Altri eventi coperti Clausole campione

Altri eventi coperti atti vandalici e dolosi ad opera di terzi (compresi i dipen- denti), verificatisi anche in occasione di scioperi, tumulti e sommosse, nonché Atti di terrorismo e sabotaggio, occu- pazione attuata da persone che partecipano agli atti suin- dicati (se superiore a 5 giorni vengono indennizzati solo i danni di Incendio, Esplosione e Scoppio). - i danni verificatisi in occasione di serrate o nel corso di confisca, requisizione, sequestro o qualsiasi altro spos- sessamento per ordine di qualsiasi Autorità; - relativamente agli Atti di terrorismo, le perdite, i danni, i costi, le spese, direttamente o indirettamente causati da e/o derivanti da e/o in connessione con inquinamen- to e/o contaminazione nucleare, biologica, chimica; - i danni relativi ai primi 500 euro per Sinistro. Per i dan- ni ad insegne, vetri e cristalli, non viene applicata alcuna Franchigia. • sovraccarico di neve qualora sia assicurato il “Fabbricato”, con un limite di 50.000 euro per ogni anno assicurativo ed applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 500 euro per ogni Sinistro; • uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e trombe d’aria e cose da essi trasportate, compresi i danni di bagnamento da essi direttamente provocati all’interno dei locali ed al lo- ro contenuto, avvenuti contestualmente all’evento atmo- sferico stesso, e quelli arrecati al Fabbricato ed al Contenuto dall’urto di cose provocato dai predetti eventi, con esclusione: • acqua penetrata nel fabbricato per intasamento di grondaie e pluviali causato esclusivamente da neve o grandine.
Altri eventi coperti. La forma di garanzia Opzione B - Procedimenti civili e pena- li - comprende anche: La garanzia viene estesa alla tutela dei diritti delle persone assicurate qualora, in relazione al commercio, confeziona- mento, produzione di prodotti alimentari (es.: D.Lgs. 155/97) debbano presentare opposizione al Giudice di primo grado competente avverso i provvedimenti ammini- strativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e pecunia- rie, allorché la somma ingiunta in pagamento, per ogni sin- gola sanzione, sia pari o superiore a euro 250. La garanzia viene estesa alla tutela dei diritti delle persone assi- curate nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi e adempimenti di cui al D.Lgs. 81/08 (già Decreti Legislativi 19 settembre 1994 n° 626 e 14 agosto 1996 n. 494) e delle altre disposizioni normative in materia di prevenzione, salute e sicu- rezza nei luoghi di lavoro, qualora debbano presentare opposi- zione al Giudice di primo grado competente avverso i provve- dimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecu- niarie e pecuniarie, allorché la somma ingiunta in pagamento, per ogni singola sanzione, sia pari o superiore a euro 250.
Altri eventi coperti. (se non espressamente esclusi): • atti vandalici e dolosi, verificatisi anche in occasione di scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, occupazione attuata da persone che partecipano agli atti suindicati (se superiori a 5 giorni, vengono indennizzati solo i danni da Incendio, Esplosione e Scoppio). Ai soli fini della presente estensione di garanzia, non sono comunque indennizzabili i fatti causati da: P.0509.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 14 • acqua penetrata nel fabbricato per intasamento di grondaie e pluviali causato esclusivamente da neve o grandine.
Altri eventi coperti. La copertura assicurativa vale anche per:
Altri eventi coperti. L’assicurazione è prestata per il valore a nuovo. Per valore a nuovo si intende: (i) per il fabbricato o il rischio locativo, il costo di ricostruzione a nuovo di un fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive (esclusa l’area); (ii) per il contenuto, macchinari, attrezzature, macchine agricole, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per uso e qualità (escluse le merci). • Con riferimento alla garanzia “Eventi sociopoliticisono esclusi i danni: (i) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre; (ii) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata. • Con riferimento alla garanzia “Eventi atmosferici” sono esclusi: (i) i danni verificatisi all’interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra; causati da (ii) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali od artificiali; (iii) mareggiata e penetrazione di acqua marina; (iv) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; (v) gelo, sovraccarico di neve; (vi) cedimento o franamento del terreno. • Con riferimento alla garanzia “Intasamento grondaie e pluviali” sono esclusi i danni causati da umidità e stillicidio. • Con riferimento alla garanzia “Intasamento grondaie e pluviali” sono esclusi i danni causati da: (i) valanghe e slavine; (ii) da gelo. • Con riferimento alla garanzia “Rottura Lastre” sono esclusi i danni: (i) verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedono la prestazione di operai; (ii) dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione nonché a rigature o scheggiature; (iii) da furto e tentato furto.
Altri eventi coperti. In estensione alla “Forma di garanzia 1 o 2” operante, la ga- ranzia riguarda la tutela dei diritti delle persone assicurate, nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi e adempimenti relativo al Decreto legislativo 81/2008 e delle altre disposizioni normative in materia di prevenzione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Altri eventi coperti. Con riferimento agli “atti vandalici e dolosi, verificatisi anche in occasione di scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, occupazione attuata da persone che partecipano agli atti suindicati”: i fatti causati da: (i) il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato; (ii) qualsiasi altro parente od affine se con lui convivente; (iii) quando l’assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti.
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  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

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  • DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI La Società non indennizza l’Assicurato per i danni:

  • XXXXXXXXXX, Xx frontiere mobili della responsabilità civile, in Riv. crit. dir. priv., 1988, p. 577), osserva che l’unico modo di dare alla fattispecie forma giuridica è di «iscriverla nel cerchio del rapporto obbligatorio», giacché il comportamento del terzo complice diviene rilevante unicamente in concorso con quello del debitore e comunque mai senza che il debitore non adempia. La natura della responsabilità sarebbe contrattuale e rilevante la sola «intenzione prava di nuocere del terzo» stante l’art. 2644 che denota in modo equivoco l’assenza di rilievo del comportamento del terzo che trascrive. La tesi è suggestiva ma una responsabilità contrattuale per un soggetto estraneo al rapporto può suscitare perplessità; la giurisprudenza segue costantemente una tesi diversa. X. Xxxx., 00 agosto 1990, n. 8403, cit., e Cass., 9 gennaio 1997, n. 99, cit., p. 392. Il terzo che coopera all’inadem- pimento illecito, dove la misura della responsabilità non è data dalla culpa in diligentia sancita dall’art. 2043, bensì dalla mala fede» 74 . Resta da precisare come la valutazione di buona o mala fede possa essere utilmente richiamata nel nostro caso. La sola presenza del «fatto contrattuale» non è in grado di discriminare fra un semplice pregiudizio irrilevante e il danno ingiusto che il contraente risente per il contegno di un terzo. Il problema va allora risolto nell’ambito, più vasto, dell’operazione ove il fatto è ricompreso. Nella valutazione delle interferenze e dei limiti alla condotta che si verificano per la presenza di un contratto, quest’ultimo non è altro che una situazione-presupposto per il sorgere di nuove ed eventuali conseguenze giuridiche; per la cui realizzazione entrano in gioco altre norme che assumono come elementi di fatto, appunto, la fattispecie ed i contegni che in concreto determinano il verificarsi delle interferenze. Basta qui osservare che la rilevanza del contratto nei confronti dei terzi è caratterizzata da tre elementi: il titolo, i comportamenti, che nel quadro più ampio dell’operazione giuridica sono riferibili alla sua fase di formazione e di esecuzione, e la norma che attribuisce ad essi delle conseguenze in ordine ai criteri di regolarità dell’azione. Dal confronto fra questi elementi di fatto ed il criterio formale sarà possibile precisare i limiti che gravano sui terzi per la presenza di un atto di autonomia privata. È principio recepito da tempo, nella giurisprudenza teorica e pratica, che i terzi non possono interferire illecitamente nelle posizioni costituitesi in testa ai contraenti per effetto del contratto 75 . Ciò significa che il terzo, a conoscenza di un contratto, si comporta non iure se coopera all’inadempimento e viola così la situazione da esso sorta. Il ricorso alla mala fede è in grado di selezionare un illecito che si caratterizza proprio per l’esistenza di un fatto, il contratto concluso fra altri, e dei contegni che intorno ad esso si svolgono, tutti soggetti alla 74 V. L. XXXXXXX, Sulla natura della responsabilità contrattuale, in Riv. dir. comm., 1956, II, p. 360.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: