Canoni. Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 9.500 (Euro Novemilacinquecento,00), da corrispondere in un’unica rata anticipata di Euro 9.500 (Euro Novemilacinquecento,00) da pagarsi entro la prima decade dell'annualità di riferimento, con bonifico bancario presso l’Istituto di Credito , agenzia di ............. sul conto corrente n° 20517 con codice IBAN ................................................... intestato al Comune di Pula. Resta inteso tra le Parti che il pagamento del canone avrà decorrenza a partire dalla data di efficacia del presente Contratto, fermo restando che dalla prima rata del canone di locazione del Nuovo Contratto verrà decurtato il maggior importo, se corrisposto in via anticipata, con l’ultima rata relativa al Precedente Contratto. La Locatrice provvederà ad emettere nota di credito, se dovuta, per l'importo pari al conguaglio. Il canone predetto, si intende al lordo di eventuali ritenute di legge. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo superiore ai 60 (sessanta) giorni dalla relativa scadenza, ove tale ritardo sia imputabile alla Conduttrice, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a Euro 5,00 (cinque) nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 Cod. Civ. per i primi sessanta giorni di ritardo e dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell’Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali. In caso di applicazione del regime IVA, si intendono esclusi dal conteggio degli interessi di mora gli eventuali giorni di ritardo causati dalla tardiva ricezione della fattura. Resta convenuto tra le Parti (conformemente a quanto consentito dalla L. n. 392/1978, all’art. 9) che gli oneri accessori siano interamente a carico della Locatrice. La Conduttrice si riserva in ogni caso il diritto di compensare, a mezzo di compensazione finanziaria, le somme a qualsiasi titolo dovute alla Locatrice con i propri crediti vantati a qualsiasi titolo verso la stessa, indipendentemente dalla causa dei medesimi e dal momento in cui questi sono sorti. La compensazione finanziaria è ammessa anche tra crediti e debiti nascenti da rapporti giuridici diversi. Le Parti espressamente convengono che la Locatrice non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Conduttrice che siano connessi e/o derivanti dal presente Contratto.
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Samples: Lease Agreement
Canoni. Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 9.500 (Euro Novemilacinquecento,00), da corrispondere in un’unica rata anticipata di Euro 9.500 (Euro Novemilacinquecento,00) da pagarsi entro la prima decade dell'annualità di riferimento, con bonifico bancario presso l’Istituto di Credito , agenzia di ............. sul conto corrente n° 20517 con codice IBAN ................................................... intestato al Comune di Pula. Resta inteso tra le Parti che il pagamento del canone avrà decorrenza a partire dalla data di efficacia del presente Contratto, fermo restando che dalla prima rata del canone di locazione del Nuovo Contratto verrà decurtato il maggior importo, se corrisposto in via anticipata, con l’ultima rata relativa al Precedente Contratto1. La Locatrice provvederà ad emettere nota controprestazione per la realizzazione dei lavori di creditoristrutturazione e di manutenzione, se dovutanonché per le forniture di energia elettrica è costituito dal diritto di gestire tecnicamente, per l'importo pari al conguagliofunzionalmente e di sfruttare economicamente le opere realizzate e/o riqualificate da parte del concessionario.
2. Il concedente, in conformità all’art. 180, commi 2 e 4, del D.lgs n. 50/2016, eroga a favore del concessionario un canone predetto, si intende suddiviso nel seguente modo: …….
a) Canone di gestione consistente nella somma pari a euro annui finalizzata al lordo pagamento dei consumi energetici sostenuti dal concessionario per la gestione della Pubblica illuminazione; …….
b) Canone di eventuali ritenute disponibilità consistente nella somma pari a euro annui finalizzata al pagamento delle somme per la manutenzione dell’impianto di leggepubblica illuminazione effettuate dal concessionario;
3. In caso di ritardato pagamento variazione del costo dell’energia elettrica come stabilito dalla competente Autorità per l’energia ed il gas (D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79), la somma del canone di gestione verrà adeguata annualmente, su richiesta della parte interessata, in base alla formula di revisione di seguito riportata: Dove
4. Per consentire al Comune l’inserimento nei bilanci preventivi delle voci di spesa relative alla pubblica illuminazione, la Società concessionaria si impegna a fornire, entro il 30 Settembre di ciascun anno, l’impegno di spesa presunto per l’anno successivo relativo ai servizi oggetto della Convenzione.
5. Il Concedente affiderà al concessionario la gestione di nuovi impianti di illuminazione in aggiunta a quelli indicati nel verbale di consegna.
6. L’aggiornamento del corrispettivo superiore ai 60 (sessanta) giorni dalla relativa scadenza, ove tale ritardo sia imputabile contrattuale dovuto alla Conduttrice, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a Euro 5,00 (cinque) nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 Cod. Civ. per i primi sessanta giorni di ritardo e dal sessantunesimo giorno variazione della consistenza degli impianti verrà effettuato in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell’Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza funzione della fattura, aumentata di due punti percentualiseguente formula: Dove
7. In caso di applicazione dismissione definitiva da parte del regime IVAconcedente di parte di impianti, si intendono esclusi dal conteggio degli interessi avrà una riduzione delle somme erogate per il canone di mora gli eventuali giorni gestione e per il canone di ritardo causati dalla tardiva ricezione della fatturadisponibilità con riferimento alle sole spese di manutenzione nonché fornitura di energia elettrica relative all'impianto in questione. Resta convenuto tra le Parti (conformemente a quanto consentito dalla L. n. 392/1978, all’art. 9) che gli oneri accessori siano interamente L'eventuale quota di ammortamento per interventi già eseguiti sugli impianti non verrà scorporata e resterà invece a carico del Concedente, aggiornando in tal senso il corrispettivo contrattuale.
8. In caso di spegnimento di alcuni impianti il canone di gestione potrà diminuire per la sola quota della Locatrice. La Conduttrice si riserva in ogni caso il diritto di compensare, a mezzo di compensazione finanziaria, le somme a qualsiasi titolo dovute alla Locatrice con i propri crediti vantati a qualsiasi titolo verso la stessa, indipendentemente dalla causa dei medesimi e dal momento in cui questi sono sorti. La compensazione finanziaria è ammessa anche tra crediti e debiti nascenti da rapporti giuridici diversi. Le Parti espressamente convengono che la Locatrice non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Conduttrice che siano connessi e/o derivanti dal presente Contrattoenergia risparmiata.
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Samples: Contratto Di Concessione
Canoni. Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 9.500 12.000,00 (Euro Novemilacinquecento,00dodicimila/00), da corrispondere in un’unica rata anticipata rate trimestrali anticipate di Euro 9.500 3.000,00 (Euro Novemilacinquecento,00tremila/00) IVA esclusa, ciascuna da pagarsi entro la prima decade dell'annualità di riferimento, con bonifico bancario presso l’Istituto di Credito Banca di Piacenza filiale di San Nicolò a Trebbia di Rottofreno, agenzia di ............. sul conto corrente n° 20517 con codice conto, IBAN ................................................... code IT 61 L 05156 65450 CC0140009432, intestato al Comune di PulaRottofreno. Resta inteso tra le Parti che Il canone è da intendersi omnicomprensivo sia delle aree locate sia delle aree concesse per il pagamento passaggio di cavi e quant’altro necessario per il funzionamento della stazione radio base, come meglio specificato nell’art. 1. Il canone predetto si intende lordo di eventuali ritenute di legge e dovrà essere aggiornato annualmente in misura percentuale pari al 75% delle variazioni, verificatesi nell'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall'ISTAT e pubblicato in G.U. ai sensi della Legge n. 392/78 e, comunque, in misura non superiore a quella prevista dalle leggi vigenti al momento della stipula del presente contratto. Il canone avrà decorrenza di locazione decorrerà e sarà versato a partire dalla data di efficacia del presente Contratto, fermo restando che dalla prima rata del canone di locazione del Nuovo Contratto verrà decurtato il maggior importo, se corrisposto in via anticipata, con l’ultima rata relativa al Precedente Contrattocui all’art. La Locatrice provvederà ad emettere nota di credito, se dovuta, per l'importo pari al conguaglio. Il canone predetto, si intende al lordo di eventuali ritenute di legge2. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo corrispettivo, superiore ai sessanta giorni (60 (sessantagiorni) giorni dalla relativa scadenzascadenza del pagamento, ove tale ritardo sia imputabile alla Conduttrice, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a Euro euro 5,00 (cinque) nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 Cod. Civ. del codice civile, per i primi sessanta 60 giorni di ritardo e e, dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell’Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali. In caso di applicazione del regime IVA, si intendono esclusi dal conteggio degli interessi di mora gli eventuali giorni di ritardo causati dalla tardiva ricezione della fattura. Resta convenuto tra le Parti (conformemente a quanto consentito dalla L. n. 392/1978, alla Legge 392/78 all’art. 9) che gli oneri accessori siano interamente a carico della Locatrice. La Conduttrice si riserva in ogni caso il diritto di compensare, a mezzo di compensazione finanziaria, le somme a qualsiasi titolo dovute alla Locatrice con i propri crediti vantati a qualsiasi titolo verso la stessa, indipendentemente dalla causa dei medesimi e dal momento in cui questi sono sorti. La compensazione finanziaria è ammessa anche tra crediti e debiti nascenti da rapporti giuridici diversi. Le Parti espressamente convengono che la Locatrice non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Conduttrice che siano connessi e/o derivanti dal presente Contrattodell’Immobile.
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Samples: Contratto Di Locazione
Canoni. Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 9.500 6.700,00 (Euro Novemilacinquecento,00)seimilasettecento/00) -, da corrispondere in un’unica rata anticipata rate semestrali anticipate di Euro 9.500 3.350,00 (Euro Novemilacinquecento,00) tremilatrecentocinquanta), ciascuna, da pagarsi entro la prima decade dell'annualità di riferimentodel mese, con bonifico bancario presso l’Istituto di Credito Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, agenzia di ............. Castell’Arquato sul conto corrente n° 20517 con avente codice IBAN ................................................... XX00X0000000000000000000000 intestato al Al Comune di PulaCastell’Arquato. Resta inteso tra le Parti che il pagamento del canone avrà decorrenza a partire dalla data di efficacia del presente Contratto, fermo restando che dalla prima rata del canone di locazione del Nuovo Contratto verrà decurtato il maggior importo, se corrisposto in via anticipata, con l’ultima rata relativa al Precedente Contratto01/04/2016. La Locatrice provvederà dichiara di non esercitare l’opzione per l’assoggettamento ad emettere nota di creditoIVA ai sensi dell’art. 10, se dovutacomma 1, per l'importo pari al conguagliopunto 8 del DPR 633/1972. Il canone predetto, predetto si intende al lordo di eventuali ritenute di leggelegge Le parti convengono che il canone di locazione, come innanzi determinato e quantificato, verrà aggiornato annualmente in maniera automatica nella misura del 75% della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo superiore ai 60 (sessanta) giorni dalla relativa scadenzascadenza del pagamento, ove tale ritardo sia imputabile alla Conduttrice, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a Euro 5,00 (cinque) nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 Cod. Civ. C.C. per i primi sessanta giorni di ritardo e dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell’Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali. In caso di applicazione del regime IVA, si intendono esclusi dal conteggio degli interessi di mora gli eventuali giorni di ritardo causati dalla tardiva ricezione della fattura. Resta convenuto tra le Parti (conformemente a quanto consentito dalla L. n. 392/1978, all’art. 9) che gli oneri accessori siano interamente a carico della LocatriceLocatrice dell’immobile. La Conduttrice si riserva in ogni caso il diritto di compensare, a mezzo di compensazione finanziaria, le somme a qualsiasi titolo dovute alla Locatrice con i propri crediti vantati a qualsiasi titolo verso la stessalo stesso, indipendentemente dalla loro causa dei medesimi e dal momento in cui questi sono sorti. La compensazione finanziaria è ammessa anche tra crediti e debiti nascenti da rapporti giuridici diversi. Le Parti espressamente convengono che la Locatrice non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Conduttrice che siano connessi e/o derivanti dal presente Contratto.
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Samples: Locazione
Canoni. Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 9.500 10.000,00 (Euro Novemilacinquecento,00)diecimila/00) , da corrispondere in un’unica rata anticipata rate semestrali anticipate di Euro 9.500 5.000,00 (Euro Novemilacinquecento,00cinquemila/00) ciascuna, da pagarsi entro la prima decade dell'annualità di riferimentodel mese, con bonifico bancario presso l’Istituto presso il Servizio di Credito Tesoreria Comunale BIVERBANCA SPA , agenzia di ............. sul conto corrente n° 20517 con codice alle seguenti coordinate bancarie IBAN ................................................... IT70E0609022308000001204 intestato al Comune di PulaBiella. Resta inteso tra le Parti che il pagamento del canone avrà decorrenza a partire dalla data di efficacia validità del presente Contratto, fermo restando che dalla prima rata del canone di locazione del Nuovo Contratto verrà decurtato il maggior importo, se corrisposto in via anticipata, con l’ultima rata relativa al Precedente Contratto. La Locatrice provvederà dichiara di esercitare l’opzione per l’assoggettamento ad emettere nota di creditoIVA ai sensi dell’art. 10, se dovutacomma 1, per l'importo pari punto 8 del DPR 633/1972. Il canone verrà pagato solo a fronte della relativa fattura che dovrà pervenire al conguaglio. Conduttore entro il primo giorno del semestre cui si riferisce il pagamento al seguente indirizzo: Galata S.p.A. C/O Via X. Xxxxxxxxx 56L – 00000 XXXX Il canone predetto, si intende al lordo di eventuali ritenute di legge. Le parti convengono che il canone di locazione, come innanzi determinato e quantificato, verrà aggiornato annualmente in maniera automatica nella misura del 75 % della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo superiore ai 60 30 (sessantatrenta ) giorni dalla relativa scadenzascadenza del pagamento, ove tale ritardo sia imputabile alla Conduttrice, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a Euro 5,00 (cinque) nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 Cod. Civ. C.C. per i primi sessanta giorni di ritardo e dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell’Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali. In caso di applicazione del regime IVA, si intendono esclusi dal conteggio degli interessi di mora gli eventuali giorni di ritardo causati dalla tardiva ricezione della fattura. Resta convenuto tra le Parti (conformemente a quanto consentito dalla L. n. 392/1978, all’art. 9) che gli oneri accessori siano interamente a carico della Locatrice. La Conduttrice si riserva in ogni caso il diritto di compensare, a mezzo di compensazione finanziaria, le somme a qualsiasi titolo dovute alla Locatrice con i propri crediti vantati a qualsiasi titolo verso la stessa, indipendentemente dalla causa dei medesimi e dal momento in cui questi sono sorti. La compensazione finanziaria è ammessa anche tra crediti e debiti nascenti da rapporti giuridici diversidell’immobile. Le Parti espressamente convengono che la Locatrice non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Conduttrice che siano connessi e/o derivanti dal presente Contratto.
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Canoni. Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 9.500 11.500,00 (Euro Novemilacinquecento,00)undicimilacinquecento/00) , da corrispondere in un’unica rata anticipata rate semestrali anticipate di Euro 9.500 5.750,00 (Euro Novemilacinquecento,00cinquemilasettecentocinquanta/00) ciascuna, da pagarsi entro la prima decade dell'annualità di riferimentodel mese, con bonifico bancario presso l’Istituto il Servizio di Credito Tesoreria Comunale BIVERBANCA SPA , agenzia di ............. sul conto corrente n° 20517 con codice alle seguenti coordinate bancarie IBAN ................................................... IT70E0609022308000001204 intestato al Comune di PulaBiella. Resta inteso tra le Parti che il pagamento del canone avrà decorrenza a partire dalla data di efficacia validità del presente Contratto, fermo restando che dalla prima rata del canone di locazione del Nuovo Contratto verrà decurtato il maggior importo, se corrisposto in via anticipata, con l’ultima rata relativa al Precedente Contratto. La Locatrice provvederà dichiara di esercitare l’opzione per l’assoggettamento ad emettere nota di creditoIVA ai sensi dell’art. 10, se dovutacomma 1, per l'importo pari punto 8 del DPR 633/1972. Il canone verrà pagato solo a fronte della relativa fattura che dovrà pervenire al conguaglio. Conduttore entro il primo giorno del semestre cui si riferisce il pagamento al seguente indirizzo: Galata S.p.A. C/O Via X. Xxxxxxxxx 56L – 00000 XXXX Il canone predetto, si intende al lordo di eventuali ritenute di legge. Le parti convengono che il canone di locazione, come innanzi determinato e quantificato, verrà aggiornato annualmente in maniera automatica nella misura del 75 % della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo superiore ai 60 30 (sessantatrenta) giorni dalla relativa scadenzascadenza del pagamento, ove tale ritardo sia imputabile alla Conduttrice, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a Euro 5,00 (cinque) nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 Cod. Civ. C.C. per i primi sessanta giorni di ritardo e dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell’Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali. In caso di applicazione del regime IVA, si intendono esclusi dal conteggio degli interessi di mora gli eventuali giorni di ritardo causati dalla tardiva ricezione della fattura. Resta convenuto tra le Parti (conformemente a quanto consentito dalla L. n. 392/1978, all’art. 9) che gli oneri accessori siano interamente a carico della Locatrice. La Conduttrice si riserva in ogni caso il diritto di compensare, a mezzo di compensazione finanziaria, le somme a qualsiasi titolo dovute alla Locatrice con i propri crediti vantati a qualsiasi titolo verso la stessa, indipendentemente dalla causa dei medesimi e dal momento in cui questi sono sorti. La compensazione finanziaria è ammessa anche tra crediti e debiti nascenti da rapporti giuridici diversidell’immobile. Le Parti espressamente convengono che la Locatrice non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Conduttrice che siano connessi e/o derivanti dal presente Contratto.
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Samples: Telecommunications
Canoni. Il 3.1 li canone annuo di locazione è convenuto in Euro 9.500 10.000,00 (Euro Novemilacinquecento,00diecimila/00), oltre IVA relativa al periodo interessato, da corrispondere in un’unica rata anticipata di Euro 9.500 (Euro Novemilacinquecento,00) da pagarsi entro la prima decade dell'annualità di riferimento, corrispondersi con bonifico bancario presso l’Istituto la Banca Popolare di Credito Bari – Agenzia di Galatina, agenzia di ............. sul conto corrente n° 20517 con codice IBAN ................................................... IBAN: XX00X0000000000000000000000 intestato al a Comune di PulaMartignano – Tesoreria Comunale. Resta inteso tra le Parti Ove la Locatrice sia tenuta ad emettere fattura, il canone sarà corrisposto solo previa presentazione di regolare fattura che la Locatrice farà pervenire alla Conduttrice in originale entro e non oltre i primi 10 gg del [trimestre] di riferimento in quanto la mancata emissione della fattura obbliga la Conduttrice, trascorsi quattro mesi dall'operazione, a regolarizzarne gli aspetti fiscali ai sensi dell'art. 6, comma 8, dei Decreto Legislativo 471/1997, dandone comunicazione contestuale agli uffici preposti.
3.2 Il canone decorrerà e verrà corrisposto, dal momento dell'inizio dei lavori per l'installazione dell'impianto per telecomunicazioni da parte della Conduttrice; evento che verrà comunicato alla Locatrice con lettera raccomandata AR.
3.3 Il canone predetto dovrà essere aggiornato annualmente in misura percentuale pari al 75% (settantacinque per cento) delle variazioni ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie dì operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, come accertato dall'ISTAT e pubblicato in G.U. ai sensi della Legge n. 392/78, e comunque in misura non superiore a quella prevista dalle leggi vigenti al momento della stipula dei presente contratto. Quale base di calcolo della variazione annuale ISTAT, sarà assunto l'indice dei secondo mese antecedente il pagamento mese di decorrenza del canone avrà decorrenza a partire dalla data di efficacia del così come individuato al precedente capoverso dei presente Contratto, fermo restando che dalla prima rata del canone di locazione del Nuovo Contratto verrà decurtato il maggior importo, se corrisposto in via anticipata, con l’ultima rata relativa al Precedente Contratto. La Locatrice provvederà ad emettere nota di credito, se dovuta, per l'importo pari al conguaglio. Il canone predetto, si intende al lordo di eventuali ritenute di legge. articolo,
3.4 In caso di ritardato pagamento del corrispettivo dei canone superiore ai 60 (sessanta) trenta giorni dalla relativa scadenzascadenza dei pagamento, ove la Locatrice avrà diritto agli interessi in misura legale calcolati da tale ritardo sia imputabile scadenza fino alla Conduttrice, sono dovuti interessi data di mora, qualora superiori a Euro 5,00 (cinque) nella misura del tasso legale effettivo pagamento. La mancata presentazione di interesse, fissato ex art. 1284 Cod. Civ. per i primi sessanta giorni di ritardo e dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell’Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali. In se dovuta, impedirà la messa in mora della Conduttrice nel caso di applicazione del regime IVAmancato pagamento dei relativi canoni di locazione e impedirà il decorso dei termine di cui sopra.
3.5 E’ espressamente vietata, si intendono esclusi dal conteggio degli interessi di mora gli eventuali giorni di ritardo causati dalla tardiva ricezione della fattura. Resta convenuto tra ad entrambe le Parti (conformemente a quanto consentito dalla L. n. 392/1978Parti, all’art. 9) che gli oneri accessori siano interamente a carico della Locatrice. La Conduttrice si riserva in ogni caso il diritto di compensare, a mezzo di compensazione finanziaria, le somme a qualsiasi titolo dovute alla Locatrice con i propri crediti vantati a qualsiasi titolo verso la stessa, indipendentemente dalla causa dei medesimi e dal momento in cui questi sono sorti. La compensazione finanziaria è ammessa anche tra crediti e debiti nascenti da rapporti giuridici diversi. Le Parti espressamente convengono che la Locatrice non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Conduttrice che siano connessi e/o derivanti dal presente Contratto.cessione dei
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Samples: Locazione
Canoni. Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 9.500 10.000,00 (Euro Novemilacinquecento,00diecimila/00), da corrispondere in un’unica corrispondere con rata anticipata da pagarsi, entro il 18 dicembre di Euro 9.500 (Euro Novemilacinquecento,00) da pagarsi entro la prima decade dell'annualità di riferimentociascun anno, con bonifico bancario presso l’Istituto di Credito , agenzia di ............. sul conto corrente n° 20517 con codice intestato alla Tesoreria Comunale di Cadoneghe presso la Banca Padovana di Credito Cooperativo, Filiale di Cadoneghe, IBAN ................................................... intestato al Comune IT 79 O 08429 62410 0000AL702863. Il canone è da intendersi omnicomprensivo sia delle aree locate sia delle aree concesse per il passaggio di Pula. Resta inteso tra le Parti che cavi e quant’altro necessario per il pagamento del canone avrà decorrenza a partire dalla data di efficacia del presente Contrattofunzionamento della stazione radio base, fermo restando che dalla prima rata del canone di locazione del Nuovo Contratto verrà decurtato il maggior importo, se corrisposto in via anticipata, con l’ultima rata relativa al Precedente Contrattocome meglio specificato nell’art.1. La Locatrice provvederà dichiara che la locazione ha ad emettere nota di creditooggetto area non destinata a parcheggio, se dovutanon avente destinazione edificatoria e quindi in esenzione IVA ai sensi dell’art. 10, per l'importo pari al conguagliocomma 1 punto 8 del DPR 633/1972. Il canone predetto, verrà pagato a fronte della relativa fattura che dovrà pervenire al Conduttore. La mancata presentazione della fattura impedirà la mora della Conduttrice nel caso di mancato pagamento dei relativi canoni di locazione ed impedirà il termine di cui al paragrafo sottostante. Il canone predetto si intende al lordo di eventuali ritenute di leggelegge e sarà aggiornato annualmente in misura percentuale pari al 100% delle variazioni, verificatesi nell'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall'ISTAT. Il canone per la prima annualità dovrà essere versato entro il 18.12.2010. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo corrispettivo, superiore ai sessanta giorni (60 (sessantagiorni) giorni dalla relativa scadenzascadenza del pagamento, ove tale ritardo sia imputabile alla Conduttrice, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a Euro euro 5,00 (( cinque) ), nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 Cod. Civ. del codice civile, per i primi sessanta 60 giorni di ritardo e e, dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell’Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali. In caso di applicazione del regime IVA, si intendono esclusi dal conteggio degli interessi di mora gli eventuali giorni di ritardo causati dalla tardiva ricezione della fattura. Resta convenuto tra le Parti (conformemente a quanto consentito dalla L. n. 392/1978, alla Legge 392/78 all’art. 9) che gli oneri accessori siano interamente a carico del Locatore dell’Immobile. con rata anticipata da pagarsi, entro il 18 dicembre di ciascun anno, con bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Tesoreria Comunale di Cadoneghe presso l’Istituto di Credito Cassa di Risparmio del Veneto Sportello Tesoreria Padova, avente codice IBAN IT 54 L 06225 12186 100000046986, intestato al Comune di Cadoneghe Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, 0 00000 Xxxxxxxxx (Xx). Il canone è da intendersi omnicomprensivo sia delle aree locate sia delle aree concesse per il passaggio di cavi e quant’altro necessario per il funzionamento della Locatricestazione radio base, come meglio specificato nell’art.1. La Locatrice dichiara che la locazione ha ad oggetto area non destinata a parcheggio, non avente destinazione edificatoria e quindi in esenzione IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1 punto 8 del DPR 633/1972. Il canone verrà pagato a fronte della relativa fattura che dovrà pervenire al Conduttore. La mancata presentazione della fattura impedirà la mora della Conduttrice nel caso di mancato pagamento dei relativi canoni di locazione ed impedirà il termine di cui al paragrafo sottostante. Il canone predetto si riserva intende lordo di eventuali ritenute di legge e sarà aggiornato annualmente in ogni misura percentuale pari al 100% delle variazioni, verificatesi nell'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall'ISTAT. Il canone per la prima annualità dovrà essere versato entro il 28.02.2016. In caso il diritto di compensareritardato pagamento del corrispettivo, superiore ai sessanta giorni (60 giorni) dalla scadenza del pagamento, ove tale ritardo sia imputabile alla Conduttrice, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a mezzo euro 5,00 ( cinque), nella misura del tasso legale di compensazione finanziariainteresse, le somme fissato ex art. 1284 del codice civile, per i primi 60 giorni di ritardo e, dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell’Euribor a qualsiasi titolo dovute alla Locatrice con i propri crediti vantati un mese calcolata sul mese solare precedente a qualsiasi titolo verso la stessa, indipendentemente dalla causa dei medesimi e dal momento quello in cui questi sono sorticade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali. La compensazione finanziaria è ammessa anche Resta convenuto tra crediti e debiti nascenti da rapporti giuridici diversile Parti (conformemente a quanto consentito alla Legge 392/78 all’art. Le Parti espressamente convengono 9) che gli oneri accessori siano interamente a carico del Locatore dell’Immobile. Preso atto che la Locatrice non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Conduttrice che siano connessi e/o derivanti dal scrittura privata integrativa dovrà essere perfezionata secondo la bozza definitiva allegata al presente Contratto.provvedimento;
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Canoni. Il canone annuo di locazione concessione è convenuto in Euro 9.500 12.400,00 (Euro Novemilacinquecento,00dodicimilaquattrocento/00), da corrispondere in un’unica rata anticipata unico pagamento anticipato di Euro 9.500 12.400,00 (Euro Novemilacinquecento,00dodicimilaquattrocento/00) ciascuna, da pagarsi entro la prima decade dell'annualità di riferimentodel mese, con bonifico bancario presso l’Istituto di Credito Cassa di Risparmio di Volterra, agenzia di ............. Riparbella, sul conto corrente n° 20517 con codice IBAN ................................................... intestato al Comune di PulaRibarbella, IBAN code : XX00X0000000000000000000000. Le Parti convengono espressamente che i canoni corrispondenti alle prime 4 (quattro) annualità di contratto saranno corrisposti, dalla Conduttrice, in un’unica soluzione anticipata pari ad Euro 49.600,00 (quarantanovemilaseicento/00). Resta inteso tra le Parti che il pagamento del canone avrà decorrenza a partire dalla data di efficacia del presente Contratto, fermo restando che dalla prima rata del canone di locazione del Nuovo Contratto verrà decurtato il maggior importo, se corrisposto in via anticipata, con l’ultima rata relativa al Precedente Contrattodal 01/07/2015. La Locatrice provvederà Concedente dichiara di non esercitare l’opzione per l’assoggettamento ad emettere nota di creditoIVA ai sensi dell’art. 10, se dovutacomma 1, per l'importo pari al conguagliopunto 8 del DPR 633/1972. Il canone predetto, predetto si intende al lordo di eventuali ritenute di leggelegge e, sarà aggiornato, su richiesta della Concedente, dal quinto anno di concessione, in misura percentuale pari al 75% delle variazioni, verificatesi nell'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall'ISTAT e pubblicato in G.U. ai sensi della Legge n.392/78 e, comunque, in misura non superiore a quella prevista dalle leggi vigenti al momento della stipula del presente contratto. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo superiore ai 60 novanta (sessanta90) giorni dalla relativa scadenzascadenza del pagamento, ove tale ritardo sia imputabile alla ConduttriceConcessionaria, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a Euro 5,00 (cinque) nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 Cod. Civ. C.C. per i primi sessanta giorni di ritardo e dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell’Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali. In caso di applicazione del regime IVAI.V.A., si intendono esclusi dal conteggio degli interessi di mora gli eventuali giorni di ritardo causati dalla tardiva ricezione della fattura. Resta convenuto tra le Parti (conformemente a quanto consentito dalla L. n. 392/1978, all’art. 9) che gli oneri accessori siano interamente a carico della LocatriceConcedente dell’immobile. Resta convenuto tra le Parti che la manutenzione ordinaria dell’area sia interamente a carico della Concessionaria, mentre quella straordinaria è a carico della Concedente. La Conduttrice Concessionaria si riserva in ogni caso il diritto di compensare, a mezzo di compensazione finanziaria, le somme a qualsiasi titolo dovute alla Locatrice Concedente con i propri crediti vantati a qualsiasi titolo verso la stessalo stesso, indipendentemente dalla loro causa dei medesimi e dal momento in cui questi sono sorti. La compensazione finanziaria è ammessa anche tra crediti e debiti nascenti da rapporti giuridici diversi. Le Parti concordano che, nel caso di cessione a qualsiasi titolo del presente Contratto, la Concedenta terrà manlevata ed indenne la Concessionaria da qualsiasi pretesa di natura economica che possa essere avanzata dal soggetto subentrante al presente Contratto, in ogni tempo e per qualsivoglia titolo, ragione o causa in relazione alla corresponsione dei canoni versati anticipatamente per le annualità 4 (quattro), così come concordate dalle Parti. Le Parti espressamente convengono che la Locatrice Concedente non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Conduttrice Concessionaria che siano connessi e/o derivanti dal presente Contratto.
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Samples: Concessione Di Area Comunale
Canoni. Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 9.500 6.500 (Euro Novemilacinquecento,00Seimilacinquecento/00), da corrispondere in un’unica rata anticipata rate semestrali anticipate di Euro 9.500 3.250 (Euro Novemilacinquecento,00) Tremiladuecentocinquanta/00), ciascuna, da pagarsi entro la prima decade dell'annualità di riferimentodel mese, con bonifico bancario presso l’Istituto di Credito , BANCA POPOLARE MILANO agenzia di ............. ACQUI TERME sul conto corrente n° 20517 00 XXXX XX00X0000000000000000000000 intestato a COMUNE DI VISONE (il beneficiario deve coincidere obbligatoriamente con codice IBAN ................................................... intestato al Comune di Pula. il firmatario) Resta inteso tra le Parti che il pagamento del canone avrà decorrenza a partire dalla data di efficacia validità del presente Contratto, fermo restando che dalla prima rata del canone di locazione del Nuovo Contratto verrà decurtato il maggior importo, se corrisposto in via anticipata, con l’ultima rata relativa al Precedente Contratto. La Locatrice provvederà ad emettere nota di credito, se dovuta, per l'importo pari al conguaglio. Il canone predetto, si intende al lordo netto di di eventuali ritenute di legge. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo superiore ai 60 30 (sessantatrenta) giorni dalla relativa scadenzascadenza del pagamento, ove tale ritardo sia imputabile alla Conduttrice, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a Euro 5,00 (cinque) nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 Cod. Civ. C.C. per i primi sessanta giorni di ritardo e dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell’Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali. In caso di applicazione del regime IVA, si intendono esclusi dal conteggio degli interessi di mora gli eventuali giorni di ritardo causati dalla tardiva ricezione della fattura. Resta convenuto tra le Parti (conformemente a quanto consentito dalla L. n. 392/1978, all’art. 9) che gli oneri accessori siano interamente a carico della LocatriceLocatrice dell’immobile. La Conduttrice si riserva in ogni caso il diritto di compensare, a mezzo di compensazione finanziaria, le somme a qualsiasi titolo dovute alla Locatrice con i propri crediti vantati a qualsiasi titolo verso la stessalo stesso, indipendentemente dalla loro causa dei medesimi e dal momento in cui questi sono sorti. La compensazione finanziaria è ammessa anche tra crediti e debiti nascenti da rapporti giuridici diversi. Le Parti espressamente convengono che la Locatrice non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Conduttrice che siano connessi e/o derivanti dal presente Contratto.
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Samples: Lease Agreement
Canoni. Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 9.500 4.000,00 (Euro Novemilacinquecento,00quattromila/ 00), da corrispondere in un’unica rata anticipata annuale di Euro 9.500 4.000.00 (Euro Novemilacinquecento,00) quattromila/00), ciascuna, da pagarsi entro la prima decade dell'annualità del mese dalla data di riferimentodecorrenza, con bonifico bancario presso l’Istituto di Credito Emilbanca, agenzia Credito Cooperativo soc. Cooperativa, di ............. Bologna (BO), sul conto corrente n° 20517 con avente codice IBAN ................................................... XX00X000000000000000000000 0 intestato al Comune di PulaSan Xxxxxxxxx Xxx di Sambro. Resta inteso tra le Parti che il pagamento del canone avrà decorrenza a partire dalla data di efficacia del presente Contratto01/01/2018, fermo restando che dalla prima rata del canone di locazione del Nuovo Contratto verrà decurtato il maggior importo, se corrisposto in via anticipata, con l’ultima rata relativa al Precedente Contratto. La Locatrice provvederà ad emettere nota di credito, se dovuta, per l'importo pari al conguaglio. La Locatrice dichiara di non esercitare l’opzione per l’assoggettamento ad IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, punto 8 del DPR 633/ 1972. Il canone predetto, predetto si intende al lordo di eventuali ritenute di legge. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo superiore ai 60 (sessanta60(sessanta) giorni dalla relativa scadenza, ove tale ritardo sia imputabile alla Conduttrice, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a Euro 5,00 (cinque) nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 Cod. Civ. per i primi sessanta giorni di ritardo e dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell’Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali. In caso di applicazione del regime IVA, si intendono esclusi dal conteggio degli interessi di mora gli eventuali giorni di ritardo causati dalla tardiva ricezione della fattura. Resta convenuto tra le Parti (conformemente a quanto consentito dalla L. n. 392/197839 2/1978, all’art. 9) che gli oneri accessori siano interamente a carico della Locatrice. La Conduttrice si riserva in ogni caso il diritto di compensare, a mezzo di compensazione finanziaria, le somme a qualsiasi titolo dovute alla Locatrice con i propri crediti vantati a qualsiasi titolo verso la stessa, indipendentemente dalla causa dei medesimi e dal momento in cui questi sono sorti. La compensazione finanziaria è ammessa anche tra crediti e debiti nascenti da rapporti giuridici diversi. Le Parti espressamente convengono che la Locatrice non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Conduttrice che siano connessi e/o derivanti dal presente Contratto.
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Samples: Contratto Di Locazione
Canoni. Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 9.500 7.700,00 (Euro Novemilacinquecento,00settemilasettecento/00), da corrispondere in un’unica rata anticipata rate semestrali anticipate di Euro 9.500 3.850,00 (Euro Novemilacinquecento,00) tremilaottocentocinquanta/00), ciascuna, da pagarsi entro la prima decade dell'annualità di riferimentodel mese, con bonifico bancario presso l’Istituto di Credito Banco Di Brescia San Paolo Cab S.p.a. di Piazza Della Libertà N.° 21 Moglia (MN), agenzia di ............. sul conto corrente n° 20517 con codice IBAN ................................................... 000000000000 XXXX XX00X0000000000000000000000 intestato al Comune di PulaMoglia. La Conduttrice corrisponderà anticipatamente alla Locatrice 3 (tre) annualità del canone di locazione convenuto per complessivi Euro 23.100,00 (Euro ventitremilacento/00). Il corrispettivo sarà versato in un’unica rata entro i 90 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto. A partire dal quarto (4°) anno di locazione il canone annuo di locazione corrisposto sarà pari alla misura convenuta nel primo capoverso all’art. 4. Resta inteso tra le Parti che il pagamento del canone avrà decorrenza a partire dalla data di efficacia validità del presente Contratto, fermo restando che dalla prima rata del canone come meglio specificato nell’articolo 2 di locazione del Nuovo Contratto verrà decurtato il maggior importo, se corrisposto in via anticipata, con l’ultima rata relativa al Precedente Contrattoquesto atto. La Locatrice provvederà dichiara di non esercitare l’opzione per l’assoggettamento ad emettere nota di creditoIVA ai sensi dell’art. 10, se dovutacomma 1, per l'importo pari al conguagliopunto 8 del DPR 633/1972. Il canone predetto, si intende al lordo di eventuali ritenute di legge. Le parti convengono che il canone di locazione, come innanzi determinato e quantificato, verrà aggiornato annualmente in maniera automatica nella misura del 75% della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo superiore ai 60 (sessanta) giorni dalla relativa scadenzascadenza del pagamento, ove tale ritardo sia imputabile alla Conduttrice, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a Euro 5,00 (cinque) nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 Cod. Civ. C.C. per i primi sessanta giorni di ritardo e dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell’Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata La Locatrice Comune di due punti percentuali. In caso di applicazione del regime IVA, si intendono esclusi dal conteggio degli interessi di mora gli eventuali giorni di ritardo causati dalla tardiva ricezione della fattura. Resta convenuto tra le Parti (conformemente a quanto consentito dalla L. n. 392/1978, all’art. 9) che gli oneri accessori siano interamente a carico della Locatrice. La Conduttrice si riserva in ogni caso il diritto di compensare, a mezzo di compensazione finanziaria, le somme a qualsiasi titolo dovute alla Locatrice con i propri crediti vantati a qualsiasi titolo verso la stessa, indipendentemente dalla causa dei medesimi e dal momento in cui questi sono sorti. La compensazione finanziaria è ammessa anche tra crediti e debiti nascenti da rapporti giuridici diversi. Le Parti espressamente convengono che la Locatrice non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Conduttrice che siano connessi e/o derivanti dal presente ContrattoMoglia Galata S.p.A.
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Samples: Locazione