Apprendistato. Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia. Per quanto non espressamente contemplato dalle disposizioni normative, valgono le norme previste dal presente articolo contrattuale o, in carenza, quelle relative al personale assunto a tempo indeterminato. Le Parti, con la presente regolamentazione, decidono di dare ingresso alle nuove tipologie di contratto di apprendistato professionalizzante ed apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, di cui agli artt. 49 e 50 del d.lgs. n. 276 del 2003. Non è consentita la stipulazione di nuovi contratti di apprendistato, qualora le Aziende non abbiano confermato, al termine del periodo contrattuale, almeno il 60% dei lavoratori il cui rapporto di apprendistato sia scaduto nei 24 mesi precedenti. A tal fine, non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di prova e quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente periodo non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa tra i 18 anni ed i 29 anni, per l'acquisizione di competenze trasversali e tecnico professionali rinvenibili nelle aree A e B del presente Contratto. Agli stessi limiti di età soggiace il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. In caso di possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto potrà essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. Le maestranze assunte con le due tipologie di apprendistato non potranno superare, complessivamente, il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione all'area professionale di riferimento cui inerisce la qualifica da conseguire, secondo le seguenti modalità: Area A: 42 mesi
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Samples: Accordo Di Rinnovo Del CCNL Federculture, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, CCNL Federculture
Apprendistato. Per L’apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, atteso che, oltre al classico sinallagma caratterizzato dallo scambio “lavoro-retribuzione”, si aggiunge l’ulteriore obbligazione, a carico di entrambe le parti, rappresentata dalla “formazione”; infatti, il datore ha l’obbligo di impartirla (e di consentirne la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni erogazione), mentre il lavoratore è obbligato a riceverla. La formazione di legge vigenti in materiabase-trasversale è di norma erogata dalle Regioni. Per quanto non espressamente contemplato dalle disposizioni normativequesto motivo, valgono il rapporto di apprendistato è un “contratto a causa mista”. Stante la inscindibile presenza della componente formativa, il contratto in questione ha riguardato sempre i lavoratori più giovani di età, donde la sua naturale attitudine a rappresentare uno strumento di ingresso privilegiato nel mondo del lavoro per gli stessi. La compresenza di entrambe le norme previste dal presente articolo contrattuale o, in carenza, quelle relative al personale assunto suddette componenti (lavoro e formazione) determina che lo stesso abbia una regolamentazione particolare (sia a livello normativo che contributivo/assicurativo) rispetto agli altri (normali) contratti di lavoro subordinati a tempo indeterminato. Le PartiDa un punto di vista contributivo, con la presente regolamentazioneinfatti, decidono di dare ingresso alle nuove tipologie di contratto di apprendistato professionalizzante ed apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, di cui agli artt. 49 e 50 del d.lgs. n. 276 del 2003. Non è consentita la stipulazione di nuovi contratti di apprendistato, qualora le Aziende non abbiano confermato, al termine del periodo contrattuale, almeno il 60% dei lavoratori il cui rapporto di apprendistato sia scaduto nei 24 mesi precedenti. A tal fine, non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di prova e quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente periodo non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa tra i 18 anni ed i 29 anni, per l'acquisizione di competenze trasversali e tecnico professionali rinvenibili nelle aree A e B del presente Contratto. Agli stessi limiti di età soggiace il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. In caso di possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto potrà essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. Le maestranze assunte con le due tipologie di apprendistato non potranno superare, complessivamente, il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stessoapplicherà per gli apprendisti un’aliquota contributiva, a proprio carico, inferiore rispetto a quella degli altri apprendisti (trattasi, in ogni caso, di un “regime naturale” e non eccezionale) che, in alcuni casi, si riduce ulteriormente (valida per le assunzioni effettuate da datori di lavoro fino a 9 dipendenti nel periodo dal 01.01.2012 al 31.12.2016). L’apprendista, parimenti, è soggetto ad una trattenuta previdenziale ridotta. Quanto al rapporto giuridico assicurativo, nessun premio sarà versato all’Inail. Degli aspetti normativi del rapporto se ne occupa, in minima parte (sanzioni, limitazioni e principi fondamentali), il Legislatore e, per la quasi totalità, direttamente su delega dello stesso Legislatore (e, quindi, con la stessa “forza” della Legge), gli accordi interconfederali ovvero i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei principi legali. Inoltre, considerato che il contratto de quo involge la formazione professionale, il mosaico normativo, viste le competenze legislative costituzionalmente stabilite, si arricchisce dell’ulteriore tassello delle normative regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano. Il datore contratto di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzatiapprendistato, o che comunque ne abbia in numero inferiore a treistituto di origini antichissime, può assumere apprendisti in numero non superiore a treè stato introdotto nel nostro ordinamento – post Costituzione - dalla legge n. 25/1955 e successivamente modificato dall’art. La durata 16 della legge n. 196/1997. L’intera disciplina del contratto era, all’epoca, affidata alla Xxxxx. Poi, con il decreto legislativo 276/2003 si è avuto un primo spostamento della fonte regolatrice del rapporto di apprendistato è graduata in relazione all'area professionale di riferimento cui inerisce la qualifica da conseguire(dalla legge al contratto collettivo nazionale); inoltre, secondo le seguenti modalità: Area A: 42 mesicon lo stesso, l’apprendistato ha assunto una triplice connotazione:
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Samples: Certificazione Dei Contratti, Certificazione Dei Contratti, Certificazione Dei Contratti Di Lavoro
Apprendistato. Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni Ai sensi dell'art. 16, legge n. 196/97, le cooperative agricole che applicano il presente CCNL hanno facoltà di legge vigenti in materia. Per quanto non espressamente contemplato dalle disposizioni normative, valgono le norme previste dal presente articolo contrattuale o, in carenza, quelle relative al personale assunto a tempo indeterminato. Le Parti, assumere lavoratori con la presente regolamentazione, decidono di dare ingresso alle nuove tipologie di contratto di apprendistato professionalizzante ed apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, di cui agli artt. 49 e 50 del d.lgs. n. 276 del 2003. Non è consentita la stipulazione di nuovi contratti di apprendistato, qualora le Aziende non abbiano confermato, al termine del periodo contrattuale, almeno il 60% dei lavoratori il cui rapporto di apprendistato sia scaduto nei 24 mesi precedenti. A tal fine, non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di prova e quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente periodo non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato. Possono essere assunti Il rapporto di apprendistato è regolato dalla vigente legislazione, nonché da quanto previsto dal presente articolo. L'assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante è ammessa soltanto per i soggetti livelli e per la durata massima sotto indicati: - impiegati di età compresa tra i livello 4, operai di livello 4 (specializzati) mesi 18 anni ed i 29 anni- impiegati di livello 5, operai di livello 5 (special super) mesi 36 Gli apprendisti sono inquadrati al livello corrispondente alle mansioni di assunzione. La retribuzione degli apprendisti è la seguente: - 70% della retribuzione di livello (minimo contrattuale nazionale conglobato) per l'acquisizione la 1a metà del periodo di competenze trasversali apprendistato; - 90% della retribuzione di livello (minimo contrattuale nazionale conglobato) per la 2a metà del periodo di apprendistato. Indipendentemente dalla modalità di pagamento dei contributi, e tecnico professionali rinvenibili nelle aree A e B del presente Contratto. Agli stessi limiti di età soggiace pur essendo il contratto di apprendistato per l'acquisizione a tempo determinato, agli apprendisti devono essere applicate le norme proprie degli operai a tempo indeterminato in materia di un diploma o per percorsi 13a, 14a, festività e ferie. Ad essi non viene pertanto corrisposto il "terzo elemento" di alta formazionecui all'art. 52, punto c) del presente CCNL. Xxxx apprendisti operai non si applicano le disposizioni di cui al comma 2, art. 52, nonché quelle relative agli operai a tempo indeterminato dell'art. 46 del presente CCNL. In caso di possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi applicazione della legge 28 marzo 2003n. 196/97, n. 53art. 16, gli apprendisti dovranno partecipare a corsi di formazione esterni alle imprese. In attesa della definizione dei contenuti dell'attività formativa esterna per gli apprendisti, che sarà concordata dalle parti con un accordo nazionale entro il contratto potrà essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. Le maestranze assunte con 31.12.98, le due tipologie parti si danno atto che i contratti di apprendistato non potranno superare, complessivamente, il 100 per cento possono comunque essere attivati nel rispetto delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore disposizioni di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione all'area professionale di riferimento cui inerisce la qualifica da conseguire, secondo le seguenti modalità: Area A: 42 mesilegge.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Apprendistato. Per A questi va aggiunto l’Accordo Economico Collettivo – Buone Prassi sottoscritto in pari data dalle medesime organizzazioni, accordo che ha inteso dare dignità e tutele anche al mondo del lavoro non subordinato in un ottica di relazioni industriali moderne ed innovative capaci di rispondere alle esigenze del lavoro in tutte le sue declinazioni. La cornice data da tali accordi e intese, insieme alla costituzione dell’Ente Bilaterale EBILA e dell’Organismo Paritetico in materia di salute e sicurezza OPNI rappresenta il punto di riferimento per il presente contratto per dare risposte efficaci alle problematiche dei lavoratori e delle imprese. In questo quadro i predetti accordi e intese vengono integralmente recepiti nel presente CCNL costituendone parte integrante e sostanziale. Il presente CCNL è disciplinato secondo i principi civilistici in materia contrattuale e nell’ambito degli assetti contrattuali previsti dall’Accordo Quadro di riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009. Il CCNL è di durata triennale tanto per la disciplina dell'apprendistato parte economica che normativa ed avrà la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati sul territorio nazionale e per la dinamica degli effetti economici si fa riferimento alle disposizioni individuerà un indicatore della crescita dei prezzi al consumo assumendo per il triennio – in sostituzione del tasso di legge vigenti inflazione programmata l’indice previsionale costruito sulla base dell’IPCA. In questo contesto il presente CCNL deve essere considerato un complesso unitario ed inscindibile. Esso, infatti, affronta le problematiche del lavoro nelle sue diverse espressioni sia quello classico del lavoro dipendente, sia quello ormai consolidato del lavoro autonomo nonché dell’apporto lavorativo dei datori di lavoro e dei suoi collaboratori anche famigliari. Nell’ambito della contrattazione di I° e II° livello, le Parti intendono favorire e sostenere la integrazione tra il mondo del lavoro e mondo della formazione e istruzione in materiauna prospettiva di dialogo permanente teso ad anticipare, attraverso la formazione scolastica superiore e universitaria, le richieste di profili professionali adeguati per le esigenze del settore. Per quanto non espressamente contemplato In tal senso le parti stipulanti il presente CCNL ribadiscono l’importanza di una contrattazione articolata su due livelli: il I° livello nazionale e di categoria il II° livello alternativamente aziendale, territoriale, di rete, di filiera o di altra natura quale strumento necessario per rinforzare il sistema delle relazioni industriali e per ridurre quella notevole conflittualità che ha determinato storicamente una costante difficoltà nei rinnovi contrattuali generando situazioni di difficoltà e incertezza sia per le aziende che per i lavoratori. In questo contesto le parti, riconoscendo il valore della partecipazione dei lavoratori come sancito dalla Costituzione all’articolo 46 che recita: “ Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle disposizioni normativeleggi, valgono alla gestione delle aziende.”, convengono di individuare, nell’ambito dell’osservatorio istituito presso EBILA, modelli di partecipazione da sperimentare nei territori o settori ritenuti maturi per questa esperienza. Inoltre è impegno comune delle Parti sostenere l’aggregazione tra imprese anche attraverso l’introduzione nella contrattazione di II° livello di ogni utile strumento teso a favorire la costituzione di reti di impresa e forme associate di impresa sia in ambito territoriale che in termini di filiera produttiva. In linea con gli indirizzi provenienti dall’Unione Europea e anche di concerto con le istituzioni, le Parti intendono sostenere gli interventi tesi a: Migliorare la qualità dei servizi attraverso la liberalizzazione dei mercati; Garantire la riduzione del costo del lavoro a favore delle aree deboli e del Mezzogiorno; Sviluppare le aree a forte vocazione industriale; Sperimentare nuovi modelli condivisi di politiche attive nel mercato del lavoro; Potenziare la cultura d’impresa unitamente alla diffusione della cultura della responsabilità sociale dell’impresa. Le parti, con la presente regolazione contrattuale, riconoscono che, di norma, il rapporto lavorativo si affianca al rapporto sociale, e pertanto ribadiscono l’importanza per le imprese di definire ulteriori strumenti di regolazione del rapporto fra i soci imprenditori. Attraverso il rapporto associativo, i soci concorrono in maniera diretta e secondo le norme previste dal statutarie e del regolamento interno alla gestione dell’impresa, anche alla luce degli articoli 45 e 46 della Costituzione. Pertanto per i lavoratori che siano anche soci dell’impresa, le norme del presente articolo contrattuale o, in carenza, contratto sono integrate da quelle relative al personale assunto a tempo indeterminatodei regolamenti interni o dei patti sociali adottati fra i soci stessi. Le Parti, pertanto, con il presente CCNL si impegnano ad offrire una regolazione anche alle prestazioni dei soci coimprenditori che instaurino con l'azienda un rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali. In modo particolare negli ultimi anni l’aumento più che proporzionale del lavoro autonomo, spinto dall’emergere delle cosiddette professioni non regolamentate, ha reso non sempre praticabili strumenti di regolazione di questi rapporti, facendo emergere nuovi problemi legati al rischio di contenziosi e nuove prospettive di tutela. La negoziazione, in tale prospettiva, rappresenta una prima concreta risposta a queste nuove problematiche, oltre che un deterrente alla concorrenza sleale fra datori di lavoro nell’ottica di offrire alcune tutele minimali compatibili con la natura della prestazione svolta ed il contesto all’interno della quale viene essa viene resa. Pertanto la platea dei destinatari della presente regolamentazionenormativa contrattuale è composita riguardando: I collaboratori coordinati e continuativi I lavoratori autonomi tout court. Tale regolazione appare ancora più indispensabile a maggior ragione dopo le restrizioni alla stipula di collaborazioni operata dalla legge n. 92/2012, decidono di dare ingresso alle nuove tipologie di prima, e dalla legge n. 183/2014, dopo, oltre all’incremento significativo del numero dei prestatori d’opera. In particolar modo, soprattutto nel settore della cooperazione, come il contratto di apprendistato professionalizzante ed apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazionecollettivo si può applicare indistintamente a dipendenti soci e dipendenti non soci, di cui agli artt. 49 e 50 del d.lgs. n. 276 del 2003. Non è consentita la stipulazione di nuovi contratti di apprendistato, qualora le Aziende non abbiano confermato, al termine del periodo contrattuale, almeno il 60% così lo strumento dell’Accordo Economico Collettivo potrà essere diretto alla regolazione dei lavoratori autonomi siano essi soci o non soci. In tale ambito, un campo di sicuro interesse sia per le imprese che per i lavoratori autonomi - soci e non soci - è rappresentato dall’accesso dei contraenti alla bilateralità in tutte le sue declinazioni (procedure di certificazione, strumenti di conciliazione, salute e sicurezza sul lavoro) ed in particolare con riguardo al tema del welfare contrattuale ed al sostegno al reddito. Per quanto attiene i settori di riferimento, questo è risultato fondamentale in questi anni nel dare un contributo per la creazione di ricchezza nazionale e per l’incremento dell’occupazione. Infatti i settori di riferimento rappresentano: Un valore aggiunto per le attività riconducibili al comparto stesso; Un fattore di primaria importanza per la crescita dei consumi interni; Una fonte primaria per l’offerta di occupazione per lavoratori, siano essi dipendenti, autonomi o soci di coimprenditori. Proprio per questo, ai fini della ripresa di tali settori regolamentati dal presente CCNL si rendono indispensabili adeguate politiche incentrate sulla competitività rivolte sia al sistema paese in generale che al sistema delle imprese. Le Parti firmatarie il cui rapporto presente CCNL a fronte della situazione di apprendistato sia scaduto nei 24 mesi precedentidifficoltà che sta attraversando il Paese, animate da senso di responsabilità, hanno convenuto, con il presente CCNL, sull’obiettivo di promuovere strumenti e misure utili ad affrontare e superare la congiuntura sfavorevole in atto. A tal fineproposito le parti ribadiscono la volontà di promuovere ogni utile iniziativa, non si computano anche congiuntamente, nei confronti delle istituzioni pubbliche finalizzate alla ricerca di soluzioni da perseguire mediante politiche settoriali e di sistema in modo tale da consolidare il ruolo dei settori rappresentati quale fattore di primaria importanza del sistema produttivo nazionale, al quale destinare risorse congrue all’apporto che il settore stesso dedica al paese in termini di creazione di ricchezza e di posti di lavoro. L’adozione di tali politiche passa necessariamente attraverso la costituzione di tavoli di concertazione ai vari livelli incentrati sulle materie che attengono ai rapporti tra le imprese e i lavoratori oltre che le politiche di sviluppo del settore di riferimento. In particolare le parti chiedono al Governo e alle altre istituzioni competenti di concentrare la loro attenzione sui seguenti temi di primaria importanza per il mondo delle imprese e dei lavoratori: Riqualificazione degli ammortizzatori sociali ed integrazione con il sistema della bilateralità. Al fine di dotare il settore di un adeguato sistema di protezione sociale, le parti richiedono che la disciplina degli ammortizzatori sociali riconosca pari dignità ed adeguate tutele alle diverse forme di lavoro previste dalla contrattazione oltre che dalla legislazione vigente. Nello specifico le parti richiedono che si siano dimessirealizzi una copertura effettiva del rischio di disoccupazione relativa a tutte le forme di impiego e a tutti i casi di disoccupazione non derivante da dimissioni, quelli licenziati collegando le forme di integrazione del reddito a politiche attive del lavoro e alla partecipazione a percorsi formativi. Tali misure sarebbero funzionali ai fini del riconoscimento della indennità di disoccupazione anche nei casi in cui, in costanza di rapporto di lavoro, la prestazione lavorativa si svolga solo in alcuni periodi. Le parti, nel riconoscere il ruolo di primaria importanza che il sistema della bilateralità riveste sia per giusta causail mondo delle imprese che dei lavoratori, per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di prova e quelli richiedono concordemente che, al termine in caso di sospensione del rapporto di apprendistatolavoro, abbiano rifiutato le misure di sostegno al reddito restino assicurate anche nei casi in cui il sistema della bilateralità non disponga di tutte le risorse necessarie per assicurare la proposta relativa integrazione. Enti bilaterali. Rilevato che il ruolo degli strumenti bilaterali è di rimanere fondamentale importanza ai fini della creazione e del consolidamento dell’occupazione nel settore, le parti congiuntamente richiedono l’adozione di una norma di interpretazione autentica al fine di chiarire che ai versamenti effettuati dalle aziende e dai lavoratori in servizio con rapporto favore di tali organismi si applica un regime tributario agevolato che tenga conto della finalità di tali versamenti. Per le stesse considerazioni di cui sopra, le parti congiuntamente richiedono la modifica della vigente normativa al fine di escludere dalla retribuzione imponibile ai fini fiscali e contributivi la contribuzione versata sia dalle imprese che dai lavoratori agli enti bilaterali. Semplificazione amministrativa. Le procedure relative alla trasparenza del mercato del lavoro e alla normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra le imprese richiedono necessariamente l’adozione da parte del Ministero del Lavoro di provvedimenti che consentano alle imprese dei settori di adempiere agli obblighi amministrativi di ogni natura concernenti i rapporti di lavoro in forma semplificata eliminando i vincoli ingiustificati e riducendo i costi amministrativi che frenano la capacità di sviluppo del sistema. Decontribuzione e detassazione. Le parti nel considerare la straordinaria importanza che entrambi gli strumenti rivestono soprattutto in un momento di crisi economica come quello attuale, richiedono che vengano destinate maggiori risorse per fare scattare in via strutturale una fiscalità premiale attraverso gli istituti della decontribuzione / detassazione. Corrette relazioni industriali. Le parti stipulanti convengono sulla necessità di contrastare fenomeni di dumping contrattuale e a tempo indeterminato. La limitazione tal fine convengono che qualsiasi riduzione di cui al oneri o qualsiasi trattamento di miglior favore che una delle parti stipulanti il presente periodo non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa tra i 18 anni ed i 29 anni, per l'acquisizione di competenze trasversali e tecnico professionali rinvenibili nelle aree A e B dovesse concedere posteriormente alla stipula del presente Contratto. Agli stessi limiti di età soggiace contratto ad una qualsiasi altra organizzazione, è automaticamente esteso anche alle parti stipulanti il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. In caso di possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto potrà essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. Le maestranze assunte con le due tipologie di apprendistato non potranno superare, complessivamente, il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione all'area professionale di riferimento cui inerisce la qualifica da conseguire, secondo le seguenti modalità: Area A: 42 mesipresente CCNL.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Apprendistato. Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia. Per quanto non espressamente contemplato dalle disposizioni normativenormative predette, valgono le norme previste dal presente articolo contrattuale o, in carenza, quelle relative al personale assunto a tempo indeterminato. Le Partiparti, con la presente regolamentazione, decidono convengono di dare ingresso alle nuove tipologie attuazione alla nuova tipologia di contratto di apprendistato professionalizzante ed previsto dalla normativa vigente. (Sono escluse da questa tipologia di contratto le professioni sanitarie derivanti dalla legge n. 502/1992 e le professioni sociosanitarie individuate in base a specifici profili professionali di rilievo nazionale). La facoltà di assumere mediante contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, di cui agli artt. 49 e 50 del d.lgs. n. 276 del 2003. Non non è consentita la stipulazione di nuovi contratti di apprendistatoalle Organizzazioni che risultano non aver assunto, qualora le Aziende non abbiano confermato, al termine del periodo contrattuale, almeno il 60% dei lavoratori il cui rapporto di apprendistato sia scaduto nei 24 mesi precedenti. A tal fine, non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di prova e quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro contratto a tempo indeterminato. La limitazione di , il 50% degli apprendisti, il cui al presente periodo non si applica quando nel biennio precedente contratto sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistatonei 48 mesi precedenti. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa tra i 18 anni ed e i 29 anni, per l'acquisizione di competenze trasversali e tecnico tecnico-professionali previste per tutte le qualifiche rinvenibili nelle aree A e B 6 categorie del presente Contratto. Agli stessi limiti di età soggiace il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazionec.c.n.l. In caso di possesso di una qualifica professionale professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto potrà di apprendistato può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. Le maestranze assunte I lavoratori assunti con le due tipologie contratto di apprendistato professionalizzante non potranno superare, complessivamente, possono superare complessivamente il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate 100% dei lavoratori specializzati in servizio forza presso il datore di lavoro stessol'azienda. Il datore di lavoro che non abbia ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a ha meno di tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione all'area alla categoria professionale di riferimento cui inerisce per la qualifica da conseguire, secondo le seguenti modalità:
a) categoria A - B: Area Adurata 24 mesi;
b) altre categorie: 42 durata 48 mesi. Durante il rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramento del lavoratore sarà la stessa dei lavoratori dipendenti con uguale qualifica. Il trattamento economico dell'apprendista viene fissato sulla base della retribuzione lorda prevista per posizione economica di appartenenza, secondo le percentuali della seguente tabella: A - B 24 80% 90% 95% 100% - C - D - E - F 48 80% 90% 95% 100% 100% In caso di malattia, all'apprendista sarà riconosciuto il trattamento assistenziale ad integrazione dell'indennità di malattia a carico degli enti competenti fino al raggiungimento del 50% della normale retribuzione per un massimo di 180 giorni. L'apprendista minorenne o maggiorenne, nel caso svolga attività che richiedono sorveglianza sanitaria in base al D.Lgs. n. 626/1994, dovrà essere sottoposto alle visite mediche preventive ed a quelle periodiche imposte dalla normativa vigente. L'apprendista maggiorenne, addetto ad attività non richiedenti la predetta sorveglianza, è soggetto alla sola visita sanitaria preventiva, tesa ad accertare l'idoneità fisica alle mansioni da svolgere. L'assunzione in qualità di apprendista è subordinata al superamento del periodo di prova previsto per la categoria di inquadramento. Durante lo svolgimento del periodo di prova il rapporto può essere risolto senza preavviso da entrambe le parti. Il periodo di prova viene computato sia agli effetti della durata dell'apprendistato, sia agli effetti dell'anzianità di servizio. L'apprendista può essere assunto anche con contratto part-time, a condizione che la minor durata della prestazione sia sufficiente a garantire il conseguimento della qualifica oggetto del contratto ed il soddisfacimento delle esigenze formative. L'orario di lavoro, per gli apprendisti maggiorenni, corrisponde a quello fissato per il personale assunto a tempo indeterminato. Per gli apprendisti minorenni, trova applicazione il limite giornaliero di 8 ore nonché quello settimanale di 38 ore. Resta inteso che le ore destinate all'insegnamento complementare sono considerate, a tutti gli effetti, ore lavorative e computate nell'orario di lavoro. Xxxx apprendisti sono garantiti, senza operare ritenuta alcuna sulla retribuzione, i periodi occorrenti per la frequenza obbligatoria ai corsi d'insegnamento formativo interni o esterni all'azienda, pari ad almeno 120 ore annue. La regolamentazione dei profili formativi e del monte ore annuale di formazione dell'apprendista sarà quella prevista dalle leggi regionali che interverranno in materia. La formazione del lavoratore con contratto di apprendistato potrà essere realizzata anche nell'ambito delle iniziative promosse dagli Enti bilaterali. Per la formazione degli apprendisti le Organizzazioni faranno riferimento al profilo formativo per la qualifica di autista soccorritore elaborato a titolo sperimentale dalle parti stipulanti il presente c.c.n.l. sviluppato tenendo conto delle linee guida indicate dalla Conferenza Stato-regioni relative al soccorritore operante nel sistema di emergenza- urgenza e ai profili formativi elaborati dall'ISFOL per le altre qualifiche professionali. Le parti si incontreranno per la verifica dell'andamento dell'istituto contrattuale. Le attività formative, attuate dagli Enti preposti (regioni e province) sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base (competenze di settore e di area) e contenuti a carattere professionalizzante (competenze di profilo). La formazione dell'apprendista all'interno dell'Organizzazione è di norma seguita compatibilmente con la regolamentazione di cui al punto che precede, da un tutor, con competenze e formazione adeguate, che cura il raccordo tra l'apprendimento sul lavoro e la formazione esterna. Salvo diversa disciplina da parte della normativa regionale, al termine del periodo di formazione, il datore di lavoro rilascia un attestato sulle competenze professionali acquisite dal lavoratore, consegnandone copia a quest'ultimo ed alla struttura pubblica competente in materia di servizi all'impiego. In ogni caso, la formazione svolta è registrata, a cura del datore di lavoro o di un suo delegato, in conformità delle disposizioni legislative vigenti, nell'apposito libretto formativo. Al termine del periodo di apprendistato, ai lavoratori interessati dovrà essere rilasciata idonea certificazione della avvenuta formazione. Il periodo di apprendistato si estingue, perfezionandosi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con la scadenza dei termini sopraddetti. Il datore di lavoro potrà recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2118 del codice civile.
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Apprendistato. Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia. Per quanto non espressamente contemplato dalle disposizioni normativenormative predette, valgono le norme previste dal presente articolo contrattuale o, in carenza, quelle relative al personale assunto a tempo indeterminato. Le Partiparti, con la presente regolamentazione, decidono convengono di dare ingresso alle nuove tipologie attuazione alla nuova tipologia di contratto di apprendistato professionalizzante ed previsto dalla normativa vigente. (Sono escluse da questa tipologia di contratto le professioni sanitarie derivanti dalla legge n. 502/1992 e le professioni sociosanitarie individuate in base a specifici profili professionali di rilievo nazionale). La facoltà di assumere mediante contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, di cui agli artt. 49 e 50 del d.lgs. n. 276 del 2003. Non non è consentita la stipulazione di nuovi contratti di apprendistatoalle Organizzazioni che risultano non aver assunto, qualora le Aziende non abbiano confermato, al termine del periodo contrattuale, almeno il 60% dei lavoratori il cui rapporto di apprendistato sia scaduto nei 24 mesi precedenti. A tal fine, non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di prova e quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro contratto a tempo indeterminato. La limitazione di , il 50% degli apprendisti, il cui al presente periodo non si applica quando nel biennio precedente contratto sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistatonei 48 mesi precedenti. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa tra i 18 anni ed e i 29 anni, per l'acquisizione di competenze trasversali e tecnico tecnico-professionali previste per tutte le qualifiche rinvenibili nelle aree A e B 6 categorie del presente Contratto. Agli stessi limiti di età soggiace il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazionec.c.n.l. In caso di possesso di una qualifica professionale professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto potrà di apprendistato può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. Le maestranze assunte I lavoratori assunti con le due tipologie contratto di apprendistato professionalizzante non potranno superare, complessivamente, possono superare complessivamente il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate 100% dei lavoratori specializzati in servizio forza presso il datore di lavoro stessol'azienda. Il datore di lavoro che non abbia ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a ha meno di tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione all'area alla categoria professionale di riferimento cui inerisce per la qualifica da conseguire, secondo le seguenti modalità:
a) categoria A - B: Area Adurata 24 mesi;
b) altre categorie: 42 durata 48 mesi. Durante il rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramento del lavoratore sarà la stessa dei lavoratori dipendenti con uguale qualifica. Il trattamento economico dell'apprendista viene fissato sulla base della retribuzione lorda prevista per posizione economica di appartenenza, secondo le percentuali della seguente tabella: A - B 24 80% 90% 95% 100% - C - D - E - F 48 80% 90% 95% 100% 100% In caso di malattia, all'apprendista sarà riconosciuto il trattamento assistenziale ad integrazione dell'indennità di malattia a carico degli enti competenti fino al raggiungimento del 50% della normale retribuzione per un massimo di 180 giorni. L'apprendista minorenne o maggiorenne, nel caso svolga attività che richiedono sorveglianza sanitaria in base al D.Lgs. n. 626/1994, dovrà essere sottoposto alle visite mediche preventive ed a quelle periodiche imposte dalla normativa vigente. L'apprendista maggiorenne, addetto ad attività non richiedenti la predetta sorveglianza, è soggetto alla sola visita sanitaria preventiva, tesa ad accertare l'idoneità fisica alle mansioni da svolgere. L'assunzione in qualità di apprendista è subordinata al superamento del periodo di prova previsto per la categoria di inquadramento. Durante lo svolgimento del periodo di prova il rapporto può essere risolto senza preavviso da entrambe le parti. Il periodo di prova viene computato sia agli effetti della durata dell'apprendistato, sia agli effetti dell'anzianità di servizio. L'apprendista può essere assunto anche con contratto part-time, a condizione che la minor durata della prestazione sia sufficiente a garantire il conseguimento della qualifica oggetto del contratto ed il soddisfacimento delle esigenze formative. L'orario di lavoro, per gli apprendisti maggiorenni, corrisponde a quello fissato per il personale assunto a tempo indeterminato. Per gli apprendisti minorenni, trova applicazione il limite giornaliero di 8 ore nonché quello settimanale di 38 ore. Resta inteso che le ore destinate all'insegnamento complementare sono considerate, a tutti gli effetti, ore lavorative e computate nell'orario di lavoro. Xxxx apprendisti sono garantiti, senza operare ritenuta alcuna sulla retribuzione, i periodi occorrenti per la frequenza obbligatoria ai corsi d'insegnamento formativo interni o esterni all'azienda, pari ad almeno 120 ore annue. La regolamentazione dei profili formativi e del monte ore annuale di formazione dell'apprendista sarà quella prevista dalle leggi regionali che interverranno in materia. La formazione del lavoratore con contratto di apprendistato potrà essere realizzata anche nell'ambito delle iniziative promosse dagli Enti bilaterali. Per la formazione degli apprendisti le Organizzazioni faranno riferimento al profilo formativo per la qualifica di autista soccorritore elaborato a titolo sperimentale dalle parti stipulanti il presente c.c.n.l. sviluppato tenendo conto delle linee guida indicate dalla Conferenza Stato-regioni relative al soccorritore operante nel sistema di emergenza-urgenza e ai profili formativi elaborati dall'ISFOL per le altre qualifiche professionali. Le parti si incontreranno per la verifica dell'andamento dell'istituto contrattuale. Le attività formative, attuate dagli Enti preposti (regioni e province) sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base (competenze di settore e di area) e contenuti a carattere professionalizzante (competenze di profilo). La formazione dell'apprendista all'interno dell'Organizzazione è di norma seguita compatibilmente con la regolamentazione di cui al punto che precede, da un tutor, con competenze e formazione adeguate, che cura il raccordo tra l'apprendimento sul lavoro e la formazione esterna. Salvo diversa disciplina da parte della normativa regionale, al termine del periodo di formazione, il datore di lavoro rilascia un attestato sulle competenze professionali acquisite dal lavoratore, consegnandone copia a quest'ultimo ed alla struttura pubblica competente in materia di servizi all'impiego. In ogni caso, la formazione svolta è registrata, a cura del datore di lavoro o di un suo delegato, in conformità delle disposizioni legislative vigenti, nell'apposito libretto formativo. Al termine del periodo di apprendistato, ai lavoratori interessati dovrà essere rilasciata idonea certificazione della avvenuta formazione. Il periodo di apprendistato si estingue, perfezionandosi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con la scadenza dei termini sopraddetti. Il datore di lavoro potrà recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2118 del codice civile.
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Apprendistato. Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle Ferme restando le disposizioni vigenti in materia e a quanto disposto dal D.lgs. 167/2011 (testo Unico sull’Apprendistato) Le assunzioni dei lavoratori con contratto di apprendistato sono finalizzate alla formazione e alla acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche dei giovani da introdurre nel mondo del lavoro. Possono essere assunti come apprendisti i giovani d’età dai 15 anni ai 29 anni, ovvero ai 32 anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2081 del Consiglio del 20 luglio 1993 e successive modificazioni e/o integrazioni; sono escluse le figure per le quali è richiesto titolo di abilitazione professionale. Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dalla legge sulla tutela del lavoro delle fanciulle e dei fanciulli, delle adolescenti e degli adolescenti. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i limiti d’età sono elevati di due anni; le assunzioni di portatori di handicap sono computate secondo le norme vigenti in materia. Il rapporto d’apprendistato si estingue alla scadenza del termine di 18 mesi per le qualifiche comprese nelle categorie A e B, e 36 mesi nelle altre. I periodi di malattia, maternità, infortunio, servizio di leva ai fini della durata dovranno essere promulgati. Xxxx apprendisti sono garantiti, senza operare ritenuta alcuna sulla retribuzione, i periodi occorrenti per la frequenza obbligatoria ai corsi d’insegnamento formativo normalmente pari a 120 ore medie annue e di tre ore settimanali per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo o d’attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere. Al termine del periodo d’apprendistato dovrà essere rilasciata agli interessati idonea certificazione dell’avvenuta formazione. Xxxx apprendisti per le qualifiche compresi nella categoria A e B compete: • l’80% della retribuzione per i primi 9 mesi; • il 90% per i successivi 9 mesi; per le categorie C, D, E ed F compete una retribuzione: • dell’80% per i primi 12 mesi; • l’85% fino al 24 esimo mese; • il 90% fino al 36 esimo mese. L’assunzione a tempo indeterminata dell’apprendista è subordinata al superamento del periodo di prova previsto per la categoria d’inquadramento. Il periodo di prova non potrà avere durata superiore a: • mesi 1 per le categorie A e B; • mesi 3 per le altre categorie (C, D, E ed F). L’applicazione e relative modalità applicative delle nuove tipologie di apprendistato previste dal D.lgs.167/2011, viene demandata alla contrattazione tra l’impresa e l’organizzazione sindacale. Le parti si danno atto che a fronte di intese nazionali in materia di apprendistato si incontreranno per un esame congiunto ogni qual volta si renda necessario, previa presentazione di richiesta di una delle parti. firmatarie del presente contratto. Per quanto non espressamente contemplato dalle disposizioni normativeprevisto, valgono le norme previste si rinvia alla disciplina vigente ed alle modifiche introdotte alla stessa dal presente articolo contrattuale o, D.lgs. n. 167/2011 (anche in carenza, quelle relative al personale assunto a tempo indeterminato. Le Parti, con la presente regolamentazione, decidono di dare ingresso ordine alle nuove tre tipologie di contratto di apprendistato professionalizzante ed apprendistato apprendistato) (per l'acquisizione di un diploma Qualifica, per Diploma, Professionalizzante o per percorsi di alta formazione, di cui agli artt. 49 e 50 del d.lgs. n. 276 del 2003. Non è consentita la stipulazione di nuovi contratti di apprendistato, qualora le Aziende non abbiano confermato, al termine del periodo contrattuale, almeno il 60% dei lavoratori il cui rapporto di apprendistato sia scaduto nei 24 mesi precedenti. A tal fine, non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di prova e quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente periodo non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa tra i 18 anni ed i 29 anni, per l'acquisizione di competenze trasversali e tecnico professionali rinvenibili nelle aree A e B del presente Contratto. Agli stessi limiti di età soggiace il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. In caso di possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto potrà essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. Le maestranze assunte con le due tipologie di apprendistato non potranno superare, complessivamente, il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione all'area professionale di riferimento cui inerisce la qualifica da conseguire, secondo le seguenti modalità: Area A: 42 mesiMestiere).
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Apprendistato. Il rapporto di apprendistato è un rapporto di lavoro a tempo determinato ed è istituito per la formazione alle professionalità di operai qualificati e specializzati a partire dal livello A2 in su del sistema di classificazione e per la formazione di impiegati qualificati e specialisti tecnici ed amministrativi anche di area B e C. Per la disciplina dell'apprendistato dell’apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia. Per quanto non espressamente contemplato dalle disposizioni normativenormative di legge, valgono le norme previste dal presente articolo contrattuale o, in carenza, quelle relative al personale assunto a tempo indeterminato. Le PartiL’assunzione deve essere autorizzata dall’Ispettorato del lavoro territorialmente competente, con la presente regolamentazionedietro comunicazione, decidono da parte dell’Azienda, del tipo di dare ingresso alle nuove tipologie prestazioni richieste all’apprendista, del genere di contratto di apprendistato professionalizzante ed apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, di addestramento a cui agli artt. 49 sarà adibito e 50 della qualifica che verrà da questo conseguita al termine del d.lgs. n. 276 del 2003rapporto. Non è consentita la stipulazione stipula di nuovi contratti di apprendistatoapprendistato nelle Aziende che, qualora le Aziende al momento della richiesta di autorizzazione all’Ispettorato del lavoro, risultano non abbiano aver confermato, al termine del periodo contrattualedi apprendistato, almeno il 60% dei lavoratori il cui rapporto Contratto di apprendistato sia scaduto nei 24 mesi precedenti. Non è consentito inoltre, la stipula di contratto di apprendistato per un anno per posti già coperti con analogo contratto e per la stessa qualifica dove non siano stati non confermati lavoratori al termine del periodo di apprendistato. A tal fine, fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati in apprendistato il cui rapporto sia cessato per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di prova causa e quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, che abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto rapporti di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente periodo suddetta non si applica quando quando, nel biennio precedente precedente, sia venuto a scadere un solo contratto Contratto di apprendistato. Possono L'apprendista deve essere assunti con contratto sottoposto a visita medica preventiva allo scopo di apprendistato professionalizzante accertare l'idoneità fisica alle mansioni da svolgere. L'apprendista è soggetto ad un periodo di prova pari alla metà dei corrispettivi periodi previsti per le assunzioni a tempo indeterminato nell'area di inquadramento. Detto periodo è ridotto ulteriormente alla metà quando si tratta di apprendista che, nell’ambito di precedente rapporto, ha frequentato i soggetti corsi formativi inerenti il profilo professionale da conseguire. Durante lo svolgimento del periodo di età compresa tra prova il rapporto può essere risolto senza preavviso da entrambe le parti. Il periodo di prova viene computato sia agli effetti della durata dell’apprendistato, sia agli effetti dell’anzianità di servizio. Per la formazione degli apprendisti ai sensi del D.M. 20.05.99, attuativo dell’art. 16, legge n. 196/97, le Aziende suddividono i 18 anni contenuti in due aree, quelli a carattere trasversale e quelli a carattere professionalizzante. In particolare, tali attività formative vanno predisposte per gruppi di profili omogenei di famiglia professionale in modo da consentire l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze di base necessarie per adibire proficuamente l’apprendista nell’area di attività aziendale di riferimento. Le attività formative di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), D.M. 08.04.98, sono articolate nelle seguenti quattro aree: − competenze relazionali; − organizzazione ed economia; − disciplina del rapporto di lavoro; − misure di prevenzione per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Le attività formative di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), D.M. 08.04.98 e le competenze da conseguire mediante esperienza di lavoro, devono essere definite sulla base dei seguenti obiettivi formativi: − conoscere i 29 anniservizi, i processi e i prodotti del settore e il relativo contesto aziendale; − conoscere le modalità per l'acquisizione adattare ed orientare l’esercizio delle proprie attività alle necessità degli utenti; − conoscere e saper applicare le basi tecniche scientifiche della professionalità; − conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di competenze lavoro; − conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro); − conoscere e saper utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale; − conoscere le innovazioni relative ai servizi, ai processi, ai prodotti e quelle di contesto operativo. Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche viene effettuato all’interno dei moduli trasversali e tecnico professionalizzanti. La durata massima del periodo di apprendistato, nonché l’impegno formativo esterno, sono regolati dalla seguente tabella, sulla base della correlazione tra il profilo professionale da conseguire e il titolo di istruzione in possesso dell’apprendista: Profili professionali rinvenibili nelle aree Titolo di istruzione posseduto Ore annue di formazione esterna Durata Aree A e B del presente Contratto. Agli stessi limiti Istruzione dell’obbligo 120 3 anni Istruzione post-obbligo o attestato di età soggiace il contratto qualifica non idonei rispetto al profilo professionale da conseguire 120 4 anni Istruzione post-obbligo o attestato di apprendistato per l'acquisizione qualifica professionale idonei rispetto al profilo professionale da conseguire 60 2 anni Area C Istruzione superiore o attestato non idonei rispetto al profilo professionale da conseguire 120 3 anni Istruzione superiore o attestato di un diploma o per percorsi di alta formazione. In qualifica professionale idonei rispetto al profilo professionale da conseguire 60 2 anni Area D Laurea non idonea rispetto al profilo professionale da conseguire 100 30 mesi Laurea idonea rispetto al profilo professionale da conseguire 50 18 mesi Nel caso di possesso assunzione di una qualifica professionale conseguita ai sensi apprendista che, nell’ambito di precedente rapporto, abbia già seguito moduli di formazione esterna, previsti per lo stesso profilo professionale, l’apprendista viene esentato dalla frequenza dei moduli già completati. La formazione dell’apprendista all’interno dell’Azienda è seguita da un tutore che cura il necessario raccordo tra l’apprendimento sul lavoro e la formazione esterna. Il trattamento retributivo dell’apprendista viene fissato sulla base del minimo contrattuale della legge 28 marzo 2003retribuzione base previsto per area e per livello, n. 53secondo le percentuali della seguente tabella: Durata dell’apprendistato Trattamento Retributivo 1° anno 2°anno 3° anno 4° anno 2 anni 80% 90% (6 mesi) ------ ------ 3 anni 75% 80% 90% (6 mesi) ------ 4 anni 75% 80% 85% 90% Al termine del periodo di apprendistato, il contratto potrà essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno lavoratore apprendista sostiene una prova di etàidoneità all'esercizio delle mansioni che hanno formato oggetto dell'apprendistato. Le maestranze assunte con le due tipologie A superamento della prova di apprendistato non potranno superareidoneità viene attribuito all'apprendista il riconoscimento della qualifica e, complessivamente, il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore caso di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La durata trasformazione del rapporto di lavoro in Contratto a tempo indeterminato, gli vengono attribuiti il livello di inquadramento conseguente e la retribuzione contrattuale corrispondente. Alla scadenza del periodo di apprendistato è graduata l'Azienda provvede alla comunicazione e alla certificazione, interna ed esterna, attestante l'idoneità acquisita o meno alla specifica mansione e ne conserva copia per i successivi 5 anni. Le Parti, consapevoli che l’applicazione del presente articolo del CCNL ha carattere sperimentale nell’arco del primo biennio di valenza contrattuale, convengono di costituire un’apposita Commissione per attuare il monitoraggio delle esperienze formative realizzate a livello aziendale in relazione all'area professionale modo da armonizzarle al fine di riferimento cui inerisce la qualifica da conseguire, secondo le seguenti modalità: Area A: 42 mesiriportarle come modelli formativi codificati nel CCNL.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale
Apprendistato. Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia. Per quanto non espressamente contemplato dalle disposizioni normative, valgono le norme previste dal presente articolo contrattuale o, in carenza, quelle relative al personale assunto a tempo indeterminato. Le Partiparti, con la presente regolamentazione, decidono di dare ingresso alle nuove tipologie di contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione, professionalizzante ed apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, di cui agli artt. 49 e 50 del d.lgs. n. 276 del 2003. Non è consentita la stipulazione di nuovi contratti di apprendistato, qualora le Aziende non abbiano confermato, al termine del periodo contrattuale, almeno il 60% dei lavoratori il cui rapporto Possono essere assunti con contratto di apprendistato sia scaduto nei 24 mesi precedentiper l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni di età. A tal fine, Questo tipo di apprendistato ha una durata non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo superiore a tre anni ed è finalizzato al conseguimento di prova e quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminatouna qualifica professionale. La limitazione durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica da conseguire, del titolo di cui al presente periodo non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistatostudio, dei crediti professionali e formativi acquisiti. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa tra i 18 anni ed i 29 anni, per l'acquisizione di competenze trasversali e tecnico professionali rinvenibili nelle aree nei livelli da A e B a F del presente Contratto. C.C.N.L.. Agli stessi limiti di età soggiace il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. In caso di possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, 53 il contratto potrà essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. Le maestranze assunte con le due tipologie di apprendistato non potranno superare, complessivamente, il 100 per cento 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore ovvero, in mancanza di lavoro che tali maestranze, gli apprendisti non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che potranno comunque ne abbia superare il numero di tre unità in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a trerapporto al complessivo organico dell'Azienda. La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione all'area al livello professionale di riferimento cui inerisce per la qualifica da conseguire, secondo le seguenti modalità:
a) livelli A-B-C-D1-D2-D3: Area A: 42 durata 36 mesi;
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Apprendistato. Per Premessa Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con le direttive dell'Unione europea, alla luce delle nuove normative introdotte, a seguito del Patto per il lavoro del 24 settembre 1996, della legge 19 luglio 1997, n. 196, in materia di promozione dell'occupazione, ed in particolare in adempimento all'art. 16 che disciplina dell'apprendistato si fa riferimento l'apprendistato e al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia. Per quanto non espressamente contemplato dalle disposizioni normativemateria di diritto-dovere di istruzione e di formazione, valgono il contratto di apprendistato è definito secondo le norme previste dal presente articolo contrattuale o, in carenza, quelle relative al personale assunto a tempo indeterminato. Le Parti, con la presente regolamentazione, decidono seguenti tipologie:
a) contratto di dare ingresso alle nuove tipologie apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
b) contratto di apprendistato professionalizzante ed apprendistato per l'acquisizione il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un diploma o per percorsi di alta formazione, di cui agli artt. 49 e 50 del d.lgs. n. 276 del 2003. Non è consentita la stipulazione di nuovi contratti di apprendistato, qualora le Aziende non abbiano confermato, al termine del periodo contrattuale, almeno il 60% dei lavoratori il cui rapporto di apprendistato sia scaduto nei 24 mesi precedenti. A tal fine, non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di prova e quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente periodo non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa tra i 18 anni ed i 29 anni, per l'acquisizione di competenze trasversali e tecnico professionali rinvenibili nelle aree A e B del presente Contratto. Agli stessi limiti di età soggiace il apprendimento tecnico- professionale;
c) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. In caso attesa che la nuova normativa di possesso legge sull'apprendistato venga attuata anche con riferimento alla regolamentazione dei profili formativi rimessi alle regioni e alle durate per l'apprendistato di tipo a) e c) le parti concordano la presente disciplina sperimentale dell'istituto dell'apprendistato definito professionalizzante, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali. A tal fine le parti, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale anche in relazione alla fase formativa, concordano di identificare l'attivazione di interventi congiunti per affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire per fornire una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto potrà essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno risposta adeguata alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati e finalizzata all'acquisizione di etàprofessionalità conformi da parte degli apprendisti. Le maestranze assunte parti si impegnano a promuovere intese con le due tipologie regioni e le province autonome di apprendistato non potranno superareTrento e Bolzano per le parti che la legge ad essi demanda, complessivamente, e assegnano agli Enti bilaterali un ruolo primario per il 100 per cento monitoraggio delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione all'area professionale di riferimento cui inerisce la qualifica da conseguire, secondo le seguenti modalità: Area A: 42 mesiattività formative.
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Apprendistato. Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni Le assunzioni di legge vigenti in materia. Per quanto non espressamente contemplato dalle disposizioni normative, valgono le norme previste dal presente articolo contrattuale o, in carenza, quelle relative al personale assunto a tempo indeterminato. Le Parti, con la presente regolamentazione, decidono di dare ingresso alle nuove tipologie di contratto di apprendistato professionalizzante ed apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, di cui agli artt. 49 e 50 del d.lgs. n. 276 del 2003. Non è consentita la stipulazione di nuovi contratti di apprendistato, qualora le Aziende non abbiano confermato, al termine del periodo contrattuale, almeno il 60% dei lavoratori il cui rapporto di apprendistato sia scaduto nei 24 mesi precedenti. A tal fine, non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di prova e quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente periodo non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante avverranno secondo le norme di cui alla legge 24 giugno 1997 n. 196. Possono essere assunte/i soggetti come apprendiste/i le giovani e i giovani di età compresa tra i 18 non inferiore ai 16 anni ed i 29 e non superiore ai 24 anni, per l'acquisizione di competenze trasversali e tecnico professionali rinvenibili ovvero ai 26 anni nelle aree A di cui agli obiettivi 1 e B 2 del presente Contrattoregolamento CEE n. 2081 del Consiglio del 20 luglio 1993 e successive modificazioni e/o integrazioni. Agli stessi Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dalla legge sulla tutela del lavoro delle fanciulle e dei fanciulli, delle adolescenti e degli adolescenti. Qualora l’apprendista sia portatrice o portatore di handicap i limiti di età soggiace il contratto sono elevati di due anni; le assunzioni di portatrici o di portatori di handicap sono computate nelle quote di cui alla legge 2 aprile 1968 n. 482 e successive modificazioni e/o integrazioni. Il rapporto di apprendistato si estingue, trasformandosi in rapporto di lavoro indeterminato, alla scadenza del termine di 18 mesi per l'acquisizione le qualifiche comprese nei livelli 1, 2, 3, 4 e di 24 mesi nei livelli 5 e 6. Alle apprendiste ed agli apprendisti sono garantiti, senza operare ritenuta alcuna sulla retribuzione, i periodi occorrenti per la frequenza obbligatoria ai corsi di insegnamento formativo normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue o a 3 ore settimanali per le apprendiste e gli apprendisti in possesso di un diploma titolo di studio post- obbligo o per percorsi di alta attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere. Al termine del periodo di apprendistato dovrà essere rilasciata alle interessate e agli interessati idonea certificazione della avvenuta formazione. In caso Alle apprendiste e agli apprendisti spetta il 90% della retribuzione di possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53cui all’art. 54 per i primi 6 mesi, il contratto potrà essere stipulato 95% per i successivi 6 mesi ed il 100% di tale retribuzione a partire dal diciassettesimo anno di età13° mese. Le maestranze assunte parti, in considerazione dei cambiamenti intercorsi ed intercorrenti in materia di governo del mercato del lavoro e di quanto definito al riguardo con le due tipologie il presente titolo, convengono di apprendistato non potranno superarereincontrarsi, complessivamenteentro sei mesi dalla firma del presente CCNL, al fine di determinare, relativamente al rapporto "libero professionale" ed a quello di "collaborazione coordinata e continuativa", nel rispetto delle peculiari caratteristiche che gli sono proprie, una possibile ed opportuna regolazione, funzionale anche a qualificare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore rapporto tra soggetti gestori presenti nel settore considerato. Le parti convengono altresì di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione all'area professionale di riferimento cui inerisce la qualifica da conseguire, secondo le seguenti modalità: Area A: 42 mesipromuovere su tale tema un confronto allargato ai diversi soggetti interessati.
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Apprendistato. Le parti vista la razionalizzazione e revisione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo e a quanto disposto dalle nuove normative ritengono che l’istituto dell’apprendistato è un valido strumento sia per il raggiungimento delle capacità lavorative necessarie al passaggio dal sistema scolastico a quello lavorativo che per l’incremento dell’occupazione giovanile. L’apprendistato è finalizzato all’acquisizione da parte di giovani lavoratori sia delle competenze inerenti il ruolo amministrativo sia tecnico operativo attraverso un periodo di tirocinio. Per il minore che frequenti un corso di scuola secondaria o professionale è prevista, in alternativa all’apprendistato, esclusivamente la figura del part time in quanto è l’unica che permetta la frequenza dei medesimi corsi. Per la disciplina dell'apprendistato si fa regolamentazione dell’apprendistato le Parti fanno espresso riferimento alle disposizioni all’accordo siglato in materia in data lì 25/06/2008 che qui deve intendersi integralmente richiamato. Le parti convengono che la cooperativa o azienda può occupare come apprendisti non più del cinquanta per cento del personale specializzato o qualificato in essere presso di legge vigenti in materiaessa. In deroga per le cooperative o aziende che non hanno personale specializzato o qualificato o ne hanno meno di tre, essa può assumere fino a te apprendisti. Per quanto non espressamente contemplato dalle disposizioni normative, valgono le norme previste dal presente articolo contrattuale o, in carenza, quelle relative al personale assunto a tempo indeterminato. Le Parti, l’assunzione degli apprendisti è necessario il contatto scritto con specificazione: - della prestazione oggetto del contratto; - del periodo di prova; - del livello di inquadramento iniziale intermedio e finale; - la presente regolamentazione, decidono qualifica che potrà essere acquisita; - la durata del periodo di dare ingresso alle nuove tipologie di contratto di apprendistato professionalizzante ed apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, di cui agli artt. 49 e 50 del d.lgs. n. 276 del 2003apprendistato; - il piano formativo individuale. Non è consentita la stipulazione di nuovi contratti di apprendistato, qualora le Aziende non abbiano confermato, vengono computati oltre ai rapporti risolti nel corso o al termine del periodo contrattuale, almeno il 60% dei lavoratori il cui rapporto di apprendistato sia scaduto nei 24 mesi precedenti. A tal fine, non si computano prova: - i lavoratori che si siano dimessi, quelli dimissionari; - i licenziati per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento ; - chi rifiuta di rimanere in servizio. Si conviene che la durata del periodo di prova è uguale a quella prevista per il lavoratore specializzato o comunque uguale a quello previsto per il lavoratore inquadrato al medesimo livello iniziale di assunzione. Durante il periodo di prova è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso. Comunque, indipendentemente dal livello di riferimento, la durata massima del periodo di prova non può essere inferiore a 30 (trenta) giorni di effettiva prestazione lavorativa. Quanto ai contenuti dell’attività formativa si stabilisce che la durata è pari a quanto appresso riportato: Scuola dell’obbligo 20 Attestato di Qualifica Professionale 100 Diploma di scuola media superiore 80 Diploma di laurea 60 L’apprendista, superato il periodo di prova, avrà diritto ad un’indennità del 50% della retribuzione lorda solo in caso di ricovero ospedaliero e quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato per tutta la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro durata dello stesso a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente periodo non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa tra i 18 anni ed i 29 anni, per l'acquisizione di competenze trasversali e tecnico professionali rinvenibili nelle aree A e B del presente Contratto. Agli stessi limiti di età soggiace il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazionecarico della cooperativa. In caso di possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi infortunio sul lavoro l’apprendista ha diritto, a carico della legge 28 marzo 2003cooperativa, n. 53, il contratto potrà essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. Le maestranze assunte con le due tipologie di apprendistato non potranno superare, complessivamente, il 100 alla retribuzione per cento delle maestranze specializzate intero della giornata dell’infortunio e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione all'area professionale di riferimento cui inerisce la qualifica da conseguire, secondo le seguenti modalità: Area A: 42 mesial 50% della retribuzione lorda fino alla guarigione clinica.
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Apprendistato. Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia. Per quanto non espressamente contemplato dalle disposizioni normative, valgono le norme previste dal presente articolo contrattuale o, in carenza, quelle relative al personale assunto a tempo indeterminato. Le Parti, con la presente regolamentazione, decidono di dare ingresso alle nuove tipologie di contratto di apprendistato professionalizzante ed apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, di cui agli artt. 49 e 50 del d.lgs. n. 276 n.276 del 2003. Non è consentita la stipulazione di nuovi contratti di apprendistato, qualora le Aziende non abbiano confermato, al termine del periodo contrattuale, almeno il 60% dei lavoratori il cui rapporto di apprendistato sia scaduto nei 24 mesi precedenti. A tal fine, non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di prova e quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente periodo non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa tra i 18 anni ed i 29 anni, per l'acquisizione di competenze trasversali e tecnico professionali rinvenibili nelle aree A e B del presente Contratto. Agli stessi limiti di età soggiace il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. In caso di possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53n.53, il contratto potrà essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. Le maestranze assunte con le due tipologie di apprendistato non potranno superare, complessivamente, il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione all'area professionale di riferimento cui inerisce la qualifica da conseguire, secondo le seguenti modalità: Area A: 42 mesi
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Samples: CCNL Renewal Agreement
Apprendistato. Per la disciplina dell'apprendistato dell’apprendistato, con particolare riferimento a quello pro- fessionalizzante, si fa riferimento alle disposizioni vigenti norme di legge vigenti in materia. Per salvo quanto non espressamente contemplato dalle disposizioni normative, valgono le norme previste di- sposto dal presente articolo contrattuale ocontratto in particolare per quanto riguarda il numero massimo di apprendisti da assumere, in carenzal’età minima e massima, quelle relative al personale assunto forma del con- tratto, divieto di retribuzione a tempo indeterminatocottimo, possibilità di recesso. Le Parti, con la presente regolamentazione, decidono di dare ingresso alle nuove tipologie di contratto di apprendistato professionalizzante ed apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, di cui agli artt. 49 e 50 del d.lgs. n. 276 del 2003. Non è consentita la stipulazione di nuovi contratti di apprendistato, qualora le Aziende non abbiano confermato, al termine del periodo contrattuale, almeno il 60% dei lavoratori il cui rapporto di apprendistato sia scaduto nei 24 mesi precedenti. A tal fine, non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del Il periodo di prova e quelli che, al termine del rapporto è di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto 2 mesi di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione effettivo per i lavoratori per i quali è previsto l’inquadramento finale dal 6 al 3 livello (sia degli impiegati che degli operai) e di cui al presente periodo non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto 1 mese di apprendistatoeffettivo lavoro per gli altri lavoratori. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa tra i 18 anni ed i 29 anni, per l'acquisizione di competenze trasversali e tecnico professionali rinvenibili nelle aree A e B lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie dei livelli dal 2° al 6°(sia degli impiegati che degli operai). La durata massima del presente Contratto. Agli stessi limiti di età soggiace il contratto periodo di apprendistato è così determinata: Livelli Durata complessiva Mesi Primo periodo Mesi Secondo periodo Mesi Terzo periodo Mesi 2 24 6 18 - 3 36 6 14 16 4 42 12 14 16 5 48 14 16 18 6 60 18 18 24 L’inquadramento e il relativo trattamento economico è così determinato: - nel primo periodo di apprendistato professionalizzante: due livelli sotto quello di destinazione finale; - nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale; - nel terzo ed ultimo periodo: inquadramento al livello di destinazione fi- nale. Gli apprendisti con destinazione finale al 2° livello (sia degli impiegati che degli operai) saranno inquadrati al livello di destinazione finale con decor- renza dall’inizio del secondo periodo di apprendistato. Per gli apprendisti confermati a tempo indeterminato, l’anzianità utile, ai fini degli aumenti periodici di anzianità, viene considerata per l'acquisizione un periodo equi- valente ad un terzo dell’intera durata del periodo di un diploma o per percorsi apprendistato presso la medesima azienda.. In caso di alta formazioneinfortunio sul lavoro l’azienda integrerà il trattamento INAIL fino al 100% della retribuzione normale nel primo giorno e fino alla cessazione dell’indennità di invalidità temporanea nei limiti del periodo di durata del- l’apprendistato. In caso di possesso malattia viene mantenuto il rapporto e corrisposto il 50% della re- tribuzione normale per un massimo di 6 mesi per ogni anno e nei limiti del periodo di durata dell’apprendistato. Qualora la cooperativa aderisca a una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto potrà essere stipulato a partire cassa extra legem le integrazioni spet- tanti saranno quelle previste dal diciassettesimo anno di etàrelativo regolamento. Le maestranze assunte ferie di cui all’art. 12 matureranno pro quota con le due tipologie di apprendistato non potranno superare, complessivamente, il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in riferimento al servizio ef- fettivamente prestato presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione all'area professionale di riferimento cui inerisce la qualifica da conseguire, secondo le seguenti modalità: Area A: 42 mesistessa azienda.
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Apprendistato. Per I. Le Parti stipulanti considerano l’istituto dell’apprendistato uno strumento utile al conseguimento delle competenze funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa e riconoscono nel medesimo un percorso finalizzato a collegare il sistema scolastico con il mondo del lavoro, al fine di favorire l’incremento dell’occupazione giovanile nella prospettiva di promuovere lo sviluppo della Società e le capacità della stessa di competere nell’ambito dei mercati di riferimento, anche in considerazione dei processi di riorganizzazione, di trasformazione e di informatizzazione che richiedono un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.
II. A tal fine le Parti stipulanti condividono l’esigenza di armonizzare la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni legale e la disciplina contrattuale, anche in relazione alla fase formativa, e concordano di legge vigenti in materiaindividuare congiuntamente interventi finalizzati alla formazione, allo scopo di favorire l’acquisizione da parte degli apprendisti di professionalità coerenti con le esigenze organizzative, produttive e di sviluppo della Società, anche avvalendosi dei lavori dell’Ente Bilaterale per la formazione e riqualificazione professionale. Per quanto - incrementi di attività non espressamente contemplato dalle disposizioni normative, valgono le norme previste dal presente articolo contrattuale o, in carenza, quelle relative al personale assunto a tempo indeterminato. Le Parti, con la presente regolamentazione, decidono prevedibili; - esigenze di dare ingresso alle nuove tipologie sostituzione di contratto di apprendistato professionalizzante ed apprendistato per l'acquisizione lavoratori assenti; - esecuzione di un diploma incarico definito o per percorsi predeterminato nel tempo; - operazioni di alta formazionequadratura contabile e di chiusura;
I. L’assunzione dell’apprendista è subordinata all’autorizzazione della competente Direzione Provinciale del Lavoro alla quale dovranno essere precisate le condizioni della prestazione richiesta all’apprendista, il genere di addestramento cui agli artt. 49 verrà adibito e 50 del d.lgs. n. 276 del 2003. Non è consentita la stipulazione di nuovi contratti di apprendistato, qualora le Aziende non abbiano confermato, qualifica da conseguire al termine del periodo contrattuale, almeno il 60% dei lavoratori il cui rapporto.
II. Il rapporto di apprendistato sia scaduto nei 24 deve essere costituito per iscritto e preceduto da visita sanitaria finalizzata all’accertamento della idoneità delle condizioni fisiche dell’assumendo rispetto allo svolgimento delle prestazioni previste dalla successiva occupazione.
III. Il lavoratore assunto con rapporto di apprendistato è soggetto ad un periodo di prova di un mese, per l’acquisizione della qualifica di Area di base, e di 2 mesi precedentiper quella di Area operativa. A tal fineNel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per cause di malattia, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora le assenze, anche cumulativamente considerate, non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati superino la durata prevista per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento la prova. Nel solo caso di interruzione del periodo di prova e quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente periodo non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa tra i 18 anni ed i 29 anni, per l'acquisizione di competenze trasversali e tecnico professionali rinvenibili nelle aree A e B del presente Contratto. Agli stessi limiti di età soggiace il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. In caso di possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53infortunio sul lavoro, il contratto potrà essere stipulato lavoratore sarà ammesso a partire dal diciassettesimo anno completare il periodo di età. Le maestranze assunte con prova stesso qualora le due tipologie assenze, anche cumulativamente considerate, non abbiano superato la durata di apprendistato non potranno superare, complessivamente, il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione all'area professionale di riferimento cui inerisce la qualifica da conseguire, secondo le seguenti modalità: Area A: 42 6 mesi.
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Apprendistato. Per la disciplina dell'apprendistato dell’apprendistato, con particolare riferimento a quello professionalizzante, si fa riferimento alle disposizioni vigenti norme di legge vigenti in materia. Per salvo quanto non espressamente contemplato dalle disposizioni normative, valgono le norme previste disposto dal presente articolo contrattuale ocontratto in particolare per quanto riguarda il numero massimo di apprendisti da assumere, in carenzal’età minima e massima, quelle relative al personale assunto forma del contratto, divieto di retribuzione a tempo indeterminatocottimo, possibilità di recesso. Le Parti, con la presente regolamentazione, decidono di dare ingresso alle nuove tipologie di contratto di apprendistato professionalizzante ed apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, di cui agli artt. 49 e 50 del d.lgs. n. 276 del 2003. Non è consentita la stipulazione di nuovi contratti di apprendistato, qualora le Aziende non abbiano confermato, al termine del periodo contrattuale, almeno il 60% dei lavoratori il cui rapporto di apprendistato sia scaduto nei 24 mesi precedenti. A tal fine, non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del In periodo di prova e quelli che, al termine del rapporto è di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto 2 mesi di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione effettivo per i lavoratori per i quali è previsto l’inquadramento finale fino al 3° livello e di cui al presente periodo non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto 1 mese di apprendistatoeffettivo lavoro per gli altri lavoratori. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa tra i 18 anni ed i 29 anni, per l'acquisizione di competenze trasversali e tecnico professionali rinvenibili nelle aree A e B lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie dei livelli dal 1° al 6°. La durata massima del presente Contratto. Agli stessi limiti di età soggiace il contratto periodo di apprendistato è così determinata: 6 24 6 18 - 5 36 6 14 16 4 42 12 14 16 3 48 14 16 18 2 54 16 18 20 1 60 18 18 24 L’inquadramento e il relativo trattamento economico è così determinato: - nel primo periodo di apprendistato professionalizzante: due livelli sotto quello di destinazione finale; - nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale; - nel terzo ed ultimo periodo: inquadramento al livello di destinazione finale. Gli apprendisti con destinazione finale al 6° livello saranno inquadrati al livello di destinazione finale con decorrenza dall’inizio del secondo periodo di apprendistato. Per gli apprendisti confermati a tempo indeterminato, l’anzianità utile, ai fini degli aumenti periodici di anzianità, viene considerata per l'acquisizione un periodo equivalente ad un terzo dell’intera durata del periodo di un diploma o per percorsi apprendistato presso la medesima azienda.. In caso di alta formazioneinfortunio sul lavoro l’azienda integrerà il trattamento Inail fino al 100% della retribuzione normale nel primo giorno e fino alla cessazione dell’indennità di invalidità temporanea nei limiti del periodo di durata dell’apprendistato. In caso di possesso malattia viene mantenuto il rapporto e corrisposto il 50% della retribuzione normale per un massimo di 6 mesi per ogni anno e nei limiti del periodo di durata dell’apprendistato. Qualora la cooperativa aderisca a una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto potrà essere stipulato a partire cassa extra legem le integrazioni spettanti saranno quelle previste dal diciassettesimo anno di etàrelativo regolamento. Le maestranze assunte ferie di cui all’art. 29 matureranno pro quota con le due tipologie di apprendistato non potranno superare, complessivamente, il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in riferimento al servizio effettivamente prestato presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione all'area professionale di riferimento cui inerisce la qualifica da conseguire, secondo le seguenti modalità: Area A: 42 mesistessa azienda.
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Samples: CCNL Per I Dipendenti Di Cooperative E Consorzi Agricoli
Apprendistato. Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni Le assunzioni di legge vigenti in materia. Per quanto non espressamente contemplato dalle disposizioni normative, valgono le norme previste dal presente articolo contrattuale o, in carenza, quelle relative al personale assunto a tempo indeterminato. Le Parti, con la presente regolamentazione, decidono di dare ingresso alle nuove tipologie di contratto di apprendistato professionalizzante ed apprendistato per l'acquisizione avverranno secondo le norme di un diploma o per percorsi cui alla legge 24 giugno 1997 n.196. Possono essere assunte/i come apprendiste/i i giovani di alta formazioneetà non inferiore ai 16 anni e non superiore ai 24 anni, ovvero ai 26 anni nelle aree di cui agli arttobiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n.2081 del Consiglio del 20 luglio 1993 e successive modificazioni e/o integrazioni. 49 Sono fatti salvi i divieti e 50 le limitazioni previste dalla legge sulla tutela del d.lgslavoro delle fanciulle e dei fanciulli, delle adolescenti e degli adolescenti. n. 276 del 2003Qualora l'apprendista sia portatrice o portatore di handicap i limiti di età sono elevati di due anni; le assunzioni di portatrici o di portatori di handicap sono computate nelle quote di cui alla legge 2 aprile 1968 n.482 e successive modificazioni e/o integrazioni. Non è consentita la stipulazione di nuovi contratti di apprendistato, qualora le Aziende non abbiano confermato, al termine del periodo contrattuale, almeno il 60% dei lavoratori il cui Il rapporto di apprendistato sia scaduto nei 24 mesi precedenti. A tal finesi estingue, non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di prova e quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere trasformandosi in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, alla scadenza del termine di 18 mesi per le qualifiche comprese nei livelli 1, 2, 3 e 4 e di 24 mesi nei livelli 5 e 6. La limitazione Xxxx apprendisti e alle apprendiste sono garantiti, senza operare ritenuta alcuna sulla retribuzione, i periodi occorrenti per la frequenza obbligatoria ai corsi di insegnamento formativo normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue e di 3 ore settimanali per le apprendiste e gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo o di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere. Al termine del periodo di apprendistato dovrà essere rilasciata alle interessate ed agli interessati idonea certificazione della avvenuta formazione. Alle apprendiste ed agli apprendisti spetta il 90% della retribuzione di cui al presente periodo non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistatoall'art. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante 67 per i soggetti di età compresa tra i 18 anni ed i 29 anni, per l'acquisizione di competenze trasversali e tecnico professionali rinvenibili nelle aree A e B del presente Contratto. Agli stessi limiti di età soggiace il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. In caso di possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53primi 6 mesi, il contratto potrà essere stipulato 95% per i successivi 6 mesi ed il 100% di tale retribuzione a partire dal diciassettesimo anno di età. Le maestranze assunte con le due tipologie di apprendistato non potranno superare, complessivamente, il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione all'area professionale di riferimento cui inerisce la qualifica da conseguire, secondo le seguenti modalità: Area A: 42 mesitredicesimo mese.
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Apprendistato. Per la disciplina dell'apprendistato dell’apprendistato, con particolare riferimento a quello professionalizzante, si fa riferimento alle disposizioni vigenti norme di legge vigenti in materia. Per salvo quanto non espressamente contemplato dalle disposizioni normative, valgono le norme previste disposto dal presente articolo contrattuale ocontratto in particolare per quanto riguarda il numero massimo di apprendisti da assumere, in carenzal’età minima e massima, quelle relative al personale assunto forma del contratto, divieto di retribuzione a tempo indeterminatocottimo, possibilità di recesso. Le Parti, con la presente regolamentazione, decidono di dare ingresso alle nuove tipologie di contratto di apprendistato professionalizzante ed apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, di cui agli artt. 49 e 50 del d.lgs. n. 276 del 2003. Non è consentita la stipulazione di nuovi contratti di apprendistato, qualora le Aziende non abbiano confermato, al termine del periodo contrattuale, almeno il 60% dei lavoratori il cui rapporto di apprendistato sia scaduto nei 24 mesi precedenti. A tal fine, non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del Il periodo di prova e quelli che, al termine del rapporto è di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto 2 mesi di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione effettivo per i lavoratori per i quali è previsto l’inquadramento finale dal 6 al 3 livello (sia degli impiegati che degli operai) e di cui al presente periodo non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto 1 mese di apprendistatoeffettivo lavoro per gli altri lavoratori. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa tra i 18 anni ed i 29 anni, per l'acquisizione di competenze trasversali e tecnico professionali rinvenibili nelle aree A e B lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie dei livelli dal 2° al 6°(sia degli impiegati che degli operai). La durata massima del presente Contratto. Agli stessi limiti di età soggiace il contratto periodo di apprendistato è così determinata: L’inquadramento e il relativo trattamento economico è così determinato: - nel primo periodo di apprendistato professionalizzante: due livelli sotto quello di destinazione finale; - nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale; - nel terzo ed ultimo periodo: inquadramento al livello di destinazione finale. Gli apprendisti con destinazione finale al 2° livello (sia degli impiegati che degli operai) saranno inquadrati al livello di destinazione finale con decorrenza dall’inizio del secondo periodo di apprendistato. Per gli apprendisti confermati a tempo indeterminato, l’anzianità utile, ai fini degli aumenti periodici di anzianità, viene considerata per l'acquisizione un periodo equivalente ad un terzo dell’intera durata del periodo di un diploma o per percorsi apprendistato presso la medesima azienda.. In caso di alta formazioneinfortunio sul lavoro l’azienda integrerà il trattamento INAIL fino al 100% della retribuzione normale nel primo giorno e fino alla cessazione dell’indennità di invalidità temporanea nei limiti del periodo di durata dell’apprendistato. In caso di possesso malattia viene mantenuto il rapporto e corrisposto il 50% della retribuzione normale per un massimo di 6 mesi per ogni anno e nei limiti del periodo di durata dell’apprendistato. Qualora la cooperativa aderisca a una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto potrà essere stipulato a partire cassa extra legem le integrazioni spettanti saranno quelle previste dal diciassettesimo anno di etàrelativo regolamento. Le maestranze assunte ferie di cui all’art. 12 matureranno pro quota con le due tipologie di apprendistato non potranno superare, complessivamente, il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in riferimento al servizio effettivamente prestato presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione all'area professionale di riferimento cui inerisce la qualifica da conseguire, secondo le seguenti modalità: Area A: 42 mesistessa azienda.
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Apprendistato. Per la disciplina dell'apprendistato dell’apprendistato, con particolare riferimento a quello profes- sionalizzante, si fa riferimento alle disposizioni vigenti norme di legge vigenti in materia. Per salvo quanto non espressamente contemplato dalle disposizioni normative, valgono le norme previste dispo- sto dal presente articolo contrattuale ocontratto in particolare per quanto riguarda il numero massimo di apprendisti da assumere, in carenzal’età minima e massima, quelle relative al personale assunto forma del contratto, divieto di retribuzione a tempo indeterminatocottimo, possibilità di recesso. Le Parti, con la presente regolamentazione, decidono di dare ingresso alle nuove tipologie di contratto di apprendistato professionalizzante ed apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, di cui agli artt. 49 e 50 del d.lgs. n. 276 del 2003. Non è consentita la stipulazione di nuovi contratti di apprendistato, qualora le Aziende non abbiano confermato, al termine del periodo contrattuale, almeno il 60% dei lavoratori il cui rapporto di apprendistato sia scaduto nei 24 mesi precedenti. A tal fine, non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del Il periodo di prova e quelli che, al termine del rapporto è di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto 2 mesi di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione effettivo per i lavoratori per i quali è previsto l’inquadramento finale fino al 3° livello e di cui al presente periodo non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto 1 mese di apprendistatoeffettivo lavoro per gli altri lavoratori. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa tra i 18 anni ed i 29 anni, per l'acquisizione di competenze trasversali e tecnico professionali rinvenibili nelle aree A e B lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie dei livelli dal 1° al 6°. La durata massima del presente Contratto. Agli stessi limiti di età soggiace il contratto periodo di apprendistato è così determinata: 6 24 6 18 - 5 36 6 14 16 4 42 12 14 16 3 48 14 16 18 2 54 16 18 20 1 60 18 18 24 L’inquadramento e il relativo trattamento economico è così determinato: - nel primo periodo di apprendistato professionalizzante: due livelli sotto quello di destinazione finale; - nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale; - nel terzo ed ultimo periodo: inquadramento al livello di destinazione finale. Gli apprendisti con destinazione finale al 6° livello saranno inquadrati al livello di destinazione finale con decorrenza dall’inizio del secondo periodo di ap- prendistato. Per gli apprendisti confermati a tempo indeterminato, l’anzianità utile, ai fini degli aumenti periodici di anzianità, viene considerata per l'acquisizione un periodo equi- valente ad un terzo dell’intera durata del periodo di un diploma o per percorsi di alta formazioneapprendistato presso la medesima azienda. In caso di possesso infortunio sul lavoro l’azienda integrerà il trattamento Inail fino al 100% della retribuzione normale dal primo giorno e fino alla cessazione del- l’indennità di invalidità temporanea nei limiti del periodo di durata dell’ap- prendistato. In caso di malattia viene mantenuto il rapporto e corrisposto il 50% della re- tribuzione normale per un massimo di 6 mesi per ogni anno e nei limiti del periodo di durata dell’apprendistato. Qualora la cooperativa aderisca a una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto potrà essere stipulato a partire cassa extra legem le integrazioni spet- tanti saranno quelle previste dal diciassettesimo anno di etàrelativo regolamento. Le maestranze assunte ferie di cui all’art. 29 matureranno pro quota con le due tipologie di apprendistato non potranno superare, complessivamente, il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in riferimento al servizio ef- fettivamente prestato presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione all'area professionale di riferimento cui inerisce la qualifica da conseguire, secondo le seguenti modalità: Area A: 42 mesistessa azienda.
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Apprendistato. Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni Le assunzioni di legge vigenti in materia. Per quanto non espressamente contemplato dalle disposizioni normative, valgono le norme previste dal presente articolo contrattuale o, in carenza, quelle relative al personale assunto a tempo indeterminato. Le Parti, con la presente regolamentazione, decidono di dare ingresso alle nuove tipologie di contratto di apprendistato professionalizzante ed apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, di cui agli artt. 49 e 50 del d.lgs. n. 276 del 2003. Non è consentita la stipulazione di nuovi contratti di apprendistato, qualora le Aziende non abbiano confermato, al termine del periodo contrattuale, almeno il 60% dei lavoratori il cui rapporto di apprendistato sia scaduto nei 24 mesi precedenti. A tal fine, non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di prova e quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente periodo non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante avverranno secondo le norme di cui alla legge 24 giugno 1997 n. 196. Possono essere assunte/i soggetti come apprendiste/i le giovani e i giovani di età compresa tra i 18 non inferiore ai 16 anni ed i 29 e non superiore ai 24 anni, per l'acquisizione di competenze trasversali e tecnico professionali rinvenibili ovvero ai 26 anni nelle aree A di cui agli obiettivi 1 e B 2 del presente Contrattoregolamento CEE n. 2081 del Consiglio del 20 luglio 1993 e successive modificazioni e/o integrazioni. Agli stessi Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dalla legge sulla tutela del lavoro delle fanciulle e dei fanciulli, delle adolescenti e degli adolescenti. Qualora l’apprendista sia portatrice o portatore di handicap i limiti di età soggiace il contratto sono elevati di due anni; le assunzioni di portatrici o di portatori di handicap sono computate nelle quote di cui alla legge 2 aprile 1968 n. 482 e successive modificazioni e/o integrazioni. Il rapporto di apprendistato si estingue, trasformandosi in rapporto di lavoro indeterminato, alla scadenza del termine di 18 mesi per l'acquisizione le qualifiche comprese nei livelli 1, 2, 3, 4 e di 24 mesi nei livelli 5 e 6. Alle apprendiste ed agli apprendisti sono garantiti, senza operare ritenuta alcuna sulla retribuzione, i periodi occorrenti per la frequenza obbligatoria ai corsi di insegnamento formativo normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue o a 3 ore settimanali per le apprendiste e gli apprendisti in possesso di un diploma titolo di studio postobbligo o per percorsi di alta attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere. Al termine del periodo di apprendistato dovrà essere rilasciata alle interessate e agli interessati idonea certificazione della avvenuta formazione. In caso Alle apprendiste e agli apprendisti spetta il 90% della retribuzione di possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53cui all’art. 54 per i primi 6 mesi, il contratto potrà essere stipulato 95% per i successivi 6 mesi ed il 100% di tale retribuzione a partire dal diciassettesimo anno di età13° mese. Le maestranze assunte parti, in considerazione dei cambiamenti intercorsi ed intercorrenti in materia di governo del mercato del lavoro e di quanto definito al riguardo con le due tipologie il presente titolo, convengono di apprendistato non potranno superarereincontrarsi, complessivamenteentro sei mesi dalla firma del presente CCNL, al fine di determinare, relativamente al rapporto "libero professionale" ed a quello di "collaborazione coordinata e continuativa", nel rispetto delle peculiari caratteristiche che gli sono proprie, una possibile ed opportuna regolazione, funzionale anche a qualificare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore rapporto tra soggetti gestori presenti nel settore considerato. Le parti convengono altresì di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione all'area professionale di riferimento cui inerisce la qualifica da conseguire, secondo le seguenti modalità: Area A: 42 mesipromuovere su tale tema un confronto allargato ai diversi soggetti interessati.
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Apprendistato. Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia. Per quanto non espressamente contemplato dalle disposizioni normative, valgono le norme previste dal presente articolo contrattuale o, in carenza, quelle relative al personale assunto a tempo indeterminato. Le Parti, con la presente regolamentazione, decidono di dare ingresso alle nuove tipologie di contratto di apprendistato professionalizzante ed apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, di cui agli artt. 49 e 50 del d.lgs. n. 276 del 2003. Non L’apprendistato è consentita la stipulazione di nuovi contratti di apprendistato, qualora le Aziende non abbiano confermato, al termine del periodo contrattuale, almeno il 60% dei lavoratori il cui rapporto di apprendistato sia scaduto nei 24 mesi precedenti. A tal fine, non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di prova e quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto uno speciale Contratto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente periodo non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa tra i 18 anni ed i 29 anni, per l'acquisizione di competenze trasversali e tecnico professionali rinvenibili nelle aree A e B del presente Contratto. Agli stessi limiti di età soggiace il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. In caso di possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto potrà essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. Le maestranze assunte con le due tipologie di apprendistato non potranno superare, complessivamente, il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso subordinato che obbli- ga il datore di lavoro stessoad utilizzare l’opera dell’apprendista, impartendogli di pari passo gli insegnamenti necessari, affinché questi possa diventare un lavoratore qualificato. Il Disciplinato originariamente dalla legge 25/1955, l’apprendistato è stato rilanciato negli ultimi anni dalle modifiche introdotte dalla legge 56/1987 (ampliamento delle fasce di età coinvolte) e dalla legge 196/1997 (sviluppo degli obblighi formativi) Come nel caso del Contratto di formazione e lavoro, l’Apprendistato costi- tuisce un contratto a causa mista, essendo contemporaneamente pre- visti il lavoro e la formazione professionale. La formazione deve avvenire sia nella forma di affianco, e deve essere garantita in questo caso dall’a- zienda, sia attraverso la frequenza obbligatoria minima di 120 ore annue di corso in strutture esterne all’azienda (legge 196/1997). Qualunque datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti che intendano con- seguire una qualificazione per la quale occorre un addestramento pratico ed un insegnamento tecnico-professionale. In questo senso sono previsti degli incentivi, soprattutto sotto forma di risparmio sugli oneri sociali da versare (Contributi previdenziali ed assistenziali), in numero non superiore quanto questi sono in parte fiscalizzati, posti cioè a trecarico dello Stato, a patto che le imprese rispettino gli obblighi formativi disposti dalla legge 196/1997. La Inoltre, la legge consente che la retribuzione sia inferiore a quella previ- sta per i normali rapporti di lavoro. I termini generali del contratto di apprendistato sono ancora regolati dalla Legge 25/55. Per quanto riguarda gli elementi specifici (retribuzione, ora- rio di lavoro, durata del rapporto contratto, limiti di apprendistato è graduata in relazione all'area professionale età, ferie, periodo di riferimento cui inerisce prova, inse- gnamento complementare, modalità delle attività stagionali), vige la qualifica da conseguire, secondo le seguenti modalità: Area A: 42 mesirego- lamentazione posta dai CCNL.
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Samples: Apprendistato
Apprendistato. Per Premessa Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con le direttive dell'Unione europea, alla luce delle nuove normative introdotte, a seguito del Patto per il lavoro del 24 settembre 1996, della legge 19 luglio 1997, n. 196, in materia di promozione dell'occupazione, ed in particolare in adempimento all'art. 16 che disciplina dell'apprendistato si fa riferimento l'apprendistato e al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia. Per quanto non espressamente contemplato dalle disposizioni normativemateria di diritto-dovere di istruzione e di formazione, valgono il contratto di apprendistato è definito secondo le norme previste dal presente articolo contrattuale o, in carenza, quelle relative al personale assunto a tempo indeterminato. Le Parti, con la presente regolamentazione, decidono seguenti tipologie:
a) contratto di dare ingresso alle nuove tipologie apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
b) contratto di apprendistato professionalizzante ed apprendistato per l'acquisizione il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un diploma o per percorsi di alta formazione, di cui agli artt. 49 e 50 del d.lgs. n. 276 del 2003. Non è consentita la stipulazione di nuovi contratti di apprendistato, qualora le Aziende non abbiano confermato, al termine del periodo contrattuale, almeno il 60% dei lavoratori il cui rapporto di apprendistato sia scaduto nei 24 mesi precedenti. A tal fine, non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di prova e quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente periodo non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa tra i 18 anni ed i 29 anni, per l'acquisizione di competenze trasversali e tecnico professionali rinvenibili nelle aree A e B del presente Contratto. Agli stessi limiti di età soggiace il apprendimento tecnico-professionale;
c) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. In caso attesa che la nuova normativa di possesso legge sull'apprendistato venga attuata anche con riferimento alla regolamentazione dei profili formativi rimessi alle regioni e alle durate per l'apprendistato di tipo a) e c) le parti concordano la presente disciplina sperimentale dell'istituto dell'apprendistato definito professionalizzante, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali. A tal fine le parti, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale anche in relazione alla fase formativa, concordano di identificare l'attivazione di interventi congiunti per affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire per fornire una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto potrà essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno risposta adeguata alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati e finalizzata all'acquisizione di etàprofessionalità conformi da parte degli apprendisti. Le maestranze assunte parti si impegnano a promuovere intese con le due tipologie regioni e le province autonome di apprendistato non potranno superareTrento e Bolzano per le parti che la legge ad essi demanda, complessivamente, e assegnano agli Enti bilaterali un ruolo primario per il 100 per cento monitoraggio delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione all'area professionale di riferimento cui inerisce la qualifica da conseguire, secondo le seguenti modalità: Area A: 42 mesiattività formative.
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Apprendistato. Per la disciplina dell'apprendistato dell’apprendistato, con particolare riferimento a quello pro- fessionalizzante, si fa riferimento alle disposizioni vigenti norme di legge vigenti in materia. Per salvo quanto non espressamente contemplato dalle disposizioni normative, valgono le norme previste di- sposto dal presente articolo contrattuale ocontratto in particolare per quanto riguarda il numero massimo di apprendisti da assumere, in carenzal’età minima e massima, quelle relative al personale assunto forma del con- tratto, divieto di retribuzione a tempo indeterminatocottimo, possibilità di recesso. Le Parti, con la presente regolamentazione, decidono di dare ingresso alle nuove tipologie di contratto di apprendistato professionalizzante ed apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, di cui agli artt. 49 e 50 del d.lgs. n. 276 del 2003. Non è consentita la stipulazione di nuovi contratti di apprendistato, qualora le Aziende non abbiano confermato, al termine del periodo contrattuale, almeno il 60% dei lavoratori il cui rapporto di apprendistato sia scaduto nei 24 mesi precedenti. A tal fine, non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del Il periodo di prova e quelli che, al termine del rapporto è di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto 2 mesi di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione effettivo per i lavoratori per i quali è previsto l’inquadramento finale dal 6 al 3 livello (sia degli impiegati che degli operai) e di cui al presente periodo non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto 1 mese di apprendistatoeffettivo lavoro per gli altri lavoratori. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa tra i 18 anni ed i 29 anni, per l'acquisizione di competenze trasversali e tecnico professionali rinvenibili nelle aree A e B lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie dei livelli dal 2° al 6°(sia degli impiegati che degli operai). La durata massima del presente Contratto. Agli stessi limiti di età soggiace il contratto periodo di apprendistato è così determinata: L’inquadramento e il relativo trattamento economico è così determinato: 2 24 6 18 - 3 36 6 14 16 4 42 12 14 16 5 48 14 16 18 6 60 18 18 24 - nel primo periodo di apprendistato professionalizzante: due livelli sotto quello di destinazione finale; - nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale; - nel terzo ed ultimo periodo: inquadramento al livello di destinazione fi- nale. Gli apprendisti con destinazione finale al 2° livello (sia degli impiegati che degli operai) saranno inquadrati al livello di destinazione finale con decor- renza dall’inizio del secondo periodo di apprendistato. Per gli apprendisti confermati a tempo indeterminato, l’anzianità utile, ai fini degli aumenti periodici di anzianità, viene considerata per l'acquisizione un periodo equi- valente ad un terzo dell’intera durata del periodo di un diploma o per percorsi apprendistato presso la medesima azienda.. In caso di alta formazioneinfortunio sul lavoro l’azienda integrerà il trattamento INAIL fino al 100% della retribuzione normale nel primo giorno e fino alla cessazione dell’indennità di invalidità temporanea nei limiti del periodo di durata del- l’apprendistato. In caso di possesso malattia viene mantenuto il rapporto e corrisposto il 50% della re- tribuzione normale per un massimo di 6 mesi per ogni anno e nei limiti del periodo di durata dell’apprendistato. Qualora la cooperativa aderisca a una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto potrà essere stipulato a partire cassa extra legem le integrazioni spet- tanti saranno quelle previste dal diciassettesimo anno di etàrelativo regolamento. Le maestranze assunte ferie di cui all’art. 12 matureranno pro quota con le due tipologie di apprendistato non potranno superare, complessivamente, il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in riferimento al servizio ef- fettivamente prestato presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione all'area professionale di riferimento cui inerisce la qualifica da conseguire, secondo le seguenti modalità: Area A: 42 mesistessa azienda.
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Apprendistato. Per La disciplina dell’apprendistato è regolata dalle norme di legge e dalle disposizioni del presente articolo. La durata del contratto di apprendistato è determinata in considerazione della qualifica da conseguire, dal titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché dal bilancio di competenze realizzato dai soggetti pubblici e dagli Enti di formazione operanti sul territorio mediante l’accertamento dei crediti formativi. Le parti concordano le seguenti durate massime del contratto di apprendistato:
a) apprendistato per l’espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione massimo 3 anni;
b) apprendistato professionalizzante : qualifiche finali del secondo livello di inquadramento contrattuale massimo 3 anni; qualifiche finali del terzo livello di inquadramento massimo 4 anni; qualifiche finali dal quarto livello di inquadramento massimo 5 anni. Il contratto di apprendistato, stipulato in forma scritta, deve contenere l’indicazione della prestazione oggetto del contratto, la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle qualifica professionale che sarà acquisita al termine previsto, il piano formativo individuale. Il piano formativo individuale dovrà comprendere: la descrizione del percorso formativo, le competenze da acquisire intese come di base e tecnico professionali, le competenze possedute, l’indicazione del tutor come previsto dalle normative vigenti. La durata della formazione per l’apprendistato professionalizzante è fissata in 120 ore annue, è finalizzata all’acquisizione di competenze di base e tecnico professionali e di norma è realizzata presso Enti di formazione operanti sul territorio. L’impegno formativo è ridotto a 80 ore, comprensive delle ore destinate alla sicurezza per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale idoneo alla attività da svolgere. Salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti la durata della formazione è di 240 ore annue per l’apprendistato per l’espletamento del diritto/dovere di istruzione. La formazione sarà effettuata presso Enti di formazione operanti sul territorio in materiaconformità ai profili professionali ed agli standard minimi quadro definiti a livello regionale e nazionale. Per quanto non espressamente contemplato La formazione si può svolgere all’interno dell’azienda in presenza dei requisiti previsti dalla legge in ordine al tutor aziendale e all’idoneità dei locali adibiti alla formazione medesima. Agli Enti di formazione sono affidati i compiti di: partecipazione alla raccolta e monitoraggio delle informazioni relative all’avvio dei rapporti di apprendistato; definizione dei percorsi formativi relativi ai profili professionali determinati dalle disposizioni normativeregioni d’intesa con le organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti; individuazione delle modalità di erogazione dell’attività formativa; offerta del servizio di formazione per i tutors aziendali; consulenza e accompagnamento per l’impresa e per il lavoratore, valgono le norme previste dal presente articolo contrattuale o, nel percorso di inserimento lavorativo di quest’ultimo; attestazione dell’effettuazione della fase formativa e registrazione della stessa nel libretto individuale di formazione valevole ai fini della formazione continua. I periodi di servizio effettivamente prestati in carenza, quelle relative al personale assunto a tempo indeterminato. Le Parti, con la qualità di apprendista presso più imprese si cumulano ai fini della durata prevista dalla presente regolamentazione, decidono purché non separati da interruzioni superiori a un anno e sempre che si riferiscano alle stesse attività lavorative. Per ottenere il riconoscimento del cumulo di dare ingresso alle nuove tipologie di contratto periodi di apprendistato professionalizzante ed precedentemente prestati presso altre aziende, l’apprendista deve documentare, all’atto dell’assunzione, i periodi già compiuti tramite i dati registrati sul libretto individuale dei crediti formativi, oltre all’eventuale frequenza di corsi di formazione esterna. Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere. Per il riproporzionamento delle ore formative l’apprendista deve dimostrare l’avvenuta partecipazione all’attività formativa. Le parti si riservano di adeguare l’attuale sistema di certificazione dei crediti formativi acquisiti a quello predisposto in base alla vigente normativa sulla materia. Le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle normali registrazioni nella scheda professionale, un documento che attesti i periodi di apprendistato già compiuti e le attività lavorative per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, di cui agli arttle quali sono stati effettuati i periodi medesimi. 49 e 50 del d.lgs. n. 276 del 2003. Non è consentita la stipulazione di nuovi contratti di apprendistato, qualora le Aziende non abbiano confermato, al Al termine del periodo contrattuale, almeno il 60% dei lavoratori il cui rapporto di apprendistato sia scaduto nei 24 mesi precedentiil datore di lavoro attesta le competenze professionali acquisite dal lavoratore, con valore di credito formativo alle condizioni e secondo le procedure di legge. A tal fine, non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati Per l’assunzione in prova dell’apprendista e per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento la regolamentazione del periodo di prova valgono le norme di cui agli articoli 2 e quelli che44 del vigente c.c.n.l., con riferimento al termine livello di assunzione dell’apprendista. L’inquadramento e il trattamento economico dei lavoratori in apprendistato è quello di un livello inferiore a quello della categoria per la quale è finalizzato il relativo contratto. Nell’ipotesi di primo inserimento lavorativo nel settore, l’inquadramento dell’apprendista e il relativo trattamento economico è il seguente:
1° livello per i contratti di apprendistato finalizzati al conseguimento del rapporto 2° e 3° livello;
2° livello per i contratti di apprendistato finalizzati al conseguimento del 4° livello;
3° livello per i contratti di apprendistato finalizzati al conseguimento del 5° livello. Nell’ipotesi di primo inserimento, a metà del percorso del periodo di apprendistato di cui al comma 3 lettera b) all’apprendista è riconosciuto l’inquadramento e il relativo trattamento economico di un livello superiore a quello di assunzione. Quanto previsto nel comma precedente non si applica ai rapporti di apprendistato finalizzati al conseguimento del 2° livello. Le ore destinate alla formazione esterna di cui all’art. 49 comma 5, lettera a) del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, sono aggregate in moduli settimanali da realizzarsi compatibilmente con le esigenze delle imprese. All’atto dell’assunzione o in ragione della programmazione attuata dagli Enti di formazione operanti sul territorio, l’apprendista deve frequentare la scuola edile per lo svolgimento di 24 ore comprensive delle otto ore destinate alla sicurezza di cui all’art. 84 del vigente c.c.n.l.. L’orario di lavoro degli apprendisti è disciplinato dall’art. 5 del vigente c.c.n.l.. Xxxx apprendisti operai e impiegati si applica rispettivamente la normativa contenuta nell’art. 5 sui riposi annui e nella lettera B) dell’art. 45. Per il trattamento economico degli apprendisti nei casi di assenza per malattia, infortunio e malattia professionale, si fa rinvio agli artt. 27, 28, 67 e 68 del c.c.n.l.. Ultimato il periodo di apprendistato, abbiano rifiutato previa prova di idoneità effettuata secondo le norme fissate dalla legge, all’apprendista deve essere attribuita la proposta categoria professionale per la quale ha effettuato l’apprendistato medesimo, salva la risoluzione anticipata per giusta causa o giustificato motivo. Per il periodo di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione preavviso valgono le norme di cui agli art. 33 e 72 del C.C.N.L. con riferimento al presente periodo livello riconosciuto all’apprendista. Il numero complessivo di apprendisti da assumere non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa tra i 18 anni ed i 29 anni, per l'acquisizione di competenze trasversali e tecnico professionali rinvenibili nelle aree A e B del presente Contratto. Agli stessi limiti di età soggiace può superare il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. In caso di possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto potrà essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. Le maestranze assunte con le due tipologie di apprendistato non potranno superare, complessivamente, il 100 per cento numero totale delle maestranze specializzate e o qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere un apprendista. Le parti si riservano di disciplinare l'apprendistato per l'alta formazione a seguito dell'emanazione della relativa normativa di attuazione. Per gli apprendisti in numero non superiore a tre. La durata forza antecedentemente al 14/06/2004 continueranno ad essere applicate le norme di cui all’Articolo 14 del rapporto di apprendistato è graduata in relazione all'area professionale di riferimento cui inerisce la qualifica da conseguire, secondo le seguenti modalità: Area A: 42 mesiContratto Integrativo Provinciale 07/07/2003
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Samples: Accordo Per Il Rinnovo Dell'integrativo Provinciale
Apprendistato. Per Premessa Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con le direttive dell'Unione europea, alla luce delle nuove normative introdotte, a seguito del Patto per il lavoro del 24 settembre 1996, della legge 19 luglio 1997, n. 196, in materia di promozione dell'occupazione, ed in particolare in adempimento all'art. 16 che disciplina dell'apprendistato si fa riferimento l'apprendistato e al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia. Per quanto non espressamente contemplato dalle disposizioni normativemateria di diritto-dovere di istruzione e di formazione, valgono il contratto di apprendistato è definito secondo le norme previste dal presente articolo contrattuale o, in carenza, quelle relative al personale assunto a tempo indeterminato. Le Parti, con la presente regolamentazione, decidono seguenti tipologie:
a) contratto di dare ingresso alle nuove tipologie apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
b) contratto di apprendistato professionalizzante ed apprendistato per l'acquisizione il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un diploma o per percorsi di alta formazione, di cui agli artt. 49 e 50 del d.lgs. n. 276 del 2003. Non è consentita la stipulazione di nuovi contratti di apprendistato, qualora le Aziende non abbiano confermato, al termine del periodo contrattuale, almeno il 60% dei lavoratori il cui rapporto di apprendistato sia scaduto nei 24 mesi precedenti. A tal fine, non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di prova e quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente periodo non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa tra i 18 anni ed i 29 anni, per l'acquisizione di competenze trasversali e tecnico professionali rinvenibili nelle aree A e B del presente Contratto. Agli stessi limiti di età soggiace il apprendimento tecnico-professionale;
c) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. In caso attesa che la nuova normativa di possesso legge sull'apprendistato venga attuata anche con riferimento alla regolamentazione dei profili formativi rimessi alle regioni e alle durate per l'apprendistato di tipo a) e c) le parti concordano la presente disciplina sperimentale dell'istituto dell'apprendistato definito professionalizzante, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali. A tal fine le parti, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale anche in relazione alla fase formativa, concordano di identificare l'attivazione di interventi congiunti per affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire per fornire una qualifica professionale conseguita ai sensi risposta adeguata alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati e finalizzata all'acquisizione di professionalità conformi da parte degli apprendisti. Le parti si impegnano a promuovere intese con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per le parti che la legge ad essi demanda, e assegnano agli Enti bilaterali un ruolo primario per il monitoraggio delle attività formative. N.d.R.: L'accordo 14 dicembre 2011 prevede quanto segue: Premesso che - le parti in epigrafe, che rappresentano imprese e lavoratori dei settori terziario della legge 28 marzo 2003, n. 53distribuzione e servizi, il contratto potrà essere stipulato 23 settembre 2009 hanno sottoscritto un accordo nazionale in materia di formazione esclusivamente aziendale dell'apprendistato professionalizzante, in attuazione dell'art. 49, comma 5- ter del D.Lgs. n. 276/2003, con l'obiettivo di realizzare un percorso efficace di incontro tra domanda ed offerta di lavoro, diretto ad avvicinare le esigenze delle aziende alle potenzialità del capitale umano; - le medesime parti intendono favorire il ricorso all'istituto dell'apprendistato garantendo a partire dal diciassettesimo anno di età. Le maestranze assunte con le due tipologie di apprendistato non potranno superareimprese e lavoratori certezze circa la disciplina contrattuale applicabile, complessivamente, il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione all'area professionale di riferimento cui inerisce la qualifica da conseguire, secondo le seguenti modalità: Area A: 42 mesialla luce dell'evoluzione legislativa.
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Samples: Contratto Di Lavoro
Apprendistato. Per L’apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, atteso che, oltre al classico sinallagma caratterizzato dallo scambio “lavoro-retribuzione”, si aggiunge l’ulteriore obbligazione, a carico di entrambe le parti, rappresentata dalla “formazione”; infatti, il datore ha l’obbligo di impartirla (e di consentirne la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni erogazione), mentre il lavoratore è obbligato a riceverla. La formazione di legge vigenti in materiabase-trasversale è di norma erogata dalle Regioni. Per quanto non espressamente contemplato dalle disposizioni normativequesto motivo, valgono il rapporto di apprendistato è un “contratto a causa mista”. Stante la inscindibile presenza della componente formativa, il contratto in questione ha riguardato sempre i lavoratori più giovani di età, donde la sua naturale attitudine a rappresentare uno strumento di ingresso privilegiato nel mondo del lavoro per gli stessi. La compresenza di entrambe le norme previste dal presente articolo contrattuale o, in carenza, quelle relative al personale assunto suddette componenti (lavoro e formazione) determina che lo stesso abbia una regolamentazione particolare (sia a livello normativo che contributivo/assicurativo) rispetto agli altri (normali) contratti di lavoro subordinati a tempo indeterminato. Le PartiDa un punto di vista contributivo, con la presente regolamentazioneinfatti, decidono di dare ingresso alle nuove tipologie di contratto di apprendistato professionalizzante ed apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, di cui agli artt. 49 e 50 del d.lgs. n. 276 del 2003. Non è consentita la stipulazione di nuovi contratti di apprendistato, qualora le Aziende non abbiano confermato, al termine del periodo contrattuale, almeno il 60% dei lavoratori il cui rapporto di apprendistato sia scaduto nei 24 mesi precedenti. A tal fine, non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di prova e quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente periodo non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa tra i 18 anni ed i 29 anni, per l'acquisizione di competenze trasversali e tecnico professionali rinvenibili nelle aree A e B del presente Contratto. Agli stessi limiti di età soggiace il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. In caso di possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto potrà essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. Le maestranze assunte con le due tipologie di apprendistato non potranno superare, complessivamente, il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stessoapplicherà per gli apprendisti un’aliquota contributiva, a proprio carico, inferiore rispetto a quella degli altri apprendisti (trattasi, in ogni caso, di un “regime naturale” e non eccezionale) che, in alcuni casi, si riduce ulteriormente (valida per le assunzioni effettuate da datori di lavoro fino a 9 dipendenti nel periodo dal 01.01.2012 al 31.12.2016). L’apprendista, parimenti, è soggetto ad una trattenuta previdenziale ridotta. Quanto al rapporto giuridico assicurativo, nessun premio sarà versato all’Inail. Degli aspetti normativi del rapporto se ne occupa, in minima parte (sanzioni, limitazioni e principi fondamentali), il Legislatore e, per la quasi totalità, direttamente su delega dello stesso Legislatore (e, quindi, con la stessa “forza” della Legge), gli accordi interconfederali ovvero i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei principi legali. Inoltre, considerato che il contratto de quo involge la formazione professionale, il mosaico normativo, viste le competenze legislative costituzionalmente stabilite, si arricchisce dell’ulteriore tassello delle normative regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano. Il datore contratto di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzatiapprendistato, o che comunque ne abbia in numero inferiore a treistituto di origini antichissime, può assumere apprendisti in numero non superiore a treè stato introdotto nel nostro ordinamento – post Costituzione - dalla legge n. 25/1955 e successivamente modificato dall’art. La durata 16 della legge n. 196/1997. L’intera disciplina del contratto era, all’epoca, affidata alla Legge. Poi, con il decreto legislativo 276/2003 si è avuto un primo spostamento della fonte regolatrice del rapporto di apprendistato è graduata in relazione all'area professionale di riferimento cui inerisce la qualifica da conseguire(dalla legge al contratto collettivo nazionale); inoltre, secondo le seguenti modalità: Area A: 42 mesicon lo stesso, l’apprendistato ha assunto una triplice connotazione:
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Samples: Certificazione Dei Contratti
Apprendistato. Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni Artt. 80 - 95 Definizione e Tipologie: È un contratto di legge vigenti in materia. Per quanto non espressamente contemplato dalle disposizioni normative, valgono le norme previste dal presente articolo contrattuale o, in carenza, quelle relative al personale assunto lavoro subordinato a tempo indeterminato, finalizzato alla formazione in previsione dell’occupazione dei giovani. Le PartiÈ a “causa mista”, con la presente regolamentazionein quanto, decidono di dare ingresso alle nuove tipologie di contratto di apprendistato professionalizzante ed apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazionea fronte della prestazione lavorativa, di cui agli artt. 49 e 50 del d.lgs. n. 276 del 2003. Non è consentita la stipulazione di nuovi contratti di apprendistato, qualora le Aziende non abbiano confermato, al termine del periodo contrattuale, almeno il 60% dei lavoratori il cui rapporto di apprendistato sia scaduto nei 24 mesi precedenti. A tal fine, non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di prova e quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente periodo non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa tra i 18 anni ed i 29 anni, per l'acquisizione di competenze trasversali e tecnico professionali rinvenibili nelle aree A e B del presente Contratto. Agli stessi limiti di età soggiace il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. In caso di possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto potrà essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. Le maestranze assunte con le due tipologie di apprendistato non potranno superare, complessivamente, il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stessosi obbliga a corrispondere all'apprendista sia la retribuzione, che la formazione necessaria al conseguimento della qualifica professionale. Sono previste tre tipologie di apprendistato: a) per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; b) per i giovani tra i 18 e i 29 anni finalizzato ad apprendere un mestiere o una professione in ambiente di lavoro; c) di alta formazione e ricerca per conseguire titoli di studio specialistici, universitari e post universitari e per la formazione di giovani ricercatori. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La durata del rapporto contratto di apprendistato è graduata stipulato in relazione all'area professionale forma scritta e deve contenere, in forma sintetica, il Piano Formativo Individuale, da predisporre in conformità al modello stabilito dall’Accordo Interconfederale sull’Apprendistato, in allegato al presente CCNL. L’apposita Commissione dell’Ente Bilaterale, a richiesta delle Parti, potrà effettuare la Certificazione e la Conformità del Contratto. Durata: Durata Durata Durata Inquadramento Finale Primo Secondo Totale Periodo Periodo 1° Livello 18 mesi 18 mesi 36 mesi 2° Livello 18 mesi 18 mesi 36 mesi 3° Livello 18 mesi 18 mesi 36 mesi 4° Livello 18 mesi 18 mesi 36 mesi 5° Livello 16 mesi 16 mesi 32 mesi 6° Livello 15 mesi 15 mesi 30 mesi 7° Livello 14 mesi 14 mesi 28 mesi Nel primo periodo, l’inquadramento e la corrispondente retribuzione saranno di riferimento cui inerisce due livelli inferiori rispetto a quella prevista per l’inquadramento finale. Nel secondo periodo, l’inquadramento e la retribuzione saranno di un livello inferiore rispetto al predetto inquadramento finale. Resta inteso che, l’apprendista con la qualifica da conseguirefinale al 7° livello permarrà per entrambi i periodi all’8° livello. Per favorire l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori non in possesso dei requisiti anagrafici di apprendistato, secondo le seguenti modalitàAziende potranno inizialmente inquadrarli come elencato di seguito: Area A: 42 mesiLivello Mesi di Durata Livello di iniziale Complessiva di approdo Formazione 2° 32 1° 3° 30 2° 4° 28 3° 5° 22 4° Lavoratori di prima 6° 20 5°
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Samples: CCNL “Società Ed Enti Di Formazione”
Apprendistato. Per E' stata modificata la disciplina dell'apprendistato si fa percentuale di conferma degli apprendisti, che passa per tutti i datori di lavoro dall'80% al 20% ed è stato, inoltre, ampliato a 36 mesi il periodo di riferimento alle disposizioni su cui calcolarla. In questo modo è stata uniformata per tutti la percentuale di legge vigenti in materiaconferma, superando le criticità sorte a seguito delle interpretazioni ministeriali sul punto. Per quanto non espressamente contemplato dalle disposizioni normative, valgono le norme previste dal presente articolo contrattuale o, in carenza, quelle relative al personale assunto a tempo indeterminato. Le Parti, con E' quindi il caso di ribadire che la presente regolamentazione, decidono di dare ingresso alle nuove tipologie di trasformazione del contratto di apprendistato professionalizzante ed apprendistato per l'acquisizione in contratto a tempo indeterminato potrà operare unicamente nei confronti di un diploma o per percorsi quei datori di alta formazionelavoro che occupano almeno 50 dipendenti e che violino il limite del 20% previsto dal CCNL Terziario. Mentre invece, il suddetto limite contrattuale, come pure quello legale, non operano alcun effetto sanzionatorio trasformativo nelle imprese che occupino fino a 50 dipendenti (vedi note settore lavoro nn. 5/2013 e 32/2014) I predetti limiti non si applicano nelle aziende in cui siano scaduti meno di cui agli artt. 49 e 50 del d.lgs. n. 276 del 2003. Non è consentita la stipulazione di nuovi 5 contratti di apprendistato. Tra le fattispecie che non vengono ricomprese nella base di computo sono state inserite anche le risoluzioni consensuali. Si fornisce di seguito un esempio, qualora le Aziende delle novità del rinnovo Inoltre, in coerenza con quanto previsto dal D. Lgs. n. 167/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, è stata modificata la previsione sulla proporzione numerica, confermando che il numero massimo di apprendisti che il datore di lavoro che occupi almeno 10 lavoratori può assumere, non abbiano confermato, al termine del periodo contrattuale, almeno può superare il 60% dei lavoratori il cui rapporto di apprendistato sia scaduto nei 24 mesi precedenti. A tal fine, non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di prova e quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro 3 a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente periodo non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa tra i 18 anni ed i 29 anni, per l'acquisizione di competenze trasversali e tecnico professionali rinvenibili nelle aree A e B del presente Contratto. Agli stessi limiti di età soggiace il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. In caso di possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto potrà essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. Le maestranze assunte con le due tipologie di apprendistato non potranno superare, complessivamente, il 100 per cento delle 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Da ultimo, si segnala che l'inserimento nell'art. 5 dell'accordo di riordino del periodo di prova del VII livello è stato motivato esclusivamente da un'esigenza di completezza della norma sul periodo di prova, ferma restando in ogni caso l'impossibilità di poter avviare contratti di apprendistato per tale livello di inquadramento. E' stato eliminato, coerentemente con le nuove previsioni di legge, il riferimento alle causali giustificatrici per il ricorso al contratto a tempo determinato. Inoltre, è stata modificata la disciplina dei limiti quantitativi, chiarendo che non rientrano nelle percentuali di utilizzo del contratto a termine, i nuovi contratti di sostegno all'occupazione di cui all'art. 69bis (vedi oltre) e introducendo una nuova disciplina per le imprese con più unità produttive. In particolare, la nuova previsione consente alle aziende con più unità produttive, fermo restando il rispetto dei limiti generali, di utilizzare in una unità produttiva una percentuale di lavoratori a tempo determinato superiore ai limiti ordinariamente previsti, fino al 28% dell'organico a tempo indeterminato, compensando quote di assunzioni non utilizzate in altre unità produttive. L'utilizzo di questo meccanismo di compensazione è possibile anche per le unità produttive fino a 30 dipendenti che, com'è noto, godono di tetti numerici: 4 lavoratori a tempo determinato nelle unità che occupino fino a 15 dipendenti e 6 lavoratori a tempo determinato nelle unità che occupino da 16 a 30 dipendenti. A titolo esemplificativo, qualora un'azienda di 120 dipendenti a tempo indeterminato, suddivisi in 3 U.P. da 40 dipendenti, per le quali si ricorda il numero massimo di lavoratori a tempo determinato per ciascuna UP è pari ad 8, abbia già proceduto ad effettuare delle assunzioni, senza tuttavia saturare il tetto massimo e si trovi nella seguente situazione: Con la nuova previsione contrattuale, fermo restando il numero massimo di assunzioni a tempo determinato pari a 24 (8 in UP A + 8 in UP B + 8 UP C), potrà suddividere le assunzioni residue in altre UP ovvero concentrarle in una sola nei limiti del 28%: Infine, in base all'art. 5,co. 3, d.lgs. n. 368/2001, è stato stabilito che in caso di successione di contratti a termine, se il successivo contratto è motivato da ragioni sostitutive, non è necessario rispettare gli intervalli di 10, in caso di contratto di durata fino a sei mesi, e 20 giorni in caso di contratto di durata superiore ai sei mesi. E' stata introdotta la possibilità di individuare al livello territoriale, con apposito accordo, le località a "prevalente vocazione turistica", cui applicare la disciplina della stagionalità. Si ricorda, infatti, che l'art. 5, comma 4-ter, d.lgs. n. 368/2001, nell'individuare il concetto di stagionalità, fa riferimento – oltre che alle attività di cui al DPR n. 1525/1963 – ad attività individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali. Pertanto, il ccnl rinvia alla contrattazione territoriale l'individuazione delle specifiche località a vocazione turistica. Com'è noto, il d.lgs. n. 368/2001 ricollega alla stagionalità una serie di deroghe: durata del contratto (art. 5, co. 4-bis e 4ter), intervalli in caso di successione di contratti a termine (art. 5, co. 3), limiti quantitativi (art. 10, co. 7, lett. b). Tuttavia, ciò comporta l'insorgenza in capo al lavoratore del diritto di precedenza di cui all'art. 5, co. 4-quinquies, ossia sulle nuove assunzioni a tempo determinato; pertanto si raccomanda la massima attenzione a che i territori individuati siano effettivamente a vocazione turistica. E' stato introdotto l'istituto del "contratto a tempo determinato di sostegno all'occupazione". Può essere stipulato esclusivamente con soggetti appartenenti alle seguenti categorie: - soggetti senza impiego retribuito da almeno 6 mesi o che, negli ultimi sei mesi, hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione fiscale (4.800 euro, per i redditi da lavoro autonomo e 8.000 euro per i redditi da lavoro parasubordinato) - soggetti che abbiano concluso il periodo di apprendistato presso altra azienda e il cui rapporto sia stato risolto alla fine della fase formativa; - soggetti che abbiano esaurito l'accesso a misure di sostegno al reddito (ammortizzatori sociali, NASpI, DIS-COLL O ASDI). Il contratto, che ha durata di 12 mesi (senza possibilità di prevedere durate inferiori). I lavoratori assunti con tale contratto, inoltre, per tutta la sua durata e per i 24 mesi successivi in caso di trasformazione a tempo indeterminato, non si computano ai fini della determinazione dell'organico per la durata della prestazione nel part time (vedi art. 72, co. 1, punto 2). Al lavoratore devono essere garantite 16 ore di formazione, comprensive di quelle sulla prevenzione antinfortunistica, da evidenziare sul LUL. Detta formazione potrà essere inclusa nei piani formativi presentati al fondo FOR.TE. Il livello di inquadramento e, conseguentemente, il trattamento economico è così regolato: - primi 6 mesi: - 2 livelli - restanti 6 mesi: - 1 livello - se trasformato a tempo indeterminato, per ulteriori 24 mesi: - 1 livello In caso di assunzione per qualifiche al VI livello, l'inquadramento è al VII livello per i primi 6 mesi e, successivamente, al sesto livello. A titolo esemplificativo: La contribuzione a carico del datore per FONTE è pari all'1,05%, comprensivo della quota associativa di 22 euro, per tutta la durata del contratto a tempo determinato e per i 24 mesi successivi, in caso di trasformazione a tempo indeterminato. Le assunzioni tramite questo contratto sono incluse nel monitoraggio di cui all'art. 69 CCNL, a cura degli EBT. Si chiarisce, inoltre, che il trattamento normativo (es. periodo di prova) è quello del livello di ingresso e che ai lavoratori si applica la disciplina di cui all'art. 146 sulla maturazione graduale dei permessi. Si segnala, inoltre, che in caso di trasformazione a tempo indeterminato spetteranno gli eventuali incentivi previsti dalla legge per dette ipotesi al momento della trasformazione. E' stato chiarito che i nuovi contratti di sostegno all'occupazione di cui all'art. 69-bis (vedi oltre) non rientrano nella percentuale del 20% e del 28%, prevista per il caso di assunzioni a tempo determinato e in somministrazione. Da ultimo si segnala che, qualora il contratto a tempo determinato non venga trasformato in rapporto a tempo indeterminato, il medesimo non può essere prorogato. Tuttavia, lo stesso lavoratore potrà essere assunto dal medesimo datore di lavoro stessocon un nuovo contratto a termine. Il In questo caso, ovviamente non potranno applicarsi le agevolazioni, dovranno essere applicate le previsioni contenute nell'art. 63 (relative ai limiti percentuali/numerici) e si applicheranno tutte le disposizioni di legge, ivi compresi i 36 mesi computabili dal primo contratto a tempo determinato. L'intervento ha riguardato i destinatari del part time di 8 ore per la giornata di sabato o domenica, cui possono oggi accedere, oltre a studenti, lavoratori occupati presso altro datore a tempo parziale, anche i giovani fino a 25 anni di lavoro età, indipendentemente dal loro status. Con riferimento al part time post maternità, fermo restando il limite dimensionale ivi previsto ed il requisito di fungibilità dei lavoratori interessati, è stato previsto che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore la richiesta di passaggio a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La durata part time possa decorrere solo successivamente alla completa fruizione di xxxxx e permessi residui da parte del rapporto di apprendistato è graduata in relazione all'area professionale di riferimento cui inerisce la qualifica da conseguire, secondo le seguenti modalità: Area A: 42 mesigenitore richiedente.
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Samples: Rinnovo CCNL Terziario
Apprendistato. Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia. Per quanto non espressamente contemplato dalle disposizioni normative, valgono le norme previste dal presente articolo contrattuale o, in carenza, quelle relative al personale assunto a tempo indeterminato. Le Partiparti, con la presente regolamentazione, decidono di dare ingresso alle nuove tipologie di contratto di apprendistato professionalizzante ed apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, di cui agli artt. 49 e 50 del d.lgsD.Lgs. n. 276 del 2003276/2003. Non è consentita la stipulazione di nuovi contratti di apprendistato, qualora le Aziende aziende non abbiano confermato, al termine del periodo contrattuale, almeno il 60% dei lavoratori il cui rapporto di apprendistato sia scaduto nei 24 mesi precedenti. A tal fine, non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di prova e quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente periodo non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa tra i 18 anni ed i 29 anni, per l'acquisizione di competenze trasversali e tecnico tecnico- professionali rinvenibili nelle aree A e B del presente Contrattocontratto. Agli stessi limiti di età soggiace il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. In caso di possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto potrà essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. Le maestranze assunte con le due tipologie di apprendistato non potranno superare, complessivamente, il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione all'area professionale di riferimento cui inerisce la qualifica da conseguire, secondo le seguenti modalità: Area - area A: 42 mesi; - area B: durata 30 mesi. Con riferimento ai profili formativi ed alla determinazione del monte ore annuale ad essa destinato, le parti assumono il reciproco impegno di incontrarsi su tale tema specifico, al fine di adeguare la regolamentazione contenuta nel presente contratto alle leggi regionali che interverranno in materia. Relativamente alla tipologia di apprendistato professionalizzante, le parti sin da ora si obbligano a rispettare il livello minimo di formazione teorica, interna ed esterna, determinata nella misura di 120 ore annue. Durante il rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore, per più di un livello, al livello di inquadramento retributivo spettante. Il trattamento retributivo dell'apprendista viene fissato sulla base del minimo contrattuale della retribuzione base previsto per area e per livello, secondo le percentuali della seguente tabella: L'apprendista minorenne o maggiorenne, nel caso di sottoposizione ad attività che richiedono sorveglianza sanitaria in base al D.Lgs. n. 626/1994, deve essere sottoposto alle visite mediche preventive ed a quelle periodiche imposte dalla normativa vigente. L'apprendista maggiorenne, addetto ad attività non richiedenti la predetta sorveglianza, è soggetto alla sola visita sanitaria preventiva, tesa ad accertare l'idoneità fisica alle mansioni da svolgere. L'apprendista è soggetto ad un periodo di prova della durata di due mesi. Durante lo svolgimento del periodo di prova il rapporto può essere risolto senza preavviso da entrambe le parti. Il periodo di prova viene computato sia agli effetti della durata dell'apprendistato, sia agli effetti dell'anzianità di servizio. L'apprendista può essere assunto anche con contratto part-time, regolamentato all'art. 17, a condizione che la prestazione garantisca il conseguimento della qualifica oggetto del contratto ed il soddisfacimento delle esigenze formative. L'orario di lavoro, per gli apprendisti maggiorenni, corrisponde a quello fissato dall'art. 32 per il personale assunto a tempo indeterminato. Per gli apprendisti minorenni, trova applicazione il limite giornaliero di 8 ore nonchè quello settimanale di 40 ore. Resta inteso che le ore destinate all'insegnamento complementare sono considerate, a tutti gli effetti, ore lavorative e computate nell'orario di lavoro. Sino all'adeguamento di cui all'ottavo periodo della presente disposizione contrattuale, la regolamentazione dei profili formativi e del monte ore annuale di formazione corrisponderà a quella fissata in materia dalla legge regionale nel cui ambito territoriale è dislocata l'unità produttiva nella quale svolge la prestazione di lavoro l'apprendista assunto. La formazione dell'apprendista all'interno dell'azienda è di norma seguita, compatibilmente con la regolamentazione di cui al punto che precede, da un tutor, con competenze e formazione adeguate, che cura il raccordo tra l'apprendimento sul lavoro e la formazione esterna. Salvo diversa disciplina da parte della normativa regionale, al termine del periodo di formazione, il datore di lavoro rilascia un attestato sulle competenze professionali acquisite dal lavoratore, consegnandone copia a quest'ultimo ed alla struttura pubblica competente in materia di servizi per l'impiego. In ogni caso, la formazione svolta è registrata, a cura del datore di lavoro o di un suo delegato, in conformità delle disposizioni legislative vigenti, nell'apposito libretto formativo. Il rapporto di apprendistato si estingue, automaticamente, con la scadenza dei termini di cui al settimo periodo della presente disposizione contrattuale, salva l'ipotesi in cui venga comunicata la trasformazione del rapporto di lavoro in contratto a tempo indeterminato, con la quale verrà attribuito il livello di inquadramento conseguente e la corrispondente retribuzione contrattuale. La disciplina dell'apprendistato sarà operativa, previa informativa alle R.S.U. ed R.S.A. presenti in azienda ovvero, in mancanza, agli Organismi locali delle XX.XX. stipulanti il presente c.c.n.l., immediatamente dopo l'approvazione delle singole leggi regionali in materia, nel cui ambito territoriale è dislocata l'unità produttiva interessata. Le parti, consapevoli che l'applicazione del presente articolo del c.c.n.l. ha carattere sperimentale, convengono di costituire, nell'arco del primo biennio di operatività dell'istituto, un'apposita Commissione per attuare il monitoraggio delle esperienze formative realizzate a livello aziendale, nonchè al fine di proporre eventuali modifiche all'attuale disciplina, a fronte della legislazione regionale intervenuta in materia.
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Apprendistato. Per la disciplina dell'apprendistato dell’apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia. Per quanto non espressamente contemplato dalle disposizioni normativenormative predette, valgono le norme previste dal presente articolo contrattuale o, in carenza, quelle relative al personale assunto a tempo indeterminato. Le Partiparti, con la presente regolamentazione, decidono convengono di dare ingresso alle nuove tipologie attuazione alla nuova tipologia di contratto di apprendistato professionalizzante ed previsto dalla normativa vigente. (Sono escluse da questa tipologia di contratto le professioni sanitarie derivanti dalla legge 502/92 e le professioni sociosanitarie individuate in base a specifici profili professionali di rilievo nazionale). La facoltà di assumere mediante contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, di cui agli artt. 49 e 50 del d.lgs. n. 276 del 2003. Non non è consentita la stipulazione di nuovi contratti di apprendistatoalle Organizzazioni che risultano non aver assunto, qualora le Aziende non abbiano confermato, al termine del periodo contrattuale, almeno il 60% dei lavoratori il cui rapporto di apprendistato sia scaduto nei 24 mesi precedenti. A tal fine, non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di prova e quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro contratto a tempo indeterminato. La limitazione di , il 50 % degli apprendisti, il cui al presente periodo non si applica quando nel biennio precedente contratto sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistatonei 48 mesi precedenti. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa tra i 18 anni ed e i 29 anni, per l'acquisizione l’acquisizione di competenze trasversali e tecnico tecnico-professionali previste per tutte le qualifiche rinvenibili nelle aree A e B 6 categorie del presente Contratto. Agli stessi limiti di età soggiace il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazioneCCNL. In caso di possesso di una qualifica professionale professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, 2003 n. 53, il contratto potrà di apprendistato può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. Le maestranze assunte I lavoratori assunti con le due tipologie contratto di apprendistato professionalizzante non potranno superare, complessivamente, possono superare complessivamente il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate 100% dei lavoratori specializzati in servizio forza presso il datore di lavoro stessol’azienda. Il datore di lavoro che non abbia ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a ha meno di tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione all'area alla categoria professionale di riferimento cui inerisce per la qualifica da conseguire, secondo le seguenti modalità:
a) Categoria A -B durata 24 mesi;
b) Altre categorie: Area Adurata 48 mesi; Durante il rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramento del lavoratore sarà la stessa dei lavoratori dipendenti con uguale qualifica. Il trattamento economico dell’apprendista viene fissato sulla base della retribuzione lorda prevista per posizione economica di appartenenza, secondo le percentuali della seguente tabella: 42 mesiCATEGORIA DURATA MESI RETRIBUZIONE DAL 1’ AL 6’ DAL 7’ AL 12’ DAL 13’ AL 18’ DAL 19’ AL 24’ DAL 25’ AL 48’ MESE MESE MESE MESE MESE A -B 24 80% 90% 95% 100% // C – D-E-F 48 80% 90% 95% 100% 100% In caso di malattia, all’apprendista sarà riconosciuto il trattamento assistenziale ad integrazione dell’indennità di malattia a carico degli enti competenti fino al raggiungimento del 50% della normale retribuzione per un massimo di 180 giorni. L’apprendista minorenne o maggiorenne, nel caso svolga attività che richiedono sorveglianza sanitaria in base al D.Lgs n. 626/1994, dovrà essere sottoposto alle visite mediche preventive ed a quelle periodiche imposte dalla normativa vigente. L’apprendista maggiorenne, addetto ad attività non richiedenti la predetta sorveglianza, è soggetto alla sola visita sanitaria preventiva, tesa ad accertare l’idoneità fisica alle mansioni da svolgere. L’assunzione in qualità di apprendista è subordinata al superamento del periodo di prova previsto per la categoria di inquadramento. Durante lo svolgimento del periodo di prova il rapporto può essere risolto senza preavviso da entrambe le parti. Il periodo di prova viene computato sia agli effetti della durata dell’apprendistato, sia agli effetti dell’anzianità di servizio. L’apprendista può essere assunto anche con contratto part-time, a condizione che la minor durata della prestazione sia sufficiente a garantire il conseguimento della qualifica oggetto del contratto ed il soddisfacimento delle esigenze formative. L’orario di lavoro, per gli apprendisti maggiorenni, corrisponde a quello fissato per il personale assunto a tempo indeterminato. Per gli apprendisti minorenni, trova applicazione il limite giornaliero di 8 ore nonché quello settimanale di 38 ore. Resta inteso che le ore destinate all’insegnamento complementare sono considerate, a tutti gli effetti, ore lavorative e computate nell’orario di lavoro. Xxxx apprendisti sono garantiti, senza operare ritenuta alcuna sulla retribuzione, i periodi occorrenti per la frequenza obbligatoria ai corsi d'insegnamento formativo interni o esterni all’azienda, pari ad almeno 120 ore annue. La regolamentazione dei profili formativi e del monte ore annuale di formazione dell’apprendista sarà quella prevista dalle leggi regionali che interverranno in materia. La formazione del lavoratore con contratto di apprendistato potrà essere realizzata anche nell’ambito delle iniziative promosse dagli Enti Bilaterali. Per la formazione degli apprendisti le Organizzazioni faranno riferimento al profilo formativo per la qualifica di Autista soccorritore elaborato a titolo sperimentale dalle parti stipulanti il presente CCNL sviluppato tenendo conto delle linee guida indicate dalla Conferenza Stato Regioni relative al soccorritore operante nel sistema di emergenza-urgenza e ai profili formativi elaborati dall’ISFOL per le altre qualifiche professionali. Le parti si incontreranno per la verifica dell’andamento dell’istituto contrattuale. Le attività formative, attuate dagli Enti preposti (Regioni e Province) sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base (competenze di settore e di area) e contenuti a carattere professionalizzante (competenze di profilo). La formazione dell’apprendista all’interno dell’Organizzazione è di norma seguita compatibilmente con la regolamentazione di cui al punto che precede, da un tutor, con competenze e formazione adeguate, che cura il raccordo tra l’apprendimento sul lavoro e la formazione esterna. Salvo diversa disciplina da parte della normativa regionale, al termine del periodo di formazione, il datore di lavoro rilascia un attestato sulle competenze professionali acquisite dal lavoratore, consegnandone copia a quest’ultimo ed alla struttura pubblica competente in materia di servizi all’impiego. In ogni caso, la formazione svolta è registrata, a cura del datore di lavoro o di un suo delegato, in conformità delle disposizioni legislative vigenti, nell’apposito libretto formativo. Al termine del periodo di apprendistato, ai lavoratori interessati dovrà essere rilasciata idonea certificazione della avvenuta formazione. Il periodo di apprendistato si estingue, perfezionandosi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con la scadenza dei termini sopraddetti. Il datore di lavoro potrà recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 del Codice Civile.
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Apprendistato. Il rapporto di apprendistato è un rapporto di lavoro a tempo determinato ed è istituito per la formazione alle professionalità di operai qualificati e specializzati a partire dal livello A2 in su del sistema di classificazione e per la formazione di impiegati qualificati e specialisti tecnici ed amministrativi anche di area B, C e D. Per la disciplina dell'apprendistato dell’apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia. Per quanto non espressamente contemplato dalle disposizioni normativenormative di legge, valgono le norme previste dal presente articolo contrattuale o, in carenza, quelle relative al personale assunto a tempo indeterminato. Le PartiL’assunzione deve essere autorizzata dall’Ispettorato del lavoro territorialmente competente, con la presente regolamentazionedietro comunicazione, decidono da parte dell’Azienda, del tipo di dare ingresso alle nuove tipologie prestazioni richieste all’apprendista, del genere di contratto di apprendistato professionalizzante ed apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, di addestramento a cui agli artt. 49 sarà adibito e 50 della qualifica che verrà da questo conseguita al termine del d.lgs. n. 276 del 2003rapporto. Non è consentita la stipulazione stipula di nuovi contratti di apprendistatoapprendistato nelle Aziende che, qualora le Aziende al momento della richiesta di autorizzazione all’Ispettorato del lavoro, risultano non abbiano aver confermato, al termine del periodo contrattualedi apprendistato, almeno il 60% dei lavoratori il cui rapporto Contratto di apprendistato sia scaduto nei 24 mesi precedenti. Non è consentito inoltre, la stipula di contratto di apprendistato per un anno per posti già coperti con analogo contratto e per la stessa qualifica dove non siano stati confermati lavoratori al termine del periodo di apprendistato. A tal fine, fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati in apprendistato il cui rapporto sia cessato per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di prova causa e quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, che abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto rapporti di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente periodo suddetta non si applica quando quando, nel biennio precedente precedente, sia venuto a scadere un solo contratto Contratto di apprendistato. Possono L'apprendista deve essere assunti con contratto sottoposto a visita medica preventiva allo scopo di apprendistato professionalizzante accertare l'idoneità fisica alle mansioni da svolgere. L'apprendista è soggetto ad un periodo di prova pari alla metà dei corrispettivi periodi previsti per le assunzioni a tempo indeterminato nell'area di inquadramento. Detto periodo è ridotto ulteriormente alla metà quando si tratta di apprendista che, nell’ambito di precedente rapporto, ha frequentato i soggetti corsi formativi inerenti il profilo professionale da conseguire. Durante lo svolgimento del periodo di età compresa tra prova il rapporto può essere risolto senza preavviso da entrambe le parti. Il periodo di prova viene computato sia agli effetti della durata dell’apprendistato, sia agli effetti dell’anzianità di servizio. Per la formazione degli apprendisti ai sensi del D.M. 20.05.99, attuativo dell’art. 16, legge n. 196/97, le Aziende suddividono i 18 anni contenuti in due aree, quelli a carattere trasversale e quelli a carattere professionalizzante. In particolare, tali attività formative vanno predisposte per gruppi di profili omogenei di famiglia professionale in modo da consentire l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze di base necessarie per adibire proficuamente l’apprendista nell’area di attività aziendale di riferimento. Le attività formative di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), D.M. 08.04.98, sono articolate nelle seguenti quattro aree: – competenze relazionali; – organizzazione ed economia; – disciplina del rapporto di lavoro; – misure di prevenzione per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Le attività formative di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), D.M. 08.04.98 e le competenze da conseguire mediante esperienza di lavoro, devono essere definite sulla base dei seguenti obiettivi formativi: – conoscere i 29 anniservizi, i processi e i prodotti del settore e il relativo contesto aziendale; – conoscere le modalità per l'acquisizione adattare ed orientare l’esercizio delle proprie attività alle necessità degli utenti; – conoscere e saper applicare le basi tecniche scientifiche della professionalità; – conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di competenze lavoro; – conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro); – conoscere e saper utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale; – conoscere le innovazioni relative ai servizi, ai processi, ai prodotti e quelle di contesto operativo. Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche viene effettuato all’interno dei moduli trasversali e tecnico professionalizzanti. La durata massima del periodo di apprendistato, nonché l’impegno formativo esterno, sono regolati dalla seguente tabella, sulla base della correlazione tra il profilo professionale da conseguire e il titolo di istruzione in possesso dell’apprendista: Profili professionali rinvenibili nelle aree Titolo di istruzione posseduto Ore annue di formazione esterna Durata Aree A e B del presente Contratto. Agli stessi limiti Istruzione dell’obbligo 120 3 anni Istruzione post-obbligo o attestato di età soggiace il contratto qualifica non idonei rispetto al profilo professionale da conseguire 120 4 anni Istruzione post-obbligo o attestato di apprendistato per l'acquisizione qualifica professionale idonei rispetto al profilo professionale da conseguire 60 2 anni Area C Istruzione superiore o attestato non idonei rispetto al profilo professionale da conseguire 120 3 anni Istruzione superiore o attestato di un diploma o per percorsi di alta formazione. In qualifica professionale idonei rispetto al profilo professionale da conseguire 60 2 anni Area D Laurea non idonea rispetto al profilo professionale da conseguire 100 30 mesi Laurea idonea conseguire rispetto al profilo professionale da 50 18 mesi Nel caso di possesso assunzione di una qualifica professionale conseguita ai sensi apprendista che, nell’ambito di precedente rapporto, abbia già seguito moduli di formazione esterna, previsti per lo stesso profilo professionale, l’apprendista viene esentato dalla frequenza dei moduli già completati. La formazione dell’apprendista all’interno dell’Azienda è seguita da un tutor che cura il necessario raccordo tra l’apprendimento sul lavoro e la formazione esterna. Il trattamento retributivo dell’apprendista viene fissato sulla base del minimo contrattuale della legge 28 marzo 2003retribuzione base previsto per area e per livello, n. 53secondo le percentuali della seguente tabella: Durata dell’apprendistato Trattamento Retributivo 1° anno 2°anno 3° anno 4° anno Al termine del periodo di apprendistato, il contratto potrà essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno lavoratore apprendista sostiene una prova di etàidoneità all'esercizio delle mansioni che hanno formato oggetto dell'apprendistato. Le maestranze assunte con le due tipologie A superamento della prova di apprendistato non potranno superareidoneità viene attribuito all'apprendista il riconoscimento della qualifica e, complessivamente, il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore caso di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La durata trasformazione del rapporto di lavoro in Contratto a tempo indeterminato, gli vengono attribuiti il livello di inquadramento conseguente e la retribuzione contrattuale corrispondente. Alla scadenza del periodo di apprendistato è graduata l'Azienda provvede alla comunicazione e alla certificazione, interna ed esterna, attestante l'idoneità acquisita o meno alla specifica mansione e ne conserva copia per i successivi 5 anni. Le Parti, consapevoli che l’applicazione del presente articolo del CCNL ha carattere sperimentale nell’arco del primo biennio di valenza contrattuale, convengono di costituire un’apposita Commissione per attuare il monitoraggio delle esperienze formative realizzate a livello aziendale in relazione all'area professionale modo da armonizzarle al fine di riferimento cui inerisce la qualifica da conseguire, secondo le seguenti modalità: Area A: 42 mesiriportarle come modelli formativi codificati nel CCNL.
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Apprendistato. Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia. Per Nel recepire quanto non espressamente contemplato dalle disposizioni normative, valgono le norme previste stabilito dal presente articolo contrattuale o, in carenza, quelle relative al personale assunto a tempo indeterminato. Le Parti, con la presente regolamentazione, decidono di dare ingresso alle nuove tipologie di contratto di apprendistato professionalizzante ed apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, di cui agli artt. 49 e 50 del d.lgsD. Lgs. n. 276 del 200381/2015, le Parti sono intervenute aggiornando le previsioni in materia di proporzione numerica e percentuali di conferma. Non è consentita la stipulazione di nuovi contratti di apprendistatoQuanto alla proporzione numerica, qualora le Aziende non abbiano confermato, al termine del periodo contrattuale, almeno il 60% dei lavoratori il cui rapporto di apprendistato sia scaduto nei 24 mesi precedenti. A tal fine, non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di prova e quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto datore di lavoro che occupi almeno 10 lavoratori potrà assumere un numero massimo di apprendisti pari a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente periodo non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa tra i 18 anni ed i 29 anni, per l'acquisizione di competenze trasversali e tecnico professionali rinvenibili nelle aree A e B del presente Contratto. Agli stessi limiti di età soggiace il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. In caso di possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto potrà essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. Le maestranze assunte con le due tipologie di apprendistato non potranno superare, complessivamente, il 100 per cento delle 3 ogni 2 maestranze specializzate e qualificate in servizio presso di lui (in precedenza, il rapporto era 1 a 1); rispetto, invece, alle percentuali di conferma, il datore di lavoro stessoche abbia almeno 50 dipendenti potrà assumere apprendisti qualora abbia mantenuto in servizio almeno il 20% dei lavoratori (non più l’80%), il cui contratto di apprendistato professionalizzante sia già venuto a scadere nei trentasei mesi precedenti (non più ventiquattro). Rispetto ai primi, viene chiarita la definizione dell’organico di riferimento per il calcolo del tetto massimo di utilizzo dei contratti a tempo determinato (e di somministrazione a tempo determinato): l’utilizzo complessivo di tali contratti non potrà, infatti, superare il 20% annuo (il 15% annuo, invece, per i contratti di somministrazione a tempo determinato) dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva nell’esercizio precedente. È introdotta, inoltre, la disciplina della compensazione territoriale. In considerazione della plurilocalizzazione che caratterizza il settore della DMO, è riconosciuto alle aziende con più unità produttive di assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori a tempo determinato superiore al 20%, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive fino al limite del 28%. Per quanto riguarda la disciplina della successione di contratti, in conformità a quanto previsto nell’art. 21, comma 2 del D. Lgs. n. 81/2015, viene stabilito che se il secondo contratto è motivato da ragioni sostitutive, non operano gli intervalli temporali di 10/20 giorni (in casi di contratti di durata, rispettivamente, fino a 6 mesi o superiore a 6 mesi). Si tratta, in particolare, di soggetti appartenenti a categorie più deboli del mercato del lavoro che non hanno un impiego retribuito da almeno sei mesi o che, negli ultimi sei mesi, hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione fiscale oppure che abbiano completato presso altra azienda il periodo di apprendistato e il cui rapporto di lavoro sia stato risolto al termine della fase formativa o che abbiano esaurito l’accesso a misure di sostegno al reddito (ammortizzatori sociali, NASpI o DIS-COLL). Quanto al livello di inquadramento professionale (e conseguente trattamento economico), sarà di due livelli inferiore per i primi sei mesi e di un livello inferiore per i successivi sei mesi. Al termine dei dodici mesi, in caso di trasformazione a tempo indeterminato, il livello di inquadramento (e il conseguente trattamento economico) sarà di un livello inferiore per un ulteriore periodo di ventiquattro mesi. Come anticipato, il contratto ha una durata di dodici mesi pertanto, qualora non venga trasformato in rapporto a tempo indeterminato, non può essere prorogato. Il lavoratore potrà invece essere assunto dal medesimo datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzaticon un nuovo contratto a termine contenente una delle causali introdotte dal D. L. n. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità). In tal caso, o che comunque ne abbia in numero inferiore dovranno essere applicate le previsioni ex art. 63 del CCNL DMO (limiti percentuali/numerici) e tutte le altre disposizioni di legge, ivi inclusa l’attuale durata massima complessiva dei contratti a tretermine pari a ventiquattro mesi, può assumere apprendisti in numero non superiore computabili dal primo contratto a tre. La durata del rapporto tempo determinato di apprendistato è graduata in relazione all'area professionale di riferimento cui inerisce la qualifica da conseguire, secondo le seguenti modalità: Area A: 42 mesisostegno all’occupazione.
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Samples: Contratto Di Lavoro
Apprendistato. Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni Premessa
a) contratto di legge vigenti in materia. Per quanto non espressamente contemplato dalle disposizioni normative, valgono le norme previste dal presente articolo contrattuale o, in carenza, quelle relative al personale assunto a tempo indeterminato. Le Parti, con la presente regolamentazione, decidono apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di dare ingresso alle nuove tipologie di istruzione e formazione;
b) contratto di apprendistato professionalizzante ed apprendistato per l'acquisizione il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un diploma o per percorsi di alta formazione, di cui agli artt. 49 e 50 del d.lgs. n. 276 del 2003. Non è consentita la stipulazione di nuovi contratti di apprendistato, qualora le Aziende non abbiano confermato, al termine del periodo contrattuale, almeno il 60% dei lavoratori il cui rapporto di apprendistato sia scaduto nei 24 mesi precedenti. A tal fine, non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di prova e quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente periodo non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa tra i 18 anni ed i 29 anni, per l'acquisizione di competenze trasversali e tecnico professionali rinvenibili nelle aree A e B del presente Contratto. Agli stessi limiti di età soggiace il apprendimento tecnico-professionale;
c) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. In caso attesa che la nuova normativa di possesso legge sull'apprendistato venga attuata anche con riferimento alla regolamentazione dei profili formativi rimessi alle regioni e alle durate per l'apprendistato di tipo a) e c) le parti concordano la presente disciplina sperimentale dell'istituto dell'apprendistato definito professionalizzante, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali. A tal fine le parti, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale anche in relazione alla fase formativa, concordano di identificare l'attivazione di interventi congiunti per affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire per fornire una qualifica professionale conseguita ai sensi risposta adeguata alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati e finalizzata all'acquisizione di professionalità conformi da parte degli apprendisti. Le parti si impegnano a promuovere intese con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per le parti che la legge ad essi demanda, e assegnano agli Enti bilaterali un ruolo primario per il monitoraggio delle attività formative. - le parti in epigrafe, che rappresentano imprese e lavoratori dei settori terziario della legge 28 marzo 2003, n. 53distribuzione e servizi, il contratto potrà essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno 23 settembre 2009 hanno sottoscritto un accordo nazionale in materia di etàformazione esclusivamente aziendale dell'apprendistato professionalizzante, in attuazione dell'art. Le maestranze assunte 49, comma 5-ter del D.Lgs. n. 276/2003, con l'obiettivo di realizzare un percorso efficace di incontro tra domanda ed offerta di lavoro, diretto ad avvicinare le due tipologie di apprendistato non potranno superare, complessivamente, il 100 per cento esigenze delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia aziende alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La durata potenzialità del rapporto di apprendistato è graduata in relazione all'area professionale di riferimento cui inerisce la qualifica da conseguire, secondo le seguenti modalità: Area A: 42 mesicapitale umano;
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Apprendistato. Per L'apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro a causa mista, finalizzato all'acquisizione di una qualifica professionale, previo adeguato tirocinio. L'apprendistato è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nei livelli dal 5 al 2. Il datore di lavoro deve ottenere l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente, cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto. Le parti convengono che, in applicazione di legge vigenti quanto previsto dalle normative in materia, possono essere assunti i giovani d'età non inferiore a 16 anni, qualora abbiano concluso il periodo d'istruzione obbligatoria, e non superiore a 24, ovvero 26 nelle aree di cui agli Obiettivi 1 e 2, Regolamento CEE n. 2081/93 del 20.7.93 e successive modificazioni. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i limiti d'età di cui al presente comma sono elevati di 2 anni. La durata massima del periodo di prova per gli apprendisti è fissata in 30 giorni, durante i quali è reciproco il diritto di recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o della relativa indennità sostitutiva. Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate: liv. 5: 18 mesi liv. 4: 18 mesi liv. 3: 24 mesi liv. 3°S: 24 mesi liv. 2: 36 mesi In caso di assenza superiore alle 4 settimane, il periodo di apprendistato verrà prolungato in misura pari alla durata dell'assenza. Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, un'interruzione superiore a 1 anno. Nel caso di cumulabilità di più rapporti le ore di formazione saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere. Per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi già compiuti e la frequenza dei corsi di formazione esterna. L'impegno formativo dell'apprendista, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, legge 24.6.97 n. 196, deve essere supportato da iniziative di formazione esterna ed è graduato in relazione al possesso di un titolo di studio corrispondente alle mansioni da svolgere con le seguenti modalità: titolo di studio ore di formazione scuola dell'obbligo 120 ore medie annue retribuite titolo d'istruzione post-obbligo o attestato di qualifica non idonei rispetto al profilo professionale 80 ore medie annue retribuite da conseguire titolo d'istruzione post-obbligo o attestato di qualifica professionale 60 ore medie annue retribuite idonei rispetto al profilo professionale da conseguire L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza i corsi di formazione teorico-pratica. La retribuzione degli apprendisti è esclusivamente composta da: retribuzione tabellare, indennità di contingenza ed EDR ex Accordo interconfederale 31.7.92, del livello corrispondente alla qualifica professionale da acquisire, erogati nella misura del 70 % del minimo tabellare e del 100% dell'indennità di contingenza ed EDR per la 1a metà del periodo di apprendistato e dell'85% del minimo tabellare e del 100% dell'indennità di contingenza ed EDR per la 2a metà del periodo di apprendistato (vedi tabelle C,D,E,F). Per quanto non espressamente contemplato dalle disposizioni normative, valgono le norme previste specificamente previsto dal presente articolo contrattuale oarticolo, in carenzal'apprendista ha diritto, quelle relative al personale assunto a tempo indeterminato. Le Parti, con la presente regolamentazione, decidono di dare ingresso alle nuove tipologie di contratto di apprendistato professionalizzante ed apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, di cui agli artt. 49 e 50 del d.lgs. n. 276 del 2003. Non è consentita la stipulazione di nuovi contratti durante il periodo di apprendistato, qualora le Aziende allo stesso trattamento normativo previsto dal presente CCNL per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio. È ammesso, ai sensi delle Circolari del Ministero del lavoro nn. 102/86 e 46/01, il rapporto di lavoro a tempo parziale per gli apprendisti, con durata non abbiano confermatoinferiore al 60% di quella prevista per il tempo pieno, al termine del periodo contrattuale, dovendosi assicurare l'obbligo formativo nella misura preventivamente autorizzata dai competenti Organismi. Le aziende s'impegnano a mantenere in servizio almeno il 60% dei lavoratori che abbiano completato il cui rapporto loro contratto di apprendistato sia scaduto nei nell'arco dei 24 mesi precedenti. A tal fine, fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di prova causa e quelli che, al termine del rapporto periodo di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminatoservizio. La limitazione di cui al presente periodo sopra non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato. Possono essere assunti con contratto Durante il periodo di apprendistato professionalizzante malattia l'apprendista avrà diritto per i soggetti primi 3 giorni di età compresa tra i 18 anni ed i 29 annimalattia, per l'acquisizione limitatamente a 3 eventi morbosi in ragione di competenze trasversali e tecnico professionali rinvenibili nelle aree A e B anno, a un'indennità pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del presente Contratto. Agli stessi limiti rapporto di età soggiace il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazionelavoro. In caso di possesso ricovero ospedaliero di una qualifica professionale conseguita durata superiore a 15 giorni e per tutta la durata dello stesso, entro i limiti di cui all'art. 43 vigente CCNL, avrà diritto a un'indennità pari al 70% della retribuzione cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Le disposizioni di cui ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto potrà essere stipulato 2 precedenti commi si applicano a partire dal diciassettesimo anno di età. Le maestranze assunte con le due tipologie di apprendistato non potranno superare, complessivamente, il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La durata 4° mese dall'inizio del rapporto di apprendistato è graduata lavoro. Dichiarazione a verbale. Le Parti convengono di costituire una Commissione tecnica con il compito di individuare congiuntamente, anche di concerto con gli Organismi competenti, i contenuti della formazione esterna da impartire agli apprendisti, in relazione all'area professionale di riferimento cui inerisce la qualifica da conseguire, secondo le seguenti modalità: Area A: 42 mesibase a quanto previsto dai DM 8.4.98 e 20.5.99.
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Apprendistato. Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia. Per quanto non espressamente contemplato dalle disposizioni normative, valgono le norme previste dal presente articolo contrattuale o, in carenza, quelle relative al personale assunto a tempo indeterminato. Le Partiparti, con la presente regolamentazione, decidono di dare ingresso alle nuove tipologie di contratto di apprendistato professionalizzante ed apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, di cui agli artt. 49 e 50 del d.lgsD.Lgs. n. 276 del 2003276/2003. Non è consentita la stipulazione di nuovi contratti di apprendistato, qualora le Aziende aziende non abbiano confermato, al termine del periodo contrattuale, almeno il 60% dei lavoratori il cui rapporto di apprendistato sia scaduto nei 24 mesi precedenti. A tal fine, non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di prova e quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente periodo non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa tra i 18 anni ed i 29 anni, per l'acquisizione di competenze trasversali e tecnico tecnico- professionali rinvenibili nelle aree A e B del presente Contrattocontratto. Agli stessi limiti di età soggiace il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. In caso di possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto potrà essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. Le maestranze assunte con le due tipologie di apprendistato non potranno superare, complessivamente, il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione all'area professionale di riferimento cui inerisce la qualifica da conseguire, secondo le seguenti modalità: Area - area A: 42 mesi; - area B: durata 30 mesi. Con riferimento ai profili formativi ed alla determinazione del monte ore annuale ad essa destinato, le parti assumono il reciproco impegno di incontrarsi su tale tema specifico, al fine di adeguare la regolamentazione contenuta nel presente contratto alle leggi regionali che interverranno in materia. Relativamente alla tipologia di apprendistato professionalizzante, le parti sin da ora si obbligano a rispettare il livello minimo di formazione teorica, interna ed esterna, determinata nella misura di 120 ore annue. Durante il rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore, per più di un livello, al livello di inquadramento retributivo spettante. Il trattamento retributivo dell'apprendista viene fissato sulla base del minimo contrattuale della retribuzione base previsto per area e per livello, secondo le percentuali della seguente tabella: Durata dell'apprendistato 1º anno 2º anno Dal 25º mese sino al 30º mese Dal 31º mese al 42º mese L'apprendista minorenne o maggiorenne, nel caso di sottoposizione ad attività che richiedono sorveglianza sanitaria in base al D.Lgs. n. 626/1994, deve essere sottoposto alle visite mediche preventive ed a quelle periodiche imposte dalla normativa vigente. L'apprendista maggiorenne, addetto ad attività non richiedenti la predetta sorveglianza, è soggetto alla sola visita sanitaria preventiva, tesa ad accertare l'idoneità fisica alle mansioni da svolgere. L'apprendista è soggetto ad un periodo di prova della durata di due mesi. Durante lo svolgimento del periodo di prova il rapporto può essere risolto senza preavviso da entrambe le parti. Il periodo di prova viene computato sia agli effetti della durata dell'apprendistato, sia agli effetti dell'anzianità di servizio. L'apprendista può essere assunto anche con contratto part-time, regolamentato all'art. 17, a condizione che la prestazione garantisca il conseguimento della qualifica oggetto del contratto ed il soddisfacimento delle esigenze formative. L'orario di lavoro, per gli apprendisti maggiorenni, corrisponde a quello fissato dall'art. 32 per il personale assunto a tempo indeterminato. Per gli apprendisti minorenni, trova applicazione il limite giornaliero di 8 ore nonchè quello settimanale di 40 ore. Resta inteso che le ore destinate all'insegnamento complementare sono considerate, a tutti gli effetti, ore lavorative e computate nell'orario di lavoro. Sino all'adeguamento di cui all'ottavo periodo della presente disposizione contrattuale, la regolamentazione dei profili formativi e del monte ore annuale di formazione corrisponderà a quella fissata in materia dalla legge regionale nel cui ambito territoriale è dislocata l'unità produttiva nella quale svolge la prestazione di lavoro l'apprendista assunto. La formazione dell'apprendista all'interno dell'azienda è di norma seguita, compatibilmente con la regolamentazione di cui al punto che precede, da un tutor, con competenze e formazione adeguate, che cura il raccordo tra l'apprendimento sul lavoro e la formazione esterna. Salvo diversa disciplina da parte della normativa regionale, al termine del periodo di formazione, il datore di lavoro rilascia un attestato sulle competenze professionali acquisite dal lavoratore, consegnandone copia a quest'ultimo ed alla struttura pubblica competente in materia di servizi per l'impiego. In ogni caso, la formazione svolta è registrata, a cura del datore di lavoro o di un suo delegato, in conformità delle disposizioni legislative vigenti, nell'apposito libretto formativo. Il rapporto di apprendistato si estingue, automaticamente, con la scadenza dei termini di cui al settimo periodo della presente disposizione contrattuale, salva l'ipotesi in cui venga comunicata la trasformazione del rapporto di lavoro in contratto a tempo indeterminato, con la quale verrà attribuito il livello di inquadramento conseguente e la corrispondente retribuzione contrattuale. La disciplina dell'apprendistato sarà operativa, previa informativa alle R.S.U. ed R.S.A. presenti in azienda ovvero, in mancanza, agli Organismi locali delle XX.XX. stipulanti il presente c.c.n.l., immediatamente dopo l'approvazione delle singole leggi regionali in materia, nel cui ambito territoriale è dislocata l'unità produttiva interessata. Le parti, consapevoli che l'applicazione del presente articolo del c.c.n.l. ha carattere sperimentale, convengono di costituire, nell'arco del primo biennio di operatività dell'istituto, un'apposita Commissione per attuare il monitoraggio delle esperienze formative realizzate a livello aziendale, nonchè al fine di proporre eventuali modifiche all'attuale disciplina, a fronte della legislazione regionale intervenuta in materia.
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Apprendistato. Per Si esclude espressamente la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni possibilità di legge vigenti assumere in materia. Per quanto non espressamente contemplato dalle disposizioni normative, valgono le norme previste dal presente articolo contrattuale o, in carenza, quelle relative al personale assunto somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a tempo indeterminatodeterminato La disposizione va nella direzione di riconoscere maggiore dignità all’apprendistato concepito come un canale di inserimento qualificato e qualificante e quale strumento di formazione e placement. Non si prevede una correlativa e opportuna estensione delle ipotesi in cui sia possibile assumere apprendisti nell’ambito dello staff-leasing Si prevede che nella comunicazione del licenziamento da effettuarsi alla Direzione Territoriale del Lavoro e da trasmettersi per conoscenza al lavoratore, il datore di lavoro debba indicare i motivi del licenziamento e le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore. Inoltre si dispone che qualora la conciliazione abbia esito positivo possa essere previsto l’affidamento del lavoratore ad un’agenzia per il Lavoro al fine di favorirne la ricollocazione professionale. Potenzialità 1) Si tratta di un opportuno coinvolgimento delle Agenzie nella gestione dell’outplacement individuale. Le Parti, con la presente regolamentazione, decidono Direzioni Territoriali del Lavoro sono chiamate a svolgere un ruolo attivo nella gestione del tentativo di dare ingresso alle nuove tipologie conciliazione e nella ricerca della composizione del conflitto in una prospettiva di contratto di apprendistato professionalizzante ed apprendistato seprarazione soft uomo-impresa. In questo senso potranno farsi supportare dalle Agenzie per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, di cui agli arttil Lavoro che hanno maturato in questi anni una notevole esperienza sul punto. 49 e 50 Criticità 1) L’outplacement andava maggiormente valorizzato anche nella parte del d.lgs. n. 276 del 2003. Non è consentita la stipulazione di nuovi contratti di apprendistato, qualora le Aziende non abbiano confermato, al termine del periodo contrattuale, almeno il 60% dei lavoratori il cui rapporto di apprendistato sia scaduto nei 24 mesi precedenti. A tal fine, non si computano i lavoratori DDL che si siano dimessioccupa di politiche attive quale strumento di efficiente tutela dell’occupabilità Si prevede che a partire dal gennaio 2013, quelli licenziati le Agenzie per giusta causail Lavoro versino ai Fondi Bilaterali un contributo pari al 2,6% (anziché il 4%), scomputando su tale contributo il costo aggiuntivo dell’1,4% previsto per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di prova e quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto i contratti di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente periodo non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa tra i 18 anni ed i 29 anni, determinato Differentemente da quanto accade per l'acquisizione di competenze trasversali e tecnico professionali rinvenibili nelle aree A e B del presente Contratto. Agli stessi limiti di età soggiace il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. In caso di possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53a tempo determinato standard, il contratto potrà essere stipulato a partire costo del lavoro somminstrato non conosce aggravi per l’utilizzatore. Tuttavia la riduzione del contributo di finanziamento al fondo bilaterale che passa dal diciassettesimo anno 4 al 2,6% comporta un abbassamento delle difese del lavoratore somministrato, che vedrà ridursi gli accantonamenti spendibili in fomrazione e interventi di età. Le maestranze assunte sostegno al reddito, con le due tipologie di apprendistato non potranno superare, complessivamente, il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione all'area professionale di riferimento cui inerisce la qualifica da conseguire, secondo le seguenti modalità: Area A: 42 mesibuona pace della flexsecurity.
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Samples: Somministrazione Di Lavoro