Anticipazione del trattamento di fine rapporto. I lavoratori con anzianità di servizio di almeno 8 (otto) anni possono chiedere ai datore di lavoro una anticipazione non superiore al 70% (settanta per cento) del trattamento cui avrebbero diritto in caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta, purché questa sia giustificata dalla necessità di effettuare: - Spese sanitarie per interventi straordinari riconosciuti dalie competenti strutture pubbliche. - Spese per l'acquisto della prima casa di abitazione per il richiedente e per i figli. - Spese durante l'astensione facoltativa per maternità. - Spese durante i congedi per la formazione o per la formazione continua. Il datore di lavoro deve soddisfare ogni anno tale richieste nei limiti del 10% (dieci per cento) degli addetti occupati nella struttura lavorativa e comunque con un minimo di una unità. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto. Sono fatti salvi migliori trattamenti in uso.
Anticipazione del trattamento di fine rapporto. (legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 7)
Anticipazione del trattamento di fine rapporto. I lavoratori con anzianità di servizio di almeno 8 anni possono chiedere al datore di lavoro una anticipazione non superiore al 70% del trattamento cui avrebbero diritto in caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta, purchè questa sia giustificata dalla necessità di effettuare: - Spese sanitarie per interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. - Spese per l’acquisto della prima casa di abitazione per il richiedente e per i figli. - Spese durante l’astensione facoltativa per maternità. - Spese durante i congedi per la formazione o per la formazione continua. Il datore di lavoro deve soddisfare ogni anno tale richieste nei limiti del 10% degli addetti occupati nella struttura lavorativa e comunque con un minimo di una unità. L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto. In caso di dimissioni, sarà corrisposto al lavoratore dimissionario il trattamento di fine rapporto di cui al precedente articolo 166. Le dimissioni devono essere rassegnate in ogni caso per iscritto con lettera raccomandata o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento e con rispetto dei termini di preavviso stabiliti dal precedente articolo 145 In conformità della norma contenuta nel quarto comma dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 1963, n. 7, le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo intercorrente tra il giorno della richiesta di pubblicazione di matrimonio in quanto segua la celebrazione e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa, sono nulle se non risultino confermate entro un mese alla Direzione Provinciale del Lavoro. La lavoratrice che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio ha diritto all'intero trattamento di fine rapporto previsto dall'articolo 166 del presente contratto con esclusione dell'indennità sostitutiva del preavviso. Anche in questo caso le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto con l'osservanza dei termini di preavviso di cui all'articolo 145 e confermate, a pena di nullità alla Direzione Provinciale del Lavoro, entro il termine di un mese.
Anticipazione del trattamento di fine rapporto. -Titolo XII (Cessazione del rapporto di lavoro) Art. 74 (Risoluzione del rapporto di lavoro)
Anticipazione del trattamento di fine rapporto. 73.1 I lavoratori con anzianità di servizio di almeno 8 anni possono chiedere al datore di lavoro un’anticipazione non superiore al 70% del trattamento cui avrebbero diritto in caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
Anticipazione del trattamento di fine rapporto. Titolo XII (Cessazione del rapporto di lavoro)
Anticipazione del trattamento di fine rapporto. Le parti convengono sull’utilità di ampliare l’utilizzo dell’istituto dell’an- ticipazione del trattamento di fine rapporto, così come disciplinato dall’art. 2120 del codice civile e dal CCNL del Terziario della distribu- zione e dei servizi, ove demanda alla contrattazione collettiva l’indivi- duazione di ulteriori condizioni di miglior favore per le quali concedere detta anticipazione al lavoratore subordinato. Le parti stabiliscono che, oltre alle ipotesi di legge, il lavoratore dipen- dente con almeno quattro anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, possa chiedere l’anticipazione del trattamento di fine rapporto in misura non superiore al 70% del trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
Anticipazione del trattamento di fine rapporto. FLESSIBILITA’ INDIVIDUALI BUONI PASTO PART-TIME APPALTI PERMESSI INDENNITA’ DI FUNZIONE PER I QUADRI DIRETTIVI DI 1° E 2° LIVELLO COMMISSIONE AZIONI SOCIALI COMMISSIONE PER LE AZIONI POSITIVE SULLE PARI OPPORTUNITA’ AGIBILITA’ SINDACALI
Anticipazione del trattamento di fine rapporto. Art. 22 Permessi
Anticipazione del trattamento di fine rapporto. 1°) Fermo restando quanto previsto dalla legge 29.05.1982, n. 297, l’anticipo del T.F.R. sarà pari all’80% del valore maturato al mese di erogazione, e potrà essere richiesto dai dipendenti che abbiano maturato almeno 5 anni di anzianità, fino ad un limite massimo del 20% dei dipendenti aventi diritto, e verrà concesso nei limiti previsti dalla citata legge (vedi procedura MG417/PR).