Disciplina del recesso. Durante il periodo di apprendistato nessuna delle parti può recedere dal rapporto in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. Al termine del periodo di apprendistato ciascuna delle parti può recedere dal contratto ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal termine del suddetto periodo. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato; l'insorgenza dello stato di malattia durante il periodo di preavviso non interrompe lo stesso e, pertanto, il rapporto prosegue fino al termine del preavviso. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di apprendistato, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Disciplina del recesso. Durante il periodo di apprendistato nessuna delle parti può recedere dal rapporto in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di apprendistato, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Disciplina del recesso. Qualora al termine del periodo di apprendistato, che coincide con il periodo di formazione, non sia data disdetta a norma dell’art. 2118 c.c. l’apprendista è mantenuto in servizio e il rapporto di lavoro prosegue come ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell’anzianità di servizio del lavoratore, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge e da quelli introdotti e disciplinati dal presente C.C.N.L.
Disciplina del recesso. Qualora al termine del periodo di apprendistato, che coincide con il periodo di formazione, non sia data disdetta a norma dell'art. 2118 cod. civ. l'apprendista è mantenuto in servizio e il rapporto di lavoro prosegue come ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Disciplina del recesso. Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere liberamente dal contratto (art. 2118 c.c.) nel rispetto del preavviso decorrente dal medesimo termine. Si tratta di un'ipotesi di vero e proprio recesso "ad nutum", che non richiede per la sua legittimità la sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. Se nessuna delle parti esercita questa facoltà, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Durante il preavviso continua ad applicarsi la disciplina del contratto di apprendistato. Al contrario, durante il periodo di apprendistato il datore di lavoro può recedere dal contratto soltanto in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di giustificazione si applica la normativa generale. Nella seguente tabella illustriamo le ipotesi di cessazione del periodo di apprendistato che presentano delle particolarità. Per le altre cause di cessazione del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni contrattuali previste per la generalità dei lavoratori dipendenti: • recesso datoriale per giusta causa e giustificato motivo • risoluzione consensuale • mancato superamento del periodo di prova • superamento del comporto di malattia • impossibilità sopravvenuta (ad esempio, inabilità, invalidità) • morte del lavoratore • moítc dcl la:oíatoíc Durante il periodo di apprendistato Conferma anticipata in servizio – Prosecuzione del rapporto come ordinario rapporto a tempo indeterminato Licenziamento o dimissioni Necessità di giusta causa o giustificato motivo solo per il caso di licenziamento. Le dimissioni sono libere Cessazione del rapporto di lavoro. Tutela nel caso di licenziamento illegittimo Al termine periodo apprendistato del di Recesso ad iniziativa di una delle parti con rispetto del preavviso – Il rapporto di lavoro cessa quando si conclude il preavviso, che decorre dal termine dell'apprendistato Recesso ad iniziativa di una delle parti senza rispetto del preavviso – Il licenziamento intimato o le dimissioni notificate entro l'ultimo giorno del periodo di apprendistato sono efficaci e il preavviso non prestato è sostituito dall'indennità contrattualmente prevista a carico della parte inadempiente Mancato parti recesso delle – Prosecuzione del rapporto come ordinario rapporto a tempo indeterminato Conferma in servizio – Prosecuzione del rapporto come ordinario rapporto a tempo indeterminato Oltre il termine del periodo di apprendistato Licenziam...
Disciplina del recesso. Durante il periodo di apprendistato nessuna delle parti può recedere dal rapporto in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. Al termine del periodo di apprendistato ciascuna delle parti può recedere dal contratto ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal termine del suddetto periodo. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di apprendistato, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Disciplina del recesso. Al termine del periodo di apprendistato ciascuna delle parti può recedere dal contratto ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal termine del suddetto periodo.
Disciplina del recesso. Al termine del periodo di apprendistato ciascuna delle parti può recedere dal contratto ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal termine del suddetto periodo. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato; l'insorgenza dello stato di malattia durante il periodo di preavviso non interrompe lo stesso e, pertanto, il rapporto prosegue fino al termine del preavviso. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di apprendistato, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Disciplina del recesso. Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere liberamente dal contratto (art. 2118 c.c.) nel rispetto del preavviso decorrente dal medesimo termine. Si tratta di un'ipotesi di vero e proprio recesso "ad nutum", che non richiede per la sua legittimità la sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. Se nessuna delle parti esercita questa facoltà, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Durante il preavviso continua ad applicarsi la disciplina del contratto di apprendistato. Al contrario, durante il periodo di apprendistato il datore di lavoro può recedere dal contratto soltanto in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di giustificazione si applica la normativa generale. Nella seguente tabella illustriamo le ipotesi di cessazione del periodo di apprendistato che presentano delle particolarità. Per le altre cause di cessazione del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni contrattuali previste per la generalità dei lavoratori dipendenti: recesso datoriale per giusta causa e giustificato motivo risoluzione consensuale mancato superamento del periodo di prova superamento del comporto di malattia impossibilità sopravvenuta (ad esempio, inabilità, invalidità) morte del lavoratore morte del lavoratore
Disciplina del recesso