Salari Clausole campione

Salari. 5.1 I salari minimi e la 00.xx mensilità sono stabiliti nell'allegato. 5.2 I salari saranno riesaminati ogni anno secondo le decisioni o le raccomandazioni concordate dalle parti firmatarie, per eventuale adeguamento al rincaro. L’indice del costo della vita è fissato a fine ottobre.
Salari. 1 Il salario dei collaboratori è fissato in base alla scala dei salari (vedi allegato 2). 2 Qualsiasi adattamento o modifica della scala dei salari o dei meccanismi salariali dev'essere oggetto di trattative fra le parti contraenti. 3 Se TILO SA dovesse avere la necessità di ricorrere a funzioni professionali non previste dalla scala dei salari, il loro inquadramento verrà definito tra le parti contraenti.
Salari. 18.1 Sono fissati i seguenti salari minimi: a) Operai qualificati (tecnologo di imballaggio) salario orario salario mensile (media 173.3 ore) nel 1° anno dopo il tirocinio nel 2° anno dopo il tirocinio nel 3° anno dopo il tirocinio fr. 23.09 fr. 24.26 fr. 25.37 fr. 4'002.95 fr. 4'204.99 fr. 4'397.95 b) Aiuto tecnologo di imballaggio nel 1° anno nel 2° anno fr. 19.68 fr. 20.25 fr. 3'411.32 fr. 3'509.62 c) Operai che svolgono lavori particolari nel 1° anno nel 2° anno fr. 17.96 fr. 18.55 fr. 3'112.78 fr. 3'214.72 d) Operai ausiliari nel 1° anno nel 2° anno fr. 16.22 fr. 17.31 fr. 2'810.95 fr. 3'000.00 18.2 Allo scopo di rendere possibile un’occupazione nel ramo grafico a dipendenti limitati nelle loro capacità fisiche o psichiche, la Commissione paritetica cantonale (CPC) è autorizzata ad annullare in tutto o in parte il loro assoggettamento alla parte normativa del CCL. Il datore di lavoro e il dipendente coinvolto, risp. il suo rappresentante legale, devono dare il loro consenso. La CPC deve riesaminare ogni anno questa decisione e adeguarla alle mutate circostanze.
Salari. 43.1 I salari vengono regolati tenendo conto delle esigenze e della responsabilità sul posto di lavoro, dell’esperienza professionale, della prestazione individuale nonché della situazione del mercato del lavoro. Per i salari a ore valgono allo stesso modo i salari di riferimento ai sensi dell’art. 43.2. 43.2 Vengono stabiliti i seguenti salari di riferimento (riferiti ai corsi di formazione che esistono all’interno dell’azienda e soltanto in caso di effettivo esercizio di una corrispondente funzione, aggiornato all’1.1.2022): a) collaboratrici/xxxx non specializzate/i salario lordo mensile CHF 4’100.–; b) formazione di base biennale salario lordo mensile CHF 4’150.–; c) formazione di base triennale salario lordo mensile CHF 4’200.–; d) formazione di base quadriennale salario lordo mensile CHF 4’300.–. Per quanto concerne i salari di riferimento, si tratta di valori indicativi riferiti al salario lordo mensile di un ventenne, con un grado di capacità al lavoro del 100%, assunto a tempo pieno (grado di occupazione al 100%) e assoggettato al CCL. 43.3 L’azienda si impegna a versare a un ventenne con un grado di capacità al lavoro del 100% e assunto a tempo pieno un salario lordo mensile minimo di CHF 4’100.–. L’art. 43.2 b)–d) vale, indipendentemente dall’età, per un giovane diplomando con una formazione corrispondente portata a fine all’interno o all’esterno dell’azienda, nell’ambito del commercio al dettaglio o del commercio in generale. 43.4 Le donne e gli uomini che esercitano un lavoro equivalente hanno diritto allo stesso salario. 43.5 Gli adeguamenti salariali vengono contrattati ogni anno, tenendo in considerazione la situazione economica dell’azienda, la situazione economica generale e lo sviluppo generale dei salari.‌‌‌ 43.6 Per le/i collaboratrici/xxxx il cui rapporto di lavoro si trova in fase di disdetta il 31 dicembre, viene meno qualsiasi aumento salariale. 43.7 I salari delle persone in formazione vengono discussi al centro di competenza Gestione dei talenti e approvati dalla DG. Sono adeguati periodicamente. 43.8 In caso di decesso di un(a) collaboratrice/tore che aveva un obbligo di mantenimento comprovato, agli eredi (al coniuge; se il coniuge è deceduto prima, ai figli, minorenni o ancora in formazione aventi meno di 25 anni, del(la) collaboratrice/tore deceduta/o;
Salari. 13.1 Vedi regolamentazione salari minimi (allegato A). 13.2 I lavoratori hanno diritto a una tredicesima mensilità. Di regola essa è pagata nel mese di dicembre. In caso di costituzione o di scioglimento del rapporto di lavoro nel corso dell’anno civile, l'importo dovuto è calcolato proporzionalmente.
Salari. Il totale dei salari lordi pagati durante il periodo di assicurazione. Questo totale corrisponderà a quello preso in considerazione per il calcolo dei contributi dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS). Devono inoltre essere dichiarati i salari delle persone che non devono versare alcuna quota all’AVS. Gli importi versati in virtù di un contratto di locazione di personale (locazione di lavoro o di servizio) devono essere dichiarati soltanto dal locatario.
Salari. Articolo 22 1Quale base per la remunerazione del lavoratore fa stato il salario lordo AVS. 2Il salario minimo mensile lordo, per un lavoratore non qualificato, in vigore dal 1° gennaio 2023, è di fr. 3'385.-. Per i semiqualificati, i qualificati e diplomati valgono le direttive dell’Unione svizzera dei contadini e i salari d’uso. 3Il salario è corrisposto alla fine di ogni mese di lavoro o al momento della cessazione del rapporto d’impiego, se il contratto è risolto nel corso del mese.
Salari. La Commissione Paritetica del settore delle pulizie nella Svizzera tedesca offre ai/alle dipendenti senza qualifica professionale un programma di formazione specifico per il settore che permette ai detentori del relativo diploma, di acce- dere ad un salario minimo superiore. Relativamente a tale formazione la Com- missione Paritetica si assume i seguenti compiti e competenze: 1. Redazione di un regolamento per la formazione 2. Accreditamento di partner per la formazione 3. Accreditamento di aziende nel settore delle pulizie per l’esecuzione di corsi aziendali
Salari. I salari dei collaboratori sono oggetto del contratto individuale di lavoro. L’accordo salariale avviene sistematicamente, tenendo conto dell’istruzione, dell’esperienza lavorativa, della funzione, della prestazione come anche delle condizioni del mercato del lavoro. Le donne e gli uomini che prestano un lavoro equivalente hanno diritto allo stesso salario L’impresa e le organizzazioni dei lavoratori contraenti discutono annualmente possibili adeguamenti salari e pattuiscono in comune le trattative salariali per l’anno finanziario successivo (con inizio il 1.3. del rispettivo anno).
Salari. A = salario annuale