ASSICURAZIONI – RESPONSABILITA’ Clausole campione

ASSICURAZIONI – RESPONSABILITA’. 20.1 A copertura dei rischi connessi all’attività descritta nel presente capitolato, ivi compresi incendi, scoppi ed intossicazioni alimentari, la società aggiudicataria dovrà consegnare all’Agenzia polizze assicurative, con specifico riferimento al presente contratto, stipulate con una primaria compagnia di assicurazione operante almeno a livello nazionale, per responsabilità civile per danni a terzi (RCT) e per i prestatori d'opera dipendenti e parasubordinati (RCO), nelle quali venga esplicitamente indicato che l’Agenzia viene considerata “terzo” a tutti gli effetti. Dette polizze, della durata del servizio, dovranno prevedere adeguati massimali, in ogni caso non inferiori a: − 4 milioni di Euro per sinistro, col limite di 2,5 milioni di Euro per ogni persona danneggiata (per morte o lesioni personali) e di 1 milione di Euro per danni a cose, relativamente alla Responsabilità civile verso terzi (Rct); − 2,5 milioni di Euro per sinistro, col limite di 1,5 milioni di Euro per persona infortunata, relativamente alla Responsabilità civile verso prestatori d'opera (Rco). L'anzidetta polizza dovrà prevedere l'estensione dell'assicurazione alla responsabilità civile personale dei dipendenti (compresi i parasubordinati) e dei collaboratori che, in relazione all'attività oggetto dell'appalto, prestano la loro opera a qualunque titolo per conto della ditta aggiudicataria. Le polizze devono essere esclusive per i servizi oggetto del presente appalto con esclusione di polizze generali dell’Appaltatore già attive. La Società si impegna a fornire all’Agenzia le polizze all’atto della firma del contratto. Alla società fa interamente carico ogni responsabilità per danni che, in relazione all’espletamento del servizio, possono derivare all’Agenzia o a terzi, persone o cose, ivi compresa la responsabilità del buon funzionamento degli impianti adoperati e quella riguardante gli infortuni del personale addetto nonché per l’addestramento del personale stesso in materia di prevenzione. L’Agenzia non si assume alcuna responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero derivare alla società o ai suoi dipendenti nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato o per qualsiasi altra causa. In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese la polizza assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo deve coprire anche i danni causati dalle imprese mandanti.
ASSICURAZIONI – RESPONSABILITA’. La gestione del servizio si intende esercitata a completo rischio e pericolo della società e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità. Il concessionario è tenuto a sottoscrivere, presso una compagnia di primaria importanza, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita da disposizioni di legge in favore del proprio personale, una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O.) per tutte le attività esercitate. Il contratto assicurativo dovrà prevedere: a) copertura per i rischi derivanti dall’esercizio di tutti gli impianti e tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle discipline sportive, ludiche e ricreative nella struttura in gestione; compresa la responsabilità civile derivante dalla presenza del pubblico durante allenamenti e/o manifestazioni e l’organizzazione di manifestazioni e/o gare sportive in genere inerenti tutte le discipline svolte nella struttura in gestione; b) copertura della responsabilità civile “personale” dei prestatori di lavoro del gestore, compresi gli addetti appartenenti a tutte le figure professionali previste, ai sensi delle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, soci lavoratori di cooperative, tirocinanti, stagisti e compresi altresì altri soggetti al servizio, anche temporaneo, del gestore nell’esercizio delle attività svolte per conto della ditta appaltatrice; c) copertura dei danni provocati alle strutture e alle cose mobili di proprietà comunale, che il gestore ha in consegna e/o custodia; d) l’estensione ai danni derivanti al Comune di Castiglione del Lago o a terzi da incendio di cose della ditta appaltatrice o dalla stessa detenute.
ASSICURAZIONI – RESPONSABILITA’. 1) Cauzione definitiva ex artt. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non inferiore al 10% dell’importo netto di contratto. La predetta percentuale è dimidiata per l’Appaltatore in possesso della certificazione ISO 9001. 2) Polizza RCT/RCO.
ASSICURAZIONI – RESPONSABILITA’. L’appaltatore è tenuto all’osservanza di tutte le leggi e regolamenti in vigore in materia o che potranno venire emanati dalle competenti autorità anche dopo la stipulazione del contratto. Le ditte sono responsabili dei danni civili e penali arrecati a terzi, sia dai propri mezzi meccanici, che dai propri dipendenti; pertanto nessuna responsabilità è da attribuire al Comune per danni derivati dall’espletamento del servizio. Agli effetti dell’assicurazione contro gli infortuni è necessario che tutti gli addetti, siano in regola, con gli adempimenti assicurativi. Eventuali danni arrecati al patrimonio comunale come rimozione di guide, cordoli, paline segnaletiche, nonché danni alle colture arboree, saranno addebitati all’impresa con i costi correnti desunti dal prezziario della Regione Piemonte.
ASSICURAZIONI – RESPONSABILITA’. E' fatto obbligo dell'Assuntore di provvedere, a proprie cure e spese, presso una Società Assicuratrice, all'assicurazione per la responsabilità civile derivante dai rischi connessi all'appalto, di cui al presente capitolato. Comunque, indipendentemente dall'obbligo sopraccitato, l'Assuntore in quanto TERZO RESPONSABILE assume a proprio carico ogni responsabile sia civile che penale conseguente agli eventuali danni che potessero occorrere a persone o cose. Copia dell’attestato di assicurazione dovrà essere depositato all'atto della firma del contratto, presso il Committente, il quale si riserva la facoltà in caso di ritardo ed inadempienza di provvedere direttamente a tale assicurazione, con il recupero dei relativi oneri. Agli effetti assicurativi, l'Assuntore, non appena a conoscenza dell'accaduto è tenuto a segnalare al Committente eventuali danni a terzi conseguenti a fuori uscite d'acqua causati da rotture di tubazioni o altre apparecchiature.

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  • Dichiarazione di responsabilità UniCredit S.p.A. si assume la responsabilità circa le informazioni contenute nelle Condizioni Definitive.

  • Limitazioni di responsabilità Il Cliente è obbligato a tenere indenne ed a manlevare Vodafone, nonché i soggetti ad essa collegati o da essa controllati, i suoi legali rappresentanti, dipendenti nonché suo qualsivoglia partner da qualsiasi obbligo risarcitorio, incluse le eventuali spese legali, che pos- sano essere poste a carico di Vodafone in conseguenza dell’utilizzo del Servizio, anche da parte di terzi cui il cliente abbia consentito l’utilizzo, nè potrà essere ritenuta responsabile per eventuali limitazioni che dall’utilizzo dei Servizi possano derivare a tali soggetti. Il Cliente sarà ugualmente responsabile per l’uso del Servizio da parte di terzi cui il Cliente abbia consentito l’utilizzo. Vodafone non è responsabile delle lesioni personali determinate dall’uso del Servizio, ove dovute a dolo o colpa grave. Vodafone non è responsabile nei confronti del Cliente nè di terzi, o per eventuali danni consistenti in: - mancato reddito o profitti; - mancato utilizzo del Servizio; - perdita dei dati; - danneggiamenti al dispositivo utilizzato per la navigazione internet - danni morali derivanti dall’accesso a contenuti malevoli - mancate opportunità di lavoro, o - qualsiasi perdita o danno che non sono causati direttamente da Vodafone o che non potevano essere ragionevolmente previsti al momento in cui è stato redatto questo accordo. Vodafone non garantisce né si assume alcuna responsabilità in nessuno dei seguenti casi: • Infezione da virus informatici, anche con servizio attivo, con connettività internet diversa da quella a cui sono associati i Servizi • Connettività internet in modalità criptata o proprietaria (es. HTTPS, P2P, FTP) • Infezione da virus informatici durante lo ‘0-day period’, ovvero nel periodo intercorrente tra l’induzione in rete del virus e la scoperta della soluzione di ‘removal’, ovvero nel periodo intercorrente tra la pubblicazione di un sito malevolo e la sua categorizzazione come tale dal Servizio • Infezione da virus informatici che provochino danni ai dati o al dispositivo del Cliente. Vodafone non garantisce né si assume alcuna responsabilità per il funzionamento del dispositivo utilizzato per accedere alle funzioni del Servizio. Vodafone non è responsabile di eventuali malfunzionamenti del Servizio, qualora il Cliente rifiuti di dismettere il firewall di proprietà o lo rimetta in funzione in un secondo momento a valle dell’attivazione dello stesso.

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