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante, si farà luogo del pagamento a saldo dei crediti ed allo svincolo e restituzione del deposito cauzionale sotto deduzioni di eventuali penali, e salvo quanto previsto dal C.S.A. in materia di garanzie assicurative.

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  • Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione 1. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto. 2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

  • Modalità di espletamento del servizio 1. Il gestore, nell’ambito della propria autonomia, deve garantire che il servizio sia svolto per tutto il periodo di vigenza della concessione con regolarità, decoro, continuità, sicurezza e fruizione in condizione di uguaglianza degli utenti. 2. In particolare dovrà assicurare che il servizio sia reso a chiunque ne faccia richiesta, dietro pagamento delle tariffe fissate, senza alcuna distinzione di sesso, religione, etc., nel rispetto delle disposizioni di cui al presente capitolato e garantendo la scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle igienico-sanitarie, di sicurezza e quelle relative alla gestione degli ostelli per la gioventù. 3. L’avvio dell’attività ricettiva di Ostello per la gioventù è sospensivamente condizionato all’obbligatorietà, da parte del Concessionario, di presentare allo Sportello SUAPE del Comune di idonea documentazione attestante l’esistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia. 4. In relazione al servizio da espletarsi sono a carico del Concessionario in particolare: a) il mantenimento dell’immobile e delle sue pertinenze in stato decoroso; b) le spese di gestione dell’Ostello ed in particolare quelle relative alle utenze d’acqua, d’energia elettrica, per il gas, per il riscaldamento, raffrescamento, telefoniche, etc. occorrenti per il buon funzionamento della struttura, che il Concessionario, a sue spese e suo carico, dovrà intestare a se stesso entro 30 giorni dalla firma del contratto di concessione, l’ottenimento e realizzazione di eventuali lavori per autorizzazione allo scarico; c) l’addestramento e l’aggiornamento del personale che dovrà essere in numero sufficiente e idoneo a mantenere regolare e continuo il servizio; d) l’obbligo di garantire la reperibilità 24 ore su 24 di un responsabile dell’Ostello, incaricato dal Concessionario; e) il servizio di prenotazione; f) la fornitura della biancheria e di quant’altro necessario al pernottamento; g) le indicazioni e i suggerimenti sulle offerte turistiche in tema socio-culturale, sugli spettacoli, su itinerari storico artistici, enogastronomici, o sul miglior utilizzo del tempo libero a Marrubiu e dintorni e nell’intera provincia di Oristano, in modo da favorire e rendere quanto più piacevole il soggiorno; h) l’ottenimento di tutte le dovute autorizzazioni necessarie a qualsiasi titolo per l’avvio dell’attività ed eventuali necessari lavori, nonché la promozione a livello nazionale e internazionale dell’Ostello oggetto di gestione e la pubblicazione di tutto il materiale pubblicitario necessario a tale fine; i) tutte le spese inerenti, conseguenti e comunque connesse con la stipulazione e la registrazione della presente concessione, sono a carico della parte aggiudicataria; j) tutte le obbligazioni nascenti dalla presente convenzione. 5. Il servizio di pernottamento dovrà essere garantito a tutti i giovani, nonché ai gruppi e alle associazioni giovanili, per il conseguimento di finalità ricreative, culturali, sportive, religiose e sociali, ai gruppi scolastici in genere e ai loro accompagnatori nonché agli studenti universitari. 6. Per ragioni sociali o umanitarie possono essere ospitate, su segnalazione dei Servizi sociali del Comune o di altre istituzioni operanti a livello sociale, o delle Forze di Polizia, persone che versano in situazione di particolare difficoltà e disagio (sfrattati, indigenti, rifugiati, etc.). 7. Il pasto sarà composto da un primo piatto, di almeno due tipi, da un secondo piatto con contorno, frutta, pane, bevande escluse.

  • Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti dei servizi di fognatura e depurazione e ha validità su tutto il territorio dei Comuni della Conferenza Territoriale nr. 4 Alto Valdarno di cui alla L.R. 69/2011 s.,m.i. e costituirà parte integrante, limitatamente alla materia oggetto delle sue disposizioni, dei Regolamenti Urbanistici/Igiene Pubblica di competenza delle Amministrazioni Comunali. 2. La gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di depurazione e della rete fognaria pubblica è affidata al Gestore del Servizio Idrico Integrato, di seguito denominato “Gestore”. 3. Il Gestore del Servizio Pubblico di cui sopra è attualmente Nuove Acque S.p.a. in virtù dell’affidamento ad essa conferito dall’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale con deliberazione assembleare n° 7/99. 4. Per quanto concerne lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura, ferme restando le norme del D. Lgs. 152/2006, sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi e/o integrativi delle presenti norme da parte delle autorità sanitarie competenti relativamente agli usi potabili dell’acqua, alla balneazione e alla protezione della salute pubblica, anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 13 e 32 della L. 833/78. 5. Il presente Regolamento sostituisce il precedente relativo alla stessa materia, che cessa, pertanto, di avere efficacia all'atto della sua entrata in vigore, superando inoltre, sulle stesse materie, le eventuali disposizioni incompatibili od in contrasto dettate da altri regolamenti comunali. 6. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle fonti normative primarie, gli scarichi civili e produttivi che recapitano nelle pubbliche fognature al fine di: a) prevenire, controllare e reprimere l’inquinamento delle acque; b) tutelare le infrastrutture degli impianti fognari e depurativi; c) disciplinare l’allacciamento degli insediamenti civili e produttivi alla pubblica fognatura; d) favorire, in applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell’acqua stabiliti dal D.Lgs. 152/2006, il massimo risparmio nell’utilizzazione delle acque e nell’adozione dei processi di riciclo e di recupero delle sostanze disperse; e) raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che detta disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e sul recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e dalla Legge Regionale n. 20 del 31 maggio 2006 s.m.i e del relativo Regolamento di Attuazione Regolamento Regionale n. 46/R s.m.i.. 7. E’ esclusa dal presente Regolamento la disciplina degli scarichi domestici ed industriali che non recapitano nelle pubbliche fognature, per la quale si rinvia al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. 8. La manutenzione, pulizia o qualsiasi altra attività di servizio relativa alle reti di raccolta di acqua meteorica ed alle caditoie stradali, compresa la realizzazione dei nuovi allacciamenti di utenza, sono escluse dal servizio di fognatura e più in generale dal servizio idrico integrato. Per quanto attiene alla richiesta di nuovi allacciamenti alle reti di raccolta delle acque meteoriche questa dovrà essere inoltrata alle competenti Amministrazioni Comunali salvo diversa indicazione da esse fornita.

  • CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dalla vigente normativa, non ritenga necessario conferire l’incarico di collaudo dell’opera, si darà luogo ad un certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori contenente gli elementi di cui all’articolo 229 del D.P.R. n. 207/2010. Entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori sarà tenuto a rilasciare il certificato di regolare esecuzione, salvo che sia diversamente ed espressamente previsto nella documentazione di gara e nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per l’impresa affidataria. Il certificato sarà quindi confermato dal responsabile del procedimento. L’emissione del certificato di regolare esecuzione non costituirà presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. La data di emissione del certificato di regolare esecuzione costituirà riferimento temporale essenziale per i seguenti elementi: 1) il permanere dell'ammontare residuo della cauzione definitiva (di solito il 20%), o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; 2) la decorrenza della copertura assicurativa prevista all’articolo 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, dalla data di consegna dei lavori, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; 3) la decorrenza della polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi che l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare, per i lavori di cui all’articolo 103 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, per la durata di dieci anni. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro potrà essere tenuta una contabilità semplificata, mediante apposizione sulle fatture di spesa di un visto del Direttore dei Lavori, volto ad attestare la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. In questo caso, il certificato di regolare esecuzione potrà essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

  • Pagamento del corrispettivo L’aggiudicatario s’impegna ad utilizzare un conto corrente bancario o postale aperto presso Poste Italiane s.p.a. dedicato anche in via non esclusiva al ricevimento dei corrispettivi derivanti dall’esecuzione del contratto aggiudicato, del quale comunicherà, in sede di accettazione del contratto o comunque entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. Lo stesso obbligo di comunicazione nei confronti della Stazione Appaltante dovrà essere riportato nei contratti stipulati con subappaltatori o subcontraenti: il pagamento dei corrispettivi loro dovuti in esecuzione delle prestazioni contrattuali contenute nei contratti di subappalto o sub committenza dovranno necessariamente essere eseguiti dall’appaltatore, ai sensi della legge 136/2010 sul conto corrente dedicato. L’appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l’inadempimento agli obblighi di trasparenza derivanti dall’applicazione del punto precedente da parte di subappaltatori o sub committenti. Il pagamento del materiale regolarmente consegnato e per il quale non siano sorte contestazioni, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all’Azienda Sanitaria, ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate, della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell’ordine, dell’esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 231/02, a 90 giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura. Il pagamento avverrà a mezzo mandato del Tesoriere dell’Azienda Sanitaria. In caso di ritardato pagamento il fornitore potrà pretendere, previa formale messa in mora dell’Amministrazione, interessi moratori corrispondenti al saggio legale d’interesse. L’azienda Sanitaria può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

  • Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati Titolare del trattamento è il Dipartimento della Pubblica Sicurezza che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato all’indirizzo email all’uopo indicato.

  • Avvio dell’esecuzione del contratto L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

  • Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi: a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38; b) all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma. 2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi: a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza; d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

  • (Pagamento, risoluzione e prelazione) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n 392/78. La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione della quale viene/non viene (4) concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.

  • Perfezionamento del contratto Momento in cui viene effettuato il pagamento del premio.