Aggiornamento del canone di locazione Clausole campione

Aggiornamento del canone di locazione. Il canone di locazione potrà essere aggiornato annualmente nella misura massima del 75% della variazione annuale dell’indice dei prezzi al consumo accertata dall’ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell’anno contrattuale precedente quello di decorrenza dell’aggiornamento. Se si effettua la scelta dell’opzione “cedolare secca” le variazioni ISTAT non saranno applicate fino a che la scelta non sia revocata.
Aggiornamento del canone di locazione. Ai sensi dell'art. 32 della L. n. 392/1978 e successive modificazioni ed integrazioni ( e dell'art. 9 della L. n. 537/93) le parti convengono che il canone di locazione in parola sia aggiornato ogni anno, senza obbligo di comunicazione, nella misura pari al 75% (settantacinque per cento) della variazione ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Aggiornamento del canone di locazione. 1. Il canone di locazione è aggiornato ogni anno nella misura pari al 75% della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente. 2. L’aggiornamento del canone di locazione decorre dal mese successivo alla espressa richiesta del locatore.
Aggiornamento del canone di locazione. Il Locatore e il Conduttore convengono che il canone di locazione, per come sopra deter- minato e quantificato, a far data dall’inizio del secondo anno di durata del contratto, verra` 1 La durata della locazione non puo` essere inferiore a nove anni se l’immobile, anche se am- mobiliato, e` adibito ad attivita` alberghiere o all’esercizio di attivita` teatrali. Se e` convenuta una durata inferiore o non e` convenuta alcuna durata, la locazione si intende pattuita per la durata ri- spettivamente prevista nei commi precedenti. Il contratto di locazione puo` essere stipulato per un periodo piu` breve qualora l’attivita` esercitata o da esercitare nell’immobile abbia, per sua natura, carattere transitorio. Se la locazione ha carattere stagionale, il locatore e` obbligato a locare l’im- mobile, per la medesima stagione dell’anno successivo, allo stesso conduttore che gliene abbia fat- ta richiesta con lettera raccomandata prima della scadenza del contratto. L’obbligo del locatore ha la durata massima di sei anni consecutivi o di nove se si tratta di utilizzazione alberghiera. 2 I mesi sono 18 se per le locazioni di immobili adibiti ad attivita` alberghiere o all’esercizio di attivita` teatrali. 3 Tale disposizione consente al conduttore, indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, puo` recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata. 4 In assenza di un diverso accordo tra le parti, il pagamento del canone costituisce la princi- pale e fondamentale obbligazione del conduttore e tale pagamento, ai sensi degli artt. 1277 e 1182 c.c., deve essere effettuato al domicilio del locatore con moneta avente corso legale. aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione accertata dall’ISTAT dell’indi- ce dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati su richiesta del Locatore.
Aggiornamento del canone di locazione. Il Locatore e il Conduttore convengono che il canone di locazione, per come sopra determinato e quantificato, a far data dall’inizio del secondo anno di durata del contrat- to, verra` aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione accertata dall’I- STAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati su richiesta del Locatore.
Aggiornamento del canone di locazione. Il canone di locazione è soggetto ad aggiornamento annuale in misura pari al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, a far data dal mese di gennaio di ciascun anno e senza necessità di formale richiesta da parte del locatore.
Aggiornamento del canone di locazione. L’articolo 24 della legge 392/78 che limitava l’aumento del canone di locazione nella misura massima del 75 % della svalutazione verificatase nell’anno recedente è stato abrogato. Si presume che l’aggiornamento al 100 % della variazione accertata dall’ISTAT del costo della vita verificatasi nell’anno precedente possa essere applicato in tutti i contratti non ritenendo che esso rappresenti un patto tendente a determinare un importo del canone superiore a quello contrattuale bensì rivolto a manterene al canone il valore di mercato che aveva al momento della sua determinazione. Contratti di locazione ad uso FORESTERIA. La locazione di in alloggio ad una ditta individuale di tipo commerciale od artigianale oppure ad una società non può essere considerato di abitazione in quanto il conduttore, Ditta o Società, per la sua natura di soggetto economico non può abitare fisicamente nell’immobile ma utilizzarlo quale accessorio della sua attività commerciale, per esempio, per alloggiare temporaneamente il suo personale in attesa che esso trovi un alloggio per abitarvi stabilmente oppure per il periodo di trasferta in altro Comune. In questo caso si ritiene che il contratto di locazione uso foresteria come è stato definito sino ad oggi possa continuare ad essere stipulato a norma del codice civile. Contratti di locazione di natura transitoria Possono essere stipulati contratti di locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari sulla base di contratti tipo approvati dalle organizzazioni dei proprietari, degli inquilini, dalle aziende per il diritto allo studio, dalle associazioni degli studenti e dalle cooperative ed enti non lucrativi operanti nel settore. Gli enti locali possono stipulare contratti di locazione, in qualità di conduttori, per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio, secondo le norme del codice civile.

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  • OGGETTO DELLA LOCAZIONE L’Azienda USL, concede in locazione alla - unità immobiliare ad uso magazzino sita in Via Clavature n. 6, identificata al N.C.U. al foglio 188, mappale 358, sub. 22 costituita da un ambiente posto al piano terra; - unità immobiliare ad uso negozio sita in Via Clavature n. 8/a, identificata al N.C.U. al foglio 188, mappale 358, sub. 24 costituita da un ambiente al piano terra collegato ad un ambiente retrostante posto al piano ammezzato; - unità immobiliare ad uso magazzino sita in Via Clavature n. 8, identificata al N.C.U. al foglio 188, mappale 358, sub. 26 costituita da un ambiente al piano interrato; così come indicato nelle allegate planimetrie (Allegati A-B-C). Le unità immobiliari vengono date nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e nello stato di manutenzione indicato a parte nel verbale di consegna contestualmente sottoscritto dalle parti. I locali risultano liberi da persone. I locali sono stati dichiarati di interesse storico artistico con Decreto del 26/07/2007 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Regionale dell’Xxxxxx Xxxxxxx, ai sensi degli artt. 10 comma 1, e 12 del D.Leg.vo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.. Copia del suddetto provvedimento viene consegnato al conduttore in data odierna.

  • Canone di locazione Il canone di locazione viene convenuto ed accettato dalle parti nella misura annua pari a €. ......... oltre ad I.V.A. di legge, da pagarsi in due rate semestrali anticipate, di pari importo, entro il 10 gennaio e il 10 luglio di ogni anno, mediante versamento presso la Tesoreria Comunale, con rilascio da parte del Comune di relativa quietanza. Il Conduttore non potrà far valere alcuna azione o eccezione se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute. Il mancato puntuale pagamento, in tutto o in parte e per qualsiasi motivo, anche di una sola rata, del canone di locazione, costituirà il Conduttore in mora, con la conseguente risoluzione di diritto del contratto per grave inadempimento, ex art. 1456 del Codice Civile, a danno e spese del Conduttore stesso. Il Conduttore sarà comunque tenuto in ogni caso, al pagamento degli interessi di mora sulle somme non corrisposte. In deroga all’art. 1193 del Codice Civile il Locatore ha la facoltà di attribuire qualsiasi pagamento ai debiti più antichi, indipendentemente dalle diverse indicazioni del Conduttore stesso. Sono a carico del Conduttore le spese relative al servizio di pulizia, fornitura dell’acqua, energia elettrica, rimozione e smaltimento rifiuti, spese per l’ordinaria manutenzione dell’immobile e delle relative pertinenze. Non provvedendovi il Conduttore, vi provvederà il Locatore, avvalendosi della polizza fideiussoria di cui all’art. 5. Sono altresì a carico del Conduttore le spese relative a tutti i contratti di assicurazione.