Common use of Cauzione provvisoria e definitiva Clause in Contracts

Cauzione provvisoria e definitiva. Ai sensi dell’art. 75 comma 1 del d.lgs. 163/2006, nonché del D.M. n. 123/04 (schema tipo 1.1), è richiesta una garanzia-cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo preventivato delle prestazioni da appaltare, comprensivo degli oneri per l’attuazione delle misure di sicurezza, da prestare al momento della partecipazione alla gara. Ai sensi dell’art. 113 comma 1 del d.lgs. 163/2006, nonché del D.M. n. 123/04 (schema tipo 1.2), l’esecutore delle prestazioni è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 75 comma 7 del d.lgs. 163/2006, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, EUR S.p.A. avrà la possibilità di valersi sulla suddetta cauzione. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi assunti dall’Appaltatore per mezzo dell’Accordo Quadro, compresa la mancata esecuzione dei contratti attuativi (RDF) nei termini fissati, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. Tale cauzione potrà essere escussa, totalmente o parzialmente, nei casi di applicazione di penali o di risoluzione dell’Accordo Quadro. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto qualsiasi causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi consecutivi dal ricevimento della richiesta di EUR S.p.A. È fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente o non ricostituita come sopra. Rimangono salve la altre disposizioni previste dall’art. 113 del d.lgs. n. 163/06.

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Cauzione provvisoria e definitiva. Ai sensi dell’artdell’art.93 del D.Lgs. 75 comma 1 del d.lgs. 163/2006n.50/2016 l’Impresa dovrà presentare in sede di gara a corredo dell’offerta, nonché del D.M. n. 123/04 (schema tipo 1.1), è richiesta una garanzia-cauzione provvisoria, provvisoria pari al 2% dell’importo preventivato delle prestazioni da appaltare, comprensivo degli oneri per l’attuazione delle misure di sicurezza, da prestare al momento della partecipazione alla garadell’appalto a base d’asta. Ai sensi dell’artdegli art.84 del D.Lgs. 113 comma 1 del d.lgs. 163/2006, nonché del D.M. n. 123/04 (schema tipo 1.2), l’esecutore delle prestazioni n.50/2016 la cauzione provvisoria è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 75 comma 7 del d.lgs. 163/2006, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto ridotta del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Nel Per fruire del beneficio della riduzione delle garanzie l’impresa dovrà segnalare e documentare il possesso del requisito. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016, in caso di inadempienze contrattuali successivo affidamento la stessa sarà sostituita, a pena revoca dello stesso, da garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Ai sensi dell’art.84 del D.Lgs. n. 50/2016 la cauzione definitiva è ridotta del 50% per le imprese in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme della serie UNI EN ISO 9000. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Appaltatore, EUR S.p.A. avrà la possibilità della stazione appaltante che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria di valersi sulla suddetta cauzionegara. In particolare, la La cauzione garantisce tutti definitiva copre gli obblighi assunti dall’Appaltatore oneri per mezzo dell’Accordo Quadro, compresa la mancata esecuzione dei contratti attuativi (RDF) nei termini fissati, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione il mancato o inesatto adempimento e cessa di penali. Tale cauzione potrà essere escussa, totalmente o parzialmente, nei casi avere effetto solo alla data di applicazione emissione del certificato di penali verifica di conformità o di risoluzione dell’Accordo Quadro. Qualora l’ammontare attestazione di regolare esecuzione (a conclusione della garanzia dovesse ridursi per effetto qualsiasi causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi consecutivi dal ricevimento della richiesta di EUR S.p.A. È fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente o non ricostituita come sopra. Rimangono salve la altre disposizioni previste dall’art. 113 valenza del d.lgs. n. 163/06.contratto triennale)

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Cauzione provvisoria e definitiva. Ai sensi La cauzione definitiva prescritta dal primo comma dell’art. 75 comma 1 103 del d.lgs. 163/2006, nonché del D.M. n. 123/04 (schema tipo 1.1)D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii., è richiesta una garanzia-cauzione provvisoria, pari al 210% dell’importo preventivato delle prestazioni da appaltare, contrattuale comprensivo degli oneri della sicurezza. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per l’attuazione delle misure ogni punto di sicurezzaribasso superiore al 20%. Le modalità di prestazione della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva sono regolate dalla lettera d’invito, da prestare al momento dal contratto e dalla normativa vigente. La mancata costituzione della partecipazione alla gara. Ai sensi dell’art. 113 cauzione prevista dal comma 1 art 103 D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii. determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del d.lgsCommittente, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 163/2006La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Resta inteso che l'Appaltatore dovrà comunque assoggettarsi alla stipula di tutte le polizze di garanzia previste dalla nuova normativa (D.L.vo 50/2016, nonché del D.P.R. 207/10 e D.M. n. 123/04 (schema tipo 1.2145/2000 e ss.mm.ii.), l’esecutore delle prestazioni è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitivaed in particolare dagli artt. Ai sensi dell’art. 75 comma 7 93 e 103 del d.lgs. 163/2006, l’importo della garanzia D.L.vo 50/2016 e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, EUR S.pss.mm.ii.A. avrà la possibilità di valersi sulla suddetta cauzione. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi assunti dall’Appaltatore per mezzo dell’Accordo Quadro, compresa la mancata esecuzione dei contratti attuativi (RDF) nei termini fissati, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. Tale cauzione potrà essere escussa, totalmente o parzialmente, nei casi di applicazione di penali o di risoluzione dell’Accordo Quadro. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto qualsiasi causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi consecutivi dal ricevimento della richiesta di EUR S.p.A. È fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente o non ricostituita come sopra. Rimangono salve la altre disposizioni previste dall’art. 113 del d.lgs. n. 163/06.

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Cauzione provvisoria e definitiva. Ai sensi dell’art. 75 comma 1 del 93 d.lgs. 163/2006, 50/2016 nonché del D.M. n. 123/04 (schema tipo 1.1), è richiesta una garanzia-cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo preventivato delle prestazioni da appaltare, comprensivo degli oneri per l’attuazione delle misure di sicurezza, da prestare al momento della partecipazione alla gara. Ai sensi dell’art. 113 comma 1 del 106 d.lgs. 163/2006, 50/2016 nonché del D.M. n. 123/04 (schema tipo 1.2), l’esecutore delle prestazioni è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 75 93, comma 7 del 7, d.lgs. 163/200650/2016, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN CEI ISO 9000. Restano ammesse le ulteriori riduzioni dell’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo previste ai sensi della medesima disposizione, secondo le modalità ivi stabilite. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, EUR S.p.A. avrà la possibilità di valersi sulla suddetta cauzione. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi assunti dall’Appaltatore per mezzo dell’Accordo Quadro, compresa la mancata esecuzione dei contratti attuativi (RDF) nei termini fissati, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. Tale cauzione potrà essere escussa, totalmente o parzialmente, nei casi di applicazione di penali o di risoluzione dell’Accordo Quadro. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto qualsiasi causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi consecutivi dal ricevimento della richiesta di EUR S.p.A. È fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente o non ricostituita come sopra. Rimangono salve la le altre disposizioni previste dall’art. 113 106 del d.lgs. n. 163/0650/2016.

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Cauzione provvisoria e definitiva. Ai Cauzione Provvisoria Per partecipare alla gara è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, a garanzia dell’affidabilità dell’offerta di cui ai sensi dell’artdell'art. 75 comma 1 e dell’art.113 del d.lgsD.lgs n. 163/2006 e s.m.i. 163/2006, nonché Il valore del D.M. n. 123/04 (schema tipo 1.1), deposito cauzionale è richiesta una garanzia-cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo preventivato delle prestazioni da appaltare(due percento/00) dell'importo complessivo dell’appalto e, comprensivo degli oneri per l’attuazione delle misure di sicurezzapertanto, da prestare al momento della partecipazione alla gara. Ai sensi dell’art. 113 comma 1 del d.lgs. 163/2006, nonché del D.M. n. 123/04 ammonta ad euro 774,08 (schema tipo 1.2), l’esecutore delle prestazioni è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 75 comma 7 del d.lgs. 163/2006, l’importo settecentosettantaquattro/08) L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, provvisoria è ridotto del 50% (cinquanta per gli operatori economici cento) e, pertanto, ammonta ad Euro 387,04 (trecentoottantasette/04) per i concorrenti ai quali venga è stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN CEI ISO 9000, e alla vigente normativa nazionale, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, la certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000 di cui all’art. Nel 75 del Codice dei contratti. Per fruire di tale beneficio l’operatore economico dovrà allegare al deposito la documentazione attestante la relativa certificazione di qualità (copia conforme all’originale della certificazione o dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale attestante il possesso del beneficio e allegando copia di un documento di identità valido del sottoscrittore). Si precisa che in caso di inadempienze contrattuali da parte dell'AppaltatoreRTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese siano certificate o in possesso della dichiarazione. Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere, EUR S.p.A. avrà a pena di esclusione, una validità minima di almeno 180 giorni, decorrente dal giorno fissato quale termine ultimo per la possibilità di valersi sulla suddetta cauzionepresentazione delle offerte. In particolareLa garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la cauzione garantisce tutti gli obblighi assunti dall’Appaltatore rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta dell’Amministrazione. L'offerta deve essere, altresì, corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per mezzo dell’Accordo Quadrol'esecuzione del contratto, compresa la mancata esecuzione dei contratti attuativi (RDF) nei termini fissati, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. Tale cauzione potrà essere escussa, totalmente o parzialmente, nei casi di applicazione di penali o di risoluzione dell’Accordo Quadro. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto qualsiasi causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi consecutivi dal ricevimento della richiesta di EUR S.p.A. È fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente o non ricostituita come sopra. Rimangono salve la altre disposizioni previste dall’art. all'articolo 113 del d.lgsD. Lgs. n. 163/06163/2006 qualora l'offerente risultasse affidatario.

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Cauzione provvisoria e definitiva. Ai sensi dell’artLa cauzione provvisoria prescritta dall’art. 75 comma 1 del d.lgs. 163/2006D.Lgs 163/06, nonché che copre la mancata sottoscrizione del D.M. n. 123/04 (schema tipo 1.1)contratto per fatto dell’aggiudicataria, è richiesta una garanzia-cauzione provvisoria, stabilita nella somma pari al 2% dell’importo preventivato delle prestazioni da appaltare, comprensivo degli oneri per l’attuazione delle misure dei lavori a base d’appalto di sicurezzacui all’art. 3 del presente Capitolato, da prestare al momento della presentare per ogni lotto di partecipazione alla gara. Ai sensi dell’art. 113 comma 1 del d.lgs. 163/2006, nonché del D.M. n. 123/04 (schema tipo 1.2), l’esecutore delle prestazioni è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di La cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 75 comma 7 del d.lgs. 163/2006, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, EUR S.p.A. avrà la possibilità di valersi sulla suddetta cauzione. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi assunti dall’Appaltatore per mezzo dell’Accordo Quadro, compresa la mancata esecuzione dei contratti attuativi (RDF) nei termini fissati, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. Tale cauzione potrà essere escussa, totalmente o parzialmente, nei casi di applicazione di penali o di risoluzione dell’Accordo Quadro. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto qualsiasi causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi consecutivi dal ricevimento della richiesta di EUR S.p.A. È fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente o non ricostituita come sopra. Rimangono salve la altre disposizioni previste definitiva prescritta dall’art. 113 del d.lgsD.lgs. n. 163/06163/2006 e dall’art. 123 del DPR 207/2010 che copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, è stabilita nella misura pari al 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva sarà svincolata a norma di legge. La mancata costituzione della garanzia di cui al secondo periodo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Provincia di Brescia, che interpellerà il concorrente che segue nella graduatoria, ai sensi dell’art. 140 del D.lgs. 163/2006. La garanzia cessa d’avere effetto solo alla data d’emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, ovvero decorsi dodici mesi dalla data d’ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato (Art. 123 del D.P.R. 207/10). Le modalità di prestazione della cauzione definitiva sono regolate dall’art. 123 del D.P.R. 207/10.

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Cauzione provvisoria e definitiva. Ai sensi dell’artA garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara e dalle dichiarazioni rese in sede di offerta, la ditta concorrente come previsto all'art. 75 comma 1 93 del d.lgsD. Lgs. 163/2006, nonché del D.M. n. 123/04 (schema tipo 1.1), 50/2016 è richiesta obbligata a costituire una garanzia-cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo preventivato delle prestazioni da appaltare, comprensivo degli oneri per l’attuazione delle misure a pena di sicurezza, da prestare al momento della partecipazione alla esclusione dalla gara. Ai sensi dell’art. 113 comma 1 L’impresa aggiudicataria prima della stipula del d.lgs. 163/2006, nonché del D.M. n. 123/04 (schema tipo 1.2), l’esecutore delle prestazioni contratto è obbligato obbligata a costituire una garanzia fideiussoriafidejussoria, a titolo di cauzione definitiva. Ai nella misura dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 75 103 del D. Lgs 50/2016. La garanzia definitiva, se prestata con fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari, deve prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile nonché operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice ric hiesta scritta della stazione appaltante. Nel caso in cui i concorrenti intendano avvalersi delle agevolazioni previste dall’art. 93, comma 7 del d.lgsD. Lgs. 163/200650/2016, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditatidovranno obbligatoriamente allegare alla garanzia, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI SO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 900045000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in originale o copia autenticata con le modalità previste dal D.P.R. 445/2000. Nel caso di inadempienze contrattuali partecipazione da parte dell'Appaltatoredi A.T.I., EUR S.p.A. avrà la possibilità di valersi sulla suddetta cauzione. In particolaregià costituite o ancora da costituirsi, la cauzione garantisce dovrà essere presentata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti gli obblighi assunti dall’Appaltatore i concorrenti. Analogamente per mezzo dell’Accordo Quadro, compresa la mancata esecuzione dei contratti attuativi (RDF) nei termini fissati, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. Tale cauzione potrà essere escussa, totalmente o parzialmente, nei casi di applicazione di penali o di risoluzione dell’Accordo Quadro. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto qualsiasi causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi consecutivi dal ricevimento della richiesta di EUR S.p.A. È fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente o non ricostituita come sopra. Rimangono salve la altre disposizioni previste dall’art. 113 del d.lgs. n. 163/06.i Consorzi

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Cauzione provvisoria e definitiva. Ai sensi dell’artL’offerta dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria nella misura del 2% come previsto dall’Art. 75 comma 1 del d.lgsD. Lgs. 163/2006n. 163/2006 e s.m.i.; tale garanzia, nonché del D.M. n. 123/04 (schema tipo 1.1)presentata dall’Impresa in sede di gara, è richiesta una garanzia-cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo preventivato delle prestazioni da appaltare, comprensivo degli oneri per l’attuazione delle misure di sicurezza, da prestare svincolata al momento della partecipazione alla garasottoscrizione del contratto. Ai sensi dell’artA garanzia dell’osservanza degli obblighi del contratto, l’appaltatore dovrà presentare idonea cauzione, il cui importo e modalità verranno definite nel rispetto di quanto disposto dall’art. 113 comma 1 del d.lgsD.Lgs. 163/2006, nonché del D.M. n. 123/04 (schema tipo 1.2), l’esecutore delle prestazioni è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 75 comma 7 del d.lgs. 163/2006, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, EUR S.p.A. avrà la possibilità di valersi sulla suddetta cauzione163/06. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi assunti dall’Appaltatore per mezzo dell’Accordo Quadrogaranzia fideiussoria, compresa deve prevedere espressamente la mancata esecuzione dei contratti attuativi (RDF) nei termini fissatirinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 – comma 2 – del Codice Civile, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. Tale cauzione potrà essere escussa, totalmente o parzialmente, nei casi di applicazione di penali o di risoluzione dell’Accordo Quadro. Qualora l’ammontare l’operatività della garanzia dovesse ridursi per effetto qualsiasi causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro della stessa medesima entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi consecutivi dal ricevimento giorni, a semplice richiesta scritta della richiesta stazione appaltante. I soggetti che possono prestare garanzia devono possedere i requisiti di EUR S.pcui all’art. 127 del D.P.R. n. 207/10. La cauzione resterà vincolata per la ditta aggiudicataria per tutta la durata del contratto e viene restituita dopo aver accertato che la ditta ha adempiuto a tutti i suoi obblighi mediante l’attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, e, comunque, fino a quando non sia stata definita ogni eventuale eccezione o controversia per cui AMSEFC SPA nulla ha più da pretendere.A. È fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente o non ricostituita come sopra. Rimangono salve la altre disposizioni previste dall’art. 113 del d.lgs. n. 163/06.

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Cauzione provvisoria e definitiva. Ai sensi dell’art1. 75 comma 1 del d.lgs. 163/2006Garanzia provvisoria: in sede di presentazione dell’offerta, nonché del D.M. n. 123/04 (schema tipo 1.1), è richiesta ogni concorrente dovrà presentare una garanzia-garanzia provvisoria sotto forma di cauzione provvisoria, o fidejussione pari al 2% dell’importo preventivato delle prestazioni posto a base di gara (al netto d’IVA) tramite fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da appaltare, comprensivo degli oneri per l’attuazione delle misure di sicurezza, compagnia autorizzata secondo quanto previsto dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i da prestare al momento della partecipazione alla gara. Ai mediante apposita fidejussione, ai sensi dell’art. 113 93 comma 1 3 del d.lgsD. Lgs. 163/200650/2016 e successive modificazioni, nonché da redigere anche in base agli schemi tipo di cui al DM Ministero Sviluppo Economico 19-01-2018 n. 31; tale garanzia dovrà essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, ovvero da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all'art. 106, D. Lgs. 1-9-1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D.M. decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 123/04 (schema tipo 1.2)58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.Tale polizza sarà direttamente incamerata dal committente nei casi previsti dalle vigenti leggi, l’esecutore delle prestazioni è obbligato fatto sempre salvo da parte del committente ogni ulteriore diritto di richiesta danni anche di immagine a costituire una garanzia fideiussoriacarico della ditta inadempiente a qualsiasi titolo. Si applicano le riduzioni, a titolo di cauzione definitivacui all’art. Ai sensi dell’art. 75 93, comma 7 del d.lgsD.lgs. 163/2006, l’importo della 50/2016. La garanzia e provvisoria sarà svincolata come previsto dall’Art. 93 del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000D.Lgs. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, EUR S.p.A. avrà la possibilità di valersi sulla suddetta cauzione50/2016. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi assunti dall’Appaltatore per mezzo dell’Accordo Quadro, compresa la mancata esecuzione dei contratti attuativi (RDF) nei termini fissati, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi, anche quelli merito alle modalità di presentazione si rimanda a fronte dei quali è prevista l’applicazione quanto stabilito nel Disciplinare di penali. Tale cauzione potrà essere escussa, totalmente o parzialmente, nei casi di applicazione di penali o di risoluzione dell’Accordo Quadro. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto qualsiasi causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi consecutivi dal ricevimento della richiesta di EUR S.pgara.A. È fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente o non ricostituita come sopra. Rimangono salve la altre disposizioni previste dall’art. 113 del d.lgs. n. 163/06.

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Cauzione provvisoria e definitiva. Ai sensi dell’artdell'art. 75 93, comma 1 del d.lgs. 163/2006D.lgs 50/2016, nonché del D.M. n. 123/04 (schema tipo 1.1), è richiesta una garanzia-cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo preventivato delle prestazioni da appaltare, comprensivo degli oneri per l’attuazione delle misure di sicurezza, da prestare al momento della partecipazione alla gara. Ai sensi dell’artdell'art. 113 103, comma 1 del d.lgs. 163/2006D.lgs 50/2016, nonché del D.M. n. 123/04 (schema tipo 1.2), l’esecutore delle prestazioni è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva. Ai sensi dell’artdell'art. 75 93, comma 7 del d.lgs. 163/2006, D.lgs 50/2016 l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, EUR S.p.A. S.P.A. avrà la possibilità di valersi sulla suddetta cauzione. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi assunti dall’Appaltatore per mezzo dell’Accordo Quadro, compresa la mancata esecuzione dei contratti attuativi (RDF) nei termini fissati, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penalidel contratto. Tale cauzione potrà essere escussa, totalmente o parzialmente, nei casi di applicazione di penali o di risoluzione dell’Accordo Quadrodel contratto. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto qualsiasi causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi consecutivi dal ricevimento della richiesta di EUR S.p.A. S.P.A. È fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente o non ricostituita come sopra. Rimangono salve la le altre disposizioni previste dall’art. 113 dell'art. 103 del d.lgs. n. 163/06D.lgs 50/2016.

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Cauzione provvisoria e definitiva. Ai sensi A norma dell’art. 75 comma 1 del d.lgsD.Lgs. 163/2006, nonché del D.M. n. 123/04 (schema tipo 1.1)a garanzia della serietà dell’offerta presentata e delle obbligazioni derivanti dalla partecipazione alla gara di cui alle presenti norme integrative, è richiesta l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia-cauzione provvisoria, pari al 2% (due percento) dell’importo preventivato delle prestazioni stimato d’appalto di cui al precedente art. 6, riferito al triennio di affidamento e pertanto di €. 3.100,00 costituita: - da appaltareversamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, comprensivo degli oneri per l’attuazione delle misure presso una sezione di sicurezza, da prestare al momento della partecipazione alla gara. Ai sensi dell’art. 113 comma 1 del d.lgs. 163/2006, nonché del D.M. n. 123/04 (schema tipo 1.2), l’esecutore delle prestazioni è obbligato a costituire una garanzia fideiussoriaTesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 75 comma 7 del d.lgs. 163/2006, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, EUR S.p.A. avrà la possibilità di valersi sulla suddetta cauzionepegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice. In particolaretal caso dovranno essere prodotte la copia della quietanza di versamento e la seguente dichiarazione ai fini della restituzione: “Si chiede la restituzione del deposito cauzionale, costituito mediante versamento in contanti o mediante assegno circolare, con pagamento a favore di , in qualità di legale rappresentante, mediante accredito su c.c. bancario n. cod. ABI e cod. CAB oppure mediante accredito su c.c. postale n. intestato a ” OVVERO “ Si richiede la cauzione garantisce tutti gli obblighi assunti dall’Appaltatore per mezzo dell’Accordo Quadrorestituzione dei titoli del debito pubblico versati presso la tesoreria provinciale a favore di , compresa la mancata esecuzione dei contratti attuativi (RDF) nei termini fissati, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione in qualità di penali. Tale cauzione potrà essere escussa, totalmente o parzialmente, nei casi di applicazione di penali o di risoluzione dell’Accordo Quadro. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto qualsiasi causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi consecutivi dal ricevimento della richiesta di EUR S.plegale rappresentante”.A. È fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente o non ricostituita come sopra. Rimangono salve la altre disposizioni previste dall’art. 113 del d.lgs. n. 163/06.

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Cauzione provvisoria e definitiva. Ai sensi dell’art. 75 comma 1 del d.lgs. 163/2006, nonché del D.M. n. 123/04 (schema tipo 1.1), è richiesta una garanzia-La cauzione provvisoria, pari al nella misura del 2% dell’importo preventivato delle prestazioni da appaltarea base d’appalto, comprensivo degli oneri per l’attuazione delle misure di sicurezza, da prestare al momento della partecipazione alla gararesta stabilita in €. Ai sensi dell’art7.416,19 (settemilaquattrocentosedici/19) che sarà prestata nei modi prescritti dalla normativa vigente in materia; ai non aggiudicatari sarà restituita non appena avvenuta l’aggiudicazione definitiva. 113 comma 1 del d.lgs. 163/2006, nonché del D.M. n. 123/04 (schema tipo 1.2), l’esecutore delle prestazioni è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di La cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 75 comma 7 del d.lgs. 163/2006, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, EUR S.p.A. avrà la possibilità di valersi sulla suddetta cauzione. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi assunti dall’Appaltatore per mezzo dell’Accordo Quadro, compresa la mancata esecuzione dei contratti attuativi (RDF) nei termini fissati, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. Tale cauzione potrà essere escussa, totalmente o parzialmente, nei casi di applicazione di penali o di risoluzione dell’Accordo Quadro. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto qualsiasi causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi consecutivi dal ricevimento della richiesta di EUR S.p.A. È fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente o non ricostituita come sopra. Rimangono salve la altre disposizioni previste sarà calcolata secondo quanto disposto dall’art. 113 del d.lgsD.Lgs. 163/06, potrà essere costituita dall’Istituto nei seguenti modi: ai sensi dell’art. 54 del Regolamento 23.02.1924, n. 163/06827, ossia in denaro contanti (numerario) i titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, in beni stabili di prima iscrizione ipotecaria; fidejussione bancaria; polizza fidejussoria, rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, l’elenco delle quali è annualmente redatto dal Ministero dell’Industria e viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (art.1 Legge 10.06.1982, n. 348). La cauzione definitiva sarà da fornirsi entro il termine ultimo di giorni 10. Essa rimarrà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale dell’ultima fattura, e, comunque non prima che siano state definite le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza.

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Cauzione provvisoria e definitiva. Ai sensi dell’art. 75 comma 1 del d.lgs. 163/2006, nonché del D.M. n. 123/04 (schema tipo 1.1), è richiesta una garanzia-La cauzione provvisoria, prescritta dal primo comma dell’art. 54 della L.R. 5/2007 109/94 e s.m.i., è stabilita nella somma di Euro 154.450,92 pari al 21% dell’importo preventivato delle prestazioni da appaltaredei lavori a base d’appalto comprensivo del costo degli oneri per la sicurezza e oneri capitolato per espropri. Le modalità di prestazione della cauzione provvisoria sono regolate dall’art. 100 del D.P.R. 544/99. La cauzione definitiva prescritta dal terzo comma dell’art. 54 della L.R. 5/2007 , è stabilita nella somma pari al 10% dell’importo netto contrattuale comprensivo degli oneri della sicurezza. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per l’attuazione delle misure cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di sicurezzatanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata secondo quanto stabilito dall’art. 54 comma 5, della L.R. 5/2007. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da prestare al momento parte del soggetto appaltante. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato (Art.101 del D.P.R. 554/99). Le modalità di prestazione della partecipazione cauzione definitiva sono regolate dall’art. 101 del D.P.R. 544/99. Resta inteso che l’esecutore dei lavori dovrà comunque assoggettarsi alla gara. Ai sensi dell’art. 113 comma 1 del d.lgs. 163/2006, nonché del stipula tutte le polizze di garanzia previste dalla normativa (D.P.R. 544/99 e D.M. n. 123/04 (schema tipo 1.2145/2000), l’esecutore delle prestazioni è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 75 comma 7 del d.lgs. 163/2006, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, EUR S.p.A. avrà la possibilità di valersi sulla suddetta cauzione. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi assunti dall’Appaltatore per mezzo dell’Accordo Quadro, compresa la mancata esecuzione dei contratti attuativi (RDF) nei termini fissati, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. Tale cauzione potrà essere escussa, totalmente o parzialmente, nei casi di applicazione di penali o di risoluzione dell’Accordo Quadro. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto qualsiasi causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi consecutivi dal ricevimento della richiesta di EUR S.p.A. È fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso ed in cui la cauzione risultasse insufficiente o non ricostituita come sopra. Rimangono salve la altre disposizioni previste particolare dall’art. 113 del d.lgs. n. 163/06.54 della L.R. 5/2007

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Samples: www.regione.sardegna.it

Cauzione provvisoria e definitiva. I concorrenti, per essere ammessi alla gara, dovranno corredare l’offerta di una garanzia per la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, di importo pari al 2% dell’importo a base di gara, ossia euro 3.538,72 con le caratteristiche di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. la garanzia può essere costituita, a scelta dell’offerente, sotto forma di cauzione, o di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 X.Xxx 385/1993. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 1 2, del d.lgs. 163/2006Codice Civile, l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché del D.M. n. 123/04 (schema tipo 1.1), è richiesta una garanzia-cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo preventivato delle prestazioni da appaltare, comprensivo degli oneri per l’attuazione delle misure avere validità non inferiore a 180 giorni dalla data di sicurezza, da prestare al momento della partecipazione alla gara. Ai sensi dell’art. 113 comma 1 del d.lgs. 163/2006, nonché del D.M. n. 123/04 (schema tipo 1.2), l’esecutore delle prestazioni è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitivapresentazione dell’offerta. Ai sensi dell’art. 75 comma 7 8 del d.lgsD.Lgs. 163/2006163/2006 e s.m.i. l’offerta deve altresì essere corredata, l’importo a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., qualora l’offerente risultasse affidatario. Lo svincolo della garanzia nei confronti delle ditte non aggiudicatarie avverrà nei termini previsti dall’art. 75 punto 9 del Codice Unico degli Appalti. A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l’operatore economico aggiudicatario dovrà costituire una cauzione definitiva, in forma di fideiussione, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di ribasso di gara superiore al 10% e al 20% si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 113 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Tale cauzione definitiva dovrà essere integrata qualora all'aggiudicatario venga affidata l'esecuzione di maggiori prestazioni. La fideiussione a titolo di cauzione definitiva copre gli oneri per mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell’Attestazione di Regolare Esecuzione di cui al successivo art. 11; deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditatidebitore principale, la certificazione rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del sistema Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Le firme dei rappresentanti degli Istituti di qualità conforme alle norme europee Credito o delle Società di Assicurazione dovranno essere autenticate con l'indicazione della serie UNI EN ISO 9000qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, EUR S.p.A. avrà la possibilità di valersi sulla suddetta cauzione. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi assunti dall’Appaltatore per mezzo dell’Accordo Quadro, compresa la mancata esecuzione dei contratti attuativi (RDF) nei termini fissati, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. Tale cauzione potrà essere escussa, totalmente o parzialmente, nei casi di applicazione di penali o di risoluzione dell’Accordo Quadro. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto qualsiasi causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi consecutivi dal ricevimento della richiesta di EUR S.p.A. È fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente o non ricostituita come sopraditta aggiudicataria trascurasse ripetutamente, in modo grave, l'adempimento delle presenti condizioni, l'Amministrazione potrà di pieno diritto, senza formalità di sorta, risolvere ogni rapporto con la ditta stessa, a maggiori spese di questa, con diritto al risarcimento degli eventuali danni, procedendo all'incameramento della cauzione. Rimangono salve la altre disposizioni previste dall’art. La garanzia definitiva sarà svincolata ai sensi del comma 3 dell’articolo 113 del d.lgsD.Lgs. n. 163/06163/2006 e s.m.i.. La cauzione di cui sopra verrà pertanto restituita alla ditta aggiudicataria entro tre mesi dalla data della ultimazione, dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione.

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