Salari. 5.1 I salari minimi e la 00.xx mensilità sono stabiliti nell'allegato.
5.2 I salari saranno riesaminati ogni anno secondo le decisioni o le raccomandazioni concordate dalle parti firmatarie, per eventuale adeguamento al rincaro. L’indice del costo della vita è fissato a fine ottobre.
Salari. 1 Il salario dei collaboratori è fissato in base alla scala dei salari (vedi allegato 2).
2 Qualsiasi adattamento o modifica della scala dei salari o dei meccanismi salariali dev'essere oggetto di trattative fra le parti contraenti.
3 Se TILO SA dovesse avere la necessità di ricorrere a funzioni professionali non previste dalla scala dei salari, il loro inquadramento verrà definito tra le parti contraenti.
Salari. I salari dei collaboratori sono oggetto del contratto individuale di lavoro. L’accordo salariale avviene sistematicamente, tenendo conto dell’istruzione, dell’esperienza lavorativa, della funzione, della prestazione come anche delle condizioni del mercato del lavoro. Le donne e gli uomini che prestano un lavoro equivalente hanno diritto allo stesso salario L’impresa e le organizzazioni dei lavoratori contraenti discutono annualmente possibili adeguamenti salari e pattuiscono in comune le trattative salariali per l’anno finanziario successivo (con inizio il 1.3. del rispettivo anno).
Salari. 43.1 I salari vengono regolati tenendo conto delle esigenze e della responsabilità sul posto di lavoro, dell’esperienza professionale, della prestazione individuale nonché della situazione del mercato del lavoro. Per i salari a ore valgono allo stesso modo i salari di riferimento ai sensi dell’art. 43.2.
43.2 Vengono stabiliti i seguenti salari di riferimento (riferiti ai corsi di formazione che esistono all’interno dell’azienda e soltanto in caso di effettivo esercizio di una corrispondente funzione, aggiornato all’1.1.2022):
a) collaboratrici/xxxx non specializzate/i salario lordo mensile CHF 4’100.–;
b) formazione di base biennale salario lordo mensile CHF 4’150.–;
c) formazione di base triennale salario lordo mensile CHF 4’200.–;
d) formazione di base quadriennale salario lordo mensile CHF 4’300.–. Per quanto concerne i salari di riferimento, si tratta di valori indicativi riferiti al salario lordo mensile di un ventenne, con un grado di capacità al lavoro del 100%, assunto a tempo pieno (grado di occupazione al 100%) e assoggettato al CCL.
43.3 L’azienda si impegna a versare a un ventenne con un grado di capacità al lavoro del 100% e assunto a tempo pieno un salario lordo mensile minimo di CHF 4’100.–. L’art. 43.2 b)–d) vale, indipendentemente dall’età, per un giovane diplomando con una formazione corrispondente portata a fine all’interno o all’esterno dell’azienda, nell’ambito del commercio al dettaglio o del commercio in generale.
43.4 Le donne e gli uomini che esercitano un lavoro equivalente hanno diritto allo stesso salario.
43.5 Gli adeguamenti salariali vengono contrattati ogni anno, tenendo in considerazione la situazione economica dell’azienda, la situazione economica generale e lo sviluppo generale dei salari.
43.6 Per le/i collaboratrici/xxxx il cui rapporto di lavoro si trova in fase di disdetta il 31 dicembre, viene meno qualsiasi aumento salariale.
43.7 I salari delle persone in formazione vengono discussi al centro di competenza Gestione dei talenti e approvati dalla DG. Sono adeguati periodicamente.
43.8 In caso di decesso di un(a) collaboratrice/tore che aveva un obbligo di mantenimento comprovato, agli eredi (al coniuge; se il coniuge è deceduto prima, ai figli, minorenni o ancora in formazione aventi meno di 25 anni, del(la) collaboratrice/tore deceduta/o;
Salari. La Commissione Paritetica del settore delle pulizie nella Svizzera tedesca offre ai/alle dipendenti senza qualifica professionale un programma di formazione specifico per il settore che permette ai detentori del relativo diploma, di acce- dere ad un salario minimo superiore. Relativamente a tale formazione la Com- missione Paritetica si assume i seguenti compiti e competenze:
1. Redazione di un regolamento per la formazione
2. Accreditamento di partner per la formazione
3. Accreditamento di aziende nel settore delle pulizie per l’esecuzione di corsi aziendali
Salari. 5.17 I salari minimi sono stabiliti nell’appendice 5.
Salari. Il totale dei salari lordi pagati durante il periodo di assi curazione. Questo totale corrisponderà a quello preso in considerazione per il calcolo dei contributi dell’assicu razione per la vecchiaia e i superstiti (AVS). Devono inoltre essere dichiarati i salari delle persone che non devono versare alcuna quota all’AVS. Gli importi versati in virtù di un contratto di locazione di personale (locazione di lavoro o di servizio) devono essere dichiarati soltanto dal locatario.
Salari. 1. Dovrà essere incoraggiata la fissazione dei minimi di salario mediante accordi collettivi liberamente negoziati tra i sindacati che rappresentano i lavoratori interessati e i datori di lavoro o le organizzazioni dei datori di lavoro.
2. Qualora non esistano metodi adeguati di fissazione dei minimi di salario mediante accordi collettivi, le misure necessarie per permettere di determinare tassi minimi di salario saranno eventualmente prese mediante la legislazione nazionale, sentiti, sulla base di una assoluta eguaglianza, i rappresentanti dei lavoratori e degli imprenditori, tra i quali figureranno i rappresentanti delle rispettive organizzazioni, se esse esistono.
3. I minimi di salario che siano stati fissati in applicazione del paragrafo precedente saranno obbligatori per i datori di lavoro e per i lavoratori interessati; essi non potranno essere diminuiti.
1. Ogni Stato membro, per il quale la presente convenzione è in vigore, deve adottare le misure necessarie affinché i datori di lavoro e i lavoratori interessati siano a conoscenza dei minimi di salario in vigore e affinché i salari effettivamente pagati non siano inferiori ai minimi applicabili; queste disposizioni dovranno includere le misure di controllo, di ispezione e le sanzioni necessarie e adeguate alle condizioni delle piantagioni del paese interessato.
2. Ogni lavoratore al quale siano applicabili i minimi salariali e che abbia ricevuto una retribuzione inferiore deve avere il diritto di ricuperare, per via giudiziaria o per altra via adeguata, l’ammontare della somma che gli è dovuta entro un termine che potrà essere fissato dalla legislazione nazionale.
Articolo 26 I salari pagabili in contanti saranno corrisposti esclusivamente in moneta avente corso legale e sarà vietato il pagamento sotto forma di biglietti all’ordine, di buoni, di cedole e sotto qualsiasi altra forma rappresentativa della moneta avente corso legale.
1. La legislazione nazionale, i contratti collettivi o le sentenze arbitrali possono permettere il pagamento parziale del salario in natura là dove questo sistema di pagamento è correntemente usato o desiderabile. Il pagamento del salario sotto forma di alcool o di droghe nocive non sarà ammesso in alcun caso.
2. Nei casi in cui sia consentito il pagamento parziale del salario in natura, saranno prese misure adeguate perché le prestazioni in natura, servano all’uso personale del lavoratore e della sua famiglia e siano conformi al loro interesse.
3. Qualora il nutrimento,...
Salari. Articolo 22 1Quale base per la remunerazione del lavoratore fa stato il salario lordo AVS. 2Il salario minimo mensile lordo, per un lavoratore non qualificato, in vigore dal 1° gennaio 2023, è di fr. 3'385.-. Per i semiqualificati, i qualificati e diplomati valgono le direttive dell’Unione svizzera dei contadini e i salari d’uso. 3Il salario è corrisposto alla fine di ogni mese di lavoro o al momento della cessazione del rapporto d’impiego, se il contratto è risolto nel corso del mese.
Salari. Articolo 20 1Quale base per la remunerazione della giovane fa stato il salario lordo AVS. 2I salari minimi mensili adeguati all’indice dei prezzi al consumo del mese di novembre 2022 (IPC nov. 2021: 101.6, IPC nov. 2022: 104.6), sono i seguenti:
a) per la giovane fino ai 18 anni compiuti: fr. 1'550.-
b) per la giovane oltre i 18 anni compiuti, senza pratica professionale: fr. 1'680.-
c) per la giovane oltre i 18 anni compiuti, che ha superato un apprendistato domestico: fr. 1'920.- 3Le prestazioni in natura (vitto e alloggio) possono essere dedotte dallo stipendio conformemente alle aliquote AVS. I pasti non consumati in famiglia non saranno dedotti dallo stipendio. 4L’adeguamento dei salari minimi per il personale è effettuato il 1. gennaio di ogni anno, sulla base dei dati della fine del mese di novembre dell’indice nazionale dei prezzi al consumo. Le disposizioni relative sono pubblicate nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino. 5Il salario è corrisposto alla fine di ogni mese di lavoro o al momento della cessazione del rapporto di impiego, se il contratto è risolto nel corso del mese. 6Alla giovane è consegnato, per ogni periodo di paga, un conteggio salariale dettagliato.